FASCICOLO INFORMATIVO EVO MOD.1011 EV 11 2011 · 1° FURTO TOTALE di un veicolo nuovo (90 giorni)...

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Nota Informativa Pagina 1 di 9 PROGRAMMA EVO NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE / ASSICURATO RELATIVA ALLE GARANZIE PRESTATE DA ITALIANA ASSICURAZIONI (Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) “La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente/Assicurato deve prendere vi- sione delle condizioni generali di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”. Nota informativa aggiornata al 01/11/2011 Eventuali aggiornamenti successivi del presente fasci- colo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al se- guente indirizzo: www.italiana.it

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PROGRAMMA

EVO

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE / ASSICURATO RELATIVA ALLE GARANZIE PRESTATE

DA ITALIANA ASSICURAZIONI (Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente/Assicurato deve prendere vi-sione delle condizioni generali di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”. Nota informativa aggiornata al 01/11/2011 Eventuali aggiornamenti successivi del presente fasci-colo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al se-guente indirizzo: www.italiana.it

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A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI

a) La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azio-ni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua

b) Sede Legale e Direzione Generale in Via M.U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270

Sito internet: www.italiana.it – E-mail: [email protected] d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’articolo 65 del R.D.L.

29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA (dati relativi all’ultimo

bilancio approvato) Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 223 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 183 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 101%, tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto prevede tacito rinnovo annuale (vedi punto 1.9 “ Rinnovo del Contratto – Disdetta” delle Condi-zioni Generali di Assicurazione)

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il prodotto Evo contiene garanzie assicurative per tutelare dai danni materiali e diretti conseguenti alla perdi-ta o al danneggiamento dei veicoli venduti in Italia o assistiti dalle Concessionarie convenzionate con Top Class Insurance: I veicoli possono essere: di nuova immatricolazione ; usati, per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione e che abbiano un valo-

re assicurato non inferiore a Euro 4.000,00. L’Assicurato potrà scegliere le garanzie esclusivamente in base ai seguenti pacchetti: PACCHETTO BASIC - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI: FURTO INCENDIO PACCHETTO FULL- GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI: FURTO INCENDIO CRISTALLI ATTI VANDALICI E DOLOSI CALAMITA’ NATURALI GARANZIE SPECIALI PACCHETTO CRASH - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI: FURTO INCENDIO CRISTALLI ATTI VANDALICI E DOLOSI CALAMITA’ NATURALI GARANZIE SPECIALI TAMPONAMENTO PACCHETTO KASKO - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI: FURTO INCENDIO CRISTALLI ATTI VANDALICI E DOLOSI CALAMITA’ NATURALI GARANZIE SPECIALI KASKO

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PACCHETTO KASKO TIME: prevede il Pacchetto Kasko per il primo anno (o frazione di anno ex art.1.4 – Elementi per il calcolo del premio) e il pacchetto Full per gli anni successivi. N.B.: disponibile solo per contratti con durata uguale o superiore a mesi 36 oppure uguale o su-periore a mesi 30 limitatamente ai veicoli nuovi nel caso in cui ricorra l’ingresso in assicurazione posticipato di oltre 15 giorni rispetto alla prima immatricolazione. La SEZIONE DANNI contiene le garanzie per i danni che possono subire i veicoli, causati da eventi quali: A) FURTO Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina. Sono inoltre compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del ba-gaglio o di altri oggetti che si trovano sul veicolo. La garanzia opera a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave; tale circostanza potrà essere dimostrata dall’Assicurato con la consegna alla Società di tutte le chiavi originali più tutte quelle eventualmente richieste in aggiunta.

AVVERTENZA: La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione. B) INCENDIO Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, in-teressi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 250.000,00 per sini-stro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circo-lazione: • a cose di terzi; • al locale utilizzato come autorimessa, se condotto in locazione dal Proprietario del veicolo assicurato.

AVVERTENZA: La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione. C) ATTI VANDALICI E DOLOSI Atti vandalici e dolosi in genere, anche conseguenti a tumulti popolari, scioperi e sommosse, con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

AVVERTENZA: La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione. D) CALAMITA’ NATURALI Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve, ed altre calamità naturali.

AVVERTENZA: La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione

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E) CRISTALLI Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi ed eventi naturali) delimitanti l’abitacolo del veicolo. La Società rimborsa per ogni sinistro le spese sostenute dall’Assicurato per la sostitu-zione degli stessi sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il veicolo. F) GARANZIE SPECIALI

• Custodia e parcheggio (disposti dall’Autorità a seguito di furto o rapina) La Società, in caso di ritrovamento a seguito di furto o rapina del veicolo, rimborsa sino alla concorren-

za di € 500,00 per sinistro le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la custo-dia del veicolo disposti dall’Autorità.

La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento, ov-vero sino al giorno in cui l’Autorità mette a disposizione dell’Assicurato il veicolo per il ritiro.

La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e parcheggio dovranno essere com-provate da specifica documentazione fiscale.

• Produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno La Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa sino alla

concorrenza di € 500,00 le spese sostenute dall’Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la li-quidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.

• Danni causati dal trasporto occasionale di feriti La Società rimborsa sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro le spese sostenute per eliminare i

danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.

AVVERTENZA: La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI delle Condizioni Generali di Assicurazione G) KASKO Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

AVVERTENZA: La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione

H) TAMPONAMENTO Urto o collisione contro il veicolo identificato che lo precede durante la circolazione stradale: il veicolo assicu-rato riporta danni nella parte anteriore, mentre il veicolo danneggiato riporta danni nella parte posteriore. Il risarcimento verrà effettuato con un limite massimo di € 2.000,00 per sinistro e di € 5.000,00 per anno as-sicurativo. Ai fini della presente garanzia non troverà applicazione quanto disposto all’art. 3.3 – REGOLA PROPORZIONALE. AVVERTENZA: La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione I) DANNI INDIRETTI La Società, in caso di danno indennizzabile ai sensi di polizza, si impegna altresì a pagare le spese per la for-nitura all’assicurato di un’auto sostitutiva per un massimo di:

90 giorni in caso di danno totale 15 giorni in caso di danno parziale

Tale impegno è subordinato

in caso di danno totale, alla sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, della proposta di riacquisto di altro veicolo presso la stessa Concessionaria

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in caso di danno parziale, alla riparazione del danno (che deve richiedere almeno 8 ore di manodopera) presso la Concessionaria o una concessionaria del gruppo

Il servizio è limitato al territorio italiano (in deroga al punto 1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE). Non è previ-sta la fornitura dell’auto sostitutiva in caso di autovetture intestate alle Concessionarie. Qualora durante la fase istruttoria del sinistro emergessero elementi tali da comportare la reiezione del risar-cimento relativo al danno diretto al veicolo, la Società procederà ugualmente al rimborso del veicolo sostituti-vo alla Concessionaria per il periodo intercorrente tra la data di consegna dello stesso all’Assicurato e la data della reiezione, riservandosi la facoltà di rivalersi su quest’ultimo per l’importo pagato. La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensa-zione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell’Assicurato. Bonus pronta consegna In alternativa al rimborso delle spese per la fornitura del veicolo sostitutivo, il Cliente potrà optare, a titolo di danno indiretto, per un rimborso forfetario (definito “bonus pronta consegna”) pari al 5% del valore liqui-dato a titolo di rimpiazzo, subordinato però alla sola fattispecie di riacquisto di un veicolo nuovo in pronta consegna immediatamente disponibile presso la Concessionaria (quindi con immatricolazione entro sette gior-ni dalla data del furto). Il prezzo di quest’ultimo non potrà essere inferiore alla somma degli importi liquidati dalla Compagnia a titolo di rimpiazzo e bonus pronta consegna. Non è prevista l’erogazione del bonus pronta consegna in caso di autovetture intestate alle Concessionarie. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE Per calcolare l’indennizzo dovuto da Italiana S.p.A. in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sini-stro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie, scoperti e dei degradi espressi al punto 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione. ESEMPI: 1° FURTO TOTALE di un veicolo nuovo (90 giorni) valore € 10.000,00 –Assicurato residente in provincia BA € 10.000,00 – scop. 25% (€ 2.500,00) = importo indennizzato € 7.500,00 2° FURTO TOTALE di un veicolo nuovo (730 giorni) valore € 10.000,00 –Assicurato residente in provincia BA

€ 10.000,00 – deprezzamento 20% (€ 2.000,00) – scop. 25% (€ 2.000,00) = importo indennizzato € 6.000,00

3° SINISTRO CRISTALLI di valore € 600,00 su una autovettura di importo pari a 30.000 – 5% della somma

assicurata (€ 1.500) = importo indennizzato € 600,00 4° SINISTRO CRISTALLI di valore € 2.000,00 su una autovettura di importo pari a 30.000 – 5% della som-

ma assicurata (€ 1.500,00) = Importo indennizzabile = 1.500 ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE) Qualora, al momento del sinistro, il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, troverà applicazione la regola proporzionale di cui al punto 3.3 REGOLA PROPORZIONALE delle Condizioni Generali di Assicurazio-ne. 4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITA’

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune cir-costanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

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5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla So-cietà di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società pos-sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione. Esempio di aggravamento del rischio: Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio

6. PREMI Il premio è annuo e ricorrente. Per i contratti con durata poliennale il premio può essere anche unico e anticipato. E’ POSSIBILE PAGARE IL PREMIO NELLE MODALITA’ PREVISTE DALL’INTERMEDIARIO. 6.1 Costi Il Premio pagato è comprensivo delle spese relative all’acquisizione ed alla gestione del contratto di assicura-zione. I costi contengono la remunerazione riconosciuta da Italiana Assicurazioni all’Intermediario più l’importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto. Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto, l'ammontare medio dei costi è pari ad Euro 1449 di cui Euro 1073 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 74% dei costi complessivi. AVVERTENZA: Qualora la polizza sia connessa ad un contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasfe-rimento di quest’ultimo la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al peri-odo residuo rispetto alla scadenza originaria. Nelle Condizioni Generali di Assicurazione al punto 1.7 ESTINZIONE ANTICIPATA sono indicati i metodi di restituzione del premio per le singole garanzie danni. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato stesso, la Compagnia fornisce la copertura assicurati-va fino alla scadenza contrattuale (qualora richiesto a favore del nuovo beneficiario designato). 7. RIVALSE

AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati, salvo quanto previsto al punto 2.5 DANNI ESCLUSI delle Condizioni Generali di Assicurazione. 8. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA: l’Assicurato può recedere dal contratto di durata pluriennale entro 30 giorni pri-ma di ogni scadenza anniversaria alle modalità di cui al punto 1.9 RINNOVO DEL CONTRATTO- DISDETTA delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ha la facoltà di far cessare la garanzia alle modalità di cui al punto 1.13 RECESSO IN CASO DI SINISTRO delle Condizioni Generali di Assicurazione. 9. TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). 10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. 11. REGIME FISCALE - per le garanzie relative alla Sezione Danni si applica l’aliquota d’imposta del 13,50%.

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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

AVVERTENZA: le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l’Assicurato deve provvedere, in base alla tipologia del danno, a darne avviso al Contact Center e sporgere denuncia scritta alle Autorità competenti. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti al punto 3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO, al punto 1.2 CONTACT CENTER SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI delle Condizioni Generali di Assicurazione. 13. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per i-scritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M.U. Traiano, 18 – 20149 Milano, Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00), fax 02.3971.7802, e-mail [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter-mine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quiri-nale, 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compa-gnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsa-bilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a si-stemi conciliativi ove esistenti. In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet www.isvap.it, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando reclamo all’ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net. 14. ARBITRATO

AVVERTENZA: Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Qualora sia previsto l’arbitrato, il luogo di svolgimento è la città dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. GLOSSARIO Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione è il se-guente: ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. AUTONOLEGGIO A BREVE TERMINE Noleggio dell’autovettura per periodi inferiori a 6 mesi. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e dell’Assicurato e quelli necessari alla gestione del contratto, le caratteristiche della copertura assicurativa, il premio, i dati identificativi del veicolo assicurato e le modalità per rendere operativa la garanzia. CONCESSIONARIA Azienda distributrice di veicoli con o senza il mandato di una Casa automobilistica o della filiale italiana della stessa che ha venduto il veicolo o intermediato l’Assicurazione.

