IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CENACOLO · Il procedimento amministrativo rappresenta l’iter...
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Cendon / Book Collana diretta da Dario Primo Triolo
CENACOLO GIURIDICO: CASI E LEZIONI – AMMINISTRATIVO 29
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dario Primo Triolo
Edizione APRILE 2015
Copyright © MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601
ISBN 978-88-6959-1891
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Cendon / Book
Collana diretta da Dario Triolo
CENACOLO GIURIDICO: CASI E LEZIONI 29
IL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Dario Primo Triolo
L'autore Dario Primo Triolo è avvocato ed esercita presso il foro di Catania, Dottore di Ricerca in diritto amministrativo ha approfondito i suoi studi presso la scuola Galli di Roma. Insegna presso la scuola di preparazione all’esame di avvocato Il cenacolo di studi giuridici etneo.
L’Opera Il volume esamina la giurisprudenza più recente in materia di procedimento amministrativo, evidenziando i contrasti giurisprudenziali e le posizioni della dottrina. Si ripercorrono le tappe legislative e giurisprudenziali più rilevanti, con una particolare attenzione alle pronunce dell’Adunanza Plenaria. Uno strumento indispensabile ed aggiornato per la preparazione all’esame di avvocato e ai concorsi superiori.
Capitolo Primo
IL PROCEDIMENTO
1.Le caratteristiche del procedimento
Capitolo secondo
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
2. Definizione – 2.1. I compiti del responsabile
Capitolo Terzo
LE GARANZIE PARTECIPATIVE
3. La partecipazione del privato – 3.1. La comunicazione di avvio del procedimento - 3.2. Le deroghe legislative – 3.3. Le deroghe giurisprudenziali – 3.4. L’art. 10 bis l. 241/90
Capitolo Quarto
IL SILENZIO
4. Definizione – 4.1. Il silenzio inadempimento – 4.2. L’obbligo di provvedere – 4.3. L’azione avverso il silenzio – 4.4. I poteri del giudice – 4.5. Il provvedimento tardivo – 4.6. Il silenzio procedimentale – 4.7. Il risarcimento del danno – 4.8. Il silenzio rigetto – 4.9. Il silenzio assenso
Capitolo Quinto
DALLA DIA ALLA SCIA 5. Definizione – 5.1. La scia edilizia - 5.2. La natura della scia
Capitolo Sesto
IL DIRITTO DI ACCESSO
6. Definizione – 6.1. Natura del diritto – 6.2. Titolarità del diritto– 6.3. Oggetto del diritto – 6.4. Deroghe – 6.5. La tutela giurisdizionale e giustiziale
Capitolo Settimo
LA CONFERENZA DI SERVIZI
7. Definizione – 7.1. La conferenza istruttoria e decisoria – 7.2. La natura giuridica – 7.3. Disciplina
Capitolo ottavo
GLI ACCORDI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
8. Definizione – 8.1. Gli accordi ex art. 11 l. 241/90– 8.2. La natura giuridica – 8.3 Il recesso – 8.4. L’indennizzo e la giurisdizione – 8.5. Gli accordi di programma
Capitolo nono
L’AUTOTUTELA
8. Definizione – 8.1. La revoca – 8.2. L’annullamento d’ufficio – 8.3. La convalida
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Capitolo Primo
IL PROCEDIMENTO
SOMMARIO 1. Le caratteristiche del procedimento
1. Le caratteristiche del procedimento
Il procedimento amministrativo rappresenta l’iter attraverso cui
l’amministrazione, per curare e perseguire l’interesse pubblico,
giunge all’emanazione di un provvedimento amministrativo1.
Tale iter rappresenta un modo non solo per l’amministrazione di
valutare i diversi interessi in gioco e perseguire così al meglio
l’interesse pubblico, ma rappresenta, altresì, il mezzo per il cittadino
di far valere le proprie ragioni che devono essere esaminate
all’interno del procedimento.
Si è infatti sempre più accentuata nel tempo la visione di un
procedimento amministrativo partecipato, dove il privato non assume
soltanto la veste di destinatario del provvedimento finale, ma
partecipa all’iter, come contradditore necessario.
La legge 241/90 e le sue successive riforme hanno posto le basi
proprio per tale visione del procedimento amministrativo, essendo
previste, in tale legge, diverse garanzie che permettono al privato di
conoscere le modalità di formazione della volontà della pubblica
amministrazione e di partecipare al procedimento che riguarda i suoi
interessi e incide sui suoi diritti.
