Material preparado por: C.P.A Karol Vindas Espinoza, MBA ADMINISTRACION FINANCIERA I.
L’ · HOFMANN Dario Presidente C.P.A. Rieti MINICOZZI Neleo Presidente C.P.A Roma PALUZZI Alfredo...
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L’impegno profuso negli anni precedenti ha consentito una significativa
riduzione del carico di contenzioso ereditato da un lungo periodo di inattività
all’inizio degli anni ’90. Quest’anno la Commissione regionale per l’artigianato ha
pertanto potuto intensificare i lavori attinenti alle altre funzioni attribuitele dalla
legge.
In particolare la CRA ha concluso il procedimento teso a definire il
contrassegno di origine e qualità in materia di artigianato artistico e tradizionale con
la pubblicazione della graduatoria del concorso di idee destinato ai giovani tra i 18
ed i 32 anni e l’adozione del logo vincitore.
La CRA ha poi elaborato linee guida in materia di iscrizione all’albo delle
imprese artigiane con le modalità telematiche, nonché di riconoscimento di impresa
operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale. Ha inoltre emanato
direttive relativamente al procedimento di iscrizione al Registro delle imprese degli
imprenditori individuali, che denunciano lo svolgimento di un’attività artigiana.
Relativamente alle funzioni di coordinamento la C.R.A. ha provveduto ad
emanare pareri al fine di uniformare l’operato delle Commissioni provinciali in
materia di somministrazione di alimenti e bevande e di iscrizione delle imprese
esercenti attività di pulizie.
La CRA ha infine divulgato, tramite la pubblicazione sul bollettino ufficiale, i
disciplinari di produzione in materia di metalli comuni, metalli pregiati, legno e
ceramica approvati lo scorso anno. Per tali settori, pertanto, è stata data piena
attuazione alla nuova normativa regionale in materia di artigianato artistico e
tradizionale.
Mi auguro che il presente lavoro, oltre a rappresentare uno strumento di
armonizzazione dell’operato delle commissioni provinciali laziali, possa rivelarsi
altresì un’utile guida per gli utenti nonché per tutti gli addetti del settore che operano
nelle altre Regioni.
Luigi Cola
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COMPOSIZIONE C.R.A. COLA Luigi Presidente C.P.A. Viterbo e Presidente C.R.A. HOFMANN Dario Presidente C.P.A. Rieti MINICOZZI Neleo Presidente C.P.A Roma PALUZZI Alfredo Presidente C.P.A. Latina ROSSI Nino Presidente C.P.A Frosinone COCCHI Cesare Esperto designato dal Presidente
regionale e vice-presidente CRA PAGANI Mario Esperto designato dal Presidente
regionale RICCARDI Orazio Paolo Esperto designato dal Presidente
regionale COLETTA Angelo Esperto designato dalle organizzazioni di categoria FERRI Enrico Esperto designato dalle organizzazioni di categoria FORNARI Angelo Esperto designato dalle organizzazioni di categoria MANFRONI Antonio Esperto designato dalle organizzazioni di categoria SIGNORI Stefano Esperto designato dalle organizzazioni di categoria DI SABATO Modestina Segretario
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INDICE
RACCOLTA DECISIONI p. 4
DECISIONI SIGNIFICATIVE D.P.R. 1199/1971
- Inammissibilità ricorso p. 37
- L.R. 10/2007
- Attività commerciale p. 41
- Attività di somministrazione p. 42
- Data evento cancellazione p. 44
- Divieto di contitolarità p. 46
- Incompatibilità lavoro dipendente p. 48
- Sede operativa p. 50
- Società cooperative p. 51
L. 1/1990
- Qualificazione professionale p. 52
L.21/1992
- Collaborazione familiare p. 54
- Gestione licenza p. 55
- Modalità di esercizio p. 56
L. 122/1992
- Lavoro presso imprese non abilitate p. 57
- Lavoro part-time p. 59
- Responsabile tecnico p. 60
D.M. 37/2008
- Associazione in partecipazione p. 61
- Responsabile tecnico esterno p. 62
PARERI - Attività di pulizie: sospensione condizionale della pena p. 64
- Attività di somministrazione p. 66
- Linee applicative in materia di COMUNICA p. 67
- Linee guida in materia di artigianato artistico – immagine logo p. 69
- Importi diritti di segreteria e bollo pratiche telematiche p. 71
- Linee guida iscrizione albo imprese artigiane p. 77
PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - Inammissibilità ricorso p. 80
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Nel corso dell’anno 2010 la Commissione Regionale per l’artigianato ha provveduto
ad adottare 158 decisioni, che costituiscono il provvedimento conclusivo di
altrettanti procedimenti instaurati con ricorso ai sensi dell’art.7 L.443/1985 ed art.23
L.R.10/2007.
Viene esposto, di seguito, uno schema riassuntivo e, successivamente,
l’elenco delle delibere distinto per sedute, natura giuridica delle imprese ricorrenti,
attività, motivo dell’impugnativa, dispositivo e breve cenno ai punti salienti della
motivazione.
DECISIONI NEL 2010
Totali: 158
ACCOLTI 77 FR 1 LT 7 RI 1 RM 66 VT 2
RESPINTI 28 FR 0 LT 4 RI 0 RM 23 VT 1
IMPROC./INAMM. 53 FR 0 LT 5 RI 1 RM 46 VT 1
TIPOLOGIA RICORSI
Iscrizioni negate 47
Iscrizioni d’ufficio 5
Date evento iscrizioni 14
Cancellazioni negate 3
Cancellazioni d’ufficio 12
Date evento cancellazioni 51
Modificazioni negate 15
Modificazioni d’ufficio 4
Date evento modificazioni 7
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SEDUTA DEL 27/1/2010
Deliberazione n. 1
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: installazione impianti Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [la ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 2
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: autotrasporto conto terzi Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [la ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 3
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: installazione impianti Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [la ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 4
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: falegnameria Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [la ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione] Deliberazione n. 5
Ricorrente: ditta individuale
Attività: riparazione articoli in pelle Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 6
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia
7
Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato di svolgere lavoro dipendente –
incompatibile con l’esercizio professionale dell’impresa artigiana – da epoca antecedente rispetto alla data stabilita dalla Commissione]
Deliberazione n. 7
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione] Deliberazione n. 8
Ricorrente: ditta individuale
Attività: lavanderia Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [la ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 9
Ricorrente: ditta individuale
Attività: fotografo Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione] Deliberazione n. 10
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: laboratorio pizzeria da asporto Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [la ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 11
Ricorrente: ditta individuale
Attività: lavanderia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
8
Esito: improcedibile [la ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 12
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a
dimostrare di non aver esercitato professionalmente l’attività prima della data denunciata]
Deliberazione n. 13
Ricorrente: ditta individuale
Attività: sartoria Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d’ufficio dall’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato di aver ottenuto il dissequestro dei
locali sede dell’attività]
Deliberazione n. 14
Ricorrente: ditta individuale
Attività: installazione impianti Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente al mancato riconoscimento dei requisiti professionali per l’installazione degli impianti di cui alle lettere c), e) e g) art.1 DM 37/2008, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a
dimostrare l’effettivo svolgimento delle attività di installazione degli impianti di condizionamento, a gas ed antincendio, sotto la direzione tecnica dell’associato in partecipazione]
Deliberazione n. 15
Ricorrente: ditta individuale
Attività: laboratorio pizzeria da asporto Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato di svolgere lavoro dipendente –
incompatibile con l’esercizio professionale dell’impresa artigiana – da epoca antecedente rispetto alla data stabilita dalla Commissione]
Deliberazione n. 16
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autotrasporto conto terzi Ricorso avverso la deliberazione di diniego di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [i ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare
di aver ceduto l’azienda benché abbia omesso di denunciare la cancellazione all’albo degli autotrasportatori]
9
Deliberazione n. 17
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio
previsto dalla legge]
Deliberazione n. 18
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autotrasporto conto terzi Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano la data evento
di cessazione denunciata dal ricorrente] Deliberazione n. 19
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [la ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 20
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a
dimostrare che il socio Tizio non ha mai partecipato al lavoro]
SEDUTA DEL 25/2/2010
Deliberazione n. 21
Ricorrente: ditta individuale
Attività: installazione impianti Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
10
Deliberazione n. 22
Ricorrente: società in accomandita semplice
Attività: estetica Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
Commissione provinciale ha provveduto, in seguito a nuova istanza, ad iscrivere la ricorrente all’albo]
Deliberazione n. 23
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [invitato a produrre documentazione attestante l’effettivo
esercizio dell’attività, il ricorrente non ha ottemperato alla richiesta]
Deliberazione n. 24
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: acconciatura Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [in sede istruttoria il Comune ha confermato quanto
denunciato dalla ricorrente circa la data di inizio dell’attività]
Deliberazione n. 25
Ricorrente: società in accomandita semplice
Attività: acconciatura Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d’ufficio dall’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [in sede istruttoria il Comune sede dell’impresa ha
confermato che, contrariamente a quanto eccepito dalla Commissione provinciale, il socio accomandatario partecipa al lavoro]
Deliberazione n. 26
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: accolto [in sede istruttoria il Comune sede dell’impresa ha accertato
l’effettivo svolgimento dell’attività da parte del ricorrente]
Deliberazione n. 27
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: installazione impianti Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le interrogazioni anagrafico-tributarie confermano la data di
cessazione denunciata dalla ricorrente]
11
Deliberazione n. 28
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Rieti
Esito: accolto [in sede istruttoria il Comune sede dell’impresa ha certificato
il possesso dei requisiti di impresa artigiana da parte della ricorrente]
Deliberazione n. 29
Ricorrente: ditta individuale
Attività: sartoria Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto parz. [dall’esame della documentazione fiscale si evince che
l’attività è cessata in epoca antecedente rispetto a quella stabilita dalla Commissione provinciale ma successiva rispetto a quella denunciata dalla ricorrente]
Deliberazione n. 30
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autolavaggio Ricorso avverso la comunicazione endoprocedimentale effettuata ai sensi dell’art.10 bis della L.241/1990 dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Rieti
Esito: inammissibile [nessun provvedimento in materia di iscrizione,
modificazione e cancellazione dall’albo è stato impugnato dal ricorrente]
Deliberazione n. 31
Ricorrente: ditta individuale
Attività: noleggio con conducente Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: accolto [in sede istruttoria il Comune sede dell’impresa ha verificato
l’effettiva disponibilità da parte del ricorrente di una rimessa per lo stazionamento dell’autovettura]
Deliberazione n. 32
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autoriparazione Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di
esercizio, in mancanza di altri elementi, non è sufficiente a sconfessare quanto denunciato dal ricorrente circa la data di cessazione dell’attività confermata, peraltro, dalle indagini anagrafico-tributarie]
Deliberazione n. 33
Ricorrente: società in nome collettivo
12
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [in sede istruttoria il Comune sede dell’impresa ha certificato
il possesso dei requisiti di impresa artigiana da parte della ricorrente]
Deliberazione n. 34
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: fabbricazione insegne luminose Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto parz. [dall’esame della documentazione fiscale si evince che
l’attività è cessata in epoca antecedente rispetto a quella stabilita dalla Commissione provinciale ma successiva rispetto a quella denunciata dalla ricorrente]
Deliberazione n. 35
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autotrasporto conto terzi Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ritardo nella cancellazione dall’albo degli autotrasportatori,
in mancanza di altri elementi, non è sufficiente a sconfessare quanto denunciato dal ricorrente circa la data di cessazione dell’attività confermata, peraltro, dalle indagini anagrafico-tributarie]
Deliberazione n. 36
Ricorrente: ditta individuale
Attività: panificazione Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato l’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato – incompatibile con l’esercizio professionale dell’impresa artigiana – sin dalla data denunciata quale evento di cessazione dell’attività]
Deliberazione n. 37
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato l’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato – incompatibile con l’esercizio professionale dell’impresa artigiana – sin dalla data denunciata quale evento di cessazione dell’attività]
13
Deliberazione n. 38
Ricorrente: ditta individuale
Attività: acconciatura Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le interrogazioni anagrafico-tributarie confermano la data di
cessazione denunciata dalla ricorrente] Deliberazione n. 39
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: inammissibile [il ricorrente non ha la legale rappresentanza della società] Deliberazione n. 40
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autoriparazione Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
Commissione provinciale ha provveduto, in sede di autotutela, a rettificare la data di cessazione all’epoca denunciata dal ricorrente]
Deliberazione n.41: approvazione della graduatoria dei partecipanti al
concorso di idee per l’adozione del contrassegno di origine e qualità in materia di artigianato artistico e tradizionale
SEDUTA DEL 24/3/2010
Deliberazione n. 42
Ricorrente: ditta individuale
Attività: restauro opere d’arte Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d’ufficio dall’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [la ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione] Deliberazione n. 43
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
14
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano la mancata
produzione di reddito d’impresa a decorrere dalla data indicata nel gravame. Il ricorrente ha inoltre documentato, con certificazione medica, l’impossibilità di svolgere l’attività successivamente alla data denunciata]
Deliberazione n. 44
Ricorrente: ditta individuale
Attività: sartoria Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: estinto [successivamente alla data di presentazione del gravame si
è verificato il decesso del ricorrente e il giudizio non è stato riassunto dagli eredi]
Deliberazione n. 45
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: elaborazione dati Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [il socio unico svolge altresì attività libero-professionale
incompatibile con l’esercizio dell’impresa artigiana]
Deliberazione n. 46
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di modificazione d’ufficio dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 47
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autotrasporto conto terzi Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a
dimostrare la fondatezza della pretesa vantata]
Deliberazione n. 48
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
Commissione provinciale ha provveduto, in seguito a nuova istanza, ad iscrivere la società all’albo]
15
Deliberazione n. 49
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autoriparazione Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 50
Ricorrente: società in accomandita semplice
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [le indagini anagrafico-tributarie dimostrano che,
differentemente da quanto asserito nel gravame, la società ha svolto attività sin dalla data deliberata dalla CPA]
Deliberazione n. 51
Ricorrente: società in accomandita semplice
Attività: pizzeria da asporto Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
Commissione provinciale ha provveduto, in sede di autotutela, ad accogliere l’istanza della ricorrente]
Deliberazione n. 52
Ricorrente: ditta individuale
Attività: acconciatore Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [le indagini anagrafico-tributarie confermano la produzione di
reddito d’impresa fino alla data indicata dalla CPA. Né il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa vantata]
Deliberazione n. 53
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: gastronomia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato che la socia Tizia non ha mai
