IL BILANCIO D’ESERCIZIO - · ancora dovuti I. Capitale II. Ris. da sovrapprezzo azioni (B)...
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO
� documento aziendale di sintesi, di derivazione contabile, rivolto a vari
destinatari, che rappresenta in termini consuntivi e con periodicità annuale le
modalità di determinazione del reddito prodotto e la consistenza del
patrimonio di funzionamento.
Caratteristiche del bilancio:
- ordinario: deve essere fatto ogni anno;
- annuale: fa riferimento al periodo di un anno;
- consuntivo;
- esterno: i suoi destinatari sono sia interni che esterni all’impresa (quali
finanziatori, fornitori e clienti).
I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
In Italia i principi legali di redazione del bilancio attualmente in vigore sono stati
introdotti dal D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991.
I principi introdotti nel Codice civile assumono un diverso grado di importanza � In caso di contrasto tra tali principi, deve essere rispettata la seguente gerarchia:
a) principi fondamentali;
b) principi generali di redazione;
c) principi applicati.
A) I PRINCIPI FONDAMENTALI ���� ART. 2423 C.C.
1) Rappresentazione veritiera e corretta
“Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. ….
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve
essere applicata”.
Tale principio stabilisce:
a) l’oggetto della rappresentazione del bilancio d’esercizio: è costituito dalla
situazione patrimoniale, finanziaria e economica della società, riferite ad un
dato esercizio;
b) le modalità con cui detta rappresentazione deve avvenire, ossia in modo:
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- veritiero, per le operazioni che determinano dei valori oggettivi, misurabili da
variazioni finanziarie certe o assimilate;
- corretto, per le operazioni aziendali, di regola non ancora completate, che
determinano invece valori privi del requisito dell’oggettività, in quanto
misurabili da variazioni finanziarie presunte oppure in quanto addirittura
mancanti di variazioni finanziarie1 (non di tipo “veritiera”, stante l’assenza di
un unico valore misurabile da una variazione finanziaria certa o assimilata) �
applicazione ragionevole dei criteri di valutazione previsti dallo stesso c.c.
c) la deroga obbligatoria, nel caso di contrasto tra il principio fondamentale e i
principi generali di redazione del bilancio.
2) Chiarezza
“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza”.
Il secondo tra i due principi fondamentali riguarda le modalità di rappresentazione dei
valori nel bilancio. La chiarezza di un bilancio viene intesa nel duplice significato di
comprensibilità (attraverso l’utilizzo di forme contabili di facile lettura) e di
completezza dello stesso (il bilancio deve evidenziare tutte le operazioni verificatesi
in un dato periodo, senza porre in essere dei raggruppamenti o dei compensi di
partite) � adozione degli schemi obbligatori di bilancio previsti dal Codice civile.
B) I PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO ���� ART. 2423-BIS C.C.
1) Continuazione dell’attività aziendale (o going concern)
“La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione
dell’attività”.
� debbono essere adottati i criteri di valutazione per la corretta determinazione
del patrimonio di funzionamento nonché del collegato reddito prodotto.
2) Prudenza
“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza.
1 Sono tali, ad esempio, i valori attribuiti agli ammortamenti, che non potranno mai essere sottoposti ad una verifica di
tipo oggettivo.
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Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio.
Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo”.
Il principio di prudenza comporta come diretta conseguenza la necessità di non
sopravvalutare il reddito prodotto, al fine di tutelare i creditori sociali che, nelle
società di capitali, in caso di insolvenza della società, possono fare affidamento solo
sul patrimonio della stessa � valutazioni di tipo prudenziale, tali da evitare una
sopravvalutazione dei componenti positivi di reddito o delle attività oppure una
sottovalutazione dei componenti negativi di reddito o delle passività � i ricavi
vengono imputati al relativo bilancio, solo se realizzati entro la data di chiusura dello
stesso periodo, mentre i costi vanno imputati al bilancio, anche se non ancora
sostenuti entro la fine del periodo ed anche se conosciuti dopo la fine dello stesso
periodo, ma prima della redazione del bilancio, purché:
- risultino di competenza economica del periodo in chiusura;
- risultino certi o almeno probabili nel loro verificarsi.
3) Valutazione della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo
“La valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.
