In quali ambiti e contesti aziendali nel 2016 si estenderanno i documenti digitali e la correlata...
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IN QUALI AMBITI E CONTESTI
AZIENDALI NEL 2016 SI
ESTENDERANNO I DOCUMENTI
DIGITALI CON CORRELATA LA
«CONSERVAZIONE A NORMA» ?
Il Decreto legislativo 127/2015 ha accelerato i processi di
digitalizzazione dei documenti fiscali, favorendo economie di
gestione e proponendo una serie di agevolazioni e di esoneri
A cura di Salvatore DE BENEDICTIS
Dottore Commercialista in Siracusa – Partner Menocarta. net
CONTENUTO DELL’INTERVENTO
Decreto Lgs.vo 127 del 4 agosto 2015
Esame della normativa
Impatto sulle imprese
Scelte / opportunità
Ruolo del Dottore Commercialista
A cura di Salvatore DE BENEDICTIS - Dottore Commercialista in Siracusa – Partner Menocarta.net
L’AGENDA DIGITALE EUROPEA
COM (2010) 712 del 02.12.10
La strategia “Europa 2020” pone come priorità trarre pieno
vantaggio dai benefici economici e sociali di una società digitale.
La fatturazione elettronica è uno degli obiettivi cardine della
Commissione Europea “Un’agenda digitale europea”.
La Commissione, per realizzare un mercato digitale unico, chiede
agli stati membri di adottare politiche finalizzate all’eliminazione
degli ostacoli normativi e tecnici all’avvio generalizzato ed esclusivo
della fatturazione elettronica.
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L’AGENDA DIGITALE ITALIANA
Il Decreto Legislativo 127 del 5 agosto 2015 opera una importante
innovazione nel sistema dei documenti fiscali elettronici in quanto:
Impegna l’Agenzia a mettere a disposizione dei contribuenti sistemi
telematici per la generazione, trasmissione e conservazione delle
fatture elettroniche nel B2B;
Promuove l’utilizzo dei canali telematici (trasmissione corrispettivi e
FE, tracciabilità dei pagamenti) offrendo serie di «premialità» sotto
forma di esoneri da adempimenti.
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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015
STRUTTURA DEL DECRETO
Il Decreto non stabilisce obblighi incondizionati, ma obblighi che
scaturiscono da opzioni e ai quali sono connessi effetti premiali di varia
natura.
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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015
STRUTTURA DEL DECRETO
Articolo 1 - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle
fatture o dei relativi dati
Articolo 2 - Memorizzazione e Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi
Articolo 3 - Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle
fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi
Articolo 4 - Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per
specifiche categorie di soggetti
Articolo 5 - Cessazione degli effetti premiali
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LA FATTURA ELETTRONICA
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FORMATO XMLEmittente XXXXXXXXXXXXX
Destinatario
Rossi Mario
Via Europa 24 00100 Milano
P.IVA 000958080002
VERDE -- DATI IVA
ROSSO - DATI DETTAGLIO
Fattura n. 3 del 22/10/2015
Cod. 12345 - Articolo 1 € 100 iva 22%
Cod. 67789 - Articolo 2 € 50 Iva 22%
Rif.to DDT 111 del 10/10/2015
---------------------------------
Imponibile 150
IVA 22% 33
Totale 183
Modalità pagamento: rimessa diretta v.f.
Effettuare il pagamento su c/c 24IT58S02030171000123456789
LA FATTURA ELETTRONICA
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•<CAP>07100</CAP>
•<Comune>SASSARI</Comune>
Le novità del D.Lgs.vo 127/2015
Articolo 1
A decorrere dal 1/7/2016 l’Agenzia delle Entrate metterà a
disposizione de contribuenti un sistema di generazione, trasmissione e
conservazione delle FE emesse tra privati.
A partire dal1/1/2017 i contribuenti potranno optare per la trasmissione
telematica dei dati delle Fatture Elettroniche, emesse e ricevute.
Durata opzione 5 anni.
Il Ministero delle Finanze metterà a disposizione dei contribuenti il
Sistema di Interscambio, attualmente utilizzato per la trasmissione delle
Fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
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Funzionamento del Sistema di Intescambio
– SDI
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Funzioni del Sistema di Intescambio – SDI
Monitoraggio gestione pubblica
Ragioneria Generale dello Stato
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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015
Articolo 2
A decorrere dal 1/1/2017 i soggetti di cui all’articolo 22 DPR 633/1972
(commercianti al minuto e assimilati) potranno optare per la
trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. .
