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8/8/2019 Il controllo e la regolamentazione delle emissioni industriali in atmosfera nel terreno e nelle acque libere e di falda
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REGIONE PUGLIA
Relazione Proposta di Legge
Norme a tutela della salute e dellambiente per
Il controllo e la regolamentazione delle emissioni industrialiin atmosfera, nel terreno, nelle acque libere e di falda
Relazione
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8/8/2019 Il controllo e la regolamentazione delle emissioni industriali in atmosfera nel terreno e nelle acque libere e di falda
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Norme per il controllo e la regolamentazione delle emissioni industriali inatmosfera,
nel terreno, nelle acque libere e di falda .
Introduzione
La questione della qualit dellaria, e conseguentemente dellaregolamentazione delle emissioni industriali in atmosfera, ha assunto negliultimi anni una grande rilevanza per limpatto che esse hanno sullambiente econseguentemente sulla salute. Il mondo della ricerca di pari passo con illegislatore hanno focalizzato lattenzione verso quegli inquinanti che, in quantosostanze chimiche persistenti e dotate di alcune propriet tossiche,contrariamente ad altri inquinanti, resistono alla degradazione e sono quindiparticolarmente nocive per la salute umana e per lambiente. La comunitscientifica internazionale concorde nellaffermare che tali inquinanti si bio-accumulano negli organismi viventi, si propagano per mezzo dellaria,dellacqua e delle specie migratrici, concentrandosi negli ecosistemi terrestried acquatici.Lemergenza ambientale, che tali inquinanti hanno determinato in varie realturbane della regione Puglia come Taranto, Brindisi, Statte, Manfredonia, stataaccertata nel corso degli ultimi anni dagli organi ufficiali di controlloterritorialmente preposti al controllo. Le risultanze di tali accertamenti hannofatto si che vaste aree urbane regionali fossero dichiarate aree di crisiambientale e conseguentemente incluse in piani di bonifica nazionali.Citiamo di seguito alcuni esempi, non esaustivi, ma nel contempodrammaticamente esplicativi.
Il caso della contaminazione ambientale da policlorodibenzodiossine a
Taranto, ha evidenziato come alcuni inquinanti persistenti sono oramai entratinella catena alimentare seguendo la filiera aria suolo animali - carni/derivati
- uomo. Del che ne laccertamento eseguito dalla ASL di Taranto e da ARPA
Puglia. A seguito di tali accertamenti la regione Puglia ha approvato la legge n
44 del 19/12/08 e successive modifiche.
Ma Taranto e le altre aree di crisi ambientale, non detengono solo il triste
primato delle diossine. Altri inquinanti, considerati ed indicati dalla scienza
mondiale come sicuri cancerogeni, mutageni, teratogeni e neurotossici, sono
oggetto di precisi limiti dettati dalla Comunit Europea.
Tra questi: Mercurio IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e tra essi il
benzo(a)pirene, il pi pericoloso Benzene PCB (policlorobifenili) Piombo
Arsenico Berillio - Cromo
La relazione di sintesi trasmessa da ARPA Puglia con nota n 0013809 al
Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oltre che
allAssessorato Ambiente della Regione Puglia, Assessorato Ambiente della
Provincia di Taranto, Assessorato Ambiente del Comune di Taranto, aventecome argomento Analisi dei dati conoscitivi ambientali disponibili conclude
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La centralina pubblica di monitoraggio dellatmosfera pi vicina alla centraleENEL, quella di Torchiarolo (comune agricolo di 5.000 abitanti), nel 2006 hasegnalato 93 superamenti del limite di legge della media giornaliera di 50microgrammi rispetto ai 35 superamenti annui consentiti dalla legge. A
Torchiarolo anche la media annua delle concentrazioni giornaliere di PM 10 hasuperato il valore limite annuale prescritto dalla legge (46 microgrammi contro40).In unarea in cui, per le attivit agricole, vietata l estrazione di acque dalsottosuolo per il grave fenomeno dellintrusione di acqua marina nella falda, lacentrale ENEL, invece, autorizzata ad emungere da pozzi 1.800.000 mc/anno.In un mare che registra un continuo innalzamento della temperatura, lacentrale ENEL scarica liberamente ogni anno 3 miliardi di tonnellate di acquecalde. Gli stessi studi di parte hanno attestato nellinverno 2007 la presenza dinuove forme di flora e fauna proprie di mari pi caldi.
6,5 milioni di tonnellate di carbone scaricate ogni anno da nave, oltre al milionee mezzo ditonnellate per la centrale Edipower, hanno costituito negli ultimi anni la pisoffocante servit su un porto un tempo fiorente e ricco di banchine per ognitipo di traffico. Una programmazione portuale e regionale schiacciata a sensounico sul carbone, una procedura regionale di VIA che nel 2003 haparadossalmente bloccato proprio la realizzazione di un molo dedicatononostante la forte perplessit del Ministero dellAmbiente, la commistione coni traffici passeggeri e la dispersione di polveri di carbone solo di recentecontenuta in limiti accettabili in seguito ad intervento della Magistratura, hanno
determinato per il porto di Brindisi la perdita di una posizione dominante nelcomparto passeggeri rispetto alla quale oggi esso arranca allinseguimento diporti che, invece, hanno realizzato investimenti finalizzati a traffici pi puliti epi ricchi, effettivamente sottratti al porto di Brindisi.
I principi ai quali si richiama la presente legge regionale sono esplicitati nellaL.R. 25/2006, nella quale si afferma che la salute un diritto dei cittadini e latutela della salute il fine del sistema sanitario regionale.Lobiettivo primo di questa Legge Regionale la limitazione eregolamentazione degli scarichi e delle fuoriuscite di inquinanti dannosi lasalute e per lambiente.
Partendo pertanto dal protocollo di Aarhus 24 giugno 1998 con il quale sifissano i limiti per lemissione dinquinanti organici capaci di contaminazioneanche a grande distanza; fatti salvi gli impegni gi assunti, gli accordi diprogramma, gli atti dintesa con privati e Amministrazioni che, se necessariodovranno essere integrati in ottemperanza alla presente legge; considerate lecarenze e le contraddizioni del quadro normativo statale che apparedisallineato dai principi comunitari in materia di salvaguardia della saluteumana, si propone ladozione della seguente Legge Regionale.
