La corruzione pubblica in Italia
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Corruzione in Italia: tra prevenzione e repressione
A cura di:Leonardo CerquigliniFrancesco MariucciAndrea Massaccesi
Sviluppo dell’intervento
1
2
3
4
INTRODUZIONE
DALLA REPRESSIONE ALLA PREVENZIONE
LA CASA DI VETRO – TRASPARENZA E P.A.
LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE ANTI CORRUZIONE
1. INTRODUZIONE
I reati contro la pubblica amministrazione
Funzionario pubblico che accetta un pagamento o altre utilità che non gli sono dovute per compiere atti propri dell’ufficio in cui lavora
CORRUZIONE
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
CONCUSSIONE
Funzionario pubblico che pretende un pagamento non dovuto in cambio di un determinato servizio, abusando della propria posizione. È il più grave dei reati contro la pubblica amministrazione
IL CONTENUTO
DEL PATTO
CORRUTTIVO
Non adozione di un atto del proprio ufficio
Influenza su pubblici ufficiali per interessi parziali
Azione dell’amministrazione parziale
La difficoltà nella rilevazione del fenomeno
Quantificazione del fenomeno della corruzione
ATTRAVERSO
AFFIDABILITA’ TENDENZIALE DEGLI INDICATORI
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
DATI GIUDIZIARI
PERCEZIONE DELLA CORRUZIONEESPERIENZE DIRETTE
1
2
3
La rilevazione attraverso i dati giudiziari
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
DATI GIUDIZIARI SONO CONDIZIONATI DA:
TASSO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO
TASSO DI FIDUCIA NUTRITA NEL SISTEMA GIUDIZIARIO
UN AUMENTO DELLE CONDANNE PUO’ ESSERE LETTO COME: UN AUMENTO DELLA CORRUZIONE a patto di avere un sistema giudiziario efficiente
UN AUMENTO DELL’EFFICIENZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO E REPRESSIONE
UNA DIMINUZIONE DELLE CONDANNE, VICEVERSA, PUO’ ESSERE LETTA COME:
DIFFICOLTA’ NELLA LETTURA DEI DATI
PERDITA DI FIDUCIA DA PARTE DEI CITTADINI NEL SISTEMA
DIMINUZIONE DEL FENOMENO a patto di avere un sistema giudiziario efficiente
La rilevazione attraverso il tasso di percezione della corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
IL CRITERIO DELLA
PERCEZIONE DELLA
CORRUZIONE
DIMENSIONE LATENTE DEL FENOMENO
INDICI DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA AL 69° POSTO
SU SCALA 1-10 (10 = Assenza di corruzione) Italia 3,9 VS Media Ocse 6,9
BANCA MONDIALE REGISTRA UN AUMENTO DEL FENOMENO NEGLI ULTIMI ANNI
La rilevazione attraverso l’esperienza diretta degli intervistati
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
GLOBAL CORRUPTION BAROMETER di TRANSPARENCY INTERNATIONAL
DATI RELATIVI AL 2009 – 2010:
13% DEI CITTADINI
10% sistema sanitario 3,8% polizia 6,4% rilascio di licenze e permessi 8,7% utilities 6,9% fisco 13,9% procedure doganali 28,8% sistema giudiziario
Ha pagato direttamente o indirettamente una tangente per l’erogazione di un servizio
MOTIVAZIONI
PRINCIPALI
EVITARE PROBLEMI CON L’AUTORITA’
ACCELERARE LE PROCEDURE
OTTENERE UN SERVIZIO CUI IL CITTADINO AVEVA DIRITTO
Un anomalia che fa riflettere
DENUNCE DI ATTI DI
CORRUZIONE
CORRUZIONE PERCEPITA
RAPPORTO INVERSALMENTE PROPORZIONALE
CORRUZIONE
PRATICATA
=NUMERO OSCURO
CARATTERE SFUGGENTE DEL FENOMENO CORRUTTIVO
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Cosa rende difficile l’emersione del fenomeno?
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
STRUTTURA DEL REATO
SCARSA PROPENSIONE ALLA DENUNCIA
DIFFICOLTA’ DELLO STRUMENTO PENALISTICO
I costi della corruzione
COSTI ECONOMICI DIRETTI
COSTI INDIRETTI Ritardi nelle pratiche amministrative
Cattivo funzionamento degli appalti pubblici
Inadeguatezza e inutilità delle opere pubbliche
Aumento dei costi delle opere pubbliche e dei servizi
Perdita di fiducia nell’amministrazione e nel paese da parte di cittadini e investitori esterni e interni
I COSTI DEL FENOMENO SONO STIMATI IN 60mldINTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Impatto sulla crescita del paese
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
CORRUZIONE
AUMENTO DEI COSTI PER L’AZIENDA
SI STIMA UN AUMENTO DEI
COSTI DEL 25%
VENGONO COLPITE
SOPRATTUTTO LE PICCOLE
IMPRESE
LE AZIENDE PREFERISCONO INVESTIRE IN CORRUZIONE PIUTTOSTO CHE IN
INNOVAZIONE E RICERCA
Le matrici della corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
OCCORRE UN APPROCCIO CHE CONTEMPLI ENTRAMBE LE VISIONI
Corruzione = Monopolio + Discrezionalità – Trasparenza – Accountability
MATRICE ECONOMICA
MATRICE SOCIO-CULTURALE
La corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e delle cerchie sociali di riconoscimento favorevoli al sistema di valori che sostiene il rispetto della legge
2. DALLA REPRESSIONE ALLA PREVENZIONE
Il ritardo dell’Italia
Come è stato combattuto il fenomeno della corruzione
fino ad oggi ?