preso parte al lavoro in quanto ha sempre svolto attività di lavoro dipendente presso altre imprese]
Deliberazione n. 54
Ricorrente: società in accomandita semplice
Attività: laboratorio pasta all’uovo
16
Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto parz. [la ricorrente non ha dimostrato di aver iniziato a svolgere
attività artigiana in data successiva rispetto a quella deliberata dalla CPA. Peraltro, all’epoca, la CRA non riteneva iscrivibili all’albo le società in accomandita semplice composte in prevalenza da soci accomandanti come quella ricorrente ]
Deliberazione n. 55
Ricorrente: ditta individuale
Attività: riparazione orologi Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale a supporto
della pretesa vantata]
Deliberazione n. 56
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autoriparazione Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato di possedere i requisiti
professionali pur avendo svolto rapporti di lavoro part-time]
Deliberazione n. 57
Ricorrente: ditta individuale
Attività: produzione infissi Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
Commissione provinciale ha provveduto, in sede di autotutela, a rettificare la data di cessazione all’epoca denunciata dal ricorrente]
Deliberazione n. 58
Ricorrente: società cooperativa
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: respinto [l’unico socio detentore del potere di amministrazione non
partecipa al lavoro]
Deliberazione n. 59
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autoriparazione Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
17
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano quanto
dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell’attività]
Deliberazione n. 60
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a
dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività]
Deliberazione n. 61
Ricorrente: ditta individuale
Attività: noleggio con conducente Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: inammissibile [il ricorrente impugna soltanto un atto endoprocedimentale]
Deliberazione n.62: approvazione del procedimento COMUNICA
SEDUTA DEL 30/4/2010
Deliberazione n. 63
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: riparazione bilance Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
CPA, in sede di autotutela, ha disposto nuovamente l’iscrizione della ricorrente all’albo]
Deliberazione n. 64
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autotrasporto conto terzi Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: estinto [successivamente alla data di presentazione del gravame si
è verificato il decesso del ricorrente e il giudizio non è stato riassunto dagli eredi]
Deliberazione n. 65
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: lavorazione legno Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
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Esito: accolto [dalla documentazione agli atti non emerge alcun elemento
di prova idoneo a dimostrare che l’attività è effettivamente iniziata in epoca antecedente rispetto a quella denunciata dalla ricorrente]
Deliberazione n. 66
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: autotrasporto conto terzi Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato di aver subito il furto dei mezzi
aziendali sin dalla data denunciata quale evento di cessazione a decorrere dalla quale, inoltre, l’anagrafe tributaria ha certificato la mancata produzione di redditi]
Deliberazione n. 67
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: raccolta rifiuti speciali Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
CPA, a fronte di una nuova istanza, ha rigettato nuovamente l’iscrizione. Tale provvedimento, fondato su nuovi presupposti, non è stato impugnato dalla ricorrente che, pertanto, ha prestato acquiescenza]
Deliberazione n. 68
Ricorrente: società in accomandita semplice
Attività: laboratorio pasticceria Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
CPA, a fronte di una nuova istanza, ha rigettato nuovamente l’iscrizione. Tale provvedimento, fondato su nuovi presupposti, non è stato impugnato dalla ricorrente che, pertanto, ha prestato acquiescenza]
Deliberazione n. 69
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: confezioni abbigliamento Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [dalle risultanze del sopralluogo effettuato in sede istruttoria
emerge che l’attività commerciale è strumentale ed accessoria rispetto a quella artigiana]
Deliberazione n. 70
Ricorrente: ditta individuale
Attività: tassista Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
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Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 71
Ricorrente: ditta individuale
Attività: movimento merci Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [dalle indagini effettuate in sede istruttoria è emerso che il
ricorrente svolge l’attività senza autonomia aziendale e privo del potere direzionale-gestionale che deve caratterizzare l’imprenditore artigiano]
Deliberazione n. 72
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: installazione insegne luminose Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [gli esiti del sopralluogo effettuato in sede istruttoria
confermano quanto eccepito dalla CPA circa la mancata partecipazione al lavoro da parte della maggioranza dei soci]
Deliberazione n. 73
Ricorrente: ditta individuale
Attività: fotografo Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano quanto
dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell’attività]
Deliberazione n. 74
Ricorrente: ditta individuale
Attività: riparazione auto a freddo Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [le indagini effettuate in sede istruttoria confermano quanto
eccepito dalla CPA circa l’inidoneità del percorso lavorativo svolto dal ricorrente ai fini del riconoscimento dei requisiti previsti dalla L.122/1992]
Deliberazione n. 75
Ricorrente: ditta individuale
Attività: acconciatore Ricorso avverso la deliberazione di diniego di riconoscimento della qualificazione professionale di acconciatore adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [la documentazione agli atti conferma quanto eccepito dalla
CPA circa l’inidoneità del percorso lavorativo ai fini del riconoscimento dei requisiti previsti dalla L.174/2005]
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Deliberazione n. 76
Ricorrente: società in accomandita semplice
Attività: estetica Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il responsabile tecnico, differentemente da quanto eccepito
dalla CPA, riveste la qualifica di socio accomandatario e non di accomandante]
Deliberazione n. 77
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autotrasporto conto terzi Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [con la presentazione del gravame il ricorrente ha sanato le
irregolarità formali dell’istanza di variazione della residenza e sede dell’impresa]
Deliberazione n. 78
Ricorrente:
Attività: Ricorso avverso la deliberazione di modificazione d’ufficio dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato da soggetto privo della
legittimazione ad agire]
Deliberazione n. 79
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: autoriparazione Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [dalle stesse affermazioni della ricorrente emerge che la
società svolge altresì attività che non hanno alcun nesso di strumentalità ed accessorietà con quella artigiana]
Deliberazione n. 80
Ricorrente: ditta individuale
Attività: laboratorio toeletta per animali Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano quanto
dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell’attività]
Deliberazione n. 81
Ricorrente: ditta individuale
Attività: installazione impianti
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Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano quanto
dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell’attività]
SEDUTA DEL 3/6/2010
Deliberazione n. 82
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autotrasporto conto terzi Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione d’ufficio all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Viterbo
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame il
Tribunale di Viterbo ha dichiarato l’illegittimità della pretesa di versamento dei contributi previdenziali da parte dell’I.N.P.S. in conseguenza del provvedimento impugnato]
Deliberazione n. 83
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autotrasporto conto terzi Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: estinto [successivamente alla data di presentazione del gravame si
è verificato il decesso del ricorrente e il giudizio non è stato riassunto dagli eredi]
Deliberazione n. 84
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: estinto [successivamente alla data di presentazione del gravame si
è verificato il decesso del ricorrente e il giudizio non è stato riassunto dagli eredi]
Deliberazione n. 85
Ricorrente: ditta individuale
Attività: acconciatura Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 86
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: installazione impianti
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Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [la documentazione acquista in sede istruttoria conferma
quanto eccepito dalla CPA circa l’inidoneità del periodo lavorativo prestato dal socio designatosi quale responsabile tecnico ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui al DM 37/2008]
Deliberazione n. 87
Ricorrente: società cooperativa
Attività: pulizie Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il socio con a carico condanna penale è uscito dal consiglio
di amministrazione]
Deliberazione n. 88
Ricorrente: ditta individuale
Attività: falegnameria Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha prodotto
copia dell’autorizzazione per i locali in cui è ubicata la nuova sede]
Deliberazione n. 89
Ricorrente: ditta individuale
Attività: tassista Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [il ricorrente non è titolare della licenza di taxi ma solo
gestore]
Deliberazione n. 90
Ricorrente: società cooperativa
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano quanto
dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell’attività]
Deliberazione n. 91
Ricorrente: ditta individuale
Attività: falegnameria Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto copia dell’atto di scioglimento
dell’impresa familiare dal quale si evince che la
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collaborazione del fratello è cessata a decorrere dalla data indicata nella domanda]
Deliberazione n. 92
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano quanto
dichiarato dal ricorrente circa l’effettiva cessazione dell’attività]
Deliberazione n. 93
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: estetica Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d’ufficio dall’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [la ricorrente avvale di un soggetto qualificato estraneo alla
compagine sociale]
Deliberazione n.94: approvazione delle linee guida in materia di artigianato
artistico
SEDUTA DEL 8/7/2010 Deliberazione n. 95
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [la ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione] Deliberazione n. 96
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: installazione impianti Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
CPA, in sede di autotutela, ha rettificato la data di iscrizione all’albo]
Deliberazione n. 97
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione di Tizio in qualità di socio lavoratore all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
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Esito: improcedibile [la ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione] Deliberazione n. 98
Ricorrente: ditta individuale
Attività: laboratorio di pasticceria Ricorso avverso la deliberazione di modificazione d’ufficio dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato disinteresse alla
prosecuzione dell’azione]
Deliberazione n. 99
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: estinto [successivamente alla data di presentazione del gravame si
è verificato il decesso del ricorrente e il giudizio non è stato riassunto dagli eredi]
Deliberazione n. 100
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: autoriparazione Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [la società ha preposto alla gestione tecnica un soggetto
estraneo alla compagine sociale] Deliberazione n. 101
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: centro bellezza Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [la preposizione tecnica all’attività di estetica è stata conferita
a soggetto estraneo alla compagine sociale]
Deliberazione n. 102
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: installazione impianti Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a
dimostrare che il socio Tizio ha cessato di partecipare al lavoro sin dalla data denunciata nella domanda di modifica]
Deliberazione n. 103
Ricorrente: ditta individuale
Attività: acconciatura
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Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano quanto
dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell’attività]
Deliberazione n. 104
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a
dimostrare che il socio lavoratore è lavoratore dipendente, incompatibile con l’esercizio professionale dell’impresa artigiana, sin dalla data indicata nella domanda di cancellazione]
Deliberazione n. 105
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autotrasporto conto terzi Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano quanto
dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell’attività a prescindere dal ritardo nella presentazione dell’istanza di cancellazione dall’albo degli autotrasportatori]
Deliberazione n. 106
Ricorrente: ditta individuale
Attività: riparazione autoradio Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano quanto
dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell’attività]
SEDUTA DEL 30/9/2010
Deliberazione n. 107
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane del socio Tizio, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
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Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a
dimostrare che Tizio ha rivestito sempre la qualifica di socio non lavoratore]
Deliberazione n. 108
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: autotrasporto conto terzi Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione d’ufficio all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato che la maggioranza dei soci non
prende parte al lavoro] Deliberazione n. 109
Ricorrente: ditta individuale
Attività: fotografo Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione d’ufficio all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
CPA, in accoglimento dell’istanza del ricorrente, ne ha disposto la cancellazione ex tunc dall’albo]
Deliberazione n. 110
Ricorrente: società cooperativa
Attività: pulizie Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
CPA, in sede di autotutela, ha annullato l’iscrizione della società all’albo]
Deliberazione n. 111
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: laboratorio di gastronomia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [in sede istruttoria è emerso che la maggioranza ei soci non
prende parte al lavoro e, pertanto, l’impresa va cancellata dall’albo]
Deliberazione n. 112
Ricorrente: ditta individuale
Attività: installazione impianti Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: respinto [la ditta datrice di lavoro presso cui il ricorrente - già iscritto
per l’attività di installazione impianti elettrici - aveva maturato l’esperienza lavorativa, non era abilitata all’installazione degli impianti elettronici oggetto dell’istanza di modificazione]
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Deliberazione n. 113
Ricorrente: ditta individuale
Attività: installazione impianti Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Frosinone
Esito: accolto parz. [la ditta – che chiedeva la postdatazione dell’iscrizione - va
cancellata dall’albo perché si avvale di responsabile tecnico esterno]
Deliberazione n. 114
Ricorrente: ditta individuale
Attività: installazione impianti Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente al mancato riconoscimento delle attività di installazione degli impianti di cui alle lettere a), e) e g) art.1 DM 37/2008, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto parz. [il ricorrente, iscritto per le attività di installazione impianti
termoidraulici, ha dimostrato che la ditta datrice di lavoro ha esercitato altresì attività di installazione impianti a gas, ma non anche elettrici ed antincendio]
Deliberazione n. 115
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d’ufficio dall’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine di decadenza
previsto dalla legge]
Deliberazione n. 116
Ricorrente: ditta individuale
Attività: grafica pubblicitaria Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [in sede istruttoria il Comune sede dell’impresa ha certificato
i caratteri di abitualità e prevalenza della collaborazione da parte del familiare del ricorrente]
Deliberazione n. 117
Ricorrente: ditta individuale
Attività: estetica Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [il ricorrente non ha dimostrato i requisiti per il
riconoscimento della qualificazione professionale]
Deliberazione n. 118
Ricorrente: ditta individuale
Attività: pulizie
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Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [la ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 119
Ricorrente: ditta individuale
Attività: noleggio con conducente Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: respinto [la documentazione fiscale acquisita in sede istruttoria
