IVA. 2 PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA Art. 1 D.P.R. N. 633/72 “L’imposta sul valore aggiunto si...
-
Upload
silvana-vanni -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of IVA. 2 PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA Art. 1 D.P.R. N. 633/72 “L’imposta sul valore aggiunto si...
IVA
2
PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA
Art. 1 D.P.R. N. 633/72
“L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di impresa o nell’esercizio di arti e professioni” (i
requisiti devono verificarsi contemporaneamente, altrimenti l’operazioni è “fuori campo” Iva)
REQUISITO OGGETTIVO
Cessioni di beni e prestazioni di servizi (artt. 2 e 3, DPR n. 633/72)
REQUISITO SOGGETTIVO
Esercizio di impresa o di arti e professioni (artt. 4 e 5, DPR n. 633/72)
REQUISITO TERRITORIALE
Svolgimento delle operazioni nel territorio dello Stato (art. 7 DPR n. 633/72)
Presupposti
• Ma, mentre l’assenza di uno dei primi due
presupposti ci induce a ritenere irrilevante
l’operazione ai fini Iva, l’identificazione
territoriale serve solo per la localizzazione
dell’operazione, da cui consegue poi il
procedimento applicativo dell’imposta.
Presupposti
• In termini più chiari, se un’operazione, pur
definita sotto l’aspetto soggettivo e oggettivo, non
è territorializzata in Italia possiamo comunque dire
che ci troviamo di fronte ad una operazione
sicuramente rilevante, ma non assoggettabile ad
imposta in Italia
Presupposti
• Potrebbe esserlo p. es. in altro paese dell’U.E.
Quindi il requisito territoriale mira ad individuare
il luogo ove l’operazione si considererà effettuata
e pertanto assoggettata ad imposta
Soggettività passiva
• In base alla lett. d) I comma dell’art. 7 DPR
633/72 per soggetto passivo stabilito nel
territorio dello Stato si intende:
1 - il soggetto passivo domiciliato in Italia o ivi
residente che non abbia stabilito il domicilio
all’estero
Soggettività passiva
2 - ovvero una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato di un soggetto
domiciliato e residente all'estero
limitatamente, però, alle operazioni da essa
rese o ricevute
Soggettività passivaL’aggettivo “stabilito” che qualifica il soggetto passivo individua la
posizione di colui che possiede in Italia:
1 - il domicilio (centro principale degli affari e degli interessi)
2 - la residenza (luogo in cui la persona ha il c.d. indirizzo
permanente) senza avere trasferito il domicilio all'estero
3 - una stabile organizzazione - se il soggetto è domiciliato e residente
all'estero - che interviene direttamente e fattivamente in una
determinata operazione di vendita o di acquisto di beni o servizi
effettuata nel territorio dello Stato, limitatamente a tale operazione
da essa resa o ricevuta.
Stabile organizzazione
• La nozione di stabile organizzazione è utilizzata,
ormai universalmente, per individuare l’elemento
soggettivo necessario e sufficiente per l’imposizione
di un’attività economica svolta nel territorio di uno
Stato da un soggetto residente in altro Stato
Stabile organizzazione
• Una stabile organizzazione ai fini del
reddito può non configurarsi tale ai fini
dell’Iva
Stabile organizzazione
• Cassazione 8488 del 9 aprile 2010 rimarca
la differenza tra il concetto di stabile
organizzazione ai fini Iva e ai fini del
reddito
Territorialità
Esistono diversi criteri per individuare la territorialità
di:
• Cessioni di beni, con differenza tra
– beni immobili
– beni mobili
• Prestazioni di servizi
Territorialità delle cessioni• Le cessioni di beni si considerano effettuate in Italia
quando i beni si trovano:
– nel territorio dello Stato;
– nella condizione doganale di beni nazionali,
comunitari o in temporanea importazione.
• La territorialità delle cessioni di beni dipende perciò dal
luogo dove si trovano i beni stessi, a nulla influendo la
residenza delle parti tra cui avviene l'operazione.