La presente Legge non rientra nelle fattispecie dellart. 34 L.R. 28/01
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Regione Puglia
PROPOSTA DI LEGGE
Controllo e regolamentazione delle emissioni industriali in atmosfera,
nel terreno, nelle acque libere e di falda a tutela della salute e dellambiente
1. Finalit
I principi ai quali si richiama la presente legge regionale sono esplicitati nella L.R. 25del 3 agosto 2006 nella quale in particolare si afferma che la salute un dirittodei cittadini e la tutela della salute il fine del sistema sanitario regionale.La Regione Puglia persegue tale obiettivo in coerenza con la politica e la legislazionecomunitaria in materia di salute e di ambiente, nonch nella prospettiva di svilupposostenibile con lambiente urbano e naturale.In tale ambito, la Regione Puglia, come Ente rappresentativo della molteplicit degli
interessi legati alla dimensione territoriale, non pu non reputarsi titolare anche delpotere di verifica della compatibilit degli interventi che, attuati dai vari soggetti nelterritorio pugliese ancorch assoggettati ad autorizzazioni statali, comportano effettisulla salute e sul territorio, rimanendo nellambito delle competenze regionali, anchese con ladozione di imposizioni pi restrittive rispetto ai valori massimi di emissione inatmosfera, quali quelli stabiliti dallo Stato nellesercizio delle attribuzioni ad essoriservate, considerato che esse non vanificano in nessun modo gli obiettivi diprotezione della salute da questultimo perseguiti ma anzi recepiscono ci che lanormativa europea prevede per la riduzione degli inquinanti.
2. Obiettivi
L'obiettivo primo della presente Legge Regionale la regolamentazione e/olimitazione di scarichi, emissioni e fuoriuscite di inquinanti dannosi in particolare per lasalute umana nonch per lambiente, con particolare attenzione verso quegliinquinanti che, in quanto sostanze chimiche persistenti e dotate di alcune propriettossiche che, contrariamente ad altri inquinanti, resistono alla degradazione e sonoquindi particolarmente nocive per la salute umana e per l'ambiente. Tali inquinanti sibioaccumulano negli organismi viventi, si propagano per mezzo dell'aria, dell'acqua edelle specie migratrici, concentrandosi negli ecosistemi terrestri e acquatici. Ilproblema che essi determinano, come accertato nelle aree di crisi ambientale come
Taranto, Statte(TA), Manfredonia(FG) e Brindisi, ha reso indispensabile edimprorogabile questo intervento in quanto in corso un processo di contaminazione
della catena alimentare anche a causa delle elevate emissioni di diossine, PCB, IPA, (siveda ad es. il provvedimento che la Regione Puglia ha dovuto assumere per
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labbattimento di uningente quantit di bestiame contaminato da diossine nelTarantino).
In coerenza con i punti 1 e 2, la Regione Puglia, considerata la necessit di:
a. definire i limiti emissivi degli impianti industriali ubicati nel territorio dellaRegione Puglia ancorch soggetti ad autorizzazioni statali ed in particolare diquelli che disperdono sostanze cancerogene, mutagene e bioaccumulabili,anche con effetti transfrontalieri;
b. adottare le migliori tecnologie disponibili (MTD/BAT) coerenti con la strategia dellivello minimo tecnicamente raggiungibile;
c. portare in questottica, le emissioni delle sostanze di particolare impattoambientale presenti nei fumi emessi dagli impianti industriali, ai livelli pi bassiottenibili mediante lapplicazione delle BAT previste dal Protocollo di Aarhus
("Riduzione delle emissioni di PCDD/PCDF nell'industria metallurgica") che indicatecnologie capaci di portare i valori di diossine e furani in un range di 0.2/0.4 ng TEQ/m3;
d. adottare provvedimenti e migliori tecnologie in assoluto, andando oltre leMTD/BAT, quando si devono rispettare limiti di emissione definiti come obiettividi qualit come, ad esempio, nel caso del benzo(a)pirene;
e. ridurre drasticamente le utilizzazioni di acque in atto, favorendo forme di riusodelle acque reflue depurate, in considerazione degli eccessivi quantitativi diacque utilizzate per uso industriale rispetto alle risorse idriche disponibili e allapronta disponibilit di volumi di acque recuperabili dai depuratori esistenti;
f. prevedere, sia in fase autorizzativa che per gli impianti industriali giautorizzati, luso razionale dellenergia, conformemente a quanto previsto dallanormativa nazionale e comunitaria in materia, nonch dalla programmazione
energetica della Regione Puglia, e dalla applicazione delle migliori tecnichedisponibili;
g. prevedere, a tutela della salute della popolazione e dellambiente,modalit di campionamento, prelievo, analisi, controllo e scarico nei corpiidrici di acque di lavaggio, trattamento e reflui di processo, impedendonein ogni modo la diluizione, in particolare quella con acque diraffreddamento e/o meteoriche, da applicarsi sia in fase di autorizzazionedi nuovi impianti, che per quelli gi esistenti sul territorio della RegionePuglia.
Tutto ci premesso, si propone ladozione della seguente Legge Regionale:
Si tratta di n 9 articoli, composti dai rispettivi commi e 3 allegati contrassegnati dainumeri 1),2),3).
nel primo articolo, si danno alcune definizioni di base e si chiarisce il campo diapplicazione della Legge;
nel secondo articolo, si indicano gli obblighi fondamentali del gestore;
nel terzo articolo, vengono indicati i divieti di utilizzo per talune sostanze, lariduzione del carico inquinante nellambiente a tutela della salute e le azionipropedeutiche;
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nel quarto articolo vengono stabiliti i criteri di analisi e campionamento edindicati i soggetti preposti alla validazione, vigilanza, studio, ricerca e controllo;
nel quinto articolo, vengono stabiliti gli interventi da adottare per evitare ladiffusione di polveri inquinanti in atmosfera e nellambiente circostante;
nel sesto articolo, vengono indicati i limiti di esposizione ad inquinanti nei luoghidi lavoro;
nel settimo articolo vengono indicate le modalit di campionamento, prelievo,analisi e controllo nelle fasi di scarico nei corpi idrici di reflui di processo, acquedi lavaggio e trattamento, prima di ogni possibile diluizione in particolare conacque di raffreddamento e/o meteoriche;
nellottavo articolo vengono indicati i tempi di attuazione della presente LeggeRegionale.
nel nono articolo vengono indicate le fonti di finanziamento della presenteLegge Regionale.
nel decimo articolo vengono indicate le sanzioni in caso di mancato rispettodella presente Legge Regionale.
