LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 Relatore: dott. Francesco Barone.
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LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Relatore: dott. Francesco Barone
CREDITO D’IMPOSTA
Le agevolazioni fiscali relative al c.d.
art-bonus
Si estendono anche alle erogazioni di sostegno delle
fondazioni lirico-sinfoniche eteatri di tradizione
STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO
Compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a
960 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro
960 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.000 ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l’importo di 26.000 euro diminuito del reddito complessivo e
l’importo di 2.000 euro
SEGUE: STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO
Il bonus viene riconosciutoin via automatica dai sostituti
d’imposta
Dopo aver corrisposto gli 80 euro ilsostituto d’imposta recupera le
somme anticipate tramitecompensazione nel modello
F24
DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO DALL’IRAP
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31.12.2014 è ammessa in deduzione
dall’IRAP
La differenza tra il costo complessivo per il personale
dipendente a tempo indeterminatoe le vigenti deduzioni spettanti a
titolo analitico o forfetario
Per i produttori agricoli e per lesocietà agricole la deduzione èammessa per ogni lavoratore
dipendente che abbia lavorato almeno 150 gg e concontratto di durata triennale
SEGUE: DEDUZIONE IRAP
Si deduce dalle
imposte sul reddito
La quota residualedi deduzione del costo
del lavoro previstadalla nuovadisposizione
CREDITO D’IMPOSTA IRAP
A decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quelloin corso al 31.12.2014
Per le imprese e per gli esercenti arti e professioni che NON si
avvalgono di lavoratori dipendentiè previsto un credito d’imposta parial 10% dell’IRAP lorda liquidata in
dichiarazione
Il credito è utilizzabileesclusivamente In
compensazione a decorreredall’anno di presentazione
della corrispondentedichiarazione
ALIQUOTE IRAP
A decorrere dal periodod’imposta successivo a
quello in corso al31.12.2013
Si ripristinano le aliquote IRAP del 3,9%del 4,65% del 5,9% e
dell’1,9%
TFR IN BUSTA PAGA
In relazione ai periodi di paga
decorrenti dall’1.3.2015 al30.6.2018
I lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda
di TFR nella busta paga mensile
La quota TFR è assoggettataa tassazione ordinaria e non
è imponibile ai finiprevidenziali
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
A partire dal 2015 e fino al
31.12.2019 a tutte le imprese
È attribuito un credito d’imposta nellamisura del 25% delle spese sostenutein eccedenza rispetto alla media deimedesimi investimenti realizzati neitre periodi d’imposta precedenti a
quello in corso al 31.12.2015
Il credito è riconosciuto fino adun importo massimo annualedi 5 milioni di euro per ogni
beneficiario a condizione chesiano sostenute spese
almeno pari a 30.000 euro
SEGUE: CREDITO D’IMPOSTA R&S
Sono ammissibili le seguenti spese:
a) personale altamente qualificato in possesso di titolo di dottore di ricerca o in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico o scientifico;
b) quote di ammortamento dei beni impiegati nella ricerca e sviluppo di costo non inferiore a 2.000 euro;
c) contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica.
Per le spese relative alle lettere a) e c) il credito spetta nella misura
del 50%
SEGUE: CREDITO D’IMPOSTA R&S
Il credito d’imposta:• deve essere indicato in dichiarazione dei redditi;• non concorre alla formazione del reddito né della base
imponibile IRAP;• è utilizzabile esclusivamente in compensazione:• non si applicano il limite di 250.000 euro in relazione
all’utilizzo del credito maturato e 700.000 euro come limite massimo di compensazione
SEGUE: CREDITO D’IMPOSTA R&S
In caso di mancatorispetto delle
condizioni
L’Agenzia provvedeal recupero delrelativo credito
non spettante con sanzioni ed
interessi
I controlli riguardanoi documenti certificati dal
revisore legale odal collegio
sindacale o da unprofessionista
revisore
La certificazione deveessere allegata al
bilancio
Le imprese non soggettea revisione legale devonocomunque avvalersi della
certificazione
PATENT BOX
I soggetti titolari di reddito d’impresapossono optare per il regime di tassazione agevolata per 5 anni
in modo irrevocabile
I redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa nonché processi, formule e
