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I SINGOLI CONTRATTI A) ALIENAZIONI A TITOLO ONEROSO 1 - VENDITA Art. 1470 c.c. NOZIONE. La vendita il contratto che ha per oggetto il trasferimento della propriet di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. necessaria la forma scritta per la validit della vendita di beni immobili o diritti reali immobiliari (art. 1350 c.c.) e per la vendita di eredit (art. 1543 c.c.). La vendita un contratto consensuale ad efficacia reale. Il trasferimento delloggetto venduto si verifica, di regola, alla conclusione del contratto, per effetto del semplice consenso manifestato dalle parti (VENDITA CON EFFETTO REALE IMMEDIATO), affinch ci accada necessario che loggetto esista nel patrimonio del venditore e sia individuato, occorre inoltre che le parti vogliano il trasferimento immediato. In caso contrario la vendita avr immediatamente solo EFFETTI OBBLIGATORI, il venditore obbligato a procurare al compratore lacquisto, che si verificher in un momento successivo (VENDITA OBBLIGATORIA), ci accade nei seguenti casi: 1. Art. 1378 c.c. TRASFERIMENTO DI COSA DETERMINATA SOLO NEL GENERE. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la propriet si trasmette con lindividuazione fatta daccordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo allaltro, lindividuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere. 2. Art. 1472 c.c. VENDITA DI COSA FUTURA. Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, lacquisto della propriet si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la propriet si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti separati. Qualora le parti non hanno voluto concludere un contratto aleatorio la vendita nulla, se la cosa non viene ad esistenza. 3. Art. 1478 c.c. VENDITA DI COSA ALTRUI. Se al momento del contratto la cosa venduta non era di propriet del venditore, questi obbligato a procurarne lacquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la propriet della stessa. 4. Art. 1523 c.c. PASSAGGIO DELLA PROPRIETA E DEI RISCHI. Nella vendita a rate con riserva di propriet, il compratore acquista la propriet della cosa col pagamento dellultima rata del prezzo, ma assume i rischi fin dal momento della consegna. 5. VENDITA SOTTOPOSTA A TERMINE O A CONDIZIONE. VENDITE DI BENI AL CONSUMO Per CONSUMATORE si intende qualsiasi persona fisica che acquisti per scopi estranei allattivit imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (disposizioni applicabili anche ai contratti di permuta, somministrazione, fornitura di beni di consumo da produrre o fabbricare su richiesta del consumatore).

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La conformit del bene al contratto deve essere valutata tenendo conto oltre che delle sue qualit e prestazioni abituali anche delle dichiarazioni pubbliche fatte in proposito dal produttore (in particolare dalla pubblicit, salvo che non potesse conoscerla con lordinaria diligenza). Se la riparazione e la sostituzione sono eccessivamente onerose, o comunque il debitore non vi provvede entro un congruo termine, o se la sostituzione o la riparazione hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, questi pu, a sua scelta, chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Sono inoltre ampliati i termini per la denunzia del difetto (2 mesi) o quello di prescrizione dellazione per difetti non dolosamente occultati dal venditore (24 mesi). inoltre nullo ogni patto rivolto ad escludere o limitare preventivamente la garanzia. OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE Art. 1476 c.c. OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL VENDITORE. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1. Quella di consegnare la cosa al compratore; 2. Quella di fargli acquistare la propriet della cosa o il diritto, se lacquisto non effetto immediato del contratto; 3. Quella di garantire il compratore dallevizione e dai vizi della cosa. La garanzia per evizione dovuta dal venditore sia nellipotesi che egli non abbia fatto acquistare perch questa non gli apparteneva, sia nellipotesi che abbia trasferito una propriet gravata da vincoli o diritti altrui non previsti nel contratto (uguale garanzia per diritti reali diversi dalla propriet). Art. 1490 c.c. GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA. Il venditore tenuto a garantire che la cosa venduta si immune da vizi che la rendano inidonea alluso a cui destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. La garanzia non dovuta se al momento del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Tali vizi devono essere denunziati entro OTTO GIORNI dalla scoperta, lazione si prescrive dopo un anno dalla consegna. Art. 1492 c.c. EFFETTI DELLA GARANZIA. Nei casi indicati dallart. 1490 il compratore pu richiedere a sua scelta la risoluzione del contratto (AZIONE REDIBITORIA) ovvero la riduzione del prezzo (AZIONE ESTIMATORIA) salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta irrevocabile quando fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, se invece perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi lha alienata o trasformata egli non pu domandare che la riduzione del prezzo. Art. 1497 c.c. MANCANZA DI QUALITA. Quando la cosa venduta non ha le qualit promesse ovvero quelle essenziali per luso a cui destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento,

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purch il difetto di qualit ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dallart. 1495. In alcuni casi lazione di garanzia per i vizi o per difetto di qualit della cosa venduta pu concorrere con lazione di annullamento per errore. Questultima azione non assoggettata al termine di decadenza e alla prescrizione breve dellart. 1495 c.c., ma richiede che lerrore fosse riconoscibile da venditore al momento della conclusione del contratto; in seguito allannullamento il danno deve essere valutato in relazione allinteresse negativo. In caso di inadempimento relativo allACQUISTO DELLA PROPRIETA del venditore lacquirente, se non era a conoscenza dei difetti del diritto in capo al venditore, pu: CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. Se ignorava il difetto del diritto in capo al venditore; avr diritto al risarcimento del danno. CHIEDERE UNA RIDUZIONE DI PREZZO. Se la cosa solo parzialmente altrui o se solo gravata da diritti di godimento di terzi, qualora si possa ritenere che egli avrebbe acquistato lo stesso. Avr comunque diritto al risarcimento del danno. Art. 1516 c.c. ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO DEL VENDITORE. Se la vendita ha per oggetto beni fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dellart. precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore pu fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dellarticolo precedente. Il compratore ha diritto alla differenza tra lammontare della spesa occorso per lacquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui il compratore conosceva il difetto in capo al venditore, egli potr chiedere la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, la RIDUZIONE DEL PREZZO, oltre al risarcimento del danno, ma solo se subisce lEVIZIONE. In quanto il suo acquisto consapevole fa presumere che egli abbia accettato di acquistare un diritto condizionato. LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE Obbligo principale del compratore consiste nel pagamento del prezzo, di solito nel luogo dove la merce sar consegnata. Se il prezzo non esattamente determinato deve essere per lo meno determinabile. Art. 1474 c.c. MANCANZA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO. Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, n hanno convenuto il modo di determinarlo, n esso stabilito per atto della pubblica autorit, si presume che le parti abbiano volto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza pi vicina. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, determinato da un terzo. TIPOLOGIE DI VENDITA in relazione ai beni: VENDITA IMMOBILIARE

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Art. 1547 c.c. VENDITA A MISURA. Quando un determinato immobile venduto con lindicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unit di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dellimmobile inferiore a quella indicata nel contratto. Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha la facolt di recedere dal contratto qualora leccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata. Art. 1548 c.c. VENDITA A CORPO. Nel caso in cui il prezzo determinato in relazione al corpo dellimmobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento. VENDITA DI COSE MOBILI Art. 1510 c.c. LUOGO DELLA CONSEGNA. In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dellimpresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo allaltro, il venditore si libera dellobbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore. (VENDITA CON SPEDIZIONE). Le parti possono accordarsi affinch la consegna avvenga allarrivo (VENDITA CON CONSEGNA ALLARRIVO), in tal caso il venditore risponde dei danni dovuti alla colpa del vettore, il quale agisce come suo ausiliario (art. 1228 c.c.). Il rischio del perimento fortuito invece a carico del compratore, se la cosa gi gli appartiene Per la determinazione del prezzo e della sopportazione delle spese possono essere previste due clausole. CIF (cost, insurance, freight). In questo caso costo, assicurazione e nolo sono compresi nel prezzo di vendita, quindi sono a carico del venditore. FOB (free on board). Le spese di assicurazione e trasporto non sono comprese nel prezzo e restano quindi a carico del compratore Nel caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla compravendita di cose mobili la legge concede due rimedi: Art. 1517 c.c. RISOLUZIONE DI DIRITTO. La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto allaltro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se laltra parte non adempie la propria obbligazione. La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenti per ricevere preventivamente la cosa offerta, ovvero non laccetti. Il contraente che intende valersi della risoluzione di diritto deve darne comunicazione allaltra entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione si osservano le disposizioni sulla risoluzione per inadempimento.

