La riforma della disciplina degli interpelli - d.lgs. 156/2015
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1
Decreto Legislativo del 22/09/2015 n. 156:
«la revisione della disciplina degli interpelli»
di Sonia Tripaldi, Mario Santoro
Bologna, febbraio 2016
PROGETTO PILLIO DA MEDICINA
2
L’interpello
«Procedura di cui il contribuente può avvalersi per acquisire preventivamente dall’amministrazione finanziaria un parere in ordine a fatti e\o situazioni di incerta interpretazione»
3
Fondamenti dell’interpello
La complessità dell’ordinamento
tributario si caratterizza per una
obiettiva difficoltà in fase
applicativa.
Necessità di perseguire ed
acquisire la certezza del diritto
4
Criticità
Diventa uno strumento complesso: 18 configurazioni con finalità meccanismi di funzionamento effetti DIVERSI
Nato con esigenze di chiarificazione della disciplina
tributaria
5
L’interpello prima della riforma
Interpello Norma di riferimento obbligatorietà
Antielusivo art. 21, legge 413/1991 facoltativo
Disapplicativo art. 37 bis, c. 8. dpr n. 600/1973 facoltativo
Disapplicativo (soc comodo) art. 30, c. 4 bis l. n. 724/1994 obbligatorio
Ordinario art. 11 legge n. 212/2000.
facoltativo
Ordinario sul consolidato nazionale
Art. 124, c. 5 dpr 917/1986 e art. 13, c. 2 d. 9/6/2004 rimandano all’art. 11 legge 212/2000
facoltativo
Ordinario sul consolidato mondiale
Art. 132, c. 3 dpr 917/1986 rimanda all’art. 11 legge 212/2000
obbligatorio
Ordunario per recupero crediti bancari (pex)
Art. 113 dpr 917/1986 rimanda all’art. 11 legge 212/2000
facoltativo
Ordinario per crediti d’imposta per imprese impegnate in ricerca e sviluppo.
Art. 1, c. 55 l. 244/2007 rimanda all’art. 11 legge 212/2000
facoltativo
6
L’interpello prima della riforma
Interpello Norma di riferimento obbligatorietà
Ordinario non residenti art. 21, legge 413/1991 facoltativo
CFC art. 167, c. 5 Tuir facoltativo
Formule specifiche di interpello CFC - Per rapporti di
«collegamento» tra nazionali ed esteri.
- Per utili da partecipazione - Per plusvalenza da
partecipazione - Per participation exemption - Per dividendi
Art. 168 Tuir Art. 47, c. 4, Tuir Art. 68, c. 4 Tuir Art. 87, c. 1, lett. c) Tuir Art. 89, c. 4 Tuir
Rivolte ad eccepire automatiche presunzioni di reddito o di suoi componenti riconducibili direttamente a soggetti operanti all’estero ma collegati ad imprese nazionali.
Interpello delle imprese di rilevanti dimensioni
L. 2/2009 Per tutte le tipologie di interpelli si distingue per la procedura
Ruling internazionale l. 326/2003
l. 326/2003
7
Quadro di sintesi ante riforma
• Interpelli interpretativi:
Interpello ordinario art. 11 legge 212/2000.
Interpello speciale antielusivo art. 21 legge 413/1991.
• Interpelli interpretativi con funzione «permissiva» o «disapplicativa»
Con funzione permissiva: consolidato nazionale, mondiale, PEX, crediti d’imposta.
Con funzione disapplicativa: richiesta non applicazione CFC, limiti deduzione costi black list
• Interpelli disapplicativi: attivati con la procedura antielusiva
• Ruling internazionale
8
La delega fiscale
La legge 11 marzo 2014 n. 23 all’art. 6, comma 6 delega il Governo a procedere ad una riforma organica dell’interpello.
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La delega fiscale
Criteri direttivi
Maggiore omogeneità
Migliore tutela giurisdizionale delle parti
Maggiore tempestività nella risposta
Eliminazione forme obbligatorie
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b) Superamento dell’attuale asimmetria tra mezzi di comunicazione a disposizione del contribuente (consegna a mano, raccomandata A/R, PEC) e mezzi di comunicazione a disposizione dell’amministrazione (oltre ai precedenti anche fax e posta elettronica semplice) a favore di una estensione dell’obbligo di utilizzare i canali consentiti con preferenza per quelli telematici. Una eccezione è la possibilità di utilizzo della posta elettronica semplice per i soggetti non residenti.
c) Previsione della futura predisposizione di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate
10
11
1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
12
Richiesta volta a ottenere un parere
quando sussistano obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione delle disposizioni tributarie, in relazione alla loro applicazione a casi concreti e personali.