informazioni non concorrono a formare il reddito complessivo per il 50% del relativo
ammontare
Non si tassano le plusvalenze derivanti dalla cessione dei citati beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo venga
reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo in beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo d’imposta
successivo a quello della cessione
DETRAZIONI 2015
INTERVENTO DETR. SPESA
Manutenzione ordinaria e straordinaria 50% 96.000
Realizzazione autorimesse o posti auto comuni 50% 96.000
Eliminazione barriere architettoniche 50% 96.000
Rischio compimento atti illeciti da parte di terzi 50% 96.000
Opere per cablatura edifici e contenimento inq. acustico 50% 96.000
Adozione misure antisismiche 65% 96.000
Acquisto mobili e grandi elettrodomestici 50% 10.000
Riqualificazione energetica di edifici esistenti 65% 153.847
Involucro edifici, pannelli solari e schermature solari 65% 92.307,69
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale 65% 46.153,84
ACQUISTO DI IMMOBILI DA IMPRESE
Si modifica l’art. 16-bis del Tuir e si estende da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale le imprese
o le cooperative edilizie possono vendere oassegnare l’immobile oggetto di intervento di restauro
o ristrutturazione
Si applica la detrazione del 50% sulle spesedi acquisto o assegnazione nel 2015.Successivamente si applicherà il 36%
REGIME FORFETARIO
Dal 1° gennaio 2015 si applica il regime forfetario
Il regime è riservato alle SOLEpersone fisiche esercenti attivitàdi impresa (comprese le imprese
familiari) e di arti e professioni non in forma associata
I soggetti che intraprendono l’attività possono avvalersi del regime forfetario comunicandolo nella dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del Dpr
n. 633/1972
SOGLIE DI ACCESSO
ELENCO ATTIVITA’ SOGLIE
Industrie alimentari e delle bevande 35.000
Commercio all’ingrosso e dettaglio 40.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 30.000
Commercio ambulante di altri prodotti 20.000
Costruzioni e attività immobiliari 15.000
Intermediari del commercio 15.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40.000
Attività professionali 15.000
Altre attività economiche 20.000
REQUISITI
I soggetti interessati applicano il regime se al contempo
nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli elencati nella tabella precedente;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro dipendente e collaboratori;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro;
d) i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni sono in misura prevalente rispetto a quelli percepiti come lavoro dipendente e redditi assimilati. La verifica non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 euro
INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE
Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi
per l’accesso al regime
Non rilevano i ricavi ed i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di
settore ed ai parametri
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi
codici ATECO si assume il limite più elevato
CAUSE DI ESCLUSIONE
Non possono avvalersi del regime forfetario
Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione
del reddito
I soggetti non residenti ad
eccezione di quelli residenti nella UE o
in uno Stato aderente allo SEE
I soggetti che effettuano cessioni
di fabbricati o porzioni di
fabbricati, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi
I soggetti che partecipano a
società di persone, associazioni
professionali o a SRL trasparenti
OPERAZIONI IVA
Ai fini IVA i soggetti forfetari non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti
Non possono esercitare la
rivalsa dell’IVA per le
operazioni nazionali
Per le cessioni di beni
intracomunitaril’operazione
non costituisce cessione
Per gli acquisti intracomunitari fino a € 10.000 non si
considerano soggetti a IVA .
Superata la soglia si versa l’IVA
I soggetti che partecipano a
società di persone, associazioni
professionali o a SRL trasparenti
I soggetti che partecipano a
società di persone, associazioni
professionali o a SRL trasparenti
Applicano alle prestazioni di
servizi ricevuti da soggetti non
residenti o rese agli stessi le regole
ordinarie
Non possono esercitare la
rivalsa dell’IVA per le
operazioni nazionali
Per le importazioni le esportazioni e
operazioni ad esse assimilate si
applicano le regole ordinarie
ESONERI