Prima di tale legge, infatti, il privato era considerato un mero
spettatore, destinatario del provvedimento finale, senza avere la
possibilità di partecipare al procedimento o di conoscere gli atti della
pubblica amministrazione2.
1 Viene definito in R. Galli – D. Galli, Corso di diritto amministrativo, Cedam 2004, pag. 609 e ss., come “sequenza coordinata di atti preordinata all’adozione di un provvedimento finale”. 2 Si legge in F. Benvenuti, Disegno dell’Amministrazione Italiana, linee positive e prospettive, Cedam, 1996, pag. 223 che “in quella situazione, allora, l’Amministrazione procedeva in vista della adozione dell’atto finale sulla base di apporti esclusivamente interni. In parole più tecniche l’esercizio della funzione intesa, come si è visto, quale attuazione del potere, spettava alla sola amministrazione. Essa decideva se esercitare o meno un potere; essa considerava la sussistenza della situazione su cui il potere andava ad incidere, modificandola giuridicamente, e attuava tutti i passaggi necessari quali l’effettuazione di indagini o l’ottenimento di pareri sia di carattere tecnico che di carattere
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Mancava, infatti, nel nostro ordinamento una legge che disciplinasse
il procedimento amministrativo, con pesanti conseguenze sul piano
della democraticità e della stessa efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa. Ed infatti, il procedimento amministrativo era
considerato qualcosa di segreto e di oscuro per il privato, dominato
da regole spesso a lui sconosciute.
Era evidente la posizione di soccombenza che doveva subire il
privato dinnanzi all’attività amministrativa, con impossibilità da parte
dello stesso di controllare tale attività e di prendervi parte.
La legge 241/90, ispirata ai principi dell’efficienza, dell’efficacia, della
trasparenza e della pubblicità, colma il vuoto che si era creato, ed
apre al privato le porte del procedimento amministrativo3, rendendolo
un contraddittore necessario e fondamentale4.
La trasparenza che oggi governa il procedimento amministrativo
permette al privato di prendere cognizione degli atti amministrativi, di
rapportarsi alla pubblica amministrazione, di avere un soggetto
responsabile con cui confrontarsi; sono tutte garanzie che assicurano
un’effettiva democraticità, in quanto solo un soggetto informato, un
cittadino con poteri attivi ed effettivi può controllare che i diritti
vengano garantiti, che non vi siano diseguaglianze, che
l’amministrazione, in breve, si comporti effettivamente in maniera
efficiente e imparziale. Si legga, quanto sostenuto da R. Chieppa5
secondo cui “un ordinamento basato sulla democrazia si reggerà
solo fino a quando vi sarà il cittadino che può conoscere e
partecipare ed è messo in condizione di potere ricorrere
consapevolmente; il cittadino che protesta, il cittadino che può
rivolgersi in ogni ipotesi, senza limitazioni per categorie di atti, ad un
politico – amministrativo. Si comprende, perciò, come la funzione, intesa come lo spazio della trasformazione del potere in un atto, ignorasse completamente i destinatari”. 3 Come si legge in R. Galli – D. Galli, “il vuoto legislativo venne, comunque, colmato dall’opera della dottrina e della giurisprudenza, che elaborarono una serie di regole generali che sono poi refluite o date per presupposte dalla legge 241/90 (quali: la scomposizione del procedimento nelle quattro fasi dell’iniziativa, dell’istruttoria, della decisione, dell’integrazione dell’efficacia; la motivazione obbligatoria dei provvedimenti con effetti sfavorevoli per il destinatario; la necessità del contraddittorio per i procedimenti contenzioni). Lo stesso è da dirsi per i principi della massima acquisizione degli interessi, della convocazione delle parti necessarie e dell’intervento dei portatori di interessi e dell’obbligo di procedere e provvedere.” 4 Si legge, infatti, in R. Chieppa, I principi generali dell’azione amministrativa nella legge n. 241 del 1990 modificata dalle leggi n. 15 e n. 80 del 1995 (la trasparenza come regola della pubblica amministrazione), in Diritto e Formazione, vol. 12, 2005, pag. 1557, che “proprio attraverso la trasparenza e la realizzazione degli aspetti del contraddittorio, sia in sede di scelte, sia di decisioni, si realizza un rapporto nuovo tra pubblica amministrazione e cittadino, per renderlo partecipe. 5 In op. cit., pag. 1566