dimostra che il ricorrente svolge l’attività al di fuori del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione]
Deliberazione n. 120
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autoriparazione Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [in sede istruttoria il Comune sede dell’impresa ha certificato
i caratteri di abitualità e prevalenza della collaborazione da parte del familiare del ricorrente]
Deliberazione n. 121
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autoriparazione Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto parz. [la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che
il coadiuvante ha iniziato a collaborare in data successiva sia rispetto a quella stabilita dalla CPA che rispetto a quella denunciata dal ricorrente]
Deliberazione n. 122
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: pizzeria da asporto Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane dei soci Tizia e Caia adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a
dimostrare che le socie Tizia e Caia non hanno mai partecipato alle lavorazioni]
Deliberazione n. 123
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
CPA, in sede di autotutela, ha accolto l’istanza del ricorrente]
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Deliberazione n. 124
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il socio amministratore ha ottenuto la cancellazione dall’albo
artigiani in qualità di ditta individuale con effetto retroattivo alla data denunciata quale evento di iscrizione della società]
Deliberazione n. 125
Ricorrente: ditta individuale
Attività: confezioni abbigliamento Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano quanto
dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell’attività]
Deliberazione n. 126
Ricorrente: società in accomandita semplice
Attività: laboratorio gelateria Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [l’attività denunciata nell’unità locale non ha carattere
artigiano]
Deliberazione n. 127
Ricorrente: ditta individuale
Attività: pulizie Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato di aver receduto dalla società
esercente la medesima attività]
Deliberazione n. 128
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano quanto
dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell’attività]
Deliberazione n. 129
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
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Esito: accolto parz. [la documentazione fiscale acquisita in sede istruttoria
dimostra che l’attività è effettivamente cessata in data antecedente rispetto a quella stabilita dalla CPA ma successiva rispetto a quella denunciata dal ricorrente]
SEDUTA DEL 27/10/2010
Deliberazione n. 130
Ricorrente: società in accomandita semplice
Attività: pizzeria da asporto Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [la ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 131
Ricorrente: società in accomandita semplice
Attività: montaggio mobili Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione] Deliberazione n. 132
Ricorrente: ditta individuale
Attività: lavorazione cuoio Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione] Deliberazione n. 133
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: elaborazione dati Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione] Deliberazione n. 134
Ricorrente: ditta individuale
Attività: installazione impianti Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
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Deliberazione n. 135
Ricorrente: ditta individuale
Attività: lavanderia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: accolto [la ricorrente ha dimostrato di svolgere esclusivamente
servizi di lavanderia a secco, per cui non necessita dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue]
Deliberazione n. 136
Ricorrente: ditta individuale
Attività: sartoria Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d’ufficio dall’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [dai sopralluoghi effettuati in sede istruttoria emerge che
l’attività commerciale è assolutamente accessoria rispetto a quella artigiana]
Deliberazione n. 137
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: produzione abbigliamento Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [la sede operativa della società è in provincia diversa da
quella di Roma]
Deliberazione n. 138
Ricorrente: ditta individuale
Attività: tassista Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [in sede istruttoria è emerso che il collaboratore presta la
propria attività con abitualità e prevalenza]
Deliberazione n. 139
Ricorrente: ditta individuale
Attività: riparazione tende Ricorso avverso la deliberazione di diniego di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le interrogazioni anagrafico-tributarie confermano la data
evento di cessazione denunciata dal ricorrente]
Deliberazione n. 140
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato di svolgere lavoro dipendente –
incompatibile con l’esercizio professionale dell’impresa
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artigiana - sin dalla data denunciata quale evento di cessazione dell’attività artigiana]
Deliberazione n. 141
Ricorrente: ditta individuale
Attività: panificazione Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: inammissibile [il provvedimento oggetto del gravame è meramente
confermativo rispetto ad un precedente rigetto che il ricorrente non ha impugnato tempestivamente]
Deliberazione n. 142
Ricorrente: società a responsabilità limitata
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: inammissibile [la ricorrente non ha la legale rappresentanza della società]
Deliberazione n.143: applicazione importi delle imposte di bollo sulle
pratiche COMUNICA Deliberazione n.144: approvazione di alcune procedure di iscrizione al
registro delle imprese
SEDUTA DEL 26/11/2010
Deliberazione n. 145
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a
dimostrare che l’attività è cessata a decorrere dalla data indicata nella domanda]
Deliberazione n. 146
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: installazione impianti Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente non ha manifestato interesse alla prosecuzione
dell’azione]
33
Deliberazione n. 147
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie confermano che l’attività è
cessata a decorrere dalla data indicata nella domanda] Deliberazione n. 148
Ricorrente: ditta individuale
Attività: pasticceria Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la
commissione provinciale ha accolto l’istanza della ricorrente] Deliberazione n. 149
Ricorrente: ditta individuale
Attività: onicotecnica Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [la ricorrente è in possesso di attestato rilasciato da scuola
non riconosciuta dalla Regione] Deliberazione n. 150
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il collaboratore ha dimostrato di svolgere lavoro dipendente
sin dalla data denunciata quale evento di cessazione dell’attività artigiana]
Deliberazione n. 151
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autotrasporto conto terzi Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Viterbo
Esito: accolto parz. [delle nuove attività di cui il ricorrente chiede l’ampliamento,
solo quella di escavazione è assimilabile all’autotrasporto]
Deliberazione n. 152
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a
dimostrare l’effettivo esercizio del’attività]
34
Deliberazione n. 153
Ricorrente: ditta individuale
Attività: manutenzione giardini Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a
dimostrare che l’attività è cessata a decorrere dalla data indicata nella domanda]
SEDUTA DEL 22/12/2010
Deliberazione n. 154
Ricorrente: società in nome collettivo
Attività: autoriparazione Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d’ufficio dall’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: improcedibile [il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione
dell’azione]
Deliberazione n. 155
Ricorrente: ditta individuale
Attività: assemblaggi elettronici Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d’ufficio dall’albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina
Esito: respinto [lo svolgimento di lavoro dipendente è incompatibile con
l’esercizio professionale dell’impresa artigiana]
Deliberazione n. 156
Ricorrente: ditta individuale
Attività: installai zone impianti Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [il ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti
professionali per la nuova attività denunciata]
Deliberazione n. 157
Ricorrente: ditta individuale
Attività: gelateria Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Viterbo
Esito: respinto [il ricorrente svolge attività di somministrazione in modo
incompatibile con l’esercizio dell’impresa artigiana]
Deliberazione n. 158
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia
35
Ricorso avverso la deliberazione di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a
dimostrare il possesso dei requisiti professionali per le attività di installazione impianti di cui ha chiesto l’ampliamento]
Deliberazione n. 159
Ricorrente: ditta individuale
Attività: autoriparazione Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [il ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti
professionali] Deliberazione n. 160
Ricorrente: ditta individuale
Attività: tassista Ricorso avverso la deliberazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [la licenza è stata rilasciata alla data indicata dal ricorrente]
Deliberazione n. 161
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: accolto [il Comune sede dell’impresa ha certificato il possesso dei
requisiti di impresa artigiana da parte del ricorrente] Deliberazione n. 162
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d’ufficio dall’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Viterbo
Esito: accolto [il Comune sede dell’impresa ha certificato il possesso dei
requisiti di impresa artigiana da parte del ricorrente]
Deliberazione n. 163
Ricorrente: ditta individuale
Attività: edilizia Ricorso avverso la deliberazione di cancellazione d’ufficio dall’albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma
Esito: respinto [le indagini angrafico-tributarie confermano la cessazione
dell’attività]
37
D.P.R. 1199/1971
Inammissibilità ricorso
DELIBERAZIONE N. 115 DEL 30/9/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 6/4/2010 da ………., in qualità di legale rappresentante della ALFA S.n.c., avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 14/9/2009; VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
nell’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di essere venuto a conoscenza del provvedimento impugnato in data 23/3/2010, a seguito della consultazione della propria posizione presso la Camera di Commercio;
dall’esame della documentazione agli atti risulta che il provvedimento impugnato è stato inviato al ricorrente con nota n.2418 del 16/9/2009, spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno – così come previsto dall’art.5, secondo comma, D.P.R.1199/1971 - in data 21/9/2009. Tale raccomandata è stata recapitata al ricorrente il 22/9/2009 e, a causa di assenza dello stesso, è stato in pari data lasciato avviso di giacenza e, decorso il termine previsto senza che sia stato curato il ritiro, la nota è stata restituita alla Commissione provinciale;
secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale la notificazione si ritiene andata a buon fine – con la conseguenza che la conoscenza dell’atto è presunta – quando l’agente postale attesta di aver lasciato l’avviso e restituisce il piego raccomandato al mittente per compiuta giacenza;
alla luce di quanto sopra esposto nel consegue che alla data del 21/10/2009, data della compiuta giacenza, l’atto doveva presumersi pervenuto nella sfera di conoscenza del ricorrente che, ai sensi dell’art.23, secondo comma, L.R.10/2007, avrebbe potuto fare ricorso alla Commissione regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero entro il 20/12/2009;
pertanto l’atto introduttivo del presente giudizio è intempestivo;
P.Q.M. DICHIARA
inammissibile il ricorso in premessa. (F.to) Il Presidente
38
DELIBERAZIONE N. 39 DEL 25/2/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 20/1/2010 da Tizio, avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane della ALFA S.n.c., adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 23/11/2009, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443; VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
dalle interrogazioni dell’anagrafe telematica del registro delle imprese di Roma emerge che, a seguito di atto modificativo dei patti sociali stipulato in data 23/12/2009, il ricorrente è uscito dalla società che, peraltro, ha anche variato denominazione in BETA S.n.c.;
pertanto alla data di presentazione del gravame il ricorrente non aveva più la legale rappresentanza della società (albo n.132562), attribuita al socio Caio;
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso in premessa. (F.to) Il Presidente
39
DELIBERAZIONE N. 78 DEL 30/4/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 2/4/2010 da Tizio avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane in qualità di collaboratore familiare di Caio, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 2/5/2007, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTA la L. 5 Febbraio 1992 n.122; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
il provvedimento impugnato, consistente nella cancellazione del collaboratore familiare, benché produca effetti nella sfera giuridico-patrimoniale del ricorrente, concreta una modificazione dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma dell’impresa Caio;
pertanto il ricorrente è privo della legittimazione attiva alla proposizione del presente gravame. Invero il provvedimento impugnato in questa sede avrebbe potuto essere contestato da Caio, titolare dell’ impresa , nelle modalità e termini di cui all’art.23 L.R.10/2007;
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso in premessa.
(F.to) Il Presidente
40
DELIBERAZIONE N. 141 DEL 27/10/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 20/9/2010 da Tizio avverso il provvedimento di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina nella seduta del 21/6/2010, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTA la L. 5 Febbraio 1992 n.122; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava l’istanza del 15/4/2010 con la quale il ricorrente – iscritto all’albo provinciale delle imprese artigiane di Latina per l’attività di panificazione – chiedeva la cancellazione del collaboratore familiare Caio con decorrenza 30/12/1991, confermando la decisione adottata nella seduta del 27/7/2009 con la quale il collaboratore era già stato cancellato con decorrenza 31/12/1998;
in sede istruttoria, dall’esame della documentazione agli atti e di quella allegata al ricorso, è emerso che il ricorrente, i data 22/5/2009, aveva già presentato istanza di cancellazione del collaboratore familiare e che la Commissione provinciale, nella citata seduta del 27/7/2009, aveva accolto parzialmente l’istanza con decorrenza 31/12/1998 con la seguente motivazione “in seguito a verifiche effettuate sui contributi previdenziali INPS”. Con il provvedimento impugnato in questa sede la Commissione provinciale si è limitata a confermare la decisione del 22/7/2009 senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione;
pertanto l’atto impugnato in epigrafe si configura, per consolidata giurisprudenza (v. per tutte C.d.S. sez. V n.8853 del 29/12/2009), come atto meramente confermativo non suscettibile di autonoma impugnazione;
rispetto al provvedimento adottato nella seduta del 27/7/2009 – di cui è agli atti la prova della notifica al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in data 6/12/2009 – il ricorso in epigrafe non è tempestivo;
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso in premessa.
(F.to) Il Presidente
41
L.R.10/2007
Attività commerciale
DELIBERAZIONE N. 79 DEL 30/4/2010 LA COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 7/04/2010 da Tizio, in qualità di legale rappresentante della ALFA S.r.l., avverso il provvedimento di diniego di iscrizione della società medesima adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 8.03.2010, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 122 VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
in data 22.12.2009 il ricorrente presentava domanda di iscrizione della ALFA S.r.l. per attività di autoriparazione, intermediazione finanziaria, agenzia di affari in genere, indicando la sua partecipazione al lavoro, nonché di Caia;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda, eccependo, sulla base dell’ accertamento del Comune di Ladispoli del 2.02.2010, che Caia svolgeva attività di natura amministrativa, e che l’unico socio lavoratore e amministratore unico, Tizio, non deteneva la maggioranza del capitale sociale alla stregua di quanto prescritto dalla Legge 57/2001; inoltre rilevava la carenza del nesso di accessorietà o strumentalità tra l’attività di autoriparazione, e le attività secondarie, denunciate all’ atto di presentazione della domanda di iscrizione;
nell’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente afferma che Caia, oltre all’attività artigiana, svolge anche attività amministrativa in maniera saltuaria ed occasionale, ed entrambi i soci, svolgono in prevalenza attività artigianale;
ai sensi dell’art. 8, 2° comma della L.R. 10/2007, non può ritenersi artigiana l’impresa che oltre alla attività principale dichiara di svolgere attività non compatibili con la medesima. Nel caso di specie le attività di intermediazione finanziaria e agenzia di affari in genere, denunciate dal ricorrente, non rivestono carattere di accessorietà o strumentalità rispetto a quella principale di autoriparazione;
P.Q.M.