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati:• dalla liquidazione e dal versamento dell’IVA;• dalla registrazione delle fatture emesse;• dalla registrazione delle fatture acquisti;• dalla registrazione dei corrispettivi;• dalla presentazione della dichiarazione IVA;• dalla presentazione della comunicazione IVA;• dalla presentazione dello spesometro;• dalle comunicazioni delle dichiarazioni di intento;• dalla comunicazione delle operazioni con Paesi blacK list;• dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui
redditi
OBBLIGHI IVA E REDDITI
I soggetti forfetari hanno l’obbligo di:• numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;• conservare i documenti emessi• certificare i corrispettivi e conservare la documentazione;• integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni (reverse charge)
risultanti debitori d’imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;• versare l’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni;• presentare i modelli Intra
Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi
per alcune categorie di cui all’art. 2 del regolamento di cui al Dpr
n. 696/1996 (es. cessioni di tabacchi, giornali)
PASSAGGI IVA
Il passaggio dalle regole ordinarie IVA al regime
forfetario
Comporta la rettifica delladetrazione da operarsi nella
dichiarazione dell’ultimo anno diapplicazione delle regole
ordinarie
In caso di passaggio dal regimeforfetario alle regole ordinarie
deve essere eseguita la rettificadella detrazione nel primo anno
di applicazione delle regole ordinarie
SEGUE: PASSAGGI IVA
Nell’ultima liquidazionerelativa all’anno in cui è
applicata l’IVA
Si computa l’IVA ad esigibilitàdifferita e può essere esercitata
la detrazione relativa alle operazioni IVA per cassa
L’eccedenza IVA emergentedalla dichiarazione relativa
all’ultimo anno in cui si applica ilregime ordinario può essere
richiesta a rimborso o utilizzatain compensazione
ESEMPIO DI RETTIFICA IVA
Rimanenze di merci al 31.12.2014 € 3.000 con IVA al 22%(3.000 x 22%) = 660
660
Attrezzatura acquistata nel 2012 € 4.000 con IVA al 21%(4.000 x 21%) = 840
336 pari a 2/5 di 840
Attrezzatura acquistata nel 2013 € 3.000 con IVA al 21%(3.000 x 21%) = 630
378 pari a 3/5 di 630
TOTALE IVA DA VERSARE 1.374
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito imponibile è datoapplicando ai ricavi o ai
compensi percepiti
Il coefficiente di redditività nellamisura indicata nell’allegato 4 annesso alla legge n. 190/2014
diversificata a seconda delcodice ATECO che interessa
l’attività esercitata
Sul reddito imponibile siapplica l’imposta sostitutiva del reddito delle addizionali e
dell’IRAP pari al 15%
COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
ELENCO ATTIVITA’ COEFFICIENTI
Industrie alimentari e delle bevande 40%
Commercio all’ingrosso e dettaglio 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 54%
Costruzioni e attività immobiliari 86%
Intermediari del commercio 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40%
Attività professionali 78%
Altre attività economiche 67%
ESEMPIO
Professionista con compensi pari a 10.000 euro
Reddito (10.000 x 78%) = 7.800
Contributi previdenziali € 2.000 (2.000)
Reddito imponibile 5.800
Imposta sostitutiva 5.800 x 15% da versare 870
Per le imprese familiari l’imposta sostitutiva è dovuta
dall’imprenditore.
I contributi previdenziali si deducono dal reddito.
L’eventuale eccedenza si deduce dal reddito complessivo.
RIDUZIONE DEL REDDITO
Per i soggetti che avviano nuove attività il reddito è ridotto di un terzo
per l’anno di inizio e per i due successivi a condizione che
il contribuente non abbia esercitato
attività nei tre anni precedenti
l’attività nuova non costituisca mera prosecuzione di altra attività in
precedenza svolta come dipendente o lavoro autonomo
Qualora venga proseguita un’attività svolta da altro
soggetto i ricavi o i compensi di quest’ultimo non siano superiori ai limiti previsti
dalla normativa
COMPONENTI ANNI PRECEDENTI I componenti positivi riferiti ad
anni precedenti a quello incui ha effetto il regime
forfetario
I componenti negativi riferiti adanni precedenti a quello in
cui ha effetto il regime forfetario
Partecipano per le quote residue alla formazionedel reddito dell’esercizioprecedente a quello di
efficacia del regime forfetario.Es. Quote di plusvalenze o
sopravvenienze attive
Partecipano per le quote residue alla formazionedel reddito dell’esercizioprecedente a quello di
efficacia del regime forfetario.Es. Quote di manutenzione e
Riparazione, pubblicità
Le perdite fiscali riferite adanni precedenti a quello in
cui ha effetto il regime forfetario
Possono essere computateIn diminuzione del reddito
determinato in modoforfetario.
