Introduzione al pensiero normativo

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BIBLIOTECA DI CULTURA CIVILE Etica Giuridica Politica Percorsi di filosofia pratica Ricostruire una dottrina del pensiero normativo con- sente di prendere posizione nell’orizzonte teorico e isti- tuzionale, riconoscendo la possibilità del pluralismo etico e, in definitiva, che la più antica (e venerabile) tra- dizione è la tradizione della critica. Gianfrancesco Zanetti INTRODUZIONE AL PENSIERO NORMATIVO DIABASIS DIABASIS INTRODUZIONE AL PENSIERO NORMATIVO GIANFRANCESCO ZANETTI La realtà storica contemporanea non può fare a meno della riflessione normativa: comitati di bioetica sor- gono all’interno delle strutture ospedaliere; normative regionali e legislazione ordinaria sono chiamate a dirimere casi di pluralismo normativo con riferimento a quella popolazione immigrata che sta modificando l’aspetto demografico, ma anche antropologico, delle nostre città; nuove tecnologie pongono nuove sfide al tradizionale set di valori condivisi; nuove rivendica- zioni di diritti soggettivi si appoggiano a differenti tradizioni filosofiche per legittimarsi e imporsi istitu- zionalmente. La discussione razionale di questi temi non può essere lasciata agli spazi dell’industria dell’intratteni- mento ma deve essere riportata alla comunità acca- demica e scientifica come già avviene in altri paesi. Oggetto di questo volume è proprio un’illustrazione delle forme e dei contenuti del pensiero normativo in forma di elaborazione organica. Comprendere la logica del pensiero normativo significa, da un lato, com- prendere le ragioni della sua recente fioritura (soprat- tutto nell’area anglosassone); dall’altro, avere la pos- sibilità di acquisire strumenti che consentano di fare i conti – sia come cittadini sia come soggetti istitu- zionali – con i dilemmi, teorici e pratici, delle odierne società pluraliste. Gianfrancesco Zanetti è docente di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Political Theory all’Hunter College, CUNY, di New York. Tra le sue pubbli- cazioni: La nozione di giustizia in Aristotele (Il Mulino, 1993); Amicizia, felicità, diritto. Due argomenti sul perfe- zionismo giuridico (Carocci, 1998); Ragion pratica e diritto. Un percorso aristotelico (Giuffrè, 2001); Political Friendship and the Good Life (Kluwer, 2002). Ha curato Filosofi del diritto contemporanei (Cortina, 1999); Elementi di etica pratica (Carocci, 2003); con M. La Torre: Seminari di Filosofia del diritto. Categorie dal dibattito contemporaneo (Rubbettino, 2000). Associate Editor della rivista giusfilo- sofica «Ratio Juris», collabora con riviste italiane e inter- nazionali. È direttore della sezione “Etica Giuridica Politica. Percorsi di filosofia pratica” della Biblioteca di cultura civile di Diabasis. 12,00

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La realtà storica contemporanea non può fare a meno della riflessione normativa: comitati di bioetica sorgono all'interno delle strutture ospedaliere; normative regionali e legislazione ordinaria sono chiamate a dirimere casi di pluralismo normativo con riferimento a quella popolazione immigrata che sta modificando l'aspetto demografico, ma anche antropologico, delle nostre città; nuove tecnologie pongono nuove sfide al tradizionale set di valori condivisi; nuove rivendicazioni di diritti soggettivi si appoggiano a differenti tradizioni filosofiche per legittimarsi e imporsi istituzionalmente. La discussione razionale di questi temi non può essere lasciata agli spazi dell'industria dell'intrattenimento ma deve essere riportata alla comunità accademica e scientifica come già avviene in altri paesi.

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BIBLIOTECA DI CULTURA CIVILEEtica Giuridica PoliticaPercorsi di filosofia pratica

Ricostruire una dottrina del pensiero normativo con-sente di prendere posizione nell’orizzonte teorico e isti-tuzionale, riconoscendo la possibilità del pluralismoetico e, in definitiva, che la più antica (e venerabile) tra-dizione è la tradizione della critica.

