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Torino, 26 novembre 2016 La normativa cantieri in Europa: un confronto con il D.Lgs.81/2008 Stefano BERGAGNIN 1

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Torino, 26 novembre 2016

La normativa cantieri in Europa: un confronto con il D.Lgs.81/2008

Stefano BERGAGNIN

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Le normative dei paesi dell’Unione Europea in tema di sicurezza nei cantieri, derivano dal recepimento della “direttiva cantieri”. E’ interessante tuttavia analizzare come i contenuti sono stati declinati in modo diverso all’interno dei paesi membri. In particolare si analizzeranno le normative di:

- ITALIA: d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (precedentemente d.lgs.494/96)

- FRANCIA: Loi n. 93-1418 du 31 decembre 1993

- GRAN BRETAGNA: C.D.M. Regulations n.051/2015 (former CDM Regulations n.320/2007 and former CDM Regulations 1994)

- GERMANIA: Baustellenverordnung 01/07/1998

- SPAGNA: Real Decreto n.1627/1997 , de 24 de octubre

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PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO AL TITOLO IV

Sebbene la madre di tutte le normative considerate sia comune, rappresentata dalla “direttiva cantieri” 92/57/CEE, vi sono numerose importanti diversità tra i contenuti del Titolo IV e le normative nazionali di alcuni paesi, Gran Bretagna in primis, ma anche Francia e Spagna. Numerose analogie con il nostro ordinamento sono emerse invece dal confronto tra il Titolo IV del d.lgs. 81/2008 e il baustellenverordnung tedesco del 1997.

Tra le differenze riscontrate molte sono interessanti e possibili portatrici di utili suggerimenti per una futura revisione normativa.

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GERMANIA: BAUSTELLENVERORDNUNG 01/07/98

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TITOLO IV e BAUSTELLENVERORDNUNG

Nonostante le numerose analogie con il nostro ordinamento anche il baustellenverordnung tedesco del 1997 presenta alcune differenze significative rispetto al titolo IV.

Fase di progettazione

Nel baustellenverordnung è da notare l’obbligo di riscontro, da parte del committente, dell’avvenuto scambio di informazioni tra progettista e coordinatore (SiGeKo - Sicherheits und Gesundheitsschutzkoordinator).

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TITOLO IV e BAUSTELLENVERORDNUNG

Documentazioni a cura del SiGeKo

Il coordinatore in fase di progettazione tedesco prepara 3 documenti:

- oltre al PSC (Sicherheits und Gesundheitsschutzplan - SIGEPLAN)

- e al fascicolo (Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage)

- un regolamento da applicare in cantiere (Baustellenordnung) in caso di lavori pericolosi di cui all’allegato II (Anhang II der BaustellV)

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Documentazioni e organizzazione del cantiere: la NOTIFICA

Il committente tedesco è obbligato a trasmettere la notifica preliminare soltanto in caso di cantieri di dimensioni considerevoli. Il Vorankündigung (avviso di inizio cantiere) va infatti trasmesso soltanto in caso di cantiere di entità superiore a 500 uomini-giorno oppure in caso di durata superiore a 30 giorni e presenza, per almeno un giorno, di più di 20 dipendenti allo stesso tempo.

TITOLO IV e BAUSTELLENVERORDNUNG

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Documentazioni del cantiere: il PIANO DI SICUREZZA

- L’equivalente del PSC è il Sicherheits und Gesundheitsschutzplan - (SIGEPLAN). I contenuti sono molto simili ai contenuti del PSC

- Un ulteriore documento, contenente l‘esplicitazione di aspetti prettamente operativi, è il regolamento di cantiere (Baustellenordnung) da prevedere in caso di lavori pericolosi

- Al fascicolo in Germania corrisponde l’ Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage, che ha la stessa funzione, di prevedere le misure di prevenzione e protezione per le manutenzioni future

TITOLO IV e BAUSTELLENVERORDNUNG

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TITOLO IV e BAUSTELLENVERORDNUNG

Allegato II (Anhang II der BaustellV) 1. Lavori con presenza di scavi con profondità > 5 metri o lavori con pericolo di caduta da altezza > 7 m 2. Lavori con presenza di rischio di esplosione, di sostanze altamente infiammabili, cancerogene, mutagene, teratogene o molto tossiche, di agenti biologici gruppi 3 e 4 3. Lavori in presenza di radiazioni ionizzanti 4. Lavori a distanza da linee elettriche ad alta tensione < 5 m 5. Lavoro dove c'è un pericolo imminente di annegamento 6. Presenza di sterri sotterranei e gallerie 7. Lavori con attrezzatura subacquea 8. Lavori con aria compressa 9. Lavori comportanti utilizzo di esplosivi 10. Montaggio e smontaggio di elementi di peso > 10 tonnellate

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PRÄMISSE Die in dieser Baustellenordnung – sie ist integrierender Bestandteil des Sicherheitsplanes – enthaltenen Bestimmungen sollen einen „geordneten“ Arbeitsabwicklung sowie die Sicherheit der Arbeiter und Anlagen gewährleisten; sie sind für den Auftragnehmer, der erklärt, sie uneingeschränkt anzunehmen, bindende Vertragsbestimmungen; die Kosten dafür sind mit den Angebotspreisen vergütet. Die Bestimmungen enthalten Regeln für die Organisation, die Koordinierung und die Überwachung der Baustelle; sie müssen von allen Personen und Unternehmen beachtet werden, die auf der Baustelle tätig sind. Jedes Unternehmen muss seine Arbeiter über den Inhalt dieser Baustellenordnung informieren.

