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legacoop LIGURIA info Gennaio 2016 Febbraio 2016 1-2 Anno XIX Il 2015 di INFOLEGA La nostra “pubblicazione - newsletter” nel 2015 ha registrato un interessante andamento di “visite”. Infolega ha avuto 14.355 utenti (cioè soggetti che hanno aperto il sito), per 19.616 pagine visualizzate. Per il 27,50% si è trattato di persone tra i 18 e i 24 anni di età, per il 33,50% nella fascia 25-34, per il 15,50% fascia 35-44, 12,50% fascia 45-54, per il 5,50% fascia 55-64 e per il 5,50% over 65 anni. Gli utenti (54,15% maschi e 45,85% femmine) provenivano per il 96,04% dei casi dall’Italia. Tra gli utenti collegati da fuori Liguria, i più numerosi sono stati: da Milano 15%, Roma 12%, Firenze Torino e Bologna 3,5% ciascuno, Napoli 2,7%, Palermo 1,5%. I “nuovi utenti” nel 2015 sono raddoppiati rispetto ai “nuovi utenti” registrati nel 2014. Gli articoli più letti: Sindaco unico e collegio sindacale nelle cooperative (3.272 utenti) Prestito sociale: ritenuta innalzata al 26% (2.358) ISEE e prestito sociale (1.202) Seminari sul Jobs act: qui la relazione! (1.099) La durata in carica degli organi sociali (898) Il 3% degli utili: come e quando si versa a Coopfond (653) Le cooperative tra professionisti (623) Cessazione rapporto di lavoro e rapporto sociale (360) I soci sovventori nelle coop – srl (302) pag. 10 inevidenza IVA 5% per le COOP SOCIALI infolavoro Sgravio contributivo anche nei cambi di appalto pag. 4 pag. 17 inbiblioteca Persone speciali per imprese speciali infoeconomia La legge di stabilità 2016 pag. 8 infodiritto Green economy: c’è la legge! pag. 8 info continua a pag.3 inagenda Info day “Accesso al Credito” Genova, 11 Febbraio 2016 pag. 16

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l e g a c o o p L I G U R I A

infoGennaio 2016Febbraio 2016

n° 1-2Anno XIX

Il 2015 di INFOLEGALa nostra “pubblicazione - newsletter” nel 2015 ha registrato un interessante andamento di “visite”.

Infolega ha avuto 14.355 utenti (cioè soggetti che hanno aperto il sito), per 19.616 pagine visualizzate.Per il 27,50% si è trattato di persone tra i 18 e i 24 anni di età, per il 33,50% nella fascia 25-34, per il 15,50% fascia 35-44, 12,50% fascia 45-54, per il 5,50% fascia 55-64 e per il 5,50% over 65 anni.

Gli utenti (54,15% maschi e 45,85% femmine) provenivano per il 96,04% dei casi dall’Italia.

Tra gli utenti collegati da fuori Liguria, i più numerosi sono stati: da Milano 15%, Roma 12%, Firenze Torino e Bologna 3,5% ciascuno, Napoli 2,7%, Palermo 1,5%.

I “nuovi utenti” nel 2015 sono raddoppiati rispetto ai “nuovi utenti” registrati nel 2014.

Gli articoli più letti:• Sindaco unico e collegio sindacale nelle cooperative (3.272 utenti)• Prestito sociale: ritenuta innalzata al 26% (2.358)• ISEE e prestito sociale (1.202)• Seminari sul Jobs act: qui la relazione! (1.099)• La durata in carica degli organi sociali (898)• Il 3% degli utili: come e quando si versa a Coopfond (653)• Le cooperative tra professionisti (623)• Cessazione rapporto di lavoro e rapporto sociale (360)• I soci sovventori nelle coop – srl (302)

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inevidenzaIVA 5% per le COOP SOCIALI

infolavoroSgravio contributivo anche nei cambi di appaltopag. 4

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inbibliotecaPersone speciali per imprese speciali

infoeconomiaLa legge di stabilità 2016pag. 8

infodirittoGreen economy: c’è la legge!pag. 8

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inagendaInfo day “Accesso al Credito” Genova, 11 Febbraio 2016pag. 16

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GENOVASede regionale e Ufficio territoriale di Genovavia Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genovatel. 010.572111fax 010.57211223

LA SPEZIAComitato territoriale della Speziavia Lunigiana, 229/A - 19125 La Speziatel. 0187.503170fax 0187.504395

SAVONAComitato territoriale di Savonavia Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savonatel. 019.8386847fax 019.805753

IMPERIAComitato territoriale di Imperiavia G. Airenti, 5 - 18100 Imperiatel. 0183.666165fax 0183.666277

RedazionePaola BellottiEnrico CasarinoBarbara EspostoMaria Teresa PitturruMario Sottili

Progetto Graficowww.homeadv.it

Segretaria di RedazioneElisabetta Dondero

FotografiaArchivio Fotolia / 123rfArchivio Legacoop

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CONVENZIONEUNIPOLIS - LEGACOOPNUOVI SCONTI PER TE L I G U R I A

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

infodiritto

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Dimissioni del lavoratore: ecco il modelloDisabili: come cambia il CollocamentoDistacco nell’ambito dei gruppi di impreseSgravio contributivo anche nei cambi di appaltoIl D. Lgs. 231 come scudo dell’aziendaIl nuovo Fondo di integrazione salarialeCassazione: malattia e compatibilità con altro lavoro

APPALTI PUBBLICI: promulgata Legge delegaAcquisti liberi sotto i 40.000 euro anche per i piccoli ComuniPagamenti elettronici sopra i 5 euroInteressi legali allo 0,2%Nasce la “Società Benefit”Cooperative artigiane: operazioni di credito agevolato e garantito, approvato regolamentoLa legge di stabilità 2016

Il 2015 di INFOLEGAGreen economy: c’è la legge!Reati abrogati e reati depenalizzatiNuovo falso in bilancio anche per le mere valutazioniSoci e dipendenti nelle cooperative sociali

IVA 5% per le COOP SOCIALIDIRITTO ANNUALE 2015 e ravvedimento operosoCCIAA: diritto annuale 2016Prestito sociale: adeguamento triennale limiti massimi di raccoltaRassegna stampa per le cooperative2016: impossibile rivalutare quote ed azioniProgetti di formazione INAIL in materia di salute e sicurezza sul lavoro Bando Inail - ISI 2015Adesioni FonCoopPrevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche:le agevolazioni del secondo bando

Info day “Accesso al Credito” Genova, 11 febbraio 2016“Fondo Tranched Cover Liguria”: apertura termini

Persone speciali per imprese speciali

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info gennaio / febbraio 2016

È il caso di rammentare come ogni mese esca una nuova edizione, della quale nella home page http://www.infolega.coop/it/home si trovano l’articolo principale e l’indice di tutti gli articoli divisi per materia; è inoltre disponibile l’archivio delle precedenti edizioni e la funzione “Cerca” per consentire di svolgere una ricerca sugli argomenti desiderati.Sullo stesso sito sono consultabili e scaricabili – anche in formato pdf – tutte le precedenti edizioni della rivista Infolega dal 2009 ad oggi.

Infolega è anche newsletter: per essere sempre aggiornato sui nostri articoli ed eventi, chiunque lo desideri può iscriversi dalla pagina http://www.infolega.coop/it/iscrizione-newsletter e riceverà sulla propria e-mail l’avviso della nuova edizione con i titoli degli articoli, e cliccando su quello di proprio interesse si apre la pagina relativa.

Infolega è uno strumento informativo importante per conoscere ed approfondire le principali tematiche inerenti la gestione delle cooperative, le novità in materia societaria, economica, fiscale e del lavoro, oltre ai bandi e le opportunità disponibili, con particolare riguardo al nostro territorio regionale.

A proposito di convenzioni che Legaco-op stipula a vantaggio delle Coopera-tive associate, riteniamo opportuno consentire in primo luogo alle stesse nostre Cooperative di poter presenta-re i propri prodotti e servizi alle altre Associate attraverso un’eventuale offerta da tradurre in convenzione da stipularsi con Legacoop. Naturalmente, sarà no-stra cura dare notizia delle convenzioni che andremo a siglare pubblicando la notizia ed inoltre inserendo le conven-zioni nell’apposita sezione della nuova piattaforma http://www.legacoop.coop/capace/liguria che ospita la Carta Ser-vizi Legacoop. Vi ricordiamo infine che Infolega dà spazio, in ogni sua edizione, ad una pagina gratuitamente dedicata alla Cooperativa del mese: http://www.infolega.coop/it/coopmese

Chi fosse interessato ad approfondire tali opportunità è pregato di scrivere all’indirizzo: [email protected]

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Dimissioni del lavoratore: ecco il modelloÈ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2015, il Decreto 15 dicembre 2015, recante “Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro”.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in vigore dal 12 gennaio 2016,definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Due sono gli allegati al decreto: nell’Allegato A viene riportato il “Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca”, da utilizzare per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca; nell’Allegato B viene illustrata la procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca.

