EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE NORMATIVA ... EM-ENEA...Si definisce (Art. 2) nearly Zero Energy...
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EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE
NORMATIVA ENERGETICA PER LA
PROGETTAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO EDIFICIO-IMPIANTI
Ing. Maria-Anna Segreto
ENEA UTEE-AVEE Laboratorio LAERTE
[email protected] Tel. +39 051 6098624
L’edilizia civile utilizza più del 30%
dei consumi energetici totali, di cui:
• 68% Riscaldamento
• 16% Usi elettrici obbligati
• 11% Acqua calda sanitaria
• 5% Usi di cucina
Di tutta l’energia consumata per riscaldare un edificio, buona parte viene
dispersa dalle strutture e una parte
dall’impianto termico
Riducendo le dispersioni e utilizzando
apparecchi a più alta efficienza ogni famiglia
può risparmiare sino al 30-40% delle spese per
riscaldamento con notevoli vantaggi per il
bilancio familiare e per l’ambiente
L’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI
Ridurre le
dispersioni di
calore
limitare le fughe
di aria calda
manutenzione
sull’impianto di
riscaldamento
sistemi di
regolazione della
temperatura
interna
Per risparmiare combustibile è necessario intervenire sull’involucro e
sull’impianto:
Caldaia ad
alto
rendimento
Sistema per la
contabilizzazione
del calore
COME E DOVE RISPARMIARE
RUOLO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA L’ETICHETTA ENERGETICA impone requisiti prestazionali da rispettare, misurati attraverso un
indicatore di qualità espresso in KWh/m² che permette di:
identificare il fabbisogno annuo di energia primaria
classificare gli edifici in base al fabbisogno energetico
La CERTIFICAZIONE ENERGETICA nasce con
l’obiettivo di:
rendere più trasparente il mercato
immobiliare;
informare sugli impianti e i potenziali di
risparmio energetico;
documentare lo standard energetico e
tecnologico dell’immobile;
stimolare i proprietari a procedere al
miglioramento energetico dei loro immobili;
essere uno strumento di marketing
contribuire alla tutela dell’ambiente
Documento che certifica il fabbisogno energetico convenzionale di un edificio basato su consumi
standard
Il concetto di certificato energetico
viene introdotto per la prima volta
dalla legge 10/91, ma mai attuato in
pratica
Diventa obbligatorio solo a seguito del
D.Lgs 192/2005 (che recepisce la
2002/91/CE) e rende obbligatoria la
certificazione per:
Edifici nuovi
Edifici con importanti ristrutturazioni
RUOLI E COMPETENZE
Commissione Europea
Emana le Direttive che vincolano gli Stati
membri agli obiettivi da conseguire entro
un certo limite di tempo lasciando alle
Autorità Nazionali la scelta sulla forma ed i
mezzi da utilizzare. Le Direttive devono
essere trasposte nella Normativa
Nazionale conformemente alle procedure
dei singoli Stati membri.
Autorità Nazionali degli Stati
Membri
Trasferiscono in ambito Nazionale le
decisioni della Commissione Europea
decidendo autonomamente i mezzi da
utilizzare conformemente alle procedure
definite dallo Stato di appartenenza.
Enti Locali Sviluppano meccanismi mirati.
La tabella che segue definisce, in ordine cronologico, le più importanti
norme dettate nell’ambito dell’efficienza energetica:
Direttiva 2002/91/UE Norme sul rendimento energetico nell’edilizia (EPBD)
Direttiva 2010/31/UE Norme sulla prestazione energetica nell'edilizia
Direttiva 2012/27/UE Norme sull'efficienza energetica
QUADRO NORMATIVO EUROPEO
La U.E. ha bisogno di promuovere il risparmio energetico
Ci sono tre ragioni principali:
Sicurezza
energetica
La dipendenza dalle importazioni: sarà del
70% nel 2030
il 94% della CO2 ha l’origine nel settore
energetico
Ambientale
UE deve promuovere l’efficienza nell’uso di
energia
Limiti della offerta
di energia
PERCHE’ MIGLIORARE
DIRETTIVA 2002/91/UE (EPBD)
Risparmio potenziale
in caldaie, illuminazione e raffreddamento
10 milioni in Europa con più di 20 anni.
Solo la loro sostituzione risparmio del 5% Caldaie
Illuminazione 14% dell’energia totale
30-50% risparmio potenziale.
Raffreddamento In crescita: raddoppio per il 2020.
25% risparmio potenziale.
