L’accesso civico nuovo paradigma della libertà d ... · dalla Legge 241, in modo da assicurare...
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L’accesso civico nuovo paradigma della libertà d’informazione e del
controllo democratico
III GIORNATA DELLA TRASPARENZA Marco Mordenti - Paolo Neri
24 gennaio 2017
Chiaromonte (Basilicata), 1954
Edward C. Banfield, antropologo e consigliere di Richard Nixon, al termine di uno studio sul campo di nove mesi sottolinea la totale assenza di senso civico da parte delle famiglie di Chiaromonte, con una spiccata propensione ad agire per il perseguimento del proprio interesse anziché per il bene comune.*
* Cfr. Edward C. Banfield, “The Moral Basis of a Backward Society”: l’opera viene pubblicata nel 1958, suscitando l’indignazione della comunità locale (traduzione italiana: “Le basi morali di una società arretrata”, Il Mulino, 1976).
Lo scritto contiene alcune affermazioni “premonitrici”: • nessuno perseguirà l'interesse
comune, salvo quando ne trarrà un vantaggio proprio;
• il pubblico ufficiale tenderà a farsi corrompere, e se anche non lo farà sarà comunque ritenuto corrotto;
• la legge sarà trasgredita ogni qual volta sembrerà possibile evitarne le conseguenze;
• il debole vedrà con favore un regime autoritario che mantenga l'ordine con mano ferma.
Da ciò discende secondo Banfield la particolare arretratezza economica dell’Italia meridionale.
Altri Autori hanno successivamente sviluppato l’analisi dell’antropologo americano, approfondendo il tema relativo alle “cause”: l’idea prevalente è che si tratti di un ritardo di tipo culturale, che dipende sostanzialmente dalla storia relativamente recente della nostra democrazia…
Ripassiamo le date più significative 1204: regno di Francia 1792: prima repubblica francese 1776: Stati Uniti d’America 1861: regno d’Italia 1946: repubblica italiana
Un dato emblematico di questo ritardo
Gran Bretagna: 3.000 leggi Germania: 5.500 leggi
Francia: 7.000 leggi Italia: oltre 100.000 leggi
SABINO CASSESE ha definito la legislazione italiana “ipertrofica”,
frutto di una cronica tendenza a legiferare su ogni settore in modo
confuso e frammentario
raramente nel nostro Paese ci troviamo di fronte ad una
normativa chiara, stabile e facilmente applicabile
da questa situazione scaturiscono eccessi interpretativi di segno opposto: gli uffici si sentono a volte intimiditi da norme oscure e interpretazioni incerte
oppure, al contrario, legittimati ad autorizzare richieste che non sono compatibili con i principi giuridici
Possiamo fare riferimento per esempio ad una recente interpretazione piuttosto rigida della CORTE DEI CONTI che ci obbliga a fornirci di carburanti alle condizioni di CONSIP anche presso distributori
assai distanti e quindi diseconomici!
d’altra parte, in alcuni casi la quantità eccessiva di regole rischia
paradossalmente di nascondere una carenza sostanziale di legalità,
come avviene ad esempio in materia di appalti pubblici
(“troppe regole, nessuna regola”)
non a caso il nostro Paese occupa tuttora posizioni
decisamente arretrate nella classifica di Transparency
International sulla “corruzione percepita”
Nel 2015: - 61° posto nel mondo
- penultimo paese in Europa
Forse non sono sempre dati reali,
ma la loro percezione rappresenta
comunque un grave problema in
quanto condiziona negativamente la
coesione sociale, la fiducia nelle
istituzioni e i potenziali investitori.
Non è un caso che il 50% delle imprese italiane consideri la corruzione e più in generale l’illegalità come un ostacolo per la crescita, contro il 22% delle imprese tedesche e il 4% di quelle danesi.