Il modulo viene reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e deve essere inoltrato alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro ed alla Direzione territoriale del lavoro competente con i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volontà.

Per scaricare il testo del decreto con i relativi due allegati vai alla pagina:http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-11&atto.codiceRedazionale=16A00066&elenco30giorni=true

Per accedere al portale cliclavoro (Portale unico della Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro) vai alla pagina: http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

Disabili: come cambia il CollocamentoSu Infolega (vedi http://goo.gl/G8aexD) abbiamo già avuto modo di parlare del decreto legislativo n. 151/2015 - attuativo del Jobs Act - che, oltre a disciplinare la semplificazione degli adempimenti e la revisione del regime delle sanzioni in materia di lavoro, ha introdotto una serie di novità in materia di collocamento mirato dei soggetti disabili, inasprendo alcune disposizioni riguardanti i limiti di applicabilità dell’obbligo a carico delle aziende, ma prevedendo nel contempo anche degli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono disabili.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 3 del 19 gennaio 2016 (http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2016/FS/Circolare_FS_N3_2016_ESONERO_DISABILI.pdf), con la quale spiega e commenta le novità, introdotte dal suddetto decreto legislativo n. 151/2015.

infolavoro

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infogennaio / febbraio 2016

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Distacco nell’ambito dei gruppi di impreseLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 1 del 20/1/2016, ha risposto ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276%21vig=), recante la disciplina in materia di distacco dei lavoratori, come modificato dall’art. 7, comma 2 lett 0a), D.L. n. 76/2013 (convertito in L. n. 99/2013) (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-06-28;76).

La domanda era se, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell’ambito di un gruppo di imprese, sia possibile considerare il requisito dell’interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente dettato dal Legislatore al comma 4 ter, dell’art. 30 citato.).

La risposta in sintesi del Ministero:

“… con riferimento al requisito dell’interesse, questo Ministero ha più volte precisato come quest’ultimo debba essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell’impresa distaccante, anche di carattere non economico.Nel corpo del medesimo art. 30, il comma 4 ter chiarisce che nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi del D.L. n. 5/2009 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009;5), l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare della rete”.Ai fini della sussistenza dell’interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta infatti sufficiente verificare l’esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (circ. Min. Lav. n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell’interesse concretamente perseguito dal distaccante, e ciò in quanto la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni.

Ad avviso del Ministero, può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.Appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui al’art. 2359, comma 1, c.c., l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete.

Sgravio contributivo anche nei cambi di appalto

I commi 178 e 178 dell’articolo 1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) hanno riproposto uno sgravio contributivo sulle nuove assunzioni effettuate nel 2016.

Rispetto al periodo precedente sono cambiate misura e durata dell’incentivo: la percentuale di riduzione contributiva scende al 40%, mentre la durata è di ventiquattro mesi e riguarda i contributi previdenziali con esclusione di quelli dovuti all’INAIL.

Il massimale è di 3.250 euro annui.

I contratti agevolati sono quelli a tempo indeterminato con esclusione dell’ap-prendistato e del lavoro intermittente.

I requisiti rimangono sostanzialmente analoghi a quelli previsti per il 2015: in particolare, lo sgravio non spetta se i lavoratori nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 178 consente di fruire degli incentivi anche al datore di lavoro che subentra negli appalti assumendo i lavoratori già occupati nel medesimo e che stiano fruendo dello sgravio, tenuto conto del fatto che nel caso di passaggio di appalti, generalmente il datore di lavoro che subentra assume, in virtù di un obbligo contrattuale o di legge, i lavoratori già occupati negli appalti. Il datore di lavoro subentrante preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Quanto sopra costituisce una rilevante positiva novità, che va in controtendenza rispetto alla circolare INPS n.178 del 3 novembre 2015, di cui demmo conto nel precedente numero di Infolega (vedi http://goo.gl/4bIFsO).

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info gennaio / febbraio 2016

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Il nuovo Fondo di integrazione salarialeL’Inps ha emanato il messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016 (http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20306%20del%2026-01-2016.pdf) per informare che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 148/2015 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148), il Fondo di solidarietà residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

A decorrere dalla medesima data, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale, ora previste dall’articolo 28 del D.lgs n. 148/2015. Ai sensi dell’articolo 46, comma 2, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono abrogati i commi 20, 20-bis e 21 dell’articolo 3, della legge n. 92/2012 ed è abrogato, altresì, il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/20Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 148/2015, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:

• i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;• i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.

I datori di lavoro sub a) già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione – pari allo 0,65% – dal 1° gennaio 2016. Rimangono ferme le medesime modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale con circolare n. 100/2014 (http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20100%20del%2002-09-2014.pdf). Le aliquote contributive verranno conseguentemente aggiornate a decorrere dal mese di competenza gennaio 2016.

In relazione ai datori di lavoro sub b), o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, a cura dell’INPS verranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento, dopo l’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015.

Cassazione: malattia e compatibilità con altro lavoroCon sentenza n. 586 del 15 gennaio 2016 la Corte di Cassazione, nell’affermare la legittimità di un licenziamento disciplinare nei confronti di un lavoratore che, pur stando in malattia, prestava costantemente attività lavorativa in favore di terzi, ha tuttavia stabilito alcuni elementi importanti.

I giudici della Suprema Corte hanno infatti evidenziato come non vi sia di per sé un divieto allo svolgimento di attività lavorative in favore di terzi durante la malattia, tranne nel caso in cui l’ulteriore attività sia in concorrenza con il proprio datore di lavoro e/o possa aggravare la patologia in essere, ritardando, così, il rientro del lavoratore in azienda.

Peraltro spetta al lavoratore dimostrare:1. che il lavoro è compatibile con la patologia sofferta;2. che non risulta compromesso il corretto recupero delle energie fisiche e psichiche.

Il D. Lgs. 231 come scudo dell’aziendaL’adozione del modello organizzativo si conferma un elemento fondamentale per escludere la responsabilità dell’Azienda in caso di condanna.

La Corte di Cassazione con la sentenza 21 gennaio 2016 n. 2544 (http://goo.gl/BGU1zX) della Quarta Sezione Penale ha puntualizzato che la Società è responsabile in caso di mancata adozione di modelli organizzativi;nello specifico, è stata confermata la sentenza di condanna inflitta in appello ad una Srl del settore edile per la morte di un dipendente. Oltre ai Dirigenti, è stata ritenuta colpevole anche la Società, condannata a pagare una sanzione pecuniaria di 80mila euro.

La Corte ha precisato infatti, che la non volontarietà dell’evento è comunque compatibile con l’art 5 del D.Lgs. 231/2001 che prevede la responsabilità per i reati commessi nell’interesse e nel vantaggio dell’Ente: nel verdetto viene ribadito il principio secondo cui, pur non volendo il verificarsi dell’infortunio, l’autore del reato ha violato comunque la disciplina, ed in esso è ravvisabile in capo all’azienda sia l’interesse (la mancata adozione della disciplina antinfortunistica che rappresenta l’esito di una scelta precisa di indirizzo), sia il vantaggio, derivante dal contenimento della spese, a scapito della sicurezza dei lavoratori.

L’adozione dei modelli e la vigilanza sulla loro applicazione era l’unica strada per la Società per escludere la sua responsabilità ed evitare la condanna.

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infogennaio / febbraio 2016

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APPALTI PUBBLICI: promulgata Legge delega

Dopo oltre dieci anni dall’emanazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) e sei anni dopo l’emanazione del relativo regolamento di attuazione ((D.P.R. n. 207/2010), è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016, la Legge 28 gennaio 2016 n. 11, recante “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”.

Il Governo, secondo quanto stabilito all’art. 1, comma 1, dovrà adottare:

1. entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo che contenga il recepimento delle seguenti tre direttive europee: nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché2. entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Non è esclusa la possibilità che il Governo, anziché due distinti decreti, possa adottare, entro il 18 aprile 2016, “un unico decreto legislativo”, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, e dei principi e criteri direttivi specifici fissati all’articolo 1 d ella presente legge, “tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione europea”.

Per un approfondimento sull’argomento e per scaricare il testo della nuova legge vai alla pagina: http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=136

Acquisti liberi sotto i 40.000 euro anche per i piccoli ComuniIl comma 501 dell’art. 1, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016), con la modifica apportata all’articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, ha esteso anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANC), di conseguenza, ha provveduto a divulgare sul proprio sito istituzionale un nuovo comunicato ad integrazione e parziale rettifica di quanto previsto nel precedente Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015.

