FINANZIARIA 2008 Le novità IVA. Art. 19-bis 1, lett. g) Detraibilità Iva sulle spese relative ai...
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FINANZIARIA 2008
Le novità IVA
Art. 19-bis 1, lett. g)
Detraibilità Iva sulle spese relative ai telefoni cellulari
ANTE FINANZIARIA
Limitata al 50%
Imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo
Tranne
Detraibilità al 100%
Novità relative ai telefoni cellulari
Art. 1, comma 261, lett. e), n. 3), Finanziaria 2008
Art. 19-bis 1, lett. g)
ABROGATA
novitànovità
L’Iva assolta sulle spese relative a telefoni cellulari è detraibile secondo l’uso effettivo nell’attività dell’ impresa, dell’arte o professione
I cellulari si possono detrarre anche nella misura del 100% qualora se ne faccia un uso esclusivamente aziendale
Non più detraibilità imitata al
50%
dal 1 Gennaio 2008
Novità relative ai telefoni cellulari
Attenzione:Attenzione: controlli fiscali concentratisui soggetti che detraggono l’IVA sui cellulari per più del 50% (art.1 c. 255)
Ma
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ATTENZIONEArt. 3 DPR 633: Se iva detratta a monte, uso personale o messa a disposizione a titolo gratuito
costituisce prestazione di servizi da assoggettare ad imposta sulla base del valore normale
Art. 1, comma 261, lett. a), Finanziaria 2008
Esclude la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi imponibili Iva, l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti dei telefoni cellularitelefoni cellulari se…
…è stata detratta una quota dell’imposta per l’acquisto (anche in leasing o noleggio) e per le spese di gestione non superiore alla misura in cui i beni sono stati utilizzati per fini diversi da quelli privati (ossia professionali);
Novità relative ai telefoni cellulari
Art. 1, comma 261, lett. e), Finanziaria 2008
Art. 19-bis 1, lett. c)
Acquisto di veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio di impresa, arte o professione
Detraibilità limitata al 40%
ECCETTO
veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per agenti e rappresentanti di commercio
Adeguamento Decisione UE del 18 giugno 2007
dal 28 giugno 2007
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Resta l’indetraibilità oggettivaResta l’indetraibilità oggettivaper i motocicli di cilindrataper i motocicli di cilindrata
superiore a 350 c.c.superiore a 350 c.c.
Novità in tema di veicoli stradali a motore
Art. 1, comma 261, lett. e), Finanziaria 2008
Art. 19-bis 1, lett. d)
L’iva sull’acquisto di:
Carburanti e lubrificanti;Prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto, manodopera e simili ;
Prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego,
Compresi i pedaggi autostradali
E’ detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l’imposta sull’acquisto dei veicoli;
dal 28 giugno 2007
Novità in tema di veicoli stradali a motore
Art. 1, comma 261, lett. a), Finanziaria 2008
Esclude la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi imponibili Iva, l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti dei veicoli stradali a motore…
…per i quali, all’atto dell’acquisto (anche sulla base di contratti di locazione semplice, leasing o noleggio) sia stata utilizzata la percentuale di detraibilità limitata al 40%
dal 28 giugno 2007
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Novità in tema di veicoli stradali a motore
Art. 1, comma 261, lett. c) e d) Finanziaria 2008
Novità in materia di base imponibile Iva
art. 13, comma 3
Operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale il diritto alla detrazione è limitato
19 c. 5
Contribuente che esercita sia attività che da luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione, sia ad attività che danno luogo ad operazioni esenti (art. 10)
Cioè
Determinazione della base imponibile in alcuni casi particolari:
a)
Pro-rata
Inoltre
Base imponibile
Valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore
In deroga rispetto alla regola del CORRISPETTIVO
Art. 13, c. 1
L’operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
Allora
Operazioni tra Parti “correlate” Valore normale
Direttiva 2006/112/CE: norma antielusiva
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Novità in materia di base imponibile Iva
Novità in materia di base imponibile Iva
Veicoli e cellulari messi a disposizione dei dipendenti
Base imponibile
Valore normale dei beni e dei servizi se il corrispettivo dovuto è inferiore a tale valore
In deroga rispetto alla regola del CORRISPETTIVO
Art. 13, c. 1
b)
Novità in materia di base imponibile Iva
c) Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva
Base imponibile
(%) di detraibilità X Importo determinato ai sensi dei commi 1-2, art. 13
Novità in materia di base imponibile Iva
Valore normale Art 14, c. 3-4
Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi; Art 14, c. 3
Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell’impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa;
Art 14, c. 4
Novità in materia di base imponibile Iva
Art. 1, comma 261, lett. d) Finanziaria 2008
art. 14
Se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell’attività propria dell’ impresa …
Agli effetti del terzo comma dell’art. 13
Il valore normale è determinato secondo le regole ordinarie
Art 14, c. 3-4
Altrimenti ...
