IL RAPPORTO GIURIDICO
-
Upload
lucas-callahan -
Category
Documents
-
view
67 -
download
3
description
Transcript of IL RAPPORTO GIURIDICO
RAPPORTO GIURIDICO
titolari delle situazioni giuridiche
Rapporto tra due o più soggettiregolato dal diritto
SOGGETTI Sono:
- Soggetti attivi: l’ordinamento gli attribuisce un potere- Soggetti passivi: l’ordinamento gli attribuisce doveri- Terzi: sono gli estranei al rapporto giuridico
SITUAZIONI GIURIDICHESOGGETTIVE
Attive
Passive
• Diritto soggettivo• Diritto potestativo• Potestà
• Obbligo
• Dovere
• Soggezione
DareFareNon fare
Di astensione
TIPI
DIRITTI
Assoluti Relativi
Conferiscono al titolareun potere che può esserefatto valere nei confrontidi tutti gli altri soggetti
dell’ordinamento
Conferiscono al titolare un potere che può
essere fatto valere solo versodeterminati soggetti
• Diritti della personalità• Diritti reali• Diritti su beni immateriali
• Diritti di credito
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE
Diritto Soggettivo
Potere di agire per lasoddisfazione di un proprio interesse, protetto
dall’ordinamento giuridico
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE
Diritto potestativo
Potere che un soggetto ha di determinare cambiamenti, a propriovantaggio, nella situazione giuridica di un altro
soggetto
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE
Potestà
Potere attribuito ad un soggetto per larealizzazione di interessi altrui. Il titolare non èlibero di fare ciò che vuole ma rimane vincolatodagli interessi legati all’esercizio della potestà
Potestà dei genitori (art. 316 c.c.)
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE
Soggezione
Subire l’esercizio dell’altruidiritto potestativo
Diritto potestativo SoggezioneEs. se sono proprietario di un bene insieme ad un’altra personaposso chiedere lo scioglimento della comunione (diritto potestativoe l’altro comunista non potrà opporsi)
PERSONE FISICHECapacità giuridica
Acquistonascita (art. 1)
Perdita morte estinzione diritti
Attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti
e di doveri
PERSONE FISICHECapacità di agire
Capacità di manifestare validamente la propriavolontà per acquistare, modificare o estinguere
situazioni giuridiche soggettive
Acquisto
Perdita
maggiore età (eccezionalmente con il matrimonio, riconoscimento figlio naturale e lavoro) (art. 2 c.c.)
morte
inabilitazione
interdizione
INCAPACITA’ ASSOLUTA
Minore età Incapacità di agire totale per:
•Atti negoziali
•Atti giuridici in senso stretto
•Capacità di stare in giudizio
Potestà dei genitorio
Tutela (nomina di un tutoreQuando mancano i genitori)
Atti annullabili
INCAPACITA’ ASSOLUTA
Interdizionegiudiziale
Maggiorenne in abituale stato di infermità mentale grave
Sentenzacostitutiva
Incapacità di agire totale
tutore
annullabilità
Interdizionelegale
Pena accessoria per la condanna all’ergastolo o a più di 5 anni per reato doloso
Incapacità per atti patrimoniali annullabilità
INCAPACITÁ PARZIALE
Inabilitazione
Sentenzacostitutiva
Potrà compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Invece avrà una incapacità di agire per gli atti di straordinaria amministrazione.
curatore annullabilità
•Infermità mentale non grave•Prodigalità
•Abuso di sostanze stupefacentied alcool
INCAPACITA’ PARZIALE
• Minore emancipato minore che ha almeno 16 annied è stato autorizzato dal Tribunale al matrimonio
EFFETTI:
Nomina di un curatore daparte del Tribunale
Il minore emancipato potrà compiere dasolo gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione sarà affiancato dal curatore e con l’autorizzazione del Tribunale.
LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ DI AGIRE
Incapacitànaturale
Incapacità di intendere e di volere, anche transitoria, dovuta ad una qualsiasi causa
(es. uso non abituale di alcool; amnesia ecc.)
Annullabilità degli atti compiuti(art. 428 c.c.)
Atti unilaterali: va dimostrato il grave pregiudizio per l’autore
Contratti: va dimostrata la mala fede dell’altro contraente
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI
Potestà dei genitori
Amministrazione di sostegno
Tutela (tutore)
Curatela (curatore)
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI
Potestà dei genitori (art. 316 c.c.)