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CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del Proprietario/Locatario. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione. DANNO PARZIALE Danno di importo inferiore al 75% del valore commerciale predefinito. DANNO TOTALE Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore commerciale predefinito. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla proposta di riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella garanzia di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore commerciale predefinito. FRANCHIGIA Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato. GRUPPO Insieme di Concessionarie, filiali od officine autorizzate di qualunque marca appartenenti alla stessa proprietà. INDENNIZZO / RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. LOCATARIO L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione. PARTI Il Contraente e la Società. POLIZZA I documenti che provano il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. PROPRIETARIO DEL VEICOLO L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titola-rità del diritto di proprietà. RELITTO Veicolo con danni superiori al 75% del valore commerciale predefinito. RESIDENZA Luogo in cui il Proprietario del veicolo – o il Locatario, in caso di leasing - ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale. RIMPIAZZO Sostituzione – a cura della Concessionaria – del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro di valore pari o superiore a quello preconcordato in polizza, di qualsiasi marca o modello. SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

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SOCIETÀ La Società Italiana Assicurazioni S.p.A. e/o la Società CG Car-Garantie Versicherungs-AG (Filiale Italiana) cia-scuna in relazione alle garanzie di propria spettanza. TAMPONAMENTO L’incidente stradale nel quale il veicolo assicurato urta con la parte anteriore un veicolo identificato che lo precede, danneggiando la parte posteriore di quest’ultimo. VEICOLO L’autovettura o l’autocarro di peso a pieno carico fino a 35 quintali oggetto dell’Assicurazione. Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optio-nal/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l’impianto antifurto) installati direttamente dalla casa costruttrice o dalla concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto. VEICOLO NUOVO Veicolo immatricolato da non più di 180 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di pro-prietà. Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione e quelli per i quali è prevista la ces-sazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione e i veicoli già immatricolati al di fuori del territorio italiano, ad esclusione della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. VEICOLO USATO Veicolo immatricolato da più di 365 giorni o che ha subito passaggi di proprietà, senza tener conto della pri-ma immatricolazione alla Concessionaria, o fuori produzione oppure per il quale è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione. ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Legale Rappresentante Sergio Finesso

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PROGRAMMA “EVO”

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Mod. 2011 EV ed. 11/2011

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Gentile Cliente, Top Class Insurance, società specializzata nella progettazione, realizzazione e distribuzione di programmi assi-curativi destinati al settore automotive, ha realizzato, in collaborazione con Italiana Assicurazioni e CarGaran-tie, l’esclusivo Programma Evo, che garantisce una serie di prestazioni che consentono una completa prote-zione della Sua autovettura, utilizzando un principio nuovo: in caso di danno totale coperto dal programma, si provvederà al rimpiazzo del veicolo e non alla classica liquidazione in denaro (generalmente sofferta, lenta e controversa).

Con l’intento di rendere il rapporto molto trasparente e cristallino, abbiamo voluto introdurre una simbologia per evidenziare quelle parti estremamente importanti o caratterizzanti il contratto; La invitiamo pertanto a pre-stare attenzione a quelle contraddistinte dai seguenti simboli: Indica un “fiore all’occhiello” del suo Programma Evo che ne caratterizza positivamente le prestazioni e

che lo rende un prodotto particolare. Vuole richiamare la sua attenzione su norme comportamentali da seguire affinché il suo Programma

Evo possa funzionare correttamente. Di seguito troverà: 1) le CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE con le definizioni che chiariscono il significato

della terminologia usata e tutte le informazioni necessarie per valutare le condizioni che regolano la struttura generale del Programma di rimpiazzo Evo, composte in particolare da:

• le Condizioni Generali comuni sia alle garanzie Danni prestate da Italiana Assicurazioni S.p.A.,

sia all’estensione di garanzia prestata da CG Car-Garantie Versicherungs-AG • la Sezione I – Danni che regola le garanzie per gli eventi da furto, incendio, atti vandalici, eventi

atmosferici ecc., ed in evidenza le Condizioni che regolano la denuncia dei sinistri e la liquida-zione dei danni; le Condizioni Particolari operanti solo se espressamente indicato nel Certifica-to di Assicurazione e un breve compendio di avvertenze e suggerimenti per evitare il furto della Sua vettura, che non costituisce normativa contrattuale (Sono sicuro che le mie chiavi sono al sicu-ro?);

• la Sezione II – Estensione di garanzia che regola la garanzia sui guasti meccanici prestata al

termine di quella offerta dal costruttore del veicolo; • la “Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003”;

2) i MODULI DI ADESIONE– che Le consentono di attivare immediatamente dalla Concessionaria il pac-

chetto di garanzie da Lei prescelto.

Le precisiamo infine che il Fascicolo informativo mod. 2011 EV ed. 11/2011 è comprensivo dell’Informativa Privacy. SAFE LINE: per ogni informazione relativa al Programma Evo è a Sua disposizione “Safe Line”, un apposito Contact Center che risponde con orario continuato al Numero Verde 800/515656 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30, ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00. DOCUMENTI CONTRATTUALI: oltre al Mod. 2011 EV ed. 11/2011 – Fascicolo Informativo - Le precisiamo infine che formano parte integrante del contratto, i modelli

• Mod. 1009 EV – Modulo di adesione • Mod. 1012 EV – Fax di copertura • Mod. 1010 EV – Certificato di assicurazione

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SOMMARIO CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE 1.1 OGGETTO 4 1.2 CONTACT CENTER 4 1.3 MODALITA’ PER RENDERE OPERATIVE LE GARANZIE 4 1.4 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO 5 1.5 CEDIBILITA’ E TRASFERIBILITA’ DELL’ASSICURAZIONE 5 1.6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SINISTRO 5 1.7 ESTINZIONE ANTICIPATA 5 1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE 5 1.9 RINNOVO DEL CONTRATTO - DISDETTA 6 1.10 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO O DEL LOCATARIO DEL VEICOLO 6 1.11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 6 1.12 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 6 1.13 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 6 1.14 IMPOSTE E TASSE 6 1.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 6 1.16 DIRITTO DI RIPENSAMENTO 6 CONDIZIONI DANNI - GARANZIE PRESTATE DA ITALIANA ASSICURAZIONI 8 2.1 PACCHETTI DISPONIBILI 8 2.2 DANNI ASSICURATI 8 2.3 DANNI INDIRETTI 9 2.4 VALORE ASSICURATO 10 2.5 DANNI ESCLUSI 11 3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 12 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO 13 3.3 REGOLA PROPORZIONALE 15 3.4 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO 15 3.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO 15 3.6 RELITTI 16 4.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE 17 4.2 VALORE A NUOVO 2YN 17 4.3 VALORE A NUOVO 3YN 18 4.4 VINCOLO A FAVORE DI ISTITUTO FINANZIATORE 18 SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO? 19 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.L. N. 196/2003 21

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DEFINIZIONI (SONO RIPORTATE A PAGG. 7-8-9 DELLA NOTA INFORMATIVA CONTENUTA NEL PRESENTE FASCICOLO ED EVIDENZIATE IN CARATTERE CORSIVO NELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)

CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE

1.1 OGGETTO Le Società si impegnano ad assicurare, secondo gli schemi di seguito previsti, tutti i veicoli nuovi; limitatamen-te alla sez. I – Danni, anche i veicoli usati che non abbiano un valore inferiore a € 4.000,00 e per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla prima immatricolazione:

• venduti in Italia o assistiti dalle Concessionarie convenzionate con Top Class Insurance;

• per i quali risulti debitamente compilato e sottoscritto il Modulo di adesione Mod. 1009 EV (e Modulo di adesione Mod. 1009 CG, ove previsto), sia stato emesso il Fax di copertura Mod. 1012 EV (e Fax di attivazione Mod. 1012 CG ove previsto) e sia stato versato alle Società il relativo premio con le modali-tà descritte al successivo articolo 1.3 .

Non sono assicurabili i veicoli intestati o locati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza Conducente.

1.2 CONTACT CENTER La gestione, l'assistenza e la consulenza del Programma Evo avviene tramite un apposito Contact Center, de-nominato SAFE LINE che garantisce ai Contraenti/Assicurati, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00:

• SERVIZIO DI CONSULENZA «ON LINE» - Numero Verde 800/515656: per ogni eventuale in-formazione sui contenuti, le modalità e le procedure.

• SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONTRATTO - Numero Verde 800/515656: per qualsiasi comu-

nicazione di variazione al contratto (variazione di dati anagrafici, estensione della garanzia, sostituzio-ne di veicolo o cambio di contraenza), quando consentita dalle Condizioni di Assicurazione; Safe Line trasmetterà direttamente al domicilio del Contraente/ Assicurato gli eventuali documenti contrattuali.

• SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI - Numero Verde 800/046300 (oppure +390516002475 se

dall'estero) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.30: per la denuncia di sinistro che deve essere fatta entro tre giorni dalla data d'accadi-mento dell'evento dannoso o da quando l’Assicurato/Contraente ne ha avuto conoscenza; Safe Line si occuperà poi della gestione e dello smistamento celere delle pratiche, limitando le incombenze buro-cratiche a carico dell’Assicurato al minimo indispensabile. In tale occasione l'operatore chiarirà le mo-dalità di utilizzo del servizio "auto sostitutiva", se previsto.

1.3 MODALITA’ PER RENDERE OPERATIVE LE GARANZIE L’Assicurato, dopo aver preso visione delle Condizioni di Assicurazione ed aver scelto la combinazione di ga-ranzie, potrà aderire al programma direttamente attraverso la Concessionaria, utilizzando, a seconda del caso, gli appositi moduli di adesione e attivazione e che, regolarmente sottoscritti, dovranno essere trasmessi, a mezzo fax, a Safe Line, unitamente ad una copia del libretto di circolazione. La procedura prevede, a seconda del caso, il successivo invio da parte di Safe Line di un «Fax di copertura e attivazione» (Mod. 1012 EV e Mod. 1012 CG) a conferma dell'operatività delle garanzie prescelte e, dopo qual-che giorno, l’invio del/dei Certificato/i di Assicurazione direttamente al domicilio del Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato dovrà: • verificare l’esattezza dei dati riportati nel Fax di Copertura/Attivazione e più precisamente, dei dati

anagrafici, dei dati relativi al veicolo, del premio convenuto e della combinazione di garanzie pre-scelta;

• effettuare il versamento del relativo premio, secondo le modalità indicate nel Fax di Copertu-ra/Attivazione. Il pagamento di un premio diverso da quello indicato sul Fax di Copertura, può com-

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portare l'applicazione della regola proporzionale di cui al punto 3.3. In caso di pagamento effettuato direttamente dall’Assicurato ,funge da quietanza di pagamento la docu-mentazione contabile rilasciata dall'Istituto bancario attestante l'avvenuto bonifico; il premio risulta quindi incassato nel giorno d'effettivo pagamento. Limitatamente alle garanzie di cui alla sez. I – Danni, nel caso il premio non venga pagato nei termini previsti, la garanzia assicurativa si attiva con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento, a condizione che non siano trascorsi più di 30 giorni dalla data di effet-to.

1.4 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO Il premio è calcolato con riferimento al valore assicurato e alla provincia di residenza o sede legale del Proprie-tario del veicolo o del Locatario, in caso di leasing. Con esclusivo riferimento ai veicoli nuovi, nel caso l'ingresso in assicurazione non dovesse avvenire entro 15 giorni dalla data di prima immatricolazione, il premio del 1° anno verrà calcolato in funzione del periodo inter-corrente tra la data di effetto e la scadenza dell'annualità che coinciderà con il giorno ed il mese di immatrico-lazione. 1.5 CEDIBILITA’ E TRASFERIBILITA’ DELL’ASSICURAZIONE L'assicurazione non è cedibile, pertanto in caso di cessione / vendita / procura a vendere del veicolo a terzi, la garanzia viene ad estinguersi automaticamente. Tuttavia, previa espressa accettazione da parte delle Società, è data facoltà di cedere l’assicurazione; nelle po-lizze vincolate sarà inoltre necessario il consenso del vincolatario. Il nuovo contratto, intestato all’acquirente, cesserà alla prima scadenza. Qualora ciò comportasse un aggravamento del rischio, con il nuovo contratto si provvederà anche ad incassare l’eventuale conguaglio di premio. 1.6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SINISTRO In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicu-rato, la polizza cessa la sua operatività ed il premio residuo resta acquisito dalle Società, essendosi la copertu-ra assicurativa estinta con la liquidazione del danno. Qualora il premio pagato al perfezionamento del contratto riguardasse più annualità, si procederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dei tributi erariali, relativo alle annualità successive a quella del sini-stro in proporzione al valore assicurato individuato nelle relative tabelle delle quali al punto 3.2 sub A. L’emissione di nuova assicurazione su altro veicolo dovrà essere espressamente autorizzata dal Contact Center. 1.7 ESTINZIONE ANTICIPATA Qualora la polizza sia connessa ad un contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferi-mento di quest’ultimo, il Contraente/Assicurato richiederà alla Società la cessazione delle garanzie e la stessa Società rimborserà al Contraente/Assicurato il premio pagato non goduto al netto delle imposte relativo al pe-riodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L’importo da rimborsare verrà calcolato per il premio puro (premio al netto di imposte e dei costi a carico dell’Assicurato) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo (tabella di cui al punto 3.2 sub. A.1); per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato stesso, la Compagnia fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale (qualora richiesto, a favore del nuovo beneficiaro designato). 1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione è valida per sinistri verificatisi nei seguenti Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.

