LA LEGGE DI STABILITA’ 2015 Relatore: dott. Francesco Barone.

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LA LEGGE DI STABILITA’ 2015

Relatore: dott. Francesco Barone

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CREDITO D’IMPOSTA

Le agevolazioni fiscali relative al c.d.

art-bonus

Si estendono anche alle erogazioni di sostegno delle

fondazioni lirico-sinfoniche eteatri di tradizione

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STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO

Compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a

960 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro

960 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.000 ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente

al rapporto tra l’importo di 26.000 euro diminuito del reddito complessivo e

l’importo di 2.000 euro

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SEGUE: STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO

Il bonus viene riconosciutoin via automatica dai sostituti

d’imposta

Dopo aver corrisposto gli 80 euro ilsostituto d’imposta recupera le

somme anticipate tramitecompensazione nel modello

F24

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DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO DALL’IRAP

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello

in corso al 31.12.2014 è ammessa in deduzione

dall’IRAP

La differenza tra il costo complessivo per il personale

dipendente a tempo indeterminatoe le vigenti deduzioni spettanti a

titolo analitico o forfetario

Per i produttori agricoli e per lesocietà agricole la deduzione èammessa per ogni lavoratore

dipendente che abbia lavorato almeno 150 gg e concontratto di durata triennale

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SEGUE: DEDUZIONE IRAP

Si deduce dalle

imposte sul reddito

La quota residualedi deduzione del costo

del lavoro previstadalla nuovadisposizione

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CREDITO D’IMPOSTA IRAP

A decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quelloin corso al 31.12.2014

Per le imprese e per gli esercenti arti e professioni che NON si

avvalgono di lavoratori dipendentiè previsto un credito d’imposta parial 10% dell’IRAP lorda liquidata in

dichiarazione

Il credito è utilizzabileesclusivamente In

compensazione a decorreredall’anno di presentazione

della corrispondentedichiarazione

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ALIQUOTE IRAP

A decorrere dal periodod’imposta successivo a

quello in corso al31.12.2013

Si ripristinano le aliquote IRAP del 3,9%del 4,65% del 5,9% e

dell’1,9%

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TFR IN BUSTA PAGA

In relazione ai periodi di paga

decorrenti dall’1.3.2015 al30.6.2018

I lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda

di TFR nella busta paga mensile

La quota TFR è assoggettataa tassazione ordinaria e non

è imponibile ai finiprevidenziali

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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

A partire dal 2015 e fino al

31.12.2019 a tutte le imprese

È attribuito un credito d’imposta nellamisura del 25% delle spese sostenutein eccedenza rispetto alla media deimedesimi investimenti realizzati neitre periodi d’imposta precedenti a

quello in corso al 31.12.2015

Il credito è riconosciuto fino adun importo massimo annualedi 5 milioni di euro per ogni

beneficiario a condizione chesiano sostenute spese

almeno pari a 30.000 euro

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SEGUE: CREDITO D’IMPOSTA R&S

Sono ammissibili le seguenti spese:

a) personale altamente qualificato in possesso di titolo di dottore di ricerca o in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico o scientifico;

b) quote di ammortamento dei beni impiegati nella ricerca e sviluppo di costo non inferiore a 2.000 euro;

c) contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica.

Per le spese relative alle lettere a) e c) il credito spetta nella misura

del 50%

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SEGUE: CREDITO D’IMPOSTA R&S

Il credito d’imposta:• deve essere indicato in dichiarazione dei redditi;• non concorre alla formazione del reddito né della base

imponibile IRAP;• è utilizzabile esclusivamente in compensazione:• non si applicano il limite di 250.000 euro in relazione

all’utilizzo del credito maturato e 700.000 euro come limite massimo di compensazione

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SEGUE: CREDITO D’IMPOSTA R&S