Proposta di LeggeNorme a tutela della salute e dellambiente per
il controllo e la regolamentazione delle emissioni industriali in atmosfera
Articolo 1
Definizioni e campo di applicazione
Si definisce:Emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, disostanze, nell'aria, nell'acqua o nel suolo;Operatore: il gestore o il proprietario, intendendosi come gestore qualsiasi personafisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;Autorizzazione: la decisione o pi decisioni scritte da parte dell'autorit competenteche autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate condizioni, che devono tralaltro garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della presente legge regionale.Un'autorizzazione pu valere per uno o pi impianti o parti di essi, che siano localizzatinello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;Sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive ai sensidella direttiva 80/836/Euratom e gli organismi geneticamente modificati ai sensi delladirettiva 90/219/CEE e della direttiva 90/220/CEE;Inquinamento: lintroduzione diretta o indiretta, a seguito di attivit umana di
sostanze, vibrazioni, calore o rumore nellaria, nellacqua o nel terreno, che potrebberonuocere alla salute umana o alla qualit dellambiente, causare il deterioramento dibeni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dellambiente o ad altri
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suoi legittimi usi;Impianto: lunit tecnica permanente in cui sono svolte una o pi attivit che sonotecnicamente connesse con le attivit svolte nel luogo suddetto e possono influiresulle emissioni e sullinquinamento;Impianto esistente: un impianto in funzione, o, nellambito della legislazione vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, unimpianto autorizzato o che abbia costituito oggetto a parere dellautorit competente,di una autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimoentro un anno dalla data di approvazione della presente legge regionale;Valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametrispecifici, la concentrazione e/o il livello di unemissione che non devono esseresuperati in uno o pi periodi di tempo. I valori limite di emissione delle sostanzepossono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,segnatamente quelle di cui allallegato n2. I valori limite si applicano di norma nelpunto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, con esclusione di ogni eventualediluizione nella loro determinazione;Migliori tecniche disponibili: la pi efficiente fase di sviluppo di attivit e relativimetodi di esercizio indicanti lidoneit pratica di determinate tecniche a costruire, inlinea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, oveci si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e limpattosullambiente nel suo complesso;Obiettivo di qualit: il valore medio annuale di riferimento, cogente e inderogabile,da raggiungere e rispettare a partire dalla data indicata;Provvedimenti e migliori tecniche in assoluto: sono provvedimenti tecnici,gestionali ed organizzativi che il Gestore dellimpianto, indipendentemente daeventuali suggerimenti delle Autorit preposte, deve individuare, oltre le MTD/BAT, ed
adottare a qualunque costo per rispettare lo specifico obiettivo di qualit, fino allafermata degli impianti responsabili dello sforamento.
Articolo 2
Principi generali. Obblighi fondamentali del gestore.
Le autorit territorialmente competenti per la Regione Puglia, garantiscono chelimpianto sia gestito in modo che:
Siano prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicandosegnatamente le migliori tecniche disponibili e, in presenza di obiettivi diqualit, i provvedimenti e le migliori tecniche in assoluto;
Non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi;
Sia evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 75/442/CEE delConsiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (11), in caso contrario, questisiano ricuperati o, ove ci sia tecnicamente ed economicamente impossibile,siano eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;
L'energia sia utilizzata in modo efficace;
Siano prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne leconseguenze;
Negli ambienti di lavoro e di vita comune, sia tutelata lesposizione dei lavoratorialle sostanze cancerogene, mutagene e dannose per la salute.
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Si provveda affinch sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momentodella cessazione definitiva delle attivit ed il sito stesso sia ripristinato in modosoddisfacente.
Articolo 3
Divieti per talune sostanze. Riduzione del carico inquinante nellambiente
a tutela della salute. Azioni propedeutiche.
a) Sul territorio della Regione Puglia vietata la produzione e luso dei seguentiprodotti:
Aldrin, Clordano, Clordecone, Dieldrin, Endrin, Esabromobifenile, Mirex,Toxafene, DDT.
b) In una fase successiva ma entro e non oltre il 31 dicembre 2010 :
Eptalcoro, Esaclorobenzene, Policlorobifenile (PCB), HCH (compreso il lindano);
c) Entro il 31 dicembre 2011, in maniera graduale, saranno ridotti i valori degliinquinanti rilasciati nelle emissioni in atmosfera riconducendo per tale data glistessi, ai livelli e ai limiti previsti dalla Legge Regionale come indicato nellallegato
n2;
d) In armonia con quanto previsto dalla normativa che disciplina le azioni applicabilinelle aree a rischio e di crisi ambientale accertata, ovvero la possibilit da partedelle Regioni di ridurre il carico inquinante immesso nellambiente fissando anchelimiti pi restrittivi alle emissioni industriali, nellambito del Piano Regionale diQualit dellAria: (art. 271 del D.L. 152/2006 commi 3 e 4 e succ.ve modificheapportate dal D.Lvo 29 giugno 2010, n. 128.), si determina che, per gli impianti giautorizzati ed in esercizio sul territorio della Regione Puglia, fatto obbligo entro il31 dicembre 2011, di osservare la riduzione delle soglie di tutti gli inquinanticompresi quelli accertati negli ambienti di lavoro e di vita e specificatamente nellamatrice aria come riportato nellallegato n2 ;
e) Dalla data di approvazione della presente legge, le concentrazioni massimedi IPA presenti nellaria ambiente, relativamente al valore medio annuale diriferimento da raggiungere e rispettare, anche con ladozione delle migliori
tecnologie in assoluto e prescindendo dalle logiche di compatibilit economica, nondovranno essere superiori ai valori indicati nella Tabella A2.2 , obiettivo diqualit prefissato
f) Il raggiungimento ed il costante mantenimento di tali limiti propedeutico al finedel rilascio o del mantenimento dellA.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) sedi competenza Regionale, o del parere e/o relative autorizzazioni , per gli impianti
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soggetti ad A.I.A. di competenza Statale;
Articolo 4Modalit e criteri di analisi, campionamento e verifica;
Soggetti preposti alla validazione, studio, ricerca e controllo.