L’attenzione si è concentrata essenzialmente sul versante della repressione del fenomeno.
Il diritto penale è adatto agli interventi puntuali, relativi a singoli fatti e non a combattere macro-fenomeni di criminalità diffusa.
Il processo penale è costruito per accertare singole responsabilità.
E’ necessario superare la logica secondo cui la risposta istituzionale contro la corruzione può essere delegata all’azione, sicuramente fondamentale ma da sé non sufficiente, dell’autorità giudiziaria.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Nell’ambito delle iniziative del Governo in carica ha assunto particolare rilevanza lo sviluppo di una politica integrata di contrasto alla corruzione che preveda l’introduzione nell’ordinamento di strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni e sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione e gli episodi di maladministration che sfuggono alla normativa penale.
Nuovo metodo di contrastare il fenomeno
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La relazione del GRECO osserva che “ l’Italia non ha un programma anti-corruzione coordinato”.
Un nuovo metodo per contrastare il fenomeno
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Repressivo
Preventivo
PuntualePolitica
integrata
Moltiplicare le barriere interne all’amministrazione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Pubblica amministrazion
e
Piani di organizzazio
ne in funzione di prevenzione del rischio
Irrobustendo l’integrità
dei funzionari pubblici
Regolazione dell’attività di lobbying.
Imponendo elevati livelli
di trasparenza
“totale”
Favorendo la collaborazio
ne dei dipendenti
onesti
I Piani di organizzazione in funzione del rischio corruzione
La prevenzione richiede un adeguato assetto gestionale ispirato a modelli di risk management che si collocano in un ampio contesto di promozione dell’integrità nella pubblica amministrazione.
Un approccio di tipo preventivo che si fonda sul risk management permette l’identificazione delle debolezze strutturali che facilitano la corruzione e consente al personale di essere parte attiva nella identificazione dei fattori di rischio e dei rimedi per contrastare l’affermazione del fenomeno.
Ad oggi solo poche amministrazioni hanno adottato sistemi, generalmente in via sperimentale, di risk management, ma non esiste ancora un modello di prevenzione della corruzione, obbligatorio e diffuso in tutte le amministrazioni.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
A livello internazionale si individua nell’integrity risk management un importante strumento per l’identificazione dei rischi relativi al fenomeno corruttivo finalizzato allo sviluppo di efficaci piani che contengano la portata del fenomeno.
L’Australian Queensland Crime and Misconduct Commission ha sviluppato alcuni principi guida in ordine al risk management relativo al fenomeno corruttivo:
Individuare i fattori chiave che influenzano il rischio corruzione;
analizzare le minacce attuali, provenienti da fonti interne ed esterne, quanto alle potenziali ed emergenti;
Individuare i diversi profili di vulnerabilità di un soggetto pubblico;
monitorare l’esposizione al rischio di un soggetto pubblico e adottare effettive misure di controllo del rischio corruzione, al fine di tenere in considerazione il mutamento delle circostanze e del contesto operativo.
OGNI ANNO NEL SISTEMA AUSTRALIANO I MINISTERI SONO TENUTI PER LEGGE AD ADOTTARE UN “FRAUD CONTROL AND CORRAPTION
PREVENTION PLAN”
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il risk managment nel contesto internazionaleIl contesto internazionale
Le proposte della Commissione
Autorità nazionale
Obbligo a tutte le amministrazioni
di adottare i piani di organizzazione.
Stabilire i contenuti minimi dei piani
preventivi di organizzazione.
Chi provvede all’elaborazione
della mappatura dei rischi.
Chi provvede ad assicurare l’efficace
attuazione dei modelli
organizzativi.
Prevedere percorsi di
formazione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
Disciplinare le responsabilità in
cui si può incorrere in caso
di mancata elaborazione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
L’integrità, nozione normativa emersa nell’ordinamento italiano solo negli ultimi tempi, può essere definita come la qualità dell’agire in accordo con valori e regole morali fondamentali.
L’integrità costituisce un principio che sottende tanto le politiche di prevenzione della corruzione quanto le misure di etica pubblica, quali, ad esempio:
codici di condotta;
discipline della incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità;
limiti al conflitto di interesse.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Le regole di integrità
Codici di condotta e Responsabilità diciplinare
I Codici di condotta sono gli strumenti più noti dell’integrity management e sono volti a tracciare il contesto entro cui i funzionari pubblici sono tenuti a svolgere i loro doveri, arrivando a definire in modo chiaro i comportamenti inaccettabili.
