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Il volume fornisce tutte le soluzioni degli aspetti contrattuali

prevalenti della professione (i contratti di lavoro, le collaborazioni,

l’agenzia, l’appalto, il contratto a termine, le conciliazioni, il

personale direttivo, le trasferte e i trasferimenti, i benefit, la gestione

del personale, i premi, i licenziamenti, le procedure disciplinari) che

costituiscono la quasi totalità delle problematiche che si riscontrano

nell’amministrazione del personale.

Suddivisa in argomenti tematici, ogni formula viene proposta e

analizzata sotto quattro aspetti principali: i punti di attenzione, la

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formule, che possono essere ricercate sia attraverso un indice degli

argomenti, sia digitando un codice riportato a fianco della formula

nel sommario del volume. Una volta individuata, la formula potrà

essere personalizzata, stampata ed archiviata per futuri utilizzi.

di Gianluca Spolverato

pagg. 747 - 72,00

Codice: 00139511

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Normativa NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

Comunicazione dei nominativi R.L.S. e denuncia soci/collaboratori/coadiuvantiartigiani e non artigiani

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

Inail - Circ. n. 11 del 10 febbraio 2014; Inail - Nota 14 febbraio 2014

Certificazione di crediti e rilascio del Durc - Chiarimenti Inail

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

Inail - Nota n. 1123 del 13 febbraio 2014

Autoliquidazione Inail - Istruzioni per agevolazioni e riduzioni dei premi

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

Inail - Nota n. 1147 del 14 febbraio 2014

Lavoro straordinario «fuori busta» - Quadro sanzionatorio

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

Min. lavoro - Nota n. 2642 del 6 febbraio 2014

Lavoratori ex Ipost - Contribuzione sindacale aggiuntiva

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

Inps - Msg. n. 2031 del 4 febbraio 2014

ASpI e mini-ASpI consultazione on line dal Cassetto previdenziale

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Inps - Msg. n. 2436 del 10 febbraio 2014

Attivita parlamentareOsservatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Adempimenti dal 1º al 22 marzo 2014Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

Contrattazione CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

Settore terziario - Aziende aderenti a Confservizi

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

Accordo 10 febbraio 2014

Giocattoli - Aziende industriali

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

Accordo 12 febbraio 2014

Energia e petrolio

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

Verbale di accordo 23 gennaio 2014

Autotrasporto merci e logistica

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

Comunicato 11 febbraio 2014

Fondazioni lirico-sinfoniche

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

Accordo 12 febbraio 2014

Pratica LavoroIn questo numero

PRATICA LAVORO 10/2014 463

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Giurisprudenza SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

In caso di lavoro per societa collegate il licenziamento deve essere motivatocon riferimento alla situazione di gruppo

NotiziaCassazione sez. lav. n. 798 del 16 gennaio 2014

PraticaLavoroSettimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale

EditriceWolters Kluwer Italia S.r.l.

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Direttore responsabileGiulietta Lemmi

RedazioneRoberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,

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Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi,

Barbara Trillo, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli

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vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.

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Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per

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Pratica LavoroIn questo numero

464 10/2014 PRATICA LAVORO

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Comunicazione dei nominativi R.L.S.e denuncia soci/collaboratori/coadiuvantiartigiani e non artigianiINAIL, circ. 10 febbraio 2014, n. 11INAIL, nota 14 febbraio 2014

L’Inail, con la circolare del 10 febbraio 2014, n. 11 e con

la nota 14 febbraio 2014, fornisce indicazioni in merito

alla comunicazione dei nominativi R.L.S. di cui all’art. 13 del

D.Lgs. n. 106/2009 e alla denuncia nominativa soci/colla-

boratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani di cui all’art.

23 del Testo unico n. 1124/1965.

La procedura della comunicazione dei nominativi R.L.S. per-

mette di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni

a seguito di nuove nomine e/o designazioni.

Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente

con modalita telematica attraverso i servizi on line accessi-

bili dal sito dell’Istituto.

A tal proposito, l’Inail precisa che la comunicazione deve

essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascu-

na unita produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella

quale operano i Rappresentanti.

Dall’8 gennaio 2013 la procedura on line, relativa alla di-

chiarazione delle unita produttive, e stata scorporata da

quella della comunicazione R.L.S.; di conseguenza, da tale

data si devono inserire i dati della Unita produttiva prima di

accedere alla procedura R.L.S.

Dalla procedura della comunicazione R.L.S., spiega l’Istitu-

to, sono escluse le Ambasciate ed i Consolati italiani che

operano all’estero per i quali la comunicazione va effettua-

ta tramite Pec alla Sede Inail di Roma centro al seguente

indirizzo: [email protected] utilizzando lo spe-

cifico «modello» scaricabile dal sito Inail, disponibile nella

sezione «Modulistica» scegliendo «Sicurezza sul lavoro».

Inoltre, con riferimento alla denuncia nominativa all’Inail

relativa a collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari,

coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di

attivita commerciale e di imprese in forma societaria, l’Isti-

tuto rende noto che, dal 15 febbraio 2014, deve essere

effettuata esclusivamente con modalita telematica.

Tale denuncia, che il datore di lavoro, anche artigiano, e

tenuto ad effettuare, nel caso in cui gli stessi lavoratori non

siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione

del rapporto di lavoro, dovra essere effettuata esclusiva-

mente utilizzando il servizio Dna soci, gia attivo in www.i-

nail.it (servizi on line - denunce).

Nel caso in cui per eccezionali e comprovati problemi tec-

nici l’inserimento delle comunicazioni relative sia ai nomi-

nativi R.L.S. che alla Dna soci non potesse avvenire on line,

si dovranno inviare le comunicazioni, esclusivamente trami-

te Pec, alla casella di posta elettronica certificata della sede

Inail competente individuata attraverso il codice ditta, alle-

gando la copia della schermata di errore restituita dal siste-

ma e ostativa all’adempimento individuato utilizzando lo

specifico «modello» scaricabile dal sito Inail attraverso il

seguente percorso: R.L.S. - modulistica/sicurezza sul lavoro;

Dna - modulistica/gestione rapporto assicurativo/datore di

lavoro.

L’Inail, fa presente, inoltre, che dal 15 febbraio 2014 il

servizio fax n. 800657657 sara dismesso e quindi non potra

piu essere utilizzato per tali adempimenti; tuttavia fino al

14 febbraio 2014 e previsto un regime transitorio, durante

il quale i datori di lavoro possono ancora effettuare le co-

municazioni tramite il numero di fax n. 800657657.

Il Contact center multicanale (Ccm) fornira, come di con-

sueto, tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso

il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, oppure

attraverso il numero 06 164164, a pagamento in base al

piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.

Al fine di richiedere informazioni o chiarimenti sull’utilizzo

dei servizi on line e approfondimenti normativi e procedu-

rali, e disponibile, nell’area contatti del portale Inail, anche

il servizio Inail Risponde.

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PRATICA LAVORO 10/2014 465

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Certificazione di crediti e rilascio del Durc -Chiarimenti InailINAIL, nota 13 febbraio 2014, n. 1123

Con la nota 13 febbraio 2014, n. 1123, l’Inail fa seguito

alla circolare 11 novembre 2013, n. 53, (cfr. Pratica Lavo-

ro n. 46, pag. 1952), per comunicare che, all’interno della

«Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» (sistema

PCC) gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze,

sono operative le funzionalita per il Documento unico di

regolarita contributiva (Durc) in presenza di una certifica-

zione dei crediti, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. n.

52/2012.

Le funzionalita sono descritte nella «Guida al rilascio del

Durc in presenza di certificazione del credito (versione

1.0. del 9 gennaio 2014)» predisposta dal Ministero dell’e-

conomia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato -

IGICS - Ufficio IV, allegata alla circolare in esame.

Il flusso operativo, come si desume anche dalla guida pre-

detta, e il seguente:

� l’impresa/ditta titolare dei crediti o un suo rappresentan-

te/delegato registrato sul sistema PCC effettua la «Richiesta

di rilascio del Durc» nella Piattaforma (selezionando Utilita -

Gestione Richieste Durc - Genera una nuova richiesta Durc,

specificando il numero della Certificazione/Comunicazione

del debito rilasciata dall’Amministrazione/Ente debitore op-

pure selezionando la certificazione o le certificazioni da

utilizzare per la richiesta di emissione del Durc dall’apposito

elenco);

� l’impresa/ditta titolare dei crediti oppure un suo rappre-

sentante/delegato registrato sul sistema PCC salva la richie-

sta, identificata da un numero di protocollo, su un disposi-

tivo elettronico, oppure la stampa. All’interno della richiesta

e riportato il codice di verifica, senza il quale Inps, Inail e

Casse edili non possono effettuare la verifica della sussi-

stenza e dell’importo dei crediti certificati per attestare la

regolarita ai fini del rilascio del Durc ai sensi dell’art. 13-bis,

comma 5, D.L. n. 52/2012;

� l’impresa/ditta titolare dei crediti o un suo intermediario

effettua la richiesta del Durc in www.sportellounicoprevi-

denziale.it e trasmette a Inps, Inail e Cassa edile la «Richie-

sta di emissione Durc» effettuata nel sistema PCC; per

quanto riguarda le Sedi dell’Inail e necessario che le richie-

ste generate nel sistema PCC siano trasmesse tramite Pec

alla Sede competente, indicando nell’oggetto il Cip e il

numero di protocollo delle richieste effettuate in

www.sportellounicoprevidenziale.it e specificando che trat-

tasi di Durc in presenza di certificazione dei crediti;

� l’operatore dell’Inail esamina la situazione del soggetto e,

in presenza di titoli insoluti, quantifica l’ammontare dei

debiti e comunica via Pec alla Sede Inps e alla Cassa edile

competenti l’importo dell’irregolarita; lo stesso fanno le

Sedi dell’Inps e la Cassa edile coinvolti nell’istruttoria per

il rilascio del Durc ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. n.

52/2012 e D.M. 13 marzo 2013;

� una volta quantificato l’ammontare complessivo dei de-

biti del soggetto nei confronti di Inail, Inps e Cassa edile, al

momento della conclusione dell’istruttoria l’operatore Inail

si collega al sistema PCC tramite apposito link che sara

comunicato con separata nota e dal menu Utilita seleziona

«Verifica la capienza per l’emissione del Durc», inserendo

nell’apposito campo «Importo da verificare» il totale dei

debiti contributivi nei confronti dei tre enti; le stesse ope-

razioni sono effettuate dagli operatori dell’Inps e delle Cas-

se edili, posto che la situazione potrebbe modificarsi a se-

conda della data in cui e effettuata la «verifica sulla capien-

za» nella piattaforma PCC;

� se l’importo dei crediti certificati disponibili e almeno pari

all’importo dell’irregolarita contributiva, la verifica ha esito

positivo e il sistema PCC genera l’apposito documento «Esi-

to della verifica sulla capienza per l’emissione del Durc» in

formato pdf, nel quale sono indicati il numero della certifi-

cazione, l’ente emittente, la data di certificazione, l’importo

del credito residuo e le date di pagamento (se previste)

nonche il «Totale saldo disponibile» alla data di effettua-

zione della verifica sulla capienza nella piattaforma stessa;

in caso negativo il sistema produce il messaggio «ATTEN-

ZIONE: La verifica sul credito residuo per l’emissione del

Durc ha dato esito NEGATIVO. Il credito residuo disponibile

sulle Certificazioni della richiesta di emissione Durc e infe-

riore all’importo della verifica!».