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Art. 1515 c.c. ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE. Se il compratore non adempie lobbligazione di pagare il prezzo, il venditore pu far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita fatta allincanto a mezzo di persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa, nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dellora in cui la vendita sar eseguita. Se la cosa ha prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorit, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita pu essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno. Art. 1516 c.c. ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO DEL VENDITORE. Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo correte a n orma del terzo comma dellart. precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore pu far acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dellarticolo precedente. Dellacquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore. Il compratore ha diritto alla differenza tra lammontare della spesa occorsa per lacquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno. VENDITA DI DOCUMENTI Se la vendita ha per oggetto merci in viaggio o depositate in magazzini generali e rappresentate da duplicato della lettera di vettura, da una polizza di carico o da una fede di deposito, il venditore si libera dellobbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce. EVENTUALI CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPICHE DELLA VENDITA Art. 1520 c.c. VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO. Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore. Se lesame della cosa deve farsi presso il venditore, questi liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore. Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine indicato, la cosa si considera di suo gradimento. Art 1521 c.c. VENDITA A PROVA. La vendita a prova si presume fatta sotto condizione sospensiva che la cosa abbia le qualit pattuite o sia idonea alluso a cui destinata. La prova si deve eseguire nel termine secondo le modalit stabiliti dal contratto e dagli usi. Art 1522 VENDITA SU CAMPIONE O TIPO CAMPIONE. Se la vendita fatto su campione, sintende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualit della merce, e in tal caso qualsiasi difformit attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto. Qualora per, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare approssimativamente la qualit, si pu domandare la risoluzione soltanto se la difformit dal

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campione sia notevole. In ogni caso lazione soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dallart. 1495. ATIPICHE PATTO DI RISERVATO DOMINIO Detta clausola differisce il trasferimento della propriet al momento in cui il prezzo sia completamente pagato. Il trasferimento quindi sottoposto a condizione sospensiva. La cosa consegnata al compratore, il quale potr utilizzarla subito, ma dovr astenersi da ogni atto volto a ledere il riservato dominio, che costituisce la garanzia del venditore. Art. 1523 c.c. PASSAGGIO DELLA PROPRIETA E DEI RISCHI. Nella vendita a rate con riserva della propriet, il compratore acquista la propriet della cosa col pagamento dellultima rata del prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. La propriet riservata al venditore gli consente di rivendicare la cosa, se il prezzo non viene pagato, ad esclusione che sulla cosa stessa si possono soddisfare altri creditori del compratore. Per lopponibilit a questi ultimi occorre per che il patto di riservato dominio risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 1524 c.c.). Se la vendita ha per oggetto macchine del valore superiore a 15.49, la riserva di propriet opponibile anche al terzo acquirente, purch il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale collocata la macchina e su di essa sia apposto un apposito contrassegno. Il mancato pagamento di una sola rata non da luogo alla risoluzione del contratto, se essa non supera lottava parte del prezzo, e non determina neppure la perdita del beneficio del termine rispetto alle rate successive Art. 1526 c.c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Se la risoluzione del contratto ha luogo per inadempimento del compratore, il compratore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso, per luso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Qualora si convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennit, il giudice, secondo le circostanze, pu ridurre lindennit convenuta. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la propriet della cosa sia acquistata al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti. DIRITTO DI PRELAZIONE Col patto di prelazione una parte promette di preferirla allaltra nella stipulazione di un contratto di vendita, se decider di vendere. Prima di alienare a un terzo il venditore dovr quindi interpellare lavente diritto alla prelazione. se ci non venisse fatto lalienante si rende responsabile dei danni: lavente diritto alla prestazione non potr pretendere di riscattare la cosa dal terzo acquirente, perch il patto di prelazione ha efficacia solo tra le parti (EFFICACIA OBBLIGATORIA). Ci sono dei casi in cui la prelazione legale, e quindi i diritti acquisiti sono opponibili ai terzi acquirenti e ai suoi aventi causa (EFFICACIA REALE):

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1. La prelazione spettante al coerede nel caso che un altro coerede voglia vendere a un esstraneo la sua quota di eredit o parte di essa; 2. Nella vendita del fondo rustico, la prelazione spettante allaffittuario o al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante; 3. Nella locazione di immobili urbani utilizzati per svolgere attivit commerciali ed artigiane che abbiano rapporti diretti col pubblico la prelazione spetta al conduttore; 4. La prelazione dello Stato nel caso di alienazione di cose di interesse artistico, archeologico o etnografico RISCATTO CONVENZIONALE Art 1500 c.c. PATTO DI RISCATTO. Il venditore pu riservarsi il diritto di riavere la propriet della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita nullo per leccedenza. Art. 1502 c.c. TERMINE. Il termine per il riscatto non pu essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella dei beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale. Il termine stabilito dalla legge perentorio e non si pu prorogare. La vendita con patto di riscatto sottoposta a condizione sospensiva risolutiva potestativa, la quale consiste nella dichiarazione di riscatto da parte del venditore, unita alla restituzione del prezzo e di altri rimborsi: Art. 1503 c.c. ESERCIZIO DEL RISCATTO. Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimo fatto per la vendita. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia richiesta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine. Nella vendita di immobili l dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, pena la nullit. Il riscatto ha efficacia reale, opponibile al terzo al quale il compratore abbia alienato la cosa nel frattempo. Il patto di riscatto deve essere distinto dal PATTO DI RETROVENDITA, il quale obbliga il compratore a rivendere al venditore, se questi lo chieder. Si tratta di un contratto preliminare unilaterale, che ha effetto solo tra le parti. 2 VENDITA A TERMINE DI TITOLI DI CREDITO Art. 1531 c.c. INTERESSI, DIVIDENTI E DIRITTO DI VOTO. Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore. Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.

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una vendita nella quale il pagamento del prezzo e la consegna dei titoli sono rinviati entrambi a certa data (in Borsa: giorno della liquidazione). Diventa cos possibile effettuare operazioni di acquisto o di vendita, per speculare sulle variazioni delle quotazioni, anche se non si dispone attualmente di denaro o titoli. 3 - RIPORTO Art. 1548 c.c. NOZIONE. Il riporto il contratto per il quale il riportato tra sferisce in propriet al riportatore i titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume lobbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la propriet di altrettanti titoli della stessa specie, verso il rimborso del prezzo, che pu essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. Art. 1549 c.c. PERFEZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli. quindi un contratto reale, utilizzato anche nelle borse valori. Il riporto pu essere utilizzato da chi possiede dei titoli per procurarsi un finanziamento. In tal caso il finanziatore sar garantito dai titoli e si far promettere una remunerazione in denaro (INTERESSE DI RIPORTO) da aggiungersi al rimborso del prezzo. Pu anche darsi che sia prevalente la necessit del portatore di procurarsi la disponibilit temporanea dei titoli. In tal caso il contratto disporr che il rimborso del prezzo si diminuito in certa misura: la differenza (DEPORTO) costituir in compenso per il riportato. Se infine si conviene che il prezzo sia rimborsato senza aumenti e diminuzioni il RIPORTO ALLA PARI. Art 1550 c.c. DIRITTI ACCESSORI E OBBLIGHI INERENTI AI TITOLI. I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore. 4 - PERMUTA Art. 1552 c.c. NOZIONE. un contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della propriet di cose, o altri diritti, da un contraente allaltro. Si evince quindi che i beni scambiati sono uno misura del valore dellaltro. Art. 1553 c.c. EVIZIONE. Il permutante, se ha sofferto levizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Art. 1554 c.c. SPESE DELLA PERMUTA. Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali. Art. 1555 c.c. APPLICABILITA DELLE NORME SULLA VENDITA. Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.

