La norma europea anticorruzione ets173 che nessuno vuole in Italia

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Sarebbe difficile sconfiggere l'ignoranza senza la libertà scevra di paura di perseguire la verità. Dal momento che il rapporto fra paura e corruzione è tanto stretto, non può meravigliare che in ogni società in cui matura la paura, la corruzione si radichi profondamente in tutte le sue forme. Aung San Suu Kyi Aung San Suu Kyi

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LA NORMA EUROPEA ANTICORRUZIONE

ETS173 CHE NESSUNO VUOLE IN ITALIA

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ART. 72. DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

LA PROCEDURA NORMALE DI ESAME E DI APPROVAZIONE DIRETTA DA PARTE DELLA CAMERA È SEMPRE ADOTTATA PER I DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA COSTITUZIONALE ED ELETTORALE E PER QUELLI DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA, DI AUTORIZZAZIONE A RATIFICARE TRATTATI INTERNAZIONALI, DI APPROVAZIONE DI BILANCI E CONSUNTIVI.

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IL REGOLAMENTO DELLA CAMERACAPO XXVIII - ARTICOLO 125 - RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DI ASSEMBLEE INTERNAZIONALI1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di

risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.

2. SU RICHIESTA DEL GOVERNO, DI UN RAPPRESENTANTE DI GRUPPO O DI UN COMPONENTE DELLA DELEGAZIONE DELLA CAMERA, LA COMMISSIONE APRE SUL DOCUMENTO UN DIBATTITO LIMITATO AD UN ORATORE PER GRUPPO. QUALORA NE SIA FATTA RICHIESTA, IL PRESIDENTE CONCEDE ALTRESÌ LA PAROLA AD UN DEPUTATO PER CIASCUNA DELLE COMPONENTI POLITICHE COSTITUITE NEL GRUPPO MISTO, STABILENDO LE MODALITÀ E I LIMITI DI TEMPO DEGLI INTERVENTI. IL DIBATTITO PUÒ CONCLUDERSI CON LA VOTAZIONE DI UNA RISOLUZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 117.

SI PUO’ RATIFICARE SUBITO? SI’…Anche SENZA GOVERNO SOLO con CAMERA e SENATO

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La corruzione è una pratica universalmente diffusa e affonda le sue radici nelle origini stesse della storia scritta. Dai codici legislativi sumeri alla cronaca dei più recenti crack finanziari, questo volume insegue e ripercorre le definizioni linguistiche, le imprese, le condanne e gli "elogi" del fenomeno. "Oro che lubrifica", tangenti, "unzione" di ingranaggi, bustarelle: nel corso della loro esistenza, magnati, governanti, uomini d'affari, ma anche uomini rispettabili e apparentemente mondi da ogni peccato hanno incontrato "il penetrante olezzo della corruttela".C. Alberto Brioschi

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