Pertanto, il punto 2 del 4° capoverso del richiamato Comunicato si intende soppresso e l’Autorità provvederà a rilasciare il Codice Identificativo Gara (CIG) a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Per scaricare il testo del comunicato della ANC vai alla pagina: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6394

infoeconomiaPagamenti elettronici sopra i 5 euroAbolizione della soglia dei 30 euro sotto la quale commercianti e professionisti potevano rifiutarsi di accettare pagamenti tramite POS, taglio delle commissioni sulle transazioni sotto 5 euro e previsione di sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici. E dal 1° luglio 2016 i pagamenti elettronici si applicheranno anche per il pagamento delle somme da riscuotere mediante i dispositivi di controllo di durata della sosta.

Sono queste le novità introdotte dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ai commi 900 e 901, in materia di pagamenti elettronici.

Il comma 900 in particolare ha stabilito:a) la diminuzione del valore dei pagamenti al di sopra dei quali il consumatore può richiedere all’esercente di pagare tramite carte di debito o di credito dagli attuali 30 a 5 euro;b) l’introduzione di una disposizione volta a contenere i costi di utilizzo dei POS, con la previsione che gli stessi non possano essere superiori a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto per l’accettazione di analoghi pagamenti in contanti, ec) l’introduzione di disposizioni sanzionatorie per i soggetti che non rispettano la norma.

Interessi legali allo 0,2%Il saggio di interesse legale è sceso allo 0,2% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2016.

È quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2015, n. 291, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 (http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/delle-obbligazioni-in-generale#art1284) del codice civile.

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info gennaio / febbraio 2016

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La relazione annuale dovrà essere pubblicata nel sito internet della società.

La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune sarà perseguita in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole, e alle disposizioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

L’Italia è la prima in Europa ad introdurre nel suo ordinamento questa figura giuridica.

Per un approfondimento dell’argomento vai alla pagina: http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=564

Cooperative artigiane: operazioni di credito agevolato e garantito, approvato regolamentoCon la deliberazione del 23 dicembre 2015, la Giunta regionale ha approvato il Regolamento delle operazioni di credito agevolato e garantito (http://www.regione.liguria.it/component/docman/doc_download/16063-azione-361-regolamento-delle-operazioni-di-credito-agevolato-e-garantito.html), che prevede una serie di strumenti finanziari a sostegno delle imprese del settore artigiano.

La gestione è affidata ad Artigiancassa spa, con una dotazione finanziaria pari a 1.000.000 di euro.

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese artigiane, anche in forma cooperativa o consortile, e le imprese iscritte al “Registro imprese”, a condizione che ottengano l’iscrizione all’Albo entro 12 mesi dalla presentazione della domanda.Il Regolamento si applica alle domande di agevolazione pervenute alla sede regionale di Artigiancassa dall’1 febbraio 2016.

Il Regolamento si distingue in due parti:

Parte A - concessione congiunta di contributo per la riduzione del costo della garanzia Confidi e in conto interessi a favore delle imprese artigiane della LiguriaIl finanziamento massimo ammissibile al contributo interessi, in regime “de minimis”, è stabilito in 500.000 euro (60.000 euro per ogni socio, in caso di impresa costituita in forma cooperativa).Le agevolazioni assicurano:

• contributo interessi per le operazioni di credito a favore delle imprese artigiane: pari agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%, non superiore al taeg, e nel caso in cui il tasso raggiunga/superi il 2,25% il contributo sarà calcolato al 90% della quota interessi rinveniente da un piano di ammortamento sviluppato la tasso di riferimento• contributo a riduzione del costo della garanzia Confidi: pari allo 0,50% annuo dell’importo del finanziamento con un massimo di 5 anniLa domanda dovrà essere compilata dall’impresa e dalla banca e dovrà essere trasmessa alla Sede Regionale di Artigiancassa entro 6 mesi (entro 12 mesi per le imprese iscritte al “Registro Imprese”) dalla data di erogazione del finanziamento o, ove previsto, entro 6 mesi della data di scadenza del periodo di utilizzo e/o preammortamento.

Parte B - operazioni di locazione finanziaria agevolata per la concessione congiunta di contributo per la riduzione del costo della garanzia Confidi e in conto canoni a favore delle imprese artigiane della LiguriaLe agevolazioni assicurano, in regime “de minimis”:• contributo in conto canoni operazioni di locazione finanziaria a favore delle imprese artigiane della Liguria: pari agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%, non superiore al taeg, e nel caso in cui il tasso raggiunga/superi il 2,25% il contributo sarà calcolato al 90% della quota interessi rinveniente da un piano di ammortamento sviluppato la tasso di riferimento• contributo a riduzione del costo della garanzia Confidi: pari allo 0,50% annuo dell’importo del finanziamento con un massimo di 5 anni.

La domanda dovrà essere compilata dall’impresa e dalla società di locazione o

Nasce la “Società Benefit”Come preannunciato in un nostro articolo sullo scorso numero di Infolega (vedi http://goo.gl/FYsD6c), è nata la figura della “Società Benefit”, che ha trovato collocazione definitiva nella Legge di stabilità 2016.

I commi dal 376 al 384, dell’art. 1, sono, infatti, dedicati alla “Società benefit”, con lo scopo di “promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società ..., che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.

Per “Beneficio comune” si intende il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle seguenti categorie: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Queste società potranno essere costitu-ite in una qualsiasi forma giuridica pre-vista nel Codice civile, con particolare riferimento a quelle individuate nel Libro V, Titoli V e VI, nel rispetto della specifi-ca disciplina: pertanto potranno essere costituite anche in forma cooperativa.

La Società benefit dovrà dichiarare nell’atto costitutivo, tra i suoi fini, quale tipo di ricadute positive avrà la sua azione sul territorio e sulla comunità dove opera, vincolando quindi le decisioni degli amministratori.

Per garantire la trasparenza dell’operato delle società benefit, la società benefit sarà tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione;c) una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo. continua a pag. 8

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banca che svolga attività di locazione finanziaria e dovrà essere trasmessa alla Sede Regionale di Artigiancassa entro 6 mesi (entro 12 mesi per le imprese iscritte al “Registro imprese”) dalla data del primo canone periodico di importo costante.

Per eventuali informazioni rivolgersi a: Paola Bellotti, Responsabile Area finanza e credito Legacoop [email protected] Brigata Liguria n. 105 r - 16121 Genova (GE)Tel. +39.010.572111 - Fax +39.010.57211223Cell. +39.337.1050485

La legge di stabilità 2016Sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2016 si trova la versione definitiva della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/20/16A00238/sg) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.

Il provvedimento - in vigore dal 1° gennaio 2016 - si compone di un solo articolo e di 999 commi.

Il valore complessivo della manovra è di 35 miliardi di euro. Tra i principali argomenti trattati segnaliamo: l’abolizione della Tasi, la tassa sulla prima casa; le ristrutturazioni edilizie potranno essere detratte dall’Irpef per il 50%, mentre quelle legati al risparmio energetico saranno detratti per il 65%; la proroga, con modifiche, degli incentivi per chi assume; l’innalzamento dagli attuali mille a tremila euro il limite dei pagamenti in contati; il Bonus cultura: 500 euro a chi compie 18 anni da spendere in libri e altri prodotti culturali; l’istituzione del fondo di solidarietà per i piccoli obbligazionisti; le misure per favorire gli investimenti al Sud del Paese; il pacchetto sicurezza-cultura da 2,6 miliardi di euro; le assunzioni di medici e infermieri e la possibilità di pagare con bancomat e carte di credito anche spese minori; la Family Card destinata a famiglie con almeno tre figli, con età fino a 26 anni, residenti in Italia anche se stranieri; la chiamata diretta di 500 professori ordinari e associati (anche stranieri) a cui potranno partecipare i docenti già in servizio.

Come da tradizione, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emanato la sua prima circolare del 2016 contenente il riepilogo delle principali novità della Legge di stabilità 2016.

Con il documento la Fondazione ha fornito le schede per una lettura tecnica dei singoli provvedimenti suddividendoli nei tre argomenti:• Fisco;• Lavoro;• Previdenza e Assistenza.

Per scaricare il testo del documento vai alla pagina: http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2016/FS/Circolare_FS_N1_2016.pdf

infodiritto

Green economy: c’è la legge!

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficia-le n. 13 del 18 gennaio 2016, la LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Di-sposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso ecces-sivo di risorse naturali”.

La L. n. 221/2015 - collegato alla legge di stabilità per il 2014, c.d. “Collegato am-bientale” - contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, dife-sa del suolo e risorse idriche.