PREMESSA Le disposizioni contenute nel presente regolamento di cantiere – parte integrante del piano di sicurezza – tendono a consentire uno svolgimento “regolato” dei lavori ed a garantire la sicurezza di lavoratori ed impianti; costituiscono condizioni di contratto vincolanti per l’impresa assegnataria dei lavori, che dichiara di accettarle incondizionatamente, ritenendo gli oneri compensati nei prezzi d’offerta.

Sono qui comprese regole per l’organizzazione, il coordinamento e la sorveglianza del cantiere e vanno applicate da tutti i soggetti che operano a qualsiasi titolo nel cantiere.

Ogni impresa ha il dovere di informare il proprio personale sul contenuto del presente regolamento.

TITOLO IV e BAUSTELLENVERORDNUNG

Esempio di BAUSTELLENORDNUNG

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Documentazioni e organizzazione del cantiere: il POS

In entrambi gli ordinamenti il coordinatore in fase di esecuzione verifica l’idoneità del POS delle imprese esecutrici, in Germania “Betrieblieche Selbstauskunft zum Arbeits – und Gesundheitsschutz”.

Tale documento è previsto sotto forma di “questionario” autocertificato, simile ad una procedura standard o semplificata, e ha i seguenti contenuti: - dati identificativi dell’impresa - nominativi delle figure dell’organizzazione della sicurezza - elenco lavorazioni previste - misure di prevenzione e protezione previste per ogni lavorazione e DPI - dati identificativi delle imprese in subappalto

TITOLO IV e BAUSTELLENVERORDNUNG

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TITOLO IV e BAUSTELLENVERORDNUNG

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Documentazioni e organizzazione del cantiere

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione organizza, convoca e gestisce le riunioni di coordinamento con le imprese affidatarie ed esecutrici e i lavoratori autonomi. Secondo la normativa tedesca durante queste riunioni, preliminari all’ingresso in cantiere degli appaltatori, il coordinatore (SiGeKo - Sicherheits und Gesundheitsschutzkoordinator) ha inoltre il compito di illustrare il contenuto del SiGePlan e del regolamento di cantiere (Baustellenordnung)

TITOLO IV e BAUSTELLENVERORDNUNG

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Le imprese

Le imprese devono rispettare, durante l’esecuzione dei lavori, obblighi molto simili in entrambi i paesi come ad esempio:

- osservare le prescrizioni contenute nei documenti (SiGePlan, Baustellenordnung e Betrieblieche Selbstauskunft zum Aerbeits – und Gesundheitsschutz) e le eventuali ulteriori indicazioni del coordinatore

MA ANCHE

- avvisare il datore di lavoro e il coordinatore di eventuali nuove situazioni di rischio

TITOLO IV e BAUSTELLENVERORDNUNG

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Requisiti del coordinatore

Sono stabiliti dal Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) Nr. 30, del 27/03/2003 (Regolamento per la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili).

TITOLO IV e BAUSTELLENVERORDNUNG

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Requisiti del coordinatore

Il RAB 30 prevede un preciso elenco di conoscenze che il coordinatore deve possedere per assumere tale incarico, nelle seguenti materie (il SiGeKo deve dimostrare di avere seguito corsi con tali requisiti):

- settore costruzioni (per esempio: strutture, metodi costruttivi, materiali da costruzione, norme tecniche e standards, ecc.)

- salute e sicurezza sul lavoro (principi generali di sicurezza, valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione nel settore costruzioni, organizzazione della sicurezza nel settore costruzioni)

- coordinamento della sicurezza (conoscenza del regolamento cantieri BaustellV, campo di applicazione, obblighi e responsabilità, rapporti con il committente, contenuti del piano di sicurezza. ecc.)

TITOLO IV e BAUSTELLENVERORDNUNG

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Requisiti del coordinatore

I corsi per acquisire tali competenze durano un numero non precisato di giornate di 8 ore (il RAB 30 non fissa la durata) e sono ammessi massimo 25 partecipanti.

Inoltre sono richiesti

- minimo 2 anni di esperienza professionale nella progettazione e nell’esecuzione di lavori

E’ infine vivamente consigliato ma non costituisce obbligo di legge, il possesso della Laurea in Ingegneria o Architettura, anche se per lavori di piccola e media entità è ritenuto sufficiente il diploma di scuola professionale edile

TITOLO IV e BAUSTELLENVERORDNUNG

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FRANCIA: Loi n. 93-1418 du 31 decembre 1993

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TITOLO IV e Loi n. 93-1418 du 31 decembre 1993

Francia e Italia hanno mantenuto, rispetto alla direttiva, soluzioni comuni ma anche forti scostamenti relativi ad alcuni aspetti specifici.

