Integratori Nanoalimenti e functional foods

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3 Anno XVI In caso di mancato recapito, rinviare al CMP di Brescia per restituzione al mittente, previo pagamenti dei resi - Prezzo di una copia: 10,00 - ISSN: 1827-8582. Aprile 2014 Efsa L’evoluzione dell’Autorità: ieri, oggi e domani Integratori e functional foods Quali claims utilizzare? SPECIALE “CERTIFICAZIONI” Standard e obblighi normativi per esportare verso Paesi terzi Nanoalimenti Nuove regole sull’etichettatura

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EfsaL’evoluzione dell’Autorità: ieri, oggi e domani

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SPECIALE “CERTIFICAZIONI”Standard e obblighi normativi per esportare verso Paesi terzi

NanoalimentiNuove regole sull’etichettatura

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editoriale

NUTRIZIONEI SEMAFORI IN ETICHETTA FUNZIONANO?

L’etichettatura a “semaforo” funziona. Ad af-fermarlo è il Massachusetts General Hospi-

tal, ospedale statunitense che ha monitorato icomportamenti dei consumatori nella sua caffet-teria dopo aver introdotto le “nuove etichette”sui prodotti in vendita. In sostanza, ad ogni ali-mento è stato attributo un colore: verde a quel-li più sani, giallo a quelli da consumare in modosporadico e rosso a quelli da evitare. I dati riscon-trati rileverebbero che la giusta rappresentazionedel valore nutrizionale dei prodotti, unita ad unloro posizionamento intelligente, possa aiutare iclienti a compiere scelte più salutari e, nel tem-po, ad acquisire abitudini virtuose.Ma l’etichettatura a semaforo non convince isti-tuzioni, Regioni e associazioni dei consumatoriitaliani, critici nei confronti del sistema, introdot-to lo scorso anno anche nel Regno Unito (UK),l’unico Paese in cui il “semaforo” in etichetta èstato riconosciuto dal proprio Governo.Il sistema scelto dall’UK è una forma ibrida per-ché, oltre al colore rosso, giallo o verde, devonoessere indicate anche le quantità giornaliereconsigliate. Le porzioni, inoltre, devono indicareil valore di calorie e di nutrienti riferiti al fabbiso-gno giornaliero oltre alle quantità assolute di cia-scun ingrediente. Per alcuni prodotti, poi, accan-to ai numeri sono previste parole come “alto”,“medio” e “basso” per segnalare in modo intui-tivo se un cibo è ricco di grassi, zuccheri e sale.La nuova etichettatura sembrerebbe però nonfar giustizia ad aspetti della conoscenza dieteti-ca che invece dovrebbero essere correttamentetrasferiti anche ai consumatori, per facilitarnescelte salubri e consapevoli. Considerato, adesempio, che il “rosso” scatta quando l’alimen-to arriva a fornire – per porzione o 100 grammi– almeno il 30% dell’assunzione di riferimentogiornaliera per i solidi o il 15% per i liquidi, nonsi tiene conto che per alimenti “densi”, ma “nu-trizionalmente nobili”, come il Parmigiano Reg-

giano, adottare il filtro valido per i 100 gramminon può che penalizzarli, assegnando loro il bol-lino “rosso” e disincentivandone il consumo.E, come già sottolineato da Corrado Finardi nelnumero di settembre 2013 (vedi l’articolo “Eti-chettatura UK. Dieta Mediterranea bocciata?”,pp. 53-60), è questo il caso anche dell’olio di oli-va e di altre eccellenze della Dieta mediterranea,che lo schema UK rischia inevitabilmente di malrappresentare agli occhi dei consumatori sebbe-ne, se consumate nelle proporzioni giuste, nonsolo non siano dannose, ma, anzi, difficilmentesostituibili.

Emanuela Giorgi

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in questo numero

editoriale1 Emanuela Giorgi

Nutrizione. I semafori in etichetta funzionano?

16 Carlo e Corinna CorreraControlli ufficiali. E se rispettassimo la “competenza”?

20 Simone GabbiEfsa. Obiettivi e prospettive

28 Luca BucchiniIntegratori e functional foods. Quali claims utilizzare?

40 Vitantonio Perrone e Paolo TucciNanoalimenti. Nuove regole sull’etichettatura

44 Anna Maria PaceMarchi di qualità. Lo strano caso della Mela Annurca

52 Luca GuercioExport. Come soddisfare i requisiti richiesti

55 Eugenia Costanza Laurenza e Francesco MontanariBrasile. Il quadro normativo per import/export

60 Gianluigi ValsecchiRussia e export. I controlli ufficiali sugli stabilimenti

Speciale “Certificazioni”

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rubriche

72 Giurisprudenza alimentare - a cura di Vincenzo PacileoCommento giuridico alle più recenti e significative sentenze in materia alimentare

76 Rassegna della normativa - a cura della RedazioneL’elenco degli ultimi provvedimenti normativi pubblicati su G.U. e su G.U.U.E.

80 Focus normativo - a cura di Gaetano ForteAnalisi dei principali e più recenti provvedimenti legislativi in materia agroalimentare

4 Scadenzario - a cura della RedazioneLe scadenze per gli obblighi previsti in materia di igiene, sicurezza e controlli

8 Notizie - a cura di Emanuela GiorgiAttualità in tema di igiene, sicurezza e controlli

67 Finestra sull’Europa - a cura di Dario DongoNovità del settore che giungono da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione

85 Filo diretto con l’espertoLe risposte ai quesiti dei lettori

89 Prodotti e Servizi - a cura della RedazioneSi parla di: Austep, Checkpoint Systems, Cognex, Epta, Ibimec, Isi Food, Mettler-Toledo,R-Biopharm Italia, Senzani Brevetti

93 EFSA - a cura di Emanuela GiorgiNotizie pubblicate sul sito dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

95 NewsdalNet - a cura di Gabriella CarcassolaRassegna di articoli internazionali del settore agroalimentare

99 Mostre, Fiere e Convegni - a cura di Emanuela GiorgiAnticipazioni e resoconti delle più importanti manifestazioni del settore agroalimentare

103 È successo anche... - a cura della RedazioneNotizie varie per gli operatori del settore agroalimentare

107 MercatoFornitori di servizi e prodotti per l’igiene, la sicurezza e i controlli nel settore alimentare

normativa

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Nitrati di origine agricola

Scadenza 26 aprile 2014

Riferimenti normativi Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Adempimenti Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della pre-cedente designazione, almeno ogni quattro anni le Regioni, sentite le auto-rità di bacino, possono rivedere o completare le designazioni delle zone vul-nerabili. A tal fine le Regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, unprogramma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acquedolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all’allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, nonché riesaminano lo stato eutrofi-co causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizionee delle acque marine costiere (art. 92, comma 5, del d.lgs. 152/2006).

Periodicità Quadriennale

Piano di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari

Scadenza 31 maggio 2014

Riferimenti normativi Decreto ministeriale del 9 agosto 2002

Adempimenti Secondo quanto disposto dall’art. 7 del decreto ministeriale 9 agosto2002, le Regioni e le Province autonome predispongono ed adottano, inconformità a quanto previsto negli allegati 1 e 2 allo stesso decreto ed al-le disposizioni di cui all’art. 2, Piani di controllo ufficiali nei rispettivi terri-tori di competenza.I Piani devono essere rivolti al controllo ufficiale nel territorio di competenza:

• dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la risponden-za ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condi-zioni di autorizzazione dei prodotti stessi;

• dell’utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformità atutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazionedei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonché, ove possibile, deiprincipi di lotta integrata.

a cura della Redazione

SCADENZARIO

Le scadenze per gli obblighi previsti dalla legislazionein materia di igiene, sicurezza e controllinel settore agroalimentare.

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Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero della Salute i Pia-ni adottati unitamente ad una loro relazione illustrativa entro tre mesi dallapubblicazione del decreto per l’anno 2002 ed entro il secondo mese di cia-scun anno solare per gli anni successivi.Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, leRegioni e le Province autonome trasmettono al ministero della Salute i risul-tati derivanti dall’attuazione dei Piani adottati. Tali risultati dovranno esserepresentati utilizzando lo schema riportato al punto IV degli allegati 1 e 2 deldecreto ministeriale 9 agosto 2002.

Periodicità Annuale

Oli e grassi vegetali e animali esausti

Scadenza 31 maggio 2014

Riferimenti normativi Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Adempimenti I Consorzi di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animaliesausti ed i soggetti di cui al comma 9 dell’art. 233 del d.lgs. 152/2006 tra-smettono annualmente al ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorioe del mare ed al ministro delle Attività produttive i bilanci preventivo e con-suntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi ministri una relazio-ne tecnica sull’attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoliaderenti nell’anno solare precedente.

Periodicità Annuale

Ispezioni del Ministero della Salute

Scadenza 30 giugno 2014

Riferimenti normativi Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122

Adempimenti Particolare importanza rivestono le ispezioni ex art. 6 del decreto legislativo7 luglio 2011, n. 122, recante «Attuazione della direttiva 2008/120/CE, chestabilisce le norme minime per la protezione dei suini». Esse riguardano ognianno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di alleva-mento nel territorio nazionale e possono essere effettuate in concomitanzadi controlli attuati per altri fini. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero della Salute presenta alla Com-missione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioniraccolte e registrate, conformemente alla decisione 2006/778/CE, nel corsodelle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare.

Periodicità Annuale

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Controlli ufficiali sui prodotti fitosanitari

Scadenza 31 luglio 2014

Riferimenti normativi Decreto ministeriale del 9 agosto 2002

Adempimenti Entro il 31 luglio di ciascun anno il ministero della Salute presenta una rela-zione sui risultati conseguiti con l’adozione dei Piani di controllo ufficiale al-la Commissione europea ed ai singoli Stati membri dell’Unione europea. Intale relazione sono inclusi, per le voci comparabili, anche i risultati delle atti-vità dei nuclei dell’Arma dei Carabinieri e dell’Ispettorato centrale della tute-la della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministerodelle Politiche agricole, alimentari e forestali. Di tale relazione sono altresì in-formati le Regioni, le Province autonome, il Ministero delle Politiche agrico-le, alimentari e forestali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territo-rio e del mare ed il Ministero delle Attività produttive.

Periodicità Annuale

Enti affidatari di animali

Scadenza 25 novembre 2014

Riferimenti normativi Decreto ministeriale del 2 novembre 2006

Adempimenti Il ministro della Salute ripartisce alle associazioni o agli enti che intendono essere in-dividuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro odi confisca le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilitedalla legge 20 luglio 2004, n. 189, le quali, a tale scopo, sono rassegnate a dettoMinistero. Tali ripartizioni sono effettuate, entro il 25 novembre di ogni anno, sullabase delle entrate disponibili e saranno corrisposte in rapporto proporzionale allespese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attività svolte nel-l’anno considerato, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati.

Periodicità Annuale

Soggetti autorizzati a produzione e/o vendita di fitosanitari

Scadenza 31 dicembre 2014

Riferimenti normativi Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012

Adempimenti Le Regioni devono trasmettere al Ministero delle Politiche agricole, alimentari eforestali e al Ministero della Salute i risultati dell’aggiornamento annuale dell’elen-co dei soggetti autorizzati alla produzione e/o vendita di prodotti fitosanitari e dicoadiuvanti di prodotti fitosanitari destinati all’uso agricolo o all’esportazione.

Periodicità Annuale

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Fanghi in agricoltura

Scadenza 31 dicembre 2014

Riferimenti normativi Decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992

Adempimenti I produttori dei fanghi destinati all’agricoltura devono inviare alla Regione diappartenenza una copia dei registri di carico e scarico contenenti le opera-zioni relative ai fanghi medesimi compiute nel corso dell’anno appena tra-scorso.

Periodicità Annuale

Acque minerali naturali riconosciute

Scadenza 31 gennaio 2015

Riferimenti normativi Decreto ministeriale del 29 dicembre 2003

Adempimenti I soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali devono tra-smettere al ministero della Salute un’autocertificazione per ogni acqua mine-rale riconosciuta, accompagnata da un’analisi chimico-fisica e da una micro-biologica da effettuarsi nello stesso anno solare e secondo le modalità indi-cate nel decreto ministeriale del 29 dicembre 2003.

Periodicità Annuale

Acque destinate al consumo umano

Scadenza 31 gennaio 2015

Riferimenti normativi Decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001

Adempimenti Entro il 31 gennaio 2015 le Regioni e le Province autonome devono comu-nicare al Ministero della Salute e a quello dell’Ambiente e della Tutela del ter-ritorio le seguenti informazioni relative ai casi di non conformità riscontratinell’anno precedente: parametro interessato e il relativo valore, risultati deicontrolli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, durata della situazionedi non conformità. Sono escluse le acque confezionate in bottiglie o conte-nitori, rese disponibili per il consumo umano. In caso di utenze inferiori a 500abitanti, l’obbligo deve essere assolto trasmettendo una relazione contenen-te i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.

Periodicità Annuale

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Vino e export,pubblicatacircolare Icqrf

Il Ministero delle Politiche agrico-le, alimentari e forestali ha pub-blicato sul proprio sito una circo-lare con cui l’Ispettorato centraledella tutela della qualità e dellarepressione frodi dei prodottiagroalimentari (Icqrf) consente aiproduttori di trasportare fino alladogana italiana il vino con i docu-menti vigenti sul territorio nazio-nale.I documenti per l’export conti-nueranno così ad essere predi-sposti direttamente in dogana,anche in via cumulativa per piùproduttori o differenti prodotti,con sensibili risparmi di tempo edeconomici per le imprese cheesportano.La circolare ha così risolto un pro-blema di grande rilevanza per iproduttori di vino, che si era crea-to l’anno scorso a seguito dell’en-trata in vigore delle nuove normecomunitarie sulla circolazione deiprodotti vitivinicoli e che avevacostretto le imprese a produrreuna nuova documentazione per iprodotti da esportare già all’usci-ta della cantina.“Si tratta di un ulteriore passo inavanti verso la semplificazione

NOTIZIE

a cura di Emanuela Giorgi

Terra dei Fuochi, individuate 5 classi di rischio

Il Ministero della Salute ha pubblicato le “Indicazioni per lo svolgimentodi indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campaniadestinati all’agricoltura”. In assenza di una normativa specifica, il Gruppo di lavoro (Gdl) pressol’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha elaborato un modelloscientifico di riferimento per individuare i criteri di valutazione dei terreniagricoli, finalizzati ad assicurare la salubrità e la qualità delle produzionialimentari a tutela della salute umana. Il modello scientifico – proposto ai Ministeri competenti – prevedel’individuazione dei siti e degli inquinanti e la costruzione di un indiceper l’individuazione delle classi di rischio per la salute umana e animale(5 classi di rischio e relative misure di salvaguardia). Il documento del Gdl contiene anche una proposta di classificazionedei terreni ai fini dell’uso agricolo, la definizione degli interventi dirisanamento e di controllo.Il Gruppo di lavoro ha preso in considerazione soltanto la possibilecontaminazione dei suoli agricoli ai fini della sicurezza alimentare.“Sicurezza alimentare non significa garantire l’assenza di rischi – è scrittonel documento – ma porre responsabilmente in atto tutte le azioninecessarie a ridurne l’impatto sui consumatori. Per molte sostanzechimiche non esistono ancora limiti legislativi di sicurezza in quanto èancora in itinere la valutazione tossicologica”. “L’assenza di tali limiti –prosegue il testo – impedisce una completa valutazione della qualitàsanitaria dei prodotti agroalimentari. Tale lacuna diventa particolarmentecritica laddove si verificano situazioni di inquinamento ambientale inaree coltivate e ad esse limitrofe. Pertanto per gli inquinanti non normatidovranno essere definite le soglie di rischio legate al consumo da partedegli animali e dell’uomo. In particolare, per ciascuna sostanza o classedi composti dovrà essere effettuata una analisi critica dei risultati dellericerche più recenti riguardanti la definizione della tossicità acuta ecronica, tramite studi in vivo e in vitro e sulle relazioni struttura/attività”.Al fine di individuare un indice di rischio per le colture e la catenaalimentare, si è stabilito di prendere in considerazione prioritariamentela concentrazione dell’elemento inquinante nella parti eduli dei vegetali,analizzandoli in funzione del livello di tossicità. In mancanza di un datoanalitico nei vegetali ci si dovrà avvalere di una valutazione combinatadel potenziale di mobilità, biodisponibilità e traslocazione dell’inquinantedalle matrici ambientali verso le produzioni alimentari, in relazione allecaratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei suoli e della coltura.

(Fonte: @nmvi Oggi)

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delle procedure che gravano suinostri produttori – ha commenta-to il ministro delle Politiche agri-cole, alimentari e forestali, Mauri-zio Martina – Il sostegno all’ex-port è un obiettivo che dobbiamoperseguire anche con provvedi-menti come questo”.(Fonte: Ministero delle Politicheagricole, alimentari e forestali)

Commissione UEritira 19 sostanze aromatizzanti

In seguito alla mancata richiestada parte degli operatori e stanteuna valutazione del rischio an-cora incompleta, verranno ritira-

ti dal mercato 19 sostanze aro-matizzanti usate negli alimenti,che verranno quindi “cancella-te” dall’elenco dell’Unione eu-ropea (UE) in cui sono presentitutti gli additivi ammessi. Que-sto in ragione del regolamentoUE 246/2014.Dal 2008, nell’UE vige una pro-cedura di valutazione centraliz-zata e uniforme, grazie al rego-lamento CE 1331/2008, che ve-de l’Autorità europea per la si-curezza alimentare (Efsa) in pri-ma linea nel dare risposta allaCommissione europea.Nello specifico, il regolamentoCE 1334/2008 stabilisce unelenco degli aromi utilizzabilinell’Unione europea.

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Le sostanze non incluse nel-l’elenco potranno essere com-mercializzate fino al 22 ottobreprossimo.(Fonte: Sicurezza alimentare eproduttiva)

Etichettatura,il Governo sospendai semafori UK

La Conferenza Stato - Regioni haapprovato un documento che im-pegna il Governo a richiedere alleautorità europee la sospensioneimmediata del sistema di “eti-

chettatura nutrizionale” del Re-gno Unito. E non solo. Nell’atto adottato il13 marzo scorso, si chiede al-l’Esecutivo italiano di invitare laCommissione europea a vigilaresull’applicazione dell’art. 35 delregolamento UE 1169/2011«con l’obiettivo di verificare chele forme di espressione che ac-compagnano la dichiarazionenutrizionale degli alimenti sianobasate su ricerche accurate escientificamente fondate condot-te presso i consumatori e non sia-no in grado di fuorviarne il giudi-zio; siano sostenute da elementi

scientificamente fondati che di-mostrino che il consumatore me-dio comprende tali forme diespressione o presentazione; sia-no obiettive e non discriminato-rie; non creino ostacoli alla liberacircolazione delle merci”.Bocciati i semafori proposti dalRegno Unito, dunque, una gam-ma di colori per evidenziare inetichetta grassi saturi, zuccheri esale. “Non esistono cibi “buoni”e “cattivi” in assoluto – si leggenel documento – ma soltantodiete giuste o sbagliate in rela-zione al modo di combinare traloro gli alimenti ed allo stile di vi-ta dei consumatori”.Ricordiamo che il Ministero del-la Salute del Regno Unito hapermesso ai produttori di antici-pare le norme comunitarie rela-tive all’etichettatura nutrizionaleconsentendo di utilizzare, perfornire alcune informazioni sullecaratteristiche degli alimenti,forme di espressione grafiche. Secondo la Conferenza Stato -Regioni l’iniziativa del GovernoCameron pone più di una critici-tà anche sul piano della corret-tezza delle informazioni sui pro-dotti italiani e, quindi, della cor-retta concorrenza.(Fonte: @nmvi Oggi)

Bovini, più vicina l’identificazione elettronica

Dopo che nell’estate 2013 erastato raggiunto l’accordo traConsiglio europeo e Parlamentoin merito all’identificazione elet-tronica dei bovini, il 30 gennaioscorso la Commissione Envi(Ambiente, Sanità pubblica e Si-curezza alimentare) ha votato eapprovato tale accordo.

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Il Parlamento dovrà ora formal-mente adottare la propria posi-zione in prima lettura, probabil-mente nella plenaria del mese incorso (n.d.r., aprile 2014). IlConsiglio dovrà poi adottare uf-ficialmente l’atto. Dall’entrata in vigore del regola-mento sarà previsto un periododi transizione di 5 anni, primache l’identificazione elettronicadiventi obbligatoria.Tutti i bovini dovranno essereidentificati da almeno due tipiidentificatore tra i seguenti: mar-chio auricolare elettronico, boloruminale, transponder iniettabile.Uno dei mezzi di identificazionedovrà essere visibile e riportareun codice identificativo visibile. Gli animali nati prima del gen-naio 1998 e non destinati alcommercio intra-UE avranno in-vece bisogno solo di un tipo diidentificatore.(Fonte: @nmvi Oggi)

Pesticidi per “usi minori”,proposto fondo UE

La Commissione europea haadottato una relazione per lacreazione di un fondo comunita-rio, del valore di 350.000 euro,per i pesticidi per “usi minori”. Sono tali i pesticidi usati su alcu-ne colture di nicchia ad alto valo-re economico, ma che non hannoun potenziale commerciale suffi-ciente tale da richiedere investi-menti. Si stima che complessivamentetali produzioni rappresentino unacifra di circa 70 miliardi di euro al-l’anno (il 22% del valore dellaproduzione vegetale totale del-l’Unione europea).Sebbene esistano fondi simili inalcuni Stati membri, la creazionedi un fondo comunitario hal’obiettivo di tutelare la produzio-ne delle colture minori in Europa.

Per “usi minori” si intendono gliutilizzi di prodotti fitosanitari de-finiti in relazione alle colture e aiparassiti, in particolare quandola coltura è considerata di scarsaimportanza economica a livellonazionale o quando il parassitaattacca in maniera limitata unaproduzione importante.(Fonte: Europe direct)

Aglio cinese,triangolazioni sospette

La Corte di Giustizia europea,pronunciandosi nella controver-sia tra l’Agenzia delle dogane diVenezia e la Società italianacommercio e servizi (Sices), so-stenuta da altre società, affermache dovrà essere il giudice italia-no “a verificare l’esistenza omeno di una pratica abusiva,prendendo in considerazione

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Tokaj, la Corte UE respinge l’istanza dell’Ungheria

La Corte di Giustizia europea ha dichiarato che l’iscrizione della denominazione di vino slovacca “Vinohradníckaoblas Tokaj” nel registro elettronico delle denominazioni di origine protette E-Bacchus non costituisce un attoimpugnabile. Tale iscrizione, effettuata sulla base di un regime transitorio, non può essere rimessa in discussionedinanzi ai giudici dell’Unione europea.La regione viticola del Tokaj si estende allo stesso tempo in Ungheria e in Slovacchia. Su richiesta della Slovacchia, la Commissione ha iscritto la denominazione di origine protetta “Vinohradníckaoblas Tokaj” nell’elenco dei Vini di qualità prodotti in regioni determinate (Vqprd). Tale elenco, che è stato redatto sulla base delle legislazioni nazionali che disciplinano le condizioni di utilizzodelle denominazioni di origine controllata, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17febbraio 2006 e, successivamente, il 10 maggio 2007.Il 31 luglio 2009, cioè un giorno prima dell’entrata in vigore del nuovo regime vitivinicolo e dell’introduzionedel registro elettronico delle denominazioni di origine protette E-Bacchus, è stato pubblicato un nuovo elencodi Vqprd. In tale occasione, la Denominazione di origine protetta pubblicata negli elenchi precedenti è statamodificata, su richiesta della Slovacchia, divenendo “Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast’”.La banca dati E-Bacchus ha sostituito la pubblicazione degli elenchi di Vqprd. In base al nuovo elenco del 31luglio 2009, la denominazione di origine protetta “Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast’” è statariportata nella banca dati E-Bacchus per designare il vino proveniente dalla regione viticola del Tokaj in Slovacchia.Il 30 novembre 2009, la Slovacchia ha indirizzato alla Commissione una richiesta di sostituire, all’interno dellabanca dati E-Bacchus, la Denominazione di origine protetta “Vinohradnícka oblas Tokaj” con “Vinohradníckaoblas Tokaj”. Al riguardo, la Slovacchia indicava che la denominazione “Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradníckaoblas ” era stata iscritta nell’elenco dei Vqprd per errore e che nella sua normativa nazionale figurava propriola denominazione «Vinohradnícka oblas Tokaj». Dopo essersi assicurata che, al momento dell’inserimento nella banca dati E-Bacchus, la normativa slovaccainteressata conteneva la denominazione «Vinohradnícka oblas Tokaj», la Commissione ha accolto la richiestadella Slovacchia e ha modificato le informazioni contenute nella banca dati E-Bacchus.Tuttavia, l’Ungheria ha contestato tale modifica, richiamandosi all’espressione «Tokajská vinohradnícka oblast’» che figurava nella nuova legge slovacca sui vini, adottata il 30 giugno 2009 ed entratain vigore il 1° settembre 2009. L’Ungheria ha pertanto adito il Tribunale al fine di ottenere l’annullamento dell’iscrizione della denominazionedi origine protetta «Vinohradnícka oblas Tokaj» nella banca dati E-Bacchus.Nella sua sentenza in data 8 novembre 2012, il Tribunale ha dichiarato che, poiché la denominazione“Vinohradnícka oblas Tokaj” era già protetta da un regolamento dell’Unione prima della sua iscrizione nellabanca dati E-Bacchus, l’iscrizione non era di per sé produttiva di effetti giuridici. Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall’Ungheria, in quanto ai sensi del Trattato esso ècompetente soltanto a controllare la legittimità degli atti degli organi dell’Unione produttivi di effetti giuridici. L’Ungheria ha impugnato la sentenza del Tribunale. Nella sentenza del 13 febbraio scorso, la Corte ha chiarito innanzitutto, richiamandosi in particolare al contenutoe al contesto giuridico dell’iscrizione controversa, che il nuovo regime vitivinicolo ha previsto, per motivi dicertezza del diritto, un regime transitorio al fine di mantenere la tutela delle denominazioni di vini protetteanteriormente al 1° agosto 2009 ai sensi del diritto interno e, pertanto, a livello del diritto dell’Unione. Di seguito, la Corte ha rilevato che l’iscrizione di tali denominazioni di vini nella banca dati E-Bacchus effettuatadalla Commissione non ha alcun effetto sulla protezione di cui le stesse beneficiano a livello dell’Unione in forzadel regime transitorio. Infatti, la Commissione non era autorizzata né a concedere la protezione né a decideresulla denominazione di vino che doveva essere iscritta nella banca dati E-Bacchus. Di conseguenza, la Corte ha concluso che il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha consideratoche tali denominazioni di vini sono automaticamente protette a partire dal 1° agosto 2009, in forza del regimetransitorio. In tale contesto, la Corte, dopo aver ricordato che soltanto gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unioneed intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti possono essere impugnati dinanzi ai giudici dell’Unione,ha concluso che l’iscrizione controversa non costituisce un atto impugnabile. Infine, per quanto riguarda l’argomento dell’Ungheria secondo il quale la nuova normativa le consentirebbe diproporre un ricorso contro le iscrizioni effettuate dalla Commissione nella banca dati E-Bacchus, la Corte hadichiaratp che il regime transitorio e il nuovo regime di protezione non sono comparabili e che perciò essipossono subire un diverso trattamento giuridico. Pertanto, la Corte ha respinto integralmente l’impugnazione dell’Ungheria. (Fonte: Corte di Giustizia europea)

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tutti i fatti e le circostanze delcaso, comprese le operazionecommerciali precedenti e suc-cessive all’importazione in que-stione”.Nel caso specifico, a rivolgersialla Corte è stata la Commissio-ne tributaria regionale di Vene-zia - Mestre in una vicenda chevede alcuni vecchi operatori ac-quistare aglio cinese, rivenderlosubito ai nuovi importatori chesi occupano di far giungere ilprodotto in Italia con l’esenzio-ne dal dazio per poi rivenderloagli stessi vecchi operatori, checosì possono acquisirlo a unprezzo inferiore. La normativa europea ha infattiprevisto l’apertura del mercato anuovi importatori (che in quantotali possono beneficiare di unesenzione dal pagamento del da-zio, pari a 1.200 euro per ogni

tonnellata), in modo da salva-guardare la concorrenza e impe-dire che uno solo o pochi impor-tatori possano controllare il mer-cato. Dal punto di vista formale, spie-gano alla Corte di Giustizia euro-pea, c’è il pieno rispetto dellenorme europee nelle singole ope-razioni; tuttavia, va verificato chele operazioni non siano stateideate artificiosamente allo scopoessenziale di beneficiare del dazioagevolato.(Fonte: Europe direct)

Influenza aviaria, varato il Piano di sorveglianza 2014

Il Ministero della Salute ha varatoil Piano di sorveglianza 2014 sul-l’influenza aviaria, diffondendolo

a tutti i Servizi veterinari e gli Isti-tuti zooprofilattici sperimentali.A sovrintendere e coordinare leattività previste dal Piano, è il Di-partimento per la Sanità pubblicaveterinaria, la Nutrizione e la Sicu-rezza degli alimenti – Direzionegenerale della Sanità animale edel Farmaco veterinario.Il metodo di sorveglianza da at-tuare nel 2014 in Italia è statodefinito in base al rischio, tenen-do in considerazione vari fattori,a cominciare dall’ubicazionedelle aziende avicole in prossi-mità di zone umide, stagni, pa-ludi, laghi, fiumi o litorali marinidove possono raccogliersi grup-pi di volatili acquatici selvatici(allegato 1), dalla presenza iaree ad alta densità di aziendeavicole (allegato 2) e dalla situa-zione epidemiologica presente epregressa (fattori di rischio di in-

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troduzione diffusione rilevati nelcorso delle precedenti epidemie)(allegato 6).In base al rischio di introduzionee/o di diffusione verranno testatisia allevamenti del settore indu-striale sia del settore rurale (svez-zatori, commercianti e rurali).In Italia, nel corso degli ultimi 5anni, si sono verificate nel polla-me ondate epidemiche di in-fluenza aviaria unicamente a bas-sa patogenicità: nel 2008-2010 inmolte regioni italiane è stato evi-denziato un virus a bassa patoge-nicità H7N3, che è circolato sianel settore rurale che industrialegià dal 2007, e successivamenteun virus sempre a bassa patoge-nicità H5N2. Dal 2008 al 2012sono state inoltre evidenziate al-tre positività per diversi sottotipidi influenza aviaria a bassa pato-genicità.

Formaggi,marchio Dopper lo Strachitunt

È stato pubblicato nella Gazzet-ta ufficiale dell’Unione europeail regolamento di esecuzione UE244/2014 per l’iscrizione dellaDenominazione di origine pro-tetta (Dop) “Strachitunt” nel re-gistro europeo delle Dop e Igp. Lo Strachitunt è un formaggioerborinato a latte intero crudodi vacca, prodotto con l’anticatecnica delle due paste e sotto-posto ad una stagionatura me-dio-lunga di almeno 75 giorni.La zona di produzione compren-de i comuni di Taleggio, Vedese-ta, Gerosa e Blello, situati in pro-vincia di Bergamo a un’altitudi-ne minima di 700 m, i cui terri-tori, in parte o totalmente, for-mano la Valtaleggio.

Salgono così a 261 le denomi-nazioni italiane di qualità rico-nosciute in ambito comunitario.(Fonte: Ministero delle Politicheagricole, alimentari e forestali)

Alimenti e animali,Bruxelles finanzia sistemi informativi

Con la decisione di esecuzione2014/C72/05 del 28 febbraioscorso, Bruxelles ha adottato ilprogramma di lavoro per il 2014per la creazione e la manuten-zione di strumenti informaticinei settori della sicurezza ali-mentare, della salute degli ani-mali, del benessere degli anima-li e della salute delle piante.Si tratta di una decisione di fi-nanziamento, il cui contributomassimo autorizzato è fissato

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all’importo di 11.191.000 euro. Il provvedimento ha lo scopo digarantire il coordinamento el’attuazione efficiente del pianoinformatico della Dg Sanco (Di-rezione generale per la Salute ei Consumatori).Il programma di lavoro e relativofinanziamento riguarda i se-guenti sistemi e progetti:

• progetti informatici a soste-gno del funzionamento delSistema di allarme rapido pergli alimenti e i mangimi(Rasff), del registro dei mate-riali a contatto con gli ali-menti, degli alimenti e deimangimi geneticamente mo-

dificati, dei nuovi prodottialimentari, degli aromi e del-le indicazioni nutrizionali,degli enzimi e della salute;

• progetti informatici a soste-gno dell’applicazione dellemisure fitosanitarie;

• progetto informatico a so-stegno del funzionamentodei cataloghi comuni dellevarietà delle specie di pianteagricole, ortaggi, viti e pian-te da frutto e dell’elenco co-munitario dei materiali di ba-se ammessi per la produzio-ne di materiali forestali dimoltiplicazione;

• banca dati sui residui di anti-parassitari;

• progetti informatici a soste-gno dell’attuazione del re-golamento CE 882/2004,della direttiva 96/23/CE, delregolamento CE 999/2001e del regolamento CE133372008;

• Sistema di notifica delle ma-lattie degli animali (Adns);

• Sistema d’informazione sul-le malattie degli animali(Adis);

• Sistema Traces (Trade controland expert system);

• Raccolta dei dati nel campodella sicurezza degli alimentie dei mangimi.

(Fonte: @nmvi Oggi)

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15Sicurezza alimentare,con lo stage si scende in campo

Lo stage rappresenta un momento fondamentale del corso di studi inSicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti. Grazie alla disponibilità delle

imprese alimentari e delle istituzioni pubbliche di controllo e ricerca a ospi-tare stagiaires, gli studenti capiscono cosa significa “sapere” e “saper fare”. Durante questo periodo lo stagista si cala nella realtà dell’azienda o dell’en-te che lo ospita. Vive le dinamiche di un team, il ritmo, il linguaggio azienda-le e si confronta con la concretezza dell’ambiente lavorativo. Viene posto difronte a problemi reali e comprende il significato degli sbocchi professionaliofferti dal corso di studi. In altre parole, è un’ottima occasione per pensare a quello che si vorrebbe fare, ma anche non fare. Inquesta fase la collaborazione delle imprese del settore e dell’autorità competente è parte attiva e determinante nel percorso diformazione e crescita dei futuri professionisti della sicurezza alimentare. La permanenza nella struttura può variare da 350 a 675ore, da perfezionare entro un periodo non superiore ai dodici mesi; ciò consente alle organizzazioni ospitanti di vedere lo stagiai-re come una vera e propria risorsa. Dopo l’iniziale e inevitabile periodo di ambientamento lo stagista, nella maggior parte dei casi, si rivela un vero e proprio colla-boratore cui affidare attività aziendali. Il dialogo con il tutor universitario può aiutare a concordare un progetto di reale interesse e utilità per studenti e strutture. E lacopertura assicurativa è garanzia per la struttura ospitante. Lo stage è un’attività curricolare e quindi obbligatoria per lo studente. Un’esperienza che per questo corso di studi non è da inten-dersi come una parentesi di lavoro svolta fuori dall’Università in attesa di chiarirsi le idee, se tentare l’inserimento nella profes-sione o proseguire con gli studi, ma rappresenta un momento che concretizza e unisce le conoscenze apprese con la realtà pro-fessionale. Il periodo di stage, di concerto fra tutor universitario e tutor aziendale, viene sottoposto a valutazione ex post e con-corre alla valutazione complessiva della carriera dello studente.Il legame con il territorio messo in essere con la collaborazione del partner Fondazione Studi Universitari di Vicenza facilita il dia-logo e l’incontro fra l’impresa e l’Università.

Per informazioni, [email protected]

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Aziende e controlli

“Torre di Babele” per le misure cautelari applicate alle aziende alimentari

Novembre 2013: tempo di lavorazione del-le castagne e, quindi, momento ideale,sia detto senza ironia, per uno scrupolo-

so controllo ufficiale presso un’azienda di rac-colta e trasformazione di questo dolce fruttoautunnale.Tra le aziende controllate vi è anche lo stabili-mento di un’azienda ubicata sul pre-Appenninomeridionale dove, in verità, non tutto è in per-fetta regola.E lo sa pure il titolare: tant’è che è impegna-

to ormai da molti mesi nel trasferimento del-le attrezzature in altri locali aziendali nuovi dizecca ed ubicati nella medesima cinta dei lo-cali vecchi, trasferimento però ancora blocca-to dal ritardato arrivo di qualche atto ammini-strativo.Nulla di allarmante comunque, stante la naturadella materia prima (protetta dalla sua robustabuccia dalle tante sfumature marroni) e stantela fase iniziale della lavorazione (essenzialmen-te selezione dei frutti ed eliminazione delle par-ti non commestibili in quelli difettosi). Così i controllori dell’Asl competente per territo-rio optano per le opportune prescrizioni di mi-glioramento igienico-ambientale con un salomo-nico termine di centoventi giorni per adempiere,termine entro il quale verosimilmente anche gliostacoli burocratici saranno stati superati e l’atti-vità si sarà spostata nei locali nuovi di zecca edigienicamente ineccepibili.Prescrizioni peraltro correttamente impartite conun provvedimento emesso ai sensi dell’art. 54del reg. CE 882/2004.Lo stesso regolamento e lo stesso art. 54 cheperò, meno di un mese dopo, a dicembre, altricontrollori, questa volta i Carabinieri del Nas,avrebbero richiamato in un singolare “verbaledelle operazioni di p.g.” (polizia giudiziaria, ve-rosimilmente) in cui in verità si ritrova… un po’di tutto:

Controlli ufficialiE se rispettassimola “competenza”?

di Carlo e Corinna Correra Avvocati ed esperti di legislazione degli alimenti

Il requisito che connota l’autorità competente nell’ottica del regolamento CE 882/2004 è che sia competenteper l’organizzazione di controlli ufficiali.Non va quindi confusa con gli “organi di controllo” ovvero con il personale operante sul territorio presso le aziende alimentari

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• dal sequestro giudiziario penale, avente adoggetto sei celle frigorifero e la frutta (casta-gne, ma non solo) nelle stesse contenuta: se-questro che i verbalizzanti pongono in rela-zione all’ipotesi di reato di cui agli artt. 5,lett. b) e d), della legge 283/1962;

• alla “chiusura sanitaria” adottata – appunto– ai sensi dell’art. 54 del reg. CE 882/2004, inrelazione però all’intera struttura aziendale:la stessa già oggetto delle precedenti prescri-zioni dell’Asl.

Un “verbale-guazzabuglio”

Dunque un solo “verbale di p.g.” e… tanti pro-blemi ovvero – ci si consenta – tanti errori di ap-plicazione delle normative implicate nell’episo-dio di controllo ufficiale in esame.Infatti, un solo “ verbale di p.g. “, ma al suo in-terno due provvedimenti di natura diversa, ovve-ro un sequestro giudiziario in relazione all’ipote-si di reato di cui agli artt. 5 e 6 della legge283/1962 ed un altro di “chiusura sanitaria”adottato ai sensi dell’art. 54 del reg. CE882/2004.Un primo “guazzabuglio giuridico” riguardadunque proprio la singolare collocazione in unsolo atto di “p.g.” per due provvedimenti distin-ti e, soprattutto, eterogenei sia per loro diversanatura giuridica (penale l’uno ed amministratival’altro) sia per la diversa qualità soggettiva pre-supposta da ciascuno dei due atti: organo di po-lizia giudiziaria per il sequestro ed autorità sani-taria per la chiusura.Un quadro giuridico che ci verrebbe da definire“bizzarro”, se non fosse però anche estrema-mente serio, anzi drammatico, per l’azienda ali-mentare che lo subisce.“Bizzarro” è prima di tutto il fatto che i control-lori di dicembre se ne siano… infischiati di quel-li di novembre ovvero di quelli che, come subitovedremo, erano in realtà la vera ed unica autori-tà competente – ai sensi proprio di quel reg. CE882/2004 da loro stessi (organi di p.g.!) richia-mato – ad intervenire con misure cautelari aisensi dell’art. 54.Insomma, l’intervento di controllori “incompe-tenti” si è sovrapposto a quello dell’Autorità…“competente”!

In casi del genere, in effetti, sarebbe naturaleattendersi che i controllori “arrivati secondi”prendano atto del provvedimento che li ha pre-ceduti sulla stessa struttura aziendale, semmaiverificando che l’imprenditore non stia commet-tendo altre violazioni che richiedano altri prov-vedimenti.E se anche lo ritengano, ci si aspetta che solleci-tino l’intervento dell’Autorità competente e nonche si sostituiscano ad essa.A meno che… a meno che non si considerinoessi stessi autorità competente.

Sarebbe naturale attendersi che i controllori“arrivati secondi” prendano attodel provvedimentoche li ha preceduti sulla stessa strutturaaziendale

E qui scatta – a nostro fermo convincimento –la seconda “bizzarria” della vicenda in esame:la bizzarria per cui – per i provvedimenti pre-visti dall’art. 54 del reg. CE 882/2004 – alla lu-ce del caso che stiamo analizzando – l’Autori-tà competente non è una sola, ma… sono al-meno due, anzi: potranno essere tante quantisono gli organismi di controllo legittimati aporre piede per ispezione in un’azienda ali-mentare!E quindi non solo le Asl ed i Carabinieri dei Nas,ma anche i Carabinieri dei Nac (quelli competen-ti per le frodi agricole) ed anche il Corpo foresta-le dello Stato e pure il personale della GuardiaCostiera se si tratta, poniamo, di un deposito diprodotti ittici (e non è questa un’ipotesi di scuo-la: è già veramente successo).Insomma, banalizzando, “controllore ufficialeche cerchi autorità competente (ai sensi dell’art.54 ) che… trovi …”, si potrebbe dire.Ed ognuna autonoma rispetto alle altre.E l’ultima arrivata ha sempre ragione.E… e qui ci fermiamo con questo “semitragico”elenco di conclusioni paradossali.