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1.9 RINNOVO DEL CONTRATTO - DISDETTA L'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno e così di seguito salvo di-sdetta trasmessa tramite comunicazione postale, fax o email spedita da una delle Parti all’altra Parte almeno un mese prima della scadenza. Il contratto di durata pluriennale (anche in caso di pagamento del premio in rate annuali) è rescindibile dalle Parti a ciascuna scadenza anniversaria mediante disdetta trasmessa tramite comunicazione postale, fax o e-mail spediti con preavviso di almeno 30 giorni. La Società, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà il premio, al netto delle imposte, relativo alle restanti annualità; l’entità del rimborso sarà proporzionale al valore assicurato indicato nella tabella di cui al punto 3.2. La Società rinuncia ad agire nei confronti del Contraente/Assicurato per il recupero di eventuali rate annuali scadute e non pagate, purché non si siano verificati sinistri nel periodo di mora. 1.10 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO O DEL LOCATARIO DEL VEICOLO Il premio delle garanzie di cui alla sezione I – Danni è determinato anche sulla base della residenza / sede le-gale del Proprietario del veicolo o del Locatario, se leasing. Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare imme-diata comunicazione alla Società di eventuali cambiamenti di residenza nel corso del contratto. Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuo-va residenza del Proprietario del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal Contraen-te/Assicurato, varrà il disposto del successivo punto 3.3 - REGOLA PROPORZIONALE. 1.11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del dirit-to all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 1.12 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi del-l'art. 1898 Cod. Civ. 1.13 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, le Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, tenendo a dispo-sizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. Questa facoltà non sarà esercitata nei confronti di Contraenti/Assicurati qualificabili come «consumatori», in-tendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali. 1.14 IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato. 1.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. 1.16 DIRITTO DI RIPENSAMENTO Entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, il Contraente/Assicurato ha diritto di recedere dal con-tratto e di ricevere in restituzione il premio pagato, al netto degli oneri fiscali, degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente/Assicurato e dei costi sostenuti dalle Società, a condizione che in questo peri-odo non sia avvenuto alcun sinistro. Il Contraente/Assicurato dovrà:

• comunicare telefonicamente la sua decisione di recedere dal contratto; • restituire immediatamente a Top Class Insurance Srl – Via Collamarini 14 – 40138 - Bologna, a mezzo

raccomandata a.r.:

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- tutti i documenti contrattuali in suo possesso; - la busta utilizzata da Safe Line per la spedizione degli stessi al Contraente/Assicurato, dalla quale

si evinca il timbro dell’Ufficio postale di residenza del Contraente/Assicurato. Nel caso il Contraente/Assicurato in buona fede dimostri di non essere stato in grado di conoscere perfetta-mente i contenuti e la portata delle garanzie per effetto della poca chiarezza della documentazione contrattua-le o dell’informativa ricevuta al momento della sottoscrizione, la Società provvederà alla restituzione del pre-mio anche oltre i 30 giorni, provvedendo alla restituzione del premio al netto, oltre che delle detrazioni di cui al primo capoverso, anche della quota di premio relativa al periodo di garanzia già utilizzato calcolato in ragione di dodicesimi. Nel caso di contratti con appendice di vincolo a favore di Istituto Finanziatore, sarà indispensabile ottenere il consenso anche da parte dell’Istituto stesso.

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CONDIZIONI DANNI Garanzie prestate da Italiana Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE ASSICURATIVE

Le clausole contrattuali che indicano oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato,

nullità, esclusioni, sospensione o limitazioni delle garanzie, nonché rivalse, sono evidenziate me-diante carattere grassetto.

2.1 PACCHETTI DISPONIBILI I pacchetti assicurativi disponibili consentono diverse combinazioni delle garanzie descritte al punto 2.2; la combinazione operante è quella indicata nel Certificato di Assicurazione: Pacchetto Basic, nel quale sono operanti le garanzie A) furto B) incendio Pacchetto Full, nel quale sono operanti le garanzie A) furto B) incendio C) atti vandalici e dolosi D) calamità naturali E) cristalli F) garanzie speciali Pacchetto Crash, nel quale sono operanti le garanzie A) furto B) incendio C) atti vandalici e dolosi D) calamità naturali E) cristalli F) garanzie speciali H) Tamponamento Pacchetto Kasko, nel quale sono operanti le garanzie A) furto B) incendio C) atti vandalici e dolosi D) calamità naturali E) cristalli F) garanzie speciali G) kasko Pacchetto Kasko Time, prevede il Pacchetto Kasko per il primo anno (o frazione di anno ex art. 1.4 – Elementi per il calcolo del pre-mio) e il pacchetto Full per gli anni successivi. N.B.: disponibile solo per contratti con durata uguale o superiore a mesi 36, oppure uguale o superiore a mesi 30 li-mitatamente ai veicoli nuovi nel caso in cui ricorra l’ingresso in assicurazione posticipato di oltre 15 giorni rispetto alla prima immatricolazione. 2.2 DANNI ASSICURATI La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo in-dicato nel Fax di Copertura e nel Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie previste dal pacchetto richiamato nel Certificato di Assicurazione. Le garanzie possono essere: A) Furto Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione do-po il furto o la rapina. Sono inoltre compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del ba-gaglio o di altri oggetti che si trovano sul veicolo. La garanzia opera a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave; tale circostanza potrà essere dimostrata dall’Assicurato con la consegna alla Società di tutte le chiavi originali più tutte quelle eventualmente richieste in aggiunta. B) Incendio Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, inte-ressi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 250.000,00 per

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sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in cir-colazione:

• a cose di terzi; • al locale utilizzato come autorimessa, se condotto in locazione dal Proprietario del veicolo assicurato.

C) Atti vandalici e dolosi Atti vandalici e dolosi in genere, anche conseguenti a tumulti popolari, scioperi e sommosse, con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione. D) Calamità naturali Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali. E) Cristalli Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi ed eventi naturali) delimitanti l’abitacolo del veicolo. La Società rimborsa per ogni sinistro le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzio-ne degli stessi sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il veicolo. F) Garanzie speciali

• Custodia e parcheggio (disposti dall’Autorità a seguito di furto o rapina) La Società, in caso di ritrovamento a seguito di furto o rapina del veicolo, rimborsa sino alla concor-renza di € 500,00 per sinistro le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento, ovvero sino al giorno in cui l’Autorità mette a disposizione dell’Assicurato il veicolo per il ritiro. La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e parcheggio dovranno essere com-provate da specifica documentazione fiscale.

• Produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno La Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa sino alla concorrenza di € 500,00 le spese sostenute dall’Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.

• Danni causati dal trasporto occasionale di feriti La Società rimborsa sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.

G) Kasko Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione. H) Tamponamento Urto o collisione contro il veicolo identificato che lo precede durante la circolazione stradale: il veicolo assicura-to riporta danni nella parte anteriore, mentre il veicolo danneggiato riporta danni nella parte posteriore. Il risarcimento verrà effettuato con un limite massimo di € 2.000,00 per sinistro e di € 5.000,00 per anno as-sicurativo. Ai fini della presente garanzia non troverà applicazione quanto disposto all’art. 3.3 – REGOLA PROPORZIONALE. 2.3 DANNI INDIRETTI La Società, in caso di danno indennizzabile ai sensi di polizza, si impegna altresì a pagare le spese per la forni-tura all’Assicurato di un’auto sostitutiva per un massimo di:

• 90 giorni in caso di danno totale • 15 giorni in caso di danno parziale.

Tale impegno è subordinato • in caso di danno totale, alla sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, della proposta di riacquisto di altro

veicolo presso la stessa Concessionaria; • in caso di danno parziale, alla riparazione del danno (che deve richiedere almeno 8 ore di mano-

dopera) presso la Concessionaria o una Concessionaria del Gruppo.

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Il servizio è limitato al territorio italiano (in deroga al punto 1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE). Non è prevista la fornitura dell’auto sostitutiva in caso di autovetture intestate alle Concessionarie. Resta convenuto che:

• l’auto sostitutiva, verrà reperita a cura della Concessionaria e fornita all’Assicurato esclusivamente per il tempo necessario al ripristino e messa su strada del veicolo in caso di danno parziale o fino alla con-segna di un nuovo veicolo in caso di danno totale;

• la Società concorderà con la Concessionaria e l‘Assicurato le modalità ed i tempi per la consegna ed il ritiro dell’auto sostitutiva;

• l’eventuale utilizzo dell’auto sostitutiva per un periodo superiore a 90 giorni in caso di danno totale e di 15 giorni in caso di danno parziale resta a carico dell’Assicurato che dovrà versare direttamente alla Concessionaria l’eccedenza di spesa;

• in caso di danno parziale per il calcolo del tempo necessario per il ripristino del danno si farà riferi-mento ai tempari di lavoro ufficiali della casa produttrice del veicolo in vigore al momento del sinistro;

• la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negli-genza dell'Assicurato.

Qualora durante la fase istruttoria del sinistro emergessero elementi tali da comportare la reiezione del risar-cimento relativo al danno diretto al veicolo, la Società procederà ugualmente al rimborso del veicolo sostitutivo alla Concessionaria per il periodo intercorrente tra la data di consegna dello stesso all’Assicurato e la data della reiezione, riservandosi la facoltà di rivalersi su quest’ultimo per l’importo pagato. Bonus pronta consegna In alternativa al rimborso delle spese per la fornitura del veicolo sostitutivo, il Cliente potrà optare, a titolo di danno indiretto, per un rimborso forfetario (definito “bonus pronta consegna”) pari al 5% del valore liqui-dato a titolo di rimpiazzo, subordinato però alla sola fattispecie di riacquisto di un veicolo nuovo in pronta con-segna immediatamente disponibile presso la Concessionaria (quindi con immatricolazione entro sette giorni dalla data del furto).

Il prezzo di quest’ultimo non potrà essere inferiore alla somma degli importi liquidati dalla Compagnia a titolo di rimpiazzo e bonus pronta consegna.

Non è prevista l’erogazione del bonus pronta consegna in caso di autovetture intestate alle Concessionarie. 2.4 VALORE ASSICURATO Il valore assicurato del veicolo deve corrispondere: 1. Veicoli nuovi

• al prezzo di listino in vigore all’atto dell’immatricolazione, riferito al veicolo ed agli accessori, indicato nella fattura di vendita emessa al Cliente senza tenere conto di sconti, incentivazioni o facilitazioni commerciali di alcun genere, oltre al costo della messa su strada indicato nella medesima fattura;

oppure, in alternativa • al prezzo di fattura pagato dal Cliente. Se il veicolo è già uscito di produzione e/o sostituito da una nuova versione, il valore assicurato deve cor-

rispondere a quello di fattura pagato dal Cliente. Se il veicolo è intestato ad una Concessionaria, deve corrispondere al prezzo riportato sulla fattura pagata

dalla stessa Concessionaria per l’acquisto del veicolo.

2. Veicoli usati • al valore di riferimento indicato da “Quattroruote” – quotazioni usato -, oppure, se non

disponibile, alla quotazione Eurotax Giallo, in entrambi i casi con il massimo aumento del 10%

oppure, in alternativa • al prezzo di fattura pagato dal Cliente nel caso il limite di cui sopra non sia sufficiente

(in questo caso però l’assunzione è subordinata al benestare del Contact Center).

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Il valore da considerare come assicurato, sia in caso di veicolo nuovo che di usato, sarà IVA inclusa se l'acqui-rente non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure, IVA esclusa se l'acquirente è in grado di recuperare detta imposta. 2.5 DANNI ESCLUSI La Società non indennizza i danni causati al veicolo da: 1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; 2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di

particelle atomiche; 3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relati-

vi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI e/o C.S.A.I.; 4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; 5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo; 6. dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi; 7. colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, tranne che per le garanzia urto,

collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzie Kasko e Tampo-namento - se previste).