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5 CONTRATTO ESTIMATORIO Art. 1556 c.c. NOZIONE. Con il contratto estimatorio una parte consegna una o pi cose mobili allaltra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel tempo stabilito. Questo tipo di contratto utilizzato da chi vuole avere la disponibilit di merce per venderla, ma senza accollarsi il rischio che rimanga invenduta. Ci accade solitamente nel commercio di giornali e oggetti preziosi. Vediamo ora le posizioni delle parti: TRADENS (venditore) ACCIPIENS (acquirente) Trattandosi di contratto reale il tradens Si accolla il rischio del perimento delle cose adempie al suo obbligo consegnando le cose pure se avvenuto per causa a lui non allaccipiens. imputabile (art. 1557 c.c. IMPOSSIBILITA DI RESTITUIRE). Con la consegna non riceve subito il prezzo Deve pagare il prezzo di stima al tradens, ma delle cose, dovendo aspettare lesito pu liberarsi da tale obbligo restituendo in tutto dellattivit dellaccipiens. Le cose potrebbero o in parte le cose al tradens. infatti non essere, o essere solo in parte, vendute. Pur rimanendo proprietario delle cose sino a I suoi creditori non possono sottoporle a quando non siano vendute dallaccipiens, non pignoramento o a sequestro finch non ne sia pu disporne sino a quando non gli siano stato pagato il prezzo al tradens. (Art. 15581 restituite (Art. 15582 c.c. DISPONIBILITA c.c. DISPONIBILITA DELLE COSE) DELLE COSE) 5 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Art. 1559 c.c. NOZIONE. La somministrazione il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dellaltra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Per lo pi lentit della somministrazione non determinata fin dallinizio in quantit fissa, pu infatti essere determinata la misura della singola fornitura, lasciando indeterminata la durata del contratto, oppure va determinata con riferimento al fabbisogno della parte che vi ha diritto. Art. 1560 c.c. ENTITA DELLA SOMMINISTRAZIONE. Qualora non sia determinata lentit della somministrazione, si intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo e alla conclusione del contratto. Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per lintera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta allavente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo voluto. Se lentit della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed stabilito un quantitativo minimo, lavente diritto alla somministrazione tenuto per la quantit corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso. Il contratto presenta alcune caratteristiche che lo rendono rilevante dal punto di vista giuridico:

10 1. UNICITA DELLA FONTE CONTRATTUALE. Pur potendo essere le prestazioni ripartite

nel tempo, se non continue, non sar necessario stipulare un nuovo contratto ad ogni prestazione.2. Art. 1562 c.c. - PAGAMENTO DEL PREZZO. Nella somministrazione a carattere

periodico il prezzo corrisposto allatto delle singole prestazioni in proporzione di ciascuna di esse. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo pagato secondo le scadenze duso.3. Art. 1569 c.c. CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. Se la durata della

somministrazione non stabilita, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.4. Art. 1564 c.c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempimento di una

delle parti relativo a singole prestazioni, laltra pu chiedere la risoluzione del contratto, se linadempimento ha una notevole importanza ed tale da menomare la fiducia nellesattezza dei successivi adempimenti. 5. Art. 1565 c.c. SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE. Se la parte che ha diritto alla somministrazione inadempiente e linadempimento di lieve entit, il somministrante pu sospendere lesecuzione del contratto senza dare congruo preavviso. Possono essere inoltre previste particolari clausole tra cui: Art. 1566 c.c. PATTO DI PREFERENZA. Il patto con cui lavente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, valido purch la durata dellobbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni. Lavente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza. Art. 1567 c.c. ESCLUSIVA A FAVORE DEL SOMMINISTRANTE. Se nel contratto pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, laltra parte non pu ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, n, salvo patto contrario, pu provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano loggetto del contratto. Art. 1568 c.c. ESCLUSIVA A FAVORE DELLAVENTE DIRITTO ALLA SOMMINISTRAZIONE. Se la clausola di esclusiva pattuita a favore dellavente diritto alla somministrazione, il somministrante non pu compiere nella zona per cui la esclusiva concessa e per la durata del contratto, n direttamente n indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. Lavente diritto alla somministrazione, che assume lobbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha lesclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.

N.B.

La figura del concessionario esclusivo per la rivendita non va confusa con quella dellagente o del commissionario. Il primo infatti supporta i rischi relativi, lagente o il

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commissionario invece promuovono o concludono vendite per conto del mandante e perci non assumono il rischio degli affari trattati Il CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING) il contratto con il quale una grande impresa concede a unimpresa minore di entrare a far parte della sua catena di distribuzione. LIMPRENDITORE AFFILIATO si giover della pubblicit e dellassistenza tecnica offerta dallaffiliante, oltre che della possibilit di utilizzare marchi conosciuti e promuovere la vendita di prodotti gi diffusi tra il pubblico LAFFILIANTE invece avr diritto a una percentuale sulle vendite. Tale contratto deve essere redatto per iscritto, pena la nullit. La legge precisa inoltre alcuni obblighi precontrattuali di reciproca informazione e richiede che il testo del contratto, e gli allegati informativi, sia sottoposto allaffiliante dallaffiliato ameno trenta giorni prima della sottoscrizione. Se il contratto a tempo determinato la durata stabilita deve essere tale da consentire allaffiliato lammortamento dellinvestimento e deve essere comunque non inferiore a tre anni. Laffiliante di regola impegnato a non dare altre concessioni nella medesima zona e per lo pi laffiliato si impegna a sua volta a non trattare beni o servizi in concorrenza con quelli del concedente. B) LA DONAZIONE Art. 769 c.c. DEFINIZIONE. La donazione il contratto col quale, per spirito di liberalit, una parte(donante) arricchisce laltra(donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto, o assumendo verso la stessa una obbligazione. Elementi caratterizzanti di questo contratto sono il TITOLO GRATUITO (incremento del patrimonio altrui senza lottenimento di alcun corrispettivo) e la conclusione dettata da SPIRITO DI LIBERALITA(intenzione di arricchire una persona con il conseguente proprio impoverimento). Elemento essenziale della donazione quindi proprio lANIMUS DONANDI (arricchimento dellaltra parte senza corrispettivo). Il contratto deve essere stipulato per atto pubblico alla presenza di due testimoni, in mancanza nullo. Tale disposizione non vale per le donazioni di modico valore (modicit valutata anche in relazione alle condizioni economiche del donante) che si perfezionano con la semplice consegna. I motivi sono rilevati se illeciti solo se sono stati la causa determinante che abbia spingo il donante a compiere latto di liberalit. Art. 771 c.c. DONAZIONE DI BENI FUTURI. La donazione non pu comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati. Qualora oggetto della donazione sia ununiversalit di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di s, si considerano comprese nella donazione

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anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dallatto non risulti una diversa volont. Alla garanzia per evizione il donante tenuto se: Levizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; Lo ha espressamente promesso come garanzia; Si tratta di donazione remuneratoria o modale. Alla garanzia per i vizi egli tenuto: Se lha espressamente promesso; Se stato in dolo. REVOCA La donazione pu essere revocata per due ragioni: Ingratitudine del donatario Nel caso in cui questultimo abbia commesso gravi crimini contro il donate o i suoi familiari (ex tentato omicidio), o si sia reso colpevole di ingiuria contro il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui. Sopravvenienza di figli Art. 805 c.c. DONAZIONI IRREVOCABILI. Non possono revocarsi per causa dingratitudine, ne per sopravvenienza di figli, le donazioni remuneratorie e quelle obnuziali. DIVERSE FIGURA DI DONAZIONE DONAZIONI DIRETTE DONAZIONE REMUNERATORIA Art. 770 c.c. DONAZIONE REMUNERATORIA. donazione anche la liberalit fatta per riconoscenza o in considerazione di meriti del donatario o semplicemente per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalit che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformit agli usi. DONAZIONE MODALE Art. 793 c.c. DONAZIONE MODALE. La donazione pu essere gravata da un onere. Il donatario tenuto alladempimento dellonere entro i limiti del valore della cosa donata. Per ladempimento dellonere pu agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dellonere, se prevista nellatto di donazione, pu essere domandata dal garante o dai suoi eredi. DONAZIONI INDIRETTE Di rilevante importanza il NEGOZIO MISTO CON DONAZIONE. stato stabilito che esso rientra nella categoria delle donazioni dirette. Con questo termine si vogliono considerare tutte le donazioni che si realizzano attraverso un mezzo diverso da quello abituale (ex. Vendita a prezzo irrisorio di un immobile, remissione di un debito, contratto a favore del terzo).