Interpello ordinario
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L’interpello “qualificatorio” è complementare rispetto all’interpello interpretativo «puro» da cui, in particolare, differisce per il rilievo che assume la valutazione della fattispecie obiettivamente incerta rispetto all’interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto.
(es. inquadramento di un costo tra le spese di rappresentanza o pubblicità ex art. 108 Tuir)
Interpello ordinario
Interpello ordinario Art. 11, c. 1, lett. a)
Interpello interpretativo Oggetto dell’interpello: la norma
Interpello qualificatorio Oggetto dell’interpello: la
qualificazione della fattispecie
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Per riassumere
Rientrano nella lettera a), interpello ordinario,
• tutti gli interpelli interpretativi ordinari;
• La valutazione della esistenza di un’azienda ai fini di individuare il corretto regime;
• La valutazione della competenza o dell’inerenza, interpello per differenziare spese di pubblicità e rappresentanza.
Interpello ordinario
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Per riassumere
Non rientrano nella lettera a), interpello ordinario, ed in nessuna fattispecie di interpello
quelle fattispecie che si caratterizzano per una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili solo in accertamento, come ad esempio i casi di possibile contestazione di esterovestizione delle società.
È evidente che in queste ipotesi una compiuta valutazione delle fattispecie implicherebbe l’esercizio di una serie di poteri non riconosciuti all’amministrazione in sede di risposta alle istanze, con la conseguenza che in relazione ai predetti casi non può configurarsi un diritto di interpello da parte dei contribuenti.
Interpello ordinario
16
1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
17
L’interpello “probatorio” si sostanzia in una richiesta all’amministrazione tesa a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell’ «accesso» o dell’ «uscita» da un determinato regime fiscale
Interpello probatorio
18
Dalla Relazione illustrativa al decreto
L’interpello “probatorio” genera una «fisiologica» anticipazione della valutazione che ordinariamente l’amministrazione svolge in sede di accertamento.
La richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti (quelli contenenti l’esplicito richiamo all’interpello di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 11)
Interpello probatorio
19
Dalla Relazione illustrativa al decreto
In questa categoria sono ricomprese ipotesi molto eterogenee tra cui:
• Istanze d’interpello art. 11, comma 13, legge 413/1991
• Le istanze di interpello CFC
• Istanze art. 113 del TUIR , enti creditizi
• Istanze per la continuazione del consolidato, art. 124 Tuir
• Istanze per l’accesso al consolidato mondiale ex art. 132 Tuir
• Società non operative art. 30 legge 724/1994
• Istanze per i benefici ACE
Interpello probatorio
20
1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
21
L’interpello «anti abuso» costituisce il nuovo strumento, già previsto in seno al nuovo articolo 10 bis dello Statuto, attraverso il quale il contribuente può chiedere all’amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto.
Interpello «anti abuso»
22
Assorbe il vecchio interpello antielusivo (art. 21 della legge n. 413/1991)
Consente al contribuente di interrogare l’amministrazione finanziaria circa la sindacabilità, sotto il profilo dell’abuso del diritto, di atti, fatti e negozi, anche tra loro collegati che l’istante intende adottare.
Si estende anche alle ipotesi di interposizione soggettiva (art. 37, c. 3, dpr 600/1973).
Interpello «anti abuso»
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2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la
disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
24
L’interpello disapplicativo era già previsto dall’articolo 37 bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Consente al contribuente di richiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo
Interpello disapplicativo
25
Alcuni esempi:
istanze di interpello per la disapplicazione dei limiti al riporto perdite (art. 84 TUIR), anche in presenza di operazioni straordinarie (artt. 172, 173, 181) e per il dividend washing (art. 109)
Interpello disapplicativo
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La presentazione dell’istanza di interpello ovvero la mancata presentazione non pregiudicano, in alcun caso, la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione anche nelle successive fasi dell’accertamento amministrativo e del contenzioso.
Nel caso di risposta negativa è prevista la possibilità della sua impugnazione «differita» ossia unitamente al ricorso avverso l’atto di accertamento.
