Italian Voluntary Disclosure: perché? come? quanto?
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Transcript of Italian Voluntary Disclosure: perché? come? quanto?
Voluntary Disclosure
Vincenzo Renne
perché
(quantomeno)
informarsi…
motivazioni:
trasparenza fiscale-finanziaria internazionale, a regime dal 2017 con anticipi fin dal 2015
introduzione del reato penale di autoriciclaggio
limitazioni all’uso del contante
coerenza patrimoniale, reddituale, capacità di spesa
la Voluntary Disclosure
(stato dell’arte)
descrizione di sintesi / 1 quadro generale
consente la regolarizzazione, per tutti i periodi non prescritti, in ordine (i) alle imposte eventualmente evase che hanno dato origine ai capitali investiti all’estero, (ii) alle imposte evase sulle rendite finanziarie realizzate nel periodo e (iii) alla mancata predisposizione dell’RW in dichiarazione dei redditi;
iniziativa del contribuente: presentazione dell’istanza ad una delle sedi dell’Ucifi;
fase di contraddittorio con evidenza del c.f. del contribuente;
l’Ucifi emette un atto di liquidazione indicando le imposte e le sanzioni (ridotte)
versamento in un’unica soluzione od in tre rate mensili
descrizione di sintesi / 2 periodi oggetto di regolarizzazione
In caso di “dichiarazione omessa”: 4 anni se Italia, Stato White List o Black List Compliant; 8 anni se Stato Black List NON compliant;
In caso di “dichiarazione omessa”: 5 anni se Italia, Stato White List o Black List Compliant; 10 anni se Stato Black List NON compliant;
descrizione di sintesi / 3 sanzioni RW
le sanzioni amministrative ordinarie relative al quadro RW si ricorda essere:
- da 3% che in adesione si riducono a 0,5% se Stato White List o Stato Black List Compliant;
- da 6% che in adesione si riducono a 1,5% se Stato Black List
descrizione di sintesi / 4 imposte e sanzioni per omessadichiarazione
Irpef: progressiva per scaglioni dal 23% al 43% più addizionali regionali e comunali, 2% sul Reddito Complessivo;
Sanzione per omessa dichiarazione: 120% riducibile a 15% in adesione se Italia; 160% riducibile a 20% in adesione se Stato White List; 240% riducibile a 30% in adesione se Stato Black List
Irap: 3,9% sul Valore Netto della Produzione;
Sanzione per omessa dichiarazione: 120% riducibile a 15% in adesione se Italia; 160% riducibile a 20% in adesione se Stato White List; 240% riducibile a 30% in adesione se Stato Black List
descrizione di sintesi / 5 imposte e sanzioni per infedeledichiarazione
Irpef: progressiva per scaglioni dal 23% al 43% più addizionali regionali e comunali, 2% sul Reddito Complessivo;
Sanzione per omessa dichiarazione: 100% riducibile a 12.5% in adesione se Italia; 133% riducibile a 16.625% in adesione se Stato White List; 200% riducibile a 25% in adesione se Stato Black List
Irap: 3,9% sul Valore Netto della Produzione;
Sanzione per omessa dichiarazione: 100% riducibile a 12.5% in adesione se Italia; 133% riducibile a 16.625% in adesione se Stato White List; 200% riducibile a 25% in adesione se Stato Black List
descrizione di sintesi / 6 reato penale di autoriciclaggio
introdotta la previsione del reato di autoriciclaggio, che riguarda le fattispecie di impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da occultarne la provenienza delittuosa (anche per utilizzazione o godimento personale):
sanzione penale: reclusione da 2 ad otto anni, sanzione amministrativa: da € 5’000 ad € 25’000in caso di pena edittale massima inferiore a 5 anni, sanzione penale: reclusione da 1 a 4 anni, sanzione amministrativa: da €2’500 ad € 12’500
poiché il reato consiste nell’utilizzo dei proventi evasi, l’autoriciclaggio non è soggetto a prescrizione sull’origine delle disponibilità ma solo, eventualmente, a partire dalla data di utilizzo delle stesse
descrizione di sintesi / 7 all in
il meccanismo “All In”: la procedura di regolarizzazione vale nel
presupposto che “tutti” gli investimenti esteri siano ufficializzati, con previsione di “decadenza” degli effetti ove venisse dimostrato anche successivamente che così non fosse
conseguentemente l’istanza deve essere omnicomprensiva
descrizione di sintesi / 8 tassazione a forfait
la tassazione forfettaria:
- è consentita esclusivamente qualora “la media” delle consistenze delle attività finanziarie estere non dichiarate alla fine di ciascun periodo d’imposta sia inferiore ad € 2’000’000
- modalità di calcolo: tassazione al 27% su un rendimento nominale pari al 5% del valore complessivo alla fine del singolo anno ed applicazione delle sanzioni per mancato RW
descrizione di sintesi / 9 estensione ai capitali “domestici”
l’estensione ai capitali non dichiarati “domestici”: l’attuale versione consente la regolarizzazione anche di capitali non portati all’estero (una sorta di regolarizzazione dei contanti)
trade off valutativi:
imposta sulle successioni
tassazione complessiva sui proventi finanziari e tassazioni patrimoniali
utilizzabilità delle somme (reato penale di autoriciclaggio) versus costo ufficializzazione
monitoraggio dei capitali per la lotta all’evasione, inversione dell’onere della prova
nuovi meccanismi di cooperazione internazionale, reato penale di autoriciclaggio
L’approccio del fisco al “patrimonio”
utilizzo del nuovo “redditometro/spesometro” e ricorso a incroci di dati e presunzioni “mirate”
la lotta all’evasione informatizzata (internet, social, accessi, ispezioni, verifiche),
inversione dell’onere della prova
nuova anagrafe dei conti correnti e dei depositie mappatura rapporti finanziari
ottimizzazione vs evasione
maggiori controlli e sanzioni, reato penale di autoriciclaggio
estensione delle deroghe al segreto bancario e fiduciario anche internazionale
inversione dell’onere della prova e sequestri conservativi provvisori
esigenze di coniugare fiscalità e conseguenzegiuridiche successorie
norme presuntive su posizioni estere finanziarie e societarie
Vincenzo Renne
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