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Il codice civile richiama espressamente questa categoria stabilendo che anchesse sono soggette a collazione (art. 737 c.c.) e lart. 809 c.c. estende anche agli altri atti di liberalit le regole relative alla donazione limitatamente alla disciplina della revocazione per causa dingratitudine.

C) CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DI COSE 1 LOCAZIONE Art. 1571 c.c. NOZIONE. La locazione il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere allaltra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso il corrispettivo di un prezzo. La locazione pu avere ad oggetto beni immobili (appartamento, magazzino) e mobili (animali, automobili) e non richiede generalmente una forma particolare, fatto salvo per quanto previsto nella locazione di immobili per durata superiore ai nome anni, in questo caso necessaria la forma scritta. OBBLIGAZIONI DELLE PARTI Art. 1575 c.c. OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL LOCATORE. Il locatore deve: 1. Consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2. Mantenerla in stato da servire alluso convenuto; 3. Gestirne il pacifico godimento durante la locazione. Il locatore ha quindi lobbligo di compiere tutte le riparazioni necessarie, fuorch quelle di piccola manutenzione, idonee a mantenere la cosa in uno stato ottimale. Se la durata di tali riparazioni supera i VENTI GIORNI il conduttore ha diritto a unequa riduzione del canone. Il locatore inoltre deve astenersi dal compiere sulla cosa innovazioni che potrebbero limitarne il godimento per il conduttore (DIVIETO DI INNOVAZIONE). Art. 1587 c.c. OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL CONDUTTORE. Il conduttore deve; 1. Prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per luso determinato dal contratto o per luso che altrimenti pu desumersi dalle circostanze; 2. Dare il corrispettivo nei termini convenuti. Il conduttore responsabile contrattualmente del deterioramento della cosa locata salvo che non provi che esso sia a lui non imputabile. Art. 1588 c.c. PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA. Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, alluso o al godimento della cosa. GARANZIELinteresse del conduttore al pacifico godimento della cosa richiede tutela nei confronti del locatore ma anche nei contro eventuali molestie di terzi:

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art. 1585 c.c. GARANZIA PER MOLESTIE. Il locatore tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono luso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolt di agire contro di essi in nome proprio. Tale articolo concede quindi azione diretta al conduttore nei confronti dei molestatori di fatto. Tale azione, di manutenzione, solitamente a tutela del possesso, ma concessa eccezionalmente al conduttore che non possessore ma detentore della cosa. Art. 1586 c.c. PRETESE DA PARTE DEI TERZI. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve essere estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi. Il conduttore pu agire con lazione di reintegrazione nel caso in cui venga spogliato della cosa in modo violento o clandestino. Ma questa possibilit concessa solo nel caso in cui la cosa gli sia stata consegnata. In questo si manifesta il CARATTERE PERSONALE DEL DIRITTO DEL CONDUTTORE. Se la cosa alienata a un terzo, questi tenuto a rispettare la locazione, purch abbia data anteriore certa al suo acquisto, ovvero il conduttore avesse gi la detenzione della cosa. Art. 1599 c.c. TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA. Il contratto di locazione opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore allalienazione della cosa. La disposizione del comma precedente non si applica alle locazioni di beni mobili non iscritti nei pubblici registri, se lacquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede. Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dallinizio della locazione. Lacquirente in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto lobbligo verso lalienante. DURATA Per quanto concerne la durata la locazione pu essere a tempo determinato o indeterminato. Art. 1573 c.c. DURATA DELLA LOCAZIONE. Salvo diverse norme di legge (artt. 1607;1627 c.c.), la locazione non pu stipularsi per tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo pi lungo o perpetuo, ridotta al termine suddetto. La locazione per un tempo determinato cessa alla scadenza, senza che sia necessaria la disdetta. Tuttavia la locazione si ha per tacitamente rinnovata se, scaduto il termine, il conduttore rimane ed lasciato, nella detenzione della cosa. La locazione a tempo indeterminato cessa per effetto della DISDETTA, cio una dichiarazione di recesso di una delle parti, comunicata allaltra con congruo preavviso RESTITUZIONE Art. 1590 c.c. RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA. Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui lha ricevuta, in conformit della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dalluso della cosa in conformit

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del contratto. In mancanza di descrizione si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento della cosa dovuti a vetust. Le cose mobili devono essere restituite nel luogo dove sono state consegnate. Art. 1591 c.c. - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE. Il conduttore in mora a restituire la cosa tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo lobbligo di risarcire il maggior danno. TIPOLOGIE DI BENI LOCABILI LOCAZIONE FINANZIARIA o LEASING FINANZIARIO Contratto atipico per realizzare unoperazione di finanziamento a medio lungo termine. Limprenditore che abbia necessit di un bene strumentale, in luogo di procurarsi il finanziamento necessario allacquisto, pu rivolgersi a un impresa di leasing, dopo essersi accordato con il fornitore, la quale acquister il bene su sua indicazione e glielo conceder in uso dietro il pagamento di un canone periodico, calcolato per rientrare del capitale investito, oltre che di un premio per il rischio di anticipata obsolescenza. Tutte le opere di manutenzione e riparazione sono a carico dellimprenditore, come pure la responsabilit per eventuali vizi della cosa. Al termine del contratto limprenditore potr scegliere se restituire il macchinario, ed eventualmente rinnovare il leasing su un altro di maggiore innovazione, oppure ritirare il macchinario precedente pagando un prezzo di riscatto. Questultima ipotesi conveniente nel caso in cui le innovazioni sono disgiunte dal macchinario, e quindi integrabili in quello gi acquistato. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI La locazione degli immobili deve essere accompagnata da una regolamentazione prevista da legge speciale, tale normativa, LEGGE 392/1978 fa riferimento sia gli immobili urbani destinati ad uso abitativo, ad uso alberghiero e infine commerciale.

IMMOBILI UTILIZZATI COME ABITAZIONE Art. 1 L. 392/1978 la durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non pu essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni. Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria. Art. 3 L. 392/1978 - il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica allaltra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza. Il recesso del locatore ammesso quando intende destinare limmobile a uso proprio o del coniuge o dei parenti prossimi, ovvero intenda ricostruirlo o ristrutturarlo, e ancora nelle ipotesi in cui il conduttore abbia la piena disponibilit di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune ovvero non occupi continuativamente

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limmobile senza giustificato motivo. Il locatore pu inoltre dare disdetta quando intenda vendere limmobile a terzi e non abbia la propriet di altri immobili oltre a quello a uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore riconosciuto un DIRITTO DI PRELAZIONE. Tale diritto ha efficacia obbligatoria salvo il caso in cui sia espressamente previsto dal contratto (efficacia reale). Il conduttore pu sempre recedere anticipatamente per gravi motivi, mentre il locatore obbligato ad attendere il termine di scadenza del contratto. La disciplina circa la durata minima non applicabile ad alcuni rapporti di locazione specificati dalla legge, tra cui gli alloggi destinati esclusivamente per finalit turistiche. Per la validit del canone pattuito fra le parti richiesta la forma scritta. Ove questa non sia adottata, ma il rapporto sia istaurato di fatto, la misura del canone determinata dal giudice in misura non superiore a quella dei contratti-tipo definiti mediante gli accordi in sede locale cui si accennato sopra. Art.6 L. 392/1978 in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore laltro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a questultimo. In caso di separazione consensuale o di nullit matrimoniale al conduttore succede laltro coniuge se tra i due si sia stato cos convenuto. Anche il convivente more uxorio succede nel contratto di locazione. La DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (392/1978) introdusse i principi dellEQUO CANONE, con lo scopo di limitare lautonomia nella sua determinazione da parte dei locatori: Il canone non poteva essere superiore al 3,85% del valore dellimmobile (canone calmierato); I contratti avevano durata minima 4+4. Lequo canone non era remunerativo per i locatori e molti immobili rimasero cos sfitti, avendo influssi negativi anche sulledilizia. Un provvedimento normativo del 1992 svincolava gli immobili di nuova costruzione mentre per quelli meno recenti la locazione poteva prevedere un maggior canone, purch la contrattazione venisse assistita dalle associazioni rappresentanti le due parti contrattuali. La L. 431/1998 abroga la L. 391/1997 per quanto riguarda la locazione degli immobili a uso abitativo. Questa nuova norma disciplina inderogabilmente la durata e non il canone. Il contratto di locazione previsto il 4+4, il locatore pu tuttavia svincolare a questobbligo stipulando i contratti, redatti su appositi formulari, conclusi tra associazioni rappresentanti i locatori e i conduttori; in questo caso la durata diviene 3+2, in questo caso il canone deve avere un importo inferiore. Possono essere inoltre previste PRESCRIZIONI DI NATURA REGIONALE che fanno riferimento a usi specifici (ex. Contratto d locazione per studenti) concedenti al locatore delle particolari agevolazioni fiscali.

