Giustizia riparativa La giustizia riparativa (o restorative justice) considera il reato...

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Giustizia riparativa Giustizia riparativa La giustizia riparativa (o restorative justice) considera il reato prioritariamente nei termini del danno causato. Da ciò ne consegue l'onere, in capo all’autore del reato di porre rimedio alle conseguenze lesive della sua condotta. Emerge pertanto come opportuno e necessario il coinvolgimento attivo di tutte le parti coinvolte nel reato: vittima, agente e comunità, nella comune ricerca di strategie rivolte a riparare il danno causato dal reato.

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Giustizia riparativaGiustizia riparativa

La giustizia riparativa (o restorative justice) considera il reato prioritariamente nei termini del danno causato.

Da ciò ne consegue l'onere, in capo all’autore del reato di porre rimedio alle conseguenze lesive della sua condotta.

Emerge pertanto come opportuno e necessario il coinvolgimento attivo di tutte le parti coinvolte nel reato: vittima, agente e comunità, nella comune ricerca di strategie rivolte a riparare il danno causato dal reato.

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Giustizia riparativaGiustizia riparativaLa giustizia riparativa ridefinisce il sistema penale secondo quattro prospettive:

considera il reato in termini non soltanto “formali” ,cioè come mera corrispondenza fra una condotta e una prefigurata violazione della norma, ma anche “sostanziali” cioè come una 'lesione' che colpisce sia singole persone sia la comunità, e sotto molteplici aspetti (morali, materiali, emotivi, relazionali);

ritiene che al reato debba corrispondere l'obbligo - in capo all'autore - di rimediare alle conseguenze dannose che la sua condotta ha cagionato, con riguardo in primo luogo ai bisogni della vittima;

agisce, nella ricerca di una soluzione 'riparativa', in un’ottica di coinvolgimento attivo della vittima, dell'offensore, dei rispettivi contesti relazionali, e della comunità intera;

ricerca una soluzione che risulti, ove possibile, concordata tra tali soggetti.

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Giustizia riparativaGiustizia riparativaLa Giustizia riparativa si distingue dal modello tradizionale di pena,

secondo il quale il reato è ‘la violazione di una norma' , o meglio, una condotta ascrivibile ad una fattispecie astratta prevista da una norma penale e la pena ‘la conseguenza giuridica' di tale tale condotta

Infatti, per la Giustizia riparativa "Il crimine è una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali; le violazioni creano obblighi; l'obbligo principale è quello di 'rimediare ai torti commessi' ('to put right the wrongs')". (1)

Per questa visione, la Restorative Justice è stata definita come un nuovo PARADIGMA (2)

(1) Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Intercourse (PA), Good Books 2002.

(2) Howard Zehr, Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice, Scottsdale (PA), Herald Press 1990

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Giustizia riparativaGiustizia riparativa

La Giustizia riparativa tende a superare l’impostazione formalistica del diritto penale tradizionale che ha prodotto un sistema completamente astratto, nel quale le persone – con le loro esperienze, il vissuto, le esigenze e le relazioni – rimangono del tutto marginali. E soprattutto con riferimento alla vittima del reato, destinata ad un ruolo secondario ed eventuale.

La vittima va invece ritenuta la principale destinataria delle attenzioni del sistema-giustizia, e perciò andrebbe coinvolta a tutti i livelli nel procedimento penale, a partire dalle indagini, lungo il procedimento che conduce alla condanna e sino all'esecuzione definitiva della pena.

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Giustizia riparativaGiustizia riparativaVa anche promossa la responsabilizzazione dell’autore, sostanzialmente

privo di reali occasioni per prendere coscienza delle conseguenze che le sue azioni hanno prodotto.

Tale obiettivo, fondamentale anche in termini di abbattimento della recidiva, non può essere perseguito attraverso teorici programmi di 'rieducazione', bensì facendo vedere all‘autore i danni causati dal suo comportamento e chiedendogli, per quanto possibile, di porvi rimedio attivamente. 

La Giustizia riparativa, inoltre, presuppone il coinvolgimento di vittima, autore e comunità nella condivisa ricerca di una riparazione alla lesione cagionata dal reato.