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Pensiamo, infatti, che il nostro paziente lettoreabbia ormai abbastanza spunti di riflessione, pernon doverlo ulteriormente provocare.

Il filo della correttainterpretazione

Proviamo invece a ritrovare il filo della correttainterpretazione. Cosa del resto neppure tanto difficile per chi vo-glia rispettare il complesso di norme – reg. CE882/2004 – in cui si inserisce l’art. 54 utilizzatodai controllori ufficiali nella vicenda in esame.L’art. 2 di questo regolamento, infatti, forniscela nozione di “autorità competente” al suopunto 4) laddove così la individua: «4) “auto-rità competente”: l’autorità centrale di unoStato membro competente per l’organizzazio-ne di controlli ufficiali o qualsiasi altra autoritàcui è conferita tale competenza o anche, se-condo i casi, l’autorità omologa di un Paeseterzo».Da questa definizione appare chiaro che il requi-sito che connota la “autorità competente” nel-l’ottica del reg. CE 882/2004 è che si tratti diun’autorità «competente per l’organizzazione dicontrolli ufficiali»: formulazione questa – a no-stro giudizio – inequivoca nel distinguere tra chi“organizza” i controlli e chi li “esegue”.Distinzione che del resto trova una pluralità di ri-scontri anche in altre norme dello stesso reg. CE882/2004 ovvero:

• nell’art. 6 laddove viene testualmente preci-sato che: «l’autorità competente assicura chetutto il suo personale che esegue controlli uf-ficiali» riceva un’adeguata formazione pro-fessionale e sia comunque costantementeaggiornato;

• nell’art. 7 laddove si prescrive che l’autoritàcompetente è tenuta a garantire che i mem-bri del proprio personale rispettino il segretoprofessionale.

Tutte disposizioni, queste, che consentono –senza ombra di dubbio – di affermare che, aisensi del regolamento CE in esame, l’autorità“competente” (anche ad emettere i provvedi-menti di cui al suo art. 54) non va confusa con

gli “organi di controllo” ovvero con il personaleoperante sul territorio presso le aziende alimen-tari.Inoltre, è significativo che il regolamento si rife-risca sempre e soltanto all’autorità competenteal singolare ovvero al legislatore CE non vieneassolutamente in mente di prevedere più autori-tà “competenti”: anche perché – a pensarci be-ne – l’unicità è nell’essenza stessa della nozionedi “competenza”.

L’autorità “competente” non deve essere confusa congli “organi di controllo” ovvero con il personaleoperante sul territorio presso le aziende alimentari

E questo non solo perché averne più di una èuno spreco di risorse, ma soprattutto perché èfonte di confusione: come appunto si è verifica-to nella vicenda da cui parte questo nostro com-mento.Un riscontro ulteriore a quanto qui asseriamo civiene fornito anche dal legislatore italiano cheha previsto le norme interne necessarie per san-zionare eventuali infrazioni al regolamento CE882/2004 ed agli altri regolamenti CE del cosid-detto “Pacchetto Igiene”.Ci riferiamo in particolare al decreto legislativo193/2007 (intitolato «Attuazione della direttiva2004/41/CE relativa ai controlli in materia di si-curezza alimentare e applicazione dei regola-menti comunitari nel medesimo settore») il cuiart. 2, significativamente intitolato “Autoritàcompetenti», così testualmente stabilisce: «Aifini dell’applicazione dei regolamenti CE852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004[…] le autorità competenti sono il Ministerodella Salute, le Regioni, le Province autonomedi Trento e di Bolzano e le Aziende unità sani-tarie nell’ambito delle rispettive competenze[…]».A questa inequivoca disposizione normativa siaggiunga quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 in materia del mec-

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canismo di registrazione/Dia riconosciutoespressamente (paragrafo 2 dell’accordo) come“di competenza delle Asl” per rendersi contocome sia di competenza di queste ultime – esolo di queste ultime – verificare, prima e du-rante la vita dell’azienda alimentare, la sussi-stenza o meno dei requisiti igienico-sanitariprescritti dai regolamenti CE del cosiddetto“Pacchetto Igiene” con la conseguente adozio-ne delle misure cautelari di cui all’art. 54 delreg. CE 882/2004 nel caso di carenze accertatein seguito ai controlli.Va dunque pacificamente esclusa la “compe-tenza” al riguardo da parte di qualsiasi altraautorità che sia diversa da quella delle Asl eche comunque non è rappresentata dai singo-li operatori del controllo ufficiale che di quellaautorità sono solo lo strumento operativo sulterritorio.

L’articolo 54 non èun… buffet

In conclusione, l’esame sistematico delle normecomunitarie e nazionali in materia di misure cau-telari per “non conformità” riscontrate presso leaziende alimentari ci consente, anzi, ci imponedi ribadire che l’art. 54 del regolamento CE882/2004 ed i provvedimenti in esso contempla-ti non sono un “buffet di misure cautelari ” alquale qualsiasi organo del controllo ufficiale puòaccostarsi e servirsi a suo piacimento.Invece, il complesso di delicati meccanismi am-ministrativo-sanitari di cui si compone quellanormativa si presenta piuttosto come una delica-ta tastiera, riservata rigorosamente solo al co-mando di chi – sempre e solo ai sensi del reg. CE882/2004 – può legittimamente fregiarsi dellaqualifica di “autorità competente”.

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Unione europea

L’evoluzione dell’Autorità: ieri, oggi e domani

Come noto, l’Autorità europea per la sicu-rezza alimentare (d’ora innanzi Efsa, Au-torità o Agenzia) rappresenta l’organismo

principale dell’Unione europea competente perla valutazione dei rischi alimentari, comprenden-ti quelli relativi a nutrizione, salute e benesseredegli animali e salute delle piante.Sono trascorsi dodici anni dalla creazione forma-le di Efsa nel febbraio del 20022. Nei primissimianni del secondo millennio il mondo era ben di-verso da come lo conosciamo ora: non vi era sta-ta ancora la crisi economica che ha alterato gliequilibri di potere mondiali, la corsa alle risorseglobali doveva ancora iniziare, il concetto diBRICs3 era ancora sconosciuto al grande pubbli-co e il mondo si stava ancora interrogando sulfuturibile scontro di civiltà tra l’Occidente el’area islamica che l’attentato dell’11 settembre2001 lasciava presagire. Questo breve articolo, affatto completo4, inten-de esaminare gli obiettivi raggiunti dall’Agenzia

EfsaObiettivie prospettive

di Simone Gabbi1Giurista dell’Unità Affari legali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

Da un’analisi dei risultati raggiunti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dell’evoluzione del suo lavoro ad alcunispunti di riflessione sulle prospettive che si delineano all’orizzonte dell’ancor giovane Agenzia

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1 Le posizioni espresse nel presente lavoro sono esclusivamente dell’Autore e non sono necessariamente riconducibiliall’Autorità o ad altra istituzione, organo o agenzia dell’Unione. L’autore può essere contattato al seguente indirizzo:[email protected].

2 Articolo 22 del Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, chestabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezzaalimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. La reale operatività dell’agenzia fu conseguitaall’incirca un anno dopo, nella prima metà del 2003.

3 Brasile, Russia, India e Cina. La “s”, che originariamente derivava dal frequente utilizzo del concetto al plurale nellalingua inglese, ha successivamente acquisito una vita autonoma e ha finito per rappresentare il Sud Africa.

4 Per un approfondimento sull’Autorità europea sia consentito rinviare a A. Alemanno, S. Gabbi (2014), New trendin EU food law. The first ten years of the European food safety authority, Ashgate nonché a S. Gabbi (2009), L’Autoritàeuropea per la sicurezza alimentare. Genesi, aspetti problematici e prospettive di riforma, Milano.

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europea in questo lasso di tempo e analizzarecom’è evoluto il lavoro di Efsa per concluderecon alcuni spunti di riflessione relativi alle pro-spettive evolutive che si delineano all’orizzontedell’ancor giovane Agenzia.

Ieri

Possiamo affermare senza timore di smentiteche Efsa è stata creata per tre ragioni principali,che cercheremo qui di richiamare in modo deltutto schematico. Innanzitutto è noto come negli anni ‘80 e ‘90del secolo scorso l’allora Comunità europea fuafflitta da alcune crisi riguardanti la sicurezza dialimenti prodotti e commercializzati sul territoriodei suoi Paesi membri5. A causa delle barriere alcommercio innalzate dai Paesi membri a seguitodi queste emergenze sanitarie, il mercato inter-no corse il rischio di fallire a pochi anni dal suoconseguimento formale avvenuto solo nel 1989.Tale rischio derivava dalla possibilità della qualegodevano i Paesi membri di sospendere il com-mercio intracomunitario di determinate sostanzeo prodotti alimentari che si fossero rivelate noci-ve per la salute pubblica, la vita degli animali ola preservazione dei vegetali. Era quindi necessario per la Comunità europeasviluppare un complesso normativo e istituzionaleche impedisse l’erezione o il mantenimento dibarriere tecniche al commercio intracomu nitario6.Per conseguire tale obiettivo era tuttavia essenzia-le giungere all’armonizzazione dei settori di riferi-mento e adottare un livello di sicurezza sufficien-temente elevato da costituire una solida argo-mentazione da opporre alle ragioni nazionali.A tal fine era a sua volta prioritario rafforzare le

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Boicottato il Consiglio Efsa, maUrl è il nuovo direttore esecutivo

Lo scorso marzo, alcune decine di manifestanti,con tute bianche, fumogeni e cartelloni hannocircondato l’edificio di Efsa, in occasione del 60°Consiglio di amministrazione dell’Autorità, cheavrebbe dovuto ratificare la nuova nomina diBernd Url a nuovo direttore esecutivo in piantastabile.I manifestanti hanno usato slogan contro lemultinazionali e gli OGM, accendendo fumogenicolorati e usando bombole spray in un paio dioccasioni, con scritte sui muri di Efsa. Gli attivisti sono stati poi allontanati dalla polizia,presente con diverse pattuglie sul posto.Efsa ha diramato un comunicato ufficiale cheriportiamo: “Stamane un gruppo di dimostrantiè entrato con la forza nella sede di Efsa perdenunciare il ruolo che l’Autorità svolge nelvalutare le richieste di autorizzazione per gli OGMnell’Unione europea. Efsa rispetta il diritto deicittadini a protestare pacificamente e a esprimerela loro opinione sul suo operato, ma deplora lamodalità scelta dai dimostranti in questa occasioneper veicolare il loro messaggio.Efsa è fiera di quanto ha raggiunto sinora intermini di coinvolgimento delle parti interessatee dei gruppi di pressione, anche di quelli chehanno un’opinione contraria ai propri pareri.L’Autorità ha sempre riservato una parteconsiderevole delle proprie risorse a garantire chetutte le voci vengano ascoltate e continuerà afarlo in futuro”.Il Consiglio di amministrazione si è poi svoltodiversamente (senza osservatori esterni) e havotato la nomina di Bernhard Url come direttoreesecutivo, al posto della precedente CatherineGeslain-Laanelle. Url stava già ricoprendo l’incarico in via provvisoria,stante l’abbandono precoce di Geslain-Laanelle.

(Fonte: Sicurezza alimentare e produttiva)

5 Possiamo ricordare il caso delle olive spagnole (1981), quello dei formaggi e latticini alla Listeria (1986-7), la carneagli ormoni (1995) o i polli alla diossina (2000), anche se indubbiamente la vera progenitrice di Efsa può essereindividuata nella cosiddetta crisi della mucca pazza (BSE-I): S. Gabbi, L’Autorità europea, Supra, pp. 8 e ss. in letteraturav. ex multis C. Joerges (2001), Law, science and the management of risks to health at the national, european andinternational level - Stories on baby dummies, mad cows and hormones in beef, in Columbia journal of internationallaw, 7: 1-19; S. Krapohl, Risk regulation in the EU between interests and expertise: the case of BSE, in Journal ofeuropean public policy, 10:2 april 2003: 189; K. Vincent, Mad cows’ and eurocrats - Community responses to theBSE crisis, in European law journal, vol. 10, n. 5, september 2004, pp. 499–517; E. Vos, F. Wendler (a cura di) (2006),Food safety regulation in Europe, A comparative institutional analysis, Antwerpen, Oxford; E. Vos (2000), EU foodsafety regulation in the aftermath of the BSE crisis, Journal of consumer policy, pp. 227–255.

6 Articolo 30 Trattato che istituisce la Comunità europea, versione consolidata, G.U.U.E. 97/C 340/03 del 10 novembre1997.

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basi scientifiche delle misure comunitarie in ma-teria. Per questo furono creati dei comitati scien-tifici composti da esperti esterni gestiti dai servi-zi della Commissione europea7, anche se questifurono considerati una misura temporanea enon risolutiva.Vi era poi un altro imperativo, ossia quello di ri-stabilire la fiducia dei consumatori dei Paesimembri sia nella capacità della Comunità di farfronte a crisi di origine alimentare sia nella salu-brità dei prodotti provenienti da tutti i Paesicoinvolti. Era quindi opportuna anche un’azioneche oggigiorno potremmo definire di “marke-ting istituzionale”, il cui messaggio potesse esse-re recepito anche dai mass media e dalle opinio-ni pubbliche degli allora dodici Paesi membri.Vi era, infine, la necessità di ristabilire la fiduciadei partner commerciali nella capacità dell’ordi-namento giuridico comunitario di affrontare lesfide poste dalla moderna produzione e dalcommercio di prodotti alimentari e soprattuttodi adempiere le obbligazioni imposte dall’Orga-nizzazione mondiale del commercio8. In que-st’ultimo caso le lezioni apprese dalla Comunitàin occasione del cosiddetto caso della “carneagli ormoni” avevano fatto comprendere ai legi-slatori di Bruxelles come qualunque misura sani-taria o fitosanitaria abbisognasse di una fortebase scientifica9 che fosse fornita da un organi-smo scientifico che rispettasse gli standard e gliorientamenti internazionali più avanzati. Sulla base di queste premesse si concluse cheun’agenzia chiaramente identificabile come re-sponsabile per la sicurezza degli alimenti, cheprendesse in considerazione esclusivamente ar-gomentazioni scientifiche, sarebbe stata la rispo-sta più adeguata. In tal modo, si sarebbe dimo-strato ai consumatori europei che il legislatore di

Bruxelles aveva a cuore la salute pubblica, for-nendo una chiara suggestione che le discussioniin materia di sicurezza alimentare si sarebberosvolte unicamente sulla base di posizioni scienti-ficamente valide e, quindi, si diceva, intrinseca-mente obiettive, con ciò recuperando la fiduciadei partner commerciali internazionali10. È bene peraltro precisare che nel sistema istitu-zionale creato nel 2002 dal Parlamento europeoe dal Consiglio a Efsa è stata attribuito il ruolo divalutatore del rischio, mentre quello di gestionedei rischi è stato affidato alla Commissione euro-pea e ai Paesi membri dell’Unione.

Oggi

Oggigiorno, dunque, Efsa si occupa dell’analisidei rischi diretti o indiretti relativi ad alimenti,animali, vegetali, prodotti, sostanze, organismi,processi produttivi, materiali a contatto con il ci-bo e allegazioni salutistiche per verificarne lacorrispondenza ai criteri di sicurezza e salubritàindicati nella legislazione europea di riferimento. L’Agenzia basata a Parma fornisce inoltre sup-porto e assistenza tecnica ai servizi della Com-missione europea preparando studi scientifici,coordinando raccolte di dati a livello europeo einviando personale specializzato nel contesto diattività portate avanti dalla Commissione stessa.Alcuni numeri possono essere utili per compren-dere cosa faccia in termini concreti quest’agen-zia dell’Unione europea. Nel 2014 Efsa è da tem-po stabilita nella sua sede definitiva in Italia, aParma, coopera con più di 1500 esperti, ha piùdi 500 dipendenti e ha fornito ben più di 3.200pubblicazioni scientifiche nell’arco dei suoi oltredodici anni di attività11. Contrariamente a quan-

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7 Tali comitati sono da considerare come i veri e propri antesignani dei gruppi di esperti di Efsa.8 Ed in particolare dell’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie e di quello delle barriere tecniche al commercio.9 Sul punto ex multis A. Alemanno (2004), Judicial enforcement of the Wto “hormones” ruling within the European

community: towards EC liability for the non implementation of Wto settlement decision?, in Harvard intern. lawjournal, v. 45, n. 2, 547 ss.

10 Per un’analisi approfondita delle problematiche afferenti alla separazione funzionale tra valutazione e gestione delrischio sia consentito rinviare a S. Gabbi (2007), The interaction between risk assessors and risk managers - The caseof the European commission and of the European food safety authority, in Eur. food and feed law review, n. 3, 126e ss. ed alla bibliografia colà citata.

11 Dati estratti dai rapporti annuali sull’attività di Efsa disponibili sul sito Internet di Efsa al seguente indirizzo:http://www.efsa.europa.eu/en/publications/corporate.htm?text=%22Annual+activity+report%22&panel=corporate.Al momento della stesura del presente articolo i dati coprivano il periodo 2003-2012.

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to comunemente si pensi, Efsa non è dotata dilaboratori autonomi, né di centri di ricerca insenso stretto. Per evitare inutili duplicazioni dieccellenze già esistenti nei Paesi membri del-l’Unione europea l’agenzia si appoggia alle au-torità nazionali di riferimento del settore12 o ailaboratori gestiti direttamente dalla Commissio-ne europea13. In concreto, gli esperti esterni e lostaff dell’agenzia compiono la valutazione dei ri-schi alimentari sulla base dello stato delle cono-scenze scientifiche disponibili al momento del-l’analisi. Nel corso degli anni la struttura scientifica gesti-ta da Efsa ha dimostrato di poter fornire un va-lore aggiunto nelle emergenze che hanno ri-guardato la sicurezza di alcuni prodotti o alimen-ti. Possiamo pensare al suo contributo nella crisidell’Escherichia coli del 2011, quando l’Agenziaha coordinato a livello europeo le autorità nazio-nali francesi, tedesche e di altri Paesi membri edè riuscita a rintracciare la fonte delle contamina-zioni14, o alla sua partecipazione alla crisi delladiossina nei prodotti derivati da carne di maiale,dove ha fornito assistenza scientifica su richiestadell’autorità nazionale irlandese15.Da un punto di vista più prettamente scientificol’Autorità ha partecipato alla riduzione di quasi il50% dei casi di salmonellosi all’interno del-l’Unione Europea16, è riuscita nel compito quasiimpossibile di valutare, nell’arco di cinque anni eper la prima volta nella storia della regolazionedei mercati alimentari, la fondatezza scientificadi più di 3.000 tra indicazioni salutistiche e nu-

trizionali17 e ha svolto un fondamentale lavoropreparatorio sui profili nutrizionali18 che non so-no stati adottati dalla Commissione europea permotivi esclusivamente politici. Ogni giorno Efsavaluta la sicurezza di coloranti, additivi, alimentigeneticamente modificati, organismi genetica-mente modificati, materiali in contatto con il ci-bo nonché numerose questioni attinenti ai rischibiologici, ai contaminanti ecc., fornendo in talmodo basi obiettive e scientifiche per la fase digestione del rischio di competenza del legislato-re di Bruxelles e di quelli nazionali.Efsa peraltro non opera in isolamento, avvalen-dosi di una complessa rete composta di unatrentina di autorità nazionali competenti per lavalutazione del rischio, che sono coordinate al-l’interno del Foro consultivo istituito presso l’Au-torità e presieduto dal direttore esecutivo di Ef-sa. Nel tempo Efsa ha costantemente sviluppatorapporti di cooperazione e collaborazione con leparti interessate alle sue competenze, dal setto-re produttivo alle organizzazioni non governati-ve, con la creazione della Efsa stakeholder plat-form, alle organizzazioni internazionali, con lapartecipazioni alle attività della Organizzazionemondiale della Sanità o della Commissione delCodex alimentarius, per finire alle amministrazio-ni di Paesi terzi come la Food and drugs admini-stration, con la sottoscrizione di accordi di coo-perazione. In questo contesto, da un punto di vista piùastratto, dalla creazione di Efsa abbiamo assisti-to a un’evoluzione del concetto di indipendenza.

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12 In Italia, ad esempio, l’Istituto superiore di sanità e gli Istituti zoo profilattici sperimentali.13 Per lo più parte del Centro di ricerca congiunto della Commissione europea.14 Vedi per tutti il resoconto disponibile all’interno del rapporto European food safety authority; Shiga toxin-producing

E. coli (Stec) O104:H4 2011 outbreaks in Europe: Taking stock, Efsa Journal 2011; 9(10):2390. [22 pp.]doi:10.2903/j.efsa.2011.2390, disponibile online: www.efsa.europa.eu/efsajournal e il parere scientifico Efsa panelon Biological hazards (Biohaz); Scientific opinion on the risk posed by Shiga toxinproducing Escherichia coli (STEC)and other pathogenic bacteria in seeds and sprouted seeds, Efsa Journal 2011;9(11):2424. [101 pp.]doi:10.2903/j.efsa.2011.2424, disponibile online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

15 European food safety authority, Statement of Efsa on the risks for public health due to the presence of dioxins inpork from Ireland, The Efsa Journal, doi:10.2903/j.efsa.2008.911, disponibile online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

16 European food safety authority, European centre for disease prevention and control, The european union summaryreport on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2009; Efsa Journal 2011;9(3):2090. [378pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2090. Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

17 Tutte disponibili sul sito Internet dell’Autorità.18 Ossia il parere scientifico European food safety authority, The setting of nutrient profiles for foods bearing nutrition

and health claims pursuant to article 4 of the regulation (EC) no 1924/2006 - Scientific opinion of the panel onDietetic products, nutrition and allergies, The Efsa Journal, doi:10.2903/j.efsa.2008.644, disponibile online:www.efsa.europa.eu/efsajournal.

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Invero, se risaliamo alle discussioni che hannoportato alla creazione di Efsa, dal 2000 al 2002,possiamo notare come in quel periodo si pones-se principalmente l’accento sull’indipendenzaistituzionale dell’istituenda Agenzia, che avrebbedovuto lavorare in completa autonomia rispettoalla Commissione e agli Stati membri19.Più recentemente, diciamo a partire dal 2008,siamo invece passati da un’indipendenza istitu-zionale a una sensibilità incentrata sull’indipen-denza del singolo esperto in relazione alle sueattività professionali e ai suoi rapporti con le par-ti interessate. Alcune organizzazioni non gover-native, ad esempio, criticano l’Agenzia per casidi asseriti conflitti di interesse relativi ad attivitàdel singolo esperto che risalgono a dieci, 15 oanche 20 anni prima di collaborare con Efsa oper aver partecipato a seminari e conferenze or-ganizzate dall’industria20. Secondo queste fonti,qualunque esperto scientifico abbia mai avutocontatti con il mondo produttivo dovrebbe esse-re escluso “a vita” dalle procedure autorizzato-rie dei prodotti o processi regolamentati.Di certo è più che comprensibile che un’agenziala cui legittimazione deriva dalla qualità scientifi-ca dei propri documenti sia tenuta a garantire unelevato livello di obiettività e assenza di partigia-neria. Tuttavia, se poniamo mente al fatto che, adifferenza di tutte le altre agenzie e istituzionidell’Unione, Efsa è fondata sul contributo (a tito-lo gratuito) fornito da più di 1.500 esperti ester-ni e come soprattutto in settori chiave per ilmondo produttivo gli esperti di caratura interna-zionale disponibili a collaborare a queste condi-zioni non siano così numerosi, è facile intenderecome il bilanciamento tra l’imperativo dell’indi-pendenza e quello della necessità di far funzio-nare l’agenzia secondo il dettato normativo e acosti ragionevoli per il contribuente europeo nonsia poi così scontato21.

Dalla creazione di Efsaabbiamo assistito a un’evoluzione del concettodi indipendenza dell’Autorità, passando da un’indipendenzaistituzionale a una sensibilità incentrata sull’indipendenzadel singolo esperto in relazione alle sue attivitàprofessionali e ai suoi rapporticon le parti interessate

Anche da un punto di vista più sostanziale il la-voro di Efsa è cambiato notevolmente nel corsodei suoi 12 anni di attività: si è passati da un’im-postazione che vedeva Efsa quale agenzia cheguardava principalmente a questioni scientifichedi natura per così dire orizzontale – stile BSE – aun organo che investe buona parte delle sue ri-sorse nella valutazione dei dossier di singoli pro-dotti regolamentati (vedi grafico). In parallelo,ciò ha comportato una rilevante riallocazionedelle risorse dalle questioni “orizzontali” a quel-le relative al singolo prodotto22. A sua volta,questo riallineamento ha avuto effetti non tra-scurabili sul profilo istituzionale dell’Agenzia,che ora tende ad assomigliare sempre di più al-l’Agenzia per i prodotti medicinali o a quella peri prodotti chimici dell’Unione europea, istituitesin dalla loro creazione con il fine ultimo di valu-tare la sicurezza dei prodotti regolamentati e ilcui mandato in termini di “salute pubblica” ap-pare meno prioritario rispetto a quanto previstoper Efsa23.

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19 European parliament, Report on alleged contraventions or maladministration in the implementation of Communitylaw in relation to BSE, supra, al punto I.4.7.

20 Vedi ad esempio i “rapporti” disponibili sul sito di Corporate europe observatory:http://corporateeurope.org/agribusiness/efsa

21 Sia consentito rinviare a S. Gabbi, Independent scientific advice: comparing policies on conflicts of interest in theEU and the US, Eur. Journal of Risk Reg., 2/2011, 213 e ss.

22 A tal proposito si è passati da un 20% a un 40% delle risorse dedicate dall’agenzia alla valutazione di prodottispecifici: European food safety authority, Science Strategy, supra, 11.

23 Il che si riflette anche nella base giuridica scelta per la creazione delle agenzie: le disposizioni sul mercato internoper Echa ed Ema (che comunque la combina a quella sulla salute pubblica).

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Domani

Cosa attende Efsa negli anni a venire? Come delresto accade anche per le autorità nazionali,l’Autorità si deve confrontare con le sfide legatealle restrizioni di bilancio conseguenti alla crisieconomica che affligge buona parte dell’Unioneeuropea, combinata a un incremento del caricodi lavoro derivante dalla centralizzazione delleprocedure autorizzatorie di diversi organismi,processi, prodotti e sostanze alimentari, dallaglobalizzazione sempre più spinta dei flussi com-merciali, nonché da correnti migratorie, da nuo-

vi stili di vita, dal cambiamento climatico, cheporta sul continente europeo organismi, animalie malattie precedentemente ad esso sconosciu-te. Tutto ciò, combinato a una crescente compe-tizione tra sistemi giuridici e macroeconomiciche spinge a una concorrenza tra standard, al fi-ne di diminuire i costi per i rispettivi operatorieconomici24.A questo interessante binomio si sommano alcu-ni limiti per così dire intrinseci alla governancedell’Agenzia, relativi ad esempio alle peculiaritàdei suoi gruppi di esperti scientifici25, che tra l’al-tro non paiono essere oggetto della revisione del

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24 Non è un caso se la recente Transatlantic trade and investment partnership (T-TIP) spinge proprio l’Unione europeae gli Stati Uniti d’America a un mutuo riconoscimento, e quindi inevitabilmente in seconda battuta a una convergenza,dei rispettivi standards: vedi L. Bergkamp, L. A. Kogan, Trade, the precautionary principle, and post-modern regulatoryprocess: regulatory convergence in the transatlantic trade and investment partnership, in Eur. journal of risk regulation,4/2013, pp. 493-507.

25 Questi ultimi in particolare lavorando pro bono incontrano dei limiti in termini di carico di lavoro oltre i quali èimpensabile spingersi senza alterare la natura del rapporto che li lega ad Efsa parificandola a quella di un rapportodi impiego.

GraficoL’evoluzione del lavoro di Efsa dal 2002 al 2012*

* Fonte: Efsa

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regolamento istitutivo di Efsa, che sarà intrapre-sa dalla Commissione europea nel corso di que-st’anno e del 2015, o al fatto che in alcuni set-tori la separazione tra la valutazione e la gestio-ne del rischio appare piuttosto artificiale26.Queste e altre sfide dovranno essere affrontatedall’Agenzia in modo tale da trasformarle in op-portunità. Ad esempio, se è vero che Efsa si con-fronta quotidianamente con delle critiche sugliasseriti conflitti d’interesse dei suoi esperti, piùraramente essa è attaccata sul merito dei suoipareri scientifici, che sono la vera ragione d’esse-re dell’Agenzia. Tali critiche, peraltro, hanno por-tato a un miglioramento continuo del quadro re-golamentare interno, che oggigiorno rappresen-ta un vero punto di riferimento anche per altreagenzie e istituzioni dell’Unione27.

Se è vero che Efsa si confronta quotidianamente con le critichesui conflitti di interesse dei suoi esperti, più raramente è attaccata sul merito dei suoi pareriscientifici, che sonola vera ragione d’esseredell’Autorità

Sulla base di quanto brevemente delineato pos-siamo dunque identificare diversi spunti di rifles-

sione per il legislatore europeo dal punto dellagovernance scientifica, dove potremmo avere unincremento delle responsabilità e delle attivitàdelle autorità nazionali, una valorizzazione delruolo degli esperti esterni per concentrarne le ri-sorse sulle questioni scientifiche più complicateo un ruolo più ampio per lo staff interno di Efsaal fine di incrementare la capacità scientifica del-l’Autorità. Si potrebbe poi ipotizzare un ampliamento deipoteri espressamente attribuiti all’Agenzia dalregolamento istitutivo nel solco di una giurispru-denza della Corte di giustizia, che recentemen-te28 si è dimostrata più flessibile che in passa-to29. In tal senso si potrebbe assistere a una de-lega a favore dell’Agenzia della fase di gestionedel rischio relativa all’autorizzazione dei prodottiregolamentari30, oppure, dopo la dimostrazionedelle capacità di Efsa nella gestione del program-ma di valutazione delle informazioni salutistiche,alla completa inclusione della nutrizione all’in-terno del mandato affidato all’agenzia. Lo stes-so potrebbe avvenire nel settore della salute del-le piante e, soprattutto, in quello della salute edel benessere animale, argomenti che appaionocome la nuova frontiera legislativa del settore inesame. Come si usa dire sull’altra sponda del-l’Oceano Atlantico, “only time will tell”.

Il presente articolo rappresenta una rielaborazio-ne e un aggiornamento del contributo pubblica-to nel volume C. Ricci (a cura di) (2012), La tute-la multilivello del diritto alla sicurezza e qualitàdegli alimenti, Milano.

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26 Si pensi ad esempio al settore dei pesticidi, anche se il medesimo discorso si potrebbe fare per tutte le sostanzeregolamentate. In proposito, invero, nonostante formalmente la Commissione europea possa prendere in considerazioneanche “altri fattori legittimi” diversi da quelli scientifici, nella stragrande maggioranza dei casi l’esecutivo europeosi limita a prendere atto delle conclusioni scientifiche di Efsa.

27 Non è del resto un caso se le linee guida della Commissione europea sulle dichiarazioni di interesse prendonolargamente spunto dalla regolamentazione interna di Efsa: cfr. Commissione europea, Guidelines on the preventionand management of conflicts of interest in EU decentralised agencies, dicembre 2013, disponibile suhttp://europa.eu/agencies/documents/2013-12-10_guidelines_on_conflict_of_interests_en.pdf.

28 Sentenza della Corte di Giustizia del 22 gennaio 2014, causa C-270/12, Regno Unito contro Parlamento dell’Unioneeuropea e Consiglio, non ancora pubblicata.

29 Sentenza della Corte di Giustizia del 13 giugno 1958, causa 9/56 Meroni & Co., Industrie Metallurgiche S.p.A. control’Alta autorità della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio, Racc., 1958, 11.

30 Del resto proprio la legittimità di una delega a decidere l’approvazione di prodotti finanziari a favore dell’Autoritàeuropea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) è stata confermata dalla citata sentenza C-270/12, supra.

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Indicazioni salutistiche

Nelle imprese è ancora tanta la confusione in materia

Dal 2006 ad oggi, comunicare i benefici diun alimento o di un integratore è diventa-to più complicato. Considerato, però, che

per alcune imprese è spesso necessario, bisognaseguire con attenzione l’evoluzione del quadrointerpretativo per capire come e cosa comunica-re rispetto ai propri prodotti alimentari. Le opportunità non mancano. Del resto, l’incon-tro tra l’enorme e affermato mercato dei prodot-ti alimentari (tra cui gli integratori) con profilosalutistico e un progetto normativo ambiziosocome il “regolamento Claim” (reg. CE1924/2006) non poteva essere semplice e privodi ambiguità. Lo sforzo interpretativo è in corso: si è pronuncia-ta anche la Corte di Giustizia di Lussemburgo, in-terprete finale del diritto europeo, confermandoi fondamenti del Regolamento e garantendone

l’ampia applicabilità (sentenza C 544/10 del 6settembre 2012) o analizzando gli aspetti relativiai marchi (sentenza C 299/12 del 18 luglio 2013). Ma è a livello nazionale che il Regolamento e lenorme collegate si applicano, anche per i claimssulla salute, ed è soprattutto negli orientamentied esiti delle attività dei controllori che si puòmeglio capire come va letta questa norma. Sem-pre a livello nazionale, si è stabilito, inoltre,quando e perché il Regolamento non dovrebbetrovare applicazione.C’è ancora incertezza tra le imprese su comeverranno definiti alcuni aspetti, su quali siano leprospettive, su quali strade siano concretamenteaperte e su come interpretare le norme vigenti,non nei tribunali, ma in fase di disegno e verifi-ca di etichette e pubblicità.

Se il marketing passa dalla salute

A chi obietta che queste norme siano troppocomplesse e restrittive, è facile rispondere cheper molti prodotti alimentari richiamare il con-cetto di salute sia una scelta, non un obbligo. Èvero che la posizione degli integratori alimentariè parzialmente diversa: se non è indispensabilespiegare al consumatore perché fa bene la vita-mina C, per tante altre sostanze è difficile taceresul perché il consumatore dovrebbe assumerle e

Integratorie functional foodsQuali claims utilizzare?

di Luca BucchiniHylobates consulting

Pubblicati, a livello europeo, i primi provvedimentisull’interpretazione delle indicazioni salutistiche utilizzate su integratori e alimenti funzionali.Ma le incertezze sono ancora tante

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facendolo si ricade spesso nell’ambito di applica-zione del reg. CE 1924/2006. Ma se si guarda alle dimensioni del mercato ali-mentare salutistico – comunque definito – è diffi-cile sostenere che una regolamentazione europeanon fosse ormai necessaria e che questa potesseprescindere dalla “migliore scienza disponibile”. Naturalmente, i problemi si nascondono nei det-tagli e alcune critiche all’applicazione del Rego-lamento sono fondate. La tattica dello struzzoperò non funziona: bisogna affrontare la situa-zione tecnico-regolatoria che si è creata.Si registra, quindi, una necessità di aggiornamen-to per le imprese, ma anche per i controllori, conuno sforzo di adeguamento e studio senza il qua-le né consumatori né mercato sono tutelati. La nostra Autorità garante per la concorrenza eper il mercato (Agcm), che ha rivendicato, consuccesso, la propria competenza in materia ri-spetto a proposte diverse, ha compiuto passi in-terpretativi importanti (per esempio, il riconosci-mento del reg. UE 432/2012 e del ruolo deiclaims “not authorised” nel provvedimento Me-destea-Natygendna del 2013). Non ha tuttaviaancora eguagliato il dettaglio e la casistica del-l’Advertising standards authority (Asa) britanni-ca, che, pur con un ruolo diverso, si sta distin-guendo per i pareri, più articolati e pubblica-mente disponibili in tutta l’Unione europea, suitemi più difficili e a cui farò riferimento ancheper criticarne le conclusioni. Nella decisione presa nel caso Lucozade (Asa ad-judication on GlaxoSmithKline UK Ltd, 2014), adesempio, ha riconosciuto che alcune condizionid’uso di un claim possono essere trasferite alconsumatore attraverso immagini, contesto enarrazioni e non esclusivamente attraverso il te-sto; nonostante il reg. CE 1924/2006 si applichianche alle rappresentazioni figurative e grafiche,però, molti controllori non sembrano andare ol-tre la lettera del Regolamento. Impensabile è ladisponibilità a valutare senza preclusioni il raf-fronto tra alimenti.In Italia, invece, lo Iap (Istituto di autodisciplinapubblicitaria), che ha un ruolo importante di ve-rifica volontaria, sembra mancare ancora di fa-miliarità con il Regolamento e i suoi provvedi-menti sembrano ancorati ad un lontano passato,antecedente al 2006 (reg. CE 1924/2006), forseper mancanza di adeguate competenze.

Il riferimento indispensabile è la lista univoca delreg. UE 432/2012 e degli altri regolamenti auto-rizzativi, facilmente consultabili in aggregato nelregistro comunitario delle indicazioni nutriziona-li e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (di-sponibile al link http://ec.europa.eu/nuhclaims/),ma è solo il primo passo.

La flessibilità, questa sconosciuta

Una lista univoca di indicazioni sulla salute auto-rizzate, come quella del Registro, aiuta sia le im-prese nel formulare e valorizzare i propri prodot-ti sia i controllori nel verificare etichette e pubbli-cità, senza sollecitare l’intervento di un organotecnico in ogni occasione. In passato, l’Agcm doveva ricorrere ai pareri del-l’Istituto superiore di Sanità o dell’Inran ex postper valutare le evidenze, tra cui in particolare glistudi, forniti dalle aziende (si veda anche il prov-vedimento Medestea-Natygendna). Anche chilamenta – in parte a ragione – i difetti del monu-mentale lavoro (per tempo ed estensione) svoltoda Efsa sui claims dovrebbe concordare sul fattoche una procedura preventiva e centralizzata diautorizzazione e pubblicazione sia più semplice,trasparente, e, tutto sommato, più coerente.Se l’individuazione della formulazione ufficiale diun claim è semplice, grazie al Registro, le formula-zioni linguistiche sono spesso poco scorrevoli operfino quasi incomprensibili; è difficile dubitareche un pubblicitario possa formulare lo stesso con-cetto in maniera più chiara (oltre che attraente). Questa mancanza di comprensibilità era da at-tendersi: né gli scienziati di Efsa né i funzionariche hanno scritto i regolamenti avevano alcunacompetenza in materia di “comprensione deiconsumatori”. Tuttavia, se i consumatori non so-no fuorviati e comprendono lo stesso concettodel claim verificato da Efsa ed autorizzato dallaCommissione europea, non dovrebbero avereimportanza le parole: il reg. UE 432/2012 ripor-ta, al considerando 9, che «[…] laddove la for-mulazione di un’indicazione abbia per i consu-matori lo stesso significato di un’indicazione sul-la salute consentita, in quanto dimostra l’esi-stenza dello stesso rapporto tra una categoria dialimenti, un alimento o uno dei suoi componen-ti, da un lato, e la salute, dall’altro, detta indica-

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zione deve sottostare a condizioni d’uso identi-che a quelle stabilite per le indicazioni sulla salu-te consentite.».Purtroppo, senza che la Commissione europeafacesse propria l’iniziativa, alcuni Stati membridell’Unione, con una visione molto restrittiva econ meno esperienza di comunicazione salutisti-ca di altri, sono riusciti ad imporre una linea in-terpretativa diversa in un documento d’orienta-mento, sottoscritto da 17 di essi (non dall’Italia).Secondo questa nota, non è la comprensione deldato scientifico – dell’associazione alimento -beneficio – il metro di paragone, ma, con picco-le eccezioni, è la lettera del claim autorizzato adessere rilevante – anche se incomprensibile per ilconsumatore. C’è da rammaricarsi, quindi, cheanche Italia e Regno Unito abbiano firmato o se-guito questa impostazione, che ha un limitato ri-scontro nella normativa.Questo documento ha comunque influenzato lelinee guida italiane e britanniche in materia diflessibilità. Molti dei criteri riportati sono discuti-bili, ad esempio quello di limitare il riferimento aipareri scientifici originali di Efsa (come se lo sco-po del regolamento non fosse favorire la com-prensione del consumatore delle prove scientifi-che oggettive, ma di quanto scritto nella norma)o l’eccessiva importanza data al concetto di“normalità”. In pratica, però, va prestata atten-zione a “non esagerare” i claims autorizzati conaltre formulazioni o a non renderli “più forti”.Nel caso Pepsico, per esempio, (Asa adjudicationon PepsiCo international Ltd, 2014) la formula-zione “defend your body against free radicals”(“difendi il tuo corpo contro i radicali liberi”) èstata giudicata “esagerata” rispetto alla formu-lazione autorizzata dalla normativa, “contributesto the protection of cells from oxidative stress”(“contribuisce alla protezione delle cellule dallostesso ossidativo”) perché la formulazione diPepsiCo implicava una protezione completa(contro il semplice contributo previsto dal Rego-lamento) del corpo. I limiti però si riconoscononel caso Salus (Asa adjudication on Salus (UK)Ltd, 2014) dove il claim “iron contributes to thereduction of tiredness and fatigue” (autorizzato)è stato considerate comparabile a “with iron tohelp reduce tiredness and fatigue” (“con ferroper ridurre stanchezza e fatica”) e nel già citatocaso Lucozade, in cui il claim “hydrates better”

(“idrata meglio”) è stato giudicato equivalente a“enhances water absorption” (“aumentano l’as-sorbimento di acqua”).Nel caso Nutricia (Asa Adjudication on NutriciaLtd, 2014), “provides […] iron for brain develop-ment” (“fornisce […] ferro per lo sviluppo cerebra-le”), poi, è stato giudicato diverso da “iron contri-butes to normal cognitive development of chil-dren” (“il ferro contribuisce al normale sviluppocognitivo dei bambini”) perché il claim di Nutriciasembrava implicare un effetto attribuibile solo alferro stesso; inoltre, con parere controverso, ilclaim “for strong bones” (“per ossa forti”) è statoconsiderato un’esagerazione rispetto a “normalgrowth and development of bone” perché impli-cava un effetto più grande (forti non normali) ri-spetto all’effetto normale. Che ossa normali nonsiano forti e che quindi le madri siano a rischio dicomprare il prodotto Nutricia per avere dei super-bambini e non dei bambini sani appare discutibile;non solo, appare dubbio che incoraggiare il consu-mo di un alimento per avere ossa “normali” (inve-ce di anormali) possa potenzialmente ingenerarenel consumatore il falso timore di avere ossa “for-ti” (invece che non forti). È possibile però che spie-gare che le ossa normali siano forti avrebbe potu-to evitare un parere negativo.Come indicato da alcuni di questi esempi, la di-screpanza tra l’orientamento interpretativo e lospirito e la lettera del Regolamento suggerisconoche, prima o poi, la questione sarà rivista e af-frontata dai tribunali nel segno di una maggioreproporzionalità e dei principi del reg. CE1924/2006. D’altro canto, un effetto positivo sul-l’applicazione del principio di flessibilità potrebbeaverlo anche la definizione di criteri scientifici pervalutare la comprensione del consumatore: nonesiste infatti ad oggi un metodo riconosciuto perverificare se due espressioni di un claim sianoequivalenti per il consumatore; alcuni progettieuropei di ricerca si stanno occupando di questoproblema solo ora. Inoltre, nel caso dell’Italia,l’istituto della notifica per integratori ed alimentifortificati permette di sottoporre all’attenzionedell’autorità formulazioni alternative di indicazio-ni sulla salute, consentendo di valutare una fles-sibilità più ampia di quella genericamente espres-sa dalle linee guida in un contesto che non è san-zionatorio. Naturalmente questo richiede, daparte del Ministero della Salute, un’adeguata for-

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mazione di tutto il personale incaricato.A fronte di queste complessità, si potrà obietta-re che buona parte del mercato continua adoperare ignorando questa disciplina e che è im-pensabile che tutti i prodotti riportino, parolaper parola, gli stessi claims: sarebbe la negazio-ne del principio della flessibilità e della capacitàdi inventare modalità espressive più comprensi-bili ed utili. Come si sa, però, una capacità dimonitoraggio e sanzione ampia non è presentein quasi nessuno Stato membro e le interpreta-zioni non proporzionate di norme europee nonsarebbero una novità. Allo stato dell’arte, quin-di, è necessario combinare prudenza e coraggioinformato: un’acquiescenza alla totale mancan-za di flessibilità rischia di renderla irreversibile.

