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“I Diritti Umani”negli atti fondamentali e nelle
principali Costituzioni
a.s. 2008/09classe V Turismo ITCG Duca degli Abruzzi
Per diritti umani si intendono quei dirittiriconosciuti in capo a ciascun individuo in quantotale, che esistono indipendentemente dalle leggidei singoli Stati.
I Diritti Umani nei documenti fondamentali:Magna Charta
concessa da Giovanni Senzaterra nel 1215Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti
Thomas Jefferson – 1776Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
Assemblea nazionale francese – 26 agosto 1789Costituzione della Repubblica Italiana
promulgata dalla Consulta di Lione – gennaio 1802Statuto Albertino
Carlo Alberto di Savoia – 4 marzo 1848Costituzione della Repubblica Romana
Mazzini Ermellini e Saffi – 1 luglio 1849Abolizione della schiavitù
Abraham Lincoln – Washington – 1863 1865
Costituzione della Repubblica Italiana27 dicembre 1947
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomoAssemblea Generale delle Nazioni Unite – 10 dicembre 1948
Dichiarazione universale dei diritti del fanciulloNew York – 20 novembre 1959
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europeaParlamento europeo – 11 dicembre 2000
dalla Magna
Charta
libertatum
strappata dai
baroni al re
Giovanni
Senzaterra
nel 1215
dalla Magna Charta libertatum – 1215:
è il primo documento europeo che riguarda il riconoscimento di alcuni diritti
il Re non può imporre tasse senza il consenso del Parlamento
nessuno può essere imprigionato senza un regolare processo
Il Regno Unito (Gran Bretagna, Galles, Scozia, Irlanda del Nord)non ha una Costituzione,ma un insieme di norme che si sono succedute nel tempo
Alla Magna Charta libertatum seguirono:
* Petition of rights nel 1628* Bill of rights nel 1689* Habeas corpus nel 1779 e nel 1812* Parliaments Acts nel 1911 e nel 1949* Human Rights nel 1988
dalla
Dichiarazione
di
Indipendenza
degli USA
del 1776
La Dichiarazione di Indipendenza:
Nel 1776 la Dichiarazione d’indipendenza americanasancisce per la prima volta alcuni diritti inalienabili, alla vita, alla libertà e alla felicità, e afferma il principio di uguaglianza tra gli uomini.
I diritti umani, quindi, non discendono dalle leggi, ma sono posseduti dagli uomini in quanto tali. Compito delle leggi è invece riconoscere tali diritti e garantirne l’esercizio.
Continua infatti la Dichiarazione: “i Governi, derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo tende a negare tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo governo”.
dalla dichiarazione di Indipendenzadegli Stati Uniti di America – 1776
Noi riteniamo incontestabili ed evidenti per se stesse le seguenti verità: tutti gli uomini sono stati creati uguali; essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili. Tra questi diritti sono in primo luogo la vita, la libertà, la ricerca della felicità. Per assicurare il godimento di questi diritti, gli uomini hanno stabilito tra loro dei governi, la cui giusta autorità emana dal consenso dei governati.
1776 1863
Abraham Lincoln con il
famoso Proclama dell’1 gennaio
1863 dichiara, ma con una
intenzione assolutamente
strumentale, cioè come “misura
bellica conveniente e necessaria
per annientare la ribellione”,
l’emancipazione degli schiavi
posseduti dai soli cittadini degli
Stati secessionisti.
Solo dopo la guerra di
secessione e dopo la morte di
Lincoln, l’emancipazione viene
introdotta come “tredicesimo
emendamento” alla Costituzione
degli Stati Uniti nel 1865.
dalla
Dichiarazione
dei diritti
dell’uomo e
del Cittadino
del 1789
La Rivoluzione francese (1789) porta alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, che contiene il riconoscimento del cittadino, soggetto di diritto contrapposto al suddito, privo di diritti.
Il potere non è più assoluto e “la Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito”.
dalla dichiarazione dei dirittidell’uomo e del cittadino - 1789
Articolo 1Gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.Articolo 2Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescindibili dell’uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
la Consulta di Lione nel gennaio
del 1802 promulga la
Costituzione della Repubblica
Italiana
•La Repubblica Cisalpina era un antico Stato preunitario ubicato ingran parte in Italia settentrionale, interessando principalmente leodierne regioni della Lombardia ed Emilia Romagna e marginalmenteVeneto e Toscana.
•Fu costituita nel giugno 1797.
•Nel 1802 i deputati della Repubblica Cisalpina proclamarono latrasformazione di questa in Repubblica Italiana, con presidenteNapoleone Bonaparte.
•A seguito della proclamazione ed incoronazione di Napoleone adImperatore dei francesi nel 1804 ed alla sua successiva incoronazionea Re d'Italia (avvenuta nel maggio 1805 nel Duomo di Milano), laRepubblica Italiana cesserà di esistere per evolvere nel Regno d'Italia.
La Costituzione della Repubblica Italiana 1802-1805
Bonaparte nel dicembre del 1801 convocò a Lione unaConsulta straordinaria di quattrocentocinquanta cisalpini,composta da membri rappresentanti del mondo della politica,dell’economia e della cultura
Questa Consulta, dopo avere litigato ma anche oziato per circaun mese, espresse il voto che il Bonaparte conservasse l'altadirezione della Cisalpina , fino a quando la repubblica nonfosse in grado di assicurare da sé la propria indipendenza.
Nella consulta si diede lettura della costituzione della Cisalpinache gli fu dato il nuovo nome di REPUBBLICA ITALIANA(cancellò personalmente Napoleone il nome Cisalpina). LaCostituzione ricalcava quella francese.
la bandiera della Repubblica del
1802-1805
I fondamenti della Costituzione:
•Il primo articolo proclamava la religione cattolica apostolica romana come religione
di stato, mentre con il secondo articolo veniva stabilito che la sovranità risiedeva
nell'universalità dei cittadini. In effetti, la sovranità era limitata solo alle classi dei
possidenti, dei dotti e dei commercianti.
• Il governo della repubblica era affidato a un presidente, vero arbitro e controllore
supremo della vita politica, a cui spettava "l'iniziativa di tutte le leggi“, "di tutte le
negoziazioni diplomatiche“ e la nomina delle cariche più alte della Repubblica.
•Uno degli elementi caratteristici della costituzione della repubblica italiana fu il
prevalere del potere esecutivo su quello legislativo, la cui rappresentanza era
riservata a un corpo legislativo limitato nelle competenze e nell'autonomia, giacché la
sua stessa convocazione era decretata dal presidente.
•Il corpo legislativo era composto da settantacinque membri d'età non inferiore a 30
anni scelti presso ciascun dipartimento in ragione di popolazione, tratti dai tre collegi
elettorali dei possidenti, dei dotti e dei commercianti.
Lo Statuto Albertino fu
concesso da Carlo
Alberto di Savoia, Re di
Sardegna, di Cipro e di
Gerusalemme, il 4
marzo 1848
Lo Statuto Albertino del 1848
Lo statuto Albertino segna il tramonto dello stato assoluto e la nascita di un sistema di governo costituzionale moderno.
I poteri si distinguono in legislativo, esecutivo e giudiziario.
Quello legislativo ha il compito di fare leggi, e quello esecutivo di farle rispettare e quello giudiziario che ha per oggetto l'attuazione della giustizia.
In uno stato assoluto questi tre poteri sono accentrati in un'unica persona che porta sempre alla perdita o alla limitazione della libertà dei cittadini. Lo stato moderno oltre che costituzionale è anche democratico, organizzato cioè in modo per garantire la partecipazione dei cittadini all'esercizio del potere. Questo accade attraverso l'elezione dei rappresentanti che godono la fiducia ed esprimono la volontà dei cittadini.
Lo Statuto Albertino del 1848
Il potere legislativo è esercitato dal re e da due camere: la camera deideputati e Senato. I senatori sono nominati dal re a vita mentre i deputatisono eletti dal ristretto e privilegiato gruppo di cittadini. I deputatirimangono in carica cinque anni.
I parlamentari si avvalgono di alcuni privilegi: non possono essereperseguiti a causa delle opinioni espresse e dei voti dati e non possanoessere arrestati senza l'autorizzazione delle rispettive camere. Essi inoltrenon ricevono alcun compenso per il servizio prestato e se non hanno unreddito personale non possono svolgere attività parlamentare.
Il potere esecutivo appartiene al re. Il re è il capo supremo dello stato ciòsignifica che è rappresentante di se stesso. Il re esercita questa funzioneassieme ai ministri, nominati e rovesciati da esso, che sono responsabilidegli atti del sovrano. Il re è infatti esente da ogni responsabilità attraversol'inviolabilità regia.
