La Valutazione di Impatto Ambientale nella Regione Puglia€¦ · LA V.I.A. PUGLIESE Legge...
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La Valutazione di Impatto Ambientale nella Regione Puglia
NASCITA DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
IN MATERIA DI VIA
Dpr 12 APRILE 1996
In attuazione art. 40 In attuazione art. 40 della Legge 22 della Legge 22
febbraio 1994 n. 146febbraio 1994 n. 146
È un atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione della procedura di VIA ai progetti inclusi nell’allegato II della direttiva 85/337
NASCITA DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
IN MATERIA DI VIA
Dpr 12 APRILE 1996Si producono 2 ALLEGATI (A e B) e si stabilisce che:
1. Sono assoggettati a VIA i progetti di cui all’ALL. A
2. Sono assoggettati a VIA i progetti di cui all’ALL. B che ricadono anche parzialmente all’interno di aree protette come definite dalla legge 394/91
3. Per i progetti di opere e impianti ricadenti alle aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%
4. Per i progetti elencati nell’ALL B che non ricadono nelle aree naturali protette, l’Autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all’art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell’ALL. D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di VIA
NASCITA DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
IN MATERIA DI VIA
Dpr 12 APRILE 1996
• le Regioni e le province autonome devono assicurare l’attuazione della procedura di VIA per i soggetti indicati negli allegati A e B del Dpr 12 aprile 1996 e nel rispetto della direttiva 85/337/Cee
• Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente atto le Regioni e le Province autonome provvedono a disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel presente atto.
LA V.I.A. PUGLIESE
Legge Regionale n°11 del 12 aprile 2001
"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"
Modificata e integrata da:
• LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007, n. 17 (recepisce D.lgs 152/06)
• LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2010, N°13
VIADirettiva 85/337/ceeDPR 12 Aprile 1996
VINCA (Valutazione di incidenza
ambientale)
Dpr 357/97
LA V.I.A. PUGLIESE
… Recepisce i principi della normativa nazionale:
• Proteggere la salute e la qualità della vita umana,
• Mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse,
• Salvaguardare la molteplicità delle specie,• Promuovere l’uso delle risorse rinnovabili, • Garantire l’uso plurimo delle risorse,• Tutelare il paesaggio e il patrimonio culturale,
architettonico e archeologico.
SCOPO DELLA VIA
LA V.I.A. PUGLIESE
PREDIRE E VALUTARE IN MODO SISTEMATICO GLI IMPATTI SULL’AMBIENTE DI UN DETERMINATO PROGETTO
FORNIRE QUESTE INFORMAZIONI AI DECISORI in uno stadio in cui possano materialmente influenzare la loro decisione
OBBIETTIVI
… Recepisce i principi della normativa nazionale:
LA V.I.A. PUGLIESE
•verifica di assoggettabilità•definizione dei contenuti del SIA •Presentazione e pubblicazione del progetto•Consultazioni•Valutazione SIA e consultazioni•decisione dell'autorità competente•monitoraggio *La VIA positiva ha efficacia per
tre anni (prorogabili su richiesta del proponente). Trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di VIA devono essere rinnovate.
PROCEDURA DI VIA
… Recepisce i principi della normativa nazionale:
LA V.I.A. PUGLIESE
AMBITO DI APPLICAZIONE (1)
PROGETTI DI CUI ALL’ALL.A
… impianti per la fabbricazione di prodotti chimici, produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vern ici, elastomeri e perossidi; porti turistici, dighe, elettrodotti, im pianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi …
Sempre soggetti a VIA
LA V.I.A. PUGLIESE
AMBITO DI APPLICAZIONE (2)
PROGETTI DI CUI ALL’ALL.B
Sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti che ricadono nelle seguenti casistiche:
1. esito positivo alla procedura di verifica (v. art. 16: Proceduradi verifica)
2. interventi e opere che ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o della rete NATURA 2000
3. su richiesta del proponente
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AMBITO DI APPLICAZIONE (3)
PROGETTI NON INCLUSI NEGLI ALLEGATIdella L.R. 11/01
L'autorità competente può disporre, con deliberazione motivata, di sottoporre alle procedure di verifica o di VIA progetti che presentano rilevanti problemi di impatto ambientale (tipologia, dimensione,localizzazione impianto, vulnerabilità dei siti interessati, interrelazioni, etc…)
In tali casi le spese per l'effettuazione della procedura, compresa la redazione del SIA, sono a carico dell'autorità competente
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AMBITO DI APPLICAZIONE (4)
PROGETTI ASSOGGETTATI A VINCA (ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 357/1997)
Tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori, che possono avere incidenze significative sul sito stesso (art. 4 comma 4 L.R. 11/01)
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AMBITO DI APPLICAZIONE (5)
PROGETTI NON SOGGETTI ALLA DISCIPLINA VIA/VINCA
1. i progetti di interventi di opere destinati a scopi di difesa;
2. gli interventi disposti in via d'urgenza
3. i progetti di manutenzione ordinaria.