DELIBERA di respingere il ricorso in premessa per carenza dei requisiti di cui al 2° comma, art. 8 della L.R. 10/2007. (F.to) Il Presidente
42
Attività di somministrazione
DELIBERAZIONE N. 157 DEL 22/12/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 19/8/2010 da …………, in qualità di legale rappresentante della ALFA S.r.l., avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Viterbo nella seduta del 17/6/2010, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
in data 3/2/2010 il ricorrente presentava istanza di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane di Viterbo della società – composta da Tizio e Caio ed iscritta al registro delle imprese per l’attività di “bar gelateria, commercio al dettaglio di prodotti artigianali ed alimentare in confezione, di sopramobili elementi di arredo e bomboniere” – denunciando l’inizio dell’attività di produzione e vendita di gelato artigianale. Nella domanda medesima l’istante affermava che nei mesi estivi la società avrebbe effettuato altresì la somministrazione all’esterno dei locali di produzione. Affermava infine che, nonostante la titolarità di licenza di pubblico esercizio, la società non ha mai svolto attività di bar;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo l’esercizio dell’attività di somministrazione mediante l’utilizzo di sedi e tavolini;
nell’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ribadisce che l’attività aziendale pressoché unica consiste nella produzione artigianale del gelato e che la presenza di alcuni tavoli a servizio degli avventori è assolutamente irrilevante e marginale. Lamenta poi che la Commissione provinciale ha riconosciuto la qualifica di impresa artigiana ad attività con caratteristiche simili a quella della società ricorrente;
in sede istruttoria, dall’esame della documentazione agli atti, è emerso che il Comune sede dell’impresa, con sopralluogo del 6/3/2010, accertava che nel periodo estivo la società si avvale di un’area esterna di sessanta mq. attrezzata con tavoli e sedie; con sopralluogo effettuato il 28/4/2010, la Commissione provinciale accertava la presenza di dodici tavoli all’esterno dei locali per la consumazione dei gelati e che i locali sede dell’impresa sono chiusi nei mesi invernali;
questa Commissione, nella seduta del 3/6/2010, ha ribadito la propria posizione estrinsecata in precedenza nei provvedimenti adottati in materia in cui, sostanzialmente, si è uniformata all’indirizzo giurisprudenziale prevalente (cfr. Cass. Sez.I n.17703/2002 e, più recentemente, C.d.S. sez. V n.5578/2008) secondo il quale la collocazione, all’interno del locale, oltre che all’esterno, di sedie e tavolini snatura la caratteristica dell’esercizio artigianale trasformandolo in pubblico esercizio di somministrazione. Né, tale conseguenza, si evita escludendo il servizio assistito di somministrazione. Invero la L.R. 21/2006
43
definisce somministrazione di alimenti e bevande la “vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell’esercizio ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico, ivi comprese le are pubbliche come definite dall’art.26 della L.R. 33/1999”. Il termine “servizio” deve essere inteso in senso lato, potendo comprendere soltanto l’utilizzo di stoviglie e posate a perdere per il consumo sul posto od anche arredi quali tavoli e sedie o anche l’assistenza al tavolo al consumatore. Nel caso di impresa artigiana il “servizio”, secondo l’orientamento di questa Commissione, deve limitarsi all’utilizzo di accessori per il consumo sul posto o, al più, di arredi minimi dell’azienda (scaffalature e sgabelli);
dalla citata documentazione, nonché dalle stesse affermazioni contenute nel ricorso si evince chiaramente la presenza di uno spazio attrezzato per la consumazione sul posto da parte dei clienti non limitato a semplici scaffalature sgabelli;
a nulla rileva in questa sede la circostanza dedotta dal ricorrente circa la presunta esistenza di atre imprese con caratteristiche simili a quella della ricorrente iscritte all’albo provinciale delle imprese artigiane di Viterbo, sulle quali, comunque, la CPA è invitata a disporre gli accertamenti di competenza tesi alla verifica della sussistenza dei requisiti artigiani;
P.Q.M.
DELIBERA di respingere il ricorso in premessa. (F.to) Il Presidente
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Data evento cancellazione
DELIBERAZIONE N. 32 DEL 25/2/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 7/12/2009 da …………, avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 14/4/2009, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
la Commissione provinciale non ha fornito la prova della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso va esaminato;
in data 3/2/2009 il ricorrente presentava istanza di cancellazione dall’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma, denunciando la cessazione dell’attività di autocarrozzeria dal 31/12/2008;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda stabilendo però, quale evento di cancellazione, il 29/1/2009;
nell’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ribadisce la cessazione dell’attività al 31/12/2008;
in sede istruttoria, dall’esame della documentazione agli atti, è emerso che la Commissione provinciale ha fondato la propria determinazione esclusivamente sulla data di consegna al Comune della dichiarazione di chiusura di esercizio, nonostante il Comun medesimo, avesse certificato la cessazione al 31/12/2008;
le interrogazioni dell’anagrafe tributaria confermano la cessazione dell’attività al 31/12/2008;
il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio, in mancanza di altri elementi, non è idoneo a dimostrare che il ricorrente ha continuato a svolgere l’attività dopo la chiusura della partita I.V.A.;
P.Q.M.
DELIBERA di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la rettifica della data evento di cancellazione del ricorrente dall’albo dal 29/1/2009 al 31/12/2008, a darne comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio e ad irrogare al ricorrente la sanzione amministrativa prevista dall’art.24 L.R. 10/2007 in caso di ritardata denuncia di cancellazione dall’albo artigiani. (F.to) Il Presidente
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DELIBERAZIONE N. 35 DEL 25/2/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 5/1/2010 da ………., avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 15/6/2009, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
la Commissione provinciale non ha fornito la prova della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso va esaminato;
18/4/2009 il ricorrente presentava istanza di cancellazione dall’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma, denunciando la cessazione dell’attività di autotrasporto di cose per conto terzi dal 19/12/2008;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda stabilendo però, quale evento di cancellazione, il 16/4/2009;
nell’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ribadisce la cessazione dell’attività al 19/12/2008, data di chiusura della partita I.V.A.
in sede istruttoria, dall’esame della documentazione agli atti, è emerso che la Commissione provinciale ha fondato la propria determinazione esclusivamente sulla data di cancellazione dall’albo degli autotrasportatori;
le interrogazioni dell’anagrafe tributaria confermano la cessazione dell’attività al 19/12/2008;
il ritardo nella cancellazione dall’albo autotrasportatori non è circostanza idonea a dimostrare, in mancanza di altri elementi, che il ricorrente abbia continuato a svolgere l’attività dopo la chiusura della partita I.V.A.;
P.Q.M.
DELIBERA di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la rettifica della data evento di cancellazione del ricorrente dall’albo dal 16/4/2009 al 19/12/2008, a darne comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio e ad irrogare al ricorrente la sanzione amministrativa prevista dall’art.24 L.R. 10/2007 in caso di ritardata denuncia di cancellazione dall’albo artigiani.
(F.to) Il Presidente
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Divieto di contitolarità
DELIBERAZIONE N. 126 DEL 30/9/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 17/7/2010 da ……., in qualità di legale rappresentante della ALFA S.a.s., avverso il provvedimento di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 26/4/2010, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
la Commissione provinciale non ha fornito la prova della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso va esaminato;
in data 10/2/2010 la ricorrente presentava istanza di modificazione all’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma – nel quale è iscritta dal 2006 per l’attività di laboratorio di gelateria - denunciando l’apertura di un’unità locale per lo svolgimento dell’attività di “abbigliamento”;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda rilevando che l’attività di vendita di abbigliamento non è artigiana;
nell’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente afferma che l’attività artigiana è di gran lunga prevalente su quella svolta nell’unità locale la quale ultima, peraltro, non consiste nella sola vendita ma altresì in interventi di sartoria;
la pretesa vantata è priva di fondamento. Invero se la nuova attività denunciata dalla ricorrente ha natura prevalentemente commerciale la stessa non è compatibile con quella di gelateria in quanto, ai sensi dell’art.8, secondo comma, L.R.10/2007, l’attività commerciale può essere esercitata dall’imprenditore artigiano esclusivamente se ha natura strumentale o accessoria all’esercizio dell’impresa artigiana: non v’è alcun vincolo di strumentalità o accessorietà tra l’attività di vendita di capi di abbigliamento e quella di gelateria. Qualora l’attività denunciata nell’unità locale avesse natura prevalentemente artigiana, comunque l’istanza andrebbe respinta. L’art.9, quarto comma, L.R.10/2007, preclude infatti la contitolarità di imprese artigiane: consentire lo svolgimento di attività artigiane che non hanno alcun nesso tra loro significherebbe eludere la disposizione normativa in quanto si tratterebbe di una dissimulazione dell’esercizio congiunto di imprese artigiane;
l’esercizio della nuova attività denunciata è incompatibile con il permanere dell’iscrizione all’albo da parte della società;
P.Q.M. DELIBERA
di respingere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre gli accertamenti tesi a verificare l’effettivo esercizio della nuova attività denunciata e, in caso positivo, ad avviare il procedimento di cancellazione della ricorrente dall’albo. (F.to) Il Presidente
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DELIBERAZIONE N. 151 DEL 26/11/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 8/7/2010 da ………, avverso il provvedimento di diniego di modificazione dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Viterbo nella seduta del 13/5/2010, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
in data 11/3/2010 il ricorrente – iscritto dal 2008 all’albo provinciale delle imprese artigiane di Viterbo per l’attività di autotrasporto conto terzi – presentava istanza di modificazione dell’iscrizione denunciando di aver ampliato l’attività con escavazione, posa in opera di tubazioni e lavori edili stradali;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo la mancanza del vincolo di accessorietà e strumentalità tra le nuove attività denunciate e quella di autotrasporto;
nell’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma che l’attività di escavazione ben può essere accessoria e strumentale al trasporto conto terzi, mentre l’attività di lavori edili stradali è correlata “all’attività di commercio di altri prodotti non alimentari quali breccia, asfalto, tufo ecc..”;
in riscontro a richiesta avanzata in sede istruttoria il ricorrente ha prodotto copia di tutte le fatture emesse dal marzo del 2010 (data dell’istanza di modifica): su un totale di dieci, nove concernono l’autotrasporto ed una lavori di escavazione e successivo trasporto;
il ricorrente non fa più alcuna menzione nel presente gravame dell’attività di posa in opera di tubazioni alla quale, pertanto, deve intendersi aver rinunciato;
quanto all’attività di lavori edili stradali il ricorrente stesso la connette all’attività commerciale di prodotti non alimentari (denunciata al registro delle imprese nel gennaio del 2009) e non a quella artigiana di autotrasporto e, pertanto, non può rientrare nell’istanza di modificazione dell’iscrizione all’albo artigiani;
esiste invece assimilazione tra l’attività di escavazione – l’unica tra quelle oggetto dell’istanza di modifica di cui il ricorrente ha documentato l’effettivo svolgimento - e quella di autotrasporto;
P.Q.M.
DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre l’ampliamento dell’iscrizione del ricorrente all’albo (n.39070) con quella di escavazione.
(F.to) Il Presidente
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Incompatibilità lavoro dipendente
DELIBERAZIONE N.15 DEL 27/1/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 4/7/2009 da …….., avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 4/1/2007, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
la Commissione provinciale non ha fornito la prova della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso va esaminato;
in data 28/11/2006 la ricorrente presentava istanza di cancellazione dall’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma denunciando la cessazione dell’attività di pizzeria da asporto dal 4/7/2005;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda stabilendo però, quale evento di cancellazione, il 8/11/2006;
nell’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente afferma che l’attività è di fatto cessata dall’ottobre del 2004, data di inizio di un rapporto di lavoro dipendente presso altra azienda;
in sede istruttoria, dall’esame della documentazione agli atti, è emerso che la Commissione provinciale ha fondato la propria determinazione esclusivamente sulla data di riconsegna al Comune della dichiarazione di chiusura di esercizio;
dalle indagini anagrafico-tributarie emerge che la ricorrente ha cessato la partita I.V.A. in data 4/7/2005;
la ricorrente ha prodotto estratto contributivo I.N.P.S. dal quale emerge l’assunzione in qualità di lavoratrice dipendente della ALFA S.r.l. dal 1/10/2004;
per costante indirizzo della Commissione regionale per l’artigianato il rapporto di lavoro dipendente preclude l’esercizio professionale dell’impresa artigiana;
P.Q.M.
DELIBERA di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la rettifica della data di cancellazione della ricorrente dall’albo dal 8/11/2006 al 30/9/2004 e a darne comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.
(F.to) Il Presidente
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DELIBERAZIONE N. 155 DEL 22/12/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 31/12/2009 da …………, avverso il provvedimento di cancellazione d’ufficio dall’albo delle imprese artigiane per i periodi 5/11/1978-30/4/1986, 1/1/1987-31/12/1987, 1/1/1992-31/12/1992, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina nella seduta del 5/10/2009, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale disponeva la cancellazione del ricorrente dall’albo provinciale delle imprese artigiane di Latina per i periodi indicati in epigrafe eccependo il contestuale svolgimento di attività di lavoro dipendete a tempo pieno;
nell’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma che l’I.N.P.S. era a conoscenza del versamento di contributi previdenziali sia come lavoratore dipendente che come artigiano e solleva l’eccezione di prescrizione decennale per l’azione di cancellazione;
la funzione istituzionale elle Commissioni provinciali per l’artigianato e, in seconda istanza, della Commissione regionale per l’artigianato è quella di accertare lo status giuridico di artigiano che permane soltanto se ed in quanto sussistono i relativi presupposto e che, per sua natura, no n è soggetto a prescrizione a differenza delle situazioni giuridiche che ad esso si riconnettono ed originano quali, ad esempio, l’iscrizione nelle gestioni previdenziali, Invero né la legge quadro per l’artigianato né la L.R.10/2007 contemplano alcun termine prescrizionale o decadenziale per l’accertamento di tale status;
in sede istruttoria è emerso che la Commissione provinciale ha fondato la propria determinazione su comunicazione effettuata dal centro operativo I.N.P.S. di Formia inerente a rapporti di lavoro dipendente in ordine alla cui reale esistenza il ricorrente non muove alcuna contestazione;
per costante indirizzo di questa Commissione il rapporto di lavoro dipendente preclude l’esercizio professionale dell’impresa artigiana;
con nota del 21/12/2010 la sede locale I.N.P.S., nel comunicare che il ricorrente percepisce, dal febbraio del 2010, pensione di anzianità, ha riferito altresì che i contributi versati in qualità di lavoratore artigiano nei periodi indicati in epigrafe saranno rimborsati previa presentazione di relativa richiesta;
P.Q.M.
DELIBERA di respingere il ricorso in premessa. (F.to) Il Presidente
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Sede operativa
DELIBERAZIONE N. 137 DEL 27/10/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 21/7/2010 da Tizia, in qualità di legale rappresentante della ALFA S.r.l., avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 25/6/2010, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
in data 29/4/2009 la ricorrente presentava domanda di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma della società – costituita il 5/3/2009 da Tizia, unico socio ed amministratore unico - denunciando l’inizio dell’attività di produzione e commercio di abbigliamento, pellicceria e pelletteria con sede legale in Roma ed unità locale in ………. in provincia di Lecco;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo la carenza della DIA e della CIA per l’attività denunciata;
nell’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente afferma che nel Comune di Roma non è mai stata svolta alcuna attività, esercitata invece nel Comune di ………. in provincia di Lecco;
in sede istruttoria il personale dell’ufficio di segreteria ha svolto un sopralluogo presso la sede legale in Roma dalle cui risultanze è emerso che trattasi esclusivamente di domicilio presso un ufficio di consulenti associati;
è evidente, pertanto, che l’unica sede operativa della società è ubicata in provincia di Lecco;
con parere adottato nella seduta del 31/10/2002 la Commissione regionale ha ritenuto che, in caso di mancata coincidenza tra sede legale e sede effettiva, la competenza in ordine al procedimento di iscrizione all’albo artigiani spetta alla Commissione provinciale del luogo i cui si trova la sede effettiva;
dalle interrogazioni dell’anagrafe telematica del registro delle imprese è emerso inoltre che la stessa Commissione provinciale, nella seduta del 21/9/2010, ha ribadito il rigetto proprio sulla base della motivazione addotta nel presente provvedimento;
P.Q.M.