In caso di mancatorispetto delle

condizioni

L’Agenzia provvedeal recupero delrelativo credito

non spettante con sanzioni ed

interessi

I controlli riguardanoi documenti certificati dal

revisore legale odal collegio

sindacale o da unprofessionista

revisore

La certificazione deveessere allegata al

bilancio

Le imprese non soggettea revisione legale devonocomunque avvalersi della

certificazione

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PATENT BOX

I soggetti titolari di reddito d’impresapossono optare per il regime di tassazione agevolata per 5 anni

in modo irrevocabile

I redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa nonché processi, formule e

informazioni non concorrono a formare il reddito complessivo per il 50% del relativo

ammontare

Non si tassano le plusvalenze derivanti dalla cessione dei citati beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo venga

reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo in beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo d’imposta

successivo a quello della cessione

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DETRAZIONI 2015

INTERVENTO DETR. SPESA

Manutenzione ordinaria e straordinaria 50% 96.000

Realizzazione autorimesse o posti auto comuni 50% 96.000

Eliminazione barriere architettoniche 50% 96.000

Rischio compimento atti illeciti da parte di terzi 50% 96.000

Opere per cablatura edifici e contenimento inq. acustico 50% 96.000

Adozione misure antisismiche 65% 96.000

Acquisto mobili e grandi elettrodomestici 50% 10.000

Riqualificazione energetica di edifici esistenti 65% 153.847

Involucro edifici, pannelli solari e schermature solari 65% 92.307,69

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale 65% 46.153,84

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ACQUISTO DI IMMOBILI DA IMPRESE

Si modifica l’art. 16-bis del Tuir e si estende da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale le imprese

o le cooperative edilizie possono vendere oassegnare l’immobile oggetto di intervento di restauro

o ristrutturazione

Si applica la detrazione del 50% sulle spesedi acquisto o assegnazione nel 2015.Successivamente si applicherà il 36%

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REGIME FORFETARIO

Dal 1° gennaio 2015 si applica il regime forfetario

Il regime è riservato alle SOLEpersone fisiche esercenti attivitàdi impresa (comprese le imprese

familiari) e di arti e professioni non in forma associata

I soggetti che intraprendono l’attività possono avvalersi del regime forfetario comunicandolo nella dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del Dpr

n. 633/1972

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SOGLIE DI ACCESSO

ELENCO ATTIVITA’ SOGLIE

Industrie alimentari e delle bevande 35.000

Commercio all’ingrosso e dettaglio 40.000

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 30.000

Commercio ambulante di altri prodotti 20.000

Costruzioni e attività immobiliari 15.000

Intermediari del commercio 15.000

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40.000

Attività professionali 15.000

Altre attività economiche 20.000

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REQUISITI

I soggetti interessati applicano il regime se al contempo

nell’anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli elencati nella tabella precedente;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro dipendente e collaboratori;

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro;

d) i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni sono in misura prevalente rispetto a quelli percepiti come lavoro dipendente e redditi assimilati. La verifica non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 euro

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INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE

Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi

per l’accesso al regime

Non rilevano i ricavi ed i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di

settore ed ai parametri

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi

codici ATECO si assume il limite più elevato

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CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono avvalersi del regime forfetario

Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione

del reddito

I soggetti non residenti ad

eccezione di quelli residenti nella UE o

in uno Stato aderente allo SEE

I soggetti che effettuano cessioni

di fabbricati o porzioni di

fabbricati, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi

I soggetti che partecipano a

società di persone, associazioni

professionali o a SRL trasparenti

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OPERAZIONI IVA

Ai fini IVA i soggetti forfetari non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli

acquisti

Non possono esercitare la

rivalsa dell’IVA per le

operazioni nazionali

Per le cessioni di beni

intracomunitaril’operazione

non costituisce cessione

Per gli acquisti intracomunitari fino a € 10.000 non si

considerano soggetti a IVA .