� l’elemento prevalente nella rilevazione contabile deve essere costituito di regola
dalla sostanza economica dell’operazione e non invece dall’aspetto formale della
stessa, costituito dalla sua rappresentazione giuridica e contrattuale.
4) Competenza economica
“Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”.
In base a tale principio, le operazioni aziendali vanno imputate ai periodi, e quindi ai
bilanci, a cui esse si riferiscono sotto l’aspetto economico, a prescindere quindi dalle
relative variazioni finanziarie. In base al principio di competenza economica si
considerano:
- i ricavi in base al principio di realizzazione;
- i costi in base al principio “di correlazione” con i ricavi.
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5) Valutazione separata delle poste di bilancio
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati
separatamente.
Questo principio vieta di compensare la mancata svalutazione di alcune voci di
bilancio, imposta dal Codice civile in applicazione del principio di prudenza, con la
mancata rivalutazione di altre voci, non ammessa dal Codice civile sempre in
applicazione al medesimo principio di prudenza. Qualora una merce in magazzino
venga svalutata di un dato importo non è quindi ammesso compensare tale
svalutazione con la rivalutazione (non consentita) di un’altra merce presente in
magazzino. Occorre pertanto svalutare la prima merce e non rivalutare la seconda.
6) Costanza di applicazione dei criteri di valutazione
I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
Questo principio prevede la continuità di applicazione nel tempo dei principi
contabili e dei criteri di valutazione, per agevolare il confronto dei risultati conseguiti
nei diversi periodi.
C) I PRINCIPI APPLICATI
I principi applicati riguardano:
1) le regole formali di rappresentazione delle voci di bilancio in merito agli schemi di
stato patrimoniale e di conto economico;
2) le regole sostanziali di valutazione delle stesse voci.
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GLI SCHEMI OBBLIGATORI DI BILANCIO
Il Codice civile nella sua attuale versione con l’art. 2423 ha stabilito che il bilancio da
assoggettare a pubblicazione obbligatoria deve essere costituito da tre documenti, che
formano un complesso inscindibile:
- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- la nota integrativa.
Caratteristiche (art. 2423-ter c.c.)
1) Struttura rigida del bilancio
Le voci previste dal Codice civile per lo stato patrimoniale e per il conto economico
devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato. La norma si propone lo
scopo di agevolare la comparabilità dei bilanci tra aziende diverse.
2) Comparazione con i dati dell’esercizio precedente
Per ogni singola voce contenuta nello stato patrimoniale e nel conto economico deve
essere indicato l’importo della stessa voce dell’esercizio precedente.
3) Divieto al compenso di partite
Di regola sono vietati i compensi di partite, salvo quando espressamente previsti dalla
norma (fondi ammortamenti e svalutazioni) � devono essere rilevati distintamente
in voci dell’attivo o del passivo dello stato patrimoniale oppure distintamente in voci
dei ricavi o dei costi del conto economico.
4) Scomposizione / raggruppamento delle voci
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LO STATO PATRIMONIALE
Documento contabile che espone la situazione del patrimonio di funzionamento
dell’azienda riferito alla data di chiusura del periodo amministrativo � rappresenta le
fonti di finanziamento e gli impieghi aziendali in essere in un dato istante, riferiti alla
data di chiusura del periodo.
LA FORMA � forma a sezioni divise contrapposte
La forma dello stato patrimoniale prevista dal Codice civile
ATTIVO PASSIVO + PATRIMONIO NETTO
…………. ………….
IL CONTENUTO ���� art. 2424 c.c..
CODIFICAZIONE DELLE VOCI LE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE SONO PRECEDUTE DA CODICI
ALFABETICI E NUMERICI, CHE HANNO I SEGUENTI SIGNIFICATI:
- LETTERE MAIUSCOLE: INDICANO LE MACROCLASSI
- NUMERI ROMANI: INDICANO LE SINGOLE CLASSI CHE FORMANO LE
MACROCLASSI.
- NUMERI ARABI: INDICANO LE SINGOLE VOCI, TALVOLTA
ULTERIORMENTE SUDDIVISE IN SOTTOVOCI CODIFICATE CON LETTERE
MINUSCOLE.
