Gido Alpa - Il Diritto Giurisprudenziale e Il Diritto Vivente
Il diritto nomade
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IL DIRITTO NOMADEIL DIRITTO NOMADEProf. Claudio Luigi Buttinoni
Una precisazione …
Per comprendere la complessa cultura
nomade e’ nomade e’ necessario
conoscere il diritto sommersodiritto sommerso .
Bandiera dei RomBandiera dei Rom
DIRITTO SOMMERSODIRITTO SOMMERSO
È il Diritto delle culture È il Diritto delle culture giuridiche remote giuridiche remote
((aborigeniaborigeni ) o marginali ) o marginali ((aborigeniaborigeni ) o marginali ) o marginali ((zingarizingari ) troppo ) troppo
diverse dal modo diverse dal modo occidentale di occidentale di
intendere il Diritto e intendere il Diritto e per questo viste con per questo viste con
diffidenza dalla nostra diffidenza dalla nostra cultura.cultura.
DIRITTO SOMMERSO E POSITIVISMODIRITTO SOMMERSO E POSITIVISMO
Tutta la nostra cultura giuridica ancora oggi poggia su nozioni
derivate dal Positivismo giuridico ottocentesco , ovvero, dal quel filone giuridico filosofico dal quel filone giuridico filosofico che vedeva nel testo scritto , nella sistematizzazione dello scibile giuridico entro schemi determinati e tutto sommato immutabili, l’unica visione
possibile del diritto.
CESARE LOMBROSOCESARE LOMBROSO
DIRITTO SOMMERSO E DIRITTO SOMMERSO E POSITIVISMOPOSITIVISMO
In Europa, però, (cuore del positivismo giuridico e luogo dove il così detto luogo dove il così detto
Diritto Sommerso sembra essere stato messo al
bando), ancora oggi esiste una sacca di resistenza:
Il Diritto nomade.
HANS KELSENHANS KELSEN
IL DIRITTO NOMADEIL DIRITTO NOMADE
L’insieme delle regole di condotta e
delle tecniche di delle tecniche di risoluzione dei
conflitti sviluppate dalla cultura
nomade.
IL DIRITTO NOMADEIL DIRITTO NOMADE
Strettamente connessa al diritto zingaro risulta
essere una particolare essere una particolare relazione sociale che
prende il nome di
QUESTIONE ZINGARA
QUESTIONE ZINGARAQUESTIONE ZINGARA
È la difficile convivenza tra
nomadi e le nomadi e le popolazioni ed
istituzioni degli Stati nei quali i primi si trovano a vivere.
IL VIMINALE: IL VIMINALE: MINISTERO DEGLI MINISTERO DEGLI
INTERNIINTERNI
QUESTIONE ZINGARAQUESTIONE ZINGARA
Convivenza che spesso e volentieri sfocia in una vera e propria
incomunicabilità fra opposte visioni del
mondo; mondo; incomunicabilità basata
sulla
DIFFIDENZADIFFIDENZAee
INTOLLERANZAINTOLLERANZA
LA DIFFIDENZA:LA DIFFIDENZA:
La diffidenza verso la cultura nomade emerge fin dal nome che noi abbiamo
loro attribuito:
• Zingaro: dal greco AthìganoiAthìganoi (una setta di eretici del VI sec. d.C.) che significa intoccabileintoccabile .
LA DENOMINAZIONE LA DENOMINAZIONE CORRETTACORRETTA::
ROMROM
Sono la maggior Sono la maggior
SINTISINTI
Sono le comunità Sono le comunità Sono la maggior Sono la maggior parte delle comunità parte delle comunità
nomadinomadi
Sono le comunità Sono le comunità che si spostano di che si spostano di
continuocontinuo
QUESTIONE ZINGARAQUESTIONE ZINGARA
Ampliare la conoscenza del diritto nomade ci consente di meglio
affrontare la questione affrontare la questione zingara. La presenza di nomadi è sempre stata vista in termini negativi, come pure negativo è il
rapporto che questi hanno con le autorità
locali.
QUESTIONE ZINGARAQUESTIONE ZINGARA
Fin dall’inizio del XX secolo i manuali di
criminologia criminologia evidenziavano la
forte propensione alla criminalità fornendo, del
nomade, un ritratto poco rassicurante.
LA DIFFIDENZA: LA DIFFIDENZA: TOLLERANZA ETNOCENTRICATOLLERANZA ETNOCENTRICA
Si vietavano atti posti in essere dai nomadi (la
divinizzazione, ad divinizzazione, ad esempio) ma non si sono mai (neppure
oggi) punite tecniche di vendita aggressive.