Novità in materia di base imponibile Iva
Il valore normale è costituito:
Per le cessioni di beni:
Prezzo acquisto
Per le prestazioni di servizi:
Spese sostenute
Per le auto messe a disposizione dei dipendenti
Il valore normale è determinato secondo l’art. 51, c. 4, lett. a) Tuir
30% importo determinato sulla base delle tabelle ACI
Decorrenze
Comma 264, Finanziaria 2008
Le novità in materia di base imponibile Iva decorrono dal 1 marzo
2008
Finanziaria 2007 (art. 1, c. 304-305)
Art. 19-bis 1, c. 1, lett. e)
La modifica del 2007 da la possibilità ai professionisti e imprese di detrarre l’Iva relativa: “alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a congressi, convegni e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi”;
Le agenzie di viaggio e i tour operator, applicando un regime speciale, non potevano esporre, nei confronti dei clienti, l’Iva in fattura …
Detrazione Iva per partecipazionea congressi
Di conseguenza …
Il cliente, soggetto passivo di imposta, che acquistava i pacchetti congressuali dall’agenzia di viaggio per partecipare a convegni congressi e simili, non poteva in alcun modo detrarre l’Iva …
Mentre …
Il cliente che acquistava lo stesso servizio direttamente dall’albergatore oppure dal ristoratore poteva detrarre l’Iva
Forte distorsione della concorrenza tra operatori economici diversi!
Detrazione Iva per partecipazionea congressi
Novità per le agenzie di viaggio e turismo
Art. 1, comma 77, Finanziaria 2008
c. 8-bis, art. 74-ternuovo nuovo
Le Agenzie di viaggio e turismo
Per le prestazioni di organizzazioni convegni, congressi e simili …
… Possono applicare il regime ordinario Iva
In luogo del regime speciale del margine
Si sana la disparità di trattamento relativa alla tipologia di operatore economico che fornisce il servizio
In caso di applicazione del regime ordinario, le agenzie di viaggi e turismo
a. Possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori;
Se si tratta di operazioni a diretto vantaggio del cliente
Novità per le agenzie di viaggio e turismo
b.Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile per le prestazioni in relazione alle quali le agenzie optano per il regime ordinario …
Salvo obbligo di registrazione separata in contabilità nel caso in cui si applichi sia il regime ordinario che il regime speciale del margine;
Serve il nulla osta UE
Novità per le agenzie di viaggio e turismo
IVA di gruppo
Art. 1, comma 63-64 Finanziaria 2008
art. 73, ultimo comma, D.p.r. 633/72
Liquidazione Iva di gruppo
Non sarà più possibile utilizzare le posizioni creditorie generate dalle imprese in periodi precedenti alla loro partecipazione al gruppo Iva
decorrenza
A partire dalla liquidazione Iva di gruppo relativa all’anno 2008
EsempioEsempio
Soc. B (controllante)
Soc. C (controllata)
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Soc. B (no iva gruppo)
Soc. C (no iva gruppo)
Soc. A (controllante)
Soc. B (controllata)
Non è possibile far confluire nei calcoli compensativi le eccedenze delle singole società dell’anno 1 nell’anno 2 e le eccedenze di gruppo dell’anno 2 nell’anno 3
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IVA di gruppo
Reverse charge
Che cosa è?
Il reverse charge è un meccanismo che inverte la posizione del debitore di imposta che diventa il committente del servizio o l’acquirente del bene al posto del prestatore o del cedente;
A chi si applica?