Il flusso descritto vale anche nel caso in cui il Durc sia

richiesto da una stazione appaltante in relazione ad un

contratto pubblico oppure da un’amministrazione proce-

dente nell’ambito di un procedimento preordinato all’ero-

gazione di finanziamenti, sovvenzioni, ecc. (acquisizione

d’ufficio); infatti, in ogni caso il titolare del credito deve

effettuare la richiesta di cui sopra nel sistema PCC e tra-

smetterla agli enti previdenziali per consentire loro di effet-

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466 10/2014 PRATICA LAVORO

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tuare la verifica sulla capienza dei crediti disponibili tramite

il codice di verifica.

Al riguardo, l’Inail richiama l’attenzione sull’importanza che

in sede di istruttoria siano particolarmente curati i collega-

menti con Inps e Casse edili, in modo da assicurare la cor-

rettezza e tempestivita delle verifiche.

Inoltre, l’Inail, come gia specificato nella circolare n. 53/

2013 ed in conformita alla circolare del Ministero del lavoro

n. 40/2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 43/2013, pag.1809),

ribadisce che, ai fini del Durc ai sensi dell’art. 13-bis, com-

ma 5, D.L. n. 52/2012, sono considerate utili esclusivamen-

te le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi dell’art. 9,

comma 3-bis, D.L. n. 185/2008, dalle amministrazioni sta-

tali, dagli enti pubblici nazionali, dalle regioni, dagli enti

locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, con le

modalita stabilite dai decreti di attuazione del Ministro del-

l’economia e delle finanze e registrate nella Piattaforma per

la certificazione dei crediti.

Pertanto, in presenza di attestazioni di altro tipo rilasciate

da amministrazioni debitrici che adducono difficolta varie

nell’inserimento delle certificazioni nella Piattaforma non

puo essere rilasciato un Durc attestante la regolarita ai sensi

della normativa in discorso.

Infine, l’Inail fa presente che, a seguito dell’operativita delle

funzionalita descritte nel sistema PCC, risultano superate le

indicazioni contenute nel paragrafo «Comunicazione degli

estremi delle certificazioni dei crediti e verifica delle stesse»

della predetta circolare n. 53/2013, mentre restano valide

le altre istruzioni ed in particolare le diciture da apporre nel

campo note indicate al paragrafo «Istruzioni operative».

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PRATICA LAVORO 10/2014 467

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Autoliquidazione Inail - Istruzioniper agevolazioni e riduzioni dei premiINAIL, nota 14 febbraio 2014, n. 1147

Con riferimento al differimento al 16 maggio 2014 per

l’autoliquidazione delle ditte attive, l’Inail, fermo restan-

do quanto esposto nelle note n. 495/2014 e n. 816/

2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 7/2014, pag. 341 e n. 9/

2014, pag. 435), con la nota 14 febbraio 2014, n.

1147, fornisce un quadro riepilogativo delle altre ridu-

zioni applicabili ai premi assicurativi, sia a titolo di rego-

lazione 2013 che di rata 2014, nonche la misura dell’ad-

dizionale per il Fondo vittime dell’amianto a carico delle

imprese.

L’Istituto ricorda che con la circolare n. 60/2013 e stato

aggiornato il modello della dichiarazione delle retribuzio-

ni, pubblicato anche sul sito istituzionale (www.inail.it), a

seguito della norma di interpretazione autentica riguar-

dante l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 9,

comma 5, della legge n. 67/1988 alle cooperative agricole

e loro consorzi non operanti in zone montane e svantag-

giate.

Inoltre, in relazione agli incentivi introdotti dalla legge n.

92/2012 per specifiche categorie di lavoratori, sono stati

aggiornati i codici identificativi delle riduzioni relative alle

retribuzioni totalmente e parzialmente esenti da indicare

nel modello stesso, come da tabella allegata alla nota e

riportata alla fine della presente notizia.

In sintesi, le riduzioni previste dalla legge n. 92/2012, tutte

al 50%, sono state suddivise in relazione alla durata del

contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato),

alla tipologia (assunzione, trasformazione, proroga) nonche

alle categorie di lavoratori e lavoratrici (over 50 disoccupati

da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi eta prive di impiego

retribuito da almeno sei mesi, ecc.), in modo da poter di-

sporre di tutti i dati necessari per una puntuale rendiconta-

zione.

Seguendo tale impostazione sono stati revisionati anche i

codici riguardanti le agevolazioni preesistenti relativi ai con-

tratti di inserimento e agli incentivi previsti dalla legge n.

407/1990, art. 8, comma 9 (disoccupati da almeno venti-

quattro mesi o sospesi in C.i.g.s. assunti con contratto a

tempo indeterminato), prima individuati sostanzialmente

con riferimento alla percentuale di riduzione.

Con la nota in commento l’Inail provvede quindi a fornire le

istruzioni sulle agevolazioni di seguito riportate.

Riduzione del premio per il settore edileL’Istituto conferma che anche per il 2013 la riduzione con-

tributiva per il settore edile e pari all’11,50% e si applica

alla sola regolazione 2013.

La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano

operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle

societa cooperative di produzione e lavoro per i soci lavo-

ratori, esercenti attivita edili, a condizione che siano rego-

lari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili.

La riduzione non si applica nei confronti dei datori di la-

voro che abbiano riportato condanne passate in giudicato

per la violazione della normativa in materia di sicurezza e

salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni

dalla pronuncia della sentenza, pertanto gli interessati de-

vono presentare l’apposito «modello autocertificazione

sconto edile» riguardante l’assenza delle suddette con-

danne.

L’Inail ricorda che se la richiesta del beneficio e effettuata

per la prima volta, i datori di lavoro devono anche presen-

tare alla Direzione territoriale del lavoro competente l’au-

tocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti definiti-

vi in ordine alla commissione di violazioni in materia di

tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del perio-

do relativo a ciascun illecito.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia gia fruito in passato

dell’agevolazione in parola ed abbia gia presentato il mo-

dulo alla DTL, questo dovra essere ripresentato solo se sono

intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente

dichiarato.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indican-

do nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribu-

zioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «1» e l’importo

delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Riduzione del premio per il settore della pescaLa riduzione contributiva per il settore della pesca e fissata

nella misura del 63,2% sia per la regolazione 2013 sia per

la rata 2014.

La riduzione si applica alle imprese, con o senza dipendenti

(autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e

la pesca nelle acque interne e lagunari.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indican-

do nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribu-

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zioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «3» e l’importo

delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Incentivi per l’inserimento lavorativodei disabiliL’Istituto riporta la disciplina degli incentivi di cui all’art. 13

della legge n. 68/1999, nel testo previgente all’art. 1,

comma 37 della legge n. 247/2007, che ha previsto un

diverso sistema di incentivazione, in quanto le convenzioni

di cui al citato articolo avevano durata massima di otto

anni.

In particolare, il beneficio della fiscalizzazione del premio

nella misura del 100%, sia in regolazione che in rata, si

applica ai soli datori di lavoro autorizzati, in virtu di

convenzione per l’inserimento lavorativo dei disabili sti-

pulata entro il 31 dicembre 2007. Tale incentivo conti-

nuera a trovare applicazione in sede di autoliquidazione

del premio Inail fino al 31 dicembre 2015, poiche, come

detto, le convenzioni in questione duravano massimo

otto anni.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indican-

do nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribu-

zioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «6» e l’importo

delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Incentivi per il sostegno della maternitae paternitaL’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipen-

denti che assumono lavoratori con contratto a tempo de-

terminato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in

congedo per maternita e paternita.

La riduzione e pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori

assunti, fino al compimento di un anno di eta del figlio

della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno

dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si

applica sia alla regolazione 2013 che alla rata 2014, a con-

dizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti

per il Durc.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indican-

do nella dichiarazione delle retribuzioni sezione «Retribu-

zioni soggette a sconto» il «Tipo» codice «7 e l’importo

delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Riduzione dei premi speciali unitariper le imprese artigiane del settoreautotrasportoAi premi speciali unitari dovuti per l’anno 2013 a titolo di

regolazione dalle imprese artigiane del settore autotraspor-

to di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9123

(classe di rischio 5º) e 9121 (classe di rischio 8º), si applica la

riduzione dell’11,70%.

La riduzione non si applica ai premi dovuti a titolo di rata

2014.

L’Istituto ricorda che l’art. 23, comma 1, D.L. n. 95/2012,

ha previsto il rifinanziamento di alcuni interventi a soste-

gno del settore dell’autotrasporto tra i quali la riduzione

contributiva gia disposta dall’art. 29, comma 1-bis, terzo

periodo, D.L. n. 207/2008, per le imprese di autotrasporto

merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e

9123.

Riduzione del premio per le imprese artigianeLa riduzione si applica alla regolazione 2013 nella misura

del 7,08%.

L’Inail ricorda che sono ammesse alla riduzione le imprese

in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs.

n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non

abbiano registrato infortuni nel biennio 2011-2012 e che

abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al

beneficio barrando la casella «Certifico di essere in posses-

so dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781»

nella dichiarazione delle retribuzioni 2012, inviata entro il

18 marzo 2013.

Per chiedere l’ammissione alla riduzione per la regolazio-

ne 2014, relativa all’autoliquidazione 2014/2015, gli in-

teressati dovranno barrare l’apposita casella nella dichia-

razione delle retribuzioni da presentare entro il 16 mag-

gio 2014.

Riduzione del premio per i datori di lavorooperanti a Campione d’ItaliaAi premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di

Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi sviz-

zeri, si applica la riduzione del 50%, sia per la regolazione

2013 che per la rata 2014.

La riduzione e indicata per le PAT interessate nelle basi di

calcolo del premio con il codice 003.

Riduzione del premio per cooperative agricolee loro consorzi operanti in zone montanee svantaggiateAlle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, c.

1, legge n. 240/1984 operanti nelle zone montane e

svantaggiate, che manipolano, trasformano e commer-

cializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano ri-

spettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti

in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in

zone svantaggiate) sia alla regolazione 2013, che alla rata

2014.