Essi si basano sull’idea che sia possibile e opportuno offrire ai dipendenti pubblici alcune regole di comportamento che vadano al di là del rispetto della legge e dell’astensione dei reati, collocandosi in quelle zone grigie che separano i comportamenti sicuramente leciti da quelli sanzionati.
GIURAMENTO DEL LAVORATORE
“Giuro di essere fedele alla Repubblica, alle Istituzioni della Città di …….., di osservare lealmente la Costituzione, lo statuto e i regolamenti comunali, di adempiere ai doveri del mio ufficio
nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico bene”.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tra i codici di condotta più accurati vi è quello adottato dalla Nuova Zelanda.
Nel Codice vigente si trovano affermate le caratteristiche generali del public service ovvero giusto, imparziale, responsabile e affidabile.
LINEE GUIDA:
AZIONI IMMEDIATE IN PRESENZA DI VIOLAZIONE DEL CODICE.
LE CONSEGUENZE E LE SANZIONI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI.
GLI STANDARD INTRODOTTI DEVONO ESSERE INTEGRATI
ATTRAVERSO PROCEDIMENTI PER INDICARE I CONFLITTI DI
INTERESSE..
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
L’esperienza internazionale
Nell’esperienza britannica i codici di condotta sono particolarmente attenti al conflitto di interessi dei dipendenti pubblici, preoccupandosi di ciò che il dipendente può fare non solo mentre è in servizio ma anche nel periodo successivo al fine di evitare che prospettive future possano pregiudicare la sua imparzialità per il tempo in cui presta servizio.
Per questa ragione gli ordinamenti anglosassoni sono segnati dalla previsione di post employment restrictions, che precludono, per un certo periodo di tempo, all’ex dipendente pubblico di svolgere attività o di operare nel
settore che lo ha visto coinvolto per ragioni d’ufficio.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
L’esperienza internazionale
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
L’esperienza italiana
In Italia un Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è presente si dal 1994 ed è attualmente previsto dal testo unico del pubblico impiego (d.lgs. n.165 del 2001), che, all’art. 54, stabilisce che la sua violazione può avere rilievo sul piano della responsabilità disciplinare, secondo le previsioni dei contratti collettivi.
Mentre l’art. 55 prevede che “ la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dei contratti collettivi”.
Il relativo fondamento è rintracciabile nell’art 54 comma 2 della Costituzione, In forza del quale “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.
Sulla scia delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009 è opportuno:
regolamentare più attentamente, con fonte di rango legislativo, il sistema della responsabilità disciplinare, unificando in modo organico le responsabilità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa e le responsabilità legate all’esercizio della funzione;
rafforzare lo strumento disciplinare nella prospettiva del contrasto dei fenomeni di corruzione e dei conflitti di interesse, anche attraverso l’integrazione delle ipotesi di licenziamento disciplinare di cui all’articolo 55 quater, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001, in particolare relativamente ai responsabili dei reati contro la pubblica amministrazione;
definire i caratteri di indipendenza degli organismi chiamati ad irrogare le sanzioni disciplinari;
Prevedere adeguati meccanismi di trasparenza, anche attraverso la pubblicazione nei siti internet delle amministrazioni , di indici relativi alla funzionalità delle procedure disciplinari.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La Commissione propone
Incompatibilità, incandidabilità ed ineleggibilità
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La Commissione propone:
Un’organica revisione del sistema delle incompatibilità dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni:
• Definire una disciplina organica dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
va ripensato il sistema delle regole relative all’accesso alla carica dei titolari di organi politici, con la parziale riscrittura delle incandidabilità e delle ineleggibilità.
Tutela e premialità del whistleblower
Rilevazione di fatti che possono integrare la fattispecie astratta del reato di corruzione, fatta di propria iniziativa ed in forma non anonima da un soggetto appartenente ad una determinata organizzazione, privata o pubblica, alle competenti autorità.
Whistleblower
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
In presenza di ragionevoli motivi e della buona fede qualsiasi sanzione applicata al whistleblower (licenziamento, degradazione, ostacoli alla progressione di carriera), sulla base unicamente dei fatti riportati, deve ritenersi ingiustificata.
NAZIONI UNITE
E’ STATO STIMATO CHE NEI PAESI OCSE, TRA 2000 E IL 2009, LA TUTELA LEGALE PER I WHISTLEBLOWERS E’ CRESCITA DAL 44% AL 66%.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tutela e premialità del whistleblower
Convenzione 2003 prevede la facoltà per gli Stati di adottare misure interne di tutela dei whistleblower.