• Anche le cessioni intervenute tra due residenti in Italia
saranno perciò fuori campo IVA se riguardanti un bene
sito all'estero, mentre potranno considerarsi "effettuate
nel territorio dello Stato" operazioni in cui entrambe le
parti, od una di esse, non sono residenti.
Territorialità delle cessioni
Territorialità delle cessioni• La cessione si considera effettuata nel territorio dello
Stato qualora i beni oggetto della stessa si trovino nel
territorio della Repubblica Italiana al momento in cui la
cessione si intende effettuata, secondo i criteri di cui
all’art.6 del Dpr. n.633/72, e quindi al momento della
stipula dell’atto traslativo per gli immobili, all’atto della
consegna o spedizione per i mobili.
Territorialità per le cessioni di beni (art. 7- bis)
• In definitiva, se i beni si trovano in Italia la cessione è
territorialmente rilevante e quindi è soggetta alla
disciplina IVA in Italia, se invece i beni si trovano
fuori dal territorio dello Stato la loro cessione è
carente del requisito territoriale e non è rilevante agli
effetti del tributo.
Beni immobili
Le cessioni di beni immobili si considerano effettuate
nello Stato se hanno per oggetto fabbricati e terreni
esistenti nel suo territorio. Di converso sono fuori
campo IVA le cessioni di immobili effettuate da
operatori italiani se gli immobili si trovano fuori dal
territorio nazionale.
Beni immobili
• Una società italiana proprietaria di un
fabbricato sito in Francia non deve
assoggettare ad IVA la sua cessione trattandosi
di una operazione fuori campo IVA in quanto
dovrà seguire la disciplina vigente in Francia.
Beni immobili
Se una società francese senza stabile organizzazione possiede un immobile in Italia e lo cede, l'operazione deve essere assoggettata ad IVA in Italia. Pertanto:
1) se l'acquirente è soggetto passivo d'imposta nazionale, l'imposta sarà versata da quest'ultimo attraverso il meccanismo del "reverse-charge";
2) se l'acquirente è un privato nazionale o un soggetto non residente, l'imposta dovrà essere versata dalla società cedente attraverso l'istituto dell'"identificazione IVA" o mediante il rappresentante fiscale.
L’ampliamento del “reverse charge”
Dall’1.1.2010 l’operazione effettuata nei confronti
del soggetto passivo stabilito in Italia obbliga
quest’ultimo al reverse charge. Il cedente non sarà
tenuto a nessun adempimento anche se fosse
direttamente identificato o avesse un rappresentante
fiscale
L’ampliamento del “reverse charge”
Deve pertanto escludersi che il cedente
prestatore non residente sia tenuto
all’emissione della fattura attraverso il
numero di identificazione Iva italiano (circ.
37/E/2011)
L’ampliamento del “reverse charge”
Nella stessa ris. si ricorda che, per
operazioni compiute nei confronti di
privati, l’assolvimento dell’imposta resta a
carico del cedente non residente, che dovrà
pertanto identificarsi
Identificazione diretta ed indiretta
• Ai sensi dell’art. 35-ter Iva la nomina del
rappresentante fiscale è obbligatoria quando il
soggetto non residente effettui nel territorio dello
Stato cessioni o prestazioni verso soggetti che, non
agendo nell’esercizio di impresa o professione, non
possono auto-assolvere i relativi obblighi Iva
Identificazione diretta ed indiretta
• Per effetto della sentenza C. Giustizia U.E.
16.7.2009 C-244/08, la nomina del
rappresentante fiscale è preclusa se il soggetto
estero ha ivi una stabile organizzazione –
disposizione recepita dall’art. 17 c. 3 Iva
Identificazione diretta ed indiretta
• La necessità della nomina di un
rappresentante fiscale vige sia per
operazioni fatte con privati ma anche con
soggetti non residenti
Identificazione diretta ed indiretta
• Così la tinteggiatura di un immobile sito a
Ventimiglia, di proprietà di un cittadino
francese (soggetta ad Iva in Italia poiché ivi
è ubicato il bene), eseguita da un
imbianchino anch’egli francese, obbliga
quest’ultimo ad accendere una posizione
Iva in Italia.
