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NORMEINDICAZIONICOMMENTI
I NUOVI ORDINAMENTI SCOLASTICISTRUMENTI E MATERIALI PER L’INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA COMUNICAZIONE
INDICE
Legge 28 marzo 2003, n. 53 ................................................................7Commento alla legge 28 marzo 2003, n. 53 .......................................25
Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59Testo integrale senza commento ........................................................55Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 Testo integrale commentato................................................................75
Circolare ministeriale 5 marzo 2004, n. 29 .......................................119Commento alla Circolare ministeriale 5 marzo 2004, n. 29 ..............149
Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole dell’Infanzia ..............................155
Obiettivi specifici di apprendimento per la Religione Cattolica DPR 30 marzo 2004..............................169
Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria ........................................................................175
Obiettivi specifici di apprendimento per la classe prima...............193Obiettivi specifici di apprendimentoper le classi seconda e terza (primo biennio) ................................201Obiettivi specifici di apprendimento per le classi quarta e quinta (secondo biennio) ............................215Obiettivi specifici di apprendimento per l’educazione alla Convivenza civile ..........................................232Obiettivi specifici di apprendimento per la Religione Cattolica DPR 30 marzo 2004..............................237
Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzatinella Scuola Secondaria di 1° grado .................................................245
Obiettivi specifici di apprendimento per le classi prima e seconda (primo biennio) .............................269Obiettivi specifici di apprendimento per la classe terza ...............291
Obiettivi specifici di apprendimento per l’educazione alla Convivenza civile ..........................................311
Profilo educativo, culturale e professionaledello studente alla fine del Primo Ciclo di istruzione .........................321
I NUOVI ORDINAMENTI SCOLASTICISTRUMENTI E MATERIALI PER L’INNOVAZIONE
Collana di quaderni e atti pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Progetto CoSMOSComunicazione e supporto per le modifiche degli ordinamenti scolastici
I testi contenuti nel presente fascicolo possono essere riprodotti peressere utilizzati in situazioni di informazione/formazione.
© 2004 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,Direzione generale per la Comunicazione
Legge 28 marzo 2003, n. 53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003
Art. 1.(Delega in materia di norme generali sull’istruzione e dilivelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione edi formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della perso-na umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle diffe-renze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative dellafamiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori,in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni sco-lastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, ilGoverno è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dellecompetenze costituzionali delle regioni e di comuni e provin-ce, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti isti-tuzionali, e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno opiù decreti legislativi per la definizione delle norme generalisull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in mate-
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ze ludico-sportive degli studenti;e) della valorizzazione professionale del personale docente;f ) delle iniziative di formazione iniziale e continua del
personale;g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiorna-
mento sostenute dai docenti;h) della valorizzazione professionale del personale ammi-
nistrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);i) degli interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto – doveredi istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e for-mazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edi-lizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decretilegislativi di cui al presente articolo e all’articolo 4, possonoessere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpidirettivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla datadella loro entrata in vigore.
Art. 2.(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educa-tivo di istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguen-ti princìpi e criteri direttivi:
a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vitae sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere eleva-ti livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze,attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenticon le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimentonella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardoalle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spi-
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ria di istruzione e di istruzione e formazione professionale.2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo
4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su pro-posta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricer-ca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unifica-ta di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni dellaCamera dei deputati e del Senato della Repubblica da rende-re entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativischemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono esse-re comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istru-zione e formazione professionale sono adottati previa intesacon la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativon. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, ilMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispo-ne, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge medesima, un piano programmatico di interventi finan-ziari, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei ministri,previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decre-to legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi con-nessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazio-ne dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione delsistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfa-betizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispettodel principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offer-te dall’informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e svi-luppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell’attività motoria e delle competen-
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e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorreall’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cogniti-vo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini pro-muovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creativi-tà, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza del-le opportunità educative; nel rispetto della primaria responsa-bilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazioneintegrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomiae unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità edu-cativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuolaprimaria. È assicurata la generalizzazione dell’offerta formati-va e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; allascuola dell’infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gra-dualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambiniche compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno sco-lastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione dinuove professionalità e modalità organizzative;
f ) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola pri-maria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondariadi primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la spe-cificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in unprimo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base,e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di pri-mo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che com-pleta prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’o-rientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo cicloè assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e conil secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscriva-no le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entroil 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambiniche li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di rife-rimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diver-sità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di faracquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle
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rituale e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, elo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comu-nità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla forma-zione per almeno dodici anni o, comunque, sino al consegui-mento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’at-tuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e inquello di istruzione e formazione professionale, secondo livel-li essenziali di prestazione definiti su base nazionale a normadell’articolo 117, secondo comma, lettera m), dellaCostituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, egarantendo, attraverso adeguati interventi, l’integrazione del-le persone in situazione di handicap a norma della legge 5 feb-braio 1992, n. 104. La fruizione dell’offerta di istruzione e for-mazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; neitermini anzidetti di diritto all’istruzione e formazione e di cor-relativo dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolasti-co di cui all’articolo 34 della Costituzione, nonché l’obbligoformativo introdotto dall’articolo 68 della legge 17 maggio1999, n. 144, e successive modificazioni. L’attuazione gra-duale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislati-vi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge cor-relativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dalpiano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, adottatoprevia intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemen-te con i finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7, comma6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione siarticola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che com-prende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo gra-do, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei liceied il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
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compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qua-lifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro oattraverso l’apprendistato; il sistema dei licei comprende i liceiartistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreuti-co, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artisti-co, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per cor-rispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durataquinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due periodibiennali e in un quinto anno che prioritariamente completa ilpercorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento del-le conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludo-no con un esame di Stato il cui superamento rappresenta tito-lo necessario per l’accesso all’università e all’alta formazioneartistica, musicale e coreutica; l’ammissione al quinto annodà accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia diformazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema del-l’istruzione e della formazione professionale realizzano profilieducativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titolie qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tuttoil territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di pre-stazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di talerispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titolie qualifiche nell’Unione europea, sono definite con il regola-mento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qua-lifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione eformazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dal-l’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e lequalifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’i-struzione e della formazione professionale di durata almenoquadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utileanche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazioneartistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito cor-
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prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezziespressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una linguadell’Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basiper l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio delmondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valo-rizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio enel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della conviven-za civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso lediscipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacitàautonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini allainterazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’al-fabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informa-tiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradi-zione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientificadella realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazio-ne didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della per-sonalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle disci-pline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità discelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; for-nisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività diistruzione e di formazione; introduce lo studio di una secon-da lingua dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la suc-cessiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istru-zione si conclude con un esame di Stato, il cui superamentocostituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema del-l’istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, cul-turale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare el’agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a svilup-pare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della respon-sabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curatolo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle nuove tec-nologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dalsistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal
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Art. 3.(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del siste-ma educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le normegenerali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione edi formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l’os-servanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimen-ti e del comportamento degli studenti del sistema educativo diistruzione e di formazione, e la certificazione delle competen-ze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni diistruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affi-data la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio alperiodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendi-mento e della relativa valutazione, nonché la continuità didat-tica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanen-za dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizza-zione della qualità del sistema di istruzione e di formazione,l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzioneeffettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze eabilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta for-mativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione deipredetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la strut-tura del predetto Istituto;
c) l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione con-sidera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel cor-so e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dallecommissioni d’esame e su prove predisposte e gestitedall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzio-ne, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del cor-so ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimoanno.
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so annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta for-mazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la pos-sibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche sen-za tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indiriz-zo all’interno del sistema dei licei, nonchè di passare dal siste-ma dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione pro-fessionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didatti-che, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguataalla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmentodel secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificatiche possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa deglistudi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percor-si di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pra-tiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’este-ro anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, socia-li, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti conspecifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzio-ni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative delsistema dell’istruzione e della formazione professionale, d’in-tesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’al-ta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistemadell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, conriferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifichemodalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abi-lità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, del-l’alta formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazionetecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autono-mia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fonda-mentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultu-ra, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota,riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specificodelle stesse, anche collegata con le realtà locali.
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ed assicurare, a domanda degli interessati e d’intesa con leregioni, la frequenza negli istituti d’istruzione e formazioneprofessionale di corsi integrati che prevedano piani di studioprogettati d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso distudi e realizzati con il concorso degli operatori di ambeduei sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’asse-gnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazionedei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per leimprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formati-vo e l’assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell’esito positi-vo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisitidallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti conle imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono del-l’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro dellavalorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sul-la formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, delprimo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti prin-cìpi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti idocenti e si svolge nelle università presso i corsi di laureaspecialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e suc-cessive modificazioni. La programmazione degli accessi aicorsi stessi è determinata ai sensi dell’articolo 3 della mede-sima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamen-te disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioniscolastiche;
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Art. 4.(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della leg-ge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studentiche hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibili-tà di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativoprogettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e forma-tiva in collaborazione con le imprese, con le rispettive associa-zioni di rappresentanza e con le camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltrealla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendi-bili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare,entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su propo-sta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche socialie con il Ministro delle attività produttive, d’intesa con laConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislati-vo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormen-te rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguen-ti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attra-verso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto laresponsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sullabase di convenzioni con imprese o con le rispettive associa-zioni di rappresentanza o con le camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privatiivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accoglieregli studenti per periodi di tirocinio che non costituisconorapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nel-l’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi conil sistema dell’istruzione e della formazione professionale
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affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le isti-tuzioni scolastiche;
f ) le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo di cuialla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenzaper la formazione permanente degli insegnanti, definiti conapposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la forma-zione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere fun-zioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attivi-tà educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastichee formative.
2. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate normeanche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta for-mazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica dicui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agliinsegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademi-ci. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti,i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presentearticolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamen-to secondario, sono in possesso del diploma biennale di specia-lizzazione per le attività di sostegno di cui al decreto delMinistro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e aldecreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istitutosuperiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di bellearti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o diConservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e cheabbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializza-zione all’insegnamento secondario, le scuole medesime valuta-no il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti peril conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai
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b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17,comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in dero-ga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e all’arti-colo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto delMinistro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologi-ca 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei cor-si di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla let-tera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnan-ti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclole classi predette sono individuate con riferimento all’inse-gnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzionee con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. Idecreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l’inte-grazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; laformazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero;
c) l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazio-ne degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti mini-mi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazionenel decreto di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della persona-le preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l’esame finale per il conseguimento della laurea specia-listica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o piùinsegnamenti individuati con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica dicui alla lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici del per-sonale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previastipula di appositi contratti di formazione lavoro, specificheattività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi dicui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolasticaregionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’i-stituzione e l’organizzazione di apposite strutture di ateneo od’interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono
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formità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, non-chè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma del-l’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite leCommissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’auto-nomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di stu-dio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obietti-vi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costi-tuenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limi-ti di flessibilità interni nell’organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione deicrediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richie-sti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conse-guiti all’esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi daipercorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c),sono definite previa intesa con la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281.
3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricercapresenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistemaeducativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in for-ma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilitàdei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gliobblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti
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fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche perconsentire loro un’abbreviazione del percorso degli studi dellascuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumeroal secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scien-ze della formazione primaria di cui all’articolo 3, comma 2,della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorsodidattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il consegui-mento del diploma biennale di specializzazione per le attivitàdi sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didat-tici e dell’iscrizione in soprannumero al relativo anno di corsostabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in posses-so di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuolasecondaria superiore, abbiano superato le relative prove diaccesso. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi inscienze della formazione primaria istituiti a norma dell’artico-lo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, com-prensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dalrelativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abi-lita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna odell’infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consen-te altresì l’inserimento nelle graduatorie permanenti previstedall’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine ditale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integratacon la previsione di un apposito punteggio da attribuire al votodi laurea conseguito. All’articolo 3, comma 2, della legge 19novembre 1990, n. 341, le parole: “I concorsi hanno funzio-ne abilitante” sono soppresse.
Art. 6.(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento edi Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto spe-ciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in con-
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8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazionedetermini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sonoemanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedi-menti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, èespresso dalle Commissioni parlamentari competenti per mate-ria e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia edelle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finan-ziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, afronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lostesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovarecopertura ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
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posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo annodella scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compio-no i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro dateulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera e). Per l’anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria,nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambi-ni e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 feb-braio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma1, lettera f ), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamen-te alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola primaria statale,determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro perl’anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l’anno 2004 e 66.198migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede median-te corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai finidel bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previ-sionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’an-no 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamen-to relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricer-ca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f ), garantendocomunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All’attuazione del piano programmatico di cui all’artico-lo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli difinanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annual-mente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previstodal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agliarticoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sen-si dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni.
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Commento alla legge 28 marzo 2003, n.53
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1306):Presentato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca (Moratti) il 3 aprile 2002. Assegnato alla commissione 7a(Istruzione), in sede referente, il 4 aprile 2002, con pareri dellecommissioni 1a, 5a, 10a, 11a, 12a, Giunta per gli Affari delleComunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.Esaminato dalla 7a commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 aprile2002; 7, 14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24,25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17, 18, 19, 24 e 25 settembre2002; 2 ottobre 2002. Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n. 1306/A -relatore sen. Asciutti). Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002;5, 6, 7 e 12 e approvato il 13 ottobre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3387):Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il19 novembre 2002 con pareri delle commissioni I, V, X, XI, XII,XIV e Parlamentare per le questioni regionali.Esaminato dalla VII commissione il 26 e 27 novembre 2002; 17,19 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 28, 29 e 30 gennaio 2003;4 e 5 febbraio 2003.Esaminato in aula l’11, 12, 13 febbraio 2003 ed approvato conmodificazioni il 18 febbraio 2003.Senato della Repubblica (atto 1306/B):Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente, il
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Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; nefanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-grammazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministrodei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidentedell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presi-dente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidentedell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designatidall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Deiquattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano lecittà individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di entipubblici.3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocataalmeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente neravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidentedell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dalPresidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedutedal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dalMinistro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferi-to, dal Ministro dell’interno.”.
Note all’art. 2:- Si ritiene opportuno riportare, per intero, gli articoli 117 e 118della Costituzione:“Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalleregioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivan-ti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapportidello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giu-
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20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1a e 5a.Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 25 e 26 feb-braio 2003; 4 marzo 2003.Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il 12 mar-zo 2003.
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sul-le pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato conD.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la let-tura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato ilrinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislati-vi qui trascritti.
Note all’art. 1:- Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,recante: “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni dellaConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per lematerie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle pro-vince e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomielocali”, così recita: “Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenzaunificata).1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata perle materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle pro-vince, dei comuni e delle comunità montane, con la ConferenzaStato-regioni.2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dalPresidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal
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ne e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifi-ca e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produtti-vi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; pro-tezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; gran-di reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comuni-cazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ener-gia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione deibilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e delsistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambienta-li e promozione e organizzazione di attività culturali; casse dirisparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nellematerie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestàlegislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamen-tali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ognimateria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nellematerie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette allaformazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’at-tuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli attidell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabi-lite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di eserciziodel potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legisla-zione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamenta-re spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le provincee le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alladisciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioniloro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la pienaparità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale edeconomica e promuovono la parità di accesso tra donne e uominialle cariche elettive.
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ridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizionied esplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela dellaconcorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile del-lo Stato; perequazione delle risorse finanziarie;f ) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato edegli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia ammi-nistrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto ilterritorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fonda-mentali di comuni, province e città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi interna-zionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento infor-mativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione sta-tale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rappor-ti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; commer-cio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’au-tonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzio-
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In particolare l’integrazione scolastica delle persone in situazionedi handicap è oggetto degli articoli: 12 (diritto all’educazione e all’istruzione); 13 (integrazione scolastica); 14 (modalità di attuazione dell’integrazione); 15 (gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica); 16 (valutazione del rendimento e prove d’esame);17 (formazione professionale). L’art. 34 della Costituzione così recita: “Art. 34 (La scuola è aperta a tutti). - L’istruzione inferiore,impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di rag-giungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studioassegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attri-buite per concorso.”- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: “Misure in materia diinvestimenti, delega al Governo per il riordino degli incentiviall’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchédisposizioni per il riordino degli enti previdenziali”. L’art. 68 così recita: “Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivitàformative). - 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale deigiovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguar-da l’adempimento e l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione, èprogressivamente istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l’ob-bligo di frequenza di attività formative fino al compimento deldiciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in per-corsi anche integrati di istruzione e formazione:a) nel sistema di istruzione scolastica;b) nel sistema della formazione professionale di competenzaregionale; c) nell’esercizio dell’apprendistato. 2. L’obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con
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La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioniper il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con indivi-duazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accor-di con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, neicasi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”. “Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comu-ni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite aprovince, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei prin-cipi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di fun-zioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge stata-le o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato eregioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo commadell’art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamen-to nella materia della tutela dei beni culturali.Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favorisco-no l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per losvolgimento di attività di interesse generale, sulla base del princi-pio di sussidiarietà.”. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: “Disciplina dell’attivitàdi Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio deiMinistri”. Il testo dell’art. 17, comma 2, così recita: “2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-zione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sonoemanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperteda riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le qua-li le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestàregolamentare del Governo, determinano le norme generali regola-trici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigen-ti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.”. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: “Legge-quadro per l’as-sistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
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comma 3, e sono regolate le relazioni tra l’obbligo di istruzione el’obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati diriconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certifi-cazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra lediverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l’obbligodi cui al comma 1. In attesa dell’emanazione del predetto regola-mento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con pro-prio decreto destina nell’ambito delle risorse di cui al comma 4,lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l’anno 1999,per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anchese svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondole modalità di cui all’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed allavalorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione perl’apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con ledisposizioni previste dall’art. 16 della citata legge n. 196 del1997. Alle finalità di cui ai commi l e 2 la regione Valle d’Aostae le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in rela-zione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse eser-citate in materia di istruzione, formazione professionale e appren-distato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dal-le relative norme di attuazione. Per l’esercizio di tali competenzee funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnatedirettamente alla regione Valle d’Aosta e alle province autonomedi Trento e di Bolzano.”. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: “Definizioneed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti diinteresse comune delle regioni, delle province e dei comuni, conla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”. Per il testo del-l’art. 8 si rinvia alle note all’art. 1. - La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: “Misure in materia diinvestimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
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il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore odi una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito aqualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e del-l’apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un siste-ma all’altro. 3. I servizi per l’impiego decentrati organizzano, per le funzionidi propria competenza, l’anagrafe regionale dei soggetti che han-no adempiuto o assolto l’obbligo scolastico e predispongono le rela-tive iniziative di orientamento. 4. Agli oneri derivanti dall’intervento di cui al comma 1 siprovvede: a) a carico del Fondo di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-leg-ge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200miliardi per l’anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall’an-no 2002; b) a carico del Fondo di cui all’art. 4 della legge 18 dicembre1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l’anno2000, lire 110 miliardi per l’anno 2001 e fino a lire 190 miliar-di a decorrere dall’anno 2002. A decorrere dall’anno 2000, per lafinalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvedeai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni. 5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pub-blicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su propo-sta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pub-blica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, previo parere delle competenti Commissioni parlamen-tari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali compa-rativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabili-ti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anchecon riferimento alle funzioni dei servizi per l’impiego di cui al
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3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1,che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato allelinee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabilia valere sul Fondo di cui all’art. 4 della legge 18 dicembre 1997,n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministerodella pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a talescopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilan-cio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche eprivate. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valled’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedo-no, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribui-te, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relativenorme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al pre-sente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da essiistituiti è valida in ambito nazionale.”.
Note all’art. 4: La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: “Norme in materia di pro-mozione dell’occupazione.” L’art. 18 così recita: “Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1. Al fine direalizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevo-lare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mon-do del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages afavore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sen-si della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministrodella pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifi-ca e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell’art. 17 della legge 23agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto deiseguenti principi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risor-
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all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchédisposizioni per il riordino degli enti previdenziali”. L’art. 69 cosìrecita: “Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). - 1. Per riqualificare e ampliare l’offerta formativa destinata aigiovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell’ambito del siste-ma di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistemadella istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al qualesi accede di norma con il possesso del diploma di scuola seconda-ria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri del-la pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del-l’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita laConferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell’IFTS percoloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondariasuperiore, gli standard dei diversi percorsi dell’IFTS, le modalitàche favoriscono l’integrazione tra i sistemi formativi di cui all’art.68 e determinano i criteri per l’equipollenza dei rispettivi per-corsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i credi-ti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certifi-cazione e utilizzazione, a norma dell’art. 142, comma 1, letterac), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112. 2. Le regioni programmano l’istituzione dei corsi dell’IFTS, chesono realizzati con modalità che garantiscono l’integrazione trasistemi formativi, sulla base di linee guida definite d’intesa tra iMinistri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenzasociale e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, laConferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e le parti sociali mediante l’istituzione di un appositocomitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell’IFTS concor-rono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca,centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensidell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loroassociazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
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ci periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ildatore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzionecon l’INAIL direttamente e a proprio carico; f ) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svoltenel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui alcomma l da utilizzare, ove debitamente certificati, per l’accen-sione di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliticon decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e neilimiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell’ambitodel Fondo di cui all’art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessiall’attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo afavore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diver-se da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso incui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenutadall’impresa per il vitto e l’alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati neitirocini ai fini della legge 2 aprile 1963, n. 482, e successivemodificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di conven-zione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987,n. 56, e siano finalizzati all’occupazione.”. - Il decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, reca: “Definizione ed ampliamento del-le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano edunificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune del-le regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”. Per il testo dell’art. 8, si rinvia allenote all’art. 1.
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se rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su propostadegli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavo-ro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazio-ne pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in pos-sesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in fun-zione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesi-me e in particolare: agenzie regionali per l’impiego e uffici peri-ferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; univer-sità; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non stataliche rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici diformazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica ooperanti in regime di convenzione ai sensi dell’art. 5 della legge21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliarie cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali,ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestitida enti pubblici delegati dalla regione; b) attuazione delle iniziative nell’ambito di progetti di orienta-mento e di formazione, con priorità per quelli definiti all’inter-no di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sen-tite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative alivello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni inter-venute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pub-blici e privati; d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti dilavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquat-tro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modularein funzione della specificità dei diversi tipi di utenti; e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinan-ti mediante specifica convenzione con l’Istituto nazionale per l’as-sicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la respon-sabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come respon-sabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i sog-getti promotori siano le agenzie regionali per l’impiego e gli uffi-
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n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto del-la normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consigliouniversitario nazionale e le Commissioni parlamentari competen-ti, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricer-ca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interes-sati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i qua-li il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigoredella presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determi-nano altresì: a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati peraree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del per-corso formativo già svolto, l’eventuale serialità dei predetti corsi e deirelativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto deglisbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale,nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universita-ri, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1,2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui aldecreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di atti-vità didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifi-co, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalità e strumenti per l’orientamento e per favorire la mobi-lità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordi-namenti degli studi, anche attraverso l’utilizzo di strumenti infor-matici e telematici; c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in col-laborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui alpresente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in derogaalle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto delPresidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.”.- Il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientificae tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, reca: “Regolamento recan-te norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”. L’art.
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Note all’art. 5: La legge 2 agosto 1999, n. 264, reca: “Norme in materia di acces-si ai corsi universitari”.” L’art. 1, comma 1, così recita: “1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veteri-naria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai cor-si di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai cor-si di diploma universitario, ovvero individuati come di primolivello in applicazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 mag-gio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la for-mazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e dellariabilitazione ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislati-vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in con-formità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomanda-zioni dell’Unione europea che determinano standard formativitali da richiedere il possesso di specifici requisiti; b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e allescuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, di cui,rispettivamente, all’art. 3, comma 2, e all’art. 4, comma 2, del-la legge 19 novembre 1990, n. 341; c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati aisensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinateai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su pro-posta delle università e nell’ambito della programmazione del siste-ma universitario, per un numero di anni corrispondente alladurata legale del corso.”.” - La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: “Misure urgenti per losnellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti didecisione e di controllo”. L’art. 17, comma 95, così recita: “95. L’ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusio-ne del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le moda-lità di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
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di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degliIstituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), deiConservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. LeAccademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammati-ca e gli ISIA, nonché, con l’applicazione delle disposizioni di cuial comma 2, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale didanza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambitodelle istituzioni di alta cultura cui l’art. 33 della Costituzione rico-nosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell’altaformazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette isti-tuzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essarichiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. I Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gliIstituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superioridi studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. 3. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologi-ca esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all’art. 1, poteridi programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quan-to previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nelrispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge. 4. Le istituzioni di cui all’art. 1 sono sedi primarie di alta forma-zione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musi-cale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di per-sonalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica,scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi delpresente articolo, anche in deroga alle norme dell’ordinamentocontabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nelrispetto dei relativi principi. 5. Le istituzioni di cui all’art. 1 istituiscono e attivano corsi di for-mazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuolasecondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e dispecializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplo-mi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfeziona-
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10, comma 2 e l’art. 6, comma 4, così recitano: “Art. 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi). (Omissis). 2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe,il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riser-vano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare dicui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul tota-le dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio: a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superioreal 66 per cento; b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle let-tere a), b), c) e alle lettere d), e), f ) del comma l non potrannoessere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento; c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipolo-gie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f ) del comma 1 non potran-no essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento”. “Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio). (Omissis). 4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre esse-re in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studioconseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle nor-me e delle direttive di cui all’art. 3, comma 6, i decreti ministe-riali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corsodi specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativiuniversitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito,purchè nei limiti previsti dall’art. 7, comma 3”. - La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: “Riforma delleAccademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti supe-riori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degliIstituti musicali pareggiati.”. Si ritiene opportuno riportare leseguenti parti della legge:“1 (Finalità della legge). - 1. La presente legge è finalizzata allariforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale
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feribili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e nondocente, in servizio nelle istituzioni di cui all’art. 1 alla data dientrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tem-po indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli adesaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessi-vo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzoperiodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento èaltresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie naziona-li sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigo-re della presente legge. 7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, com-ma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministrodell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto conil Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le compe-tenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l’ac-quisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica del-le istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneità delle sedi; c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di con-venzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e conaltri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale;f ) i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e perl’esercizio dell’autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, ilriequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, ivicompresi quelli di cui all’art. 4, comma 3, per gli ordinamentididattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell’attività delle istituzioni di cui all’art. 1. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base deiseguenti principi e criteri direttivi:
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mento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campoartistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni siapplica il comma 5 dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n.341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adot-tato su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scien-tifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pub-blica, previo parere del Consiglio nazionale per l’alta formazioneartistica e musicale (CNAM), di cui all’art. 3, sono dichiarate leequipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presentelegge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell’ammis-sione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali delpubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. 6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all’art.1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,nell’ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree dicontrattazione, rispettivamente per il personale docente e nondocente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che sirendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previ-ste dall’art. 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legis-lative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogniordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, come modificato dall’art. 3, comma 1, della legge 3 mag-gio 1999, n. 124, le quali integrate in prima applicazione a nor-ma del citato art. 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie adesaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presentelegge cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni orga-niche, si provvede esclusivamente mediante l’attribuzione di inca-richi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio,rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personaleincluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l’esaurimentodi tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiticon contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabi-li. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque con-
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te dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale deglistudi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistemauniversitario o della formazione tecnica superiore di cui all’art.69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite aciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare per-corsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreuticaanche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione seconda-ria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore; h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribui-te a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svol-gimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli uni-versitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da partedelle istituzioni di cui all’art. 1; i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, non-ché della complementarietà e integrazione dell’offerta formativa,Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni dicui all’art. 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici del-le arti si applicano le disposizioni del presente articolo; l) verifica periodica, anche mediante l’attività dell’Osservatorioper la valutazione del sistema universitario, del mantenimento daparte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti;in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, condecreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tec-nologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre isti-tuzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppres-se; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareg-giate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconosci-mento è revocato con decreto del Ministro dell’università e dellaricerca scientifica e tecnologica. 9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regola-mentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigentiincompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizioneè affidata ai regolamenti stessi.
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a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell’alta for-mazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonchédefinizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito inter-nazionale; b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutturee infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative; c) programmazione dell’offerta formativa sulla base della valu-tazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diver-so ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tec-nica superiore di cui all’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumentidi raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; d) previsione, per le istituzioni di cui all’art. 1, della facoltà diattivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche normedi riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica dibase, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunniiscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazionedelle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiorioneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, surichiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delleAccademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzio-ne di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni ebiblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, non-ché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artisti-che. Nell’ambito della graduale statizzazione si terrà conto, inparticolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell’e-sistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmentericonosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per ilpareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizza-zione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore del-la presente legge;f ) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al rico-noscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche segui-
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b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degliIstituti musicali pareggiati; c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell’u-niversità e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN; d) quattro studenti delle istituzioni di cui all’art. 1; e) un direttore amministrativo. 4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro del-l’università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicarenella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, presso il Ministero dell’università e del-la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, pre-sentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazio-ni. 5. Per il funzionamento del CNAM e dell’organismo di cui alcomma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni. 4(Validità dei diplomi). - 1. I diplomi rilasciati dalle istituzionidi cui all’art. 1, in base all’ordinamento previgente al momentodell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attesta-ti rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, manten-gono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsidì specializzazione e alle scuole di specializzazione. 2. Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del set-tore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica dellamusica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata invigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegna-mento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolodi ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamentonelle scuole secondarie, purchè il titolare sia in possesso del diplo-ma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio. 3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli atte-stati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sonoammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, epurchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondogrado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui
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3 (Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale).- 1. È costituito, presso il Ministero dell’università e della ricercascientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l’alta forma-zione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e for-mula proposte: a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell’art. 2, non-ché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo; b) sui regolamenti didattici degli istituti; c) sul reclutamento del personale docente; d) sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artisti-co, musicale e coreutico. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presentelegge, con decreto del Ministro deIl’unversità e della ricerca scien-tifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioniparlamentari, espresso dopo l’acquisizione degli altri pareri previ-sti per legge, sono disciplinati: a) la composizione del CNAM, prevedendo che: 1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresen-tanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonchédegli studenti delle istituzioni di cui all’art. 1; 2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministrodell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e una partesia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN); b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti deiCNAM; c) il funzionamento del CNAM; d) l’elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno alCUN, la cui composizione numerica resta conseguentementemodificata. 3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino allaprima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitateda un organismo composto da: a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degliISIA;
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istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. Ai dueindirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interes-sati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strut-ture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte lefacoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.”.- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: “Approvazionedel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia diistruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”. L’art. 401così recita: “Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le gradua-torie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente dellascuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei arti-stici e gli istituti d’arte, sono trasformate in graduatorie perma-nenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’art. 399,comma 1. 2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodica-mente integrate con l’inserimento dei docenti che hanno superatole prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per lamedesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti chehanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoriapermanente di altra provincia. Contemporaneamente all’inseri-mento dei nuovi aspiranti è effettuato l’aggiornamento delle posi-zioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella gradua-toria permanente. 3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo moda-lità da definire con regolamento da adottare con decreto delMinistro della pubblica istruzione, secondo la procedura previstadall’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelrispetto dei seguenti criteri: le procedure per l’aggiornamento e l’in-tegrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a prin-cipi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativasalvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono giàinclusi in graduatoria. 4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce ele-mento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
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all’art. 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e aimaster di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti aifini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altre-sì valutati nell’ambito dei corsi di laurea presso le Università. 3-bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi sono equiparati allelauree previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricer-ca scientifica e tecnologica, i diplomi di cui al comma 1, ivi com-presi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamentocoreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma diistruzione di secondo grado. 3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alleAccademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musi-cali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di cor-si autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento. - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre1998, reca: “Norme transitorie per il passaggio al sistema univer-sitario di abilitazione all’insegnamento nelle scuole e istituti diistruzione secondaria ed artistica.”. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,reca: “Norme in materia di scuole aventi particolari finalità”.- La legge 19 novembre 1990, n. 341, reca: “Riforma degli ordi-namenti didattici universitari”. L’art. 3, comma 2, come modi-ficato dalla legge qui pubblicata, così recita: “2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, èpreordinato alla formazione culturale e professionale degli inse-gnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elemen-tare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diplo-ma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell’indirizzoseguito, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di insegnamen-to nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma dilaurea dell’indirizzo per la formazione culturale e professionaledegli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolonecessario ai fini dell’ammissione ai concorsi per l’accesso a posti di
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dizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui alterzo comma dell’art. 117 e le materie indicate dal secondo com-ma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’orga-nizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribui-te ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regio-ne interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cuiall’art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranzaassoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regio-ne interessata.”. “10. 1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizio-ni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regio-ni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e diBolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piùampie rispetto a quelle già attribuite.”.
Note all’art. 7: - Per l’art. 117, sesto comma, della Costituzione, si veda nelle noteriportate all’art. 2. - Per l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 440, siveda nelle note riportate all’art. 2. - Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nellenote riportate all’art. 1. - La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: “Riforma di alcune nor-me di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”.L’art. 11-ter, commi 2 e 7, così recita: “11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). (Omissis). 2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emen-damenti di iniziativa governativa che comportino conseguenzefinanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, pre-disposta dalle amministrazioni competenti e verificata dalMinistero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-mica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da cia-
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5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l’e-saurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi del-l’art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasforma-te in graduatorie nazionali dall’art. 8-bis del decreto-legge 6 ago-sto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 otto-bre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agliarticoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell’amministra-zione scolastica territorialmente competente. 7. Le disposizioni concernenti l’anno di formazione di cui all’art.440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo aisensi del presente articolo. 8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dal-la graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita. 9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i neces-sari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazio-nali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzio-ni educative.”.