Le riduzioni sono indicate per le PAT interessate nelle basi

di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

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PRATICA LAVORO 10/2014 469

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Riduzione del premio per cooperative agricolee loro consorzi in proporzione al prodottodi zone montane o svantaggiate conferitodai sociA decorrere dall’autoliquidazione 2013/2014, alle coopera-

tive agricole e ai loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1,

legge n. 240/1984 non operanti in zone montane o svan-

taggiate che manipolano, trasformano e commercializzano

prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al

75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci

coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. Le

riduzioni in questione non si cumulano con quelle spettanti

alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone

montane o svantaggiate di cui in precedenza, e si applicano

alla regolazione 2013 e alla rata 2014.

Per usufruire della riduzione i soggetti assicuranti dovranno

indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2013 la per-

centuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle

zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto to-

tale manipolato, trasformato o commercializzato dalla coo-

perativa. L’indicazione dei suddetti dati equivale a doman-

da di ammissione alle riduzioni.

Riduzioni per assunzioni con contrattidi inserimentoL’art. 1, comma 14, della legge n. 92/2012 ha abrogato a

decorrere dal 1º gennaio 2013 i contratti di inserimento di

cui agli articoli da 54 a 59 del D.Lgs. n. 276/2003, stabi-

lendo che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al

31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni

abrogate.

I datori di lavoro, che hanno assunto lavoratori con con-

tratti di inserimento entro il 31 dicembre 2012 per i quali

la previgente normativa stabiliva a seconda dei casi le

agevolazioni del 25%, 40%, 50% e 100% in presenza

dei requisiti previsti e nel rispetto del regolamento CE n.

800/2008 (il cui periodo di applicazione e stato prorogato

sino al 30 giugno 2014 dal regolamento UE n. 1224/

2013), devono indicare nella dichiarazione delle retribu-

zioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente

esenti e il relativo codice nonche le specifiche retribuzio-

ni.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di am-

missione alle riduzioni, che spettano a condizione che il

datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarita

contributiva, nonche degli altri requisiti previsti dalla nor-

mativa di riferimento.

Riduzione per assunzioni ex art. 8, comma 9,L. n. 407/1990I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei

territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978, le

imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turi-

stico con meno di quindici dipendenti operanti sempre nel-

le predette aree che assumono con contratto a tempo in-

determinato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro

mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straor-

dinario di integrazione salariale, sempre da almeno venti-

quattro mesi, hanno diritto alla riduzione del 50% sui re-

lativi premi per un periodo di trentasei mesi.

Se le assunzioni sono effettuate da imprese operanti nei

territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978 ovve-

ro da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavo-

ratori assunti non sono dovuti per un periodo di trentasei

mesi.

Le assunzioni non devono essere effettuate in sostituzione

di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per

giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale

o sospesi dal lavoro.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei

premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni

l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il

relativo codice nonche le specifiche retribuzioni.

I datori di lavoro aventi diritto all’esenzione al 100% dei

premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni

il relativo codice nella sezione relativa alle retribuzioni esen-

ti al 100% nonche le specifiche retribuzioni.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di am-

missione alle riduzioni, che spettano a condizione che il

datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarita

contributiva, nonche degli altri requisiti previsti dalla nor-

mativa di riferimento.

Incentivi per assunzioni ex art. 4, commi 8-11,L. n. 92/2012In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1º

gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo

determinato anche in somministrazione, di lavoratori di eta

non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici

mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del

datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto e trasformato a tempo indeterminato, la

riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese

dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto

contratto a tempo determinato.

Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro

a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per

un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del regola-

mento CE n. 800/2008 (il cui periodo di applicazione e

stato prorogato sino al 30 giugno 2014 dal regolamento

UE n. 1224/2013), ai datori di lavoro che assumono donne

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di qualsiasi eta, prive di un impiego regolarmente retribui-

to da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai

finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione

europea e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18), lett. e), del

predetto regolamento, annualmente individuate con de-

creto ministeriale, nonche ai datori di lavoro che assumo-

no donne di qualsiasi eta prive di un impiego regolarmen-

te retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque resi-

denti.

Gli incentivi previsti dall’art. 4, commi da 8 a 11, della legge

n. 92/2012 non sono compatibili con la riduzione prevista

dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, che prevede

agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori di

qualunque eta disoccupati da almeno 24 mesi.

Pertanto, in presenza dei requisiti per l’applicazione del-

l’incentivo previsto dalla legge n. 407/1990, si applichera

quest’ultimo in luogo di quello previsto dalla legge n. 92/

2012.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei

premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni

l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il

relativo codice nonche le specifiche retribuzioni.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di am-

missione alle riduzioni, che spettano a condizione che il

datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarita

contributiva.

Addizionale Fondo per le vittime dell’amiantoA decorrere dall’anno 2013 l’addizionale Fondo per le vit-

time dell’amianto a carico delle imprese e fissata nella mi-

sura dell’1,17%. La nuova misura si applica sia al premio di

regolazione 2013 sia al premio di rata 2014.

L’Istituto ricorda che l’addizionale per il Fondo amianto si

applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni affe-

renti le voci di tariffa espressamente indicate nel regola-

mento:

� Gestione artigianato: 3630, 4100, 6111, 6112, 6113,

6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;

� Gestione industria: 3620, 4110, 6111, 6112, 6114,

6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272,

7273, 9220;

� Gestione terziario: 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410,

6420, 6581, 7200, 9220;

� Gestione altre attivita: 3620, 4100, 6100, 7100.

Nelle basi di calcolo del premio l’obbligo di versare l’addi-

zionale e evidenziato nell’apposito campo «Addizionale

amianto L. n. 244/2007» con il valore «SI».

Infine, l’Istituto ricorda che in caso di cessazione dell’attivita

nel mese di dicembre 2013 la dichiarazione delle retribu-

zioni 2013 deve essere inviata tramite Pec alla sede com-

petente entro il 17 febbraio 2014 ed entro lo stesso termi-

ne deve essere effettuato il pagamento del premio a titolo

di regolazione 2013, al quale non e applicabile la rateazio-

ne ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999, indican-

do in F24 il numero 902014.

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PRATICA LAVORO 10/2014 471

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Lavoro straordinario «fuori busta» -Quadro sanzionatorioMin. lavoro, nota 6 febbraio 2014, n. 2642

Con la nota 6 febbraio 2014, n. 2642, il Ministero del

lavoro risponde al quesito, posto dalla Direzione regionale

Veneto, sul lavoro straordinario «fuori busta», fornendo

chiarimenti sulle sanzioni applicabili.

Nello specifico, la questione riguarda l’individuazione della

fattispecie violata e, conseguentemente, della sanzione da

applicare nelle ipotesi in cui il datore di lavoro retribuisca un

lavoratore che ha effettuato lo straordinario senza che il

valore venga iscritto nel Libro unico del lavoro (c.d. «fuori

busta»).

Infatti, in relazione alla condotta sopra descritta, le dispo-

sizioni di legge interessate sembrerebbero due:

— l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 secondo il

quale il lavoro straordinario deve essere computato a parte

e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai

contratti collettivi di lavoro. In tal caso, il trasgressore incor-

re nella sanzione di cui all’art. 18-bis, comma 6, del mede-

simo decreto (sanzione amministrativa da 25 a 154 euro; se

la violazione si riferisce a piu di cinque lavoratori ovvero si e

verificata nel corso dell’anno solare per piu di cinquanta

giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154

a 1.032 euro e non e ammesso il pagamento della sanzione

in misura ridotta);

— gli artt. 1 e 3 della legge n. 4/1953 secondo i quali e

fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della

corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti,

con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui

devono essere indicati il nome, cognome e qualifica pro-

fessionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si

riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che,

comunque, compongono detta retribuzione, nonche, di-

stintamente, le singole trattenute. Inoltre, il prospetto di

paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento

stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione. In tale

ipotesi (infedele tenuta del prospetto paga), la violazione

dell’obbligo e punita, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 4/

1953, con la sanzione amministrativa da 125 a 770 euro

(sanzioni quintuplicate ai sensi dell’art. 1, comma 1177,

della legge n. 296/2006).

Pertanto, secondo il Ministero, occorre verificare quali delle

due disposizioni sia applicabile in caso di corresponsione di

somme a titolo di lavoro straordinario «fuori busta» e se

una possa essere considerata speciale rispetto all’altra.

In relazione alle finalita delle disposizioni citate, quella del

2003 vuole consentire al lavoratore una verifica sia sulle ore

di lavoro straordinario effettivamente svolto che sulla retri-

buzione dello stesso secondo i parametri della contrattazio-

ne collettiva, mentre la disposizione del 1953 vuole con-

sentire una verifica su tutta la retribuzione e sulle trattenute

effettuate. Inoltre, la disciplina del 2003, indicando un ob-

bligo di computabilita «a parte» del lavoro straordinario

presuppone che lo stesso sia stato comunque «computato»

nel totale della retribuzione corrisposta.

Cio premesso, nel caso in questione, la condotta appare

piu grave dal momento in cui le maggiorazioni in questione

non sono state neanche computate nell’ambito del totale

retributivo corrisposto, il che comporta l’applicazione delle

sanzioni previste dalla legge n. 4/1953, piu severe rispetto a

quelle legate alla violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs.

n. 66/2003.

Dunque, secondo il Ministero, in caso di fuori busta, trova-

no applicazione le sanzioni di cui alla legge del 1953 e,

qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto pre-

visto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui

al D.Lgs. n. 66/2003.

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474 10/2014 PRATICA LAVORO

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Lavoratori ex Ipost - Contribuzionesindacale aggiuntivaINPS, msg. 4 febbraio 2014, n. 2031

L’Inps, con il messaggio n. 2031 del 4 febbraio 2014,

riepiloga gli adempimenti da porre in essere per il paga-

mento della contribuzione sindacale aggiuntiva riferita a

lavoratori ex Ipost, nonche le modalita di inserimento in

estratto conto della contribuzione.

L’Istituto distingue due archi temporali: fino al 31 dicembre

2010 e dal 1º gennaio 2011, ricordando che:

� la soppressione dell’Istituto Postelegrafonici (Ipost) e stata

disposta a far tempo dal 31 maggio 2010;

� per facilitare la transizione e per non creare disallinea-

menti in corso d’anno, le modalita Ipost sono state consen-

tite fino a tutto il 2010 e l’adeguamento delle procedure, di

fatto, si e realizzato da gennaio 2011;

� dal 1º gennaio 2011 la contribuzione deve essere versata

secondo le disposizioni gia in vigore in Inps per la totalita

dei lavoratori iscritti al F.p.l.d. o a Fondi Speciali.

Periodi fino al 31 dicembre 2010L’interessato o l’organismo sindacale dovra fornire copia

del pagamento e del relativo Cud al Polo ex Ipost, anche

tramite la sede di residenza dell’assicurato. In caso di ur-

genza, qualora la posizione assicurativa sia ancora mancan-

te della registrazione, nonostante la documentazione sia

stata gia presentata, la sede sollecitera il Polo a inserire i

dati.