• Il “maitre d’ouvrage” corrisponde al committente dell’opera

• In Francia, in mancanza delle necessarie competenze tecniche, il committente (maitre d’ouvrage) può nominare il “maitre d’ouvrage déléguee”, corrispondente al Responsabile dei Lavori, la cui delega può riguardare ampiamente tutto l’ambito tecnico

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TITOLO IV e Loi n. 93-1418 du 31 decembre 1993

Francia e Italia: classificazione cantieri

In Francia esistono 3 tipi di cantieri:

• Cantieri di grandi - entità > 10.000 uomini-giorno e importo lavori > 4 milioni €

• Cantieri di media - entità > 500 uomini-giorno (o > 30 gg e > 20 lavoratori ) e importo lavori > 300.000 € fino a 4 milioni di €

• Cantieri piccoli - tutti gli altri cantieri

In relazione a cantieri di dimensioni diverse i coordinatori (CSPS - Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé) hanno requisiti diversificati. Non è indispensabile il titolo di studio particolare.

Non può svolgere nessun altro tipo di incarico in cantiere.

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TITOLO IV e Loi n. 93-1418 du 31 decembre 1993

Francia e Italia: competenze coordinatore

In Francia in relazione alle diverse tipologie di cantiere, esistono competenze diverse per i coordinatori della sicurezza (CSPS):

- CSPS – 1° livello, per i cantieri “grandi”: corso di formazione di 15 giorni (120 ore);

- CSPS – 2° livello, per i cantieri “medi”: corso di formazione di 10 giorni (80 ore);

- CSPS – 3° livello, per i cantieri “piccoli” corso di formazione di 5 giorni (40 ore);

Per il coordinatore sicurezza in fase di progettazione/esecuzione è necessario inoltre avere acquisito 5 anni di esperienza nell’ambito progettuale/esecutivo (3 anni per i cantieri “piccoli”)

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TITOLO IV e Loi n. 93-1418 du 31 decembre 1993

Francia e Italia: documentazioni

Notifica preliminare (declaration prealable): il maitre d’ouvrage prepara e invia la notifica preliminare a enti similari a quelli italiani. In Francia la notifica non deve essere aggiornata e non contiene i nominativi di tutte le ditte e i lavoratori autonomi presenti.

In perfetta analogia con l’ordinamento italiano il CSPS predispone il PGC (plan general del coordination) equivalente del nostro PSC, e redige il DIUO (Dossier di Intervention Ulteriore sur l’Ouvrage) equivalente del fascicolo, relativo ai futuri interventi sull’opera.

Le imprese devono essere in possesso del PPSPS (Plan Particulier de Securité et Protection del la Santé) equivalente del POS.

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TITOLO IV e Loi n. 93-1418 du 31 decembre 1993

Francia e Italia: documentazioni

IMPORTANTE SEMPLIFICAZIONE

In Francia nei cantieri di 3° categoria (< 500 uomini-giorno o < 300.000 €) non è richiesto: • La trasmissione della DP (déclaration préalable) • La redazione del PGC (piano generale di sicurezza) • La redazione del PPSPS (equivalente del POS)

A meno che non siano presenti lavori con rischi particolari come: • presenza di amianto, • lavori in tensione, • rischio di caduta dall’alto, • ecc.

In tali casi sono previsti PGC et PPSPS semplificati. 23

TITOLO IV e Loi n. 93-1418 du 31 decembre 1993

Francia e Italia: Fascicolo e DIUO

Il DIUO non è necessario per le unità immobiliari singole (villetta) mentre lo è per le altre costruzioni.

Inoltre se l’edificio non è destinato all’attività lavorativa (tra cui viene compreso anche il terziario) il DIUO può essere sviluppato in forma semplificata.

In Italia per il fascicolo non sono previste semplificazioni per le costruzioni più semplici, esiste uno standard (rif. D.I.9/9/14).

In Francia, notevole differenza rispetto al nostro ordinamento, il DIUO deve essere allegato all’atto notarile al momento della vendita delle unità immobiliari.

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TITOLO IV e Loi n. 93-1418 du 31 decembre 1993

Francia: ulteriori importanti differenze

• La normativa cantieri non si applica nel caso di lavori intrapresi dal privato per il proprio uso personale o per quello del suo coniuge, dei discendenti o ascendenti, cioè da parte di coloro che eseguono lavori non per scopi professionali

• Come in Germania, anche in Francia il CSPS ha l’obbligo di effettuare una riunione con le imprese esecutrici per illustrare il PGC e le particolarità del cantiere nonché la sua organizzazione. I contenuti della riunione devono essere annotati sul “registro giornale” (documento obbligatorio in cantiere).