La giornata di oggi nasce dalla
convinzione che la legalità sia una
condizione necessaria per la rinascita
del nostro Paese, sia per ragioni ovvie
di equità sociale, sia in funzione della
competitività del sistema.
Siamo convinti che ci sia bisogno di regole chiare e semplici, possibilmente stabili nel tempo.
Le stesse Linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) sono certamente utili a patto però che siano sintetiche e organiche: il “precetto” deve essere scritto in modo preciso e puntuale (cfr. parere Consiglio di Stato n. 1767/2016).
L’auspicio è quello di abbandonare l’approccio “formale” basato su una serie minuziosa di adempimenti e divieti, retaggio dell’antico legalismo cinese, a favore di una legislazione per principi, ispirata all’approccio “etico” teorizzato da Aristotele.*
*vedi Giornata della trasparenza 2016 (materiali pubblicati sul portale del Comune di Ravenna e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna)
Poche regole, chiare e semplici, favoriscono la condivisione delle conoscenze da parte della comunità, che può così progredire in modo naturale: perchè le zone opache nascondono abusi e disuguaglianze.
EQUITA’
LEGALITA’
SVILUPPO
IL CONTESTO EUROPEO
“Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto.”
(articolo 42 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA -
2000)
nell’ordinamento dell’Unione Europea il diritto di accesso non è preordinato alla tutela di una propria posizione giuridica soggettiva, ma risponde ad un principio generale di trasparenza dell’azione dell’Unione ed è uno strumento di controllo democratico
il diritto di accesso viene qualificato come specifica manifestazione della libertà di informazione, in quanto tale protetto dalla “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”
Le istanze di accesso ai documenti o alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche possono richiedere un contemperamento con la tutela delle persone citate nei documenti richiesti.
La persona viene dunque tutelata su un duplice piano:
- nel suo diritto di conoscere tutte le informazioni utili sulla vita pubblica (“right to know”);
- nel suo diritto di non far conoscere le informazioni sulla sua vita privata (“right to be alone”).
EUROPA 2020strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, anche tramite nuovi strumenti di
“cittadinanza attiva”
LE RIFORME PER LA TRASPARENZA
Da questo contesto è nato in Italia un nuovo impegno, in questi ultimi anni, sul fronte delle riforme.
Legge 190/2012 (anticorruzione)
D.L. 174/2012 (controlli interni)
D. Lgs. 33/2013 (trasparenza)
D. Lgs. 39/2013 (incarichi)
Legge 69/2015 (reati di corruzione)
D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti)
D. Lgs. 97/2016 (modifiche al d. Lgs. 33/2013)
D. Lgs. 179/2016 (modifiche al CAD)
Alcune di queste
riforme sono ispirate
all’ “approccio
etico” teorizzato da
Aristotele (ad es. la
legge 190/2012)
… in altri casi, invece, ci
troviamo di fronte ad una serie
minuziosa di adempimenti e
divieti, retaggio dell’antico
legalismo cinese
(d. lgs. 33 e 39 del 2013)
Gli uffici pubblici sono destinatari di
270 obblighi di pubblicazione, spesso
disorganici e di dubbia utilità.
D. Lgs. 33/2013
E’ del tutto evidente che la semplificazione degli adempimenti formali
consentirebbe di dedicare maggiori energie sui
dati più interessanti: ad es. cruscotti del
controllo di gestione, infografiche sui bilanci e così via.
Del resto l’ampia quantità delle pubblicazioni obbligatorie per legge non aiuta gli uffici a dare la giusta evidenza ai documenti di maggior rilievo, né i cittadini a trovarli. Troppe pagine, troppi dati risultano controproducenti rispetto agli obiettivi prefissati.
La “trasparenza effettiva” non è data evidentemente dal numero dei documenti messi in rete, ma dalla leggibilità delle informazioni sui servizi.