Il polo provvedera all’inserimento dei dati in ARCA «Fondo

Ipost» avendo cura di accertare la coerenza tra la documen-

tazione fornita e la presenza negli archivi Inps di contribu-

zione riferita a gestione separata per attivita prestata nel

medesimo periodo nei confronti dello stesso sindacato.

Periodi dal 1º gennaio 2011 in poiDalla competenza 2011 in poi operano le modalita Inps:

� l’organizzazione sindacale deve recarsi presso la Sede

Inps e dotarsi di matricola contrassegnata da CA «4L».

Per evidenziare la valenza Ipost, la Sede dovra apporre a

tale matricola anche il CA «1V».

� l’organizzazione sindacale dovra presentare il flusso UniE-

mens che, in tale caso, si traduce in unico adempimento

annuale. Si sostanzia nella compilazione dell’elemento

<ContribSindacalisti> posto nella sezione <DatiParticolari>.

Trattandosi di lavoratori ex Ipost dovra essere compilato

anche l’elemento <ContribSindAnnoIPOST> posto nella se-

zione <ExIPOST> attenendosi alle istruzioni contenute nel

documento tecnico. Il pagamento deve avvenire con F24.

I pagamenti pervenuti con modalita diverse da quelle ap-

pena descritte non transitano sulla posizione del lavoratore.

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PRATICA LAVORO 10/2014 475

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ASpI e mini-ASpI consultazione on linedal Cassetto previdenzialeINPS, msg. 10 febbraio 2014, n. 2436

L’Inps, con messaggio 10 febbraio 2014, n. 2436 rende

noto che l’applicazione «Cassetto previdenziale del cittadi-

no» e stata integrata con una nuova funzionalita che con-

sente la consultazione dei dati di dettaglio dei pagamenti

dei trattamenti di disoccupazione (indennita di disoccupa-

zione ASpI e mini-ASpI, indennita di disoccupazione agri-

cola, indennita di mobilita, indennita di disoccupazione or-

dinaria, ecc.).

A tale funzionalita possono accedere sia i cittadini che gli

operatori Inps, con le modalita di seguito indicate:

� il cittadino si collega al sito istituzionale «www.inps.it» e,

previa identificazione tramite Pin, accede al proprio Casset-

to previdenziale; dal Cassetto seleziona, sul menu a sinistra,

la voce «Prestazioni» e poi la sottovoce «Pagamenti»;

� l’operatore Inps si collega al sito intranet dell’Istituto e

seleziona, in successione, il menu «Processi», la voce «As-

sicurato pensionato» e l’applicazione «Cassetto previden-

ziale del cittadino»; su tale applicazione effettua la ricerca

per codice fiscale o per dati anagrafici dell’assicurato di

interesse e, una volta apparsa la schermata contenente il

«Dettaglio soggetto», seleziona, sul menu a sinistra, la voce

«Prestazioni» e poi la sottovoce «Pagamenti».

In entrambi i casi, selezionata la sottovoce «Pagamenti»

appare il «Riepilogo dei pagamenti eseguiti», cioe la lista,

divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assi-

curato.

Dal «Riepilogo dei pagamenti eseguiti», selezionando poi

la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un deter-

minato anno) appaiono le «Prestazioni in pagamento per

l’anno xxxx», vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti

delle prestazioni comprese nella categoria medesima, ese-

guiti nel corso di quell’anno.

Infine, dalla schermata recante le «Prestazioni in pagamen-

to per l’anno xxxx», cliccando sul contenuto della sezione

«Note» del singolo pagamento appare il «Dettaglio paga-

menti», cioe un prospetto che indica le singole voci che

compongono l’importo in pagamento, del quale si riporta

di seguito lo schema:

Beneficiario: xxxxxx xxxxxx

Prestazione in pagamento: xxxxxx

Numero della domanda: xxxxxxxxxxxxx

Giorni erogati: xxx

Periodo di riferimento: xx/x/xxxx - xx/x/xxxx

Importo indennita: + xxxxxx

Trattenute sindacali: - xxxxxx

Importo Anf: + xxxxxx

Trattenute Irpef Anno Corrente: - xxxxxx

Netto Pagamento: + xxxxxx

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476 10/2014 PRATICA LAVORO

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Attivita parlamentare

Danilo Papa - Dirigente Ministero lavoro politiche sociali

Ultimi d.d.l. presentatiSi riportano di seguito gli ultimi disegni di legge presentati e non ancora assegnati alle

Commissioni competenti:

— «Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed allalegge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di misure a sostegno del lavoro penitenziario e di

introduzione di benefici per l’inserimento lavorativo dei detenuti» (S1296);

— «Disposizioni in materia di riduzione dell’ammontare dei contributi previdenziali e assisten-ziali in caso di applicazione di contratti di solidarieta» (C2056);

— «Istituzione della figura professionale del musicoterapista» (S1293);

— «Disposizioni in materia di sospensione dei trattamenti pensionistici» (S1294);

— «Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavorocon riferimento alla libera circolazione delle persone» (S1286);

— «Proroga della durata del regime sperimentale di accesso al trattamento pensionistico di

anzianita in favore delle lavoratrici mediante opzione per il calcolo secondo il sistema contri-butivo, di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243» (C2046);

— «Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia dilavoro» (S1279);

— «Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli adem-

pimenti, pagamenti, garanzia del credito, tutela della maternita, revisione dei contributi pre-videnziali e ammortizzatori sociali» (C2017);

— «Modifica all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per

le assunzioni obbligatorie presso datori di lavoro pubblici e privati» (C2021);

— «Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro» (C2014);

— «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni

urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonche altre disposi-zioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti

tributari e contributivi» (C2012; all’esame dell’Assemblea);

— «Disposizioni in materia di contratto di apprendimento e trasferimento di azienda artigia-na» (C2008);

— «Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese»

(C1998);

— «Disposizioni per la definizione agevolata dei ruoli e degli omessi versamenti di debiti

tributari e previdenziali per le persone fisiche e giuridiche» (S1262);

— «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di svolgimento di attivita lavorativada parte dei detenuti e degli internati nonche di affidamento in prova ai servizi sociali»

(C1988);

— «Abrogazione della riforma pensionistica di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del2011 e reintroduzione, per il triennio 2014-2017, delle disposizioni concernenti la facolta dirinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita,

la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima per ilavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l’accesso al pensionamento di

anzianita» (S1263);

— «Modifica dell’articolo 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria

Disegni di legge

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PRATICA LAVORO 10/2014 477

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contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di copertura assicurativa degli infortuni in

itinere in caso di utilizzo di velocipedi» (S1255);

— «Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di

lavoro» (S1237).

Dimissioni in biancoIn data 11 febbraio e proseguito l’esame, presso la XI Commissione Lavoro della Camera, del

disegno di legge recante «Disposizioni in materia di modalita per la risoluzione del contratto di

lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore e del prestatore d’opera» (C254). Il d.d.l. inten-

de riproporre le disposizioni della L. n. 188/2007, vincolando la validita della dichiarazione di

dimissioni volontarie all’utilizzo di appositi moduli usufruibili presso le Direzioni territoriali del

lavoro e le amministrazioni comunali; si prevede che i moduli siano contrassegnati da codici

alfanumerici progressivi e da una data di emissione che garantiscano la non contraffazione e,

al tempo stesso, la loro utilizzabilita solo in prossimita della effettiva manifestazione della

volonta del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro.

Pensioni di reversibilitaIn data 30 gennaio e proseguito l’esame, presso la Commissione XI della Camera, del disegno

di legge recante «Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilita dei

trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, nonche sottoposizione dei

medesimi trattamenti a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito» (C168). Il d.d.l. vuole

inserire nella normativa previdenziale e fiscale delle misure a sostegno del coniuge superstite

che si trovi in difficolta economiche, modificando la disciplina in materia di pensione di

reversibilita.

Pensioni «d’oro»In data 11 febbraio e stato rinviato dall’Assemblea alla Commissione XI della Camera il

disegno di legge recante «Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l’integra-

zione al trattamento minimo INPS» (C1253, abbinata con C1547, C1778, C1785, C1842,

C1896). Il d.d.l. prevede che le pensioni che eccedono il valore di oltre dieci volte la pensione

minima siano ricalcolate e corrisposte secondo il sistema contributivo, di modo che, oltre tale

importo, i soggetti interessati percepiscano una differenza in proporzione solo ed esclusiva-

mente a quanto da loro effettivamente versato agli Enti pensionistici durante il loro percorso

lavorativo. Si prevede, inoltre, che le somme in tal modo risparmiate siano destinate a finan-

ziare interventi di perequazione delle pensioni minime, degli assegni sociali e delle pensioni di

invalidita.

Ricongiunzione periodi assicurativiIn data 30 gennaio e proseguito l’esame, presso la Commissione XI della Camera, del disegno

di legge recante «Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di ricongiunzione

pensionistica» (C225). Il d.d.l. vuole superare le difficolta, anche di ordine economico, legate

alla ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione ma-

turati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione gene-

rale obbligatoria.

Incompatibilita presso Enti pubblici nazionaliIl Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio, ha approvato un disegno di legge contenente

disposizioni in materia di incompatibilita presso Enti pubblici nazionali, in particolare per

presidenti e amministratori. Il disegno di legge, che verra trasmesso al Parlamento con proce-

Commissioniparlamentari

Governo

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478 10/2014 PRATICA LAVORO

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dura d’urgenza, e volto a colmare una lacuna normativa disciplinando il regime di incompa-

tibilita per tutte le posizioni di vertice degli Enti pubblici nazionali, prevedendo in particolare un

regime di esclusivita volto a prevenire situazioni di conflitto di interesse negli Enti di notevole

rilevanza. Si prevede che in relazione all’importanza degli Enti e alla loro sfera di attivita, il

presidente e gli amministratori degli Enti pubblici nazionali non potranno rivestire la carica di

amministratori o componenti degli organi di controllo e revisione in enti e societa ne esercitare

attivita imprenditoriali o commerciali o intrattenere rapporti di lavoro. Allo stesso modo e

previsto che il presidente e gli amministratori degli Enti pubblici nazionali non possano eserci-

tare attivita professionale o di consulenza, in materie connesse con l’ambito di competenza

dell’Ente di appartenenza. Il Governo ha inoltre deciso di accelerare i tempi della riforma della

governance dell’INAIL e dell’INPS soprattutto dopo la fusione avvenuta con INPDAP.

NormativaOsservatorio

PRATICA LAVORO 10/2014 479

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Adempimentidal 1º al 22 marzo 2014

N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e possibile lo slittamento

al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al

giorno lavorativo successivo.

Versamento contributi Inps operai agricoli

Soggetti obbligatiAziende agricole.

AdempimentoVersamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per

compartecipanti individuali.

Modalita

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via tele-

matica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite

degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37,

comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di

partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio

postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telemati-

che.