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati
dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di
- annotazione sull’apposito registro di cui all'articolo 24, primo
comma, DPR 633, del 1972
- assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi (Scontrino Fiscale / Ricevuta fiscale)
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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 3
Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di trasmissione dei dati delle fatture
elettroniche emesse e ricevute, e, sussistendone i presupposti, di trasmissione
e memorizzazione dei corrispettivi
1) è disposto l’esonero da:
-Comunicazioni clienti e fornitori articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78 e articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40
-Elenchi black list articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze
24 dicembre 1993
-Elenchi riepilogativi intracomunitarie operazioni attive
2) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono
eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della
dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto
articolo 30, secondo comma
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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 3
Il termine di decadenza per gli accertamenti è ridotto di un anno
A condizione che venga garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed
effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Attualmente il termine per l’accertamento è di
-Il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione (si ridurrebbe al 3° anno) se la dichiarazione è presentata;
-Il 31 dicembre del 5° anno successivo al termine di presentazione della
dichiarazione (si ridurrebbe al 4°anno) se la dichiarazione è omessa;
-Il 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione in caso di reati punibili ai sensi del Decreto Legislativo 74/2000
(si ridurrebbe al 6°anno) se la dichiarazione è presentata;
-Il 31 dicembre del 10° anno successivo al termine di presentazione della
dichiarazione in caso di reati punibili ai sensi del Decreto Legislativo 74/2000
(si ridurrebbe all’8°anno) se la dichiarazione è omessa;
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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 3
ATTENZIONE
Nella ipotesi di presentazione integrativa oltre il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di riferimento della dichiarazione, il termine per
l’accertamento viene incrementato di un anno, essendo il termine finale fissato
nel quarto (o quinto) anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione.
Si suggerisce pertanto l’invio della eventuale dichiarazione integrativa sono
entro il 31 dicembre successivo all’anno di riferimento (ossia, scadenza termine
ordinario 30 settembre XXXX, termine massimo per integrativa 31 dicembre
XXXX) .
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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 4
Riduzioni e semplificazioni per soggetti di minori dimensioni
I soggetti passivi IVA di minori dimensioni, individuati con del Decreto del
M.E.F.
se
• Opteranno per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e
ricevute
e se, obbligati alla annotazione dei corrispettivi,
• Opteranno per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
Saranno esonerati
• Dagli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
• dall'obbligo di apposizione del visto di conformita' o la sottoscrizione
alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto
n. 633, del 1972.
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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 4
Riduzioni e semplificazioni per soggetti di NON minori dimensioni
Il decreto M.E.F. che individuati i soggetti di minori dimensioni, potrà individuare
anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attività
d'impresa, arte o professione per il quali il regime di cui al comma 1 si
applicherà per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.
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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 5
Nel caso di errori, omissioni, inesattezze sono previste
SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE
Ai contribuenti che, avendo esercitato l’opzione di cui agli artt.
-1, c.3, (trasmissione dati fatture emesse e ricevute) nei casi di omissione,
incompletezza o inesattezza dei dati, si applicano le sanzioni previste
dall’art.11, comma 1, D.Lgs.vo 471/1997 (da € 256 a 2.066).
-2, c.6, (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) nei casi di omissione,
incompletezza o inesattezza dei dati, si applicano le sanzioni previste
dall’art.6, c. 3, (150% dell’imposta corrispondente) e dall’articolo 12, comma
2, D.Lgs.vo 471/1997 (sospensione licenza/autorizzazione nel caso di 4
violazioni nel quinquennio da 1 gg a un mese)
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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Articolo 5
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PREMIALI
Vengono meno gli effetti premiali previsti dagli artt. 3 (esoneri da adempimenti
formali e riduzione del termine per la notifica degli avvisi di accertamento) e 4
(esoneri dagli obblighi di registrazione fatture e esonero visto conformità per
rimborso IVA)
SALVO CHE
il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro
un termine da individuarsi con i provvedimenti (emanati dal Direttore
dell’Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 4.
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La Risoluzione ADE 81/E del 25/9/2015
L’Agenzia ha affermato che il luogo di conservazione dei documenti
informatici presso terzi (l’interpello si riferiva alle fatture elettroniche)
non deve essere dichiarato ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera
d), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Ciò ovviamente «nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori
siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso
la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture
contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce
l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta
conservazione»
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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Note a margine
Occorre prestare attenzione alla differenza che passa tra Generare,
Trasmettere e Conservare (GTC) le fatture elettroniche tramite il sistema di
interscambio ovvero in maniera autonoma.