DELIBERA di respingere il ricorso in premessa.
(F.to) Il Presidente
51
Società cooperative
DELIBERAZIONE N. 58 DEL 24/3/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 25/1/2010 da Tizio, in qualità di legale rappresentante della ALFA SOCIETA’ COOPERATIVA, avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina nella seduta del 26/10/2009, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
in data 17/6/2009 il ricorrente presentava domanda di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane di Latina della società in epigrafe, denunciando l’inizio dell’attività di intonacatura e stuccatura;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo la mancata produzione di dichiarazione relativa all’assenza di dipendenti iscritti in qualità di soci lavoratori;
nell’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma che nessun socio è inquadrato come dipendente della cooperativa;
in sede istruttoria, dall’esame della documentazione agli atti , emerge che all’atto della domanda di iscrizione il socio amministratore unico Tizio ha dichiarato di non partecipare manualmente al lavoro;
la suddetta circostanza esclude la natura di impresa artigiana della società ricorrente. Invero, benché sia soddisfatto il requisito della partecipazione al lavoro da parte della maggioranza dei soci, prescritto in particolare per le società cooperative dall’art.9, sesto comma lett.e), L.R.10/2007 viene a mancare il requisito, richiesto in via generale dal secondo comma dell’articolo in questione, dell’assunzione dei rischi inerenti alla direzione e gestione, essendo il relativo potere attribuito ad un socio non lavoratore;
P.Q.M.
DELIBERA di respingere il ricorso in premessa. (F.to) Il Presidente
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L.1/1990
Qualificazione professionale
DELIBERAZIONE N. 93 DEL 3/6/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 21/5/2010 da Tizia, in qualità di legale rappresentante della ALFA S.r.l., avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 19/4/2010, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTA la L. 4 Gennaio 1990 n.1; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale disponeva, d’ufficio, la cancellazione dall’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma della società – composta da Tizia in qualità di socio unico ed amministratore unico – dal 12/6/2008 rilevando che, a decorrere da tale data, la società medesima, esercente l’attività di centro estetico, si avvale di un direttore tecnico esterno nella persona di Caia;
nell’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente afferma di gestire tre esercizi: il primo, in Via della ………, che ha cessato ogni attività dal 31/12/2009; il secondo, in Via …….., con designazione di responsabile tecnico Caia; il terzo, in Viale ……………, in qualità di socio e responsabile tecnico della BETA S.r.l., società non artigiana. Rileva che la società unipersonale ALFA S.r.l. è in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo in quanto risultano rispettate le condizioni previste dall’art.9, sesto comma lett.c) L.R.10/2007. Osserva che tali condizioni non vincolano l’unico socio amministratore ad essere responsabile tecnico;
la pretesa vantata è infondata. Invero la legge citata non prevede la figura del responsabile tecnico, bensì quella del soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali, che devono sussistere, trattandosi nel caso di specie di società unipersonale, in capo all’unico socio, il quale deve altresì assumere la piena responsabilità dell’impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione. Pertanto la figura del responsabile tecnico ingloba in sé quella di soggetto in possesso dei requisiti nonché di responsabile dell’impresa. Ne consegue che per le imprese artigiane tale qualifica non può essere assunta da u n soggetto estraneo all’impresa stessa, ma deve essere posseduta dall’unico socio, che svolge altresì lavoro manuale nel processo produttivo e riveste la carica di amministratore unico;
P.Q.M. DELIBERA
di respingere il ricorso in premessa. (F.to) Il Presidente
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DELIBERAZIONE N. 101 DEL 8/7/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data ……. da Tizio, in qualità di legale rappresentante della ALFA S.r.l., avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 16/10/2002, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443; VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VIST la L. 14 Febbraio 1963 n.161; VISTA la L. 4 Gennaio 1990 n.1; VISTA la L. 17 Agosto 2005 n.174; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
in data 9/5/2002 il ricorrente presentava domanda di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma della società – composta da Tizio e Caio – denunciando l’attività di servizi degli istituti di bellezza con la preposizione tecnica di Caio all’attività di parrucchiere e di Sempronia all’attività di estetica;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo la preposizione tecnica, per l’attività di estetica, a soggetto estraneo alla compagine sociale;
nell’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente, pur ammettendo di avvalersi della dipendente Sempronia quale responsabile tecnico per l’attività di estetica, sostiene che questa è secondaria rispetto a quella, principale, di parrucchiere;
alla stregua delle stesse affermazioni contenute nel ricorso la pretesa vantata è prova di fondamento in quanto l’art.9 della L.1/1990, nel prevedere l’ipotesi di esercizio congiunto delle attività di parrucchiere ed estetica, a prescindere dalla natura principale o prevalente dell’una rispetto all’altra, richiede che i requisiti professionali per le rispettive attività siano possedute dai soci;
pertanto la società potrà chiedere l’iscrizione all’albo soltanto se, per ciascuna attività denunziata, sia designato almeno uno dei soci in qualità di responsabile tecnico;
P.Q.M.
DELIBERA di respingere il ricorso in premessa. (F.to) Il Presidente
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L.21/1992
Collaborazione familiare
DELIBERAZIONE N.138 DEL 27/10/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 4/5/2010 da ……….., avverso il provvedimento di revoca dell’iscrizione del coadiuvante all’albo provinciale delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 5/7/2010, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTA la L. 15 Gennaio 1992 n.21; VISTA la L.R. 26 Ottobre 1993 n.58; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale disponeva la revoca dell’iscrizione di Tizio, in qualità di coadiuvante del ricorrente – iscritto all’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma per l’attività di tassista – eccependo l’insufficienza dell’apporto lavorativo consistente in quattro ore giornaliere per sedici giornate mensili;
nell’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma che il coadiuvante collabora costantemente, per l’intero mese lavorativo, con un apporto di oltre il 50%;
a prescindere dalla validità del criterio adottato dalla Commissione provinciale si ritiene che, in considerazione del particolare tipo di attività, anche se l’apporto consistesse in quello accertato dal Comune, ovvero quattro ore per sedici giorni, sussistano i requisiti dell’abitualità e prevalenza richiesti dalla norma
P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il ricorso in premessa. (F.to) Il Presidente
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Gestione licenza
DELIBERAZIONE N.89 DEL 3/6/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 4/5/2010 da ………, avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 25/2/2010, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTA la L. 15 Gennaio 1992 n.21; VISTA la L.R. 26 Ottobre 1993 n.58; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
la Commissione provinciale non ha fornito la prova della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso va esaminato;
in data 23/12/2009 il ricorrente presentava istanza di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma denunciando l’inizio dell’attività di tassista;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo la non iscrivibilità all’albo artigiani dei sostituti alla guida;
nell’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di essere sostituto in qualità di conduttore e gestore dell’attività in virtù di apposito contratto stipulato con la titolare della licenza;
in sede istruttoria, dall’esame della documentazione agli atti, è emerso che il ricorrente esercita l’attività in qualità di sostituto alla guida di Claudia Bartimoccia, titolare della licenza, in malattia, in virtù di contratto di gestione. Così come previsto dall’art.10 della L.21/1992 e dall’art.9 della L.R.58/1993;
peraltro, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la titolarità del titolo autorizzativo rimane in capo al concedente e non si trasferisce al gestore, il quale opera infatti come sostituto e per un periodo non superiore a sei mesi. La possibilità di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, ai sensi dell’art.7 della L.21/1992 ed art.6 L.R.58/1993 è invece espressamente prevista soltanto per i titolari della licenza di taxi e non anche per i gestori;
P.Q.M.
DELIBERA di respingere il ricorso in premessa.
(F.to) Il Presidente
56
Modalità di esercizio
DELIBERAZIONE N. 119 DEL 30/9/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 17/5/2010 da …….., avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina nella seduta del 15/3/2010, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTA la L. 15 Gennaio 1992 n.21; VISTA la L.R.26 Ottobre 1993 n.58; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
in data 10/11/2009 il ricorrente presentava domanda di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane di Latina denunciando l’inizio dell’attività di noleggio di vetture con conducente;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo la propria incompetenza territoriale;
nell’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente, titolare di autorizzazione comunale rilasciata dal Comune di …….., afferma che la sede della propria attività è in ……… in P.le ………..;
in sede istruttoria, in riscontro a richiesta avanzata da questa Commissione, il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale dalla quale si evince che il servizio di noleggio con conducente viene effettuato quasi esclusivamente nei comuni di Fiumicino, Ciampino e Roma;
ai sensi dell’art.5 della L.R.58/1993 nel servizio di noleggio con conducente il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio devono avvenire all’interno del territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Dalla suddetta documentazione emerge invece che il ricorrente opera prevalentemente tra i comuni di Fiumicino, Ciampino e Roma e, pertanto, dovrebbe essere in possesso di autorizzazione rilasciata da uno dei suddetti Comuni e fare richiesta di iscrizione presso la Commissione provinciale per l’artigianato di Roma;
P.Q.M.
DELIBERA di respingere il ricorso in premessa. (F.to) Il Presidente
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L.122/1992
Lavoro presso imprese non abilitate
DELIBERAZIONE N.74 DEL 30/4/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 18/2/2010 da …………., avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 15/12/2009, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTA la L. 5 Febbraio 1992 n.122; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
in data 4/8/2009 il ricorrente presentava domanda di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma denunciando l’inizio dell’attività di riparazioni auto a freddo;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo la mancata dimostrazione dei requisiti professionali per quanto in particolare attiene all’inidoneità dell’esperienza lavorativa effettuata presso impresa non abilitata all’attività di autoriparazione;
nell’atto introduttivo del presente giudizio, nonché nella memoria illustrativa il ricorrente afferma che l’impresa presso la quale ha prestato lavoro dipendente svolgeva attività di autoriparazione come attestato dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla pagina del sito internet dell’azienda , dal possesso del certificato di idoneità sanitaria ottenuto nel dicembre del 2008 quale officina meccanica e da documenti vari in cui si fa generico riferimento all’attività di riparazione ed assistenza veicoli;
in sede istruttoria, dall’esame della documentazione agli atti, emerge che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali previsti dall’art.7 della L122/1992 il ricorrente ha denunciato lo svolgimento di attività lavorativa qualificata dal maggio del 2007 al maggio del 2009 presso la ALFA S.n.c.;
dalle interrogazioni dell’anagrafe telematica del registro delle imprese non risulta che la suddetta società abbia mai denunciato l’esercizio dell’attività di autoriparazione, bensì esclusivamente quella di commercio al minuto di autoveicoli nuovi ed usati;
con parere adottato nella seduta del 31/10/2002 la Commissione regionale ha chiarito come dall’entrata in vigore del DPR 387/1994 e, successivamente, del DPR 558/1999, la presentazione della denuncia di inizio dell’attività di autoriparazione – all’ex Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione (ex R.I.A.) e, successivamente, al registro delle imprese – costituisce condizione indispensabile per il legittimo esercizio dell’attività. Pertanto un’impresa che non ha mai provveduto a tale denuncia non può considerarsi operante nel settore ai sensi dell’art.7, secondo comma lett.a), L.122/1992;
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anche dalle interrogazioni dell’ex R.I.A. emerge come l’impresa presso la quale il ricorrente ha prestato lavoro dipendente non abbia mai denunciato l’attività di autoriparazione né, conseguentemente, il nominativo del responsabile tecnico preposto alla gestione dell’attività stessa. E, a tale incombenza, erano tenute ai sensi dell’art..3, secondo comma, DPR 387/1994 e sono tuttora tenute ai sensi dell’art.10 DPR 558/1999 altresì le imprese che esercitano in prevalenza commercio di veicoli;
alla luce di quanto sopra esposto si ribadisce che l’attività di lavoro dipendente prestata dal ricorrente non può essere presa in considerazione in questa sede in quanto l’impresa datrice di lavoro non può considerarsi formalmente impresa del settore, non essendo mai stata denunciata l’attività né il soggetto in possesso dei requisiti sotto la cui direzione il ricorrente avrebbe maturato a sua volta l’esperienza necessaria al conseguimento dell’abilitazione professionale;
a nulla vale, in tal senso, la certificazione di idoneità sanitaria che, rilasciata dalla USL, prende in considerazione esclusivamente l’aspetto relativo all’idoneità dei locali. Né la dichiarazione dell’ex datore di lavoro circa le mansioni esercitate dal ricorrente può sanare l’esperienza lavorativa, non in contestazione quanto al suo concreto svolgimento, maturata presso un’ impresa non del settore nel senso previsto dalla normativa vigente. Nessuna valenza ha, infine, la pubblicità fatta dall’impresa medesima sul proprio sito internet o la definizione contenuta nella corrispondenza o nei contratti stipulati con terzi;
P.Q.M. DELIBERA
di respingere il ricorso in premessa. (F.to) Il Presidente
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Lavoro part-time
DELIBERAZIONE N. 56 DEL 24/3/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 17/12/2009 da …………, avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 20/10/2009, OMISSIS PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
in data 6/5/2009 il ricorrente presentava domanda di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma denunciando l’inizio dell’attività di autocarrozzeria;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo l’insufficienza del periodo lavorativo prestato part-time dal ricorrente ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali;
nell’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma che l’esperienza lavorativa prestata part-time è sufficiente ai fini del raggiungimento del periodo previsto dalla legge;
in sede istruttoria, dall’esame della documentazione agli atti, è emerso che il ricorrente, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, aveva denunziato di aver prestato attività lavorativa qualificata dal 30/6/2003 al 31/12/2008 ma che, trattandosi di lavoro part-time, la Commissione provinciale non aveva ritenuto raggiunto il periodo di tre anni nell’arco degli ultimi cinque;
evidentemente, la Commissione provinciale ha applicato la decurtazione del 50% del periodo lavorativo denunciato dal ricorrente;
con documentazione prodotta in occasione della presentazione del gravame e, successivamente, in riscontro a richiesta da parte di questa Commissione, il ricorrente ha dimostrato che sino al 1/2/2005 il part-time era articolato su un orario pari al 37,5% di quello pieno, mentre successivamente su un orario pari al 75% di quello pieno;
pertanto, essendo stata la domanda presentata il 6/5/2009, il periodo utile da prendere in considerazione decorre dal 6/5/2004 al 31/12/2008. Secondo il parere approvato dalla CRA nella seduta del 6/12/2006 i rapporti di lavori part-time, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, devono essere considerati in misura proporzionale all’orario di lavoro normale;
alla luce di quanto sopra esposto emerge che il periodo lavorativo effettuato part-time al 37,5% dal 6/5/2004 al 31/1/2005, di 9 mesi, va considerato pari a 3,375 mesi, mentre il periodo decorrente dal 1/2/2005 al 31/12/2008 effettuato part-time al 75%, di 47 mesi, va considerato pari a 35,25 mesi per un totale di oltre 38 mesi, superiore ai tre anni richiesti dall’art.7 della L.122/1992;
P.Q.M.