Riferimenti a benefici generali:gli spazi ci sono

Se si può esprimere un claim con altre parole(purché il significato per il consumatore sia lostesso), il reg. CE 1924/2006 prevede anche lapossibilità di fare riferimento a benefici generalie non specifici alla buona salute o al benesserederivante dallo stato di salute (vedi figura 1). La condizione è che vi sia anche un claim specifi-co, autorizzato, corrispondente. Per esempio, seun alimento risponde alle condizioni specificheper un claim relativo alla normale funzione cardia-ca (per via del suo contenuto in acidi grassi EPA eDHA) e utilizza il claim corrispondente, la sua eti-

chettatura o pubblicità potrà anche contenereun’indicazione del tipo “fa bene alla salute”.Nel già citato caso Salus, per esempio, l’Asa bri-tannica ha valutato che lo slogan in evidenza “ti-red of being tired?” (“stanco di essere stanco?”)sarebbe stato decodificato come “buono per lastanchezza” cioè un riferimento generico e nonspecifico legato al claim autorizzato “il ferrocontribuisce alla riduzione della stanchezza edell’affaticamento” e non ha sostenuto la se-gnalazione contro il messaggio pubblicitario. Anche nel caso Unilever (Asa Adjudication onUnilever UK Ltd) era stato riconosciuto che “I amlooking after your little ticker” (“Sto curando iltuo cuoricino”) era un riferimento generico adun beneficio, che, dopo l’entrata in vigore delreg. UE 432/2012, doveva essere accompagnatoda un’indicazione sulla salute riguardante la sa-lute cardiovascolare.In questo ambito, poca attenzione, anche da par-te di alcuni controllori, è stata ingiustificatamen-te data alla decisione 2013/63/UE, che, oltre afornire altri chiarimenti in materia di applicazionedi claims sulla salute, chiarisce le condizioni perl’utilizzo di questi riferimenti generici. In primoluogo, si sottolinea che questi riferimenti genera-li sono «facili, attraenti» (il che, di conseguenza,non è di per sé una violazione di legge), nello spi-rito della flessibilità, e, pur mettendo in guardacirca il rischio di fuorviare i consumatori, devonoessere utili «ai consumatori poiché contengonomessaggi di facile comprensione» (il che è unmerito, non un demerito). Il claim specifico, che

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Fig. 1 – Relazione tra indicazioni sulla salute specifiche (artt. 13, 14 del reg. CE 1924/2006) e riferimentigenerici e non specifici a benefici sulla salute (art.10.3 del reg. CE 1924/2006). I riferimenti generici pos-sono essere più o meno generali, ma devono essere sempre accompagnati da un claim specifico (non èvero, però, il contrario). Le due categorie non sono sovrapponibili.

Indicazionisulla salute specifiche o

health claims

(artt. 13-14,reg. CE 1924/2006)

Riferimenti generici e non specifici

(art. 10.3, reg. CE 1924/2006)

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è il requisito per un riferimento ad un beneficiogenerale, deve essere “accanto a” o “dopo” il ri-ferimento generale; a mio avviso, si può ipotizza-re che un asterisco possa supplire a questo posi-zionamento, ove sussistano limiti di spazio.Viene introdotto anche il principio dell’attinenzatra riferimento generico non specifico e claim spe-cifico di supporto. Se il riferimento a benefici ge-nerali è in termini assolutamente generici (peresempio, “per stare bene”), non vi è un vincoloparticolare. Se invece il riferimento è più dettaglia-to (ad avviso di chi scrive, per esempio, “menostanchezza”), allora il claim specifico deve essereriferito, appunto, alla stanchezza (per esempio, algià citato ruolo del ferro). I riferimenti generici abenefici non specifici, quindi, possono essere nonsolo generali, ma anche più vicini al claim specifi-co (“per le tue ossa” nel caso del calcio, con pre-senza del claim autorizzato, per esempio, per cal-cio e vitamina D) e non devono essere – comequalcuno ha sostenuto senza consultare la deci-sione 2013/63/UE – solo del tipo “buona salute”.Valgono naturalmente i vincoli generali per le in-dicazioni nutrizionali e sulla salute.Anche le indicazioni sulla salute che Efsa ha rite-nuto troppo generali e non specifiche per esserevalutate possono ricadere nel campo dei riferi-menti a benefici generali; non si possono eviden-temente recuperare le sostanze per cui il claim èstato bocciato, ma quelle per cui ne è stato auto-rizzato uno più specifico e comunque si puòprendere spunto dal tipo di formulazioni giudica-te troppo generali. Se si scorre l’elenco delle indi-cazioni rifiutate perché “this claimed effect forthis food is not sufficiently defined to be able tobe assessed”, si trova spesso il termine “suppor-to per”, “mantiene”. Purché si dimostri il legamecon un claim specifico e si mantenga la naturaspecifica, tali riferimenti possono essere utilizzati.

Le indicazioni “non-claim”

Oltre ai casi in cui Efsa ha giudicato poco defini-ti i benefici, di cui si è appena detto, vi sono i ca-si in cui un effetto vantato non è stato ricono-sciuto da Efsa come benefico. L’esempio da ma-nuale è quello dei probiotici: “incrementare ilnumero di un qualsiasi gruppo di batteri” non èstato riconosciuto come effetto fisiologico bene-

fico, perché non si riesce a collegarlo ad un qual-che miglioramento di salute misurabile. Anchenel caso di effetti sulla pelle di tipo estetico, Ef-sa ha indicato che alcuni effetti come l’aspetto el’elasticità non si riferiscono ad una particolarefunzione fisiologica benefica per la salute, mahanno una valenza puramente estetica.Alcuni esperti hanno dedotto che tali afferma-zioni fossero quindi ipso facto proibite. Evidente-mente, però, non spetta ad Efsa stabilire qualiinformazioni possano essere fornite sugli ali-menti, ma solo valutare l’ammissibilità e la fon-datezza scientifica delle indicazioni sulla saluteche gli vengono sottoposte; saranno le autoritànazionali a valutare quanto “non è claim” nutri-zionale o sulla salute. Questa posizione, quelladella liceità delle indicazioni che Efsa ha rigetta-to non per mancanza di dati, ma perché non siriferiscono ad un effetto sulla salute, appare so-stanzialmente quella adottata dall’Italia. Secon-do questa visione, come da suo mandato, Efsadeve stabilire se un’indicazione corrisponde omeno ad un beneficio sulla salute (quindi, al-l’ambito del reg. CE 1924/2006); in caso di esitopositivo, deve poi stabilire se sia scientificamen-te fondata o meno. Se, al contrario, Efsa ha sta-bilito che un’indicazione non riguarda la salutee, quindi, che non debba neppure essere valuta-ta nel merito, la stessa indicazione non rientranell’ambito di applicazione del reg. CE1924/2006, ma nella più generale normativa delsettore alimentare, all’interno della quale le au-torità di controllo hanno comunque ampi poteridi tutela del consumatore.Per quanto riguarda gli integratori alimentari,poi, va ricordato che, nel recepimento della di-rettiva 2002/46/CE, il nostro Paese ha inseritol’obbligo aggiuntivo di indicare in etichetta «l’ef-fetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodottosulla base dei suoi costituenti in modo idoneo adorientare correttamente le scelte dei consumato-ri» (art. 6, c. 4, lett. f) del d.lgs. 169/2004). Aquesto proposito, alcuni osservatori hanno volu-to intuire una perfetta corrispondenza tra questieffetti attribuiti al prodotto e i claims sulla salu-te, al punto da dedurre il divieto di utilizzare so-stanze per cui non vi siano indicazioni sulla salu-te autorizzate negli integratori alimentari (nonavrebbero effetti fisiologici da poter rivendicare).Una tale interpretazione, però, violerebbe il dirit-

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to comunitario in quanto vieterebbe un prodot-to per motivi d’informazione e non di tutela del-la salute. Il Ministero della Salute ha infatti chia-rito da tempo che tale cortocircuito non sussiste:nessun obbligo di indicare un claim sulla salutesu tutti gli integratori alimentari, nessun divietodi utilizzare sostanze senza claims autorizzati,nessun conflitto tra norma nazionale e comuni-taria (compreso, quindi, il diritto di non applica-re il citato comma della norma nazionale).Si è anche sostenuto, con qualche argomento inpiù, che le sostanze prive di claim autorizzatonon potrebbero vantare il claim nutrizionale“contiene” perché non si sarebbe «dimostratoche […] (la) sostanza nutritiva o di altro tipo [...]ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico,sulla base di prove scientifiche generalmente ac-cettate» (art. 5.1, lett. a) del reg. CE 1924/2006).L’interpretazione prevalente, almeno in Italia, è disegno opposto; se il legislatore comunitario aves-se voluto legare così strettamente il claim nutri-zionale “contiene” ai claims sulla salute, si sareb-be espresso in maniera più precisa e con un ri-chiamo evidente; di conseguenza, bisogna far ri-ferimento anche ad altri dati e pareri, se pur di-versi da quelli di Efsa, per confermare la disponi-bilità di prove scientifiche adeguate.Tornando all’art. 6.4.f del d.lgs. 169/2004, vannoriconosciuti degli spazi comunicativi che permet-tono di orientare correttamente le scelte dei con-sumatori, come previsto dalla norma, senza ne-cessariamente formulare indicazioni sulla salute.Il Ministero della Salute li ha individuati, nelle “Li-

nee guida sulle altre sostanze ad effetto fisiologi-co disponibili”, disponibili sul sito ministeriale,nelle «indicazioni sulle caratteristiche dell’inte-gratore (natura, identità, qualità, composizioneecc.), che non si configurino comunque comeclaims sulla salute» e che «devono risultare con-formi alle disposizioni vigenti in materia di eti-chettatura nell’ottica di orientare correttamentele scelte dei consumatori». Possono afferire aquesto ambito, a mio giudizio, anche indicazioni,da valutare caso per caso, come “indicato in ca-so di aumentato fabbisogno”, che Efsa non ha ri-tenuto valutabili nel quadro del reg. CE1924/2006, o altri riferimenti al gruppo della po-polazione cui è destinato un prodotto. Infine, tut-te quelle affermazioni che riguardano esclusiva-mente il ruolo biochimico di una sostanza (peresempio, “è un precursore di […]”) o la sua pro-venienza (ad esempio, “di origine naturale”) pos-sono rientrare in questo ambito, sovrapponendo-si a quelle indicazioni sulle caratteristiche deglialimenti (art. 2.2, punto 1, del reg. CE1924/2006) che però non sono claims sulla salu-te o di natura nutrizionale. Il limite invalicabile re-sta quello delle indicazioni sulla salute autorizza-te, ma anche – sovente – non autorizzate (a se-condo dei motivi del rifiuto); resta poi la questio-ne aperta dei claims impliciti (che pur non formu-lati come tali dall’impresa sono decodificati comehealth claims dal consumatore) e della difficoltàdi stabilire oggettivamente una linea di confinetra quanto non è indicazione sulla salute e quan-to è indicazione implicita (vedi figura 2).

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Fig. 2 – Relazione tra indicazioni sulla salute specifiche (artt. 13 e 14 del reg. 1924/2006), effetti fisiologi-ci attribuibili al prodotto per orientare le scelte dei consumatori (norma nazionale, solo per gli integra-tori) e altre indicazioni non obbligatorie secondo l’interpretazione italiana. Alcuni effetti fisiologici attri-buibili agli integratori sono health claims; altri coincidono con differenti caratteristiche dell’alimento, tracui quelle attribuibili ai probiotici, che non sono né claims specifici, né riferimenti generali (art. 10.3 delreg. CE 1924/2006).

Indicazionisulla salute specifiche

(artt. 13-14,reg. CE 1924/2006)

Effettifisiologici

(art. 6.4.f,d.lgs. 169/2004,solo integratori)

Altre indicazioni

sulle caratteristiche dell’alimento

(art. 2.2.1,reg. CE 1924/2006)

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L’esperienza in questo campo è ancora in corsodi definizione; oltre alle Linee guida ministeriali,si deve registrare che anche l’Agcm, rispetto al-l’indice glicemico, ha lasciato impregiudicata laquestione, senza contestare la versione dell’im-presa che si trattasse di un mero aspetto tecnico(provvedimento Rigoni, 2013, punto 47).

Non-claim: biodisponibilitàed assorbimento

Uno dei settori di maggiore attività di ricerca nelcampo degli alimenti funzionali e degli integra-tori alimentari riguarda la disponibilità e l’assor-bimento, con soluzioni miranti a migliorare lafrazione di sostanza disponibile per l’organismoa parità di quantità ingerita.Sono numerosi i dati e le evidenze fornite daEfsa che confermano la disparità di biodispo-nibilità, ad esempio, per fonti autorizzate divitamine e minerali; appare quindi difficile so-stenere che vantare una migliore biodisponibi-lità contrasti con il principio di “non suggerireche il prodotto alimentare possiede caratteri-stiche particolari, quando tutti i prodotti ali-mentari analoghi possiedono caratteristicheidentiche”, mentre possono sussistere preoc-cupazioni serie relative alla pubblicità compa-rativa. Detto questo, Efsa ha considerato insvariati pareri che aumentare la biodisponibili-tà di una sostanza non sia di per sé un bene-ficio per la salute: si dovrebbe dedurre che,come nel caso dei probiotici di cui sotto, que-sta indicazione non sia disciplinata dal reg. CE1924/2006, ma dalle norme sulle informazio-ni sugli alimenti o dalle norme nazionali (nelcaso degli integratori alimentari, dal citatod.lgs. 169/2004, sotto il controllo ministeriale,in base all’art. 10.5); tracciare un confine conl’assorbimento, che in alcuni casi ha meritatoun’opinione positiva di Efsa (per esempio vita-mina D, carne e pesce, elettroliti/acqua), nonè sempre facile. Tuttavia, nel provvedimentoMedestea-Full Fast, ormai, però, del 2010, varicordato che l’Agcm non aveva in effetti op-posto il reg. CE 1924/2006 ai claims del-l’azienda, ma solo la mancanza di conclusivitàdella documentazione proposta.Sulla stessa linea di apertura, l’Asa britannica ha,

con grande chiarezza, esaminato il claim “Yakul-t’s unique bacteria are scientifically proven to re-ach the gut alive” (“Gli straordinari batteri dellaYakult sono stati scientificamente dimostrati diessere in grado di raggiungere l’intestino in for-ma vitale”) e ritenuto di dover valutare solo glistudi clinici, senza neanche menzionare la rile-vanza del reg. CE 1924/2006 (considerato inve-ce per un altro aspetto nello stesso provvedi-mento).

La lotta per la sopravvivenzadei probiotici

La situazione dei probiotici è paradigmatica del-la situazione di claims non ritenuti rilevanti per lasalute e delle sue problematiche. Le linee guidadella Commissione del 2007 relative al reg. CE1924/2006 identificavano il termine “probioti-co” come claim implicito, da sottoporre, quindi,ad autorizzazione. Non si immaginava allora cheil semplice concetto di probiotico potesse essererigettato da Efsa come non collegato ad un be-neficio dimostrabile e che Efsa ritenesse che pernessun ceppo probiotico (lo yogurt ha avuto in-vece parere positivo) vi fossero dati sufficientiper autorizzare un claim specifico. Questo peròè stato l’esito, con il paradosso che sebbenequello dei microrganismi intestinali rappresentiuno dei settori scientifici più “caldi”, nell’Unioneeuropea non vi è alcun claim ammesso per que-sto settore, con una tale perdita di fiducia nelprocesso autorizzativo che nessuna industria haal momento avanzato una domanda di autoriz-zazione presso Efsa.In merito sono emerse due, anzi tre, interpreta-zioni divergenti. La prima, la più geometrica, è stata recepita daiPaesi Nordici, dall’Irlanda e, in parte, dal RegnoUnito (si veda il recente provvedimento sul ter-mine “probiotico” contro Probiotics internatio-nal dell’Asa, che richiama le linee guida dellaCommissione del 2007): nessun claim per i pro-biotici, nessun effetto provato e neppure il rico-noscimento del concetto di “equilibrio della flo-ra intestinale”; non si può quindi dire nulla, senon il nome del ceppo batterico. Perfinol’espressione “batteri vivi” sarebbe ingannevole,secondo svedesi e irlandesi.

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La seconda posizione, quella italiana, è che nonspetta ad Efsa stabilire cosa possa essere scrittoin etichetta. Di conseguenza, l’autorità italianaha confermato ed ampliato le linee guida nazio-nali per i probiotici, consentendo una serie di in-dicazioni che non ritiene essere indicazioni sullasalute, neanche implicite (con, è giusto ricono-scerlo, qualche abuso da parte di imprese menoserie). Su questa posizione va menzionato uncerto scetticismo da parte di esperti ed autoritàeuropee.Questo conflitto interpretativo potrà trovare unasua soluzione certa solo con ulteriori provvedi-menti normativi, almeno finché Efsa non troveràsoddisfacenti ipotetici nuovi dossier.La terza linea interpretativa parte dalla consta-tazione che il termine probiotico è stato usatoda decenni in alcuni Paesi comunitari, tra cuil’Italia. Ha quindi una tradizione d’uso e, se nonsi riferisce ad un beneficio comprovato, puòrientrare tra i cosiddetti “descrittori generici” .Questa categoria, prevista dall’art. 1.4 del reg.CE 1924/2006, è stata regolamentata nel detta-glio dal recente e poco lineare reg. UE907/2014. Dalle “caramelle balsamiche per lagola” alla “acqua tonica” si tratta di descrittoriusati molto tempo fa, magari originariamentecon finalità “salutistiche”, ma che oggi – alme-no nelle intenzioni del legislatore – non hannouna pretesa, né suscitano un’associazione ad unbeneficio sulla salute. Se il termine “probiotico”è ampiamente riconosciuto dai consumatori,ma non ha più valenza salutistica, si sostieneche dovrebbe essere tutelato come “descrittoregenerico”. Le domande sono state presentate,ma la norma è poco lineare e prevede autoriz-zazioni all’uso del “descrittore generico” su ba-se nazionale e non in tutta l’Unione; tuttavia, sispera che si apra un dibattito che porti ad unasoluzione ragionevole per questa categoria diprodotti a livello europeo. Le basi scientificheattualmente disponibili si sono effettivamenterilevate meno solide di quanto tanti dessero perscontato (salvo per yoghurt e digestione del lat-tosio, per alcuni consumatori), ma è difficile cre-dere che l’enorme e crescente quantità di evi-denze sul ruolo fisiologico dei microorganismiintestinali non corrisponda ad alcun beneficioanche per la loro assunzione negli alimenti (ol-tre ai famosi trapianti fecali).

In sostanza, al momento le imprese – sul merca-to nazionale – possono continuare ad operaresecondo le linee guida nazionali. Il vincolo di nontravalicare i confini delle indicazioni della salute– e rimanere tra le indicazioni che non sono he-alth claims – non è stato particolarmente enfa-tizzato o applicato dalle autorità italiane. Perma-ne comunque un clima di incertezza che consi-glia prudenza.

L’ossidazionedel concetto di “antiossidante”

In posizione diversa si trovano le indicazioni checomprendono il termine antiossidante. Il concet-to di potere antiossidante di un alimento misura-to in vitro e non legato a specifiche attività bio-chimiche come nel caso delle vitamine è stato re-spinto da Efsa (Linee guida […] sugli antiossidan-ti, sul danno ossidativo e sulla salute cardiova-scolare) come proprietà dell’alimento, il cui col-legamento con benefici per la salute non è di-mostrato. Si tratta dunque di indicazioni sulla sa-lute o di semplici indicazioni cui si può applicarelo stesso ragionamento svolto per i probiotici eper le indicazioni di natura biochimica? È un“termine tecnico” di collocazione impregiudica-ta, come l’Agcm ha ritenuto essere l’indice glice-mico?Anche qui, per riconoscere un qualche spazio diutilizzo, fuori dai claims sulla salute autorizzati,bisogna negare l’interpretazione delle Linee gui-da della Commissione del 2007, per cui “antio-xidant” è un health claim implicito. Va ricorda-to, però, che tale interpretazione è stata accol-ta dall’Asa britannica nel giudizio su PepsiCo:“antiossidante”, almeno nel contesto esamina-to (che era effettivamente molto sbilanciato),non è stato ritenuto proprietà dell’alimento, mariferimento alla funzione di una sostanza nelcorpo, e neppure un riferimento generico nonspecifico, supportabile da un claim specifico(come quello della vitamina C). “Antiossidante”sarebbe letto dal consumatore non come datobiochimico relativo all’alimento, ma come capa-cità di influire sul danno ossidativo dell’organi-smo. Si tenga conto qui della convergenza conl’Agcm nel provvedimento Rigoni Fioridifruttadove l’ingannevolezza del termine “indice glice-

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mico” è stata attribuita all’associazione con altriclaims nutrizionali. Anche con questa precisa-zione i margini restano minimi.Il concetto di antiossidante, da un punto di vistatecnico-regolatorio, si discosta da quello di bio-disponibilità per la specifica menzione nelle Li-nee guida del 2007 e in quanto, mentre una so-stanza più disponibile può essere utile anche sedi per sé non fa bene, il concetto di antiossidan-te come proprietà di un alimento appare di infe-riore immediata utilità per il consumatore; si di-scosta dai probiotici, inoltre, per la mancanza diuna formale posizione ufficiale a sostegno e peril poco probabile recupero scientifico del concet-to in termini di benefici (mentre per i probiotici èragionevole aspettarsi, prima o poi, un risultatopositivo).

Le sostanze botaniche in sospeso

Restano poi le situazione “in sospeso”. Tra que-ste, la principale riguarda le piante e i derivatinegli integratori alimentari e negli alimenti. Il reg. UE 432/2012 ha sospeso la valutazionedi questi claims per evitare una disparità di trat-tamento con i medicinali vegetali tradizionali(direttiva 2004/24/CE). Questi ultimi, per fre-giandosi del titolo di medicinale, possono van-tare effetti curativi sulla base della sola tradizio-ne (con un esile supporto di dati di laboratorio);tra l’altro, hanno avuto, come categoria, un’ac-coglienza molto fredda sia dall’industria italia-na che dalla nostra Aifa (Agenzia italiana delfarmaco), che ne ha poco facilitato il successo.Si stava profilando, quindi, il paradosso per cuil’asticella – lo standard di prova – per approva-re un’indicazione salutistica di una pianta eramolto più alta e, quindi, più difficile da rag-giungere per un integratore alimentare che perun medicinale – anche se, come si può riscon-trare facilmente, la pianta è la stessa e gli effet-ti riconosciuti sono più o meno simili (si pensiagli usi approvati dall’Agenzia europea dei me-dicinali (Ema) per cannella e riduzione della fla-tulenza).L’Italia è molto attiva in questo settore, con pro-poste comunitarie, con linee guida nazionali econ il decreto ministeriale 12 luglio 2012. Va se-gnalato che questo provvedimento – regolar-

mente notificato come norma tecnica secondole procedure comunitarie e, quindi, finalmentecon una solidità legale (che molti provvedimentinazionali non hanno) – non si pronuncia sugli ef-fetti delle piante. Il Ministero ha aggiunto unacolonna, sul proprio sito web, alle liste del decre-to, che elenca gli effetti ascrivibili alle singolepiante – effetti che coincidono solo in parte coni claims lasciati in sospeso dalla normativa comu-nitaria – utilizzabili, comunque, secondo i criteridel reg. CE 1924/2006 (capo II e capo IV), a livel-lo nazionale. Di fatto, questo approccio continuaa consentire una larga libertà espressiva in que-sto campo, pur sotto il controllo del Ministerodella Salute, in base all’art. 10, c. 5, del d.lgs.169/2004. In merito si è pronunciata favorevol-mente anche l’Agcm nel recente provvedimentoGartec.Esistono quindi gli effetti permessi su base na-zionale, ma con fondamenta incerte dal punto divista del diritto comunitario (il reg. UE 432/2012continua a consentire l’utilizzo di indicazioni sul-la salute sulle sostanze botaniche per cui è statapresentata domanda, ma non prevede normati-ve nazionali transitorie) e esiste la transizione co-munitaria, ancora di incerto esito, e riguardantesia gli integratori che gli altri alimenti, ma di dif-ficile utilizzo perché le domande di claims in so-speso non sono state neanche conformate allanormativa alimentare (il linguaggio a volte fa ri-ferimento a malattie ed è quindi inaccettabile).Anche qui l’orizzonte è incerto: si può continua-re ad operare secondo le indicazioni nazionali(che però vanno verificate caso per caso se ci sisposta nel mercato UE), confidando nell’impe-gno dell’Italia ad una soluzione comunitaria ra-gionevole. Al contrario dei probiotici, c’è peròuna norma comunitaria che formalmente auto-rizza un periodo di transizione, dando solidità aqualsiasi progetto o difesa di un’indicazione diquesto tipo.

Gli altri spazi comunicativiregolamentati

Vale la pena menzionare almeno tre soluzioni al-le difficoltà incontrate con il reg. CE 1924/2006nel comunicare i benefici dei propri prodotti. La prima è di utilizzare gli spazi comunicativi of-

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ferti dai prodotti dietetici in base all’art. 1 deld.lgs. 111/92. L’interazione tra questa norma eil regolamento CE 1924/2006 è stata oggettodi ampie discussioni in ambito europeo, ancheperché su queste indicazioni in Germania si ècostruita una nicchia economicamente impor-tante (alimenti per diabetici). Ad esempio, unalimento che contiene folato in determinatequantità può vantare che “Il folato contribuiscealla crescita dei tessuti materni in gravidanza”se rispetta alcune condizioni, ma la sempliceaddizione del riferimento alle donne in gravi-danza quale destinatarie del prodotto potrebbefarlo diventare un prodotto dietetico (con l’ec-cezione degli integratori, considerando anchela norma nazionale già citata circa l’orienta-mento delle scelte dei consumatori). Si potreb-be però anche destinare un prodotto ad ungruppo di persone senza percorrere la via delclaim, con ulteriore confusione, cosa che al mo-mento attuale è ancora possibile. Ma gli spazisi stanno restringendo rapidamente se una del-le motivazione per abolire i prodotti dietetici(reg. UE 609/2013) è proprio eliminare questaconfusione, visto che il legislatore europeo con-sidera sufficiente il meccanismo del reg. CE1924/2006. Nel 2016, salvo sorprese per i pro-dotti per sportivi, questo spazio si chiuderà to-talmente.La seconda strada è quella di una sottocategoriadei prodotti dietetici, che sopravvivrà al reg. UE609/2013, quella degli alimenti a fini medici spe-ciali. Questi ultimi, regolamentati in Italia dald.p.r. 20 marzo 2002, n. 57, sono definiti qualielaborati o formulati e destinati «alla gestionedietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utiliz-zare sotto controllo medico», e «all’alimentazio-ne completa o parziale di pazienti con capacitàlimitata, disturbata o alterata di assumere, dige-rire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimen-ti comuni» oppure «con altre esigenze nutrizio-nali determinate da condizioni cliniche e la cuigestione dietetica non può essere effettuataesclusivamente con la modifica della normaledieta» (quindi non con gli integratori, che inter-vengono sulla dieta normale). Questi alimentisono tutelati da una specifica deroga al divieto diriferimenti, in etichetta o in pubblicità, a cura,prevenzione o trattamento di malattie. In segui-to all’entrata in vigore del reg. CE 1924/2006,

un po’in tutta Europa si è assistito a tentativi diabuso di questa categoria, compreso il caso re-cente di un prodotto destinato ai pazienti conAlzheimer (senza che siano note alcune esigen-ze nutrizionali specifiche per questi pazienti) cheha diviso l’Europa. Poiché la valutazione di que-sti prodotti avviene su base nazionale, compresele evidenze scientifiche, gli Stati membri di “ma-nica larga” si sono distinti per rapidi assensi conun’asticella incomparabilmente più generosa diquella Efsa. Va ricordato, però, che il riconosci-mento di un prodotto da parte di un altro Statomembro non è automatico: ogni Stato deve ve-rificare che la classificazione come alimento a fi-ni medici speciali sia appropriata e può quindi ri-fiutarla senza che si applichi il mutuo riconosci-mento.Infine, va ricordata la classificazione come dispo-sitivi medici di prodotti precedentemente com-mercializzati come integratori alimentari. Sem-plificando, si tratta di prodotti che, pur ingeriti,funzionano principalmente non grazie all’assor-bimento dei componenti, ma per contatto mec-canico (per esempio, sciroppi contro la tosse).Questo è l’ambito in cui anche a livello naziona-le si è registrata la massima liberalità, con unmonitoraggio delle notifiche molto meno atten-to che in campo alimentare. Inoltre, il meccani-smo di approvazione preventiva della pubblicitàsi è rivelato di fatto molto meno severo del con-trollo ex post dell’Agcm su alimenti ed integra-tori. Anche la valutazione delle evidenze scienti-fiche sull’efficacia – sempre a livello nazionale –non viene certamente effettuata con la severitàdi valutazione di Efsa (anche se alcuni prodottipassati di categoria sono sostenuti da studi am-pi). Come nel caso dei medicinali tradizionali ve-getali, alimenti ed integratori si trovano ad esse-re normativi da una legislazione più severa diquella riguardante prodotti molto simili che, inteoria, dovrebbero essere sottoposti a controllipiù puntuali. Se non è in vista un inasprimentodei controlli in questo settore, va consigliato alleimprese che intendono percorrere questa stradadi valutare attentamente e seriamente le caratte-ristiche del prodotto rispetto alla normativa suidispositivi, senza usare come riferimento inte-gratori di minerali o di proteine che pure sonoincredibilmente commercializzati come dispositi-vi medici.

Indicazioni salutistiche

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Indicazioni pratiche

Il quadro che emerge è confuso e non è affattoevidente che si chiarifichi del tutto nei prossimianni.In linea di massima, i claims autorizzati dal reg. CE1924/2006, la flessibilità e i riferimenti a beneficigenerali sono gli ambiti privilegiati per svilupparee verificare etichettatura e comunicazione su ali-menti ed integratori alimentari; questo ruolo spet-ta all’intelligenza delle imprese, ma è importanteche anche tra i controllori vi sia uno sforzo forma-tivo non limitato ai dirigenti, ma anche al perso-nale che concretamente effettua le verifiche. Ci sono ancora degli spazi per orientare corret-tamente le scelte degli integratori: indicazionid’uso, proprietà biochimiche, origine, e, comeper tutti gli alimenti, biodisponibilità (non senza

controversie) e probiotici. Per le sostanze botani-che le linee guida nazionali sono il riferimentoimprescindibile e soddisfacente, ma una valuta-zione più attenta è necessaria – purtroppo – pervarcare i confini nazionali. Il concetto di antiossi-dante – salvo i claims autorizzati per il danno os-sidativo – andrebbe considerato in esaurimento.I prodotti dietetici sono sulla via del tramonto,salvo sorprese; i fini medici speciali dovrebberoriguardare una minoranza di prodotti che vera-mente hanno applicazioni in contesti patologici.La strada del dispositivo medico va percorsa inpochi casi e con cautela. È chiaro, quindi, che al-le imprese si impone una grande attenzione allescelte comunicative e all’evoluzione normativaed interpretativa. Ma il meccanismo non è privodi spazi per una comunicazione comprensibile,intelligente e innovativa.

Indicazioni salutistiche

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Per saperne di più

• Agcm, PS8486, Rigoni Fiordifrutta - Senza zuccheri aggiunti, provvedimento n. 24283.• Agcm, PS4025, Medestea - Full Fast, provvedimento n. 21013.• Agcm, PS8227, Medestea – Natygendna, provvedimento n. 24280.• Agcm, PS8768, Gartec - Miele Lifemel con proprietà terapeutiche, provvedimento n. 24627.• Asa, Adjudication on Unilever UK Ltd, 8 agosto 2012, disponibile:http://www.asa.org.uk/Rulings/Adjudications/2012/8/Unilever-UK-Ltd/SHP_ADJ_184145.aspx.• Asa, Adjudication on Salus (UK) Ltd, 5 marzo 2014, disponibile:http://www.asa.org.uk/Rulings/Adjudications/2014/3/Salus-UK-Ltd/SHP_ADJ_246580.aspx.• Asa, Adjudication on Yakult (UK) Ltd, 15 maggio 2013, disponibile:http://www.asa.org.uk/Rulings/Adjudications/2013/5/Yakult-UK-Ltd/SHP_ADJ_220644.aspx• Asa, Adjudication on Probiotics International Ltd, 26 febbraio 2014, disponibile:http://www.asa.org.uk/Rulings/Adjudications/2014/2/Probiotics-International-Ltd/SHP_ADJ_244139.aspx• Asa, Adjudication on PepsiCo International Ltd, 8 gennaio 2014, disponibile:http://www.asa.org.uk/Rulings/Adjudications/2014/1/PepsiCo-International-Ltd/SHP_ADJ_227985.aspx• Asa, Adjudication on GlaxoSmithKline UK Ltd, 8 gennaio 2014, disponibile:http://www.asa.org.uk/Rulings/Adjudications/2014/1/GlaxoSmithKline-UK-Ltd/SHP_ADJ_220538.aspx• UK Department of Health, General principles on flexibility of wording for health claims, dicembre 2012,disponibile: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217005/health-claims-flexibility-of-wording-principles-UK-19-Dec-2012.pdf• Asa, Adjudication on Nutricia Ltd, 16 marzo 2014, disponibile:http://www.asa.org.uk/Rulings/Adjudications/2014/1/Nutricia-Ltd/SHP_ADJ_234819.aspx• Ministero della Salute, Proposte di flessibilità al regolamento UE 432/2012 - Criteri di massima, 2 ottobre2013, disponibile: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1299_listaFile_itemName_0_file.pdf• Efsa Panel on Dietetic products, Nutrition and Allergies (Nda), Guidance on the scientific requirements forhealth claims related to antioxidants, oxidative damage and cardiovascular health, Efsa Journal2011;9(12):2474. [13 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2474, disponibile: www.efsa.europa.eu/efsajournal• European Commission, Guidance on the implementation of regulation n° 1924/2006 on nutrition andhealth claims made on foods conclusions of the standing committee on the food chain and animal health,2007, disponibile: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf

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Nuove tecnologie

I nanomateriali andranno chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti

Il 13 dicembre 2011 è entrato in vigore il rego-lamento UE 1169/2011 del Parlamento euro-peo e del Consiglio, relativo alla fornitura di

informazioni sugli alimenti al consumatore, cheha abrogato tutte le precedenti normative sul-l’argomento1, abrogazione che decorrerà effet-

tivamente a partire dal 13 dicembre di quest’an-no, quando il regolamento inizierà ad essere ap-plicato2. Una delle principali innovazioni introdotte – eche appunto dovranno essere applicate da quel-la data – riguarda l’obbligo da parte degli Ope-ratori del settore alimentare (Osa) di informare iconsumatori sull’eventualità che gli alimenti daloro prodotti contengano o siano costituiti dananomateriali ingegnerizzati. Come previsto dal-l’art. 183 del regolamento, infatti, qualora questisiano presenti, dovranno essere chiaramente in-dicati nell’elenco degli ingredienti, facendo se-guire alla denominazione dell’ingrediente la dici-tura “nano” tra parentesi.Al punto 5 dello stesso articolo, allo scopo di

NanoalimentiNuove regole sull’etichettatura

di Vitantonio Perrone* e Paolo Tucci*** Società italiana di Medicina veterinaria preventiva** Dipartimento Medicina clinica e sperimentale, Università degli Studi di Foggia

Il punto sulle disposizioni stabilite dal regolamento UE 1169/2011 e sulla definizione di “nanomateriale”

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1 Le norme abrogate dal regolamento UE 1169/2011 sono le seguenti: direttiva 87/250/CEE, direttiva 90/496/CEE,direttiva 1999/10/CE, direttiva 2000/13/CE, direttiva 2002/67/CE, direttiva 2008/5/CE e regolamento CE 608/2004.

2 Ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) sull’obbligo di indicare in etichetta una dichiarazione nutrizionale,che si applicherà dal 13 dicembre 2016, e dell’allegato VI, parte B sui requisiti specifici relativi alla designazione delle“carni macinate”, che si applica dal 1° gennaio 2014.

3 Si riporta, di seguito, la definizione di “nanomateriale ingegnerizzato” data dal regolamento UE 1169/2011, articolo2, punto 2, lettera t): «Il materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell’ordinedi 100 nm o inferiori o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentanouna o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possonoavere dimensioni superiori all’ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica.Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:• le proprietà connesse all’elevata superficie specifica dei materiali considerati;• le proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale privo di caratteristiche nanometriche.».

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fornire al consumatore la migliore informazionesui prodotti alimentari, viene previsto che laCommissione europea possa, mediante atti de-legati, adeguare e adattare l’attuale definizionedi nanomateriali3 al progresso tecnico e scienti-fico o alle definizioni concordate a livello inter-nazionale.

Nanotecnologie e nanomateriali,il quadro normativo

L’attenzione alle nanotecnologie è stata semprepresente nell’attività degli organismi istituzionalieuropei come incentivo alla ricerca. Questa havisto un continuo incremento dei progetti finan-ziati, riguardanti sia lo studio delle nanoscienzedi base e delle loro applicazioni industriali sia lavalutazione e la gestione del rischio a loro con-nesse.

In assenza ancoradi una disciplina completa e coerentesui nanomateriali a livello internazionale, nell’Unione europeasi è cercato di modificarela normativa in vigore ogni volta chese ne è ravveduta la necessità a seguito di ricercheo di accordi internazionali

Considerando l’elevato grado di interdisciplina-rietà che caratterizza questo settore, si è dovutoanche tener conto della necessità di operare del-le scelte, stabilendo delle priorità tra i molti am-biti di ricerca. Tra questi figurano la caratterizza-zione dei nanomateriali (convalida di metodi dilaboratorio), gli effetti sulla salute umana (studidi tossicologia per meglio comprendere l’intera-zione delle nanoparticelle con l’organismo uma-no), l’esposizione e gli effetti ambientali (studi diecotossicologia).