Es. perdita fiscale relativa all’anno 2014
ELIMINAZIONE DELLA RITENUTA
I ricavi ed i compensi non sono assoggettati a
ritenuta d’acconto daparte del sostituto
I contribuenti devonorilasciare una
dichiarazione dallaquale risulti che il
reddito è soggetto adimposta sostitutiva
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Si presenta nei termini ordinari
I soggetti forfetari non sono tenuti ad operare le ritenute
alla fonte . Tuttavia nella dichiarazione dei redditi devono
indicare: • il codice fiscale del percettore dei redditi per i
quali all’atto del pagamento non è stata operata la
ritenuta;• l’ammontare dei redditi stessi
OPZIONI
I contribuenti possono optareper l’applicazione dell’IVA e
del reddito in modo ordinario
L’opzione è valida per tre anni.deve essere comunicata nella
dichiarazione annuale dapresentare successivamente
alla scelta operata
Trascorso il periodo minimol’opzione è valida per ciascunanno successivo per mezzo
del comportamento concludente
DECADENZA
I contribuenti cessano di applicare il regime forfetario a partire
dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle
seguenti condizioni:
a) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a quelli elencati nella tabella;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare superiore a 5.000 euro lordi per lavoro dipendente e collaboratori;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio supera 20.000 euro;
d) i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni non sono in misura prevalente rispetto a quelli percepiti come lavoro dipendente e redditi assimilati.
CAMBI DI REGIME
In caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario i ricavi e i compensi che in base alle regole del regime forfetario hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi.
I ricavi ed i compensi che erano di competenza del periodo in cui il contribuente si trovava nel regime forfetario ma non hanno concorso a formare il reddito imponibile assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi.
Stessi criteri si applicano dal passaggio dal regime ordinario a quello forfetario
SEGUE: CAMBI DI REGIME
In caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non rilevano nei periodi d’imposta successivi.
Dopo l’uscita dal regime forfetario la cessione di un bene strumentale acquisito in un periodo precedente a quello di applicazione del regime forfetario la plusvalenza o la minusvalenza si determina tenendo conto del costo non ammortizzato risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Se la cessione del bene strumentale riguarda beni acquisiti in regime forfetario si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto
REGOLENel regime forfetario rileva il reddito
per i carichi di famiglia.Il reddito non rileva ai fini
dell’applicazione delle detrazioni dall’imposta lorda
Non possono esercitare la
rivalsa dell’IVA per le
operazioni nazionali
In caso di infedele indicazione dei
requisiti per l’accesso le
sanzioni sono aumentate del 10%
Il regime cessa dall’anno
successivo a quello in cui a seguito di
accertamento definitivo vengono meno le condizioni
Non si applicano gli
studi di settore ed i parametri nonché l’IRAP
Il regime cessa dall’anno successivo a quello in cui a seguito
di accertamento definitivo si verificano le cause di esclusione
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
I soggetti in regime forfetario possono applicare il regime agevolato contributivo presentando una
comunicazione all’INPS
Non possono esercitare la
rivalsa dell’IVA per le
operazioni nazionali
Per i collaboratori familiari il titolare può indicare la
quota di reddito nei limiti del 49%
Il versamento a saldo e in acconto
dei contributi segue le regole ordinarie
Non trova applicazione il livello minimo
imponibile ai fini del versamento
dei contributi
Il regime contributivo agevolato cessa
dall’anno successivo a quello in cui viene
meno una delle condizioni previste per
l’accesso
ABROGAZIONI
Dal 1° gennaio 2015 sono abrogati
Il regime delle nuove iniziative
produttive
Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in
mobilità
Il regime dei minimi ed il regime
contabile agevolato
CAMBIO REGIME
I soggetti che al 31.12.2014
applicavano il regime delle nuove iniziative produttive
I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità
I soggetti che al 31.12.2014
applicavano il regime contabile agevolato
Se in possesso dei requisiti applicano il regime forfetario
salva opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari
APPLICAZIONE VECCHI REGIMI
I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime delle nuove iniziative produttive
I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime fiscale
di vantaggio per l’imprenditoriagiovanile e lavoratori in mobilità