ESEMPIO
(B) Immobilizzazioni MACROCLASSE
I. Immobilizzazioni immateriali: SINGOLA CLASSE
1) costi di impianto e di ampliamento; SINGOLE VOCI
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; SINGOLE VOCI
Mentre i primi due livelli (macroclassi e classi) non possono essere mai modificati, le
voci e le sottovoci devono essere adeguati alla particolare natura dell’azienda �
Scomposizione delle voci / Raggruppamento delle voci ���� La struttura rigida del
prospetto di stato patrimoniale appare assoluta per quanto riguarda le voci più
sintetiche, precedute rispettivamente da lettere maiuscole dell’alfabeto (macroclassi)
e da numeri romani (classi). Per le voci più analitiche precedute da numeri arabi
(conti) la norma consente che esse possano essere ulteriormente
suddivise/raggruppate, a condizione che:
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- nel caso di suddivisione, non venga eliminata la voce complessiva e l’importo
corrispondente;
- nel caso di raggruppamento, esso è ammesso in presenza di un importo
irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione
aziendale o quando ciò favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo
caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
Schema di stato patrimoniale sintetico
ATTIVO PASSIVO (A) Crediti verso soci per versamenti (A) PATRIMONIO NETTO: ancora dovuti I. Capitale
II. Ris. da sovrapprezzo azioni (B) IMMOBILIZZAZIONI I I I . Riserve di rivalutazione I. Immobilizzazioni immateriali IV. Riserva legale II. Immobilizzazioni materiali V. Riserve statutarie III. Immobilizzazioni finanziarie VI. Riserva per azioni proprie
VII. Altre riserve (C) ATTIVO CIRCOLANTE VIII.Utili/Perd. portati a nuovo I. Rimanenze IX. Utile/Perdita dell'esercizio II. Crediti III. Attività finanziarie che non (B) FONDI per RISCHI ed ONERI costituiscono immobilizzazioni (C) TRATTAMENTO DI FINE IV. Disponibilità liquide RAPP. DI LAV. SUB.
(D) DEBITI (D) RATEI E RISCONTI (E) RATEI E RISCONTI
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Schema di stato patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 c.c.
ATTIVO PASSIVO
A) Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti, con separata indicazione
della parte già richiamata.
A) Patrimonio netto:
I – Capitale.
B) Immobilizzazioni, con separata
indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria:
II – Riserva da sopraprezzo delle azioni.
I – Immobilizzazioni immateriali: III – Riserve di rivalutazione.
1) costi di impianto e di ampliamento; IV – Riserva legale.
2) costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità;
V – Riserve statutarie.
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno;
VI – Riserva per azioni proprie in
portafoglio.
4) concessioni, licenze, marchi e diritti
simili;
VII – Altre riserve, distintamente
indicate.
5) avviamento; VIII – Utili (perdite) portati a nuovo.
6) immobilizzazioni in corso e acconti; IX – Utile (perdita) dell’esercizio.
7) altre. Totale.
Totale.
II – Immobilizzazioni materiali: B) Fondi per rischi e oneri:
1) terreni e fabbricati; 1) per trattamento di quiescenza e
obblighi simili;
2) impianti e macchinario; 2) per imposte, anche differite;
3) attrezzature industriali e commerciali; 3) altri.
4) altri beni; Totale.
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
III – Immobilizzazioni finanziarie, con
separata indicazione, per ciascuna voce
dei crediti, degli importi esigibili entro
l’esercizio successivo:
1) partecipazioni in: D) Debiti, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successivo:
a) imprese controllate; 1) obbligazioni;
b) imprese collegate; 2) obbligazioni convertibili;
c) imprese controllanti; 3) debiti verso soci per finanziamenti;
d) altre imprese; 4) debiti verso banche;
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2) crediti: 5) debiti verso altri finanziatori;
a) verso imprese controllate; 6) acconti;
b) verso imprese collegate; 7) debiti verso fornitori;
c) verso controllanti; 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
d) verso altri; 9) debiti verso imprese controllate;
3) altri titoli; 10) debiti verso imprese collegate;
4) azioni proprie, con indicazione anche
del valore nominale complessivo.
11) debiti verso controllanti;
Totale. 12) debiti tributari;
Totale immobilizzazioni (B). 13) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale;
14) altri debiti.
C) Attivo circolante: Totale.
I – Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di
consumo;
E) Ratei e risconti, con separata
indicazione dell’aggio su prestiti.
2) prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II – Crediti, con separata indicazione,
per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4bis) crediti tributari;
4ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III – Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche
del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
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Totale.