Principi guida formulati:
una legislazione chiara e un quadro istituzionale efficace sono funzionali alla protezione da azioni discriminatorie o disciplinari dei dipendenti che rilevano determinati atti sospetti di irregolarità o di corruzione alle autorità competenti;
la legislazione deve garantire che la protezione accordata sia robusta e completa;
la normativa deve definire chiaramente le procedure per facilitare la segnalazione di atti sospetti di corruzione, incoraggiando l’uso di protettivi canali di denuncia facilmente accessibili;
l’attuazione della legislazione di protezione del whistelblower va supportata da azioni di sensibilizzazione, comunicazione, formazione e valutazione periodica dell’efficacia del quadro di protezione.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tutela e premialità del whistleblower
Il G-20 Anti-Corruption Working Group ha raccomandato ai leader dei Paesi coinvolti di considerare gli elaborati Guiding Principles for Whistleblower Protection Legislation come riferimento necessario per adottare e riesaminare le regole di protezione dei whistleblowers.
Tutela e premialità del whistleblower nell’ordinamento italiano.
L’Italia non ha normative specifiche volte a proteggere gli informatori
Tutela del dipendente che segnala illeciti. Sistema premiale.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La mancanza di tutela di tutela, in Italia, per i whistleblowers è stata evidenziata da diversi attori internazionali:
OCSE: “that Italy considering introducing stronger measeur to protect employees who report souspicius facts involving bribery in order to encourage them to report such facts whitout fear of retribution”
GRECO: “ an adeguate system of protection for those who, in good faith, report suspicions of corruption within public administration be instituted”
Trasparency International: ha evidenziato la necessità per l’Italia di fornire una protezione al wistleblower
Global Integrity: ha attribuito un punteggio molto basso per il sistema italiano di tutela degli informatori
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tutela e premialità del whistleblower nell’ordinamento italiano.
La Commissione ritiene necessario
Sistema premiale
Chiara definizione
dell’ambito delle informative
protette e delle persone tutelate
Organismo specifico che
abbia responsabilità e il potere di ricevere ed esaminare le
denuncie di ritorsione e/o di
indagini improprie
diffondere una cultura della
legalità e dell’etica
Tutela del dipendente pubblico
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
2. LA CASA DI VETRO – TRASPARENZA E P.A.
Perché la casa di vetro?
Trasparenza di un’amministrazione: se i cittadini non hanno possibilità di sapere e conoscere, allora non riescono ad esercitare una pressione ai fini di un comportamento corretto della pubblica amministrazione.
Garanzia di right to know del cittadino
“…dove un superiore pubblico interesse non imponga un segreto momentaneo, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro…”
Filippo Turati
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Definizione di trasparenza
Segue i principi di:
buon andamento (efficienza, efficacia, economicità - trasparenza come strumento di pressione dei cittadini sui funzionari pubblici)
imparzialità (intesa come integrità del pubblico funzionario)
la trasparenza si traduce nella possibilità per tutti i cittadini di avere accesso diretto all’intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni 2 finalità sottese:
funzionalità delle amministrazioni
imparzialità
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Trasparenza e performance
Principio di trasparenza:
• Accessibilità totale di ogni aspetto dell’organizzazione, ai fini di un controllo diffuso e democratico.
• Strumento primario e principale di trasparenza è la pubblicità
È GARANTITO IN COSTITUZIONE
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
ART.97 ART.98 ART.117
Il richiamo della performance in Costituzione
Art. 97.I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Art. 98.I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Art. 117…m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;…
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La trasparenza nella nuova legge anticorruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Art.1 comma 15 “la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni (vedi Cost. art. 117), è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle p.a., delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità… sono pubblicati anche i relativi bilanci… nonché i costi delle opere pubbliche e di erogazione dei servizi… Art.1 comma 30 Le amministrazioni …(riferimento al capo V della legge sul procedimento amministrativo)… hanno l’obbligo di rendere accessibili un ogni momento agli interessati… le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano…
La trasparenza nella LPA
CAPO V
DIRITTO DI ACCESSO – diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi DOCUMENTO AMMINISTRATIVO – per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanzialeL'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
L’obbligo di pubblicazione
ART.26 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Limiti di accesso ai documenti amministrativi
documenti coperti da segreto di stato o divieto di divulgazione espressamente previsto dalla legge
procedimenti recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia
procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi
documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
In ogni caso è necessario che la riconducibilità delle informazioni limitate alle categorie di esclusione precedenti, sia indicata sul sito medesimo
Trasparenza nella Legge Brunetta
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Prevede il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
PROGRAMMA DI PROGRESSIVA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI DATI
Art.11
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee
guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
È UN PROGRAMMA DI PROGRESSIVA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI DATI
Programma triennale nella legge Brunetta
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b. il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;c. l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;d. l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità
sia per i dirigenti sia per i dipendenti;e. i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
f. i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
g. le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h. i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i. gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
CiVIT: definizione e ruolo
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche è un'autorità amministrativa indipendente, istituita con la cosiddetta "riforma Brunetta" nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Nasce dopo il fallimento e la seguente soppressione dell’”Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione”
CiVIT: i compiti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
garantire in modo indipendente dal governo l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio delle funzioni di
valutazione, garantendo la trasparenza dei sistemi adottati e la visibilità degli indici di andamento gestionale delle amministrazioni pubbliche.
garantire la trasparenza totale delle amministrazioni, cioè l’accessibilità dei dati inerenti al loro funzionamento anche con la fornitura in rete di una accorta selezione di quelli veramente utili a consentire alle istituzioni e ai cittadini di operare un partecipato controllo sul modo di gestione della “cosa pubblica”.