Peraltro, gli obblighi di pubblicazione sono soltanto uno degli aspetti del problema. L’obiettivo delle riforme più recenti è quello di creare un sistema ampio e articolato orientato alla massima trasparenza
FREEDOM OF INFORMATION ACT
In questo contesto si colloca la riforma Madia (legge n. 124/2015) che contiene alcuni buoni propositi sul fronte della semplificazione degli adempimenti…
In particolare, la revisione del d. Lgs. 33/2013 sarebbe dovuta avvenire in base ai seguenti criteri: “razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni”.
Tuttavia, il d. Lgs. 97/2016 non incide in modo apprezzabile sul nodo delle pubblicazioni di legge: anzi,gli adempimenti si moltiplicano e gli uffici pubblici sono costretti ad una revisione continua delle tabelle pubblicate sul sito nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il nuovo decreto, peraltro, ha l’indubbio merito di introdurre nel nostro ordinamento il Freedom of Information Act (FOIA) di origine statunitense (1966), anche se - come vedremo - con modalità non ancora del tutto chiare e univoche.
Il F.O.I.A. è già legge in 90 Paesi.
La normativa italiana viene ora allineata agli standard internazionali, a seguito anche di ripetuti solleciti da parte del Consiglio d’Europa.
Il FOIA si applica: • alle pubbliche amministrazioni; • alle società in controllo pubblico; • alle società in partecipazione
pubblica, limitatamente all'attività di pubblico interesse.
A questo proposito si richiamano anche le ulteriori prescrizioni del decreto n. 175 sulle società partecipate, che disciplina compiutamente gli oneri a carico degli organismi societari e che non sembra intaccata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 (ad oggetto la riforma Madia).
Con il d. lgs. 97/2016 viene potenziato l’istituto dell’accesso civico già previsto dal d. Lgs. 33/2013: la TRASPARENZA viene intesa come accessibilità totale ai dati e ai documenti della P.A. - anche se con alcune eccezioni che rendono
particolarmente complicato - come vedremo - il nostro operato.
Viene rovesciata la precedente prospettiva che intendeva il diritto di accesso civico solo strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Ora il diritto all’informazione viene sensibilmente ampliato: la regola generale diventa la trasparenza mentre il segreto è l’eccezione.
DUPLICE RATIO:
• (a monte) promuovere la partecipazione del cittadino alla definizione delle scelte
• (a valle) favorire forme diffuse di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
L’accesso civico, nelle sue varie declinazioni, favorisce il formarsi di un’opinione
consapevole sull’operato delle autorità pubbliche e, quindi, il
controllo democratico.
L’ACCESSO CIVICO
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti e dati che la P.A. ha l’obbligo di pubblicare (art. 5, comma 1, i cui contenuti erano già previsti nella formulazione iniziale del d. lgs. 33/2013).
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
• la richiesta è gratuita (salvo rimborso spese)
• non deve essere motivata • deve però identificare il dato o documento
oggetto dell’obbligo di pubblicazione non adempiuto (sono valide anche le richieste che si limitino a identificare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti)
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
• Il soggetto responsabile individuato su “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI” in conformità alle norme regolamentari dell’Ente (es. resp. segreteria) procede entro 30 giorni alla pubblicazione del dato o documento + link al richiedente (art. 5, comma 6);
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
• In caso di diniego o mancata risposta entro il
termine, si ritengono applicabili per quanto
compatibili i commi 7-8: il richiedente può
presentare richiesta di riesame al responsabile
anticorruzione, che decide con provvedimento
motivato entro il termine di 20 giorni
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
N.B.: di norma il segretario è sia responsabile anticorruzione, sia titolare del potere sostitutivo nell’ambito dell’accesso previsto dalla Legge 241, in modo da assicurare la necessaria coerenza tra i due istituti
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
• avverso la decisione sfavorevole dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, del responsabile anticorruzione, il richiedente può proporre ricorso al TAR oppure al difensore civico (a quello regionale, se non istituito dal Comune);
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
E’ il diritto di chiunque di accedere a documenti e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (art. 5, comma 2, d. lgs. 33/2013 introdotto dal d. lgs. 97/2016: il nuovo istituto deve essere applicato tenuto conto dei limiti previsti dal comma 5bis e in correlazione a quanto disposto dalla legge 241/90: cfr. infra).