Nuovi generatori di energia
Rinnovabile in-situ, Heating/Cooling
e pompe di calore
Disegno bioclimatico
Sistemi solari, illuminazione
e raffreddamento naturale:
risparmio fino il 60%
DIRETTIVA 2002/91/UE (EPBD)
Linee guida per la progettazione sostenibile.
Novità:
maggiore attenzione alle tematiche del raffrescamento e del condizionamento d’aria
la possibilità di sostanziali risparmi energetici grazie all’edilizia bioclimatica
ispezioni periodiche obbligatorie per i sistemi di condizionamento d’aria.
Articoli più importanti :
la metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici
l’istituzione di requisiti minimi di rendimento
la progettazione, per edifici di grandi dimensioni, di sistemi di energia decentrati
basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili
il miglioramento del rendimento energetico, reso obbligatorio in caso di grandi
ristrutturazioni
l’obbligatorietà della certificazione energetica
l’ispezione, la manutenzione o la sostituzione delle caldaie
l’ispezione dei sistemi di condizionamento dell’aria
la qualificazione degli esperti
l’informazione
Il calcolo del rendimento energetico degli edifici sarà eseguito con metodologie
diverse nei Paesi dell’UE, ma tutte dovranno prendere in considerazione i seguenti
aspetti:
la coibentazione
l’esposizione
il clima
le caratteristiche architettoniche dell'edificio
il tipo di impianto di riscaldamento, condizionamento e illuminazione artificiale
l’impiego di fonti di energia rinnovabili
DIRETTIVA 2002/91/UE (EPBD)
DIRETTIVA 2010/31/UE (EPBD RECAST)
Requisiti minimi
Gli Stati membri dovranno fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di
prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di
prestazione energetica sono rivisti ogni 5 anni.
Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova
costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.
Gli edifici nuovi dovranno rispettare i requisiti e, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, essere sottoposti
ad una valutazione sulla fattibilità relativa all'installazione di sistemi di fornitura di energia da fonti
rinnovabili, pompe di calore, sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano o collettivo e
sistemi di cogenerazione.
Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento
della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi.
Possono essere esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi:
• gli edifici ufficialmente protetti (ad esempio gli edifici storici);
• gli edifici adibiti a luoghi di culto;
• i fabbricati temporanei;
• gli edifici residenziali destinati ad essere utilizzati per un periodo limitato dell’anno;
• i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m2.
In caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento, i sistemi tecnici per l'edilizia, quali
gli impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua calda, gli impianti di
condizionamento d’aria e i grandi impianti di ventilazione, devono anch'essi rispettare i
requisiti in materia di prestazione energetica.
Gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto
significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio (gli infissi, ad esempio)
devono anch'essi rispettare i requisiti minimi in materia di prestazione energetica quando
sono rinnovati o sostituiti, in modo da raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.
In caso di costruzione o rinnovamento di un edificio, la presente direttiva incoraggia
fortemente l'introduzione di sistemi intelligenti per la misurazione del consumo energetico,
conformemente alla direttiva relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica.
DIRETTIVA 2010/31/UE
Obiettivo: edifici a energia quasi zero
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici
di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri
a partire dal 31 dicembre 2018.
La Commissione promuove l'incremento degli edifici di questo tipo tramite l'attuazione di piani nazionali, che
comprendono:
• l’indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero;
• gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione
entro il 2015;
• informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
DIRETTIVA 2010/31/UE
Si pone l'obiettivo di aumentare l'uso efficiente dell'energia per ridurre del 20% i consumi energetici, con un
risparmio valutato in circa 50 miliardi di euro l'anno; non contiene di per sé un obiettivo vincolante ma misure
vincolanti da adottare.
Le principali misure previste dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica riguardano:
Gli edifici pubblici dotati di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, per i quali, fatto salvo l'articolo 7
della direttiva 2010/31/UE (edifici esistenti), ciascuno Stato membro garantisce che dal 1° gennaio 2014 il 3%
della superficie coperta utile totale sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di
prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione della direttiva 2010/31/UE (Edifici a Energia Quasi
Zero)*. La quota del 3% è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile
totale superiore a 500 m²; da luglio 2015 tale soglia è abbassata a 250 m².
* a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero;
b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà
di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.
DIRETTIVA 2010/31/UE
Le imprese energetiche di pubblica utilità, che devono raggiungere un risparmio energetico di almeno
1,5% per anno sul totale dell'energia venduta ai consumatori finali. Il calcolo del risparmio energetico
aggiuntivo va effettuato sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti l'entrata in vigore di
questa direttiva; possono invece essere escluse le vendite di energia per i trasporti.