RUOLO DELLA CiVIT: agire quale qualificato punto di riferimento nazionale per gli organismi disciplinari delle
amministrazioni
Inoltre adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
La Delibera n. 105/2010
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Nel decreto della CIVIT si individuano gli obblighi di pubblicazione e si suggerisce un modello organizzativo per i siti delle amministrazioni
occorre garantire che i documenti e i dati in essi contenuti abbiano le qualità necessarie (affidabilità, provenienza, sicurezza, leggibilità, comprensibilità, interoperabilità) fin dalla loro formazione. RISULTATI ATTESI:
adempimento degli obblighi di pubblicazione garanzia della qualità dei dati pubblicati
MA
OGNI AMMINISTRAZIONE DEVE ATTUARE LA PROPRIA POLITICA DI TRASPARENZA
Protezione dei dati personali
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
In ogni caso, i dati personali attinenti allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica devono essere resi accessibili in attuazione della disciplina legislativa della trasparenza, che a sua volta costituisce espressioni di quei valori di buon andamento e imparzialità delle PA (COST. art. 3, 97, 98)
I dati devono essere oggetto di pubblicazione in quanto e solo nella misura in cui attengono direttamente o indirettamente allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica – garanzia che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge
Il rapporto della Commissione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Alcune proposte:
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Proposta di obbligo di pubblicità di (poi effettivamente inclusa nella legge):
dati relativi ai titolari di incarichi politici a tutti i livelli:
situazione patrimoniale complessiva al momento dell’assunzione della carica
titolarità delle imprese
partecipazioni azionarie proprie, dei parenti fino al secondo grado
tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica in questione.
Dati reddituali e patrimoniali di almeno alcune categorie di dipendenti pubblici, a partire da quelli con funzioni dirigenziali
Il fenomeno del Lobbying
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
utile perché consente al decisore pubblico di compiere scelte che riguardano interessi rilevanti
MArischio di condotte illecite, più consistente dove manchi una regolazione del settore (come in Italia)
disciplina dell’attività lobbistica consente:
trasparenza delle scelte dei decisori pubblici
adeguata rappresentazione degli interessi particolari involti
RELAZIONE TRA LE ISTITUZIONI E I PROFESSIONISTI DELLA RAPPRESENTANZA DI INTERESSI
Due modalità di regolamentazione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
REGOLAMENTAZIONE-PARTECIPAZIONE
alla garanzia della trasparenza del processo decisionale si aggiunge l’ulteriore obiettivo di rendervi partecipi i portatori di interessi particolari. Il decisore ha l’obbligo di spiegare le ragioni della scelta e di evitare ogni possibile situazione di conflitto con i lobbistimodello usa-ue: i lobbisti registrati nell’albo hanno diritto ad essere ascoltati dalle commissioni nelle materie di loro interesse
REGOLAMENTAZIONE-TRASPARENZA
trasparenza del processo decisionale attraverso la previsione di un albo pubblico cui i lobbisti sono tenuti a iscriversi – pubblicazione degli interessi rappresentati più o meno direttamente dai decisori pubblicimodello canada-gb-israele – mira a rendere trasparente il luogo della decisione
Esempi di regolamentazione del fenomeno
Unione Europea
ONU
Ocse
Programma global compact che promuove l’iniziativa Towards a responsible lobbying: elabora linee guida volte a supportare i decisori pubblici rispetto all’attività di lobbying svolta nei loro confronti
Formulazione di dieci principi per la trasperenza e l’integrità dell’attività di lobbying: Accesso giusto ed equo alla partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche compiuta definizione di lobbying e lobbyist adeguata accessibilità alle informazioni relative agli aspetti principali dell’attività di lobbying previsione di restrizioni rispetto all’attività dei pubblici ufficiali per il periodo successivo alla cessazione
dell’incarico (evitare il pantouflage)
istituzione di un registro congiunto tra la commissione europea e il parlamento europeo: il REGISTRO PER LA TRASPARENZA
predisposizione di un sistema codificato di registrazione e di accreditamento verso il parlamento
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il peculiare assetto del lobbying in Italia
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
In Italia il lobbismo e la rappresentanza degli interessi organizzati hanno assunto uno sviluppo limitato a causa di alcuni fattori legati al sistema politico:
la capacità dei partiti politici di fungere da aggregatori di interessi
il neo-corporativismo e la concertazione che hanno favorito sindacati e gruppi di datori di lavoro nella partecipazione alle politiche pubbliche
la presenza di importanti corpi sociali intermedi come la Chiesa Cattolica
l'assenza di una legge nazionale in materia di lobby
A riprova di ciò oltre 30 proposte e progetti di legge sono stati presentati al Parlamento in materia di regolamentazione della rappresentanza degli interessi e di partecipazione dei gruppi di pressione al processo decisionale pubblico, ma…
NESSUNO DI ESSI È MAI STATO APPROVATO.