a) La Regione Puglia, sancisce come obbligatoria ladozione del campionamento incontinuo * per tutti gli impianti che emettono inquinanti compresi nelle classi A,B, C e D di cui allallegato 2 alla presente ed a cui vincolare la concessionedellAIA se di competenza Regionale, o il parere e relative autorizzazioniprovinciali e/o comunali, se di competenza Statale.
Con spese a carico dei soggetti gestori, dovranno essere eseguiti da ARPAPuglia tutti i rilevamenti ritenuti idonei a garantire losservanza dei limiti diemissione ed immissione degli inquinanti, con periodicit e modalit da definirsinella prima riunione del Comitato di Coordinamento di cui al seguente puntod.
(*)che sar reso obbligatorio con la parte V della norma europea EN-1948, "Stationary source emissions
Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 5: Long-term sampling ofPCDDs/PCDFs and PCBs");
b) I soggetti gestori di impianti industriali sottoposti ad A.I.A. statale o regionale
dovranno dotarsi di idonei e riconosciuti sistemi autonomi di verifica, controlloed analisi per la determinazione del carico inquinante prodotto e rilasciato neirispettivi punti di emissione ed immissione in atmosfera, sul suolo, nel mare enei corpi idrici di falda. A tali sistemi gli organismi territoriali e nazionali prepostial controllo avranno libero accesso in qualsiasi ora della giornata e nellannosolare, senza preavviso. E affidata allARPA Puglia la taratura degli strumenti inuso allAzienda ed utilizzati per il monitoraggio degli impianti, come previstodallart. 11 comma B del D. Lvo 59/2005
c) Per il controllo e la valutazione delle percentuali di polveri (PM) ed inquinantiritenuti pericolosi per la salute pubblica e lambiente nella ricaduta al suolo, se
necessario, ARPA Puglia predisporr la delocalizzazione e ridistribuzione dellecentraline gi esistenti sul territorio destinando le stesse al monitoraggio degliinquinanti nella matrice aria, ed eventualmente riposizionando le stesse ancheallinterno delle aree di pertinenza degli impianti sottoposti a monitoraggio.
d) I compiti di analisi chimica, fisica e biologica degli ecosistemi marini finalizzatialla valutazione dellimpatto antropico sui sistemi marini stessi, saranno svoltidallA.R.P.A. Puglia.Tali compiti saranno indirizzati e mirati al controllo e alrecupero ambientale marino costiero, nelle more delle bonifiche dei siti diinteresse nazionale individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23novembre 1998 Legge 426/98, in concerto con il Polo Scientifico Tecnologico diEccellenza di Taranto, ARPA Puglia ed ASL competenti per territorio.
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e) Il raggiungimento di tali obbiettivi sar garantito da un Comitato diCoordinamento cos composto: Ente Regione Puglia, Amministrazioni diProvince e Comuni interessati, ISPRA, ARPA Puglia, CNR Istituto per l'AmbienteMarino Costiero "Talassografico A. Cerruti di Taranto, ed ASL territorialmentecompetenti. Saranno permanentemente invitati a partecipare i rappresentanti
delle Associazioni di tutela della salute e Ambientaliste riconosciute sulterritorio, in ottemperanza a quanto stabilito dal Protocollo di Aarhus del24/06/1998 recepito dallo Stato Italiano con la Legge 152/2006.
Articolo 5Interventi per evitare la diffusione di polveri inquinanti in atmosfera e
nellambiente. Adozione delle migliori tecnologie disponibili.
a) Ladozione delle Migliori Tecnologie Disponibili, data la gravit dellasituazione ambientale accertata nelle aree richiamate in premessa edindividuate dalla Legge 426/98, deve avvenire prescindendo dalle logiche dicompatibilit economica mirando alla adozione di provvedimenti e miglioritecnologie in assoluto, dando quindi priorit alla salvaguardia della salute edellambiente e piena applicazione del Principio di Precauzione. A tal fine, afar data dallentrata in vigore della presente Legge Regionale, ed entro il 31dicembre 2011 tutti i gestori di impianti che impiegano per le loro attivitmateriali e composti polverulenti dovranno dotare gli stessi di idonei sistemi
atti a prevenire ed evitare il diffondersi nellambiente circostante di polverital quale o derivanti da processi produttivi come di seguito specificato aicommi b), c), d), e), f);
b) Nelle attivit di carico/scarico da e su navi ed altri mezzi di trasportodovranno essere adottati mezzi e sistemi atti ad evitare il diffondersinellambiente di minerali e composti polverulenti, prediligendo sistemi discarico/carico continui a catena di tazze sigillati e automatizzati;
c) Le attivit di scarico/carico da e su navi dovranno essere effettuate inapposite aree individuate in accordo con le Autorit preposte e comunque lestesse non dovranno in nessun modo influire e/o interferire negativamente
con altre attivit turistiche o commerciali;d) Il trasporto su nastri dei minerali e/o materiali polverulenti per lindustria
dovr sempre avvenire con sistemi che prevedono lutilizzo di tecnologie attead impedire la fuoriuscita delle polveri verso lesterno, questi dovrannoessere chiusi e in depressione;
e) Per evitare la dispersione nellambiente di polveri dannose e/o pericolose perla salute, o comunque in grado di arrecare danno e/o molestia allambientee/o alla popolazione, il deposito e lo stoccaggio di minerali e compostipolverulenti per lindustria dovr essere effettuato in strutture coperte,tecnicamente denominate Coal Dome.
f) Lutilizzo nei processi produttivi e/o di incenerimento, di combustibilialternativi di origine diversa contenenti IPA, Nichel, Cromo, Vanadio,Manganese, Mercurio, Arsenico, Berillio dovranno essere sottoposti a V.I.A.