Potere-dovere dei genitori di proteggere, educare,istruire i figli e di curarne gli interessi patrimoniali
Cura dei beni• Atti di ordinaria amministrazione sono compiuti
disgiuntamente tra di loro (art. 320)
• Atti di straordinaria amministrazione sono compiuti congiuntamente e con autorizzazione giudice tutelare
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI
Amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.)
Assistenza di soggetti che non sono in grado diprovvedere ai propri interessi, ma non versano
nelle condizioni per l’interdizione o l’inabilitazione
Presupposti Infermità di mente anche parziale o temporanea
Menomazione fisica o psichica
Scelta dell’amministratore
Da parte del beneficiario (chi si trova nella necessità)
Da parte del giudice
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACIAmministrazione di sostegno
Ricorso al giudice tutelare
Sente personalmente l’interessato e Nomina con decreto
l’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza necessaria o l’assistenza dell’amministratore di sostegno
Annullabilità degli atti che violino leggi o quanto stabilito dal giudice
Procedimento•Interessato
•Parenti•Resp. Serv. sanitari (406)
Effetti
PERSONE GIURIDICHE
Complesso organizzato di persone e di beni,rivolto al perseguimento di uno scopo comune.
Sono soggetti di diritto
PERSONE GIURIDICHETipi:
Corporazioni: complesso organizzato dipersone fisiche riunite per uno scopo comunee nelle quali prevale l’elemento personale
Istituzioni: complesso organizzatodi beni destinati ad uno scopo e nellequali prevale l’elemento patrimoniale
a)Associazioni
b) Società
a) Fondazioni
b) Comitati
PERSONE GIURIDICHECORPORAZIONI
ASSOCIAZIONI Lo scopo è di natura prevalentemente ideale (es.: ass. sportive o culturali)
SOCIETÁ Prevale lo scopo di lucro o mutualistico (es.: S.p.a.)
Elementi comuni
pluralità di persone, il patrimonio è solo un mezzo per conseguire il finescopo comune (determinato e lecito)
PERSONE GIURIDICHEIstituzioni
FONDAZIONI
COMITATI
Un fondatore conferisce il patrimonio iniziale per perseguire uno scopo
Costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una determinata finalità altruistica
Elementi comuni
patrimonio
scopo (determinato e lecito)
Costituzione
PERSONE GIURIDICHE
Associazioni Fondazioni
1. Atto costitutivo
2. Statuto
negozio plurilaterale in forma di atto pubblico
atto pubblico contenente le regole di gestione dell’ente
1. Negozio di fondazione
2. Atto di dotazione
3. Statuto
negozio unilaterale contenente la volontà del fondatore
negozio unilaterale che attribuisce i beni
PERSONE GIURIDICHERiconoscimento è un elemento essenzialePer l’acquisto della personalità giuridica
SI OTTIENE:
- Per concessione - Per legge
-Per registrazione
PERSONE GIURIDICHEHanno la caratteristica della
autonomia patrimoniale: il patrimonio delle Persona Giuridica è distinto da quello dei singoli componenti
AUTONOMIA PATRIMONIALEPERFETTA
AUTONOMIA PATRIMONIALEIMPERFETTA
Il patrimonio della organizzazioneed il patrimonio degli aderenti è totalmentedistinto: quindi i creditori della organizzazionenon potranno rifarsi sul patrimonio personaledei singoli associati
I singoli associati possono essere chiamati a rispondere dei debiti contratti dalla organizzazione con il loro patrimonio personale
Associazioni riconosciute
Fondazioni Società per Azioni
Associazioni non riconosciute
Società di persone
PERSONE GIURIDICHEAttività
Organi1. Assemblea sociale
2. Amministratori (organi esecutivi) che
rappresentano l’ente nei rapporti esterni
Agiscono tramite gli amministratori che eseguonola volontà deliberata dall’assemblea sociale
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
Associazioni dotate degli elementi delle P.G.(persone, patrimonio e scopo),
ma prive del riconoscimento statale
Autonomia patrimoniale
imperfetta
Fondo comune su cui i creditori
dell’ente possono trovare
soddisfazione
Responsabilità solidaledell’ente e di chi ha agito
in nome e per contodell’associazione