Codice contributo:— LAS (contributi per OTI, OTD, CI);

— PCF (contributi per PC/PCF).

Versamento contributi Inps ex Enpals

Soggetti obbligatiAziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

AdempimentoVersamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

ModalitaI soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono

effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o

del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.

Causale contributo:

— CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);

— CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).

17 marzo

17 marzo

NormativaScadenzario

PRATICA LAVORO 10/2014 481

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Operazioni di conguaglio

Soggetti obbligati

Sostituti d’imposta.

Adempimento

Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del

mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare

precedente.

Modalita

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24

presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione,

ovvero con modalita telematiche.

N.B.: I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuati

negli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il congua-

glio e stato effettuato, e cioe 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il

conguaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui

redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Soggetti obbligati

— Societa di capitali;

— enti commerciali di diritto pubblico o privato;

— enti non commerciali di diritto pubblico o privato;

— associazioni non riconosciute;

— consorzi;

— societa non residenti;

— societa di persone;

— associazioni per l’esercizio di arti e professioni;

— societa di armamento;

— societa di fatto;

— persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;

— condomini;

che hanno corrisposto nel mese precedente:

a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;

b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori

autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%;

c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza

di commercio e di procacciamento di affari;

d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione

di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del

TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;

e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a

terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la

17 marzo

17 marzo

482 10/2014 PRATICA LAVORO

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ritenuta e operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.

67 del TUIR).

Adempimento

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a

lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, in-

ventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non

fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versa-

mento delle ritenute esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi di

intermediari.

Modalita

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali

dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi di intermediari.

In riferimento all’addizionale comunale e regionale i soggetti titolari di partita IVA devono

effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello

telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a

utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in

L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con

modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della

riscossione, ovvero con modalita telematiche.

Versamento contributi Inps lavoro dipendente

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria

e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.

Adempimento

Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese

precedente.

Modalita

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono

effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o

del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.

Codice contributo:

— DM10virtuale (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10virtuale).

Denuncia e versamento contributi Casagit

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.

Adempimento

Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della do-

17 marzo

17 marzo

PRATICA LAVORO 10/2014 483

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cumentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in

formato elettronico.

Modalita

Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400

802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 - 00144 Roma.

Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle entrate (Entratel o

Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata -del riepilogo di denuncia, in

formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata

[email protected].

Versamento del contributo alla gestione separata INPS

Soggetti obbligati

Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori

porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste

l’obbligo contributivo, e cioe a dire prestazioni rese:

a) da amministratori, sindaci o revisori di societa, associazioni ed altri enti con o senza perso-

nalita giuridica;

b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i

compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o

giornali e simili;

c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore

autonomo senza partita IVA;

d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni

lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione

degli iscritti agli albi professionali);

e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

Adempimento

Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi

soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Modalita

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali

dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi di intermediari.

Causale contributo:

— C10 - per i collaboratori gia iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli

associati in partecipazione per i quali non e dovuto il contributo dello 0,50 per cento;

— CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione compren-

siva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione);

— ASS - per gli associati in partecipazione.

Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria

Soggetti obbligati

Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano

alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

17 marzo

17 marzo

484 10/2014 PRATICA LAVORO

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AdempimentoVersamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,

integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensio-

nistiche complementari.

ModalitaI soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono

effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o

del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.

Versamento contributi Inps pescatori autonomi

Soggetti obbligatiPescatori autonomi.

AdempimentoVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.

ModalitaI soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono

effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o

del concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.

Codice contributo:

— PESC.

Inail - Denuncia delle retribuzioni (Prorogato al 16/05/2014)

Soggetti obbligatiDatori di lavoro titolari di posizioni assicurative (ditte attive).

AdempimentoTrasmissione all’Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all’anno prece-

dente.

ModalitaEsclusivamente mediante trasmissione telematica:

— tramite servizio «Alpi online»;

— «Invio dichiarazioni salariali» del mod. 10 3 1.

N.B.: Il versamento dei premi dovra essere effettuato entro il 16 maggio.

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente

Soggetti obbligatiDatori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

17 marzo

17 marzo

17 marzo

PRATICA LAVORO 10/2014 485

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Adempimento

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale

presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.

Modalita

Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in

via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il

tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art.

37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di

partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli del-

l’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita tele-

matiche.

Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di

trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline.

Codice contributo:

I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo «codice

tributo», del modello F24 sono:

— C001 (Contributi obbligatori correnti);

— C002 (Contributi obbligatori pregressi);

— C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);

— C004 (Differenze contributive);

— C005 (Contributi diversi e contrattuali).

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile

Soggetti obbligati

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in relazione

al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano

versate entro il 17 febbraio 2014.

Adempimento

I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente

versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta

non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi di intermediari.

Modalita

Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le mo-

dalita ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta

pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi

moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo

omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie

connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), e eseguito esclusivamente

con modalita telematiche.

Codici tributo:

— 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;

— 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;

— 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento;

— 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA.

19 marzo

486 10/2014 PRATICA LAVORO

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Versamento contributi al FASC

Soggetti obbligatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica

e il Ccnl agenzie marittime e aeree.

AdempimentoVersamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli

impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi

versati.

ModalitaPresso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c

bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e

la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software de-

nominato Telefasc.

20 marzo

PRATICA LAVORO 10/2014 487

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Il volume presenta un’analisi dettagliata delle novità in materia di

occupazione e crescita introdotte nel mercato del lavoro dal “Decreto

del fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

in legge 9 agosto 2013, n. 98) e dal “Decreto lavoro” (D.L. 28 giugno

2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n.

99): dagli incentivi per l’assunzione di giovani, all’ASpI, all’apprendi-

stato e tirocini, ai contratti a termine e a progetto alla contrattazione

aziendale nonché alle semplificazioni degli adempimenti in materia di

lavoro, previdenza e fisco.

di A. Casotti, M.R. Gheido

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Settore terziario - Aziende aderentia ConfserviziAccordo - 10 febbraio 2014

Sintesi dell’accordo

Con l’Accordo interconfederale 10 febbraio 2014 Confservizi con Cgil, Cisl e Uil, in attuazione

degli accordi 21 dicembre 2011 e 1º agosto 2013 (v. Pratica Lavoro n. 36/2013, pag. 1553),

hanno definito i criteri per misurare e certificare la rappresentanza delle organizzazioni sinda-

cali nonche per stabilire la titolarita a negoziare e l’efficacia della contrattazione nazionale e

aziendale. Sono state inoltre regolamentate le rappresentanze in azienda.

Per determinare la misura e la certificazione della rappresentanza di ogni sindacato aderente

alle Confederazioni firmatarie degli accordi interconfederali sulla rappresentanza, ai fini della

contrattazione nazionale di categoria, viene ribadito che occorre considerare le deleghe rela-

tive ai contributi sindacali conferite dai lavoratori e i voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali

in occasione delle elezioni delle R.s.u.

Il datore di lavoro deve rilevare, con le modalita stabilite dall’accordo, il numero delle deleghe

dei dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi sulla rappresentanza.

Le deleghe vengono acquisite e certificate dall’INPS, tramite apposita sezione nelle dichiara-

zioni aziendali (UniEmens) e successivamente trasmesse al CNEL.

L’accordo prevede che Confservizi, Cgil, Cisl e Uil definiranno con l’INPS, tramite una specifica

convenzione, le modalita operative per la rilevazione annuale delle deleghe.

In base a tale convenzione l’INPS elaborera annualmente i dati raccolti e aggreghera il dato

relativo alle deleghe di ciascuna organizzazione sindacale; tali dati saranno trasmessi al CNEL che

provvedera alla ponderazione con i voti raccolti dagli stessi sindacati nelle elezioni delle R.s.u.

La certificazione della rappresentanza di ogni organizzazione sindacale aderente alle Confe-

derazioni, che viene effettuata dal CNEL entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello

della rilevazione, e necessaria per essere ammessi alla presentazione delle piattaforme e alla

sottoscrizione della contrattazione collettiva nazionale.

Le regole in materia di rappresentanza riprendono la disciplina dell’accordo interconfederale

del 20 dicembre 1993 con adeguamento di alcune disposizioni alle nuove intese interconfe-

derali.

Le R.s.u. possono essere costituite nelle unita produttive che occupino piu di 15 dipendenti, ad

iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.l. applicato in azienda e

delle Confederazioni firmatarie degli accordi interconfederali sulla rappresentanza; hanno

potere di iniziativa anche le associazioni che presentino il 5% delle firme di lavoratori dipen-

denti nell’unita produttiva (3 firme nelle aziende da 16 a 60 dipendenti) e aderiscano alle

regole definite agli accordi interconfederali suddetti.

L’accordo stabilisce puntualmente le modalita di votazione e costituzione delle R.s.u.

Accordo sulla rappresentanza sindacale e sulla contrattazione nazionale

� Parti stipulanti: Confservizi con Cgil, Cisl e Uil

Premessa

Misurazionee certificazione dellarappresentanza

Regolamentazionedellerappresentanzein azienda

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PRATICA LAVORO 10/2014 489

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Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale solo le Federazioni delle organizzazioni

sindacali che, nell’ambito di applicazione del contratto nazionale, abbiano una rappresenta-

tivita non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra la percentuale delle iscrizioni

certificate e quella dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, come risultante dalla ponderazione

effettuata dal CNEL.

Per ogni contratto nazionale, i sindacati decideranno le modalita di definizione della piatta-

forma: la parte datoriale favorira la presentazione di piattaforme unitarie e in mancanza di

queste, l’avvio del negoziato sara fatto sulla base della piattaforma presentata dalle organiz-

zazioni sindacali che abbiano almeno il 50% + 1 della rappresentativita nel settore.

Con l’accordo in oggetto si stabiliscono inoltre le regole che determinano le modalita con cui

rendere esigibili i contratti collettivi per entrambe le parti contraenti.

Sono considerati efficaci ed esigibili i contratti nazionali sottoscritti dai sindacati con almeno il

50% + 1 della rappresentanza nel settore, approvati con consultazione certificata dai lavora-

tori a maggioranza semplice (secondo le modalita stabilite dalle categorie).

La sottoscrizione dell’accordo con tali modalita costituira atto vincolante per entrambe le parti.

La contrattazione aziendale e esercitata sulle materie e con le modalita delegate dal contratto

nazionale. I contratti aziendali possono definire specifiche intese modificative delle regolamen-

tazioni contenute nel contratto nazionale, con i limiti e con le procedure stabilite dai contratti

stessi. In mancanza di specifica disciplina nazionale, l’accordo stabilisce che i contratti azien-

dali, a fronte di situazioni di crisi o di significativi investimenti, al fine di favorire lo sviluppo e la

tutela occupazionale, possono definire intese modificative degli istituti del c.c.n.l. che disci-

plinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro.