Con la pubblicazione del “Collegato ambientale” il nostro Paese ha, per la prima volta, uno strumento che pro-muove la green economy e il conte-nimento dell’uso eccessivo delle ri-sorse naturali.

Si tratta di un pacchetto di misure che incidono in diversi settori dell’economia verde, un disegno organico di norme che vanno nella direzione della semplificazione e della promozione del riutilizzo delle risorse con l’obiettivo di concepire un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale attraverso una serie di semplificazioni e di incentivi che premiano i comportamenti virtuosi di consumatori, produttori e istituzioni in campo ambientale.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 221/2015 vai alla pagina: http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=566

continua da pag. 7

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Reati abrogati e reati depenalizzatiSulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, sono stati pubblicati due testi di legge importanti.

Uno è il Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67” e l’altro è il Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”.

Questi gli obiettivi dei due interventi riformatori: costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato, e trasformare alcuni reati in illeciti amministrativi, anche per deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e per rendere più effettiva la sanzione.

Sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell’illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell’ingolfamento degli affari in ambito penale (la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno ha più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale).

Il catalogo dei nuovi illeciti civili comprende l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro. Raddoppia la sanzione civile per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.

Sono depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale.

Rimangono dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, i reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi

Soci e dipendenti nelle cooperative sociali

Da parte di una cooperativa ci è stato posto il seguente quesito: la Cooperativa ha un tot di dipendenti, e avremmo bisogno di sapere, tra questi, quanti devono essere soci affinché mantenga lo status di Cooperativa sociale.

Ecco la risposta.

I soci delle cooperative sociali possono essere:

• soci ordinari, che condividono le finalità della cooperativa e ne organizzano l’attività;

• soci lavoratori, che condividono le finalità della cooperativa, prestano in essa attività lavorativa e vengono retribuiti secondo le regole del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento;

• soci volontari che condividono le finalità della cooperativa, contribuiscono alla realizzazione dei suoi obiettivi attraverso prestazioni d’opera che non vengono remunerate, ad eccezione di un rimborso spese, le cui caratteristiche devono essere determinate in Assemblea; costoro non possono superare, nel numero, la metà dei soci complessivi;

• soci sovventori, persone fisiche o giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Il legislatore non prevede alcun limite al riguardo; tuttavia è da ritenersi impossibile costituire una cooperativa sociale in cui la totalità o quasi dei soci siano persone giuridiche, perché verrebbe snaturata della sua funzione primaria di tipo prettamente mutualistico e sociale.

Oltre a conseguire lo scopo specifico previsto dalla legge 381/1991, anche le cooperative sociali perseguono uno scopo

d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.

Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 7 vai alla pagina: h t t p : / / w w w. g a z z e t t a u f f i c i a l e .i t / a t t o / s e r i e _ g e n e r a l e /caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-22&atto.codiceRedazionale=16G00010&elenco30giorni=true

Per scaricare il testo del decreto legislativo n, 8 vai alla pagina: h t t p : / / w w w. g a z z e t t a u f f i c i a l e .i t / a t t o / s e r i e _ g e n e r a l e /caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-22&atto.codiceRedazionale=16G00011&elenco30giorni=true

Nuovo falso in bilancio anche per le mere valutazioniIl riferimento ai fatti materiali oggetto di falsa rappresentazione determina una rilevanza penale anche in conseguenza di valutazioni non operate in modo corretto, poiché “nell’art. 2621 c.c. il riferimento ai ‘fatti materiali’ quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch’essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati”.

Questo è quanto è stato stabilito dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione, affermando che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria “da reato societario”, anche in base alla nuova formulazione dell’art. 2621 cod. civ. sulle false comunicazioni sociali (introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69), la omessa svalutazione dei crediti in sofferenza, nella specie pari al 62% del totale dei crediti, attuata nella consapevolezza della impossibilità o estrema difficoltà della loro riscossione, trattandosi di condotta ingannevole, che consente una mendace rappresentazione di solidità patrimoniale e finanziaria della società e la prosecuzione di ingiustificati prelievi dalle casse sociali.

Nel concetto di falso in bilancio, come modificato dalla legge 69/2015, rientrano quindi anche le valutazioni operate in violazione dei criteri predeterminati dalla disciplina civilistica, dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario o da prassi contabili generalmente accettate, come i principi contabili.

La sentenza è la n. 890, depositata il 12 gennaio 2016 (http://goo.gl/NmHqMx).

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IVA 5% per le COOP SOCIALI

La Legge di Stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n. 208 pubblicata in G.U. - Serie Generale n. 302 del 30/12/2015) ha modificato sostanzialmente il regime fiscale ai fini IVA delle prestazioni svolte dalle cooperative sociali. Tutte le novità sono contenute nei commi 960, 961, 962 e 963 dell’articolo 1 della predetta legge i quali, in sintesi, hanno provveduto a:• abrogare il numero 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972 che prevedeva l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4%;• introdurre una nuova aliquota agevolata, nella misura del 5%, a seguito dell’istituzione di una nuova tabella, Parte II-bis, allegata al DPR 633/1972;• sopprimere la disposizione interpretativa, contenuta nell’art. 1, comma 331, primo e secondo periodo, della legge 27/12/2006 n. 296, relativamente alla facoltà di opzione, prevista per le cooperative sociali, quali Onlus di diritto, fra il regime IVA di esenzione e l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4%;• prevedere la decorrenza del nuovo regime IVA in relazione alle prestazioni di cui ai contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dal 1° gennaio 2016.

Di modo che, alla data in cui scriviamo queste brevi note di commento, le nuove disposizioni sono già operative. Peraltro, alcuni dubbi ancora permangono ed a tal proposito si è in attesa della circolare interpretativa dell’Amministrazione Finanziaria.

Ciò premesso, vediamo di approfondire la portata innovativa del nuovo regime IVA voluto dal legislatore fiscale per le prestazioni socio sanitarie ed educative che sono poste in essere dalle cooperative sociali.

In via preliminare dobbiamo sottolineare che il cambiamento, rispetto al precedente regime IVA, è stato effettuato al fine di non incorrere nell’apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese da parte della Commissione Europea. Infatti, già con la legge di stabilità 2013, a seguito di una procedura EU Pilot con la quale la Commissione Europea aveva rilevato l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario della disciplina ai fini IVA relativa alle prestazioni delle cooperative (non solo di quelle sociali) prevista dal numero 41-bis) della Tabella A - Parte seconda - del DPR 633/1972, il legislatore aveva originariamente disposto l’innalzamento dell’aliquota al 10%; previsione, poi, che non ebbe mai corso, in quanto modificata dalla legge di stabilità 2014, che ha in buona sostanza ripristinato l’aliquota ridotta del 4% per le cooperative sociali. Ma da quella data, 1° gennaio 2014, le cooperative non sociali non hanno più potuto avvalersi del regime IVA agevolato del 4%. Per cui, e ciò sino a tutto l’anno scorso, le cooperative sociali potevano legittimamente optare per il regime di maggior favore previsto dall’art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/1997 (disciplina delle Onlus), scegliendo di applicare (e mantenendo ferma tale determinazione di convenienza per l’intero anno solare) per le prestazioni socio sanitarie ed educative, svolte ai sensi della legge n. 381/91, il regime di esenzione IVA ovvero il regime di imponibilità ad aliquota ridotta al 4%. Chiaramente, facevano eccezione a tale regime opzionale le prestazioni non previste dal numero 41-bis) come, ad esempio, i servizi socio sanitari di cui al punto 27-ter) dell’articolo 10 del DPR 633/1972 resi nei confronti

mutualistico ai sensi dell’art. 2511 c.c.L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi (art. 2521 c.c.)Pertanto in una cooperativa sociale il cui scambio mutualistico è di lavoro, se lo statuto lo contempla, possono operare soci lavoratori o dipendenti assunti con normale contratto di lavoro.In entrambi i casi si fa riferimento ad un Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) se siamo un presenza di lavoro prestato in forma subordinata.

Le regole relative al lavoro dei soci vengono definite da un regolamento che le cooperative hanno l’obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Quanto al rapporto numerico (nell’ambito dei lavoratori) tra soci e non soci, non esiste una norma che prescriva una proporzione obbligatoria o limiti precisi.Vale il principio generale per cui – come dire – il socio è “la regola” e il non socio è “l’eccezione” (come già abbiamo visto sopra, lo statuto “può prevedere” – come no - che la società svolga la propria attività anche con terzi).Intanto, anche se le cooperative – ONLUS di diritto – sono considerate a mutualità prevalente, è opportuno che anche per esse si rispetti il criterio di cui alla lettera b) dell’art. 2513 del codice civile, previsto per le cooperative a mutualità prevalente (“ il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”).Ad ogni modo il calcolo della misura di detta prevalenza va documentato nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i suddetti parametri.Significativo poi – per un’ interpretazione di tipo sistematico – che, a proposito delle cosiddette cooperative sociali di tipo b), la legge 381/1991 (art. 4) prescriva che le persone svantaggiate, che costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa, devono “compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa”.