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Nuove tecnologie

Nanoalimenti: un grandeproblema dipiccolissimedimensioni

Un gelato a basso contenutodi grassi con un ottimo saporeo un olio da cucinaarricchito di vitamine. Icibi contenentinanoparticelle sonoancora rari nei nostrisupermercati. Masaranno sicuri per iconsumatori? Una rispostachiara non c’è, ma almeno sipotrà fare una scelta consapevolegrazie alle regole dell’Unioneeuropea che richiedono alle aziendedi indicare la presenza dinanomateriali. La Commissione ha proposto unadefinizione dettagliata, ma è statarespinta dal Parlamento. Ecco perché.I nanomateriali sono strutture didimensioni infinitesimali, dell’ordine delmiliardesimo di metro. Per farsi un’idea,se una nanoparticella fosse delledimensioni di un pallone da calcio, unaciambella sarebbe grande quanto la GranBretagna. Le nanoparticelle entrano nell’organismo umano(pelle, intestino, cervello, cellule del sangue ecc.)molto più facilmente della maggior parte dimateriali simili e possono essere utilizzate percambiare il sapore, il colore, la struttura del cibo.Non è ancora stata trovata una definizioneaccettata da tutti. Le regole in vigore nell’Unioneeuropea definiscono come nanomateriale“ingegnerizzato” il materiale prodottoartificialmente di dimensioni inferiori ai 100 nm(nanometri). La Commissione ha proposto unadefinizione più precisa, specificando che unnanomateriale dovrebbe essere costituito almenodal 50% di particelle di dimensioni comprese tra1 e 100 nanometri. Ma il 12 marzo il Parlamentoeuropeo ha respinto questa definizione, in quantoconsentirebbe di esentare molti cibi contenentinanoparticelle e già sul mercato dall’obbligo dimostrare sull’etichetta i requisiti richiesti dallanormativa vigente e ha chiesto che laCommissione proponga nuove regole in cui siarispettata la sua posizione.

(Fonte: www.europarl.europa.eu)

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I comitati scientifici dell’Unione europea (UE), inaccordo con la Commissione, continuano a sot-tolineare la necessità di incrementare le ricercheriguardanti la salute pubblica e la protezione del-l’ambiente e, quindi, anche i prodotti delle na-notecnologie devono rispettare gli elevati stan-dard stabiliti dalle normative comunitarie per laprotezione dei cittadini sia come lavoratori checome consumatori.L’intervento regolamentare comunitario, in assen-za ancora di una disciplina completa e coerentesui nanomateriali a livello internazionale, sinora èstato caratterizzato da un approccio graduale ecrescente (incremental approach), che attraversoun riesame continuo dell’adeguatezza della nor-mativa in vigore ne comporta le opportune modi-fiche ogni volta che se ne ravveda la necessità aseguito di ricerche o di accordi internazionali.Già nel 2005 la comunicazione della Commissio-ne «Nanoscienze e nanotecnologie: un piano diazione per l’Europa 2005-2009» propose la ne-cessità di mettere in campo una serie di azioniarticolate e interconnesse, al fine di dare attua-zione ad una strategia sicura, integrata e respon-sabile per l’impiego di nanotecnologie.

Nel 2008, sempre la Commissione mediante lacomunicazione «Aspetti normativi in tema di na-nomateriali» diede conto al Parlamento europeoe al Comitato economico e sociale europeo delriesame regolamentare e, pur confermando l’esi-stenza di un quadro normativo sostanzialmenteadeguato, riconobbe la necessità di incrementa-re la tutela della salute, sicurezza e protezioneambientale, in particolare migliorando l’attua-zione della legislazione allora in vigore. Nellospecifico, si giungeva alla conclusione che co-munque il termine “nanomateriale” non eraespressamente citato nella normativa unionale elo stesso Parlamento, in una risoluzione dell’an-no successivo, ribadendone la necessità, solleci-tava l’introduzione di una definizione scientificaesaustiva di nanomateriale nella legislazione eu-ropea. Successivamente la Commissione, con la rac-comandazione 2011/696/UE, proponeva l’ado-zione di una definizione da utilizzare come ri-ferimento per determinare se un materialedebba essere considerato un “nanomateriale”ai fini delle politiche e della legislazione del-l’Unione europea4. Tale definizione, tenendo

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4 Si riporta, di seguito, il testo della raccomandazione 2011/696/UE della Commissione: «[…] Gli Stati membri, leagenzie dell’Unione e gli operatori economici sono invitati ad usare la seguente definizione del termine “nanomateriale”nell’adozione e nell’applicazione della legislazione e dei programmi strategici e di ricerca relativi ai prodotti derivatidalle tecnologie.Con “nanomateriale” s’intende un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero,aggregato o agglomerato e in cui, per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, unao più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm.In casi specifici e laddove le preoccupazioni per l’ambiente, la salute, la sicurezza e la competitività lo giustifichino,la soglia del 50% della distribuzione dimensionale numerica può essere sostituita da una soglia compresa fra l’1%e il 50%.In deroga al punto 2, i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioniesterne inferiori a 1 nm dovrebbero essere considerati nanomateriali.Ai sensi del punto 2, “particella”, “agglomerato” e “aggregato” sono così definiti:• con il termine “particella” s’intende una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti;• con il termine “agglomerato” s’intende un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie

esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti;• con il termine “aggregato” s’intende una particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro.Laddove tecnicamente possibile e richiesto da disposizioni legislative specifiche, la conformità alla definizione delpunto 2 può essere determinata sulla base della superficie specifica in volume. Un materiale rientra nella definizionedi cui al punto 2 quando la sua superficie specifica in volume è superiore a 60 m2/cm3. Tuttavia, un materiale che,in base alla distribuzione dimensionale numerica, è un nanomateriale dovrebbe essere considerato conforme alladefinizione di cui al punto 2 anche se detto materiale ha una superficie specifica inferiore a 60 m2/cm3. Entro dicembre 2014, la definizione di cui ai punti da 1 a 5 sarà rivista alla luce dell’esperienza e degli sviluppitecnologici e scientifici intercorsi. La revisione si concentrerà particolarmente sull’innalzamento o sull’abbassamento della soglia del 50% relativa alladistribuzione dimensionale numerica.Sono destinatari della presente raccomandazione gli Stati membri, le agenzie dell’Unione e tutti gli operatorieconomici.».

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conto di quanto scritto nel 2010 dal Centrocomune di ricerca della Commissione europeanella relazione “Considerazioni sulla definizio-ne dei nanomateriali a fini normativi”, va a ba-sarsi esclusivamente sulle dimensioni delle par-ticelle componenti i nanomateriali a prescinde-re dalla pericolosità o dal rischio, comprenden-do quindi materiali sia naturali, sia derivati ofabbricati.

La definizionedi “nanomateriale” propostadalla raccomandazione2011/696/UE si basa sulle dimensioni delle particelle componentii nanomateriali, a prescindere dalla pericolositào dal rischio, comprendendoquindi materiali sia naturali, sia derivatio fabbricati

La definizione proposta dalla raccomandazio-ne 2011/696/UE ha contribuito all’ultimo at-to normativo su questo complesso argomen-to, rappresentato dal regolamento delegato(UE) 1363/2013, che ha modificato il regola-mento UE 1169/2011 per quanto riguarda

appunto la definizione di “nanomateriale in-gegnerizzato”, sostituendola con una nuo-va5. Ma tale sostituzione è risultata del tuttovirtuale dato che il regolamento delegatonon è entrato in vigore, vista la rettifica del19 dicembre 2013, secondo cui la pubblica-zione della norma delegata era da conside-rarsi nulla e non avvenuta.

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5 Si riporta, di seguito, il testo del regolamento UE 1196/2011, articolo 2, paragrafo 2, lett. t):«t) “nanomateriale ingegnerizzato”: il materiale prodotto intenzionalmente contenente particelle allo stato libero,aggregato o agglomerato e in cui, per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, unao più dimensioni esterne siano comprese nella classe di grandezza tra 1 nm e 100 nm.A titolo di deroga:a) gli additivi alimentari che rientrano nella definizione di cui al primo paragrafo non sono considerati nanomateriali

ingegnerizzati se sono stati inclusi negli elenchi dell’Unione di cui all’art. 4 del regolamento CE 1333/2008 dairegolamenti della Commissione UE 1129/2011 e 1130/2011,

b) i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferioria 1 nm sono considerati nanomateriali.

Ai fini della definizione di cui al primo paragrafo si intende per:• “particella”: una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti;• “agglomerato”: un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile

alla somma delle superfici dei singoli componenti;• “aggregato”: una particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro;• “prodotto intenzionalmente”: il materiale prodotto per svolgere una specifica funzione o conseguire una particolare

finalità;».

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Prodotti Dop e Igp

Quando una Igp può determinare problemi di commercializzazione

Può succedere che la normativa comunitariadedicata alla tutela dei prodotti agroalimen-tari tipici, ovvero legati ad un particolare

territorio di produzione, renda praticamente im-possibile commercializzare analoghi prodottiagroalimentari, danneggiando, in definitiva, ilsettore produttivo che in linea teorica dovrebbetutelare.Come ben noto, in Europa sono stati istituiti“marchi” che hanno l’obiettivo di tutelare e pro-muovere alcuni prodotti agroalimentari, per leloro caratteristiche qualitative strettamente con-

nesse al territorio di origine: il marchio Dop e ilmarchio Igp.Il marchio Dop (Denominazione di origine pro-tetta) viene riconosciuto ed attribuito a queglialimenti le cui peculiari caratteristiche dipendo-no essenzialmente o esclusivamente dal territo-rio in cui sono prodotti; la denominazione d’ori-gine rappresenta «il nome di una regione o di unluogo determinato o, in casi eccezionali, di unPaese ed è riservata ai prodotti agricoli o alimen-tari che siano originari di tale regione, luogo oPaese e la cui qualità o le cui caratteristiche sia-no legate all’ambiente geografico, comprensivodei fattori naturali ed umani e la cui trasforma-zione ed elaborazione avvengano nell’area geo-grafica delimitata» (art. 2, lett. a) del reg. CEE2081/92).Il marchio Igp (Indicazione geografica protetta),invece, rappresenta «il nome di una regione o diun luogo determinato o, in casi eccezionali, diun Paese ed è riservata ai prodotti agricoli o ali-mentari che siano originari di tale regione, luogoo Paese e di cui una determinata qualità, la re-putazione o un’altra caratteristica possa essereattribuita all’origine geografica e la cui produzio-ne e/o trasformazione e/o elaborazione avven-gano nell’area geografica determinata» (art. 2,lett. b) del reg. CEE 2081/92). È evidente, dunque, come le Denominazioni diorigine protette e le Indicazioni geografiche pro-

Marchi di qualitàLo strano caso della Mela Annurca

di Anna Maria PaceTecnologo alimentare

Per le mele, è obbligatorio accompagnare la denominazione “Mela”con l’indicazione della varietà e dell’origine.Ma se non si è in presenza della Melannurca campanaIgp, utilizzare il termine “Annurca” per indicare la varietà delle mele“convenzionali”crea non pochi problemi

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tette abbiano l’obiettivo di garantire una corret-ta informazione ai consumatori e di tutelare al-cune produzioni agroalimentari contro qualsiasiforma di usurpazione o imitazione e, in genere,contro qualsiasi prassi che possa indurre in erro-re i consumatori sulla vera origine dei prodotti.

Obiettivo delle Denominazionidi origine protette e delle Indicazioni geograficheprotette è garantireuna corretta informazione ai consumatori e tutelaredeterminate produzioniagroalimentari contro qualsiasi forma di usurpazione o imitazione

Succede, però, che l’esistenza di una Igp possadeterminare, incredibilmente, che l’analogo pro-dotto “convenzionale” non possa più esserecommercializzato e, in definitiva, anziché tutela-re le produzioni agroalimentari, renda impossibi-le la commercializzazione di una considerevolequantità di prodotto agricolo.È lo strano caso della Mela Annurca.Esiste, infatti, la Melannurca campana Igp ed esi-stono le Mele Annurca.Qual è la differenza?

La Melannurca campana Igp

L’Indicazione geografica protetta “Melannurcacampana” è stata riconosciuta, ai sensi del reg.CE 2081/92, con regolamento CE 417/2006.Com’è giusto che sia, le mele che vogliano “di-ventare” Melannurca campana Igp dovranno ri-

Prodotti Dop e Igp

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Prodotti Dop e Igp

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Storia e origineLa “Melannurca campana” Igp è presente in Campaniada almeno due millenni. La sua raffigurazione nei dipintirinvenuti negli scavi di Ercolano e in particolare nella Casadei Cervi testimonia l’antichissimoa legame dell’Annurcacon il mondo romano e la Campania felix in particolare.Luogo di origine sarebbe l’agro puteolano, come sidesume dal Naturalis Historia di Plinio il Vecchio. Proprio per la provenienza da Pozzuoli, dove è presenteil lago di Averno, sede degli Inferi, Plinio la chiama “MalaOrcula” in quanto prodotta intorno all’Orco (gli Inferi). Anche Gian Battista della Porta, nel 1583, nel suo“Pomarium”, nel descrivere le mele che si producono aPozzuoli cita testualmente: “[…] le mele che da Varrone,Columella e Macrobio sono dette orbiculate, provenientida Pozzuoli, hanno la buccia rossa, da sembraremacchiate nel sangue e sono dolci di sapore, volgarmentesono chiamate Orcole […]. Da qui i nomi di “anorcola”e poi “annorcola” utilizzati nei secoli successivi, fino agiungere al 1876 quando il nome “Annurca” compareufficialmente nel Manuale di arboricoltura di G. A.Pasquale. Tradizionalmente coltivata nell’area flegrea e vesuviana,spesso in aziende di piccola dimensione e talora inpromiscuità con ortaggi ed altri fruttiferi, la “Melannurcacampana” Igp si è andata diffondendo nel secolo scorsoprima nelle aree aversana, maddalonese e beneventana,poi via via nel nocerino, nell’irno, nei picentini e, infine,in tutta l’area dell’alto casertano. Proprio qui, già daalcuni decenni, con la regressione delle superfici agricoledell’area napoletana a causa della conurbazione dellezone costiere, ha trovato il territorio ove essa è piùintensamente coltivata.

ProdottoL’Indicazione geografica protetta “Melannurca campana”si riferisce ad una delle varietà italiane di melo piùconosciute dai consumatori: l’Annurca. Definita la “reginadelle mele”, infatti, l’Annurca è da sempre conosciutasoprattutto per la spiccata qualità dei suoi frutti, dallapolpa croccante, compatta, bianca, gradevolmenteacidula e succosa, con aroma caratteristico e profumofinissimo.Il frutto è medio-piccolo, di forma appiattita-rotondeggiante, leggermente asimmetrica, con picciolocorto e debole. La buccia, liscia, cerosa, mediamenterugginosa nella cavità peduncolare, è di colore giallo-verde, con striature di rosso su circa il 60-70% dellasuperficie a completa maturazione, percentuale disovraccolore che raggiunge l’80-90% dopo il periodo diarrossamento a terra.

La “Melannurca campana” Igp rivendica virtù salutari:altamente nutritiva per l’alto contenuto in vitamine (B1,B2, PP e C) e minerali (potassio, ferro, fosforo,manganese), ricca di fibre, regola le funzioni intestinali,è diuretica, particolarmente adatta ai bambini ed aglianziani, è indicata spesso nelle diete ai malati e inparticolare ai diabetici. Anche per l’eccezionale rapportoacidi/zuccheri, le sue qualità organolettiche non trovanoriscontro in altre varietà di mele.

Metodi di coltivazioneUno degli elementi di tipicità che caratterizzano la“Melannurca campana” Igp è l’arrossamento a terradelle mele nei cosiddetti “melai”. Essi sono costituiti dapiccoli appezzamenti di terreno, sistemati adeguatamentein modo da evitare ristagni idrici, di larghezza nonsuperiore a metri 1,50 su cui sono stesi strati di materialesoffice vario: un tempo si utilizzava la canapa, oggisostituita da aghi di pino, trucioli di legna o altro materialevegetale. Per la protezione dall’eccessivo irraggiamentosolare i melai sono protetti da apprestamenti di varianatura. Durante la permanenza nei melai i frutti sonodisposti su file, esponendo alla luce la parte menoarrossata, vengono poi periodicamente rigirati edaccuratamente scelti, scartando quelli intaccati o marciti.È proprio questa pratica, volta a completare lamaturazione dei frutti adottando metodi tradizionali eprocedure effettuate tutte a mano, ad esaltare lecaratteristiche qualitative della “Melannurca campana”Igp.Due gli ecotipi previsti dal disciplinare di produzione, condue distinte indicazioni varietali in etichetta: l’ “Annurca”classica e la diretta discendente “Annurca Rossa del Sud”,suo mutante naturale, diffuso nell’area di produzioneda oltre un ventennio, che ha il pregio di produrre fruttia buccia rossa già sulla pianta.I frutti di maggior pregio, soprattutto dal punto di vistaorganolettico, a detta degli esperti sono quelli provenientida piante innestate su franco, allevate a pieno vento econ scarsi apporti irrigui. Le indubbie caratteristicheorganolettiche di questa mela, finora apprezzatesoprattutto dai consumatori meridionali, stannoprogressivamente conquistando anche altri mercati, grazieanche al riconoscimento del marchio di tutela eall’ingresso nei canali della grande distribuzioneorganizzata.Accanto ai succhi, di grande valore nutritivo, ottimi sonoanche i liquori ottenuti dalle annurche, così come i dolci(crostate e sfogliatelle su tutti, ma anche le mitiche etradizionali “mele cotte” al forno).

Melannurca campana Igp

Storia, caratteristiche, metodi di coltivazione, controlli

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spondere ai requisiti stabiliti dalrelativo disciplinare di produzionee, quindi, appartenere alle varietà“Annurca” o “Rossa del Sud”,avere le caratteristiche stabilite diforma, dimensioni, colore, durez-za e, ovviamente, essere stateprodotte in uno dei 137 Comunidelle cinque province campane,riconosciuti quali zone di produ-zione del prodotto Igp dallo stes-so disciplinare di produzione. Di-fatti, lo scopo della Indicazionegeografica protetta è proprio dipromuovere e tutelare le caratte-ristiche del prodotto direttamen-te connesse al territorio di produ-zione.

La Mela Annurca

La stessa Mela, della varietà An-nurca, che non sia stata coltivatanel territorio definito dal discipli-nare di produzione della Melan-nurca campana Igp, non potràcerto fregiarsi dell’Indicazionegeografica protetta. Verrà, quindi, commercializzatasemplicemente come Mela An-nurca di origine italiana?Ebbene, la questione risulta esse-re più complessa.

Problemidi commercializzazione

È opportuno precisare che, aisensi del reg. CE 1580/2007 (suc-cessivamente modificato dal reg.CE 1221/2008), per le mele, inogni fase della commercializza-zione, è obbligatorio accompa-gnare la denominazione “Mela”con l’indicazione della varietà edell’origine.Pertanto, il consumatore troveràsui banchi di vendita dei prodot-ti ortofrutticoli i necessari cartelli

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Dati filiera controllata e produzioneCon una produzione di poco più di 60.000 tonnellate medie annue, la“Melannurca campana” Igp rappresenta l’80% circa della produzione campanadi mele e il 5% circa di quella nazionale, per un valore complessivo stimatoin oltre 40 milioni di euro. Attualmente la “Melannurca campana” Igp è per circa 2/3 assorbita dai mercatiregionali di Campania e Lazio, mentre circa un 20% raggiunge i mercati diLombardia, Piemonte e Toscana.La tutela della mela Annurca si aggiunge a quelle già accordate alle mele Valdi Non Dop e Alto Adige Igp, garantendo a più della metà del raccoltonazionale la protezione comunitaria di qualità certificata. Pur contando su diuna superficie di oltre 4.000 ettari (80% del totale Campania), la superficieiscritta al sistema di certificazione dell’Igp (dati 2005) è di 288, per un totaledi 86 aziende agricole produttrici iscritte al registro. La produzione certificataè stata di 25.000 quintali circa, commercializzata da 4 delle 8 ditteconfezionatrici iscritte al sistema Igp.

Area di produzioneLa zona di produzione definita nel Disciplinare comprende 137 Comuniappartenenti alle cinque province campane, con una netta prevalenza di quelliricadenti nelle aree dell’agro napoletano, beneventano e casertano da sempremaggiormente vocate per le peculiari caratteristiche pedoclimatiche.

ControlliIl Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mippaf), con undecreto del 26 febbraio 2003, ha autorizzato l’IS.ME.CERT. ad effettuare icontrolli di conformità ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’uso delladenominazione “Melannurca campana”.Per poter adempiere a tale compito, l’IS.ME.CERT. ha definito modalità etempi per l’effettuazione dei controlli in uno specifico documento, il Pianodei controlli, che è stato sottoposto per l’autorizzazione al Mipaaf. Al sistema controllato hanno accesso i produttori agricoli, gli intermediari edi confezionatori che, risultati idonei ai controlli effettuati da IS.ME.CERT., sonoiscritti in specifici elenchi.I controlli sono effettuati dall’IS.ME.CERT., sia in sede che presso le aziendee sono di natura documentale ed ispettiva; a queste, per il rilasciodell’autorizzazione all’uso della denominazione, si aggiungono le verificheanalitiche effettuate sui lotti delle produzioni interessate.Obiettivo dei controlli è la verifica del rispetto, da parte dei soggetti interessati,dei requisiti definiti nel Piano dei controlli (origine, conformità dei metodi dicoltivazione e del prodotto, mantenimento della rintracciabilità delle produzioni,rispetto nelle norme di etichettatura ecc.).In particolare, è stato previsto dall’IS.ME.CERT., per assicurare una rintracciabilitàpiù rigorosa delle produzioni certificate, l’apposizione sulle singole confezionidi un numero progressivo d’identificazione e l’Istituto vigila, nel corso delleispezioni presso le aziende confezionatrici, che tale requisito sia rispettato.Per l’effettuazione dei controlli l’IS.ME.CERT. si avvale di personaleprofessionalmente competente e specificamente addestrato e qualificato perl’espletamento delle attività ispettive mentre, per i controlli di natura analitica,sono state stipulate apposite convenzioni con laboratori qualificati in possessodelle necessarie autorizzazioni ministeriali o degli accreditamenti rilasciati sullabase della conformità alle specifiche norme internazionali.L’autorizzazione all’uso dell’etichette per le aziende confezionatrici è riservataal consorzio di tutela.(Testo tratto da www.melannurca.it)

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che indicheranno la varietà e l’origine delle me-le che si appresta ad acquistare.Questo per la “semplice” Mela Annurca italia-na non è possibile in quanto, il solo fatto diporre in vendita il prodotto Mela Annurca, seb-bene con i termini “Mela” e “Annurca” distin-ti e separati tra loro, anche a prescindere dal ri-ferimento geografico alla Regione Campania,viene considerato, dagli organi di vigilanza, uncomportamento in grado di indurre il consuma-tore in inganno, in quanto evocativo del pro-dotto ad Indicazione geografica protetta “Me-lannurca campana Igp” e, quindi, sanzionato aisensi del d.lgs. 297/2004, che prevede che«chiunque nella designazione e presentazionedel prodotto usurpa, imita, o evoca una deno-minazione protetta […] è sottoposto alla san-zione amministrativa pecuniaria da euro duemi-la ad euro tredicimila» (art. 2, comma 2).D’altro canto, la nostra Mela, della varietà An-nurca, che non possiede le caratteristiche previ-ste dal disciplinare di produzione della Melan-nurca campana Igp non potrà essere neppurecommercializzata come semplice “Mela”, es-sendo obbligatorio specificarne la varietà.Lo stesso disciplinare di produzione della Me-lannurca campana Igp prevede che sulle con-fezioni contrassegnate ad Igp o sulle etichetteapposte sulle medesime devono essere ripor-tate, in caratteri di stampa chiari, indelebili,delle medesime dimensioni e nettamente di-stinguibili da ogni altra scritta, le seguenti in-dicazioni: la dicitura “MELANNURCA CAMPA-NA”, immediatamente seguita dall’indicazio-ne varietale “ANNURCA” o “ROSSA DELSUD”.Sembra dunque chiaro che l’indicazione dellavarietà “Annurca” sia sempre obbligatoria, fi-nanche quanto essa sia ridondante rispetto alladenominazione del prodotto.Ma se l’indicazione della varietà “Annurca” ènecessaria e se non è possibile utilizzare il ter-mine “Annurca” per indicare la mela conven-zionale (che non possiede le caratteristiche del-l’Igp), come dovrà essere identificata la MelaAnnurca affinché l’esercente non incorra insanzioni o per aver evocato un’Indicazione geo-grafica protetta o per aver omesso l’indicazionedella varietà?Si ritiene che il nodo della questione risieda nel-

l’errore in cui si è incorsi nel riconoscere qualeIndicazione geografica protetta la denomina-zione “Melannurca Campana”; tale situazionefa presumere che non si sia tenuta in debitaconsiderazione la genericità del nome “Annur-ca”, che corrisponde, di fatto, ad una genericavarietà vegetale, indipendentemente dalla suaorigine geografica. Il reg. CEE 2081/92 ed il successivo reg. CE510/2006 stabiliscono chiaramente non soloche le denominazioni divenute generiche nonpossono essere registrate, ma, nello specifico,che «un nome non può essere registrato comedenominazione d’origine o indicazione geogra-fica qualora sia in conflitto con il nome di unavarietà vegetale o di una razza animale e pos-sa, pertanto, indurre in errore il consumatorequanto alla vera origine del prodotto».

Non è stata tenutain debita considerazione la genericità del nome“Annurca”, che corrisponde,di fatto, ad una genericavarietà vegetale, indipendentemente dalla suaorigine geografica

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Il Consorzio di tutela Melannurcacampana Igp

Il “Consorzio di tutela Melannurca campana Igp”,costituito nel 2005, è stato riconosciuto dalMipaaf con decreto ministeriale 18 aprile 2007,in base all’art. 14 della legge 526/99 per la tutela,vigilanza e valorizzazione del prodotto.Ad oggi hanno aderito al Consorzio numerosiimprenditori agricoli e confezionatori,rappresentanti la maggior parte del prodottocontrollato e certificato e tutti iscritti all’Is.Me.Cert.,l’ente di certificazione autorizzato dal Ministeroad effettuare i controlli ai fini del rilasciodell’autorizzazione all’uso della denominazione.È riservato al Consorzio l’autorizzazione all’usodelle etichette per le aziende confezionatrici.

Per maggiori informazioni, www.melannurca.it

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È condivisibile la preoccupazione degli organi divigilanza in quanto con tutta probabilità il con-sumatore medio associa il termine “Annurca” alprodotto Igp, anche quando non si tratta di“Melannurca Campana”. Ma neppure si puòignorare il fatto che esiste una significativa pro-duzione di Mela Annurca e di prodotti (purea,succhi) a base di Mela Annurca che risultano es-sere etichettati e commercializzati in contrastocon le indicazioni fornite dall’Ispettorato centra-le della tutela della qualità e repressione frodi(Icqrf) dei prodotti agroalimentari, che espressa-mente vieta di utilizzare i termini “Mela” e “An-nurca” distinti e separati tra loro, anche a pre-scindere dal riferimento geografico alla regioneCampania, in quanto tale modalità di presenta-zione del prodotto potrebbe evocare nella men-te del consumatore il corrispondente prodottoIgp.

Ad oggi il Ministero delle Politiche agricole, ali-mentari e forestali non ha ancora preso una po-sizione in merito, lasciando a chi opera sul terri-torio come produttore, distributore o controllorel’onere di districarsi nel groviglio di norme checontraddistingue la normativa nazionale in ma-teria di etichettatura degli alimenti.

L’Icqrf vieta di utilizzarei termini “Mela” e “Annurca”distinti e separati tra loro,in quanto tale modalità di presentazione del prodotto potrebbe evocare nella mentedel consumatoreil corrispondente prodotto Igp

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CERTIFICAZIONITra standard e obblighi normativi per l’esportazioneverso Paesi terzi

Il mercato estero risulta per molti settoridel commercio di alimenti e bevandeparticolarmente attraente, sia in terminidi volumi di produzione che in terminidi sicurezza ed affidabilità nei pagamentidelle commesse inviate. Ma se da una parte troviamo un mercatoancora alla ricerca del prodotto alimentarerealizzato in Italia, a fronte dell’indiscutibilequalità organolettica, dall’altra parte talemercato, considerato che le contrattazioni“alla vecchia maniera”, nel segno di unavigorosa stretta di mano, non sono piùproponibili e non soddisfano le modernerichieste burocratiche, esige particolarirassicurazioni.

Questo speciale fa il punto su comesoddisfare tali richieste, che potrebbero perlo più essere identificate come soddisfazionedi specifiche norme, regolamenti e standard.Nello specifico vengono evidenziati gli stepoperativi pratici e teorici da affrontarequalora si presentasse la necessità di inviareil proprio prodotto al di fuori dei confinicomunitari, in particolare versola Federazione Russa, primo partnerper l’Italia per l’esportazione di animali,prodotti di origine animale, frutta e verdurae secondo mercato per l’export dei prodottiagricoli dell’Unione europea (UE),e il Brasile, l’economia più importantedell’America Latina per l’UE.

S p e c i a l e

EXPORT. COME SODDISFAREI REQUISITI RICHIESTI – Luca Guercio

BRASILE. IL QUADRO NORMATIVOPER IMPORT/EXPORTEugenia Costanza Laurenza, FrancescoMontanari

RUSSIA E EXPORT. I CONTROLLIUFFICIALI SUGLI STABILIMENTIGianluigi Valsecchi

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Certificazioni

Le certificazioni sono una garanzia in più per i clienti, vicini e lontani

Nei primi anni ‘50 un noto presentatore econduttore radiofonico salutava il propriopubblico esclamando: “Miei cari amici vi-

cini e lontani buonasera, buonasera ovunque voisiate!”, nell’intendo di raggiungere sia gli spet-tatori nazionali che internazionali del suo pro-gramma, intuendo come fosse importante rivol-gere il proprio “prodotto”, in maniera educata egentile, non solo a chi risiedeva nella sua mede-sima nazione, ma anche ai potenziali “acquiren-ti” di stanza all’estero. Pur essendo passati molti anni ed essendo il pro-dotto non proprio il medesimo, gli operatori delsettore alimentare sempre più sentono il bisognodi salutare nuovi mercati, anche per difendersi daipossibili deficit di richiesta del mercato nazionale. Il mercato estero risulta quindi per molti settoridel commercio di alimenti e bevande particolar-mente attraente, sia in termini di volumi di pro-duzione che in termini di sicurezza ed affidabili-tà nei pagamenti delle commesse inviate. Ma si sa che c’è sempre il rovescio della meda-glia. Infatti, se da una parte troviamo un merca-to ancora alla ricerca del prodotto alimentare

realizzato in Italia, a fronte dell’indiscutibile qua-lità organolettica, dall’altra parte tale mercatoesige particolari rassicurazioni. Prima di proseguire nell’argomentazione provia-mo a riflettere per un solo secondo, con unesempio estremamente banale, su come un indi-viduo “A” potrebbe rassicurare il suo interlocu-tore, su quali punti e quali sforzi l’individuo Adovrebbe affrontare al fine di porsi nel miglioredei modi verso chi in lui ricerca una soluzione oun’opportunità e non di certo un problema. Forse, il primo e più importante esercizio chel’individuo A dovrebbe compiere è quello di im-medesimarsi in chi si trova di fronte a lui, capir-ne le esigenze esplicite ed implicite, le motivazio-ni che hanno fatto ricadere la scelta su di lui ecome mantenere elevato il grado di fiducia, otti-mo collante nei rapporti commerciali. Di tutto questo il mercato, anche nel settoreagroalimentare, ne è ben consapevole e, conside-rato che le contrattazioni “alla vecchia maniera”,nel segno di una vigorosa stretta di mano, non so-no più proponibili e non soddisfano le modernerichieste burocratiche, il mercato estero, ormai diprassi, richiede particolari garanzie, a volte già infase di scelta preliminare del fornitore. Vediamo, quindi, come soddisfare tali richieste,che potrebbero per lo più essere identificate co-me soddisfazione di specifiche norme, regola-menti e standard.

ExportCome soddisfarei requisiti richiesti

di Luca GuercioTecnologo alimentare

Gli step operativi pratici e teorici da affrontare

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Prima di tutto è necessario fare una chiara distin-zione tra normative cogenti e volontarie. Le prime sono rappresentate dalle leggi in vigo-re, che a volte possono racchiudere in sé detta-gliate richieste, seppure un po’ “strane” per iproduttori siti nel “Bel Paese”, comunque dasoddisfare. Di differente natura sono invece gli standard e lenorme volontarie, costituite da un fittissimoelenco di “requisiti”, ovvero di prescrizioni rela-tive a organizzazione aziendale e aspetti tecnici.Come soddisfare tutte queste disposizioni? È ve-ramente necessario per la nostra azienda rispet-tare tutto ciò? Proviamo a rispondere.

Il rispetto delle leggi in vigore

Per l’esportazione di alimenti e bevande spesso èrichiesto al produttore di allegare ai documenticommerciali che accompagnano la merce speci-fiche certificazioni, sanitarie, comprovanti laconformità igienico-sanitaria dei prodotti “im-barcati”.Tali certificazioni vengono usualmente emessedalle autorità competenti per tipologia di pro-dotto. Ad esempio, se i prodotti destinati a Pae-si extra UE sono di origine animale sarà il Servi-zio veterinario a rilasciare i certificati, mentre ne-gli altri casi potranno essere gli incaricati del Ser-vizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione odel Ministero della Salute ad occuparsene. È bene però ricordare che tali certificazioni nonpotranno essere convalidate nel caso in cuil’azienda non sia in grado di dimostrare che glialimenti o le bevande oggetto di validazione sia-no prive di difetti e contaminazioni in senso lato;per tanto i responsabili della produzione dovran-no effettuare tutte le attività necessarie alla rea-lizzazione di quanto sopra.Vediamo alcuni esempi di step operativi pratici eteorici da affrontare qualora si presentasse la ne-cessità di inviare il prodotto al di fuori dei confi-ni comunitari.

• Valutazione della normativa in vigore pressolo stato di destinazione del prodotto: spessoprima della realizzazione o addirittura primadella progettazione e dello sviluppo di nuove

referenze, si tiene in considerazione “sola-mente” la legislazione in vigore nel nostroPaese. Purtroppo tale analisi a volte non risul-ta essere sufficiente perché spesso e volentie-ri le normative cogenti presso gli Stati dove ilprodotto sarà probabilmente commercializ-zato sono differenti da quelle presenti in Ita-lia ovvero più restrittive in alcuni parametri,per esempio nel caso di limiti di contamina-zione più bassi rispetto al reg. CE 1441/2007o semplicemente differenti. La conoscenza intoto di tutte le regole che dovranno obbliga-toriamente essere rispettate rappresenta lacondizione da soddisfare per evitare spiace-voli inconvenienti e procedure di ritiro dalmercato di prodotti valutati non conformi.

• Valutazione dei parametri organolettici delnostro prodotto: se si volesse effettuare unadifferenziazione per macrocategorie dei ge-neri alimentari, potremmo inserire alimenti ebevande in due grossi gruppi particolarmen-te diversi tra loro: i prodotti stabili ed i pro-dotti altamente deperibili dal punto di vistamicrobiologico. I primi, quindi, potrebberoulteriormente essere differenziati in prodottiad elevata attività dell’acqua (Aw) e prodottia bassa Aw, di origine animale o vegetale,con pH acido o neutro e così via. Questo semplice esercizio serve per indicare aiproduttori come identificare gli alimenti rea-lizzati nel proprio stabilimento, in base alla ca-ratterizzazione chimica e fisica, favorendo intal modo l’inserimento dei propri prodotti ali-mentari nelle categorie indicate dalle norma-tive straniere (dry food o wet food?), in ma-niera da rispettare i corretti paramenti e nonle indicazioni prescritte per alimenti e bevan-de similari a quelle che si intende esportare.

• Richiesta di certificati sanitari precisi: semprepiù i buyers stranieri, prima dell’invio dellamerce ordinata, richiedono la consegna dispecifici certificati sanitari, a tutela sia deiconsumatori stabiliti presso il Paese di vendi-ta del prodotto, sia per evitare inutili ritardinello sdoganamento delle merci o contesta-zioni da parte delle Autorità sanitarie locali.Al fine di ottemperare a tale richiesta, il pro-duttore lungimirante dovrebbe contattare,prima della produzione e non dopo, il propriopresidio Asl di competenza, illustrando la ne-

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cessità di ricevere nei tempi adeguati il certi-ficato richiesto, permettendo nel contempoall’autorità sanitaria di verificare la produzio-ne anche on line, abbreviando così i tempi dirilascio dei certificati sanitari.

Le certificazioni volontarie

Ad affiancare le normative di legge esistono at-tualmente gli standard volontari, sempre più ri-chiesti dai retailers internazionali. Ad oggi, il commercio internazionale di prodottialimentari si basa su concetti protezionistici, fon-dati sulla convinzione che la realizzazione di unprodotto presso un’azienda certificata sia in gra-do di garantire fin da subito la commestibilità diun alimento o di una bevanda, nonché il rispet-to dei principi di trasparenza e legalità, principiche dovrebbero sempre essere completamenteattesi in un rapporto commerciale di compraven-dita di beni mobili tra acquirente e venditore. Gli standard volontari maggiormente richiesti daimercati oggi sono il Brc (British retail consortium)e l’Ifs Food (International featured standard).

Il Brc Food

Il Brc Food viene proposto come uno standardsviluppato da esperti del settore alimentare, do-cumento di riferimento rigoroso e dettagliato,ma di facile comprensione, che permette aglioperatori un approccio basato sul rischio, ma so-prattutto sul buon senso, fornendo un percorsochiaro, step by step, finalizzato all’ottenimentodella certificazione. Il processo di certificazione è semplice e significache non ci sono costi inattesi. Lo standard Brc Food è attualmente disponibilein lingua italiana, garantendo in tal modo unamigliorare comprensione di quanto prescritto neisuoi molteplici requisiti.Tale certificazione è particolarmente richiesta daiclienti anglosassoni e dell’area inglese.

L’Ifs Food

L’Ifs Food è uno standard volontario riconosciutoGfsi (Global food safety initiative), la cui applica-zione soddisfa pienamente le richieste di sicurez-

za implicite degli acquirenti di prodotti alimenta-ri derivanti da semplici o complesse trasforma-zioni. I prodotti “lavorati” sono ovviamente più sog-getti al pericolo di contaminazione, sia durantela manipolazione che il confezionamento nel-l’imballo, sia esso primario che secondario e co-sì via. Lo standard Ifs Food, a differenza dello standardBrc Food, nasce dalla volontà dei maggiori retai-lers europei di ricevere una sicurezza preliminaredai propri fornitori, specialmente dalle aziendeche producono a marchio del distributore.Lo standard Ifs Food propone il raggiungimentodi un determinato punteggio per la concessionedel marchio e della certificazione; tale punteggiopuò essere raggiunto solo mediante il rispetto deirequisiti fondamentali o maggiori, tra cui moltirequisiti riguardanti il rispetto delle specifiche.

Gli altri standard

Oltre a questi due standard sul mercato sonopresenti anche le norme volontarie riportate diseguito.

• Fssc 22000 (Food safety system certification22000): certificazione per la sicurezza ali-mentare, fondata nel 2004.

• Global Gap: insieme di standard volontari perla certificazione dei prodotti agricoli in tuttoil mondo.

• Certificazione Nop (National organic pro-gram): standard che permette l’esportazionenegli Usa dei prodotti biologici.

Ovviamente sarà compito del produttore effet-tuare una scelta consapevole della certificazioneda intraprendere. Anche in questa fase della “vita” aziendale sa-per scegliere bene è fondamentale, perché a vol-te non è necessario certificare il proprio proces-so produttivo secondo i più rigidi standard persoddisfare le richieste del cliente, ma potrebbeessere sufficiente la certificazione del prodotto oil rispetto di standard meno rigorosi. Il confronto con i clienti e con esperti in certifica-zione prima di iniziare le grandi manovre potreb-be essere una piccola grande soluzione, in gradodi ridurre costi e tempi morti.

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Certificazioni

Il Paese rappresenta l’economia più importante dell’America Latina per l’UE

Leader indiscusso per peso demografico edeconomico in America Latina, il Brasile co-stituisce oggi un partner commerciale di

centrale importanza per l’Unione europea (UE)in quella regione. Membro dell’Organizzazionemondiale del commercio (Omc) dal 1995, se,da un lato, il Brasile ha avuto una crescita eco-nomica più contenuta rispetto ad altre econo-mie emergenti (Cina, India), dall’altro, il suomercato del consumo e del lavoro si presentasolido e, come tale, capace di attrarre gli inve-stimenti stranieri.Le relazioni commerciali tra Brasile e il bloccoUE si fondano su un Accordo di cooperazionedel 1992, in seguito rafforzato da una par-tnership strategica (2007) e diversi pianid’azione per la sua implementazione. Nel re-cente vertice bilaterale UE-Brasile (febbraio2014), entrambe le parti hanno dichiarato di

voler dar nuovo slancio alle negoziazioni perun accordo di libero scambio tra UE e Merco-sur – l’area di libero scambio tra Brasile, Ar-gentina, Paraguay, Uruguay e Venezuela – inmodo da eliminare o ridurre le misure tariffa-rie e quelle sanitarie e fitosanitarie che ostaco-lano il free trade.

Relazioni commercialiUE/Italia - Brasile

Il Brasile costituisce al momento l’economia piùimportante dell’America Latina per l’UE: il 34%del commercio UE e il 53% degli investimentieuropei in quel continente sono ad appannaggiodi quel Paese. Per quanto riguarda il settore alimentare, l’Italiaimporta dal Brasile una vasta gamma di prodot-ti, inclusi caffè, zucchero, guaranà, meloni, car-ne bovina e avicola, prodotti della pesca, olio diarachidi e mangimi. In particolare, il 70% dellafrutta prodotta per l’esportazione in Brasile è de-stinata al mercato europeo, Italia inclusa. Secon-do i più recenti dati Istat, ogni anno l’Italia im-porta alimenti e mangimi dal Brasile in quantitàpari a 10.000 tonnellate per un valore di 16 mi-lioni di euro. Il Brasile, dal canto suo, importa dalnostro Paese, in ordine decrescente di volume diimportazioni, frutta fresca, prodotti e preparati a

BrasileIl quadro normativoper import/export

di Eugenia Costanza Laurenza* e Francesco Montanari** * Avvocato, FratiniVergano – European Lawyers ** Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto UE, FARE

Un’analisi delle principali disposizioni vigenti e dei più recenti sviluppi in materia normativa e di controlli

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base di cereali, ortaggi e frutta, bevande ed al-colici, grassi e oli di origine animale e vegetale,carni, latte e derivati.