Interpello disapplicativo
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Per riassumere ……
Prima della riforma Dopo la riforma
Ordinari Ordinario interpretativo (art. 11, c. 1, lett. a))
Ordinari ibridi: • Regime CFC (167 Tuir) • Partecipazioni acquisite per il
recupero crediti (83 Tuir) • Permanenza consolidato nazionale
(124 Tuir) • Accesso consolidato mondiale ( 132
Tuir)
Probatorio (art. 11, c. 1, lettera b))
Antielusivi Interposizione fittizia (37 dpr 600/73) Operazioni potenzialmente elusive Deducibilità costi da operazioni con imprese black list (art. 110 tuir) Classificazione spese pubblicità, propaganda, rappresentanza (108 Tuir)
Anti abuso (art. 11, c. 1, lett. c)) Probatorio (art. 11, c. 1, lett.b)) Ordinario qualificatorio (art. 11, c. 1, lett. a))
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Per riassumere ……
Prima della riforma Dopo la riforma
Disapplicativi Riporto delle perdite (artt 84 e 172 Tuir) Società di comodo (art. 30 L. 724/1994) ACE Aiuto alla crescita economica (art. 1 decreto legge 201/2011)
Disapplicativo (art. 11, c. 2) Probatorio (art. 11, c. 1, lett. b)) Probatorio (art. 11, c. 1, lett. b))
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Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
Tipo di interpello
Obbligatorietà Termini di risposta
interpello ordinario
Facoltativo
90 gg
interpello probatorio
Facoltativo
120 gg
interpello antielusivo
Facoltativo
120 gg
interpello disapplicativo
Obbligatorio 120 gg
30
il comma 3
L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del
comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni.
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
31
il comma 3
La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
32
33
il comma 3
Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione
interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
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Novità della procedura
Silenzio assenso per tutte le tipologie (oggi solo
per gli interpelli ordinari e per quelli che, come i CFC o le istanze ex art. 113, richiamano espressamente l’articolo 11 dello Statuto)
Nullità degli atti impositivi o sanzionatori contrari alla risposta (anche questa regola oggi vale solo per gli interpelli ordinari e per quelli che, come i CFC o le istanze ex art. 113, richiamano espressamente l’articolo 11 dello Statuto)
35
il comma 6
L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
Articolo 11 legge n. 212/2000
…..dal 1/1/2016
36
Pubblicazione delle risposte
Si prevede che l’amministrazione provveda a dare
pubblicità alle risposte nei seguenti casi:
• Quesito presentato da un elevato numero di contribuenti;
• Quesito relativo ad una norma di recente approvazione o per la quale manchino indicazioni ufficiali
• Quesito relativo all’applicazione di una disposizione oggetto di interpretazione e/o applicazione differenziata da parte degli uffici;
• Quesito concernente questioni che l’amministrazione ritenga di interesse generale
37
1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
Articolo 2 D. Lgs 156/2015
38
Gli articoli da 2 a 5 dettano le regole procedurali uniformi per tutte le tipologie di istanze (con ciò superando i disallineamenti procedurali previsti dai decreti attuativi per le singole tipologie di interpello)
ART. 2
Legittimazione per la presentazione delle istanze: è riconosciuta ai contribuenti, anche non residenti, ai sostituti d’imposta ed ai responsabili d’imposta
Preventività: si assume come riferimento il termine di presentazione della dichiarazione o il diverso momento- per i tributi senza dichiarazione- in cui si dà attuazione al comportamento oggetto dell’interpello (ad esempio, presentazione dell’atto alla registrazione per i quesiti su imposta di registro)
38
La procedura
39
NB: la preventività si intende riferita al termine ordinario di presentazione della dichiarazione ed è ormai sufficiente, per tutte le tipologie, che l’istanza sia presentata prima della scadenza dei termini di presentazione (viene meno la regola dettata per gli interpelli obbligatori della presentazione «in tempo utile ad ottenere risposta» prima della scadenza dei termini dichiarativi, cioè- fino ad oggi- 90 o 120 giorni prima)
La procedura
40
ART. 3: Individuazione dei contenuti dell’istanza
Attenzione: l’assenza dei requisiti previsti non è mai causa di inammissibilità (salvo che manchino gli elementi minimi necessari quali i dati identificativi dell’istanza e la descrizione della fattispecie) ma è oggetto di regolarizzazione (l’amministrazione invita il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni, ad integrare i dati carenti)
40
Articolo 3 D. Lgs 156/2015
41
41
Interpelli da regolarizzare, art. 3
Manca l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del
comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge n. 212/2000.