Possono avvalersi se in possesso dei requisiti del
regime forfetario conriduzione a un terzo del reddito per i soli periodid’imposta che residuano
al compimento del triennio
Possono avvalersi se in possesso dei requisiti del
regime forfetario conriduzione a un terzo del reddito per i soli periodid’imposta che residuano
al compimento del triennio
SEGUE: APPLICAZIONE VECCHI REGIMI
I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime fiscale
di vantaggio per l’imprenditoriagiovanile e lavoratori in mobilità
Possono continuare adavvalersene per il periodo cheresidua al completamento del
quinquennio e comunquefino al compimento dei
35 anni di età
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI
Per le nuoveassunzioni a tempo
indeterminato decorrenti dall’1.1.2015
con riferimento acontratti stipulati
non oltre il 31.12.2015esclusi apprendisti e
lavoro domestico
L’agevolazione non vale perI premi ed i contributi INAIL
L’importo massimo di esoneroè pari a 8.060 euro su base
annua
Non si versano i contributiprevidenziali a carico del
datore di lavoro
AUMENTO EROGAZIONI LIBERALI
Aumento dal 1° gennaio 2015da 2.065 a 30.000 euro annui
Aumento dal 1° gennaio 2015da 2.065 a 30.000 euro annui
Del limite massimo delleerogazioni liberali per le
quali spetta la detrazionedall’imposta lorda IRPEF
del 26%
Del limite massimo delleerogazioni liberali per lequali spetta la deduzioneIRES nel limite del 2% dal
reddito d’impresa
ANALISI RISCHIO EVASIONE
Le informazioni comunicate
all’anagrafe tributaria
Sono utilizzate dall’Agenzia delleEntrate per le analisi del
rischio di evasione
PROROGA RIVALUTAZIONE
Riaperti i termini per rivalutare terreni e partecipazioni. La data di riferimento del possesso è del 1.1.2015. Il versamento dell’imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni
non qualificate può avvenire in unica rata entro il 30.6.2015 ovvero in tre rate uguali di pari importo entro il 30.6.2015; 30.6.2016 e 30.6.2017.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% per le partecipazioni qualificate per i terreni agricoli ed edificabili può avvenire in unica
rata entro il 30.6.2015 ovvero in tre rate uguali di pari importo entro il 30.6.2015; 30.6.2016 e 30.6.2017.
La perizia di stima deve essere redatta entro il 30.6.2015
REVERSE CHARGE
Dal 1° gennaio 2015 il meccanismodell’inversione contabile si
applica anche
Alle prestazioni di servizi dipulizia, di demolizione, diinstallazione impianti e dicompletamento relative
ad edifici
SEGUE: REVERSE CHARGE
Dal 1° gennaio 2015 e PER 4 ANNIil meccanismo dell’inversione contabile
si applica anche
Per trasferimenti diquote di emissione
di gas ad effetto serra
Ai trasferimenti di altre unità che possono essere
utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia
elettrica
Alle cessioni di gas e di energia elettrica nei confronti di un
soggetto passivo-rivenditore
SEGUE: REVERSE CHARGE
Il meccanismodell’inversione contabile si
applica anche
Alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati,
supermercati ediscount alimentari.
Si attende l’autorizzazionecomunitaria
ESEMPI DI REVERSE CHARGE
Servizio di pulizia per labiblioteca comunale
Installazione di un impiantotermico presso uno studio professionale
Il Comune è debitoredi imposta in quanto
obbligato ad applicare ilreverse charge. Il prestatore
emette la fattura con l’indicazione
«inversione contabile»
Lo studio professionale è debitore di imposta in quanto
obbligato ad applicare ilreverse charge. Il prestatore
emette la fattura con l’indicazione
«inversione contabile»
LO SPLIT PAYMENT
Per le cessioni di beni e perle prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di
Stato, organi dello Stato, enti pubblici territoriali,consorzi, camere di commercio, istituti
universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri enti pubblici di ricovero e cura aventiprevalente carattere scientifico, enti pubblici di
assistenza e previdenza
Per i quali i cessionari o committenti non sono debitori
di imposta ai fini IVAl’imposta è versata dagli stessi
secondo le modalità e termini fissati da D. M. 23 gennaio 2015
SEGUE: SPLIT PAYMENT
La disposizione non si applica
Ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a
titolo di imposta sul reddito
Alle operazioni soggette a inversione contabile
SEGUE: SPLIT PAYMENT
Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che
omettono o ritardano il versamento dell’IVA
Si applicano le sanzioni relative agli omessi o tardivi
versamenti di cuiall’art. 13 del Dpr n. 471/1997
ESEMPI DI SPLIT PAYMENT
Servizio di pulizia dei localiriservati agli uffici tecnici
Appalto per la costruzione diuna strada comunale
Il Comune è obbligato ad applicare lo
split payment. Il prestatoreemette la fattura con l’indicazione dell’IVA
Il Comune è obbligato ad applicare lo