Se ne deve concludere che la presenza di lavoratori soci va motivata già in sede di assunzione (spiegando perché la persona non è ammessa a socio) e poi annualmente in sede di bilancio, nell’ambito delle informazioni contenute nella nota integrativa. La persona incaricata a compiere la revisione (di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6/12/2004) sul punto può chiedere chiarimenti e formulare osservazioni che potrebbero anche incidere in sede di conclusione della revisione stessa.

inevidenza

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di migranti senza fissa dimora, richiedenti asilo; le quali, pertanto, erano soggette per obbligo di legge al regime di esenzione.Dal 1° gennaio 2016, come dianzi anticipato, le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 hanno portato un cambiamento sostanziale nel regime IVA, prevedendosi, al nuovo numero 1) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/1972, che sono soggette all’aliquota IVA del 5% le “ … prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi”. In estrema sintesi si tratta delle seguenti prestazioni:n. 18): prestazioni sanitarie;n. 19): prestazioni di ricovero e cura;n. 20): prestazioni educative;n. 21): prestazioni proprie di strutture ricettive quali case di riposo, asili, etc.;n. 27-ter): prestazioni socio sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o simili. Dalla lettura della nuova disposizione fiscale possono delinearsi alcuni ambiti di operatività della stessa. In primis, in ordine ai soggetti che sono prestatori dei servizi: viene limitata l’adozione del nuovo regime soltanto alle cooperative sociali e loro consorzi; escludendosi, di conseguenza, tutte le cooperative diverse da quelle sociali, fra cui anche quelle Onlus. In riferimento ai consorzi ai quali si applicano le nuove disposizioni si precisa che deve trattarsi di consorzi di cooperative in cui la presenza delle cooperative sociali raggiunga almeno il 70%. Secondariamente, in ordine ai soggetti che sono fruitori dei servizi: qui, la nuova disposizione, richiamando i soggetti di cui al n. 27-ter) dell’art. 10, opera un ampliamento dei potenziali utilizzatori. La norma dispiega la propria efficacia non soltanto in relazione ai soggetti di cui all’abrogato n. 41-bis), ossia agli anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; ma anche in ordine ai nuovi soggetti considerati svantaggiati, ossia nei confronti delle persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, le persone detenute, le donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Inoltre, in riferimento alle “vecchie” prestazioni del n. 41-bis), con la sua abrogazione è venuta anche meno la dicitura “ … o ovunque rese, …”; per cui, qualora dette prestazioni siano rese in luoghi diversi da quelli che sono individuati nel precitato n. 27-ter) dell’art. 10 (che richiama l’assistenza domiciliare, ambulatoriale, in comunità o simili) si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%. A titolo di esempio, si pensi alle somme erogate dalle Prefetture per l’ospitalità dei migranti, richiedenti asilo. Sino al 31 dicembre u.s., in ordine a tali prestazioni le cooperative sociali non potevano fruire del regime IVA ad aliquota ridotta del 4%, ma dovevano far rientrare tali servizi nel regime di esenzione ex art. 10 ai fini IVA. Dal 1° gennaio del corrente anno, in virtù dell’ampliamento della platea di coloro che sono da considerarsi svantaggiati, tali prestazioni saranno soggette al regime IVA ad aliquota agevolata del 5%.

Infine, due aspetti per così dire problematici che necessitano un celere chiarimento da parte dell’Amministrazione delle Finanze. Il primo riguarda la scelta (la cd. opzione) fra il regime di imponibilità (in oggi al 5%) ed il regime di esenzione. Dalla lettura della nuova disposizione e soprattutto dalla volontà del legislatore tale facoltà di scelta sembrerebbe preclusa. Invero, la previsione di maggior favore di cui all’art. 10 comma 8 del D. Lgs 460/1997, probabilmente per un difetto di coordinamento fra le disposizioni del nuovo regime e di quelle previgenti che si intendevano abrogare, è tuttora in vita; e la permanenza di tale previsione legittimerebbe la facoltà di opzione fra i due regimi. In attesa di un chiarimento ministeriale, ed anche al fine di evitare eventuali aspetti sanzionatori, si suggerisce, in via prudenziale, l’adozione del regime IVA di imponibilità ad aliquota ridotta del 5%.Il secondo aspetto in ordine al quale si reputa opportuno un chiarimento del Ministero risiede nell’ambito della decorrenza del nuovo regime. Il comma 963 di cui in premessa esplicita che le nuove norme fiscali si applicano “… alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, cioè a decorrere dal 1° gennaio 2016. Orbene, le nuove disposizioni si riferiscono alle prestazioni effettuate e fatturate a partire dal 1° gennaio 2016 in relazione a contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 31 dicembre 2015, con gli utenti finali ovvero con i committenti, pubblici o privati. Di conseguenza, viceversa, le prestazioni effettuate e fatturate dal 1° gennaio 2016, ma inerenti a contratti stipulati, rinnovati o prorogati entro il 31 dicembre 2015, dovranno seguire le regole IVA vigenti fino al 31.12.2015.Il dubbio potrebbe rinvenirsi nel concetto di “contratto stipulato” ovvero “rinnovato” ovvero ancora “prorogato”, intendendosi come momento rilevante ai fini dell’applicazione o meno del nuovo regime, la data in cui viene sottoscritta la stipula, la rinnovazione o la proroga, ovvero la data, che è normalmente successiva, in cui decorre l’efficacia del contratto o del rinnovo o della proroga. A titolo di esempio, si pensi ad un contratto stipulato ex novo che riporti una data di sottoscrizione di fine dicembre 2015, ma che

decorra, quanto ad effetti e ad operatività delle prestazioni, dal 1° gennaio 2016. Oppure, ad un contratto rinnovato ovvero prorogato con una clausola sottoscritta sempre a fine dicembre 2015, ma il cui rinnovo o la cui proroga operino con effetto a partire dal 1° gennaio 2016. L’interpretazione letterale del comma 963 sembrerebbe far propendere per conferire rilievo giuridico al momento in cui si sottoscrive la stipulazione o la rinnovazione od ancora la proroga del contratto. Ciò posto, si suggerisce la massima attenzione, ai fini eventuali della prova, di conferire certezza giuridica a tale data. Per esempio, attraverso l’apposizione del timbro postale sul contratto, ovvero anche tramite l’invio telematico dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata a quello corrispondente di controparte.Nel caso, poi, di rinnovazioni tacite (ad esempio, con la clausola di stile: “Il presente contratto si intende rinnovato / prorogato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti”), si propende nel ritenere che troverà applicazione il regime in vigore alla data di decorrenza del rinnovo / proroga: di conseguenza, se la rinnovazione ovvero la proroga avranno decorrenza nel corso del presente anno, troveranno applicazioni le nuove disposizioni fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Due ultime considerazioni.La prima riguarda la concreta possibilità, per le cooperative sociali che svolgono servizi socio sanitari (per esempio in forma di ambulatori, infermieristici, etc.) di avere una coesistenza fra operazioni imponibili ed operazioni esenti da IVA (se rese, queste ultime, direttamente ovvero anche indirettamente a favore di soggetti diversi da quelli considerati svantaggiati).

La seconda, in tema di concorrenza e di appalti, in particolare con le pubbliche amministrazioni, nel passaggio da un regime opzionale di esenzione ad un regime obbligatorio di imponibilità, seppure ad aliquota ridotta. A tal riguardo si evidenzia la recente sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato, emessa in data 10 dicembre u.s., con la quale viene affermato l’importante principio secondo il quale nelle “… gare d’appalto il prezzo base d’asta e, correlativamente, il prezzo oggetto dell’offerta, debbono sempre considerarsi al netto dell’IVA, al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, la libera concorrenza e la trasparenza dell’azione amministrativa, da ritenersi prevalenti sull’interesse della stazione appaltante a sopportare costi inferiori”.

a cura di Gioacchino Dell’Olio ed Enrico Casarino

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infogennaio / febbraio 2016

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CCIAA: diritto annuale 2016Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 279880 del 22.12.2015 (http://goo.gl/pNfnVv), ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2016 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Ricordiamo che l’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio, da un 35% per l’anno 2015, fino al 50% per l’anno 2017.

Per l’anno 2016, l’importo del diritto annuale, di cui all’art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è stato ridotto del 40%.