Gianfrancesco Zanetti

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La realtà storica contemporanea non può fare a menodella riflessione normativa: comitati di bioetica sor-gono all’interno delle strutture ospedaliere; normativeregionali e legislazione ordinaria sono chiamate adirimere casi di pluralismo normativo con riferimentoa quella popolazione immigrata che sta modificandol’aspetto demografico, ma anche antropologico, dellenostre città; nuove tecnologie pongono nuove sfide altradizionale set di valori condivisi; nuove rivendica-zioni di diritti soggettivi si appoggiano a differentitradizioni filosofiche per legittimarsi e imporsi istitu-zionalmente. La discussione razionale di questi temi non puòessere lasciata agli spazi dell’industria dell’intratteni-mento ma deve essere riportata alla comunità acca-demica e scientifica come già avviene in altri paesi. Oggetto di questo volume è proprio un’illustrazionedelle forme e dei contenuti del pensiero normativo informa di elaborazione organica. Comprendere la logicadel pensiero normativo significa, da un lato, com-prendere le ragioni della sua recente fioritura (soprat-tutto nell’area anglosassone); dall’altro, avere la pos-sibilità di acquisire strumenti che consentano di farei conti – sia come cittadini sia come soggetti istitu-zionali – con i dilemmi, teorici e pratici, delle odiernesocietà pluraliste.

Gianfrancesco Zanetti è docente di Filosofia del dirittopresso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degliStudi di Modena e Reggio Emilia e di Political Theoryall’Hunter College, CUNY, di New York. Tra le sue pubbli-cazioni: La nozione di giustizia in Aristotele (Il Mulino,1993); Amicizia, felicità, diritto. Due argomenti sul perfe-zionismo giuridico (Carocci, 1998); Ragion pratica e diritto.Un percorso aristotelico (Giuffrè, 2001); Political Friendshipand the Good Life (Kluwer, 2002). Ha curato Filosofi deldiritto contemporanei (Cortina, 1999); Elementi di eticapratica (Carocci, 2003); con M. La Torre: Seminari diFilosofia del diritto. Categorie dal dibattito contemporaneo(Rubbettino, 2000). Associate Editor della rivista giusfilo-sofica «Ratio Juris», collabora con riviste italiane e inter-nazionali. È direttore della sezione “Etica Giuridica Politica. Percorsidi filosofia pratica” della Biblioteca di cultura civile diDiabasis.

€ 12,00

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B I B L I O T E C A D I C U L T U R A C I V I L E

E t i c a G i u r i d i c a P o l i t i c aPercorsi di filosofia pratica

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S e z i o n e d i r e t t a d a G i a n f r a n c e s c o Z a n e t t iC o m i t a t o d i d i r e z i o n e

Luca Baccelli, Francesco Belvisi, Thomas Casadei Alessandra Facchi, Marina Lalatta Costerbosa, Massimo La Torre

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Progetto grafico e copertinaStudio Bosio, Savigliano (CN)

ISBN 88 8103 273 2

© 2004 Edizioni Diabasisvia Emilia S. Stefano 54 I-42100 Reggio Emilia Italia

telefono 0039.0522.432727 fax [email protected]

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Premessa

1. Il pensiero normativo

2. Il principio di rilevanza

3. Pluralismo e istituzioni

4. La struttura degli argomenti normativi

5. Il rapporto tra diritto e morale

Indice dei nomi

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Premessa

Questo testo articola in cinque “lezioni” relativamente in-dipendenti la riflessione che ha preceduto l’elaborazione de-gli argomenti normativi che sono stati prodotti in Elementidi Etica Pratica 1; essa si è svolta per poco più di tre anni, nel-la forma pubblica dei Seminari di teoria del diritto e filosofiapratica che si tengono regolarmente presso la Facoltà di Giu-risprudenza dell’Università di Modena e di Reggio Emilia, esi è giovata dei contributi degli studiosi che in quella sede sisono confrontati con questo progetto (ricordo che alcuni,come Gianluca Buonaiuti e Massimo Rosati, hanno contri-buito con papers critici di notevole elaborazione formale).Essa si è anche svolta in forma non ufficiale, come sempreavviene, nella quotidiana conversazione civile che impegnachi conserva il gusto, non esente da frustrazioni e ripiega-menti, della ricerca teorica.