Si considera colpa grave il comportamento dell’Assicurato quando in contrasto non solo con il dettato contrattuale, ma anche con le più elementari norme di attenzione, prudenza e dili-genza che regolano la vita quotidiana (assunzione o accettazione di un rischio facilmente e-vitabile o le cui conseguenze siano assolutamente intuibili). A titolo esemplificativo e non e-saustivo, chiavi lasciate in macchina, chiavi nella tasca di un indumento lasciato incustodito, etc.

Relativamente alle sole garanzie Kasko e Tamponamento, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni: 8. provocati dal Conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in

violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285; 9. provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta ec-

cezione per il caso di Conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo supera-to l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;

10. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; 11. cagionati da operazioni di carico e scarico; 12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione

«fuori strada»; 13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro

danno indennizzabile. Sono inoltre esclusi, relativamente ai danni da incendio di cose di terzi, i danni: 14. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal

Conducente o dal Proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge;

15. da inquinamento o da contaminazione.

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CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA DEI SINISTRI E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Le clausole contrattuali che indicano oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, nullità, esclusioni, sospensione o limitazioni delle garanzie, nonché rivalse, sono evidenziate me-

diante carattere grassetto. 3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO L’Assicurato non dovrà far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza, e dovrà altresì: 1. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza: telefonare a Top Class Insurance - Servizio di Gestione Sinistri Numero Verde 800/046300 (0039/0516002475 se dall’estero), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle 12.30; l’operatore fornirà, in tale oc-casione, tutte le informazioni circa l’iter procedurale della pratica, la documentazione utile e gli adempimenti necessari; 2. sporgere denuncia scritta all’Autorità competente (Carabinieri, Polizia) - in caso di Furto, In-cendio, Atti vandalici e dolosi - indicando il numero di Certificato di Assicurazione ed il nome del-la Società (Italiana Assicurazioni ); qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del vei-colo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia; 3. presentare, su richiesta della Società:

al momento della denuncia: A. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in ag-

giunta e/o sostituzione; B. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;

successivamente alla denuncia e comunque appena possibile: C. copia dell’eventuale ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo regolarmente sotto-

scritto; D. dichiarazione firmata di cessione del diritto all’indennizzo a favore della Concessionaria,

nel caso di rimpiazzo del veicolo; Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;

E. Certificato di Proprietà del veicolo con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Re-gistro Automobilistico;

F. procura a vendere a favore della Società Italiana Assicurazioni ; G. dichiarazione sottoscritta che è soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del

disposto di cui al DPR 633/72; H. eventuale copia del contratto leasing e conteggio per anticipata estinzione del contratto; I. copia della fattura del nuovo veicolo;

entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile: J. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l’immatricolazione del

nuovo veicolo; K. Estratto Generale Cronologico, di cui al punto D, nel caso in cui sia stata prodotta la do-

cumentazione provvisoria; L. Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto E, nel caso in cui sia stata prodotta la

documentazione provvisoria.

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In caso di sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità lo-cale e, al suo rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso la nostra Autorità competente (v. art. 3.1 punto 2). La Società si riserva la facoltà di effettuare (anche attraverso la consulenza della casa automobi-listica) verifiche sulle chiavi del veicolo riconsegnate dopo il furto o la rapina per verificarne l’effettiva appartenenza al veicolo oggetto del sinistro e/o che non ve ne siano altre in circolazio-ne oltre a quelle consegnate. 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO Premesso che la liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti, vengono qui di seguito detta-gliate le varie modalità in funzione delle casistiche possibili: - DANNO TOTALE

A) SERVIZIO DI RIMPIAZZO DEL VEICOLO Per attivare la procedura che prevede il rimpiazzo ad opera della Concessionaria, è indispen-sabile che l’Assicurato si rechi presso detta Concessionaria e sottoscriva l’ordine/proposta di riacquisto di altro veicolo; tale documento deve essere immediatamente trasmesso tramite fax al numero 011/4311320, conservandone la ricevuta della trasmissione. Il veicolo oggetto di riacquisto dovrà essere di valore non inferiore al valore commerciale predefinito se-condo le disposizioni del presente articolo, al lordo di eventuali scoperti. In questo modo si attiva la procedura di rimpiazzo, che comporta che la liquidazione del danno venga ef-fettuata direttamente alla Concessionaria che ha operato il rimpiazzo. In presenza di un vincolo, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborserà alla società vincolataria il credito residuo (entro il massimo del danno indennizzabile) ed alla Concessionaria - anche in un secondo momento, nel caso in cui il veicolo di rimpiazzo non fosse immediatamente disponibile - l’eventuale rimanenza. La procedura si intenderà perfezionata con la sottoscrizione da parte dell’Assicurato della cessione del di-ritto all’indennizzo a lui spettante a termini di polizza a favore della Concessionaria, che si assumerà l’impegno di fornire all’Assicurato stesso un altro veicolo. Valore commerciale predefinito Fermo il disposto di cui al punto 2.4 – VALORE ASSICURATO, in caso di rimpiazzo la determinazione del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro viene predefinita secondo quanto indicato nelle ta-belle seguenti e varia in funzione della sua vetustà e che si tratti di rimpiazzo di veicolo inizialmente assi-curato come nuovo oppure usato. Negli schemi sottoriportati vengono dettagliate le percentuali per il calcolo del valore commerciale predefi-nito che si applicano al valore assicurato di cui all’art. 2.4:

VEICOLI NUOVI

Giorni trascorsi dalla prima im-matricolazione alla data del sini-stro

dal 1° al 365°

dal 366°al 730°

dal 731°al 1095°

dal 1096° al 1460°

dal 1461°al 1825°

Valore commerciale predefinito 100% 80% 70% 60% 50%

VEICOLI USATI

Giorni trascorsi dalla data di de-correnza della copertura alla da-ta del sinistro

dal 1° al 365°

dal 366°al 730°

dal 731°al 1095°

dal 1096° al 1460°

dal 1461°al 1825°

Valore commerciale predefinito 100% 90% 80% 70% 60%

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A partire dal 6° anno, il valore del veicolo sarà determinato applicando una svalutazione del 10% rispetto a quello dell’anno precedente. Scoperti Limitatamente ai residenti in alcune province, la liquidazione alla Concessionaria del valore commerciale predefinito sarà effettuata previa applicazione di uno scoperto secondo quanto di seguito indicato: • residenti nelle province di BA-BR-BT-CE-FG-LE-NA-RC-TA-TO scoperto 25% • residenti nelle province di AV-BN-CT-CZ-KR-SA-VV scoperto 15% L’importo relativo allo scoperto dovrà essere versato alla Concessionaria direttamente dall’Assicurato al momento del ritiro del nuovo veicolo. Eventuali variazioni fra il valore del veicolo oggetto del sinistro ed il veicolo di rimpiazzo, saranno regolati come segue: • se il valore del veicolo di rimpiazzo è superiore al valore commerciale predefinito del vei-

colo oggetto del sinistro, la differenza tra i due valori sarà a carico dell’Assicurato in ag-giunta all’eventuale scoperto;

• Limitatamente ai sinistri occorsi durante il primo anno e per i veicoli nuovi rimpiazzati con veicoli iden-tici per marca, modello e accessoriamento, la Società si impegna a riconoscere eventuali aumenti di li-stino relativi al veicolo assicurato intervenuti tra la data di decorrenza del contratto e la data del sini-stro fino ad un massimo del 3%; eventuali variazioni nel listino di riferimento tra quella oggetto del si-nistro e la nuova, eccedenti la quota del 3%, saranno a carico dell’Assicurato.

La liquidazione verrà effettuata entro 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione prevista all’Ufficio Liquidazione Danni della Società e comunque entro il giorno di immatricolazione del nuovo veico-lo, purché la predetta documentazione sia completa. B) LIQUIDAZIONE IN DENARO In caso di danno totale senza sostituzione diretta del veicolo da parte della Concessionaria o di una Con-cessionaria del Gruppo, la Società liquiderà il danno ai termini di polizza direttamente all’Assicurato. In deroga a quanto previsto per la liquidazione in caso di rimpiazzo art. 3.2 sub A), l’importo da liquida-re sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso determinato sulla base delle rilevazioni del mensile “Quattroruote” – quotazioni usato – oppure, se non disponibile, di Eurotax Gial-lo,pubblicate nel fascicolo relativo al mese in cui è avvenuto il sinistro, detratto di una per-centuale del 20% a titolo di scoperto, elevata al 30% per i residenti nelle province di BA-BR-BT-CE-FG-LE-NA-RC-TA-TO.

- DANNO PARZIALE

C) SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO In caso di danno parziale, se la riparazione viene effettuata presso la Concessionaria o una Con-cessionaria del Gruppo, la liquidazione - previo accordo tra un incaricato della Società e la Concessiona-ria che ha effettuato le riparazioni - verrà effettuata dalla Società direttamente alla Concessionaria senza applicazione di franchigie o scoperti. Fanno eccezione la garanzia atti vandalici (di cui alla lettera C dell’art 2.2 ma limitatamente al singolo atto vandalico, escludendo quindi l’applicazione della franchigia sui danni provocati da tumulti popolari, scioperi e sommosse), la garanzia Kasko (di cui alla lettera G dell’art. 2.2), e la garanzia Tamponamento (di cui alla lettera H dell’art. 2.2) per le quali resterà a carico dell'Assicura-to un importo per sinistro pari a € 200,00. La quantificazione dei danni verrà effettuata dal perito presso la Concessionaria e con la stessa concorda-ta; il valore delle parti sostituite sarà calcolato: • senza tenere conto di alcun deprezzamento, limitatamente ai veicoli immatricolati da meno di 3 anni; • con applicazione della stessa percentuale di deprezzamento subita dal veicolo desunta da “Quattroruo-

te” - quotazioni usato - oppure, se non disponibile, alla quotazione Eurotax Giallo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro, limitatamente ai veicoli immatricolati da più di 3 anni, tranne che sulla carrozzeria, vetri o cristalli.

L’Assicurato perciò, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente l’importo relativo al contributo di riparazione (franchigia) se previsto e l’importo corrispondente alla percen-

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tuale di deprezzamento applicabile alle parti sostituite, se dovuto, nonché l’importo relativo all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta. D) LIQUIDAZIONE IN DENARO Qualora in seguito a danno parziale l’Assicurato desideri effettuare le riparazioni al di fuori della Conces-sionaria o di una Concessionaria del Gruppo, il pagamento del danno verrà effettuato direttamente all’Assicurato con le modalità di seguito descritte: - si stima il costo delle riparazioni applicando sul prezzo delle parti sostituite un deprezzamento, dovuto all’età del veicolo, uguale alla percentuale di svalutazione tra il valore assicurato ed il valore commerciale del veicolo, al momento del danno, come rilevabile dal mensile "Quattroruote” – quotazioni usato oppure, se non disponibile, alla quotazione Eurotax Giallo; tale deprezzamento non verrà comunque appli-cato alla carrozzeria, ai vetri o cristalli, mentre per le altri parti verrà applicato solo se risulteranno trascor-si almeno 6 mesi dalla data di prima immatricolazione. La liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto per sinistro del 15% con il minimo di € 250,00; tale minimo viene elevato per le garanzie Atti Vandalici, Kasko e Tampo-namento a € 500,00. In entrambi i casi sopra citati la Società non risponde: • delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo; • delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso; • delle spese di ricovero, se non previste dalla specifica garanzia; • dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito e concordato, con chi ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle spese stesse. I danni che interessano le garanzie Incendio, Cristalli e le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti o franchigie.

3.3 REGOLA PROPORZIONALE Se al momento del sinistro: 1. il valore del veicolo, determinato in base ai criteri indicati al punto 2.4 - VALORE

ASSICURATO, risulta maggiore del valore indicato nel Fax di Copertura e nel Certificato di As-sicurazione, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori;

2. il premio versato risulta inferiore a quello riportato nel Fax di Copertura e nel Certificato di Assicurazione, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il premio versato e quello da versare.

