I CERTIFICATI VERDI ED I TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PROMOZIONE DI UNA RETE DI ENERGY MANAGER...
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I CERTIFICATI VERDI ED I TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
PROMOZIONE DI UNA RETE DI ENERGY MANAGEROPERANTI IN PUGLIA
9 luglio 2004
Dario Di Santo - FIRE
Certificati verdi e titoli di efficienza energetica
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Programma
La struttura del mercato dell’energia
I certificati verdi: il mercato dei certificati verdi le modalità di emissione
I titoli di efficienza energetica: il mercato dei titoli i possibili interventi
Certificati verdi e titoli di efficienza energetica
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L’evoluzione del mercato
Certificati verdi e titoli di efficienza energetica
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Il mercato elettrico
Certificati verdi e titoli di efficienza energetica
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Produzione/importazione gas naturale
Trasporto e stoccaggio
Vendita ai clienti allacciati alla RTN
Vendita ai clienti allacciati alla RD
Distribuzione
servizi acquistati dal grossista
gas naturale
vendita da parte del grossista
ENI G&P
Edison
ENEL Trade
Energia
…
Italgas più
ENEL gas
Italcogim
Edison
Energia
Utilità
…
Il mercato del gas naturale
Certificati verdi e titoli di efficienza energetica
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I certificati verdi
Certificati verdi e titoli di efficienza energetica
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Decreto Bersani ed energie rinnovabili
Per incentivare l’uso delle fonti rinnovabili il Decreto Bersani prevede che il 2% dell’elettricità immessa in rete da ciascun soggetto che superi i 100 GWh/anno sia prodotta da fonti rinnovabili, al netto dell’energia cogenerata, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni.
Oltre alla produzione diretta, i soggetti in questione possono acquistare la quota prevista o i diritti relativi anche da altri produttori che immettano elettricità nella rete di trasmissione nazionale o dal GRTN.
La compravendita di tali diritti (certificati verdi) si svolge bilateralmente, com’è avvenuto nel 2002, e/o in un mercato apposito gestito dal GME.
Certificati verdi e titoli di efficienza energetica
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Certificati verdi La certificazione della produzione da fonti
rinnovabili viene effettuata dal GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) attraverso l’emissione dei certificati verdi.
Ogni certificato verde riguarda una quantità di energia pari a 100 MWh/anno.
Sono fonti rinnovabili: il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione in energia elettrica di prodotti
vegetali o dei rifiuti organici ed inorganici.
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Certificati verdi - schema
Vendita a clienti idonei o cessione come eccedenza
MWh
€/MWh
€/MWh
Mercato GME
Contrattazione bilaterale fra
operatori
Soggetto con obbligo del 2% da rinnovabili sulle immissioni in
rete non coperto da propri impianti
produttori rete
Mercato dei certificati verdi
Certificati verdi e titoli di efficienza energetica
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D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387
Il D.Lgs. n. 387 ha introdotto le seguenti novità relativamente alle fonti rinnovabili: un incremento annuo dello 0,35% della
quota del 2%; il net-metering per tutti gli impianti sotto i
20 kW; autorizzazione con procedimento unico con
termine a 180 giorni, riconoscimento della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
esenzione dall’autorizzazione per gli impianti a biogas, gas di discarica e gas residuati da processi di depurazione, in quanto considerati ad inquinamento poco significativo;
non cumulabilità con titoli di efficienza e esenzione accise.
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D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387
valorizzazione dell’energia prodotta al prezzo di borsa (per FER programmabili sotto i 10 MVA e FER non programmabili) tramite il distributore;
la bancabilità dei certificati a due anni dalla data di emissione;
l’esclusione dal regime riservato alle fonti rinnovabili dei beni, prodotti e sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o energia ed i prodotti energetici che non rispettano i requisiti di cui al DPCM 8 marzo 2002.
Certificati verdi e titoli di efficienza energetica
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Valore di mercato dei CV L’offerta comprende gli impianti da fonti
rinnovabili che godono dell’incentivo CIP 6/92, entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999 e a disposizione del GRTN, e quelli dei privati che hanno ottenuto la qualifica IAFR (di seguito descritta).