La Giustizia riparativa può altresì restituire visibilità alla dimensione sociale del crimine, senza la quale la pena altro non è che mera afflizione dagli esiti spesso controproducenti.

Martin Wright, Justice for Victims and Offenders. A Restorative Response to Crime, Winchester, Waterside Press 1989

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Giustizia riparativaGiustizia riparativa Le Le modalità applicative della Giustizia riparativamodalità applicative della Giustizia riparativa, ,

secondo l’ISPAC (*) ricomprendono svariate tipologie di secondo l’ISPAC (*) ricomprendono svariate tipologie di programmi adottate nei diversi Paesi, tra cui tutti ricordiamo programmi adottate nei diversi Paesi, tra cui tutti ricordiamo misure come: misure come:

l’invio di una lettera di scuse (apology) alla vittima da parte l’invio di una lettera di scuse (apology) alla vittima da parte dell'autore del reato; dell'autore del reato;

gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime (the Victim/Community Impact Panel); subito dalle vittime (the Victim/Community Impact Panel);

gli incontri di mediazione allargata che tendono a realizzare gli incontri di mediazione allargata che tendono a realizzare un dialogo esteso ai gruppi parentali ovvero a tutti soggetti un dialogo esteso ai gruppi parentali ovvero a tutti soggetti coinvolti dalla commissione di un reato (the coinvolti dalla commissione di un reato (the Community/Family Group Conferencing); Community/Family Group Conferencing);

l’espletamento di un'attività lavorativa a favore della vittima l’espletamento di un'attività lavorativa a favore della vittima stessa (Personal Service to Victims); stessa (Personal Service to Victims);

la prestazione di una attività lavorativa a favore della la prestazione di una attività lavorativa a favore della collettività (Community Services); collettività (Community Services);

la mediazione tra l’autore del reato e la sua vittima (Victim-la mediazione tra l’autore del reato e la sua vittima (Victim-Offender Mediation).Offender Mediation).(*) (*) ISPAC - International Scientific and Professional Advisory Council of the United ISPAC - International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice ProgrammeNations Crime Prevention and Criminal Justice Programme

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Il Community service orderIl Community service order

E’ una sanzione che impone al condannato di E’ una sanzione che impone al condannato di svolgere un lavoro non retribuito a vantaggio svolgere un lavoro non retribuito a vantaggio della comunità per un numero di ore variabile.della comunità per un numero di ore variabile.

Quasi in tutti i paesi l’applicazione di tale misura Quasi in tutti i paesi l’applicazione di tale misura comporta la valutazione dell’effettiva utilità comporta la valutazione dell’effettiva utilità della stessa e della possibilità concreta che della stessa e della possibilità concreta che

possa costituire un valido aiuto per il possa costituire un valido aiuto per il reinserimento del soggetto,ovviamente avuto reinserimento del soggetto,ovviamente avuto

riguardo anche alla scarsa probabilità di riguardo anche alla scarsa probabilità di recidiva dello stesso.recidiva dello stesso.

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Il Community service orderIl Community service order

Lo strumento del c.s.o. è il prodotto di Lo strumento del c.s.o. è il prodotto di un percorso concettuale lungo ed un percorso concettuale lungo ed articolato. articolato.

Citiamo, inter alia,:Citiamo, inter alia,:

RECOMMENDATION No. R (87) 21RECOMMENDATION No. R (87) 21OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES ON OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES ON ASSISTANCE TO VICTIMS AND THE PREVENTION OF VICTIMISATIONASSISTANCE TO VICTIMS AND THE PREVENTION OF VICTIMISATION

RECOMMENDATION NO. R (99) 19RECOMMENDATION NO. R (99) 19OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES CONCERNING MEDIATION IN PENAL MATTERSCONCERNING MEDIATION IN PENAL MATTERS

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Il Community service orderIl Community service order

RECOMMENDATION No. R (99)RECOMMENDATION No. R (99) 22 22 OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES

CONCERNING PRISON OVERCROWDING AND PRISON CONCERNING PRISON OVERCROWDING AND PRISON POPULATION INFLATIONPOPULATION INFLATION

22. 22. In order to make community sanctions and measures In order to make community sanctions and measures credible alternatives to short terms of imprisonment, their credible alternatives to short terms of imprisonment, their effective implementation should be ensured, in particular effective implementation should be ensured, in particular through: through:

- the provision of the infrastructure for the execution and - the provision of the infrastructure for the execution and monitoring of such community sanctions, not least in order monitoring of such community sanctions, not least in order to give judges and prosecutors confidence in their to give judges and prosecutors confidence in their effectiveness; and effectiveness; and

- the development and use of reliable risk-prediction and risk-- the development and use of reliable risk-prediction and risk-assessment techniques as well as supervision strategies, assessment techniques as well as supervision strategies, with a view to identifying the offender’s risk to relapse and with a view to identifying the offender’s risk to relapse and to ensuring public protection and safety.to ensuring public protection and safety.

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Il Community service orderIl Community service order

GREEN PAPERGREEN PAPERStrengthening mutual trust in the European judicial area – A Green Paper on theStrengthening mutual trust in the European judicial area – A Green Paper on the

application of EU criminal justice legislation in the field of detentionapplication of EU criminal justice legislation in the field of detention

The Framework Decision relates to the post-trial stage. It applies the principle of mutualThe Framework Decision relates to the post-trial stage. It applies the principle of mutual recognition to many of the alternatives to custody and measures facilitating early release.recognition to many of the alternatives to custody and measures facilitating early release. Article 1(4) provides that Member States must respect fundamental rights and fundamentalArticle 1(4) provides that Member States must respect fundamental rights and fundamental legal principles. The probation decision or other alternative sanction would be executed in alegal principles. The probation decision or other alternative sanction would be executed in a Member State other than the one in which the person was sentenced, and can be executed inMember State other than the one in which the person was sentenced, and can be executed in any Member State as long as the person concerned has consented. The Framework Decision any Member State as long as the person concerned has consented. The Framework Decision

applies the principle of mutual recognition to many of theseapplies the principle of mutual recognition to many of these alternatives to custody and measures facilitating early release. Its correct application wouldalternatives to custody and measures facilitating early release. Its correct application would imply that probation measures and alternatives to imprisonment would be available in all legalimply that probation measures and alternatives to imprisonment would be available in all legal systems across the Union.systems across the Union.

EUROPEAN COMMISSIONEUROPEAN COMMISSION Brussels, 14.6.2011Brussels, 14.6.2011

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Nelle Regole Penitenziarie EUNelle Regole Penitenziarie EU Regola 103Regola 103 1. Il regime per i detenuti condannati deve iniziare non appena una persona entra in istituto con la 1. Il regime per i detenuti condannati deve iniziare non appena una persona entra in istituto con la

posizione di detenuto condannato, a meno che esso non sia iniziato precedentemente.posizione di detenuto condannato, a meno che esso non sia iniziato precedentemente. 2. Appena possibile dopo l’ingresso, devono essere redatti rapporti completi per tutti i detenuti2. Appena possibile dopo l’ingresso, devono essere redatti rapporti completi per tutti i detenuti condannati sulla loro situazione personale, sui programmi di trattamento proposti per ognuno di condannati sulla loro situazione personale, sui programmi di trattamento proposti per ognuno di

loroloro e sulla strategia per la preparazione alla loro liberazione.e sulla strategia per la preparazione alla loro liberazione. 3. I detenuti condannati devono essere incoraggiati a partecipare alla pianificazione dei loro 3. I detenuti condannati devono essere incoraggiati a partecipare alla pianificazione dei loro

programmiprogrammi individuali di trattamento.individuali di trattamento. 4. Tale programma deve prevedere, per quanto possibile :4. Tale programma deve prevedere, per quanto possibile : a. un lavoro,a. un lavoro, b. una formazione,b. una formazione, c. altre attività, ec. altre attività, e d. una preparazione alla liberazione.d. una preparazione alla liberazione. 5. Il regime dei condannati può anche includere un lavoro sociale, e l’intervento del medico e dello5. Il regime dei condannati può anche includere un lavoro sociale, e l’intervento del medico e dello psicologo.psicologo. 6. Un sistema di permessi deve fare parte integrante del regime dei detenuti condannati.6. Un sistema di permessi deve fare parte integrante del regime dei detenuti condannati. 7. I DETENUTI CHE LO DESIDERANO POSSONO PARTECIPARE A PROGRAMMI DI 7. I DETENUTI CHE LO DESIDERANO POSSONO PARTECIPARE A PROGRAMMI DI