Nei casi sopraindicati, qualora si verifichi un danno totale, non sarà applicabile la procedura di rimpiazzo del veicolo e pertanto la liquidazione verrà effettuata ai sensi del punto 3.2 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO, sub B). 3.4 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia del sinistro e qualora non fosse ancora intervenuto il perito incaricato dalla Società, l’Assicurato potrà provvedere alla riparazione conservando la relativa documentazione (parti sostituite, documentazione fotografica attestante la reale entità del danno e le fasi della ripara-zione, documentazione fiscale). 3.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO In caso di recupero del veicolo sottratto, il Contraente/Assicurato deve darne immediato avviso al Contact Center, oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti

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necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo

• e non sia pervenuta via fax, alla Società, in data antecedente il ritrovamento, l’ordine/proposta di riac-quisto di altro veicolo presso la Concessionaria che ha operato il rimpiazzo, la Società indennizzerà i danni parziali, quando indennizzabili, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;

• e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro

veicolo presso la Concessionaria che sta operando il rimpiazzo del veicolo oggetto del sinistro, il veico-lo ritrovato rimarrà alla Società e sarà regolarmente effettuato il rimpiazzo. Se richiesto, la Società ri-conoscerà all’Assicurato la possibilità che il veicolo ritrovato rimanga di sua proprietà, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali, solo previa espressa autorizzazione della Concessionaria.

Nel caso di mancato riacquisto di altro veicolo, a liquidazione avvenuta, l’Assicurato ha facoltà di chiede-re e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso (l’Assicurato) a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, de-dotti i danni parziali. 3.6 RELITTI Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione del vei-colo rilasciato dal PRA, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rot-tamazione.

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CONDIZIONI PARTICOLARI

(Operanti se espressamente richiamate sul MODULO DI ADESIONE Mod. 1009 EV)

Le clausole contrattuali che indicano oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, nullità, esclusioni, sospensione o limitazioni delle garanzie, nonché rivalse, sono evidenziate me-

diante carattere grassetto. 4.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE A parziale deroga ed integrazione delle Condizioni di Assicurazione, si prende atto che sul veicolo assicurato è stato installato un sistema antifurto satellitare. Il Contraente/Assicurato, ai fini della garanzia furto, dichiara che:

1. l’installazione del sistema antifurto satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore auto-rizzato dalla casa produttrice del sistema e dalla Centrale Operativa di sorveglianza;

2. è in possesso del certificato di installazione e collaudo; 3. l’impianto è regolarmente collegato, perfettamente operante e costantemente gestito da una centra-

le operativa e sarà mantenuto efficiente ed in funzione sul veicolo per tutta la durata del presente contratto.

In caso di sinistro relativo alla garanzia Furto, l’Assicurato dovrà presentare l’attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema e/o dalla centrale operativa di sorveglianza, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del sinistro, nonché consegnare unitamente a tutte le chiavi del veicolo, anche i tele-comandi e/o i transponder per l’inserimento/disinserimento del sistema antifurto satellitare. La mancata rispondenza dell’antifurto satellitare a quanto dichiarato dal Contraente/Assicurato e/o qualora in caso di sinistro relativo alla garanzia Furto non pervenga alla centrale operativa la segnalazione di allarme, la Società procederà alla trattazione del sinistro come di seguito indicato: A) se risulta che la mancanza di allarme sia riconducibile a dolo o colpa grave dell’Assicurato o di chi ha in affidamento la vettura al momento del sinistro, la Società procederà alla liquidazione previa l’applicazione di uno scoperto del 50%; A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano dolo o colpa grave:

- la mancata stipulazione od il mancato rinnovo del contratto di sorveglianza con la centrale operativa; - la mancanza di interventi di riparazione o assistenza dell’antifurto satellitare espressamente richiesti

dalla centrale operativa o dall’installatore autorizzato dalla Casa costruttrice; - la conoscenza da parte del Proprietario/Assicurato, conducente o custode del veicolo circa il mancato

funzionamento dell’antifurto satellitare; - la messa del sistema in “stato di manutenzione”; - la dimenticanza del transponder all’interno del veicolo.

B) se la mancanza di allarme non è dovuta a dolo o colpa dell’Assicurato o di chi ha in affidamen-to la vettura al momento del sinistro, la Società procederà alla liquidazione previa applicazione di uno scoperto del 30%. Gli scoperti indicati ai punti A) e B) verranno calcolati successivamente all’applicazione di even-tuali altri scoperti previsti dalla polizza. 4.2 VALORE A NUOVO 2YN A parziale deroga di quanto indicato nell’art. 3.2 sub A), si prende atto che per la determinazione del valore commerciale predefinito si farà riferimento alle tabelle sottoriportate:

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VEICOLI NUOVI Giorni trascorsi dalla prima im-matricolazione alla data del sini-stro

dal 1° al 365°

dal 366°al 730°

dal 731°al 1095°

dal 1096° al 1460°

dal 1461°al 1825°

Valore commerciale predefinito 100% 100% 70% 60% 50%

VEICOLI USATI

Giorni trascorsi dalla data di de-correnza della copertura alla da-ta del sinistro

dal 1° al 365°

dal 366°al 730°

dal 731°al 1095°

dal 1096° al 1460°

dal 1461°al 1825°

Valore commerciale predefinito 100% 100% 80% 70% 60%

4.3 VALORE A NUOVO 3YN A parziale deroga di quanto indicato nell’art. 3.2 sub A), si prende atto che per la determinazione del valore commerciale predefinito si farà riferimento alle tabelle sottoriportate:

VEICOLI NUOVI Giorni trascorsi dalla prima im-matricolazione alla data del sini-stro

dal 1° al 365°

dal 366°al 730°

dal 731°al 1095°

dal 1096° al 1460°

dal 1461°al 1825°

Valore commerciale predefinito 100% 100% 100% 60% 50%

VEICOLI USATI

Giorni trascorsi dalla data di de-correnza della copertura alla da-ta del sinistro

dal 1° al 365°

dal 366°al 730°

dal 731°al 1095°

dal 1096° al 1460°

dal 1461°al 1825°

Valore commerciale predefinito 100% 100% 100% 70% 60% 4.4 VINCOLO A FAVORE DI ISTITUTO FINANZIATORE La presente polizza è vincolata all’Istituto indicato sul Modulo di adesione e riportato sul Fax di Copertura e sul Certificato di Assicurazione; la data di scadenza del vincolo è quella indicata nei documenti succitati. Pertanto la Società si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:

• non consentire alcuna riduzione o modifica delle garanzie prestate né l’anticipata risoluzione del con-tratto senza il consenso scritto dell’Istituto;

• comunicare alla Spett. Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

• non pagare, in caso di sinistro occorso al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza senza il consenso scritto della Spett. Vincolataria.

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SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO? Ovvero, Lei sa che buona parte dei furti d’auto sono commessi utilizzando le chiavi originali? Det-to questo, sa dove sono esattamente, in questo momento, tutte le chiavi della Sua automobile? In Italia ogni due minuti viene rubata un'auto, infatti ogni anno avvengono circa 300 mila furti (822 al giorno, 34 all’ora), e nonostante ciò a volte noi automobilisti siamo veramente strani: usiamo la massima cura o cau-tela per la carta di credito e per il bancomat, per non parlare dell’autoradio, e siamo poi estremamente negli-genti nei confronti delle chiavi della nostra autovettura, che probabilmente valgono assai più del limite di spe-sa previsto dalle nostre carte di credito, essendo oltretutto utilizzabili in modo assai più semplice ed immedia-to. Quante volte infatti le lasciamo incustodite, o a portata di mano di altre persone? Qualche esempio? Chi di noi non lascia le chiavi dell’automobile:

nella giacca o nel cappotto appesi incustoditi al ristorante; nella borsa della palestra o del tennis, lasciata negli spogliatoi; appoggiate al banco del bar, o sul tavolinetto della stanza d’albergo; in giro per la casa, specie in nostra assenza, o magari sul mobiletto vicino alla porta d’ingresso; in un cassetto dell’ufficio (specie quelle di scorta); addirittura in macchina, tra i documenti, come succede spesso per la famigerata “chiave di riserva”,

e comunque, in questo momento, quanti di noi sanno esattamente dove sono tutte le chiavi originali conse-gnateci con l’autovettura? Parliamoci chiaro, le chiavi smarrite o incustodite sono assegni al portatore, di valore uguale a quello della no-stra auto; e se per carta di credito con una semplice denuncia si risolvono le cose e nessuno può più approfit-tarsene, chi lo spiega poi “all’assicurazione” che abbiamo realmente perso quelle chiavi che non potremo con-segnare per la liquidazione? E’ proprio per questo, per tutelare Lei e la Sua auto, che le richiediamo solo poche e semplici accortezze:

1. al momento della consegna della vettura controllare il funzionamento delle chiavi assieme al vendito-re;

2. nel caso di furto o smarrimento di una chiave:

recarsi al più presto presso un ufficio di Autorità Giudiziaria per fare la denuncia del fur-to/smarrimento, e contestualmente dare comunicazione al numero verde 800 046300 della Contact Center;

recarsi immediatamente presso una Concessionaria della Casa Automobilistica dove verranno presi i provvedimenti del caso, sostituendo le serrature, oppure il blocchetto di avviamento, oppu-re semplicemente variando i codici dell’immobilizer.

In ogni caso il Contact Center (numero verde 800.515.656) è a disposizione per informazioni e chiarimenti. Non è poi molto ciò che Le chiediamo, semplicemente di non aspettare per “bloccare” la chiave perduta, esat-tamente ciò che farebbe con la Sua carta di credito. Adesso provi a pensare a quante volte può aver lasciato incustodite le chiavi della Sua auto e si compiaccia della fortuna avuta. Ma non è tutto; già che siamo in argomento Le raccontiamo quali sono le tecniche e gli espedienti maggior-mente in voga tra i ladri d’auto; alcuni consigli le sembreranno banali o scontati, ma ogni giorno decine d’auto vengono rubate nei modi sotto descritti. Tamponamento: è una tecnica molto usata in autostrada, messa in atto da almeno due ladri che tamponano la macchina del malcapitato, che si accosta appena possibile e scende per constatare i danni e per il rituale scambio dei dati. A questo punto possono avvenire due cose: o la rapina, con espressa minaccia quindi sul malcapitato, o il furto con destrezza, che avviene generalmente mentre si redigono le denuncie magari appog-

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giati al cofano della macchina investitrice, che generalmente rimane sul “luogo del delitto” in quanto anch’essa rubata, ma di valore assai modesto. Chiave nel cruscotto: anche se sembra impossibile, è una tipologia di furto frequentissima. Il ladro segue la sua preda ed attende che, anche solo per un momento, lei abbandoni l’auto con la chiave inserita (per prende-re il giornale “al volo”, per scaricare qualcosa dal portellone, dal benzinaio, all’autolavaggio, nel cortile di casa o dell’azienda, in garage). C’è un semplice rimedio: non abbandonare mai l’auto con le chiavi inserite nel cruscotto, neanche se sotto controllo “a vista” o in garage. Attenzione in particolar modo ai distributori di benzina self service: spesso sono “presidiati” da personaggi che non attendono altro che andiate a pagare alla cassa lasciando le chiavi nell’auto. Rapina: reato di ben maggiore gravità (c’è violenza sulla persona, e spesso purtroppo a mano armata), nel qual caso, purtroppo, c’è ben poco da fare, se non consegnare tranquillamente quanto richiesto. Spesso av-viene durante le soste dell’auto. E’ buona abitudine, inoltre, specie in città, girare con i vetri ben chiusi ed e-ventualmente chiudere le sicure. Scippo/Furto con destrezza delle chiavi: è sicuramente la tecnica più in voga, perché non obbliga a scas-si o a reati sulla persona di particolare gravità. I ladri adocchiano l’autovettura, seguono il proprietario della macchina da quando la parcheggia, osservano dove e come custodisce le chiavi, e cercano di impadronirsene con le classiche tecniche di borseggio (se custodite in tasca), con lo scippo (se riposte in una borsetta o nella “ventiquattrore”), o semplicemente aspettando che vengano lasciate incustodite ed a portata di mano (in uffi-cio, in casa, etc.); provate a pensare quante volte è successo, al di fuori della vostra abitazione, di non ricor-darvi dove avevate messo le chiavi della macchina… Quindi attenzione: quando in seguito al furto non riconsegniamo tutte le chiavi relative alla vettura rubata e si ravvisa una nostra negligenza nella custodia delle stesse, potremmo avere grossi problemi in sede di risarci-mento da parte della compagnia di assicurazioni.