DELIBERA di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre l’iscrizione del ricorrente all’albo e a darne comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio. (F.to) Il Presidente
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Responsabile tecnico
DELIBERAZIONE N. 100 DEL 8/7/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 1/10/2002 da Tizia, in qualità di legale rappresentante della ALFA S.r.l., avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del 11/7/2002, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443; VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VIST la L. 5 Febbraio 1992 n.122; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
in data 15/4/2002 la ricorrente presentava domanda di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma della società – composta da Tizia in qualità di socio unico ed amministratore unico – denunciando l’attività di deposito autoveicoli, soccorso stradale e di autoriparazione meccanica e motoristica nel comune di Colleferro. Denunciava altresì l’esercizio dell’attività di officina meccanica in forma itinerante nel comune di Palestrina;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo la mancanza dei requisiti professionali previsti dalla legge 122/1992 in capo al socio unico Tizia;
nell’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente sostiene che l’attività di autoriparazione, per la quale la società ha nominato un proprio responsabile tecnico, è esercitata a corredo di quella prevalente di deposito di veicoli e soccorso stradale;
a prescindere dalla natura prevalente o secondaria dell’attività di autoriparazione, la stessa rientra tra quelle attività per le quali, richiedendo una peculiare preparazione a tutela e garanzia degli utenti, l’imprenditore artigiano - ai sensi dell’art.2, ultimo comma, L.443/1985 e dell’art.9, settimo comma, L.R.10/2007 - deve essere personalmente in possesso dei requisiti professionali;
nel caso di specie i requisiti professionali per l’attività di autoriparazione sono posseduti da soggetto estraneo alla compagine sociale;
P.Q.M.
DELIBERA di respingere il ricorso in premessa. (F.to) Il Presidente
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D.M. 37/2008
Associazione in partecipazione
DELIBERAZIONE N 14 DEL 27/1/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 11/5/2009 da ……….., avverso il provvedimento di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente al mancato riconoscimento dell’attività di installazione degli impianti di cui alla lettere C), E) e G) art. 1 DM 37/2008, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Latina nella seduta del 9/2/2009, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTO il D.M. 22 Gennaio 2008 n.37; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
in data 26/11/2008 il ricorrente – iscritto al Registro delle imprese di Latina dal 5/4/2005 per l’esercizio dell’attività di installazione di tutti gli impianti di cui all’art.1 del D.M.37/2008 con la preposizione tecnica dell’associato in partecipazione Pericoli Benito - presentava domanda di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane denunciando l’inizio dell’attività di installazione degli impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) sotto la propria responsabilità tecnica;
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva parzialmente la suddetta domanda rigettando l’iscrizione per l’attività di installazione degli impianti di cui alla lettere c), e) e g) eccependo che la documentazione fiscale prodotta era idonea a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività di installazione dei soli impianti di cui alle lettere a), b) e d) ;
ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali richiesti dall’art.4, secondo comma, D.M. 37/2008 il ricorrente è stato invitato a produrre tutte le fatture emesse nel campo dell’installazione degli impianti di cui alle lettere c), e) e g) nel periodo di collaborazione con l’associato in partecipazione;
in riscontro a tale richiesta il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale dalla quale emerge, altresì, lo svolgimento delle altre attività denunciate;
P.Q.M.
DELIBERA di accogliere il ricorso in premessa invitando la Commissione provinciale a disporre l’ampliamento dell’iscrizione del ricorrente all’albo con le attività di installazione degli impianti di cui alle lettere c), e) e g) art.1 DM 37/2008. (F.to) Il Presidente
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Responsabile tecnico esterno
DELIBERAZIONE N. 113 DEL 30/9/2010 La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO VISTO il ricorso presentato in data 18/12/2009 da ……., avverso il provvedimento di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Frosinone nella seduta del 28/9/2009, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTO il D.M. 22 Gennaio 2008 n.37; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale disponeva l’iscrizione del ricorrente all’albo provinciale delle imprese artigiane di Frosinone per l’attività di installazione degli impianti di cui all’art.1, lett.d), D.M.37/2008 con decorrenza 1/2/2007;
nell’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiede la rettifica della data evento di inizio attività al 1/8/2008;
in sede istruttoria, dall’esame della documentazione agli atti e dalle interrogazioni dell’anagrafe telematica del registro delle imprese di Frosinone è emerso che il ricorrente, in possesso dei requisiti professionali per l’attività di installazione degli impianti di cui alla lettera d) art,.1 D.M.37/2008, esercita altresì le attività, denunciata nella sezione ordinaria del registro, di installazione degli impianti di cui alle lettere c) ed e) art.1 D.M.37/2008 avvalendosi di altro soggetto in qualità di responsabile tecnico;
tale situazione è in contrasto con quanto disposto dall’art.9, terzo, comma, L.R.10/2007, alla cui stregua, in caso di attività regolamentate, i requisiti professionali devono essere posseduti personalmente dall’imprenditore artigiano;
pertanto, con nota del 15/6/2010, il ricorrente è stato invitato a presentare istanza di revoca del responsabile tecnico e denuncia di cessazione delle attività di cui alle lettere c) ed e) art.1 D.M.37/20008;
il ricorrente, che ha ricevuto la suddetta comunicazione il 23/6/2010, non ha dato alcun riscontro;
P.Q.M.
DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la cancellazione del ricorrente dall’albo delle imprese artigiane (nr.45636) con effetto retroattivo alla data di iscrizione. (F.to) Il Presidente
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Attività di pulizie: sospensione condizionale della pena
Parere adottato nella seduta del 30/9/2010
Il Presidente della C.P.A. di Roma ha chiesto, con nota prot. n.° 2409 del
14/9/2010, di conoscere l’orientamento della C.R.A. in merito all’istituto della
sospensione condizionale della pena con riferimento alla L.82/94 “Disciplina delle
attività di pulizia,disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”. In
particolare, l’ art. 2 della legge citata, nel prevedere il possesso dei requisiti di
onorabilità, prescrive al primo comma lett.a) che ” non sia stata pronunciata
sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei
quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena
detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede
pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una
professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione”. Il quesito concerne l’ipotesi di soggetti
richiedenti l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane per lo svolgimento delle
attività disciplinate dalla L.82/1994 che, pur condannati per i reati previsti dal primo
comma dell’ art.2, lettera a), abbiano conseguito il beneficio della sospensione
condizionale della pena(art. 166 c.p.).
Questa Commissione ritiene, conformemente a quanto stabilito dal Ministero
dell’Industria con la Circolare n.° 3475/C del 1999, che la condanna a pena
condizionalmente sospesa non possa costituire ostacolo all’ esercizio dell’attività
lavorativa. Invero, l’art. 166 c.p. recita ”… La condanna a pena condizionalmente
sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di
misure di prevenzione, né d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o
privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di
concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività
lavorativa”.
Dal tenore letterale dell’articolo citato si comprende l’ampia portata dell’istituto della
sospensione condizionale della pena, la cui rilevanza è esclusa solo in ipotesi
tassativamente individuate dal legislatore.
Il Ministero, seguendo l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa, ha affermato,
infatti, che la disposizione “ ha finalità totalmente liberatoria per il condannato a
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pena sospesa, da ogni tipo di ostacolo che possa opporsi all’attività lavorativa e
quindi alla piena conservazione della propria potenzialità produttiva e del proprio
status originario nella collettività sociale”. Ha aggiunto, inoltre, che è questa la ratio
specifica dell’istituto della sospensione condizionale della pena, che persegue sia “
l’esigenza di sottrarre dall’ambiente carcerario persone che presentino possibilità di
ravvedimento, sia di fissare una remora per ulteriori violazioni della legge penale”.
Infine, nel condividere le osservazioni del Ministero, si rileva come ulteriore
elemento a favore di tale interpretazione è la disposizione contenuta nell’art. 71 del
Dlgs. 59/2010 che, nel prevedere i requisiti di accesso per l’esercizio di attività
commerciali, statuisce al 4° comma, che “il divieto di esercizio dell’attività non si
applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione”.
Pertanto, questa Commissione, ritiene che, anche in considerazione del fatto che il
legislatore ha adoperato la formula ampia (“… in alcun caso…”) ed ha circoscritto l’
esclusione del beneficio a ipotesi tassativamente previste da norme specifiche, le
condanne a pena condizionalmente sospesa non possano essere considerate
ostative allo svolgimento delle attività disciplinate dalla legge n.82 del 1994.
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Attività di somministrazione
Parere adottato nella seduta del 3/6/2010
La Commissione provinciale di Viterbo, con nota prot.n 0016126 del 15/05/2010, ha
chiesto un parere in merito alla compatibilità tra l’iscrizione all’albo delle imprese
artigiane e l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande. In particolare il quesito concerne un’impresa esercente l’attività di
“produzione gelato”, che è altresì in possesso dell’ autorizzazione amministrativa
per la somministrazione di alimenti e bevande e della concessione per l’utilizzazione
di suolo pubblico destinato al posizionamento di tavoli e sedie all’esterno.
Considerato che la società in questione non effettua alcun servizio di bar/caffetteria,
la Commissione provinciale ha ritenuto che l’attività di somministrazione esercitata
dalla medesima rivesta carattere secondario e strumentale rispetto a quella
principale di produzione e vendita dei propri prodotti (gelati, crepes), alla stregua del
disposto di cui all’ art.8 della L.R. 10/2007, che consente all’impresa artigiana di
esercitare altresì attività commerciali a condizione che sussista un nesso di
strumentalità ed accessorietà.
La Commissione Regionale per l’Artigianato non condivide tale orientamento e
ribadisce la propria posizione estrinsecata in precedenza nei provvedimenti adottati
in materia. Sostanzialmente si uniforma all’indirizzo giurisprudenziale prevalente
(Cfr. Cass. Sez.I n.17703/2002 e, più recentemente C.d.s. sez.V n.5578/2008)
secondo il quale la collocazione, all’interno del locale, oltre che all’esterno, di sedie
e tavolini snatura la caratteristica dell’esercizio artigianale trasformandolo in
pubblico esercizio di somministrazione. Né, tale conseguenza, si evita escludendo il
servizio assistito di somministrazione. Invero la L.R.21/2006 definisce
somministrazione di alimenti e bevande “la vendita ed il relativo servizio per il
consumo di alimenti e bevande nei locali dell’ esercizio ovvero in una superficie
attrezzata, aperti al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall’
art.36 della L.R.33/1999”. Il termine “servizio” deve essere inteso in senso lato,
potendo comprendere soltanto l’utilizzo di stoviglie e posate a perdere per il
consumo sul posto o anche arredi quali tavoli e sedie o anche l’assistenza al tavolo
del consumatore. Nel caso di impresa artigiana il “servizio” deve limitarsi all’utilizzo
di accessori per il consumo sul posto o, al più, di arredi minimi dell’azienda
(scaffalature e sgabelli).