Solo dopo questa riunione l’impresa consegnerà il suo PPSPS. 25

TITOLO IV e Loi n. 93-1418 du 31 decembre 1993

Francia : ruolo delle assicurazioni

In Francia è presente un sistema di copertura assicurativa molto più forte rispetto all’Italia, obbligatorio per gli appalti pubblici e facoltativo, ma molto utilizzato, negli appalti privati: la “polizza decennale postuma” (assurance des travaux de construction décennale), prevista dal codice civile francese (art 1792-1 e 1792-2) e resa obbligatoria dalla Loi 241-1 “Code d’assurance”.

Gli istituti assicurativi per concedere la polizza dispongono di tecnici specialisti che analizzano il progetto con perizia e con possibilità di chiedere modifiche, migliorie e ogni tipo di approfondimento, pena la negazione della copertura assicurativa.

Così le assicurazioni garantiscono la qualità tecnica dell’opera.

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SPAGNA: Real Decreto n.1627/1997

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TITOLO IV e Real Decreto n.1627/1997

In Spagna il R.D. 1627/97 ha subito nel tempo diverse modifiche e integrazioni, come è avvenuto nel nostro Paese. In particolare sono state apportate modifiche da:

- R.D. 604/2006,

- R.D. 2177/2004

- R.D. 1109/2007

- R.D. 337/2010

Nel testo spagnolo ci sono molte analogie con il Titolo IV ma anche forti scostamenti relativi ad alcuni aspetti specifici.

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TITOLO IV e Real Decreto n.1627/1997

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto – CSSPr)

Il Titolo IV prevede la nomina in caso di presenza di almeno 2 imprese.

Il Real Decreto prevede che la nomina avvenga a cura del committente soltanto nel caso in cui siano previsti più progettisti dell’opera.

La conseguenza di questa disposizione normativa comporta che spesso in Spagna il CSSPr non venga nominato, e pertanto il cantiere nasca senza Piano di Sicurezza.

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TITOLO IV e Real Decreto n.1627/1997

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto – CSSPr)

C’è similitudine con la situazione italiana, dove il CSP interviene spesso a progettazione conclusa limitando la possibilità di intervento del coordinatore in scelte strategiche per la sicurezza

Al contrario di quanto avviene in Germania e Francia (ancor più in Gran Bretagna), paesi in cui deve essere rigorosamente tracciabile l’avvenuta interazione tra progettisti e coordinatori, in Italia e Spagna il recepimento della direttiva cantieri rimane lontano dallo spirito originario che prevedeva l’applicazione dei principi di prevenzione fin dalla fase di progettazione.

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TITOLO IV e Real Decreto n.1627/1997

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto – CSSPr)

A conferma di questa carenza si noti che in Spagna la maggior parte degli infortuni gravi nel settore costruzioni hanno origine da decisioni prese prima dell’inizio dei lavori nella fase di progettazione (circa il 63 % degli incidenti mortali(*) )

(*) rif. “Comparative analysis of the duties and responsabilities of interveners

in matter of health and safety in costruction sites within the countries forming “Europe’s 15” di Esteban Gabriel Jesùs e Chavarri Caro Francisco de Borja del 2007

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TITOLO IV e Real Decreto n.1627/1997

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecution – CSSEj)

Il Real Decreto prevede che la nomina avvenga, in perfetta analogia con il titolo IV del T.U., soltanto nel caso in cui siano previste più imprese esecutrici.

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TITOLO IV e Real Decreto n.1627/1997

Requisiti del coordinatore per la sicurezza (CSSPr + CSSEj)

Il Real Decreto 1627 prevede che:

- il coordinatore possa essere non soltanto persona fisica ma anche giuridica (in Italia questo non è previsto)

- il coordinatore deve essere un architetto o un ingegnere ed avere conoscenze e competenze legali in accordo con la natura dell’opera e del lavoro da eseguire

- il coordinatore NON abbia una formazione obbligatoria, ma è altamente “consigliato” frequentare uno corso di 120 h specifico per l’attività da svolgere

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TITOLO IV e Real Decreto n.1627/1997

Documentazioni ESS (Estudio de Seguridad y Salud)

Per ogni cantiere deve essere redatto dal CSSPr l’ESS (Estudio de Seguridad y Salud), corrispondente del PSC.

Il documento, molto simile ad un vero e proprio progetto, contiene tavole grafiche, specifiche tecniche, analisi dei rischi e stima dei costi. E’ indispensabile per ottenere il permesso di costruzione (licencia municipal y demás autorizaciones).

Al suo interno è inserito il contenuto corrispondente alle misure di prevenzione per le future manutenzioni, in quanto in Spagna non esiste un equivalente del FASCICOLO DELL'OPERA. Questo comporta che il “fascicolo” nell’ordinamento spagnolo perda molta importanza e difficilmente viene aggiornato.