Nb non è causa di regolarizzazione la mancata distinzione all’interno dell’interpello
ordinario
Manca l’indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede
l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione
Manca l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta
Manca l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante
o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le
comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta
Manca la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero
del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del dpr
n. 600/1973. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o
a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso
42
42
Interpelli inammissibili, art. 5 Non è preventiva
Priva dei dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale
rappresentante
Priva della circostanziata e specifica descrizione della fattispecie
Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza
vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter dpr
600/1973, interpelli sui nuovi investimenti e riguardano il regime
dell’adempimento collaborativo.
vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività
di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente
sia formalmente a conoscenza
il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi
del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini
previsti (30 gg)
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Articolo 4 D. Lgs 156/2015
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Coordinamento con attività di accertamento e contenzioso
NON IMPUGNABILITA’ DELLE RISPOSTE rese alle istanze di interpello in quanto pareri
PREVISIONE DI UNA REGOLA «SPECIALE» PER GLI INTERPELLI DISAPPLICATIVI (obbligatori) per i quali può essere proposto ricorso solo in via differita, unitamente alla impugnazione dell’eventuale atto successivo di accertamento
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Articolo 6 D. Lgs 156/2015
45
Qualora sia stata fornita risposta di merito (non, quindi di inammissibilità) alle istanze di interpello disapplicativo – ed il contribuente non si sia uniformato l’indebita fruizione di deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo deve essere contestata con atto separato, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni.
Contestazione nei confronti dei contribuenti che hanno presentato istanza di interpello disapplicativo
46
Si tratta delle regole previste per l’abuso del diritto destinate a garantire un efficace confronto con l’amministrazione finanziaria (è previsto, infatti, che tra la data di ricevimento dei chiarimenti o di inutile decorso del termine assegnato al contribuente a tal fine e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo non intercorrano meno di sessanta giorni) e a salvaguardare il diritto alla difesa (è prevista, infatti, la motivazione cd. “rafforzata” dell’eventuale atto impositivo che deve dar conto anche delle deduzioni difensive fornite dal contribuente)
Contestazione nei confronti dei contribuenti che hanno presentato istanza di interpello disapplicativo
47
La disposizione interviene sulle norme vigenti al fine di adeguarle alla nuova disciplina degli interventi, apportando le modificazioni di tipo formale necessarie ed effettuando alcuni coordinamenti con i testi degli altri decreti delegati.
Attenzione: rispetto alle fattispecie per le quali, fino ad oggi, la presentazione delle istanze di interpello è obbligatoria e che, per effetto delle novità, si sono trasformate in forme di interpello facoltativo, sono stati introdotti obblighi di segnalazione in dichiarazione, volti a non ridurre il presidio dell’amministrazione
ARTICOLO 7
48
fino al Art. 113 (partecipazioni acquisite per il recupero crediti bancari)
Segnalazione di elementi conoscitivi essenziali da prevedere in un provvedimento Direttore
Art. 124 (consolidato nazionale)
Segnalazione della circostanza che prosegue la tassazione di gruppo
Art. 132 (Consolidato mondiale)
Segnalazione dell’accesso al regime
L. 724 del 1994 (SNOP) Segnalazione separata nella dichiarazione dei redditi
ACE
Segnalazione della fruizione del beneficio in presenza di operazioni «sospette»
48
Da obbligo a segnalazione
49
DECRETO ABUSO E CERTEZZA DEL DIRITTO Raccordo con il nuovo interpello volto a conoscere se le
operazioni sono abusive; Esclusione delle regole dell’interpello generale nel contesto
della cooperative compliance
DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE Raccordo con le modifiche apportate agli interpelli cd. CFC ed
agli interpelli presentati ai fini dell’articolo 110 TUIR; Raccordo con l’interpello presentabile ai fini della branch exemption (interpello ordinario nella sua declinazione di
«qualificatorio»)
SCHEMA DI DECRETO DELEGATO IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
Introduzione di nuove fattispecie sanzionatorie per il contribuente che disapplica senza presentare l’istanza di interpello- ove obbligatoria- e per omessa o incompleta
segnalazione
49
Coordinamento con gli altri decreti
50
Art. 1: Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni
Il provvedimento
tributi erariali quelli gestiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
“Amministrazioni centrali dello Stato” ed “enti pubblici a rilevanza nazionale”
anche le articolazioni territoriali e le sedi prive di rilevanza fiscale munite di procura del legale rappresentante dell’amministrazione e dell’ente
modalità di presentazione consentite Per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato
• consegna a mano, • la spedizione a mezzo plico raccomandato
con avviso di ricevimento, • la presentazione per via telematica
attraverso l’impiego della posta elettronica certificata
• l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate
• la presentazione alla casella di posta elettronica ordinaria individuata nell’Allegato A
51
52
Art. 1: Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni
Il provvedimento
“istanza sottoscritta” • l’istanza sottoscritta con firma autografa, • Se il documento è trasmesso via posta elettronica
certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, con firma digitale o con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del dpr 445/2000.