Note all’art. 6: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: “Modificheal titolo V della parte seconda della Costituzione”. Vedi al riguar-do la nota relativa agli articoli 117 e 118 della Costituzioneriportata all’art. 2. Si ritiene opportuno riportare, inoltre, l’art.116 della Costituzione e l’art. 10 della predetta legge costituzio-nale n. 3 del 2001: “116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, ilTrentino-Alto Adige/Su”dtirol e la Valle d’Aosta/Vallee D’Aostedispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secon-do i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e con-
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scuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specifi-cazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneriannuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spesein conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresinel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agliobiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e imetodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni ele-mento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo lenorme da adottare con i regolamenti parlamentari. (Omissis). 7. Qualora nel corso dell’attuazione di leggi si verifichino o siano inprocinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o dientrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanzia-ria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministrodell’economia e delle finanze, il quale, ove manchi la predetta segna-lazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume leconseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause chehanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione deidati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autoriz-zati dalle predette leggi. Il Ministro dell’economia e delle finanze puòaltresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorchèriscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimentodegli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di pro-grammazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa pro-cedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdi-zionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della nor-mativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.”.- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: “Legge-quadro in mate-ria di riordino dei cicli dell’istruzione”. - La legge 20 gennaio 1999, n. 9, reca: “Disposizioni urgentiper l’elevamento dell’obbligo di istruzione”.
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Testo integrale senza commento
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia
e al primo ciclo dell’istruzione,a norma dell’articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004Suppl. Ord. n. 31
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governoper la definizione delle norme generali sull’istruzione e deilivelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e for-mazione professionale;Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successivemodificazioni;Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazio-ni, ed in particolare l’articolo 21;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 12 settembre 2003;Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’artico-lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
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modalità di copertura finanziaria definite dall’articolo 7, com-ma 8, della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al com-ma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accor-di con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.
Articolo 2Accesso alla scuola dell’infanzia1. Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti le bambine ei bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 apriledell’anno scolastico di riferimento.
Articolo 3Attività educative
1. L’orario annuale delle attività educative per la scuola del-l’infanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alleistituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della reli-gione cattolica in conformità all’Accordo che apporta modi-fiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addi-zionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, edalle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 adun massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi del-le singole scuole dell’infanzia, tenuto conto delle richieste del-le famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, idocenti curano la personalizzazione delle attività educative,attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il pri-mario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambi-ni. Nell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastichesotto attuate opportune forme di coordinamento didattico,anche per assicurare il raccordo in continuità con il comples-so dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi1 e 2 è costituito l’organico di istituto.
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Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senatodella Repubblica e della Camera dei deputati;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nel-la riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e del-la ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANAil seguente decreto legislativo:
Capo IScuola dell’infanzia
Articolo 1Finalità della scuola dell’infanzia
1. La scuola dell’infanzia, non obbligatoria e di durata trien-nale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psico-motorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambinee dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effet-tiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dellaprimaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce allaformazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella suaautonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il pro-filo educativo e la continuità educativa con il complesso deiservizi all’infanzia e con la scuola primaria.
2. È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e lapossibilità di frequenza della scuola dell’infanzia. A tali fini siprovvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all’arti-colo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle
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Capo IIPrimo ciclo di istruzione
Articolo 4Articolazione del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo d’istruzione è costituito dalla scuola prima-ria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratte-rizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni ecostituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dove-re all’istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è artico-lata in un primo anno, raccordato con la scuola dell’infanzia eteso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in dueperiodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di treanni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzoanno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare edassicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria diprimo grado avviene a seguito di valutazione positiva al ter-mine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonomarispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l’esamedi Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono esse-re aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprenden-ti le scuole dell’infanzia esistenti sullo stesso territorio.
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4. La scuola dell’infanzia cura la documentazione relativa alprocesso educativo ed in particolare all’autonomia personale del-le bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
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alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento dellareligione cattolica in conformità alle norme concordatarie dicui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la persona-lizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito delpiano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalentirichieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti conil profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui sceltaè facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gra-tuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facol-tative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l’op-zione. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscri-zione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle fami-glie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia,organizzarsi anche in rete.
3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempoeventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche,di cui ai commi 1 e 2, nonché l’assistenza educativa da partedel personale docente nel tempo eventualmente dedicato allamensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue,fermo restando il limite del numero complessivo dei posti dicui all’articolo 15, è costituito l’organico di istituto. Per losvolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al com-ma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità nonriconducibile al profilo professionale dei docenti della scuolaprimaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti dellerisorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d’ope-ra con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di con-certo con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rien-tra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scola-
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Capo IIIScuola primaria
Articolo 5Finalità
1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversi-tà individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, pro-muove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo del-la personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le cono-scenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all’alfa-betizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italianae l’alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l’u-tilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondonaturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare lecapacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tem-po, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.
Articolo 6Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bam-bine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 ago-sto dell’anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola prima-ria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni dietà entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Articolo 7Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cuiall’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nellascuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni,
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Articolo 8La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimen-ti e del comportamento degli alunni e la certificazione dellecompetenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti respon-sabili delle attività educative e didattiche previste dai piani distudio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione deiperiodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all’unanimi-tà, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva,all’interno del periodo biennale, in casi eccezionali e compro-vati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della rela-tiva valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicuratianche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titola-rità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sonoammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delleclassi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami èunica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivisono ammesse prove suppletive che devono concludersi pri-ma dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
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stiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cuiall’articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di stu-dio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative edidattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fineconcorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didatticadei docenti, per l’intera durata del corso, il docente in posses-so di specifica formazione che, in costante rapporto con lefamiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento inordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutoratodegli allievi, di coordinamento delle attività educative e didat-tiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura delladocumentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo,con l’apporto degli altri docenti.
6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dalcomma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria,un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dalpiano dell’offerta formativa e di criteri generali definiti dal col-legio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispo-ne l’assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garan-tire le condizioni per la continuità didattica, nonché la miglio-re utilizzazione delle competenze e delle esperienze professio-nali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svol-gimento dell’orario delle attività didattiche sulla base del pia-no dell’offerta formativa, delle disponibilità strutturali e deiservizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell’inse-gnamento-apprendimento.
9. Nell’organizzazione dell’orario settimanale i criteri dellaprogrammazione delle attività educative devono rispettare unaequilibrata ripartizione dell’orario quotidiano tra le attivitàobbligatorie e quelle opzionali facoltative.
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2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la persona-lizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del pia-no dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richie-ste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il pro-filo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondociclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa eopzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allie-vi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le qua-li le rispettive famiglie hanno esercitato l’opzione. Le predetterichieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine diampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioniscolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anchein rete.
3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempoeventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche,di cui ai commi 1 e 2, nonché l’assistenza educativa da partedel personale docente nel tempo eventualmente dedicato allamensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue,fermo restando il limite del numero complessivo dei posti dicui all’articolo 15, è costituito l’organico di istituto. Per lo svol-gimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2,ove essi richiedano una specifica professionalità non ricondu-cibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l’abilitazio-ne all’insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, neilimiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di presta-zione d’opera con esperti, in possesso di titoli definiti condecreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricer-ca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rien-tra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scola-stiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cuiall’articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzatone deipiani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e
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Capo IVScuola secondaria di primo grado
Articolo 9
Finalità della scuola secondaria di primo grado1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le disci-
pline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità auto-nome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazio-ne sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizza-zione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, leconoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione cul-turale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della real-tà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didat-tica e metodologica in relazione allo sviluppo della personali-tà dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scel-ta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; for-nisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività diistruzione e di formazione; introduce lo studio di una secon-da lingua dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la suc-cessiva scelta di istruzione e formazione.
Articolo 10Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cuiall’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuo-la secondaria di primo grado, comprensivo della quota riserva-ta alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’inse-gnamento della religione cattolica in conformità alle normeconcordatarie, di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguen-ti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
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idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbia-no compiuto o compiano entro il 30 aprile dell’anno scolasti-co di riferimento, rispettivamente, l’undicesimo e il dodicesi-mo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissio-ne alla prima classe della scuola secondaria di primo grado,nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo,rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All’esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anchei candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 apriledell’anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di etàe che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima clas-se della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammes-si i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da alme-no un triennio e i candidati che nell’anno in corso compianoventitre anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della rela-tiva valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicuratianche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titola-rità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
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delle attività educative e didattiche previste dai medesimi pia-ni di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l’interadurata del corso, il docente in possesso di specifica formazio-ne che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio,svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cuial comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delleattività educative e didattiche, di cura delle relazioni con lefamiglie e di cura della documentazione del percorso formati-vo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri docenti.
Articolo 11Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degliallievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orarioannuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10.Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autono-mamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimen-ti e del comportamento degli allievi e la certificazione dellecompetenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsa-bili degli insegnamenti e delle attività educative e didatticheprevisti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esitidella valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispon-gono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari alrecupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del pas-saggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimen-to di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresìil comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, pos-sono non ammettere l’allievo alla classe successiva all’interno delperiodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado siconclude con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di
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la primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di etàentro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi puòessere consentita, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’u-niversità e della ricerca, un’ulteriore anticipazione delle iscrizio-ni, fino al limite temporale previsto dall’articolo 6, comma 2.
2. Per l’attuazione delle disposizioni del presente decretosono avviate, dall’anno scolastico 2003-2004, la prima e laseconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall’annoscolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento,l’avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità.Fino all’emanazione del relativo regolamento governativo, si adot-ta, in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizza-tivo individuato nell’allegato B, facendo riferimento al profiloeducativo, culturale e professionale individuato nell’allegato D.
Articolo 14Scuola secondaria di primo grado
1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 è avviata laprima classe del biennio della scuola secondaria di primo gra-do; saranno successivamente avviate, dall’anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall’anno sco-lastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.
2. Fino all’emanazione del relativo regolamento governativo, siadotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organiz-zativo individuato nell’allegato C, facendo riferimento al profiloeducativo culturale e professionale individuato nell’allegato D.
3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordina-mento per l’anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regi-me della scuola secondaria di primo grado, l’assetto organico del-le scuole secondarie di primo grado, come definito dall’articolo10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel decre-to del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.
4. In attesa dell’emanazione del regolamento governativo di
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Capo VNorme finali e transitorieArticolo 12Scuola dell’infanzia
1. Nell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti allascuola dell’infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alladefinizione delle esigenze di nuove professionalità e modalitàorganizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre annidi età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la dispo-nibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità deiservizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighiconferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finan-za comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omoge-neità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servi-zio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stes-se condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può esse-re consentita un’ulteriore, graduale anticipazione, fino al limitetemporale di cui all’articolo 2. Il Ministro dell’istruzione, dell’u-niversità e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentital’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI), salvo quan-to previsto all’articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003,n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque ilrispetto del limite di spesa di cui all’articolo 18.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamen-to, fino all’emanazione del relativo regolamento governativo,si adotta in via transitoria l’assetto pedagogico, didattico edorganizzativo individuato nell’allegato A.
Articolo 13Scuola primariaNell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuo-
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si dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo2003, n. 53, l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 34 del-la Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposi-zioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo del-l’istruzione.
Articolo 17Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale eper le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto spe-ciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in con-formità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, non-ché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel terri-torio della provincia di Trento, il presente decreto si applicacompatibilmente con quanto stabilito dall’intesa tra ilMinistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la pro-vincia autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002,come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte sal-ve, per i tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigo-re del presente decreto, le iniziative finalizzate all’innovazio-ne, relative al primo ciclo dell’istruzione avviate sulla base del-la predetta intesa a decorrere dal 1° settembre 2003.
Articolo 18Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6, com-ma 2, dell’articolo 12, comma 1, e dell’articolo 13, comma 1,limitatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola pri-maria statale, determinati nella misura massima di 12.731migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia di euro perl’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall’articolo7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
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cui al comma 2, le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della pro-pria autonomia didattica e organizzativa, provvedono ad ade-guare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di inse-gnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.
5. Ai fini dell’espletamento dell’orario di servizio obbligato-rio, il personale docente interessato ad una diminuzione delsuo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità eper le attività educative e didattiche individuate, rispettivamen-te, dall’articolo 9 e dall’articolo 10.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presen-te decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazioneall’insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio del-la scuola secondaria di primo grado.
Articolo 15Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all’articolo7, commi 1, 2 e 3, e all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confer-mato in via di prima applicazione, per l’anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livellonazionale per l’anno scolastico 2003-2004 per le attività ditempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme pre-vigenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, perle stesse finalità, possono essere attivati nell’ambito della con-sistenza dell’organico complessivo del personale docente deicorrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’ar-ticolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Articolo 16Frequenza del primo ciclo dell’istruzione
1. Restano in vigore, in attesa dell’emanazione del decre-to legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sen-
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quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nel-la Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 19 febbraio 2004
CIAMPIBerlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriMoratti, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricercaTremonti, Ministro dell’economia e delle finanzeMazzella, Ministro per la funzione pubblicaMaroni, Ministro del lavoro e delle politiche socialiVisto, il Guardasigilli: Castelli
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Articolo 19Norme finali e abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni insituazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e"scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendo-no sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell’in-fanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado".
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato condecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad appli-carsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classidi scuola elementare e di scuola media ancora funzionantisecondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscrit-ti, e sono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivoal completo esaurimento delle predette sezioni e classi: artico-lo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3;articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; artico-lo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161,comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma3 sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo alladata di entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; arti-colo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162,comma 5; articolo 178, comma 2.
5. è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con lenorme del presente decreto.
6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate leseguenti modificazioni:
a. all’articolo 100, comma 1, le parole: "di cui all’artico-lo 99" sono soppresse;
b. all’articolo 183, comma 1, le parole: "a norma dell’ar-ticolo 177, comma 5" sono soppresse.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
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Testo integrale commentato
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia
e al primo ciclo dell’istruzione,a norma dell’articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004Suppl. Ord. n. 31
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governoper la definizione delle norme generali sull’istruzione e deilivelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e for-mazione professionale;Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successivemodificazioni;Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazio-ni, ed in particolare l’articolo 21;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 12 settembre 2003;Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’artico-lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato
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il successivo comma 3 specifica le modalità con cui dovrà essereattuata con il complesso dei servizi per l’infanzia, mentre la con-tinuità riferita alla scuola primaria viene demandata alle scuole.
2. È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e lapossibilità di frequenza della scuola dell’infanzia. A tali fini siprovvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all’arti-colo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto dellemodalità di copertura finanziaria definite dall’articolo 7, com-ma 8, della predetta legge.Viene ribadito quanto previsto dalla legge n. 53/2003. Le inizia-tive per assicurare la generalizzazione della scuola sono condizio-nate dall’accertamento della situazione di offerta complessiva delservizio nelle sue diverse forme di gestione (statale e paritaria). Iltesto individua le condizioni e gli strumenti (decreti legislativi) perla realizzazione della generalizzazione della scuola dell’infanzia.
3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordicon i competenti uffici delle regioni e degli enti locali. La norma è finalizzata a garantire la continuità verticale con rife-rimento ai servizi all’infanzia (asili nido) gestiti prevalentemen-te dagli Enti locali. Gli Uffici scolastici regionali promuovono, intal senso, accordi con le Regioni e con gli Enti locali.
Articolo 2Accesso alla scuola dell’infanzia1. Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti le bambine ei bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 apriledell’anno scolastico di riferimento. Viene confermata la previsione, contenuta nella legge n. 53/2003,di consentire le ammissioni anticipate alla scuola dell’infanziadi bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno diriferimento. I tempi e le modalità di immediata attuazione del
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della Repubblica e della Camera dei deputati;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nel-la riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e del-la ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANAil seguente decreto legislativo:
Capo IScuola dell’infanzia
Articolo 1Finalità della scuola dell’infanzia1. La scuola dell’infanzia, non obbligatoria e di durata trien-nale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psico-motorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambinee dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effet-tiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dellaprimaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce allaformazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella suaautonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il pro-filo educativo e la continuità educativa con il complesso deiservizi all’infanzia e con la scuola primaria.Vengono confermate le finalità educative della scuola dell’infan-zia così come definite dalla legge n. 53/2003. Viene introdotto unrichiamo esplicito al profilo educativo al termine della scuola del-l’infanzia, analogamente a quanto previsto alla fine del primociclo di istruzione. Per quanto concerne la continuità educativa,
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2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docen-ti curano la personalizzazione delle attività educative, attraver-so la relazione con la famiglia in continuità con il primariocontesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini.Nell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche sot-to attuate opportune forme di coordinamento didattico, ancheper assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei ser-vizi all’infanzia e con la scuola primaria.Sono tre i principi fondamentali richiamati da questa disposi-zione: - la personalizzazione delle attività educative (con le implicazio-
ni dell’adozione dei piani personali di attività e con l’introdu-zione di azioni tutoriali)
- il coordinamento didattico per garantire unità all’azione dellesezioni, finalizzazione e raccordo con il territorio
- la continuità verticale tra i sistemi presenti sul territorio e oriz-zontale con le famiglie. L’aspetto più originale di questo affer-mato principio della continuità è sicuramente quello relativo alraccordo con i servizi all’infanzia presenti sul territorio che sonoda riferire non solo agli asili nido (peraltro attualmente con unapresenza non generalizzata sul territorio), ma anche ad altrescuole dell’infanzia.
3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi1 e 2 è costituito l’organico di istituto.In analogia con la formulazione relativa alla scuola primaria ealla scuola secondaria di I grado, anche per la scuola dell’infan-zia viene introdotta una norma che istituisce l’organico di istitu-to per assicurare al meglio l’organizzazione e la realizzazione del-le attività educative.
4. La scuola dell’infanzia cura la documentazione relativa al pro-cesso educativo ed in particolare all’autonomia personale dellebambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
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nuovo istituto dell’anticipo vengono definiti nelle norme finali etransitorie del decreto.
Articolo 3Attività educative1. L’orario annuale delle attività educative per la scuola del-l’infanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alleistituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della reli-gione cattolica in conformità all’Accordo che apporta modi-fiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addi-zionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, edalle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 adun massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi del-le singole scuole dell’infanzia, tenuto conto delle richieste del-le famiglie.Viene definito l’orario delle attività didattiche per le scuole del-l’infanzia su base annuale per consentire alle singole istituzioniscolastiche autonome l’articolazione e la scansione dell’orario incorso d’anno nel modo ritenuto più opportuno. Contestualmentesi afferma che tale orario annuo è comprensivo delle quote nazio-nale, delle Regioni, delle istituzioni scolastiche autonome e dell’in-segnamento della religione cattolica. Vengono previsti un orariominimo e un orario massimo, che, su base settimanale, oscillanomediamente da 25 a circa 50 ore. Attualmente l’orario delle atti-vità è determinato su base giornaliera (solo turno antimeridianooppure intera giornata con possibilità di chiusura del sabato) equi-valente rispettivamente a 25 e a 40 ore settimanali.Le scuole hanno ora la possibilità di definire un proprio modelloo più modelli orari all’interno dei limiti minimi e massimi fissa-ti. Di rilievo vi sono due aspetti: il pieno riconoscimento dellapotestà organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome didefinire il modello organizzativo più funzionale al progetto edu-cativo delle scuole; il ruolo significativo delle famiglie nella sceltadei modelli orari.
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Capo IIPrimo ciclo di istruzione
Articolo 4Articolazione del ciclo e periodi1. Il primo ciclo d’istruzione è costituito dalla scuola primariae dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratteriz-zata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costi-tuisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all’i-struzione e formazione.Si ribadiscono i principi costitutivi del primo ciclo di istruzione,che rappresenta il primo segmento del diritto-dovere all’istruzionee formazione. La materia del diritto-dovere è attualmente ogget-to di studio e di predisposizione dell’apposito schema di decretolegislativo da proporre al Consiglio dei Ministri e da sottoporresuccessivamente al parere della Conferenza unificata e delleCommissioni parlamentari. Si conferma, nell’unità del ciclo, la specificità dei due momentidella scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolatain un primo anno, raccordato con la scuola dell’infanzia e tesoal raggiungimento delle strumentalità di base, e in due perio-di didattici biennali.L’articolazione della scuola primaria è costituita, pertanto, da un annodi raccordo con la scuola dell’infanzia e da due bienni successivi. Nelle finalità dell’anno di raccordo si individua il conseguimen-to delle strumentalità di base o, con un significato più ampio, del-l’alfabetizzazione di base, come conseguimento dei vecchi e deinuovi alfabeti anche per muovere i primi passi nella società del-la comunicazione e della conoscenza.
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Il principio qui affermato introduce il concetto di portfolio già nel-la scuola dell’infanzia, in collaborazione con le famiglie. È, cioè,enunciato già a questo livello educativo il valore determinante del-la famiglia ed il valore storico-narrativo della documentazionedegli interventi formativi, così come esplicitato dalle “Indicazioninazionali”, allegate al decreto medesimo, che ne sono parte inte-grante a tutti gli effetti.
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Capo IIIScuola primaria
Articolo 5Finalità1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversitàindividuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, pro-muove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo del-la personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le cono-scenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all’alfa-betizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italianae l’alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l’u-tilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondonaturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare lecapacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tem-po, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.Vengono ribadite le finalità della scuola primaria, così come sonoindividuate dalla legge di delega e poi esplicitate negli obiettivigenerali del processo formativo e negli obiettivi specifici diapprendimento contenuti nelle “Indicazioni nazionali per i pia-ni personalizzati di studio” che sono parte integrante del decretostesso, come affermato in una delle successive disposizioni finalie transitorie. Le istituzioni scolastiche, già a cominciare dalla scuola primaria,sono chiamate ad assolvere il compito di creare le condizioni attea garantire il successo scolastico sia attraverso interventi compen-sativi sia mediante interventi compensativi e mirati e un’offertaformativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglian-ze culturali.
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3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni,si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno,che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assi-cura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.L’articolazione della scuola secondaria di I grado è costituita daun biennio e da un terzo anno conclusivo. Il terzo anno ha le fina-lità di consolidare il percorso disciplinare e di rafforzare azioni diorientamento e di raccordo con il secondo ciclo, al fine di consen-tire una scelta ragionata della prosecuzione degli studi.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria diprimo grado avviene a seguito di valutazione positiva al ter-mine del secondo periodo didattico biennale.Nell’affermare che il passaggio dalla scuola primaria alla scuolasecondaria di I grado avviene a seguito di semplice valutazionefinale, si sottintendono due conseguenze: la continuità tra i duesegmenti che costituiscono un unico ciclo; la conseguente abolizio-ne dell’esame di licenza elementare (formalmente prevista dallenorme finali e transitorie).Per l’anno scolastico in corso l’esame di licenza elementare è con-fermato.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispet-to al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l’esame di Stato.Al termine del primo ciclo d’istruzione è previsto l’esame di Statoche è titolo e condizione necessaria per accedere al sistema dei liceie a quello dell’istruzione e formazione professionale.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essereaggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendentile scuole dell’infanzia esistenti sullo stesso territorio.La disposizione valorizza l’organizzazione preesistente degli istitu-ti comprensivi statali, confermando la possibilità di aggregazionedelle scuole statali dell’infanzia con le istituzioni del primo ciclo.
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primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alleistituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della reli-gione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cuiall’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore,oltre a quanto previsto al comma 2.
Come già previsto per le scuole dell’infanzia, il monte ore di lezio-ni è determinato su base annua per consentirne l’eventuale artico-lazione in corso d’anno secondo le prerogative dell’autonomia scola-stica, ai sensi del DPR n. 275/1999. Mediamente, sulla base di33 settimane di lezione, le 891 ore annue previste corrispondono adun orario settimanale di 27 ore per tutte le classi dalla prima allaquinta. Questo orario, comprensivo anche della quota riservata alleRegioni (ancora da definire), della quota d’istituto (attualmentepari al 15% secondo il decreto interministeriale n. 234/2000) e del-le due ore settimanali di insegnamento della religione cattolica, rap-presenta l’orario obbligatorio per tutti gli alunni. L’integrazione,apportata nel testo definitivo del decreto, mette in evidenza la cir-costanza che gli orari di insegnamento e di apprendimento, una vol-ta esercitate le opzioni da parte delle famiglie, vanno intesi in sen-so unitario e che le diverse attività educative concorrono con paridignità alla realizzazione dei piani di studio personalizzati.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizza-zione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano del-l’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste del-le famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo edu-cativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa eopzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievisono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali lerispettive famiglie hanno esercitato l’opzione. Le predette richie-ste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare erazionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastichepossono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
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Articolo 6Iscrizioni1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambi-ne e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 ago-sto dell’anno di riferimento.Viene ribadito il principio, già affermato dalla legge di delega, cheil diritto-dovere inizia a sei anni da compiere entro il 31 agostodell’anno che precede l’anno scolastico di riferimento. Vengono,così, risolte le incertezze interpretative nascenti dalla generica for-mulazione dell’art. 143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, in ordine alla data di compimento dell’età di accesso allascuola dell’obbligo.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primariaanche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di etàentro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.Viene affermato il nuovo istituto normativo dell’anticipo con lapossibilità, rimessa all’esclusiva decisione delle famiglie, di chiede-re l’ammissione anticipata alla prima classe della scuola primariaper i figli che compiono sei anni entro il 30 aprile dell’anno sco-lastico di riferimento. Questo principio è una delle chiavi di let-tura della riforma, soprattutto a livello di scuola dell’infanzia edi scuola primaria del primo ciclo d’istruzione. La facoltà di iscrizione anticipata, rimessa alle famiglie, rispondeall’esigenza di affidare a esse un ruolo decisivo nel percorso forma-tivo dei propri figli. Viene così riconosciuto alle famiglie un dirittopotestativo a cui la scuola primaria ha l’obbligo di corrispondere.Nelle norme transitorie vengono definiti modalità e tempi diattuazione di questo istituto normativo.
Articolo 7Attività educative e didattiche1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’ar-ticolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuola
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15, è costituito l’organico di istituto. Per lo svolgimento delle atti-vità e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedanouna specifica professionalità non riconducibile al profilo profes-sionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastichestipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contrat-ti di prestazione d’opera con esperti, in possesso di titoli definiticon decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Alla definizione dell’organico di istituto concorrono la quota ora-ria ordinaria, quella facoltativa opzionale e quella derivante dal-l’impegno orario dei docenti per l’assistenza agli alunni, duranteil tempo dedicato alla mensa e alle attività ludico-ricreative deldopo mensa nei rientri pomeridiani. Questo comma, oltre ad assi-curare le risorse professionali necessarie all’espletamento dell’inte-ro servizio scolastico, ribadisce il valore educativo del tempo dedi-cato alla mensa e al dopo mensa, legato all’eventuale richiesta del-le famiglie, ed aggiuntivo rispetto all’orario obbligatorio e all’ora-rio facoltativo. Con la previsione di questo tetto massimo di 330ore annuali aggiuntive, corrispondenti a 10 ore a settimana, iltempo scuola complessivo può raggiungere le 40 ore settimanali,analogamente a quanto già avviene.Tale durata massima di 10 ore settimanali riservate al tempomensa e a quello del dopo mensa consente alle scuole di definiretempi per tali servizi di durata inferiore alle due ore quotidiane. Altra novità introdotta riguarda la possibilità di far ricorso a con-tratti di prestazione d’opera da parte di esperti esterni, di cuiandranno successivamente individuati i titoli, per assolvere, nel-l’ambito del monte ore opzionale, ad offerte formative di naturaspecifica non riconducibile al profilo professionale dei docenti.
5. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientranell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolasti-che, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cuiall’articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di stu-
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Oltre all’orario obbligatorio di 891 ore annue (27 medie settima-nali), vi è il monte ore facoltativo di 99 ore annue (mediamente3 ore settimanali) per il quale le famiglie degli alunni hanno facol-tà di opzione. Con questo orario facoltativo si realizza il princi-pio che riconosce le famiglie come soggetto che coopera concretamen-te e fattivamente alla definizione del percorso formativo del pro-prio figlio, nel rispetto delle sue vocazioni, attitudini e inclinazio-ni. Le attività e gli insegnamenti facoltativi sono tuttavia obbli-gatori per le scuole che debbono presentare una specifica, diffe-renziata, possibilmente ampia e qualificata offerta formativa chepuò essere assicurata anche mediante l’organizzazione in rete del-le stesse. Su tale offerta le famiglie esercitano il diritto di opzione. Essa è quindi facoltativa, opzionale e gratuita per le famiglie econcorre alla definizione del piano di studio personalizzato, conla conseguente obbligatorietà della frequenza delle attività prescel-te e valutazione finale degli esiti conseguiti.
3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempoeventualmente dedicato alla mensa.Il tempo dedicato alla mensa non è computato nell’orario obbli-gatorio e facoltativo dei precedenti due commi e deve intendersi,pertanto, ad essi aggiuntivo. Questa formulazione è la stessa uti-lizzata per la scuola elementare in occasione della precedentemodifica di ordinamento (legge n. 148/1990), definita dal com-ma 7 dell’articolo 131 del Testo unico.L’affermazione ha anche il significato di affermare che il serviziodi mensa rappresenta una facoltà di fruizione rimessa esclusiva-mente alle famiglie.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cuiai commi 1 e 2, nonché l’assistenza educativa da parte del perso-nale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e aldopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restan-do il limite del numero complessivo dei posti di cui all’articolo
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6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal com-ma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un’at-tività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore set-timanali.Si afferma che il docente a cui sono affidati i compiti richiamatinel precedente comma svolge un’attività di insegnamento di alme-no 18 ore settimanali, con ciò sottintendendo che le restanti ore,al netto di quelle di programmazione dell’équipe pedagogica, van-no riservate all’esercizio delle nuove funzioni. La previsioneriguarda solamente le classi dalla prima alla terza; per le classi delsecondo biennio saranno le scuole, nella loro autonomia organiz-zativa, a decidere sul tempo da assegnare all’insegnamento e allealtre funzioni tutoriali, che, comunque, devono essere assicurate. Questo particolare aspetto dell’organizzazione del lavoro e dellaquota oraria di servizio da riservare all’espletamento delle funzio-ni dovrà trovare apposito chiarimento e regolamentazione nellesedi competenti.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal pia-no dell’offerta formativa e di criteri generali definiti dal colle-gio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, disponel’assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire lecondizioni per la continuità didattica, nonché la migliore uti-lizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fer-mo restando quanto previsto dal comma 6.L’assegnazione dei docenti alle nuove funzioni viene decisa daldirigente scolastico che, come già avviene secondo la vigente nor-mativa, è responsabile delle risorse umane e agisce sulla base degliobiettivi del Pof nonché dei criteri generali stabiliti dal collegiodei docenti, valorizzando esperienze e professionalità e garanten-do la continuità didattica.Mediante il coinvolgimento del consiglio di circolo o di istituto,tutte le componenti scolastiche partecipano alla definizione deicriteri per l’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività didat-
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dio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative edidattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fineconcorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didatticadei docenti, per l’intera durata del corso, il docente in posses-so di specifica formazione che, in costante rapporto con lefamiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento inordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutoratodegli allievi, di coordinamento delle attività educative e didat-tiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura delladocumentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo,con l’apporto degli altri docenti.In questo comma vengono affermati quattro principi:- si ribadisce e si esalta il ruolo dell’autonomia scolastica e del-
la connessa responsabilità della scuola, ambiente e agente del-l’attuazione dei piani personalizzati che si realizzano appuntonell’autonomia organizzativa e didattica;
- la contitolarità didattica dei docenti della classe impegna suun piano di pari dignità la responsabilità di tutti i docenti;
- la funzione tutoriale, di coordinamento, di orientamento, direlazione, di rapporto e di cura della documentazione, affidataa docenti espressamente formati, rappresenta uno dei perni del-l’innovazione educativa e didattica;
- l’équipe pedagogica di ogni gruppo classe sarà costituita dal docen-te tutor e da un numero di insegnanti idoneo anche a coprire iltempo scuola assicurato dalle singole istituzioni scolastiche secon-do criteri organizzativi sul piano didattico rimessi alle stesse.
In tale ottica, trovano piena attuazione i principi sanciti dal-l’art. 8 del Regolamento sull’autonomia che consente l’adeguamen-to della organizzazione didattica alle effettive esigenze formativesenza condizionamenti connessi a modelli predeterminati edimpartiti dall’esterno. Questo comma traduce concretamente lo spirito e la lettera delladelega circa la personalizzazione dell’azione educativa e la cen-tralità dell’apprendimento dell’alunno.
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anche il comportamento dell’alunno.La valutazione è affidata ai docenti della classe. Questa afferma-zione fuga qualsiasi dubbio circa un ruolo esclusivo o preponde-rante del docente con funzioni tutoriali in materia di valutazio-ne dell’alunno, conseguente alla cura che lo stesso deve garantirenella tenuta del portfolio.Tenendo conto dell’articolazione del settore primario, viene previ-sta la valutazione degli alunni secondo la scansione dei periodididattici ai fini del passaggio al biennio successivo.Questa valutazione conclusiva si aggiunge a quella periodica eannuale degli alunni come avviene in via ordinaria attualmente.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all’unanimità,possono non ammettere l’alunno alla classe successiva, all’in-terno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati daspecifica motivazione.Si prevede che in via straordinaria vi possa essere la non ammis-sione di alunni alla classe successiva, intermedia del periodo, pur-ché decisa con voto unanime e motivato dei docenti interessati. Lanorma sostanzialmente ripropone, con opportune modifiche, ladisposizione di cui all’art. 145 del Decreto Legislativo 16 aprile1994, n. 297 (Ammissione alla classe successiva).