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TITOLO IV e Real Decreto n.1627/1997

Documentazioni: il PSS (Plan de Seguridad y Salud)

Il PSS (Plan de Seguridad y Salud) corrisponde al nostro POS, ed è un documento che viene redatto dall’impresa affidataria ad integrazione del ESS in funzione del proprio sistema di esecuzione dell’opera (“en función de su propio sistema de ejecución de la obra” rif. art.7 c.1)

L'impresa affidataria si fa carico di inserire nel “PSS general” i contenuti dei PSS delle imprese esecutrici in subappalto, e di inserire le eventuali modifiche che deriveranno in corso d’opera, anche in relazione ai successivi subappalti.

Il CSSEj deve approvare il documento prima che i lavori siano eseguiti, e prima di ogni modifica in corso d’opera.

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TITOLO IV e Real Decreto n.1627/1997

Documentazioni: Comunicación de apertura e “incidences register”

La corrispondenza della notifica preliminare in Spagna si identifica nella “comunicación de apertura del centro de trabajo” che viene trasmessa all’autorità del lavoro locale (autoridad laboral) prima dell’inizio dei lavori ed è obbligatoria per i committenti che utilizzeranno imprese esecutrici (non per lavoratori autonomi o in caso di lavori “in economia”).

Nell’ordinamento spagnolo è inoltre prevista la presenza del cosiddetto “incidences register”, gestito dal CSSEj, che contiene: • le istruzioni e le disposizioni del coordinatore • le sospensioni dei lavori • gi eventuali incidenti • annotazioni varie ritenute importanti

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TITOLO IV e Real Decreto n.1627/1997

FORMAZIONE

• I datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici devono sostenere una formazione minima di 10 h

• I progettisti NON sono tenuti ad avere una formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza

• I delegados de prevención (corrispondenti agli RLS) devono possedere una formazione minima di 70 h

• Il Responsable de Comité de Seguridad y Salud (equivalente del nostro RSPP) deve possedere una formazione che può arrivare sino a 600 h

• NON E’ OBBLIGATORIO L’AGGIORNAMENTO PERIODICO

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TITOLO IV e Real Decreto n.1627/1997

FORMAZIONE COORDINATORI

Come già indicato i coordinatori non hanno formalmente obblighi di formazione. E’ tuttavia fortemente consigliato il corso* da 120 h (viene di solito richiesto per cantieri di entità rilevante).

Il corso si basa su tre moduli, normativo, tecnico del settore costruzioni, comunicazione e rapporti umani. Dura da 120 a 150 h con test di valutazione per i candidati coordinatori (laureati e con 2 anni di esperienza nel settore delle costruzioni). *previsto da un accordo fra ACSYS (Spanish Association of Health and Safety Coordinators) e National Agency of European Network FOCUS. E’ fortemente consigliato dagli organi di vigilanza e dagli ordini professionali, ed è stato riconosciuto anche dalla ISSA (International Social Security Association)

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GRAN BRETAGNA: C.D.M. Regulations 2015

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

Gran Bretagna: il quadro normativo Il “Construction (Design and Management) Regulations 2015 n.51 (CDM 2015)” entrato in vigore il 6 aprile 2015 ha aggiornato e sostituito i precedenti atti: - “Construction (Design and Management) Regulations 2007

n.320” (CDM 2007)” che a sua volta sostituì il - “Construction (Design and Management) Regulations 1994” - “Construction (Design and Management) (Amendment)

Regulations 2000” - “Construction (Health, Safety and Welfare) Regulations 1996

n.1592”. Tali normative derivano dal recepimento della direttiva 92/57/EEC.

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

Gran Bretagna: il quadro normativo

La normativa britannica prevede, in tema di salute e sicurezza, che alla pubblicazione delle norme (regulations) segua la diffusione del relativo ACOP (Approved Code Of Practice) con lo scopo di fornire un aiuto, in termini di chiarezza e comprensione del testo, ai destinatari dell’atto normativo. L’ACOP viene pubblicato direttamente dall’HSE (Health and Safety Executive) che costituisce l’ente a cui sono attribuiti i controlli. L’ultima versione disponibile, in tema di sicurezza nei cantieri, è il Managing health and safety in construction – Construction (Design and Management) Regulations 2007 Approved Code of Practice – L144 che sarà disponibile fino al 06/10/ 2015, sostituito dal “HSE and Construction Industry Training Board (CITB) Industry Guidance.”

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

Requisiti = Competenze Il C.D.M. 2007 prevedeva per il committente il divieto di incaricare alcun coordinatore, progettista e impresa, senza averne prima verificato le competenze (c.f.r. Regulation 4. “Competence” ). Tale indicazione è presente in maniera diffusa all’interno dell’ordinamento britannico, non essendoci obblighi di formazione codificati. Tuttavia nella nuova versione C.D.M. Regulations 2015 questo passaggio è totalmente scomparso e non ci sono riferimenti alle competenze.