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IMMOBILI URBANI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO Lart. 27 L. 392/1978 stabilisce che la durata usuale non pu essere inferiore a SEI ANNI e rinnovo automatico alla scadenza, salva leventuale disdetta comunicata a mezzo raccomandata al meno 12 MESI prima della scadenza (FACOLTA DI DINIEGO del locatore che indente utilizzare limmobile per fini attinenti la sua persona e la sua famiglia), se gli immobili sono adibiti alle seguenti attivit: 1. Industriale, commerciale, artigiana; 2. Turistiche. Diversamente se adibiti ad uso alberghiero, in questo caso la durata minima deve essere di NOVE ANNI, il rinnovo automatico pu essere interrotto mediante disdetta anticipata comunicata a mezzo raccomandata almeno 18 MESI prima della scadenza. In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo a tali immobili, quando ci non avvenga per inadempimento, disdetta o recesso del conduttore, questultimo ha diritto a unindennit pari a 18 MENSILITA dellultimo canone corrisposto, per le attivit alberghiere lindennit pari a 21 MENSILITA, tale previsione volta a indennizzarlo per la perdita dellavviamento. Il collegamento fra il rapporto di locazione e lattivit produttiva esercitata si manifesta nella seguente regola: art. 36 L.392/1978 - il conduttore pu sublocare limmobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purch venga insieme ceduta o locata lazienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore pu opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente,pu agire contro il medesimo se il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Il conduttore ha inoltre diritto di prelazione, secondo quanto disposto dallart. 38 L.392/1978, che il locatore che intenda trasferire limmobile a titolo oneroso deve darne comunicazione al conduttore mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario; in tale atto devono essere indicati gli elementi essenziali della cessione (prezzo, e altre condizioni contrattuali). Dalla ricezione di tale atto il conduttore ha tempo 60 GIORNI per esercitare il suo DIRITTO DI PRELAZIONE, offrendo uguali condizioni a quelle comunicategli. Da tale data, il conduttore deve versare limporto stabilito entro 30 GIORNI. Il conduttore il quale diritto di prelazione stato violato, pu esercitare il c.d. RISCATTO (sentenza risolutiva del giudice mediante la quale gli viene conferito limmobile). 2 - AFFITTO Art. 1615 c.c. GESTIONE E GODIMENTO. Quando la cosa ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, laffittuario deve curarne la gestione in conformit della destinazione economica della cosa e dellinteresse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilit della cosa. Appare chiaro che laffitto si differenzia dalla locazione per loggetto, che in questo caso si configura come un bene produttivo, ossia in grado di produrre frutti. Tali beni sono di solito quelli rurali(cosa di per s in grado di produrre frutti) e le aziende(complessi coordinato di beni organizzato per una funzione produttiva).

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Esso inoltre un contratto a titolo oneroso Art. 1617 c.c. OBBLIGHI DEL LOCATORE. Il locatore tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in stato da servire alluso e alla produzione a cui destinata. Art. 1620 c.c. INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA DELLA COSA. Laffittuario pu prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purch esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi allinteresse della produzione. Entrambe le parti possono recedere, se non hanno pattuito la durata del contratto di affitto, dando allaltra parte congruo preavviso. Inoltre laffitto si scioglie per interdizione, inabilitazione o insolvenza dellaffittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia. Nel caso di morte dellaffittuario, il locatore e gli eredi dellaffittuario possono, entro tre mesi, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata allaltra parte con preavviso di sei mesi. rilevante sottolineare che norme particolari valgono per lAFFITTO DI FONDI RUSTICI. 3 - COMODATO Art. 1803 c.c. NOZIONE. Il comodato il contratto col quale una parte(COMODANTE) consegna allaltra(COMODATARIO) una cosa mobile o immobile, affinch se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con lobbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato essenzialmente gratuito. Art. 1804 c.c. OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO. Il comodatario tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non pu servirsene che per luso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non pu concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante pu chiedere limmediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno. Il comodatario risponder del deterioramento solo se questo a lui imputabile, e non conseguenza del normale uso della cosa. Inoltre egli tenuto a restituire loggetto, salvo diversa pattuizione delle parti, non appena il comodante glielo richieda.

D) CONTRATTI DI PRESTAZIONE DOPERA 1 - APPALTO Art. 1655 c.c. NOZIONE. Lappalto il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di unopera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Affinch lappaltatore possa assumersi la gestione necessario che sia un imprenditore, un artigiano o un piccolo imprenditore.

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APPALTO La fabbricazione intrapresa su specifica richiesta del committente.

COMPRAVENDITA DI COSA FUTURA La cosa da fabbricarsi rientra nellordinaria produzione di serie del venditore.

Lappalto fondato sulla fiducia nelle qualit dellimpresa appaltatrice, perci lesecuzione dellopera o del servizio non pu essere dato in subappalto senza il consenso del committente (art. 1656 c.c.). POSIZIONI DELLE PARTI APPALTATORE Art. 1658 c.c. FORNITURA DELLA MATERIA PRIMA. Materia prima necessaria a compiere lopera deve essere fornita dallappaltatore, se non diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi COMMITTENTE Art. 1660 c.c. VARIAZIONI NECESSARIE AL PROGETTO. Se per lesecuzione dellopera a regola darte necessario approvare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni di prezzo. Se limporto della variazione supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, lappaltatore pu recedere da contratto e pu ottenere, secondo le circostanze, un equa indennit. Se le variazioni sono di notevole entit, il committente pu recedere da contratto ed tenuto a corrispondere un equo indennizzo. Art. 1668 c.c. CONTENUTO DELLA GARANZIA PER DIFETTI E VIZI DELLOPERA. Il committente pu chiedere che le difformit o i vizi dellopera siano eliminati a spese dellappaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dellappaltatore. Se per le difformit o i vizi dellopera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente pu chiedere la risoluzione del contratto . Art. 1662 c.c. VERIFICA NEL CORSO DI ESECUZIONE DELLOPERA. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dellopera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola darte, il committente pu fissare un congruo termine entro il quale lappaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso

Art. 1659 c.c. VARIAZIONI CONCORDATE DEL PROGETTO. Lappaltatore non pu apportare variazioni alle modalit convenute se il committente non le autorizza. Lautorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni siano state autorizzate, lappaltatore, se il prezzo dellintera opera stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione Art. 1663 c.c. DIFETTI DELLA MATERIA. Lappaltatore tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dellopera e possono comprometterne la regolare esecuzione

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Art. 1669 c.c. ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura alla lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal concepimento, lopera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, lappaltatore responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purch sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. Art. 1667 c.c. DIFFORMITA E VISI DELLOPERA. Lappaltatore tenuto alla garanzia per le difformit e i vizi dellopera. La garanzia non dovuta se il committente ha accettato lopera e le difformit o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purch, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dallappaltatore.

inutilmente il termine stabilito, il contratto risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno Art. 1665 c.c. VERIFICA E PAGAMENTO DELLOPERA. Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare lopera compiuta. La verifica deve esser fatta dal committente appena lappaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire. Se, nonostante linvito fattogli dallappaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro breve termine, lopera si considera accettata. Se il committente riceve sena riserve la consegna dellopera, questa si considera accettata ancorch non si sia proceduto alla verifica. Salvo diversa pattuizione o uso contrario, lappaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando lopera accettata dal committente.