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
LINEE GUIDA ANAC Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016
lo definisce accesso “generalizzato”, ma a noi questo pare un termine piuttosto ambiguo, dal momento che non è possibile - come vedremo - accedere alla generalità dei dati o documenti
• anche in questo caso la richiesta è gratuita (salvo rimborso spese)
• non deve essere motivata • deve però identificare il dato o documento
richiesto • non sono ammesse richieste generiche né
finalizzate alla elaborazione di dati • non sono accoglibili neppure richieste per un
numero manifestamente irragionevole di documenti, dovendosi salvaguardare l’interesse al buon andamento dell’amministrazione (cfr. CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03)
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
• La domanda viene gestita dal soggetto responsabile indicato su “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI” in conformità alle norme regolamentari: es. resp. settore individuato tramite link alle tabelle dei procedimenti, il quale assicura la coerenza della risposta rispetto all’ulteriore strumento in materia di accesso previsto dalla legge 241/90 (in alternativa, l’Ente può concentrare tutte le competenze in materia di accesso su un unico ufficio specializzato).
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
più complesso l’iter in presenza di “controinteressati”:
• trasmissione domanda agli eventuali controinteressati con raccomandata a.r.
• i controinteressati possono presentare “motivata opposizione” entro 10 giorni
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
• “accertata la ricezione della comunicazione ai
controinteressati”, il Responsabile del procedimento di
accesso adotta un provvedimento espresso e motivato
(accoglimento o rigetto) da comunicare al richiedente e ai
controinteressati entro 30 giorni dalla presentazione
dell'istanza (tenuto conto della sospensione del termine
nei giorni assegnati ai controinteressati)
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
• in caso di accoglimento, il dato o documento viene
trasmesso “tempestivamente” al richiedente;
• tuttavia, nel caso di accoglimento della domanda nonostante
l’opposizione dei controinteressati, l’amministrazione, fatti
salvi i casi di comprovata indifferibilità, deve attendere
almeno 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del
provvedimento da parte dei controinteressati prima di
trasmettere al richiedente il dato o il documento richiesto;
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
• in caso di diniego o mancata risposta entro il termine, il
richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile
anticorruzione che decide con provvedimento motivato entro il
termine di 20 giorni (di norma il segretario è sia resp.
anticorrruzione, sia titolare del potere sostitutivo nell’ambito
dell’accesso previsto dalla Legge 241, in modo da assicurare la
necessaria coerenza tra i due istituti)
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
• laddove la richiesta di accesso coinvolga dati personali, il responsabile anticorruzione provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta;
• avverso la decisione sfavorevole dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, del responsabile anticorruzione, il richiedente può proporre ricorso al TAR oppure al difensore civico (a quello regionale, se non istituito dal Comune);
• in caso di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
• come si vede, la procedura in caso di accesso civico potenziato è estremamente più complessa, in particolare nel caso in cui siano coinvolti dati personali, laddove la procedura diviene farraginosa e particolarmente esposta al contenzioso, dovendosi contemperare principi generali di segno opposto (Trasparenza vs. Riservatezza)
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
Limiti all’accesso civico potenziato In base al nuovo art. 5bis il diniego all’accesso civico “potenziato” è legittimo: • nei casi individuati dalla norma; • nei casi individuati da altra
norma di legge.