Alle cessioni di materiali di recupero, oro industriale e argento puro, oro da investimento (con opzione per l’imponibilità), prestazioni di servizi resi da subappltatori (edilizia); cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali imponibili per opzione o effettuate nei confronti di soggetti con limitato diritto alla detrazione; prestazioni immateriali rese da non residenti nei confronti di operatori nazionali; commercio transfrontaliero di energia;
Segue …
Art 17 e 74, Decreto iva
Reverse charge: immobili strumentali
Art. 1, comma 156, Finanziaria 2008
Art. 17, c. 6, Decreto Iva
Applicazione del Reverse charge
Dal 1 marzo 2008
Alle cessioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di soggetti Iva con limitato diritto alla detrazione (pari o inferiore al 25%)
Obbligatoriamente assoggettati ad Iva ex. Art. 10, 8-ter, lett. b), Decreto Iva
novitànovità
Segue …
E
Reverse charge: immobili strumentali
Fermo restando …
Alle cessioni di immobili strumentali imponibili per opzione
Applicazione del Reverse charge
ex. Art. 10, 8-ter, lett. d), Decreto Iva
Già prevista dal decreto 25 maggio 2007 per le operazioni effettuate dal 1 ottobre 2007
Peraltro …
Restano escluse dal reversecharge le cessioni di fabbricati
strumentali effettuate dalleimprese costruttrici o da chi
ha eseguito interventi diRecupero entro 4 anni
Reverse charge: general contractor
Art. 1, commi 162-163, Finanziaria 2008
Art. 17, c. 6, lett. a) Decreto Iva
Reverse chargeESCLUSO!
Per i servizi resi (da terzi) nei confronti del general contractor
Normale disciplina di fatturazione
Dal 1 febbraio 2008
Soggetto cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori e che può eseguirli direttamente oppure mediante affidamento a terzi (appalti pubblici)
Reverse charge: sanzioni
Art. 1, comma 155, Finanziaria 2008
Previste nuove sanzioni
c.9-bis, art. 6 D.lgs. 471/1997
Errata applicazione del reverse charge
Per le violazioni che non causano un danno economico all’erario
Più leggere!
Cioè
Formali!
Favor rei?
Reverse charge: sanzioni
Cessionario o committente
Mancato assolvimento dell’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi connessa all’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile
Da 100 al 200% dell’imposta non assolta con un minimo di 258 euro
Soggetto
Violazione
Sanzione
Soggetto
Cedente o prestatore
Violazione
Addebito irregolare dell’imposta in fattura senza averne effettuato il versamento
Sanzione
Da 100 al 200% dell’imposta non assolta con un minimo di 258 euro.
Reverse charge: sanzioni
Responsabilità solidale
Soggetto
Cessionario/committente o Cedente o prestatore
Violazione
Irregolare applicazione del reverse charge, ma regolare assolvimento dell’imposta
3% dell’imposta irregolarmente assolta con un minimo di 258 euro e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della norma
Sanzione
Responsabilità solidale
Fermo restando il diritto alla detrazione
Riduzione Riduzione delle delle
sanzionisanzioni
Reverse charge: sanzioni
Soggetto
Cedente o prestatore
Violazione
Mancata emissione della fattura soggetta a reverse charge
Dal 5 al 10% dell’imponibile non fatturato. Il cessionario o committente è obbligato a regolarizzare l’omissione applicando, comunque il meccanismo del reverse charge
Sanzione
Reverse charge: sanzioni
Attività di carattere ausiliario
Art. 1, comma 262, Finanziaria 2008
Stabiliva l’esenzione da Iva per le prestazioni di carattere ausiliario
Rese nell’ambito di gruppi bancari, assicurativi, gruppi tra imprese che svolgono in maniera preponderante attività esenti, nonché prestazioni rese – nei confronti delle proprie consorziate – da consorzi tra banche e da consorzi tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi;
dal 1 gennaio 2008
Art. 6, L. 133/1999, c. 1-3-bis)Abrogato!
Motivo esenzione
Non pregiudicare operazioni di esternalizzazione dei servizi
Prestazioni di servizi: consorzi
Art. 1, comma 261, lett. b), Finanziaria 2008
Art. 10 Decreto IvaEsenzione mantenuta
Per le prestazioni rese dai consorzi
… nel triennio solare precedente, la % di detrazione di cui all’articolo 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis, sia stata non superiore al 10%
A condizione che …
I corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse
e …
Non solo ausiliarie
Dal 1 luglio 2008