IV – Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata
indicazione del disaggio su prestiti.
Totale (A + B + C + D). Totale (A + B + C + D + E).
Osservazioni:
1) Attività iscritte al netto delle rettifiche
Le attività aziendali vanno iscritte nello stato patrimoniale al netto di eventuali
rettifiche di valore, quali i fondi ammortamento e i fondi svalutazione, che non
risultano pertanto presenti nel passivo.
2) Distinzione dei crediti e dei debiti in base all’epoca di riscossione e pagamento
I crediti e i debiti vanno riportati nello stato patrimoniale con separata indicazione
degli importi esigibili entro oppure oltre l’esercizio successivo.
3) Definizione di società controllata e collegata (art. 2359 c.c.)
SOCIETA' CONTROLLATA���� 1) LE SOCIETA' IN CUI UN'ALTRA SOCIETA' DISPONE DELLA
MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.
2) LE SOCIETA' IN CUI UN'ALTRA SOCIETA' DISPONE DI VOTI
SUFFICIENTI PER ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE
NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.
3) LE SOCIETA' CHE SONO SOTTO INFLUENZA DOMINANTE DI UN'ALTRA
SOCIETA' IN VIRTU' DI PARTICOLARI VINCOLI CONTRATTUALI CON
ESSA.
SOCIETA' COLLEGATA ���� SOCIETA' SULLE QUALI UN'ALTRA SOCIETA'
ESERCITA UN'INFLUENZA NOTEVOLE (PRESUNZIONE: POSSESSO 20%
DEI VOTI IN ASSEMBLEA ORDINARIA RIDOTTO AL 10% PER LE SOCIETA'
QUOTATE)
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IL CONTO ECONOMICO
Il conto economico è il documento contabile che esprime il processo di formazione e
l’entità del reddito aziendale prodotto, riferito all’intero periodo in chiusura,
attraverso l’esposizione dei flussi economici positivi (ricavi) e dei flussi economici
negativi (costi).
LA FORMA ���� forma scalare (vantaggio di mostrare risultati intermedi, che
evidenziano il contributo delle varie aree aziendali alla sua formazione).
IL CONTENUTO ���� art. 2425 c.c.
Schema di conto economico ai sensi dell’art. 2425 c.c.
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
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e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità
liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A – B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti;
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17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese
controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 - 17 + - 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18 – 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi
non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20 – 21).
Risultato prima delle imposte (A – B + - C + - D + - E).
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;
23) utile (perdita) dell’esercizio.
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Lo schema descritto prevede tre livelli di voci, in base al loro grado di analisi:
- le macroclassi, precedute da lettere maiuscole dell’alfabeto, che rappresentano le
voci più sintetiche del prospetto;
- i conti, preceduti da numeri arabi;
- i sottoconti, preceduti da lettere dell’alfabeto minuscole, che rappresentano le voci
più analitiche del prospetto.
Si ricorda che mentre le macroclassi non possono essere mai modificate, gli altri due
livelli devono essere adeguati alla particolare natura dell’azienda.
Osservazioni:
Si tenga presente che:
1. Vendite e acquisti al netto delle rettifiche
Tanto i ricavi di vendita di merci e prodotti quanto i costi di acquisto di merci e
materie vanno iscritti nel conto economico già al netto delle eventuali rettifiche, quali
resi, abbuoni, ribassi e premi.
2. Variazioni delle rimanenze di magazzino
Nel conto economico civilistico le rimanenze vengono divise in due categorie:
a) prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, lavori in corso su
ordinazione � la variazione viene iscritta nel Valore della produzione
se RF > RI � incremento � segno positivo
se RF < RI � decremento � segno negativo
b) materie prime, sussidiarie, di consumo, merci, imballaggi non durevoli � la
variazione viene iscritta nei Costi della produzione
se RF > RI � incremento � segno negativo
se RF < RI � decremento � segno positivo
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Esempio
Beni in rimanenza Rimanenze iniziali Rimanenze finali
Prodotti 70.000 75.000
Semilavorati 23.000 20.000
Prodotti in corso di lavor. 18.000 18.000
Nella voce A) 2 del conto economico civilistico si procede alle seguenti iscrizioni:
Variazioni delle rimanenze:
Prodotti + 5.000
Semilavorati - 3.000
Non si iscrivono invece i prodotti in corso di lavorazione, in quanto non si è
verificata alcuna variazione tra rimanenze finali e rimanenze iniziali.