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”Limiti all’accesso civico potenziato
a) casi individuati dall’art. 5bis (Ne evidenziamo alcuni) Interessi pubblici: - sicurezza pubblica; - indagini penali; - attività ispettive (es. attività di P.G.) Interessi privati: - protezione dati personali (cfr. infra) - segretezza della corrispondenza; - segreto commerciale
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”Limiti all’accesso civico potenziato
b) casi individuati da altra norma di legge, inclusi quelli previsti dall’art. 24, comma 1, della legge 241/90 (Ne evidenziamo alcuni) • pareri legali relativi a contenziosi attuali o anche futuri: il
parere è sottoposto al segreto professionale di cui all’art. 622 c.p. e art. 200 c.p.p in conformità anche al diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost. - a meno che richiamato nella motivazione dell’atto finale di un dato procedimento amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, IV sezione, sentenza n. 4338/2016);
• procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
• atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
• procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”Obbligo di motivazione: il responsabile del procedimento
deve operare di volta in volta un attento bilanciamento tra
l’interesse pubblico alla “disclosure generalizzata” e la tutela
di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.
La motivazione può essere rappresentata - in alcuni casi - da
un semplice richiamo alle categorie generali di interessi
pubblici o privati che si intendono tutelare (ad esempio la
segretezza delle indagini in corso).
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
Nei casi più controversi, è consigliabile ricorrere agli
istituti dell’accesso parziale o del differimento.
ACCESSO CIVICO “POTENZIATO”
Art. 5bis comma 4: accoglimento parziale se i limiti sopra
indicati riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del
documento richiesto.
Art. 5bis comma 5: differimento e non diniego se i limiti si
applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è
giustificata in relazione alla natura del dato.
ACCESSO CIVICO E ACCESSO DOCUMENTALE (LEGGE 241/90)
L’art. 5 c. 11 d. lgs. 33/2013 fa salve le forme di accesso degli interessati previste dalla legge 241/90.
Tuttavia non risultano del tutto chiari e lineari i rapporti tra le due normative (FOIA; legge 241), in particolare sotto il profilo della tutela della riservatezza…
ACCESSO CIVICO E ACCESSO DOCUMENTALE (LEGGE 241/90)
A tale profilo si riferiscono le forti preoccupazioni espresse dal Garante della Privacy con il parere n. 92 del 3 marzo 2016 relativo allo schema di decreto: “la decisione in
ordine all'ostensibilità dell'atto o del documento, essendo affidata unicamente alla
valutazione del funzionario pubblico senza
aver fornito a quest'ultimo alcun parametro di valutazione, rischia altresì di essere talmente
discrezionale da sfociare nell'arbitrarietà".
I due istituti vanno analizzati in modo comparato:
ACCESSO CIVICO (D. LGS. 33)
- sotto il profilo soggettivo: spetta a “chiunque” (senza alcuna motivazione)
- sotto il profilo oggettivo: riguarda potenzialmente un’ampia varietà di dati e documenti, di cui però bisogna verificare la compatibilità con il tema della riservatezza
ACCESSO DOCUMENTALE (LEGGE 241)
- sotto il profilo soggettivo: spetta solo ai soggetti “qualificati” dalla legge (obbligo di motivazione)
- sotto il profilo oggettivo: riguarda tutti i documenti relativi al procedimento, spesso considerati accessibili (non lo sono i “dati” non formalizzati in “documenti”)
ACCESSO CIVICO E LEGGE 241Trasparenza vs. Riservatezza
Si possono delineare 2 livelli diversi di accessibilità
(generale/speciale):
A) ACCESSO CIVICO: è un’accessibilità di tipo generale, riconosciuta a “chiunque” a fini di controllo sociale (art. 5 d. lgs. 33/2013) anche se con riferimento soltanto ai dati/documenti da pubblicare per legge e ad altri casi su richiesta da valutare con attenzione (art. 5bis): per l’accesso civico potenziato sono quantomeno applicabili, sotto il profilo della riservatezza, i limiti stabiliti espressamente dal Legislatore per le pubblicazioni obbligatorie (non vi è ragione per non
estenderne l’applicazione all’accesso potenziato).