2 - TRASPORTO Art. 1678 c.c. NOZIONE. Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. La normativa civilistica si applica anche ai trasporti per via di acqua, di aria, ferroviaria e postale quando non derogate dal leggi speciali. TRASPORTO PUBBLICO Art. 1679 c.c. SERVIZI PUBBLICI DI LINEA. Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dellimpresa(obbligo legale a contrarre), secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nellatto di concessione e rese note al pubblico(parit di trattamento). I trasporti devono eseguirsi secondo lordine delle richieste; in caso di pi richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore. Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore obbligato ad applicarle a parit di condizioni a chiunque vi faccia richiesta. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime nulla, e alla causa difforme sostituita la norma delle condizioni generali. TRASPORTO DI PERSONE

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Il vettore ha lobbligo di trasportare il viaggiatore a destinazione nel tempo stabilito ed a tenerlo indenne dai danni alla persona e alle cose che reca con s. Il trasporto pu essere a titolo oneroso, gratuito o di cortesia. Art. 1681 c.c. RESPONSABILITA DEL VETTORE. Salva la responsabilit per il ritardo e per linadempimento nellesecuzione del contratto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio o della perdita o dellavaria delle cose che il viaggiatore porta con s, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilit del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito. Nel caso di TRASPORTI CUMULATIVI, ogni vettore responsabile nellambito del proprio percorso. Tuttavia il danno per il ritardo o per linterruzione del viaggio si determina in ragione dellintero percorso. necessario precisare che il TRASPORTO GRATUITO diverso dal TRASPORTO DI CORTESIA, in quanto nel primo il vettore, pur non ottenendo un corrispettivo, agisce per un interesse proprio (ex. Farsi pubblicit), nel secondo caso invece il vettore lo fa senza interessi, al solo fine di aver soddisfazione per il compimento di un atto amichevole TRASPORTO DI COSE Il vettore si obbliga con il mittente a trasportare nel tempo stabilito una o pi cose dal luogo di partenza a quello di destinazione ed in favore del mittente stesso o di un terzo (si configura come contratto a favore del terzo), i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore, in questultimo caso, spettano al destinatario solo dal momento in cui egli ne chiede consegna la vettore Il trasporto di cose un contratto consensuale e non reale. Il vettore pu chiedere al mittente il rilascio di un documento, la LETTERA DI VETTURA, il cui duplicato pu invece essere richiesto dallemittente al vettore. Detti documenti servono per provare il trasporto, ma se rilasciati allordine, possono essere trasferiti mediante girata ad altri soggetti come titoli di credito. POSIZIONI DELLE PARTI 1. VETTORE: Deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel modo, termine e luogo pattuiti nel contratto o definiti secondo gli usi; responsabile per la perdita e avaria delle cose consegnateli dal momento in cui le riceve dal mittente fino a quando non le consegna al destinatario; Ciascun vettore risponde nellambito del proprio percorso (trasporto comulativo); Le azioni contro di lui si prescrivono entro un anno. 2. MITTENTE: Deve indicare precisamente al vettore il nome del destinatario e il luogo, nonch dare una descrizione approfondita della merce e degli estremi necessari per eseguire la merce; Pu sospendere il trasporto e indicare un luogo diverso per il trasporto, salvo il rimborso al vettore; Deve corrispondere il compenso pattuito. 3. DESTINATARIO:

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beneficiario dei diritti nascenti dal contratto di trasporto dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, ne richiede la consegna al vettore; Se accetta senza riserva le cose consegnategli fa estinguere le azioni contro il vettore, tranne quelle per colpa grave e dolo; Ha diritto di accertare a sue spese, prima della consegna, lidentit e lo stato delle cose trasportate, e a chiedere il rimborso spese al vettore nel caso in cui sussista perdita o avarizia di merce. 4 - DEPOSITO Art. 1766 c.c. NOZIONE. Il deposito il contratto mediante il quale una parte(depositario) riceve dallaltra(depositante) una cosa mobile con lobbligo di custodirla e restituirla in natura.. Art. 1767 c.c. - GRATUITA DEL DEPOSITO. Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualit professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volont delle parti. Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia, se per esso a titolo oneroso la responsabilit valutata con maggior rigore. Egli tra laltro non pu servirsi della cosa depositata, infatti tenuto anche alla restituzione dei frutti, n darla ad altri, senza il consenso del depositante, salvo che circostanze eccezionali richiedano una differente modalit di custodia, il depositario deve darne per notizia al depositante appena possibile Art. 1771 c.c. RICHIESTA DI RESTITUZIONE E OBBLIGO DI RITIRARE LA COSA. Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che si convenuto un termine nellinteresse del depositario. Il depositario pu chiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine a favore del depositante. Anche se non stato convenuto un termine, il giudice pu concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa. Il depositante dovr pagare il compenso eventualmente pattuito e rimborsare al depositario le spese per la custodia al momento del ritiro (art. 1781 c.c.) Se un terzo, adducendo di avere la propriet o altro diritto sulla cosa, chiede al depositante la restituzione, questi, dopo averne data subito notizia al depositante, deve attendere che la controversia fra costui e il terzo venga risolta da magistrato, mantenendo nel frattempo una posizione di assoluta imparzialit (art.1777c.c.) Art. 1782 c.c. DEPOSITO IRREGOLARE. Se il deposito ha per oggetto una quantit di denaro o di altre cose fungibili, con facolt per il depositario di servirsene, questi ne acquista la propriet ed tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualit. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo. DEPOSITO IN ALBERGO Il codice prevede due tipi di responsabilit dellalbergatore: 1. Per le cose portate in albergo (art. 1783 c.c.). Rientrano in questa categoria:

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le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dellalloggio; le cose di cui lalbergatore, un membro della sua famiglia o un ausiliario assumono la custodia, fuori dallalbergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dellalloggio; le cose di cui lalbergatore, un membro della famiglia o un ausiliario assumono la custodia sia dentro che fuori lalbergo, per un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dellalloggio. In questo caso lalbergatore responsabile sino allequivalente di CENTO volte il prezzo di locazione dellalloggio per giornata. illimitata se il fatto dovuto a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari2. Per le cose dategli in custodia (art. 1784 c.c.). Rientrano in questa categoria:

le cose che gli sono state date in custodia; le cose che ha rifiutato di custodire e aveva lobbligo di accettare (carte valori, denaro contante, oggetti di valore); In questo caso lalbergatore responsabile illimitatamente DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI I magazzini generali sono imprese che provvedono alla custodia e alla conservazione di merci e derrate, con la facolt di rilasciare, ai depositanti che ne facciano richiesta, titoli di credito rappresentativi delle merci depositate: FEDI DI DEPOSITO e NOTE DI PEGNO Art. 1787 c.c. RESPONSABILITA DEI MAGAZZINI GENERALI. I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o lavarizia, derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dellimballaggio. IL SEQUESTRO CONVENZIONALE Art. 1798 c.c. NOZIONE. Il sequestro convenzionale il contratto col quale due o pi persone affidano a un terzo (sequestratario) una cosa o una pluralit di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perch la custodisca e la restituisca a quella a cui spetter quando la controversia sar definita. Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dalle parti, in mancanza si applicano le regole sul deposito ed eventualmente quelle sul mandato (artt. 1799, 1800 c.c.). Art. 1802 c.c. COMPENSO E RIMBORSO DELLE SPESE DEL SEQUESTATARIO. Il sequestratario ha diritto a compenso, se non pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e amministrazione della cosa.

E) CONTRATTI DI COOPERAZIONE DELLATTIVITA GIURIDICA ALTRUI 1 - MANDATO

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Art. 1703 c.c. NOZIONE. Il mandato il contratto mediante il quale una parte si obbliga a compiere uno o pi atti giuridici per conto dellaltra. Il mandato si perfeziona con laccordo delle parti, si ritiene per che esso debba rispettare la forma ad substantiam prevista per la conclusione del negozio per il quale conferito. Il mandato pu essere stipulato per compiere uno o pi atti determinati (MANDATO SPECIALE) o tutti gli atti giuridici nellinteresse del mandante (MANDATO GENERALE).