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Linee applicative in materia di “COMUNICA” alle imprese artigiane
Deliberazione n.62 del 24/3/2010
La Commissione Regionale per l’artigianato, VISTO l’art. 9 del D.L.31/01/2007, convertito con modificazioni nella L.02/04/2007 n.40, che ha introdotto la Comunicazione unica per la nascita dell’ impresa; VISTI i commi 8 e 9 del citato art. 9 del D.L. 7/2007, così come modificati dall’art.23, comma 13, del D.L. 01/07/2009 n.78, che ha fissato il termine di sei mesi decorrenti dal 1 ottobre 2009 per l’entrata a regime della “Comunicazione Unica”; VISTO il D.P.C.M. 06/05/2009 n.39344, il quale disciplina la Comunicazione unica per gli adempimenti amministrativi relativi all'inizio, variazione e cessazione attività ai fini dell’iscrizione, modifica e cancellazione dal registro delle imprese, nonché ai
fini previdenziali, assistenziali e fiscali; VISTA la direttiva 2006/123/CE che impone, tra l’altro, la semplificazione delle procedure e delle formalità relative all’accesso ad un’attività di servizi ed al suo esercizio nonché l’utilizzazione di procedure per via elettronica per l’espletamento delle formalità per l’accesso ad un’attività; VISTA la Conferenza Regioni del 30/07/2008 in materia di avvio di impresa artigiana ; VISTA la L.R. 10/07/2007 n.10 che disciplina il procedimento per l’iscrizione, modificazione cancellazione dagli albi provinciali delle imprese artigiane; PRESO ATTO che l’art. 1, comma 2, del citato D.P.C.M. 06/05/2009 prevede che l’applicazione del decreto alle imprese artigiane è definito d’intesa con le singole Regioni che, nelle more, continuano ad utilizzare le procedure in uso; RILEVATO che ad oggi non è stata definita alcuna intesa tra Regione Lazio e Governo; ATTESO che, dal combinato disposto delle norme sopra citate, le imprese artigiane, a decorrere dal 01/04/2010, sono tenute ad adottare la Comunicazione Unica per gli adempimenti inerenti al Registro imprese, nonché per quelli in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale previsti dal D.P.C.M. 06/05/2009 n.39344 e, al contempo, a seguire il procedimento dettato dalla L.R.10/2007 ai fini dell’iscrizione all’albo artigiani con evidente svantaggio rispetto alle altre imprese; RITENUTO necessario assicurare livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi all’avvio dell’attività imprenditoriale mediante iniziative sperimentali che consentano il raccordo tra le normative del settore; ATTESO che l’art. 33 della L.R. 10/07 definisce la Commissione Regionale per l’Artigianato organo tecnico-consultivo regionale che propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell’artigianato; ATTESO che il medesimo articolo attribuisce alla CRA il coordinamento dell’attività e delle iniziative delle Commissioni Provinciali mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dell’albo e la sua armonizzazione con le procedure attinenti al Registro delle imprese; CONSIDERATO che il sistema applicativo COMUNICA, basato sulle norme tecniche dettate dal D.P.C.M. 06/05/09, è già predisposto per la presentazione delle domande di iscrizione, modifica e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane in via telematica; SENTITE le Commissioni provinciali per l’artigianato;
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all’unanimità DELIBERA
è consentita, in via sperimentale, la presentazione in via telematica o informatica delle istanze di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane tramite la Comunicazione Unica di cui all’art. 9 del D.L. 7/07, secondo le regole tecniche previste dal D.P.C.M. 06/05/2009 n.39344; destinataria diretta della Comunicazione Unica è la Commissione Provinciale per l’Artigianato, alla quale le istanze inerenti l’albo delle imprese artigiane sono trasmesse dalla Camera di commercio ai sensi dell’ art. 4 del D.P.C.M. 06/05/2009 n.39344; la Commissione provinciale verifica le condizioni e i requisiti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 10/2007, dichiarati nel modello di Comunicazione Unica, mediante la richiesta di controlli ai Comuni, che continuano ad assolvere le funzioni di accertamento in conformità a quanto stabilito dall’art. 42 della L.R. 14/1999; la Commissione provinciale adotta i provvedimenti conseguenziali che sono comunicati agli interessati anche mediante l’utilizzo della casella di posta certificata dichiarata nel modello di comunicazione unica , entro i termini stabiliti dall’ art.19 della L.R. 10/2007; la Commissione provinciale trasmette periodicamente ai Comuni l’elenco relativo alla movimentazione delle imprese artigiane di propria competenza territoriale; le Commissioni provinciali per l’artigianato concordano con le singole Camere di Commercio le modalità operative per la gestione delle pratiche COMUNICA afferenti l’albo delle imprese artigiane; i diritti di segreteria per la presentazione di istanze telematiche all’albo delle imprese artigiane sono quelli fissati per i registri, albi, ruoli ed elenchi di cui alla tabella B del D.M. 02/12/2009. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione. Avverso il presente provvedimento è ammesso riscorso giurisdizionale al TAR Lazio entra 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. (F.to) IL PRESIDENTE (F.to) IL SEGRETARIO
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Linee guida in materia di riconoscimento di impresa operante nel settore
dell’artigianato artistico e tradizionale (art.22 L.R.10/2007) e di uso del
contrassegno di origine e qualità (art.16 L.R.10/2007) – Disciplinari di
produzione in materia di metalli comuni, metalli pregiati-pietre preziose-pietre
dure-lavorazioni affini, legno e ceramica (art.15 L.R.10/2007)
DELIBERAZIONE 3 Giugno 2010 n.94
La Commissione regionale per l’artigianato VISTA la L.R. 10 luglio 2007 n. 10 <Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato> VISTO in particolare l’art. 22 della L.R.10/2007 alla cui stregua, ai fini del riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale, le imprese artigiane iscritte all’albo da almeno cinque anni ed operanti in uno dei settori individuati dall’art.14 presentano la relativa domanda alla commissione provinciale chiamata ad accertare che la produzione sia riconducibile, in tutto o in parte, per tipologia, caratteri e qualità, alle caratteristiche previste dai disciplinari di produzione di cui all’articolo 15; VISTO il citato art.15 della L.R. 10/2007, secondo il quale per le lavorazioni dell’artigianato artistico e tradizionale la Commissione Regionale adotta appositi disciplinari di produzione, che descrivono e definiscono per ciascun settore di attività, i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento idoneo a caratterizzare le lavorazioni considerate;
VISTO, altresì, l’art.16 della L.R. 10 luglio 2007 n. 10 alla cui stregua le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento, possono richiedere alle commissioni provinciali di avvalersi del contrassegno di origine e di qualità, definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Commissione Regionale; CONSIDERATO che nelle sedute del 30/11/2009 e del 22/12/2009 questa Commissione ha approvato i seguenti disciplinari di produzione: metalli comuni; metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini; legno; ceramica; RILEVATO, altresì, che con delibera n. 41 del 25/02/2010, pubblicata B.U.R.L. del 27/03/2010, questa Commissione ha approvato la graduatoria del concorso di idee“ Crea il logo di origine e qualità in materia di artigianato artistico e tradizionale”; RITENUTO, pertanto, opportuno redigere delle Linee Guida che disciplinino in modo uniforme nel territorio regionale il procedimento per il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale, nonché per l’utilizzo del contrassegno di origine e qualità; PRESO ATTO della necessità di adottare formalmente i disciplinari, già approvati nelle sedute del 30/11/2009 e 22/12/2009 ai fini della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, nonché il contrassegno di origine e qualità in materia di artigianato artistico e tradizionale, al fine di consentire un’ adeguata diffusione;
all’unanimità DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
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- di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, le Linee Guida concernenti la disciplina del procedimento di riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale (art.22 L.R.10/2007) che, allegate alla presente deliberazione con gli uniti schemi di domanda e curriculum professionale, ne costituiscono parte integrante (All.A); - di adottare i disciplinari di produzione in materia di “metalli comuni”, “metalli pregiati- pietre preziose-pietre dure-lavorazioni affini”, “legno” e “ceramica”, approvati nelle sedute del 30/11/2009 e 22/12/2009 che, allegati alla presente deliberazione (All.B, C, D ed E), ne costituiscono parte integrante; - di adottare il contrassegno di origine e qualità, risultato vincitore del concorso di idee “Crea il logo di origine e qualità in materia di artigianato artistico e tradizionale”, conclusosi con l’approvazione della graduatoria giusta deliberazione n. 41 del 25/02/2010 di questa Commissione che, allegato alla presente deliberazione (All.F), ne costituisce parte integrante. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione. Avverso il presente provvedimento è ammesso riscorso giurisdizionale al TAR Lazio entra 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. (F.to) IL PRESIDENTE: (F.to) IL SEGRETARIO:
In considerazione della lunghezza degli allegati A, B, C, D, ed E si invita a
consultare il B.U.R.L. n. 28, parte terza, del 28/7/2010
Segue, il contrassegno di origine e qualità adottato dalla CRA di cui all’all. F
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Definizione degli importi dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo per la
presentazione delle pratiche telematiche artigiane mediante Comunicazione
Unica, nonché per le istanze di qualificazione professionale e di
riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e
tradizionale.
Deliberazione n.143 del 27/10/2010
La Commissione Regionale per l’Artigianato ATTESO che l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (RI) va assolto anche per quelle imprese individuali che intendono svolgere un’attività qualificabile come artigiana, ferma restando la competenza delle Commissioni provinciali per l’artigianato (CPA) in ordine all'accertamento del possesso dei requisiti di cui alla LR 10/07/2010 n.10; VISTA la nota n. 954-109585/2010 del 19/07/2010 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa, relativa all’interpello posto dall’Unioncamere Piemonte in merito all’applicazione dell’imposta di bollo alle istanze telematiche artigiane, comunicata in data 27/07/2010 da Unioncamere a tutte le Camere di Commercio; ATTESO che la citata nota dell’Agenzia delle Entrate stabilisce: nel caso di Comunicazione Unica (ComUnica) che contenga un’istanza di competenza esclusiva dell’Albo delle Imprese Artigiane (AIA), “tale istanza, essendo l’attività delle Camere di Commercio di mera ricezione documentale, deve essere assoggettata all’imposta di bollo nella misura di €. 14,62” prevista dall’art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 26/10/1972 n.642; nel caso di comunicazione indirizzata al RI che contenga allo stesso tempo sia un’istanza destinata al RI sia un’istanza destinata all’AIA, “l’imposta di bollo da applicare debba essere quella prevista appunto per il Registro delle Imprese”, di cui all’art. 1-ter, della tariffa, parte prima, differenziata in funzione del soggetto che presenta la domanda (ditta individuale, società di persone, società di capitali); nel caso di comunicazione, effettuata da impresa individuale o società inattiva già iscritta nel RI, che contenga allo stesso tempo sia una denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA) sia l’istanza di iscrizione nell’AIA, tale pratica “non deve essere assoggettata nuovamente all’imposta di bollo” in quanto è da ritenersi un’integrazione della pratica di prima iscrizione nel RI; ATTESO che la risoluzione n. 954-109585/2010 del 19/07/2010 richiama una precedente nota dell’Agenzia delle Entrate del 29/03/2010, in risposta ad un interpello della Regione Marche, nella quale si anticipavano le conclusioni circa la non applicazione dell’imposta di bollo ad alcune fattispecie di istanza ComUnica; ATTESO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare n. 3628/C del 09/09/2009 ha chiarito che le denunce telematiche di dati REA sono esenti da imposta di bollo; ATTESO che il comma 3, dell’art. 13, del DPR 642/1972 stabilisce che in ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono iscriversi sul medesimo foglio gli atti contenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti se redatti in un unico contesto; VISTO il DM 02/12/2009 che fissa i diritti di segreteria per il Registro delle Imprese (allegato A) e per l’iscrizione in Albi, Ruoli e Registri (Allegato B); CONSIDERATO che le indicazioni riportate nella risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 954-109585/2010 del 19/07/2010 possono essere applicabili anche alla procedura stabilita in via sperimentale dalla CRA con deliberazione n. 62 del 24/03/2010;
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CONSIDERATO che la nota dell’Agenzia delle Entrate individua quale presupposto per l’esenzione dal bollo, per le domande di iscrizione all’AIA, la preiscrizione al RI; CONSIDERATO che le pratiche presentate mediante ComUnica dagli utenti artigiani possono, in sostanza, distinguersi tra quelle che contengono allo stesso tempo sia istanze destinate al RI che all’AIA e quelle indirizzate esclusivamente all’AIA per le quali il RI assolve esclusivamente attività di ricezione documentale;
all’unanimità DELIBERA
di definire le tabelle per i diritti di segreteria e l’imposta di bollo delle istanze telematiche presentate all’AIA mediante procedura ComUnica di cui all’allegato 1; di definire le tabelle per i diritti di segreteria e l’imposta di bollo relativi alle istanze di qualificazione professionale e per il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui all’allegato 2.
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All.1 ISCRIZIONE DITTA INDIVIDUALE
DESCRIZIONE BOLLO Diritto
segreteria
AIA
Diritto
segreteria
RI
Iscrizione all’A.I.A. con immediato inizio dell’attività economica
Il diritto di segreteria di 15,00 Euro viene maggiorato di 9,00 Euro se riguarda un’attività disciplinata dalle Leggi Speciali: Imprese di Pulizia (L. 82/94), Facchinaggio (D.M. 221/03), Installazione Impianti (D.M. 37/08), Autoriparazione (L. 122/92). Ditta Individuale iscritta al R.I. “INATTIVA” perché costituita senza immediato avvio dell’attività economica che chiede l’attivazione tramite l’iscrizione all’A.I.A.
Il diritto di segreteria di 15,00 Euro viene maggiorato di 9,00 Euro se riguarda un’attività disciplinata dalle Leggi Speciali: Imprese di Pulizia (L. 82/94), Facchinaggio (D.M. 221/03), Installazione Impianti (D.M. 37/08), Autoriparazione (L. 122/92). Ditta Individuale iscritta al R.I. “ATTIVA” che chiede l’iscrizione all’A.I.A per la stessa attività per cui è iscritta al Registro Imprese
17,50
NO
14,62
15,00
15,00
15,00
18,00
NO
NO
SOCIETA’
DESCRIZIONE BOLLO Diritto
segreteria
AIA
Diritto
segreteria
RI
Società già iscritta al R.I. “ATTIVA” che chiede l’iscrizione all’A.I.A. per la stessa attività per cui è iscritta al Registro Imprese Società iscritta al R.I. “INATTIVA” che chiede l’attivazione tramite l’iscrizione all’A.I.A.
Il diritto di segreteria di 15,00 Euro viene maggiorato di
15,00 Euro se riguarda un’attività disciplinata dalle Leggi Speciali: Imprese di Pulizia (L. 82/94), Facchinaggio (D.M. 221/03), Installazione Impianti (D.M. 37/08), Autoriparazione (L. 122/92).
14,62
NO
15,00
15,00
NO
30,00
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ISCRIZIONI LEGGI SPECIALI Oltre ai diritti camerali - maggiorati come da tabella - è dovuta la Tassa di
Concessione Governativa di Euro 168,00 da versare sul c/c postale 8003 (cod. tariffa 8617) intestato a: Agenzia delle Entrate – C. Op.vo Pescara – causale: Tasse CC.GG. MODIFICHE DITTA INDIVIDUALE
DESCRIZIONE BOLLO Diritto
segreteria
AIA
Diritto
segreteria
RI
Modifiche che interessano solo AIA con riferimento a dati previdenziali Modifiche che interessano sia il R.I. che l’A.I.A. e che costituiscono notizie R.E.A.
Il diritto di segreteria di 5,00 Euro viene
maggiorato di 9,00 Euro se riguarda l’inizio ex novo di un’attività disciplinata dalle Leggi Speciali: Imprese di Pulizia (L. 82/94), Facchinaggio (D.M. 221/03), Installazione Impianti (D.M. 37/08), Autoriparazione ( L. 122/92). Modifiche che interessano sia il R.I. che l’A.I.A. e che non costituiscono notizie R.E.A.