Non sono dunque ostensibili in sede di accesso civico (semplice/potenziato):
1) i dati personali comuni “non pertinenti” (art. 7bis, comma 4);
Non sono dunque ostensibili in sede di accesso civico (semplice/potenziato):
2) i dati personali sensibili/giudiziari “non indispensabili” a fini di controllo sociale (art. 7bis, comma 4). In via generale, l’accesso civico è finalizzato alla verifica dei presupposti giuridici dei provvedimenti e non richiede necessariamente la conoscenza dell’identità dei soggetti interessati;
non a caso lo stesso Garante della privacy nel suo parere n. 92 del 3 marzo 2016 auspica “un generale divieto di comunicazione di
dati sensibili o giudiziari nonché di dati personali di minorenni, in osservanza della
tutela rafforzata accordata
dall'ordinamento interno e dal diritto dell'Unione europea a tali categorie di dati
personali”
alla luce di tale considerazione - a cui il
Garante dovrebbe peraltro attenersi in sede di riesame ex art. 5 comma 7 - si ritiene consigliabile non fornire di norma dati sensibili/giudiziari in sede di accesso civico (semplice o potenziato)
3) sono esclusi in ogni caso dall’accesso civico i dati “supersensibili” ovvero idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6) nonché i dati relativi alla situazione di disagio economico-sociale (art. 26, c. 4).
ACCESSO CIVICO E LEGGE 241Trasparenza vs. Riservatezza
B) ACCESSO LEGGE 241: accessibilità speciale, riconosciuta solo ai soggetti “qualificati” (un “interesse diretto, concreto ed attuale…”) ma con riferimento ad un’ampia tipologia di documenti anche se contenenti dati personali. In particolare, la riservatezza dei terzi è considerata recessiva rispetto all’accesso c.d. difensivo, da azionare nelle modalità previste dal Legislatore in vista della difesa in giudizio (cfr. art. 24, comma 7, legge 241/90 e artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) come interpretati dal diritto vivente).
tre sono i livelli di protezione dei dati di terzi nella legge 241:
1) per i dati supersensibili, è necessaria una situazione giuridica di “pari rango” rispetto a quella su cui è basata la tutela dei dati richiesti: illuminante la sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 7166/2010, che ha riconosciuto il diritto di accedere alla cartella clinica della moglie ai fini dell’annullamento del matrimonio per mancata conoscenza dei disturbi psichici, considerando il diritto allo scioglimento del vincolo matrimoniale nell’ambito dei “diritti della personalità” di rango pari al diritto alla riservatezza;
tre sono i livelli di protezione dei dati di
terzi nella legge 241:
2) per i dati personali sensibili e giudiziari, l’accesso “difensivo” è consentito solo in caso di “stretta indispensabilità” (criterio che, in
questo caso, consente a nostro avviso spazi
maggiori di ostensibilità dei dati rispetto al criterio analogo di “indispensabilità” a fini
di controllo sociale);
tre sono i livelli di protezione dei dati di terzi
nella legge 241:
3) per i dati personali “comuni”, l’accesso difensivo è consentito in caso di “necessità”.
Ergo, l’accesso riconosciuto dalla legge 241 al soggetto “qualificato” appare più ampio rispetto all’accesso civico (semplice o potenziato), che non consente di accedere ai dati supersensibili/sensibili/giudiziari - per le ragioni ben argomentate dal Garante privacy nel parere fornito sullo schema di decreto.
Al tempo stesso, però, l’accesso civico favorisce la conoscenza dei documenti che sono privi di tali tipologie di dati da parte di tutti i cittadini, in attuazione dei nuovi principi sottesi al FOIA.
LINEE GUIDA ANAC Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016
(a proposito del bilanciamento tra gli interessi in gioco, conferma la nostra impostazione) “Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (…) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.