Le nozioni e le idee qui presentate si sono formate, preva-lentemente, in un confronto con alcuni filoni della riflessionefilosofico-pratica anglosassone: una sezione del quarto capi-tolo è stata discussa presso l’Università di California, Berke-ley (CA); il quinto capitolo, originariamente apparso nei Se-minari di Filosofia del diritto (elaborati insieme a MassimoLa Torre) 2, è l’esito di un programma didattico che si è svi-luppato seguendo le sollecitazioni dei miei studenti di Hun-ter College (CUNY, New York); diverse idee guida del primoe del terzo capitolo sono state esposte, e discusse, presso laSchool of Law della Columbia University.

Vorrei ringraziare tutti gli amici e i colleghi che hannocontribuito e sostenuto questa riflessione, ma l’elenco sareb-be troppo lungo. Non posso esimermi però dal ringraziare ilconcreto aiuto e gli stimoli intellettuali di Albert Ascoli,

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Martha Nussbaum, Kenneth S. Sherrill, Kendall Thomas,Joan Tronto, Gianni Vattimo; un ringraziamento particolarerivolgo infine all’amico e collega Francesco Belvisi e a Tho-mas Casadei, che con valore e spirito di sacrificio ha offertosupporto e intelligenza alle iniziative della Cattedra di Filo-sofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-sità di Modena e Reggio Emilia.

Modena, 27 novembre 2003

Note

1. Gf. Zanetti (a cura di), Elementi di filosofia pratica. Argomenti nor-mativi e spazi del diritto, Carocci, Roma 2003.

2. M. La Torre, Gf. Zanetti, Seminari di filosofia del diritto, Rubbettino,Soveria Mannelli (CZ) 2000.

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1. Robert Paul Wolff, nella Prefazione alla seconda edizio-ne del suo “scandaloso” libretto , ricorda un’idea di BertrandRussell: la forma ideale di un’opera filosofica «dovrebbe co-minciare con proposizioni che nessuno metterebbe in dub-bio e concludersi con posizioni che nessuno accetterebbe» 1.È una situazione, per l’appunto, ideale: si parte da postulatiaccettati, autoevidenti, non controversi, poi si procede pervia deduttiva, rigorosa, controllabile, fino a produrre nuoveproposizioni, proposizioni informative e interessanti – il con-tenuto delle quali (se siamo fortunati) può essere talmentenuovo, originale, da risultare sorprendente. Può andare con-tro il nostro comune sentire, può infrangere la nostra sferacristallina di pregiudizi e risultare quindi inaccettabile. Leposizioni che nessuno accetterebbe sono il portato di un pro-cesso che si conclude in un dato modo: il punto di partenzaadeguato (perché postulato o autoevidente) e il metodo rigo-roso sono garanzie sufficienti. La struttura degli argomentibasati sul principio di conclusività ci è ben nota.

Qualcosa del genere avviene nella Repubblica di Platone,quando si va a caccia della Giustizia: ci si mette d’accordosu certi principi e poi si procede, adeguandosi a un modelloe a dei principi che si sono accettati. Se le conclusioni risul-tano sorprendenti e bizzarre, tali da offendere il senso co-mune, e se le posizioni, alle quali si approda, sono tali chenessuno accetterebbe (se ai guardiani verrà prescritta la co-munanza dei beni e dei figli, se le donne avranno un tratta-mento eguale a quello degli uomini, se i filosofi – definitivaaberrazione – dovranno governare), ebbene tanto peggioper il senso comune. Il fine non riorienta la direzione del-l’argomento conclusivo, che procede da un punto di parten-

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4. La struttura degli argomenti normativi

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za, accettato perché autoevidente, o ex ipothesi, o perchéprecedentemente oggetto di argomento conclusivo, in unadirezione (la conclusione che interessa). Al livello del pen-siero normativo, il modello costituisce un goal da persegui-re, e il fine non riorienta la conclusione normativa che inte-ressa: se, come ritiene Socrate-Platone nella Repubblica, perottenere la giustizia si deve censurare l’Iliade, tanto peggioper i rapsodi ed Omero.

Questa non è, come si è visto, una descrizione fedele dellastruttura di un argomento normativo. Il pensiero normativo,per via della presenza, nel suo realizzarsi, del principio di ri-levanza, si struttura in modo diverso. La complessa (pluralee non necessariamente pacificata) realtà istituzionale cherappresenta il suo luogo di esistenza, in bilico fra rischi costi-tutivi della reificazione della tecnica da una parte e di una(potenzialmente distruttiva) critica principled dall’altra, com-porta che il pensiero normativo funzioni in un modo diverso.