*innalzamento soglia a 3 MW nel caso in cui gli impianti siano realizzati interamente in siti industriali dismessi
localizzati in aree a destinazione produttiva;*abbassamento soglia a del 50% MW nel caso di impianti
ricadenti in aree protette o di particolare pregio
Sono sottoposti a VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA ’ALLA VIA anche gli impianti industriali per la produzione di energia con potenza elettrica nomina le uguale o superiore a 1 MW.
NOVITA’ LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 2010, N°13
LA V.I.A. PUGLIESE
AMBITO DI APPLICAZIONE (6)
LA V.I.A. PUGLIESE
AMBITO DI APPLICAZIONE (7)
CASI PARTICOLARI
• Nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale la relativa soglia dimensionale subisce una riduzione del 30 per cento (anche in aggiunta alla riduzione previste dalla L.R. 13/10).
• La Giunta regionale, su proposta dell'autorità competente, può, in caso eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto dalle disposizioni della presente legge previa decisione favorevole della Commissione europea
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AUTORITA’ COMPETENTI
1. Regione
(c. 1, art.6, L.R. 11/01)
La Regione è competente per la VINCA di :
1. piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori;
2. interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento del buono stato ambientale (art. 4 comma 4) non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province
LA V.I.A. PUGLIESE
AUTORITA’ COMPETENTI (1)
1. Regione
(ex c. 1, art.6, L.R. 11/01)
La Regione è competente inoltre per la VIA di:
1. progetti dell’elenco A1 e B1 (RIF. SOLO NEGLI ALLEGATI ALLA L.R. 11/01!)
2. progetti identificati negli elenchi A.2 e B.2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o piùprovince. Comma abrogato
dalla L.R. 17/07 ma necessario!!!
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AUTORITA’ COMPETENTI (2)
2. Provincia
La Provincia è competente per VIA e VINCA di:1. progetti dell’elenco A2 e B22. progetti dell’elenco A3 e B3 se coinvolti due o più Comuni 3. progetti elenco A3 e B3 se all'interno di aree naturali
protette 4. Gli interventi non direttamente connessi e necessari al
mantenimento del buono stato ambientale (art. 4 comma 4 L.r. 11/01) non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2.
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AUTORITA’ COMPETENTI (3)
3. Comune
Il Comune è competente per le procedure di VIA e VINCA relative ai progetti elencati negli allegati A3 e B3 che ricadano interamente nell'ambito del territorio del Comune.
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AUTORITA’ COMPETENTI (4)
4. Enti Parco
Gli Enti Parco regionali sono sentiti al fine delle procedure di assoggettabilità a VIA/VIA/ VINCA qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, nazionali e regionali.
Le Autorità di Bacino sono sentite per le procedure di assoggettabilità a VIA/VIA/ VINCA relative alle tipologie progettuali e di pianificazione qualora sia necessario loro approvazione.
5. Autorità di Bacino
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AUTORITA’ COMPETENTI (5)
Le Amministrazioni espletano le procedure tramite un Ufficio competente, appositamente designato o istituito.
I comuni, tramite appositi accordi o convenzioni possono istituire un ufficio competente intercomunale o avvalersi dell'ufficio competente della Provincia.
L'autorità competente per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di VIA può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture ARPA Puglia.
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AUTORITA’ COMPETENTI (6)
COS’E’?
è l'organo tecnico consultivo della Regione della valutazione dell'impatto ambientale.È nominato previa deliberazione della Giunta regionale con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente
A COSA SERVE?
1. si esprime in via obbligatoria ma non vincolante sul SIA degli interventi di cui all’Allegato A –Sezione A.1
2. Fornisce un parere sui criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale stabiliti poi dal Consiglio regionale
COMITATO PER LA VIA
LA V.I.A. PUGLIESE
AUTORITA’ COMPETENTI (7)
Per ritardo ingiustificato nell’espletamento delle procedure di VIA da parte dell’Autorità competente, la Giunta regionale concede proroga di 45 giorni.Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per la conclusione delle procedure di VIA. Gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario ad acta sono a carico dell'autorità competente.
Potere sostitutivo
UN PO’ DI GIURISPRUDENZA
SENTENZA TAR PUGLIA 18 FEBBRAIO 2011, N. 289
Valutazione di impatto ambientale – termine chiusura del procedimento – principio fondamentale e inderogabile da parte delle Regioni o gli enti delegati
Sentenza Corte di Giustizia Ue 30 aprile 2009, causa C-75/08 Direttiva 85/337/Cee -Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Obbligo di rendere pubblica la motivazione di una decisione di non sottoporre un progetto ad una valutazione