split payment. Il prestatoreemette la fattura con l’indicazione dell’IVA
ESEMPIO
Fattura emessa dalla società «Rossi Srl» nei confronti di un Comune a seguito di appalto per un importo pari a euro 10.000 oltre IVA al 22% per euro 2.200
Le scritture per la società:
1) Crediti v/Comune a Diversi 12.200
a Ricavi 10.000
a IVA split payment 2.200
2) IVA split payment a Crediti v/Comune 2.200
3) Banca XY c/c n… a Crediti v/Comune 10.000
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A SFAVORE
Dichiarazione integrativa a
sfavore
E’ possibile applicare il ravvedimento operoso
RAVVEDIMENTO OPEROSONORMA AMBITO TEMPORALE SANZIONI RIDOTTE APPLICAZIONE
lett. a) Entro 14 giorni dalla violazione 1/10 del minimo + 1/15 per gg ritardo
Tutti i tributi ma solo per versamenti
lett. a) Da 15 a 30 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Tutti i tributi ma solo per versamenti
lett. a-bis) Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore
1/9 del minimo Tutti i tributi
lett. b) Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione o entro un anno dall’omissione o dall’errore
1/8 del minimo Tutti i tributi
lett. b-bis) Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo di commissione della violazione o entro due anni dall’omissione o dall’errore
1/7 del minimo Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
lett. b-ter) Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello di commissione della violazione ovvero oltre due anni dall’omissione o dall’errore
1/6 del minimo Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
lett. b-quater) Se la sanatoria avviene dopo la constatazione delle violazione nel PVC
1/5 del minimo Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate escluse le violazioni su scontrini fiscali
lett c) Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione ovvero entro 30 giorni per le dichiarazioni IVA periodiche
1/10 del minimo Tutti i tributi solo per violazione di omessa dichiarazione
SEGUE: RAVVEDIMENTO OPEROSO
Regole applicabili dopo le modifiche
Le lettere b-bis) e b-ter) si applicano
SOLO ai tributi amministrati
dall’Agenzia delle entrate
Il ravvedimento può essere effettuato solo se non sono
stati notificati atti di liquidazione o di accertamento
ovvero comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter Dpr n.
600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972
Il pagamento o la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di
controlli
ABROGAZIONE DEFINIZIONI AGEVOLATE
Definizione agevolata inviti
a comparireAdesione ai verbali di
constatazione
Abrogata dal 1°1.2015.
Rimane efficace per gli inviti al contradditorio
notificati entro il 31 dicembre 2015
Abrogata dal 1°.1.2015.Rimane efficace per i PVC
consegnati entro il31 dicembre 2015
SEGUE: ABROGAZIONE DEFINIZIONI AGEVOLATE
Definizione agevolata inviti
a comparire per leImposte indirette
Riduzione delle sanzioni in caso di omessa
impugnazione degli attidi accertamento non preceduti da
inviti
Abrogata dal 1°1.2015.
Rimane efficace per gli inviti al contradditorio
notificati entro il 31 dicembre 2015
L’abrogazione opera per gliatti definibili notificati adecorrere dal 1°.1.2016
TERMINI NOTIFICA CARTELLEIn caso di presentazione della
dichiarazione integrativa ovvero in caso di regolarizzazione di omissioni o
errori se non è prevista la dichiarazione periodica
Non possono esercitare la
rivalsa dell’IVA per le
operazioni nazionali
I termini di decadenza per l’accertamento
decorrono dalla presentazione della
dichiarazione integrativa limitatamente agli
elementi oggetto di integrazione
I termini di decadenza per l’azione della
finanza per l’imposta di registro decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori
od omissioni
I termini di notifica delle cartelle
decorrono dalla presentazione delle
dichiarazioni integrative
limitatamente agli elementi oggetto di
integrazione
I termini per l’accertamento per le
imposte di successione e donazione decorrono dalla regolarizzazione
spontanea degli errori od omissioni
DICHIARAZIONE IVA
La dichiarazione relativa all’IVA dovuta per il 2015
La dichiarazione si presenta nel mese
di febbraio
Viene meno l’obbligo di redigere la comunicazione
dei dati relativi all’IVA dell’anno
precedente
Si presenta in modo
autonomo
RITENUTA SU RISTRUTTURAZIONI
Dal 1°.1.2015
Sale all’8% la ritenuta operata dagli istituti bancari
IVA SUI LIBRI ELETTRONICI
Dal 1°.1.2015
Si applica l’IVA al 4% sui libri commercializzati tramite
mezzi di comunicazioneelettronica
FRANCHIGIA TRANSFRONTALIERI
Dal 1°.1.2015
La franchigia IRPEF per ilavoratori transfrontalieri
sale a 7.500 euro
RIMBORSO IRPEF
Dal 1°.1.2015
E’ fissato il termine di settemesi entro il quale l’Agenzia
delle entrate rimborsa leimposte di importo complessivo
superiore a 4.000 euro