14,62
14,62
17,50
5,00
5,00
5,00
NO
18,00
18,00
SOCIETA’
DESCRIZIONE BOLLO Diritto
segreteri
a AIA
Diritto
segreteria
RI
Modifiche che interessano solo AIA con riferimento a dati previdenziali Modifiche che interessano sia il R.I. e l’A.I.A. e che costituiscono notizie R.E.A.
Il diritto di segreteria di 5,00 Euro viene
maggiorato di 15,00 Euro se riguarda l’inizio ex novo di un’attività disciplinata dalle Leggi Speciali: Imprese di Pulizia (L. 82/94), Facchinaggio (D.M. 221/03), Installazione Impianti (D.M. 37/08), Autoriparazione ( L. 122/92).
14,62
14,62
5,00
5,00
NO
30,00
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Modifiche che interessano sia il R.I. che l’A.I.A. e che non costituiscono notizie R.E.A. : - Società di persone - Società di Capitali
59,00
65,00
5,00
90,00/30,00
CANCELLAZIONE DITTA INDIVIDUALE
DESCRIZIONE BOLLO Diritto
segreteria
AIA
Diritto
segreteria
RI
Cessazione dall’A.I.A. con contestuale cancellazione della Ditta dal Registro Imprese Cessazione solo dall’A.I.A. rimanendo attivi al R.I.
Cessazione solo dall’A.I.A. per cessazione attività artigiana ma rimanendo attivi al R.I. per altra attività (ad esempio commerciale)
17,50
14,62
14,62
NO
NO
NO
NO
NO
18,00
SOCIETA’
DESCRIZIONE BOLLO Diritto
segreteria
AIA
Diritto
segreteria
RI
Cessazione dall’A.I.A. rendendo inattiva la società al R.I.: Società di persone Società di Capitali Cessazione solo dall’A.I.A. rimanendo attivi al R.I.
14,62
14,62
14,62
NO
NO
NO
30,00
30,00
NO
DIRITTI DI RETTIFICA DATI Euro 15,00
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All.2 RICONOSCIMENTO REQUISITI PROFESSIONALI
DESCRIZIONE BOLLO Diritto
segreteria
AIA
Domanda di riconoscimento requisiti di Acconciatore (L. 174/05) o Estetista (L. 1/90).
14,62
10,00
ARTIGIANATO ARTISTICO
DESCRIZIONE BOLLO Diritto
segreteria
AIA
Richiesta riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”(art. 22 L.R.10/2007).
14,62
31,00
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Linee guida comuni per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e al
Registro delle imprese degli imprenditori individuali che intendono svolgere
un’attività qualificabile come artigiana.
Deliberazione n.144 del 27/10/2010 La Commissione Regionale per l’Artigianato del Lazio, VISTO l’art. 33, comma 1, lettera d), della L.R. 10/07/2007 n.10 che attribuisce alla Commissione regionale per l’artigianato (CRA) la funzione di coordinare l’attività e le iniziative delle Commissioni provinciali per l’artigianato (CPA) mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dell’albo delle imprese artigiane (AIA) e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese (RI); VISTO l’art. 2083 c.c. che definisce piccoli imprenditori il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano, il piccolo commerciante e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia; ATTESO che l’art. 18, comma 4, della L.R. 10/2007, nel disciplinare il procedimento di iscrizione all’AIA, non fa più riferimento all’istituto dell’annotazione – previsto dall’art.5, secondo comma, della L.8/8/1985 n.443 - ma prescrive che la CPA trasmetta copia della domanda di iscrizione all’AIA all’ufficio competente della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ai fini dell’“iscrizione” nel RI; ATTESO che il D.lgs. 15/2/2010 n.23, nel riscrivere l'art. 8 della L. 29/12/1993 n.580 sul RI non fa più menzione alcuna dell'istituto dell'annotazione; RITENUTO, comunque, che l’art. 2 del D.P.R. 14/12/1999 n.558, alla cui stregua “sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 dello stesso codice e le società semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale”, debba intendersi nel senso che l’annotazione di cui all’ultimo periodo sia da considerarsi aggiuntiva all’iscrizione anche per gli imprenditori individuali artigiani, al pari delle società e dei consorzi artigiani; CONSIDERATO, comunque, che la finalità dell'annotazione si esaurisce in una funzione ricognitiva dell'avvenuta iscrizione all'AIA; ATTESO che il DPCM 6/5/2009 n.39344, all'art. 5 comma uno lettera h), inserisce tra gli adempimenti assolti tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) la domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’AIA; CONSIDERATO che l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 1 del sopra citato DPCM - secondo il quale, nelle more dell'adozione delle intese di cui al periodo precedente, le Regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso - deve intendersi riferito al procedimento di competenza della Regione finalizzato al riconoscimento dei requisiti di impresa artigiana; ATTESO che con deliberazione n. 62 del 24/03/2010 la CRA ha consentito, in via sperimentale, la possibilità per le imprese artigiane di presentare in via telematica o informatica la ComUnica secondo le regole tecniche previste dal DPCM 39344/2009; CONSIDERATO che la procedura della ComUnica così come delineata dal legislatore attribuisce un ruolo centrale all'adempimento dell'iscrizione nel RI, facendo coincidere con la stessa la nascita dell'impresa qualunque sia la configurazione giuridica che essa intenda assumere;
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VALUTATO che nelle norme sopra richiamate non si rinvengono previsioni atte ad esonerare le imprese individuali iscritte nell'AIA dall'obbligo della preventiva iscrizione nel RI; CONSIDERATO che l'annotazione, di per sé, non è più adatta ad assicurare un’idonea pubblicità legale alle imprese artigiane, specialmente in conseguenza del meccanismo costitutivo introdotto dall'art. 9 del DL 7/2007; CONSIDERATO che l'iscrizione al RI è necessaria, come detto, proprio ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa che può avvenire solo dopo il rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale (art. 9, comma 3 del D.L. 7/2007); ATTESO che le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n° 24-E/2010 e n° 954-109585/2010 prevedono che la richiesta di iscrizione all'AIA sia esente da bollo se riconducibile (in quanto integrazione documentale) alla precedente richiesta di iscrizione al RI effettuata mediante Comunicazione Unica; APPURATO che nella prassi delle CCIAA si sta affermando la posizione di richiedere obbligatoriamente l’iscrizione alla sezione piccole imprese anche per le imprese artigiane individuali (CCIAA del Veneto, delle Marche, dell’Emilia Romagna e della Liguria); CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione del DPR 7/12/1995 n.581, tutte le imprese individuali iscritte nel Registro Ditte sono state migrate d’ufficio nel RI, sezione speciale piccoli imprenditori, e che tale impostazione può essere riproposta per l’iscrizione massiva nel RI delle imprese individuali artigiane finora soltanto annotate;
all’unanimità DELIBERA l’obbligo di iscrizione al RI va assolto anche per quelle imprese che intendono svolgere un’attività qualificabile come artigiana, ferma restando la competenza delle CPA in ordine all'accertamento del possesso dei requisiti di cui alla LR 10/2007; le imprese individuali che presentano domanda d'iscrizione all'AIA mediante ComUnica devono essere iscritte nella sezione del RI dichiarata nell’istanza telematica; le imprese individuali che presentano domanda d'iscrizione all'AIA mediante supporto cartaceo devono essere iscritte anche nella sezione speciale del RI quali piccoli imprenditori; i Presidenti delle CPA richiedono alle CCIAA del Lazio che le informazioni legali delle imprese individuali artigiane soltanto annotate nel RI siano allineate a quelle delle imprese artigiane che, costituite dopo il 1° aprile con modalità telematica, sono state iscritte nella sezione speciale del RI come piccoli imprenditori; i Presidenti delle CPA concordano con il Registro delle Imprese delle rispettive CCIAA, anche mediante protocolli d’intesa, le procedure per un utilizzo del canale telematico ed informatico secondo le regole tecniche previste dal DPCM 06/05/2009 che garantisca il conseguimento di livelli minimi di semplificazione ed un coordinamento degli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano il RI e la legge regionale che regola l’AIA.
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PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Vengono esposte di seguito:
- provvedimento della CRA;
- relazione elaborata dall’ufficio di segreteria per la costituzione in giudizio;
- estratto del dispositivo del Tribunale
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Inammissibilità ricorso
DELIBERAZIONE N.39 DEL 15/5/2008
La COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO DEL LAZIO
VISTO il ricorso presentato in data 15/2/2008 da ……, avverso il provvedimento di
cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento,
adottato dalla Commissione provinciale per l’artigianato di Roma nella seduta del
20/12/2004, VISTA la documentazione allegata al ricorso; VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443; VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17; VISTA la L.R. 10 Luglio 2007 n.10; VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199; PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti; CONSIDERATO CHE:
è agli atti la prova che il ricorrente ha ricevuto la comunicazione del
provvedimento impugnato in data 12/1/2005;
i provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali per l’artigianato
possono essere impugnati dinanzi a questa Commissione nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
pertanto, il ricorso in epigrafe non è tempestivo; P.Q.M. DICHIARA
inammissibile il ricorso in premessa. Il Presidente
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RELAZIONE ricorso …….c./ REGIONE LAZIO Fatto in data 20/10/2000 ……. presentava domanda di cancellazione dall’albo provinciale delle imprese artigiane di Roma, denunciando la cessazione dell’attività di “sellaio” dal 1/12/1990 (all.1); nella seduta del 20/12/2004 la Commissione provinciale per l’artigianato di Roma (CPA) accoglieva la suddetta domanda stabilendo però, quale evento di cessazione, il 20/10/2000 (all.2); in data 15/2/2008 ……… impugnava il suddetto provvedimento, ai sensi dell’art.7, penultimo comma L.443/1985 ed art.23 L.R.10/2007, dinanzi alla Commissione regionale per l’artigianato (CRA) (all.3); in data 15/5/2008, con deliberazione n.39, la CRA dichiarava inammissibile il ricorso (all.4) in data 21/11/2008 veniva notificato alla Regione Lazio il ricorso proposto in sede giurisdizionale. Diritto In sede istruttoria del ricorso amministrativo la CPA ha inviato la documentazione concernete il procedimento di cancellazione del ……… chiesta dall’ufficio di segreteria della CRA con nota del 3/3/2008. Tra gli atti di causa la CPA ha prodotto copia della ricevuta di ritorno della raccomandata con cui è stato comunicato il provvedimento di cancellazione del 20/12/2004 (all.5): tale documento attesta come il ……… abbia avuto conoscenza della cancellazione, nonché della possibilità di ricorrere in CRA, il 12/1/2005. Pertanto, ai sensi dell’art.7 L.443/1985 ed art.23 L.R.10/2007, precluso l’esame di merito, la CRA ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori termine. Nell’atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Roma il ricorrente non muove alcuna contestazione al provvedimento adottato dalla CRA (conferma anzi di aver avuto conoscenza del provvedimento della CPA il 12/1/2005: v. pag.3 del ricorso giurisdizionale), e concentra piuttosto l’impugnativa sull’eccezione basata sull’art.7 L.443/1985 ed art.19 L.R.10/2007, relativa al perfezionarsi dell’ipotesi di silenzio accoglimento avendo la CPA deliberato sulla cancellazione ben oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda (data domanda: 20/10/2000; data delibera CPA: 20/12/2004). Secondo il ricorrente, essendosi realizzato il silenzio accoglimento, deve considerarsi tamquam non esset il successivo provvedimento di rigetto adottato dalla CPA. In merito occorre anzitutto precisare che la CPA non ha rigettato l’istanza di cancellazione, bensì l’ha accolta parzialmente. In via preliminare, comunque, è fondamentale rilevare come nel ricorso amministrativo (nel quale, peraltro, il ricorrente fa riferimento ad una comunicazione del 7/6/2007 non meglio identificabile: probabilmente è dell’INPS) il ricorrente contesta il provvedimento impugnato esclusivamente sulla circostanza dello svolgimento di lavoro dipendente, senza addurre alcun altro motivo. Il ricorso giurisdizionale, invece, è, come detto in precedenza, fondato su un nuovo motivo di doglianza: il silenzio accoglimento. Secondo costante indirizzo giurisprudenziale sono inammissibili i motivi addotti nel ricorso giurisdizionale che non siano stati proposti in sede gerarchica contro l’atto originariamente impugnato (cfr. C.d.S. sez. IV n.7773 del 21/12/2006; TAR Campania, Salerno sez.I n.197 del 14/2/2008; C.d.S. sez.VI n.1920 del 29/4/2008). In via secondaria, sempre in materia di silenzio-accoglimento, va comunque rilevato come ai sensi del combinato disposto
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degli articoli 20, terzo comma e 21 nonies L.241/1990, pur perfezionatosi il silenzio accoglimento, l’amministrazione può comunque in via di autotutela assumere determinazioni espresse. Pertanto, acquisita agli atti l’istruttoria relativa al mancato raggiungimento della prova della cessazione al 1990, la CPA avrebbe comunque potuto adottare un provvedimento di cancellazione con diversa decorrenza. Nel merito, infine, è dato rilevare che dall’esame della documentazione trasmessa in sede istruttoria emerge come, alla data del 26/9/1995, in occasione della revisione dell’albo, i VV.UU,. del Comune di Roma accertavano, alla presenza del coniuge del ricorrente, che lo stesso svolgeva regolarmente l’attività artigiana (all.6).
TRIBUNALE DI ROMA
XI SEZ. CIVILE Estratto dispositivo nessuna censura è stata sollevata avverso il provvedimento della medesima Commissione che, adita in via gerarchica, ha dichiarato inammissibile il ricorso del …. per tardività dello stesso; rilevato, inoltre, che, pur volendo esaminare il merito della domanda di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane presentata dal ….., la documentazione agli atti, costituita da un “estratto conto” INPS, privo di alcuna valenza certificativa, non consente di ritenere provata la circostanza dell’avvenuta assunzione del ricorrente dall’1/12/1990 presso la ….. come lavoratore dipendente; ritenuto infine che i motivi della decisione giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa interamente tra le parti le spese. Roma 14/7/2010