Esempi virtuosi: Toscana e Molise
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Toscana (legge regionale 18 gennaio 2002) e Molise (legge regionale 22 ottobre 2004)hanno introdotto norme minime volte a disciplinare il rapporto tra gruppi di pressione e Istituzioni.
In particolare nel caso della Toscana è stata adottata con l’obiettivo di garantire l’uguaglianza dell’accesso ai decisori politici da parte di tutti gli interessi organizzati. In particolare, la legge regionale prevede l’iscrizione obbligatoria presso il “Registro dei gruppi di interesse accreditati”.
I gruppi iscritti nel Registro possono rappresentare presso il Consiglio regionale interessi pertinenti alle loro finalità, relativamente ad atti proposti o da proporre all’esame del Consesso.
Gli atti formali dei gruppi accreditati debbono essere coerenti con il ruolo e le funzioni che lo Statuto attribuisce al Consiglio regionale e ai suoi membri.
In particolare, è vietato esercitare, nei confronti dei consiglieri regionali e delle rispettive organizzazioni, forme di pressione tali da incidere sulla libertà di giudizio e di voto.
Spetta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, cui i consiglieri sono tenuti a comunicare fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento, valutare la sussistenza della violazione e comminare le sanzioni che, correlate alla gravità della stessa, possono andare dal richiamo formale, alla sospensione temporanea, alla revoca dell’iscrizione nel Registro.
Le proposte della Commissione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Una regolamentazione che, chiarito il quadro definitorio - “rappresentanti di interessi particolari”, “portatore di interessi particolari”, “decisore pubblico”, “processi decisionali pubblici” e “attività di rappresentanza di interessi” - istituisca il “Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari”, prevedendo che lo stesso sia tenuto da un’Autorità in posizione di tendenziale terzietà, con l’obbligo di iscrizione per chi intenda svolgere l’attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici.
Per la compiuta realizzazione delle finalità sopra indicate la Commissione ritiene opportuno che la nozione di “decisore pubblico” risulti la più estesa possibile, ricomprendendo tutti coloro che sono chiamati ad assumere decisioni pubbliche, di tipo amministrativo e, ancor prima, legislativo e normativo.
L’attività di relazione istituzionale svolta con il lobbying dovrebbe uniformarsi ad un codice di condotta, redatto dai soggetti pubblici interessati, che fissi le modalità di comportamento dei rappresentanti di interessi.
Sarebbe, altresì, opportuna l’introduzione di un regime di incompatibilità che argini il fenomeno del pantouflage, con la previsione di restrizioni rispetto allo svolgimento dell’attività di lobbying da parte dei pubblici ufficiali per il periodo immediatamente successivo alla cessazione dell’incarico, onde evitare un uso improprio di informazioni riservate assunte nel corso dell’espletamento dell’incarico pubblico.
Moltiplicare le barriere interne all’amministrazione
Pubblica amministrazi
one
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
4. LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE
Gli assi portanti dell’intervento normativo
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
LEGGE 6 NOVEMBRE n.190/2012
SISTEMA DELLA PREVENZIONE
RIORDINO DEL SISTEMA PENALE
I compiti principali dell’autorità
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
APPROVA DEL PIANO ANTICORRUZIONE
ESPRIME PARERI FACOLTATIVI
ESERCITA FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA
RIFERISCE AL PARLAMENTO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
CiVIT AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COLLABORA CON I PARITETICI ORGANI INTERNAZIONALI
ANALIZZA LE CAUSE E I FATTORI DELLA CORRUZIONE E PROPONE MISURE DI CONTRASTO ALLE AMMINISTRAZIONI E
AL DIPARTIME
Il dipartimento della funzione pubblica
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
ELABORA IL PIANO ANTICORRUZIONE
DEFINISCE MODELLI STANDARD DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI OCCORRENTI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA LEGGE
COORDINA L’ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
DEFINISCE I CRITERI PER LA ROTAZIONE DEI DIRIGENTI NEI SETTORI PIU’ ESPOSTI AL FENOMENO
PROMUOVE E DEFINISCE NORME E METODOLOGIE COMUNI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
I piani triennali anti-corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
IL PIANO ANTICORRUZIONE DEVE:
Individuare i settori più esposti al fenomeno corruttivo
Prevedere per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione
Prevedere, con particolare riguardo alle attività più esposte, obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sull’osservanza del piano
Individuare specifici obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti dalla legge
Monitorare i rapporti tra amministrazione e soggetti privati verificando situazioni di parentela o affinità
RISK
MANAGEMENT
Il responsabile della prevenzione della corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
STATO
REGIONI
ENTI LOCALI
AUTORITA’ NAZIONALE + DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA
DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA
SEGRETARIO + PREFETTO
ELABORAZIONE DEL PIANO NAZIONALE + LINEE GUIDA PER I PIANI SPECIFICI + FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA + FUNZIONI
CONSULTIVE
Elaborazione dei piani specifici + vigilanza
sull’adozione del piano e sulla sua efficacia
I compiti del responsabile della prevenzione della corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Definisce le procedure di formazione per i dipendenti che lavorano negli uffici più esposti alla corruzione
Verifica l’efficacia del piano e la sua idoneità e formula proposte integrative qualora ne ravvisi il bisogno
Verifica di intesa con il dirigente competente, la rotazione dei dirigenti nelle aree più a rischio