Lo Statuto Albertino del 1848
Il potere giudiziario: all'età dell'assolutismo il re era primo giudice del regno, i magistrati erano funzionari regi strettamente dipendenti dal sovrano; ora lo statuto dice che i giudici ottengono l'inamovibilità dopo tre anni di servizio, in pratica esso permette ai giudici di svolgere la loro funzione in modo autonomo.
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI :
Alcuni diritti sanciti dallo statuto sono:
la libertà individuale è garantita;
nessuno può essere arrestato se non nei casi previsti dalla legge;
il domicilio è inviolabile e diritto di libertà di stampa.
Questi diritti sono riconosciuti dallo statuto, ma non garantiti e cioè non è
assicurata l'inviolabilità assoluta di quei diritti.
Dallo Statuto Albertino:
Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati. Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi. Art. 26. - La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive. Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi..…
La Repubblica Romana del 1849 La Repubblica Romana del 1849 fu uno stato sorto a seguito di una rivolta
liberale che nei territori dello Stato pontificio estromise Papa Pio IX dai suoi poteritemporali. Fu governata da un triumvirato composto da Carlo Armellini, GiuseppeMazzini ed Aurelio Saffi.
La piccola repubblica, nata a seguito dei grandi moti del 1848 che coinvolserotutta Europa, ebbe come quest'ultimi vita breve (5 mesi), a causa dell'interventodella Francia di Napoleone III che per convenienza politica ristabilì l'ordinamentopontificio, in deroga ad un articolo della costituzione francese. Tuttavia quelladella repubblica romana fu un'esperienza significativa nella storiadell'unificazione italiana, vide l'incontro e il confronto di molte figure di primopiano del Risorgimento accorse da tutta la Penisola, fra cui Giuseppe Garibaldi.
In quei pochi mesi Roma passò dalla condizione di stato tra i più arretratid'Europa a banco di prova di nuove idee democratiche quali: il suffragiouniversale maschile, l'abolizione della pena di morte e la libertà di culto chesarebbero diventate realtà in Europa solo circa un secolo dopo.
dalla Costituzione
della Repubblica
Romana
1 luglio 1849
I – La sovranità è per diritto eterno del popolo. Il popolo dello Stato romano
è costituito in Repubblica democratica.
II – Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la
fraternità. Non riconosce titoli nobiliari né privilegi di nascita o casta.
IV – La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni
nazionalità, propugna l’Italiana.
VII – Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.
Art. 3 – Le persone e le proprietà sono inviolabili.
Art. 5 – Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
Art. 7 – La manifestazione del pensiero è libera…
Art. 8 – L’insegnamento è libero…
Ordinamento politico – Sono distinti i tre poteri:Assemblea, Consolato, Ordine giudiziario
…..e con l’inizio del XX secolo arriva la violazione dei più elementari diritti umani conquistati dagli uomini …..
1938 – XVII EF
Il governo
fascista vara le
leggi razziali
Ha inizio
l’espulsione degli
ebrei dagli uffici
dalle università e
dalle scuole.
La pura razza
italica ariana deve
essere difesa dal
contagio delle
razze inferiori
1938 - Le leggi razziali
Dal Manifesto sulla razzaEsiste ormai una pura "razza
italiana“… Questa antica
purezza di sangue è il più
grande titolo di nobiltà della
Nazione italiana… È tempo
che gli Italiani si proclamino
francamente razzisti… Gli
ebrei non appartengono alla
razza italiana…
I caratteri fisici e psicologici
puramente europei degli
Italiani non devono essere
alterati in nessun modo…
L'unione è ammissibile solo
nell'ambito delle razze
europee.
la Costituzione
italiana del
1947
“la mia Bibbia
civile”
Carlo Azeglio Ciampi
la Costituzione italiana, del 1947 riconosce all’individuo i “diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
i principi costituzionali del 1947:Repubblica Parlamentare
Democrazia
LavoroSolidarietà politica, economica e socialeUguaglianza e LibertàPersona e MinoranzeDiritto d’asiloRipudio della guerra / Internazionalismo Iniziativa economica libera e socialmente utileLe autonomie I diritti della famigliaI tre poteri indipendenti
dalla Costituzione repubblicanadel 27 dicembre 1947
I PRINCIPI FONDAMENTALI
art. 1. L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’ uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoroe promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo…
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. La modificazione dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico Italiano.
art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Art. 10. L’ ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
TITOLO I – Rapporti CiviliArt. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Inoltre si devono ricordare, come fondamentali diritti civili dei cittadini:Art. 15: libertà e segretezza della corrispondenzaArt. 16: libertà di circolazione e soggiornoArt. 17: libertà di riunioneArt. 18: libertà di associazioneArt. 19: libertà di religioneArt. 21: libertà di pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione; Art. 22: nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome.Art. 27: la responsabilità penale è personale; la pena deve tendere alla rieducazione del condannato; non è ammessa la pena di morte.