Il GRTN, sulla base della differenza fra il costo medio riconosciuto agli impianti incentivati CIP 6/92 ed il prezzo di vendita tramite asta dell’energia da essi prodotta, determina il valore di riferimento dei certificati verdi. Per il 2002 ed il 2003 esso è stato fissato pari a 84,18 €/MWh e 82,40 €/MWh rispettivamente.
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Certificati verdi – emissione 2002 I dati effettivi riferiti al 2002 e pubblicati dal GRTN sono
qui riportati.
numero CV
CV corrispondenti all’obbligo 2001
32.324
CV GRTN 23.379
CV IAFR 8.945
Totale CV annullati nel 2002 32.324
Certificati verdi e titoli di efficienza energetica
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Certificati verdi - costi Oltre al valore del certificato verde ogni
produttore riceve il corrispettivo di vendita dell’energia tramite contratti bilaterali, in borsa o come eccedenza.
Considerato che l’obbligo del 2% riguarda circa 170 TWh/anno di energia prodotta con impianti convenzionali, si ottiene un costo totale per l’acquisto di certificati verdi, da sostenere da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo, pari a 84,18x170x0,02x106 = 286 M€.
Ciò significa che circa 286/266 M€/TWh = 0,11 c€/kWh pesano sul costo di ogni kWh prodotto da fonti tradizionali.
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I titoli di efficienza energetica
Certificati verdi e titoli di efficienza energetica
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I Decreti 24 aprile 2001
I Decreti 24 aprile 2001 dell’allora Ministero dell’Industria hanno introdotto un’interessante novità nel panorama energetico italiano.
Il meccanismo punta a stimolare l’attività di demand side management da parte dei distributori di energia elettrica e gas naturale, orientandola nella direzione dell’uso razionale ed efficiente dell’energia, all’interno di una logica di mercato.
I due Decreti sono caratterizzati da uno schema simile di cui si descrivono di seguito i punti salienti.
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I Decreti – obiettivi per i distributori Nella tabella sono indicati gli obiettivi annuali di riduzione
per i distributori (aggiornata con la proposta di modifica approvata dalla Conferenza Unificata il 17 giugno 2004).
ANNO AREA
ELETTRI CI TA’ Mtep/anno
AREA GAS Mtep/anno
2005 0,1 0,1
2006 0,2 0,2
2007 0,4 0,4
2008 0,8 0,7
Minori consumi da conseguire attraverso interventi di riduzione dei consumi finali
2009 1,6 1,3
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I Decreti – meccanismo
Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione i distributori possono: realizzare direttamente interventi di
razionalizzazione energetica presso gli utenti, avvalersi di una società di servizi a loro
collegata, acquistare i diritti di riduzione dei consumi da
una ESCO.
I certificati associati a tali diritti saranno rilasciati dall’Autorità a distributori ed ESCO e saranno contrattabili sia in sede bilaterale, sia in un’apposita borsa, che sarà gestita dal GME (Gestore del Mercato Elettrico).
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I Decreti – meccanismo
Le riduzioni di consumo ottenute con un certo intervento vengono contabilizzate per cinque anni.
Gli interventi ammissibili devono riguardare l’uso dell’energia e non la generazione di elettricità e sono contenuti in due appositi elenchi non esaustivi allegati a ciascuno dei due Decreti.
Le Regioni avranno la facoltà di concordare con i distributori interventi di specifico interesse locale, avvalendosi a tale scopo anche di fondi propri.
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Schema di funzionamento
Autorità ESCODistributore
rilascia titoli
effettua interve
nti
presenta titoli ottenuti
Acquisto titoli
Investimenti Ricavi di esercizio
quota in tariffaeventuali
sanzioni
Borsa
Utente
trasferisce parte
dei ricavi
titoli
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Possibile andamento flussi monetari
Tariffe IncentiviUtente
Società del distributore o
ESCO
Risparmio da Rete
220-630 €/tep
250-700 €/tep
150-200 €/tep
XXX €/tep
DistributoreYYY €/tep
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Entità del recupero in tariffa Fonte: Italgas.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000[€/Tep]
Isolamento termico
Sostituzione caldaia
Cogenerazione
Ripartitore spese riscaldamento
Lampada fluorescente Investimento Recupero da tariffa
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I Decreti – ruolo AEEG Nell’aprile del 2002 l’Autorità ha emanato un
documento di consultazione relativo alle linee guida di attuazione dei decreti sull’efficienza.