(ad es. Wanna Marchi )
LA DIFFIDENZALA DIFFIDENZA
L’ignoranza della cultura zingara ha portato gli Stati a zingara ha portato gli Stati a
considerare illeciti comportamenti che in realtà, se conosciuti, non lo sono.
USANZE
IL FUOCO
SEMPRE ACCESO
LA VEDOVA NON SI
RISPOSA
IL NOME E’ PIÙ IMPORTANTE
DEL COGNOME
USANZE NOMADI
IL POTERE E’ IN MANO
AGLI ANZIANI
GLI ANZIANI E I MINORI NON VENGONO MAI ABBANDONATI
I NOMADI E L’ORDINAMENTO I NOMADI E L’ORDINAMENTO GIURIDICO OCCIDENTALEGIURIDICO OCCIDENTALE
I NOMADI E L’ORDINAMENTO I NOMADI E L’ORDINAMENTO GIURIDICO OCCIDENTALEGIURIDICO OCCIDENTALE
Il dibattito in Italia è quasi assente, in Europa no.
L’esperienza inglese può esserci utile per due ragioni:
• In Inghilterra è stata attuata una serie d’interventi legislativi relativi agli insediamenti nomadi;
• La tecnica normativa adottata nel caso in questione è molto particolare;
I NOMADI E LA COMMON LAWI NOMADI E LA COMMON LAW
Il diritto inglese è abituato da molto tempo a dover prendere posizione di fronte a consuetudini usi e tradizioni diverse rispetto a quelle nazionali (i matrimoni poligami, le escissioni, le matrimoni poligami, le escissioni, le
infibulazioni).La cultura nomade riveste, all’interno
del mondo anglosassone, una particolare posizione e ciò è
essenzialmente dovuto alla presenza dei nomadi sul suolo inglese sin dal
XVI secolo .
Giudice inglese del Giudice inglese del XIXXIX secolosecolo
I NOMADI E LA COMMON LAWI NOMADI E LA COMMON LAW
I nomadi, ad esempio, erano puniti con la pena capitale solo
per il fatto d’essere tali e alla stessa pena soggiaceva chi si
mostrava, anche senza esserlo, mostrava, anche senza esserlo, zingaro
(questa disposizione è stata abolita solo nel 18561856).
Era loro vietata l’arte divinatoria e lo stesso vagabondaggio.
I NOMADI E LA COMMON LAWI NOMADI E LA COMMON LAW
La questione zingara trovò una prima
soluzione nel 1968 con l’emanazione di due l’emanazione di due
atti:
• CARAVAN SITES ACT;• RAPPORTO CRIPPS;
LA CAMERA DEI COMUNI
CARAVAN SITES ACTCARAVAN SITES ACT
Con questo atto venne deciso che gli Enti locali avrebbero dovuto provvedere
ad un adeguata ad un adeguata sistemazione dei nomadi, questi
luoghi, però non vennero creati se
non in prossimità di zone malsane.
I NOMADI E LA COMMON LAWI NOMADI E LA COMMON LAW
RAPPORTO CRIPPS del 1976
Atto col quale si costrinsero gli Enti locali ad apprestare idonee strutture atte
ad ospitare i nomadi.
I NOMADI E LA COMMON LAWI NOMADI E LA COMMON LAWNON FU FACILE APPLICARE IL
RAPPORTO CRIPPS:
• Gli Enti locali non volevano apprestare infrastrutture atte ad ospitare i nomadi;ospitare i nomadi;
• Non fu facile realizzare una definizione legislativa di “nomade” libera da implicazioni etniche;
• Alla metà degli anni settanta lo zingaro era anche uno stile di vita (Hippy, New Age, ecc…)
IL DIRITTO STATALE E IL DIRITTO IL DIRITTO STATALE E IL DIRITTO NOMADE: UN PARADOSSONOMADE: UN PARADOSSO
L’incontro/scontro tra la cultura di
uno Stato e quella uno Stato e quella nomade produce
sempre un costante
paradosso .
IL PARADOSSO ZINGAROIL PARADOSSO ZINGARO
Pur essendo, quello nomade, un
Ordinamento giuridico esso non
riesce a trovare accoglienza negli accoglienza negli
Stati. Gli stessi però riconoscono (pur perseguendoli)
associazioni illecite e rivoluzionarie come la
mafia e la P2.