LINEE GUIDA ANAC Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016
“Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale. “
Al contrario, potrebbe essere concesso l’accesso ai sensi della legge 241 al soggetto “interessato” e non invece l’accesso generalizzato, sul medesimo dato o documento.
”Si ritiene che i principi delineati debbano fungere da
canone interpretativo in sede di applicazione della
disciplina dell’accesso generalizzato da parte delle
amministrazioni e degli altri soggetti obbligati, avendo il
legislatore posto la trasparenza e l’accessibilità come la
regola rispetto alla quale i limiti e le esclusioni previste
dall’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni e
come tali da interpretarsi restrittivamente.”
LINEE GUIDA ANAC Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016
”In tale contesto, devono essere tenute in considerazione
le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato, che
deve essere obbligatoriamente interpellato dall’ente
destinatario della richiesta di accesso generalizzato, ai
sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013.”
LINEE GUIDA ANAC Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016
”Quando l’oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni
relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al
raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che
risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l’ente destinatario della
richiesta dovrebbe accordare l’accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali
ivi presenti. Si pensi, ad esempio, a dati di persone fisiche quali, fra l’altro, la data di
nascita, il codice fiscale, il domicilio o l’indirizzo di residenza, i recapiti telefonici o di
posta elettronica personali, l’ISEE o la relativa fascia, i dati bancari, ecc.”
LINEE GUIDA ANAC Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016
”In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l’eventualità che
l’interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o
turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività
di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle
particolari circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati.
(Si pensi, ad esempio, ai nominativi del personale ispettivo, o di quello
coinvolto in attività istruttorie relative a materie di particolare delicatezza,
oppure ancora ai dati relativi agli autori di segnalazioni ed esposti.)”
LINEE GUIDA ANAC Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016
In conclusione, con riferimento ai casi di interferenza tra accesso civico e tutela della riservatezza, si ricorda:
- l’obbligo di motivazione, con riferimento a quanto previsto dall’art. 5bis;
- l’obbligo di coinvolgere i controinteressati;
- l’obbligo di sentire il Garante in sede di riesame.
Tra diritto alla informazione e diritto alla riservatezza c'è un costante rapporto dialettico, una continua tensione, che può talvolta sfociare in un vero e proprio conflitto.
Per quanto riguarda ad esempio gli atti di concessione di contributi, in base all’art. 26, comma 4, non possono essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute" oppure "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati".
Si ritiene che per motivazioni analoghe gli stessi dati non possano essere oggetto neppure di accesso civico potenziato.
Ai fini del controllo sociale si potrebbero fornire i documenti previo oscuramento di tutti i riferimenti personali, in modo tale che il richiedente possa comunque valutare l’entità dei contributi assegnati e i relativi criteri.
Per quanto riguarda invece i dati e documenti privi di riferimenti personali (a titolo esemplificativo quelli in materia ambientale), si ritiene che la regola generale dell’accessibilità debba tendenzialmente prevalere - nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5bis che abbiamo analizzato.
In questo modo si riescono a contemperare in maniera
soddisfacente i principi di trasparenza e di tutela della riservatezza.
Sarebbe stato decisamente preferibile un
maggiore coordinamento tra le nuove norme
sull’accesso civico e la legge 241 del 1990,
nell’ambito di una legislazione che tutti
vorremmo sempre più chiara e organica.
Ci attendono dunque probabilmente
discussioni infinite, nei prossimi mesi,
in attesa che si consolidi la
giurisprudenza in materia.
E’ auspicabile in questo contesto un sollecito
aggiornamento delle Linee guida del Garante
della privacy del 15.5.2014 sui rapporti tra i principi di trasparenza e di riservatezza, in
modo da assicurare in sede applicativa la maggiore uniformità possibile.
INFORMAZIONE
ACCESSO
RISERVATEZZA
TRASPARENZA DIGITALE
Un'ultima considerazione(non in ordine d’importanza):
in Italia la strategia generale di Open Government viene perseguita
nell'ambito dell'Agenda Digitale.