GIUSTIZIA RIPARATIVA E RIPARARE LE INFRAZIONI COMMESSE.GIUSTIZIA RIPARATIVA E RIPARARE LE INFRAZIONI COMMESSE. 8. Un’attenzione particolare deve essere prestata al programma di trattamento e al regime dei8. Un’attenzione particolare deve essere prestata al programma di trattamento e al regime dei condannati a vita o a pene lunghecondannati a vita o a pene lunghe

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La Giustizia riparativaLa Giustizia riparativa

nella cornice italiana di riferimento normativo è nella cornice italiana di riferimento normativo è reperibile in misura certamente non cospicua.reperibile in misura certamente non cospicua.

Vediamo le norme disponibili ad oggi, anche se il Vediamo le norme disponibili ad oggi, anche se il futuro, futuro, [cfr.[cfr. “Disegno di legge n. 5019: "Delega “Disegno di legge n. 5019: "Delega al Governo in materia di depenalizzazione, al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili“ (22 marzo 2012)] degli irreperibili“ (22 marzo 2012)] potrebbe potrebbe portare a un considerevole incremento delle portare a un considerevole incremento delle previsioni di utilizzo. previsioni di utilizzo.

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Giustizia riparativa nella faseGiustizia riparativa nella fase dell’ esecuzione penale dell’ esecuzione penale

Art. 47,co.7 dell’OP che prevede cheArt. 47,co.7 dell’OP che prevede che “ “(…) l’affidato si adoperi in quanto possibile (…) l’affidato si adoperi in quanto possibile

in favore della vittima del suo reato(...);in favore della vittima del suo reato(...);

Art. 27, co. 1 del DPR 230/2000Art. 27, co. 1 del DPR 230/2000che prevede venga espletata “una che prevede venga espletata “una riflessione sulle condotte antigiuridiche riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulla possibili l’interessato medesimo e sulla possibili azioni di riparazione delle conseguenze del azioni di riparazione delle conseguenze del reato,incluso il risarcimento dovuto alla reato,incluso il risarcimento dovuto alla persona offesapersona offesa””

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Giustizia riparativa nella fase Giustizia riparativa nella fase dell’esecuzione penaledell’esecuzione penale

Art. 118, c. 8, DPR 230 / 2000

8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:

a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo;

b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale;

c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza;

d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.

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Integrazione dei (pochi) Integrazione dei (pochi) strumenti disponibili con strumenti disponibili con

iniziative locali:iniziative locali: Realizzabili mediante accordi Realizzabili mediante accordi

convenzionali con Istituzioni Giudiziarie, convenzionali con Istituzioni Giudiziarie, con Amministrazioni locali, e con la rete con Amministrazioni locali, e con la rete dell’Associazionismodell’Associazionismo

Ambiti disponibili molto ampi. Ad esempio:Ambiti disponibili molto ampi. Ad esempio:Protezione civileProtezione civileTutela patrimonio artisticoTutela patrimonio artisticoTutela animaliTutela animaliProgetti di educazione alla legalitàProgetti di educazione alla legalità

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Integrazione dei (pochi) Integrazione dei (pochi) strumenti disponibili con strumenti disponibili con

iniziative locali:iniziative locali: Inserimento di programmi di prestazione Inserimento di programmi di prestazione

di attività riparativa a favore della di attività riparativa a favore della comunità con strumenti specifici:comunità con strumenti specifici:

Art 21 OPArt 21 OP Permessi ex Art 30 e 30 ter OPPermessi ex Art 30 e 30 ter OP

o con strumenti aspecifici :o con strumenti aspecifici : all’interno di Affidamento - Det. all’interno di Affidamento - Det.

domiciliaredomiciliare

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Strumenti convenzionaliStrumenti convenzionali

Protocollo d'intesa tra Dipartimento Protocollo d'intesa tra Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dell'amministrazione penitenziaria e Associazione nazionale comuni e Associazione nazionale comuni d'Italia per la promozione del lavoro d'Italia per la promozione del lavoro di pubblica utilità da parte di di pubblica utilità da parte di soggetti detenuti in favore della soggetti detenuti in favore della comunità locale - 20 giugno 2012comunità locale - 20 giugno 2012

20 giugno 201220 giugno 2012

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GR nel giudizio di GR nel giudizio di cognizionecognizione

Lo strumento principale è quello Lo strumento principale è quello dell’attività non retribuita a favore dell’attività non retribuita a favore della collettività.della collettività.