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della rela-tiva valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicuratianche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titola-rità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.Per favorire la continuità nei periodi didattici e la qualità dei pro-cessi di apprendimento degli alunni, viene previsto l’obbligo dipermanenza dei docenti sulla classe almeno per la durata del bien-nio. La durata biennale di permanenza rappresenta la determi-nazione minima della previsione normativa contenuta nella leg-ge n. 53/2003 che parla di “congrua permanenza nella sede di
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tiche. Ma, in particolare, saranno i collegi docenti gli organi inca-ricati di definire i criteri generali per l’affidamento della funzio-ne tutoriale agli insegnanti.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgi-mento dell’orario delle attività didattiche sulla base del pianodell’offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servi-zi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell’insegna-mento-apprendimento.Spetta alle istituzioni scolastiche definire le modalità di svolgi-mento dell’orario delle attività didattiche, tenendo conto del Pof,delle strutture e dei servizi presenti nel territorio.
9. Nell’organizzazione dell’orario settimanale i criteri della pro-grammazione delle attività educative devono rispettare unaequilibrata ripartizione dell’orario quotidiano tra le attivitàobbligatorie e quelle opzionali facoltative.Nella logica dell’unità e della coerenza dell’offerta formativa, ladisposizione richiama la responsabilità dei docenti, al fine di orga-nizzare in modo equilibrato le diverse attività educative, evitan-do, nell’arco dell’intera giornata, rigide ripartizioni dei tempi edei contenuti dedicati alle singole attività.
Articolo 8La valutazione nella scuola primaria1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti edel comportamento degli alunni e la certificazione delle com-petenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabilidelle attività educative e didattiche previste dai piani di stu-dio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei perio-di didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.Una novità significativa è rappresentata dal fatto che, oltre agliapprendimenti,la norma prevede che sia oggetto di valutazione
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Capo IVScuola secondaria di primo grado
Articolo 9Finalità della scuola secondaria di primo grado1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipli-ne di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonomedi studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazionesociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazio-ne e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le cono-scenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturalee alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà con-temporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica emetodologica in relazione allo sviluppo della personalità del-l’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; svilup-pa progressivamente le competenze e le capacità di scelta cor-rispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; forniscestrumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzio-ne e di formazione; introduce lo studio di una seconda linguadell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scel-ta di istruzione e formazione. Nello stesso modo in cui è stato precisato per la scuola dell’infan-zia e per la scuola primaria, vengono qui confermati le finalità egli obiettivi della scuola secondaria di I grado, così come sono indi-viduati dalla legge di delega e poi esplicitati negli obiettivi gene-rali del processo formativo e negli obiettivi specifici di apprendi-mento contenuti nelle “Indicazioni nazionali per i piani persona-lizzati di studio”. Queste ultime sono parte integrante del decretostesso, come affermato in una delle successive disposizioni finali etransitorie.
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titolarità” (articolo 3, comma 1, lettera a).La questione fa parte delle materie rimesse al confronto negozia-le con le parti sociali.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sonoammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delleclassi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami èunica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivisono ammesse prove suppletive che devono concludersi pri-ma dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.Il comma conferma le disposizioni vigenti in materia di esamedi idoneità per il passaggio alla classe successiva di alunni prove-nienti da scuola privata o familiare.
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rispettive famiglie hanno esercitato l’opzione. Le predetterichieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine diampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioniscolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anchein rete.Oltre all’orario obbligatorio di 891 ore annue (27 medie settima-nali) vi è l’orario facoltativo di 198 ore annue (mediamente 6 set-timanali) per il quale le famiglie degli alunni hanno facoltà diopzione. Come si è già rilevato per la scuola primaria, con questoorario facoltativo si realizza il principio secondo il quale le fami-glie sono riconosciute come soggetto che coopera concretamente efattivamente alla definizione del percorso formativo del propriofiglio, nel rispetto delle sue vocazioni, attitudini e inclinazioni. Le attività e gli insegnamenti facoltativi sono tuttavia obbligato-ri per le scuole che debbono presentare una specifica, differenzia-ta, possibilmente ricca e qualificata offerta formativa. Su taleofferta delle scuole secondarie di I grado le famiglie esercitano ildiritto di opzione. Anche qui l’orario è quindi facoltativo, opzio-nale e gratuito per le famiglie e concorre alla definizione del pia-no di studio personalizzato, con la conseguente obbligatorietà del-la frequenza delle attività prescelte.
3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempoeventualmente dedicato alla mensa.Il tempo dedicato alla mensa, come già esplicitato per la scuolaprimaria, non è computato nell’orario obbligatorio e facoltativodei precedenti due commi e deve intendersi, pertanto, ad essiaggiuntivo.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, dicui ai commi 1 e 2, nonché l’assistenza educativa da parte delpersonale docente nel tempo eventualmente dedicato alla men-sa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fer-mo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui
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Articolo 10Attività educative e didattiche1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’ar-ticolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuolasecondaria di primo grado, comprensivo della quota riservataalle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegna-mento della religione cattolica in conformità alle norme con-cordatarie, di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguentiintese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.Il monte ore è determinato su base annua per consentirne l’arti-colazione in corso d’anno secondo le prerogative dell’autonomiascolastica, ai sensi del DPR n. 275/1999; mediamente, sulla basedi 33 settimane di lezione, le 891 ore corrispondono ad un ora-rio settimanale di 27 ore per tutte le classi. Questo orario, com-prensivo anche della quota riservata alle Regioni (ancora da defi-nire), della quota d’istituto (attualmente pari al 15% secondo ildecreto ministeriale n. 234/2000) e dell’ora settimanale di inse-gnamento della religione cattolica rappresenta l’orario obbligato-rio per tutti gli alunni.La precisazione «oltre a quanto previsto dal comma 2» mette inevidenza la circostanza che gli orari di insegnamento e di appren-dimento, una volta esercitate le opzioni da parte delle famiglie,vanno intesi in senso unitario e che le attività educative concor-rono con pari dignità alla realizzazione dei piani di studio per-sonalizzati.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personaliz-zazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del pianodell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richiestedelle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profiloeducativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo,per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzio-nale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sonotenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le
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ne che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio,svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cuial comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delleattività educative e didattiche, di cura delle relazioni con lefamiglie e di cura della documentazione del percorso formati-vo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri docenti. Come per la scuola primaria, vengono affermati due principi:- l’istituzione scolastica è ambiente e agente dell’attuazione dei
piani personalizzati che si realizzano in autonomia organiz-zativa e didattica;
- le funzioni tutoriali, di coordinamento, di orientamento, di rela-zione, di rapporto e di cura della documentazione, trovanoautorevole affermazione, rappresentando nel loro insieme unodei perni dell’innovazione educativa e didattica.
Questo comma traduce concretamente lo spirito e la lettera delladelega circa la personalizzazione dell’azione educativa e la cen-tralità dell’apprendimento dell’alunno.
Articolo 11Valutazione, scrutini ed esami1. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allie-vi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orarioannuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10.Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autono-mamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.Viene introdotto il principio del limite minimo di frequenza per ren-dere valido l’anno scolastico per gli alunni. Si tratta di una previ-sione che restituisce dignità al processo educativo e rende più obiet-tivi i criteri di valutazione. Il limite temporale è diverso a secondadelle scelte e delle opzioni operate dagli alunni per il monte ore facol-tativo e opzionale. Tale limite è pari ai tre quarti dell’orario perso-nalizzato. Pertanto un alunno che si avvalga del solo tempo scuolaobbligatorio dovrà frequentare per almeno tre quarti di 891 ore, ossiaper non meno di 669 ore all’anno. Un alunno che invece richiede il
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all’articolo 15, è costituito l’organico di istituto. Per lo svolgi-mento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2,ove essi richiedano una specifica professionalità non ricondu-cibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l’abilitazio-ne all’insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, neilimiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di presta-zione d’opera con esperti, in possesso di titoli definiti condecreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricer-ca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.Alla definizione dell’organico di istituto concorrono la quota ora-ria ordinaria, quella facoltativa opzionale e quella derivante dal-l’impegno orario dei docenti per l’assistenza agli alunni, duranteil tempo dedicato alla mensa e alle attività del dopo mensa neirientri pomeridiani. L’integrazione di questo comma ribadisce ilvalore educativo del tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa,legato alla richiesta delle famiglie, ed aggiuntivo rispetto all’ora-rio obbligatorio e all’orario facoltativo. Con la previsione di que-ste 231 ore annuali aggiuntive, corrispondenti a 7 ore a settima-na, il tempo scuola complessivo può raggiungere le 40 ore settima-nali, analogamente a quanto già avviene.Altra novità introdotta riguarda la possibilità di far ricorso a con-tratti di prestazione d’opera da parte di esperti esterni, di cuiandranno successivamente individuati i titoli, per assolvere, nel-l’ambito del monte ore opzionale, ad offerte formative di naturaspecifica non riconducibile al profilo professionale dei docenti.
5. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientranell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolasti-che, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cuiall’articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzatone deipiani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti edelle attività educative e didattiche previste dai medesimi pia-ni di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l’interadurata del corso, il docente in possesso di specifica formazio-
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Tenendo conto dell’articolazione della scuola secondaria di I gra-do, viene prevista la valutazione degli alunni secondo la scansio-ne dei periodi didattici ai fini del passaggio all’ultimo anno delciclo. La valutazione è affidata agli insegnanti delle diverse disci-pline di studio che sono tenuti ad accertare il raggiungimento degliobiettivi formativi del biennio, nonché il comportamento indi-viduale degli allievi. Questa valutazione conclusiva si aggiunge a quella periodica eannuale degli alunni, di cui al precedente comma. I docenti pos-sono non ammettere gli alunni alla classe intermedia del bien-nio, solamente in casi motivati.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si con-clude con un esame di Stato.Viene confermato, come dispone la legge di delega, che il primociclo si conclude con l’esame di Stato. Quest’ultimo fornisce il tito-lo per l’ammissione al secondo ciclo.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di ido-neità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbianocompiuto o compiano entro il 30 aprile dell’anno scolastico diriferimento, rispettivamente, l’undicesimo e il dodicesimoanno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione allaprima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché icandidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispetti-vamente, da almeno uno o due anni.Vengono aggiornate le attuali disposizioni (art. 180 del Testo uni-co n. 297/1994) per l’accesso di alunni agli esami di idoneità alleclassi seconde e terze. Si puntualizza che non sono consentiti anti-cipi oltre a quelli previsti dalla legge e limitati al compimentodegli anni previsti entro il 30 aprile e si tiene conto dell’avvenu-ta abrogazione dell’esame di licenza elementare.
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monte ore facoltativo intero di 198 ore annue, pari ad un totale diorario annuale personalizzato di 1.089 ore, dovrà frequentare pernon meno di 816 ore annue, con ovvia esclusione del computo deltempo dedicato alla mensa. Questo principio del minimo di frequen-za, se accompagnato da riqualificazione, ampliamento e arricchi-mento dell’offerta formativa da parte delle scuole, può costituire unfreno formale alla dispersione scolastica, ma, in particolare, può con-tribuire alla valorizzazione della scuola come ambiente di relazio-ni e di apprendimento in cui tutti sono chiamati ad offrire un appor-to personale mediante una partecipazione attiva.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti edel comportamento degli allievi e la certificazione delle com-petenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabilidegli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previ-sti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti del-la valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongo-no gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recu-pero e allo sviluppo degli apprendimenti.Viene confermata l’attuale valutazione periodica e annuale daparte dei docenti. L’elemento significativo di questa disposizionesta nel vincolare le istituzioni scolastiche ad utilizzare gli esiti ditale valutazione per programmare gli opportuni interventi educa-tivi e didattici, necessari per il recupero degli apprendimenti. Nel processo di valutazione va tenuto presente anche il comportamen-to degli alunni, quale espressione delle finalità educative del servizioscolastico, attento alla formazione unitaria e integrale dello studente.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passag-gio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento ditutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il com-portamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possononon ammettere l’allievo alla classe successiva all’interno delperiodo biennale.
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Capo VNorme finali e transitorieArticolo 12Scuola dell’infanzia
1. Nell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti allascuola dell’infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alladefinizione delle esigenze di nuove professionalità e modalitàorganizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre annidi età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la dispo-nibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità deiservizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighiconferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finan-za comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omoge-neità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servi-zio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stes-se condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può esse-re consentita un’ulteriore, graduale anticipazione, fino al limitetemporale di cui all’articolo 2. Il Ministro dell’istruzione, dell’u-niversità e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentital’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI), salvo quan-to previsto all’articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003,n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque ilrispetto del limite di spesa di cui all’articolo 18.Gli elementi significativi di questa disposizione che realizza,per la scuola dell’infanzia, la frequenza anticipata, si possono cosìriassumere:- introduzione dell’anticipo nella scuola dell’infanzia in forma
sperimentale, - individuazione di nuove modalità organizzative e professiona-
li in relazione alla presenza di bambine e di bambini ammessia frequentare anticipatamente,
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6. All’esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche icandidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 apriledell’anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di etàe che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima clas-se della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammes-si i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da alme-no un triennio e i candidati che nell’anno in corso compianoventitre anni di età.Vengono aggiornate le attuali disposizioni (art. 181 del Testo uni-co n. 297/1994) per l’accesso di alunni agli esami di Stato. Comenel comma precedente, si ribadisce che non sono consentiti anticipioltre a quelli previsti dalla legge e limitati al 30 aprile e si tiene con-to dell’avvenuta abrogazione dell’esame di licenza elementare.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della rela-tiva valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicuratianche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titola-rità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico. Per favorire la continuità didattica e la qualità dei processi diapprendimento degli alunni, viene prevista la permanenza deidocenti sulla classe almeno per il tempo corrispondente alla dura-ta del biennio.
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applicazione disposta con la C. M. n. 37/2003, si provveda all’at-tuazione in base ad apposito decreto del Ministero dell’istruzioneche potrà disporre cadenze e termini graduali fino al limite tempo-rale massimo fissato dalla legge al 30 aprile. Questa scelta pruden-ziale è dettata dalla necessità di conoscere in termini più approfon-diti gli effetti dell’innovazione anche sotto l’aspetto psicopedagogico.
2. Per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto sonoavviate, dall’anno scolastico 2003-2004, la prima e la secondaclasse della scuola primaria e, a decorrere dall’anno scolastico2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.L’attuazione dei nuovi ordinamenti per la scuola primaria avvie-ne per le prime e seconde classi dall’anno scolastico 2003-2004 eper le successive classi dall’anno scolastico 2004-2005. Per l’annoscolastico in corso non vi è stato l’avvio formale della riforma, nonessendo ancora operativo, al 1° settembre 2003, questo decretolegislativo di attuazione. Tuttavia, per effetto del decreto mini-steriale n. 61/2003, la riforma ha avuto un sostanziale avvioper alcuni aspetti significativi, quali l’alfabetizzazione informa-tica e linguistica che ha interessato in forma generalizzata tuttele classi prime e seconde. L’entrata in vigore del decreto in corsod’anno ha reso formale ed efficace sotto ogni aspetto tale avvio.Dall’anno scolastico 2004-2005 l’attuazione della riforma è gene-ralizzata per tutte le classi della scuola primaria.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l’av-vio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Finoall’emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta,in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativoindividuato nell’allegato B, facendo riferimento al profilo edu-cativo, culturale e professionale individuato nell’allegato D. Le “Indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati”per la scuola primaria e il “Profilo educativo, culturale e profes-sionale dello studente”, allegati al decreto, costituiscono in via
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- condizioni di ricettività delle scuole (posti, servizi, risorse deiComuni),
- disponibilità delle Amministrazioni comunali al sostegno dell’e-spansione del servizio, da realizzare in forma omogenea nellediverse realtà territoriali, salvaguardando tuttavia le opportu-nità già esistenti,
- gradualità dell’applicazione dell’istituto dell’anticipo, da defi-nire d’intesa con l’ANCI.
Oltre a queste condizioni preliminari per autorizzare l’avvio deglianticipi nella scuola dell’infanzia, occorre la preventiva definizio-ne in sede contrattuale degli eventuali nuovi profili per nuove pro-fessionalità e modalità organizzative.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento,fino all’emanazione del relativo regolamento governativo, siadotta in via transitoria l’assetto pedagogico, didattico ed orga-nizzativo individuato nell’allegato A. Le “Indicazioni nazionali per i Piani Personalizzati delle AttivitàEducative” per la scuola dell’infanzia, allegate al decreto, costitui-scono in via transitoria la base regolamentare del settore in attesadella emanazione del Regolamento governativo di esecuzione (dicui all’articolo 7 della legge 53/2003), e sostituiscono, in sostan-za, gli Orientamenti educativi del 1991.
Articolo 13Scuola primariaNell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuo-la primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di etàentro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi puòessere consentita, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’u-niversità e della ricerca, un’ulteriore anticipazione delle iscrizio-ni, fino al limite temporale previsto dall’articolo 6, comma 2.Viene regolamentata la fase di prima attuazione dell’istituto del-l’anticipo nella scuola primaria, prevedendo che, dopo la prima
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della scuola secondaria di primo grado, l’assetto organico dellescuole secondarie di primo grado, come definito dall’articolo 10,comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel decretodel Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782. In attesa della completa messa a regime della riforma nella scuo-la secondaria di I grado, che avverrà a cominciare dall’anno sco-lastico 2006-2007, al termine della fase di graduale avvio, ven-gono confermati gli assetti degli organici del personale docente,secondo i parametri orari e i criteri definiti dal DPR 782/1982. La disposizione consente di continuare a definire, almeno per untriennio, la dotazione organica del personale docente secondo glistessi parametri adottati finora, in modo tale da garantire il pas-saggio graduale ai nuovi ordinamenti, a seguito della diversa con-figurazione oraria degli insegnamenti.
4. In attesa dell’emanazione del regolamento governativo di cuial comma 2, le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della pro-pria autonomia didattica e organizzativa, provvedono ad ade-guare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di inse-gnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.Le cattedre e i posti del personale docente, determinati secondo iparametri di cui al DPR n, 782/1982, sono adattati dalle isti-tuzioni scolastiche alle esigenze dei nuovi Piani di studio. Gliobiettivi specifici di apprendimento, così come configurati dalle“Indicazioni nazionali”, saranno garantiti pertanto mediante gliopportuni adattamenti orari. Tale adattamento è affidato all’autonomia delle istituzioni sco-lastiche.
5. Ai fini dell’espletamento dell’orario di servizio obbligatorio,il personale docente interessato ad una diminuzione del suoattuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per leattività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dal-l’articolo 9 e dall’articolo 10.
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transitoria la base regolamentare del settore, in attesa della ema-nazione del Regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 7 del-la legge n. 53/2003.In sostanza, per effetto dell’introduzione dei nuovi Piani di stu-dio contenuti nelle “Indicazioni nazionali”, cessano di avere vali-dità i programmi didattici per la scuola elementare del 1985.
Articolo 14Scuola secondaria di primo grado1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 è avviata la pri-ma classe del biennio della scuola secondaria di primo grado;saranno successivamente avviate, dall’anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall’anno sco-lastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo. L’attuazione del nuovo ordinamento per la scuola secondaria diI grado avviene con gradualità, prevedendo l’avvio per la primaclasse dall’anno scolastico 2004-2005 e, a seguire, per le successi-ve classi dall’anno scolastico 2005-2006 e 2006-2007.
2. Fino all’emanazione del relativo regolamento governativo, siadotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organiz-zativo individuato nell’allegato C, facendo riferimento al profiloeducativo culturale e professionale individuato nell’allegato D. Le “Indicazioni nazionali” per la scuola secondaria di I grado e il“Profilo educativo, culturale e professionale dello studente”, alle-gati al decreto, costituiscono in via transitoria la base regolamen-tare del settore in attesa della emanazione del Regolamento di ese-cuzione previsto dall’articolo 7 della legge n. 53/2003. Per effetto dell’introduzione dei nuovi Piani di Studio, cessano gra-dualmente la loro efficacia, a cominciare dalle prime classi, i pro-grammi didattici di insegnamento per la scuola media del 1979.
3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamen-to per l’anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime
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Articolo 16Frequenza del primo ciclo dell’istruzione1. Restano in vigore, in attesa dell’emanazione del decretolegislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensidell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo2003, n. 53, l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 34 del-la Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposi-zioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo del-l’istruzione. Restano in vigore le norme che sanzionano la mancata frequenzadell’obbligo scolastico all’interno del primo ciclo, in attesa dell’e-manazione del decreto legislativo che disciplinerà il diritto-dove-re previsto dalla legge n. 53/2003.
Articolo 17Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale eper le province autonome di Trento e di Bolzano1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto specia-le e delle province autonome di Trento e di Bolzano in confor-mità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonchéalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.La norma è stata prevista nel rispetto della disciplina sancita daglistatuti delle province autonome.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territo-rio della provincia di Trento, il presente decreto si applica com-patibilmente con quanto stabilito dall’intesa tra il Ministerodell’istruzione, dell’università e della ricerca e la provincia auto-noma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002, come integra-ta il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anniscolastici successivi alla data di entrata in vigore del presentedecreto, le iniziative finalizzate all’innovazione, relative al pri-mo ciclo dell’istruzione avviate sulla base della predetta intesaa decorrere dal 1° settembre 2003.
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I docenti che, a seguito della nuova configurazione oraria, sianointeressati da una diminuzione dell’orario d’insegnamento all’in-terno della fascia obbligatoria delle attività, verranno utilizzatiper lo svolgimento di attività facoltative e opzionali.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all’in-segnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuo-la secondaria di primo grado. La disposizione prevede la ridefinizione delle classi di abilitazio-ne all’insegnamento, in modo da adeguarle necessariamente allenuove attività educative e didattiche. Tale nuova definizione delle classi di concorso dovrà avvenire entroun anno dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 3 marzo 2005.
Articolo 15Attività di tempo pieno e di tempo prolungato1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all’articolo 7,commi 1, 2 e 3, e all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, è conferma-to in via di prima applicazione, per l’anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livellonazionale per l’anno scolastico 2003-2004 per le attività ditempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme pre-vigenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, perle stesse finalità, possono essere attivati nell’ambito della con-sistenza dell’organico complessivo del personale docente deicorrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’ar-ticolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La norma consente di mantenere per il prossimo anno scolastico2004-2005 i posti complessivamente costituiti in ambito nazio-nale tra tempo pieno e tempo prolungato, al fine di garantire ilgraduale passaggio dai precedenti ai nuovi ordinamenti.
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La norma dispone la modifica delle denominazioni contenute intutte le disposizioni vigenti, relative ai tre settori scolastici consi-derati nel decreto.
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decre-to legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicar-si limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi discuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secon-do il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, esono abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo alcompleto esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; arti-colo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161,comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e3; articolo 183, comma 2; articolo 442.La disposizione individua le norme del vigente ordinamento cherestano in vigore per le sezioni e classi e per gli alunni ad esse iscrit-ti fino al completo esaurimento delle predette sezioni e classi. Dette norme vengono abrogate a decorrere dall’inizio dell’annoscolastico successivo a quello di completo esaurimento delle sezio-ni e classi funzionanti secondo il previgente ordinamento: • articolo 99, commi 1 e 2 (1. La scuola materna statale si pro-pone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, diassistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbli-go, integrando l’opera della famiglia. 2. La scuola materna sta-tale accoglie i bambini nell’età prescolastica da 3 a 6 anni). • articolo 104 (1. L’orario di funzionamento delle scuole mater-ne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore gior-naliere, anche su proposta del consiglio di circolo. 2. A ciascunasezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad assegnazio-ne di docenti aggiunti. 3. In relazione a particolari situazioni difatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuolamaterna possono funzionare con un orario ridotto per il solo tur-
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In questo modo viene anche salvaguardata l’intesa intervenuta traMiur e provincia autonoma di Trento, in virtù della quale sono sta-te attivate iniziative particolari per l’avvio sperimentale della rifor-ma in tutti gli ordini e gradi di scuola del territorio della provincia.
Articolo 18Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6, comma2, dell’articolo 12, comma 1, e dell’articolo 13, comma 1, limi-tatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola primariastatale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaiadi euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l’anno2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005, siprovvede con i fondi previsti allo scopo dall’articolo 7, comma5, della legge 28 marzo 2003, n. 53. La disposizione conferma l’entità degli oneri finanziari derivan-ti dall’attuazione degli anticipi di ammissione, come previsti dal-la legge n. 53/2003. Il finanziamento è relativo agli oneri per glianticipi sia della scuola dell’infanzia sia della scuola primaria.
Articolo 19Norme finali e abrogazioni1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situa-zione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.Sono confermati tutti gli interventi relativi agli alunni disabiliinseriti nelle istituzioni della scuola dell’infanzia, della scuola pri-maria e della scuola secondaria di I grado, conseguenti alla leggen. 104/1992 e recepiti dal Testo unico n. 297/1994, articolo 314e seguenti.
2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuo-la media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendonosostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell’infan-zia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado".
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• articolo 128, commi 3 e 4 (3. Il direttore didattico, sulla basedi quanto stabilito dalla programmazione dell’azione educativa,dispone l’assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei modu-li organizzativi di cui all’articolo 121 e l’assegnazione degli ambi-ti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioniper la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione del-le competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove pos-sibile, un’opportuna rotazione nel tempo. 4. Nell’ambito dello stes-so modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sonocontitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.)• articolo 145 (1. Il passaggio da una classe alla successiva avvie-ne per scrutinio in conformità al disposto del precedente articolo144. 2. I docenti di classe possono non ammettere l’alunno allaclasse successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere delconsiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti esulla base di una motivata relazione. 3. L’alunno non ammessoripete l’ultima classe frequentata.)• articolo 148 (1. A conclusione del corso elementare gli alunnisostengono l’esame di licenza mediante prove scritte e colloquio. 2.L’esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momentoconclusivo dell’attività educativa e tiene conto delle osservazionisistematiche sull’alunno operate dai docenti di classe. 3. La valuta-zione dell’esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e dadue docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal diret-tore didattico. 4. Gli alunni provenienti da scuola privata o fami-liare sono ammessi a sostenere l’esame di licenza elementare nell’u-nica sessione di cui al comma 2. 5. Le prove suppletive degli esamidi licenza elementare per i candidati assenti per gravi e comprova-ti motivi devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’an-no scolastico successivo. 6. Con decreto del Ministro della pubblicaistruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami diidoneità e di licenza. 7. Per le prove di esame sostenute da alunnihandicappati sono adottati i criteri stabiliti dall’articolo 318.)
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no antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo docente per cia-scuna sezione, fermo restando l’orario obbligatorio di servizio deldocente stesso di cui all’articolo 491. 4. Nei casi in cui il funzio-namento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornalie-re, i due docenti sono tenuti ugualmente all’assolvimento dell’in-tero orario di servizio. 5. Comma abrogato dall’art. 1, comma 71,della legge 23 dicembre 1996, n. 662)• articolo 109, commi 2 e 3 (2. La scuola elementare ha la dura-ta di anni cinque. 3. La scuola media ha la durata di anni tre.) • articolo 118 (1. La scuola elementare, nell’ambito dell’istru-zione obbligatoria, concorre alla formazione dell’uomo e del cit-tadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispettoe nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e cultu-rali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo pro-muovendone la prima alfabetizzazione culturale.) • articolo 119 (1. La scuola elementare, anche mediante forme diraccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuolamaterna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la con-tinuità del processo educativo. 2. Il Ministro della pubblica istru-zione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale dellapubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degliorgani collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordodi cui al comma 1, in particolare in ordine a: a) la comunica-zione di dati sull’alunno; b) la comunicazione di informazionisull’alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comun-que esercita sull’alunno, anche temporaneamente, la potestà paren-tale; c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e termi-nali; d) la formazione delle classi iniziali; e) il sistema di valuta-zione degli alunni; f ) l’utilizzo dei servizi di competenza deglienti territoriali. 3. Le condizioni della continuità educativa,anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della pro-grammazione didattica, sono garantite da incontri periodici tradirettori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e ter-minali dei gradi di scuola interessati.)
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applica il disposto dell’articolo 318. 4. I docenti della classe illu-strano ai genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci i giudizi ana-litici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiun-to dall’alunno, unitamente alle iniziative eventualmente pro-grammate in favore dell’alunno medesimo ai sensi dell’articolo167. 5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, deli-bera se ammettere o non ammettere alla classe successiva glialunni della prima e della seconda classe e all’esame di licenzagli alunni della terza classe, formulando un giudizio di ido-neità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione allaclasse successiva o all’esame di licenza. 6. Il giudizio finale tie-ne conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioniespresse nel corso dell’anno sul livello globale di maturazione, conriguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. 7. Lavalutazione dell’alunno e il giudizio finale sono documentaticon apposito attestato. 8. Il Ministro della pubblica istruzione,sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, appro-va con proprio decreto i modelli della scheda personale e degliattestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria. 9.Il libretto scolastico è abolito. Nulla è innovato per quantoriguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavorato-ri emigranti scolarizzati all’estero adottato a seguito della riso-luzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministridel Consiglio d’Europa.)• articolo 178, commi 1 e 3 (1. Alle classi seconda e terza si acce-de dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenutala promozione con il giudizio di idoneità di cui al comma 5 del-l’articolo 177. 3. La promozione e la idoneità valgono per prose-guire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmentericonosciuta.)• articolo 183, comma 2 (2. All’esame di licenza sono ammessianche i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nelcorso dell’anno solare il quattordicesimo anno di età, purché sia-no in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i can-
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• articolo 149 (1. La licenza elementare è titolo valido per l’i-scrizione alla prima classe della scuola media e per l’ammissione,alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami diidoneità e di licenza di scuola media.)• articolo 150 (1. Entro dieci giorni dal termine della sessione diesami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni checonseguono la licenza elementare il relativo attestato. 2. Il rilasciodell’attestato è gratuito. 3. Della medesima agevolazione godonogli alunni delle scuole elementari parificate. 4. Ai candidati pri-vatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza pressouna scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell’at-testato di idoneità o di licenza è del pari gratuito. 5. Gli attestatidi cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.)• articolo 161, comma 2 (2. La scuola media concorre a pro-muovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i prin-cipi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei gio-vani ai fini della scelta dell’attività successiva.) • articolo 176 (1. Alla scuola media si accede con la licenza ele-mentare. 2. I termini per la presentazione della domanda di iscri-zione e la documentazione, di cui essa va corredata, sono stabili-ti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. 3. Per l’i-scrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporretasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.)• articolo 177 (1. Il consiglio di classe con la sola presenza deidocenti, é tenuto a compilare e a tenere aggiornata una schedapersonale dell’alunno, contenente le notizie sul medesimo e sul-la sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osserva-zioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livel-lo di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singolediscipline. 2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestredagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desu-me motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valu-tazione adeguatamente informativa sul livello globale di matu-razione. 3. Per la valutazione degli alunni handicappati si
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tare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambi-ti disciplinari senza sacrificarne alcuno. 5. I consigli di circolodefiniscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attivitàdidattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, deiservizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle fami-glie, fatta salva comunque la qualità dell’insegnamento-appren-dimento, fra le seguenti soluzioni:a) orario antimeridiano e pome-ridiano ripartito in sei giorni della settimana; b) orario antime-ridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settima-na. 6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servi-zi è consentito adottare l’orario antimeridiano continuato in seigiorni della settimana. 7. Con decreto del Ministro della pubbli-ca istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in rela-zione alla graduale attivazione dell’insegnamento della linguastraniera.) • articolo 130 (1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie,anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchi-mento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alleseguenti condizioni: a) che l’orario complessivo settimanale diattività non superi le trentasette ore, ivi compreso il tempo-men-sa; b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamen-te funzionanti; c) che il numero degli alunni interessati non siainferiore, di norma, a venti; d) che la copertura dell’orario siaassicurata per l’intero anno con lo svolgimento, da parte deidocenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di treore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l’orario settima-nale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità stabilitein sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata dispo-nibilità degli stessi, con l’utilizzazione, limitata alle ore necessa-rie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al com-pletamento dell’orario di insegnamento; ovvero, qualora non siverifichino dette condizioni, con l’utilizzazione di altro docentedi ruolo disponibile nell’organico provinciale. 2. Le attività ditempo pieno, di cui all’articolo 1 della legge 24 settembre 1971,
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didati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un trien-nio e i candidati che nell’anno in corso compiano 23 anni di età.) • articolo 442 (1. Comma abrogato dall’art. 1, comma 71, del-la legge 23 dicembre 1996, n. 662 2. L’organico provinciale del-la scuola elementare è determinato ai sensi dell’articolo 121. 3.Comma abrogato dall’art. 8 del DPR 18 giugno 1998, n. 233.4. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici ela programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti condecreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con iMinistri del tesoro e per la funzione pubblica.)
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo alladata di entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; arti-colo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162,comma 5; articolo 178, comma 2.
Norme del vigente ordinamento che vengono abrogate a decorre-re dall’anno scolastico 2004-2005, che è successivo all’entrata invigore del presente decreto: • articolo 129 (1. L’orario delle attività didattiche nella scuola ele-mentare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili finoad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dalcomma 7. 2. Per le classi terze, quarte e quinte l’adozione di unorario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore setti-manali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può esseredisposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7,anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle neces-sarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuatariguardi tutte le predette classi del plesso. 3. Dall’orario delle atti-vità didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esclu-so il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto. 4.Nell’organizzazione dell’orario settimanale, i criteri della pro-grammazione dell’attività didattica devono, in ogni caso, rispet-
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6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguen-ti modificazioni:a. all’articolo 100, comma 1, le parole: "di cui all’articolo 99"sono soppresse; b. all’articolo 183, comma 1, le parole: "a norma dell’artico-lo 177, comma 5" sono soppresse.Le seguenti disposizioni sono così modificate (viene riportato iltesto integrale: le parti soppresse indicate in grigio):• articolo 100, comma 1, le parole “di cui all’articolo 99” sonosoppresse (1. L’ammissione alla scuola materna è subordinata alpossesso del requisito dell’età di cui all’articolo 99 e alla presenta-zione della certificazione delle vaccinazioni di cui all’articolo 117.• articolo 183, comma 1, le parole “a norma dell’articolo 177,comma 5” sono soppresse (1. Al termine della terza classe si sostie-ne l’esame di licenza al quale sono ammessi gli alunni giudicatiidonei a norma dell’articolo 177, comma 5.)