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

La formazione dei professionisti

In Gran Bretagna il coordinatore non è soggetto alla formazione obbligatoria e non esistono percorsi formativi fortemente consigliati (non sono inoltre presenti ordini professionali simili a quelli italiani). Esistono invece numerose istituzioni private, come ad esempio l’ICE (Institution of civil engineers), che sono garanti delle competenze dei propri associati, i quali si impegnano nella costante attività di aggiornamento professionale. Al fine di mantenere elevato il livello professionale dei propri iscritti, la stessa ICE ha istituito nel 2014 una forma di controllo sulla formazione volontaria.

Tali istituzioni provate forniscono al committente utili strumenti per la scelta del soggetto più adatto al quale affidare un incarico.

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2007 n.320

Il progettista: un ruolo strategico Il C.D.M. Regulations n.320 del 2007 prevedeva precisi obblighi per il progettista, in riferimento alla salute e sicurezza, come indicato nella Regulation 11 “Duties of principal designer in relation to health and safety at the pre-construction phase” (di seguito un estratto del punto 3) (3) “Every designer shall, in preparing or modifying a design, […] avoid foreseeable risks to the health and safety of any person”: […] (c) “cleaning any window or any transparent or translucent wall, ceilings or roof in or on structure” d) “maintaining the permanent fixtures and fittings of a structure”

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

Il coordinatore identificato nel progettista (principal designer) Nel CDM Regulations 2015 la denominazione coordinatore scompare, e la sua funzione viene attribuita al “principal designer” la cui modalità di incarico è definita al punto 5. Il principal designer corrisponde al “primo progettista”, in pratica, nel gruppo dei progettisti, costituisce la posizione più importante dell’organizzazione. Nel testo del CDM 2015, viene confermata l’estrema importanza del precoce conferimento di incarico (rif. Regulation 5).

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

5. Appointment of the principal designer and the principal contractor (1) Where there is more than one contractor, or if it is reasonably foreseeable that more than one contractor will be working on a project at any time, the client must appoint in writing— (a) a designer with control over the pre-construction phase as principal designer; and (b) a contractor as principal contractor. (2) The appointments must be made as soon as is practicable, and, in any event, before the construction phase begins. (3) If the client fails to appoint a principal designer, the client must fulfil the duties of the principal designer in regulation 11 and 12 (obblighi nella pre-costruction phase e redazione del HS File – fascicolo - NDR). (4) If the client fails to appoint a principal contractor, the client must fulfil the duties of the principal contractor in regulations 12 to 14.

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

Il Committente (Client) Ogni client ha l’obbligo di incaricare il prima possibile i progettisti (designers) e il principal designer (colui che svolge la funzione di coordinatore in fase di progettazione), nonché l’affidataria (principal contractor), e di fornire a questi informazioni utili alla pianificazione e organizzazione della sicurezza (pre-construction information), secondo quanto previsto nella regulation 4 (obblighi del committente in funzione dell’informazione).

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

Obblighi del Committente nella pre-construction phase La nuova Regulation 4 prevede alcuni obblighi per il client che ne prevedono un coinvolgimento più operativo rispetto alla semplice fornitura di dati e informazioni previste dal precedente CDM 2007. Nell’elenco troviamo per esempio: - l’obbligo di stabilire disposizioni che garantiscano la salute e la

sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, - la fornitura di tutti i servizi igienico sanitari, - la fornitura delle pre-construction informations

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

Obblighi del Committente nella pre-construction phase Oltre agli obblighi indicati è necessario che il committente si assicuri che: - il contractor (impresa esecutrice) o il principal contractor

(affidataria in caso di più imprese esecutrici) abbia provveduto a redigere il Construction Phase Plan (l’equivalente del PSC) prima dell’inizio dei lavori

- il principal designer (primo progettista) abbia preparato l’health and safety file for the project, l’equivalente del fascicolo dell’opera

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

4. Client duties in relation to managing projects (1) A client must make suitable arrangements for managing a project,

including the allocation of sufficient time and other resources. (2) Arrangements are suitable if they ensure that— (a) the construction work can be carried out, so far as is reasonably

practicable, without risks to the health or safety of any person affected by the project; and

(b) the facilities required by Schedule 2 (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) are provided in respect of any person carrying out construction work.

(3) A client must ensure that these arrangements are maintained and reviewed throughout the project.

(4) A client must provide pre-construction information as soon as is practicable to every designer and contractor appointed, or being considered for appointment, to the project.

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

Documento delle informazioni preventive (Pre-construction information) Prima dell’inizio dei lavori il committente deve trasmettere al Principal Designer e all’impresa affidataria, un documento particolare, il Pre-construction information, in cui sono riportate informazioni specifiche relative alla sicurezza del sito oggetto dei lavori, sull’eventuale utilizzo di preesistenti luoghi di lavoro, sul tempo a disposizione per l’allestimento del cantiere, e sull’eventuale esistenza di un fascicolo tecnico pregresso

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

Obblighi del principal designer

Sono indicati nelle regulations 11 e 12, e sono molto simili a quelli che precedentemente erano attribuiti al coordinatore in fase di progettazione: - pianificare, gestire e monitorare la sicurezza prima dell’inizio dei

lavori - coordinare gli aspetti connessi alle problematiche di salute e sicurezza

affinché il progetto, per quanto ragionevolmente attuabile, consenta l’eliminazione o la riduzione dei rischi per la salute e sicurezza