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(Valutazione di Impatto Ambientale) nei modi e nei termini previsti dalle leggivigenti.
Articolo 6Limiti di esposizione ad inquinanti nei luoghi di lavoro
a) In tutti i luoghi di lavoro dove le attivit produttive danno origine ad emissioni diinquinanti pericolosi per la salute, le stesse dovranno essere convogliateattraverso lutilizzo di idonei sistemi di captazione ed indirizzate alle unit difiltraggio e abbattimento inquinanti.
b) Negli impianti dove accertata la presenza di inquinanti riconosciuti quali certi,possibili o probabili cancerogeni o mutageni, lesposizione dei lavoratori (fermorestando lobbligo di fornire agli stessi idonei dispositivi di protezioneindividuale), dovr essere disciplinata tenendo conto della pericolositdellagente inquinante ed i tempi massimi di esposizione allo stesso osservandogli obiettivi e le indicazioni di cui alle tab. A2 dellallegato 2 alla presente;
c) I tempi di esposizione rapportati agli inquinanti ai quali si fa riferimento sonoquelli indicati dallAgenzia Intergovernativa I.A.R.C. o C.I.R.C. InternationalAgency for Research on Cancer, o Centre international de Recherche sur leCancer.
d) Tutti gli impianti industriali dovranno valutare allinterno delle emissioni prodottele concentrazioni degli inquinanti riconosciuti quali certi possibili o probabilicancerogeni o mutageni (organici ed inorganici) ed i livelli delle loro ricadute alsuolo in relazione agli scenari meteoclimatici dominanti.
Articolo 7Sistemi di monitoraggio, prevenzione, controllo, analisi e modalit di scariconei corpi idrici per reflui di processo, acque di raffreddamento e ditrattamento rivenienti da attivit lavorative;
a) Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi delle concentrazionidegli inquinanti presenti nei reflui di processo e le acque di raffreddamento e ditrattamento rivenienti da attivit lavorative, con spese a totale carico delgestore, dovranno avvenire sia allingresso che alluscita di ogni singoloimpianto di depurazione e comunque prima delleventuale confluenza degli
impianti relativi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scaricofinale. E vietata la diluizione e la miscelazione dei reflui derivanti dai processiproduttivi con le acque di lavaggio e/o raffreddamento in tutte le fasi che
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precedono la depurazione, il trattamento e lo scarico finale.
b) Al fine di scongiurare e prevenire linquinamento dei corpi idrici tutti, a seguitodi sempre possibili incidenti rilevanti, anomalie e/o guasti a monte degli impiantidi depurazione, gli impianti industriali autorizzati allo scarico finale in corpiidrici, dovranno realizzare a proprie spese, sistemi di capacitadeguata, atti a
contenere i reflui e le acque di scarico in ragione di un volume complessivo eproporzionalmente relativo, pari ad almeno 3 ore di fermo delle attivit discarico nei corpi ricettori finali.
c) A far data dallentrata in vigore della presente legge regionale, in manieragraduale ed entro il 31 dicembre 2011, saranno ridotte le concentrazioni degliinquinanti presenti nei reflui destinati allo scarico in mare, nei bacini e nei corpiricettori finali dovranno essere indicate nella tabella D di cui allallegato n2 allapresente;
d) A decorrere dal 31 dicembre 2011 sar vietato lutilizzo di cloro gas ed ipocloritodi sodio sia per la disinfezione degli scarichi che come antifouling nei circuiti
di raffreddamento.
Articolo 8Tempi di attuazione. Vigilanza e controllo
a) Entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente Legge Regionale, i
Gestori di impianti di cui allallegato n 1 gi esistenti ed in esercizio, dovrannoelaborare un piano tecnico-temporale per lattuazione dei conseguentiprovvedimenti. Il piano redatto seguendo le indicazioni riportate nellallegato n3 alla presente e le BREF di riferimento, dovr essere presentato alla RegionePuglia Area Politiche per lAmbiente, le Reti e la Qualit Urbana, tramite leProvince e Comuni interessati, per lapprovazione dello stesso da parte delComitato di cui alla lettera d) dellart. 4.
b) La presentazione e lapprovazione del piano sono propedeutiche al favorevolerilascio di pareri, autorizzazioni e/o il mantenimento dellA.I.A. se di competenzaregionale.
c) Il mantenimento dei requisiti, delle procedure e dei parametri indicati nel piano,se approvato, costituiscono parte integrante allautorizzazione per leserciziodelle attivit di cui allallegato n 1 alla presente legge;
d) Lelaborazione del piano e la successiva approvazione necessaria per larealizzazione di nuovi impianti.
e) In caso di superamento dei limiti di emissione di cui agli allegati alla presente ,dovuto ad anomalie del processo produttivo, o degli impianti di depurazione etrattamento dei reflui di processo, i Gestori sono tenuti ad intraprenderetempestivamente tutte le azioni di ripristino compreso il fermo immediato degli
impianti, ovvero, quelle necessarie a scongiurare danni alla pubblica incolumite allambiente. I gestori sono altres obbligati a darne tempestivacomunicazione agli organi preposti al controllo e alla tutela territoriale, nonch
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ad ARPA Puglia, ASL, Regione Puglia, Amministrazione Provinciale e Comuneterritorialmente competenti, i quali disporranno in accordo le procedure piidonee da adottare per il ripristino ottimale nella conduzione degli impianti e deisistemi.
f) I Gestori degli impianti di cui allallegato n1, assicureranno il libero accesso
senza preavviso agli organi preposti per lespletamento delle operazioni dimonitoraggio, campionamento, controllo, analisi e verifica, in qualsiasimomento della giornata, nellanno solare.
g) Gli eventuali oneri finanziari , relativi ad ogni operazione di monitoraggio,controllo o analisi di cui ai precedenti punti del presente articolo, sono a totalecarico dei soggetti gestori degli impianti.