Si è dovuto attendere settembre 2003 per l’emanazione della delibera 103/03: linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.
Rimangono da definire le regole per il recupero tariffario per i distributori ed il meccanismo delle sanzioni.
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I Decreti – ruolo AEEG I punti salienti affrontati nel documento sono:
le ESCO sono definite come le società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi -> art. 1;
le tre modalità di riconoscimento dei risparmi conseguiti attraverso gli interventi, ossia standardizzata, analitica, a consuntivo -> art. 3 e seguenti;
la taglia minima degli interventi ammissibili (si passa dai 25 tep/anno per i progetti standardizzati ai 100 tep/anno per quelli a consuntivo - 200 tep/anno se realizzati da distributori) -> art. 10;
Certificati verdi e titoli di efficienza energetica
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I Decreti – ruolo AEEG
il potere calorifico dei combustibili, caratterizzato da un'eccessiva rigidità per alcuni combustibili solidi (es. i pellet si vedrebbero riconosciute solo 2.500 kcal/kg) -> art. 8;
la documentazione da presentare e conservare ai fini del rilascio dei titoli -> art. 12 e seguenti;
alcune azioni attivabili da Regioni e Province Autonome -> art. 15;
dimensione (1 tep), durata e contabilizzazione dei titoli di efficienza energetica -> art. 17.
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I Decreti – ruolo AEEG A fine 2002 l’Autorità ha approvato (delibera
234/02) otto schede tecniche relative al calcolo del risparmio energetico per interventi standardizzati.
Ha inoltre emanato una direttiva (delibera 233/02) per i distributori al fine del calcolo dell’energia elettrica e del gas naturale distribuiti dagli esercenti interessati dai Decreti nel corso degli ultimi due anni.
L’AEEG ha infine proposto un nuovo documento di consultazione inerente la proposta di altre schede tecniche per interventi standardizzati.
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I Decreti – ruolo AEEG
L’Autorità si occuperà inoltre di effettuare verifiche sui risultati ottenuti tramite gli interventi e di comminare penalità ai distributori che non raggiungeranno gli obiettivi prefissati.
Una parte dei costi sostenuti dai distributori potrà essere coperta con un eventuale aumento delle tariffe di distribuzione.
L’uscita delle linee guida, prevista per ottobre-novembre 2003, è stata più volte rimandata in attesa dell’emanazione della nuova versione dei D.M. 24 aprile 2001, approvata in Conferenza Unificata solo il 17 giugno 2004.
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Gli attori coinvolti: i distributori Elenco aziende di distribuzione interessate dai Decreti:
Gas naturale Elettricità
1. ITALGAS 2. CAMUZZI – GAZOMETRI 3. AEM – Milano 4. NAPOLETANA GAS 5. SEABO – Bologna 6. ITALCOGIM 7. AMGA – Genova 8. FIORENTINA GAS 9. AGAC – Reggio Emilia 10. SICILIANA GAS 11. ASM – Brescia
12. SOGEGAS 13. CONSIAG – Prato 14. AGES – Pisa 15. SOCIETÀ GAS - Rimini 16. ASCO – Piave 17. AMAG – Padova 18. AGSM – Verona 19. META – Modena 20. ACEGAS – Trieste 21. AMG – Palermo 22. AGAS
1. ENEL Distribuzione2. ACEA – Roma 3. AEM – Milano 4. AEM – Torino 5. ACEGAS - Trieste 6. ASM – Brescia 7. AEC – Bolzano 8. META – Modena
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UTENTE
DISTRIBUTORE O ESCO
FONDI REGIONALI, STATALI O
COMUNITARI
RICAVI PER RISPARMI
ENERGETICI
RECUPERO IN TARIFFA O
VENDITA TEE
E.M. come utente• concorda intervento con ESCO/distributore• beneficia indirettamente della vendita del titolo o del recupero in tariffa -> 2 € per una LFC; 30 €/m2 per solare termico; 10-50 €/kW per CVV motori.