Le parti con l’accordo in oggetto si impegnano a definire disposizioni che prevengano e

contrastino eventuali azioni che compromettano il regolare svolgimento dei processi negoziali

come disciplinati dagli accordi interconfederali.

Pertanto i contratti nazionali dovranno, da un lato definire procedure di raffreddamento per

garantire l’esigibilita degli impegni e l’assenza di un conflitto, dall’altro determinare le sanzio-

ni, a fronte di eventuali comportamenti che impediscano l’esigibilita dei contratti.

Titolaritaed efficacia dellacontrattazionenazionalee aziendale

Clausolee proceduredi raffreddamento

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490 10/2014 PRATICA LAVORO

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Giocattoli - Aziende industrialiAccordo - 12 febbraio 2014

Sintesi dell’accordo

A completamento della parte economica definita in data 20 gennaio 2014 (v. Pratica Lavoro n.

6/2014, pag. 329), le Parti hanno disciplinato la parte normativa del c.c.n.l.

Ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza, gli istituti modificati o introdotti

decorrono dal 12 febbraio 2014.

Ai lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo 12 febbraio 2014 spetta un importo

forfettario una tantum pari a E 450,00 da erogarsi in tre tranches:

— E 150 con la retribuzione di febbraio 2014;

— E 150 con la retribuzione di agosto 2014;

— E 150 con la retribuzione di dicembre 2014.

L’importo e commisurato all’anzianita di servizio maturata nel periodo 1º gennaio 2013-31

dicembre 2013 e ridotto proporzionalmente, oltre che nel caso di assunzione nel suddetto

periodo, nei casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum e C.i.g. a zero

ore, nonche per i lavoratori con contratto part-time.

L’una tantum non e utile agli effetti del computo di nessun istituto legale o contrattuale ne del

t.f.r.

Vengono confermati gli importi e le decorrenze degli aumenti stabiliti il 20 gennaio 2014.

I valori dei minimi tabellari, calcolati redazionalmente, restano i seguenti:

LivelliImporti mensili

Dal 1.1.2014 Dal 1.1.2015 Dal 1.12.2015

7Q 1.417,01 1.473,17 1.507,35

7 1.417,01 1.473,17 1.507,35

6 1.273,83 1.327,32 1.359,88

5 1.188,81 1.240,15 1.271,40

4S 1.098,83 1.147,51 1.177,14

4 1.065,36 1.112,97 1.141,95

3 1.001,50 1.047,50 1.075,50

2 927,52 970,31 996,36

1 649,71 675,39 691,02

Rinnovo del c.c.n.l. - Parte normativa� Decorrenza e durata: 1º gennaio 2013 - 31 marzo 2016

� Parti stipulanti: Assogiocattoli-Confindustria con Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil

� Campo di applicazione: dipendenti dalle aziende che producono giocattoli

� Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed iltesto contrattuale «Giocattoli - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.

Premessa

Una tantum

Minimi tabellari

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PRATICA LAVORO 10/2014 491

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Con la retribuzione di maggio 2014, gennaio 2015 e gennaio 2016, ai lavoratori in forza al 1º

gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata

nell’anno precedente, nelle aziende prive di contrattazione aziendale, che non percepiscono

altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al c.c.n.l.,

viene erogato un importo a titolo di «elemento di garanzia retributiva» pari a E 150 per tutti i

lavoratori.

L’importo verra erogato con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.g.r. di quanto

individualmente erogato.

Tale importo e onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali o contrattuali,

compreso il t.f.r. e sara corrisposto interamente ai lavoratori in forza nel periodo 1º gen-

naio-31 dicembre dell’anno precedente e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri

lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

L’importo sara altresı riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

Le aziende in crisi nell’anno di competenza o in quello precedente l’erogazione e quelle che

ricorrono agli ammortizzatori sociali o alle procedure concorsuali possono con apposito ac-

cordo con le R.s.u. e/o le OO.SS., sospendere, ridurre o differire la corresponsione dell’E.g.r.

per l’anno di competenza.

Sono previsti i seguenti periodi di prova, in relazione al livello di inquadramento contrattuale:

Qualifica Livello Mesi

Quadri e impiegati 7 6

Impiegati 6 5

Impiegati e intermedi 5 4

Impiegati, intermedi, operai 4S, 4 3

Impiegati e operai 3 e 2 2

Operai 1 1

Dal 1º gennaio 2015 le ore di straordinario che ciascun lavoratore potra far confluire nella

banca ore sono elevate a 40. Dalla stessa data, per i lavoratori a tempo parziale potra confluire

nella banca ore un numero di ore di lavoro supplementare in proporzione alle 40 suddette,

rispetto all’orario individuale di lavoro.

Il licenziamento o le dimissioni dell’operaio non in prova potranno aver luogo in qualunque

giorno, mediante comunicazione scritta, con un preavviso di 1 settimana lavorativa (1º livello) e

di 2 settimane lavorative (altri livelli).

La facolta di assunzione con contratto di apprendistato non potra essere esercitata qualora

nell’azienda non siano stati confermati a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di

apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che

abbiano rassegnato le dimissioni ed i contratti di apprendistato scaduti e non trasformati a

tempo indeterminato in misura pari a 2.

Nelle aziende con meno di 10 dipendenti la percentuale e ridotta al 25%.

Limiti numericiII numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo assumere, direttamente o

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione, non puo superare il 100%

delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore

di lavoro che non abbia lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia in numero inferiore

a 3, puo assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Elementodi garanziaretributiva

Periodo di prova

Banca ore

Preavviso -Operai

Apprendistatoprofessionalizzante

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492 10/2014 PRATICA LAVORO

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Qualificazione professionale e durataL’apprendistato professionalizzante e ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e

mansioni comprese nei livelli dal 2 al 7.

La durata minima e di 6 mesi, la durata massima e di 3 anni per tutti.

In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore

a 30 giorni, la durata dell’apprendistato potra essere prorogata di un periodo pari.

I periodi di apprendistato professionalizzante trascorsi presso altri datori di lavoro si cumulano

ai fini del computo della durata massima, purche si riferiscano alle stesse mansioni e non siano

separati da interruzioni superiori a 12 mesi.

Le Parti si riservano la possibilita di individuare mansioni ad alto contenuto di professionalita di

tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori, fino ad un massimo

di 5 anni.

Inquadramento e retribuzioneL’inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico puo essere di 2 livelli inferiore a

quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione:

Livello I periodo (mesi) II periodo (mesi) III periodo (mesi)

7 e 6 16 10 10

5 16 10 10

4S e 4 16 10 10

3 16 10 10

2 16 10 10

Ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda

un periodo di pari durata di stage o tirocinio e riconosciuta una riduzione fino a 6 mesi del

periodo di apprendistato, applicabile sul III periodo.

Gli apprendisti con destinazione finale al liv. 2 saranno inquadrati al livello di destinazione

finale con decorrenza dall’inizio del II periodo di apprendistato.

In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei periodi indicati sara

proporzionalmente riparametrata.

E demandata alla contrattazione aziendale la definizione dell’eventuale applicabilita agli ap-

prendisti dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite a livello aziendale.

Periodo di provaPuo essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a 6 mesi, ridotti a 3 mesi

per i contratti fino a 12 mesi.

Anzianita di servizioIl periodo di apprendistato e utile ai fini della maturazione dell’anzianita aziendale, anche ai

fini degli aumenti periodici di anzianita (da corrispondere nelle misure previste dal livello di

appartenenza).

Attivita formativaLa formazione ha una durata complessiva (professionalizzante e di base e trasversale) di 120

ore medie annue.

MalattiaIn caso di malattia spetta all’apprendista, nei limiti del periodo di comporto, un trattamento

integrativo dell’indennita di malattia a carico Inps pari al trattamento economico a carico

azienda previsto dal c.c.n.l. per i qualificati.

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PRATICA LAVORO 10/2014 493

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PreavvisoIn caso di dimissioni dell’apprendista prima della scadenza del contratto, si applica il preavviso

previsto per i qualificati.

Al termine del contratto, ciascuna parte puo recedere con un preavviso di 15 giorni.

Contratti acausaliE consentita l’apposizione del termine in assenza delle ragioni di carattere tecnico, organizza-

tivo, produttivo o sostitutivo (contratti acausali), per una durata non superiore a 36 mesi,

comprensivi di eventuale proroga, nelle ipotesi di assunzione di:

— soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, nell’ambito della durata degli stes-

si;

— soggetti percettori dell’indennita di mobilita o dell’ASPI;

— giovani dai 30 ai 34 anni;

— uomini con piu di 50 anni e donne con piu di 45 anni;

— soggetti iscritti nelle liste di cui alla L. n. 68/1999;

— soggetti con un’invalidita permanente certificata di almeno il 20%;

— tutte le tipologie di assunzione specificamente individuate nei contratti collettivi aziendali

stipulati con le OO.SS. territoriali stipulanti il contratto nazionale.

Le assunzioni acausali possono riguardare anche soggetti che abbiano gia avuto rapporti di

lavoro con l’azienda, esclusi i contratti di apprendistato.

Limiti percentualiI periodi di tempo di 12 mesi (18 mesi per le aziende del Mezzogiorno) che costituiscono «fase

di avvio di nuove attivita», e che sono esclusi da ogni limitazione quantitativa, possono essere

incrementati con accordo aziendale.

Successione di contratti a termineIl limite massimo di 36 mesi per la successione di contratti a termine non sussiste per le attivita

connesse alla campagna vendita in showroom, attivita di vendita presso negozi stagionali o

temporary store, attivita di vendita stagionale o straordinaria.

Nel caso di successione di contratti, gli intervalli di interruzione di 10 e 20 giorni non trovano

applicazione nei seguenti casi:

— secondo contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive;

— avvio di nuove attivita con durata complessiva 12 mesi (elevati a 18 mesi nel Mezzogiorno);

— ipotesi in cui e ammesso il contratto acausale;

— per tutte le ipotesi individuate dai contratti aziendali, stipulati dai sindacati territoriali delle

Parti firmatarie il c.c.n.l.

E sufficiente che i requisiti sussistano al momento dell’assunzione, anche nel caso di proroga,

che pero abbia ad oggetto la stessa attivita del rapporto iniziale.

Ulteriori ipotesi possono essere indicate dalla contrattazione aziendale.

E ammessa l’assunzione acausale per le stesse ipotesi per cui e ammessa nei contratti a

termine (v. supra).

Il limite di assumibilita (8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato dall’impresa utiliz-

zatrice nell’arco di 12 mesi) puo essere elevato con accordo aziendale.

Assogiocattoli si dichiara disponibile ad incrementare dello 0,20% il contributo a carico azien-

da entro il 30 giugno 2014, per finanziare l’assicurazione per premorienza ed invalidita per-

manente, previo specifico accordo tra le parti istitutive.

