FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI
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FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI
ALTRE FONTI PRIMARIE
• Art. 78 Cost.: “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”
• Delega anomala al Governo
• Delegazione atipica:• Mancano i requisiti indicati dagli artt. 76 e 77, c. 1
Cost.
I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
• Art. 64, c.1 Cost.: “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti”
• Art. 72 Cost.
• Cosa sono?
• Cosa disciplinano?
SONO FONTI PRIMARIE. PERCHE’?
• 1) Norma sulla produzione = Costituzione
• 2) Subordinati solo alla Costituzione
• 3) Ambito di competenza riservato
• Rapporto tra regolamento e legge = competenza• Riserva di regolamento parlamentare
REGOLAMENTI PARLAMENTARI E CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA’
• - Non sono atti con forza di legge (Corte cost. n. 154/1985, ord. Nn. 445 e 446/1993) = non sindacabili = INTERNA CORPORIS ACTA = INDIPENDENZA E AUTONOMIA DELLE CAMERE
• Art. 134 Cost.: “La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle legge e degli atti con forza di legge dello Stato e delle Regioni”.
però ……………….
• Contrasto tra un regolamento parlamentare e una norma costituzionale se vi è una legge deliberata nel rispetto del regolamento parlamentare incostituzionale
• Questione di costituzionalità della legge e d’ufficio del regolamento parlamentare.
I REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
• - Non istituiti dalla Costituzione, ma da una legge ordinaria (n. 87/1953)
• - Fonti primarie = potestà discendente dalla Costituzione
• - L. n. 87/1953 = non istitutiva, ma ricognitiva
• - Contrasto con le legge = preferenza della legge.
L’ATTO RISULTANTE DA REFERENDUM ABROGATIVO = FONTI PRIMARIA
• Abrogazione parziale di una legge = mutamenti di significati normativi = innovare
• - Legge popolare = lex rogata
IL REFERENDUM ABROGATIVO
• Art. 75 Cost.:• “E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
• Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
• Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
• La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
• La legge determina le modalità di attuazione del referendum”.
IL REFERENDUM ABROGATIVO
• Origini storiche• Dibattito in Assemblea costituente• Legge attuativa del referendum (L. n. 352/1970)
• Quanti referendum vi sono:• 1) Referendum su disegni di legge di revisione costituzionale
(art. 138 Cost.); • 2) referendum abrogativo (art. 75 Cost.); • 3) referendum consultivo (artt. 132-133 Cost.);• 4) referendum abrogativo su leggi e provvedimenti
amministrativi regionali
REFERENDUM ABROGATIVO
• - rango di legge ordinaria
• - forma di legislazione negativa?
• - ma ci sono i referendum manipolativi
PROCEDIMENTO REFERENDARIO
• Controllo di legittimità = Ufficio centrale per il referendum incardinato presso la Corte di Cassazione
• Controllo di ammissibilità = Corte costituzionale
ESTENSIONE DELLE LEGGI ESCLUSE DA REFERENDUM ABROGATIVO (CORTE COST., SENT. N. 16/1978)
• - Costituzione e leggi costituzionali• - Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi • - Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato• - Leggi che disciplinano il funzionamento di organi
essenziali• - Estensione implicita dei divieti di cui all’art. 75, c. 2
Cost.• - Divieto di quesiti che non abbiano una matrice
razionalmente unitaria
RAPPORTO TRA REFERENDUM ABROGATIVO E MAGGIORANZA DI GOVERNO
• COSA SUCCEDE SE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO IL PARLAMENTO CAMBIA LA LEGGE SULLA QUALE SONO STATE RACCOLTE LE FIRME PER L’ABROGAZIONE?
QUORUM PARTECIPATIVO E ASTENSIONE
• 50 % più uno degli aventi diritto al voto = validità del referendum abrogativo
• - Astensione = no all’abrogazione referendaria?• - L’astensione come è composta?• - Astensione non e’ contrarieta’ al referendum
abrogativo• E’ legittimo che le istituzioni mobilitino all’astensione? • - Referendum = strumento di contropotere
LE FONTI SECONDARIE: I REGOLAMENTI GOVERNATIVI
• Il Presidente della Repubblica• Art. 87, c. 5 Cost.: “promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti”.
• Fondamento della potestà regolamentare:• L’art. 17 L. n. 400/1988
TIPI DI REGOLAMENTO
• Regolamenti di esecuzione delle leggi• Regolamenti di attuazione• Regolamenti indipendenti• Regolamenti di organizzazione• Regolamenti delegati
DIRITTI FONDAMENTALI: STRUMENTI DI TUTELA
• Principio di eguaglianza
• Formale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”
• Enunciazione formale = astratta
Art. 3, c. 1 Cost.