Trasmette il piano della propria amministrazione al dipartimento della funzione pubblica
Cura la pubblicazione per mezzo web di una relazione sull’attività svolta contenente le principali misure adottate e i risultati
Propone il piano anti-corruzione dell’amministrazione competente all’organo politico dell’amministrazione che lo approva
Il potenziamento della formazione
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
INDIVIDUA SULLA BASE DEL PIANO LE AREE PIU A RISCHIO
E SELEZIONA I DIPENDENTI CHE DEVONO POTENZIARE LA
PROPRIA PREPARAZIONE
SENZA NUOVI ONERI PREDISPONE CORSI, ANCHE SPECIFICI E
SETTORIALI, DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE PA STATALI SUI
TEMI DELL’ETICA E DELLA LEGALITA’
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La mancata selezione del personale da parte del responsabile è fonte di responsabilità dirigenziale
La formazione è prevista per tutte le amministrazioni
Il responsabile nelle amministrazioni “corrotte”
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
COMMISSIONE DI UN REATO DI CORRUZIONE IN UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
IL RESPONSABILE
Se non ha predisposto il piano anti corruzione e ha provveduto ai compiti precedentemente descritti
Se non ha vigilato sull’adozione del piano
INCORRE NELLE SEGUENTI FORME DI RESPONSABILITA’
DIRIGENZIALE
DISCIPLINARE
La sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi
Le novità per le prefetture
Funzioni consultive per gli enti locali in materia di corruzione
Funzioni di vigilanza sull’operato degli enti locali in materia anti-corruzione
Cura l’elenco dei fornitori di beni e servizi per le pa sotto la sua competenza territoriale e
verifica la loro estraneità rispetto al fenomeno mafioso
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
I nuovi obblighi di pubblicazione per le pa
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
LIVELLO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI SOCIALI E CIVILI (Cost.
Art. 117
E’ assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e
semplicità di consultazione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
I siti web istituzionali
dovranno anche contenere
Bilanci e conti consuntivi
Costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini
Secondo uno schema redatto dall’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori
La delega al riordino della disciplina sulla trasparenza
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
1. DATI RELATIVI AI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI (Liv. Statale\
Regionale\Enti locali)
a) Situazione patrimoniale complessiva ante incarico
b) Titolarità di imprese
c) Partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei congiunti fino al secondo grado
d) Tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica in questione
I NUOVI CAMPI DELLA TRASPARENZA
1. DATI RELATIVI AI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI
2. DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI DI DIPENDENTI PUBBLICI
3. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI
Continua..
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
2. DAI REDDITUALI E PATRIMONIALI DI ALMENO ALCUNE CATEGORIE DI DIPENDENTI PUBBLICI (a partire da quelli con funzioni dirigenziali)
3. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI:
a) Autorizzazione o concessioni
b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
d) Selezione per l’assunzione del personale e progressione di carriera
Continua..
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche
Previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento, sia in ordine ai risultati delle azioni amministrative
Definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e modalità di elaborazione dei relativi formati
Individuazione anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria
Individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione
Gli obblighi di pubblicità per le stazioni appaltanti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
NUOVI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ IN MATERIA
DI APPALTI PUBBLICI
Struttura proponente
Oggetto del bando
Elenco degli operatori invitati a presentare l’offerta
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate
Entro il 31 gennaio tali informazioni vengono trasmesse all’Autorità per la vigilanza di contratti pubblici che le rende pubbliche sul proprio sito web in
formato digitale
La delega in materia di incompatibilità e conflitto di interessi
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della
prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi
dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di
diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti
interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di
amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di
incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la
titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale
delle funzioni pubbliche affidate.
I principi e i criteri direttivi della delega
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Prevedere in modo esplicito i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali adottando il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I, libro II del codice penale
Prevedere in modo esplicito i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali adottando il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche di enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte della pa che conferisce l’incarico
Disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che per un congruo periodo di tempo antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive
Le novità in materia di formazione delle commissioni e assegnazioni di uffici
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro II del codice penale:
Non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi
Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati
Non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché vantaggi economici di qualunque genere.
