La revisione delle tabelle e la quantificazione del danno per le patologie mobbing correlate
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AIBeL
Associazione Italiana Benessere e Lavoro
Il mobbing tra Prevenzione e Danno: le
modifiche possibili in ambito giuridico-
normativo nazionale e regionale
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“La revisione delle tabelle e la
quantificazione del danno per le patologie
mobbing correlate”
Sala Capitolo
Ex Educandato Femminile
“Il Fuligno”
Via Faenza n. 48
Firenze 28 Novembre 2014
Dott.ssa Licia Corsi
Medico legale Consulente presso CUPREL --
Centro Universitario Siena –
Componente AIBeL
CHE COS’E’ LA SALUTE?
IL CONCETTO SI E’ EVOLUTO NEI TEMPI
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute “non come assenza di malattia, ma come stato di completo
benessere psico-fisico e sociale”.
Il concetto di “stare bene” è dunque ben più ampio della vecchia definizione: “assenza di malattia”.
La salute è un equilibrio che non può essere raggiunto una volta per tutte: è un processo dinamico che va perseguito, mantenuto e difeso
giorno per giorno.
Con la legge 626/94 per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, tale concetto è costantemente enunciato e ribadito poi con
il decreto 81/08, ed in ottemperanza ai più avanzati principi Comunitari (direttive 89/391 CEE), che con legge n° 39 del I°
marzo 2002 ha integrato l’articolo 4 ponendo particolare accento sulla tutela della integrità
PSICO-FISICA
PARTIAMO DA LONTANO
“.....gli operai industriali....vengono sottomessi al padrone non solo riguardo ai singoli servigi che prestano, ma benanche con tutta la loro persona. Essi devono impiegare non solo
tutta la loro forza secondo gli ordini del padrone, ma assai di sovente devono mettere a repentaglio per gli interessi del
padrone stesso i loro propri beni personali: la vita, la salute, l’energia, finanche l’onore e la moralità.
Il padrone deve quindi a sua volta essere chiamato, entro: limiti della responsabilità giuridica, a garantire di fronte
all’operaio per questi beni personali. Il padrone deve, per quanto sta in lui provvedere acché non vengano pregiudicati nei rapporti di servizio, la vita, il fisico, la salute, la forza,
l’onore e la moralità del dipendente...”[1]
[1] Nel 1894 in Torino Anton Menger nel suo testo “Il diritto civile e il proletariato” (F.lli Bocca Editori)
IL LAVORO
Il lavoro è, uno dei momenti fondamentali di autorealizzazione
dell’individuo; vi è ormai diffusa ed accresciuta coscienza dell’utilità del proprio
operato con i relativi compensi psicologici, derivanti dal vivere con
soddisfazione la propria professionalità.
Le “attese” non sono solo legate a mero compenso economico ma anche alla
realizzazione della persona. Attualmente, affrancato dalla manualità il lavoro è diventato
di prevalente contenuto intellettivo. Sono cresciuti i livelli di scolarizzazione con
conseguente crescita del livello culturale della base. Questo nuovo modo di porsi palesa
ulteriormente, anzi contribuisce in una sorta di circolarità ad incrementare la
competizione lavorativa ed a mantenere la tensione elevata negli ambienti di lavoro.
C’è minore sicurezza dell’impiego, l’organizzazione del lavoro si è andata delineando
nelle esigenze di flessibilità, nei rapporti contrattuali a termine, nuove categorie di
lavori cosiddetti “atipici”, la precarietà lavorativa soprattutto con costante sensazione
della provvisorietà dell’impiego, incertezza dei compiti professionali, tutte condizioni
determinanti un elevato livello di stress.
La deprivazione del LAVORO, sia che dipenda da conflitti interpersonali
nei luoghi di lavoro, o da decisione dell’impresa, Ente e Amministrazione
Pubblica, è un fatto grave sotto l’aspetto della tutela individuale della dignità ed
integrità della persona, ma è anche grave perché produce diseconomie interne ed esterne al luogo di lavoro.
D’altro canto l’evoluzione dell’assetto macro economico e la dottrina giuridica
contribuiscono a definire il nuovo concetto di lavoro, di professionalità
intendendo questa come un bene economicamente valutabile posto che essa
rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore
economico di una persona sul mercato del lavoro.
La psicologia del lavoro ha individuato le dinamiche produttive di stress in ambito lavorativo, ed indica quale intervento meritevole di
prioritaria attenzione,
la prevenzione
La prevenzione deve sorvegliare prioritariamente ed evitare il
verificarsi di dinamiche stressanti e vessatorie che, è ormai
accertato, colpiscono il soggetto nella sfera psichica, spesso con
forme depressive gravi. In casi estremi la forte pressione
psicologica, le “percosse psichiche”, i maltrattamenti verbali, la
compressione della vittima in una permanente condizione di
inferiorità, concorrono, spesso
in modo decisivo, addirittura al suicidio.
È possibile individuare lo stress legato al
lavoro?
Esiste un crescente consenso sulla definizione di stress legato al
lavoro in termini di “interazione” tra lavoratore e ambiente di lavoro (e
relativa esposizione ai pericoli). All’interno di questo modello, si può
dire che lo stress viene subìto quando le richieste provenienti
dall’ambiente di lavoro e comunque della organizzazione lavorativa,
superano la capacità dei lavoratori di affrontarle (o di controllarle). Una
tale definizione dello stress focalizza l’attenzione sulle cause legate
all’attività lavorativa e sulle misure di controllo necessarie.
Recenti indagini hanno evidenziato che le società tecnologicamente più
avanzate e nelle imprese che hanno adottato alla lettera i canoni della
new economy con elevata informatizzazione là dove le gerarchie si
esasperano, aumenta il senso di frustrazione degli impiegati costretti a
ore di “lotta” con macchine e sistemi. In altre parole sta avanzando il
concetto di tecno-stress.
Decreto Legislativo n. 81/80 art. 39
ICOH
(Commissione Internazionale di Salute occupazionale)
Scopi primari della Medicina del Lavoro sono la
promozione ed il mantenimento del più elevato
grado di benessere fisico, mentale e sociale dei
lavoratori in tutte le attività…
…ed in definitiva l’adattamento del lavoro all’uomo
e dell’uomo alla sua mansione.
Conseguenza dello stress lavoro
correlato e/o da dinamica mobbizzante
▼
DANNO
DANNO BIOLOGICO
DANNO PATRIMONIALE
DANNO MORALE
DANNO ESISTENZIALE
PER DANNO ALLA PERSONA
Si intende medico legalmente
Ogni modificazione peggiorativa dello stato
anteriore del soggetto, sia per perdite
anatomiche che per lesioni funzionali di
organo o apparato.
Definizione di danno biologico in
responsabilità civile:
La legge 5 marzo 2001 n. 57 definisce il
Danno Biologico come: «. . . lesione all’integrità
psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale.. .» «il danno
biologico è risarcibile indipendentemente dalla
sua incidenza sulla capacità di produrre reddito
da parte del danneggiato. . .»
ed ancora la
Definizione della Società Italiana di Medicina
Legale e articolo 138 Codice delle
Assicurazioni 2007:
«. . . per Danno Biologico si intende la menomazione
temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica
della persona, suscettibile di accertamento medico-
legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della
vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. . .»
in INAIL il danno biologico è
“….. lesione all’integrità psico-fisica
suscettibile di valutazione medico-legale
della persona….. comprensivo degli
aspetti dinamico relazionali”.
Il danno alla persona da stress lavoro-
correlato
da costrittività organizzativa (a tutela INAIL)
da dinamica mobbizzante (a tutela giuridica in
penale e civile)
Si rileva come la nostra Costituzione (art. 2-3-4-32-
35-36-41-42) tuteli la persona in tutte le sue fasi
esistenziali, da quella di cittadino a quella di lavoratore.
Molte componenti che caratterizzano non tanto le costrittività organizzative ma certamente quando si è in dinamica
mobbizzante trovano precisa connotazione in numerosi articoli del
Codice Penale (abuso di ufficio, delitto di percosse,
delitto di lesione personale volontaria e colposa,
ingiuria, diffamazione, minacce, molestie ecc.)
Del pari il Codice Civile per la non osservanza della
legge di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (626/94 e 81/08) prevede nei suoi articoli la chiamata in responsabilità
contrattuale e/o extracontrattuale.
La giurisprudenza attuale pone in capo al datore di
lavoro (art. 2087c.c.) la tutela dell’integrità fisica e
della personalità
morale del proprio dipendente.
L’imprenditore ove non attento al dettato di legge, può
essere chiamato a rispondere a titolo di
culpa in eligendo se non sarà in grado di circondarsi
di collaboratori competenti e corretti;
culpa in vigilando nel caso in cui ometta di vegliare
sui propri dipendenti per evitare che si verifichino
lesioni del diritto soggettivo assoluto: quello della
salute.
LE CONSEGUENZE DELLA
INOSSERVANZA AI RIFERIMENTI DI
LEGGE:
DANNO
PATRIMONIALE EXTRA PATRIMONIALE
LICENZIAMENTO INGIUSTO
O INDOTTO
DEMANSIONAMENTO
TRASFERIMENTO
IMMOTIVATO
BIOLOGICO
MORALE
ESISTENZIALE
MALATTIA PROFESSIONALE
all’art. 3 T.U. si legge:
“L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie
professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali
siano contratte nell’esercizio e a causa delle
lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto
tali lavorazioni rientrino fra quelle predette nell’art. 1 . La
tabella predetta può essere modificata o integrata con
Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto
con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative”.
Ricordiamo che in ambito INAIL l’evoluzione dottrinaria è segnata dalle due
sentenze della Corte Costituzionale n° 179/1988 e n°
206/1988 (sistema misto o liste aperte) che hanno ricondotto alla tutela INAIL il danno inteso come menomazione
dello stato di salute sia sotto il profilo fisico che psichico,
quest’ultimo ovviamente inteso come perturbazione
psichica di rilievo patologico sotto il profilo clinico e
classificabile nelle varie fattispecie nosologiche.
E’ per effetto della riforma della disciplina
sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali di cui al DPR n° 1124 del 340
giugno 1965, intervenuta con D.Lgs. 23 febbraio 2000 n°
38 che assume rilevanza assicurativo previdenziale il
danno da costrittività organizzativa.
INAIL
I Circolare 12 settembre 2001
II Circolare 17 dicembre 2003
«Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul
lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia
professionale. Modalità di trattazione delle
pratiche»
COSTRITTIVITA’ ORGANIZZATIVA
• Marginalizzazione dalla attività lavorativa
• Svuotamento delle mansioni
• Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata
• Ripetuti trasferimenti ingiustificati
• Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo
professionale posseduto
• Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in
relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici
• Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie
• Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti
l’ordinaria attività di lavoro
• Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di
riqualificazione e aggiornamento professionale
• Esercizio esasperato e eccessivo di forme di controllo
L’INAIL con decreto D.M. n. 27.04.2004 (G.U. 10.06.04 n. 134)
Visto l’art. 139 del T.U. ….. 30 giugno 1965 n. 1124;
Visto l’art. 10 comma 1 D.Lgs 23.2.2000 n. 38 che prevede la costituzione di una commissione scientifica per l’elaborazione e revisione periodica dell’elenco delle malattie…..
Visto…..
Visto il D.M. 18/04/73 “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia INAIL per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali….che debba contenere anche le liste di malattia di probabile e di possibile origine lavorativa…..”
e dunque decretava:
1. E’ approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’elenco è costituito:
LISTA I che comprende malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (obbligo di denuncia).
LISTA II che elenca malattie la cui origine è di limitata probabilità (per alcune obbligo di denuncia).
LISTA III che corrisponde a malattie la cui origine lavorativa è possibile (non obbligo di denuncia).
LISTA II
GRUPPO 7 – MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE
DA DISFUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
LAVORAZIONI/ESPOSIZIONI
MALATTIE
CODICE
IDENTIFICATIVO
01
DISFUNZIONI
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO (costrittività
organizzative)
MALATTIE PSICHICHE E
PSICOSOMATICHE:
DISTURBO
DELL’ADATTAMENTO
CRONICO (con ansia,
depressione, reazione
mista, alterazione della
condotta e/o della
emotività, disturbi
somatiforrmi)
II 7. 01 F43 2
DISTURBO POST-
TRAUMATICO CRONICO
DA STRESS
II 7. 01 F43 1
ATTUALMENTE SOTTO IL PROFILO NEURO
PSICHIATRICO:
IL DISTURBO DI PIU’ FREQUENTE
RISCONTRO E’ RAPPRESENTATO DALLA
“SINDROME DA DISADATTAMENTO” (DS)
Malessere soggettivo e disturbo emozionale che in
genere interferisce con il funzionamento e le
prestazioni sociali e che insorge nel periodo di
adattamento ad un significativo cambiamento di
vita o ad un evento di vita stressante (ICD10)*
Sulla base delle caratteristiche cliniche si può
completare la diagnosi di:
Disturbo dell’adattamento:
a) con umore depresso;
b) con ansia;
c) con ansia e umore depresso misti;
d) con alterazione della condotta;
e) con alterazione mista dell’emotività e della condotta;
f) non altrimenti specificato.