Frequentemente definita come Lavoro Frequentemente definita come Lavoro di Pubblica utilitàdi Pubblica utilità

Può assumere diverse forme a seconda Può assumere diverse forme a seconda della norma che la prevededella norma che la prevede

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Sospensione condizionale della Sospensione condizionale della penapena

(prestazione subordinata)(prestazione subordinata)Art. 165 C.P.La sospensione condizionale della pena (Art. 163 c.p.) ……… può essere subordinata ……… ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (*)

(*) Comma cosi modificato ex art. 2, c.1, L.145 / 2004.

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"Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione coordinamento e transitorie in materia di sospensione

condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato"condannato"

      Legge 11 giugno 2004, n. 145. Art. 1:Dopo l’articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente:

  «Art. 18-bis. Nei casi di cui all’articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

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"Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace”

(pena principale per reati di competenza del giudice di

pace) Art. 54 – (Lavoro di pubblica utilita‘) Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. Il giudice di pace puo' applicare la pena del lavoro di pubblica utilita' solo su richiesta dell'imputato.

2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a dieci giorni ne' superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

3. L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

4. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore.

5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

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Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale 26 marzo 200126 marzo 2001

Norme per la determinazione delle modalita’ di svolgimento Norme per la determinazione delle modalita’ di svolgimento del lavoro di pubblica utilita’ applicato in base all’art. 54, del lavoro di pubblica utilita’ applicato in base all’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAIL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAVisto l’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto Visto l’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto

2000,n. 274, a norma del quale le modalita’ di svolgimento 2000,n. 274, a norma del quale le modalita’ di svolgimento del lavoro dipubblica utilita’ sono determinate dal Ministro del lavoro dipubblica utilita’ sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto emanato d’intesa con la della giustizia con decreto emanato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del Visto il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell’8 marzo 2001;seduta dell’8 marzo 2001;

Decreta:Decreta:

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Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale 26 marzo 200126 marzo 2001

Lavoro di pubblica utilita’1. Il lavoro di pubblica utilita’, consistente nell’attivita’ non retribuita a favore

della collettivita’ da svolgere presso lo Stato,le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha ad oggetto:

a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

b) prestazioni di lavoro per finalita’ di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita’naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilita’ pertinenti la specifica professionalita’ del condannato.

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Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale 26 marzo 200126 marzo 2001

Art. 2. Convenzioni1. L’attivita’ non retribuita in favore della collettivita’ e’ svolta sulla

base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1. Le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici.

2. Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attivita’ in cui puo’ consistere il lavoro di pubblica utilita’ e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni.

3. Nelle convenzioni sono altresi’ individuate le modalita’ di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonche’ riguardo alla responsabilita’ civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.

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Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale 26 marzo 200126 marzo 2001

Art. 3. Modalita’ di svolgimento1. Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di

pubblica utilita’, il giudice individua il tipo di attivita’, nonche’ l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine, il giudice si avvale dell’elenco degli enti convenzionati. Dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all’art. 33, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla scorta del medesimo elenco.

2. Le ulteriori modalita’ di svolgimento dell’attivita’ sonostabilite nelle convenzioni di cui all’art. 2.

Art. 4. Modalita’ del trattamento nello svolgimento di prestazioni di pubblica utilita’

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e morale dei condannati, curando altresi’ che l’attivita’ prestata sia conforme a quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 2.

2. In nessun caso l’attivita’ puo’ svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignita’ della persona.

3. I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze delleamministrazioni, degli enti e delle organizzazioni

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Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale 26 marzo 200126 marzo 2001

Art. 5. Esecuzione della pena ed accertamenti1. Nei casi in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente nonsia piu’

convenzionato o abbia cessato la propria attivita’, il Pubblico Ministero che deve eseguire la pena formula le proprie richieste al giudice ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

2. Il Pubblico Ministero incarica gli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di svolgere le verifiche necessarie circa la regolare prestazione dell’attivita’ lavorativa.