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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) - Al fine di valutare l’adeguatezza, in conformità a quanto previsto dall’art. 52 Regolamento Isvap 5/2006, dei servizi e/o dei prodotti assicurativi ri-chiesti o in Suo favore previsti, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti di assicurazione, ovvero al fine di poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo dan-neggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trat-tarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Socie-tà e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato. Il consenso che Le chiediamo si esten-de anche ai dati sensibili (4) ed alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indi-cati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati per-sonali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzio-ne Sinistri di Gruppo di Reale Mutua Assicurazioni per le Società del Gruppo Reale Mutua quali autonome tito-lari per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamen-te a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6), in parte anche in funzio-ne meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Preci-siamo che il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi della nostra Società. Riguardo alla valutazione delle Sue esigenze assicurative (art. 52 Reg. Isvap 5/2006), il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di rispondere e il mancato consenso al tratta-mento comprometterà l’attività di valutazione delle Sue esigenze assicurative. B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati (7) da Italiana Assicurazioni S.p.A. unitamente a Top Class Insurance Srl, agente di Italiana Assicurazioni S.p.A. - contitolari del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assi-curativi richiesti o in Suo favore previsti ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presen-te informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Sia in Italiana Assicurazioni S.p.A che in Top Class Insurance Srl, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class Insurance Srl utiliz-zano soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tec-nica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, proce-dure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. C) Diritti dell’interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class Insurance Srl o presso i soggetti sopra indicati a cui esse li comunicano, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiorna-re, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi, per i dati trattati da Italiana Assicurazioni S.p.A. al Servizio Clienti di Italiana Assicurazioni S.p.A. – Via Traiano n. 18 – 20149 Milano Numero Verde 800 101313 – E mail: [email protected]; per i dati trattati da Top Class Insurance Srl Lei può rivolgersi al Responsabile della privacy – Tel. 051/4231100 Fax n.

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051/4231101 E-mail: [email protected] oppure scrivere a Top Class Insurance Srl – Responsabile Privacy, Via Collamarini 14, 40138 Bologna.(10). NOTE 1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio

d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; rac-colta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti as-sicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, im-prese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati rela-

tivi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicura-zione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudizia-ria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); so-cietà di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di ser-vizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi A-tomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato I-taliano Corpi),; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali:UIF (Unità di Informa-zione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmen-te e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet www.italiana.it

7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e suc-cessive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modi-ficazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, di-struzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.

8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsa-bili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di tratta-mento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.

9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni . La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un

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interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.

10) L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile agevolmente sul sito internet www.italiana.it..

D) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali - Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (*): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. (*) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la no-stra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indiret-tamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti in ambito assicurativo (si può trattare anche di soggetti appositamente selezionati da parte della ns. Società che non svolgono attività assicurativa); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di ge-stione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa o consultando il sito internet www.italiana.it. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concede-re o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati. Chiediamo altresì il Suo consenso al fine di permettere alla nostra Società ed ai soggetti sopra indicati di effet-tuare il trattamento di cui alla presente lettera D) anche per il tramite di strumenti di comunicazione elettroni-ca quali e-mail, telefax, messaggi tipo Mms (Multimedia Messaging Service), o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

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FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di garanzia “post vendita”

R02LA per programma Evo di Top Class Insurance

CG Car-Garantie Versicherungs-AG Filiale Italiana Via Marconi 2,

37029 S. Pietro in Cariano (VR)

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di

assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

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Copyright CG Car-Garantie Versicherungs-AG – Ultimo aggiornamento 31.03.2011

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Sommario Nota Informativa

Nota Informativa ai sensi dell’Art.185 D.Lgs. n. 209/2005

1. Informazioni sulla CarGarantie 4 2. Informazioni sul contratto 5 2.1 Contenuto 5 2.2 Ambito, decorrenza e limiti di validità 5 2.3 Esclusioni 5 2.4 Doveri dell’acquirente/ assicurato 6 2.5 Cessione del diritto e prescrizione 6 2.6 Regolazione dei danni 6 2.7 Conseguenze di una violazione dei doveri 6 3. Informazioni sui reclami 6 Glossario 7 Condizioni di assicurazione R02LA 1 - 4 Informativa sulla privacy 5 - 6 Indicazioni in caso di guasto 7

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Nota Informativa ai sensi dell’Art.185 D.Lgs. n.209/2005

Contratto di garanzia “post vendita” R02LA Avvertenza: la Nota Informativa è compilata secondo lo schema predisposto dall’ISVAP che però non ne ha controllato il contenuto. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. 1. Informazioni su CarGarantie Dall’inizio degli anni 70 CarGarantie è precursore nei concetti di garanzia e fidelizzazione clienti dedicati alle a-ziende concessionarie di automobili. Nel 1971, infatti, viene fondata CarGarantie GmbH e viene introdotta la garanzia di 12 mesi per veicoli usati. CarGarantie offre un vasto portafoglio prodotti che va dai programmi di garanzia per auto nuove a quello per auto usate. I programmi di contatto di CarGarantie con i clienti permettono una efficace fidelizzazione dei clienti a lungo termine e l'incremento delle attività after-sale. I collaboratori di CarGarantie sono impegnati quotidianamente per offrire la massima professionalità. Una base dati ineguagliabile e un know-how unico permettono il calcolo di premi adeguati al mercato con ga-ranzia di stabilità a lungo termine, così come una dettagliata analisi dei guasti ed un efficace controllo dei co-sti. CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft ha la sede principale in Friburgo in Brisgovia (Germania), Gestione servizio per la Bulgaria, Romania, Slovenia. Filiale austriaca – Vienna. Filiale svizzera - Binningen – Basilea, Gestione servizio per Lussemburgo. Filiale italiana – Verona. Sede CarGarantie Olanda – Duiven. Filiale belga – Brasschaat. Filiale francese - Sausheim Mulhouse. Filiale ceca – Praga, Gestione servizio per la Slovac-chia. Filiale spagnola, Valencia, Gestione Servizio per il Portogallo. Filiale ungherese, Budapest. La Filiale Italiana ha indirizzo in: Via Marconi 2, 37029 S. Pietro in Cariano (VR) Tel. +39 045 6832220 Fax +39 045 6832230 Indirizzo e-mail: [email protected] Sede legale della CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft: Gündlinger Straße 12 79111 Freiburg i. Breisgau - Germania Tel. +49 (0)761 4548 0 Fax +49 (0)761 4548 248 Indirizzo e-mail: [email protected] Website: www.cargarantie.com

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CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa essendo iscritta nell’elenco I delle imprese con sede in uno Stato membro in regime di stabilimento, tenuto da ISVAP, al n. 1.00037 ed essendone soggetta a controllo. La gestione dei sinistri ha sede operativa per l’Italia in via Marconi 2, 37029 S. Pietro in Cariano (VR). Il responsabile è il sig. Gernot Kuen, che è anche responsabile della Filiale Italiana. Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana. In caso di controversie il foro competente territorialmente sarà quello di Verona o, in caso di contraente con-sumatore, quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente. L’ammontare del patrimonio netto (Eigenkapital), regolarmente certificato nell’ultimo anno, ammonta ad Euro 46.221.231,49, alla data del 31.12.2010. Il capitale sociale interamente versato di CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft ammonta a Euro 6.225.000,00. L’indice di Solvibilità (Solva-Ermittlung) di CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, calcolato come rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro 45.314817,63) e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dall’attuale normativa tedesca (Euro 18.115.558,51), alla data del 31.12.2010 risulta pari a ca. 251%. 2. Informazioni sul contratto 2.1. Contenuto La polizza copre le spese di riparazione o sostituzione di veicoli fino a 3,5 t, compresa la manodopera, per un periodo di validità stabilito ed indicato nella scheda di adesione, a condizione che il guasto riguardi una com-ponente compresa tra quelle indicate nel contratto. Il contraente della polizza è Top Class Insurance mentre l’acquirente del veicolo che ricorre ai servizi offerti da Top Class Insurance è l’assicurato. Vale il principio di causalità diretta, ossia la copertura avviene quando il guasto è provocato direttamente da una componente coperta dalla polizza (§ 1,2). Quando invece il guasto è provocato da una componente non coperta dall’assicurazione, la polizza non copre il guasto neppure se indirettamente venisse coinvolta una com-ponente che sarebbe coperta dalla polizza. 2.2 Ambito, decorrenza, limiti di validità L’elenco delle componenti comprese è tassativo e non sarà mai soggetto a deroghe. L’elenco, per facilitare la ricerca della componente in questione, è suddiviso in base a vari gruppi. Ad esempio nel gruppo Motore sono compresi : blocco cilindri, basamento, testata ecc. E’ importante non confondere il gruppo, che è indicato in grassetto, con le componenti di quel gruppo che so-no coperte da assicurazione. Tali componenti per essere coperti dall’assicurazione devono essere specificamente menzionati. La polizza comincia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza biennale del costruttore, a condizione che vi sia stato il pagamento del premio. L’assicurazione vale nel territorio italiano o europeo a patto , in questo ultimo caso, che la permanenza dell’automobile all’estero non superi le sei settimane. 2.3 Esclusioni Nelle esclusioni meritano segnalazione le ipotesi in cui venga utilizzata l’automobile senza intervenire su una componente che necessita di riparazione (si intende, logicamente, a condizione che il contraente lo sappia) oppure vengano utilizzati materiali inadatti (vedi glossario). 2.4 Doveri dell’acquirente/assicurato

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In primo luogo si tratta di fare eseguire i lavori di manutenzione, controllo e assistenza prescritti o raccoman-dati dal produttore presso il rivenditore dell’automobile o un officina autorizzata 2.5 Cessione del diritto, prescrizione e decadenza Insieme all’auto viene ceduto il contratto di assicurazione ed i diritti che ne derivano. Vale la prescrizione legale di cui all’art. 2952 c.c. E’ prevista la decadenza dal diritto, per volontà delle parti, se non viene denunciato il sinistro (guasto) entro sei mesi dal suo verificarsi e comunque entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità dell’assicurazione. 2.6 Regolazione dei danni La riparazione può essere eseguita presso il rivenditore dell’auto o presso una officina autorizzata dal produt-tore (costruttore). I costi della manodopera vengono rimborsati completamente secondo le tabelle dei tempi in uso presso il co-struttore. 2.7 Conseguenze di una violazione dei doveri E’ previsto l’obbligo dell’acquirente/assicurato di segnalare immediatamente il guasto e, in ogni caso, è previ-sto l’obbligo di segnalarlo prima dell’inizio della riparazione, facendo poi pervenire la fattura di riparazione all’assicuratore per la violazione di uno qualsiasi tra gli ulteriori obblighi previsti al punto 6,4 del contratto : • permettere ad un incaricato di CG di ispezionare in qualsiasi momento il veicolo e fornirgli, su richiesta, le

informazioni necessarie per appurare la natura del danno; • se possibile, ridurre le conseguenze del danno attenendosi alle istruzioni di CG e se le circostanze lo per-

mettono, richiedere tali istruzioni prima che venga iniziata la riparazione . 3. Informazioni sui reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrit-to alla società, indirizzandoli a CG Car-Garantie Versicherungs-AG - Filiale Italiana - Ufficio relazione clienti - Via Marconi, 2 – I 37029 S. Pietro in Cariano (VR), Tel. 045 6832240 - Fax 045 6832250, e-mail: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’ esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dal-la Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazione e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ri-correre a sistemi conciliativi ove esistenti. CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft è responsabile della veridicità e della comple-tezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Fascicolo Informativo verranno pubblicati sulla parte italiana del sito www.cargarantie.com Il rappresentante legale Axel Berger Presidente del Consiglio di Amministrazione

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Glossario Di seguito le spiegazioni/definizioni delle principali espressioni e dei termini tecnici contenuti nella Nota Infor-mativa e nel Contratto Assicurazione: copertura dei rischi connessi con la riparazione dell’automobile in caso di guasto. Acquirente/assicurato: privato o società che risulta proprietario o detiene legittimamente l’automobile a qualsi-asi altro titolo e ne è l’utilizzatore finale. Complessivo di rotazione: componente rigenerata. Tale componente viene smontata, riparata, riassemblata e testata in modo che le caratteristiche tecniche di performance siano le stesse di quelle della componente ori-ginale. Componenti: parti dell’automobile, ivi inclusi i ricambi, che potrebbe essere necessario sostituire in caso di guasto. Danno: evento che determina un guasto dell’automobile. Funzionalità: Adeguatezza all’uso cui la componente è destinata. Incidente: Evento che agisce dall’esterno, improvvisamente e in modo indiretto e meccanico. Materiali inadatti: prodotti lubrificanti quali oli, liquido per radiatore, combustibili ecc. non autorizzati dalla casa costruttrice. Produttore: casa costruttrice dell’automobile. Sinistro: danno indennizzabile in base alla polizza. Trattamento non idoneo del veicolo: un utilizzo del veicolo/automobile che è contrario alle prescrizioni della casa costruttrice e/o alle regole che un acquirente/assicurato di normale diligenza seguirebbe (ad esempio non circolare con il livello dell’olio sotto il minimo). Venditore: concessionario o rivenditore anche multimarche di automobili.