Superata la soglia si versa l’IVA

I soggetti che partecipano a

società di persone, associazioni

professionali o a SRL trasparenti

I soggetti che partecipano a

società di persone, associazioni

professionali o a SRL trasparenti

Applicano alle prestazioni di

servizi ricevuti da soggetti non

residenti o rese agli stessi le regole

ordinarie

Non possono esercitare la

rivalsa dell’IVA per le

operazioni nazionali

Per le importazioni le esportazioni e

operazioni ad esse assimilate si

applicano le regole ordinarie

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ESONERI

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati:• dalla liquidazione e dal versamento dell’IVA;• dalla registrazione delle fatture emesse;• dalla registrazione delle fatture acquisti;• dalla registrazione dei corrispettivi;• dalla presentazione della dichiarazione IVA;• dalla presentazione della comunicazione IVA;• dalla presentazione dello spesometro;• dalle comunicazioni delle dichiarazioni di intento;• dalla comunicazione delle operazioni con Paesi blacK list;• dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui

redditi

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OBBLIGHI IVA E REDDITI

I soggetti forfetari hanno l’obbligo di:• numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;• conservare i documenti emessi• certificare i corrispettivi e conservare la documentazione;• integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni (reverse charge)

risultanti debitori d’imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;• versare l’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a

quello di effettuazione delle operazioni;• presentare i modelli Intra

Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi

per alcune categorie di cui all’art. 2 del regolamento di cui al Dpr

n. 696/1996 (es. cessioni di tabacchi, giornali)

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PASSAGGI IVA

Il passaggio dalle regole ordinarie IVA al regime

forfetario

Comporta la rettifica delladetrazione da operarsi nella

dichiarazione dell’ultimo anno diapplicazione delle regole

ordinarie

In caso di passaggio dal regimeforfetario alle regole ordinarie

deve essere eseguita la rettificadella detrazione nel primo anno

di applicazione delle regole ordinarie

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SEGUE: PASSAGGI IVA

Nell’ultima liquidazionerelativa all’anno in cui è

applicata l’IVA

Si computa l’IVA ad esigibilitàdifferita e può essere esercitata

la detrazione relativa alle operazioni IVA per cassa

L’eccedenza IVA emergentedalla dichiarazione relativa

all’ultimo anno in cui si applica ilregime ordinario può essere

richiesta a rimborso o utilizzatain compensazione

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ESEMPIO DI RETTIFICA IVA

Rimanenze di merci al 31.12.2014 € 3.000 con IVA al 22%(3.000 x 22%) = 660

660

Attrezzatura acquistata nel 2012 € 4.000 con IVA al 21%(4.000 x 21%) = 840

336 pari a 2/5 di 840

Attrezzatura acquistata nel 2013 € 3.000 con IVA al 21%(3.000 x 21%) = 630

378 pari a 3/5 di 630

TOTALE IVA DA VERSARE 1.374

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DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito imponibile è datoapplicando ai ricavi o ai

compensi percepiti

Il coefficiente di redditività nellamisura indicata nell’allegato 4 annesso alla legge n. 190/2014

diversificata a seconda delcodice ATECO che interessa

l’attività esercitata

Sul reddito imponibile siapplica l’imposta sostitutiva del reddito delle addizionali e

dell’IRAP pari al 15%

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COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’

ELENCO ATTIVITA’ COEFFICIENTI

Industrie alimentari e delle bevande 40%

Commercio all’ingrosso e dettaglio 40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 40%

Commercio ambulante di altri prodotti 54%

Costruzioni e attività immobiliari 86%

Intermediari del commercio 62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40%

Attività professionali 78%

Altre attività economiche 67%

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ESEMPIO

Professionista con compensi pari a 10.000 euro

Reddito (10.000 x 78%) = 7.800

Contributi previdenziali € 2.000 (2.000)

Reddito imponibile 5.800

Imposta sostitutiva 5.800 x 15% da versare 870

Per le imprese familiari l’imposta sostitutiva è dovuta

dall’imprenditore.

I contributi previdenziali si deducono dal reddito.