Identificazione diretta ed indiretta
• L’alternatività tra identificazione diretta e
rappresentante fiscale vale solo per i
soggetti comunitari, in quanto per i soggetti
extra-comunitari è possibile la sola seconda
opzione.
Identificazione diretta ed indiretta
• L’identificazione, così come la
rappresentanza, hanno carattere
strumentale, sicché non è necessario farvi
ricorso quando l’operazione (attiva o
passiva) può essere realizzata direttamente
tra le controparti principali – ris. A.E. 447
19.11.2008
L’ampliamento del “reverse charge”
L’acquirente italiano
Autofattura obbligo contabile
Soggetto non
residenteFattura con addebito Iva ai clienti italiani
(Identificato o tramite rappresentante fiscale)
Non più compensazione con eventuali acquisti fatti in Italia
Unica strada: richiesta di rimborso
nuovo 38-bis2 (ex articolo 38-ter)
L’ampliamento del “reverse charge”
Fino al 31.12.2009
Obbligo di applicare il “reverse charge” solo per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo, e comma 4, lettere d) e f-quinquies del decreto Iva
Dal 01.01.2010
Obbligo di applicare il “reverse charge” per tutti gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo italiano*
*EccezioneLa regola obbligatoria dell’inversione contabile non opera se il soggetto non residente fornisce beni o servizi ad un soggetto nazionale, facendo intervenire la sua stabile organizzazione in Italia.
L’ampliamento del “reverse charge”Esempio 1)
Una società Francese acquista beni in Italia e li cede ad una società italiana.
Fino al 31.12.2009
La società Francese può utilizzare il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta in Italia per emettere fattura con Iva nei confronti del cliente italiano: riscuote l’Iva sulla vendita e la recupera sull’acquisto dal suo fornitore italiano.
Dal 1.01.2010
L’imposta sarà assolta dal cessionario/committente stabilito in Italia con il meccanismo del reverse charge. La società francese (identificata in Italia) per l’Iva assolta sull’acquisto non potrà effettuare alcuna compensazione con la vendita e dovrà chiedere il rimborso.
L’ampliamento del “reverse charge”
Esempio 2)
Una società Americana acquista beni in Italia e li cede ad una società italiana.
Fino al 31.12.2009
Dal 1.01.2010
La società Americana può nominare un rappresentante fiscale in Italia, applicare l’Iva sulle fatture emesse ai clienti italiani e detrarre l’Iva sugli acquisti.
L’imposta sarà assolta dal cessionario/committente stabilito in Italia con il meccanismo del reverse charge. La società americana potrà utilizzare la sua posizione Iva in Italia per chiedere il rimborso dell’Iva assolta sugli acquisti.
LE OPERAZIONI EFFETTUATE DA NON RESIDENTI NEI CONFRONTI DI PRIVATI CONSUMATORI
Nel caso in cui l’operatore non residente effettui operazioni nei confronti di privati
consumatori, sarà tenuto ad identificarsi direttamente o a nominare un
rappresentante fiscale in Italia per poter adempiere agli obblighi Iva.
Si seguono le modalità già vigenti che non sono state
modificate dal provvedimento
Nessuna novità
LE OPERAZIONI EFFETTUATE DA NON RESIDENTI NEI CONFRONTI DI OPERATORI ANCH’ESSI NON RESIDENTI
Nel caso in cui l’operatore non residente effettui operazioni rilevanti territorialmente in Italia nei confronti di altri operatori non residenti, sarà tenuto ad identificarsi direttamente o a nominare un rappresentante fiscale in Italia per poter adempiere agli obblighi Iva.
Si seguono le modalità già vigenti che non sono state
modificate dal provvedimento
Nessuna novità
ALTRE PREVISIONI CONTENUTE NEL NUOVO ARTICOLO 17
Le disposizioni precedenti non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. In tal caso la stabile organizzazione è equiparata ad un operatore residente.