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Condizioni di assicurazione R02LA In mancanza di accordi diversi stipulati nel contratto assicurativo, sono da ritenersi valide le se-guenti condizioni: § 1 Contenuto 1. Il venditore offre all’acquirente/Assicurato un’assicurazione sulle spese di riparazione, che include la funzio-

nalità dei componenti elencati al punto 2.1 per il periodo di validità stabilito. L’assicurazione è fornita dalla CG Car-Garantie Versicherungs-AG (in seguito denominata CarGarantie).

2. Se una delle componenti perde la sua funzionalità nel periodo di validità dell’assicurazione di-rettamente e non per colpa di un’altra componente non coperta dall’assicurazione stessa, l’acquirente/Assicurato ha diritto al rimborso delle spese di riparazione che ne derivano.

3. Tra gli interventi di riparazione che sono coperti dall’assicurazione rientrano anche i controlli, le misurazioni e le regolazioni, se risultano necessari per eliminare un guasto, ma non gli interventi di manutenzione, revisione e assistenza prescritti o raccomandati dal produttore del veicolo.

4. L’assicurazione non comprende le spese relative all’acquisto di carburante, olio, refrigeranti e antigelo, li-quido idraulico, grasso, detergenti, cartucce del filtro e danni successivi diretti o indiretti (p.e. spese per il traino, tasse di servizio, spese di trasporto e di noleggio, costi per lo smaltimento, indennizzo per il mancato utilizzo, danni successivi su componenti non assicurate).

§ 2 Ambito, decorrenza e limiti di validità 1. Sono coperte dalla polizza assicurativa esclusivamente le componenti/parti di seguito elencate:

a) Motore Blocco cilindri, basamento, testata, guarnizione testata, carter motori a pistone rotante, tutte le componenti interne correlate al circuito di lubrificazione, cinghia dentata con rullo tendicinghia, radiatore dell'olio, coppa dell'olio, interruttore pressione olio, alloggiamento del filtro dell'olio, volano e corona dentata. b) Cambio manuale/automatico Scatola del cambio, tutte le componenti interne compresi il convertitore di coppia e comando di controllo del cambio automatico. c) Assale/gruppo di rinvio Scatola del differenziale (trazione anteriore e posteriore, su tutte le ruote) comprese tutte le componenti in-terne. d) Alberi di trasmissione Alberi cardanici, semiassi, giunti di trasmissione e sensori del numero di giri del sistema antislittamento (ASR, ASC, EDS, QUATTROMATIC), unità di comando elettronico, unità idraulica, ripartitore di pressione e com-pressore. e) Sterzo Scatola guida meccanica o idraulica con tutte le componenti interne, pompa idraulica con tutte le componenti interne, servocomando elettronico e componenti elettroniche. f) Impianto freni Cilindro principale del freno, servofreno, sistema idropneumatico (accumulatore e regolatore di pressione), pompa del vuoto, cilindretti del freno a tamburo, regolatore di frenata,limitatore di frenata e comando con-trollo elettronico dell'ABS, blocco idraulico e sensore del numero di giri. g) Impianto di alimentazione Pompa di alimentazione, pompa d'iniezione, componenti elettroniche impianto d'iniezione (comandi, misura-tore d'aria/debimetro), carburatore e turbocompressore.

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h) Impianto elettrico Alternatore con regolatore, motorino d'avviamento, componenti elettroniche del sistema di accensione, cavi di accensione, cablaggi dell'impianto d'iniezione elettronica, spinterogeno meccanico, sistema di gestione e-lettronica del motore, bobina d'accensione, relais del sistema di preriscaldamento (per motori diesel), con-densatore, rotore, centralina elettronica centrale, computer di bordo, motore tergicristalli ant. e post., moto-re tergifari, motore del riscaldamento d'aria, motore del ventilatore supplementare, avvisatore acustico. i) Impianto di raffreddamento Radiatore, radiatore di riscaldamento, termostato, pompa dell'acqua, radiatore cambio automatico, ventilato-re visco-termostatico, elettroventola ed interruttore termico. j) Impianto di scarico Sonda lambda, raccordo a tre vie ed elementi di fissaggio connessi alla sostituzione della sonda lambda. k) Sistemi di sicurezza Sistemi di controllo airbag e di pretensionamento cinture di sicurezza. l) Condizionatore d’aria Compressore, condensatore, ventilatore ed evaporatore. m) Elettronica Alzacristalli elettrici: interruttore (escluso danni di effrazione), motori elettrici, comandi (escluso cablaggi e conduttori); elementi di riscaldamento del parabrezza e del lunotto (escluso danni di effrazione); tettuccio apribile scorrevole elettrico: interruttore (escluso danni di effrazione), motori elettrici, comandi (escluso ca-blaggi e conduttori); chiusura centralizzata: interruttore (escluso danni di effrazione), motori elettrici, co-mandi (escluso cablaggi e conduttori), elettromagneti, serrature delle porte.

Guarnizioni, guarnizioni anulari, guarnizioni ad anello per alberi, camere d‘aria, tubazioni, minuteria, candele di accensione e candele di avviamento solo quando hanno perso la loro efficienza in un rapporto di causalità con un danno con diritto d‘indennizzo su di una delle parti citate al punto 5.2.1. 2. a) La copertura assicurativa decorre dal momento del pagamento del premio e comunque al

più presto dalla data stabilita in polizza. b) Se il primo o il singolo premio non è stato pagato puntualmente, l‘assicuratore è autorizzato, fintanto

che il pagamento non viene effettuato, a recedere dal contratto. Il recesso è valido se non viene fatto vale-re legalmente il diritto al premio entro tre mesi dal giorno di scadenza.

c) Se il premio, al momento del verificarsi del sinistro non è ancora stato pagato, l‘assicuratore è allora libe-ro dall‘obbligo di prestare il proprio servizio. Se il primo premio viene versato solo dopo la data stabilita come decorrenza della polizza, la copertura assicurativa decorre comunque dalla data stabilita.

d) Il periodo di validità si desume dalla polizza assicurativa. 3. L‘assicurazione per le spese di riparazione vale all’interno del territorio nazionale e in caso di

viaggio di transito, per piacere o affari, anche all‘estero (in Europa). Non si tratta di viaggio di transito se il veicolo sosta per più di sei settimane sul territorio straniero.

§ 3 Esclusioni Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni dovuti alle seguenti cause o verificatisi in presenza delle seguenti condizioni: a) per incidente, cioè un evento che agisce dall’esterno improvvisamente e in modo indiretto e meccanico; b) per trattamento non idoneo del veicolo, intenzionale o doloso, sottrazione, in particolare furto, utilizzo non

autorizzato, rapina e appropriazione indebita, per danni dovuti all’intervento diretto di animali, di eventi come tempeste, grandine, fulmini, terremoti o alluvioni, incendi o esplosioni;

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c) per fatti di guerra di ogni tipo, guerre civili, disordini interni, scioperi, serrate, embargo o altre ingerenze o per energia nucleare;

d) che derivano dalla partecipazione a manifestazioni di carattere sportivo o dalle relative corse su percorsi di prova;

e) che sono stati causati da modifiche alla struttura originale del veicolo (p.e. tuning, istallazione impianto GPL/metano) o dal montaggio di accessori o parti non originali, che non sono ammes-si dal produttore;

f) per l‘utilizzo di un pezzo che necessitava di una riparazione, a meno che non sia dimostrato che il danno non è in relazione con la necessità di una riparazione o che il pezzo al momento del danno era stato riparato almeno provvisoriamente da una persona esperta;

g) se l’acquirente/Assicurato ha utilizzato il veicolo anche solo temporaneamente per il trasporto di persone a scopo commerciale o abbia noleggiato il veicolo a scopo commerciale;

h) che derivano dall’utilizzo di materiali inadatti; i) per i quali c‘è stato il concorso di una terza persona o per eliminare i quali è necessario l‘intervento del pro-

duttore o che sono imputabili ad un difetto di costruzione o del materiale, verificatosi in un gran numero di veicoli di quel tipo (difetto di serie) e per il quale, a seconda del tipo e della frequenza, è necessario in linea di massima l‘intervento del produttore.

§ 4 Doveri dell‘assicurato L‘Assicurato deve: a) far eseguire dal rivenditore o da un‘officina autorizzata dal produttore i lavori di manutenzione, controllo e

assistenza prescritti o raccomandati dal produttore; b) astenersi dal manomettere il contachilometri e segnalare immediatamente all’assicuratore un difetto o una

sostituzione del contachilometri, indicandone il relativo chilometraggio; c) attenersi alle istruzioni del produttore contenute nel libretto d‘istruzioni per l‘uso del veicolo ed in modo par-

ticolare tenere sotto controllo il livello dei liquidi (lubrificanti, refrigeranti, ecc.). § 5 Cessione del diritto prescrizione e decadenza 1. In caso di vendita del veicolo assicurato i relativi diritti passano all’acquirente assieme alla proprietà del veicolo, sempre che sia l’utilizzatore finale e non si tratti del Concessionario. 2. I diritti relativi ad un guasto coperto da garanzia devono essere denunciati entro 6 mesi dopo il verificarsi del guasto, al più tardi 6 mesi dopo la scadenza del periodo di validità dell’assicurazione. § 6 Liquidazione dei guasti 1. Officine autorizzate Se l‘Assicurato non fa eseguire la riparazione dal rivenditore, è tenuto a farla effettuare da una (diversa) officina autorizzata dal produttore (riparazione di terzi). 2. Diritti dell’Assicurato All’Assicurato vengono rimborsati completamente i costi di manodopera contemplati dall’assicurazione secondo i tempari del costruttore. I costi del materiale contemplati dall’assicurazione vengono rimborsati in base ai prezzi di listino del costruttore della componente al momento del guasto. Se i costi di riparazione superano il valore di un complessivo di rotazione eventualmente utilizza-bile per la riparazione il rimborso si limita al costo di tale complessivo di rotazione maggiorato dei costi di manodopera per la sostituzione, con applicazione del paragrafo 1. L‘importo massimo del risarcimento previsto dall’assicurazione si limita, per ogni danno, al valore del veicolo dan-

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neggiato al momento del sinistro. Per ogni singolo guasto oggetto di rimborso, sarà trattenuto un importo secondo la tabella di seguito riportata con un importo minimo di Euro 200,00: nel corso del 1° anno di copertura CarGarantie 0,5% del valore assicurato (ex art. 2.4); nel corso del 2° anno di copertura CarGarantie 1,0% del valore assicurato (ex art. 2.4); nel corso del 3° anno di copertura CarGarantie 1,5% del valore assicurato (ex art. 2.4). 3. Rivendicazione di diritti contemplati dal contratto d‘assicurazione L‘Assicurato è tenuto a rivendicare i propri diritti esclusivamente e direttamente nei confronti della Società. 4. Obblighi particolari dell’Assicurato L‘Assicurato deve:

a) segnalare il danno alla Società, presso la sua sede sociale, immediatamente e in ogni caso pri-ma dell’inizio della riparazione; b) permettere ad un incaricato di CarGarantie di ispezionare in qualsiasi momento il veicolo e for-nirgli, su richiesta, le informazioni necessarie per appurare la natura del danno; c) se possibile, ridurre le conseguenze del danno attenendosi alle istruzioni di CarGarantie; se le circostanze lo permettono, deve richiedere tali istruzioni prima che si inizi la riparazione; d) far eseguire la riparazione dal proprio rivenditore o da un‘officina autorizzata dal produttore; e) far pervenire a CarGarantie la fattura per la riparazione entro un mese dalla data della fattura, in cui siano chiaramente riportati i singoli costi per i lavori eseguiti, quelli di manodopera con i valori indicativi delle ore lavorate ed i costi dei ricambi.