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quel-lo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nel-la Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 19 febbraio 2004
CIAMPIBerlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriMoratti, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricercaTremonti, Ministro dell’economia e delle finanzeMazzella, Ministro per la funzione pubblicaMaroni, Ministro del lavoro e delle politiche socialiVisto, il Guardasigilli: Castelli
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n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionan-ti nell’anno scolastico 19881989, alle seguenti condizioni: a) cheesistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzio-nanti; b) che l’orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa,sia stabilito in quaranta ore; c) che la programmazione didatti-ca e l’articolazione delle discipline siano uniformate ai program-mi vigenti e che l’organizzazione didattica preveda la suddivi-sione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall’art.128. 3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predetteattività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l’at-tuazione dei moduli organizzativi di cui all’articolo 121.) • articolo 143, comma 1 (1. Nessuno può essere iscritto alla pri-ma classe elementare se non ha raggiunto l’età di sei anni.) • articolo 147 - Esami di idoneità (1. Gli alunni provenienti dascuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idonei-tà per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. 2.La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e com-provati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concluder-si prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo). • articolo 162, comma 5 (5. Nelle scuole medie integrate a tem-po pieno sono istituite, sulla base di criteri stabiliti con decreto delMinistro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionaledella pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ored’insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sus-sidiario e delle libere attività complementari.) • articolo 178, comma 2 (2. Alle stesse classi si accede anche peresame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti cheabbiano compiuto o compiano nel corso dell’anno solare rispetti-vamente il 12 e il 13 anno di età e siano in possesso della licenzadella scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbianoconseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.)
5. è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le nor-me del presente decreto.
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Circolare ministeriale 5 marzo 2004, n.29
Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59Indicazioni e istruzioni
Come è noto alle SS.LL., nel Supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 è stato pubblicato ilDecreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia eal primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28marzo 2003, n. 53".Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua pub-blicazione, nel prossimo anno scolastico dovrà trovare attuazio-ne, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie,nella scuola dell’infanzia, in tutte le classi della scuola primariae nella prima classe della scuola secondaria di primo grado.In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a realiz-zare, in una linea di continuità rispetto agli interventi posti inessere nei due decorsi anni scolastici, una serie di azioni e dimisure di supporto, di indirizzo e di chiarimento, intese asostenere, nella maniera più idonea e collaborativa, l’impegnodegli uffici dell’Amministrazione, delle istituzioni scolastichee delle relative componenti, degli operatori, delle famiglie,degli enti locali e dei soggetti a vario titolo interessati e coin-volti in questa prima delicata fase di avvio della riforma.
Circolare Ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004
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Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali allaconsapevole e partecipata adozione delle Indicazioni nazionali,i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla configu-razione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell’au-tonomia delle istituzioni scolastiche e riconosce ai docenti unaresponsabilità di scelte che ne valorizza il profilo professionale.Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compitodi dare efficace attuazione ai principi fondamentali ed alle nor-me generali definiti nel sistema di istruzione, secondo moda-lità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità, conformementealle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999sull’autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente,garantendo l’unità del sistema nazionale di istruzione e assi-curando il raggiungimento dei livelli essenziali di prestazionee degli obiettivi generali e specifici di apprendimento ai qualisi è fatto sopra riferimento.
Aspetti significativi del provvedimento legislativo
• Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenzacon le finalità della citata legge n. 53/2003, è quello di dar vitaad una scuola autonoma, di qualità, in linea con i parametrieuropei, in grado di recepire le vocazioni e le attese degli alun-ni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie, divalorizzare l’impegno e le capacità professionali dei docenti.
• Il sistema educativo di istruzione e formazione, così come pre-figurato dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto legisla-tivo, attraverso il Profilo, le Indicazioni nazionali, il Piano del-l’offerta formativa, i Piani di studio personalizzati (d’ora in poidenominati Piani di studio) e la risposta alle prevalenti richie-ste delle famiglie, si caratterizza per la sua flessibilità e capaci-tà di recepire ed interpretare i bisogni, le vocazioni e le istan-ze, sia dei singoli che delle diverse realtà nelle quali le istitu-zioni scolastiche si trovano ad operare.
Circolare Ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004
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Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la pre-sente circolare, con la quale: • si richiamano alcuni aspetti significativi della riforma; • si impartiscono istruzioni e indicazioni, con riferimento alla
scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola seconda-ria di primo grado, sulla portata e sugli ambiti di alcuni istitu-ti ed attività, al fine di dirimere eventuali incertezze interpreta-tive e di creare le condizioni per una uniforme applicazione del-le norme del decreto legislativo;
• si pongono a confronto le linee d’impianto e le articolazioniorarie del nuovo ordinamento con quelle dell’ordinamento pre-vigente, al fine di individuare ed evidenziare le corrisponden-ze e le compatibilità;
• si pone in rilievo l’importante ruolo delle istituzioni scolasticheautonome con riferimento ai contenuti pedagogici e didatticidei piani di studio, ai livelli di prestazione, agli obiettivi speci-fici di apprendimento di cui alle Indicazioni Nazionali per iPiani di studio personalizzati, d’ora in poi denominatiIndicazioni Nazionali (allegati A, B e C al decreto), nonché alProfilo educativo, culturale e professionale dello studente allafine del Primo ciclo di istruzione, d’ora in poi denominatoProfilo (allegato D al decreto).
Con specifico riguardo all’autonomia scolastica si evidenzia cheil nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alla stessa, nel-l’ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico nazio-nale, un riconoscimento di rango primario.La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal pri-mo decreto legislativo di applicazione, dà contenuto sostanzia-le a tale riconoscimento, in quanto pone le istituzioni scola-stiche al centro del sistema educativo di istruzione e forma-zione, rimettendo alla loro capacità organizzativa e didatticail raggiungimento degli obiettivi generali del processo forma-tivo e degli obiettivi specifici di apprendimento attraverso lapersonalizzazione dei piani di studio.
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• Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola inperiodi didattici. Più esattamente la scuola primaria si articolain un primo anno di collegamento con la scuola dell’infanziae in due successivi periodi biennali; la scuola secondaria di Igrado in un periodo biennale e in un terzo anno conclusivo edi orientamento.
• La valutazione degli alunni: - viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica
e annuale, sia in occasione del passaggio al periododidattico successivo;
- è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento con-seguiti dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quel-le opzionali;
- riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento. • Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di pri-
mo grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuataal termine del secondo periodo didattico biennale.
• Il primo ciclo, che ha configurazione autonoma rispetto alsecondo, si conclude con l’esame di Stato, il cui superamentocostituisce titolo e condizione per accedere al sistema dei liceie a quello dell’istruzione e della formazione professionale.
• L’attività laboratoriale costituisce in generale una metodologiadidattica da promuovere e sviluppare nei diversi momenti edarticolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in unquadro didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare,viene assunta quale modalità operativa necessaria per la realiz-zazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello,finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione degliapprendimenti.
• Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, pre-visto per l’intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova lasua concreta espressione nell’impiego del Portfolio delle compe-tenze (d’ora in poi denominato Portfolio), costituito dalla docu-mentazione essenziale e significativa delle esperienze formative
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• Un ruolo particolare in tale contesto assume la funzione tuto-riale, i cui compiti vengono finalizzati alla migliore realizzazio-ne degli obiettivi formativi dei singoli studenti.
• L’orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione com-prende un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltati-vo opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per l’i-stituzione scolastica nell’ambito delle opportunità esistenti),al quale si aggiunge eventualmente l’orario riservato all’eroga-zione del servizio di mensa e di dopo mensa.
• I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di ero-gazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati eprogettati separatamente, ma concorrono a costituire unmodello unitario del processo educativo, da definire nel Pianodell’offerta formativa.
• Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo,vanno rese compatibili con i piani dell’offerta formativa, con ilProfilo, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche del-le scuole, da ricomprendere, tra l’altro, nell’ambito delle risor-se di organico assegnate alle medesime.
• Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente inca-ricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di crea-re le condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraversointerventi compensativi e mirati e un’offerta formativa arricchi-ta, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali.
• Gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati nelleIndicazioni Nazionali relative alla scuola dell’infanzia, alla scuolaprimaria ed alla scuola secondaria di primo grado sono adottati,ai sensi del decreto legislativo, in via transitoria e fino all’emana-zione dei regolamenti governativi previsti dal decreto stesso.
• Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce la primafase in cui si realizza il diritto-dovere all’istruzione ed alla for-mazione, ha carattere unitario, ferma restando la specificità deidue segmenti relativi rispettivamente alla scuola primaria e allascuola secondaria di primo grado.
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tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamenteall’esistenza delle seguenti condizioni: • esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di
singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo l’or-ganizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambi-ni in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgentenormativa;
• disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimentosia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica deidocenti, da determinare con lo specifico provvedimento annua-le in materia di organici;
• assenso, nell’ambito di intese con gli Uffici scolastici, da par-te del Comune, nel quale è ubicata l’istituzione scolastica inte-ressata, a fornire, con riguardo all’attuazione degli anticipi, ser-vizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.
1.2 -Nuove professionalità e modalità organizzative (articolo 12)Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate,per l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dellerichieste di iscrizione, l’attuazione degli anticipi va realizzata,ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo piùvolte citato, in forma di sperimentazione, prevedendo anchenuove professionalità e modalità organizzative. Trattasi dimisure di sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, nonhanno natura strutturale e carattere di definitività.Nella considerazione che le citate professionalità e modalitàpossano concretare l’esigenza di istituire nuovi profili profes-sionali del personale scolastico e che, comunque, sono desti-nate ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste,nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, si daràsollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi dell’artico-lo 43 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
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dell’alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento evalutazione del medesimo. Il Portfolio, al cui aggiornamentoconcorre l’équipe dei docenti, d’intesa con la famiglia, vienegestito nel contesto delle competenze attraverso le quali si espri-me la funzione tutoriale.
• Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essereaggregate tra loro, come già attualmente previsto, in istituticomprensivi, che includono anche le scuole statali dell’infan-zia esistenti nello stesso territorio.
Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività dellascuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
1. Scuola dell’infanzia (articoli 1, 2, 3 e 12 del Decreto legislativo)Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal decretolegislativo sono quelli relativi a: • anticipi delle iscrizioni; • nuove professionalità e modalità organizzative; • orari di funzionamento; • Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività edu-
cative.
1.1- Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e 12)Si premette che l’articolo 2, comma 1 del decreto legislativoprevede, in via generale, che alla scuola dell’infanzia possonoessere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre annidi età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.Per l’anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2del 13 gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola del-l’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, aisensi dell’articolo 7, comma 5 della legge n. 53/2003, l’iscri-zione anticipata delle bambine e dei bambini che compiono i
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meridiana di 25 ore, ad un servizio medio di 40 ore e ad unservizio massimo di 48-49 ore.A riprova di quanto sopra precisato, si ritiene opportuno por-re a confronto questa nuova previsione di orario di funziona-mento con quella adottata dalle istituzioni scolastiche secondole norme previgenti.In base alle citate norme previgenti: • l’orario normale di funzionamento era definito su base gior-
naliera di 8 ore, corrispondenti a 40 ore settimanali, con lageneralizzata chiusura del sabato. Su base annuale (35 setti-mane) tale orario corrispondeva a 1400 ore annue;
• poco diffuse (circa il 9% del totale delle sezioni funzionanti) era-no le sezioni a orario ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti a25 ore settimanali, pari a 875 ore annue;
• ancor meno diffuso (inferiore all’1%) era il fenomeno dellesezioni funzionanti per 10 ore giornaliere, pari a 50 ore setti-manali, corrispondenti a 1750 ore annue.
Situazioni orarie a confronto
1.4 - Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attivi-tà educative (articolo 12 e Allegato A)
L’articolo 12 del decreto legislativo prevede che, in attesa deldefinitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disci-plinare con regolamento governativo previsto dal decreto legis-lativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali peri Piani personalizzati, allegate al medesimo provvedimento.Nel suggerire, pertanto, l’opportunità di un attento esame del
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Orario normale Orario minimo Orario massimomedio
Ordinamenti Annuo Settimanale Annuo Settimanale Annuo SettimanaleRiforma 1.400 40 875 25 1.700 48/49Norme previgenti 1.400 40 875 25 1.750 50
Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, inmaniera graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi.Nell’ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei datirelativi alla consistenza delle richieste di iscrizione anticipata,al fine di verificare l’effettiva entità del fenomeno e quantifica-re le conseguenti necessità in termini di risorse da impiegare.Sempre in vista dell’attuazione degli anticipi, si sta esaminando,tra l’altro, la possibilità di incrementare le dotazioni in sede diadeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, sul-la base di parametri da individuare ai fini dell’incremento stesso.Il processo di attuazione degli aspetti della riforma primarichiamati sarà comunque accompagnato da azioni di forma-zione del personale in servizio a vario titolo interessato, al finedi realizzare una mirata qualificazione dello stesso e la diffusio-ne dei modelli e delle esperienze più significative.
1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3)L’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede un orariodi funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875e 1700 ore. Rimane affidato all’autonomia organizzativa edidattica delle istituzioni scolastiche il compito di definire, sul-la base dei progetti educativi, i quadri-orario settimanali e gior-nalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e conle prevalenti richieste delle famiglie.Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta del tempo scuo-la nella sua estensione minima o massima, si è fatto cenno nelparagrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo, al qua-le pertanto si rinvia.All’interno della prevista fascia oraria complessiva, che nellascansione settimanale si può considerare compresa tra un mini-mo di 25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane all’an-no, possono essere delineati, a titolo indicativo ed in corrispon-denza con quelli preesistenti, modelli-orario riferiti, rispettiva-mente, ad un servizio minimo attivato per la sola fascia anti-
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neato dal decreto legislativo, utilizzando efficacemente le risor-se di organico loro assegnate.
2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del decreto legislativo)
Si indicano, di seguito, gli istituti e le attività più significativi,disciplinati dal decreto legislativo: • anticipi delle iscrizioni; • orari di funzionamento; • consistenze di organico; • funzione tutoriale; • valutazione degli alunni; • piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di appren-
dimento.
2.1 - Anticipi delle iscrizioni (articolo 6)Si premette che l’articolo 6, comma 1 del decreto legislativoribadisce il principio, già affermato dalla legge di delega n.53/2003, secondo cui le bambine e i bambini assolvono il dirit-to-dovere all’istruzione a 6 anni, da compiere entro il 31 ago-sto dell’anno che precede quello scolastico di riferimento.Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti incer-tezze interpretative, legate alla generica formulazione dell’arti-colo 143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordi-ne al compimento dell’età di accesso alla scuola dell’obbligo.Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione del-l’ammissione anticipata alla prima classe delle bambine e deibambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile del-l’anno scolastico di riferimento (articolo 6 comma 2 del decreto).È, però, opportuno precisare che la data del 30 aprile attieneall’applicazione a regime degli anticipi. Per l’anno scolastico2003/2004 l’anticipo ha riguardato, invece, le bambine e ibambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio2004. Per gli anni scolastici successivi al 2003/2004 il decreto
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predetto documento, si richiama l’attenzione su taluni aspettisignificativi dello stesso.Le Indicazioni recano un’articolata rassegna delle prestazioniche le scuole sono chiamate ad assicurare, sia per garantire l’u-nità nazionale del sistema educativo, che per consentire allebambine e ai bambini di sviluppare, in termini adeguati allaloro età, tutte le dimensioni della loro personalità.L’elencazione degli obiettivi specifici di apprendimento sottoi titoli "il sé e l’altro", "corpo, movimento, salute", "fruizione eproduzione di messaggi", "esplorare, conoscere e progettare" non havalore prescrittivo.Si tratta, cioè, di descrizioni di attività che il docente, attraver-so la valorizzazione della propria autonomia professionale, èchiamato a modulare nella sua azione didattica ed educativa inrelazione ai bisogni, alle capacità ed al grado di autonomia e diapprendimento di ciascun bambino e in coerenza con la per-sonalizzazione del processo formativo.Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi specifici di apprendimen-to, anche se presentati nelle Indicazioni in maniera analitica,sono tra di loro strettamente correlati, in quanto obbedisconoad una visione unitaria dell’intervento educativo.Un’altra innovazione, sulla quale sembra opportuno richiama-re l’attenzione, attiene alla necessità di documentare, in colla-borazione con le famiglie, in una logica storico-narrativa edanche al fine di favorire la continuità con il primo ciclo diistruzione, lo sviluppo del processo educativo ed i livelli diautonomia dei singoli bambini, in relazione al Profilo educa-tivo a conclusione della scuola dell’infanzia (documento in corsodi elaborazione). Per un maggiore approfondimento di taliaspetti, si richiamano le riflessioni contenute nelle Indicazioninazionali nello specifico paragrafo "Il Portfolio delle competenzeindividuali".Rimane affidato alle istituzioni scolastiche il compito di realiz-zare nella maniera più idonea il nuovo impianto educativo deli-
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Per l’anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolaren. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine allescelte delle famiglie, con la precisazione che tali scelte, da espri-mere all’atto delle iscrizioni, utilizzando l’apposito modulo(identico a quello degli anni precedenti), dovessero riguardareil solo orario obbligatorio o, in aggiunta, anche quello facol-tativo opzionale.Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare a titolo orienta-tivo agli assetti didattici e organizzativi esistenti, si faceva riser-va di fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni,una volta entrati in vigore l’impianto ordinamentale e i con-tenuti dei piani di studio di cui al decreto legislativo e alleIndicazioni ad esso allegate.Alla luce di quanto previsto dal decreto di cui trattasi e dallesuddette Indicazioni nazionali, è ora possibile sciogliere la riser-va sopra richiamata.Ne consegue che, per l’anno 2004/2005, le istituzioni scolasti-che, nella propria autonomia, in relazione alle consistenze diorganico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esi-stenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvede-ranno a modulare l’orario facoltativo opzionale in insegnamen-ti e attività, da ricomprendere nel Piano dell’offerta formativa(articolo 7, comma 2 del decreto).In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative piùopportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all’avvio delprossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative atti-vità, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all’atto delle iscri-zioni, hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo.Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni artico-leranno l’offerta formativa secondo modelli unitari compren-denti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltati-vo opzionale; per l’organizzazione del tempo scuola facoltati-vo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe chea gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.
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prevede, all’articolo 13, comma 1, che "può essere consentitacon decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricer-ca, un’ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite tempora-le del 30 aprile di cui all’art. 6, comma 2".Per l’anno scolastico 2004/2005, con riferimento a quanto resonoto con la citata circolare n. 2/2004 e per le ragioni nella stes-sa esplicitate, il termine rimane fissato al 28 febbraio, analoga-mente a quanto stabilito per l’anno scolastico 2003/2004.La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamen-to degli oneri occorrenti per la istituzione di nuove classi e di nuo-vi posti di insegnamento conseguenti all’attuazione degli anticipi.
2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)Il decreto legislativo più volte citato prevede, all’articolo 7, com-ma 1, che l’orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuo-la primaria è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane con-venzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio setti-manale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta.Come per la scuola dell’infanzia, il monte ore di lezione è deter-minato su base annua, mentre rimane demandata all’autonomiaorganizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazionedello stesso durante l’anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste del-le famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano dell’offertaformativa, organizzano in coerenza con il Profilo e nell’ottica del-la personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e attivitàper ulteriori 99 ore annue (articolo 7, comma 2), corrispondentimediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa opzio-nale per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita.Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alladefinizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispettodelle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, ancheattraverso la scelta delle attività educative, da svolgere nell’ora-rio facoltativo opzionale.
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funzione tutoriale, potrà comportare una diffusa adesione ainuovi modelli, fino a creare le condizioni per una stabilizzazio-ne del modello integrato di tempo obbligatorio e tempo facol-tativo opzionale.Inoltre, l’articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in viadi prima applicazione, rimane confermato, per l’anno scolasti-co 2004/2005, il numero dei posti complessivamente attivatia livello nazionale nell’anno scolastico 2003/2004 per le atti-vità di tempo pieno.All’orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale, di cuiai commi 1 e 2 dell’articolo 7, fermo restando il limite costi-tuito dal numero complessivo dei posti di cui al citato artico-lo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventual-mente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella suaespansione massima è di 330 ore annue, sino a 10 ore setti-manali, anch’esse facenti parte a pieno titolo delle complessi-ve consistenze di organico.I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delleattività educative e didattiche, di cui ai citati commi 1 e 2 del-l’articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato, ven-gono erogati utilizzando l’assistenza educativa del personaledocente, che si intende riferita anche al tempo riservato al"dopo mensa".Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a con-fronto le nuove previsioni orarie con quelle precedentementeadottate. Da tale confronto emerge che non sussistono sostan-ziali differenze tra le quantità orarie complessive dei servizi sco-lastici riferite all’ordinamento vigente e quelle corrispondentiall’ordinamento pregresso.Come è noto, l’orario di funzionamento della scuola elemen-tare era fissato, su base settimanale, in 27 ore (comma 1, art.129 del Testo Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte e quin-te, fino a 30 ore in presenza dell’insegnamento della linguastraniera (comma 7, art. 129 del T.U.). Dall’anno 2003/2004 l’o-
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Le istituzioni scolastiche, nell’adeguare, attraverso i competen-ti organi collegiali, il Piano dell’offerta formativa al Profilo e alleIndicazioni nazionali, potranno disporre per ciascuna classe, perl’anno scolastico 2004/2005, di un orario settimanale pari a 30ore, comprensive dell’orario obbligatorio di 27 ore settimana-li e delle ulteriori 3 ore settimanali, facoltative opzionali perle famiglie, ma obbligatorie per le scuole.La scelta dell’orario facoltativo opzionale deve intendersi, di rego-la, riferita all’intera quota di 99 ore annue (tre ore mediamenteper settimana), in considerazione della circostanza che, nella situa-zione attuale, ragioni organizzative e didattiche suggeriscono diescludere la possibilità di utilizzare quote orarie ridotte.
2.3 - Consistenze di organico (articolo 15)Come già detto, il decreto legislativo, all’articolo 7, commi 1e 2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 oreannue, comprensive dell’orario obbligatorio e di quello facol-tativo opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventual-mente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella suaestensione massima è di 330 ore annue.Ciò premesso, tenuto conto dell’obbligo delle istituzioni sco-lastiche di assicurare, su richiesta delle famiglie, un’offerta for-mativa corrispondente a 30 ore settimanali e considerata laristrettezza dei tempi a disposizione, in sede di elaborazionedell’organico di diritto per l’anno scolastico 2004-2005, siesclude la possibilità di effettuare una compiuta e puntualericognizione e verifica delle scelte delle famiglie, sulla cui basequantificare i fabbisogni orari occorrenti.Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il prossimo anno sco-lastico, le consistenze di organico nella misura di 30 ore setti-manali, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore facolta-tive opzionali per ciascuna classe.Tale soluzione si fonda, tra l’altro, sulla previsione che una effi-cace interazione tra scuola e famiglia, assicurata anche dalla
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2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7)Il decreto legislativo, all’articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che,al perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria,soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio,concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica deidocenti, il docente in possesso di specifica formazione che, in costan-te rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di: • assistenza tutoriale a ciascun alunno; • rapporto con le famiglie; • orientamento per le scelte delle attività opzionali; • coordinamento delle attività didattiche ed educative; • cura della documentazione del percorso formativo. Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei primitre anni della scuola primaria, "un’attività di insegnamento aglialunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo 7, comma 6).Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato disvolgere tali attività, facenti parte tutte della funzione tutoria-le, sia in possesso di specifica formazione. L’attività tutorialenon comporta l’istituzione di una nuova figura professionale,concretizzandosi invece in una funzione rientrante nel profiloprofessionale del docente.Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell’artico-lo 7, enuncia espressamente la contitolarità educativa e didat-tica di tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione deldocente incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraor-dinazione sugli altri docenti.Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costitui-ranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti nellesedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulterioriindicazioni e precisazioni.Per l’anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta defi-nizione degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale edella realizzazione dei previsti interventi di formazione, le sin-gole scuole, nell’ambito delle propria autonomia, provvederan-
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rario di 30 ore è stato esteso anche alle classi prime e secondeper effetto del decreto n. 61/2003, che ha introdotto in manie-ra generalizzata lo studio della lingua straniera.Rapportato all’anno scolastico (33 settimane convenzionali),tale orario corrispondeva a 990 ore.Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi1 e 2 del T.U.), secondo due tipologie organizzative: una, di 37ore settimanali (comma 1) comprensiva di tempo mensa, pocodiffusa, e l’altra, di 40 ore settimanali (comma 2), molto diffu-sa, denominata "tempo pieno", comprensiva del tempo mensa.Su base annuale l’orario relativo al tempo pieno corrisponde-va a 1.320 ore.
Situazioni orarie a confronto
* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più periodi di tempo-men-sa di durata varia
N. Q. Non Quantificato
Tempo scuola
Annuo SettimanaleOrdinamenti Obblig Facolt Totale Obblig Facolt Totale
Riforma * 891 99 990 27 3 30
Testo unico(tempo normale) * (990) - (990) 30 - 30
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Offerte di Tempo lungo
Settimanale Annuo
Ordinamenti Attività Mensa e Totale Attività Mensa e Totaledidattica dopo didattica dopo
mensa mensa
Riforma 30 10 40 990 330 1320
Testo unico N. Q.- N.Q. 40 N. Q. N. Q. 1320
2.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici diapprendimento (articolo 13 e Allegati B e D)
L’articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa deldefinitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, dadisciplinare mediante regolamento governativo, si adottino, invia transitoria, le Indicazioni nazionali per i piani di studio per-sonalizzati, allegate al decreto medesimo.Nel suggerire un attento esame del predetto documento, sirichiama l’attenzione su alcuni punti significativi del medesimo.Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primariadebba favorire l’acquisizione, da parte dell’alunno, sia della lin-gua italiana, indispensabile alla piena fruizione delle opportu-nità formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una linguacomunitaria, l’inglese, privilegiando, ove possibile, la coltiva-zione dell’eventuale lingua madre che fosse diversa dall’italia-no. Favorisce, inoltre, l’acquisizione delle varie modalità espres-sive di natura artistico–musicale, motoria, scientifico-tecnica,oltre che delle coordinate storico–geografiche, organizzativedella vita umana.È compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici diapprendimento per progettare Unità di apprendimento caratte-rizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoliallievi, compresi quelli in situazione di handicap, volte a garan-tire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e docu-mentate competenze coerenti con il Profilo.Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per atti-vità educative e disciplinari e articolati per periodi didattici. Perciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità chel’azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze per-sonali di ciascun alunno.Nell’ambito degli obiettivi specifici di apprendimento costitui-scono elemento di novità, per la loro generalizzazione, l’inse-gnamento della lingua inglese e l’alfabetizzazione tecnologicae informatica.
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no al conferimento dell’incarico in questione, sulla base di cri-teri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolareil collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente scola-stico i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi.Nell’espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svol-gimento delle attività relative alla documentazione, alla valu-tazione e all’orientamento, il docente tutor si avvarrà dell’ap-porto degli altri docenti, anche in considerazione della affer-mata contitolarità degli insegnanti sullo stesso gruppo classe.
2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)L’articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazioneperiodica e annuale degli apprendimenti e del comportamentodegli alunni e la certificazione delle competenze dagli stessiacquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività edu-cative e didattiche previste dai Piani di studio personalizzati.Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quel-li connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orarifacoltativi opzionali scelti dagli alunni.Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti proce-dono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del pas-saggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione assuntaall’unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe inter-media, "in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".Considerato che l’articolo 4 del decreto in questione prevede,nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuo-la dell’infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dal-la scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene aseguito di valutazione positiva effettuata al termine del secon-do periodo didattico biennale.L’esame di licenza elementare rimane in vigore per l’anno sco-lastico in corso. Per quel che concerne gli anni successivi, si farinvio a quanto disposto dall’articolo 19 comma 3 del decretolegislativo.
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I grado, è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane conven-zionali di lezione, corrispondono, a regime, ad un orario mediosettimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla terza.Per l’anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è rife-rito alle sole prime classi, mentre per le seconde e le terze clas-si si intendono vigenti le previsioni orarie di cui all’articolo 166del decreto legislativo n. 297/1994.Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione èdeterminato su base annua; rimane invece demandata all’au-tonomia delle scuole l’articolazione dello stesso durante l’annoscolastico, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richiestedelle famiglie e nell’ottica della personalizzazione dei piani distudio, in coerenza con il Profilo, organizzano insegnamenti eattività per ulteriori 198 ore annue (articolo 10, comma 2), cor-rispondenti mediamente a sei ore settimanali.Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui fre-quenza è gratuita, impegnerà per il prossimo anno scolastico lesole classi prime, mentre per le seconde e le terze classi varràquanto già sopra precisato con riferimento all’orario obbliga-torio delle lezioni, nel senso che rimarranno in vigore gli attua-li assetti orari.All’orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi1 e 2 dell’articolo 10, fermo restando il limite costituito dalnumero complessivo dei posti di cui all’articolo 15 del decre-to medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato allamensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, èdi 231 ore annue (sino a 7 ore settimanali).I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per garantire losvolgimento delle attività educative e didattiche, sono erogaticon l’assistenza educativa del personale docente.Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alladefinizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispettodelle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche
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Relativamente alle situazioni in cui sono in atto insegnamentidi una lingua diversa dall’inglese, in via transitoria detti inse-gnamenti proseguiranno fino all’esaurimento del percorso sco-lastico, fermo restando comunque l’avvio dell’insegnamentodell’inglese fin dalla prima classe.Si richiama, altresì, l’attenzione sugli obiettivi specifici diapprendimento relativi all’educazione alla Convivenza civile(educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, ali-mentare e all’affettività) che non costituisce una disciplina a sestante, ma si concretizza in un’offerta di attività educative edidattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari delgruppo classe.
3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15 e16 del decreto legislativo)
Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività più rilevantidisciplinati dal decreto legislativo con riferimento alla scuolasecondaria di I grado: • orari di funzionamento; • dotazioni organiche; • assetti delle discipline di insegnamento; • funzione tutoriale; • valutazione degli alunni; • piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendi-
mento. In conformità con quanto previsto dalle norme transitorie di cuiall’articolo 14 del decreto succitato, la riforma della scuola secon-daria di I grado andrà a regime, nella sua globalità, dall’anno sco-lastico 2006/2007 e per l’anno scolastico 2004/2005 troveràapplicazione limitatamente al primo anno del corso di studi.
3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)Il decreto legislativo prevede all’articolo 10, comma 1, che l’ora-rio obbligatorio annuale delle lezioni, nella scuola secondaria di
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opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nelPiano dell’offerta formativa (articolo 10, comma 2 del decreto),tenuto conto delle consistenze di organico loro assegnate, avva-lendosi delle professionalità esistenti e valutate le prevalentirichieste delle famiglie.Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie,le istituzioni scolastiche elaboreranno, in tempo utile rispettoall’avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazionedelle relative attività, un repertorio di offerte formative e atti-veranno tutte le iniziative volte ad orientare e a rendere più age-voli le opzioni stesse. Tale repertorio si intende ovviamente rife-rito anche alle azioni di rafforzamento e di approfondimentodestinate ad alunni in particolari condizioni.Giova comunque precisare che, in relazione a quanto dispo-sto dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo e nella conside-razione che nel prossimo anno scolastico la riforma, applicatasolo nelle prime classi, comporterà la contestuale vigenza delnuovo e del pregresso ordinamento, le opzioni delle famigliepotranno trovare accoglimento, compatibilmente con le risor-se esistenti nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)Per l’anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli artico-li 14 e 15 del decreto in questione, restano confermati l’assettoorganico delle scuole secondarie di I grado secondo i criteri fis-sati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche eintegrazioni, nonché il numero dei posti attivati complessivamen-te a livello nazionale per le attività di tempo prolungato.Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in mate-ria di organico, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia,adegueranno la configurazione oraria delle cattedre ai nuovipiani di studio.In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all’asse-gnazione delle risorse di organico secondo i criteri e le moda-
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attraverso la scelta degli insegnamenti e delle attività educati-ve, da svolgere nell’orario facoltativo opzionale.Come già chiarito nel paragrafo Aspetti significativi del provvedi-mento legislativo, le scelte delle famiglie, durante la fase transito-ria e, in particolare, per l’anno scolastico 2004/2005, vanno resecompatibili con la gamma delle opportunità che le istituzioniscolastiche possono offrire, in relazione alle dotazioni organi-che loro assegnate e alle risorse professionali di cui dispongono.In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale collabo-razione e interazione tra famiglie e scuole, sulla cui base potercontemperare le richieste e le attese delle prime con l’effettivacapacità di risposta delle seconde.In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base del-le prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie e delle indica-zioni complessive ricavate dal Portfolio, saranno in condizionedi predisporre un repertorio di offerte formative organiche cherispondano ai bisogni educativi degli alunni e valorizzino, nelcontempo, le scelte delle famiglie già all’atto dell’iscrizione.Per l’anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolaren. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine allescelte delle famiglie riferite all’orario facoltativo opzionale, conla precisazione che tali scelte potevano riguardare la richiestadel solo orario obbligatorio o di quello comprensivo della quo-ta oraria facoltativa opzionale.Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titoloorientativo, agli assetti didattico–organizzativi esistenti, facen-do riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta entra-ti in vigore il nuovo impianto ordinamentale e i contenuti deiPiani di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioninazionali allo stesso allegate.Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva secondo le pro-cedure e le modalità di seguito indicate.Per l’anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propriaautonomia, provvederanno ad articolare l’orario facoltativo
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e non anche le seconde e le terze, alle quali si applicherà l’or-dinamento previgente.In dipendenza di quanto sopra, all’atto della determinazionedell’organico di diritto, si provvederà alla definizione delle cat-tedre e dei posti relativi ad una sola lingua straniera, secondole attuali consistenze orarie. In una fase successiva, sarà quan-tificato il fabbisogno legato allo studio della seconda lingua esi procederà alla copertura delle relative disponibilità. Ciò,tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse esistenti pereffetto di sperimentazioni già consolidate della seconda lingua,e non trascurando, altresì, la possibilità di utilizzare lo stessodocente, ove disponibile, per entrambi gli insegnamenti, qua-lora in possesso dei previsti requisiti.Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate indica-zioni a conclusione di valutazioni e approfondimenti, da effet-tuare nelle sedi competenti.Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all’impiego deidocenti di educazione tecnica, in via transitoria e in attesa del-la revisione delle classi di concorso, ai sensi dell’articolo 14 com-ma 6 del decreto legislativo, tali docenti saranno assegnati all’in-segnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previ-sti nell’area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia".Per l’eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali3 ore previste per l’insegnamento di educazione tecnica), idocenti in questione troveranno utilizzazione nelle attivitàfacoltative opzionali (ivi comprese quelle di laboratorio),secondo le competenze professionali possedute (articolo 14,comma 5).Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulte-riori dettagliate indicazioni, a seguito di valutazione e appro-fondimenti da effettuare nelle sedi competenti.Per l’insegnamento dello strumento musicale, si osserva chelo stesso, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 edattivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, risulta
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lità previgenti. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia,avranno cura di assicurare il completamento dell’orario di cat-tedra, anche nell’ambito delle quote opzionali e facoltative, diquei docenti per i quali l’offerta obbligatoria dovesse compor-tare una contrazione di orario, ai sensi dell’articolo 14, com-ma 5 del decreto legislativo. Per quel che concerne i carichi ora-ri relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo riguardantegli assetti delle discipline.Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossi-mo anno scolastico, le attività facoltative opzionali e i servizidi assistenza educativa alla mensa saranno assicurati entro illimite delle risorse di organico determinate a livello nazionale.