MA QUALI SONO LE MA QUALI SONO LE MA QUALI SONO LE MA QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL CARATTERISTICHE DEL
DIRITTO NOMADE ?DIRITTO NOMADE ?
LA STRUTTURA DELLA LA STRUTTURA DELLA SOCIETA’ NOMADESOCIETA’ NOMADE
LA BANDOLERALA BANDOLERA
Ogni comunità è governata da una
persona, detta persona, detta “Bandolera” scelta
per età, esperienza e saggezza; essa deve incutere rispetto ed
essere d’esempio per l’intero gruppo.
LA BANDOLERALA BANDOLERA
La bandolera deve gestire tutti i conflitti minori che giorno per
giorno possono sorgere all’interno del sorgere all’interno del gruppo; se il conflitto sorge tra nomadi di
gruppi diversi la composizione avviene tramite un particolare
procedimento detto “ Divano ”.
IL DIVANOIL DIVANO
Il Divano è una riunione di diverse bandolere, le
parti in conflitto non sono tenute a osservare
quanto il divano dispone ma il disprezzo per le ma il disprezzo per le raccomandazioni che
vengono espresse potrebbe loro costare il
rispetto dei membri della comunità di
appartenenza.
K R I SK R I S
Per le cause di notevole
importanza la giustizia viene giustizia viene dispensata da
particolari tribunali chiamati:
K R I S
K R I SK R I S
Sono tribunali composti da un
numero variabile di giudici (gli di giudici (gli anziani del
villaggio) detti:
KRISNITORYA
CARATTERISTICHE DEL CARATTERISTICHE DEL DIRITTO NOMADE:DIRITTO NOMADE:
o Orale;
o Non vi è distinzione tra Diritto e Morale;
o Non vi è distinzione tra Diritto e Morale;
o Si base sulla distinzione puro (VUZHÒ) e impuro (MARIMÈ)
LA DISTINZIONE TRA PURO E IMPURO LA DISTINZIONE TRA PURO E IMPURO INFLUENZA:INFLUENZA:
IL CAMPOIL CORPO
L’ABBIGLIAMENTO
LA MORTE
LA NASCITA
LA MASSIMA PENALA MASSIMA PENA
ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’
IL PROCESSO NOMADEIL PROCESSO NOMADE
STRUTTURA PROCESSO STRUTTURA PROCESSO NOMADENOMADE
Il processo nomade è:
• formale• complesso• complesso• articolato• con estesa
acquisizione delle prove
LA RATIO PROCESSO DEL NOMADELA RATIO PROCESSO DEL NOMADE
Comprendere la ragione Comprendere la ragione del conflitto:del conflitto:
Non chi ha commesso il Non chi ha commesso il fatto ma cosa ha fatto ma cosa ha
indotto la persona a indotto la persona a commetterlo.commetterlo.
LO SCOPO DEL PROCESSO LO SCOPO DEL PROCESSO NOMADE:NOMADE:
MediareMediare
tra le parti allo scopo di tra le parti allo scopo di individuare una somma individuare una somma individuare una somma individuare una somma
che possa essere che possa essere ritenuta giusta e capace ritenuta giusta e capace
di riparare al torto.di riparare al torto.
LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI GIURIDICA DEI
ROM
LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM
Come si rileva negli studi sociologici, il nomadismo
sembra discendere, piuttosto che da una tradizione
culturale o da una scelta di vita, dalle condizioni di vita, dalle condizioni di
esclusione e di abbandono sofferte da molti rom, e dai
loro nuclei familiari, soprattutto quelli giunti di
recente dai paesi orientali che adesso fanno parte
dell'Unione Europea, come la Bulgaria e la Romania
LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM: il capro espiatorio
Nei paesi ricchi come in quelli più poveri, osservava pochi
mesi fa l'Assemblea del Consiglio d'Europa, la crisi economica ed il senso di
frustrazione tra i ceti deboli, frustrazione tra i ceti deboli, soprattutto nelle grandi
periferie urbane, hanno fatto scattare la logica del " capro capro
espiatorioespiatorio " e, malgrado i diversi appelli delle istituzioni comunitarie per considerare i Rom come una minoranza, si sono moltiplicati gli episodi di
esclusione violenta nei loro confronti.
LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM
La maggior parte dei rom non si sposta dunque per vocazione culturale o per libera scelta, ma spesso è
costretta a lasciare i costretta a lasciare i territori nei quali risiede per effetto di processi di espulsione messi in atto
dalle autorità amministrative o da
componenti maggioritarie della popolazione .
LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM
Per avere una conferma di quanto affermato basta
consultare i siti di Amnesty International, o dell'Alto
commissariato delle Nazioni commissariato delle Nazioni Unite che offrono un quadro completo ed aggiornato delle
vessazioni e delle discriminazioni a cui sono
sistematicamente sottoposti i rom tanto nei paesi di
origine quanto in quelli di arrivo.
LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM
Ancora il 7 settembre 2010 il Parlamento Europeo con una
sua durissima risoluzione condannava la politica degli
sgomberi forzati e delle espulsioni collettive, espulsioni collettive,
invitando gli stati a praticare politiche di inclusione ed a
salvaguardare i percorsi faticosamente avviati di
integrazione e di coesione.
LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM
Il 13 settembre 2010, da parte della
Commissione Europea, si annunciava l'apertura
di una procedura di di una procedura di infrazione nei confronti
della Francia per le operazioni di sgombero e di rimpatrio (assistito e su base volontaria) effettuate nel corso
dell'estate.
LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM
Da questo punto di vista, è bene ricordare, che la condizione dei rom in Francia è profondamente diversa da quella dei rom italiani
perché in Francia si sono comunque realizzate importanti
attività di integrazione e la comunque realizzate importanti
attività di integrazione e la maggior parte dei rom sono cittadini francesi in base allo
"ius soli", mentre la legge italiana sulla cittadinanza, la più la più
arretrata in Europaarretrata in Europa , ha contribuito alla diffusione di una
pericolosa (per chi la subisce) condizione di apolidia "di fatto".
LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO
SOVRANAZIONALE
LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE
Diverse convenzioni approvate dalle Nazioni Unite e dal Consiglio
d'Europa consentirebbero, almeno sulla carta, di garantire alle minoranze rom presenti nei alle minoranze rom presenti nei
vari stati una protezione particolarmente efficace, ed instaurare quindi un corretto
rapporto tra garanzie dei diritti e rispetto dei doveri, per il
mantenimento di quella "coesione sociale" auspicata di recente, con
riguardo ai rom, anche dal Presidente della Repubblica
italiana.
LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE
TRA QUESTE CONVENZIONI RICORDIAMO:
• la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel 1994,
• la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989 che, in particolare, Nazioni Unite nel 1989 che, in particolare, impone il rispetto "del superiore interesse del minore" in ogni provvedimento dell'autorità amministrativa che lo possa riguardare;
• il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1966;
• Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato;
• la Convenzione relativa allo status degli apolidi adottata a New York il 28 settembre 1954.
LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE
Per quanto riguarda gli obblighi di protezione imposti dalle
Convenzioni internazionali in favore degli immigrati, e dunque
anche nei confronti dei rom stranieri, si osserva come anche stranieri, si osserva come anche
la legislazione italiana legislazione italiana (art. 19 Testo Unico 286 del 1998) vieti vieti
espulsioni che possono mettere espulsioni che possono mettere a rischio la vita, la libertà e la a rischio la vita, la libertà e la dignità della persona con una dignità della persona con una particolare attenzione per le particolare attenzione per le categorie vulnerabili come le categorie vulnerabili come le
donne in stato di gravidanza ed i donne in stato di gravidanza ed i minoriminori .
LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE
Nel 2006 una risoluzione da parte Comitato dei ministri del Consiglio
d'Europa per i Diritti sociali, in seguito ad un reclamo presentato dall'European Roma Rights Centre
(ERRC), rilevava "che l'insufficienza (ERRC), rilevava "che l'insufficienza e l'inadeguatezza dei campi sosta
constatabile in Italia costituiva violazione dell'art. 31 della Carta
sociale Europea (che garantisce il diritto all'abitazione) e che gli
sgomberi per mezzo della forza pubblica non parevano essere stati
posti in essere con modalità rispettose della dignità delle persone
e con la messa a disposizione di alloggi alternativi.
LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE
L'Italia non aveva, inoltre, dato prova di aver preso misure utili per
assicurare alle persone rom alloggi adeguati. La stessa risoluzione
rilevava come spesso le ordinanze prefettizie o dei sindaci che
dispongono questi sgomberi non siano poi soggette ad alcun effettivo
dispongono questi sgomberi non siano poi soggette ad alcun effettivo
controllo di legalità di fronte dell'autorità giudiziaria a causa della mancata presentazione dei ricorsi da
parte degli interessati e anche quando questi ricorsi sono
presentati sono per lo più respinti in quanto si tratta di accampamenti od occupazioni non autorizzati, anche
quando sono stati tollerati per decenni.
LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALEIl 31 gennaio 2008 il Parlamento
Europeo considerando "che i 12-15 milioni di rom che vivono in Europa -
di cui circa 10 milioni nell'Unione europea - sono vittime di
discriminazioni razziali e soggetti in molti casi a gravi discriminazioni
strutturali e a condizioni di povertà e strutturali e a condizioni di povertà e di esclusione sociale” invitava "gli
Stati membri a coinvolgere la comunità rom al livello di base nel
tentativo di mettere il popolo rom in condizioni di beneficiare pienamente
degli incentivi forniti dall'Unione europea volti a promuovere i loro
diritti e l'inserimento delle loro comunità, nei settori dell'istruzione,
dell'occupazione e della partecipazione civica”.
LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO
FORZATO
LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO
L'art.18 del Trattato istitutivo della Comunità Europea afferma, come
espressione della "cittadinanza dell'Unione", "cittadinanza dell'Unione",
il diritto di circolare e soggiornare liberamente,
"fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in
applicazione dello stesso“.
LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO
La direttiva 2004/38/CE prevede, agli articoli 5 e 6, la libera circolazione dei
cittadini comunitari stabilendo che oltre i primi tre mestre mes i per avere un diritto tre mestre mes i per avere un diritto
stabile alla residenza occorre fornire la prova di
disporre di un reddito e comunque di non essere
nelle condizioni di gravare sul sistema di sicurezza
sociale nazionale.
LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO
La Direttiva afferma quindi, all'art. 16 , il diritto al
soggiorno permanente per i cittadini comunitari che
abbiano risieduto legalmente abbiano risieduto legalmente per oltre cinque anni in un
qualsiasi stato membro diverso da quello di origine.
Nei successivi articoli 27 e 28 della Direttiva si stabiliscono
le modalità ed i limiti delle misure di allontanamento
forzato.
LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO
Solo nei casi di "gravi motivi di ordine
pubblico" e per "motivi imperativi di pubblica sicurezza quali definiti sicurezza quali definiti
dallo stato" da accertare caso per caso, può essere
disposta la espulsione del cittadino
comunitario che ha maturato un diritto al soggiorno oltre i tre
mesi.
LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO
La stessa direttiva comunitaria del 2004, con
l'art.28, prevede inoltre precise garanzie in caso di
allontanamento forzato, come "la necessità di come "la necessità di
compiere una valutazione prima di adottare qualsiasi
provvedimento di allontanamento, tenendo
conto della situazione personale dell'interessato
(età, salute, situazione economica e familiare)”.
LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO
In nessun caso un provvedimento di espulsione di un cittadino
comunitario può essere adottato per ragioni meramente
economiche, come la condizione per ragioni meramente
economiche, come la condizione di indigenza di una persona . Non sono comunque previsti Non sono comunque previsti divieti di reingressodivieti di reingresso , come si verifica invece nel caso delle
espulsioni disposte a carico dei cittadini di paesi non appartenenti
all'Unione Europea, irregolarmente presenti nel
territorio nazionale
LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO IN
ITALIA
In Italia la Direttiva comunitaria
2004/38/CE sulla circolazione dei circolazione dei
cittadini comunitari è stata attuata con il
decreto legislativo n. 30 del 2007 poi
modificato dal d.lgs. 32 del 2008.
LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO IN
ITALIA
In particolare, in base all'Art. 20 comma 4 del d.lgs 30 del 2007, come
successivamente modificato, "i provvedimenti di allontanamento non provvedimenti di allontanamento non possono essere motivati da ragioni di
ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine
pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali
provvedimenti".
LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO IN
ITALIA
In ogni caso sono previste anche previste anche
precise garanzie procedurali, infatti:
LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO IN ITALIA
"Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è
accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi contenuto, anche mediante appositi
formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile. Il
provvedimento (di espulsione) indica anche la durata del divieto di reingresso
che non può essere superiore a dieci anni dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di
sicurezza dello Stato e a cinque anni cinque anni negli altri casi
IL CASO FRANCESEIL CASO FRANCESE
IL CASO FRANCESE
A causa degli episodi di intolleranza avvenuti
recentemente in Italia, a partire dal maggio del 2008, centinaia di rom, soprattutto provenienti dai
paesi balcanici e da lungo tempo residenti in Italia, sono fuggiti residenti in Italia, sono fuggiti
dai campi italiani verso la Francia, la Germania, il Belgio
dove avevano parenti già integrati e dove in molti casi
hanno potuto, proprio per questa ragione, regolarizzare la loro
posizione, come non sarebbe più stato possibile in Italia.