Principali requisitiper l’importazione nell’UE

Come la maggior parte dei prodotti provenientida Paesi extraeuropei, anche i prodotti originaridel Brasile destinati al mercato UE sono soggettiad autorizzazione preventiva all’esportazione(animali vivi e prodotti di origine animale) o a mi-sure di controllo o a requisiti per l’importazionespecifici (prodotti di origine vegetale). Segueun’analisi delle principali disposizioni vigenti edei più recenti sviluppi in materia normativa e dicontrolli.

I prodotti originari del Brasile destinati al mercato UE sono soggetti ad autorizzazione preventiva all’esportazione o a misure di controllo o a requisiti perl’importazione specifici

Animali vivi

In materia di animali vivi, desta grande preoccu-pazione, al momento, l’approssimarsi dei GiochiOlimpici di Rio de Janeiro del 2016 e dei pre-testche si svolgeranno già l’anno prossimo. In talecontesto, molti cavalli viaggeranno dall’UE inBrasile per partecipare a gare equestri per poi farritorno nel continente europeo. In alcune regio-ni del Brasile, è presente la morva, una malattiaaltamente infettiva che colpisce gli equidi, mache facilmente può essere trasmessa all’uomo.Per tale ragione, l’esportazione di cavalli dal Bra-sile verso l’UE è al momento consentita solo daalcuni Stati brasiliani in cui la malattia non risul-ta radicata e che offrono garanzie sufficienti intermini di salute animale e relativi controlli. Ciòconsiderato, ci si aspetta che le autorità brasilia-ne continuino ad assicurare la massima vigilanza

in tale ambito, contribuendo così a mantenerel’UE indenne da questa malattia.

Prodotti di origine animale

Per quanto riguarda le esportazioni di carne bo-vina, oltre ai requisiti generali che l’UE stabilisceper l’importazione (previa autorizzazione delPaese o di alcune aree dello stesso ad esporta-re, nonché dei singoli stabilimenti a seguito diispezioni ad hoc e della presentazione delle par-tite a un Posto di ispezione frontaliera per i re-lativi controlli), la decisione 2008/61/CE ha im-posto alle autorità brasiliane di rafforzare il con-trollo sulle aziende che possono esportare carnebovina nell’UE per quanto concerne l’identifica-zione e la tracciabilità degli animali, nonché l’in-clusione di tale aziende in apposite liste, previaverifica da parte dei servizi ispettivi della Com-missione. L’adozione di queste norme è statalungi dall’essere pacifica ed anzi profondamen-te contestata dal Brasile nel contesto dell’Orga-nizzazione mondiale del commercio per la loronatura apertamente discriminatoria (la decisio-ne si applica in effetti solo a questo Paese). L’esi-to complessivamente positivo di recenti auditcondotti dal Food and veterinary office (Fvo)della Commissione europea inducono a pensareche la normativa in questione potrebbe essereben presto rivista ed abrogata. Nel 2010 le autorità brasiliane hanno chiestoall’UE di considerare l’autorizzazione ad espor-tare carne suina dallo Stato di Santa Catarina.Tuttavia, il largo impiego da parte del rilevantecomparto agro-alimentare di quella regionedella ractopamina – un ormone della crescitaper il quale l’UE non ammette soglie di tolleran-za – ha fino ad oggi impedito la concessione ditale autorizzazione. In particolare, nel corso diun recente audit Fvo (maggio 2013), è emersoche il sistema di segregazione della produzionedi carne suina trattata con ractopamina daquella ractopamine-free non offre ancora ade-guate garanzie di conformità rispetto agli stan-dard europei. In tale contesto, vale anche la pena segnalareche, di recente, le esportazioni brasiliane di car-ne avicola e, in misura minore, bovina sono sta-te oggetto di un numero crescente di notificheRasff per contaminazione microbiologica (nume-

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rosi ceppi di Salmonella ed anche Escherichia co-li). Il problema appare serio, visto che nel 2013 il75% delle notifiche Rasff concernenti prodotticon origine brasiliana (su un totale di 188) ri-guardava proprio casi di non-conformità con icriteri microbiologici UE. Nei primi mesi del2014, il trend negativo sembra confermarsi congià 22 notifiche segnalate dai Paesi UE (70%delle notifiche totali). Un recente audit Fvo (set-tembre 2013) ha messo in evidenza inefficienzenel sistema brasiliano di controlli ufficiali prepo-sto ad assicurare l’osservanza degli standard UEper l’igiene degli alimenti.

Di recente, le esportazionibrasiliane di carne avicolae, in misura minore, bovina sono state oggetto di un numero crescente di notifiche Rasff per contaminazionemicrobiologica

Prodotti di origine vegetale

Per quanto riguarda i prodotti di origine vegeta-le sono al momento applicabili i requisiti riporta-ti di seguito.

• L’importazione di arachidi brasiliane, causa ri-schio aflatossine, richiede pre-notifica delDocumento comune di entrata (Dce), presen-tazione della partita a un Punto di entrata de-signato (Ped), controlli documentali sistema-tici e una frequenza per controlli d’identità efisici del 10% (regolamento CE 669/2009). Nonostante un miglioramento dei livelli diconformità registrati durante i primi anni diapplicazione dei controlli rafforzati alle fron-tiere UE, nel 2013 gli Stati membri hanno no-tificato al Rasff ben 20 casi di superamentodei limiti massimi consentiti per le aflatossine(4 le notifiche al momento nel 2014). Alcuneproblematiche connesse al corretto funziona-mento dei laboratori ufficiali sembrano esse-re la causa principale dell’elevato numero dinotifiche recentemente segnalate al Rasff.

• L’importazione di noci dal Brasile è attual-

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mente sottoposta alle misure di emergenzapreviste dal regolamento CE 1152/2009, invirtù del quale le partite di tali prodotti devo-no essere pre-notificate a mezzo di Ced alPed competente, nonché accompagnate daun certificato sanitario firmato dalle autoritàdel Paese esportatore e dai risultati delle ana-lisi di laboratorio effettuate prima dell’espor-tazione. Al loro arrivo nel territorio UE, le no-ci brasiliane sono attualmente sottoposte aduna frequenza del 50% per controlli d’iden-tità e fisici. Data l’assenza di notifiche Rasff inrelazione a tali prodotti negli ultimi tempi,nonché il relativamente limitato volume diimportazioni, la Commissione europea staconsiderando di ridurre drasticamente l’in-tensità dei controlli, prevedendo ispezioni oc-casionali.

• Alcuni agrumi brasiliani (principalmentearance, pompelmi e limoni ed i loro ibridi) so-no attualmente sottoposti alle misure diemergenza per ragioni fitosanitarie previstedalla decisione 2004/416/CE (di recente mo-dificata dalla decisione 2013/67/UE). Tale de-cisione prevede una serie di cautele per scon-giurare l’ingresso nel territorio UE della Gui-gnardia Citricarpa Kiely (comunemente cono-sciuta come Citrus Black Spot), un fungo che,per quanto innocuo per l’uomo, provocamacchie scure sulla buccia dei frutti in que-stione. Le partite di tali prodotti devono esse-

re accompagnate da un certificato fitosanita-rio che attesti:

- la provenienza da un’area notoriamente in-denne da tale malattia, oppure

- l’assenza di tale organismo nel luogo di pro-duzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo,come pure l’assenza di sintomi a lui tipica-mente associati nei frutti ivi raccolti, entrambeda accertarsi a mezzo di controllo ufficiale.

Il sistema Europhyt, l’equivalente del Rasff inambito fitosanitario, mostra che le intercettazio-ni di tale fungo da parte delle autorità degli Sta-ti UE sono in forte calo (45 notifiche nel 2011,11 nel 2012 e appena 3 nel 2013).

Principali requisitiper l’esportazione in Brasile

L’accesso al mercato brasiliano non è attualmen-te di facile realizzazione per chi intenda esporta-re i propri prodotti e ciò a prescindere dalla natu-ra di quest’ultimi. Il Brasile presenta oggi un siste-ma amministrativo particolarmente complessoche, articolato su due livelli (federale e statale),non sempre assicura speditezza ed efficienza.Prima ancora dei requisiti sanitari e fitosanitariche la legislazione brasiliana impone ai fini del-l’importazione, le tariffe che gravano sui prodot-

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ti importati costituiscono molto probabilmente ilmaggiore ostacolo commerciale esistente al mo-mento. Per fare un esempio concreto, in virtùdell’effetto cumulativo delle diverse imposte ap-plicabili ad un prodotto importato (ad esempio,dazio sull’importazione, tassa sulla libera circola-zione delle merci e tassa sui prodotti industriali),il prezzo al consumo di una bottiglia di vino im-portata da un Paese UE può essere maggioratodel 135%. È evidente che una tale pressione fi-scale penalizza la competitività delle esportazio-ni UE ed, in ultimo, le disincentiva. Non sorpren-de, quindi, che, alla fine del 2013, l’UE, in senoall’Omc, abbia deciso di avviare una disputacommerciale con il Brasile per discutere in ma-niera più approfondita e strutturata il differenteregime fiscale che il Paese sudamericano applicaai prodotti importati rispetto a quelli nazionali.

Il Brasile presentaun sistema amministrativoparticolarmente complesso che non sempre assicura speditezza ed efficienza

Sul fronte delle importazioni di origine animale,il Brasile, alla stregua di altri importanti partnercommerciali dell’UE (ad esempio, Cina, Messico,Corea del Sud), non riconosce il cosiddetto pre-listing delle aziende autorizzate ad esportare ef-fettuato dal Paese in cui tali imprese hanno se-de. L’autorizzazione ad esportare viene pertantoconcessa solamente a seguito di un’ispezionedelle autorità brasiliane in loco alla singola azien-da. Sino ad oggi, il numero di ispezioni effettua-te dalle autorità brasiliane nei Paesi UE è relati-vamente esiguo rispetto alle potenzialità deglioperatori presenti nel mercato unico e le lungag-gini burocratiche finiscono col rallentare i proce-dimenti di autorizzazione (di una durata mediadi 5-6 mesi dopo l’ispezione). Ad ogni modo, atal proposito, occorre segnalare che il Ministérioda agricultura, pecuária e abastecimento (Mapa)sta al momento considerando la creazione di unservizio di ispezione sulla falsariga del Fvo, il che,nel lungo periodo, dovrebbe assicurare che ledecisioni delle autorità brasiliane tengano sem-

pre più in conto l’efficienza complessiva del si-stema di controlli ufficiali dei singoli Paesi UE enon la sola performance della singola azienda. Sempre con riferimento alla legislazione applica-bile ai prodotti di origine animale, la normativa inmateria di etichettatura è talmente complessache un numero elevato di etichette relative aiprodotti importati (talora fino al 50%) non supe-ra la validazione delle autorità brasiliane. A tal fi-ne, alcuni Paesi UE (ad esempio, Spagna, Porto-gallo) hanno organizzato sul proprio territorio se-minari per facilitare, grazie alla presenza e l’ausi-lio delle autorità brasiliane, la comprensione deirequisiti imposti dalla legislazione in vigore.

Strategie di accesso al mercato

Contro barriere tariffarie e misure eccessivamen-te restrittive e/o discriminatorie che impedisconoo ostacolano l’accesso al mercato, le imprese ita-liane (esportatrici ed importatrici) hanno a dispo-sizione una serie di strumenti di natura negozia-le e commerciale, che devono essere attivati sul-la base di una strategia coordinata e comprensi-va. In particolare, i negoziati commerciali multi-laterali del Doha Round condotti in seno all’Omced il negoziato bilaterale UE – Mercosur, tuttorain corso, costituiscono dei contesti estremamen-te rilevanti per richiedere ed ottenere l’abbatti-mento tariffario sui prodotti agro-alimentaricommerciati tra i due paesi. Per quanto riguarda i requisiti sanitari e fitosani-tari e le norme tecniche applicabili a prodottiagro-alimentari, l’Omc prevede meccanismi adhoc per la discussione ed eventuale rimozione dimisure che si ritenga pregiudichino il commerciodi alimenti. Inoltre, il sistema di risoluzione dellecontroversie dell’Omc costituisce uno strumentoefficace (e dagli effetti vincolanti) per la rimozio-ne di misure restrittive e/o discriminatorie chesiano in violazione delle norme Omc. L’utilizzo di questi meccanismi richiede pertantoda parte delle imprese un attento e costante co-ordinamento con le rispettive autorità nazionali(il Governo italiano, attraverso i ministeri compe-tenti e la Rappresentanza permanente d’Italiapresso l’UE) e con la Commissione europea, cherappresenta l’UE e gli Stati membri in sede Omce nei negoziati commerciali.

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Come verificarne l’idoneità strutturale e igienico-sanitaria

Per esportare nella Federazione Russa -Unione doganale (Custom union – Cu),agli stabilimenti produttori di latte e pro-

dotti a base di latte viene richiesta una verificadel rispetto dei requisiti, inerenti a tali alimenti,contenuti nei regolamenti CE 852/2004 e853/2004 e richiesti per l’esportazione nonchéper l’eventuale ricertificazione delle ditte giàiscritte nell’elenco degli stabilimenti abilitati al-l’export verso la Federazione Russa - Cu di que-sti prodotti. In Italia, tale verifica viene effettuata dall’auto-rità sanitaria nell’ambito dell’attività previstadal programma di controllo ufficiale, utilizzan-do e compilando il “verbale di sopralluogo perl’accertamento dell’idoneità strutturale edigienico-sanitaria degli stabilimenti abilitati al-l’export verso la Federazione Russa - Cu”, pub-

blicato e scaricabile dal sito del Ministero dellaSalute.Tale verbale rappresenta la documentazione uf-ficiale che attesta lo svolgimento di un audit fi-nalizzato alla verifica della sussistenza dei requi-siti per l’export nella Federazione Russa - Cu aifini dell’iscrizione o del mantenimento nella listadegli impianti abilitati.

Il campo di verifica

I controlli ufficiali effettuati in materia riguarda-no le procedure di autocontrollo (redazione, ap-plicazione e documentazione del Piano, registra-zioni effettuate, condizioni strutturali e funzio-nali dello stabilimento rispetto ai requisiti previ-sti) nonché informazioni generali sulle attivitàaziendali riguardo a:

• ragione sociale dell’azienda e numero ricono-scimento CE;

• atto di riconoscimento;• indirizzo dello stabilimento, indicando Pro-

vincia, Comune e tipologia di attività;• anno di costruzione ed inizio dell’attività;• data dell’ultimo intervento di ristruttura-

zione, con breve descrizione del lavorosvolto.

Russia e exportI controlli ufficialisugli stabilimenti

di Gianluigi ValsecchiDirigente Medico veterinario (Asl Lecco), Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale,Diritto e Legislazione veterinaria, Sanità pubblica veterinaria

I requisiti degli stabilimenti abilitati all’export verso la Federazione Russa - Cu di latte e prodotti a base di latte

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La normativa di riferimento

Riportiamo, di seguito, le norme di riferimentoper verificare l’idoneità strutturale ed igienico-sanitaria degli stabilimenti abilitati all’export ver-so la Federazione Russa - Cu di latte e prodotti abase di latte.

Normativa Federazione Russa - Cu

• Legge federale 88/2008 «Regolamento tec-nico per latte e prodotti a base di latte», alle-gati 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, in materia dilatte e prodotti a base di latte; in particolare,tale normativa prevede che i controlli venga-no effettuati sul prodotto finito e non sulprocesso.

• Legge federale 29/2000 sulla qualità e la si-curezza degli alimenti; è la norma base con-tenente le definizioni a cui fanno riferimentole norme verticali e definisce i compiti delloStato.

• Decisione CU 299/2010.• Decisione CU 317/2010.

I controlli ufficiali verificano, tra l’altro, la presen-za, nello stabilimento, di tali norme (in linguaitaliana) e la data a partire dalla quale sono di-sponibili presso lo stabilimento stesso.

Normativa UE

• Regolamento CE 852/2004 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 29 aprile 2004sull’igiene dei prodotti alimentari.

• Regolamento CE 853/2004 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,che stabilisce norme specifiche in materia diigiene per gli alimenti di origine animale.

• Regolamento CE 2073/2005 della Commis-sione del 15 novembre 2005 sui criteri micro-biologici applicabili ai prodotti alimentari.

• Regolamento CE 1069/2009 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009recante norme sanitarie relative ai sottopro-dotti di origine animale e ai prodotti derivatinon destinati al consumo umano e che abro-ga il regolamento CE 1774/2002.

• Regolamento CE 396/2005 del 23 febbraio2005 concernente i livelli massimi di residui

di antiparassitari nei o sui prodotti alimentarie mangimi di origine vegetale e animale eche modifica la direttiva 91/414/CEE del Con-siglio.

• Regolamento CE 1881/2006 della Commis-sione del 19 dicembre 2006, che definisce itenori massimi di alcuni contaminanti neiprodotti alimentari.

• Regolamento UE 10/2011 della Commissionedel 14 gennaio 2011, riguardante i material egli oggetti di materia plastica destinati a veni-re a contatto con i prodotti alimentari.

Normativa nazionale

• Nota del Ministero della Salute n. 38414 del20 novembre 2012 «Check list per l’ispezio-ne di stabilimenti per l’abilitazione all’espor-tazione verso la Custom union (settore carni,prodotti a base di carne, involucri per insac-cati, latte e prodotti a base di latte).

• Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109«Attuazione delle direttive 89/395/CEE e89/396/CEE concernenti l’etichettatura, lapresentazione e la pubblicità dei prodotti ali-mentari».

I parametri generalidell’impresa e del suo territorio

Il controllo dei parametri generali è rivolto allaverifica della corrispondenza tra planimetria, lay-out e stato attuale dello stabilimento, con parti-colare riferimento all’effettiva destinazioned’uso delle diverse aree di produzione.I criteri di progettazione di impianti, attrezzaturee linee di produzione devono assicurare il facileaccesso per la pulizia e la disinfezione di ognicomponente nonché l’assenza di ristagni di lattee di soluzioni disinfettanti. Gli scarichi dello stabilimento, inoltre, devonoessere connessi alla rete fognaria mediante sifo-ni. La legislazione russa non accetta l’utilizzo di le-gno in qualsiasi fase della produzione di prodot-ti a base di latte, nemmeno in quella di stoccag-gio. I bidoni dei rifiuti presenti presso gli impianti,poi, devono essere coperti e identificati.

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La legislazione russanon accetta l’utilizzo di legnoin qualsiasi fasedella produzionedi prodotti a base di latte

Un ulteriore accertamento deve essere effettua-to per verificare l’adeguatezza dello stabilimentoe degli impianti in rapporto alla quantità di ali-menti prodotti riferiti, al rispetto dei limiti pro-duttivi, se imposti, e la corrispondenza tra lavo-razioni condotte e attività per le quali l’impiantoè riconosciuto. Dalla verifica della documentazione deve emer-gere chiaramente la presenza del diagramma diflusso per tutte le produzioni effettuate pressol’impianto controllato, con accertata congruenzadel diagramma con le produzioni stesse.

Nell’impianto deve essere garantita l’assenza diincroci tra materie prime e prodotti finiti. Le attrezzature, i contenitori e il personale devo-no essere distinti e dedicati per ciascuna dellearee “sporche” e “pulite”. In particolare, il per-sonale che opera nelle zone “pulite” deve esse-re identificato, ad esempio, con una striscia ros-sa sulla manica del camice. Tale modalità diidentificazione deve essere decritta nella proce-dura sulle “norme comportamentali del perso-nale di produzione” contenuta nel Piano di au-tocontrollo.Il controllo riguarda anche l’eventuale presenza dialtri impianti, abitazioni, concentramenti animalio fonti che possano contaminare la produzione.Per detti insediamenti è prevista una distanza di100 m dagli edifici produttivi, specificando, se ne-cessario, le distanze. Nel caso in cui siano presen-ti, occorre citare nel verbale di sopralluogo il rife-rimento alla “planimetria generale”.

Il controllo dei prerequisiti

Il verbale di controllo deve riportare i dati ineren-ti alla conformità o meno della presenza dei pre-requisiti, relativi ai criteri progettuali e costruttividello stabilimento, con particolare riguardo allaprotezione da agenti contaminanti (sabbia, pol-vere, fumi e inquinanti aerei) e animali infestan-ti, con documentazione del Piano di lotta aglistessi e la verificare della corrispondenza traquanto pianificato e quanto effettivamente ap-plicato. Nei criteri progettuali sono comprese le areeesterne dello stabilimento che, secondo la nor-mativa della Federazione Russa - Cu, devonoavere le seguenti caratteristiche:

• assenza di terra battuta;• le aree verdi devono essere sfalciate;• le aree esterne devono prevedere l’allontana-

mento delle acque meteoriche e di lavaggio.

Per quanto riguarda le procedure di manutenzio-ne, rivolte al mantenimento dei requisiti dellastruttura, degli impianti e delle attrezzature, ènecessario prestare particolare attenzione al trat-tamento per la rimozione della ruggine, alle con-dizioni ambientali, con illuminazione adeguata

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degli ambienti di lavorazione, alla conduzionedei processi e delle necessarie verifiche. I dispo-sitivi illuminanti, inoltre, devono essere puliti e inefficienza, con circolazione di aria sufficiente adeliminare condense e odori.

I pavimenti devono essere realizzati con mate-riali impermeabili, compatti, facili da pulire enon scivolosi, mantenuti puliti e in buone con-dizioni. Gli scarichi, invece, devono essere muniti di sifo-

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L’export nella Federazione Russa - Custum union

La crisi economica che ha investito l’Unione europea ha determinato, anche nell’industria alimentare, scelte dimarketing verso i mercati dei Paesi terzi. Per l’Italia, la Federazione Russa, che con Bielorussia e Kazakhstan ha dato vita nel 2010 alla cosiddetta Customunion (Cu), rappresenta un Paese importante verso cui esportare i propri prodotti alimentari.

Difficoltà praticheL’opportunità di export dei prodotti di origine animale nella Federazione Russa e, più in generale, nella Cu, daparte delle imprese italiane è soggetta al rispetto di precise regole e procedure e non è facile per numeroseragioni quali:

• differenti criteri e parametri igienico-sanitari rispetto alla normativa comunitaria;• valutazione del rischio in base alle condizioni di allevamento, di produzione e a quelle geografiche;• residui diversi.

Tali regole e procedure contengono, rispettivamente, aspetti formali, strutturali e analitici, il cui rispetto haevidenziato parecchie difficoltà nell’interpretazione degli stessi, sia per le autorità sanitarie italiane deputate aicontrolli ufficiali sia per gli Operatori del settore alimentare (Osa) che già esportano o hanno intenzione diesportare verso la Federazione Russa - Cu.Per fornire le modalità operative agli Osa e alle autorità locali competenti sono state fornite alcune indicazioni,frutto di un lavoro congiunto fra Ministero della Salute, Servizi veterinari regionali e associazioni di categoria.

Requisiti per l’importazioneI requisiti per l’importazione nella Federazione Russa - Cu sono stabiliti da due agenzie federali:

• la Rosselkhoznadzor (Servizio federale per il controllo veterinario e fitosanitario), che dipende dal Ministerofederale dell’Agricoltura;

• la Rospotrebnadzor (Servizio federale per la tutela dei diritti dei consumatori e del benessere delle persone),che dipende dal Ministero federale della Salute.

Le autorità della Rosselkhoznadzor decidono circa l’esportazione verso la Federazione Russa di:

• carni fresche (bovine, equine, suine e pollame);• prodotti a base di carne;• latte e prodotti a base di latte;• prodotti della pesca.

L’esportazione di questi alimenti può essere effettuata a condizione che gli stabilimenti di produzione, perciascuna categoria di prodotto, siano iscritti in apposite liste pubblicate sul sito dell’Agenzia e che la legislazionedi riferimento sia rispettata.

Sul sito della Rosselkhoznadzor è possibile consultare l’elenco delle imprese italiane con la licenza all’esportazionenella Federazione Russa - Cu per i singoli prodotti di origine animale.

(Testo tratto dalla rubrica “Export – Istruzioni per l’uso”, pubblicata sul numero di marzo 2014 di Alimenti&Bevande)

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ni, mentre i muri devono essere di colore chiaro,lisci, compatti, mantenuti puliti, in buone condi-zioni e sgusci al raccordo con il pavimento e ne-gli angoli.Le finestre vanno progettate e realizzate in mo-do da prevenire l’accumulo di sporco e polvere,mantenute pulite e in buone condizioni. Le porte devono essere compatte e facili da pu-lire, mantenute pulite e in buone condizioni. I soffitti, infine, devono essere compatti, facili dapulire, tali da ridurre al minimo la presenza dicondensa e la formazione di muffe, mantenutipuliti e in buone condizioni.In particolare, è necessario prevedere la presen-za di punti di lavaggio e disinfezione in corri-spondenza degli accessi dei reparti produttivi ela netta segregazione ovvero separazione dellearee “sporche” dalle aree “pulite”.Rilevante è l’identificazione di tutti i contenitoricon un’etichetta riportante la denominazionedel contenuto.Per quanto riguarda la qualità dell’acqua, vienevalutata la corretta predisposizione dell’impiantodi distribuzione, con separazione e identificazio-ne mediante diverso colore delle tubature del-

l’acqua potabile e non potabile e, comunque,qualsiasi tubatura annessa all’impianto deve es-sere identificata. È necessario, inoltre, garantirela disponibilità di acqua calda e fredda e la do-cumentazione dei controlli effettuati sulla pota-bilità dell’acqua impiegata nei processi di tra-sformazioneIn merito all’igiene del personale, i requisiti pre-visti dalla normativa della Federazione Russa -Cu prevedono:

• la presenza di armadi separati per il vestiariocivile e quello da lavoro;

• un numero sufficiente di spogliatoi in rappor-to al numero degli addetti;

• la regolare pulizia, igiene e manutenzionedegli spogliatoi.

È vietato inoltre l’accesso diretto, dai servizi igie-nici, alle aree di lavorazione. I lavabi devono es-sere provvisti di liquido lavamani e disinfettanteprivo di odori, con asciugamani a perdere. Neiservizi igienici devono essere presenti cartelli re-lativi all’obbligo del rispetto delle procedure ine-renti al lavaggio e alla disinfezione delle mani

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prima di ritornare al lavoro e, infine, devono es-sere accertate le condizioni di smaltimento delleacque reflue.

Il ricevimento delle materie

Per la legislazione della Federazione Russa - Cu,riveste una notevole importanza, come soprade-scritto, la separazione delle aree “pulite” o“bianche” dalle aree “sporche” oltre alla pre-senza di aree distinte, al fine di evitare la cross-contamination, per il ricevimento delle materieprime, la produzione, lo stoccaggio e la spedizio-ne dei prodotti finiti. I contenitori/tank e gli impianti di lavorazione dellatte devono essere lavati e disinfettati entro 2ore dallo svuotamento. Se trascorrono più di 6ore dal lavaggio e dalla disinfezione, il processodeve essere ripetuto. Devono inoltre essere ef-fettuati controlli, con esami di laboratorio, sul-l’efficacia dei processi di disinfezione, secondoun programma aziendale.

Per la legislazionedella Federazione Russa – Cuè molto importanteche all’internodegli stabilimenti le aree “pulite” siano separateda quelle “sporche”

Nell’area destinata al ricevimento delle mate-rie prime, poi, devono essere disponibili ade-guate attrezzature per la movimentazione del-le stesse.Il ricevimento delle materie prime deve essereproceduralizzato con le relative registrazioni ine-renti all’accettazione delle stesse, compreso illatte crudo. In quest’ultimo caso, è necessarial’acquisizione, da parte degli allevamenti di ori-gine delle materie prime, delle informazioni ine-renti agli eventuali trattamenti con antiparassita-ri e farmaci veterinari utilizzati per la terapia de-gli animali nonché una dichiarazione ufficiale,

con cadenza semestrale, circa lo status sanitariodegli allevamenti di origine (Decisione CU317/2010, cap. 27).La procedura sulle materie prime deve garantire,infine, un sistema di tracciabilità interna per ga-rantire che solo il latte proveniente da alleva-menti in possesso dei requisiti sanitari previstidalla Federazione Russa - Cu possa essere impie-gato per la produzione di prodotti lattieri da de-stinare all’export. In tale contesto è necessario ri-levare che la normativa dell’Unione europea nonè identica a quella della Federazione Russa - Cu.

Le analisi di laboratorio

I laboratori aziendali devono essere accreditatiper le analisi. In alternativa, gli impianti devonoservirsi di laboratori esterni accreditati, dei qua-li deve essere indicata la distanza dallo stabili-mento

Organizzazione dei controllisull’azienda

Per mantenere i requisiti e l’idoneità all’esporta-zione nel territorio della Federazione Russa - Cugli stabilimenti devono essere sottoposti a rego-lari controlli ufficiali e prevedere un programmadi controllo della sicurezza dei prodotti finiti. Le attività programmate e condotte, che riguar-dano gli audit ufficiali e il Piano dei controlli ana-litici su prodotti finiti e materie prime, devonoessere adeguatamente documentate.Per la gestione delle etichette e degli altri dispo-sitivi, riportanti il marchio di identificazione, latracciabilità interna e la definizione della shelf-li-fe dei prodotti in rapporto alle condizioni di stoc-caggio, trasporto e vendita, deve essere presen-te una procedura documentata. Disinfestazione, pulizia, disinfezione, manuten-zione, gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti de-vono garantire la conformità delle frequenze, delmonitoraggio, dei limiti critici e delle azioni cor-rettive previste nelle apposite procedure predi-sposte all’interno del Piano di autocontrollo. Perogni procedura, inoltre, deve essere indicato ilsoggetto responsabile della sua corretta applica-zione.

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Il Piano di sanificazione, poi, deve fornire eviden-za della lista analitica delle superfici (locali, im-pianti, attrezzature, autoveicoli) incluse nel Pia-no, con indicazione delle frequenze di interven-to delle operazioni di sanificazione.Deve essere effettuata anche la verifica operati-va dell’applicazione pratica del Piano di pulizia edisinfezione, che deve riscontrare:

• la presenza delle schede tecniche dei presidichimici impiegati e le istruzioni d’uso;

• l’eventuale riferimento all’autorizzazione peri disinfettanti;

• la corretta identificazione di tutti i contenito-ri per presidi chimici, anche se in soluzione,con accertamento della corretta modalità diapplicazione degli stessi, in particolare perquelli impiegati in corso di lavorazione, al fi-ne di prevenire danni ai prodotti e alle attrez-zature.

Presso ogni impianto deve essere garantita lapresenza di un locale/dispositivo chiudibile achiave per il magazzinaggio separato dei presidichimici per la detersione, disinfezione e disinfe-

stazione, che prevenga qualsiasi rischio di conta-minazione degli alimenti. Nel caso di contenitoridi grandi dimensioni, l’erogazione del prodottodeve potere avvenire in modo controllato da par-te del personale specificamente incaricato. L’eti-chettatura dei presidi chimici impiegati, inoltre,deve essere corretta.Cartelli di pericolo/attenzione, infine, devono es-sere apposti all’accesso dei locali o sui dispositiviper la loro conservazione, con l’indicazione dellecondizioni d’uso e dei rischi connessi (schede disicurezza).

Presso ogni impiantodeve essere garantitala presenzadi un locale/dispositivochiudibile a chiaveper il magazzinaggio separatodei presidi chimiciper la detersione,disinfezione e disinfestazione

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L’Europa si accinge a cambiare pelle, tra laprimavera e l’autunno. Le elezioni europee

sono ormai alle porte (dal 22 al 25 maggio) e ilConsiglio successivamente nominerà, con l’ap-provazione degli eurodeputati, il nuovo presi-dente della Commissione (con mandato quin-quennale a decorrere dal 1° novembre). Assiste-remo dunque ad un esteso rinnovo di posizioni,a livello politico come pure di amministrazione.Il resoconto della ormai trascorsa legislatura èsostanzialmente positivo, per quanto specifica-mente attiene all’agroalimentare. Si è apprezza-to, in particolare, il ruolo chiave di due rappre-sentanti italiani nel definire con efficacia due“dossier” davvero cruciali per l’economia di set-tore e la tutela dei consumatori:

• il presidente della Commissione Agricoltura eSviluppo rurale al Parlamento europeo, PaoloDe Castro, è riuscito a impedire che le misu-re di austerity investissero la filiera produttiva,nel definire un prezioso accordo, con il Con-siglio e la Commissione, sulla Politica agrico-la comune verso il 2020;

• il primo vice presidente del Parlamento euro-peo, Gianni Pittella, ha saputo condurre alfallimento un progetto di revisione del rego-lamento sui novel foods che dolosamentetrascurava di considerare i prodotti derivatida animali clonati e loro progenie, in palesecontrasto con la sensibilità dei consumatori ecittadini del nostro continente.

L’anti-europeismo si è invece manifestato nellariforma delle norme in tema di informazione ali-

mentare al consumatore, laddove purtroppo ilcapitolo VI del regolamento UE 1169/2011 hapericolosamente esteso il perimetro della legisla-zione nazionale concorrente. Ben al di là dei ri-gorosi limiti definiti dalla Corte di Giustizia negliultimi decenni, sotto l’egida del principio di libe-ra circolazione delle merci nel Mercato interno.

Parlamento europeo,ultimi fuochi primadelle elezioni

Abbiamo seguito nel corso degli anni, in questae altre rubriche su “Alimenti & Bevande”, ilprezioso lavoro svolto da molti dei rappresen-tanti italiani al Parlamento europeo, nel condi-viso interesse di contemperare le istanze pub-bliche condivise, di sicurezza e tutela dei consu-matori, con le esigenze della filiera agro-ali-mentare nazionale, offrendo così ottima provadella necessità e dell’importanza di parteciparealla costruzione e all’aggiornamento delle re-gole europee da applicarsi a produzione e im-missione in commercio di alimenti, mangimi,sostanze materiali e oggetti destinati a entrarein contatto con i cibi.Gli eurodeputati dei diversi gruppi politici hannomanifestato posizioni coerenti, sia nell’ambitodelle Commissioni di appartenenza, sia in occa-sione delle sessioni plenarie. Come pure attra-verso risoluzioni e interrogazioni parlamentari,volte a esporre alla Commissione europea que-stioni problematiche e meritevoli di intervento.Tra queste si segnala la storica mozione

FINESTRASULL’EUROPA

Le novità in materia di igiene, sicurezza e controlli alimentari che giungono dal Parlamento Europeo,dalla Commissione e dal Consiglio.

a cura di Dario DongoFARE (Food & Agriculture REquirements), Bruxelles - Roma

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dell’on.le Giancarlo Scottà contro i cosiddetti“wine-kits”, dalla quale è scaturita un’efficaceoperazione di polizia internazionale che ha con-dotto a sanzioni e sequestri di vini contraffattinel Regno Unito.Per salutare con riconoscenza la legislatura chevolge al termine, diamo notizia delle ultime in-terrogazioni depositate.

Health claims, inaccessibilitàdei reg. CE 1924/06, 353/08 alle Pmi

È balzato alla ribalta delle cronache italiane ne-gli ultimi mesi il caso di Argiolas, un piccoloproduttore caseario sardo sanzionato dallo Iap(Istituto per l’autodisciplina pubblicitaria) peraver fatto cenno pubblicitario alle prerogativedel proprio pecorino Cla, il cui regolare consu-mo da parte di pazienti iper-colesterolemici èstato associato ad una riduzione del colestero-lo plasmatico, accertata in uno studio delle Uni-versità di Cagliari, Sassari e Pisa, oggetto dipubblicazione scientifica sul “British journal ofnutrition”.Un caso esemplare di difficoltà di applicazionedel cosiddetto “regolamento Claims“ che – co-me è noto ai lettori di “Alimenti&Bevande” –condiziona l’impiego delle indicazioni sulla salu-te a una procedura di autorizzazione centralizza-ta, la quale postula la costruzione di materialeprobatorio dai costi micidiali e sproporzionati, ol-tre a oneri burocratici pressoché elitari.La complessità di questo regime ha di fatto pa-ralizzato la ricerca non solo sui probiotici, ovel’Italia primeggiava, ma anche sui benefici di ali-menti tradizionali. Oltre a escludere le Piccole emedie imprese (Pmi) da ogni incentivo a innova-re e migliorare i prodotti. L’on.le Oreste Rossi ha perciò sollecitato una se-ria riflessione su questa grave problematica, dimatrice opposta rispetto ai tanti proclama di Li-sbona. Riportiamo di seguito il testo della sua in-terrogazione:

“Il regolamento CE 1924/2006 prevede che tut-ti i claims, nutrizionali e salutistici, debbano es-sere scientificamente fondati e possano essereapposti in etichetta solo previa autorizzazionedella Commissione europea. Il regolamento CE 353/2008, nel fissare le nor-

me d’attuazione per la valutazione delle do-mande che autorizzano le indicazioni sulla salu-te previste dall’articolo 15 del regolamento CE1924/2006, stabilisce criteri scientifici estrema-mente rigorosi. Nello specifico, la valutazionefunzionale all’autorizzazione dell’indicazionesulla salute, condotta dall’Efsa (Autorità euro-pea per la sicurezza alimentare), esige il ricorsoa test clinici su individui sani, in doppio ciecocontro placebo, i cui risultati, pubblicati su rivi-ste scientifiche prestigiose, vengono sottopostialla revisione di altri ricercatori prima della pub-blicazione.

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Alimenti provenientida Fukushima, nuove misure UE

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dellaComunità europea il regolamento di esecuzione322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014,che impone condizioni speciali per l’importazionedi alimenti per animali e prodotti alimentarioriginari del Giappone o da esso provenienti, aseguito dell’incidente alla centrale nucleare diFukushima.Successivamente a quanto accaduto nel marzo2011, la Commissione europea ha preso misureper limitare l’importazione di alimenti a rischioradioattività, come previsto dal regolamento178/2002 della Commissione (art. 53, “Misureurgenti”). Dei vari regolamenti adottati, l’ultimo – il reg. UE996/2012 – “è terminato” il 31 marzo scorso. Èstato quindi opportuno che l’Unione europeaabbia adottato un nuovo atto normativo perprocedere con la massima tutela dei consumatorieuropei.Poiché negli alimenti per animali e nei prodottialimentari originari della prefettura di Fukushimacontinuano a riscontrarsi livelli non conformi osignificativi di radioattività, si è deciso dimantenere gli obblighi esistenti di campionamentoe analisi prima dell’esportazione nell’Unione pertutti gli alimenti per animali e i prodotti alimentarioriginari di questa prefettura.Nel regolamento sono contenute, inoltre,indicazioni precise sui piani di campionamento eanalisi per le singole province a rischio erelativamente a determinate matrici alimentari,in modo da garantire la massima tutela dellasalute dei consumatori.(Fonte: Sicurezza alimentare e produttiva)

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Il ricorso a tali studi e la predisposizione di undossier scientifico funzionale all’autorizzazionecomporta costi superiori ai 500.000 euro. Un siffatto onere comporta, di fatto, un’appli-cazione elitaria del regolamento e un’esclusionede facto a carico delle Pmi che, a fronte di simi-li costi, rinunciano ad investire in ricerca e inno-vazione. Anche i consumatori ne risultano danneggiati,con un pregiudizio alle loro possibilità di scelteinformate d’acquisto in linea con le loro caratte-ristiche fisiologiche ed esigenze dietetiche.In considerazione di tale premessa si chiede allaCommissione:

• se abbia preso in considerazione la possibili-tà di prevedere delle forme di aiuto di naturaeconomica a favore delle Pmi del settore ali-mentare che vogliano predisporre un dossierfunzionale all’autorizzazione di un’indicazio-ne sulla salute per uno specifico alimento;

• se intenda, nel contesto della prevista revisio-ne del regolamento CE 1924/2006, ridurrel’onerosità della predisposizione di un dossierfunzionale all’autorizzazione di un’indicazio-ne sulla salute;

• come intenda eventualmente garantire allePmi l’accesso all’utilizzo di un’indicazione sul-la salute per un prodotto alimentare.”.