• Nei casi in cui il documento è trasmesso attraverso l’impiego di un servizio telematico erogato in rete, l’istanza si intende sottoscritta in virtù delle modalità di accesso previste dall’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
invito, richiesta o risposta “notificato” o “comunicato” per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato,
• eseguito ai sensi dell’articolo 60 del dpr 600/1973 • Servizio postale a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, • telematicamente, attraverso la posta elettronica
certificata, • attraverso il servizio telematico di cui alla precedente
lettera c), • alla casella di posta elettronica ordinaria indicata
nell’istanza;
53
53
54
Art. 1: Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni
Il provvedimento
“ricezione” o “ricevimento” • data di consegna, • data risultante dall’avviso di ricevimento rilasciato dal
sistema postale o dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata, ovvero dalla ricevuta emessa dal servizio telematico di cui alla precedente lettera c) o dalla casella di posta elettronica ordinaria indicata nell’Allegato A;
soggetti non residenti • soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 2, e all’articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
soggetti di più rilevante dimensione
• Quelli di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni. (con un volume d'affari o ricavi non inferiori a cento milioni di euro)
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Art. 2: Gli uffici competenti
Il provvedimento
Direzione regionale competente in relazione a : 1. Domicilio fiscale del soggetto
2. Ufficio territoriale competente ad
applicare la norma in esame 3. Domicilio fiscale stabile
organizzazione
• Tributi erariali
• Imposte ipotecarie, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, fattispecie catastali.
• Stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti.
Direzione centrale normativa per tributi erariali
• Fino al 31/12/2017 interpelli art. 11, c. 1, lett c), anti abuso.
• Amministrazioni centrali dello Stato enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti e soggetti di più rilevanti dimensioni
Direzione centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare Per imposte ipotecarie, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, fattispecie catastali.
• Amministrazioni centrali dello Stato enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti e soggetti di più rilevanti dimensioni
56
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia si articola sulle seguenti linee:
1) Tendenziale «regionalizzazione» degli interpelli, salvo che per SGD, Enti pubblici a rilevanza nazionale e contribuenti non residenti
Per i soggetti non residenti viene definitivamente chiarito che tali sono anche coloro che hanno un rappresentante fiscale in Italia o un numero di identificazione diretta, con la conseguenza che anche in tali ipotesi l’interpello viene presentato e trattato dalla DCN. Eventuali esigenze collegate all’esistenza di attività di verifica in corso- prima soddisfatte attraverso la preliminare istruttoria delle DR- saranno soddisfatte attraverso specifiche e puntuali richieste inoltrate dalla DCN alle DR
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
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La regionalizzazione- tendente a riportare la lavorazione delle istanze in capo agli stessi soggetti competenti per il controllo- non dovrebbe comportare un aggravio dei carichi lavorativi tenuto conto della eliminazione dal novero dei cd. interpelli «obbligatori» di casi (come le SNOP) che hanno richiesto storicamente un grosso impiego di risorse da parte delle DDRR.
Fa tuttavia eccezione la gestione dei nuovi interpelli cd. antiabuso (art. 10 bis Statuto) per i quali le istanze, fino al 31/12/2017, dovranno essere presentate e trattate dalla DCN per consentire il consolidarsi di un indirizzo interpretativo sulla nuova disposizione
Il provvedimento
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2) Superamento dell’attuale asimmetria tra mezzi di comunicazione a disposizione del contribuente (consegna a mano, raccomandata A/R, PEC) e mezzi di comunicazione a disposizione dell’amministrazione (oltre ai precedenti anche fax e posta elettronica semplice) a favore di una estensione dell’obbligo di utilizzare i canali consentiti con preferenza per quelli telematici. Una eccezione è la possibilità di utilizzo della posta elettronica semplice per i soggetti non residenti.
3) Previsione della futura predisposizione di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento