La normativa della sicurezza, parte prima, di Veronica Galli
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Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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� NORMATIVA
� FIGURE INTERESSATE
� DIRITTTI, DOVERI E SANZIONI
SOMMARIO
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NORMATIVA E LEGISLAZIONE
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306 articoli e XIII Titoli. 51 Allegati: v Titolo I: Principi Comuni v Titolo II: Luoghi Lavoro v Titolo III: Attrezzature/DPI v Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili v Titolo V: Segnaletica v Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi v Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali v Titolo VIII: Agenti Fisici v Titolo IX: Sostanze Pericolose v Titolo X: Esposizione ad agenti Biologici v Titolo XI: Protezione da Atmosfere Esplosive v Titolo XII-XIII: Disposizioni Finali
Testo Unico D.Lgs. 81/2008 e s.mi.
NORMATIVA E LEGISLAZIONE
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� DPR 547/55
� DPR 164/56
� DPR 303/56 (tranne art. 64)
� D.Lgs. 277/91
� D.Lgs. 626/94
� D.Lgs. 493/96 e D.Lgs. 494/96
� D.Lgs. 187/2005
� Art. 36 –bis L.248/06 e Artt. 2,3,5,6 e 7 Legge 123/07
Leggi Abrogate NORMATIVA E LEGISLAZIONE
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� Si applica a tu9 i se<ori di a9vità, privaB e pubblici, e a tu<e le Bpologie di rischio.
� Nei riguardi delle cooperaBve sociali, delle organizzazioni di volontariato, ecc., si applica tenendo conto delle parBcolari modalità di svolgimento delle rispe9ve a9vità.
� Si applica a tu9 i lavoratori e lavoratrici, subordinaB e autonomi, nonché ai sogge9 ad essi equiparaB, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente arBcolo.
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� Per i contra7 di somministrazione di lavoro, gli obblighi (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono a carico dell’uBlizzatore.
� Per il distacco del lavoratore, tu9 gli obblighi (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono a carico del distaccatario.
� Il distaccante ha l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi riguardanB le mansioni per le quali egli viene distaccato.
� Per i lavoratori a proge=o si applica il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ove la prestazione lavoraBva si svolga nei luoghi di lavoro del commi<ente.
� Per le prestazioni occasionali di Bpo accessorio, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si applica con esclusione dei piccoli lavori domesBci a cara<ere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalaB e ai disabili.
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� Per i lavoratori a domicilio ed i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contra=o colle7vo dei proprietari di fabbricaA vi è l’obblighi di informazione e formazione. Ad essi devono inoltre essere forniB i necessari DPI e le a<rezzature devono essere conformi alle disposizioni di legge.
� Per i lavoratori subordinaA che effe<uano una prestazione conBnuaBva di lavoro a distanza, mediante collegamento informaBco e telemaBco, si applicano le disposizioni di cui al Btolo VII (videoterminali). � Le a<rezzature fornite dal DL devono essere conformi alle disposizioni di cui al
Btolo III. � Obbligo di informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
� Per i volontari ed i volontari che effe=uano servizio civile si applicano le disposizioni relaBve ai lavoratori autonomi di cui all’art. 21.
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� Nuove definizioni (es. preposto, dirigente, addestramento, ecc.)
� Ampliato campo di applicazione
� Sistema degli appalB (art.26)
� Vigilanza: il personale della P.A. assegnato agli uffici che svolgono a9vità di vigilanza, non può svolgere, ad alcun Btolo ed in nessuna parte del territorio nazionale, a9vità di consulenza (art 13)
� Somme pagate per oblazione ex D.Lgs 758/94 vanno ad integrare fondo per a9vità di prevenzione
Principali novità
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� ricomprende tu<e le normaBve già contenute nel 626/94;
� comprende altre norme extra 626/94 (es. canBeri, vibrazioni, segnaleBca, ecc.);
� ruoli e compiB degli IsBtuB/EnB (INAIL, ISPESL,...);
� AggiornamenB formazione allargata per varie figure;
� Introduzione delle sanzioni penali per sogge9 giuridici (D. Lgs. 231/01);
� SGS secondo UNI-‐INAIL e OHSAS.
� Delega di funzioni
Principali novità
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� è un a=o del datore di lavoro; � non può riguardare gli obblighi non delegabili; � deve risultare da a=o scri=o recante data certa; � il delegato deve possedere tu7 i requisiA di professionalità ed
esperienza richiesA dalla specifica natura delle funzioni delegate; � deve a=ribuire al delegato tu7 i poteri di organizzazione, gesAone e
controllo richiesA dalla specifica natura delle funzioni delegate; � deve a=ribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate; � deve essere acce=ata dal delegato per iscri=o; � deve avere adeguata e tempesAva pubblicità.
La delega di funzioni
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Soggetti Obbligati/Interessati • Datore di lavoro • Dirigente
• Preposto
• Lavoratori
• Responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
• Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza(RLS)
• Medico Competente(MC)
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INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Informazione: complesso delle a9vità dire<e a fornire conoscenze uBli alla idenBficazione, alla riduzione e alla gesBone dei rischi in ambiente di lavoro . Formazione: processo educaBvo a<raverso il quale trasferire ai lavoratori ed ad altri sogge9 del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure uBli alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispe9vi compiB in azienda e alla idenBficazione, alla riduzione e alla gesBone dei rischi. Addestramento: complesso delle a9vità dire<e a fare apprendere ai lavoratori l’uso corre<o delle a<rezzature, macchine, impianB, sostanze, disposiBvi, anche DPI, e le procedure di lavoro.
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Si può dire, riassumendo, che gli obie9vi che il sogge<o desBnatario dovrebbe raggiungere sono:
«SAPERE» con l’informazione
«SAPER ESSERE» con la formazione
«SAPER FARE»
con l’addestramento
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
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Il Datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione: 1) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’ a9vità svolta, le normaBve di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia 2) sui pericoli connessi all’ uso delle sostanze e dei preparaB pericolosi sulla base delle schede dei daB di sicurezza previste dalla normaBva vigente e dalle norme di buona tecnica 3) sulle misure e le a9vità di protezione ado<ate
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
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INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
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La Formazione nel nuovo accordo stato-regioni
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
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SOGGETTI OBBLIGATI/INTERESSATI
DATORE DI LAVORO
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
( R.S.P.P.)
Medico competente Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
Dirigente e preposto LAVORATORE
Addetti al servizio di prevenzione e protezione
( A.S.P.P.)
Addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio)
Progettisti, installatori, manutentori
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SOGGETTI OBBLIGATI/INTERESSATI
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Persona che a seguito delle comprovate competenze professionali rende operaBve le dire9ve del datore di lavoro organizzando l'a9vità lavoraBva ed effe<uando gli adeguaB controlli.
SOGGETTI OBBLIGATI/INTERESSATI
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SOGGETTI OBBLIGATI/INTERESSATI
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SOGGETTI OBBLIGATI/INTERESSATI
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SOGGETTI OBBLIGATI/INTERESSATI
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SOGGETTI OBBLIGATI/INTERESSATI
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SOGGETTI OBBLIGATI/INTERESSATI
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Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
SOGGETTI OBBLIGATI/INTERESSATI
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Art. 17.
(Obblighi del datore di lavoro non delegabili)
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI
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DIRITTI, DOVERI E SANZIONI
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DIRITTI, DOVERI E SANZIONI
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DIRITTI, DOVERI E SANZIONI
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DIRITTI, DOVERI E SANZIONI
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DIRITTI, DOVERI E SANZIONI
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DIRITTI, DOVERI E SANZIONI
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DIRITTI, DOVERI E SANZIONI
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DIRITTI, DOVERI E SANZIONI
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PREPOSTO
c. 1- lett. Descrizione Sanzione
a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00
a € 1.200,00
b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
Arresto fino ad 1 mese o ammenda da
€200,00 a €800,00
c) Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio e in caso di emergenza dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00
a € 1.200,00
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI
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c. 1- lett. Descrizione Sanzione d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protzione
Arresto fino ad 1 mese o ammenda da €200,00 a
€800,00
e) Astenersi salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a
€ 1.200,00
f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a
€ 1.200,00
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI
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c. 1- lett. Descrizione Sanzione g) Frequentare appositi corsi di formazione secondo
quanto previsto dall’art. 37 Arresto fino ad 1 mese
o ammenda da €200,00 a €800,00
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI
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LAVORATORE � Mancata osservazione delle disposizioni imparAte dal Datore di lavoro,
DirigenA e PreposA ai fini della protezione colle7va e individuale � Non uAlizzo corre=o delle a=rezzature, delle sostanze, dei mezzi, dei DPI � Non immediata segnalazione al Datore di Lavoro, Dirigente, PreposA delle
deficienze delle a=rezzature e dei DPI � Modifica o rimozione senza autorizzazione di disposiAvi di sicurezza o
segnalazione o controllo � Compromissione della sicurezza propria o altrui mediante compimento di
operazioni o manovre non di propria competenza � Mancata partecipazione a programmi di formazione e di addestramento
organizzaA dal Datore di lavoro � Rifiuto a so=oporsi ai controlli sanitari previsA dalla normaAva e dal Medico
Competente � Rifiuto della designazione come adde=o anAncendio senza giusAficato moAvo
Art. 59 - comma 1 (Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600)
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI
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Le sanzioni previste dal nuovo D.Lgs.81/08 sono: • Ammenda • Arresto
• Sanzione amministrativa pecuniaria
SANZIONI
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Solo Arresto o solo Ammenda Non è prevista l’applicazione del D Lgs n. 758/94: l’organo di vigilanza ha l’obbligo di trasme<ere la noBzia di reato all’autorità giudiziaria, senza l’obbligo giuridico di informare il contravventore.
SANZIONI
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Ammenda
Per le contravvenzioni punite con la sola ammenda è ammessa l’oblazione prevista dall’art. 162 c.p. che cita: “Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del diba9mento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento es;ngue il reato”.
SANZIONI
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Sanzione amministrativa
a) sanzioni amministraBve «pecuniarie» che prevedono quindi il versamento di una somma di denaro (previste per gli illeciB in materia di igiene e sicurezza del lavoro); b) sanzioni amministraBve «non pecuniarie» che prevedono forme di «retribuzione» diverse dal versamento di una somma di denaro.
SANZIONI
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Pagamento in misura rido=a È ammesso il pagamento di una somma in misura rido<a pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento
SANZIONI
Sanzione amministrativa