Nessuna novità
Cessioni - Beni mobili
• Le cessioni si considerano effettuate nello Stato se
hanno per oggetto beni mobili nazionali, comunitari o
vincolati al regime della temporanea importazione,
esistenti nel territorio stesso. Tra i beni mobili
rientrano anche l'energia elettrica, il gas, il calore, il
freddo e simili la cui fornitura è considerata una
cessione di beni e non una prestazione di servizi.
Le operazioni intracomunitarie
• Il sistema attuale, previsto dal D.L. 331/93 è provvisorio, in
attesa che la totale armonizzazione delle legislazioni e l’adozione
di aliquote uniformi consenta l’attuazione piena del mercato
comune. In quel momento la tassazione normale avverrà nel
paese di origine, con conguaglio tra i paesi membri attraverso
l’istituto della compensazione. In questa fase transitoria, invece,
si è statuito che le operazioni siano tassate a destinazione, in
modo che l’imposta venga applicata nel paese cui compete il
tributo.
Le operazioni intracomunitarie
• Per essere in presenza di queste operazioni
occorrono gli stessi presupposti già
analizzati per l’IVA interna: soggettivo,
oggettivo, territoriale.
Presupposto soggettivo
• Le operazioni devono essere poste in essere tra due
soggetti passivi d’imposta identificati nei rispettivi
paesi membri. Il presupposto soggettivo, che nel
mercato interno deve essere ricercato in capo al cedente
o prestatore, a nulla influendo il soggetto destinatario
dell’operazione, nell’operazione intracomunitaria deve
sussistere per entrambi i soggetti.
Presupposto oggettivo e territoriale
• Deve trattarsi di una cessione di beni trasportati da
uno stato membro all’altro, è quindi necessario il
trasferimento fisico della merce. Le prestazioni di
servizi sono considerate operazioni intracomunitarie
solo se direttamente collegabili alle cessioni di beni
mobili e al loro trasferimento, come i trasporti, le
prestazioni ad essi accessorie e le intermediazioni
relative ai trasporti e alle cessioni di beni.
Acquisti intracomunitari
• Per acquisto intracomunitario deve intendersi
l’acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di
altro diritto reale di godimento su beni spediti o
trasportati nel territorio dello Stato italiano da un
altro Stato membro, a cura del cedente o
dell’acquirente, entrambi soggetti passivi identificati
nei rispettivi paesi, o da terzi per loro conto.
Acquisti intracomunitari
• Il debitore dell’imposta per gli acquisti
intracomunitari effettuati nel territorio dello
Stato è l’acquirente-soggetto passivo e
l’imposta è dovuta, nel paese di
destinazione dei beni.
Acquisti intracomunitari
• Affinché si realizzi l’assoggettamento all’imposta
dell’acquisto intracomunitario in Italia, l’acquirente
dei beni ha l’obbligo di “integrare” la fattura
pervenuta dal fornitore, indicando l’aliquota e
l’ammontare dell’imposta e di annotarla sia tra le
fatture emesse, che tra gli acquisti
Acquisti intracomunitari
• In tal modo, se è un soggetto che può detrarre
integralmente l’imposta afferente gli acquisti, l’IVA
sull’acquisto intracomunitario sarà per lui
totalmente neutra; se è invece un soggetto con
detrazione vietata o ridotta (ad esempio perché
effettua operazioni esenti) egli resterà inciso di tutta
o di parte dell’imposta, alla medesima maniera di
un normale acquisto effettuato in Italia.
Cessioni intracomunitarie• Le cessioni di beni trasportati o spediti dal
venditore, dall’acquirente o da altri per loro conto, dal territorio dello Stato a quello di un altro Stato membro, costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili in Italia se si verificano tutte le seguenti condizioni:– La cessione è effettuata a titolo oneroso;– Il venditore è un soggetto passivo in Italia;– L’acquirente è un soggetto passivo in un altro
Stato membro;– L’acquirente abbia comunicato al cedente il
proprio numero di identificazione
Prestazioni di servizi intracomunitarie
• Le prestazioni di servizi assoggettate alla disciplina degli scambi intracomunitari, come abbiamo già accennato, sono esclusivamente le seguenti:– Prestazioni di intermediazione relative alle operazioni
intracomunitarie;– Prestazioni di servizio relative ai beni mobili;– Prestazioni di trasporto dei beni;– Prestazioni accessorie al trasporto.