Le novità in materia di “post-employment restrictions”
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti stabiliti contrariamente a questa disposizione sono nulli
La delega in materia di incandidabilità
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il governo è delegato ad adottare entro un anno, un testo unico in materia di incandidabilità alla carica di membro del parlamento europeo, di deputato e di senatore della repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consiglieri di amministrazione e di presidente delle aziende speciali nonché di componente degli organi esecutivi delle comunità montane
GENERALE RIORDINO ORGANICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCANDIDABILITA’
La delega rinvia a due tipi di delitti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
DELITTI DI PARTICOLARE GRAVITA’
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO RIDUZIONE IN SCHIAVITU’ CONTRAFFAZIONE TRATTA DI PERSONE SEQUESTRO DI PERSONA ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI
DROGA TERRORISMO
DELITTI CON PENE DI ALMENO DUE ANNI
CONTRO LA PUBBICA AMMINISTRAZIONE
PECULATO CORRUZIONE CONCUSSIONE MALVERSAZIONE
Più altri delitti per cui è prevista una pena superiore a 3 anni
Le sentenze devono essere passate in giudicato
Whistleblowing
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria, alla corte dei conti o al proprio superiore gerarchico, condotte illecite:
Non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro.
L’identità del segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare non può essere rivelata salvo:
Il consenso dell’interessato
Qualora l’identità del denunciatore sia indispensabile per la difesa dell’incolpato
La legge Introduce il principio del whistleblowing nell’ordinamento italiano
Le novità sui codici di comportamento
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
GovernoDeve definire un
codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche
amministrazioni contenente:
Disciplina dei regali\compensi\altre utilità
Regole utili per assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione
Il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, imparzialità e servizio esclusivo del bene pubblico
Il Codice è approvato con decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del ministro per la
pubblica amministrazione previa intesa in sede di conferenza unificata. E’ pubblicato nella gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente
IL CODICE DI CONDOTTA DIVENTA UNA FONTE AUTONOMA RISPETTO AL CONTRATTO NAZIONALE
Continua..
Violazione del codice
E’ fonte di responsabilità:
Disciplinare Contabile amministrativa
Sull’applicazione dei codici vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo
interno e gli uffici di disciplina
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tutte le amministrazioni devono munirsi di un codice di condotta che può integrare il codice di condotta
disposto dal governo
Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e corretta
applicazione dei codici stessi
La delega in materia di illeciti disciplinari
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il governo è delegato ad adottare entro sei mesi […] un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti
amministrativi
Principi e criteri
direttivi
Omogeneità degli illeciti connessi al ritardo superando le logiche specifiche dei diversi settori dell’amministrazione
Omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti volti ad evitare i ritardi
Omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini
Le modifiche al codice penale
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
LE MODIFICHE VANNO IN TRE
DIREZIONI
INTRODUZIONE DI NUOVI REATI
RIMODULAZIONE DI REATI ESISTENTI
GENERALE AUMENTO DELLE PENE
Rimodulazione dei reati esistenti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
SDOPPIAMENTO DEL REATO DI CONCUSSIONE
CONCUSSIONE PER COSTRIZIONE (da 4 a 6
anni):
il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita o dei suoi poteri,costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ
IL NUOVO REATO DI CORRUZIONE
CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (da 1 a 5 anni):
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
I nuovi reati
CORRUZIONE TRA PRIVATI (da 1 a 3 anni)
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (da 3 a 8 anni)
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (da 1 a 3 anni)
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. N.B. VECCHIA CONCUSSIONE
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Riflessioni conclusive
SPUNTI DI DIBATTITO SULLA LEGGE
SPACCHETTAMENTO DEL REATO DI CONCUSSIONE
MANCATA REINTRODUZIONE DEL FALSO IN BILANCIO (REATO-SPIA)
RISCHIO DELLA NON PUNIBILITA’ DELLA FATTISPECIE MENO GRAVE DELLA CONCUSSIONE A CAUSA DI BREVISSIMI TERMINI DI PRESCRIZIONE
PUNTI CRITICI
PRINCIPIO DI INVARIANZA
PROBLEMI DELLE DELEGHE E RELAZIONE CON ART.76 COSTITUZIONE
ASSENZA DI INCENTIVI PER IL WHISTLEBLOWING
SCELTA TEMPISTICA INFELICE
ART.1, COMMA 7 E COMMA 12
CRITICHE MOSSE DALLA CORTE DI CASSAZIONE
Moltiplicare le barriere interne all’amministrazione
Pubblica amministrazi
one
ALTRE CRITICITA’ DEL SISTEMA
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
ABBREVIAZIONE DEI TEMPI PROCESSUALI
REGOLAMENTAZIONE DEL FENOMENO LOBBYING
PROBLEMA DELL’EFFETTIVO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL MERITO NELLA P.A.