L’eventuale eccedenza si deduce dal reddito complessivo.

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RIDUZIONE DEL REDDITO

Per i soggetti che avviano nuove attività il reddito è ridotto di un terzo

per l’anno di inizio e per i due successivi a condizione che

il contribuente non abbia esercitato

attività nei tre anni precedenti

l’attività nuova non costituisca mera prosecuzione di altra attività in

precedenza svolta come dipendente o lavoro autonomo

Qualora venga proseguita un’attività svolta da altro

soggetto i ricavi o i compensi di quest’ultimo non siano superiori ai limiti previsti

dalla normativa

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COMPONENTI ANNI PRECEDENTI I componenti positivi riferiti ad

anni precedenti a quello incui ha effetto il regime

forfetario

I componenti negativi riferiti adanni precedenti a quello in

cui ha effetto il regime forfetario

Partecipano per le quote residue alla formazionedel reddito dell’esercizioprecedente a quello di

efficacia del regime forfetario.Es. Quote di plusvalenze o

sopravvenienze attive

Partecipano per le quote residue alla formazionedel reddito dell’esercizioprecedente a quello di

efficacia del regime forfetario.Es. Quote di manutenzione e

Riparazione, pubblicità

Le perdite fiscali riferite adanni precedenti a quello in

cui ha effetto il regime forfetario

Possono essere computateIn diminuzione del reddito

determinato in modoforfetario.

Es. perdita fiscale relativa all’anno 2014

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ELIMINAZIONE DELLA RITENUTA

I ricavi ed i compensi non sono assoggettati a

ritenuta d’acconto daparte del sostituto

I contribuenti devonorilasciare una

dichiarazione dallaquale risulti che il

reddito è soggetto adimposta sostitutiva

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Si presenta nei termini ordinari

I soggetti forfetari non sono tenuti ad operare le ritenute

alla fonte . Tuttavia nella dichiarazione dei redditi devono

indicare: • il codice fiscale del percettore dei redditi per i

quali all’atto del pagamento non è stata operata la

ritenuta;• l’ammontare dei redditi stessi

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OPZIONI

I contribuenti possono optareper l’applicazione dell’IVA e

del reddito in modo ordinario

L’opzione è valida per tre anni.deve essere comunicata nella

dichiarazione annuale dapresentare successivamente

alla scelta operata

Trascorso il periodo minimol’opzione è valida per ciascunanno successivo per mezzo

del comportamento concludente

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DECADENZA

I contribuenti cessano di applicare il regime forfetario a partire

dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle

seguenti condizioni:

a) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a quelli elencati nella tabella;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare superiore a 5.000 euro lordi per lavoro dipendente e collaboratori;

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio supera 20.000 euro;

d) i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni non sono in misura prevalente rispetto a quelli percepiti come lavoro dipendente e redditi assimilati.

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CAMBI DI REGIME

In caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario i ricavi e i compensi che in base alle regole del regime forfetario hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi.

I ricavi ed i compensi che erano di competenza del periodo in cui il contribuente si trovava nel regime forfetario ma non hanno concorso a formare il reddito imponibile assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi.

Stessi criteri si applicano dal passaggio dal regime ordinario a quello forfetario

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SEGUE: CAMBI DI REGIME

In caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non rilevano nei periodi d’imposta successivi.

Dopo l’uscita dal regime forfetario la cessione di un bene strumentale acquisito in un periodo precedente a quello di applicazione del regime forfetario la plusvalenza o la minusvalenza si determina tenendo conto del costo non ammortizzato risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Se la cessione del bene strumentale riguarda beni acquisiti in regime forfetario si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto

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REGOLENel regime forfetario rileva il reddito

per i carichi di famiglia.Il reddito non rileva ai fini

dell’applicazione delle detrazioni dall’imposta lorda

Non possono esercitare la

rivalsa dell’IVA per le

operazioni nazionali

In caso di infedele indicazione dei

requisiti per l’accesso le

sanzioni sono aumentate del 10%

Il regime cessa dall’anno

successivo a quello in cui a seguito di

accertamento definitivo vengono meno le condizioni

Non si applicano gli

studi di settore ed i parametri nonché l’IRAP

Il regime cessa dall’anno successivo a quello in cui a seguito

di accertamento definitivo si verificano le cause di esclusione

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AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

I soggetti in regime forfetario possono applicare il regime agevolato contributivo presentando una

comunicazione all’INPS

Non possono esercitare la

rivalsa dell’IVA per le

operazioni nazionali

Per i collaboratori familiari il titolare può indicare la

quota di reddito nei limiti del 49%

Il versamento a saldo e in acconto

dei contributi segue le regole ordinarie

Non trova applicazione il livello minimo

imponibile ai fini del versamento

dei contributi

Il regime contributivo agevolato cessa

dall’anno successivo a quello in cui viene

meno una delle condizioni previste per

l’accesso

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ABROGAZIONI

Dal 1° gennaio 2015 sono abrogati

Il regime delle nuove iniziative

produttive

Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria

giovanile e lavoratori in

mobilità

Il regime dei minimi ed il regime

contabile agevolato

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CAMBIO REGIME

I soggetti che al 31.12.2014

applicavano il regime delle nuove iniziative produttive

I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria

giovanile e lavoratori in mobilità

I soggetti che al 31.12.2014

applicavano il regime contabile agevolato

Se in possesso dei requisiti applicano il regime forfetario

salva opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari

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APPLICAZIONE VECCHI REGIMI

I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime delle nuove iniziative produttive

I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime fiscale

di vantaggio per l’imprenditoriagiovanile e lavoratori in mobilità

Possono avvalersi se in possesso dei requisiti del

regime forfetario conriduzione a un terzo del reddito per i soli periodid’imposta che residuano

al compimento del triennio

Possono avvalersi se in possesso dei requisiti del

regime forfetario conriduzione a un terzo del reddito per i soli periodid’imposta che residuano

al compimento del triennio

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SEGUE: APPLICAZIONE VECCHI REGIMI

I soggetti che al 31.12.2014 applicavano il regime fiscale

di vantaggio per l’imprenditoriagiovanile e lavoratori in mobilità

Possono continuare adavvalersene per il periodo cheresidua al completamento del

quinquennio e comunquefino al compimento dei

35 anni di età

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AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI

Per le nuoveassunzioni a tempo

indeterminato decorrenti dall’1.1.2015

con riferimento acontratti stipulati

non oltre il 31.12.2015esclusi apprendisti e

lavoro domestico

L’agevolazione non vale perI premi ed i contributi INAIL

L’importo massimo di esoneroè pari a 8.060 euro su base

annua

Non si versano i contributiprevidenziali a carico del

datore di lavoro

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AUMENTO EROGAZIONI LIBERALI

Aumento dal 1° gennaio 2015da 2.065 a 30.000 euro annui

Aumento dal 1° gennaio 2015da 2.065 a 30.000 euro annui

Del limite massimo delleerogazioni liberali per le

quali spetta la detrazionedall’imposta lorda IRPEF

del 26%

Del limite massimo delleerogazioni liberali per lequali spetta la deduzioneIRES nel limite del 2% dal

reddito d’impresa

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ANALISI RISCHIO EVASIONE

Le informazioni comunicate

all’anagrafe tributaria

Sono utilizzate dall’Agenzia delleEntrate per le analisi del

rischio di evasione

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PROROGA RIVALUTAZIONE

Riaperti i termini per rivalutare terreni e partecipazioni. La data di riferimento del possesso è del 1.1.2015. Il versamento dell’imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni

non qualificate può avvenire in unica rata entro il 30.6.2015 ovvero in tre rate uguali di pari importo entro il 30.6.2015; 30.6.2016 e 30.6.2017.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% per le partecipazioni qualificate per i terreni agricoli ed edificabili può avvenire in unica

rata entro il 30.6.2015 ovvero in tre rate uguali di pari importo entro il 30.6.2015; 30.6.2016 e 30.6.2017.