Alimenti per sportivi, esigenzadi mantenere un presidio normativo

La recente riforma della normativa in tema di ali-menti destinati a un’alimentazione particolare,ricordiamo, ha drasticamente ridotto le catego-rie di prodotti soggetti a regole e garanzie pecu-liari. L’esclusione più plateale ha riguardato i“gluten-free”, ora soggetti alla disciplina gene-rale di cui al regolamento UE 1169/2011, se pu-re con alcuni correttivi. Ma la “de-regulation”potrebbe andare oltre, fino ad annullare la stori-ca disciplina degli alimenti per sportivi.Il primo vice presidente del Parlamento europeo,Gianni Pittella, insieme a Vittorio Prodi e MarioPirillo, hanno perciò indirizzato alla Commissio-ne un segnale chiaro di viva preoccupazione ver-so questa ipotesi, che aprirebbe il mercato a gra-vi rischi per la sicurezza dei prodotti e la salutedei consumatori:

“La direttiva 2009/39/CE, relativa ai prodotti de-stinati ad un’alimentazione particolare, sottopo-neva ad un apposito regime gli alimenti per glisportivi di cui al suo allegato I. Il regolamentoUE 609/2013, nell’abrogare la predetta diretti-va, ha invece previsto che entro il 20 luglio2015 la Commissione presenti al Parlamentoeuropeo e al Consiglio, previa consultazionedell’Efsa, una relazione sull’eventuale necessitàdi disposizioni per gli alimenti destinati aglisportivi, da accompagnarsi, ove del caso, a unaproposta legislativa.Considerata la necessità di informare adeguata-mente i consumatori circa la composizione e lemodalità di utilizzo di alimenti specificamente for-mulati al riequilibrio di uno sforzo fisico intenso;preso atto della diffusione nel Mercato interno dialimenti rivolti agli sportivi, ma spesso privi dei re-quisiti previsti dalla previgente normativa tuttorain essere, talora recanti principi attivi che qualifi-cano tali prodotti come medicinali o doping;tenuto conto dell’esigenza di garantire anzitutto

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la sicurezza, ma anche l’equilibrio nutrizionale dialimenti destinati all’utilizzo da parte di consu-matori che praticano, sia pure sporadicamente,attività sportive;tenuto conto delle esigenze informare in manie-ra esaustiva i consumatori, anche al fine di pre-venire eventuali abusi di consumo e sovradosag-gi, nonché di favorire il corretto apporto di nu-trienti e micronutrienti nella dieta;considerato che le disposizioni previste nei rego-lamenti CE 1924/06 e 1925/06 risultano carentirispetto ai superiori obiettivi;

si chiede alla Commissione:

• se abbia pianificato le consultazioni degliesperti di settore, delle parti sociali interessa-te e dell’Efsa, al fine di predisporre la relazio-ne da presentare al Parlamento e al Consiglionei termini previsti;

• come intenda tutelare i consumatori, in ter-mini di garanzia della sicurezza delle produ-zioni e di equilibrio nutrizionale degli alimen-ti per sportivi nel contesto della dieta com-plessiva;

• come intenda garantire una corretta infor-mazione del consumatore in merito alle mo-dalità di impiego di alimenti specificamenteformulati per coadiuvare la risposta dell’orga-nismo a sforzi fisici intensi, con avvertenzevolte a prevenire il loro utilizzo non correttoo eventuali sovradosaggi.”.

Sambuche colorate,frodi nel Mercato interno

Negli ultimi anni diversi membri del Parlamentoeuropeo – a partire da Giancarlo Scottà e LindaMac Evans – hanno sollecitato a più riprese laCommissione Agricoltura, denunciando la mas-siccia diffusione nel Mercato interno di super-al-colici colorati recanti il nome “sambuca”, in pa-lese violazione del regolamento CE 110/98, rela-tivo alla definizione, alla designazione, alla pre-sentazione, all’etichettatura e alla protezione del-le indicazioni geografiche delle bevande spirito-se, che indica, appunto, quale primo essenzialerequisito della sambuca, il suo aspetto incolore. Le risposte della Commissione Agricoltura sonoparse tuttavia evasive sotto due aspetti: per non

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Alimenti a rischio, l’Unione europea aumenta i controlli alle frontiere

La Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione UE 323/2014 della Commissione, del 28 marzo2014, che modifica gli allegati I e II del regolamento CE 669/2009, recante modalità di applicazione delregolamento CE 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al livello accresciuto di controlliufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.In particolare, il regolamento introduce nuove misure per le partite di foglie di betel originarie dell’India e dellaThailandia, per gli enzimi originari dell’India, per le arachidi e i prodotti derivati originari del Sudan e per lefoglie di vite originarie della Turchia. Le fonti d’informazione pertinenti, infatti, indicano l’emergere di nuovi rischi che richiedono l’introduzione diun livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell’elenco le voci relative a tali partite.Nel regolamento, inoltre, figurano tutta una serie di matrici alimentari “a rischio” durante le importazioni chenecessitano un livello accresciuto di controlli. Alcune diqueste voci, relative agli alimenti “a rischio”, sono:

• fragole dalla Cina (Norovirus ed epatite A);• arance e peperoni dall’Egitto (per residui di

antiparassitari);• peperoncini, curry e noci moscate dall’India (per

aflatossine);• arachidi dal Sudan (per aflatossine);• coriandolo, basilico e menta dalla Thailandia (per

Salmonella).

(Fonte: Sicurezza alimentare e produttiva) © F

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avere offerto i riscontri sullo stato dei controllipubblici ufficiali stimolati pressi i Paesi membri esoprattutto per aver ventilato l’ipotesi che le fro-di denunciate potrebbero trovare un’ipotetica le-gittimazione ex post, sulla base di un regola-mento che entrerà in vigore il prossimo anno.È stata quindi l’on.le Iva Zanicchi a far sentire lasua voce contro la profanazione del liquore ita-liano più famoso, con una interrogazione ampia-mente partecipata – dal titolo “Clarification onthe marketing of coloured “sambuca” drinks,with particular reference to the law on com-pound terms” – della quale si riporta il testo ori-ginale:

“In its answer to question E-012362/2013 theCommission stated that the marketing of colou-red products bearing the name “sambuca” iscontrary to Regulation (EC) No 110/2008 on thedescription, presentation, and labelling of spiritdrinks.However, according to the Commission’s inter-pretation, the regulation does allow the word‘sambuca’ to be used in compound terms(“strawberry sambuca”, for example), providedthat the alcohol originates entirely from the spi-

rit drink referred to (in this case from anise, thebasic constituent of sambuca liqueur). This inter-pretation is further supported by Regulation (EU)No 716/2013, which is due to enter into forceon 1 March 2015.In the light of the foregoing, and with particularreference to the law on compound terms, canthe Commission answer the following questions.

1. When it drew up the above provisions, howfar did the Commission allow for the factthat the traditional sambuca production me-thod uses alcohol distilled from other ingre-dients (potato, marc, grain) as well as aniseand that if sambuca were made only with al-cohol produced from anise, it would be un-drinkable?

2. How will it make Member States ensurecompliance with the rules on compoundterms until regulation (EU) No 716/2013 hasentered into force?

3. Can the rules on compound terms be consi-dered applicable when essential definingcharacteristics of protected drinks – the co-lourlessness of sambuca being one example– are turned on their head?”.

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Cassette di verdura espostea agenti atmosfericie gas di scarico,è cattiva conservazione

Cassazione penale, sentenza n. 6108 del 10 feb-braio 2014 (riferimento normativo: art. 5, lett. b,l. 283/1962)

Integra il reato di detenzione per la vendita dialimenti in cattivo stato di conservazione l’espo-sizione di cassette di verdura agli agenti atmo-sferici e ai gas di scarico delle auto.

Torno spesso sulla fattispecie della commer-cializzazione di alimenti in cattivo stato di

conservazione per la semplice ragione che èquesta l’ipotesi più ricorrente di notizia di reatoin campo alimentare. Ma questa decisione offrein più all’attenzione la specificità del caso giudi-cato. Peraltro, non per la sua eccezionalità ostravaganza. Al contrario, proprio per la suaquotidianità, anche se, a mia memoria, non eraancora approdato a una sentenza di condanna,almeno in questi termini.Come più volte ricordato su queste colonne, il“cattivo stato di conservazione” – che dà luogoal reato di cui all’art. 5, lett. b), l. 283/1962 –non investe necessariamente l’intrinseco del pro-dotto, ma si riferisce alle (cattive) modalitàestrinseche di conservazione, inadeguate dalpunto di vista igienico-sanitario. I parametri di riferimento per valutare tale in/ido-neità sono costituiti da disposizioni legislative oregolamentari o, in loro mancanza, anche da re-

gole di comune esperienza nello specifico cam-po alimentare di cui si controverte.Pertanto, integrano il reato, per esempio, la con-servazione di alimenti in un frigorifero o in loca-li sporchi, la conservazione a temperatura diffor-me da quanto prescritto e molte altre situazioniin cui sussista un generico pericolo sul piano del-la garanzia di igienicità del prodotto.Nel caso in oggetto la Corte ha confermato lacondanna dell’imputato per avere detenuto perla vendita tre cassette di verdura all’aperto edesposte agli agenti atmosferici e ai gas di scaricodei veicoli in transito.La decisione richiama sinteticamente ma in ma-niera completa i principi fissati dalla giurispru-denza precedente e ne fa una coerente applica-zione al caso concreto. Dunque, essa non hanulla in sé di sorprendente e, anzi, appare inec-cepibile sul piano giuridico. Ciò non toglie cheessa cela qualcosa di vagamente imbarazzante,anche in chi in svariate occasioni è stato convin-to assertore e propugnatore della efficacia dellanorma penale in questione e della sua capacitàespansiva al fine di contrastare fenomeni piccolie grandi di malcostume igienico-sanitario. Infatti, se non tanto i principi quanto la loro con-creta applicazione dovesse prendere la stradatracciata dalla Cassazione, pressoché tutti i mer-cati rionali, che si montano di prima mattina supiazze e strade e si smontano a fine mattina, do-vrebbero chiudere. E così i negozietti di quartie-re, verdurieri e fruttivendoli, che spesso per ra-gioni di spazio espongono la merce anche subanchi esterni. E forse anche quei (pochi) merca-ti coperti e i supermercati, che non offrano mer-

GIURISPRUDENZAALIMENTARE

Il commento giuridico alle più recenti e significative sentenze in campo alimentare.

a cura di Vincenzo PacileoMagistrato, Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Torino

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ce confezionata, perché come si fa ad escludere– sul piano del pericolo di contaminazione – cheanche soltanto l’affollamento dei clienti, il loromuoversi a ridosso della merce sfusa esposta,magari il ricambio non perfetto dell’aria nei loca-li ecc. possano costituire un rischio igienico taleda integrare il reato?È vero che parecchi anni fa la Cassazione (sen-tenze Thirez e Radice Fossati) escluse la sussi-stenza del reato nel caso di esposizione di ali-menti al diretto consumo degli avventori (comeil buffet a self-service degli antipasti in molti ri-storanti). Più di recente è stata, però, censuratal’esposizione di bottiglie d’acqua minerale (dun-que prodotto confezionato) all’aperto e al soleper il rischio di proliferazione fungina. E altret-tanto per le bottiglie d’olio.È indubbio che, a maggior ragione se si tratta diprodotti sfusi, l’inquinamento atmosferico a cuivengano esposti ovvero la polvere, l’irradiazionesolare ecc. creano una situazione di pericolo perla salubrità dell’alimento. Ma, ripeto, non mi ri-sulta che fino a oggi la giurisprudenza si fossespinta fino a questo punto. Gli organi accertatori possono effettivamenteimbattersi in situazioni davvero così igienicamen-te precarie da suscitare un giusto intervento re-pressivo, come potrebbe avvenire per quei ven-ditori ambulanti che piazzano la loro mercanziapriva di alcuna protezione al lato di strade moltotrafficate e polverose. Nel caso di specie, si ap-prende della motivazione, l’imputato si era limi-tato a collocare le cassette di verdura “sul mar-ciapiede antistante l’esercizio commerciale”, co-me avviene sempre e ovunque. Né si cita unaqualsiasi circostanza specifica che rendesse real-mente pericolosa l’esposizione della merce inquelle condizioni (almeno la sentenza non lo se-gnala). Dobbiamo pensare, allora, che il fatto ri-tenuto illecito sia proprio l’esposizione in sé delprodotto sulla strada.È, però, la stessa sentenza in parola che ricordache precedente giurisprudenza ha affermato es-sere “comunque necessario accertare che le mo-dalità di conservazione siano in concreto idoneea determinare il pericolo di un danno o deterio-ramento delle sostanze”. Del resto questa impo-stazione non fa che ricalcare altre decisioni chehanno messo in guardia l’interprete dall’applica-re la norma sanzionatoria a qualsiasi stato di

conservazione sia soggettivamente ritenuto ina-deguato. Occorre, invece, un ancoraggio o a di-sposizioni normative o amministrative o almenoalle buone prassi igienico-sanitarie.Sembra, allora, di dover concludere – in contra-sto con il principio ricavabile dalla decisione incommento – che la pura e semplice esposizioneall’aperto di prodotti alimentari sfusi non puòcomportare l’applicazione della disciplina sanzio-natoria, a meno che non ricorrano particolari cir-costanze tali da potere compromettere effettiva-mente l’igienicità del prodotto (per esempio: pro-dotti detenuti in prossimità di officine, industrieecc. da cui si propaghino gas di scarico, prodottiappoggiati per terra senza protezione sottostan-te, alimenti deperibili esposti al sole e simili).Decisioni come questa rischiano di essere con-troproducenti. Mettendo apparentemente albando, in più con la ghigliottina della sanzionepenale, un metodo di commercializzazione che è

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comunemente praticato senza avere mai desta-to particolari preoccupazioni sanitarie (se non,eventualmente, in casi limite), essa fornisce car-burante a chi insiste per la depenalizzazione difattispecie come quella dell’art. 5. Scelta che sa-rebbe sbagliata, poiché il problema non è dellanorma, quanto di come viene talvolta applicata.Come sempre deve essere nelle aule giudiziarie,il diritto non va calato dall’alto e meccanicamen-te, ma va plasmato sul fatto portato a giudiziocon buon senso.

Vitellone trattatocon desamentazone,è tentata frode in commercio

Tribunale di Cuneo, sentenza n. 222 del 22 mag-gio 2013 (riferimenti normativi: art. 5, lett. a, l.283/1962; art. 515 c.p.)

La messa in vendita di un vitellone trattato condesamentazone integra il reato di commercializ-zazione di alimenti variati nella loro composizio-ne naturale e di tentata frode in commercio.

Il Tribunale di Cuneo ha per ragioni economico-geografiche una cospicua e continuativa pro-

duzione giurisprudenziale sul trattamento illecitodi animali d’azienda e fa sicuramente “scuola”in materia.La “Granda” è, infatti, zona ricchissima di alleva-menti, che apportano un contributo economiconotevolissimo a quella che è una delle province delPaese a più alto reddito. Dove insistono interessieconomici così rilevanti non è difficile che possa al-lignare, tra molti allevatori onesti, anche la tenta-zione di qualcuno a commettere delle frodi. Il tema del trattamento illecito degli animali daingrasso, destinati alla macellazione, è moltocomplesso sul piano giuridico e qui se ne puòdare solo un sintetico panorama.Innanzitutto, in passato è stato a lungo conte-stato dalle difese che gli animali in vita potesse-ro essere ricondotti alla nozione di sostanza ali-mentare. La giurisprudenza ha fatto semprequadrato su questo punto, argomentando chel’animale destinato al consumo umano rientra inquella nozione, così come è ormai ricavabile an-che dalla regolamentazione comunitaria.

In secondo luogo, dal tipo di sostanza sommini-strata e/o dal dosaggio della stessa dipende laqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 440 c.p.ovvero dell’art. 5, lett. a), l. 283/1962. Ricorre laprima fattispecie se la sostanza è in grado di ren-dere concretamente pericolose per la salute pub-blica le carni dell’animale (come può dirsi per ildietilstilbestrolo, gli anabolizzanti e altre). Ricor-re il secondo reato se manca questo requisito,vuoi per il tipo di sostanza vuoi per il basso do-saggio rinvenuto.Infine, esiste un complesso problema di rappor-to tra disposizioni penali e sanzioni amministra-tive, che la sentenza affronta optando per laconcorrente punibilità a titolo di entrambe lenormative, ma che specie in passato non è statosempre di univoca soluzione.Nel nostro caso un campione di fegato di bovinodestinato alla vendita a una certa azienda di la-vorazione delle carni era risultato contaminatoda desametazone in percentuale infinitamentesuperiore al limite consentito.Il desametazone è un glicocorticoide di sintesi,della famiglia dei cortisonici, che può avere unutilizzo terapeutico (antinfiammatorio, antialler-gico), ma anche fraudolento, finalizzato all’au-mento ponderale dell’animale per effetto dellaritenzione di acqua, sali e proteine. Come medi-cinale veterinario il desametazone è utilizzabilesolo dietro prescrizione medico-veterinaria.Nel caso di specie, a dimostrazione dell’impiegonon terapeutico della sostanza, stavano sia laconcentrazione di residui riscontrata sia la man-canza di prescrizioni veterinarie.Del resto il reato – nella specie quello di cui al-l’art. 5, l. 283/1962 – sarebbe stato ugualmen-te integrato, trattandosi di reato colposo, an-che se l’uso del desametazone fosse avvenutodietro ricetta veterinaria, in quanto alla macel-lazione l’animale non deve presentare residuidella sostanza al di sopra di un certo valore. Pe-raltro, come si è detto, tutto deponeva per unuso fraudolento della sostanza (il che, tra l’al-tro, impedisce la concessione del beneficio del-la sospensione condizionale della pena: v. art.6, l. 283/1962).È stato ritenuto, inoltre, sussistente il delitto ditentata frode in commercio, perché l’imputatoaveva tentato di vendere a terzi della carne adul-terata.

giurisprudenza alimentare

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Anno XVI - 3 - Aprile 2014

a cura della Redazione

Periodo di riferimento:20 febbraio – 1 aprile 2014

Segnalazione di normativa e provvedimentirelativi al settore alimentare pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

RASSEGNADELLA NORMATIVA

Regolamento (UE) n. 155/2014 della Commissione del 19 febbraio 2014 relativo al ri-fiuto dell’autorizzazione di alcune indicazionisulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse daquelle che si riferiscono alla riduzione del rischio dimalattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(G.U.U.E. L 50 del 20 febbraio 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2014 della Commissione del 13 febbraio 2014 recanteiscrizione di una denominazione nel registro delledenominazioni di origine protette e delle indicazionigeografiche protette [Dauj n namin duona (Igp)]

(G.U.U.E. L 52 del 21 febbraio 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 159/2014 della Commissione del 13 febbraio 2014 recanteiscrizione di una denominazione nel registro delledenominazioni di origine protette e delle indicazionigeografiche protette [Patata dell’Alto Viterbese(Igp)]

(G.U.U.E. L 52 del 21 febbraio 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 160/2014 della Commissione del 13 febbraio 2014 recanteiscrizione di una denominazione nel registro delledenominazioni di origine protette e delle indicazionigeografiche protette [Szentesi paprika (Igp)]

(G.U.U.E. L 52 del 21 febbraio 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 161/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014 recanteiscrizione di una denominazione nel registro delledenominazioni d’origine protette e delle indicazionigeografiche protette [Bayerische Breze/Bayerische

Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (Igp)] (G.U.U.E. L 52 del 21 febbraio 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 166/2014 della Commissione del 17 febbraio 2014 che modificail regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguardale condizioni di certificazione per le importazioninell’Unione di carni di ratiti d’allevamento desti-nate al consumo umano e le voci relative a Israele e alSud Africa nell’elenco di Paesi terzi o loro territori

(G.U.U.E. L 54 del 22 febbraio 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 175/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 relativo al ri-fiuto dell’autorizzazione di alcune indicazionisulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse daquelle che si riferiscono alla riduzione del rischio dimalattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(G.U.U.E. L 56 del 26 febbraio 2014)

Decreto 6 febbraio 2014, n. 6Linee guida applicative e disposizioni regionaliper il riconoscimento e la registrazione degli im-pianti e degli stabilimenti di produzione, trasporto,manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immis-sione sul mercato, distribuzione, uso e smaltimento disottoprodotti di origine animale e prodotti derivatinon destinati al consumo umano.

(B.U.R.Mo. n. 4 del 1° marzo 2014)

Delibera della Giunta regionale del 28 febbraio 2014, n. 44Recepimento e approvazione delle linee guida perl’applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 delParlamento e del Consiglio dell’Unione europea del21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai

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sottoprodotti di origine animale e ai prodotti de-rivati non destinati al consumo e del regolamento(UE) 142/2011 della Commissione del 25 febbraio2011, recante disposizioni di applicazione del regola-mento (CE) n. 1069/2009.

(B.U.R.Cam. n. 16 del 3 marzo 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che modifica,per quanto riguarda la sostanza tildipirosina, l’alle-gato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente lesostanze farmacologicamente attive e la loro classifi-cazione per quanto riguarda i limiti massimi di resi-dui negli alimenti di origine animale

(G.U.U.E. L 62 del 4 marzo 2014)

Regolamento (UE) n. 202/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che modifica ilregolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i mate-riali e gli oggetti di materia plastica destinati avenire a contatto con i prodotti alimentari

(G.U.U.E. L 62 del 4 marzo 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 204/2014 della Commissione del 20 febbraio 2014 recanteiscrizione di una denominazione nel registro delledenominazioni di origine protette e delle indicazionigeografiche protette [Aceituna de Mallorca / Acei-tuna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mal-lorquina (Dop)]

(G.U.U.E. L 65 del 5 marzo 2014)

Raccomandazione 2014/118/UE della Commissione del 3 marzo 2014 sul monitoraggio ditracce di ritardanti di fiamma bromati negli alimenti

(G.U.U.E. L 65 del 5 marzo 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 209/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 che modifica ilregolamento (UE) n. 605/2010 per quanto concernele condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certifi-cazione veterinaria per l’introduzione nell’Unioneeuropea di colostro e prodotti a base di colostrodestinati al consumo umano

(G.U.U.E. L 66 del 6 marzo 2014)

Decreto del commissario ad acta 25 febbraio 2014, n.U00057Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorioregionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-

caprini oggetto di risanamento. Piano operativo 2014(B.U.R.La. n. 19 del 6 marzo 2014)

Regolamento (UE) n. 212/2014 della Commissione del 6 marzo 2014 che modifica ilregolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda itenori massimi del contaminante citrinina negliintegratori alimentari a base di riso fermentatocon lievito rosso Monascus purpureus

(G.U.U.E. L 67 del 7 marzo 2014)

Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 recante modifi-ca del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definiscenorme specifiche applicabili ai controlli ufficiali rela-tivi alla presenza di Trichine nelle carni

(G.U.U.E. L 69 dell’8 marzo 2014)

Regolamento (UE) n. 217/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica ilregolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguardala Salmonella nelle carcasse di suini

(G.U.U.E. L 69 dell’8 marzo 2014)

Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modificagli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e(CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Con-siglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 dellaCommissione

(G.U.U.E. L 69 dell’8 marzo 2014)

Regolamento (UE) n. 219/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifical’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Par-lamento europeo e del Consiglio per quanto riguardai requisiti specifici per l’ispezione post mortem dianimali della specie suina domestica

(G.U.U.E. L 69 dell’8 marzo 2014)

Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20 Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica ladirettiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frut-ta e altri prodotti analoghi destinati all’alimenta-zione umana

(G.U. n. 57 del 10 marzo 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 225/2014 della Commissione del 28 febbraio 2014 recanteiscrizione di una denominazione nel registro delle

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denominazioni di origine protette e delle indicazionigeografiche protette [Höri Bülle (Igp)]

(G.U.U.E. L 70 dell’11 marzo 2014)

Decreto 20 gennaio 2014 – Ministero delle Politicheagricole, alimentari e forestaliApprovazione del piano dei controlli aggiuntivoper la denominazione di origine protetta “Chian-ti Classico” per la quale l’organismo denominato“Valoritalia S.r.l.”, in Roma è stato già autorizzato adeffettuare i controlli ai sensi dell’articolo 13 del decre-to legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

(G.U. n. 60 del 13 marzo 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 242/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 recante iscrizio-ne di una denominazione nel registro delle denomi-nazioni di origine protette e delle indicazioni geogra-fiche protette [Lammefjordskartofler (Igp)]

(G.U.U.E. L 74 del 14 marzo 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 243/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 recante iscrizio-ne di una denominazione nel registro delle denomi-nazioni di origine protette e delle indicazioni geogra-fiche protette [BornheimerSpargel/Spargel ausdem Anbaugebiet Bornheim (Igp)]

(G.U.U.E. L 74 del 14 marzo 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 244/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 recante iscrizio-ne di una denominazione nel registro delle denomi-nazioni di origine protette e delle indicazioni geogra-fiche protette [Strachitunt (Dop)]

(G.U.U.E. L 74 del 14 marzo 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 246/2014 della Commissione del 13 marzo 2014 che modifical’allegato II del regolamento (CE) n. 1334/2008 delParlamento europeo e del Consiglio per quanto con-cerne la rimozione dall’elenco dell’Unione di de-terminate sostanze aromatizzanti

(G.U.U.E. L 74 del 14 marzo 2014)

Regolamento (UE) n. 264/2014 della Commissione del 14 marzo 2014 che modifical’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 delParlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar-da l’uso del copolimero di polivinilpirrolidone vi-nilacetato negli integratori alimentari solidi e l’al-

legato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Com-missione per quanto riguarda le relative specifiche

(G.U.U.E. L 76 del 15 marzo 2014)

Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbra-io 2014 concernente la definizione, la designazio-ne, la presentazione, l’etichettatura e la prote-zione delle indicazioni geografiche dei prodottivitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamen-to (CEE) n. 1601/91 del Consiglio

(G.U.U.E. L 84 del 20 marzo 2014)

Decisione di esecuzione 2014/154/UE della Commissione del 19 marzo 2014 che autorizzal’immissione sul mercato dell’acido (6S)-5-metilte-traidrofolico, sale della glucosamina, quale nuovoingrediente alimentare a norma del regolamento(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

(G.U.U.E. L 85 del 21 marzo 2014)

Decisione di esecuzione 2014/155/UE della Commissione del 19 marzo 2014 che autorizzal’immissione sul mercato dell’olio di semi di co-riandolo quale nuovo ingrediente alimentare anorma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamen-to europeo e del Consiglio

(G.U.U.E. L 85 del 21 marzo 2014)

Decisione di esecuzione 2014/160/UE della Commissione del 20 marzo 2014 che abrogagli elenchi degli stabilimenti di Paesi terzi daiquali gli Stati membri autorizzano l’importazio-ne di determinati prodotti di origine animale,adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio

(G.U.U.E. L 87 del 22 marzo 2014)

Regolamento (UE) n. 289/2014 della Commissione del 21 marzo 2014 che modifica gli al-legati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Par-lamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i li-velli massimi di residui di foramsulfuron, azimsulfu-ron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flaza-sulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazato,clorprofam e tiobencarb in o su determinati prodotti

(G.U.U.E. L 87 del 22 marzo 2014)

Regolamento (UE) n. 298/2014 della Commissione del 21 marzo 2014 che modifical’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del

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Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del re-golamento (UE) n. 231/2012 della Commissione perquanto riguarda il di- idrogenodifosfato di magne-sio da utilizzare come agente lievitante e regola-tore di acidità

(G.U.U.E. L 89 del 25 marzo 2014)

Provvedimento 7 marzo 2014 – Ministero delle Politi-che agricole, alimentari e forestaliIscrizione della denominazione “Patata dell’AltoViterbese” nel registro delle denominazioni di origi-ne protette e delle indicazioni geografiche protette.

(G.U. n. 71 del 26 marzo 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2014 della Commissione del 20 marzo 2014 recante iscri-zione di una denominazione nel registro delle de-nominazioni di origine protette e delle indicazionigeografiche protette [Almendra de Mallorca / Al-mendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca /Ametlla Mallorquina (Igp)]

(G.U.U.E. L 91 del 27 marzo 2014)

Decreto 12 marzo 2014 – Ministero delle Politicheagricole, alimentari e forestaliIntegrazione ai decreti del 12 aprile 2000 recanti ri-spettivamente le disposizioni generali relative ai requi-siti di rappresentatività e l’individuazione dei cri-teri di rappresentanza negli organi sociali dei Con-sorzi di tutela delle denominazioni di origine protette(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (Igp)

(G.U. n. 74 del 29 marzo 2014)

Decisione di esecuzione 2014/175/UE della Commissione del 27 marzo 2014 che modifica ladecisione 2007/777/CE per quanto concerne l’impor-tazione di prodotti a base di carne e stomaci, ve-sciche e intestini trattati, preparati con carne fre-sca di pollame domestico, compresa la selvaggi-na da penna selvatica e di allevamento

(G.U.U.E. L 95 del 29 marzo 2014)

Decisione di esecuzione 2014/176/UE della Commissione del 27 marzo 2014 concernenteun contributo finanziario dell’Unione a favore diun piano coordinato di controllo volto a stabilirela prevalenza di pratiche fraudolente nella com-mercializzazione di determinati prodotti alimentari

(G.U.U.E. L 95 del 29 marzo 2014)

Raccomandazione 2014/180/UE della Commissione del 27 marzo 2014 relativa a unsecondo piano coordinato di controllo volto astabilire la prevalenza di pratiche fraudolentenella commercializzazione di determinati prodotti ali-mentari

(G.U.U.E. L 95 del 29 marzo 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione del 28 marzo 2014 che imponecondizioni speciali per l’importazione di alimentiper animali e prodotti alimentari originari delGiappone o da esso provenienti, a seguito dell’in-cidente alla centrale nucleare di Fukushima

(G.U.U.E. L 95 del 29 marzo 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 323/2014 della Commissione del 28 marzo 2014 che modificagli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009 re-cante modalità di applicazione del regolamento (CE)n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consigliorelativo al livello accresciuto di controlli ufficialisulle importazioni di alcuni mangimi e alimentidi origine non animale

(G.U.U.E. L 95 del 29 marzo 2014)

Decreto 11 marzo 2014 – Ministero delle Politicheagricole, alimentari e forestaliIndicazione dei terreni della Regione Campaniada sottoporre ad indagini dirette, ai sensi dell’arti-colo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché interdizione dallacommercializzazione di prodotti agricoli.

(G.U. n. 75 del 31 marzo 2014 – Suppl. ord. n. 31)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 327/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 recante iscri-zione di una denominazione nel registro delle de-nominazioni di origine protette e delle indicazioni geo-grafiche protette [Requeijão da Beira Baixa (Dop)]

(G.U.U.E. L 98 del 1° aprile 2014)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 328/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 recante iscri-zione di una denominazione nel registro delle de-nominazioni di origine protette e delle indicazionigeografiche protette [Miele Varesino (Dop)]

(G.U.U.E. L 98 del 1° aprile 2014)

rassegna della normativa

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a cura di Gaetano ForteAvvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.

FOCUSNORMATIVO

Novità per succhi di fruttae prodotti analoghi

Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20 Attuazione della direttiva 2012/12/UE, chemodifica la direttiva 2001/112/CE, concer-nente i succhi di frutta e altri prodotti ana-loghi destinati all’alimentazione umana. (G.U. n. 57 del 10 marzo 2014)

Con qualche mese di ritardo rispetto al termi-ne (28 ottobre 2013) fissato dal legislatore

comunitario, l’Italia ha recepito, con il decretolegislativo 19 febbraio 2014, n. 20, la direttiva2012/12/UE, che modifica la direttiva2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e al-tri prodotti analoghi destinati all’alimentazioneumana. Il provvedimento in esame modifica l’attuale di-sciplina su succhi di frutta e prodotti analoghi (dicui al d.lgs. 151/2004), introducendo l’impor-

tante novità del divieto di addizionare con zuc-chero o edulcoranti i succhi di frutta. Viene con-seguentemente meno, per tali prodotti, la possi-bilità di fregiarsi del claim “senza zuccheri ag-giunti”, disciplinato dal reg. CE 1924/2006, chediverrà in tal caso scontato. È conseguentemente soppressa la norma cheprevedeva, nel caso di succhi di frutta ai qualisiano stati aggiunti zuccheri, che la denomina-zione contenesse la dicitura “zuccherato” o“con aggiunta di zuccheri”, seguita dall’indica-zione del tenore massimo degli zuccheri aggiun-ti, calcolato in sostanza secca e espresso ingrammi per litro.L’indicazione “senza zuccheri aggiunti” potrà vi-ceversa trovare spazio sulle etichette dei nettaridi frutta che non contengono mono- o disacca-ridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare uti-lizzato per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gliedulcoranti quali definiti nel regolamento CE1333/2008. Se il nettare di frutta contiene natu-ralmente zuccheri, come previsto dal citato reg.CE 1924/2006, sull’etichetta deve figurare l’indi-cazione seguente: “contiene naturalmente zuc-cheri”.Tra le altre novità introdotte dal provvedimentoin esame si segnala inoltre la classificazione deipomodori come frutta ai fini dell’applicazionedella normativa in commento.Si sottolinea, inoltre, l’inedita definizione legaledi “succo di frutta estratto con acqua”, riferita alprodotto ottenuto per estrazione ad acqua (dif-fusione) di:

• frutti polposi interi il cui succo non può esse-re estratto con altri processi fisici, o

• frutti interi disidratati.

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Si fa presente, infine, che ingredienti, trattamen-ti e sostanze autorizzate sono ora indicate nel-l’allegato I, parte II del d.lgs. 151/2004, comemodificato dal provvedimento in esame. Nel cor-pus del d.lgs. 151/2004 è inserito, inoltre, uninedito allegato V recante valori brix minimi persucco di frutta ricostituito e per purea di frutta ri-costituita.

Disposizioni transitorie

I prodotti e i relativi imballaggi, immessi sul mer-cato o etichettati conformemente alle disposi-zioni vigenti prima della data di entrata in vigo-re del presente decreto (11 marzo 2014), posso-no continuare ad essere commercializzati fino al28 aprile 2015. L’indicazione “Dal 28 aprile 2015 i succhi di frut-ta non possono contenere zuccheri aggiunti”può apparire sull’etichetta nello stesso campo vi-sivo della denominazione dei prodotti di cui al-l’allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ot-tobre 2016.

Importazioni bio, al via il sistema di gestione informatizzato

Decreto 3 febbraio 2014 – Ministero delle Politi-che agricole, alimentari e forestaliEntrata in vigore delle disposizioni concer-nenti la gestione informatizzata dei pro-grammi annuali di produzione vegetale,zootecnica, d’acquacoltura, delle prepara-zioni e delle importazioni con metodo bio-logico e relative modalità di presentazione.(G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014)

Dopo una serie di differimenti e proroghe(in particolare il decreto ministeriale 9

agosto 2012, n. 18321 e il decreto dipartimen-tale 27 dicembre 2012, n. 6561) sembra final-mente “a regime” il sistema di gestione infor-matizzata della notifica di attività con metodobiologico – Sistema informativo biologico (Sib)di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2012,n. 2049 recante «Disposizioni per l’attuazionedel regolamento di esecuzione n. 426/11 e lagestione informatizzata della notifica di attivi-

tà con metodo biologico ai sensi dell’art. 28del reg. CE n. 834 del Consiglio del 28 giugno2007 e successive modifiche, relativo alla pro-duzione biologica e all’etichettatura dei pro-dotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n.2092/91».Con il decreto ministeriale in commento è infat-ti stabilito quanto riportato di seguito.

• Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del decretoministeriale 27 dicembre 2012, n. 6561, iltermine di entrata in vigore del decreto mini-steriale 9 agosto 2012, n. 18321, in materiadi gestione informatizzata dei programmi an-nuali di produzione con metodo biologico, èfissato al 1° marzo 2014;.

• Dal 1° marzo 2014 al 30 settembre 2014 glioperatori che, ai sensi dell’art. 5, paragrafo3, del decreto ministeriale 9 agosto 2012,hanno costituito il fascicolo aziendale nelleRegioni e Province autonome che si avvalgo-no del Sib (allegato I) presentano i Program-mi annuali di produzione vegetale (Papv) ezootecnica (Papz) al Sib oppure in modalitàcartacea, secondo quanto previsto dal decre-to legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 e daldecreto ministeriale 4 agosto 2000.

• Gli operatori che, ai sensi dell’art. 5, paragra-fo 3, del decreto ministeriale 9 agosto 2012,hanno costituito il fascicolo aziendale nelleRegioni e Province autonome che si avvalgo-no del Sib (allegato I) presentano, relativa-mente all’anno 2015, i Programmi annualidelle preparazioni (Pap), delle importazioni(Pai) e delle Produzioni d’acquacoltura (Pa-pa), sia in caso di prima notifica che di notifi-ca di variazione, al Sib entro il 31 gennaio2015.

• Gli operatori che hanno inserito la notifica in-formatizzata nei sistemi informativi autonomiregionali (Toscana, Lombardia, Marche, Ve-neto, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna edUmbria) applicano le disposizioni adottatedalle amministrazioni regionali medesime alfine della presentazione dei programmi an-nuali di produzione.

• La presentazione del programma annuale diproduzione completo di tutte le unità pro-duttive ad un sistema informativo autonomoregionale (Toscana, Lombardia, Marche, Ve-

focus normativo

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neto, Piemonte, Puglia ed Umbria) adempieagli obblighi previsti dall’art. 2 del decretoministeriale 18321 del 9 agosto 2012.

Vini Docg e Doc, il prezzo dei contrassegni di Stato

Comunicato – Ministero delle Politiche agricole,alimentari e forestali Prezzo dei contrassegni di Stato per i vini aDenominazione di origine controllata e ga-rantita (Docg) ed a Denominazione di origi-ne controllata (Doc) per la campagna2014/2015. (G.U. n. 52 del 4 marzo 2014)

La Commissione Tariffe del Ministero dell’Eco-nomia e delle Finanze ha deliberato, ai sensi

del decreto ministeriale 19 aprile 2011, recantele disposizioni, le caratteristiche, le diciture non-ché le modalità per la fabbricazione, l’uso, la di-stribuzione, il controllo ed il costo dei contrasse-gni di Stato per i vini a denominazione di origi-ne controllata e garantita e per i vini a denomi-nazione di origine controllata, i prezzi (al nettodell’IVA) dei citati contrassegni per la campagna2014/2015, come riportato nella tabella.

focus normativo

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TabellaPrezzi dei contrassegni di Stato per i vini Doc e Docg Vini Doc

Euro 0,008123 (prima euro 0,007897) Contrassegni di Stato dei vini Doc e Docg, versione standard, cartacolla.

Euro 0,009120 (prima euro 0,008866) Contrassegni di Stato dei vini Doc e Docg, versione standard,autoadesiva.

Euro 0,010356 (prima euro 0,010067) Contrassegni dei vini Doc e Docg, versione personalizzata, carta ecolla, più euro 2.974,18 per i costi fissi.

Euro 0,011331 (prima euro 0,011015) Contrassegni di Stato dei vini Doc e Docg, versione personalizzata,autoadesiva, più euro 2.974,18 per i costi fissi.

Euro 0,011350 (prima euro 0,011033) Contrassegni di Stato dei vini Doc e Docg, versione personalizzatacon logo a colori, carta colla, più euro 4.899,40 per i costi fissi.

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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 196/2003Titolare del trattamento dei dati personali è Le Point Vétérinaire Italie srl, con sede in Milano - Via Medardo Rosso, 11- 20159, che potrà utilizzare i dati forniti dall’utente per finalità di marketing, newsletter, attivitàpromozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato. Indicandoci i Suoi dati, sarà aggiornato sulle iniziative di Le Point Vétérinaire Italie srl, tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax, smse mms. Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione la preghiamo di barrare la casella.

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Trovano spazio in questa rubrica le numerose richieste di chiarimenti e di consigliche giungono alla nostra rivista. Le risposte sono date, a seconda del contenuto dei quesiti, da personalità del mondo dell’avvocatura, della consulenza o degli organismi preposti al controllo. Invia il tuo quesito a: [email protected]

Prodotti “naturali”e indicazioni in etichetta

Spesso sulle confezioni di prodotti a base di carne ederivati del latte viene indicato che il prodotto è “na-turale”, senza coloranti e conservati aggiunti. Leg-gendo attentamente quanto riportato in etichetta,però, si “scopre” che è stato utilizzato l’E200 (acidoascorbico). Si tratta di un conservante?

Risponde Domenico StirparoAvvocato, Aiipa

L’acido ascorbico (E300) e l’acido sorbico (E200)sono due sostanze differenti: la prima rientra trale sostanze che possono essere impiegate neglialimenti con funzione antiossidante, l’altra confunzione conservante. Se dalla lettura della listaingredienti risulta la menzione di una determina-ta categoria di additivi (antiossidanti, conservan-ti, coloranti ecc.), seguita dalla indicazione dellasostanza (acido ascorbico, acido sorbico ecc.) odel suo numero di riconoscimento europeo(E200, E300 ecc.), significa che le predette so-stanze sono state aggiunte al prodotto acquista-to con la funzione specificata in etichetta. Nullaesclude, ad esempio, che l’acido ascorbico ven-ga impiegato per arricchire determinate tipolo-gie di alimenti e, con tale funzione, venga pre-sentato con il suo nome più conosciuto: vitami-na C. In ogni caso, qualora la lista ingredienti ri-porti l’indicazione di una sostanza impiegata co-me additivo, l’indicazione che suggerisce al con-sumatore la sua assenza risulta chiaramente in-gannevole. Allo stesso modo, risulta ingannevo-

le – a parere di chi scrive – ogni dicitura che fac-cia riferimento alla “naturalità” di un prodottonella cui formulazione risultano essere stati im-piegati additivi conservanti. Non risulterebbe in-vece ingannevole l’indicazione di etichettaturache si riferisca alla “naturalità” di uno degli in-gredienti del prodotto, del gusto, ecc.

La responsabilità sull’informazione ai consumatori

Nel caso di un centro di cottura gestito da unaditta esterna appaltata, su chi decade la respon-sabilità sancita dall’art. 8 del reg. UE 1169/2011?

Risponde Dario DongoAvvocato, FARE (Food & Agricolture REquirements)

Il regolamento UE 1169/2011 indica il titolaredel nome o la ragione sociale apposti sull’eti-chetta del prodotto quale primo responsabiledella completezza e veridicità delle informazioniivi riportate, ove del caso in concorso con l’im-portatore per i prodotti di origine extra-UE (reg.UE 1169/2011, art. 8).Nel caso di specie, appare logico che l’appaltatoredi un servizio di mensa o bar/ristorazione presentigli alimenti in vendita (ad esempio, tramezzini, piat-ti pronti) con il proprio nome o ragione sociale.È perciò opportuno specificare, nel contratto diappalto o in documenti ad esso collegati, che ilgestore ha la responsabilità primaria sull’infor-mazione ai consumatori (relativa agli alimentiserviti, offerti e messi in vendita) e che dovrà ap-

FILO DIRETTOCON L’ESPERTO

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porre il proprio nome o ragione sociale su eti-chette e cartelli a tal uopo predisposti.Quando non si tratti, come ovvio, di prodotticonfezionati dal produttore e messi in vendita talquali (ad esempio, vasetti di yogurt, bevande inlattina e bottiglia, snack preconfezionati).