Art. 1704 c.c. MANDATO CON RAPPRESENTANZA. Se al mandatario stato conferito il potere di agire in nome del mandante si applicano le norme relative alla rappresentanza. Art. 1705 c.c. MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA. Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario (azione surrogatoria), pu esercitare i diritti di credito derivanti dallesecuzione del mandato, salvo che ci possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni seguenti. Il mandatario senza rappresentanza dovr trasmettere al mandante gli acquisti fatti e le somme ottenute, mentre il mandante dovr rimborsargli le spese e somministrargli i mezzi necessari per ladempimento delle obbligazioni assunte verso i terzi. La trasmissione dei diritti e obblighi giuridici in capo al mandante comporta per la sopportazione di maggiori costi fiscali e crea il rischio che, avvenuto il trasferimento in capo al mandatario, i suoi creditori possano assoggettare il bene a esecuzione forzata prima che esso sia effettivamente trasferito al mandante. Art. 1707 c.c. CREDITORI DEL MANDATARIO. I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni su beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio, purch, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa antecedente al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti nei pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la data di trascrizione dellatto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo. A questo tipo di mandato ricorrer chi non voglia apparire di fronte al terzo, per paura che ci pregiudichi unequa trattativa e qualora il terzo acconsenta a trattare solo col mandatario. OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO (artt. dal 1710 al 1718 c.c.) 1. Il mandatario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nellesecuzione del mandato, se il mandato gratuito la responsabilit per colpa valutata con minor rigore. 2. Non pu farsi sostituire nellincarico se non autorizzato. 3. Egli non pu eccedere i limiti posti al mandato, latto che esorbita il mandato resta a carico del mandatario salvo il caso in cui il mandante lo ratifichi. 4. Deve comunicare tempestivamente al mandante lesecuzione del mandato. 5. Il mandato congiuntivo non ha effetto se non accettato da tutti i mandatari. 6. Deve rendere conto del suo operato al mandante e rimettergli ci che ha ricevuto a causa del mandato.

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7. Nel caso in cui non consegni le somme dovuto al mandante alla data concordata tenuto al pagamento degli interessi legali. 8. Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e determinare eventuale loro deterioramento o avarizia per tutelare gli interessi del mandante stesso. 9. Ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi. OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE (artt. dal 1719 al 1721 c.c.) 1. Deve somministrare al mandatario i mezzi necessari per consentirgli lesecuzione del mandato. 2. Deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dalla data in cui sono state fatte e pagargli il compenso pattuito. 3. Deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a casa dellincarico. 4. Pu revocare il mandato ma solo se esso non nellinteresse del mandatario (se il mandato collettivo la revoca deve provenire da tutti i mandanti). ESTINZIONE DEL MANDATO (artt. da 1722 a 1730 c.c.) Il rapporto di mandato ha carattere personale, poich fondato sulla fiducia. Art. 1722 c.c. CAUSE DI ESTINZIONE. Il mandato si estingue: 1. Per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dellaffare per il quale stato conferito. 2. Per revoca da parte del mandante. Se tuttavia il mandato era speciale, a titolo oneroso e conferito a tempo determinato la revoca ingiustificata obbliga il mandate a risarcire il danno. 3. Per rinunzia del mandatario. Ma se la rinunzia senza giusta causa il mandatario sar obbligato al risarcimento del danno 4. Per la morte, linterdizione o linabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi allesercizio di unimpresa non si estingue, se lesercizio dellimpresa continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. Il mandato a favore conferito nellinteresse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o che ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per morte o sopravvenuta incapacit del mandante. 2 - COMMISSIONE Art. 1731 c.c. NOZIONE. Il contratto di commissione un mandato che ha per oggetto lacquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. La provvigione del commissionario deve essere determinata dalle parti contrattualmente, nel caso in cui manchi tale specificazione si fa riferimento agli usi del luogo dove concluso laffare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equit.

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Il committente pu revocare lordine di concludere sino a quando il commissionario non labbia concluso, in questo caso al questultimo spetta una provvigione parziale, comprensiva delle spese sostenute e dellopera prestata. Art. 1736 c.c. STAR DEL CREDERE. Il commissionario che in virt di un patto o di uso, tenuto allo star del credere risponde nei confronti del committente per lesecuzione dellaffare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determinista secondo gli usi del luogo dove concluso laffare. In mancanza vi provvede il giudice secondo equit. Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti da listini di borsa, mercuriali o che sia stabilito per atto della pubblica autorit, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario pu: Fornire egli stesso al prezzo suddetto le cose che dovrebbe comprare; Acquistare per s le cose che dovrebbe vendere; salvo in ogni caso il suo diritto alla provvigione. 3 - SPEDIZIONE Art. 1737 c.c. NOZIONE. Il contratto di spedizione un mandato(senza rappresentanza) col quale lo spedizioniere assume lobbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le obbligazioni accessorie. Lo spedizioniere non si obbliga a trasportare le merci ma ad organizzare la spedizione. POSIZIONE DELLE PARTI SPEDIZIONIERE tenuto a osservare le istruzioni del committente e in mancanza a operare secondo il migliore interesse del medesimo; La sua retribuzione di determina, in mancanza di accordo delle parti, secondo le tariffe professionali, e in mancanza secondo gli usi del luogo dove avviene la spedizione; Non tenuto ad assicurare le cose spedite COMMITTENTE Pu revocare lordine di spedizione, finch lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto; Salvo patto contrario deve retribuire lo spedizioniere secondo le tariffe o gli usi; Ha gli stessi obblighi del mandante;

4 AGENZIA Art. 1742 c.c. NOZIONE. Col contratto di agenzia una parte assume stabilente lincarico di promuovere, per conto dellaltra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dallaltra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto irrinunciabile.

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Art. 1743 c.c. DIRITTO DI ESCLUSIVA. Il preponente non pu valersi contemporaneamente di pi agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo degli affari di pi imprese in concorrenza tra loro. il contratto di agenzia pu essere a termine oppure a tempo indeterminato, in questultimo caso ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, dandone preavviso allaltra parte nel termine stabilito, che non pu essere inferiore alla misura stabilita dallart. 1750 c.c.: Fino al primo anno di contratto preavviso 1 MESE Per il secondo anno preavviso 2 MESI Per il terzo anno preavviso 3 MESI Per il quarto anno preavviso 4 MESI Per il quinto anno preavviso 5 MESI Dal sesto anno preavviso 6 MESI Alla cessazione del rapporto, che on sia dovuta a grave inadempienza dellagente o al suo recesso ingiustificato, a questo dovuta un indennit, qualora egli abbia apportato avviamento al proponente, o in considerazioni del valore delle provvigioni che egli viene a perdere sugli affari con la clientela da lui procurata (art. 1751 c.c.), questo in considerazione della dipendenza economica dellagente nei confronti del preponente che il diritto di esclusiva comporta AGENTE Lagente un imprenditore o un lavoratore autonomo e si distingue dal lavoratore subordinato anche quando a questultimo sia affidato lo svolgimento dello stesso tipo di attivit. Se egli conclude i contratti in nome e per conto (mandato con rappresentanza) del preponente sar RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO. Art. 1748 c.c. DIRITTI DELLAGENTE. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto lagente ha diritto alla provvigione quando loperazione stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che lagente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati allagente, salvo che sia diversamente pattuito. Lagente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta pervenuta al preponente o allagente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione da ricondurre prevalentemente allattivit da lui svolta; in tali casi la provvigione dovuta solo allagente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che dia diversamente pattuito la provvigione spetta allagente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta allagente, al pi tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano di non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, lagente ha diritto, per la parte ineseguita, a una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equit. Lagente tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avr esecuzione per cause non imputabili al