Lavoro a termine

Contratto disomministrazione

Previdenzaintegrativa

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494 10/2014 PRATICA LAVORO

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Energia e petrolioVerbale di accordo - 23 gennaio 2014

Sintesi dell’accordo

Con l’ipotesi di accordo 22 gennaio 2013 Confindustria Energia con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e

Uilcem-Uil hanno provveduto al rinnovo del c.c.n.l. Energia e petrolio (v. Pratica Lavoro n. 6/

2013, pag. 282).

L’accordo stabiliva gli aumenti con decorrenza gennaio 2013, gennaio 2014, gennaio 2015 e

ottobre 2015.

Inoltre le parti avevano stabilito che dal 1º gennaio 2014 il sistema salariale del nuovo con-

tratto Industria Energetica doveva prevedere un riproporzionamento dei minimi e una quota

pari a E 20 dell’aumento di gennaio 2014 doveva essere destinata al C.r.e.a.

Con il verbale di accordo 23 gennaio 2014, le parti, consapevoli dei ritardi nella realizzazione

di quanto previsto dall’accordo 22 gennaio 2013 per la costituzione del CCNL unico dell’Indu-

stria energetica, stabiliscono di incontrarsi nel mese di febbraio 2014, per definire il program-

ma di lavoro per la realizzazione degli obiettivi concordati.

In relazione a quanto previsto dall’accordo di rinnovo inoltre, decidono di destinare integral-

mente ai minimi contrattuali gli aumenti salariali previsti dal 1º gennaio 2014.

Di conseguenza, viene posticipata al 1º gennaio 2015 la destinazione di E 20 al nuovo sistema

di apprezzamento del contributo individuale (C.r.e.a).

Pertanto, applicando gli aumenti stabiliti dall’accordo in oggetto, gli importi mensili dei minimi

tabellari in vigore dal 1º gennaio 2014, sono i seguenti:

Categorie/LivelliImporti mensili dal 1.1.2014

Petrolio Gas Downstream

1/5 2.682,67 2.682,66 2.663,36

1/4 2.682,67 2.682,66 2.663,36

1/3 2.682,67 2.682,66 2.663,36

1/2 2.682,67 2.682,66 2.663,36

1/1 2.682,67 2.682,66 2.663,36

2/4 2.429,58 2.429,58 2.412,09

2/3 2.429,58 2.429,58 2.412,09

Minimi in vigore dal 1º gennaio 2014� Parti stipulanti: Confindustria Energia con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil

� Campo di applicazione: addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di

cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca,

l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e addetti del settore energia Eni

� Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed iltesto contrattuale «Energia e petrolio» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.

Premessa

Minimi tabellari

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PRATICA LAVORO 10/2014 495

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Categorie/LivelliImporti mensili dal 1.1.2014

Petrolio Gas Downstream

2/2 2.429,58 2.429,58 2.412,09

2/1 2.429,58 2.429,58 2.412,09

3/4 2.200,35 2.200,34 2.184,50

3/3 2.200,35 2.200,34 2.184,50

3/2 2.200,35 2.200,34 2.184,50

3/1 2.200,35 2.200,34 2.184,50

4/4 1.944,48 1.944,48 1.930,48

4/3 1.944,48 1.944,48 1.930,48

4/2 1.944,48 1.944,48 1.930,48

4/1 1.944,48 1.944,48 1.930,48

5/4 1.705,21 1.705,21 1.692,93

5/3 1.705,21 1.705,21 1.692,93

5/2 1.705,21 1.705,21 1.692,93

5/1 1.705,21 1.705,21 1.692,93

5/0 1.705,21 1.705,21 1.692,93

6/0 1.483,38 1.483,38 1.472,70

Autotrasporto merci e logisticaComunicato - 11 febbraio 2014

Sintesi dell’accordo

In data 17 dicembre 2013 Confartigianato Trasporti, CNA-Fita, Casartigiani e Claai con Filt-

Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti-Uil avevano siglato un Protocollo per il rilancio del settore dell’auto-

trasporto merci artigiano (v. Pratica Lavoro n. 4/2014, pag. 209), che sarebbe stato operativo

dopo l’approvazione da parte degli organi direttivi delle Organizzazioni datoriali e sindacali.

Accordo di rinnovo 1º agosto 2013 - Scioglimento della riserva di ConfartigianatoTrasporti� Parti stipulanti: Confartigianato Imprese

� Campo di applicazione: dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logi-

stica

� Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed iltesto contrattuale «Autotrasporto merci e logistica» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrat-tuale.

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496 10/2014 PRATICA LAVORO

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Col Protocollo si intendeva altresı integralmente sottoscritto l’accordo di rinnovo 1º agosto

2013 e successiva ratifica 2 ottobre 2013 (v. Pratica Lavoro n. 34-35/2013, pag. 1500 e n.

41/2013, pag. 1769).

In data 11 febbraio 2014 la Confartigianato Imprese comunica che l’8 febbraio 2014 il

Consiglio direttivo di Confartigianato Trasporti ha sciolto positivamente la riserva circa la

sottoscrizione e l’applicazione dell’accordo di rinnovo 1º agosto 2013.

Pertanto, da febbraio 2014, il predetto accordo deve ritenersi operante a tutti gli effetti, anche

per la parte normativa.

Fondazioni lirico-sinfonicheAccordo - 12 febbraio 2014

Sintesi dell’accordo

Al fine di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori del

settore, le Parti hanno stabilito di trasferire delle quote economiche - denominate «assegno

contrattuale di flessibilita» (ACF) ed «elemento aziendale consolidato» (EAC) - dagli attuali

accordi integrativi aziendali all’interno dei minimi tabellari nazionali. Il totale da trasferire sara

dato dagli importi di ACF + EAC, calcolati come di seguito indicato.

Quanto previsto non esaurisce l’esercizio del diritto alla contrattazione aziendale e le Parti si

impegnano a concludere le trattative aziendali entro i tempi occorrenti per la vidimazione del

c.c.n.l. da parte della Corte dei Conti e dei Ministeri competenti.

Alle Fondazioni che non abbiano accordi aziendali vigenti potra comunque applicarsi quanto

previsto dall’accordo in oggetto (nonche le flessibilita minime inerenti gli orari, i riposi, l’arti-

colazione delle prestazioni giornaliere e settimanali stabilite dal c.c.n.l. 21-29 novembre 2012),

qualora uno specifico accordo aziendale riconosca, entro la scadenza del c.c.n.l., un corrispet-

tivo economico non inferiore all’assegno di flessibilita.

Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, entrambi gli elementi saranno soggetti a decon-

tribuzione e detassazione.

A far data dalla validazione del c.c.n.l. da parte degli Organi competenti, dagli accordi azien-

dali in essere al 31 dicembre 2013 viene spostato nei minimi tabellari nazionali un importo a

titolo di assegno contrattuale di flessibilita pari ad E 150 mensili per 12 mensilita, riparame-

trato come segue, utile ai soli fini del calcolo del t.f.r.:

Valorizzazione della contrattazione aziendale� Parti stipulanti: Anfols con Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal

� Campo di applicazione: dipendenti dalle fondazioni lirico-sinfoniche

� Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed iltesto contrattuale «Fondazioni lirico-sinfoniche» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.

Premessa

Assegnocontrattualedi flessibilita

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PRATICA LAVORO 10/2014 497

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Area artistica

Livelli Importi

1 290,98

2 262,50

3 235,52

4 214,49

5 179,98

6 150,94

Area tecnico-amministrativa

Livelli Importi

FA 260,87

FB 223,60

1 195,65

2 175,15

3A 165,83

3B 150,00

4 130,43

5 116,46

6 93,167

Nei minimi tabellari nazionali viene altresı spostato un importo a titolo di elemento aziendale

consolidato, per 12 mensilita, utile ai soli fini del calcolo del t.f.r., cosı calcolato: dal valore di 1/

12 della parte economica fissa annua, diretta e differita, prevista dagli accordi aziendali al 31

dicembre 2013 si detrae l’importo dell’assegno di flessibilita e si divide quanto ottenuto per 2.

I valori economici risultanti per ogni Fondazione saranno riportati nel c.c.n.l., in un apposito

elenco.

Restano in vigore eventuali diverse pattuizioni previste dagli accordi aziendali al 31 dicembre

2013 in merito all’erogazione delle quote ivi previste, incluse quelle di cui all’EAC, nonche al

conteggio delle voci utili al calcolo del t.f.r.

Il trasferimento dell’EAC nei minimi nazionali non fa venir meno, per pari parte, gli istituti

contrattuali normativi per i quali erano stati corrisposti.

Per le Fondazioni che abbiano raggiunto con le OO.SS. un accordo di ristrutturazione azien-

dale, la messa a regime dell’EAC potra avvenire nell’arco di vigenza del c.c.n.l. e l’EAC verra

applicato fino a concorrenza sulle somme residue degli accordi aziendali al netto dello spo-

stamento dell’ACF e di quanto eventualmente convenuto nell’accordo di ristrutturazione.

Elementoaziendaleconsolidato

ContrattazioneNotizie

498 10/2014 PRATICA LAVORO

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Il volume delinea le linee e le argomentazioni che contraddistinguono

le liti in cui all’interno delle aziende è coinvolto un dirigente. La ricerca

della giusta causa o del giustificato motivo è fondamentale per il buon

esito della controversia. La giusta causa di licenziamento a cui si è

esposti contempla nel rapporto dirigenziale una serie di fatti o di azioni

che sarebbero neutri o meno gravi per dipendenti con un inquadra-

mento inferiore.

Il testo da conto degli approdi più recenti della giurisprudenza sulle fat-

tispecie più ricorrenti, e con una quarantina di recentissime sentenze

inedite commentate, l’autore cerca di tracciare il confine tra il compor-

tamento inaccettabile del dirigente e l’illegittimo capriccio datoriale.

Struttura:

• Il licenziamento del dirigente.

• Il licenziamento per giusta causa e il procedimento disciplinare.

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In caso di lavoro per societa collegateil licenziamento deve essere motivatocon riferimento alla situazione di gruppoAvv. Almerindo Proietti Semproni

Cassazione, sez. lav., 16 gennaio 2014, n. 798

MASSIMA

E illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo (contrazione dell’attivita) da una societa

facente parte di un gruppo se la societa stessa non prova l’impossibilita di adibire il lavoratore ad altre

mansioni presso altra societa del gruppo.

COMMENTO

E illegittimo il licenziamento intimato per giustificato mo-

tivo oggettivo (contrazione dell’attivita) da una societa

facente parte di un gruppo se la societa stessa non prova

l’impossibilita di adibire il lavoratore ad altre mansioni

presso altra societa del gruppo.

Cosı si e espressa la Corte di Cassazione con la senten-

za del 16 gennaio 2014, n. 798, sancendo il c.d. ob-

bligo di «repechage» nelle fattispecie in cui il recesso

proviene da una societa facente capo ad un unico grup-

po ed il dipendente ha provato di aver lavorato a favore

di tutte le societa del gruppo stesso.