La perizia di stima deve essere redatta entro il 30.6.2015

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REVERSE CHARGE

Dal 1° gennaio 2015 il meccanismodell’inversione contabile si

applica anche

Alle prestazioni di servizi dipulizia, di demolizione, diinstallazione impianti e dicompletamento relative

ad edifici

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SEGUE: REVERSE CHARGE

Dal 1° gennaio 2015 e PER 4 ANNIil meccanismo dell’inversione contabile

si applica anche

Per trasferimenti diquote di emissione

di gas ad effetto serra

Ai trasferimenti di altre unità che possono essere

utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia

elettrica

Alle cessioni di gas e di energia elettrica nei confronti di un

soggetto passivo-rivenditore

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SEGUE: REVERSE CHARGE

Il meccanismodell’inversione contabile si

applica anche

Alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati,

supermercati ediscount alimentari.

Si attende l’autorizzazionecomunitaria

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ESEMPI DI REVERSE CHARGE

Servizio di pulizia per labiblioteca comunale

Installazione di un impiantotermico presso uno studio professionale

Il Comune è debitoredi imposta in quanto

obbligato ad applicare ilreverse charge. Il prestatore

emette la fattura con l’indicazione

«inversione contabile»

Lo studio professionale è debitore di imposta in quanto

obbligato ad applicare ilreverse charge. Il prestatore

emette la fattura con l’indicazione

«inversione contabile»

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LO SPLIT PAYMENT

Per le cessioni di beni e perle prestazioni di servizi

effettuate nei confronti di

Stato, organi dello Stato, enti pubblici territoriali,consorzi, camere di commercio, istituti

universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri enti pubblici di ricovero e cura aventiprevalente carattere scientifico, enti pubblici di

assistenza e previdenza

Per i quali i cessionari o committenti non sono debitori

di imposta ai fini IVAl’imposta è versata dagli stessi

secondo le modalità e termini fissati da D. M. 23 gennaio 2015

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SEGUE: SPLIT PAYMENT

La disposizione non si applica

Ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a

titolo di imposta sul reddito

Alle operazioni soggette a inversione contabile

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SEGUE: SPLIT PAYMENT

Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che

omettono o ritardano il versamento dell’IVA

Si applicano le sanzioni relative agli omessi o tardivi

versamenti di cuiall’art. 13 del Dpr n. 471/1997

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ESEMPI DI SPLIT PAYMENT

Servizio di pulizia dei localiriservati agli uffici tecnici

Appalto per la costruzione diuna strada comunale

Il Comune è obbligato ad applicare lo

split payment. Il prestatoreemette la fattura con l’indicazione dell’IVA

Il Comune è obbligato ad applicare lo

split payment. Il prestatoreemette la fattura con l’indicazione dell’IVA

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ESEMPIO

Fattura emessa dalla società «Rossi Srl» nei confronti di un Comune a seguito di appalto per un importo pari a euro 10.000 oltre IVA al 22% per euro 2.200

Le scritture per la società:

1) Crediti v/Comune a Diversi 12.200

a Ricavi 10.000

a IVA split payment 2.200

2) IVA split payment a Crediti v/Comune 2.200

3) Banca XY c/c n… a Crediti v/Comune 10.000

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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A SFAVORE

Dichiarazione integrativa a

sfavore

E’ possibile applicare il ravvedimento operoso

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RAVVEDIMENTO OPEROSONORMA AMBITO TEMPORALE SANZIONI RIDOTTE APPLICAZIONE

lett. a) Entro 14 giorni dalla violazione 1/10 del minimo + 1/15 per gg ritardo

Tutti i tributi ma solo per versamenti

lett. a) Da 15 a 30 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Tutti i tributi ma solo per versamenti

lett. a-bis) Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore

1/9 del minimo Tutti i tributi

lett. b) Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione o entro un anno dall’omissione o dall’errore