Art. 6. Relazione sul lavoro svolto dal condannato1. Terminata l’esecuzione della pena, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2,

redigono una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7. Elenco degli enti convenzionati1. Entro un mese alla emanazione del presente decreto e’ istituito, presso ogni

cancelleria di tribunale, un elenco di tutti gli enti convenzionati che hanno, nel territorio del circondario, una o piu’sedi ove il condannato puo’ svolgere il lavoro di pubblica utilita’ oggetto della convenzione. L’elenco e’ aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione di quelle gia’ stipulate.

2. La cancelleria del tribunale trasmette immediatamente, a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell’elenco di cui al comma 1 nonche’ dei relativi aggiornamenti.

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Fatti di lieve entità in materia di stupefacenti

(sanzione sostitutiva)

Art. 73 comma 5-bis DPR 309 / 1990. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

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Art. 224-bis. “Obblighi del condannato“ , D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Art. 224-bis. “Obblighi del condannato“ , D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.di assistenza sociale e di volontariato.

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei 2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.

3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal 3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta 4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le 6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 

(1) Articolo introdotto dall'articolo 6 della Legge 21 febbraio 2006, n.102 "Disposizioni (1) Articolo introdotto dall'articolo 6 della Legge 21 febbraio 2006, n.102 "Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali" (GU del 17 marzo 2006, n. in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali" (GU del 17 marzo 2006, n. 64).64).

Delitto colposo commesso in violazione delle norme Delitto colposo commesso in violazione delle norme del codice della stradadel codice della strada

(sanzione amministrativa accessoria)(sanzione amministrativa accessoria)

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Guida sotto l'influenza dell'alcoolGuida sotto l'influenza dell'alcool(sanzione sostitutiva della pena (sanzione sostitutiva della pena

dell’arresto e dell’ammendadell’arresto e dell’ammenda))Art. 186. 9-bis.  D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'.

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Guida in stato di alterazione psico-Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze fisica per uso di sostanze

stupefacentistupefacenti (sanzione sostitutiva della pena (sanzione sostitutiva della pena

dell’arresto e dell’ammendadell’arresto e dell’ammenda))Art. 187 comma 8-bis.  D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285

Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonche' nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'.

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Misura alternativa all’arresto Misura alternativa all’arresto previsto dall’art. 116, 186 e 187 previsto dall’art. 116, 186 e 187

CdS.CdS.(Misura alternativa alla (Misura alternativa alla

detenzione)detenzione)Art. 57. Legge 29.7.2010, n. 120 (Misure alternative Art. 57. Legge 29.7.2010, n. 120 (Misure alternative alla pena detentiva) alla pena detentiva)

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto 1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992,come da ultimo, legislativo n. 285 del 1992,come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo 33 rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo 33 della presente legge, a richiesta di parte puo‘ essere della presente legge, a richiesta di parte puo‘ essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, individuati con decreto n.354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attivita' nel settore dell'assistenza sociali che esercitano l'attivita' nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie. alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

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“Disposizioni in materia di pene pecuniarie”

(sanzione per il mancato pagamento di pene pecuniarie)

Art. 105 Legge 689 / 1981 MODIFICHE AL SISTEMA PENALEArt. 105 Legge 689 / 1981 MODIFICHE AL SISTEMA PENALE

““Disposizioni in materia di pene pecuniarie” - Lavoro sostitutivoDisposizioni in materia di pene pecuniarie” - Lavoro sostitutivoIl lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.di sorveglianza.

Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.una maggiore frequenza settimanale.

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Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o

religiosi.(sanzione accessoria alla sentenza di

condanna)DECRETO LEGGE 26 aprile 1993, n. 122, “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. Art. 1, comma 1 bis

Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3della legge 13 ottobre 1975, n. 654(1), o per uno dei reati previsti dalla legge 9ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;…(omissis)

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DPR 21 novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni

al DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle

studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 1. Modifiche all'art. 4 del DPR 249.249.Comma 5.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

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GrazieGrazie

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