ART. 9Sanzioni
(N.B. idonee misure da individuarsi in Commissione Regionale Ambiente)
ART.10(Norme transitorie e finali)
Il Consiglio Regionale entro il termine del 31.03.2011 integra la presente leggestabilendo labrogazione di norme dellordinamento della Regione incompatibili o incontrasto.
Art. 9Norma finanziaria
La presente legge, limitandosi a dettare norme di principio e di carattere
procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri n minori entrate a carico delbilancio autonomo regionale.
I Consiglieri: Cons. Alfredo CervelleraCons. Michele Ventricelli
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Allegato n 1
Categorie di attivit industriali
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e lasperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presenteLegge Regionale.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacit diproduzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varieattivit elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in unastessa localit, si sommano le capacit di tali attivit.
1. Attivit energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW.1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.1.3. Cokerie.1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallicicompresi i minerali solforati.
2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria osecondaria), compresa la relativa colata continua di capacit superiorea 2,5 tonnellate all'ora.
2.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:a) laminazione a caldo con una capacit superiore a 20 tonnellate diacciaio grezzo all'ora;b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ permaglio e allorch la potenza calorifica superiore a 20 MW;c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacit ditrattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacit di produzione superiore a
20 ton/Die;
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Allegato n 1
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchconcentrati o materie prime secondarie attraverso procedimentimetallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero(affinazione, formatura in fonderia), con una capacit di fusionesuperiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastichemediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativila cui capacit di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure dicalce viva in forni rotativi la cui capacit di produzione supera 50tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacit diproduzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2 Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione diprodotti dell'amianto.
3.3 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati allaproduzione di fibre di vetro, con capacit di fusione di oltre 20tonnellate al giorno.
3.4 Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinatialla produzione di fibre minerali, con una capacit di fusione di oltre20 tonnellate al giorno.
3.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, inparticolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres,porcellane, con una capacit di produzione di oltre 75 tonnellate algiorno e/o con una capacit di forno superiore a 4 m3 e con una
densit di colata per forno superiore a 300 kg/m3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attivit della sezione 4 si intende per produzionela produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica dellesostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
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Allegato n 1
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di basecome:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici oaromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidicarbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi,
nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;e) idrocarburi fosforosi;f) idrocarburi alogenati;g) composti organometallici;h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di
cellulosa);i) gomme sintetiche;j) sostanze coloranti e pigmenti;k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base,
quali:a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di
idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno,biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acidonitrico,acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato dipotassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
d) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo dicalcio, silicio, carburo di silicio.
4.3 Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo,azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e dibiocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per lafabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6 Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
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Allegato n 1
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, del12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1 Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista dicui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negliallegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 delConsiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacit dioltre 10 tonnellate al giorno.
5.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente laprevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuoviimpianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva
89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzionedell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti diincenerimento dei rifiuti urbani, con una capacit superiore a 3tonnellate all'ora.
5.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definitinell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 concapacit superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4 Discariche che ricevono pi di 10 tonnellate al giorno o con unacapacit totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione dellediscariche per i rifiuti inerti.
6. Altre attivit.
6.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;b) di carta e cartoni con capacit di produzione superiore a 20 tonnellateal giorno;
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Allegato n 1
6.2 Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento,mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacit ditrattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3 Impianti per la concia delle pelli qualora la capacit di trattamento superile 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4 a) Macelli aventi una capacit di produzione di carcasse di oltre 50tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti
alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con unacapacit di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giornoovvero materie prime vegetali con una capacit di produzione di prodottifiniti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di lattericevutodi oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
6.5 Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animalicon una capacit di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con pi di:
a. 40.000 posti pollame;b. 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o750 posti scrofe.
6.7 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodottiutilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare,spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire oimpregnare, con una capacit di consumo di solvente superiore a 150 kgall'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8 Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per usoelettrico mediante combustione o grafitizzazione.
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Allegato n 2
1.Valori limite di emissione per impianti industriali.
Al fine di rendere logicamente valide le operazioni di bonifica nelle aree dielevata crisi ambientale gi accertate e perimetrate, nonch avviare un piano
di riduzione del carico inquinante complessivo rilasciato nellambiente, gliimpianti o le parti di impianti di cui allallegato n1 punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, diconcerto con gli Organi di Controllo individuati alla lettera E dellart.4,dovranno predisporre piani vincolanti degli obbiettivi di qualit per ilraggiungimento progressivo, entro il 31 dicembre 2011, dei valori limite di cuialle seguenti tabelle A (A1, A2, A3) e B (B1, B2):
Tabella A1 : Limiti di emissioni industriali in atmosfera per gli impiantidi cui allallegato n1 punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Fatto salvo quanto stabilito dalla Legge Regionale n 44 del 19.12.2008 esuccessive modifiche e/o integrazioni riguardante i limiti di emissione inatmosfera per PCDD/PCDF, entro il 31 dicembre 2011, i valori limite diemissione degli inquinanti, di cui al D. Lvo 152/2006 parte quinta, allegati I, II,III, IV e V, dovranno intendersi ridotti in una percentuale non inferiore al 20%.I valori di ottenuti dalla riduzione del 20% dovranno comprendere anche leemissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi
composti.Il tenore di ossigeno di riferimento per la determinazione degli inquinanti neifumi al camino non dovr essere superiore al valore del 15% (V/V), salvo sediversamente disposto da Arpa Puglia nel Piano di Campionamento.In presenza di portate routinarie abnormi e solo nel caso in cui per ciascuninquinante non esista un limite di massa emessa in un determinato periodoabbinato al limite di concentrazione percentuale, dovr essere applicata unaulteriore riduzione del 20 % dei limiti delle concentrazioni degli inquinanti.