§ 7 Conseguenze di una violazione dei doveri Se l‘Assicurato viola uno dei doveri che lo riguardano secondo il § 4 o § 6.4, CarGarantie è libera dall’obbligo di fornire una prestazione assicurativa che copra le spese di riparazione. INFORMATIVA ISVAP Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrit-to alla società, indirizzandoli a CG Car-Garantie Versicherungs-AG - Filiale Italiana - Ufficio relazione clienti - Via Marconi, 2 – I 37029 S. Pietro in Cariano (VR), Tel. 045 6832240 - Fax 045 6832250, e-mail: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli U-tenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo tratta-to dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazione e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/03 Desideriamo informarLa che il D.lds.n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati perso-nali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs.n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalita’: a) calcolo del preventivo, eventuale successiva stipula della polizza, raccolta di informazioni pre contrattuali, inclusa la valutazione economica finanziaria al fine del calcolo del preventivo per la quantificazione del premio, per l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione, nonché per la gestione e liquidazione dei sinistri e per l’adempimento di ogni obbligo di legge, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzione di frodi; b) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti assicurativi di CG e di socie-tà terze. Qualora decidesse di pagare il premio con carta di credito, la informiamo che i suoi dati include-ranno anche quelli relativi alla carta di credito e quelli bancari necessari per le operazioni di pa-gamento. I dati personali sono raccolti la fine di provvedere agli adempimenti connessi e strumentali alla attività econo-mica dell’impresa ed in particolare: - gestioni archivi; - per la gestione dei rapporti con i fornitori e la clientela (acquisizione informazioni preliminari, esecuzione de-gli obblighi derivanti dal contratto concluso con l’interessato); 2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi magnetici protetti da parola chiave e cartacei. 3. Il conferimento dei dati e’ obbligatorio per gli adempimenti di cui sopra e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 4. I dati potrebbero essere comunicati: nei casi previsti dalla Legge; - a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda (tenuta della contabilità, bilanci, a-dempimenti fiscali, soc. di trasporto) ed eseguono operazioni e lavorazioni a monte e/o valle dell’impresa scri-vente; - a istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti; 5. Il titolare del trattamento è CG Car-Garantie Versicherungs- AG - Filiale Italiana. 6. Il responsabile del trattamento è il dott. Gernot Kuen. 7. In ogni momento potra’ esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Decreto Legislativo n.196/2003, art.7 – diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, an-che se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalita’ e modalita’ del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, com-presi quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem-pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

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Indicazioni in caso di guasto

Al fine di attivare un intervento assicurativo e procedere ad una rapida regolazione della pratica, La preghiamo di osservare le seguenti regole: • In caso di guasto, tutti i lavori di riparazione possono essere eseguiti presso la concessionaria dove è stato acquistato il veicolo. Sarà la concessionaria a prendere contatto con CarGarantie e regolare tutte le formalità.

• Se la riparazione tuttavia non dovesse essere eseguita presso la concessionaria venditrice del veicolo, La pre-ghiamo di rivolgersi, sia nel Suo paese che all’estero, ad ogni altra officina autorizzata e riconosciuta dalla ca-sa costruttrice del veicolo. In questo caso sarà necessario comunicare il guasto prima della riparazione a CarGarantie ai seguenti numeri: telefono: +39 045 6832240 I nostri collaboratori sono raggiungibili dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 14.45 alle 19.00.

• Nel caso in cui fosse impossibile segnalare il guasto telefonicamente, La preghiamo di comunicarlo senza in-dugio e prima della riparazione per iscritto o per fax a: CG Car-Garantie Versicherungs-AG CG Car-Garantie Assicurazioni S.p.A. Filiale Italiana Via Marconi, 2 I 37029 S. Pietro in Cariano (VR) Fax +39 045 6832 250 e-mail: [email protected]

• La denuncia di guasto allegata è da inviare a CarGarantie. Contestualmente alla denuncia di guasto, è neces-sario inviare la documentazione (copia fatture) comprovante la regolare esecuzione della manutenzione pre-vista dal costruttore.

• Al fine di assicurare una rapida e precisa regolazione della pratica, La preghiamo di seguire le istruzioni dei nostri addetti.

• Consigliamo di far eseguire la riparazione presso la concessionaria dalla quale è stato acquistato il veicolo. Sarà la concessionaria ad occuparsi di tutte le formalità e a regolare i costi direttamente con CarGarantie.

• Nel caso la riparazione non possa essere eseguita presso la concessionaria dalla quale è stato acquistato il veicolo, vi sono due possibilità: inviare a CarGarantie la fattura debitamente quietanzata, i costi di tutte le prestazioni soggette a rimborso verranno liquidate rapidamente e senza difficoltà; oppure previo accordo, la liquidazione dei costi di riparazione può avvenire anche direttamente da parte di CarGarantie all’officina che ha eseguito il lavoro.

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MODULO DI ADESIONE – mod. 1009 EV

DA: Concessionaria _____________________________ Cod. __________ FAX n° ____________________________ ASSICURANDO Cognome, Nome / Rag. Sociale _____________________________________ C.F. / P. IVA _________________________ Via _______________________ N°_____ CAP ________ Comune ________________________________ Prov. _____ Telefono (pref. cellulare) ___________________ Indirizzo e-mail: _______________________________________

VEICOLO Nuovo Usato Marca e modello (1) ___________________________________ Data Immatricol. _________________ Targa _______________ Telaio n° __________________________________ Provincia residenza proprietario/locatario ___ Valore assicurato (2) €. ________________________ IVA (3) compresa esclusa

(1) Indicare anche il modello ed il tipo di allestimento (es. Mercedes Classe E 280 CDI Elegance) (2) Determinato sulla base di quanto disposto dall’art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione Mod. 2011 EV ed. 11/2011 (3) Barrare la dicitura che interessa; l’IVA è da escludere solo nel caso che il Cliente recuperi l’imposta. N.B. E’ indispensabile, ai fini dell’esatta emissione della polizza, allegare al presente fax una copia della carta di circolazione Venditore auto _________________________________________________________________________________________

COPERTURA PRESCELTA Basic furto e rapina, incendio.

Full furto e rapina, incendio, atti vandalici e dolosi, calamità naturali, cristalli, garanzie speciali.

Crash furto e rapina, incendio, atti vandalici e dolosi, calamità naturali, cristalli, garanzie speciali, tamponamento.

Kasko furto e rapina, incendio, atti vandalici e dolosi, calamità naturali, cristalli, garanzie speciali, kasko.

Kasko Time Pacchetto Kasko per i primi 12 mesi e successivamente Full (solo per durate di almeno 36 mesi).

CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti se barrate) Valore a Nuovo no 2YN 3YN Antifurto Satellitare sì no Vincolo sì no se sì: Leasing Finanziamento Società Vincolataria _________________Sede legale _____________________ Data scadenza vincolo _______________

PREMIO UNICO PER LA DURATA DI 12 24 36 48 60 MESI (barrare l’opzione prescelta) €_________/____ Costi totali a carico dell’Assicurato € …..,… di cui intermediazione € ….,…. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO Bonifico Finanziamento Pagamento tramite Concessionario

DATA INIZIO COPERTURA ________________ ORA _______

Il Contraente/Assicurando è a conoscenza che la polizza verrà emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione presenti nel Fascicolo Informativo Mod. 2011 EV ed. 11/2011 che gli sono state consegnate e dichiara di approvare. L’Assicurando

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti Condizioni di Assicurazione Mod. 2011 EV ed. 11/2011: 1.6 (Risoluzione del contratto per sinistro) - 1.9 (Rinnovo del contratto - disdetta) - 1.11 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) - 2.5 (Danni esclusi) - 3.1 (Obblighi in caso di sinistro) - 3.2 (Determinazione e liquidazione del danno)

Timbro/firma del Concessionario Contraente L’Assicurando

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Fascicolo informativo Mod. 2011 EV 11/2011

Nome e cognome dell'interessato (firma leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI

Preso atto dell'Informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 (e successive modificazioni ed integrazioni) allegata alle Condizioni di Assicurazione Mod. 2011 EV ed. 11/2011, acconsento al trattamento da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class Insurance S.r.l. dei dati personali che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere, ed alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate alla lettera A) nota (6) della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui alle lettere A) della medesima informativa o obbligatori per legge.

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa

Luogo e data

Nome e cognome dell'interessato (firma leggibile)

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MODULO DI ADESIONE POLIZZA ESTENSIONE DI GARANZIA - Mod. 1009 CG Trasmettere a: SAFE LINE - Fax n° 051 4231262

Il contenuto della polizza risulta dalla presente richiesta e dalle condizioni allegate sotto specificate (inclusi gli eventuali accordi speciali). Assicuratore è la CG Car-Garantie Versicherungs-AG (in seguito nominata CG). La conferma di attivazione verrà inoltrata via posta fatta salva la regolarizzazione del premio assicurativo che dovrà essere corrisposto a CG dall’Acquirente per il tramite di Top Class Insurance. Il sottoscritto richiede l’attivazione della polizza di assicurazione a copertura dei costi di riparazione dei guasti al veicolo sotto descritto nell’ambito del programma Evo che Top Class Insurance S.r.l. attiva a favore dell’acquirente/beneficiario. Acquirente / Beneficiario:Cognome / Ragione Sociale

Nome

Indirizzo

CAP

Località

Provincia

Codice Fiscale/P.IVA

TelefonoNo Si

Iva detraibileDati del veicoloMarca Veicolo Mercedes-Benz

Modello VeicoloBenzina Diesel Elettrica GAS

Tipo alimentazione principale

KW

CilindrataNo Si - GPL Sì - Metano

Alimentazione alternativa

Numero di telaio (completo)

Targa

Data di 1^ imm.ne (GG.MM.AAAA)

Km indicati

Durata dell'assicurazione / altro:Data di vendita / attivazione (GG.MM.AAAA)

12 mesi 24 mesi 36 mesiDurata

Tipo di polizza Veicolo nuovo

Premio Euro

a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della garanzia di fabbrica nel caso questa sia ancora attiva al momento della stipula. In ogni caso la copertura vale solo per veicoli che rispettino le condizioni della CG).

Valgono le condizioni contrattuali R02LA indicate nel Mod. 2011 EV ed. 11/2011 – Estensione di Garanzia Dichiaro di approvare specificamente ed espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 codice civile e seguenti, le condizioni contrattuali e gli accordi particolari riportati in questo documento e le seguenti clausole contenute nelle “Condizioni contrattuali”: § 2 Ambito, decorrenza e limiti di validità; § 2.1 componenti coperte; 2.2a: decorrenza della copertura assicu-rativa; 2.2b: diritto di recesso in caso di non puntuale pagamento del premio; 2.2c: inizio copertura assicurativa con riferimento al pagamento del premio; 2.2d: periodo di validità; § 3 esclusioni dalla copertura assicurativa; § 5.2: prescrizione dei diritti derivanti dall'assicurazione; § 4 e § 6.1 obbligo di rivolgersi al rivenditore o ad una officina autorizzata dal produttore; § 6.2: diritti dell’acquirente/assicurato; § 6.4: obblighi particolari dell’acquirente/assicurato; § 7: conseguenze di una violazione dei doveri. __________________________________________________ Firma dell’acquirente/beneficiario

Dichiarazione del rivenditore/venditore e dell’acquirente/beneficiario dell’assicurazione

Con la presente il rivenditore certifica nei confronti di CG le perfette condizioni dei gruppi complessivi/particolari coperti dall’assicurazione e di aver eseguito pro-ve di funzionalità, di rumorosità, un controllo visivo esterno e che il veicolo risulta idoneo ai fini dell’attivazione della polizza. Conferma di avere consegnato all’acquirente/beneficiario dell’assicurazione un esemplare di questa polizza di assicurazione con le condizioni cui è fatto rinvio. L’acquirente/beneficiario della polizza conferma con la propria sottoscrizione i dati qui riportati nonché di avere ricevuto i documenti di cui sopra. Inoltre in riferimento alla legge sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del presente le parti dichiarano di essere a conoscenza delle modalità di trattamento dei loro dati persona-li, ai sensi ed agli effetti del D.L.gs 196/03, per gli scopi ed i contenuti della presente polizza con il fine esclusivo di fruire delle prestazioni previste dalla polizza medesima. Le parti interessate al trattamento potranno rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i loro dati e farli integrare, ag-giornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03. Titolare del trattamento dei dati è CG. L’informativa al trattamento dei dati è presente sul sito www.cargarantie.com. __________________________________________________ __________________________________________________ Firma dell’acquirente/beneficiario Firma del rivenditore/venditore