Prestito sociale: adeguamento triennale limiti massimi di raccoltaCom’è noto, ogni triennio l’importo massimo del prestito sociale di cui è ammessa la raccolta nei confronti dei soci persone fisiche, viene adeguato ai sensi dell’art.21, comma 6, L.31 gennaio 1992, n.59.

L’ammontare esatto di tale rivalutazione, ai sensi della citata norma di legge, dovrebbe essere sancito con l’emanazione, da parte dei Ministri competenti, di un apposito decreto. Nelle more di tale emanazione, poiché sono ormai note le percentuali “delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT” (previste sempre dal comma 6, art.21/59), tenendo anche conto della risposta fornita alle Associazioni di categoria dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della cooperazione, in data 14 maggio 1996, siamo – sulla base dell’affermazione contenuta proprio nella citata risposta: “la decorrenza degli adeguamenti del capitale non può che essere individuata

all’inizio del nuovo triennio” – a comunicarVi i nuovi limiti di importo per il periodo 2016 – 2017 – 2018:

• per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per quelle di produzione e lavoro, nonché per le cooperative edilizie di abitazione, € 73.054,21;

• per i soci delle altre cooperative, € 36.527,10.

Tali nuovi limiti, come sopra detto, sono applicabili già dal 1° gennaio 2016.

DIRITTO ANNUALE 2015 e ravvedimento operosoCome previsto dall’art. 24, comma 35, della legge n. 449/1997, a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale.

Per chi non avesse ancora pagato il diritto annuale relativo al 2015 è possibile regolarizzarsi con il meccanismo del ravvedimento operoso.

La regolarizzazione agevolata con il sistema del ravvedimento operoso è possibile entro un anno dalla scadenza ordinaria, ovvero entro il 16 giugno 2016 per il diritto annuale relativo al 2015.

Scaduto detto termine, invece si potrà soltanto regolarizzare il tributo e attendere l’irrogazione della sanzione con cartella esattoriale o emissione di atto contestuale.

Per effettuare il ravvedimento si dovranno utilizzare i tre codici predisposti dall’Agenzia delle Entrate (3850 = tributo, 3851 = interessi, 3852 = sanzione), e quindi compilare tre righe del modello F24, Sezione IMU e altri tributi locali. L’anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del tributo.

Si ricorda che i versamenti effettuati con i codici 3851 e 3852 non sono compensabili con altri tributi Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003).

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info gennaio / febbraio 2016

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Rassegna stampa per le cooperativeDal 1° gennaio 2016 è attivo per le cooperative aderenti il servizio di rassegna stampa, sviluppato da Ames in partnership con B&B Infostampa di Genova e con il circuito nazionale Datastampa.

Il servizio consente di poter monitorare quotidianamente l’informazione territoriale sul sistema cooperativo ligure e nazionale, sui temi di interesse comune e settoriali e su specifici argomenti richiesti dall’utente, con possibilità di estendere il monitoraggio alle testate nazionali, alle radio e televisioni, al web e ai social network.

L’abbonamento al servizio di rassegna stampa ha un costo mensile di 70,00 euro, con durata annuale rinnovabile, e consente di ricevere ogni giorno (dal lunedì al venerdì alle ore 8.30, prefestivi e festivi ore 9,30) la rassegna ragionata direttamente sulla posta elettronica. Inoltre, è possibile dietro rilascio di password utente, accedere al sito per gestire in autonomia il proprio profilo ed effettuare ricerche e selezioni dall’archivio delle notizie.

Gli articoli, in formato PDF o in modalità OCR (solo testo) possono essere liberamente convertiti in file immagine e condivisi sulle principali piattaforme.

Società cooperative, di mutuo soccorso e associazioni aderenti a Legacoop Liguria possono richiedere informazioni a:

Stefania Mazzucchelli [email protected] La Marca [email protected]

2016: impossibile rivalutare quote ed azioni

L’Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato l’indice annuo di variazione 2014/2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che definisce, come previsto dall’art.7, L.59/92, il limite massimo applicabile ai fini della rivalutazione gratuita delle quote e delle azioni dei soci cooperatori e sovventori.

Per le Cooperative con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, decorrente cioè dal 1º gennaio e fino al 31 dicembre 2015, l’indice negativo è pari a -0,1%.

Con riferimento all’esercizio 2015 non è pertanto possibile attribuire la rivalutazione gratuita ai sensi dell’art. 7 L.59/92.

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infogennaio / febbraio 2016

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Progetti di formazione INAIL in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Nella GURI n. 14 del 19/01/2016 è data notizia dell’adozione di un’Avviso (http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Bandoperlaformazione/index.html) per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. gestito dall’INAIL a valere su fondi del Ministero del Lavoro.

La formazione è destinata a:• datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;• piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile;• lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese;• rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie e microimprese; • soggetti individuati ex art. 21, del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i.

I Soggetti attuatori sono: a) Organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro rappresentati nell’ambito della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., che possono avvalersi per la realizzazione anche di strutture formative di diretta o esclusiva emanazione;b) Organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) e del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;c) Università;d) Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;e) Ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti;f) Enti di patronato;g) Soggetti formatori accreditati

Le imprese, cui sono dedicati i progetti, delegano alla presentazione della domanda di finanziamento, esclusivamente i suddetti soggetti attuatori, in forma singola o in aggregazione.

Sono ammessi a finanziamento progetti realizzati in almeno quattro Regioni (una Regione per ciascuna delle seguenti quattro macroaree: nord, centro, sud, isole) relativi ai seguenti ambiti: A. Formazione finalizzata all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in un’ottica di sviluppo del sistema delle relazioni e del cambiamento della cultura organizzativa; B. Formazione per i soggetti individuati ai sensi dell’art. 21, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi propri delle attività svolte; C. Formazione sugli aspetti organizzativo - gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze; D. Formazione per l’adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico; E. Formazione sulla valutazione dei rischi nell’ambito dell’art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare attenzione alle specificità di quelli collegati allo stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere e agli altri ivi previsti; F. Formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il finanziamento è compreso tra € 800.000,00 e € 200.000,00 (comprensivi dell’eventuale I.V.A.) a copertura del 100% dei costi. Il contributo è concesso in de minimis.

La domanda deve essere presentata entro le ore 13 del 19 aprile 2016.

Bando Inail - ISI 2015È stato adottato il Bando ISI (http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2015/index.html) per la concessione di contributi a fondo perduto per progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Il bando, a sportello, è rivolto a tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Il bando è diviso in singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell’Inail.

Il bando prevede la concessione di un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro (il limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

La procedura per la presentazione delle istanze prevede tre fasi:• dal 1° marzo al 5 maggio 2016, nella sezione “Servizi on line” del portale dell’Inail, le imprese inseriscono la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali.• dal 12 maggio 2016 le imprese la cui domanda abbia raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità potranno ottenere il proprio codice identificativo online da utilizzare al momento di inoltrare la domanda• dal 19 maggio 2016 sul sito dell’Inail saranno comunicate le date e gli orari di apertura dello sportello informatico per la presentazione delle singole istanze.

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info gennaio / febbraio 2016

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Prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche: le agevolazioni del secondo bando La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 29 dicembre 2015, il secondo bando “Agevolazione a favore delle attività economiche per prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche (dispositivi e/o impianti)” nell’ambito dell’azione 3.1.1, Asse 3 - Competitività delle imprese, del Por Fesr Liguria 2014-2020.

Il bando promuove la dotazione da parte delle micro, piccole e medie imprese liguri di sistemi (dispositivi e/o impianti) di auto protezione in caso di calamità alluvionali.I destinatari del bando sono le micro, piccole e medie imprese. Gli investimenti devono riguardare unità locali ubicate sul territorio della Regione Liguria e devono essere completati entro 6 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.Le risorse assegnate al bando sono pari a 6.400.000 euro.

L’agevolazione, concessa in regime “de minimis”, consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del:• 50% dell’investimento ammissibile per i soggetti che non hanno subìto danni segnalati alla Camera di Commercio competente a seguito di precedenti eventi atmosferici eccezionali• 60% dell’investimento ammissibile per i soggetti che hanno subìto danni segnalati alla Camera di Commercio competente a seguito di precedenti eventi atmosferici eccezionali• 80% dell’investimento ammissibile per i soggetti che hanno subìto danni segnalati alla Camera di Commercio competente a seguito di più eventi atmosferici eccezionali occorsi.