Allegati I, II, III, IV e V alla Parte Quinta del D. Lvo 152/2006
Allegato I Valori di emissione
Allegato II Grandi Impianti di combustione
Allegato III Emissioni di composti Organici Volatili
Allegato IV Impianti e attivit in deroga
Allegato V Polveri e sostanze organiche liquide
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Allegato n 2
Tabella A2 Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.)Prescrizioni sulla qualit dellaria ambiente.
LAgenzia per la ricerca sul cancro (I.A.R.C.) ha classificato fino ad oggi 48 IPA.Di questi, quelli che pi frequentemente si ritrovano nellaria e le rispettiveclassi di pericolosit sono riportati nella seguente tabella A2.1
Tabella A2.1 - IPA e Classi dipericolositIPA CLASSE IARC
Benzo(a)Antracene 2A
Benzo(k)Fluorantene 2B
Benzo(b)Fluorantene 2B
Benzo(j)Fluoantene 2B
Benzo(a)Pirene 1A
Dibenzo(ah)Antracene 2A
Indeno[1,2,3-cd]Pirene 2B
Lapproccio utilizzato nella stima del rischio per la salute umana derivantedallesposizione ad IPA si basa sulla potenza, cancerogenicit e effettimutageni dei vari congeneri relativamente a quella del benzo(a)pirene e siesprime in BaPeq. Pertanto la pericolosit derivante dallesposizione allatotalit degli IPA pu essere espressa come somma dei Bapeq dei singolicongeneri, che si ottengono moltiplicando il valore di concentrazione del
singolo congenere per il relativo TEF (fattore di tossicit equivalente). La Tab.C2 esplica tali considerazioni dettando un obiettivo di qualit dellariaespresso in BaPeq.Dallapprovazione della presente legge, le concentrazioni massime di IPApresenti nellaria ambiente non dovranno essere superiori ai valori indicati nellaTabella A2.2 :
Tabella A2.2 Obbiettivo qualit dellariaambienteIPA TEF
Benzo(a)Antracene 0.10 ng/mcBenzo(k)Fluorantene 0.10 ng/mc
Benzo(b)Fluorantene 0.10 ng/mc
Benzo(j)Fluoantene 0.10 ng/mc
Benzo(a)Pirene 1.0 ng/mc
Benzo(ghi)Perilene 0.01 ng/mc
Dibenzo(ah)Antracene 0.10 ng/mc
Indeno[1,2,3-cd]Pirene 1.0 ng/mc
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Allegato n 2
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Allegato n 2
Tabella A3 : Limiti di contaminazione del suolo, sottosuolo e delleacque sotterranee.
Fatti salvi limiti pi restrittivi eventualmente vigenti sul territorio per particolari
attivit antropiche, entro il 31 dicembre 2011, i valori limite di contaminazionedel suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee, in relazione alla specificadestinazione duso dei siti, dovranno intendersi ridotti in una percentuale noninferiore al 20%.Per le sostanze non esplicitamente indicate nelle tabelle 1 e 2 Titolo V di cuiallallegato 5 del D. Lvo 152/2006 e successive modifiche, i valori limite diconcentrazione accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanzatossicologicamente pi affine.
Tabelle 1 e 2 Titolo V di cui allallegato 5 del D.L. 152/2006
Tabella 1
Concentrazione soglia di contaminazione
nel suolo e nel sottosuolo
Allegato 2Concentrazione soglia di contaminazione
nelle acque sotterranee
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Allegato n 2
Tabella B - Limiti allo scarico in mare e nei corpi idrici del bacino regionaleValori limite da raggiungere entro il 31.12.2011
Per gli impianti di cui allallegato n1
Obiettivi di qualit (dati espressi in g/l)
Sostanza Tabella A Limite massimo 31.12..2010
Alluminio 500
Antimonio 50
Argento 5
Berillio 30
Cobalto 100
Cromo totale 500 200
Ferro 500
Manganese 100Nichel 100 50
Rame 50
Selenio 10
Vanadio 50
Zinco 250
Tensioattivi anionici 500 200
Tensioattivi non
ionici500 200
Fenoli totali 50
Diclorofenoli 50 20
Pentaclorofenolo 50 20
Solventi organicialogenati
400 300
Pentaclorobenzene 20 10
Solventi organici
aromatici100 50
Benzene 100 50
Toluene 100 50
Xilene 100 50
Pesticidiorganofosforici
10
erbicidi e
assimilabili10
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Allegato n 2
Solventi organicialogenati
400 300
Pentaclorobenzene 20 10
Solventi organiciaromatici 100 50
Benzene 100 50
Toluene 100 50
Xilene 100 50
Pesticidiorganofosforici
10
erbicidi eassimilabili
10
Tabella B1 - Limiti di concentrazione (*) allo scarico in mare e nei corpi idricidel bacino regionale per gli impianti di cui allallegato n 1Obiettivi di qualit (dati espressi in g/l Diossine pg/l -TE)
Inquinante LimiteLimite entro
2010
IPA (nota 1) 1 g/l
DIOSSINE 0,5 pg/l /TE) 0.2
CIANURI 5 g/l
ARSENICO 1 g/lPIOMBO 10 g/l 5
CADMIO 1 g/l
MERCURIO 0,5 g/l 0,2
POLICLOROBIFENILI assenti
PESTICIDIORGANOCLORURATI
assenti
TRIBUTILSTAGNO assenti
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Allegato n 3
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SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI
A.1 Identificazione dellimpianto
A.2 Altre informazioni
A.3 Informazioni sulle attivit IPPC e non IPPC dellimpianto
A.4 Fasi dellattivit ed individuazione delle fasi rilevanti
A.5 Attivit tecnicamente connesse
A.6 Autorizzazioni esistenti per impianto *
A.7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni
A.8 Inquadramento territoriale
A.9 Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici
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Allegato n 3
SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI
Le sezioni contrassegnate (*) riguardano solo impianti esistenti.