3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento (articolo 14 eAllegato C)
L’articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via transi-toria, fino all’emanazione del regolamento governativo, si adot-ti l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui alleIndicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati per lascuola secondaria di I grado (Allegato C del decreto), facendoriferimento al Profilo individuato nell’Allegato D.Le Indicazioni nazionali contengono, tra l’altro, le consistenzeorarie delle discipline, con la conseguente quantificazione,minima, media e massima del monte ore annuo, la cui artico-lazione, rimessa all’autonomia scolastica, è suscettibile di com-pensazione, nel rispetto delle 891 ore annue.In attesa dell’emanazione delle norme regolamentari e deiprovvedimenti che dovranno ridefinire le classi di abilitazioneall’insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio, le isti-tuzioni scolastiche si intendono vincolate agli assetti delle disci-pline di insegnamento di cui alle Indicazioni nazionali.Per quel che concerne lo studio delle due lingue comunitarie,è opportuno precisare, per completezza di quadro espositivo,che i relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi
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3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n.53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all’articolo 4, che lascuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didat-tico biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccor-do con il secondo ciclo.Il comma 1 dell’articolo 11 del decreto dispone che, ai fini del-la validità dell’anno scolastico, ciascun alunno deve maturareuna frequenza minima di tre quarti dell’orario annuale obbli-gatorio e facoltativo prescelto.Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezio-nali, possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti mas-simi di assenze.Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quel-li connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orarifacoltativi opzionali scelti dagli studenti.Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva deisingoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Condeliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, nonammettere gli alunni alla classe intermedia.Il terzo anno si conclude con l’esame di Stato, che è titolo diaccesso al sistema dei licei e a quello dell’istruzione e della for-mazione professionale.
3.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici diapprendimento (articolo 14 e Allegati C e D)
L’articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa deldefinitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, dadisciplinare mediante regolamento governativo, si adottano invia transitoria le Indicazioni nazionali per i piani di studio per-sonalizzati, allegate al decreto medesimo.Nel suggerire un attento esame del predetto documento, sirichiama l’attenzione su alcuni aspetti significativi dello stesso.In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del pri-
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coerente con il nuovo quadro ordinamentale, rientra nelle con-sistenze dell’organico di diritto e si colloca nell’ambito delleopportunità da recepire nel piano dell’offerta formativa.Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimentialle scuole e sono state attivate le procedure selettive degli alun-ni aspiranti a tali indirizzi di studio.Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confer-mano i criteri di costituzione delle cattedre di insegnamentodello strumento musicale, secondo la normativa previgente.
3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10)Il decreto legislativo, all’articolo 10, comma 5, prevede che, alperseguimento delle finalità proprie della scuola secondaria diI grado, da realizzare soprattutto attraverso la personalizzazio-ne dei piani di studio, concorre prioritariamente il docente in pos-sesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famigliee con il territorio, svolge funzioni tutoriali analoghe a quelle giàdescritte in occasione della trattazione della funzione per lascuola primaria al precedente paragrafo 2, punto 4.Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente prepostoalla funzione tutoriale si avvale degli apporti e dei contributidegli altri docenti.Nelle more della realizzazione della specifica formazione pre-vista dal decreto legislativo, l’attribuzione dell’incarico dovràavvenire nell’ambito delle disponibilità e delle risorse esisten-ti, ricorrendo a soluzioni di tipo transitorio e adottando crite-ri di flessibilità, da ponderare opportunamente da parte delleistituzioni scolastiche.In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi, nonchéall’individuazione dei criteri per il conferimento della funzio-ne tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l’analo-ga funzione riferita alla scuola primaria, con la precisazione cheulteriori approfondimenti sulla delicata materia costituirannooggetto di confronti nelle sedi competenti.
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mo ciclo di istruzione esige che i piani di studio della scuolasecondaria di I grado siano strutturati secondo una linea dicontinuità e di coerenza con quelli della scuola primaria.Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003,tra le discipline di insegnamento è stata inserita una secondalingua comunitaria e tra i nuovi contenuti disciplinari sono sta-te comprese tecnologia e informatica.Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per disci-pline e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplinavengono indicate conoscenze e abilità che l’azione della scuo-la aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascunalunno.Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti disciplinedi insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica,scienze e tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, artee immagine, musica e scienze motorie e sportive.L’individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivispecifici di apprendimento negli obiettivi formativi delle uni-tà di apprendimento individuali, del gruppo classe, ovvero digruppi di livello, di compito o elettivi, è affidata alla respon-sabilità delle diverse équipe dei docenti.Si richiama, altresì, l’attenzione sugli obiettivi specifici diapprendimento relativi all’educazione alla Convivenza civile(educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, ali-mentare e all’affettività) che, come già precisato per la scuola pri-maria, non costituisce una disciplina a se stante, ma si concre-tizza in un’offerta di attività educative e didattiche unitarie acui concorrono i docenti del gruppo classe.Le SS.LL., nel dare la massima diffusione alla presente circola-re, vorranno, per la parte di rispettiva competenza, porre inessere tutti gli adempimenti finalizzati alla puntuale attuazio-ne delle indicazioni e delle istruzioni nella stessa contenute.Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
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Commento allaCircolare ministeriale 5 marzo 2004, n.29
La circolare ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004, emanata all’in-domani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legi-slativo 19 febbraio 2004, n. 59 per l’attuazione della riforma nelprimo ciclo d’istruzione, rappresenta il primo atto amministrati-vo di supporto ai nuovi assetti ordinamentali.
Nel suo insieme, il testo della circolare testimonia come l’intro-duzione della riforma del sistema scolastico costituisca una impor-tante occasione per verificare in che modo gli strumenti di flessi-bilità che l’autonomia ha offerto alle scuole abbiano sviluppato lepotenzialità progettuali di queste ultime. In effetti, l’autonomiascolastica, voluta soprattutto per sostenere efficacemente l’innova-zione e la riforma del sistema d’istruzione, non aveva avuto anco-ra in questi anni una così impegnativa occasione di verifica. Tutte le potenzialità delineate dagli articoli 4 e 5 del DPR275/1999 circa l’autonomia didattica e organizzativa, nonché leprevisioni contenute in altre parti – e soprattutto nell’articolo 8 –del decreto stesso, hanno ora un’occasione cogente, una ragioneforte per essere espresse e messe alla prova.Questa ragione - l’applicazione della riforma - ora vale per tuttele istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, ma costitui-sce uno stimolo anche per le secondarie superiori. Ed è toccato pro-prio alla circolare n. 29/2004 sottolineare l’importanza dell’usodegli strumenti propri dell’autonomia scolastica. Si può dire che lacircolare faccia da tramite tra le disposizioni normative del decre-to legislativo 59/2004 e le istituzioni scolastiche e abbia fatto ricor-
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noto, almeno 18 ore di insegnamento con gli alunni. Tali prestazioni sono da svolgere soltanto all’interno delle 27ore di lezione obbligatorie? La funzione tutoriale si realizza anche negli altri momenti divita e di attività didattica degli alunni del gruppo-classe affidatoal docente tutor. È pertanto possibile, oltre che opportuno, chetale docente presti servizio anche nelle attività opzionali e nell’as-sistenza alla mensa per gli alunni del suo gruppo classe.
1.2 Quota oraria di servizio riservata allo svolgimento delle fun-zioni tutoriali
La norma (art. 7, comma 6, decreto legislativo 59/2004) fissa inalmeno 18 ore per le prime tre classi della scuola primaria il tempominimo che il docente tutor deve destinare alle attività didattiche. Vi è dunque una quota oraria da destinare alla funzione tuto-riale?Già in sede di commento del decreto legislativo il Ministero avevaesplicitamente affermato che la disposizione sottintende che lerestanti ore di servizio, al netto di quelle di programmazione delteam, vanno riservate all’esercizio delle funzioni tutoriali.La circolare non richiama questa interpretazione, anche per rispet-to delle prerogative delle istituzioni scolastiche e delle forze socialiche nelle opportune sedi (contrattuali) affronteranno la regolamen-tazione della materia.Nell’immediato, in prima applicazione, sembra quanto mai oppor-tuno che le istituzioni scolastiche, non solo per le prime tre classidella primaria, ma anche per le classi successive e per il primo annodi corso della secondaria di I grado, provvedano a individuare quo-te orarie per lo svolgimento delle nuove funzioni.Come ben si comprende, se l’esercizio delle funzioni tutoriali venis-se affidato a momenti di volontariato individuale e fossero consi-derate aggiuntive agli obblighi di servizio e, pertanto, non vinco-lanti, si finirebbe inevitabilmente per snaturarne la portata e lafinalità.
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so a una formula aperta che potesse salvaguardare, da una parte,i vincoli dei principi fondamentali e delle norme generali del siste-ma d’istruzione e, dall’altra, le prerogative dell’autonomia.Per rispettare questo duplice compito, la circolare non ha potutoesprimere suggerimenti puntuali e circostanziati, ipotesi operativeed esemplificazioni organizzative che forse molte scuole si attende-vano, ma che sarebbero state interpretate, giustamente, come inde-bite invasioni di campo, come tentativi impropri di guidare l’au-tonomia. Si è limitata, pertanto, a richiamare il rispetto attuati-vo dei principi fondamentali e delle norme generali, prospettandocomunque alle istituzioni scolastiche modalità operative flessibili,aperte, funzionali al raggiungimento delle finalità indicate dallanorma.Vi dovrà essere successivamente un momento apposito, di sostegnoe di proposta, finalizzato a sostenere l’azione organizzativa dellescuola. Verranno raccolte e diffuse documentazioni di buone pras-si, di esperienze significative, esemplificazioni di modelli organiz-zativi, suggerimenti desunti dagli esiti di sperimentazioni dellescuole, in modo da poter accompagnare il cammino della riformacon strumentazioni non prescrittive che possano incoraggiare l’a-zione innovativa delle scuole, confortarne le scelte e sollecitare lepotenziali professionali di cui le istituzioni scolastiche sono ricche.
La circolare n. 29, nell’assolvere al suo delicato compito di “cer-niera” tra norme di riforma e autonomia scolastica rappresenta, tral’altro, un incoraggiamento alle istituzioni scolastiche a realizzareefficacemente gli obiettivi normativi fissati dalle disposizioni.Vi sono diversi “silenzi” che hanno valore indiretto di proposta eche sono già stati individuati da alcuni destinatari della circolare.Vediamo insieme qualche caso.
1. Funzione tutoriale1.1 Attività di insegnamento nei primi tre anni della scuola primaria. Il docente incaricato della funzione tutoriale deve prestare, come è
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ne delle norme di riforma. Ci riferiamo ai diversi rinvii che la cir-colare n. 29/2004 fa nei riguardi di materie che attengono agliorari di servizio del personale, alle prestazioni aggiuntive, ai pro-fili professionali, ai mutati carichi e all’organizzazione del lavoro.Sono questioni, queste, riconducibili a relazioni sindacali e a con-fronti e momenti negoziali che potranno essere oggetto di interven-to ai sensi dell’articolo 23 del CCNL 2002-2005, che ha previstola riapertura di contrattazione e confronti in occasione dell’attua-zione della riforma.
In effetti il contratto nazionale del personale scolastico deve recu-perare quanto prima un’attenzione alle mutate condizioni di ser-vizio del personale coinvolto nella riforma e aprirsi, come già fecenel 1999 nella previsione della riforma dell’autonomia, a sostene-re adeguatamente il processo di innovazione indotto dalla rifor-ma della legge 53/2003.
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Nella secondaria di I grado il problema è più complesso ma vaaffrontato con uguale consapevolezza anche nei tavoli competenticui fa riferimento la circolare.
2. Quadri orario2.1 Orari settimanali delle discipline d’insegnamento nella scuola
secondaria di I gradoLe Indicazioni nazionali per la scuola secondaria di I grado defi-niscono il quadro orario annuo delle discipline d’insegnamento, fis-sando i minimi e i massimi con possibilità di compensazione tradiscipline nel solo vincolo dell’orario complessivo obbligatorio (891ore annue).È possibile definire un quadro orario settimanale?La circolare si è limitata a richiamare il quadro orario delleIndicazioni nazionali, rimettendo doverosamente ad ogni istitu-zioni scolastica l’autonomia di determinazione secondo le situazio-ni e le disponibilità locali.Tuttavia, sempre nel rispetto delle scelte autonome delle scuole, econ il solo intento di suggerire ipotesi da arricchire o incrementarediversamente, è possibile ipotizzare un quadro orario “tipo”.Su base settimanale, fatta salva diversa autonoma determinazionedelle istituzioni scolastiche, il quadro orario può essere così previ-sto: italiano 6 ore, storia 2 ore, geografia 1 ora, matematica 4 ore,scienze 2 ore, tecnologia 1 ora, inglese 2 ore (1 ora), seconda lin-gua comunitaria 2 ore (3 ore), arte e immagine 2 ore, musica 2ore, scienze motorie e sportive 2 ore, religione cattolica 1 ora, perun totale 27 ore.Rispetto a tale quadro di 27 ore la norma prevede una quotaoraria aggiuntiva fino a 6 ore settimanali che la scuola deve orga-nizzare, sulla base delle richieste delle famiglie, integrandola nelquadro complessivo della sua offerta formativa.Un’ultima considerazione va fatta nei riguardi ancora della circo-lare ministeriale, in ordine a un aspetto che, per certi versi, esuladal problema del rapporto tra esercizio dell’autonomia e attuazio-
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Indicazioni Nazionaliper i Piani Personalizzati delle Attività Educative
nelle Scuole dell’Infanzia
Le Indicazioni esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cuitutte le Scuole dell’Infanzia del Sistema Nazionale di Istruzionesono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all’i-struzione e alla formazione di qualità.
Allegato Aal D. Lgs. 19 febbraio 2004, n.59
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nei più vari contesti di esperienza, come condizione per pen-sare, fare ed agire;
- la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressio-ni (e, in particolare, del gioco di finzione, di immaginazio-ne e di identificazione per lo sviluppo della capacità di ela-borazione e di trasformazione simbolica delle esperienze): lastrutturazione ludiforme dell’attività didattica assicura aibambini esperienze di apprendimento in tutte le dimensio-ni della loro personalità;
- il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contat-to con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cul-tura per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsivia via più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca.
All’interno dello scenario delineato, la Scuola dell’Infanzia sipropone come luogo di incontro, di partecipazione e di coope-razione delle famiglie, come spazio di impegno educativo perla comunità e come risorsa professionale specifica per assicura-re a coloro che la frequentano la massima promozione possibi-le di tutte le capacità personali, promozione che si configuracome diritto soggettivo di ogni bambino.
Obiettivi generali del processo formativo
La Scuola dell’Infanzia rafforza l’identità personale, l’auto-nomia e le competenze dei bambini. Essa raggiunge questiobiettivi generali del processo formativo (art. 8 del 275/99),collocandoli all’interno di un progetto di scuola articolato edunitario, che riconosce, sul piano educativo, la priorità dellafamiglia e l’importanza del territorio di appartenenza con le suerisorse sociali, istituzionali e culturali.
In relazione alla maturazione dell’identità personale, e in unaprospettiva che ne integri tutti gli aspetti (biologici, psichici,motori, intellettuali, sociali, morali e religiosi), essa si premura
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola dell’Infanzia
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La Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica eintegrale dei bambini e delle bambine1 che, attraverso la fami-glia, scelgono di frequentarla dai due anni e mezzo fino all’in-gresso nella scuola primaria, nel rispetto e nella valorizzazionedei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identitàdi ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle famiglie.
Operando in questa direzione con sistematica professiona-lità pedagogica, essa contribuisce alla realizzazione del princi-pio dell’uguaglianza delle opportunità e alla rimozione degli“ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fat-to la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pienosviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tut-ti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e socialedel Paese” (art.3 della Costituzione).
La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienzeconcrete e di apprendimenti riflessivi che integra, in un processodi sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, delpensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, delgustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini.
Richiede attenzione e disponibilità da parte dell’adulto, sta-bilità e positività di relazioni umane, flessibilità e adattabilitàalle situazioni, adozione di interazioni sociali cooperative, cli-ma caratterizzato da simpatia e curiosità, affettività costrutti-va, gioiosità ludica, volontà di partecipazione e di comunica-zione significative, intraprendenza progettuale ed operativa.
Esclude impostazioni scolasticistiche che tendono a preco-cizzare gli apprendimenti formali e, attraverso le appositemediazioni didattiche, riconosce come connotati essenziali delproprio servizio educativo:- la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti,
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1 Successivamente si useranno soltanto i sostantivi ’bambino’, ’bambini’. Essi si riferisco-no al "tipo" persona, al di là delle differenze tra maschi e femmine che ogni docente ètenuto, invece, a considerare con la dovuta attenzione nella concreta azione educativa edidattica.
Obiettivi specifici di apprendimento
Il percorso educativo della Scuola dell’Infanzia, nella pro-spettiva della maturazione del Profilo educativo, culturale e pro-fessionale dello studente atteso per la conclusione del primociclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici di apprendi-mento indicati di seguito per progettare Unità diApprendimento che, a partire da obiettivi formativi, medianteapposite scelte di metodi e contenuti, trasformino le capacitàpersonali di ciascun bambino in competenze.
L’ordinamento degli obiettivi specifici di apprendimento sot-to alcuni titoli non obbedisce a nessuna particolare teoria peda-gogica e didattica da rispettare e da seguire, ma ad una pragma-tica e contingente esigenza di chiarezza espositiva. Né tantome-no costituisce una specie di ’tabella di marcia’ per la successio-ne logica o cronologica delle Unità di Apprendimento da svolge-re nei gruppi classe. Esso ha soltanto lo scopo di indicare i livel-li essenziali di prestazione (intesi qui nel senso di standard di pre-stazione del servizio) che le scuole pubbliche della Repubblicasono tenute in generale ad assicurare ai cittadini per mantenerel’unità del sistema educativo nazionale di istruzione e di forma-zione, per impedire la frammentazione e la polarizzazione delsistema e, soprattutto, per consentire ai bambini la possibilitàdi maturare in termini adatti alla loro età tutte le dimensionitracciate nel Profilo educativo, culturale e professionale.
Gli obiettivi specifici di apprendimento non hanno, per-ciò, alcuna pretesa validità per i casi singoli, siano essi le sin-gole istituzioni scolastiche o, a maggior ragione, i singoli allie-vi. È compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docen-ti, infatti, nel concreto della propria storia e del proprio ter-ritorio, assumersi la libertà di mediarli, interpretarli, ordinar-li, distribuirli ed organizzarli negli obiettivi formativi dellediverse Unità di Apprendimento, considerando, da un lato,le capacità complessive di ogni bambino e, dall’altro, le teo-
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola dell’Infanzia
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che i bambini acquisiscano atteggiamenti di sicurezza, di stimadi sé, di fiducia nelle proprie capacità, di motivazione al passag-gio dalla curiosità alla ricerca; vivano in modo equilibrato e posi-tivo i propri stati affettivi, esprimendo e controllando emozionie sentimenti e rendendosi sensibili a quelli degli altri; riconosca-no ed apprezzino l’identità personale ed altrui nelle connessionicon le differenze di sesso, di cultura e di valori esistenti nellerispettive famiglie, comunità e tradizioni di appartenenza.
In relazione alla conquista dell’autonomia, la Scuoladell’Infanzia fa sì che i bambini, mentre riconoscono le dipen-denze esistenti ed operanti nella concretezza del loro ambien-te naturale e sociale di vita, siano capaci, in tale contesto, diorientarsi in maniera personale e di compiere scelte ancheinnovative. Inoltre, si impegna affinché, come singoli e ingruppo, si rendano disponibili all’interazione costruttiva conil diverso e l’inedito e si aprano alla scoperta, all’interiorizza-zione e al rispetto pratico dei valori della libertà, della cura disé, degli altri e dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia,dell’impegno ad agire per il bene comune.
In relazione allo sviluppo delle competenze, infine la Scuoladell’Infanzia, consolidando le capacità sensoriali, percettive,motorie, sociali, linguistiche ed intellettive del bambino, impe-gna quest’ultimo nelle prime forme di lettura delle esperienzepersonali, di esplorazione e scoperta intenzionale ed organiz-zata della realtà di vita (in senso sociale, geografico e naturali-stico, artistico e urbano), nonché della storia e delle tradizionilocali. In particolare, mette il bambino nella condizione di pro-durre messaggi, testi e situazioni attraverso una molteplicitàordinata ed efficace di strumenti linguistici e di modalità rap-presentative; di comprendere, interpretare, rielaborare e comu-nicare conoscenze ed abilità relative a specifici campi di espe-rienza; di dimostrare ed apprezzare coerenza cognitiva e dicomportamenti pratici, insieme a intuizione, immaginazione,creatività, gusto estetico e capacità di conferimento di senso.
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7. Soffermarsi sul senso della nascita e della morte, delle ori-gini della vita e del cosmo, della malattia e del dolore, delruolo dell’uomo nell’universo, dell’esistenza di Dio, a parti-re dalle diverse risposte elaborate e testimoniate in famigliae nelle comunità di appartenenza.
Corpo, movimento, salute1. Rappresentare in modo completo e strutturato la figura
umana; interiorizzare e rappresentare il proprio corpo, fer-mo e in movimento; maturare competenze di motricità finee globale.
2. Muoversi con destrezza nello spazio circostante e nel gio-co, prendendo coscienza della propria dominanza corporeae della lateralità, coordinando i movimenti degli arti.
3. Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e ingruppo, esprimendosi in base a suoni, rumori, musica, indi-cazioni ecc.
4. Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti perso-nali, l’ambiente e i materiali comuni nella prospettiva dellasalute e dell’ordine.
5. Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguataall’età, rielaborandola attraverso il corpo e il movimento.
Fruizione e produzione di messaggi1. Parlare, descrivere, raccontare, dialogare, con i grandi e con
i coetanei, lasciando trasparire fiducia nelle proprie capa-cità di espressione e comunicazione e scambiandosi doman-de, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti.
2. Ascoltare, comprendere e riesprimere narrazioni lette oimprovvisate di fiabe, favole, storie, racconti e resoconti.
3. Riconoscere testi della letteratura per l’infanzia letti da adul-ti o visti attraverso mass media (dal computer alla tv), emotivare gusti e preferenze.
4. Individuare, su di sé e per gli altri, le caratteristiche che dif-
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola dell’Infanzia
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rie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasfor-marle in competenze. Allo stesso tempo, tuttavia, è compitoesclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi laresponsabilità di “rendere conto” delle scelte fatte e di porre lefamiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e di con-dividerle.
Per quanto presentati in maniera elencatoria, infine, varicordato che gli obiettivi specifici di apprendimento obbedi-scono, in verità, ciascuno, al principio della sintesi e dell’olo-gramma: l’uno rimanda sempre funzionalmente all’altro e nonsono mai, per quanto possano essere minuti e parziali, richiu-si su se stessi, bensì aperti ad un complesso, continuo e uni-tario rimando reciproco.
Il sé e l’altro1. Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità2. Rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro pensie-
ri, azioni e sentimenti; rispettare e valorizzare il mondo ani-mato e inanimato che ci circonda.
3. Accorgersi se, e in che senso, pensieri, azioni e sentimentidei maschi e delle femmine mostrino differenze, e perché.
4. Lavorare in gruppo, discutendo per darsi regole di azione,progettando insieme e imparando sia a valorizzare le colla-borazioni, sia ad affrontare eventuali defezioni.
5. Conoscere la propria realtà territoriale (luoghi, storie, tradi-zioni) e quella di altri bambini (vicini e lontani) per con-frontare le diverse situazioni anche sul piano del loro ’doveressere’.
6. Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paura, stu-pore, sgomento, diffidenza, ammirazione, disapprovazio-ne, compiacimento estetico, gratitudine, generosità, sim-patia, amore, interrogarsi e discutere insieme sul senso chehanno per ciascuno questi sentimenti e come sono, di soli-to, manifestati.
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5. Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo; ricostruire edelaborare successioni e contemporaneità; registrare regolari-tà e cicli temporali.
6. Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone in situa-zioni spaziali, eseguire percorsi o organizzare spazi sulla basedi indicazioni verbali e/o non verbali, guidare in manieraverbale e/o non verbale il percorso di altri, oppure la loroazione organizzativa riguardante la distribuzione di oggettie persone in uno spazio noto.
7. Manipolare, smontare, montare, piantare, legare ecc.,seguendo un progetto proprio o di gruppo, oppure istru-zioni d’uso ricevute.
8. Elaborare progetti propri o in collaborazione, da realizzarecon continuità e concretezza.
9. Adoperare lo schema investigativo del “chi, che cosa, quan-do, come, perché?” per risolvere problemi, chiarire situazio-ni, raccontare fatti, spiegare processi.
10. Commentare, individuare collegamenti, operare sempliciinferenze, proporre ipotesi esplicative di problemi.
11. Negoziare con gli altri spiegazioni di problemi e individua-re i modi per verificare quali risultino, alla fine, le più per-suasive e pertinenti.
12. Ricordare e ricostruire attraverso diverse forme di documen-tazione quello che si è visto, fatto, sentito, e scoprire che ilricordo e la ricostruzione possono anche differenziarsi.
Obiettivi formativi e Piani Personalizzati delleAttività Educative
La scelta degli obiettivi formativi. L’identificazione degliobiettivi formativi può scaturire dalla armonica combinazionedi due diversi percorsi. Il primo è quello che si fonda sull’espe-rienza degli allievi e individua a partire da essa le dissonanze
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola dell’Infanzia
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ferenziano gli atti dell’ascoltare e del parlare, del leggere e del-lo scrivere, distinguendo tra segno della parola, dell’immagi-ne, del disegno e della scrittura, tra significante e significato.
5. Elaborare congetture e codici personali in ordine alla lin-gua scritta.
6. Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all’e-sperienza, individualmente e in gruppo, con una varietàcreativa di strumenti e materiali, “lasciando traccia” di sé.
7. Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventa-re suoni, rumori, melodie anche col canto, da soli e in grup-po; utilizzare e fabbricare strumenti per produrre suoni erumori, anche in modo coordinato col gruppo.
8. Incontrare diverse espressioni di arte visiva e plastica presen-ti nel territorio per scoprire quali corrispondono ai proprigusti e consentono una più creativa e soddisfacente espres-sione del proprio mondo.
9. Sperimentare diverse forme di espressione artistica delmondo interno ed esterno attraverso l’uso di un’ampiavarietà di strumenti e materiali, anche multimediali(audiovisivi, tv, cd-rom, computer), per produzioni singo-le e collettive.
Esplorare, conoscere e progettare1. Coltivare, con continuità e concretezza, propri interessi e
proprie inclinazioni. 2. Osservare chi fa qualcosa con perizia per imparare; aiutare
a fare e realizzare lavori e compiti a più mani e con compe-tenze diverse.
3. Toccare, guardare, ascoltare, fiutare, assaggiare qualcosa edire che cosa si è toccato, visto, udito, odorato, gustato,ricercando la proprietà dei termini.
4. Contare oggetti, immagini, persone; aggiungere, togliere evalutare la quantità; ordinare e raggruppare per colore, for-ma, grandezza ecc.
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zione delle attività, dei metodi e delle soluzioni organizzativenecessarie per trasformarli in competenze dei bambini, non-ché delle modalità di verifica delle conoscenze, abilità e com-petenze acquisite, va a costituire le Unità di Apprendimento,individuali o di gruppo.
L’insieme delle Unità di Apprendimento effettivamente rea-lizzate, con le eventuali differenziazioni che si fossero rese neltempo necessarie per singoli alunni, costituisce il PianoPersonalizzato delle Attività Educative, che resta a disposizionedelle famiglie e da cui si ricava anche documentazione utile perla compilazione del Portfolio delle competenze individuali.
Il Pof. L’ispirazione culturale-pedagogica, i collegamenti con gli enti
territoriali e l’unità anche didattico-organizzativa dei PianiPersonalizzati delle Attività Educative elaborati dai gruppidocenti si evincono dal Piano dell’Offerta Formativa di istituto.
Il Portfolio delle competenze individuali
Nella Scuola dell’Infanzia, l’osservazione occasionale e siste-matica dei bambini e la documentazione della loro attività con-sentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrarevia via le proposte educative in base alla qualità e alla quanti-tà delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie.
L’osservazione è finalizzata alla comprensione e all’inter-pretazione dei comportamenti, li contestualizza e li analizza neiloro significati. I livelli raggiunti da ciascuno, al di là di ogninotazione classificatoria, sono descritti più che misurati e com-presi più che giudicati. Compito della Scuola dell’Infanzia è,infatti, identificare processi aperti da promuovere, sostenere erafforzare, per consentire ad ogni allievo di dare il meglio del-le proprie capacità, nelle diverse situazioni.
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola dell’Infanzia
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cognitive e non cognitive che possono giustificare la formula-zione di obiettivi formativi da raggiungere, alla portata delleloro capacità e, in prospettiva, coerenti sia con il Profilo educa-tivo, culturale e professionale, sia con il maggior numero possi-bile di obiettivi specifici di apprendimento. Il secondo è quel-lo che può ispirarsi direttamente al Profilo e agli obiettivi spe-cifici di apprendimento e che considera se e quando, attra-verso quali apposite mediazioni professionali di tempo, di luo-go, di qualità e quantità, di relazione, di azione e di circostan-za, aspetti dell’uno e degli altri possono inserirsi nella storianarrativa personale o di gruppo degli allievi, e possono esserepercepiti da ciascun bambino, e dalla sua famiglia, nel conte-sto della classe, della scuola e dell’ambiente, come traguardiimportanti e significativi per la propria crescita individuale.
Nell’uno e nell’altro caso, comunque, gli obiettivi formati-vi sono dotati di una intrinseca e sempre aperta carica proble-matica e presuppongono una dinamicità che li rende, allo stes-so tempo, sempre, per ogni bambino e famiglia, punto di par-tenza e di arrivo, condizione e risultato di ulteriori maturazio-ni. Inoltre, non possono essere mai formulati in maniera ato-mizzata e previsti in corrispondenza di performance tanto ana-litiche quanto, nella complessità del vissuto del bambino, ine-sistenti. A maggior ragione, infatti, si ripete, anzi, di più: simoltiplica, a livello di obiettivi formativi l’esigenza di riferirsial principio della sintesi e dell’ologramma, già menzionato aproposito degli obiettivi specifici di apprendimento. Se nontestimoniassero la traduzione di questo principio nel concretodelle relazioni educative e delle esperienze personali di appren-dimento che si svolgono nei gruppi di lavoro scolastici difficil-mente, del resto, potrebbero essere ancora definiti “formativi”.
Unità di Apprendimento e Piani Personalizzati delleAttività Educative.
L’insieme di uno o più obiettivi formativi, della progetta-
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asili nido e con i colleghi della scuola primaria, a partire dalcoordinatore-tutor della classe prima.
Il Portfolio assume un particolare valore nell’ultimo annodella Scuola dell’Infanzia. I genitori, infatti, possono decide-re se iscrivere i figli alla Scuola Primaria prima dei sei anni d’e-tà. È opportuno che tale scelta sia compiuta dopo una appro-fondita discussione con il tutor che ha seguito l’evoluzionedel bambino nel contesto scolastico e che può confrontare lasua maturità con quella di molti coetanei. Il Portfolio diventacosì l’occasione documentaria perché il tutor offra ai genitoritutti gli elementi per una migliore conoscenza dei ritmi e deirisultati di maturazione del bambino.
È utile, comunque, che la Scuola dell’Infanzia segua, neglianni successivi, in collaborazione con la Scuola Primaria, l’e-voluzione del percorso scolastico degli allievi perché possamigliorare il proprio complessivo know how formativo e orien-tativo, ed affinare, in base alla riflessione critica sull’esperienzacompiuta, le proprie competenze professionali di intuizione egiudizio e le proprie pratiche professionali autovalutative.