Beni in rimanenza Rimanenze iniziali Rimanenze finali
Materie prime 37.000 39.000
Materiali di consumo 9.000 8.400
Imballaggi non durevoli 2.700 2.700
Nella voce B) 11 del conto economico civilistico si procede alle seguenti iscrizioni:
Variazioni delle rimanenze:
Materie prime - 2.000
Materiali di consumo + 600
Non si iscrivono invece gli imballaggi non durevoli, in quanto non si è verificata
alcuna variazione tra rimanenze finali e rimanenze iniziali.
3. Plusvalenze e minusvalenze da alienazioni
L’art. 2425 prevede la seguente distinzione:
a) plusvalenze e minusvalenze di natura ordinaria (relativa alla cessione di beni
durevoli che rientrano nell’attività ordinaria dell’impresa, quali la vendita di un
impianto), inserite rispettivamente nel valore della produzione alla voce 5 (altri ricavi
e proventi) e nei costi della produzione alla voce 14 (oneri diversi di gestione);
b) plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria (relativa alla cessione di beni
estranei all’attività caratteristica aziendale, quali di immobili civili, oppure in
relazione alla cessione di beni strumentali di notevole rilevanza rispetto alla totalità
dei beni strumentali stessi), inserite nei proventi e oneri straordinari rispettivamente
alla voce 20 (proventi) e 21 (oneri).
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LA NOTA INTEGRATIVA ���� art. 2427 c.c.
L’ART. 2427 C.C. PREVEDE: “LA NOTA INTEGRATIVA DEVE INDICARE,
OLTRE A QUANTO STABILITO DA ALTRE DISPOSIZIONI: 1. I CRITERI APPLICATI nelle valutazioni delle voci di bilancio; nelle rettifiche
di valore (ammortamenti, svalutazioni, rivalutazioni); nelle conversioni dei valori
espressi in moneta estera; i cambiamenti dei criteri.
2. I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI.
Per ogni voce delle immobilizzazioni immateriali e materiali si devono indicare: il
costo; le operazioni precedenti (rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni); le
operazioni dell’esercizio (acquisizioni, spostamenti di voci, alienazioni); le
operazioni rettificative dell’esercizio (rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni).
3. L’ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DI ALCUNE PARTICOLARI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: costi di impianto e di ampliamento;
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. Si indica inoltre:
- le ragioni della loro iscrizione in bilancio, quali costi pluriennali;
- i criteri adottati per il loro ammortamento.
3-bis) La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle
immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata.
4. LA VARIAZIONE DI ALCUNE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
Ci si riferisce ai FONDI ed al DEBITO PER TFR, in relazione a utilizzi e
accantonamenti dell’esercizio.
5. LE PARTECIPAZIONI
6. I DETTAGLI SUI CREDITI E SUI DEBITI e cioè: l’ammontare dei crediti e
dei debiti con durata residua superiore a 5 anni; i debiti assistiti da garanzie reali su
beni della società; la ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio.
6-ter) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;
7. I DETTAGLI SU ALTRE VOCI , se l’ammontare è apprezzabile: ratei e risconti
attivi e passivi; altri fondi; composizione della voce altre riserve.
7-bis) LE VOCI DI PATRIMONIO NETTO DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE INDICATE, con specificazione in appositi prospetti della
loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi.
8. GLI ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
9. GLI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
10. LA RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE LORO PRESTAZIONI, se significativa, secondo: - categorie di attività; - aree geografiche.
11. I PARTICOLARI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Ci si riferisce ai proventi indicati al punto C15 del CE, diversi dai dividendi.
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12. L’ANALISI DELLA VOCE 17 DEL CONTO ECONOMICO, suddividendo
gli interessi e altri oneri finanziari in: interessi / oneri da prestiti obbligazionari, da
debiti verso banche, su altri debiti.
13. LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI quando il loro ammontare è apprezzabile.
14. LE RETTIFICHE DI VALORE ED ACCANTONAMENTI ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE, rispetto
all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle
apposite voci del conto economico.
15. I DATI SUI DIPENDENTI
Numero medio, tipologia di contratto, ecc.