TITOLO II – Rapporti Etico-Sociali
Art. 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.Art. 30: È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio…Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività …Art. 33: l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento …Art. 34: la scuola è aperta a tutti …
TITOLO III- Rapporti Economici
Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore …… La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.Art. 39: L'organizzazione sindacale è libera.Art. 40: Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolanoArt. 41: L'iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.Art. 42: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale…
TITOLO IV – Rapporti PoliticiArt.: 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.Art. 49: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
PRINCIPALI DOVERIAi cittadini viene richiesto di adempiere doveri di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2), tra cui i più importanti sono:- dovere di svolgere un’attività economica (art. 4)- dovere di mantenimento sui figli (art. 30)- dovere di voto dei cittadini(art. 48)- dovere di difendere la patria (art. 52)- dovere pagare le imposte (art. 53)- dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54)
la
Dichiarazione
Universale
dei diritti
dell’uomo
del 1948
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, dopo gli orrori della seconda guerra mondiale, è il riconoscimento formale della vita e della dignità dell’uomo.
La Dichiarazione Universale, oltre a riaffermare i diritti contenuti nella Dichiarazione del 1789, sottolinea l’importanza fondamentale del diritto alla vita, alla libertà e alla nazionalità, del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e religione, del diritto al lavoro, a essere istruiti e a prendere parte al governo del proprio Paese.
dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo - 1948
Articolo 1Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 21) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
dalla
Dichiarazione
Universale
dei diritti
del fanciullo
New York
20 novembre 1959
Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo
Con cui si proclamano i Diritti dei bambini affinché essi abbiano un'infanzia felice e possano godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:
Il diritto all'eguaglianza senza distinzione o discriminazione di razza, religione, origine o sesso;
Il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale.
Il diritto ad un nome e ad una nazionalità;
Il diritto ad una alimentazione sana, alloggio e cure mediche;
Il diritto a cure speciali in caso di invalidità;
Il diritto ad amore, comprensione e protezione;
Il diritto all'istruzione gratuita, attività ricreative e divertimento;
Il diritto a soccorso immediato in caso di catastrofi;
Il diritto alla protezione contro qualsiasi forma di negligenza, crudeltà e sfruttamento;
dalla dichiarazione universale dei diritti del fanciullo – 1959
Art. 14 – Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.Art. 16 – Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione.Art. 27 – Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.Art. 28 – Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità, rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tuttiArti. 30 – Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.Art. 32 – Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.Art. 34 – Gli Stati Parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.Art. 37 – Gli Stati Parti vigilano affinché nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni.
dalla Carta
dei diritti
fondamentali
dell’Unione
europea del
2000
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europeaParlamento europeo – 11 dicembre 2000
La Carta enuncia i diritti e i principi che dovranno essere rispettati dall'Unione in sede di applicazione del diritto comunitario; l'attuazione di tali principi, comunque, è affidata anche alle normative nazionali.
I diritti contenuti nella Carta sono classificabili in quattro categorie: le libertà fondamentali comuni, presenti nelle costituzioni di tutti gli
stati membri; i diritti riservati ai cittadini dell'Unione, in particolare riguardo alla
facoltà di eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo e di godere della protezione diplomatica comune;
i diritti economici e sociali, quelli che sono riconducibili al diritto del lavoro;
i diritti moderni, quelli che derivano da alcuni sviluppi della tecnologia, come la tutela dei dati personali o il divieto all'eugenetica.
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
art. 1 La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispetta e tutelata.art. 2 Ogni individuo ha diritto alla vita. Nessuno può essere condannato alla pena di morte né giustiziato.art. 3 Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica…art. 4 Nessuno può essere sottoposto a tortura …art. 5 Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù … E’ proibita la tratta degli esseri umani.