Vincoli organizzativi
Le istituzioni scolastiche predispongono i Piani dell’OffertaFormativa di istituto e i Piani Personalizzati delle AttivitàEducative degli allievi, impiegando:- l’organico d’istituto, definito secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo di attuazione della legge 53/2003;- le opportunità dell’autonomia didattica ed organizzativa pre-
vista dal DPR 275/99; in particolare, le opportunità relati-ve alla costituzione di Laboratori per lavorare, a seconda del-le esigenze di apprendimento individuali dei bambini, ingruppi, di sezione e/o di intersezione, di livello, di compitoo elettivi;
- un docente coordinatore dell’équipe pedagogica che lavora nel
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola dell’Infanzia
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In tale ottica, la Scuola dell’Infanzia accompagna ciascunbambino con un apposito Portfolio (o cartella) delle competen-ze a mano a mano sviluppate, che comprende:1. una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei progres-
si educativi raggiunti;2. una documentazione regolare, ancorché significativa, di ela-
borati che offra indicazioni di orientamento fondate sullerisorse, i modi e i tempi dell’apprendimento, gli interessi,le attitudini e le aspirazioni personali dei bambini.Il Portfolio delle competenze individuali è compilato ed
aggiornato dai docenti di sezione; questi svolgono anche la fun-zione di tutor e, in questa veste, seguono ed indirizzano lamaturazione personale degli allievi per l’intera durata dellaScuola dell’Infanzia.
Poiché il Portfolio non è un contenitore di materiali disordi-nati e non organizzati, è dovere di ogni istituzione scolasticaindividuare i criteri di scelta e di ordinamento all’interno di unpercorso professionale che valorizzi le pratiche dell’autono-mia di ricerca e di sviluppo e il principio della cooperazioneeducativa della famiglia. La riflessione critica sul Portfolio e sul-la sua compilazione, infatti, costituisce un’occasione permigliorare e comparare le pratiche di insegnamento, per stimo-lare i bambini all’autovalutazione e alla conoscenza di sé e, infi-ne, per corresponsabilizzare in maniera sempre più rilevante igenitori nei processi educativi.
Una particolare attenzione dovrà essere riservata dai docen-ti al passaggio dei bambini che sono stati loro affidati, sia dalnido o dall’ambiente familiare alla Scuola dell’Infanzia, sia dal-la Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. Il principio dellacontinuità educativa esige che questo passaggio sia ben moni-torato e che i docenti, nell’anno precedente e in quello suc-cessivo, collaborino, in termini di scambio di informazioni, diprogettazione e verifica di attività educative e didattiche, conla famiglia, con il personale che ha seguito i bambini negli
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Decreto del Presidente della Repubblica30 marzo 2004
Il Presidente della Repubblica
Visto l’articolo 87 della Costituzione;Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed ese-cuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato aRoma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni alConcordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra laRepubblica italiana e la Santa Sede;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1985, n. 751, relativo all’esecuzione dell’intesa tra l’autoritàscolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’in-segnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e lesuccessive modifiche ed integrazioni;Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l’artico-lo 2, comma 3, lettera i);Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governoper la definizione delle norme generali sull’istruzione e deilivelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e for-mazione professionale;Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, contenen-te la definizione delle norme generali relative alla scuola del-l’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’artico-lo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare,dell’Allegato A;
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plesso (o in più plessi a livello territoriale se nel proprio visono meno di tre sezioni) allo scopo di promuovere l’armo-nia e l’unità della progettazione didattica e organizzativa del-le diverse attività educative, in costante rapporto con lefamiglie, con il territorio e con il dirigente;
- un orario annuale che, sebbene sempre strutturato in manie-ra organica e in sé compiuta sul piano educativo, oscilli, aseconda dell’età dei bambini, delle esigenze delle famiglie,delle condizioni socio-ambientali e delle convenzioni conenti ed istituzioni del territorio per lo svolgimento di deter-minate attività o servizi, tra moduli di 875 e di 1700 oreannuali, moduli che sono comunque scelti all’atto dell’iscri-zione;
- eventuali convenzioni con gli enti locali per la costituzione,quando è possibile, di sezioni con bambini d’età inferiore atre anni, di raccordo con gli asili nido, per l’intero anno oper parti di esso, a seconda dei progetti educativi e didatti-ci formulati dalle istituzioni scolastiche.
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Vista l’intesa del 23 ottobre 2003 tra il Ministro dell’istruzio-ne, dell’università e della ricerca e il Presidente dellaConferenza episcopale italiana, relativa all’individuazione degliobiettivi specifici di apprendimento propri dell’insegnamentodella religione cattolica nell’ambito delle Indicazioni naziona-li per i piani personalizzati delle attività educative nella scuoladell’infanzia;Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nel-la riunione del 25 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e del-la ricerca;
DECRETA
Articolo unico
Sono approvati gli Obiettivi specifici di apprendimento propridell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito delleIndicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attivitàeducative nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, di cuiall’Allegato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà insertonella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e difarlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 2004
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Obiettivi specifici di apprendimentoScuola dell’infanziaReligione cattolica
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- Osservare il mondo che viene rico-nosciuto dai cristiani e da tantiuomini religiosi dono di DioCreatore.
- Scoprire la persona di Gesù diNazareth come viene presentatadai Vangeli e come viene celebratanelle feste cristiane.
- Individuare i luoghi di incontrodella comunità cristiana e leespressioni del comandamentoevangelico dell’amore testimonia-to dalla Chiesa.
RELIGIONE CATTOLICA
Obiettivi specifici di apprendimento Religione CattolicaScuola dell’infanzia
Indicazioni Nazionaliper i Piani di Studio Personalizzati
nella Scuola Primaria
Le Indicazioni esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cuitutte le Scuole Primarie del Sistema Nazionale di Istruzione sonotenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all’istru-zione e alla formazione di qualità.
Allegato Bal D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
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nizzative idonee a “rimuovere gli ostacoli di ordine economicoe sociale” che limitando di fatto la libertà e la giustizia dei cit-tadini, “impediscono il pieno sviluppo della persona umana”indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dallareligione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personalie sociali (art. 3 della Costituzione). Senza quest’opera di decon-dizionamento che la Scuola Primaria è chiamata a svolgeresarebbero largamente pregiudicati i traguardi della giustizia edell’integrazione sociale.
La quarta è etica. Per “concorrere al progresso materiale ospirituale della società” (art. 4 della Costituzione) è necessariosuperare le forme di egocentrismo e praticare, invece, i valoridel reciproco rispetto, della partecipazione, della collabora-zione, dell’impegno competente e responsabile, della coope-razione e della solidarietà. La Scuola Primaria, in quanto pri-ma occasione obbligatoria per tutti di esercizio costante, siste-matico di questi valori, in stretto collegamento con la famiglia,crea le basi per la loro successiva adozione come costumecomunitario a livello locale, nazionale e internazionale.
L’ultima è psicologica. Proseguendo il cammino iniziato dal-la famiglia e dalla scuola dell’infanzia, la Scuola Primaria inse-gna a tutti i fanciulli l’alfabeto dell’integrazione affettiva dellapersonalità e pone la basi per una immagine realistica, ma posi-tiva di sé, in grado di valorizzare come potenzialità personaleanche ciò che, in determinati contesti di vita, può apparire emagari è un’oggettiva limitazione.Per tutte queste ragioni, la Scuola Primaria è l’ambiente edu-cativo di apprendimento, nel quale ogni fanciullo trova le occa-sioni per maturare progressivamente le proprie capacità diautonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di progetta-zione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica edi studio individuale.
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Primaria
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La Scuola Primaria
Successiva alla Scuola dell’Infanzia, essa è Primaria non tanto, oalmeno non solo, nel senso comune che è la prima Scuola obbli-gatoria del sistema educativo nazionale di istruzione e di for-mazione, oppure perché in quasi tutti i Paesi dell’Ocse è agget-tivata in questo modo, quanto e soprattutto per un’altra serie diragioni che affondano le loro radici nella nostra migliore tradi-zione pedagogica e che qui si presentano senza attribuire all’or-dine con cui sono esposte alcun particolare valore gerarchico.
La prima è culturale. Essa promuove nei fanciulli e nelle fan-ciulle1 l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primolivello di padronanza delle conoscenze e delle abilità, compre-se quelle metodologiche di indagine, indispensabili alla com-prensione intersoggettiva del mondo umano, naturale e artifi-ciale, nel quale si vive. In questo senso, aiutando il passaggiodal “sapere comune” al “sapere scientifico”, costituisce la con-dizione stessa dell’edificio culturale e della sua successiva sem-pre più approfondita sistemazione ed evoluzione critica.
La seconda è gnoseologica ed epistemologica. L’esperienza èl’abbrivo di ogni conoscenza. Non è possibile giungere ad unaconoscenza formale che rifletta astrattamente sui caratteri logi-ci di se stessa senza passare da una conoscenza che scaturisca dauna continua negoziazione operativa con l’esperienza. LaScuola Primaria è il luogo in cui ci si abitua a radicare le cono-scenze (sapere) sulle esperienze (il fare e l’agire), a integrare consistematicità le due dimensioni e anche a concepire i primiordinamenti formali, semantici e sintattici, disciplinari e inter-disciplinari, del sapere così riflessivamente ricavato.
La terza è sociale. Essa assicura obbligatoriamente a tutti ifanciulli le condizioni culturali, relazionali, didattiche e orga-
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1 Successivamente si useranno soltanto i sostantivi ’fanciullo’, ’fanciulli’, oppure ’allievo’,’allievi’. Essi si riferiscono al "tipo" persona, al di là delle differenze tra maschi e femmineche ogni docente dovrà considerare nella concreta azione educativa e didattica.
ad assumere consapevolmente queste ultime, insieme ai valoriche contengono, in armonia con la Costituzione dellaRepubblica Italiana.
Dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle cate-gorie formali. La Scuola Primaria accompagna i fanciulli a passare dal mon-do e dalla vita ordinati, interpretati ed agiti solo alla luce del-le categorie presenti nel loro patrimonio culturale, valoriale ecomportamentale al mondo e alla vita ordinati ed interpretatianche alla luce delle categorie critiche, semantiche e sintatti-che, presenti nelle discipline di studio e negli ordinamenti for-mali del sapere accettati a livello di comunità scientifica. Inquesto passaggio, tiene conto che gli allievi ’accomodano’ sem-pre i nuovi apprendimenti e comportamenti con quelli giàinteriorizzati e condivisi, e che il ricco patrimonio di precom-prensioni, di conoscenze ed abilità tacite e sommerse già pos-seduto da ciascuno influisce moltissimo sui nuovi apprendi-menti formali e comportamentali. Alla luce di questa dinami-ca, la Scuola Primaria favorisce l’acquisizione da parte dell’a-lunno sia della lingua italiana, indispensabile per tutti i fanciul-li alla piena fruizione delle opportunità formative scolasticheed extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria, l’inglese,privilegiando, ove possibile, la coltivazione dell’eventuale lin-gua madre che fosse diversa dall’italiano. Parallelamente, essafavorisce l’acquisizione delle varie modalità espressive di natu-ra artistico-musicale, dell’approccio scientifico e tecnico, dellecoordinate storiche, geografiche ed organizzative della vitaumana e della Convivenza civile, mantenendo costante l’atten-zione alla parzialità di ogni prospettiva di ordinamento forma-le dell’esperienza e al bisogno continuo di unità della culturapur nella distinzione delle prospettive in cui si esprime.
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Primaria
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Obiettivi generali del processo formativo
Valorizzare l’esperienza del fanciullo. I fanciulli che entrano nella Scuola Primaria hanno già matu-rato concettualizzazioni intuitive, parziali e generali, che impie-gano per spiegare tutti i fenomeni che incontrano; anche quel-li più complessi. Si può dire che abbiano maturato in famiglia,nei rapporti con gli altri e con il mondo, nella scuola dell’in-fanzia non soltanto una “loro” fisica, chimica, geologia, sto-ria, arte ecc. “ingenue”, ma che abbiano elaborato anche una“loro” altrettanto “ingenua”, ma non per questo meno unita-ria, organica e significativa visione del mondo e della vita. LaScuola Primaria si propone, anzitutto, di apprezzare questopatrimonio conoscitivo, valoriale e comportamentale eredita-to dal fanciullo, e di dedicare particolare attenzione alla suaconsiderazione, esplorazione e discussione comune.
La corporeità come valore.La Scuola Primaria è consapevole che ogni dimensione simbo-lica che anima il fanciullo e le sue relazioni familiari e sociali èinscindibile dalla sua corporeità. Nella persona, infatti, non esi-stono separazioni e il corpo non è il “vestito” di ogni indivi-duo, ma piuttosto il suo modo globale di essere nel mondo edi agire nella società. Per questo l’avvaloramento dell’espressio-ne corporea è allo stesso tempo condizione e risultato dell’av-valoramento di tutte le altre dimensioni della persona: la razio-nale, l’estetica, la sociale, l’operativa, l’affettiva, la morale e laspirituale religiosa. E viceversa.
Esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza. La Scuola Primaria, coinvolgendo la famiglia e nel rispetto del-la coscienza morale e civile di ciascuno, mira, inoltre, a faresplicitare ai fanciulli l’implicito e lo scontato presente nelpatrimonio di visioni, teorie e pratiche che ha accumulato, e
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rimentare l’importanza sia dell’impegno personale, sia del lavo-ro di gruppo attivo e solidale, attraverso i quali accettare erispettare l’altro, dialogare e partecipare in maniera costrutti-va alla realizzazione di obiettivi comuni. In questo senso, tro-va un esito naturale nell’esercizio competente di tutte le “buo-ne pratiche” richieste dalla Convivenza Civile a livello e in pro-spettiva locale, nazionale, europea e mondiale.
In conclusione, il percorso complessivamente realizzato nellaScuola Primaria promuove l’educazione integrale della perso-nalità dei fanciulli, stimolandoli all’autoregolazione degliapprendimenti, ad un’elevata percezione di autoefficacia,all’autorinforzo cognitivo e di personalità, alla massima attiva-zione delle risorse di cui sono dotati, attraverso l’esercizio del-l’autonomia personale, della responsabilità intellettuale, mora-le e sociale, della creatività e del gusto estetico.
Obiettivi specifici di apprendimento
Il percorso educativo della Scuola Primaria, nella prospettivadella maturazione del Profilo educativo, culturale e professiona-le dello studente alla conclusione del I ciclo dell’istruzione, uti-lizza gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nelle tabel-le allegate per progettare Unità di Apprendimento. Queste par-tono da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoliallievi, definiti anche con i relativi standard di apprendimen-to, si sviluppano mediante appositi percorsi di metodo e dicontenuto e valutano, alla fine, sia il livello delle conoscenze edelle abilità acquisite, sia se e quanto esse abbiano maturato lecompetenze personali di ciascun allievo (art. 8 del Dpr.275/99).Gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nelle tabelleallegate sono ordinati per discipline, da un lato, e per ’educa-
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Primaria
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Dalle idee alla vita: il confronto interpersonale.La Scuola Primaria, grazie a questo graduale e progressivo per-corso di riflessione critica attivato a partire dall’esperienza, sem-pre in stretta collaborazione con la famiglia, si propone di arric-chire sul piano analitico e sintetico la “visione del mondo e del-la vita” dei fanciulli, di integrare tale visione nella loro perso-nalità e di stimolarne l’esercizio nel concreto della propria vita,in un continuo confronto interpersonale di natura logica,morale e sociale che sia anche affettivamente significativo. Inquesto senso, tutte le maturazioni acquisite dai fanciulli van-no orientate verso la cura e il miglioramento di sé e della real-tà in cui vivono, a cominciare dalla scuola stessa, e verso l’a-dozione di “buone pratiche” in tutte le dimensioni della vitaumana, personale e comunitaria.
La diversità delle persone e delle culture come ricchezza. La Scuola Primaria utilizza situazioni reali e percorsi preor-dinati per far acquisire ai fanciulli non solo la consapevolez-za delle varie forme, palesi o latenti, di disagio, diversità edemarginazione esistenti nel loro ambiente prossimo e nelmondo che ci circonda, ma anche la competenza necessariaad affrontarle e superarle con autonomia di giudizio, rispet-to nei confronti delle persone e delle culture coinvolte, impe-gno e generosità personale. Parimenti, essa porta ogni allievonon solo alla presa di coscienza della realtà dell’ handicap edelle sue forme umane, ma lo stimola anche ad operare e aricercare con sensibilità, rispetto, creatività e partecipazioneallo scopo di trasformare sempre l’integrazione dei compagniin situazione di handicap in una risorsa educativa e didatti-ca per tutti.
Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale. La Scuola Primaria opera, quindi, in modo che gli alunni, inordine alla realizzazione dei propri fini ed ideali, possano spe-
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respiro educativo e culturale unitario all’esperienza scola-stica, oltre che autonomia alla professione docente.
- La seconda consapevolezza ricorda che gli obiettivi specificidi apprendimento indicati per le diverse discipline e perl’educazione alla Convivenza civile, se pure sono presentatiin maniera analitica, obbediscono, in realtà, ciascuno, alprincipio della sintesi e dell’ologramma: gli uni rimandanoagli altri; non sono mai, per quanto possano essere autore-ferenziali, richiusi su se stessi, ma sono sempre un comples-so e continuo rimando al tutto. Un obiettivo specifico diapprendimento di una delle dimensioni della Convivenzacivile, quindi, è e deve essere sempre anche disciplinare eviceversa; analogamente, un obiettivo specifico di apprendi-mento di matematica è e deve essere sempre, allo stesso tem-po, non solo ricco di risonanze di natura linguistica, stori-ca, geografica, espressiva, estetica, motoria, sociale, morale,religiosa, ma anche lievitare comportamenti personali ade-guati alla Convivenza civile. E così per qualsiasi altro obiet-tivo specifico d’apprendimento. Dentro la disciplinaritàanche più spinta, in sostanza, va sempre rintracciata l’aper-tura inter e transdisciplinare: la parte che si lega al tutto e iltutto che non si dà se non come parte. E dentro, o dietro, le’educazioni’ che scandiscono l’educazione alla Convivenzacivile vanno sempre riconosciute le discipline, così comeattraverso le discipline non si fa altro che promuovere l’edu-cazione alla Convivenza civile e, attraverso questa, nient’al-tro che l’unica educazione integrale di ciascuno a cui tuttal’attività scolastica è indirizzata.
- La terza consapevolezza riguarda, quindi, il significato e lafunzione da attribuire alle tabelle degli obiettivi specifici diapprendimento. Esse hanno lo scopo di indicare con la mag-gior chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di pre-
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Primaria
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zioni’ che trovano la loro sintesi nell’unitaria educazione allaConvivenza civile, dall’altro. Non bisogna, comunque, a que-sto proposito, trascurare tre consapevolezze.
- La prima ci avverte che l’ordine epistemologico di presenta-zione delle conoscenze e delle abilità che costituiscono gliobiettivi specifici di apprendimento non va confuso con illoro ordine di svolgimento psicologico e didattico con gliallievi. L’ordine epistemologico vale solo per i docenti e dise-gna una mappa culturale, semantica e sintattica, che essidevono padroneggiare anche nei dettagli e mantenere certa-mente sempre viva ed aggiornata sul piano scientifico al finedi poterla poi tradurre in azione educativa e organizzazionedidattica coerente ed efficace. L’ordine di svolgimento psi-cologico e didattico, come si intuisce, vale, invece, per gliallievi; è tutto affidato alle determinazioni professionali del-le istituzioni scolastiche e dei docenti ed entra in giocoquando si passa dagli obiettivi specifici di apprendimentonazionali agli obiettivi formativi personalizzati. Per questonon bisogna attribuire al primo ordine la funzione delsecondo. Soprattutto, non bisogna cadere nell’equivoco diimpostare e condurre le attività didattiche con gli allievi qua-si fossero in una pretesa corrispondenza biunivoca con cia-scun obiettivo specifico di apprendimento. L’insegnamento,in questo caso, infatti, diventerebbe una forzatura non accet-tabile. Al posto di essere frutto del giudizio e della respon-sabilità professionale necessari per progettare in situazione leUnità di Apprendimento con i relativi obiettivi formativi per-sonalizzati a partire dagli obiettivi specifici di apprendimen-to nazionali (cfr. il prossimo paragrafo), ridurrebbe l’attivi-tà didattica ad una astratta ed universale esecuzione appli-cativa degli obiettivi specifici di apprendimento stessi.Inoltre, la trasformerebbe in una ossessiva e meccanica suc-cessione atomizzata di esercizi/verifiche che toglierebbe ogni
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peculiare servizio educativo, compresi quelli in situazione dihandicap, e volte a garantire la trasformazione delle capacità diciascuno in reali e documentate competenze.
La scelta degli obiettivi formativi. L’identificazione degli obiettivi formativi può scaturire dallaarmonica combinazione di due diversi percorsi. Il primo èquello che si fonda sull’esperienza degli allievi e individua apartire da essa le dissonanze cognitive e non cognitive che pos-sono giustificare la formulazione di obiettivi formativi da rag-giungere, alla portata delle capacità degli allievi e, in prospet-tiva, coerenti con il Profilo educativo, culturale e professionale,nonché con il maggior numero possibile di obiettivi specificidi apprendimento. Il secondo è quello che può ispirarsi diret-tamente al Profilo educativo, culturale e professionale e agli obiet-tivi specifici di apprendimento e che considera se e quando,attraverso quali apposite mediazioni professionali di tempo, diluogo, di qualità e quantità, di relazione, di azione e di circo-stanza, aspetti dell’uno e degli altri possono inserirsi nella sto-ria narrativa personale o di gruppo degli allievi, e possono esse-re percepiti da ciascun fanciullo, e dalla sua famiglia, nel con-testo della classe, della scuola e dell’ambiente, come traguardiimportanti e significativi per la propria crescita individuale. Nell’uno e nell’altro caso, comunque, gli obiettivi formativi sonodotati di una intrinseca e sempre aperta carica problematica epresuppongono una dinamicità che li rende, allo stesso tempo,sempre, per ogni fanciullo e famiglia, punto di partenza e diarrivo, condizione e risultato di ulteriori maturazioni. Inoltre,non possono essere mai formulati in maniera atomizzata e pre-visti quasi come performance tanto analitiche quanto, nella com-plessità del reale, inesistenti. A livello di obiettivi formativi siripete, infatti, anzi si moltiplica, l’esigenza di riferirsi al princi-pio della sintesi e dell’ologramma già menzionato a propositodegli obiettivi specifici di apprendimento. Se non testimonias-
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Primaria
185
stazione (intesi qui nel senso di standard di prestazione delservizio) che le scuole pubbliche della Repubblica sono tenu-te in generale ad assicurare ai cittadini per mantenere l’unitàdel sistema educativo nazionale di istruzione e di formazio-ne, per impedire la frammentazione e la polarizzazione delsistema e, soprattutto, per consentire ai fanciulli la possibili-tà di maturare in tutte le dimensioni tracciate nel Profilo edu-cativo, culturale e professionale previsto per la conclusionedel primo ciclo degli studi. Non hanno, perciò, alcuna pre-tesa validità per i casi singoli, siano essi le singole istituzioniscolastiche o, a maggior ragione, i singoli allievi. È compitoesclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, infatti, nelconcreto della propria storia e del proprio territorio, assumer-si la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire edorganizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negliobiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifi-che delle Unità di Apprendimento, considerando, da un lato,le capacità complessive di ogni fanciullo che devono esseresviluppate al massimo grado possibile e, dall’altro, le teoriepedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasformar-le in competenze personali. Allo stesso tempo, tuttavia, ècompito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docentiassumersi la responsabilità di “rendere conto” delle scelte fat-te e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella condi-zione di conoscerle e di condividerle.
Obiettivi formativi e Piani di StudioPersonalizzati
Il “cuore” del processo educativo si ritrova, quindi, nel com-pito delle istituzioni scolastiche e dei docenti di progettare leUnità di Apprendimento caratterizzate da obiettivi formativiadatti e significativi per i singoli allievi che si affidano al loro
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sto, senza voler mai abbandonare l’aggancio globale all’esperien-za e l’integralità di ogni processo educativo, è possibile organiz-zare le singole attività scolastiche per discipline e per una o più’educazioni’ appartenenti all’unica Convivenza civile.
Unità di Apprendimento e Piani di Studio personalizzati. Le Unità di Apprendimento, individuali, di gruppi di livello, dicompito o elettivi oppure di gruppo classe, sono costituite dal-la progettazione: a) - di uno o più obiettivi formativi tra lorointegrati (definiti anche con i relativi standard di apprendimen-to, riferiti alle conoscenze e alle abilità coinvolte); b) delle atti-vità educative e didattiche unitarie, dei metodi, delle soluzio-ni organizzative ritenute necessarie per concretizzare gli obiet-tivi formativi formulati; c) - delle modalità con cui verificaresia i livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se equanto tali conoscenze e abilità si sono trasformate in compe-tenze personali di ciascuno. Ogni istituzione scolastica, o ognigruppo docente, deciderà il grado di analiticità di questa pro-gettazione delle Unità di Apprendimento. L’insieme delle Unità di Apprendimento effettivamente realiz-zate, con le eventuali differenziazioni che si fossero rese oppor-tune per singoli alunni, dà origine al Piano di StudioPersonalizzato, che resta a disposizione delle famiglie e da cuisi ricava anche la documentazione utile per la compilazione delPortfolio delle competenze individuali.
Il Pof. L’ispirazione culturale-pedagogica, i collegamenti con gli entiterritoriali e l’unità anche didattico-organizzativa dei Piani diStudio Personalizzati elaborati dai gruppi docenti si evinconodal Piano dell’Offerta Formativa di istituto.
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Primaria
187
sero la traduzione di questo principio nel concreto delle relazio-ni educative e delle esperienze personali di apprendimento chesi svolgono nei diversi gruppi di lavoro scolastici difficilmente,del resto, potrebbero essere ancora definiti “formativi”.
Gli obiettivi formativi fino al primo biennio. Per questo, nel primo anno e nel primo biennio, vanno sem-pre esperiti a partire da problemi ed attività ricavati dall’espe-rienza diretta dei fanciulli. Tali problemi ed attività, per defi-nizione, sono sempre unitarie e sintetiche, quindi mai riduci-bili né ad esercizi segmentati ed artificiali, né alla compren-sione assicurata da singole prospettive disciplinari o da singo-le ’educazioni’. Richiedono, piuttosto, sempre, la mobilita-zione di sensibilità e prospettive pluri, inter e transdisciplina-ri, nonché il continuo richiamo all’integralità educativa.Inoltre, aspetto ancora più importante, esigono che siano sem-pre dotate di senso, e quindi motivanti, per chi le svolge. Sarà,allo stesso tempo, preoccupazione dei docenti far scoprire agliallievi la progressiva possibilità di aggregare i quadri concettua-li a mano a mano ricavati dall’esperienza all’interno di reper-tori via via più formali, che aprano all’ordinamento disciplina-re e interdisciplinare del sapere.
Gli obiettivi formativi nel secondo biennio Nel secondo biennio, quasi a conclusione di un itinerario for-mativo che ha portato i fanciulli a scoprire riflessivamente nel-la loro unitaria e complessa esperienza personale e socio-ambientale la funzionalità interpretativa, sistematicamente ordi-natoria e, soprattutto, critica della semantica e della sintassidisciplinari, è possibile cominciare a coniugare senso globaledell’esperienza personale e rigore del singolo punto di vistadisciplinare, organicità pluri, inter e transdisciplinare e svolgi-mento sistematico delle singole discipline, integralità dell’edu-cazione e attenzione a singoli e peculiari aspetti di essa. Per que-
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matica, dai colloqui insegnanti-genitori, da colloqui con lostudente e anche da questionari o test in ordine alle perso-nali attitudini e agli interessi più manifesti.
Funzione. Va evitato il rischio di considerare il Portfolio un contenitore dimateriali disordinati e non organizzati. È, perciò, preciso dove-re di ogni istituzione scolastica individuare i criteri di scelta deimateriali e collocarli all’interno di un percorso professionaleche valorizzi le pratiche dell’autonomia di ricerca e di svilup-po e il principio della cooperazione educativa della famiglia. Lariflessione critica sul Portfolio e sulla sua compilazione, infatti,costituisce un’occasione per migliorare e comparare le pratichedi insegnamento, per stimolare lo studente all’autovalutazionee alla conoscenza di sé in vista della costruzione di un persona-le progetto di vita e, infine, per corresponsabilizzare in manie-ra sempre più rilevante i genitori nei processi educativi.Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Primaria siinnesta su quello portato dai bambini dalla scuola dell’infan-zia e accompagna i fanciulli nel passaggio alla scuola seconda-ria di primo grado. La sua funzione è particolarmente prezio-sa nei momenti di transizione tra le scuole dei diversi gradi. Ilprincipio della continuità educativa esige, infatti, che essi sia-no ben monitorati e che i docenti, nell’anno precedente e inquello successivo al passaggio, collaborino, in termini di scam-bio di informazioni, di progettazione e verifica di attività edu-cative e didattiche, con la famiglia, con il personale che haseguito i bambini nella Scuola dell’Infanzia o che riceverà i fan-ciulli nella Scuola Secondaria di I grado. È utile, comunque,che la Scuola Primaria segua, negli anni successivi, in collabo-razione con la Scuola Secondaria di I grado, l’evoluzione delpercorso scolastico degli allievi perché possa migliorare il pro-prio complessivo know how formativo e orientativo, ed affina-re, in base alla riflessione critica sull’esperienza compiuta, le
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Primaria
189
Il Portfolio delle competenze individuali
Struttura. Il Portfolio delle competenze individuali comprende una sezio-ne dedicata alla valutazione e un’altra riservata all’orientamen-to. La prima è redatta sulla base degli indirizzi generali circala valutazione degli alunni e il riconoscimento dei crediti edebiti formativi (art.8, DPR 275/99). Le due dimensioni, però, si intrecciano in continuazione per-ché l’unica valutazione positiva per lo studente di qualsiasietà è quella che contribuisce a conoscere l’ampiezza e la pro-fondità delle sue competenze e, attraverso questa conoscenzaprogressiva e sistematica, a fargli scoprire ed apprezzare sem-pre meglio le capacità potenziali personali, non pienamentemobilitate, ma indispensabili per avvalorare e decidere unproprio futuro progetto esistenziale. Anche per questa ragio-ne, la compilazione del Portfolio, oltre che il diretto coinvol-gimento del fanciullo, esige la reciproca collaborazione trafamiglia e scuola. Il Portfolio, con annotazioni sia dei docenti, sia dei genitori, sia,se del caso, dei fanciulli, seleziona in modo accurato: - materiali prodotti dall’allievo individualmente o in gruppo,
capaci di descrivere paradigmaticamente le più spiccatecompetenze del soggetto;
- prove scolastiche significative;- osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di
apprendimento del fanciullo, con la rilevazione delle suecaratteristiche originali nelle diverse esperienze formativeaffrontate;
- commenti su lavori personali ed elaborati significativi, siascelti dall’allievo (è importante questo coinvolgimento diret-to) sia indicati dalla famiglia e dalla scuola, ritenuti esempli-ficativi delle sue capacità e aspirazioni personali;
- indicazioni di sintesi che emergono dall’osservazione siste-
188
l’intero corso. Su richiesta delle famiglie, è prevista, inoltre,un’offerta opzionale facoltativa aggiuntiva fino ad un mas-simo di 99 ore annue. Tali ore sono scelte dalle famiglieall’atto dell’iscrizione, in tutto o in parte, per tutte o peralcune discipline e attività. L’orario annuale non compren-de il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
3. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didat-tica e organizzativa prevista dal DPR 275/99, organizzanoattività educative e didattiche unitarie che promuovono latrasformazione degli obiettivi generali del processo formati-vo e degli obiettivi specifici di apprendimento presenti nel-le Indicazioni nazionali in competenze di ciascun allievo.Ogni istituzione scolastica decide, ogni anno, sulla base diapposite analisi dei bisogni formativi, l’integrazione, ladistribuzione e i tempi delle discipline e delle attività.
4. Le istituzioni scolastiche individuano, per ogni gruppo diallievi, un docente con funzioni di tutor. Egli è in costanterapporto con le famiglie e con il territorio, consiglia gli allie-vi e le famiglie in ordine alla scelta delle attività opzionaliaggiuntive facoltative ed è anche coordinatore dell’équipepedagogica. Compila il Portfolio delle competenze e fino alprimo biennio, svolge attività educative e didattiche in pre-senza con l’intero gruppo di allievi che gli è stato affidatoper l’intero quinquennio, per un numero di ore che oscilla-no da 594 a 693 su 891 annuali.
5. All’inizio del primo e del secondo biennio, il ServizioNazionale di Valutazione procede alla valutazione esterna,riferita sia agli elementi strutturali di sistema, sia ai livellidi padronanza mostrati dagli allievi nelle conoscenze e nel-le abilità raccolte negli obiettivi specifici di apprendimentoindicati per la fine del primo e del terzo anno.
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Primaria
191
proprie competenze professionali di intuizione e giudizio peda-gogico e le proprie pratiche autovalutative.
Compilazione. Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Primaria ècompilato ed aggiornato dal docente coordinatore-tutor, in col-laborazione con tutti i docenti che si fanno carico dell’educa-zione e degli apprendimenti di ciascun allievo, sentendo i geni-tori e gli stessi allievi, chiamati ad essere sempre protagonisticonsapevoli della propria crescita.
Vincoli e risorse
La scuola primaria contribuisce alla realizzazione del Profiloeducativo, culturale e professionale previsto per lo studente a con-clusione del primo ciclo, collocando i Piani di StudioPersonalizzati che sono stati redatti per concretizzare in situa-zione gli obiettivi specifici di apprendimento all’interno delPiano dell’Offerta Formativa di ogni istituzione scolastica. Il Piano dell’Offerta Formativa tiene conto dei seguenti puntiche costituiscono allo stesso tempo risorsa e vincolo per la pro-gettazione di ogni istituzione scolastica:
1. L’organico d’istituto è definito secondo le disposizioni di cuial decreto legislativo di attuazione della legge 53/2003. Ilmiglioramento dei processi di apprendimento e la continui-tà educativa e didattica sono assicurati anche attraverso lapermanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno peril tempo corrispondente al periodo didattico.
2. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni, comprensivo del-la quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche eall’insegnamento della Religione cattolica, è di 891 ore per
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Prima classe scuola primaria
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Obiettivi specifici di apprendimento
205
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204
Seconda e terza classe scuola primaria
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Obiettivi specifici di apprendimento
207
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206
Seconda e terza classe scuola primaria
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Obiettivi specifici di apprendimento
209
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208
Seconda e terza classe scuola primaria
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Obiettivi specifici di apprendimento
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Seconda e terza classe scuola primaria
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214
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216
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Quarta e quinta classe scuola primaria
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Obiettivi specifici di apprendimento
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220
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222
Quarta e quinta classe scuola primaria
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zion
i, si
mbo
li, e
cc.
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ficar
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gett
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tazi
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to u
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pi, u
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ttur
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rmul
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ssifi
care
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umer
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ndo
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re-
sent
azio
ni.
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cedi
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to ri
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tivo
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con
fron
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uzio
ni.
224
Quarta e quinta classe scuola primaria
Geo
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ria
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as-
lazi
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plor
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li, ri
cono
scer
e si
gnifi
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imet
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e si
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etri
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ogg
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e.- D
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elle
figu
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Obiettivi specifici di apprendimento
227
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capa
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one,
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po-
razi
one
e co
nden
sazi
one;
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one.
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. L’a
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abile
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il su
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zion
e e
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, int
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sità
, alte
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za.
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tico
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mo.
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ta e
di u
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ness
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men
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azio
ne, f
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ne, e
cc.)
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i e lu
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i un
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ente
dat
o.-
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des
criv
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chio
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cchi
o um
ano.
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dica
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i rel
azio
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egli
orga
nism
i viv
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con
il lo
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.-
Ric
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le s
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ali
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o.
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cicl
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a, d
i un
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ale,
dell’
uom
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icar
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gien
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i-st
e e
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rtan
te.
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di p
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ne e
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peri
coli
delle
font
i di c
alor
e e
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.
SCIE
NZ
E
226
Quarta e quinta classe scuola primaria
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i dat
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vari
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ne.
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, Pro
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ia, C
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).- Q
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ness
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ica
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abi,
sist
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isc
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non
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ali,
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ioni
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tist
iche
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atte
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i, ep
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mie
, …).
- C
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a de
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i e d
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il ca
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one
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ica
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bora
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enda
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tipo
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ilità
del
l’app
ross
imaz
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ne d
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il n
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mod
a-lit
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itua
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azio
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EM
ATIC
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Obiettivi specifici di apprendimento
229
- E
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nici
, ecc
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azio
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, gi
oco,
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, cer
imon
ia, v
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form
e di
spe
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pub
blic
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ecc
.
MU
SIC
A
228
Quarta e quinta classe scuola primaria
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o el
emen
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ncip
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Obiettivi specifici di apprendimento
231
- C
onso
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ento
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- A
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amen
to d
elle
cap
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amen
ti i
n re
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Obiettivi specifici di apprendimento
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Obiettivi specifici di apprendimento
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Decreto del Presidente della Repubblica30 marzo 2004
Il Presidente della Repubblica
Visto l’articolo 87 della Costituzione;Vistala legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed ese-cuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato aRoma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni alConcordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra laRepubblica italiana e la Santa Sede;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1985, n. 751, relativo all’esecuzione dell’intesa tra l’autoritàscolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’in-segnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e lesuccessive modifiche ed integrazioni;Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l’arti-colo 2, comma 3, lettera i);Vistala legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governoper la definizione delle norme generali sull’istruzione e deilivelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e for-mazione professionale;Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, contenen-te la definizione delle norme generali relative alla scuola del-l’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’artico-lo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, degliAllegati B e D;
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Obiettivi specifici di apprendimento Religione Cattolica
238
Vista l’intesa del 23 ottobre 2003 tra il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenzaepiscopale italiana, relativa all’individuazione degli obiettivispecifici di apprendimento propri dell’insegnamento della reli-gione cattolica nell’ambito delle Indicazioni nazionali per i pia-ni di studio personalizzati nella scuola primaria;Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nel-la riunione del 25 marzo 2004;Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e del-la ricerca;
DECRETA
Articolo unico
Sono approvati gli Obiettivi specifici di apprendimento propridell’insegnamento della religione cattolica nell’ambito delleIndicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nellescuole primarie statali e paritarie, di cui all’Allegato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà insertonella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e difarlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 2004
Obiettivi specifici di apprendimento Religione Cattolica
241
- L’origine del mondo e dell’uomonel cristianesimo e nelle altre reli-gioni.
- Gesù, il Messia, compimento del-le promesse di Dio.
- La preghiera, espressione di reli-giosità.
- La festa della Pasqua.- La Chiesa, il suo credo e la sua
missione.
- Comprendere, attraverso i raccon-ti biblici delle origini, che il mon-do è opera di Dio, affidato allaresponsabilità dell’uomo.
- Ricostruire le principali tappe del-la storia della salvezza, ancheattraverso figure significative.
- Cogliere, attraverso alcune pagineevangeliche, come Gesù vieneincontro alle attese di perdono e dipace, di giustizia e di vita eterna.
- Identificare tra le espressioni del-le religioni la preghiera e, nel“Padre Nostro”, la specificità del-la preghiera cristiana.
- Rilevare la continuità e la novitàdella Pasqua cristiana rispetto allaPasqua ebraica.
- Cogliere, attraverso alcune paginedegli “Atti degli Apostoli”, la vitadella Chiesa delle origini.
- Riconoscere nella fede e nei sacra-menti di iniziazione (battesimo –confermazione – eucaristia) glielementi che costituiscono lacomunità cristiana.
RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 2ª E 3ª ELEMENTARE
240
Scuola primaria
- Dio Creatore e Padre di tutti gliuomini.
- Gesù di Nazaret, l’Emmanuele“Dio con noi”.
- La Chiesa, comunità dei cristia-ni aperta a tutti i popoli.
- Scoprire nell’ambiente i segniche richiamano ai cristiani e atanti credenti la presenza diDio Creatore e Padre.
- Cogliere i segni cristiani delNatale e della Pasqua.
- Descrivere l’ambiente di vita diGesù nei suoi aspetti quotidia-ni, familiari, sociali e religiosi.
- Riconoscere la Chiesa comefamiglia di Dio che fa memoriadi Gesù e del suo messaggio.
RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 1ª ELEMENTARE
Obiettivi specifici di apprendimento Religione Cattolica
243242
Scuola primaria
- Il cristianesimo e le grandi reli-gioni: origine e sviluppo.
- La Bibbia e i testi sacri delle gran-di religioni.
- Gesù, il Signore, che rivela ilRegno di Dio con parole e azioni.
- I segni e i simboli del cristianesi-mo, anche nell’arte.
- La Chiesa popolo di Dio nelmondo: avvenimenti, persone estrutture.
- Leggere e interpretare i principa-li segni religiosi espressi daidiversi popoli.
- Evidenziare la risposta della Bibbiaalle domande di senso dell’uomoe confrontarla con quella delleprincipali religioni.
- Cogliere nella vita e negli inse-gnamenti di Gesù proposte discelte responsabili per un perso-nale progetto di vita.
- Riconoscere nei santi e nei mar-tiri, di ieri e di oggi, progettiriusciti di vita cristiana.
- Evidenziare l’apporto che, con ladiffusione del Vangelo, la Chiesaha dato alla società e alla vita diogni persona.
- Identificare nei segni espressi dal-la Chiesa l’azione dello Spirito diDio, che la costruisce una einviata a tutta l’umanità.
- Individuare significative espres-sioni d’arte cristiana, per rilevarecome la fede è stata interpretatadagli artisti nel corso dei secoli.
- Rendersi conto che nella comu-nità ecclesiale c’è una varietà didoni, che si manifesta in diversevocazioni e ministeri.
- Riconoscere in alcuni testi bibli-ci la figura di Maria, presentenella vita del Figlio Gesù e inquella della Chiesa.
RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 4ª E 5ª ELEMENTARE
245
Indicazioni nazionaliper i Piani di studio personalizzatinella Scuola Secondaria di 1° grado
Le Indicazioni esplicitano i livelliessenziali di prestazione a cui tuttele scuole secondarie di 1° grado delSistema Nazionale di Istruzionesono tenute per garantire il dirittopersonale, sociale e civile all’istru-zione e alla formazione di qualità.
Allegato Cal Decreto Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
Passare da un’istruzione primaria ad una secondaria di 1°grado, in questo senso, significa confrontarsi con il problemadel modello.
Qualsiasi modello della realtà, a partire da quello iconicofotografico per giungere a quello più astratto e formale, infat-ti, non comporta una trascrizione completa e fedele dell’ogget-to che vuole rappresentare, bensì una selezione di certe quali-tà o scopi di esso. Conoscere in maniera ’secondaria’ vuol dire,allora, adoperare costrutti mentali esplicativi che si fondano suun uso appropriato dell’analogia.
Proprio perché l’analogia è regolata e controllata da conven-zioni e/o da proprietà ’assegnate’ che determinano il modo concui l’uomo filtra i dati della realtà e li traduce in immagini e/osimboli, è possibile per tutti riferirsi e maneggiare la medesimarealtà, costruendo, a riguardo di essa, un linguaggio che ha lecaratteristiche dell’oggettività e dell’intersoggettività.
Il modello matematico-scientificoIn questo contesto, particolare importanza è attribuita alle
modalità attraverso le quali si elabora la descrizione scientificadel mondo, concentrando soprattutto l’attenzione sul proces-so di matematizzazione degli oggetti fisici e sulla conseguentecostituzione di un modello che rimpiazza in senso letterale glioggetti reali.
Il modello matematico, per i suoi pregi di oggettività e diintersoggettività, diventa elemento di congiunzione, vero eproprio “interfaccia”, tra la realtà e la dimensione delle scien-ze sperimentali. Si avvia, a partire dalla Scuola Secondaria di1° grado, un processo iterativo che modifica e raffina i model-li ottenuti attraverso l’analisi, in forma sempre più logicamen-te organizzata, della complessità dei dati reali e la successivaverifica condotta alla luce delle prove sperimentali disponibi-li. Il processo continua sino a quando i risultati ottenuti su unaclasse significativa di dati empirici non siano ritenuti soddisfa-
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Secondaria di 1° grado
247
La Scuola Secondaria di 1° grado
Successiva alla Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di 1°grado accoglie gli studenti e le studentesse1 nel periodo di pas-saggio dalla fanciullezza all’adolescenza, ne prosegue l’orien-tamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzio-ne personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popoloitaliano, accresce le capacità di partecipazione e di contributoai valori della cultura e della civiltà e costituisce, infine, grazieagli sviluppi metodologici e didattici conformi alla sua natura’secondaria’, la premessa indispensabile per l’ulteriore impegnodei ragazzi nel secondo ciclo di istruzione e di formazione.
Il passaggio dall’istruzione primaria all’istruzione seconda-ria di 1° grado, pur nella continuità del processo educativo chedeve svolgersi secondo spontaneità e rispetto dei tempi indi-viduali di maturazione della persona anche e soprattutto nellascuola, esprime, sul piano epistemologico, un valore simboli-co di ’rottura’ che dispiegherà poi le sue potenzialità nell’istru-zione e nella formazione del secondo ciclo.
La scoperta del modello Nell’età della Scuola Primaria, nonostante la ricchezza dei
quadri conoscitivi elaborati nel corso del quinquennio, resta,in genere, ancora dominante la persuasione di una coinciden-za tra realtà e conoscenza della realtà, tra la natura e le rap-presentazioni che ce ne facciamo.
Passare da una istruzione primaria ad una istruzione secon-daria significa, invece, cominciare a maturare le consapevolez-ze che mettono in crisi questo isomorfismo ingenuo e scoprirein maniera via via più convincente e raffinata l’incompletezzadi qualsiasi rappresentazione, iconica e/o logica, della realtà.
246
1 Successivamente si useranno soltanto i sostantivi ’ragazzo’, ’studente’, oppure ’allievo, allie-vi’. Essi si riferiscono al "tipo" persona, al di là delle differenze tra maschi e femmine cheogni docente dovrà considerare nella concreta azione educativa e didattica.
modelli matematici adeguati strumenti di rappresentazione.La seconda si riferisce al bisogno di ogni soggetto conoscen-
te, in età evolutiva o adulta, di ancorare l’inesauribilità dellerappresentazioni della realtà ad una visione complessiva e uni-taria di essa, nonché al significato sentito personalmente delsuo rapporto con essa.
Passare da una conoscenza primaria ad una secondaria di 1°grado, allora, significa cominciare ad essere consapevoli dellanecessità di rimandare sempre, nell’incontro personale (e ditutti) con la realtà, la parte al tutto e il tutto alla parte, ovverodi collegare sempre le prospettive parziali di lettura rappre-sentativa del mondo e della vita in un sistema unitario e inte-grato di significati personali, che se non può ambire a presen-tarsi come sintesi compiuta e definitiva dei modelli parziali cheingloba, si preoccupa, però, di chiarire e approfondire i nessie i raccordi che individua tra loro.
Qualifica così l’istruzione secondaria di 1° grado il princi-pio che vuole ogni disciplina aperta all’interdisciplinarità piùcompleta, a cui segue il salto transdisciplinare, ovvero il con-fronto con una “visione personale unitaria” di sé, degli altri,della cultura e del mondo.
Obiettivi generali del processo formativo
L’istruzione secondaria di 1° grado anima tutte le proprieattività educative di apprendimento con le consapevolezze pri-ma ricordate. Tali consapevolezze trovano a partire dalla primaclasse della Scuola Secondaria di 1° grado lo stimolo per unosviluppo progressivamente sempre più organico e annuncianola loro piena sistematicità che sarà raggiunta nel secondo ciclodi istruzione e di formazione. La Scuola Secondaria di 1° gra-do impiega queste consapevolezze per avvalorare i seguenti trat-ti educativi.
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Secondaria di 1° grado
249
centi da chi si è posto il problema di comprenderli e di comu-nicarli universalmente senza cadere in equivoci.
Oltre il riduzionismoIl ruolo dei modelli si rafforza e si amplia con l’incrementar-
si delle situazioni sperimentali che si presentano con un nume-ro cospicuo di variabili. La catena di anelli che separa l’eventodel mondo reale e quello della descrizione di esso offerta dalleteorie scientifiche si allunga, in questi casi, progressivamente.
Questa separazione, tuttavia, lungi dal segnalare una qual-che impossibilità di accesso conoscitivo al reale, è piuttosto ilsegno dell’inesauribile complessità della realtà: per quante fac-ce si colgano di essa, infatti, non è possibile comprenderle tut-te e, soprattutto, tutte insieme contemporaneamente.
Passare da un’istruzione primaria ad un’istruzione seconda-ria di 1° grado significa, allora, iniziare a scoprire i segni di que-sta dinamica di ricerca, sperimentarla e superare ogni residuoegocentrismo cognitivo di tipo infantile per assumere, al con-trario, la responsabilità di una vita criticamente sempre vigilee tesa –attraverso il confronto – alla ricerca della verità.
La parte e il tuttoProprio l’inesauribilità della realtà e il suo carattere aperto
a più modelli rappresentativi spiega due altre dimensioni cheaccompagnano l’istruzione secondaria di 1° grado.
La prima riguarda la necessità di modelli di rappresentazionedegli oggetti, del mondo e della vita diversi da quelli scientifico-matematici: si tratta dei modelli di natura linguistico-letteraria,artistico-estetica, tecnologica, storico-sociale, etica e religiosache tanta parte hanno avuto nella nostra tradizione, contribuen-do con pari (quando non, in alcuni momenti storici, maggiore)dignità a ricercare la verità e a definire la nostra identità cultura-le. Infatti, dimensioni come l’affettività, il giudizio etico, l’appa-gamento estetico, il senso del limite ecc…, non trovano nei
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di un progetto di vita personale, deriva dal consolidamento dicompetenze decisionali fondate su una verificata conoscenza disé e su un intelligente tirocinio educativo che abbia autentica-to e continui ad autenticare le capacità, gli interessi e le attitu-dini di ogni ragazzo.
Il carattere orientativo è intrinseco allo studio delle discipli-ne e alle attività inter e transdisciplinari. L’uno e le altre, infat-ti, sono volte alla scoperta di sé (un sé sottoposto agli straor-dinari dinamismi delle trasformazioni psicofisiche e a cam-biamenti negli stili di apprendimento, interessi, abitudini, sen-timenti, immagine di sé), della cultura e dell’arte, del mondoin generale (contatti, scambi, scoperte, ecc.) e della produzio-ne umana in particolare, attraverso l’ incontro con i diversiambienti della produzione tecnica o intellettuale. Lo studio ele attività possono essere amplificate nella loro efficacia con unimpiego accorto dei percorsi formativi facoltativi offerti aipreadolescenti per il migliore sviluppo possibile delle loro capa-cità, fino ai livelli dell’eccellenza.
Scuola dell’identità La Scuola Secondaria di 1° grado assolve il compito di
accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globalefino alle soglie dell’adolescenza. Dalla prima alla terza classe,egli si pone in maniera sempre più forte la domanda circa lapropria identità. Si affollano risposte parziali, mai definitive,che è tuttavia necessario apprendere a saggiare, coltivare,abbandonare, riprendere, rimandare, integrare, con uno sfor-zo e con una concentrazione che assorbe la quasi totalità delleenergie. Questa ’fatica’ interiore del crescere, che ogni prea-dolescente pretende quasi sempre di reggere da solo o al mas-simo con l’aiuto del gruppo dei pari, ha bisogno, in realtà, del-la presenza di adulti coerenti e significativi disposti ad ascol-tare, aiutare, consigliare, fornire strumenti di ricerca, di com-prensione, di gestione positiva dei problemi. In particolare, i
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Secondaria di 1° grado
251
Scuola dell’educazione integrale della persona La Scuola Secondaria di 1° grado, confermando una tradizio-
ne avviata nel 1963 e consolidata nel 1979, rinnova il proposi-to di promuovere processi formativi in quanto si preoccupa diadoperare il sapere (le conoscenze) e il fare (abilità) che è tenu-ta ad insegnare come occasioni per sviluppare armonicamente lapersonalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose,sociali, intellettuali, affettive, operative, creative ecc…) e per con-sentire loro di agire in maniera matura e responsabile.
Scuola che colloca nel mondoLa Scuola Secondaria di 1° grado aiuta lo studente ad acqui-
sire una immagine sempre più chiara ed approfondita dellarealtà sociale, a riconoscere le attività tecniche con cui l’uomoprovvede alla propria sopravvivenza e trasforma le proprie con-dizioni di vita, a comprendere il rapporto che intercorre fra levicende storiche ed economiche, le strutture istituzionali e poli-tiche, le aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo.Le conoscenze e le abilità che lo studente è sollecitato a trasfor-mare in competenze personali offrono, in questo quadro, uncontributo di primaria importanza ai fini dell’integrazione cri-tica delle nuove generazioni nella società contemporanea.
Scuola orientativa La Scuola Secondaria di 1° grado mira all’orientamento di
ciascuno, favorisce l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppofisico, psichico e intellettuale, lo mette nelle condizioni di defi-nire e conquistare la propria identità di fronte agli altri e dirivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale eprofessionale. È un processo formativo continuo cui debbonoconcorrere unitariamente anche le varie strutture non formalie informali del territorio, nonché il grado di scuola successi-vo. La possibilità del preadolescente di operare scelte realisti-che nell’immediato e nel futuro, portando avanti lo sviluppo
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dolescenti e di intervenire prima che si trasformino in males-seri conclamati, disadattamenti, abbandoni. Il suo primo pun-to di forza in questa strategia è rappresentato dal coinvolgimen-to delle famiglie; i genitori, infatti, sono chiamati in prima per-sona a confrontarsi non solo con gli eventi scolastici dei figli,ma anche e soprattutto con l’evoluzione della loro peculiarepersonalità. Laddove tale coinvolgimento mancasse, la scuolastessa è chiamata ad affrontare questo punto di debolezza, uti-lizzando tutte le proprie risorse, a cui si aggiungono quelle del-le istituzioni della società civile presenti sul territorio.
In secondo luogo, e coerentemente con l’offerta formativa diistituto, la Scuola Secondaria di 1° grado è chiamata a proporre,in accordo con le famiglie, scelte il più possibile condivise daglialtri soggetti educativi nell’extrascuola (enti locali, formazionisociali, comunità religiose, volontariato, la società civile intera).
Per gli alunni che hanno un retroterra sociale e culturalesvantaggiato, comunque, la Scuola Secondaria di 1° grado pro-gramma i propri interventi mirando a rimuovere gli effettinegativi dei condizionamenti sociali, in maniera tale da supe-rare le situazioni di svantaggio culturale e da favorire il massi-mo sviluppo di ciascuno e di tutti. Così essa mira a “rimuove-re gli ostacoli di ordine economico e sociale” che, limitandodi fatto la libertà, “impediscono il pieno sviluppo della perso-na umana” indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lin-gua, dalla religione, dalle opinioni politiche e dalle condizionipersonali e sociali (art. 3 della Costituzione).
Scuola della relazione educativa In educazione, e particolarmente quando si è preadolescen-
ti, è molto difficile impadronirsi delle conoscenze (sapere) edelle abilità (fare) e trasformarle in competenze di ciascuno innome e per conto di una logica di scambio: la scuola dà unacosa allo studente che contraccambia con qualcos’altro (impe-gno, attenzione, studio, correttezza).
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Secondaria di 1° grado
253
genitori, e più in generale la famiglia, a cui competono inmodo primario e originario le responsabilità, anche per quan-to concerne l’educazione all’affettività e alla sessualità (secon-do il patrimonio dei propri valori umani e spirituali), devonoessere coinvolti nella programmazione e nella verifica dei pro-getti educativi e didattici posti in essere dalla scuola.
Scuola della motivazione e del significato Poiché i ragazzi sono massimamente disponibili ad appren-
dere, ma molto resistenti agli apprendimenti di cui non com-prendano motivazione e significato, che vogliano sottometter-li e non responsabilizzarli, che non producano frutti di rilevan-za sociale o di chiara crescita personale, ma si limitino ad esse-re autoreferenziali, la Scuola Secondaria di 1° grado è impegna-ta a radicare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplina-ri sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando le modalitàpiù motivanti e ricche di senso, perché egli possa esercitarle, siaindividualmente, sia insieme agli altri, sia dinanzi agli altri.Motivazione e bisogno di significato sono del resto condizio-ni fondamentali di qualsiasi apprendimento. Senza queste duedimensioni risulta molto difficile coniugare lo sforzo richiestoda qualsiasi apprendimento, tanto più se lontano dagli interes-si immediati dell’allievo e di natura secondaria, con la perti-nenza e il grado di complessità delle conoscenze e abilità che siintendono insegnare.
Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi La migliore prevenzione è l’educazione. Disponibilità uma-
na all’ascolto e al dialogo, esempi di stili di vita positivi, testi-monianza privata e pubblica di valori, condivisione empaticadi esperienze, problemi e scelte, significatività del proprio ruo-lo di adulti e di insegnanti, conoscenze e competenze profes-sionali diventano le occasioni che consentono alla ScuolaSecondaria di 1° grado di leggere i bisogni e i disagi dei prea-
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correggere con autorevolezza quando è necessario; sostenere;condividere: sono solo alcune delle dimensioni da considerareper promuovere apprendimenti significativi e davvero perso-nalizzati per tutti.
Obiettivi specifici di apprendimento
Il percorso educativo della Scuola Secondaria di 1° grado,nella prospettiva della maturazione del Profilo educativo, cultu-rale e professionale dello studente alla conclusione del I ciclo del-l’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento indi-cati per il primo biennio e per la terza classe nelle tabelle alle-gate per progettare Unità di Apprendimento. Queste partonoda obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi,definiti anche con i relativi standard di apprendimento, si svi-luppano mediante appositi percorsi di metodo e di contenutoe valutano, alla fine, sia il livello delle conoscenze e delle abili-tà acquisite, sia se e quanto esse abbiano maturato le compe-tenze personali di ciascun allievo (art. 8 del Dpr. 275/99).
Gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nelle tabel-le allegate sono ordinati per discipline, da un lato, e per ’edu-cazioni’ che trovano la loro sintesi nell’unitaria educazione allaConvivenza civile, dall’altro. Non bisogna, comunque, a que-sto proposito, trascurare tre consapevolezze.
- La prima ci avverte che l’ordine epistemologico di pre-sentazione delle conoscenze e delle abilità che costituiscono gliobiettivi specifici di apprendimento non va confuso con il loroordine di svolgimento psicologico e didattico con gli allievi.L’ordine epistemologico vale per i docenti e disegna una map-pa culturale, semantica e sintattica, che essi devono padro-neggiare anche nei dettagli e mantenere certamente sempreviva ed aggiornata sul piano scientifico al fine di poterla poi
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Secondaria di 1° grado
255
È difficile anche nel caso in cui alla logica dello scambio sisostituisca quella del rapporto. Avere rapporti tra soggetti den-tro l’istituzione scuola, tra docente e allievi, tra docenti e geni-tori, significa infatti far sempre riferimento all’incontro di ruo-li e competenze comunque formalizzate in statuti, norme, con-tratti, gerarchie, ecc.
Con lo scambio, e anche con il rapporto, il rischio dell’estra-neità tra i soggetti coinvolti nel processo educativo e della sosti-tuzione del coinvolgimento pieno e diretto, libero e gratuito diciascuno, con la prestazione pattuita o corretta, ma agìta più perdovere che per intima adesione, resta sempre rilevante.
Questo accade molto meno, invece, se alle logiche delloscambio e del rapporto si sostituisce e si vive quella della rela-zione educativa. La relazione educativa tra soggetti supera, infat-ti, lo scambio di prestazioni che può rimanere ancora imper-sonale, così come il rapporto tra figure che esercitano poterilegittimi in modo corretto, ma non per questo si mettono ingioco come persone.
La relazione educativa, pur nella naturale asimmetria deiruoli e delle funzioni tra docente ed allievo, implica, infatti,l’accettazione incondizionata l’uno dell’altro, così come si è,per chi si è, al di là di ciò che si possiede o del ruolo che si svol-ge. Nella relazione educativa ci si prende cura l’uno dell’altrocome persone: l’altro ci sta a cuore, e si sente che il suo beneè, in fondo, anche la realizzazione del nostro.
Quando si entra in questo clima, gli studenti apprendonomeglio. La Scuola Secondaria di 1° grado, perciò, è chiamataa considerare in maniera adeguata l’importanza delle relazionieducative interpersonali che si sviluppano nei gruppi, nellaclasse e nella scuola, e ciò soprattutto in presenza di ragazzi insituazione di handicap.
Avere attenzione alla persona; valorizzare, senza mai omo-logare o peggio deprimere; rispettare gli stili individuali diapprendimento; incoraggiare e orientare; creare confidenza;
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natura linguistica, storica, geografica, espressiva, estetica, moto-ria, sociale, morale, religiosa, ma anche lievitare comportamen-ti personali adeguati. E così per qualsiasi altro obiettivo speci-fico d’apprendimento. Dentro la disciplinarità anche più spin-ta, in sostanza, va sempre rintracciata l’apertura inter e transdi-sciplinare: la parte che si lega al tutto e il tutto che non si dàse non come parte. E dentro, o dietro, le ’educazioni’ che scan-discono l’educazione alla Convivenza civile vanno sempre rico-nosciute le discipline, così come attraverso le discipline non sifa altro che promuovere l’educazione alla Convivenza civile e,attraverso questa, nient’altro che l’unica educazione integraledi ciascuno a cui tutta l’attività scolastica è indirizzata.
- La terza consapevolezza riguarda, quindi, il significato ela funzione da attribuire alle tabelle degli obiettivi specifici diapprendimento. Esse hanno lo scopo di indicare con la mag-gior chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di presta-zione (intesi qui nel senso di standard di prestazione del servi-zio) che le scuole pubbliche della Repubblica sono tenute ingenerale ad assicurare ai cittadini per mantenere l’unità del siste-ma educativo nazionale di istruzione e di formazione, perimpedire la frammentazione e la polarizzazione del sistema e,soprattutto, per consentire ai ragazzi la possibilità di maturarein tutte le dimensioni tracciate nel Profilo educativo, culturale eprofessionale previsto per la conclusione del I ciclo degli studi.Non hanno, perciò, alcuna pretesa validità per i casi singoli,siano essi le singole istituzioni scolastiche o, a maggior ragio-ne, i singoli allievi. È compito esclusivo di ogni scuola autono-ma e dei docenti, infatti, nel concreto della propria storia e delproprio territorio, assumersi la libertà di mediare, interpreta-re, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici diapprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, neimetodi e nelle verifiche delle Unità di Apprendimento, consi-derando, da un lato, le capacità complessive di ogni studente
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Secondaria di 1° grado
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tradurre in azione educativa e organizzazione didattica coeren-te ed efficace.
L’ordine di svolgimento psicologico e didattico, come siintuisce, vale, invece, per gli allievi ed è tutto affidato alle deter-minazioni professionali delle istituzioni scolastiche e dei docen-ti, ed entra in gioco quando si passa dagli obiettivi specifici diapprendimento agli obiettivi formativi. Per questo non biso-gna attribuire al primo ordine la funzione del secondo.Soprattutto, non bisogna cadere nell’equivoco di impostare econdurre le attività didattiche quasi in una corrispondenza biu-nivoca con ciascun obiettivo specifico di apprendimento.L’insegnamento, in questo caso, infatti, diventerebbe una for-zatura. Al posto di essere frutto del giudizio e della responsa-bilità professionali necessari per progettare la declinazione degliobiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi(cfr. il prossimo paragrafo), ridurrebbe i secondi ad una ese-cutiva applicazione dei primi. Inoltre, trasformerebbe l’attivi-tà didattica in una ossessiva e meccanica successione di eserci-zi/verifiche degli obiettivi specifici di apprendimento indicatiche toglierebbe ogni respiro educativo e culturale all’esperien-za scolastica, oltre che autonomia alla professione docente.
- La seconda consapevolezza ricorda che gli obiettivi speci-fici di apprendimento indicati per le diverse discipline e per l’e-ducazione alla Convivenza civile, se pure sono presentati inmaniera analitica, obbediscono, in realtà, ciascuno, al princi-pio della sintesi e dell’ologramma: gli uni rimandano agli altri;non sono mai, per quanto possano essere autoreferenziali,richiusi su se stessi, ma sono sempre un complesso e continuorimando al tutto. Un obiettivo specifico di apprendimento diuna delle dimensioni della Convivenza civile, quindi, è e deveessere sempre anche disciplinare e viceversa; analogamente, unobiettivo specifico di apprendimento di matematica è e deveessere sempre, allo stesso tempo, non solo ricco di risonanze di
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mediazioni professionali di tempo, di luogo, di qualità e quan-tità, di relazione, di azione e di circostanza e averli resi percepi-bili, nella prospettiva della crescita individuale, come traguardiimportanti e significativi per ciascun ragazzo e la sua famiglia,nel contesto della classe, della scuola e dell’ambiente.
Nell’uno e nell’altro caso, comunque, gli obiettivi formativisono dotati di una intrinseca e sempre aperta carica problema-tica e presuppongono una dinamicità che li rende, allo stessotempo, sempre, per ogni allievo e famiglia, punto di partenzae di arrivo, condizione e risultato di ulteriori maturazioni.Inoltre, non possono essere mai formulati in maniera atomiz-zata e previsti quasi corrispondenza di performance tanto ana-litiche quanto, nella complessità del reale, inesistenti. A mag-gior ragione, infatti, a livello di obiettivi formativi si ripete, anzisi moltiplica, l’esigenza di riferirsi al principio della sintesi edell’ologramma, già menzionato a proposito degli obiettivi spe-cifici di apprendimento. Se non testimoniassero la traduzionedi questo principio nel concreto delle relazioni educative e del-le esperienze personali di apprendimento che si svolgono neigruppi di lavoro scolastici difficilmente, del resto, potrebberoessere ancora definiti “formativi”.
Per questo, sebbene formulati dai docenti in maniera ana-litica e disciplinare, vanno sempre esperiti a partire da proble-mi ed attività che, per definizione, sono sempre unitari e sin-tetici, quindi mai riducibili né ad esercizi che pretendono diraggiungerli in maniera atomistica, né alla comprensione del-l’esperienza assicurata da singole prospettive disciplinari o dasingole “educazioni”. Richiedono, piuttosto, sempre, la mobi-litazioni di sensibilità e prospettive pluri, inter e transdiscipli-nari, nonché il continuo richiamo all’integralità educativa.Inoltre, aspetto ancora più importante, esigono che siano sem-pre dotate di senso, e quindi motivanti, per chi le svolge eper chi le propone.
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Secondaria di 1° grado
259
che devono essere sviluppate al massimo grado possibile e, dal-l’altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adat-te a trasformarle in competenze personali. Allo stesso tempo,tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e deidocenti assumersi la responsabilità di “rendere conto” delle scel-te fatte e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella con-dizione di conoscerle e di condividerle.
Dagli obiettivi specifici di apprendimento agliobiettivi formativi
Il “cuore” del processo educativo si ritrova, quindi, nel com-pito delle istituzioni scolastiche e dei docenti di progettare leUnità di Apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adat-ti e significativi per i singoli allievi che si affidano al loro pecu-liare servizio educativo, compresi quelli in situazione di handi-cap, e volte a garantire la trasformazione delle capacità di cia-scuno in reali e documentate competenze.
La scelta degli obiettivi formativi L’identificazione degli obiettivi formativi può scaturire dalla
armonica combinazione di due diversi percorsi. Il primo è quel-lo che si fonda sull’esperienza degli allievi e individua a partireda essa le dissonanze cognitive e non cognitive che possono giu-stificare la formulazione di obiettivi formativi da raggiungere, allaportata delle capacità degli allievi e, in prospettiva, coerenti conil Profilo educativo, culturale e professionale, nonché con il maggiornumero possibile di obiettivi specifici di apprendimento. Ilsecondo è quello che si ispira direttamente al Profilo educativo,culturale e professionale e agli obiettivi specifici di apprendimen-to; questo percorso considera se e quando aspetti dell’uno edegli altri possono inserirsi nella storia narrativa personale o digruppo degli allievi, dopo averli rielaborati attraverso apposite
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di Studio Personalizzati elaborati dai gruppi docenti si evinconodal Piano dell’Offerta Formativa di istituto.