A.1 Identificazione dellimpianto
Denominazione dellimpianto
Indirizzo dello stabilimento
Sede legale
Recapiti telefonici
e-mail
Gestore dellimpianto
Nome e cognome
Indirizzo
Recapiti telefonici
e-mail
Referente IPPC_______________________________________________________________
Nome e cognome_____________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________
Recapiti telefonici_____________________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________________
Rappresentante legale
Nome e cognome
Indirizzo
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Allegato n 3
A.2 Altre informazioni
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________ n. __________
Sistema di gestione ambientale no EMAS ISO 14001 SGA documentato ma non certificato altro__________________________
Presenza di attivit soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/99
no
si notifica
notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____________
Effetti transfrontalieri
no si, allegare relazione
Misure penali o amministrative riconducibili allimpianto o parte di esso, ivi compresi iprocedimenti inCorso alla data della presente domanda
no
si, specificare ___________________________________________________
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Allegato n 3
(1)
A.3 Informazioni sulle attivit IPPC e non IPPC dellimpianto
n ___ Data di inizio attivit___________________ Data di presunta cessazione______________
Attivit ____________________________________ Codice IPPC ___________________________
Classificazione NACE____________________________________Codice_____________________
Classificazione NOSE-P__________________________________Codice_____________________
Numero di addetti ______________
Periodicit dellattivit: continua
stagionale gen feb mar apr mag giu
lug ago set ott nov dic
Capacit produttiva
Prodotto Capacit di produzione Produzione effettiva Anno di riferimento
Commenti
1 Compilare un quadro A.3 per ogni attivit, IPPC e non, presente in impianto.
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Allegato n 3
A.4 Fasi dellattivit ed individuazione delle fasi rilevanti
Riferimento Fase Rilevante
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
A.5 Attivit tecnicamente connesse
Attivit Sigla Riferimento rispetto aschemi a blocchi
Dati dimensionali
Commenti
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Allegato n 3
A.6 Autorizzazioni esistenti per impianto *Estremi attoamministrativo
Entecompetente
Data rilascio Datascadenza
Norme diriferimento
Oggetto
A.7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni
Valori Limite Standard di QualitInquinante Autorizzato Nazionale Regionale UE Nazionale Regionale
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Allegato n 3
A.8 Inquadramento territoriale
Superficie dellimpianto (m2)
Totale Coperta Scoperta pavimentata Scoperta nonpavimentata
Dati catastali
Tipo di superficie Numero del foglio Particella
A.9 Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici
Recettore
Scarico finale Tipologia Nome Riferimento Eventualegestore
Classificazionearea
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Allegato n 3
SCHEDA B - DATI E NOTIZIE SULLIMPIANTO ATTUALE
B.1.1 Combustibili utilizzati (parte storica)*B.1.2 Combustibili utilizzati (alla capacit produttiva)B.2 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliatoB.3.1 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (parte storica)*B.3.2 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacit produttiva)B.4 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (parte storica)*B.4.1 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (alla capacit produttiva)B.5.1 Scarichi idrici (parte storica)*B.5.2 Scarichi idrici (alla capacit produttiva)B.6.1 Emissioni in acqua (parte storica)*B.6.2 Emissioni in acqua (alla capacit produttiva)B.7 RumoreB.8 OdoriB.9 Altre tipologie di inquinamentoB.10 Linee di impatto ambientale
B.1.1 Combustibili utilizzati (parte storica) * Anno di riferimento:
Combustibile % S Consumo annuo (t) PCI (kJ/kg) Energia (MJ)
B.1.2 Combustibili utilizzati capacit produttiva
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Allegato n 3Combustibile % S Consumo annuo (t) PCI (kJ/kg) Energia (MJ)
B.2 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato
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Allegato n 3
B.3.1 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (parte storica)*
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Allegato n 3
B.3.2 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacit produttiva)
B.4 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (parte storica)*
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Allegato n 3
Anno di riferimento:
B.4.1 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (alla capacit produttiva)
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Allegato n 3
B.5.1 Scarichi idrici (parte storica)*
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Allegato n 3
Anno di riferimento:
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Allegato n 3B.5.2 Scarichi idrici (alla capacit produttiva)
B.6.1 Emissioni in acqua (parte storica)*
Anno di riferimento:
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Allegato n 3
B.6.2 Emissioni in acqua (alla capacit produttiva)
B.7 Rumore
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Allegato n 3
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Allegato n 3
B.8 Odori
B.9 Altre tipologie di inquinamento
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Allegato n 3
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Allegato n 3
Scheda C
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Allegato n 3
Raggiungimento degli obbiettivi; Tempi e modalit diattuazione degli interventi.
C.1 Programma e descrizione dettagliata degli interventiC.2 Benefici ambientali attesi
C.3 Scelta del metodoC.4 Metodo di ricerca di una soluzione BAT/MTD soddisfacenteC.5 Verifica di conformit dei criteri di soddisfazioneC.6 Metodo di individuazione della soluzione BAT/MTD applicabileC.7 Generazione delle alternativeC.8 Emissione e consumi per ogni alternativaC.9 Identificazione degli effetti per ogni alternativaC.10 Comparazione degli effetti e scelta della soluzione ottimizzataC.11 Quadro di sintesi delle variazioni delle modalit di gestioneambientaleC.12 Piano di monitoraggio
C.1 Programma e descrizione dettagliata degli interventi
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Allegato n 3
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Allegato n 3
C 2. Benefici ambientali attesi
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Allegato n 3
C.3 Scelta del metodo
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Allegato n 3
C4. Metodo di ricerca di una soluzione BAT/MTD soddisfacente(confronto fasi rilevanti - Leggi nazionali)
C5. Verifica di conformit dei criteri di soddisfazione
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Allegato n 3
C6. Metodo di individuazione della BAT/MTD applicabile(Confronto fasi rilevanti - BReF)
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Allegato n 3
C7. Generazione delle alternative
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Allegato n 3
C8. Emissioni e consumi per ogni alternativa
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Allegato n 3
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Allegato n 3C9. Identificazione degli effetti per ogni alternativa
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Allegato n 3
C 10. Comparazione degli effetti e scelta della soluzione ottimizzata
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Allegato n 3C 11. Quadro di sintesi delle variazioni delle modalit di gestione ambientale
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Allegato n 3
C 12. Piano di monitoraggio
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Allegato n 3