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preponente. nullo ogni patto pi sfavorevole allagente. Lagente non ha diritto al rimborso delle spesi di agenzia. 5 - MEDIAZIONE Art. 1754 c.c. MEDIATORE. mediatore colui che mette in relazione due o pi parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Art. 1755 c.c. PROVVIGIONE. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se laffare concluso per mezzo del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione di questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equit. Art. 1756 c.c. RIMBORSO DELLE SPESE. Salvo patti contrari il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se laffare non stato concluso. Lattivit di mediatore riservata a coloro che siano iscritti in appositi ruoli tenuti presso la Pubblica Amministrazione al fine di controllare il possesso dei requisito prescritti dalla legge e il rispetto delle regole disciplinari, la sanzione amministrativa in caso di mancata inscrizione pu variare da 516,00 a 2.065,00 Ci vale sia che lattivit sia periodica che continua, se svolta in base a incarichi a titolo oneroso per la conclusione di affari relativi a immobili od aziende. In mancanza di tale iscrizione il mediatore non ha diritto al compenso ed obbligato a restituire quanto eventualmente ricevuto a questo titolo. Il mediatore imparziale, il suo ruolo semplicemente quello di mettere in relazione le parti, cercando di facilitare la conclusione del contratto (il mandatario agisce per conto del mandante e rappresenta gli interessi di questultimo), inoltre non obbligato ad adoperarsi per procurare laffare, in quanto la provvigione sar dovuta solo se la conclusione del contratto avviene per lintervento del mediatore. Tanto vero che il cliente non tenuto a concludere laffare segnalatogli e, salvo patto contrario, pu cercare altre occasioni. Il mediatore ha inoltre uno specifico obbligo di comunicazione alle parti sullaffare, oltre che quelli di conservare i campioni di merci vendute sopra campione, rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati con lindicazione della serie e del numero, annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula con suo intervento e rilasciare a ognuna parte una copia sottoscritta da lui di ogni annotazione. F) CONTRATTI DI CREDITO E BANCARI 1 MUTUO (contratto di credito) Art. 1813 c.c. NOZIONE. Il mutuo il contratto col quale una parte(mutuante) consegna allaltra(mutuario) una determinata quantit di danaro o di altre cose fungibili, e laltra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualit.

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Poich lo scopo del mutuo di consentire lutilizzazione di denaro e beni fungibili da parte del mutuario, le cose stesse passano in propriet al mutuario. Il mutuo si presume oneroso, il corrispettivo per la temporanea possibilit di utilizzare il capitale costituito dagli interessi: Art. 1815 c.c. - INTERESSI. Salvo diversa volont delle parti, il mutuario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dellart. 1284. Se sono convenuti interessi usurai, la clausola nulla e non sono dovuti interessi. Sono usurai gli interessi che superano il tasso medio praticato per operazioni della stessa natura dalle banche o dagli intermediari finanziari abilitati, aumentato della met Non di regola consentito pattuire che gli interessi producano interessi (ANATOCISMO, Art. 1283 c.c.). Se il mutuario non adempie lobbligo del pagamento degli interessi, il mutuante pu chiedere la risoluzione del contratto, al fine di ottenere subito la restituzione

2 FIDEIUSSIONE (contratto di credito) Art. 1936 c.c. NOZIONE. fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce ladempimento di un obbligazione altrui. La fideiussione efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. La volont di voler prestare fideiussione deve essere espressa. La fideiussione pu garantire la totalit del credito o solo una parte, inoltre pu essere prestata anche per unobbligazione condizionale o futura, purch venga stabilito un limporto massimo garantito. Se manca lobbligazione garantita la fideiussione priva di causa; essa non pu eccedere limporto dovuto dal debitore principale, n pu essere prestata a condizioni pi onerose. Linvalidit dellobbligazione si riflette normalmente sulla fideiussione, mentre lestinzione dellobbligazione principale estingue la fideiussione. Fideiussore e debitore principale sono obbligati in solido, il creditore pu chiedere il pagamento alluno o allaltro indistintamente, salvo che sia convenuto diversamente (le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dellescussione preventiva del debitore principale). Art. 1950 c.c. REGRESSO CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE. Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, bench questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore ha inoltre diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento, se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale. Se il debitore incapace, il regresso del fideiussore ammesso solo nei limiti di ci che sia stato rivolto a suo vantaggio.

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CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA Il garante si impegna a pagare al garantito non appena questi, dichiarato linadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilit di rifiutare il pagamento in base a eccezioni relative allobbligazione garantita (se la garanzia ha ad oggetto il pagamento di una penale in caso di inadempimento di una fornitura si parla di PERFORMANCE BOND). 3 ANTICRESI (contratto di credito) Art. 1960 c.c. NOZIONE. Lanticresi il contratto con cui il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinch il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

4 CONTO CORRENTE ORDINARIO (contratto di credito) Art. 1823 c.c. NOZIONE. Il conto corrente il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto esigibile alla scadenza stabilita. Se non richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto sintende rinnovato a tempo indeterminato. Periodicamente un correntista trasmette allaltro un estratto del conto; se esso non viene contestato nel termine pattuito, o in quello usuale, si intende approvato. Lapprovazione non esclude tuttavia il diritto di impugnare il conto per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. Non possibile comprendere in detto conto corrente i crediti che non sono soggetti a compensazione. Art. 1833 c.c. RECESSO DAL CONTRATTO. Se il contratto a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima. In caso di interdizione, inabilitazione, insolvenza o di morte di una delle due parti, ciascuna di esse o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto. Lo scioglimento del contratto impedisce linclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non pu richiedersi che alla scadenza periodica corrispondente alla chiusura del conto. Se non definita, ogni sei mesi. 5 CONTO CORRENTE BANCARIO (contratto bancario) il contratto col quale la banca ed il cliente (correntista) decidono di utilizzare in conto corrente i crediti scaturenti da rapporti di deposito, apertura di credito o altre operazioni bancarie. Art. 1852 c.c. DISPOSIZIONE DAL PARTE DEL CORRENTISTA. Qualora il deposito, apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista pu

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disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva losservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito. Detto conto corrente si differenza dal c.d. ordinario perch presenta delle peculiarit: Il correntista pu esigere in ogni momento il saldo; Avviene comunque anche se ha ad oggetto diversi rapporti; Se vi sono pi intestatari, essi sono responsabili in solido per il saldo del conto; i contratti bancari sono anche regolati dal TUB (Testo Unico in materia Bancaria e creditizia) 6 DEPOSITO BANCARIO (contratto bancario) Art. 1834 c.c. DEPOSITO DI DENARO. Nei depositi di danaro presso una banca, questa ne acquista la propriet ed obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con losservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si costituito il rapporto. Si tratta di unipotesi di DEPOSITO IRREGOLARE perch la banca acquista la propriet delle somme depositate. Il deposito pu essere: A scadenza fissa. stabilito un termine per la restituzione; Deposito libero. Il cliente pu ritirare il denaro in qualsiasi momento; Con preavviso. stabilito un termine di preavviso prima del ritiro della somma depositata. Il deposito pu accompagnarsi a un CONTRATTO DI CONTO CORRENTE, dove il correntista effettua una serie di versamenti e prelievi, salvo patto contrario previsto che essi si eseguano nella sede della banca dove costituito il rapporto. Si pu anche decidere che il rapporto di conto corrente sia regolato da un DEPOSITO DI RISPARMIO, in tal caso: La banca rilascia un LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO; I versamenti e i prelevamenti devono essere annotati sul libretto, che firmato dallimpiegato, fa piena prova dei rapporti bancari tra banca e depositante; Tale libretto nominativo; Libretto al portatore e nominativo pagabile al portatore: pu essere pagato al portatore anche se diverso dal depositante ma la banca responsabile se adempie al portatore con dolo o colpa grave. 7 APERTURA DI CREDITO (c.d. FIDO) (contratto bancario) Art. 1842 c.c. NOZIONE. Lapertura di credito bancario il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dellaltra parte una somma di denaro per un dato periodo o a tempo indeterminato. necessario fare una distinzione, tra il caso che lapertura di credito sia a:

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TEMPO DETERMINATO. La banca si obbliga a tenere a disposizione la somma per un periodo stabilito e pu recedere prima della scadenza del termine solo per giusta causa. Il recesso opera immediatamente ma la banca deve concedere al cliente un termine di almeno 15 giorni per restituire le somme utilizzate. TEMPO INDETERMINATO. La banca tiene a disposizione la somma per un periodo non stabilito dal contratto, le parti possono quindi recedere, salvo patto contrario, purch siano un preavviso di 15 giorni.

Lart. 1843 (utilizzazione del credito) prevede inoltre due tipi di apertura di credito: IN CONTO CORRENTE. Il cliente pu alternare prelievi e versamenti ed emettere anche assegni ordinando alla banca di pagare a terzi nei limiti del credito concesso; SEMPLICE. Il cliente pu effettuare solo prel