- valutare gli aspetti di progetto, tecnici e organizzativi, in relazione alle possibili interferenze tra le attività previste

- definire la durata dei lavori o delle singole fasi di lavoro

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

Obblighi del principal designer

Nello svolgere queste attività deve tenere conto dei principali generali di sicurezza previsti dalle normative vigenti e da eventuali precedenti piani di sicurezza e fascicolo. Inoltre durante questa fase si dovrà relazionare con l’impresa affidataria (principal contractor). La regulation 12 prevede infine che il principal designer provveda alla redazione dell’ health and safety file (fascicolo dell’opera). Lo stesso principal designer ne curerà l’aggiornamento in corso d’opera, mentre l’affidataria dovrà fornire qualsiasi informazione utile al suo aggiornamento.

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

11. Duties of a principal designer in relation to health and safety at the pre-construction phase

(1) The principal designer must plan, manage and monitor the pre-construction phase and coordinate matters relating to health and safety during the pre-construction phase to ensure that, so far as is reasonably practicable, the project is carried out without risks to health or safety.

(2) In fulfilling the duties in paragraph (1), and in particular when— (a) design, technical and organisational aspects are being decided in order to

plan the various items or stages of work which are to take place simultaneously or in succession; and

(b) estimating the period of time required to complete such work or work stages,

the principal designer must take into account the general principles of prevention and, where relevant, the content of any construction phase plan and any health and safety file.

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

12. Construction phase plan and health and safety file (5) During the pre-construction phase, the principal designer must prepare a

health and safety file appropriate to the characteristics of the project which must contain information relating to the project which is likely to be needed during any subsequent project to ensure the health and safety of any person.

(6) The principal designer must ensure that the health and safety file is appropriately reviewed, updated and revised from time to time to take account of the work and any changes that have occurred.

(7) During the project, the principal contractor must provide the principal designer with any information in the principal contractor’s possession relevant to the health and safety file, for inclusion in the health and safety file.

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Obblighi del principal contractor (che svolge la funzione di CSE)

Sono indicati nelle regulations 12 e 13, e sono molto simili a quelli che anche precedentemente erano attribuiti al principal contractor : - redigere il construction phase plan prima dell’inizio dei lavori; collaborerà

alla redazione il principal designer, in particolare per tutte le informazioni contenute nel pre-construction information (fornito dal committente)

- coordinare gli aspetti connessi alle problematiche di salute e sicurezza affinché i lavori, per quanto ragionevolmente attuabile, siano eseguiti eliminando o riducendo i rischi per la salute e sicurezza

- mettere in atto aspetti di progetto, tecnici e organizzativi, in modo da pianificare le fasi di lavoro in funzione delle possibili interferenze tra le diverse fasi di lavoro

- definire la durata dei lavori o delle singole fasi di lavoro necessarie per il completamento dell’opera

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

12. Construction phase plan and health and safety file (1) During the pre-construction phase, and before setting up a construction site,

the principal contractor must draw up a construction phase plan, or make arrangements for a construction phase plan to be drawn up.

(2) The construction phase plan must set out the health and safety arrangements and site rules taking account, where necessary, of the industrial activities taking place on the construction site and, where applicable, must include specific measures concerning work which falls within one or more of the categories set out in Schedule 3.

(3) The principal designer must assist the principal contractor in preparing the construction phase plan by providing to the principal contractor all information the principal designer holds that is relevant to the construction phase plan including—

(a) pre-construction information obtained from the client; (b) any information obtained from designers under regulation 9(3)(b).

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TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

13. Duties of a principal contractor in relation to health and safety at the construction phase

(1) The principal contractor must plan, manage and monitor the construction phase and coordinate matters relating to health and safety during the construction phase to ensure that, so far as is reasonably practicable, construction work is carried out without risks to health or safety.

(2) In fulfilling the duties in paragraph (1), and in particular when— (a) design, technical and organizational aspects are being decided in order to

plan the various items or stages of work which are to take place simultaneously or in succession; and

(b) estimating the period of time required to complete the work or work stages,

the principal contractor must take into account the general principles of prevention

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C.D.M. Regulations 2007 n.320 e 2015 n.51

Le principali differenze tra nuovo e vecchio CDM

Nelle note finali del documento del CDM 2015, anche se viene specificato che tale parte del testo non è parte della normativa, sono riassunte le principali differenze tra nuovo e vecchio testo. Da notare, tra le numerose modifiche: - il campo di applicazione esteso a tutti i committenti (anche domestici) - la scomparsa del ruolo del coordinatore, assunto dal principal designer,

le cui responsabilità vengono ridistribuite ai progettisti e al committente - obbligo per il committente di incaricare sempre principal designer e

affidataria per ogni tipo di cantiere, anche non soggetto a notifica - Trasferimento al principal designer e all’affidataria di buona parte delle

responsabilità del committente in caso di cantiere “domestico”

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C.D.M. Regulations 2007 n.320 e 2015 n.51

EXPLANATORY NOTE (This note is not part of the Regulations)

3. The main changes from the 2007 Regulations are— (a) These Regulations apply to all clients of construction projects,

whether or not a person is acting in the course or furtherance of a business (regulation 2(1)).