E.M. come ESCOPromuove e organizza la struttura:• associazione di categoria che individui interventi replicabili fra associati• grandi aziende con strutture adeguate ed eventuale offerta di prodotti/servizi• società appositamente costituite
E.M. e gruppi di lavoro• individuazione, standardizzazione ed ottimizzazione di tecnologie e/o servizi• miglioramento di processi industriali (collegamenti con le BAT della direttiva IPPC)
E.M. e distretti industrialiPromuove sinergie a livello di distretto fra:• università e enti di ricerca (innovazione e trasferimenti tecnologici)• EELL e Regioni (finanziamenti e sviluppo distretti)• distributori ed ESCO (incentivi decreti)
Gli attori coinvolti: gli energy manager
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Ruoli possibili
Promozione di interventi presso la cittadinanza su tecnologie o settori di utenza definiti -> incentivi, campagne di rottamazione, sinergia su DPR 412/93
Avvio di campagne di diagnosi e di intervento in collaborazione con le agenzie per l’energia -> direttiva UE su edifici
Determinazione di obiettivi di risparmio energetico per i distributori attraverso concessione gas, regolamento edilizio e PER -> collaborazione con Regione
Accordo con ESCO/distributore per realizzare interventi presso i propri impianti -> adempimenti DPR 412/93 su impiego fonti rinnovabili
Costituzione di una ESCO -> accordo con municipalizzata o altre strutture coinvolgibili
Un ruolo forte degli Enti Locali e delle Regioni, eventualmente promosso dall’energy manager, è auspicabile in quanto:• può incentivare interventi nel settore civile altrimenti svantaggiati dai bassi fattori di carico (sebbene contribuiscano maggiormente al finanziamento del meccanismo),• può favorire utenze disagiate, anche al fine di conseguire maggiore sicurezza (impianti termici) e benefici sociali (illuminazione pubblica),• può stimolare interventi presso la cittadinanza grazie al fattore di visibilità, specie per determinate tecnologie (solare termico e fotovoltaico, biomasse ad uso riscaldamento e teleriscaldamento, generazione distribuita, etc)
Ruolo Enti Locali
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Ruolo Enti Locali
I Comuni, eventualmente in accordo con la propria Amministrazione Provinciale, possono prendere parte al gioco in vari modi:
come utenti, accordandosi con i distributori locali di gas ed elettricità o con una ESCO per realizzare interventi di miglioramento degli impianti dei propri edifici a condizioni vantaggiose, nel rispetto della Legge 10/91 e del DPR 412/93;
operando un ruolo di raccordo fra la popolazione residente sul territorio ed i distributori, affinché possano essere incentivati gli interventi presso tale tipologia di utenza;
costituendo società partecipate che operino come ESCO, in compartecipazione eventualmente con associazioni di categoria e/o distributori.
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Sinergie con altra normativa E’ importante considerare la possibilità di far
rientrare negli incentivi offerti dai decreti quegli interventi che sono comunque obbligatori ai sensi della direttiva IPPC, recepita parzialmente in Italia dal decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372.
Alla fine del 2002 sarà inoltre emanata la direttiva comunitaria sulle prestazioni energetiche degli edifici.
Anche gli adempimenti necessari per conseguire la certificazione EMAS possono risultare utili consentendo di individuare in modo ottimale le aree di intervento all’interno della propria realtà.
Certificati verdi e titoli di efficienza energetica
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Collegamenti e contatti
La normativa collegata a certificati verdi e decreti 24 aprile 2001, così come l’elenco dei distributori coinvolti e le iniziative promosse dalla FIRE, possono essere scaricati dall’apposita sezione dei siti web: www.fire-italia.it e www.tecnologieefficienti.it.
Notizie sui decreti sull’efficienza sono disponibili sempre nel sito FIRE. Notizie sui certificati verdi sono disponibili nei siti del GRTN (www.grtn.it) e del GME (www.mercatoelettrico.org), oltreché nel sito FIRE (area riservata ai soci).
e-mail: [email protected]