16. I COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
17. LE INFORMAZIONI RELATIVE AD AZIONI DELLA SOCIETA’ (numero
e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società)
18. LE INFORMAZIONI SU AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA’. Per ciascuna categoria devono essere indicati il loro numero e i diritti
che attribuiscono.
19. NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI 19-bis) I FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETÀ;
20 - 21 INFORMAZIONI IN MERITO AI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 22. LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
• NORME NON CONTENUTE NELL’ART. 2427 C.C, quali: * DEROGHE OBBLIGATORIE DALLE NORME SUL BILANCIO DOVUTE
A SITUAZIONI ECCEZIONALI, PER ESIGENZE DI RAPPRESENTAZIONE
VERITIERA E CORRETTA. (ART. 2423 4° Comma) - motivazioni della deroga;
- effetti sulla situazione patrimoniale e sul risultato d’esercizio.
* DEROGHE ALL’IMMODIFICABILITA’ AI CRITERI DI VALUTAZIONE
(ART. 2423 bis 2° Comma) 3) RAGGRUPPAMENTI DI VOCI PRECEDUTE DAI NUMERI ARABI PER
FAVORIRE LA CHIAREZZA (ART. 2423 ter 2° Comma) - motivazioni della deroga;
- effetti sulla situazione patrimoniale e sul risultato d’esercizio.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE ART. 2428 C.C. (modificato dal D.Lgs. 02.02.2007 n. 32)
Redatta dagli amministratori, contiene informazioni su:
· SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ Relazione tra l’impresa ed il suo ambiente circostante.
· ANDAMENTO DELLA GESTIONE Aspettativa sull’andamento dell’azienda.
· INFORMAZIONI SPECIFICHE (ART. 2428 comma 3 del C.C.) inerenti a
attività di ricerca e sviluppo, rapporti di gruppo, fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio, evoluzione prevedibile della gestione, strumenti finanziari);
· ELENCO DELLE SEDI SECONDARIE DELLA SOCIETA’ (ART. 2428
comma 4 del C.C.)
· PROPOSTE DEGLI AMMINISTRATORI IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO.
RELAZIONE DEI SINDACI ART. 2429 C.C. (modificato dal D.Lgs. 02.02.2007 n. 32)
Relazione redatta dal Collegio Sindacale (organo di controllo presente nelle società di
capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l. con capitale sociale non inferiore a quello minimo
stabilito per le società per azioni, cioè Euro 120.000, S.r.l. che per due esercizi
consecutivi abbiano superato due dei limiti indicati dal 1° comma dell’articolo 2435-
bis e S.r.l. il cui statuto lo prevede).
LA RELAZIONE DEI SINDACI DEVE EVIDENZIARE:
1. IL GIUDIZIO DEL COLLEGIO SUI RISULTATI DELL’ESERCIZIO;
2. IL GIUDIZIO SUI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI
AMMINISTRATORI con particolare riferimento agli ammortamenti, agli
accantonamenti ed alle valutazioni delle poste più importanti;
3. IL GIUDIZIO SULLA TENUTA DELLA CONTABILITA’;
4. LE OSSERVAZIONI E LE PROPOSTE IN ORDINE AL BILANCIO ED ALLA
SUA APPROVAZIONE.
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BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA - Art. 2435 bis
LA LEGGE DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE PREVEDE LA
POSSIBILITA' DI ADOTTARE UNO SCHEMA SEMPLIFICATO DI BILANCIO
PER LE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI (imprese che nel primo esercizio di
vita o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti
parametri dimensionali:
1 - TOTALE DELL'ATTIVO: EURO 4.400.000
2 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: EURO 8.800.000
3 - DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA NELL'ESERCIZIO: 50).