Ristorazione scolastica e dolci fatti in casa

Nell’ambito della ristorazione scolastica, qual è ilriferimento legislativo da cui si possa desumereche non è ammesso portare da casa dolci prepa-rati dalle famiglie dei bambini?

Risponde Luca GuercioTecnologo alimentare

La ristorazione scolastica, come la ristorazioneassistenziale, è assoggettata a diverse normativea carattere orizzontale rivolte soprattutto alla tu-tela della salute dei consumatori, che in questicasi non possono scegliere “liberamente” cosamangiare, dovendo attenersi a menù prestabilitied approvati dalle Asl di competenza.Lo studio e l’approvazione dei menù scolasticisono finalizzati a garantire un corretto apportodi nutrienti, evitando nel contempo l’assunzionedi alimenti o bevande potenzialmente pericoloseda parte di alcuni soggetti. Per rispondere al quesito proposto è necessarioin questo ambito vedere il dirigente scolastico, ochi per esso, come Operatore del settore alimen-tare (Osa) sul quale grava la responsabilità di unacorretta somministrazione di alimenti e bevande,responsabilità affiancata dall’obbligo di rispettodi determinate norme nazionali ed europee inambito di igiene degli alimenti.In particolare, possiamo dire che non sempre idivieti devono essere esplicitamente scritti in at-ti, leggi o regolamenti, ma possono essere la na-turale risultanza di una corretta applicazione del-la normativa cogente; ad esempio, il reg. CE178/2002 disciplina la tracciabilità e rintracciabi-lità dei prodotti alimentari e delle informazioniad essi correlati. Il suddetto regolamento richiede all’Osa di «es-sere in grado di individuare chi abbia fornito lo-ro un alimento […]» quindi di «disporre di siste-

mi e di procedure che consentano di mettere adisposizione delle autorità competenti, che le ri-chiedano, le informazioni al riguardo […]».Si evince come da questo obbligo ne derivi natu-ralmente un divieto, divieto di utilizzare alimentio bevande di dubbia origine o dei quali non si èin possesso di particolari garanzie, anche in me-rito alla composizione e presenza di allergeni ali-mentari.Il consumo di cibi domestici presso le scuole e lestrutture similari può essere quindi non consen-tito a rigor di logica da parte dell’Osa operante.Tale divieto deriva dall’obbligo di fornire specifi-che informazioni se richieste, necessità che nonpotrà essere mai soddisfatta in caso di utilizzo dicibi domestici perché non prodotti da operatoridel settore alimentare.

Indicazione in etichetta della sede o del bollo CE dello stabilimento di produzione

Secondo l’art. 3 del d.lgs. 109/92, l’azienda re-sponsabile solo del confezionamento di un pro-dotto che acquista da terzi deve indicare obbli-gatoriamente in etichetta, oltre al confezionato-re, anche la sede o il bollo CE dello stabilimentodi produzione?

Risponde Stefano SaccaresResponsabile Centro studi Sicurezza alimentareIzs Lazio e Toscana

Indicare in etichetta la sede o il bollo CE dello sta-bilimento di produzione non rientra tra gli obbli-ghi previsti dall’art. 3 del decreto legislativo109/92. Anche la successiva direttiva2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legi-slazioni degli Stati membri concernenti l’etichet-tatura e la presentazione dei prodotti alimentari,nonché la relativa pubblicità, non riporta obblighiin merito. Solo nei casi previsti dal paragrafo 2dell’art. 3, gli Stati membri possono mantenere ledisposizioni nazionali che impongono l’indicazio-ne dello stabilimento di fabbricazione o di condi-zionamento per la loro produzione nazionale.Per le carni, invece, si deve fare riferimento al re-golamento di esecuzione UE 1337/2013, che fis-sa le modalità di applicazione del regolamento UE

filo diretto con l’esperto

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1169/2011 per quanto riguarda l’indicazione delPaese di origine o del luogo di provenienza dellecarni fresche, refrigerate o congelate di animalidella specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Irregolarità, a chi va applicata la sanzione

Un ristorante di specialità ittiche ha ricevuto uncontrollo da parte della Guardia costiera.In occasione del sopralluogo sono state rilevatedelle irregolarità in merito alle procedure di rin-tracciabilità ed è stata pertanto emessa una san-zione di 500 euro, importo che, trattandosi diuna società di tipo s.n.c. composta da tre soci,dovrà essere pagato da ciascuno di loro, per untotale di 1.500 euro. Per quale motivo la sanzione deve essere appli-cata a tutti e tre i soci?

Risponde Domenico StirparoAvvocato, Aiipa

Il primo suggerimento è sempre quello di atten-dere il verbale di contestazione per comprende-re di che illecito e di quale tipologia di sanzionesi tratti. Al momento, infatti, dalla descrizionepresente nel quesito non è possibile comprende-re quale sia la condotta illecita, quale la sanzio-ne comminata e quali le disposizioni di leggeviolate. Ad ogni modo, considerata l’ipotesi chesi tratti di sanzioni comminate ai sensi della l.689/81, la legge prevede che «ciascuno è re-sponsabile della propria azione od omissione,cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colpo-sa» (art. 3) e, pertanto, la pena pecuniaria deveessere irrogata a carico della persona fisica autri-ce del fatto. Se si tratta di illeciti commessi nell’esercizio diuna attività di impresa, la società può essereeventualmente ritenuta responsabile in via soli-dale (art. 6). Secondo la giurisprudenza, nell’ambito delle so-cietà cosiddetta “di persone” (società semplice,in nome collettivo, in accomandita semplice), ènecessario tuttavia distinguere cosa ciò compor-ta in concreto: se, infatti, per commettere la vio-lazione è necessario un comportamento attivo,la responsabilità e la sanzione ricadono solo su

chi materialmente ha agito (salvo l’eventualeconcorso morale o materiale di altre persone, daprovarsi da parte dell’autorità irrogatrice dellasanzione); se, invece, la violazione di legge con-siste nell’avere omesso adempimenti e obblighirichiesti dalle normative, si presume che avrebbe(potuto e quindi) dovuto adempiere ai propri do-veri ciascuno dei soci che ha potere di ammini-strare la società (salvo che la società provi chespettava a uno solo dei soci in via esclusiva la ge-stione e l’adempimento degli obblighi violati).Quest’ultimo sembrerebbe il caso di che trattasi,con riferimento al quale tuttavia – ammesso chequanto “anticipato ai proprietari” si rilevi fonda-to – risultano attualmente impossibili da com-prendere le ragioni in base alle quali, posto chela designazione di un socio esclusivamente re-sponsabile sia avvenuta correttamente, le autori-tà intenderebbero comminare la medesima san-zione nei confronti di tutti i soci.

Carni, gli organi da prelevare per esami batteriologici ad hoc

Quali sono gli organi e/o i tessuti da prelevareper un corretto esame batteriologico della carnedi suino al mattatoio, a supporto della vista postmortem del veterinario? È prevista un’aliquotadel campione per il titolare dello stabilimento?Qual è la differenza tra Salmonella spp. e Salmo-nella typhimurium in caso di isolamento del ger-me in corso di esame batteriologico delle carnisuine?

Risponde Stefano SaccaresResponsabile Centro studi Sicurezza alimentareIzs Lazio e Toscana

Nel caso in cui nel corso della visita post mortemil veterinario abbia un sospetto relativo ad unacarcassa, può procedere al prelievo, in singolaaliquota:

• di porzioni di muscolo e di fegato (e/o altriorgani in accordo con il laboratorio), al finedella conduzione di esami batteriologici e

• di porzioni di muscolo (e/o rene in accordocon il laboratorio) per la ricerca di sostanzeinibenti.

filo diretto con l’esperto

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Alle carni non possono essere applicati bolli sa-nitari prima della conclusione, con esito favore-vole, degli esami.Generalmente l’esame batteriologico è rivoltoalla ricerca di flora mesofila, Salmonella, clostridisolfito riduttori ed è condotto sulla porzione pro-fonda dei muscoli scheletrici che, in condizionifisiologiche, risultano sterili. Per quanto riguarda Salmonella, considerati itempi necessari alla eventuale identificazione delceppo, e vista la necessità di avere una rispostain tempi rapidi, il laboratorio limita l’analisi esclu-sivamente alla presenza/assenza della stessa, in-dicata con il termine generico di Salmonella spp.(la sigla spp. è utilizzata per indicare che il batte-rio isolato appartiene al genere Salmonella). Peridentificare il ceppo isolato, oltre 2.000 nel casodi Salmonella, occorre sottoporlo ad ulteriorianalisi. Se l’esame per la ricerca delle sostanze iniben-ti dà esito non negativo, le carni dell’animalenon possono essere immesse al libero consu-mo. Si provvede quindi ad un nuovo prelievo dimuscolo da inviare al laboratorio dell’Istitutozoo profilattico sperimentale per la ricerca del-le sostanze inibenti, indicando sul verbale diprelievo che si tratta di un “campione su so-spetto” e la tipologia di campionamento (clini-co-anamnestico) e procedendo al sequestrodella carcassa. Nel caso in cui il campionamento sia effettuatoper la valutazione dei criteri di igiene del proces-so, ci si attiene a quanto indicato dal regolamen-to CE 2073/2005 sui criteri microbiologici appli-cabili ai prodotti alimentari e successive modifi-che (regolamento CE 1441/2007)

Controlli, le definizioni di “blocco ufficiale”,“sequestro” e “vincolo sanitario”

Quali sono le corrette definizioni di: “blocco uf-ficiale”, “sequestro probatorio”, “sequestro pre-ventivo”, “sequestro” di cui al d.p.r. 320/1980,“sequestro” ai sensi della l. 689/81, “vincolo sa-nitario”?

Risponde Gianluigi ValsecchiDirigente Medico veterinario, Asl Lecco

Si riportano, di seguito, le definizioni richieste.

• Blocco ufficiale – Il concetto di tale termine èintrinseco alla definizione data dal reg. CE882/2004. Si tratta in pratica di una procedu-ra tramite la quale l’autorità sanitaria compe-tente procede ad un sequestro cautelativo di-sposto a tutela della salute pubblica. Il seque-stro cautelativo viene anche semplicementedetto “sequestro sanitario”.

• Sequestro probatorio (art. 253, c.p.p.) – È unsequestro disposto dall’autorità giudiziariacon il quale le cose sulle quali o mediante lequali il reato è stato commesso nonché le co-se che ne costituiscono il prodotto, il profittoo il prezzo vengono tolte alla disponibilità delproprietario per essere assunte come provenel procedimento.

• Sequestro preventivo (art. 321, c.p.p.) – Vie-ne effettuato «quando vi è pericolo che la li-bera disponibilità di una cosa pertinente alreato possa aggravare o protrarre le conse-guenze di esso ovvero agevolare la commis-sione di altri reati».

• Sequestro cautelativo (d.p.r. 327/1980) –L’art. 20 del d.p.r. 327/1980 (regolamento diattuazione della l. 283/1962) afferma che ta-le sequestro viene disposto, a tutela della sa-lute pubblica, dall’autorità sanitaria compe-tente, ma può essere effettuato anche diret-tamente dal personale preposto ai servizi divigilanza sull’igiene alimentare «salvo confer-ma, nel termine di 48 ore, da parte dell’auto-rità sanitaria». Detto alcune volte anche se-questro fiduciario o sequestro sanitario, puòessere ritenuto superato nella sostanza dal“blocco ufficiale” di cui al reg. CE 882/2004.

• Sequestro cautelare (legge 689/1981) – Daquanto sopra, si evince che rientrano nell’ap-plicabilità del sequestro cautelare previstodalla legge 689/1981 i prodotti alimentari lacui detenzione a vario titolo o commercializ-zazione costituisca violazione amministrativa.

• Vincolo sanitario – Il paragrafo nel quale rien-trano le disposizioni per l’effettuazione di unvincolo sanitario sono riferite al comma 2,lettera G, dell’art. 54 del reg. CE 882/2004,che rimanda all’art. 19 relativo alle azioni inseguito ai controlli ufficiali dei mangimi e de-gli alimenti provenienti da Paesi terzi.

filo diretto con l’esperto

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Una attività vitale per le aziende è lo sviluppodi nuovi prodotti. Le cose da fare sono mol-

to articolate e caratterizzate dalle numerose va-riazioni cui i singoli progetti di ricerca sono sog-getti. Una necessità importante è di quella di ge-stire rapidamente, mantenendo memoria dellecose fatte, gli scambi di informazioni che coin-volgono i vari entiaziendali e i clienti,assieme alle sca-denze finali e in-termedie per sape-re sempre a chepunto siamo. Iltutto deve esseregestito nel rispettodelle specifiche ri-chieste dai clienti,oltre che di normecogenti e volonta-rie. In questo con-testo si generanomolti documenti Word ed Excel, fuori dalla ge-stione del sistema informativo aziendale. Anchela gestione delle comunicazioni (mail, fax, memoecc.) richiede molta attenzione e si disperde fa-cilmente in fogli, fotocopie e appunti personali,con la difficoltà di una riunione coerente delleinformazioni necessarie. Il segno più evidente della complessità di questagestione sta nel numero e nella dimensione deifaldoni e nella laboriosità per ricostruire una

storia per dare risposte precise in tempi ragione-voli.Ibimec risponde a tutte le esigenze della R&D(Research & Development) con una soluzione in-novativa, configurabile e dinamica, in grado diadeguarsi nel tempo all’ evoluzione del settore.R&D-Ibpm di Ibimec copre tutte le necessità

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Page 92: Integratori Nanoalimenti e functional foods

Apartire dal 1° gennaio 2014, R-Biopharm haavviato la produzione e distribuzione mon-

diale del GlucaTest®, il test rapido per la quantifi-cazione di ß-glucani nel malto d’orzo e nel mosto,precedentemente prodotto e distribuito dal-l’azienda NovaBiotec Dr. Fechter GmbH.La concentrazione di β-glucani è un importanteparametro analitico per l’industria del malto e del-la birra. I β-Glucani sono carboidrati formati dacatene polimeriche lineari e ramificate di glucosio.I β-glucanidel malto so-no caratteriz-zati dal 70%di legami β-1,4-glucosidi-ci e il 30% dilegami β-1,3-glucosidici. L’elevata con-centrazionedella frazionead alto pesomolecolare ditali compostipuò causareseri probleminel processodi produzione della birra, in particolare durante idiversi passaggi di filtrazione. Ridurre la concentrazione di β-glucani nella birraha come obiettivo quello di stabilizzarla per la du-

rata della sua shelf-life, garantirne la limpidezza elimitarne gli off-flavours.EnzytecTM Color GlucaTest® è in grado di quanti-ficare la frazione ad alto peso molecolare di -glu-cani in un range di concentrazione compreso tra100 e 500 mg/l, rispondendo alle diverse esigen-ze dell’industria birraria. Il metodo alla base del kit è una semplice deter-minazione spettrofotometrica; i campioni reagi-scono con un reattivo cromogeno, in assenza di

enzimi, ed ilcolore pro-dotto vienemisurato aduna specifical u n g h e z z ad’onda (550nm). Il test è cali-brato me-diante un seta diverse con-centrazioni diuno standard,fornito in do-tazione con ilkit. Il principio del

metodo è stato riconosciuto come metodo EBC4.16.3 (European Brewing Convention) e MEBAK3.1.4.9.2 (Central European Commission for Bre-wing Analysis).

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Test rapido per la quantificazione di ß-glucaninel malto d’orzo e nel mosto

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Page 93: Integratori Nanoalimenti e functional foods

prodotti e servizi

Sistemi di ispezione a raggi X di ultima generazione

Mettler-Toledo Safeline X-ray ha introdotto isistemi di ispezione a raggi X di ultima gene-razione della serie X36. Questa serie di siste-mi di ispezione prodotti si avvale di avanzatetecnologie di imaging a raggi X per offrireun’elevata sensibilità di rivelamento adatta al-l’ampio ventaglio di applicazioni per i prodot-ti confezionati. I sistemi sono progettati per i

produttori che desiderano effettuare rivela-menti costanti ed eliminare minuscoli conta-minanti dai propri prodotti, svolgendo al con-tempo controlli relativi all’integrità del pro-dotto, dal controllo del peso di prodotti com-plessi all’integrità della sigillatura su applica-zioni a linea singola o multi linea, senza com-promettere la velocità di produzione e l’effi-cienza dei processi.Per informazioni sulla serie X36,www.mt.com/xray-X36

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Contenitore in plastica per confezionare e conservare le olive

Isi Food ha studiato e realizzato MU 1200, un contenitore in plasticaper il confezionamento e la conservazione delle olive e una valida ri-sposta ai problemi di maneggevolezza, di sicurezza e di idoneità allenormative ed agli accorgimenti del settore.Grazie ad una ricerca mirata, volta a garantire una corretta strutturadel contenitore, all’impiego di attrezzature tecnologicamente avanza-te, ai continui controlli per il superamento di test specifici in campo ali-mentare e all’utilizzo esclusivo di materiali plastici di prima scelta e con-formi alle normative vigenti in materia, il MU1200, con un contenutopari a 1 kg, si delinea come un packaging ad hoc per confezionare e conservare al meglio le olive.Il MU1200 può essere personalizzato con immagini ad alta definizione e può essere totalmente riciclato. Per maggiori informazioni, www.isiplast.com

Lettore di codici a barrea tecnologia avanzata

DataMan 50 è il lettore di codici a barre compat-to (23,5 millimetri x 27 mm x 43,5 millimetri)progettato da Cognex. Uno strumento intelli-gente la cui tecnologia basata su lettura di im-magini ha sostituito con successo gli scanner la-ser nelle applicazioni complesse riguardanti i co-dici a barre 1 D.Le sue ridotte dimensioni e la eccezionale capa-cità di lettura – i tassi di superano il 99% – ren-dono DataMan 50 ideale per l’impiego su lineedi produzione caratterizzate da spazi molto ri-stretti. Il lettore è dotato di hotbars, un’esclusiva tecno-logia per l’analisi delle immagini che assicura ilraggiungimento dei più alti livelli di lettura delsettore.

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Page 94: Integratori Nanoalimenti e functional foods

prodotti e servizi

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Reflui zootecnicicome combustibile per unduplice vantaggio ambientale

Csa - Cooperativa soncinese allevatori ha sceltoAustep, azienda che dal 1995 progetta e realiz-za impianti di trattamento anaerobici per il set-tore agricolo, agrozootecnico e industriale, al fi-ne di produrre energia da fonti rinnovabili. Un allevamento come quello di Csa producegrandi volumi di liquami, con poca sostanza sec-ca e molto liquido.Le esigenze identificate dalla cooperativa eranosostanzialmente due e di importanza equivalen-te: smaltire i liquami e, allo stesso tempo, sfrut-tarli ricavandone energia. Esigenze che l’impianto Austep è riuscito a sod-disfare.Per maggiori informazioni, www.austep.com

Il tag antitaccheggio per la protezione degli alimenti

Checkpoint Systems è un’azienda specializzata nel-lo sviluppo di antenne EAS (Electronic Article Sur-veillance), che in combinazione con etichette appli-cate direttamente sugli articoli, in caso di eventualitentativi di taccheggio, avvisano tramite allarmi, ilpersonale del punto vendita. Fra i tags firmatiCheckpoint, spicca l’etichetta EP Food 4010, con-cepita appositamente per la protezione degli ali-menti freschi e surgelati, venduti nei supermercati.Questa etichetta ha ottenuto la certificazione di noninfiammabilità e l’idoneità all’utilizzo nel microondeda TUV Rheinland, gruppo internazionale che forni-sce ai produttori servizi di valutazione e certificazio-ne, a garanzia della sicurezza dei prodotti. Per maggiori informazioni,www.checkpointsystems.it

Un’astucciatrice per il confezionamento deicereali approda in Scandinavia

Il 2013, con i suoi festeggiamenti per il 60° an-niversario, si è chiuso con una nuova importan-te commessa estera per Senzani Brevetti. A fineanno è stata infatti consegnata un’astucciatriceverticale CM4 ad un gruppo finlandese operan-te da oltre un secolo nel commercio di prodottida forno e dolciari e proprietario di una svilup-pata rete di punti vendita in una decina di Paesitra Scandinavia, Russia e Repubbliche Baltiche. La CM4 è un’astucciatrice a 4 divisioni, in gra-

do di trattare confezioni in cartoncino teso di 2formati, tradizionale (parallelepipedale) e ga-ble-top. Il passag-gio da una tipolo-gia di astuccio al-l’altra può avveniretramite la sostitu-zione di poche par-ti a formato: unaprocedura estrema-mente semplice,che rappresenta il principale fattore di successodel macchinario. Per maggiori informazioni, www.senzani.com

La ricetta Eptaper la refrigerazionecommerciale

“Power up your store” è stato il leitmotive di Ep-ta per Euroshop 2014, un concept strettamenteconnesso all’obiettivo del Gruppo di soddisfarele esigenze dei retailers, potenziando al massimola crescita degli stores. La fiera internazionale delretail, che si è svolta a Düsseldorf (Germania) dal16 al 20 febbraio, è stata dunque l’occasioneper l’azienda di riconfermare il suo approccio almercato, che si basa su soluzioni complete per la

refrigerazione commerciale, che coniugano ilmerchandising con sistemi frigoriferi di ultimagenerazione, per una gestione ottimizzata dellerisorse energetiche.La ricetta di Epta per rendere questo possibile è“Eptology - The Epta way up”. Attraverso i 4 dri-vers Experience, Efficiency, Excellence & Evolu-tion, Epta riconferma il suo impegno volto ad ac-compagnare i clienti nel loro sviluppo ed evolu-zione, con soluzioni concrete, prodotti innovati-vi e servizi affidabili.Per maggiori informazioni,www.eptarefrigeration.com

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Pesticidie colture protette,nuove linee guida

Nuove linee guida emanate daEfsa mettono ora a disposizione

un contesto operativo più preci-so per effettuare valutazioni deirischi ambientali associati ai pro-dotti fitosanitari emessi da col-ture protette, ovvero quelle col-tivate in serra e in tunnel.

Il documento, pubblicato loscorso marzo, fornisce un orien-tamento sulle modalità e la tem-pistica per eseguire la valutazio-ne delle emissioni di pesticidi nelterreno, nelle acque di superfi-

Pareri, pubblicazioni, eventi e raccomandazioni pubblicati sul sito dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (www.efsa.europa.eu).

a cura di Emanuela Giorgi

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Zoonosi, approfondimento sul rapporto 2012 Efsa – Ecdc

I casi di campylobatteriosi nell’uomo sono lievemente diminuiti nel 2012, per la prima volta in cinque anni, maè sempre questa la malattia zoonotica più comunemente segnalata. Anche gli episodi di Salmonella nell’uomosono decresciuti, facendo registrare un calo per il settimo anno consecutivo. I casi di Listeria segnalati nell’uomo,infine, hanno registrato una tendenza al graduale aumento negli ultimi quattro anni. Sono questi alcuni deiprincipali risultati della relazione Efsa - Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie)sulle zoonosi e sui focolai infettivi di origine alimentare nell’Unione europea per il 2012, come già segnalatonella rubrica “Notizie” (pag. 8) del numero di marzo. Ma approfondiamo la notizia.

Risultati chiaveLa campylobatteriosi si conferma la malattia più segnalata, responsabile di 214.000 casi di infezione. Tra i sintomitipici: diarrea, febbre e cefalea. Il batterio responsabile della malattia, Campylobacter, si trova principalmentenella carne di pollo. “È incoraggiante osservare una diminuzione dei casi di campylobatteriosi nel 2012. Servonoperò ulteriori indagini e un maggior monitoraggio per verificare se si tratti dell’inizio di una tendenza”, hadichiarato Marta Hugas, responsabile facente funzione del dipartimento Valutazione del rischio e Assistenzascientifica di Efsa. La salmonellosi ha registrato un continuo calo nel corso degli anni, con 91.034 casi segnalatinel 2012. Come indica la relazione, ciò è dovuto principalmente al successo dei programmi di controllo diSalmonella attuati dagli Stati membri dell’UE e dalla Commissione europea nel pollame. La maggior parte degliStati membri, infatti, ha raggiunto il proprio obiettivo per la riduzione del batterio negli allevamenti avicoli.Johan Giesecke, direttore scientifico di Ecdc, ha aggiunto: “Il calo di tendenza della salmonellosi è moltoincoraggiante. Ciononostante, le evidenze di cui disponiamo mostrano che qualsiasi sierotipo di Salmonellapuò provocare malattie nell’uomo e ciò richiede continua sorveglianza e vigilanza”.La listeriosi è stata responsabile di 1.642 casi segnalati, il 10,5% in più rispetto al 2011, con un graduale incrementonel corso degli ultimi cinque anni. Nelle persone infette i sintomi variano, da lievi sintomi simil-influenzali ainfezioni più gravi, quali meningite, setticemia e altre complicanze potenzialmente letali. Il monitoraggio dell’UEè incentrato solo sui casi di infezioni gravi e rappresenta, pertanto, solo una piccola percentuale di tutte le infezionida Listeria nell’uomo. L’incidenza di listeriosi è particolarmente elevata nelle persone anziane, oltre i 74 anni dietà. Altri gruppi a rischio comprendono le donne in gravidanza e le persone con sistema immunitario indebolito.Listeria monocytogenes, il batterio che causa la listeriosi nell’uomo e negli animali, è stato rilevato per lo più inpesce e prodotti a base di carne pronti al consumo (ad esempio, pesce affumicato o prosciutto a fette).Le zoonosi sono malattie trasmissibili, direttamente o indirettamente, tra gli animali e l’uomo, ad esempioattraverso il consumo di alimenti contaminati o il contatto con animali infetti; rappresentano un problema disalute pubblica comune e oneroso, ma evitabile.La relazione Efsa - Ecdc fornisce una panoramica accurata dei microrganismi che causano la maggior parte dellemalattie di origine alimentare nell’Unione europea e degli alimenti e animali in cui essi sono presenti e aiuta laCommissione europea e gli Stati membri dell’UE a monitorare, controllare e prevenire le malattie zoonotiche.

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cie, nelle falde acquifere e nel-l’aria.Vengono inoltre affrontati glielementi da utilizzare negli sce-nari di esposizione ai fini dellavalutazione del rischio, sia per lecoltivazioni in terra sia per quel-le senza terra. Le nuove linee guida rientranonei lavori condotti da Efsa nelcampo dei pesticidi a tutela del-la sanità dell’ambiente.Scarica il documento all’indirizzohttp://www.efsa.europa.eu/it/ef-sajournal/pub/3615.htm

Ritardanti di FiammaBromurati, richiestomonitoraggio

La Commissione europea hachiesto agli Stati membri di mo-nitorare la presenza di Ritardan-ti di Fiamma Bromurati (BFR) ne-gli alimenti per i prossimi dueanni. La mozione fa seguito alla rac-comandazione, espressa da Ef-sa, di raccogliere un maggiornumero di dati sui livelli di BFR.Tra l’ottobre 2010 e l’ottobre2012 il gruppo di esperti suiContaminanti nella catena ali-mentare (gruppo Contam) hapubblicato sei pareri scientificisui principali gruppi di Ritardan-ti di Fiamma Bromurati e sui po-tenziali rischi per la salute pub-blica derivanti dalla loro presen-za negli alimenti.I BFR sono miscele di sostanzechimiche artificiali che vengonoaggiunte a un’ampia varietà diprodotti per renderli meno in-fiammabili. Comunemente uti-lizzati nelle plastiche, nei tessutie nelle apparecchiature elettri-che, sono in molti casi persisten-ti, danno luogo a bioaccumulo e

sono tossici per esseri umani eambiente.

Arsenico inorganico,abbassate le stimedi esposizione

Efsa ha aggiornato la sua analisisulla presenza di arsenico neglialimenti in Europa. L’analisi ha in-cluso circa 3.000 dati campionesull’arsenico inorganico, che èpiù tossico dei composti organici. Gli specialisti in materia di ge-stione dei dati dell’Autorità diParma hanno inoltre affinato leproprie stime dell’esposizionealimentare cronica all’arsenicoinorganico utilizzando informa-zioni desunte dalla banca dati diEfsa sui consumi alimentari.Questa recentissima analisi svelastime dell’esposizione alimenta-re all’arsenico inorganico infe-riori a quelle riferite dall’Autori-tà nel 2009. La precisione delle stime è statamigliorata utilizzando dati sulconsumo e sulla presenza, chenon erano disponibili nel 2009,e una classificazione più detta-gliata degli alimenti.Non esistono livelli massimi rac-comandati di arsenico negli ali-menti a dimensione di Unioneeuropea, anche se alcuni Statimembri dispongono di proprielinee guida nazionali.Quasi il 98% dei campioni di ac-qua potabile raccolti da Efsaconteneva quantità di arsenicoal di sotto del limite stabilito a li-vello UE per l’acqua mineralenaturale e l’acqua destinata alconsumo umano.L’arsenico è un contaminante lar-gamente presente in natura o co-me risultato di attività umana.Appare in molte forme, che pos-

sono essere sia biologiche – cioècontenenti carbonio – o inorgani-che. Sono gli alimenti, in partico-lare i prodotti trasformati a basedi cereali (come il pane di farina digrano e il riso), il latte e i latticininonché l’acqua potabile le princi-pali fonti di esposizione per la po-polazione europea in genere.L’assunzione a lungo termine diarsenico inorganico è stata asso-ciata a una serie di problemi disalute, tra cui lesioni cutanee,malattie cardiovascolari e alcuneforme di cancro.

Bisfenolo A, riunionedi aggiornamentoe verifica

Portatori di interesse e parti in-teressate hanno partecipato allariunione, organizzata a Bruxellesda Efsa, di aggiornamento e ve-rifica sugli esiti della pubblicaconsultazione sulla bozza di pa-rere dell’Autorità di Parma sulBisfenolo A (BPA).L’incontro ha offerto agli espertiscientifici e al personale di EFSAla possibilità di confrontarsi suicommenti pervenuti sulla bozza,al fine di garantirsi la piena com-prensione degli stessi prima che ilparere scientifico conclusivo ven-ga adottato alla fine dell’anno. Efsa ha adottato un approccio indue fasi per elaborare il pareresul BPA. La prima parte, verten-te sull’esposizione umana allasostanza chimica e pubblicata aluglio 2013, è stata accompa-gnata da una pubblica consulta-zione. La seconda parte, in cui sivalutavano i rischi per la saluteumana associati al Bisfenolo A,è seguita a gennaio 2014. In contemporanea si è tenutauna pubblica consultazione.

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Nanotubi di carbonioper rilevare icoloranti alimentari

Un gruppo di ricercatori iranianidella Tabriz University ha utiliz-zato un sensore costituito dananotubi di carbonio per rileva-re la presenza di alcuni coloran-ti in campioni di alimenti. I colo-ranti in questione sono il sunsetyellow (Sy o E110) e la tartrazi-na (Tz o E102), coloranti ali-mentari sintetici e organici,spesso presenti in bevande, ca-ramelle, latticini e prodotti daforno. La presenza di tali colo-ranti deve essere monitorata, inquanto potenzialmente perico-losi per la salute.Il nuovo sensore è stato ottenu-to modificando un elettrodo incarbonio-ceramica con nanotubia parete multipla di carbonio(Multi-walled carbon nanotube,MWCNT), in quanto gli elettrodiin carbonio-ceramica sono dota-ti di una ridotta sensibilità di ri-

velazione. Inoltre, sono stati uti-lizzati anche i liquidi ionici (Ionicliquids, IL), ossia sali organici omiscele di sali che a temperatu-ra ambiente o prossima a quellaambientale si trovano allo statoliquido. Quindi, per la determi-nazione elettrochimica dei colo-ranti selezionati sono stati utiliz-zati i MWCNTs-IL (Multi-walledcarbon nanotubes-ionic liquid).“L’elettrodo modificato può es-sere realizzato con una sempliceprocedura e la superficie del-l’elettrodo è facilmente rinnova-bile”, hanno affermato i ricerca-tori. L’elettrodo ha fornito risul-tati lineari, sia con il sunset yel-low sia con la tartrazina, e hamostrato un limite di rilevamen-to di 10−7 M (0,045 mg L−1) e1,1 × 10−6 M (0,59 mg L−1), ri-spettivamente. Il metodo propo-sto è stato utilizzato con succes-so per la determinazione con-temporanea di Sy e Tz in diversicampioni alimentari e i risultatisi sono rivelati in perfetto accor-

do con quelli ottenuti in HPLC(High-performance liquid chro-matography).

Un chip al serviziodella sicurezzaalimentare

Un progetto Ue ha sviluppatoun sensore basato sulle metodo-logie Photonic crystal (PC) e Sur-face enhanced raman scattering(Sers), indicato per numeroseapplicazioni, tra cui la sicurezzaalimentare. Infatti, con la Sers omediante la funzionalizzazionedi polimeri a stampo molecolare(Mip), possono essere rilevati si-multaneamente numerosi targetmolecolari. Per l’applicazione incampo alimentare del nuovosensore, il progetto si è propo-sto inizialmente di individuare lamelammina nei prodotti lattie-ro-caseari. Attualmente, le tec-niche impiegate per individuarequesta sostanza nel latte sono

NEWSDAL NETRassegna di notizie e articoli internazionali del settore agroalimentare.In basso è indicata la fonte, completa dell’indirizzo Internet.

a cura di Gabriella Carcassola

http://www

Nanotubi di carbonio per rilevare i coloranti alimentarihttp://www.foodqualitynews.com/Innovation/Carbon-nanotube-sensor-detects-food-dyes(La notizia sul sito “FoodQuality”)

Un chip al servizio della sicurezza alimentarehttp://www.foodqualitynews.com/Innovation/Sensor-chip-targets-food-safety(La notizia sul sito “FoodQuality”)

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l’HPLC (High-performance liquidchromatography), la gascroma-tografia-spettrometria di massa(Gas chromatography-massspectrometry, GC-MS) e l’ELISA(Enzyme-linked immunosorbentassay). Tuttavia, tali metodicherichiedono tempo per la prepa-razione del campione da analiz-zare e possono essere realizzatesolo da personale qualificato. Ilnuovo sensore, al contrario, ri-chiede pochi minuti per l’analisie la strumentazione necessaria èportatile. “I sensori possono es-sere un utile strumento di con-trollo alle frontiere o alle doga-ne e possono essere un validoaiuto agli ispettori che, in talmodo, potrebbe eseguire leanalisi direttamente sul campo,anziché inviare i campioni a unlaboratorio centralizzato. Il test,infatti, prevede la semplice de-posizione del materiale da ana-lizzare sul substrato Sers e unarapida scansione con uno spet-trometro Raman”, ha affermatoDavid Eustace, business mana-ger della Renishaw Diagnostics.Ma prima che questa tecnologiaentri nell’industria ci sono anco-ra diversi scogli da superare.“Molti sono gli ostacoli normati-vi e altrettanti sono i test chedevono ancora essere condotti.Inoltre, è necessario individuareun partner con esperienza nelsettore per giungere alla realiz-zazione di un prodotto finale” erendere i risultati del progettouna realtà per tutti.

Test di screeningper dodici micotossine

È stato sviluppato e validato unmetodo che associa la diluizioneisotopica con isotopi stabili allacromatografia liquida abbinataalla spettrometria di massa tan-dem (LC-MS/MS), in grado di in-dividuare dodici micotossine neiprodotti a basse di latte per l’in-fanzia, nel latte, nel latte in pol-vere e nello yogurt per bambini.Le dodici micotossine sono le se-guenti: B1, B2, G1, G2, M1, deos-sinivalenolo, fumosine B1, B2 eB3, ocratossina A, tossina T-2,zearalenone.Le micotossine sono metabolititossici prodotti dai funghi cheproliferano negli alimenti e neimangimi. Per quanto riguardal’aflatossina M1, la Fda com-pliance policy guidance fissa laconcentrazione massima nel lat-te in 0,5 µg/kg e l’Unione euro-pea in 0,05 µg/kg nel latte e0,025 µg/kg nelle preparazioniper l’infanzia.Per lo studio, condotto dallaFda, 60 campioni sono stati for-tificati con dodici 13C micotossi-ne, corrispondenti alle dodicimicotossine target, quindi diluitie filtrati, prima di essere sotto-posti a LC-MS/MS. L’analisi haevidenziato la presenza delleaflatossine B1 e B2 in un campio-ne di latte in polvere e di l’afla-tossina M1 in tre campioni im-portati (latte condensato, prepa-razione per l’infanzia e crema a

base di latte), in quantità com-prese tra 0,1 e 0,4 µg/kg.

Test del DNAper combatterele frodi alimentari

Il governo britannico ha finan-ziato gli studi per mettere apunto un test in grado di com-battere le frodi perpetrate dagliattori della filiera dei prodottitrasformati. Il test, infatti, sarà ingrado non solo di rilevare il DNAappartenente a dodici specieanimali ma anche di quantificar-lo, così da dimostrare la gravitàdella contaminazione o l’adulte-razione intenzionale. I costi e itempi di analisi dei campioni ali-mentari si ridurranno e sarà cosìpossibile tenere sotto controllol’alimento in ogni fase della ca-tena di approvvigionamento.Il test, che potrà analizzare 96campioni contemporaneamen-te, si basa sulla tecnica di rileva-mento di sequenze specifichedel DNA di bovini, suini, polli,cavalli, capre, pecore, tacchini,asini, cani, gatti, ratti e topi. Loscopo è capire, tramite quantifi-cazione del DNA “estraneo”, sel’alimento è stato oggetto diadulterazione o contaminazio-ne. Si tratta di un progetto entu-siasmante, che raggruppa com-petenze diverse, ma tutte volteal raggiungimento di un unicoobiettivo. E l’industria, rimastascottata dallo scandalo della

newsdalnet

Test di screening per dodici micotossinehttp://www.foodqualitynews.com/Innovation/Multiple-mycotoxins-screening-test-successful(La notizia sul sito “FoodQuality”)

Test del DNA per combattere le frodi alimentarihttp://www.foodqualitynews.com/Innovation/Funding-boost-for-food-fraud-tech(La notizia sul sito “FoodQuality”)

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carne di cavallo dello scorso an-no, riveste un ruolo di primariaimportanza e spinge affinché iltest venga sviluppato e possa di-ventare un valido strumento dilotta all’adulterazione. Inoltre,per il futuro, i ricercatori nonescludono la possibilità che iltest venga modificato in mododa ampliare il numero di specieidentificabili o affinché possa es-sere utilizzato anche per l’analisidi altri alimenti esposti al rischiodi frodi, come i prodotti ittici, isucchi di frutta e il vino. I risulta-ti sono attesi per la fine del2014.

Soia e crisi epilettichenei bambini autistici

Secondo una ricerca pubblicatasu Plos One, esisterebbe unacorrelazione tra il consumo dilatte artificiale a base di soia èl’elevata percentuale di attacchiepilettici riscontrabile nei bam-bini autistici che vengono nutriticon questo tipo di alimento perl’infanzia. Tale percentuale, in-fatti, è più bassa nei bambini au-tistici che ricevono le classicheproteine del latte.Guidati da Cara Westmark del-l’Università di Wisconsin-Madi-son (Stati Uniti), i ricercatorihanno spiegato che l’indagine èstata suggerita da uno studiocondotto su topi di laboratorio,il cui obiettivo era la valutazionedi un farmaco che si speravapotesse inibire gli attacchi epi-lettici bloccando il segnale cheeccita le cellule nervose. “È sta-

to per puro caso che abbiamodeciso di prendere in considera-zione la soia”, hanno affermatogli scienziati e, dopo i primi ri-sultati nei topi, hanno deciso diindagare le possibili correlazionitra gli attacchi epilettici e il con-sumo di soia in un gruppo di2.000 neonati, alimentati con ilclassico latte o con quello con-tenente proteine della soia. I ri-sultati hanno dimostrato che leconvulsioni febbrili interessava-no il 4,2% dei bambini con au-tismo nutriti con latte artificialecontenente soia, contro l’1,6%dei bambini alimentati con ilclassico latte. “La soia è un in-grediente molto diffuso in di-versi prodotti alimentari e il25% degli alimenti per lattantiè a base di soia. Quindi – hacommentato Westmark – è ne-cessario condurre studi più ap-profonditi”. Non si deve co-

munque generalizzare. Infatti, iricercatori hanno precisato chequanto osservato non significache tutti i bambini autistici checonsumano latte di soia sonodestinati a sviluppare attacchiepilettici, tanto più che moltissi-mi dei 2.000 bambini conside-rati nello studio non hanno maiavuto un attacco epilettico, in-dipendentemente dal tipo dilatte consumato.L’interesse dei ricercatori per lasoia è nato quando, per sempli-ficare lo studio nei topi, deciserodi sostituire la loro normale ali-mentazione, a base di soia, conuna dieta contenente ingredien-ti purificati. Inaspettatamente, ilnuovo alimento, a base di casei-na o latticini, ha ridotto del 50%gli attacchi epilettici. Lo studiocondotto sui bambini autistici,comunque, ha mostrato unaprobabile associazione tra soia e

newsdalnet

Soia e crisi epilettiche nei bambini autisticihttp://www.foodnavigator.com/Science-Nutrition/Soy-formula-linked-to-seizures-in-children-with-au-tism(La notizia sul sito “FoodNavigator”)

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attacchi epilettici, “ma è neces-sario approfondire le nostre co-noscenze per escludere che sitratti di una pura casualità”, haconcluso Westmark.