Le nuove tecnologie consentono di ottimizzare i tempi di lavoro e di
raggiungere standard più elevati sia in fase di attuazione del d. Lgs. 33/2013, sia nella progettazione di
soluzioni innovative
In particolare, le nuove tecnologie ci
possono offrire strumenti adeguati
per usare e confrontare tra loro
i dati della p.a. (open data).
beninteso, bisogna fare attenzione alle potenzialità diffusive della rete e alla enorme difficoltà di cancellazione dei dati erroneamente pubblicati nei vari motori di ricerca
il web è un palcoscenico in mondovisione, che richiede molta perizia in sede di pubblicazione e di preliminare valutazione degli aspetti legati alla riservatezza delle persone.
Occorre fare un uso sapiente delle nuove tecnologie: la rete
moltiplica la diffusione dei dati e quindi, se da un lato consente di
soddisfare più rapidamente il “diritto di sapere”, pone dall’altro alcuni profili aggiuntivi di rischio in ordine al “diritto alla privacy”
In particolare, la magistratura è chiamata sempre più spesso ad occuparsi del diritto all’oblio,
stabilito dal “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” n. 2016/679 - che dovrà essere recepito dagli Stati membri
entro il 25 maggio 2018.
Nella consapevolezza che non è sempre così semplice essere
“dimenticati” sul web: perchè la rete ricorda tutto
SCADENZE
Il FOIA è già in vigore e deve essere recepito:
- nei regolamenti dell'Ente
- nel Piano anticorruzione(sezione Trasparenza)
disciplinando ruoli e procedure in modo da bilanciare interessi pubblici e privati
Le LINEE GUIDA ANAC suggeriscono:
- l’adozione di un regolamento, avente natura essenzialmente organizzativa e in ogni caso da coordinare con le disposizioni in materia di accesso
- l’adozione di un registro unico per la tracciabilità delle domande
- la concentrazione delle competenze nell’ambito di uffici specializzati
L’ultima parola spetta evidentemente all’autonomia organizzativa di ciascun Ente, che può ispirarsi ad un modello gestionale accentrato o decentrato, tenuto conto di quelle che sono le scelte adottate sul piano generale.
- nel modello accentrato, si possono concentrare tutte
le competenze in materia di accesso su un unico
ufficio specializzato;
- nel modello decentrato, si può affidare il ruolo in
questione a ciascun responsabile di area o settore
(anche se per le pubblicazioni obbligatorie conviene
comunque accentrare le verifiche in segreteria o
all’URP o altro ufficio dedicato).
In ogni caso, è opportuno assegnare al segretario,
che in quanto resp. anticorruzione riceve le
richieste di riesame ai sensi dell’art. 5, anche il
potere sostitutivo nell’ambito dell’accesso
previsto dalla Legge 241, ai sensi dell'articolo 2,
comma 9-bis - in modo da assicurare la
necessaria coerenza tra i due istituti.
Molto ottimistico (e assai poco realistico)
il principio dell’invarianza finanziaria
(art. 51): il diluvio dei nuovi
adempimenti comporta carichi di lavoro
ulteriori che il personale esistente non è
detto che possa sostenere
Ciononostante, le amministrazioni locali devono cogliere l’occasione per rivedere le loro procedure e i moduli dando piena attuazione al FOIA(v. schemi scaricabili dal sito dell’ANCI).
Nella consapevolezza che l’accesso civico rappresenta uno strumento efficace per il controllo democratico e favorisce il formarsi (finalmente) di una nuova etica pubblica, vero obiettivo delle riforme.
perchè, come dice Quinto Orazio Flacco, le buone leggi sono vane senza costumi “sani e onesti”
Orazio(Carme per le
celebrazioni secolari)
“Per questo dunque, o dei, sani e onesti costumi ora ispirate ad una gioventù disposta ad imparare”