PER LO STATO PATRIMONIALE L'ABBREVIAZIONE CONSISTE: 1 – nell’indicare le sole voci precedute da lettere maiuscole e da n. romani;
2- le voci crediti vs soci per versamento ancora dovuti (A) e ratei e risconti (D)
dell’attivo possono essere comprese nella voce Crediti (CII);
3 – dalle voci IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI (ATTIVO BI
E BII), devono essere detratte in forma esplicita sia gli ammortamenti che le
svalutazioni � obbligo di indicare esplicitamente nell’attivo con segno negativo le
rettifiche alle immobilizzazioni immateriali (voce BI dell’attivo) e materiali (voce BII
dell’attivo), date dai fondi ammortamento e dai fondi svalutazione. Tale indicazione
non è richiesta per lo stato patrimoniale ordinario, poiché l’importo di questi valori va
specificato obbligatoriamente nella nota integrativa;
(B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
- Fondo ammortamento e svalutazioni
II. Immobilizzazioni materiali
- Fondo ammortamento e svalutazioni
III. Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
4- la voce Ratei e risconti del passivo (E) può essere compresa nella voce Debiti (D);
5 – per i crediti (ATTIVO CII) e i debiti (PASSIVO D) devono essere separatamente
indicati gli importi scadenti oltre l’esercizio successivo.
(C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
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Esempio: Immobilizzazioni € 200.000; Fondo ammortamento € 120.000. Valore
nominale crediti € 60.000, fondo svalutazione crediti € 2.000; € 8.000 scadono oltre
l’anno (già al netto della relativa quota di svalutazione).
B) Immobilizzazioni:
II - Immobilizzazioni materiali 200.000
– Fondi ammortamento 120.000
Totale 80.000
C) Attivo circolante:
II - Crediti 58.000
- esigibili oltre l’esercizio 8.000
- esigibili entro l’esercizio 50.000
Nel conto economico l’abbreviazione consiste nel poter raggruppare alcune voci (es.
A2 e A3; B9 (c), B9 (d), B9 (e); ecc.). Inoltre, non è richiesta la separata indicazione
delle plusvalenze nella voce E20 e delle minusvalenze e imposte relative a esercizi
precedenti.
Per la nota integrativa l’abbreviazione consiste nella possibile omissione di alcuni
punti indicati dall’art. 2427.
La semplificazione riguarda anche un allegato di bilancio � Qualora si inseriscano in
nota integrativa i punti 3-4 richiesti dall’art. 2428 c.c., in tema di relazione sulla gestione, la compilazione della stessa relazione sulla gestione può essere omessa.
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LE IMPOSTE SUL REDDITO Il risultato che scaturisce dal bilancio redatto in base alla normativa del codice civile
rappresenta il valore di partenza a cui fa riferimento la disciplina tributaria per la
determinazione dell’imponibile fiscale.
L’imponibile fiscale rappresenta la base per il calcolo delle imposte dirette IRES.
REDDITO LORDO ANTE IMPOSTE (da bilancio)
- IMPOSTE SUL REDDITO
= REDDITO NETTO D’ESERCIZIO
Le imposte si calcolano sul reddito imponibile così determinato:
REDDITO LORDO ANTE IMPOSTE (da bilancio)
+/- VARIAZIONI FISCALI
_______________________________
= REDDITO IMPONIBILE FISCALE
REDDITO IMPONIBILE si calcolano le IMPOSTE
Dove VARIAZIONI FISCALI = DIFFERENZE fra componenti reddituali e
componenti fiscali (componenti ai fini delle determinazione del reddito imponibile)
Es. alcuni costi sono indeducibili totalmente o parzialmente , alcuni ricavi non sono
tassati; alcuni costi / ricavi rilevano fiscalmente in esercizi diversi da quello di
competenza economica civilistica (es. compenso amministratori non pagati
nell’esercizio, plusvalenze rateizzabili).
Sul reddito imponibile viene calcolate l’ I.R.E.S. ( IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA), dovuta dalle società di capitali. ALIQUOTA IRES 27,50 %
I.R.A.P – Imposta Regionale sulle Attività Produttive La base imponibile è rappresentata dal valore della produzione netta risultante dal
bilancio, così calcolata:
VALORE DELLA PRODUZIONE (da A1 a A5)
- COSTI DELLA PRODUZIONE da B6 a B14 con l’esclusione di:
B9: costi del personale (eccetto INAIL, formazione lavoro/apprendisti e CUNEO)
B10C: svalutazioni delle immobilizzazioni
B10D: perdite e svalutazioni su crediti
B12: accantonamenti per rischi
B13: altri accantonamenti
interessi ricompresi nei canoni leasing (B8)
certi proventi/oneri straordinari (B14)
= REDDITO IMPONIBILE IRAP
Il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione
o allo scambio di beni o alla prestazioni di servizi.
L’aliquota dell’IRAP è stata fissata nella misura del 3,90% .