ALTRE PIU’ FREQUENTI DIAGNOSI
RISCONTRATE IN TEMA DI STRESS LAVORO
CORRELATO E DINAMICA MOBBIZZANTE:
Disturbo d’ansia
Disturbo dell’adattamento
Disturbo post-traumatico da Stress (DPTS)
Disturbo depressivo minore
Disturbo depressivo maggiore
Disturbo psicotico breve
Reazione paranoide allo stress
VALUTAZIONI PERCENTUALI DEL DANNO
TABELLA INAIL (DM 38/2000)
Tabella INAIL (D.M. 38/2000)
Cod. 180 Disturbo post-traumatico da stress
cronico moderato a seconda
dell’efficacia della psicoterapia
Fino a 6
Cod. 181 Disturbo post-traumatico da stress
cronico, severo, a seconda
dell’efficacia della psicoterapia
Fino a 15
Cod. 183 Disturbo psicotico – sindrome
dissociativa di lieve entità
Fino a 10-20
Cod. 184 Disturbo psicotico – sindrome
dissociativa di media entità
Fino a 21-50
Cod. 185 Disturbo psicotico – sindrome
dissociativa di media entità
> 50
TABELLE SIMLA
(Coincidenti con il D.M. 3.7.03)
Disturbo somatoforme indifferenziato lieve o
disturbo dell’adattamento cronico lieve
< - 5
Disturbo d’ansia generalizzato; disturbi da attacchi
di panico; fobie – forme lievi
10-15
Disturbo d’ansia generalizzato; disturbi da attacchi
di panico; fobie – forme da lieve a moderata o lieve
complicata
16-20
Disturbo post-traumatico da stress cronico – forme
lievi
10-20
Disturbo depressivo maggiore cronico – forme da
lieve a moderata o lieve complicata
10-30
Scala di valutazione:
da “Il danno Psichico” di W. Brondolo e A. Marigliano
Intensificazione e permanenza a distanza di almeno uno-due anni,
di sintomi nell’ambito delle funzioni cognitive e della vita affettiva: appiattimento della affettività, difficoltà espressive, occasionali attacchi di panico, abbandono delle amicizie, alterazione dei
rapporti interpersonali, con possibilità di interruzioni di relazioni affettive stabili e peggioramento globale del modo di essere
10-15%;
presenza di sintomi psicopatologici più gravi quali: idee di suicidio, frequenti attacchi di panico, anomalie della condotta (potus,
assunzione incongrua ed arbitraria di psico-farmaci, trascorrere spesso la notte fuori casa), alterazioni significative del tono dell’umore, tendenza ad assumere decisioni avventate che
coinvolgono altri componenti della famiglia, ripetute assenze dal lavoro ecc..
20/30%;
presenza di più gravi sintomi psicopatologici: diminuzione delle capacità critiche nell’esame di realtà, episodiche alterazioni dell’orientamento temporo-spaziale ed affettivo, diminuzione
delle funzioni cognitive con significativo deficit delle prestazioni abituali, sia nella vita di relazione che sul lavoro, significativa alterazione della capacità di entrare in rapporto
con gli altri per la difficoltà di comunicazione, alterazioni anche gravi del comportamento (episodi di violenza, tendenze
tossicofiliche, disordini affettivi e sessuali anche nell’ambito familiare), subentranti episodi depressivi ecc.
30-40%;
significativa ma episodica alterazione della capacità di comunicare, di entrare e di essere in relazione con gli altri, diminuzione delle capacità critiche e di giudizio, e saltuari
deliri con deficit del funzionamento sociale ed occupazionale,
40-50%;
presenza di deliri e di allucinazioni che compromettono gravemente la vita quotidiana del soggetto,
55-65%;
diminuzione della capacità di avere cura della propria persona, rischi di atti violenti contro se stessi e contro gi altri, frequenti
stati di eccitamento psicomotorio, perdita delle relazioni sociali ed affettive,
65-75%;
incapacità quasi completa di badare a se stessi ed inemendabile sintomatologia aggressiva con alto rischio suicidiario e di
violenze eterodirette,
75-90%.