1/8 del minimo Tutti i tributi

lett. b-bis) Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo di commissione della violazione o entro due anni dall’omissione o dall’errore

1/7 del minimo Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

lett. b-ter) Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello di commissione della violazione ovvero oltre due anni dall’omissione o dall’errore

1/6 del minimo Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

lett. b-quater) Se la sanatoria avviene dopo la constatazione delle violazione nel PVC

1/5 del minimo Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate escluse le violazioni su scontrini fiscali

lett c) Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione ovvero entro 30 giorni per le dichiarazioni IVA periodiche

1/10 del minimo Tutti i tributi solo per violazione di omessa dichiarazione

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SEGUE: RAVVEDIMENTO OPEROSO

Regole applicabili dopo le modifiche

Le lettere b-bis) e b-ter) si applicano

SOLO ai tributi amministrati

dall’Agenzia delle entrate

Il ravvedimento può essere effettuato solo se non sono

stati notificati atti di liquidazione o di accertamento

ovvero comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter Dpr n.

600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972

Il pagamento o la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di

controlli

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ABROGAZIONE DEFINIZIONI AGEVOLATE

Definizione agevolata inviti

a comparireAdesione ai verbali di

constatazione

Abrogata dal 1°1.2015.

Rimane efficace per gli inviti al contradditorio

notificati entro il 31 dicembre 2015

Abrogata dal 1°.1.2015.Rimane efficace per i PVC

consegnati entro il31 dicembre 2015

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SEGUE: ABROGAZIONE DEFINIZIONI AGEVOLATE

Definizione agevolata inviti

a comparire per leImposte indirette

Riduzione delle sanzioni in caso di omessa

impugnazione degli attidi accertamento non preceduti da

inviti

Abrogata dal 1°1.2015.

Rimane efficace per gli inviti al contradditorio

notificati entro il 31 dicembre 2015

L’abrogazione opera per gliatti definibili notificati adecorrere dal 1°.1.2016

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TERMINI NOTIFICA CARTELLEIn caso di presentazione della

dichiarazione integrativa ovvero in caso di regolarizzazione di omissioni o

errori se non è prevista la dichiarazione periodica

Non possono esercitare la

rivalsa dell’IVA per le

operazioni nazionali

I termini di decadenza per l’accertamento

decorrono dalla presentazione della

dichiarazione integrativa limitatamente agli

elementi oggetto di integrazione

I termini di decadenza per l’azione della

finanza per l’imposta di registro decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori

od omissioni

I termini di notifica delle cartelle

decorrono dalla presentazione delle

dichiarazioni integrative

limitatamente agli elementi oggetto di

integrazione

I termini per l’accertamento per le

imposte di successione e donazione decorrono dalla regolarizzazione

spontanea degli errori od omissioni

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DICHIARAZIONE IVA

La dichiarazione relativa all’IVA dovuta per il 2015

La dichiarazione si presenta nel mese

di febbraio

Viene meno l’obbligo di redigere la comunicazione

dei dati relativi all’IVA dell’anno

precedente

Si presenta in modo

autonomo

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RITENUTA SU RISTRUTTURAZIONI

Dal 1°.1.2015

Sale all’8% la ritenuta operata dagli istituti bancari

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IVA SUI LIBRI ELETTRONICI

Dal 1°.1.2015

Si applica l’IVA al 4% sui libri commercializzati tramite

mezzi di comunicazioneelettronica

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FRANCHIGIA TRANSFRONTALIERI

Dal 1°.1.2015

La franchigia IRPEF per ilavoratori transfrontalieri

sale a 7.500 euro

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RIMBORSO IRPEF

Dal 1°.1.2015

E’ fissato il termine di settemesi entro il quale l’Agenzia

delle entrate rimborsa leimposte di importo complessivo

superiore a 4.000 euro