Igiene e sicurezza nelle piscine Lavoratore sicuro -Nuotatore Sicuro · Igiene e sicurezza nelle...
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06/03/2017
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Igiene e sicurezza nelle piscine
Lavoratore sicuro - Nuotatore Sicuro
Sicurezza del lavoratore: quadro normativo di riferimento
Dott. Roberto Agnesi – SPISAL distretto Treviso
Progetto integrato SISP-SPISAL
nel DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SISP
Locali, attrezzature,
idoneità del
personale
Locali, attrezzature,
profili
professionali, autocontrollo,
qualità acqua
SIAN
Idoneità acqua uso umano
Prodotti, locali, formazione e
abilitazione
SPISAL
Locali, rischio chimico e biologico,
formazione, attrezzature,
idoneità mansione
Locali, rischio biologico,
attrezzature, DPI, formazione, idoneità
mansione
Locali, rischio chimico e biologico,
attrezzature, formazione,
abilitazione, DPI, idoneità mansione
Locali, rischi chimico e
biologico per
lavoratori e utenti DPI, idoneità
mansione
SSA
Sanità animali, Anagrafe animale,
SIAOA
Ispezione carni, benessere
animali, ambienti,
operatori, rintracciabilità
SIAPZ
Farmacovigilanza
Attività barbiere
con personale
dipendente
Attività
macellazione con
personale
dipendente
Attività di
terzista con
dipendenti +
rivendita
fitofarmaci
Impianti natatori
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Come si svolge il progetto
Convegno
24/02/2017
• Presentazione dell’iniziativa
Intervento di promozione
Aprile-giugno 2017
• Questionario autosomministrato assistito
• Check iniziale personalizzato
«Fotografia» di gruppo
•Dati aggregati sullo stato iniziale di osservanza della normativa
2017
•30%
•Controllo amministrativo adempimenti
• Controllo dei processi
2018
•30%
• Controllo amministrativo adempimenti
• Controllo dei processi
2019
•30%
• Controllo amministrativo adempimenti
• Controllo dei processi
FASE
TRIENNALE DEI
CONTROLLI
Monitoraggio a campione delle acque di balneazione
Inosservanza
Intervento di
VIGILANZA
Opportunità:
• Riduzione dei rischi
• Evitare le ricadute
negative in fase di
controllo
Qualche riferimento utile…. In attesa
del nuovo sito (www.ulss.tv.it)
LINK UTILI
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SITI TEMATICI
SITI TEMATICI
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Il sito tematico SPISAL
IL DLgs 81/08
Si applica a:
• Aziende con dipendenti o equiparati
• Lavoratori autonomi e altri (parzialmente)
• Modalità particolari per «volontari» inclusi quelli delle associazioni sportive
PRINCIPI:
• Valutazione di tutti i rischi
• Adozione di misure di protezione collettiva e individuale
• Informazione, formazione, addestramento, abilitazione, qualificazione delle
aziende e dei lavoratori autonomi
• Nomine di figure aziendali, attribuzione di responsabilità
• Idoneità delle attrezzature e dei DPI
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Art. 21
Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi
che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i
soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di
appalto o subappalto.29
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio
carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali.
Legge 98/2013 del 9 agosto 2013
Art. 32 – semplificazioni di adempimenti formali
Nuova formulazione art. 3 D.Lgs 81/08 Vecchia formulazione
comma 12 -bis . Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano serviziocivile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborsodi spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’ar t. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente dec reto . Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazionenell’ambito di una organizzazione di un datore di lavoro,questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazionisui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e diemergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli èaltresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, oveciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività
Comma 12-bis . Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 e dei volontari che effettuano serviziocivile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario el’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione dellatutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione diun datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negliambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione allapropria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre alminimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito dellamedesima organizzazione.
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Associazioni sportive
LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398 - Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche. (GU n.295 del 17-12-1991)
Art. 1
1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali
o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive
dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali
proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le
disposizioni di cui all'articolo 2.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (GU n.
305 del 31 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240
Art. 90
Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite
in società di capitali senza fine di lucro.
Il Codice Penale e la tutela degli utenti
In caso di infortunio sul lavoro:
• Art. 589 omicidio colposo (procedura d’ufficio)
• Art. 590 lesioni personali colpose (procedura d’ufficio per
lesioni gravi e gravissime)
Ma …
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… per gli utenti – lesione personale
Gli utenti non possono essere considerati equivalenti ai lavoratori, tuttavia si ricorda che nel Codice
Penale sono previste le seguenti situazioni:
Art 590: Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre
mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619,
se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i
fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa
da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni
cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale (1).
Utenti -morte
Art 589: Chiunque cagiona per colpala morte di una persona è punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si evidenzia che sia per le lesioni personali, anche se la parte lesa non è un lavoratore, la
pena è aumentata se il reato è commesso con violazione delle norme sulla sicurezza sul
lavoro; inoltre, nel caso delle lesioni personali gravi o gravissime, si attiva la procedura
d’ufficio e non a querela (per la morte è sempre d’ufficio).
Poiché la piscina è anche luogo di lavoro, si applicano tutte le normative pertinenti, in
particolare quelle relative ai luoghi di lavoro (titolo II) e alle attrezzature utilizzate (titolo III); vi
sono comunque incluse anche quelle relative all’informazione (cartelli) e alla segnaletica di
sicurezza.
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… grazie per l’attenzione