Paese di originedella carnenei prodottitrasformati, moltii dubbi

Molti Paesi dell’Unione europeanon sono del tutto convinti chel’indicazione obbligatoria in eti-chetta del Paese di origine dellecarni utilizzate come ingredientinei prodotti trasformati porteràbenefici sufficienti a compensa-re i costi. Infatti, Germania, Re-gno Unito, Irlanda, Lussembur-go, Spagna, Romania e Repub-blica Ceca si sono opposti aqualsiasi nuova misura legislati-va che imponga tale indicazionein etichetta. “Non credo si trattidi una proposta legislativa giu-stificata, in quanto i costi che nederiverebbero non sono propor-zionali ai benefici e, per i consu-matori del Regno Unito, i sistemisu base volontaria esistenti si so-no dimostrati validi”, ha affer-mato il ministro britannico Ge-orge Eustice durante il consigliodei ministri dell’Ue, riunito aBruxelles. La volontà di rendereobbligatoria l’indicazione delPaese di origine della carne con-tenuta in un alimento trasfor-mato nasce dallo scandalo dellacarne di cavallo scoppiato loscorso anno. Tuttavia, è neces-

sario tenere presente che, seb-bene i consumatori vorrebberoavere più informazioni sulla pro-venienza della carne contenutanel prodotto che intendono ac-quistare, non sono disposti a pa-gare per questo. Infatti, la Com-missione europea ha stimatoche, se tale indicazione in eti-chetta diventasse obbligatoria, icosti operativi per i produttori dialimenti aumenterebbero, inmedia, del 15%, mentre il mini-stro dell’agricoltura rumeno Da-niel Constantin ritiene che l’au-

mento sarebbe del 50%. AlcuniPaesi, come Francia, Italia, Fin-landia, Lettonia, Austria ed Esto-nia, hanno chiesto una relazionetecnica più approfondita sui co-sti effettivi di etichettatura e laFrancia ha chiesto anche la crea-zione di un gruppo di esperti Ueper capire come rispondere alleesigenze dei consumatori senzaalzare i costi per le imprese. Per-fettamente d’accordo con l’ob-bligatorietà di indicazione in eti-chetta sono invece Paesi Bassi,Malta e Svezia.

newsdalnet

Paese di origine della carne nei prodotti trasformati, molti i dubbihttp://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Most-EU-countries-not-convinced-of-meat-ingre-dients-origin-labelling(La notizia sul sito “GlobalMeat”)

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La 17a edizione di Cibus, che siterrà a Parma dal 5 all’8 mag-

gio, avrà caratteristiche nuove,trasformando il tradizionale salo-ne internazionale in una fieramulticanale, aperta a tutta la filie-ra alimentare, sia produttiva chedistributiva. Un’evoluzione detta-ta dal mercato, ma anche dall’im-minente evento internazionaleExpo 2015. Lo sviluppo di Cibus2014 porta ad un’offerta flessibi-le che vedrà le grandi aziende ali-mentari a fianco delle piccole emedie, le catene distributiveestere ed italiane assieme al com-mercio al dettaglio e ai dutiesfree, i grandi brands del Made inItaly vicino a quelli dei prodotti dieccellenza e di nicchia, la ristora-zione tradizionale accanto alla ri-storazione travel e organizzata.L’imperativo di Cibus 2014 è an-cora una volta “aumentare l’ex-port del food Made in Italy”, maanche cercare di rivitalizzare il

mercato interno. Negli ultimi dueanni, Cibus ha sviluppato il pro-getto “Cibus Market Check”,che ha portato decine di aziendeitaliane ad incontrare le realtà di-stributive dei Paesi di interesseprospettico per il nostro export.Grazie ad un forte investimentonell’incoming sono attesi oltremille buyers esteri nel solo pro-gramma “VIP”, organizzato ap-positamente da Cibus, prove-nienti dai principali mercati ame-ricani, sudamericani, europei,mediorientali, arabi, e soprattut-to asiatici. L’export non dovrà es-sere esclusiva delle grandi azien-de alimentari, ma dovrà coinvol-gere anche le medie e le piccoleimprese. In questo contesto si in-quadra la nuova area “Italian Re-gion B2B”, dove le piccole e me-die imprese delle Regioni, cheproducono i sapori tipici italiani,potranno valorizzare le loro pro-duzioni agli occhi degli importa-tori esteri, alla ricerca di speciali-tà di fine food. Tra le novità diquesta edizione, la particolare at-tenzione dedicata ai prodotti ko-sher e halal, due segmenti dimercato che presentano interes-santi trends di crescita, soprattut-to nelle prospettive di export.L’occasione per questo particola-re focus è stata fornita dallo svi-luppo di un programma dellecertificazioni agroalimentari bio-logica e religiose promosso dalMinistero dello Sviluppo econo-mico, in collaborazione con Fe-deralimentare e Federbio, con ilcontributo della Comunità ebrai-

ca italiana e del Centro islamicoculturale d’Italia, e che si avvaledelle competenze tecniche di Fie-re di Parma. Per meglio individua-re le aziende presenti in fiera conprodotti certificati bio, kosher ohalal saranno realizzati cataloghidedicati ad ognuna delle certifi-cazioni. Complementare a Cibus,si terrà la quinta edizione di Pia-neta Nutrizione & Integrazione,forum interdisciplinare sulla sananutrizione, con seminari di medi-ci e società scientifiche ed unasezione espositiva di prodotti ali-mentari salutistici.

•Arriva in Italia, dopo le prece-denti tappe in Tunisia, Canada,Portogallo e Cina, l’undicesimaedizione del Congresso mondia-le del pomodoro, l’appuntamen-to rivolto alla filiera del pomodo-ro da industria, che si terrà a Sir-mione (BS) dall’8 all’11 giugno.Attesa la partecipazione di cin-quecento operatori provenienti

MOSTREFIERE E CONVEGNIa cura di Emanuela Giorgi

Cibus 2014

La piattaforma strategica per le relazioni fieristiche con i mercati esteri

Parma, 5-8 maggio 2014

www.cibus.it

Salo

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Congresso mondiale del pomodoro 2014

Attesi 500 operatoriprovenienti da 5 continenti

Sirmione (BS), 8-11 giugno 2014

www.worldtomatocongress.com

Congre

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da cinque continenti. L’evento,che avrà come tema centrale“Dalla terra alla tavola: un impe-gno comune per il futuro deiprodotti trasformati a base po-modoro” è organizzato da Ami-tom - Assocition méditerranéen-ne internationale de la tomate,dal World processing tomatocouncil e da Ishs, la principale or-ganizzazione mondiale di scien-ze ortofrutticole, operante incinquanta Paesi. La segreteria or-ganizzativa, invece, è stata affi-data a Fiere di Parma, operatorefieristico italiano con un knowhow specifico e riconosciuto a li-vello internazionale sia nel com-parto agroalimentare, attraversoCibus, che nelle tecnologie per ilfood processing&packaging at-

traverso Cibus Tec-Food Pack,sponsor tecnico del congresso.Gli esperti invitati interverrannosulle previsioni di produzione econsumo nelle diverse aree delmondo, sulla sostenibilità e sullaproduttività della coltura del po-modoro da industria, disegnan-do le strategie future per la valo-rizzazione e la commercializza-zione del prodotto. In program-ma anche una serie di case histo-ries, che approfondiranno temistrategici per il settore in tutte lecomponenti della filiera.Il congresso è ospitato dall’As-sociazione italiana industrie pro-dotti alimentari (Aiipa) e FedagriConfcooperative, col patrociniodell’Organizzazione interprofes-sionale distretto del pomodoro

da industria – Nord Italia e lacollaborazione di Anicav - Asso-ciazione nazionale industrialiconserve alimentari vegetali. Glioperatori presenti all’evento po-tranno anche partecipare al“Post Congress Tour”, che siterrà a Parma dall’11 al 13 giu-gno, organizzato in collabora-zione con la Regione Emilia-Ro-magna, con un articolato pro-gramma di visite tecniche a inse-diamenti produttivi ed istituti diricerca che valorizzino le attivitàdel territorio nella filiera.

•Dal 12 al 15 ottobre si svolgeràa Roma il 1° Imekofoods, uncongresso internazionale per fa-

mostre, fiere e convegni

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Certiquality e l’Ordine dei tecnologi alimentari diEmilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria

hanno organizzato il convegno dal titolo “Industriaalimentare e mercato globale: come prepararsi allesfide e cogliere le opportunità in prospettiva dell’Ex-po 2015”, con il patrocinio dell’Istituto zooprofilat-tico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana che,nella figura del dr. Giovanni Brajon, ha moderato idiversi interventi. L’evento, tenutosi lo scorso 14 marzo a Firenze, ènato a fronte di una visione condivisa di quello cheè l’attuale scenario del mercato agroalimentare ita-liano: le aziende devono sempre di più identificareil mercato straniero come uno dei principali canalidi ripresa. Un approccio imprenditoriale vincentedovrà essere, quindi, export-oriented. Le imprese incontrano spesso difficoltà nell’approc-ciare nuovi mercati perché non sempre hanno a di-sposizione efficaci strumenti di internazionalizza-zione. L’area Manager di Certiquality, Gianni Cramarossa,ha aperto questa giornata di lavoro presentandouna rosa di relatori che hanno declinato la proble-matica in maniera diversa, offrendo alle numeroseimprese presenti una panoramica di quelli che sonogli obblighi, ma soprattutto le opportunità, per ilfood Made in Italy. La dr.ssa Sabrina Montaguti ha

illustrato le attività di Metropoli, azienda specialedella Camera di Commercio di Firenze, che svolgeun ruolo di facilitatore nel supportare le impresefiorentine che vogliono sviluppare il loro businesssia verso i mercati nazionali che esteri. A fronte dialcuni progetti specifici per il settore alimentare, siè evidenziato come la creazione di reti di impreserafforzi l’efficacia delle azioni commerciali, in parti-colare per le piccole e medie imprese che si affac-ciano ai bacini esteri con plus competitivi, come, adesempio, le certificazioni di qualità. Il tema della qualità delle produzioni agroalimenta-ri è stato anche l’elemento principale affrontato dalprof. Carlo D’Ascenzi dell’Università di Pisa che, ri-cordando le numerose tipicità che contraddistin-guono in particolare la Regione Toscana, ha fattoemergere le criticità affrontate dalle imprese chedevono coniugare tradizione-qualità e business. So-prattutto le organizzazioni che intendono orientarei loro prodotti verso mercati esteri, come quelloamericano, devono adempiere ai requisiti di sicu-rezza alimentare definiti dai relativi dipartimenti dicontrollo, come l’Fda (Food and drug administra-tion), l’Fsis (Food safety and inspection service) el’Aphis (Animal and plant healt inspection service). In ambito nazionale esistono gli Istituti zooprofilat-tici sperimentali, una rete di laboratori accreditati

Industria alimentare e mercato globale

Come prepararsi alle sfide e cogliere le opportunità in prospettiva dell’Expo 2015

Page 103: Integratori Nanoalimenti e functional foods

vorire l’armonizzazione e l’inte-grazione ed indirizzare la ricercametrologica verso i bisogni

emergenti del settore produttivoe della società civile. Il congres-so, organizzato da Enea-Utagricon Imeko TC23 (Metrology infood and nutrition), si inseriscetra le iniziative di accompagna-mento di Expo 2015 e affronte-rà – accanto ai temi più stretta-mente metrologici (riferibilità,incertezza di misura, materiali diriferimento, sviluppo e valida-zione metodi) – i diversi ambitiapplicativi legati a qualità e sicu-rezza alimentare, con focus sutemi emergenti della metrologiaper gli alimenti e la nutrizione(autenticità e rintracciabilità dimaterie prime e prodotti, analisisensoriale e proprietà organolet-tiche, nanotecnologie e nano-particelle, chemiometria).

Verranno inoltre approfondite leproblematiche e le opportunitàlegate all’implementazione dellametrologia nella realizzazione didatabase sulla composizione de-gli alimenti e nello sviluppo dimodelli predittivi, inclusa la valu-tazione dell’incertezza negli stu-di di esposizione attraverso ladieta. Nel sito web del Congres-so (http://imekofoods.enea.it) èpossibile reperire tutte le infor-mazioni utili per la partecipazio-ne, la presentazione dei lavori ela sponsorizzazione dell’evento. La scadenza per l’invio degli ab-stract è il 31 maggio. Entro lastessa data è possibile registrarsiusufruendo della quota ridotta. Contatti: [email protected];[email protected]

mostre, fiere e convegni

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Imekofoods

Favorire l’armonizzazione,l’integrazione ed indirizzarela ricerca metrologica verso i bisogni emergenti del settore produttivo e della società civile

Roma, 12-15 ottobre 2014

http://imekofoods.enea.it

Congre

sso

che rappresentano il riferimento per i Servizi veteri-nari per la sanità animale e l’igiene degli alimenti. Il dr. Massimo Mari, dell’Istituto zooprofilattico spe-rimentale della sezione di Siena, ha illustrato gliadempimenti ai quali devono sottoporsi le aziendeche intendono esportare verso Unione europea oPaesi terzi come Usa, Giappone, Federazione Russaecc.. Il denominatore comune di tutte le prescrizio-ni imposte dai diversi mercati è il concetto di “ri-schio”, inteso come probabilità che un pericolo po-tenziale possa esprimere effetti negativi: le aziendedevono dimostrare che i rischi sono costantementesotto controllo. Il dr. Giovanni Aggravi della Asl Toscana ha prose-guito nell’esposizione dei requisiti per esportareverso i Paesi terzi, specificando i diversi adempi-menti a seconda che il Paese riconosca o meno lanormativa comunitaria in materia di sicurezza ali-mentare. È proprio su una particolare disposizione normativache ha approntato l’intervento l’avvocato ChiaraMarinuzzi dello Studio legale Avv. G. Forte: il rego-lamento UE 1169/11, che disciplina i contenuti e lecaratteristiche delle etichette dei prodotti alimenta-ri. Parlare di etichettatura ad imprese che intendo-no puntare all’internazionalizzazione è stato quasiun obbligo, in quanto il rispetto della normativa de-ve essere un primo e imprescindibile baluardo delleimprese. La figura del tecnologo alimentare è quindi semprepiù decisiva per le organizzazioni del comparto in

quanto, come specificato dalla dr.ssa Serena Pironidell’Ordine dei tecnologi alimentari di Emilia Roma-gna, Toscana, Marche e Umbria, deve conoscere gliobblighi legislativi e normativi, calandoli nella realtàaziendale, creando un sistema documentale e ope-rativo tale da garantire gli adempimenti necessariper potersi aprire a nuovi canali commerciali. È stata in particolare la dr.ssa Santina Modafferi diCertiquality a illustrare i diversi strumenti normativivolontari: le norme a fronte delle quali un’aziendapuò conseguire la certificazione al fine di garantirenon solo la sicurezza alimentare, ma anche per mi-gliorare ulteriormente la propria visibilità sui merca-ti esteri. Con norme diverse in funzione delle neces-sità degli attori della supply-chain, le impreseagroalimentari possono, attraverso la certificazio-ne, rispondere alle crescenti esigenze di consuma-tori e mercati che sono sempre più consapevoli deipotenziali pericoli per la collettività e l’ambiente cir-costante. È stato infine il dr. Lino Chicchi ad approfondire laproblematica relativa al trasporto degli alimentilungo la catena alimentare e a come salvaguarda-re la qualità e la sicurezza in questa fase. Dalle ca-ratteristiche del packaging alle condizioni di tra-sporto, è essenziale considerare ogni aspetto al fi-ne di garantire la sicurezza e la qualità dell’alimen-to dalle prime fasi del processo produttivo al-l’esportazione e consegna del prodotto finito conun unico importante obiettivo: salvaguardare ilconsumatore.

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per audit di sistemi di gestione- Principi dell’attività di audit- La competenza e la valutazione degli

auditor- Gestione del programma di audit- Attività di un audit- Gli audit nel controllo ufficiale ai sensi

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Page 105: Integratori Nanoalimenti e functional foods

Sostenibilità,accordoBarilla-Coprob

Barilla e Coprob (Cooperativaproduttori bieticoli e principaleproduttore di zucchero italiano,commercializzato con il mar-chio Italia Zuccheri) hanno fir-mato un protocollo di intesaper un accordo orizzontale trale filiere, il primo nel suo gene-re in Italia.L’accordo s’inserisce nel “Pro-getto Filiere integrate” di Barillaper promuovere collaborazionidi tipo orizzontale nel sistemaagroalimentare italiano, favo-rendo la competitività del siste-ma. Sarà infatti promossa lamassima integrazione tra le filie-re del grano duro e dello zuc-chero in diverse aziende delNord Italia, un primo passo di unprogetto che prevede sviluppicon altre filiere.L’accordo consente di sviluppareulteriormente la pratica della ro-tazione delle colture, coniugan-do tradizione e innovazione perottenere una resa migliore pergli agricoltori, oltre a costi diproduzione e un impatto am-bientale più contenuti. In parti-colare, i soci di Coprob saranno

accompagnati in un percorso al-meno triennale di assistenzatecnica al ricorso alle tecnologiedi ultima generazione, con no-tevoli vantaggi in termini di so-stenibilità ed efficienza.L’intesa mette in pratica quantoemerso con l’iniziativa “Campiaperti”, la sperimentazione con-dotta in Italia tra il 2011 e il2013 sui campi di numeroseaziende italiane fornitrici di gra-no di Barilla. L’avvicendamento colturale conrotazioni di cereali, leguminose,proteoleaginose e orticole haconsentito di produrre un granoduro di alta qualità, migliorandola fertilità del terreno, incremen-tando la biodiversità, riducendol’impatto ambientale e incre-mentando il valore economicoper gli operatori della filiera ita-liana.L’accordo attribuisce ai soci diCoprob che integrano la coltiva-zione del grano duro con quelladella barbabietola da zucchero ildiritto a inserire entrambe leproprie produzioni all’interno difiliere guidate da contratti dicoltivazione sottoscritti dalleaziende firmatarie, che vanno apremiare le pratiche di sostenibi-lità adottate.

Grano khorasanKAMUT®, dossiersui benefici

Kamut Enterprises of Europe hapresentato il primo dossierscientifico sulle caratteristiche ei benefici del grano khorasanKAMUT®. Sviluppato in collaborazione conla d.ssa Alessandra Bordoni del-l’Università di Bologna, il dossierintende dare una panoramicasintetica, aggiornata e facilmen-te consultabile della letteraturascientifica su questo prezioso eantico cereale da agricolturabiologica, sempre più presentesulla tavola degli italiani, insie-me agli altri cereali, alimentichiave indispensabili per un’ali-mentazione corretta e sana.L’Europa è, infatti, il maggioreconsumatore di grano khorasanKAMUT® e, in particolare, l’Italiaè il maggiore importatore (circail 70% del prodotto importatoin Europa); qui la farina dell’an-tico cereale viene largamenteutilizzata dall’industria alimenta-re, che la trasforma in numerosialimenti esportati in tuttal’Unione Europea. Il dossier rientra nell’ambito diun più ampio percorso di educa-

È SUCCESSOANCHE…Notizie varie che non sempre trovano spazio su quotidiani e stampa a grande diffusione, ma che sono interessanti ed utili per gli operatori del mondo agroalimentare.

a cura della Redazione

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zione promosso da Kamut En-terprises of Europe, che hal’obiettivo di raccontare, in mo-do chiaro ed esaustivo, le pro-prietà e le caratteristiche delgrano khorasan KAMUT®.KAMUT® è un marchio registra-to di Kamut Enterprises of Euro-pe bvba e di Kamut Internatio-nal ltd, utilizzato per contraddi-stinguere e commercializzare lapura e antica varietà del granokhorasan, coltivata rigorosa-mente secondo il metodo del-l’agricoltura biologica e per ga-rantire al consumatore elevataqualità e caratteristiche specifi-che, a beneficio di questa e del-le future generazioni.Come evidenziato dai numerosistudi raccolti e descritti all’internodel dossier, il grano khorasan sidifferenzia dal grano comune siaper alcune caratteristiche nutri-zionali e proprietà tecnologiche,sia per pratiche colturali all’inter-no del sistema dell’agricolturabiologica, seguendo un rigoroso

sistema di controllo qualità.In particolare, secondo gli studiillustrati, il grano khorasan KA-MUT®, rispetto al grano moder-no, possiede caratteristiche nu-trizionali quali il maggiore con-tenuto di proteine e minerali –specialmente selenio, potassio emagnesio – che gli conferisconoun valore aggiunto per l’alimen-tazione umana. Le proprietà delgrano khorasan KAMUT®, inol-tre, sembrano essere legate an-che alla presenza in concentra-zioni significative di altri compo-nenti funzionali quali fenoli an-tiossidanti e peptidi bioattivi.

L’identikit del nuovoimprenditore agricolo italiano

Effervescente e controtendenzala fotografia dell’imprenditoriaagricola italiana. È quanto emer-ge dai dati elaborati dalla societàAlthesys per il Gruppo Nestlé in

Italia nell’ambito dell’iniziativa“Agric(u)ltura: innovazione enuove idee per il futuro (giovane)del Made in Italy”, che fornisceuna fotografia dell’attuale com-parto agroalimentare italiano. Il contesto agricolo sta oggi at-traversando una progressiva tra-sformazione che vede nascereuna nuova imprenditorialità:giovane, istruita e attenta al fat-tore qualità, considerato semprepiù come un fondamentale dri-ver di sviluppo. Le aziende del comparto stannocambiando volto e oltre il 40%delle nuove imprese agricole èguidato da giovani sotto i 40 an-ni, di cui il 19% di essi è laurea-to (contro il 6% del totale degliimprenditori agricoli) e crescepoi la presenza femminile: oggiil 33% dei nuovi imprenditori èdonna.In un contesto in piena evoluzio-ne (nel primo semestre del 2013sono nate ben 11.485 nuoveiniziative imprenditoriali agrico-

è successo anche...

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Il grano khorasan KAMUT®

Il nome botanico di questo cereale è Triticumturgidum ssp. turanicum, mentre il nome ge-

nerico è grano khorasan.I requisiti cui deve rispondere il grano khorasanKAMUT® sono:

• essere l’antica varietà di grano khorasan, maiibridato né incrociato;

• essere coltivato solo come i cereali biologicicertificati;

• avere un contenuto di proteine tra il 12 e il18%;

• essere incontaminato da varietà di granomoderne al 99%;

• essere privo di segni di malattia al 98%;• contenere tra i 400 e i 1000 ppb di selenio;• non essere utilizzato in prodotti il cui nome

può essere frainteso o risultare equivoco nelrispetto delle quantità percentuali;

• non essere mescolato con grano modernonella produzione di pasta.

La coltivazione di questa antica sottospecie digrano a marchio KAMUT® è indipendente dagliattuali programmi di coltura a scala industriale edai moderni programmi di ibridazione. Il grano khorasan KAMUT® è genealogicamentesimile al grano duro, ma le sue origini sono piùantiche ed è nativo dell’area della MezzalunaFertile, regione dal terreno per l’appunto fertile edal clima secco. I Quinn identificarono le aree piùidonee alla coltivazione nelle grandi praterie delNord America (parte centro settentrionale degliStati Uniti, Montana e Nord Dakota) e in Canada(Alberta e Saskatchewan). Il clima in queste re-gioni, caldo e secco, corrisponde infatti a quellodel Paese d’origine ed è quindi adatto a un pro-spero raccolto di grano khorasan KAMUT®.

Page 107: Integratori Nanoalimenti e functional foods

le, con un incremento del 2,8%rispetto allo stesso semestre del2012), il settore dell’agricolturasi conferma capace di crearenuova occupazione e di stimola-re la nascita di attività imprendi-toriali innovative dove rivestonouna particolare importanza inve-stimenti in ricerca e sviluppo, in-novazione tecnologica, strategiedi marketing.“L’agricoltura sta resistendo allacrisi meglio di altri comparti, fa-cendo registrare numeri in cre-scita: nel 2012 il fatturato com-plessivo del settore agroalimen-tare si assestava a quota 53 mi-liardi di euro (2% dell’economiatotale) e oggi il comparto impie-ga 851.000 persone, ovvero il4% della forza lavoro del Paesee il doppio del settore moda”,sottolinea Alessandro Marango-ni, Ceo Althesys strategic con-sultants.Fra gli strumenti a supporto diquesto processo evolutivo sicolloca la Food reputationmap, innovativo strumentoscientifico che permette di mi-surare la reputazione di qual-siasi produzione agricola e/oalimento, frutto di uno studioaccademico condotto da “LaSapienza” Università di Roma,promosso e finanziato dalGruppo Nestlé in Italia. Comein una radiografia, permette diguardare in profondità, misu-rare e conoscere in anticipo ipunti di forza e di debolezzanel percepito del consumatoredi una qualsiasi produzioneagricola o di un qualsiasi ali-mento del nostro Paese e,quindi, di operare preliminar-mente scelte di business piùcorrette e puntuali, valutando,impostando e, laddove occor-re, correggendo i processi pro-

duttivi o i modelli distributivi,comunicativi e di consumo.

Mozzarella Dop, accordo comparto agricolo e industriale

È stato presentato lo scorsomarzo, presso la Camera diCommercio di Caserta, il docu-mento congiunto tra Coldiretti,Cia e Confagricoltura, rappre-sentanti del comparto agricolodell’allevamento bufalino per laproduzione del latte, e Confin-dustria, rappresentante delcomparto industriale della tra-sformazione del latte di bufalaper la produzione della Mozza-rella di bufala campana Dop,volto a delineare un percorsochiaro e specifico sull’intera filie-ra bufalina casertana.Il documento è uno strumentoper rendere note alle istituzionidi competenza le posizioni con-divise, le norme e i processi ne-cessari per la tutela e la valoriz-zazione dell’intera filiera di pro-duzione della Mozzarella di bu-fala campana Dop, assicurandoe garantendo ad allevatori e tra-sformatori un efficace ed effi-ciente sistema di tracciabilità delprodotto e un dedicato processodi produzione. In particolare, le quattro orga-nizzazioni sottoscrittrici del do-cumento chiedono l’adozionestraordinaria obbligatoria del Si-stema gratuito di tracciabilitàcertificato dalle autorità compe-tenti, per assicurare un monito-raggio efficiente ed efficace ditutta la filiera bufalina. Inoltre,viene richiesta l’adozione diun’interpretazione autentica,condivisa da Ministero delle Po-litiche agricole, alimentari e fo-

restali e Ministero della Salute,che consenta a quei caseifici chesi riforniscono esclusivamente dilatte bufalino dell’areale Dop diprodurre mozzarella Dop e an-che altri formaggi e preparatialimentari derivati. Pertanto,questi caseifici, non potendo as-solutamente detenere e utilizza-re latte di altre specie e di altreprovenienze, potranno utilizzarenello stesso stabilimento il lattedi bufala dell’areale Dop nontrasformato entro le 60 ore perla Mozzarella di bufala campanaDop, come previsto dal discipli-nare, per la produzione di moz-zarelle e di qualsiasi altro prepa-rato alimentare non Dop a baseesclusivo di latte di bufala.

Ikea partner strategicodell’Università di Slow food

Ikea ha deciso di supportarel’Università di Scienze gastrono-miche di Pollenzo mediantel’adesione al Club dei Partnerstrategici dell’ateneo piemonte-se, costituito da una ristretta cer-chia di aziende di eccellenza e daalcune importanti istituzioni.Il Club partecipa attivamente al-la vita dell’ateneo, supportandole attività di ricerca e condivi-dendo l’impegno e le strategieper costruire nuovi scenari so-stenibili di produzione e di con-sumo del cibo. L’obiettivo è quello di creare uncentro internazionale di forma-zione e di ricerca, al servizio dichi opera per un’agricoltura rin-novata, per il mantenimentodella biodiversità, per un rap-porto organico tra gastronomiae scienze agrarie.

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Formazione à la carte per SAI Global Italia

Corsi individuali, di gruppo, on line o a richiesta per garantire flessibilità alle aziende

Mangiare meglio per vivere bene. Potrebbeessere sintetizzata così la filosofia che gui-

da oggi gli italiani nell’acquisto e nel consumosempre più consapevole di generi alimentari. Lagaranzia di sicurezza e genuinità dei prodotti, inquanto fattore prioritario nel comparto food perconsumatori sempre più esperti ed esigenti intermini salutistici, diviene un elemento impor-tante per le aziende e gli operatori del settore,che maturano così l’esigenza di un costante ag-giornamento su normative, standard e prassiproprie dell’ambito di riferimento. È guardando a quest’esigenza e con l’obiettivodi favorire un commercio responsabile nei con-fronti tanto dei consumatori quanto dell’am-biente che SAI Global Italia ha studiato un calen-dario di corsi tutti dedicati al mondo alimentaredel retail e del food.Se ormai il divario tra i prodotti Gdo e quelli ge-nuini del piccolo rivenditore si è ridotto, ciò nonbasta alle grandi catene di distribuzione a fide-

lizzare il cliente: occorre anche una formazionecontinua da parte degli addetti ai lavori. A loro e a tutti gli operatori del food sono rivol-ti gli appuntamenti formativi SAI Global Italia,che grazie all’attivazione di corsi di gruppo su ri-chiesta, a Torino e a Napoli, oppure di corsi indi-viduali frequentabili on line, garantisce ampiaflessibilità di fruizione alle aziende.Incentrati su tematiche normative, di prodotto eprocesso o sulla formazione delle figure di con-trollo del settore, i corsi rappresentano un ag-giornamento su leggi e prassi integrative perl’implementazione degli standard raggiunti inmateria di sicurezza alimentare, sulla tracciabili-tà degli alimenti, sugli allergeni e sui nuovi stan-dard per la sicurezza e la sostenibilità di specifi-che filiere produttive, offrendo uno sguardo a360°, con tanto di casi pratici e con importanticontributi da parte della sede britannanica delGruppo SAI Global a tema Brc e Ifs, i due stan-dard di certificazione inglesi di riferimento.

Corsi retail & food Sai Global Italia

Attivabili su richiesta, a seconda delle esigenzeaziendali, i corsi riportati di seguito.

• La sicurezza igienica nella produzione ali-mentare (panoramica sulla tematica di riferi-mento).

• Manuale Haccp/Auditor interni (sull’Haccpcome sistema di monitoraggio che previene ipericoli di contaminazione alimentare).

• Come implementare la ISO 9001:2008 e laISO 22000 nelle industrie alimentari (sullaqualità d’impresa e sull’armonizzazione deglistandard nazionali e internazionali in materiadi sicurezza alimentare e Haccp).

• Introduzione agli standard della grande di-stribuzione organizzata (panoramica sulla te-matica di riferimento).

• Come implementare lo standard Brc/Ifs (suidue standard per la sicurezza degli alimenti ri-chiesti dalla Gdo europea ai propri fornitori).

• Introduzione alla Fssc 22000 (sullo schema dicertificazione agroalimentare per raggiunge-re gli standard di sicurezza agroalimentarenei processi produttivi lungo la catena di for-nitura).

• Come implementare la Fssc 22000.• Tracciabilità degli alimenti (panoramica sulla

tematica di riferimento).• Nuovi standard per la sicurezza e la sosteni-

bilità dei prodotti e delle filiere produttive (suGlobalGAP per il settore ortofrutticolo, Leafper l’agricoltura sostenibile, Msc per la soste-nibilità delle riserve ittiche marine e Friend ofthe Sea per la gestione sostenibile di attivitàdi pesca e di acquacoltura).

Fruibili individualmente on-line i corsi riportatidi seguito.

• Food safety - Level 1.• Food safety - Level 2.• Allergen awareness (dedicato ad un appro-

fondimento sugli allergeni presenti negli ali-menti).

Per informazioni sui corsi, www.saiglobal.it (re-ferente Food SAI Global: Chiara Murano [email protected] - segreteria orga-nizzativa: Cristina Musso [email protected])

Page 109: Integratori Nanoalimenti e functional foods

PIEMONTE

Cuneo

Ibimec srlSede operativavia Neive, 2412050 Castagnito (CN)Sede legalepiazza Prunotto Urbano, 1112051 Alba (CN)Tel. 0173 386470 Fax 0173 [email protected]

Attività di consulenza area SistemiQualità, Organizzazione aziendale,Gestione dei processi. Attività specifica per il settore ali-mentare: audit interni e presso i for-nitori, norme cogenti e volontarie,soluzioni software proprietarie per ilsettore agroalimentare ed alimenta-re per tracciabilità, rintracciabilità elogistica.

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A.Berg. srlvia SS. Maurizio e Fermo, 5

24125 BergamoUfficio Amministrazione Tel. 035 246889 r.a.Fax 035 212992Ufficio Commerciale Tel. 035 246889 r.a.Fax 035 4136066Ufficio Consulenza e SicurezzaTel. 035 246889 r.a.Fax 035 4133040 [email protected]

Divisione Sicurezza sul lavoro: consu-lenze sulla sicurezza nei luoghi di lavo-ro come da d.lgs. 81/08; pratiche am-bientali e fonometriche; attività di for-mazione relative alla sicurezza; servizidi consulenza e formazione su auto-controllo igienico-sanitario (HACCP).Divisione Medicina del lavoro: gestio-ne con servizio di sorveglianza sanita-ria in azienda (medico competente);materiali e presidi di primo soccorso;corsi di primo soccorso.

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R-Biopharm è un’azienda leader nel-lo sviluppo di test per la ricerca in ali-menti e mangimi di: micotossine, or-moni, antibiotici, Organismi Geneti-camente Modificati (OGM), materialea rischio, allergeni, patogeni, specieanimali, vitamine, zuccheri, acidi or-ganici. R-Biopharm è presente direttamentein Stati Uniti, Francia, Regno Unito,Italia, Argentina, Brasile, Cina, Spa-gna, Svizzera, Austria e Olanda, ed èrappresentata nel mondo da oltre 80distributori.

Fornitori di Servizi e Prodotti per l’Igiene, la Sicurezza e i Controlli nel Settore alimentare

MERCATO

In questa sezione, le aziende che scelgono di presentarsi, per la loro significatività e caratteristiche innovative, vengono elencate per zona geografica (area Nilsen), per renderne più semplice la ricerca e la lettura.

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Page 110: Integratori Nanoalimenti e functional foods

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Roma

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Società per la certificazione dellaqualità nel settore agroalimentare.Schemi di certificazione: Sistemi digestione per la qualità (ISO9001:2008), Sistemi di gestioneambientali (ISO 14001:2004), Si-stemi di gestione per la sicurezzaalimentare (ISO 22000:2005), Si-stemi di rintracciabilità (ISO22005:2007), Gestione dell’igienenella produzione d’imballaggi perprodotti alimentari (UNI EN15593:2008), Global Standard ForFood Safety (BRC), InternationalFood Standard (IFS), IntegratedFarm Assurance Standard (IFA –Globalgap), certificazione volonta-ria di prodotto, controllo delleproduzioni Dop, Igp e Stg, etichet-tatura facoltativa delle carni.

Biocontrol Systems spalargo Luigi Antonelli, 1400145 RomaTel. 06 9148831 Fax 06 9147118www.biocontrolsys.com

Biocontrol Systems spa produce: si-stemi per l’identificazione dei pato-geni alimentari e il controllo del-

mercato

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l’igiene, sistemi e kit in pH-metriadifferenziale per controlli alimentarie clinici, kit per l’analisi di micotos-sine, allergeni e altri residui chimici.

Gruppo Maurizi srlvia della Fotografia, 9100142 RomaTel. 06 7840919 Fax 06 [email protected]

Il Gruppo Maurizi è una società diconsulenza che opera nel campodella sicurezza alimentare, ambien-tale e del lavoro. Da oltre 40 anni il Gruppo Maurizi èal fianco dei propri clienti per tuttigli adempimenti, in materia di sicu-rezza, sia di legge che volontari.In particolare, nel settore della sicu-

rezza alimentare: progettazione disistemi secondo l’Haccp e le princi-pali norme volontarie (BRC, IFS, ISO22000, ISO 9001 ecc.); progettazio-ne e revisione di etichettatura per ilmercato europeo ed extraeuropeo,erogazione di corsi di formazione inmateria di sicurezza alimentare eprogettazione di corsi personalizza-ti; audit a fornitori. Giemme Laboratori, laboratorio dianalisi accreditato Accredia n. 1004fa parte del Gruppo ed è iscrittonell’elenco regionale della RegioneLazio per le analisi ai fini dell’auto-controllo per le industrie alimentari. Giemme Laboratori effettua analisichimiche, fisiche e microbiologiche sualimenti, acque potabili e industriali,rifiuti e campioni ambientali, analisisulla shelf life dei prodotti e la valida-zione dei processi di lavorazione.

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Laboratorio di analisi

e ricerche V. Besana spa

via Ferrovia, 210

80040 San Gennaro Vesuviano (NA)

Tel. 081 8659350-1

Fax 081 86597651

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ditato Sinal dal 1999.

Analisi di autocontrollo nel settore

alimentare; ricerche di micotossine,

pesticidi e dei principali microorga-

nismi patogeni alimentari.

mercato

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mercato

Per essere presenti in questa sezione, presentando la propria attività ad un pubblico di letto-ri mirato e aumentare la propria visibilità sul mercato, rispedire il modulo sottostante, compi-lato in ogni sua parte, a: [email protected] o, via fax, al numero 02 6682462

Il signor (obbligatorio) ..................................................................................................................................................E-mail (obbligatorio) .....................................................................................................................................................P.IVA e/o C.F. (obbligatorio) ..........................................................................................................................................

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Nel rispetto del d.lgs. 196/03, indicandoci i Suoi dati avrà l’opportunità di essere aggiornato via posta o via e-mail su prodotti o iniziative Le PointVétérinaire Italie srl. Qualora non desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni, scriva “Non desidero alcuna comunicazione”.

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INDICE DEGLI INSERZIONISTI

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■■ AGROQUALITÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

■■ ALSCO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

■■ BIOCONTROL SYSTEMS . . . . . . . IV di cop.

■■ CERTIQUALITY . . . . . . . . . . . . . . . II di cop.

■■ COGNEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

■■ DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINACOMPARATA E ALIMENTAZIONE.UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA . 15

■■ NSF ITALY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

■■ R-BIOPHARM ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . 39

Page 114: Integratori Nanoalimenti e functional foods

Alimenti&BevandeISSN: 1827-8582

Abbonamenti (9 numeri)• Abbonamento Standard: € 88,00

(comprende l’invio di: 9 fascicoli cartacei + supplemento monotematico,consultazione gratuita dei fascicoli in formato pdf e sfogliabile, newsletterperiodica di aggiornamento professionale)

• Abbonamento Base: € 68,00(comprende l’invio di: 9 fascicoli cartacei, newsletter periodica diaggiornamento professionale)

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Italie srl – Via Medardo Rosso, 11 – 20159 Milano• Bonifico bancario IBAN IT89CO569601620000010074X07• Carta di credito (CartaSì, Visa, Mastercard)L’abbonamento può essere sottoscritto in qualsiasi giorno dell’anno, vale 9numeri (12 mesi) e decorre dal numero immediatamente successivo alla datadi ricezione della rimessa.

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Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati a Le Point Vétérinaire Italie srlIl contenuto redazionale e grafico della rivista non può essere riprodotto neppureparzialmente, salvo espressa autorizzazione. Non è consentita la memorizzazionedelle informazioni contenute sulla rivista su qualsiasi supporto informatico ocartaceo, salvo espressa comunicazione scritta.Manoscritti, fotografie, disegni, anche se non pubblicati, non si restituiscono. La casa editrice declina ogni responsabilità per i possibili errori od omissioni, nonchéper eventuali danni risultanti dall’uso dell’informazione contenuta nella rivista.Le opinioni espresse dagli autori degli articoli non impegnano la direzione dellarivista.

Registrazione Tribunale di Milanon. 58 del 3/02/2012Iscrizione Registro Nazionale della Stampan. 4820 del 16/02/1995

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Direttore responsabileGabriele Lanzarotti

Coordinamento redazionaleEmanuela GiorgiTel. 06 [email protected]

RedazioneVia Medardo Rosso, 1120159 MilanoTel. 02 [email protected]

Collaboratori di redazioneLuca Bucchini, Gabriella Carcassola,Carlo Correra, Corinna Correra,Carmine Di Pasca, Dario Dongo,Gaetano Forte, Simone Gabbi,Luca Guercio, Eugenia CostanzaLaurenza, Francesco Montanari,Anna Maria Pace, Vincenzo Pacileo,Vitantonio Perrone, StefanoSaccares, Domenico Stirparo,Paolo Tucci, Gianluigi Valsecchi

Grafica e ImpaginazioneRoberta Covani

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Ufficio PubblicitàRiccardo Cini (Responsabile)Elena CeribelliTel. 02 [email protected]

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✔ Edizione febbraio 2014✔ Brossura, 160 x 240 mm✔ 422 pagine

Prezzo di copertina€ 32,00Prezzo scontato*€ 27,20

A CURA DI Beniamino Cenci Goga E Anna Giovanna FermaniQuesto volume è il risultatodella prima esperienza dicollaborazione tra docenti ediscenti di un progetto formativo:il master universitariointernazionale in “Sanità pubblicaveterinaria e igiene deglialimenti”, dell’Università degliStudi di Perugia. Distinto inquattro parti, ha lo scopo dirichiamare l’attenzione del lettoresulle materie professionalizzantiper i veterinari ufficiali e per gliassistenti specializzati ufficiali.Ampio il range di argomentitrattati: dalla normativa sanitariain tema di igiene degli alimentiagli strumenti di indagine delledinamiche sanitarie nell’insiemedelle popolazioni, dagli animaliproduttori di alimenti per l’uomoal controllo degli alimenti diorigine animale, dai concetti piùrecenti di analisi del rischio ecomunicazione in Sanità pubblicaveterinaria all’etichettatura deiprodotti alimentari.

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