Il Tribunale respingeva l’impugnativa del licenziamento

proposta da un lavoratore ritenendo provata la contra-

zione dell’attivita lavorativa posta a base del recesso e

l’insussistenza di un gruppo societario, con conseguente

impossibilita di reimpiego.

I giudici di appello erano di contrario avviso e dichiara-

vano l’illegittimita del licenziamento, applicando la tutela

reale.

Secondo la Corte d’Appello, infatti, per potere ritenere

giustificato il licenziamento per soppressione del posto di

lavoro occorreva accertare anche l’impossibilita di repe-

rire altra idonea collocazione nell’ambito della stessa

azienda, con onere al riguardo del datore di lavoro.

Nel caso di specie il lavoratore aveva chiesto la reintegra

in azienda, avendo concretamente svolto la propria atti-

vita lavorativa non solo alle dipendenze della societa per

azioni, ma anche delle numerose altre societa facenti

parte del gruppo.

Come emerso all’esito dell’istruttoria espletata, il ruolo

svolto dal ricorrente all’interno del gruppo richiedeva

una sua costante partecipazione alla vita societaria di

ciascuna delle aziende che ne facevano parte. Tutte le

societa del gruppo erano accomunate dal fatto che ave-

vano un’unica sede amministrativa e un’unica sede lega-

le; le societa avevano in comune gli organi direttivi e, in

particolare, il vertice dei poteri decisionali era identifica-

bile nella stessa persona fisica; i numeri telefonici comuni

e l’indirizzo comune di posta elettronica confermavano

l’unicita del centro di imputazione degli interessi. Inoltre,

il ricorrente passava tranquillamente da una azienda al-

l’altra per soddisfare le contingenti esigenze professio-

nali che si verificavano di volta in volta.

In definitiva, quindi, secondo la Corte territoriale, se era

vero che esisteva una contrazione dell’attivita della so-

cieta per azioni (formale datore di lavoro del ricorrente),

quest’ultima doveva provare l’impossibilita di adibire il

lavoratore ad altre mansioni presso altra societa del

gruppo.

La societa ricorreva per cassazione lamentando la viola-

zione degli artt. 1344 e 1414 cod. civ. e della norma di

diritto vivente secondo cui il collegamento economico

funzionale tra imprenditori formalmente distinti ed auto-

nomi e imputabile ad un unico centro di interesse, che

dispone della messa a disposizione delle energie lavora-

tive, solo allorche la frammentazione dell’azienda, in

realta essenzialmente unica, sia effetto di frode o di

simulazione. Mentre il Tribunale aveva escluso l’esistenza

di frode o di simulazione nella creazione di societa di-

stinte in assenza di allegazione in tal senso da parte del

lavoratore, la Corte territoriale, nel riconoscere il colle-

gamento societario, non aveva tenuto conto della man-

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500 10/2014 PRATICA LAVORO

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canza di un’allegazione del fine fraudolento o simulato

della frammentazione di un’unica attivita.

Inoltre, secondo la societa ricorrente, la sentenza impu-

gnata, nel ritenere l’esistenza della subordinazione con

le altre societa del gruppo, avrebbe omesso ogni riferi-

mento al criterio della soggezione del lavoratore al po-

tere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

La Suprema Corte respinge il ricorso.

Gia nel ricorso introduttivo di primo grado - esordisce la

Cassazione - il lavoratore aveva dedotto l’esistenza di un

unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, an-

che in presenza di piu imprese appartenenti ad uno

stesso gruppo societario, rilevando per conseguenza la

sussistenza dell’obbligo del suo reimpiego nell’ambito

dell’intero gruppo.

Pertanto, non puo ritenersi un difetto di allegazione in

ordine ad una situazione quanto meno elusiva degli ob-

blighi scaturenti dal rapporto di lavoro e, specificamente,

di quelli scaturenti dal regime di stabilita reale con rife-

rimento alla fattispecie di un licenziamento intimato per

giustificato motivo oggettivo, alla cui legittimita osta la

possibilita di reimpiego del lavoratore licenziato (con ri-

ferimento alla fattispecie, sostanzialmente analoga, di

una situazione elusiva connessa alla computabilita, ai fini

della tutela reale, di tutti i lavoratori dipendenti da so-

cieta collegate, cfr. Cass. n. 6843/2010 e Cass. n. 4274/

2003).

Secondo la giurisprudenza di legittimita - prosegue la

Cassazione -, qualora tra piu societa vi sia un collega-

mento economico-funzionale, e da ravvisare un unico

centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipen-

denti, ove si accerti l’utilizzazione contemporanea delle

prestazioni lavorative da parte delle varie societa titolari

delle distinte imprese (ex plurimis, Cass. nn. 11275/

2000; 5496/2006); al contempo e stato affermato il cor-

relato principio secondo cui e configurabile l’unicita del

rapporto di lavoro qualora lo stesso dipendente presti

servizio contemporaneamente a favore di diversi datori

di lavoro, titolari di distinte imprese, e l’attivita sia svolta

in modo indifferenziato, cosı che in essa non possa di-

stinguersi quale parte sia stata svolta nell’interesse di un

datore e quale nell’interesse degli altri (Cass. nn. 13904/

2000; 3249/2003).

Secondo la Suprema Corte, la sentenza impugnata si e

sostanzialmente attenuta a tali principi, attraverso la va-

lorizzazione, nei termini gia diffusamente esposti nello

storico di lite, degli elementi di giudizio dimostrativi della

concreta sussistenza del collegamento esistente fra le

societa del gruppo e della prestazione da parte del lavo-

ratore di un’attivita lavorativa che, come risultante dalle

testimonianze, era svolta per tutto il gruppo e, quindi,

indifferenziatamente e contemporaneamente per tutte

le societa che vi appartenevano; con cio, al contempo,

evidenziandosi la loro integrazione funzionale ed econo-

mica e l’esistenza di un comune coordinamento fra le

stesse.

Ne, conclude la Cassazione, la Corte territoriale doveva

ritenersi tenuta alla verifica della sussistenza degli ele-

menti dimostrativi della subordinazione nei confronti di

tutte le societa del gruppo, posta la pacificita del rappor-

to di dipendenza del lavoratore dalla societa per azioni e

la rilevata prestazione della sua attivita lavorativa a favo-

re anche delle altre societa del gruppo stesso.

La sentenza in rassegna, in estrema sintesi, afferma che,

provato il collegamento societario e la prestazione lavo-

rativa a favore di tutte le societa del gruppo, e imposto al

formale datore di lavoro l’onere di provare di non aver

potuto utilmente adibire il dipendente da licenziare ad

altre mansioni presso altra societa del gruppo.

In una pressoche identica fattispecie, di recente la Cas-

sazione ha affermato la legittimita del licenziamento per-

che l’ipotizzato collegamento societario, oltre a non es-

sere stato dimostrato nei suoi presupposti, doveva con-

siderarsi privo di ogni rilevanza, per non aver il lavoratore

individuato in quale delle societa, ritenute parte di un

unico gruppo, avrebbe potuto essere utilmente impiega-

to e con quali mansioni (Cass. 8 marzo 2012, n. 3629).

Allo stesso modo la Suprema Corte ha respinto la do-

manda di reintegra nel posto di lavoro da parte del di-

pendente licenziato perche lo stesso non aveva fornito

alcuna indicazione per individuare la esistenza di realta

idonee ad una sua possibile diversa collocazione (Cass.

n. 6556/2004).

In una fattispecie in un cui un geometra lamentava l’il-

legittimita del licenziamento e richiedeva il riconosci-

mento di crediti di lavoro maturati durante un rapporto

di lavoro iniziato con una ditta individuale e proseguito

con una societa di fatto e infine con una societa per

azioni, tutti gestiti da componenti della medesima fami-

glia, la Cassazione (sentenza n. 2261/1995), nel ricono-

scere in parte le rivendicazioni economiche e nel confer-

mare la legittimita del recesso, ha affermato: «Il principio

per cui il collegamento societario non comporta l’insor-

gere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di

imputazione di rapporti diverso dalle singole societa col-

legate - per le quali conservano la rispettiva personalita

giuridica e sono le datrici di lavoro del personale in ser-

vizio nelle imprese da ciascuna di esse esercitate - sicche

non e consentito attribuire la titolarita di un rapporto di

lavoro ad un soggetto diverso da quello che formalmen-

te assume la qualita di datore di lavoro, non e superabile

ne con riferimento alla speciale disciplinare giuridica dei

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PRATICA LAVORO 10/2014 501

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gruppi societari in tema di bilancio consolidato del grup-

po (art. 2429-bis cod. civ.), ne in relazione alla disciplina

delle agevolazioni finanziarie a favore di imprese indu-

striali (art. 18, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; art. 3, L.

12 agosto 1977, n. 675; D.L. 30 gennaio 1979, n. 26,

convertito in L. 3 aprile 1979, n. 95); resta peraltro salva

la possibilita di ravvisare un unico centro d’imputazione

del rapporto di lavoro - anche ai fini della sussistenza, o

meno, del requisito numerico necessario per l’applicabi-

lita della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato

(artt. 18 e 35 della L. 20 maggio 1970, n. 300) - ogni

volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in

frode alla legge degli atti costitutivi delle societa del

gruppo mediante interposizioni fittizie, ovvero reali ma

fiduciarie; ne consegue che, ove la domanda del lavora-

tore - interpretata sia alla stregua della sua formulazione

letterale, sia, e soprattutto, in base al suo contenuto

sostanziale - tenda a dimostrare l’esistenza di una situa-

zione siffatta, il relativo accertamento comporta la ne-

cessaria partecipazione al giudizio, oltre che della societa

che riveste formalmente la qualita di datore di lavoro,

anche della societa che il lavoratore assume essere l’u-

nica ed effettiva titolare del rapporto».

Nella fattispecie di un lavoratore licenziato per soppres-

sione delle mansioni di contabile industriale e che riven-

dicava la illegittimita del licenziamento perche non era

stata adeguatamente vagliata la possibilita di essere as-

segnato ad altre mansioni, riconducibili alla sua qualifica,

eventualmente in altra impresa dello stesso gruppo in-

dustriale, la Suprema Corte (sentenza n. 1527/2003),

respingendo il ricorso, ha stabilito che «II controllo giuri-

sdizionale del licenziamento intimato per giustificato

motivo oggettivo, consistente in un riassetto organizza-

tivo che comporti la soppressione del posto di lavoro, e

limitato alla verifica della reale sussistenza del motivo

asserito dall’imprenditore, al quale, nell’esercizio della

liberta di iniziativa economica garantita dall’art. 41,

Cost., e riservata la scelta sulle modalita attuative del

riassetto, senza che su cio possa influire l’appartenenza

dell’impresa ad un gruppo economico o societario, non

potendo il lavoratore vantare diritti nei riguardi delle

imprese del gruppo o con riferimento ai loro assetti pro-

duttivi».

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