L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore ad euro 2.500 né superiore a 40.000 euro.Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema bandi online dal sito www.filse.it a decorrere dal 2 febbraio 2016 al 29 aprile 2016.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Paola Bellotti, Responsabile Area finanza e credito Legacoop [email protected] Brigata Liguria n. 105 r - 16121 Genova (GE)Tel. +39.010.572111 - Fax +39.010.57211223Cell. +39.337.1050485

Adesioni FonCoopADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE

L’adesione a Fon.Coop consente all’im-presa di richiedere un contributo per fi-nanziare la formazione dei propri lavora-tori presentando un piano concordato.Con l’adesione l’impresa autorizza l’Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

• L’adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con appositaprocedura • L’impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca• L’adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: [email protected]

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infogennaio / febbraio 2016

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Info day “Accesso al Credito” Genova, 11 febbraio 2016Il sistema delle Camere di Commercio della Liguria ha deciso di organizzare una giornata informativa sul tema dell’accesso al credito.L’Info Day, fissato per Giovedì 11 febbraio p.v. nel Palazzo della Borsa – Sala delle Grida (Genova), intende fornire una panoramica degli strumenti di accesso al credito disponibili a livello comunitario e nazionale: l’iniziativa è aperta al sistema imprenditoriale ed economico ligure, pertanto tutte le cooperative potranno liberamente parteciparvi.

Questo è il programma:

Ore 09.30 Registrazione dei partecipantiOre 10.00 Apertura dei lavori Paolo Cesare Odone, Presidente Unioncamere Liguria Edoardo Rixi, Assessore allo Sviluppo economico, Regione Liguria

Le iniziative comunitarie a sostegno del sistema imprenditoriale

Ore 10.15 La programmazione comunitaria 2014-2020 inquadramento degli strumenti per le PMI Maria Pia Vigliarolo, Unità Politiche per le PMI, Direzione Generale Grow, Commissione europeaOre 10.45 La nuova programmazione dei Fondi Strutturali in Liguria Il POR FESR 2014-2020 Gabriella Drago, Dipartimento Sviluppo economico, Regione LiguriaOre 11.00 Il ruolo del Fondo Europeo di Investimento nelle politiche di supporto delle PMI Alessandro Tappi, Responsabile Garanzie e Securisation – FEI

Le iniziative di livello nazionale a supporto del sistema imprenditoriale

Ore 11.30 La SME Initiative in Italia: le linee di intervento e i beneficiari Salvatore Vescina, Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del ConsiglioOre 11.45 Gli strumenti di finanziamento complementari al canale bancario Stefano Firpo, Ministero dello Sviluppo economicoOre 12.00 Il finanziamento delle PMI: le iniziative del Fondo Italiano d’Investimento Roberto Del Giudice, Fondo Italiano d’InvestimentoOre 12.15 Interventi in sala

FOCUS 1: I fondi comunitari

Ore 14.30 Il Programma Quadro COSME e il Programma Quadro Horizon2020 Armando Melone, Unità Strumenti Finanziari COSME, Direzione Generale “Grow”, Commissione europea Rappresentante DG Research

Ore 15.00 Accedere ai finanziamenti europei A cura di Unioncamere Liguria

Ore 15.30 Le strategie di intervento territoriale A cura di Regione Liguria

FOCUS 2: I nuovi canali di finanziamento complementari al credito

Ore 14.30 I capitali di debito: mini-bond e cambiali finanziarieOre 15.00 Peer-to-peer business: il crowdfunding per il finanziamento delle imprese Antonio Lafiosca, AD Borsa del CreditoOre 15.30 Invoice trading: la piattaforma digitale per il trading dei crediiti commerciali Fabio Bolognini, Worke in Voice

“Fondo Tranched Cover Liguria”: apertura termini Con la deliberazione n.1391 del 14 dicembre 2015, la Giunta regionale ha costituito, in attuazione della linea di attività 1.2.4 “Ingegneria Finanziaria” Asse 1 Innovazione e competitività del Por Fesr 2007-2013, il Fondo Tranched Cover Liguria.

Il Fondo sostiene l’accesso al credito delle piccole e medie imprese liguri fornendo garanzie su un portafoglio di nuovi finanziamenti. Opera attraverso la costituzione di un pegno, che avviene tramite versamento del cash collateral sul conto vincolato, interviene a copertura delle prime perdite, per un ammontare pari all’80% di ogni perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all’80% della tranche junior.Possono beneficiarne le PMI, costituite anche in forma cooperativa, che abbiano sede operativa in Liguria o costituiscano sede operativa in Liguria entro la data di erogazione del finanziamento.

Sono ammissibili i finanziamenti chiro-grafari richiesti per:1. piano di sviluppo aziendale2. fabbisogni di circolante, scorte, liquidità e capitalizzazione aziendale3. riequilibrio finanziario

Il Fondo ha una dotazione di risorse finanziarie pari a 6.739.093,77 euro.L’importo del finanziamento garantito deve essere compreso tra 25.000 e 1 milione di euro e la durata del finanziamento compresa tra 18 e 60 mesi.

Le domande, redatte online accedendo al sistema “Bandi online” sul sito www.filse.it, possono essere presentate entro il 31 ottobre 2016 a una delle banche convenzionate.

La presentazione istituzionale del Fondo “Tranched Cover” avverrà secondo il seguente calendario:• Camera di Commercio di Savona3 febbraio ore 10,00 Sala Magnano - Via Quarda Superiore, 16• Camera di Commercio di Imperia 3 febbraio ore 15,00 Sala Multimediale Via T. Schiva, 29• Camera di Commercio di Genova 4 febbraio ore 10,00 Salone del Bergamasco Via Garibaldi 4• Camera di Commercio di La Spezia10 febbraio ore 10,30 Piazza Europa, 16

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a: Paola Bellotti, Responsabile Area finanza e credito Legacoop [email protected] Brigata Liguria n. 105 r 16121 Genova (GE)Tel. +39.010.572111 Fax +39.010.57211223Cell. +39.337.1050485

inagenda

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info gennaio / febbraio 2016

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Persone speciali per imprese specialiLe grandi questioni che animano sovente il dibattito sulla cooperazione (il rapporto tra impresa e soci, i modelli di governance, il peso delle ideologie, la ridefinizione del proprio patrimonio valoriale, gli obiettivi economici a lungo termine), altro non sono che la riproposizione nel mutato contesto di problematiche di antica data, familiari alle dirigenze quanto allo studioso di temi economici e sociali. Basti solo riandare alla dialettica tra vere e false cooperative, che ne accompagna la storia dai tempi di Ugo Rabbeno e che ha occupato parte dell’attività della centrale nazionale di rappresentanza negli ultimi mesi. Tali temi, cui si possono aggiungere quelli più teorici, che rimandano alla natura stessa di questa impresa speciale e al particolare contributo da questa conferito alla cultura economica e

imprenditoriale, sono oggetto di una attenta e vasta bibliografia specialistica, spesso tuttavia dispersa tra varie fonti di non semplice reperibilità nonostante l’assidua e meritoria azione di studio, raccolta e divulgazione operata dai rari centri italiani di documentazione sull’economia sociale e l’interesse di alcuni istituti di ricerca, case editrici e università nazionali.

Meritoria quindi la pubblicazione per Rubbettino di questa opera di sintesi, a un tempo dei nodi interpretativi più importanti e dell’opera stessa dello studioso bolognese Tito Menzani, storico dell’età contemporanea e docente a contratto di storia economica e storia dell’impresa all’università felsinea, che al movimento cooperativo ha dedicata gran parte della propria ventennale produzione storiografica. Tra i suoi molti pregi, il libro di Menzani ha quello di affrontare con pacata chiarezza le principali questioni e gli snodi della lunga storia associativa, saldamente padroneggiata e abilmente piegata agli obiettivi impliciti o dichiarati del presente volume, che traguarda il passato per interrogarsi sul presente e al futuro della cooperazione.

Non si tratta quindi, per Cooperative: persone oltre che imprese, né di una storia del movimento cooperativo né di un’antologia di scritti, bensì di una oculata rielaborazione di temi che, sulla scia degli insegnamenti di Vera e Stefano Zamagni, di Patrizia Battilani (autrice di una stimolante prefazione) e di un costante dialogo con i centri di ricerca italiani, dalla Fondazione Barberini e dal Centro italiano di documentazione di Bologna a Memorie Cooperative, offre un sintetico strumento di comprensione di un’impresa per molti versi di difficile classificazione e inquadramento, sin dai suoi esordi ottocenteschi. Disciplina di cui sono ben note le insidie interpretative e la pluralità di approcci, le ardue periodizzazioni e le specificità locali, ma qui affrontata senza che mai venga meno il rigore scientifico di un’opera di cui si apprezza la forma snella che, pur sacrificando in nome della maggiore fruibilità il rigoroso impianto di note solitamente proprio all’autore, dà conto in bibliografia di una ragionata scelta di volumi per un approfondimento multilivello.