(b) Pre-construction archaeological investigations are not included within the scope of the definition of construction work (regulation 2(1)).

(c) The role of CDM co-ordinator has been removed and various duties have been recast including client duties (regulation 4) and general duties (regulation 8).

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C.D.M. Regulations 2007 n.320 e 2015 n.51

EXPLANATORY NOTE (This note is not part of the Regulations)

3. The main changes from the 2007 Regulations are— […] (d) A client is required to appoint a principal designer as well as a principal

contractor in any project where there is, or it is reasonably foreseeable that there will be, more than one contractor working on the project (regulation 5). Under the 2007 Regulations appointments for similar roles were required for notifiable projects.

(e) The duty to notify now lies with a client and the threshold for notification is raised (regulation 6).

(f) If a client is a domestic client, most of their duties will be carried out by the contractor, principal contractor, or principal designer (regulation 7).

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C.D.M. Regulations 2007 n.320 e 2015 n.51

Le principali differenze tra nuovo e vecchio CDM In particolare per quanto riguarda la funzione del coordinatore: - formalmente il CDM-co-ordinator scompare ma i suoi compiti

vengono assunti, nella fase di progettazione dal “primo progettista” (principal designer) che si fa carico della salute e sicurezza nell’ambito della redazione del progetto

- Il principal designer assume un ruolo centrale nella gestione degli aspetti di salute e sicurezza, per tutta la fase che precede l’inizio dei lavori (pre-construction phase)

- in fase di esecuzione viene confermato il principal contractor (l’affidataria) per svolgere il ruolo di coordinatore in fase di esecuzione

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C.D.M. Regulations 2007 n.320 e 2015 n.51

EXPLANATORY NOTE

4. The key changed role in these Regulations from the 2007 Regulations is that of the principal designer. This role fulfils the function of a safety and health coordinator for the project preparation stage as required by article 3.1 of the Directive which was previously carried out by the role of CDM co-ordinator. The principal designer has a more central role in the project than that of a CDM co-ordinator as they must be a designer with control over the pre-construction phase of the project (regulation 5(1)(a)). The pre-construction phase includes all design and preparation work for the construction project (regulation 2(1)). The principal designer is required to coordinate all health and safety matters relating to the pre-construction phase alongside the overall planning, management and monitoring of the pre-construction phase of the project (regulation 11(1)).

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C.D.M. Regulations 2007 n.320 e 2015 n.51

EXPLANATORY NOTE (This note is not part of the Regulations)

6. The principal contractor role fulfils the role of safety and health coordinator for the project execution stage as required by article 3.1 of the Directive. The core duties of the principal contractor have only minor modifications from those imposed under the 2007 Regulations and a principal contractor who has been appointed to an existing project under the 2007 Regulations will be treated as if they had been appointed as a principal contractor under these Regulations (paragraph 8 of Schedule 4).

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DIRETTIVA EUROPEA “CANTIERI” 92/57/CEE ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI

- in tutti i Paesi considerati l’attenzione per la fase progettuale è molto più alta rispetto a quanto previsto dall’ordinamento italiano (ad eccezione della Spagna)

- la redazione del PSC può essere molto diversa nei vari ordinamenti: in alcuni casi viene redatto in parte dalla committenza e dal progettista (GB), non sempre contiene indicazioni di dettaglio previste solo nei casi di alto rischio(D), il contenuto del/dei documento/i richiede il confronto in cantiere con le imprese esecutrici (F e D)

- la figura del coordinatore ha spesso una funzione manageriale, di raccordo tra la committenza e l’affidataria generando regole vincolanti per quest’ultima (D), sovrintendendo i rapporti tra committenza e affidataria (GB), utilizzando documenti di registrazione ma anche di indirizzo (S)

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DIRETTIVA EUROPEA “CANTIERI” 92/57/CEE SEMPLIFICAZIONI

Sono numerose le semplificazioni presenti nelle norme di recepimento dei Paesi considerati, alcune degne di spunto per eventuali modifiche del nostro ordinamento. Tra queste, sono degne di nota:

- Notifica preliminare richiesta solo a partire da cantieri di grandi dimensioni, da inviare soltanto a inizio lavori (tutti i paesi analizzati)

- POS semplificati, anche sotto forma di autocertificazione (D), o tali da raggruppare i POS di tutti i subappalti (S)

- Semplificazioni importanti per le documentazioni per i lavori di tipo domestico o in economia (F, GB, S)

- Fascicolo Tecnico allegato all’atto di vendita (F)

FORMAZIONE DEL COORDINATORE: molto diversa nei vari paesi 68

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