Poiché il potenziale di situazione gioca un ruolo nell’azio-ne del principio di rilevanza, la situazione mantiene un’esilepresa sull’argomento normativo; l’argomento può riorientar-si, mutando direzione, riflessivamente. Ciò significa che incerti casi, quando le conclusioni di un ragionamento norma-tivo danno luogo a soluzioni estreme, a posizioni che nessunoaccetterebbe, la diffidenza verso queste soluzioni è del tuttoragionevole finché si rimane dentro i parametri di razionalitàpropri del pensiero normativo.

La tecnica argomentativa del contro-esempio normativo sibasa, in parte, su questo. Se ragioni in questo modo, seguen-do lo stesso criterio dovresti argomentare anche in quest’al-tro caso, con conseguenze normative che non accetteresti vo-lentieri. Per questo motivo, devi riaggiustare il tuo argomen-to, avendo cura che non siano possibili conseguenze argo-mentative inaccettabili. Sono in gioco principi alternativi aituoi e sia tali principi sia i tuoi possono essere rivisti. RonaldDworkin ha fornito in certi casi esempi magistrali di argo-menti normativi. Sul tema della pena di morte la popolazio-ne americana è divisa, e il principio maggioritario non è con-clusivo: anche se suona come un ragionevole risultato, unacheckboard strategy risulta inaccettabile. La strategia a scac-

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chiera sarebbe quella di comminare e di dare esecuzione allapena solo nella metà dei casi, random. Dworkin mette in evi-denza che gli accesi sostenitori dell’una e dell’altra parte nonconsidererebbero una simile conclusione un second best. Ilpiù ispirato nemico della pena di morte preferirà, se non èpossibile l’abolizione totale, che le esecuzioni avvengano ebasta, piuttosto che una simile soluzione. Il più acceso fauto-re del taglione, se non può ottenere che le esecuzioni avven-gano e basta, preferirà l’abolizione totale a una simile solu-zione. Ci sono conclusioni che sono così poco attraenti (ap-pealing), che – in casi estremi – possono riorientare la dire-zione del pensiero normativo. C’è un argomento apagogiconon solo per i giuristi, ma anche per i filosofi morali.

Per questo motivo l’argomento normativo può avere unastruttura riflessiva, onde procede in una direzione verso il fi-ne e da esso poi “rimbalza” cautamente indietro, attuandouna revisione dell’argomento stesso a mano a mano che sisviluppa, per riavanzare verso il suo esito normativo.

Questa riflessività è un primo aspetto della struttura delpensiero normativo. Essa assume una coloritura caratteristi-ca, perché agisce sullo sfondo del costitutivo pluralismo san-cito dal secondo principio dei fatti istituzionali. Si tenga pre-sente che le istituzioni plurali hanno dietro credenze specifi-che (beliefs). Si possono immaginare credenze che risalgonoa tradizioni culturali diverse o credenze che risalgono a tra-dizioni filosofiche diverse. Nel primo caso la riflessività delpensiero normativo si eserciterà in un’opera di traduzione 2.Nel secondo caso, la riflessività del pensiero normativo sieserciterà nella ricerca di un equilibrio riflessivo 3. Il contro-esempio della riflessività è sempre un controesempio princi-pled, cioè latore di un potenziale set di principi differenti, odifferentemente sistemati e/o gerarchizzati. In questo senso,l’incontro fra tradizioni normative diverse è uno scontro fraculture, o fra dottrine comprensive, che non solo e non tantoirrobustisce, quanto rende possibile l’elaborazione stessa delpensiero normativo in quanto tale (che emerge costitutiva-mente plurale) 4.

La riflessione, dunque, conserva un “potenziale di riorien-tamento” della direzione dell’argomento normativo, proprio

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per via del “potenziale di situazione” connesso al principiodi rilevanza. Questa situazione è infatti caratterizzata in pri-mo luogo dalla sua pluralità: se essa non fosse plurale, nonsussisterebbe come tale, perché verrebbe investita di valorenormativo diretto (l’errore del giudice White, che affermò ildiritto della popolazione di trasformare in diritto le proprieconvinzioni morali) e non consentirebbe più l’emersione delpensiero normativo nella sua fase argomentata e critica.