Le tre sezioni in cui è articolato il volume corrispondono ad altrettante prospettive dalle quali affrontare la distintività e le peculiarità della cooperazione: in relazione al proprio patrimonio valoriale (comprensivo delle diverse sensibilità culturali, nodo su cui non a caso l’autore apre un volume uscito a ridosso della nascita dell’Alleanza cooperativa italiana); affrontandone la natura primaria di impresa di persone, a sua volta inserita in network orizzontali e verticali nella cui declinazione semantica di alleanze, leghe e consorzi leggiamo la ricca matrice della socialità delle origini; infine come sintesi e scioglimento di tali elementi nella comunità territoriale di riferimento e nei suoi principali attori sociali. Tale tripartizione di approccio, se da un lato consente di focalizzare l’attenzione su temi di assoluto rilievo (si pensi solo alla sfera etica, in assenza della quale «la cooperazione è destinata a diventare un’organizzazione spuria e interprete di una deriva socio-economica in termini di peso nella società»), appare estremamente funzionale a leggere la storia cooperativa italiana e europea in chiave innovativa, in un costante dialogo tra esperienza trascorsa e sfide del presente, allungando lo sguardo alle declinazioni futuribili del movimento.

Strumentalmente, a costo di distorcerne e dilatarne finalità e obiettivi, il libro può anche essere considerato alla stregua di compendio, utile a argomentare e respingere criticamente i luoghi comuni e gli attacchi indiscriminati al movimento, spesso basati su pregiudizi di lunga durata e periodicamente ricorrenti a discapito dell’immagine complessiva di un corpo imprenditoriale radicato in profondità nel tessuto economico e sociale nazionale, benché esposto più di altri ai colpi di maglio della propaganda avversa a causa di scelte e comportamenti individuali dissennati. Elementi che hanno contribuito a far precipitare negli ultimi anni la fiducia del Paese in un sistema che nel suo complesso interessa più di 40mila imprese, con oltre 12 mln di soci e 1,2 mln di addetti, contribuenti dell’8% alla formazione del prodotto interno lordo, cifre su cui peraltro grava in senso peggiorativo il noto contesto di difformità nei dati di rilevazione.

Cadute e limiti che hanno contribuito a collocare in secondo piano i contemporanei e manifesti insuccessi dell’impresa tradizionale: le drammatiche delocalizzazioni produttive, i fallimenti e le cessioni eclatanti, le scelte scellerate a discapito dell’ambiente e della vivibilità, i crolli finanziari e e gli artifici speculativi, la collusione e l’azione di lobbying, il ripensamento peggiorativo delle relazioni industriali e degli strumenti di welfare. Tutti elementi profondamente connaturati a una parte dell’impresa tout-court (e benevolmente perdonati, in coerenza a una incondizionata adesione ai totem ultraliberistici), ma per lunghi decenni alieni a quella cooperativa, anche grazie agli anticorpi maturati nel fruttuoso interscambio ideale con le politiche democratiche e progressiste, delle cui degenerazioni ha essa in seguito condiviso i destini.

Tali aspetti rischiano di mettere in ombra i molti aspetti sociali, ma anche di modernità e innovazione di un’impresa che sin qui (pur in quadro storico generale di incertezze, sviluppo territoriale e dimensionale disomogeneo, divisioni ideologiche), ha dimostrato la propria forza nella pluralità dei campi di azione, nei volumi finanziari e nel numero degli occupati. Ma soprattutto nella capacità di adattamento e libertà continua di sperimentazione, che ne hanno fatto uno dei cardini e motori propulsivi di modelli originali di sharing economy: l’economia basata sullo scambio e l’interazione tra obiettivi di profitto, sostenibilità e aspirazioni di realizzazione comunitarie e personali, attualmente al centro dell’attenzione socioeconomica e del mercato, seppure in un contesto

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infogennaio / febbraio 2016

9 febbraio 2016 STRUTTURE SANITARIE E MEDICIInvio al sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi per prestazioni non erogate o erogate parzial-mente.Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati, riferiti al 2015, relativi alle spese sanitarie così come ri-portati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codi-ce fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non ero-gate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i cor-rispettivi delle prestazioni non fruite.

16 febbraioContribuenti Iva mensiliLiquidazione e versamento dell’Iva relati-va al mese precedenteContribuenti Iva trimestrali soggetti al regi-me di cui all’art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che presta-no servizi al pubblico con carattere di fre-quenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distri-buzione di carburante per uso di autotra-zione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell’albo ex L. n. 298/1974Versamento dell’IVA dovuta relativa al quarto trimestre 2015 al netto dell’acconto versato

RITENUTEVersamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condo-mini (mese precedente)

ADDIZIONALIVersamento addizionali regionali/comu-nali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

CONTRIBUTI INPS MENSILIVersamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX EN-PALS MENSILITermine per il versamento contributi previ-denziali a favore dei lavoratori dello spet-tacolo

CONTRIBUTI INPGIVersamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle re-tribuzioni maturate nel mese precedente

GESTIONE SEPARATA INPS COLLABO-RATORIVersamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - PREMIO O RATA

Versamento premio (regolazione anno precedente e anticipo anno corrente) o I^ rata

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVA-LUTAZIONE DEL TFR - SALDOTermine ultimo per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazio-ne del TFR relativa all’anno precedente

22 febbraioCONTRIBUTI ENASARCO - IV trimestreVersamento contributi IV trimestre dell’anno precedente

25 febbraioOperatori intracomunitari con obbligo mensilePresentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acqui-sti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari ef-fettuati nel mese precedente

29 febbraioSoggetti IVA: Comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei re-gistri Iva nel mese precedenteComunicazione mensile delle operazio-ni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente

Comunicazione annuale dati IVAPresentazione della comunicazione an-nuale dati Iva riferita all’anno d’imposta 2015

Consegna agli interessati della CU 2016Consegna agli interessati della Certifica-zione Unica (c.d. CU 2016) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle cer-tificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2015

CIG RIDOTTAInvio all’INPS della dichiarazione annua-le per l’applicazione della CIG ridotta

DENUNCIA UNIEMENSDenuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente

FASIVersamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)

INAILPresentazione telematica delle dichira-zioni delle retribuzioni 2015 con even-tuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa

LIBRO UNICOScadenza delle registrazioni relative al mese precedente

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIOInvio del prospetto informativo

inscadenza Pagina a cura di Nord Ovest Servizi s.r.l. - Liguria

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nazionale ancora minoritario rispetto al quadro europeo.

Anche in virtù del ruolo attivo che la cooperazione sta progressivamente acquisendo in vari campi – nelle politiche socio-sanitarie e di assistenza, nella valorizzazione del paesaggio e della fruizione culturale attraverso forme di cooperazione tra pubblico e privato sociale, nella rivitalizzazione e recupero di comunità locali, nell’attenzione alle pratiche innovative e alle startup – l’oggetto dell’attenzione dell’autore si sposta dall’impresa alle persone che la realizzano e che ne traggono benefici, attribuendo in questo quadro un forte peso al ricambio generazionale. Contributo, questo, che ha consentito al movimento cooperativo italiano di superare antiche tabe (tra cui il citato ruolo di cinghia di trasmissione con la politica) e vincere consolidati tabù, riattualizzando esigenze di antica data e sperimentando nuovi terreni su cui esplicare la propria azione a beneficio di soci e collettività: la promozione di cooperative di comunità per la rigenerazione e valorizzazione di territori abbandonati o in via di spoliazione sociale, le pratiche di sviluppo locale all’insegna della sostenibilità energetica e ambientale, la promozione di forme di autogestione produttiva e riscatto lavorativo, l’attenzione verso l’innovazione e il trasferimento tecnologico, la formazione e la didattica, le politiche di genere e di welfare aziendale.

La centralità, quindi, che Menzani assegna alla persona nella cooperazione del ventunesimo secolo rimanda alla natura primigenia dell’economia sociale: al saper rispondere con prontezza alle necessità della comunità di riferimento, la cui identità e appartenenza sociale è in continua evoluzione, ma le cui prospettive non sono sostanzialmente dissimili da quelle da cui mosse la mutualità delle origini, «quella semplice, ma non banale idea» che attraverso un meccanismo incentivante aveva delineato le finalità ultime di un modello imprenditoriale che nelle aspirazioni della persona, e non nella deificazione del mercato, individuava e ritrova ancora i propri presupposti valoriali.

di Sebastiano Tringali

Tito Menzani, Cooperative: persone oltre che imprese. Risultati di ricerca e spunti di riflessione sul movimento cooperativo, Rubettino Editore, Soveria Mannelli 2015, pp. 142, € 14,00.

Il volume sarà presentato a Genova da Ames nella prima settimana di aprile 2016. Info: [email protected]

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cooperativa del mese