• Eguaglianza formale = a chi si rivolge? • Legislatore = divieto di creare privilegi o discriminazioni
ingiustificate• Art. 3, c. 1 = divieto assoluto di differenziare in modo
assoluto?• NO• Situazioni eguali devono avere un trattamento giuridico
eguale• Situazioni differenti devono avere un trattamento giuridico
differente
EGUAGLIANZA SOSTANZIALE
• Art. 3, c.2 Cost.: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
• - Programma di intervento • - Eguaglianza formale = leggi generali e astratte• - Eguaglianza sostanziale = provvedere a singole situazioni di
svantaggio
LO STRUMENTO DELLA RAGIONEVOLEZZA
- Giudizio interno = coerenza fra le parti dell’ordinamento• 3 norme:• Norma impugnata;• Norma di paragone, assunta a confronto = Tertium
comparationis (metro di paragone);• Norma costituzionale dell’eguaglianza (art. 3 Cost.).• Analisi della ratio legis della norma che funge da tertium
comparationis (metro di paragone).
I DIRITTI FONDAMENTALI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
• - Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
• - Forma di Stato = superamento della teoria statocentrica = concezione del personalismo.
• - Diritti e ordinamento sorgono insieme (Piero Calamandrei)
ART. 2 COST.
• - Anteriorità dei diritti inviolabili rispetto allo Stato (ideologia liberale);
• - Parità assiologica fra diritti individuali e diritti sociali = concetto di persona = fonte di libertà spirituale e di pluralismo sociale;
• - Diritti inviolabili = base logica di un ordinamento ispirato ai principi della democrazia pluralistica.
ART. 2 COST.: INTEPRETAZIONI
• 1) Norma a fattispecie aperta (Perlingieri e Barbera):
• - costituzionalizzazione di diritti non previsti dalla Costituzione ma emergenti nella Costituzione materiale, nella coscienza sociale;
• - libertà = valore trascendente rispetto alle traduzioni giuridiche (diritti enumerati positivamente)
• - rapporto di reciproca implicazione tra Costituzione ed evoluzione sociale.
DIRITTI CREATI IN BASE ALLA CLAUSOLA APERTA
• Diritti alla riservatezza, all’immagine, ai segni distintivi della personalità, dell’ateo, al libero sviluppo della personalità (tutela della sfera sessuale) = sentenze Corte cost. n. 38/1973; 561/1987; 252/1989; 310/1989; 139/1990; 278/1992; 13/1994; 50/1998; 120/2001
CRITICA ALLA TEORIA DELLA CLAUSOLA APERTA
• - Carenza di base testuale• - Sono proprio nuovi diritti? • Necessità di sfruttare le potenzialità ermeneutiche e
semantiche del testo costituzionale.• Esempi:• obiezione di coscienza (sent. n. 408/1989) = Artt. 19 e 20
Cost.• - l’introduzione di un diritto comporta l’introduzione di un
obbligo corrispondente = tassatività degli obblighi.
TESI PIU’ ACCREDITATA
• - Art. 2 = clausola riassuntiva dei diritti espressamente previsti dalla Costituzione e di quelli ad essa conseguenziali.
• art. 2 Cost. non come fonte costituzionale dei diritti non codificati ma come fonte che richiami diritti conseguenziali a quelli costituzionalmente codificati = interpretazione ampia della clausola riassuntiva.
Sentenza n. 161/1985
• Diritto all’identità sessuale (art. 2 Cost.): diritto alla ricomposizione di soma e psiche.
• Identità sessuale = “dato complesso della personalità determinato da una serie di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando … il o i fattori dominanti”.
• Tutele e affermazione del modo ‘naturale di essere’, della personalità sessuale al fine di combattere l’isolamento, l’ostilità e l’umiliazione (l. n. 164/1982).
I DIRITTI FONDAMENTALI: CITTADINI E STRANIERI. L’ESTENSIONE DEI DIRITTI
• Art. 10, c.2 Cost.: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” = modo di estendere ai non cittadini i diritti che la Costituzione riserva ai cittadini.
• Cittadini degli Stati dell’Unione europea = diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo.
Continua …….
• Convenzione di Strasburgo = allargamento a tutti gli stranieri del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali.
• Italia? Non ha ratificato.
ALTRO MODO DI ESTENDERE AI NON CITTADINI I DIRITTI
• Art. 2 Cost. = diritti inviolabili dell’uomo
• Quando opera l’estensione?• Deve trattarsi di diritti inviolabili della Costituzione
DIRITTI CHE LA COSTITUZIONE RISERVA AGLI STRANIERI
• Diritto di asilo = art. 10, c. 3 Cost.: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
• Asilante = divieto di estradizione e di espulsione
• Art. 10, c.4 Cost.: “Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.