• I servizi diversi da quelli sopra elencati, anche quando siano svolti tra operatori comunitari e sul territorio della Comunità Europea, sono soggetti alle regole ordinarie sulla territorialità, di cui all’art. 7 del DPR 633/72.
Le cessioni all’esportazione• In generale con il termine esportazione si intende il
trasporto o la spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea a seguito di trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e in cambio del pagamento di un corrispettivo.
• Le esportazioni di beni non sono imponibili nel territorio dello Stato, ciò significa che non scontano IVA italiana. Esse tuttavia rientrano nel volume di affari, sono soggette a tutti gli adempimenti previsti in materia di fatturazione, registrazione, dichiarazione e danno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
Le cessioni all’esportazione• Esportazioni dirette (art. 8/1° comma lett. a, I parte e
B): sono cessioni all’esportazione dirette le cessioni effettuate “ anche tramite commissionari – mediante trasporto o spedizione dei beni all’estero o comunque fuori dal territorio della Comunità Europea – a cura o a nome dei cedenti o dei loro commissionari…”.
• Sono prese in considerazione pertanto due ipotesi: la prima prevede l’invio all’estero direttamente dal cedente o (da un terzo come dipendente, spedizioniere) a suo nome; la seconda prevede l’invio all’estero da parte del commissionario del cedente; in tal caso sono considerate esportazioni dirette – e fatturate pertanto senza addebito d’imposta - sia il passaggio tra cedente e commissionario, che la cessione tra commissionario e acquirente.
Le cessioni all’esportazione• Sono considerate esportazioni dirette (cd.
improprie) anche le cessioni di beni con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità Europea entro 90 giorni a cura del cessionario non residente (art. 8, comma 1, lettera b): in tal caso la prova dell’esportazione sarà data dal visto di uscita dalla Comunità, apposto su un esemplare della fattura dalla Dogana o dall’ufficio postale.
Le cessioni all’esportazione• Esportazioni dirette triangolari (art. 8/1° comma lett. a, II
parte): si considerano cessioni all’esportazione dirette anche le cessioni con trasporto all’estero dei beni a cura o a nome dei cedenti o dei loro commissionari eseguite per incarico dei propri cessionari o dei commissionari di questi. In questo modo il concetto di esportazione diretta è stato esteso al passaggio dei beni dal produttore o commerciante residente (1° cedente) al cessionario residente, cioè l’esportatore (2°cedente e cessionario) a condizione però che sia il 1° cedente a consegnare i beni all’acquirente estero o a portarli all’ estero (ipotesi di pura scuola, perché nella prassi commerciale l’esportatore non darà mai l’indicazione del proprio cliente!!). In sostanza la fattispecie si realizza a condizione che il cessionario non abbia mai la disponibilità dei beni sul territorio dello Stato. La società “A” (cedente) fattura alla società “B” (cessionario) e consegna direttamente a sua cura i beni all’estero
Le operazioni assimilate all’esportazione
• Costituiscono operazioni assimilate alle esportazioni:– Le cessioni di navi,
– Le cessioni di aeromobili;
– Le prestazioni di servizi relative a lavori navali ed accessorie;
– Le cessioni di beni e prestazioni di servizi incorporate nelle navi e negli aeromobili o relative al vettovagliamento.
52
IMPORTAZIONIArt. 1 D.P.R. N.
633/72
Precisa che l’imposta su applica sulle importazioni da chiunque effettuate
Per le importazioni, la rilevanza ai fini Iva prescinde dalla presenza del requisito soggettivo; l’imposta si applica anche sulle importazioni effettuate da privati
(pagamento dell’imposta in Dogana)
NOZIONE DI IMPORTAZIONE
Beni provenienti da paesi extraUe (per i beni provenienti dalla Ue, si applica la disciplina prevista
dal DL n. 331/93)