Nella prima ipotesi l’amministrazione finanziaria sarà in possesso di tutte le
informazioni presenti in fattura e, in particolare, quelle relative alle righe di
dettaglio delle fatture, degli articoli e dei servizi venduti, dei prezzi, delle
condizioni di pagamento, etc.etc.,
Se il soggetto passivo provvede autonomamente alla GTC, la A.F. riceverà
solo i dati oggetto di annotazione sui registri, ossia cessionario, estremi fattura,
imponibilie, iva, etc...
Considerato che la condizione per fruire delle premialità cui si è fatto cenno
prima non è dall’utilizzo della GTC tramite il SDI (articolo 1, comma 1) ma la
trasmissione dei dati delle FE (articolo 1, comma 3), i contribuenti potrebbero
non essere propensi a mettere a disposizione della A.F. dati e notizie non
obbligatori.
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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Note a margine
Cambia la tipologia dei servizi offerti dai Dottori Commercialisti
Il 2016 sarà l’anno di «rodaggio» per coloro che vorranno beneficiare delle
opportunità che andranno a regime dal 2017.
La fattura elettronica sarà a regime in maniera esclusiva nel giro di qualche
anno.
L’Agenzia delle Entrate, per realizzare l’Agenda Digitale, sta agendo su due
fronti:
• promuovere l’offerta di servizi telematici gratuiti a coloro i quali vorranno
avvalersi della fatturazione elettronica;
• mettere a disposizione dei soggetti minori avranno un software accessibile
via web prodotto dalla A.D.E. col quale si potranno generare le fatture
elettroniche, inserire i dati delle fatture di acquisto ed assolvere in questo
modo tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA.
Tutto questo opererà una radicale trasformazione della nostra attività
tradizionale.
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Le novità del D.Lgs.vo 127/2015 – Conclusioni
In un regime fiscale caratterizzato dalla massima trasparenza tra fisco e
contribuente, mettere a disposizione della A.F. tutti i dati delle transazioni
commerciali non dovrebbe rappresentare un handicap. Tuttavia non sempre i
contribuenti sono dotati di sistemi di amministrazione adeguati a supportare il
livello di dettaglio e di precisione che si potrebbe realizzare con la «consegna»
di tutte le informazioni alla A.F.. Si rifletta sulla circostanza che l’A.F. potrebbe
trovarsi nella possibilità di determinare le rimanenze di merci in funzione dei
carichi/scarichi rilevati dalle FE, piuttosto che il ricarico praticato, etc.etc.
Compito dei professionisti è quindi informare i clienti e aiutarli a
scegliere le opzioni che realizzano un equilibrio tra costi (latu sensu) e benefici.
Per contribuenti di grandi dimensioni appare comunque poco probabile il
ricorso a servizi telematici di massa, generalmente progettati per dimensioni
contenute e per utenti «minori». (vedi esempio FE).
Emerge quindi la esigenza che i Dottori Commercialisti possano rendersi o
erogatori dei servizi o, comunque, assistenti qualificati del processi aziendali
generatori di documenti informatici, rilevanti e non ai fini tributari.
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Il Ruolo dei Dottori Commercialisti
Il 2016 sarà l’anno di «rodaggio» per coloro che vorranno beneficiare delle
opportunità che andranno a regime dal 2017. Per essere pronti il 1/1/2017
dobbiamo immediatamente
• Informare i nostri clienti delle novità in materia di fisco digitale
• Integrare la nostra cultura digitale e adeguare la nostra organizzazione
• Progettare con i clienti le soluzioni tecnico-organizzative e giuridiche «ad
personam»
• Affermare con i fatti, non con la pretesa di mantenere rendite di posizione,
il ruolo del Dottore Commercialista quale «Caronte» nel viaggio verso il
mondo digitale.
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Il Ruolo dei Dottori Commercialisti
Ci viene chiesto di modificare la nostra cultura e la nostra organizzazione. Solo
così potremo assistere adeguatamente in nostri clienti.
Il primo passo che dobbiamo compiere è passare dalla TRADIZIONE
DELL’ANALOGICO alla CULTURA DEL DIGITALE. Ciò comporta l’analisi e la
soluzione di due problemi:
La organizzazione dello studio digitale
La trasmissione della cultura digitale ai nostri clienti
In parole semplici, per essere PORTATORI di cultura & innovazione dobbiamo
prima esserne TESTIMONI.
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
PER SCARICARE LE SLIDES DEL WORKSHOP ANDARE SUL SITO
www.percorsodigitale.it/file
INSERIRE IL CODICE SMAU33596
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