Continua ………………
• Divieto di estradizione per reati puniti con la pena di morte (sent. n. 54/1979) = art. 27, c.4 Cost. = divieto di pena di morte
• Art. 27, c. 4 Cost.: “Non è ammessa la pena di morte” (L. cost. n. 1/2007) = G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007
CONFLITTI FRA DIRITTI
Bilanciamento fra diritti (principi):
- Legittimità del fine;- Congruità del mezzo rispetto al fine;- Proporzionalità- Rispetto del contenuto essenziale del diritto
LA LIBERTA’ DI DOMICILIO
• Art. 14 Cost.:• “Il domicilio è inviolabile.• Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e modi previsti stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
• Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.
DEFINIZIONE DI DOMICILIO
• - Secondo il diritto civile = sede degli affari e degli interessi
• - Secondo il diritto penale = abitazione o luogo di privata dimora
• - Secondo il diritto costituzionale = proiezione della persona umana “qualsiasi spazio isolato dall’ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente” (Corte cost. sent. n. 88/1987) = barriera a tutela della riservatezza.
SOGGETTI TITOLARI DELLA LIBERTA’ DI DOMICILIO
• - Persone fisiche
• - Persone giuridiche
LIMITAZIONI DEL DOMICILIO
• Ispezione = tracce del reato
• Perquisizione = ricerca del corpo del reato
• Sequestri
• Intercettazioni ambientali
ART. 14, c.3 Cost.
• “Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”
• - Riserva rinforzata nel contenuto
• - Assenza della riserva di giurisdizione
LIBERTA’ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DELLA COMUNICAZIONE
• Art. 15 Cost.: • “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.• La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.
• - riserva di legge• - riserva di giurisdizione
ART. 15 COST. E ART. 21 COST.
Art. 15 Cost. = Corrispondenza ed altre forme di comunicazione: destinatari previamente individuati
• Art. 21 Cost. = destinatari generali = pubblicità e pluralità dei destinatari
• Art. 15 Cost. = libertà e segretezza sono un’endiadi = inscindibilità di libertà e segretezza
NOZIONE DI CORRISPONDENZA
• Corrispondenza epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza
• Sequestro della posta
• Intercettazioni telefoniche = gravi indizi di reato e indispensabili per l’indagine
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA O PRIVACY
• Combinato disposto tra libertà domiciliare e libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione = artt. 14 e 15 Cost.
• Art. 2 Cost. come clausola riassuntiva che fonda il riconoscimento di diritti conseguenziali a quelli espressamente previsti dalla Costituzione
• Art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.) = Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo).
ART. 16 COST. = LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE SOGGIORNO
• “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
• Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”
ART. 16 COST.
• Riserva di legge rinforzata per contenuto
• Assenza della riserva di giurisdizione
• In via generale per motivi di sanità o di sicurezza = principio di eguaglianza
• Cordoni sanitari
ART. 17 COST. = LIBERTA’ DI RIUNIONE
• “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
• Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
• Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”
LIBERTA’ DI RIUNIONE
• Dimensione sociale
• Libertà collettiva
• Libertà politica = dibattito democratico
DEFINIZIONE DI RIUNIONE
• Compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo = corteo, processioni religiose
• Riunirsi pacificamente e senz’armi = ordine pubblico materiale
TIPI DI RIUNIONE
• Luogo privato = libertà di domicilio
• Luogo aperto al pubblico = NO PREAVVISO
• Luogo pubblico = obbligo del preavviso
LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE
• Art. 18 Cost. • “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
• Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”
ART. 18 COST.
• Fini non vietati ai singoli dalla legge penale = le associazioni possono fare tutto quello che è consentito ai singoli
• Divieto di associazioni per delinquere = lo scopo è commettere i reati ma devono essere reati previsti anche per i singoli
TIPI DI ASSOCIAZIONI VIETATE
• Divieto di associazioni segrete• L. n. 17/1982 = segretezza strumentale all’attività di
interferenza illecita sulle pubbliche istituzioni = P2 (riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione).
• Altri tipi di associazioni segrete?
• Massoneria = non è un’associazione segreta
TIPI DI ASSOCIAZIONI VIETATE
• Divieto di associazioni paramilitari = “che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”
• - Scopo politico (attività politica)
• - Struttura organizzativa di natura militare
• - Violazione del principio del metodo democratico (art. 49 Cost.)
DIVIETO DI ASSOCIAZIONI PARAMILITARI
• Decreto legislativo n. 43/1948 = inquadramento degli associati in corpi …. con disciplina gerarchica = divieto per associazioni collegate a partiti politici della dotazione di uniformi o divise per gli aderenti