La situazione dalla quale si sviluppa il pensiero normativocompiuto, cioè aperto alla critica e legittimato da un’argo-mentazione basata su principi, è una situazione che va pre-supposta plurale e non necessariamente armonica, affinchél’argomento normativo possa svilupparsi in quel modo suocaratteristico e riflessivamente riorientarsi.

La forma ideale del pensiero normativo avrebbe così ca-ratteristiche interessanti: dovrebbe cominciare con proposi-zioni che necessariamente qualcuno potrebbe mettere indubbio e concludersi con posizioni che qualcuno senz’altropotrebbe accettare, e rivendicando tuttavia che ognuno – incerte condizioni, ad esempio quelle habermasiane di comu-nicazione ideale – dovrebbe farlo. Laddove Russell aveva inmente, come ideale, posizioni che nessuno accetterebbe, quil’orizzonte ideale è costituito da posizioni che ognuno dovreb-be accettare, ma tali che necessariamente qualcuno potrebbe,argomentando, rifiutarsi di farlo.

2. Un argomento normativo standard, per via della suastessa struttura, implica necessariamente un paradosso prag-matico. Se esso viene usato per forzare una persuasione, percostringere a credere, per compellere intrare, esso svolge unafunzione tecnica: impugnato come un’arma, genera credenze(beliefs), come risultato strategico voluto. Un argomento nor-mativo cessa di essere un argomento normativo se diventamero strumento dialettico, magari eristico, se persuade comeuna volpe o minaccia come un leone. Se un argomento vienegenerato al solo scopo di ottenere determinati risultati (e peril primo principio dei fatti istituzionali non c’è realtà istitu-zionale e regola costitutiva che non si presti ad un uso tecni-co da parte dell’individuo in tal senso orientato), esso asso-

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Organicaintroduzione

al pensiero normativonell’età del mondoplurale e mutante

questo libro è stampato nel carattere Simoncini Garamond

su carta Arcoprintdelle cartiere Fedrigonidalla tipografia Sograte

di Città di Castelloper conto di Diabasisnel febbraio dell’anno

duemilaquattro

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BIBLIOTECA DI CULTURA CIVILE

Etica Giuridica Politica. Percorsi di filosofia praticaSezione diretta da Gianfrancesco Zanetti

J. Raz, I valori fra attaccamento e rispetto, a cura di F. Belvisi trad. di M. GoldoniM. C. Nussbaum, Capacità personale e democrazia sociale, a cura di Gf. Zanetti, intr. e trad. di S. BerteaGf. Zanetti, Introduzione al pensiero normativo

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

K. Thomas (a cura di), Legge, razza e diritti

P.W. Kahn, Lo studio culturale del diritto, a cura di Th. Casadei trad. di Gm. Zamagni

Dei doveri e delle libertà Sezione diretta da Maurizio Viroli

Lezioni per la repubblica, a cura di M. ViroliG. Calogero, Le regole della democrazia e le ragioni del socialismocon testimonianza di N. Bobbio, a cura di Th. CasadeiM. Walzer, Il filo della politica. Democrazia, critica sociale, governo del mondo, a cura di Th. CasadeiP. Bagnoli, Il metodo della libertà. Piero Gobetti tra eresia e rivoluzione

G. Calogero, La scuola dell’uomo, con testimonianza di A. Visalberghia cura di P. Bagnoli

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

A. Levi, Riflessioni sul problema della giustizia, a cura di T. GrecoJ. Tronto, Confini morali. L’etica della cura, a cura di Gf. Zanetti

ALTRI VOLUMI PUBBLICATI NELLA SEZIONE I muri bianchiLa saggezza del vivere, a cura di A. SinigagliaE. Berti, Soggetti di responsabilità. Questioni di filosofia pratica

A. Schlesinger jr., La disunione dell’America, con introduzione di S. VecaF. Mioni, Thomas Jefferson e la scommessa dell’autogoverno.

A. Galante Garrone, Piccoli discorsi sulla libertà

R. Petrella, Il bene comune. Elogio della solidarietà

Emmanuel Mounier. Attualità del personalismo comunitario, a cura di S. Vento

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