IL CASO FRANCESE
In Francia, a differenza di quanto tentato in Italia, nei
confronti dei Rom comunitari si è proceduto con maggiore cautela, e si con maggiore cautela, e si sono privilegiati i canali di "rimpatrio volontario", con la corresponsione di alcune
centinaia di euro per incentivare le partenze, ma
anche, con la sicura promessa di un ritorno entro
breve termine.
IL CASO FRANCESE
Malgrado questa maggiore cautela la Francia è incappata nella dura
condanna sia del condanna sia del Parlamento Europeo che
della Commissione europea soprattutto dopo le critiche espresse dalle
organizzazioni umanitarie e da autorevoli
rappresentanti della Chiesa.
IL CASO FRANCESE
La risoluzione del Parlamento Europeo, del 7 settembre 2010,
costituisce una costituisce una condanna esplicita
della politica dei rimpatri "volontari"
praticata dal governo francese e da altri
stati europei.
IL CASO FRANCESE
Non solo a livello internazionale la politica francese politica francese viene osteggiata,
infatti, anche al suo interno molti
criticano le decisioni dei prefetti .
IL CASO FRANCESE
Il Consiglio di Stato francese (il 19 maggio 2008) ha annullato una
circolare che il presidente Sarkozy aveva emanato, da ministro degli interni in cui
precisava ai prefetti le "modalità d'ammissione al soggiorno e
dell'allontanamento di cittadini d'ammissione al soggiorno e
dell'allontanamento di cittadini rumeni e bulgari". Nella circolare, veniva fissato il livello di risorse
economiche giudicate necessarie per poter soggiornare oltre i tre mesi. Per il Consiglio di Stato la definizione dell'eventuale onere ragionevole deve essere fatta
volta per volta e caso per caso e non fissata a priori.
IL CASO FRANCESE
Alla fine di agosto di quest'anno il Tribunale di Lille
ha annullato l'ordine di espulsione di sette Rom, che erano stati sgomberati una
settimana prima da un terreno settimana prima da un terreno occupato abusivamente. La
prefettura di Lille aveva decretato le espulsioni dei
rom, affermando che la loro occupazione illegale di un
terreno costituiva una minaccia all'ordine pubblico .
IL CASO FRANCESEIl tribunale ha stabilito che la mera presenza illegale dei rom «non costituisce di per sé
una minaccia sufficientemente grave
per gli interessi sufficientemente grave
per gli interessi fondamentali della società e non può
dunque essere considerata una
minaccia all'ordine pubblico».
IL CASO FRANCESE
Ancora una volta il tentativo di risolvere in modo spiccio e violento
un problema assai complesso come quello complesso come quello
dell’integrazione produce delle soluzioni affatto efficaci e in ogni
caso responsabili di altri disordini sociali e
culturali.
BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA
•• A. A. SimoniSimoni: “Il giurista e gli zingari lezioni : “Il giurista e gli zingari lezioni dalla common dalla common lawlaw”, Politica del Diritto, ”, Politica del Diritto, dalla common dalla common lawlaw”, Politica del Diritto, ”, Politica del Diritto, XXXXXX n. 4 dicembre 1999n. 4 dicembre 1999..
•• Fulvio Vassallo Paleologo:“La condizione Fulvio Vassallo Paleologo:“La condizione giuridica dei rom stranieri in Italia”, in giuridica dei rom stranieri in Italia”, in www.diritto.it.www.diritto.it.
SLIDE IN ESUBEROSLIDE IN ESUBERO
LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE
La Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), nei suoi più recenti "rapporti sull'Italia",
ha invitato diverse volte ad abbandonare, nelle "politiche a riguardo di rom e sinti", il "falso presupposto che i membri di tali
gruppi siano nomadi", in base ai quali presupposto che i membri di tali
gruppi siano nomadi", in base ai quali viene attuata "una politica di
segregazione dal resto della società", con l'istallazione di "campi nomadi", concepiti in base al principio della presenza temporanea dei rom, in
molti casi senza accesso ai servizi più basilari per il colpevole abbandono da
parte degli enti locali.
LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO
Le sanzioni previste a carico di coloro che si trattengono
nel territorio nazionale oltre lo nazionale oltre lo
stesso termine di tre mesi senza una
specifica autorizzazione, devono essere
"proporzionate e non discriminatorie".