Il Portfolio delle competenze individuali
Struttura Il Portfolio delle competenze individuali comprende una sezio-
ne dedicata alla valutazione e un’altra riservata all’orientamen-to. La prima è redatta sulla base degli indirizzi generali circa lavalutazione degli alunni e il riconoscimento dei crediti e debi-ti formativi (art.8, DPR 275/99).
Le due dimensioni, però, si intrecciano in continuazione per-ché l’unica valutazione positiva per lo studente di qualsiasi etàè quella che contribuisce a comprendere l’ampiezza e la profon-dità delle sue competenze e, attraverso questa conoscenza pro-gressiva e sistematica, a fargli scoprire ed apprezzare sempremeglio le capacità potenziali personali, non pienamente mobi-litate, ma indispensabili per avvalorare e decidere un propriofuturo progetto esistenziale. Anche per questa ragione, la com-pilazione del Portfolio, oltre che il diretto coinvolgimento del-l’allievo, esige la reciproca collaborazione tra famiglia e scuola.
Il Portfolio, con precise annotazioni sia dei docenti, sia deigenitori, sia (se necessario) dei preadolescenti, seleziona inmodo accurato:
– materiali prodotti dall’allievo individualmente o in gruppo,capaci di descrivere le più spiccate competenze del soggetto;
– prove scolastiche significative relative alla padronanza degliobiettivi specifici di apprendimento e contestualizzate allecircostanze;
– osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi diapprendimento del preadolescente, con la rilevazione del-le sue caratteristiche originali nelle diverse esperienze for-mative affrontate;
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Secondaria di 1° grado
261
Unità di Apprendimento e Piani di Studio personalizzati Le Unità di Apprendimento, individuali, di gruppi di livello,
di compito o elettivi oppure di gruppo classe, sono costituitedalla progettazione: a) - di uno o più obiettivi formativi tra lorointegrati (definiti anche con i relativi standard di apprendimen-to, riferiti alle conoscenze e alle abilità coinvolte); b) delle atti-vità educative e didattiche unitarie, dei metodi, delle soluzio-ni organizzative ritenute necessarie per concretizzare gli obiet-tivi formativi formulati; c) - delle modalità con cui verificaresia i livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se equanto tali conoscenze e abilità si sono trasformate in compe-tenze personali di ciascuno. Ogni istituzione scolastica, o ognigruppo docente, deciderà il grado di analiticità di questa pro-gettazione delle Unità di Apprendimento.
L’insieme delle Unità di Apprendimento effettivamente realiz-zate, con le eventuali differenziazioni che si fossero rese oppor-tune per singoli alunni, dà origine al Piano di StudioPersonalizzato, che resta a disposizione delle famiglie e da cuisi ricava anche la documentazione utile per la compilazione delPortfolio delle competenze individuali.
Il Piano di Studio Personalizzato è un appuntamento crucialeanche perché, a scelta delle famiglie e dei preadolescenti, conl’assistenza del tutor, la scuola può dedicare una quota fino a200 ore annuali all’approfondimento parziale o totale di disci-pline ed attività. Questi approfondimenti possono cambiarenell’arco del triennio e quindi consentire, alla conclusione deltriennio medesimo, una scelta degli indirizzi formativi delsecondo ciclo non soltanto responsabile, ma già, per certiaspetti, collaudata; il Portfolio delle competenze dovrebbe regi-strarla e sancirla con adeguate documentazioni.
Il Pof L’ispirazione culturale-pedagogica, i collegamenti con gli
enti territoriali e l’unità anche didattico-organizzativa dei Piani
260
l’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado. I genitori,infatti, devono decidere a quale indirizzo formativo del secon-do ciclo iscrivere i figli. Non si può immaginare che si trattidi un appuntamento burocratico, né che tale scelta sia com-piuta senza una approfondita discussione con il tutor.
Il Portfolio diventa così l’occasione documentaria perché iltutor rilegga la ’storia’ dello studente dall’infanzia alla preado-lescenza, e perché, con il ragazzo e la sua famiglia, avendo pre-sente il Profilo educativo, culturale e professionale da acquisirealla fine del primo ciclo, faccia un bilancio ragionato e condi-viso dei risultati ottenuti, nella prospettiva delle future scelteda esercitare nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e allaformazione per almeno 12 anni.
In ogni caso, è opportuno che il docente tutor, indipenden-temente dalla decisione dello studente e della sua famigliaesprima, a nome della scuola, il proprio consiglio orientativo.Le diverse esperienze ed i diversi percorsi compiuti nella ScuolaSecondaria di 1° grado, ancorché corrispondenti agli interessie alle capacità degli allievi, non sono, comunque, vincolanticirca il corso di studi successivo.
È utile, infine, che la Scuola Secondaria di 1° grado seguanel tempo, in collaborazione con i Licei o gli Istituti del secon-do ciclo, l’evoluzione del percorso scolastico degli allievi perpoter migliorare il proprio complessivo know how formativo eorientativo, ed affinare, in base alla riflessione critica sull’e-sperienza compiuta, le proprie competenze professionali diintuizione e giudizio pedagogico e le proprie pratiche autova-lutative.
Compilazione
Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Secondariadi 1° grado è compilato ed aggiornato dal docente coordinatore-
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Secondaria di 1° grado
263
– commenti su lavori personali ed elaborati significativi, siascelti dall’allievo (è importante questo coinvolgimentodiretto) sia indicati dalla famiglia e dalla scuola, ritenutiesemplificativi delle sue capacità e aspirazioni personali;
– indicazioni che emergono dall’osservazione sistematica, daicolloqui insegnanti-genitori, da colloqui con lo studente eanche da questionari o test in ordine alle personali attitu-dini e agli interessi più manifesti.
Funzione Va evitato il rischio di considerare il Portfolio un contenitore
di materiali disordinati e non organizzati. È, perciò, precisodovere di ogni istituzione scolastica individuare i criteri di scel-ta dei materiali e collocarli all’interno di un percorso professio-nale che valorizzi le pratiche dell’autonomia di ricerca e di svi-luppo e il principio della cooperazione educativa della famiglia.
La riflessione critica su questi materiali costituisce un’occa-sione per migliorare le pratiche di insegnamento, per stimola-re lo studente all’autovalutazione e alla conoscenza di sé in vistadella costruzione di un personale progetto di vita e, infine,per corresponsabilizzare i genitori nei processi educativi.
Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Secondariadi 1° grado si innesta su quello portato dai fanciulli dallaScuola Primaria e accompagna i preadolescenti nel passaggioagli indirizzi formativi del secondo ciclo. La sua funzione è par-ticolarmente preziosa nei momenti di transizione tra le scuoledei diversi ordini. Il principio della continuità educativa esi-ge, infatti, che essi siano ben monitorati e che i docenti, nel-l’anno precedente e in quello successivo al passaggio, collabo-rino, in termini di scambio di informazioni, di progettazionee verifica di attività educative e didattiche, con la famiglia, conil personale che ha seguito i fanciulli nella Scuola Primaria oche riceverà i preadolescenti nel secondo ciclo.
Il Portfolio assume, inoltre, un ulteriore valore aggiunto nel-
262
glie, un’offerta formativa opzionale facoltativa aggiuntivafino a 198 ore annue; queste ore possono essere impiegatesia nella prospettiva del recupero sia in quella dello svilup-po e dell’eccellenza. L’orario annuale non comprende il tem-po eventualmente dedicato alla mensa.
3. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didat-tica e organizzativa prevista dal DPR 275/99, organizzanoattività educative e didattiche unitarie che promuovono latrasformazione degli obiettivi generali del processo formati-vo e degli obiettivi specifici di apprendimento presenti nel-le Indicazioni nazionali in competenze di ciascun allievo.
4. Il monte ore annuale obbligatorio per trasformare in com-petenze personali degli allievi gli obiettivi generali del pro-cesso formativo e gli obiettivi specifici di apprendimentodelle singole discipline, comprensivo delle attività di educa-zione alla Convivenza civile e all’informatica che coinvolgo-no tutti gli insegnamenti, è rappresentato nella seguentetabella. Le eventuali ore opzionali facoltative aggiuntivesono scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, in tutto o inparte, per tutte o per alcune discipline e attività. Ogni isti-tuzione scolastica decide, ogni anno, sulla base di appositeanalisi dei bisogni formativi, la distribuzione e i tempi del-le discipline e delle attività.
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Secondaria di 1° grado
265
tutor, in collaborazione con tutte le figure che si fanno caricodell’educazione e degli apprendimenti di ciascun allievo, a par-tire dai genitori e dagli stessi studenti, chiamati ad essere sem-pre protagonisti consapevoli della propria crescita.
Vincoli e risorse
La Scuola Secondaria di 1° grado contribuisce alla realizza-zione del Profilo educativo, culturale e professionale previsto per lostudente a conclusione del primo ciclo, collocando i Piani diStudio Personalizzati che sono stati redatti per concretizzare insituazione gli obiettivi specifici di apprendimento all’internodel Piano dell’Offerta Formativa di ogni istituzione scolastica.
Il Piano dell’Offerta Formativa tiene conto dei seguenti pun-ti che costituiscono allo stesso tempo risorsa e vincolo per laprogettazione di ogni istituzione scolastica:
1. L’organico d’istituto è definito secondo le disposizioni di cuial decreto legislativo di attuazione della legge 53/2003. Ilmiglioramento dei processi di apprendimento e la continui-tà educativa e didattica sono assicurati anche attraverso lapermanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno peril tempo corrispondente al periodo didattico.
2. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni, comprensivo del-la quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche eall’insegnamento della Religione cattolica, è di 891 oreannuali; ogni istituzione scolastica, per realizzare il Profiloeducativo, culturale e professionale atteso per la conclusione delprimo ciclo e per trasformare in competenze personali gliobiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi spe-cifici di apprendimento del primo biennio e della terza clas-se, su richiesta, mette a disposizione dei ragazzi e delle fami-
264
vi e le famiglie in ordine alla scelta delle attività opzionaliaggiuntive facoltative, è anche coordinatore dell’équipe peda-gogica e compila il Portfolio delle competenze.
7. All’inizio del biennio, il Servizio Nazionale di Valutazioneprocede alla valutazione esterna, riferita sia agli elementistrutturali di sistema, sia ai livelli di padronanza mostratidagli studenti nelle conoscenze e nelle abilità indicate negliobiettivi specifici di apprendimento della fine della ScuolaPrimaria.
Indicazioni Nazionali Piani di Studio Scuola Secondaria di 1° grado
267
Insegnamenti Ore annue per studente
minimo medio massimo
Italiano (203)Storia 307 313 319
(60)Geografia (50)
Matematica (127)Scienze e Tecnologia 239 245 251
(118)*
Inglese (54)2° Lingua comunitaria 114 120 126
(66)
Arte e Immagine 54 60 66
Musica 54 60 66
Scienze motorie e sportive 54 60 66
Religione 33 33 33
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* di cui 33 dedicate alla Tecnologia
5. Nei Laboratori facoltativi di rete, si assicura la valorizzazio-ne dei talenti artistici e musicali; i Laboratori potranno esse-re organizzati anche dai Conservatori, dai Licei musicali ecoreutici, dalle Scuole Secondarie di 1° grado che li istitui-ranno autonomamente, da scuole non statali accreditate,anche sulla base di convenzioni con enti e privati.
6. Le istituzioni scolastiche individuano, per ogni gruppo diallievi, un docente con funzioni di tutor. Egli è in costanterapporto con le famiglie e con il territorio, consiglia gli allie-
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STO
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Obiettivi specifici di apprendimento
279
Prima e seconda classe scuola secondaria di 1° grado
278
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Obiettivi specifici di apprendimento
281
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zion
e.
Prima e seconda classe scuola secondaria di 1° grado
280
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Obiettivi specifici di apprendimento
283
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Prima e seconda classe scuola secondaria di 1° grado
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Prima e seconda classe scuola secondaria di 1° grado
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- I
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Prima e seconda classe scuola secondaria di 1° grado
286
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nti.
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Obiettivi specifici di apprendimento
289
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att
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cor
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i nel
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icic
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Prima e seconda classe scuola secondaria di 1° grado
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o e
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Obiettivi specifici di apprendimento
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Terza classe scuola secondaria di 1° grado
292
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Obiettivi specifici di apprendimento
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Obiettivi specifici di apprendimento
307
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Terza classe scuola secondaria di 1° grado
306
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Obiettivi specifici di apprendimento
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Terza classe scuola secondaria di 1° grado
308
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Obiettivi specifici di apprendimento
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310
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Obiettivi specifici di apprendimento
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Terza classe scuola secondaria di 1° grado
312
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Obiettivi specifici di apprendimento
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Profilo educativo, culturale e professionaledello studente alla fine
del Primo Ciclo di istruzione(6-14 anni)
Allegato Dal Decreto Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
321
nei vari processi evolutivi: solo così diventa possibile uno svi-luppo equilibrato che, facendo leva sui punti di forza, per-metta di sviluppare i punti di debolezza, soprattutto in quellesituazioni che appaiono ancora ripiegate su se stesse. Allo stes-so modo, qualsiasi condizione di eccellenza in un campo del-l’esperienza educativa e culturale non può essere la giustifica-zione per trascurarne o abbandonarne altri.
L’educazione, dunque, è nemica di ogni parzialità ed esigecostantemente uno sviluppo armonico, integrale ed integratodi tutte le dimensioni della persona e in tutti i momenti dellavita.
Alla luce di queste consapevolezze il Primo Ciclo di istruzio-ne, dai 6 ai 14 anni, è un passaggio fondamentale per la costru-zione del “progetto di vita” di ogni persona perché fornisce lebasi che permettono ad ogni ragazzo di affrontare in modopositivo le esperienze successive proprie del Secondo Ciclo diistruzione e di formazione e, in particolare, i problemi del vive-re quotidiano e del responsabile inserimento nella vita familia-re, sociale e civile in questa particolare fase dell’età evolutiva.
Profilo dello studente alla fine del Primo ciclo
323
PREMESSA
Dal punto di vista educativo, non esistono età, né scuole,che non siano fondamentali per la costruzione del proprio pro-getto di vita. La necessità di conoscere, sperimentare e aprirsia nuove esperienze formative accompagnano l’intera esistenzadi una persona. In ogni età della vita, occorre stimolare l’indi-viduo al meglio, tenendo conto delle sfaccettature della suapersonalità e delle sue capacità, per trasformarle in vere e pro-prie “competenze”. Per questo, se qualcuno non ha potutogodere di adeguate sollecitazioni educative, ha il diritto di esse-re messo nelle condizioni di recuperarle. Perché se è vero chele funzioni non esercitate tendono ad atrofizzarsi, o quantome-no ad indebolirsi nella rapidità di risposta, è anche vero che l’e-lasticità e la complessità della mente e dell’esperienza umanesono tali da consentire, per tutta la vita, recuperi e anche pro-gressivi miglioramenti generali e specifici della personalità edella qualità della propria cultura.
Allo stesso modo, se un soggetto è stato sottoposto a sti-molazioni educative molto ricche nei periodi sensibili dello svi-luppo o, addirittura, a stimolazioni precoci, non per questo hala certezza che i vantaggi competitivi acquisiti non si esaurisca-no nel tempo. Il processo educativo individuale, infatti, ha ini-zio con la vita e cessa solo con essa, in una continua dinamicadi conquiste e possibili involuzioni, sicché nulla è mai guada-gnato una volta per tutte e nulla è mai perduto per sempre.
Tale certezza costituisce anche un potente fattore di incorag-giamento e di fiducia nelle proprie capacità, a partire da colo-ro che sono “diversamente abili”. Non esiste, del resto, alcunasituazione di handicap che possa ridurre l’integralità della per-sona a qualche suo deficit. Nessuna persona è definibile persottrazione.
La prospettiva educativa sollecita sempre, infatti, tutte lecapacità di un individuo e valorizza tutte le risorse disponibili
322
cambia, a partire da se stesso e dalla propria esperienza: si puòessere ogni volta diversi (a casa, a scuola, con i coetanei; nellepreferenze, nel corpo, nelle reazioni emotive, con le personedello stesso e dell’altro sesso; come ci vediamo noi, come civedono gli altri), pur rimanendo sempre se stessi. È fondamen-tale che il ragazzo si sappia interrogare sulla portata e sulledifficoltà di questo processo interiore che porta a trasformarele molte sollecitazioni interne ed esterne in una personalità uni-taria, ad armonizzare le diversità, ad affrontare, dando loroun senso più ampio, gli eventi contingenti. Un ragazzo di 14anni, infatti, comprende quanto sia importante e decisivo ilsenso attribuito all’insieme delle proprie esperienze e ai proble-mi di cui è protagonista. Nel Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo acquisisce gli stru-menti per gestire la propria irrequietezza emotiva ed intellet-tuale, spesso determinata dal processo di ricerca e di afferma-zione della propria identità, riuscendo a comunicarla, senzasentirsi a disagio, ai coetanei e agli adulti più vicini (genitori,il docente tutor, gli altri insegnanti). In questo modo riceve aiu-to e trova le modalità più adatte per affrontare stati d’animodifficili e per risolvere problemi in autonomia, che è maggio-re sicurezza di sé, pensiero personale, fiducia, gioia di vivere,intraprendenza, industriosità, libera e responsabile collabora-zione con gli altri. Inoltre, individualmente o con l’aiuto deglialtri, cerca soluzioni e alternative razionali ai problemi esisten-ziali, intellettuali, operativi, morali, estetici, sociali non risolti.In questi anni, la capacità di comprendere se stessi, di vedersiin relazione con gli altri, soprattutto nella prospettiva di unproprio ruolo definito e integrato nell’universo circostante,aumenta in maniera vistosa. Per progettare il proprio futuro ecomprendere le responsabilità cui si va incontro, tuttavia, ènecessario che tale capacità non si confronti soltanto con lariflessione sulle esperienze vissute direttamente, ma si estendaanche su quelle altrui, testimoniate da grandi uomini e don-
Profilo dello studente alla fine del Primo ciclo
325
LE ARTICOLAZIONI DEL PROFILO
Il Profilo educativo, culturale e professionale che segue rap-presenta ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fareper essere l’uomo e il cittadino che è giusto attendersi da lui altermine del Primo Ciclo di istruzione.
Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze discipli-nari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare)apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non forma-le (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suocomplesso) sono diventate competenze personali di ciascuno.
Un ragazzo è riconosciuto “competente” quando, facendoricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza le conoscen-ze e le abilità apprese per:• esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; • interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda,
e influenzarlo positivamente; • risolvere i problemi che di volta in volta incontra;• riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita,
anche chiedendo aiuto, quando occorre;• comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi
simbolici e culturali; • maturare il senso del bello; • conferire senso alla vita.
Più in particolare, il Profilo atteso per la fine del Primo Ciclodi istruzione si dispone nelle seguenti articolazioni.
Identità
a) Conoscenza di séDurante il Primo Ciclo di istruzione il ragazzo prende coscien-za delle dinamiche che portano all’affermazione della propriaidentità. Per questo supera lo smarrimento di fronte a ciò che
324
c) OrientamentoA conclusione del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo è in gra-do di pensare al proprio futuro, dal punto di vista umano,sociale e professionale. Per questo, elabora, esprime e argomen-ta un proprio progetto di vita che tiene conto del percorsosvolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed evo-lutivo. A questo scopo, egli collabora responsabilmente e inten-zionalmente con la scuola e con la famiglia nella preparazionedel Portfolio delle competenze personali; riconosce e interagi-sce con i singoli individui e con le organizzazioni sociali e ter-ritoriali che possono partecipare alla definizione e alla attua-zione del proprio progetto di vita; infine, dimostra disponibi-lità a verificare con costanza l’adeguatezza delle decisioni sulproprio futuro scolastico e professionale.
Strumenti culturali
Alla fine del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo:• conosce il proprio corpo e, in maniera elementare, il suo fun-
zionamento; padroneggia le conoscenze e le abilità che, a par-tire dalle modificazioni dell’organismo, consentono, median-te l’esercizio fisico, l’attività motorio-espressiva, il gioco orga-nizzato e la pratica sportiva individuale e di squadra, un equi-librato ed armonico sviluppo della propria persona; valutacriticamente le esperienze motorie e sportive vissute in pro-prio o testimoniate dagli altri, ed impara ad utilizzare le com-petenze acquisite per svolgere funzioni di giuria e di arbitrag-gio in discipline sportive di base; attraverso la pratica sporti-va, impara a relazionarsi e a coordinarsi con gli altri, rispet-tando le regole stabilite e scoprendo quanto il successo disquadra richieda anche l’impegno e il sacrifico individuale;
• conosce e utilizza, in maniera elementare, tecniche differen-ziate di lettura silenziosa dei testi e legge correttamente, ad
Profilo dello studente alla fine del Primo ciclo
327
ne o attraverso l’universalità dei personaggi creati dall’arte (poe-tica, letteraria, cinematografica, musicale…), che hanno con-tribuito ad arricchire l’umanità di senso e di valore. E’ inoltreimportante che egli si faccia carico di compiti significativi esocialmente riconosciuti di servizio alla persona (verso i fami-liari, gli altri compagni, gli adulti, anziani ecc.) o all’ambienteo alle istituzioni.Grazie all’insieme di queste esperienze formative, alla fine delPrimo Ciclo di istruzione, il ragazzo si pone in modo attivo difronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecitazio-ni comportamentali esterne, non le subisce ma le decifra, lericonosce, le valuta anche nei messaggi impliciti, negativi epositivi, che le accompagnano.
b) Relazione con gli altri Nel Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo impara ad interagirecon i coetanei (è il miglior modo per conoscere e per conoscer-si) e con gli adulti (sviluppa un positivo meccanismo di emu-lazione-contrapposizione che gli consente di distinguere tramodelli positivi e negativi).Egli afferma la capacità di dare e richiedere riconoscimento peri risultati concreti e socialmente apprezzabili del proprio lavo-ro; scopre la difficoltà, ma anche la necessità, dell’ascolto del-le ragioni altrui, del rispetto, della tolleranza, della cooperazio-ne e della solidarietà, anche quando richiedono sforzo e disci-plina interiore; si pone problemi esistenziali, morali, politici,sociali ai quali avverte la necessità di dare risposte personali nonsemplicemente ricavate dall’opinione comune; impara a com-prendere che, se seguire le proprie convinzioni è meglio cheripetere in modo acritico quelle altrui, non sempre ciò è garan-zia di essere nel giusto e nel vero. Per questo è chiamato a man-tenere sempre aperta la disponibilità alla critica, al dialogo ealla collaborazione per riorientare via via al meglio i propriconvincimenti e comportamenti e le proprie scelte.
326
rienza umana e l’insegnamento della religione cattolica,impartito secondo gli accordi concordatari e le successiveIntese; sa orientarsi nello spazio e nel tempo, operando con-fronti costruttivi fra realtà geografiche e storiche diverse, percomprendere, da un lato, le caratteristiche specifiche dellaciviltà europea e, dall’altro, le somiglianze e le differenze tra lanostra e le altre civiltà del mondo; sa collocare, in questo qua-dro, i tratti spaziali, temporali e culturali dell’identità nazio-nale e delle identità regionali e comunali di appartenenza;
• adopera, per esprimersi e comunicare con gli altri, anchecodici diversi dalla parola, come la fotografia, il cinema,Internet, il teatro, ecc. Ne comprende quindi il valore, il sen-so e, in maniera almeno elementare, le tecniche. Così comesa leggere un’opera d’arte e sa collocarla nelle sue fondamen-tali classificazioni storiche, conosce, legge, comprende e,soprattutto, gusta, sul piano estetico, il linguaggio espressi-vo musicale nelle sue diverse forme, anche praticandoloattraverso uno strumento oppure attraverso il canto, con lascelta di repertori senza preclusione di generi;
• legge quotidiani e ascolta telegiornali, confrontandosi conle opinioni che esprimono; compila un bollettino postale,legge carte stradali, mappe della città, l’orario ferroviario,le bollette di servizi pubblici ecc.;
• esegue semplici operazioni aritmetiche mentalmente, periscritto e con strumenti di calcolo, legge dati rappresentatiin vario modo, misura una grandezza, calcola una probabi-lità, risolve semplici problemi sul calcolo di superfici e volu-mi dei solidi principali; padroneggia concetti fondamentalidella matematica e riflette sui principi e sui metodi impie-gati; legge la realtà e risolve problemi non soltanto impie-gando forme verbali o iconiche, ma anche forme simbolichecaratteristiche della matematica (numeri, figure, misure, gra-fici, ecc.), dando particolare significato alla geometria; perrisolvere problemi concreti e significativi, sa organizzare una
Profilo dello studente alla fine del Primo ciclo
329
alta voce, testi noti e non noti di semplice dettato; usa unvocabolario attivo e passivo adeguato agli scambi sociali eculturali e capisce messaggi orali e visivi intuendone, alme-no in prima approssimazione, gli aspetti impliciti; nell’ora-le e nello scritto è in grado di produrre testi brevi, ragione-volmente ben costruiti (sia a livello linguistico sia di costru-zione progressiva dell’informazione) e adatti alle varie situa-zioni interattive; ha una idea precisa, della natura e della fun-zione delle singole parole (analisi grammaticale) e della strut-tura della frase semplice e complessa (analisi logica), si muo-ve con sicurezza nell’identificare le classi di parole (sogget-to, oggetto diretto e indiretto, tipi di complemento, connet-tivi, tipi di subordinate, tipi di frase, ecc.), riesce a percepi-re come una frase produca un significato e lo configuri dalpunto di vista della comunicazione; riconosce le principalicaratteristiche linguistiche e comunicative di testi diversi,si serve dei principali strumenti di consultazione (dizionaridi vario tipo, grammatiche, ecc.), conosce elementi della sto-ria della lingua italiana e dei rapporti tra l’italiano e i dia-letti e tra l’italiano e le principali lingue europee; conosce epratica funzionalmente la lingua inglese e, da principiante,una seconda lingua comunitaria; sa orientarsi entro i prin-cipali generi letterari antichi e moderni (fiabe, miti, leg-gende, poemi, poesia lirica ed epica, teatro, racconti, roman-zi, resoconti di viaggio, ecc.) e ha cominciato a sviluppare,grazie al contatto con i testi semplici ma significativi dellanostra letteratura e della nostra cultura (da apprendere anchea memoria), il gusto per l’opera d’arte verbale (poesia, nar-rativa, ecc.), e per la “lucida” espressione del pensiero;
• ha consapevolezza, sia pure in modo introduttivo, delle radi-ci storico-giuridiche, linguistico-letterarie e artistiche che cilegano al mondo classico e giudaico-cristiano, e dell’identitàspirituale e materiale dell’Italia e dell’Europa; colloca, in que-sto contesto, la riflessione sulla dimensione religiosa dell’espe-
328
tabelle, mappe ecc. oppure a modelli logici tipo formule,regole, algoritmi, strutture di dati ecc.; segue, comprende epredispone processi e procedure allo scopo di ideare, proget-tare e realizzare oggetti fisici, grafici o virtuali, seguendo unadefinita metodologia; mette in relazione la tecnologia con icontesti socio-ambientali che hanno contribuito a determi-narla; usa strumenti informatici per risolvere problemiattraverso documentazioni, grafici e tabelle comparative,riproduzione e riutilizzazione di immagini, scrittura e archi-viazione di dati, selezione di siti Internet e uso mirato dimotori di ricerca.
Convivenza civile
Alla fine del Primo Ciclo di istruzione, grazie alla matura-zione della propria identità e delle competenze culturali, ilragazzo è consapevole di essere titolare di diritti, ma anche diessere soggetto a doveri per lo sviluppo qualitativo della convi-venza civile.
In questa prospettiva, affronta, con responsabilità e indipen-denza, i problemi quotidiani riguardanti la cura della propriapersona in casa, nella scuola e nella più ampia comunità socia-le e civile.
Conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativadel nostro Paese, nonché gli elementi essenziali degli ordina-menti comunitari ed internazionali e le loro funzioni.
Riflette sui propri diritti-doveri di cittadino, trasformandola realtà prossima nel banco di prova quotidiano su cui eserci-tare le proprie modalità di rappresentanza, di delega, di rispet-to degli impegni assunti all’interno di un gruppo di personeche condividono le regole comuni del vivere insieme.
A 14 anni, inoltre, il ragazzo conosce le regole e le ragioniper prevenire il disagio che si manifesta sotto forma di disar-
Profilo dello studente alla fine del Primo ciclo
331
raccolta dati, ordinarla attraverso criteri, rappresentarla gra-ficamente anche con tecniche informatiche, interpretarla;adopera il linguaggio e i simboli della matematica per inda-gare con metodo cause di fenomeni problematici in conte-sti vari, per spiegarli, rappresentarli ed elaborare progetti dirisoluzione;
• osserva la realtà, per riconoscervi, anche tramite l’impiegodi appositi strumenti tecnici, relazioni tra oggetti o gran-dezze, regolarità, differenze, invarianze o modificazioni neltempo e nello spazio; giunge alla descrizione-rappresenta-zione di fenomeni anche complessi in molteplici modi: dise-gno, descrizione orale e scritta, simboli, tabelle, digrammigrafici, semplici simulazioni; individua grandezze significa-tive relative ai singoli fenomeni e processi e identifica le uni-tà di misura opportune; effettua misurazioni di grandezzecomuni usando correttamente gli strumenti; esplora e com-prende gli elementi tipici di un ambiente naturale ed uma-no inteso come sistema ecologico; sviluppa atteggiamenti dicuriosità, attenzione e rispetto della realtà naturale, di rifles-sione sulle proprie esperienze, di interesse per i problemi el’indagine scientifica; è consapevole che la comprensione deiconcetti scientifici necessita di definizioni operative che sipossono ottenere soltanto con la ricerca e con esperienzedocumentate e rinnovate nel tempo; comprende che i con-cetti e le teorie scientifiche non sono definitive, ma in con-tinuo sviluppo, al fine di cogliere aspetti sempre nuovi,diversi e più complessi della realtà;
• conosce l’universo animale e il mondo vegetale nelle loromolteplici sfaccettature; conosce la geografia fisica dellaTerra e il significato dei principali fenomeni naturali che lariguardano; ha coscienza dell’immensità del cosmo;
• sa riconoscere semplici sistemi tecnici, individuandone iltipo di funzione e descrivendone le caratteristiche; analiz-za e rappresenta processi ricorrendo a strumenti tipo grafi,
330
• abituarsi a riflettere, con spirito critico, sia sulle afferma-zioni in genere, sia sulle considerazioni necessarie per pren-dere una decisione;
• distinguere, nell’affrontare in modo logico i vari argomen-ti, il diverso grado di complessità che li caratterizza;
• concepire liberamente progetti di vario ordine – dall’esisten-ziale al tecnico – che li riguardino, e tentare di attuarli, neilimiti del possibile, con la consapevolezza dell’inevitabilescarto tra concezione ed attuazione, tra risultati sperati erisultati ottenuti;
• avere gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stes-si, le proprie azioni, i fatti e i comportamenti individuali,umani e sociali degli altri, alla luce di parametri derivati daigrandi valori spirituali che ispirano la convivenza civile;
• avvertire interiormente, sulla base della coscienza persona-le, la differenza tra il bene e il male ed essere in grado, per-ciò, di orientarsi di conseguenza nelle scelte di vita e neicomportamenti sociali e civili;
• essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri,per contribuire con il proprio apporto personale alla realiz-zazione di una società migliore;
• avere consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle propriecapacità e riuscire, sulla base di esse, a immaginare e proget-tare il proprio futuro, predisponendosi a gettarne le basi conappropriate assunzioni di responsabilità;
• porsi le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé esugli altri, sul destino di ogni realtà, nel tentativo di trova-re un senso che dia loro unità e giustificazione, consapevo-li tuttavia dei propri limiti di fronte alla complessità e all’am-piezza dei problemi sollevati.
Profilo dello studente alla fine del Primo ciclo
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monie fisiche, psichiche, intellettuali e relazionali. Nello stes-so tempo, si impegna a comportarsi in modo tale da promuo-vere per sé e per gli altri un benessere fisico strettamente con-nesso a quello psicologico, morale e sociale.
È consapevole della necessità di alimentarsi secondo criteririspettosi delle esigenze fisiologiche, in modo non stereotipatoné conformato ai modelli culturali, che rispondono più allelogiche del consumo e del commercio che a quelle della salu-te; conosce i rischi connessi a comportamenti disordinati (usodi sostanze “aggiuntive” alla normale alimentazione, uso/abu-so di alcool, fumo, droghe o alterazioni fisiologiche dei ritmisonno-veglia) e cerca responsabilmente ad evitarli.
Si comporta, inoltre, a scuola (viaggi di istruzione compre-si), per strada, negli spazi pubblici, sui mezzi di trasporto, inmodo da rispettare gli altri, comprendendo l’importanza di rico-noscere codici e regolamenti stabiliti, e fare proprie le ragioni deidiritti, dei divieti e delle autorizzazioni che essi contengono.
Rispetta, infine, l’ambiente, lo conserva, cerca di miglio-rarlo, ricordando che è patrimonio a disposizione di tutti, eadotta i comportamenti più adeguati per la salvaguardia dellasicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie o straor-dinarie di pericolo.
UNA SINTESI
Dopo aver frequentato la scuola dell’infanzia e il PrimoCiclo di istruzione, grazie anche alle sollecitazioni educativenel frattempo offerte dalla famiglia e dall’ambiente sociale, iragazzi sono nella condizione di:• riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperien-
za motoria, emotiva e razionale, consapevoli (in proporzio-ne all’età) della loro interdipendenza e integrazione nell’u-nità che ne costituisce il fondamento;
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