Le grandi imprese, che saranno obbligate ad audit energetici svolti ogni 4 anni, in modo indipendente da
esperti accreditati. L'inizio di questi cicli di audit deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore di questa
direttiva. Sono escluse dall'audit le piccole e medie imprese.
Gli strumenti di finanziamento, che devono favorire l'attuazione delle misure di efficienza energetica.
Pertanto, gli Stati membri devono impegnarsi a facilitare la costituzione di questi strumenti finanziari.
La direttiva modifica, tra le altre, anche la Direttiva 2010/30/UE sull'etichettatura dei prodotti che
consumano energia.
DIRETTIVA 2010/31/UE
Gli Stati dovranno, inoltre :
• promuovere la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità svolti in maniera
indipendente da esperti qualificati e accreditati o eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti. Le
piccole e medie imprese (PMI) sono escluse dall’obbligo di eseguire audit energetici a differenza dalle
grandi imprese;
• incentivare la diffusione a prezzi accessibili di contatori intelligenti in grado di misurare il consumo
effettivo e di fornire informazioni sul tempo effettivo d’uso;
• valutare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento
e teleraffrescamento efficienti e dovranno promuovere l’uso di questi sistemi;
• mettere a punto regimi di certificazione, accreditamento e qualificazione e renderli disponibili per i
fornitori di servizi e di audit energetici;
• Sarà, invece, facoltativa l’istituzione di Fondo nazionale per l'efficienza energetica.
DIRETTIVA 2010/31/UE
𝑬𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑵𝒁𝑨 𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮𝑻𝑰𝑪𝑨 =𝑷𝑹𝑬𝑺𝑻𝑨𝒁𝑰𝑶𝑵𝑬 𝑫𝑰 𝑼𝑵 𝑩𝑬𝑵𝑬 𝑶 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝒁𝑰𝑶
𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮𝑰𝑨 𝑵𝑬𝑪𝑬𝑺𝑺𝑨𝑹𝑰𝑨 𝑷𝑬𝑹 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑹𝑹𝑬 𝑰𝑳 𝑩𝑬𝑵𝑬 𝑶 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝒁𝑰𝑶
A parità di prestazione è necessario ridurre i fabbisogni di energia primaria
DIRETTIVA 2010/31/UE
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (EPH)
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (EPc)
PRODUZIONE DI ACS (EPw)
ILLUMINAZIONE (EPL)
VENTILAZIONE (EPv)
TRASPORTO COSE E/O PERSONE (EPT)
Si definisce (Art. 2) nearly Zero Energy Building (edificio a energia
quasi zero): edificio ad altissima prestazione energetica […]. Il
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere
coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili,
compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle
vicinanze.
DEFINIZIONE nZEB
Questa definizione, però, non rappresenta una definizione univoca né definisce quali caratteristiche
l’edificio debba possedere, perciò viene demandato ad ogni stato membro il recepimento della
direttiva sulla base delle specificità locali, lasciando ampi margini di personalizzazione.
Facendo riferimento alla normativa italiana ciò che emerge all’interno del D.lgs. 192/2005 e smi,
è un accento posto sull’efficienza energetica data dalla presenza di componenti impiantistiche
a energia da fonte rinnovabile prodotta all’interno del sito su cui insiste l’immobile.
Con l’ultima norma, in vigore dal 1 ottobre 2015, il “Decreto dei minimi” (Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015), si definisce, invece, nZEB un edificio che rispetta tutti i requisiti minimi vigenti,
cioè i nuovi limiti previsti dal decreto, e che rispetta l’obbligo di integrazione delle fonti
rinnovabili previsto da D.L. 28 del 3 marzo 2011.
La Direttiva 2010/31/UE viene recepita in Italia attraverso il Decreto Legge n° 63/2013 convertito in
Legge n°90/2013
DEFINIZIONE NZEB
La Direttiva ribadisce che gli Stati Membri devono, con
tutti i mezzi, incoraggiare i progettisti a valutare le
possibili soluzioni che determinano un miglioramento
dell’efficienza energetica, l’uso delle fonti rinnovabili e
il ricorso a distretti energetici per il riscaldamento e il
raffrescamento nella fase di progettazione ex novo o
riqualificazione
Gli edifici rappresentano il 40% dei consumi totali dell’Unione Europea: la riduzione dei consumi è
una delle priorità degli obiettivi “20-20-20” riguardo l’efficienza energetica.
A tal riguardo è stata recepita, con il Decreto 102/2014, la Direttiva 27.
DIRETTIVA 2012/27/UE (EED)
Le nuove misure previste per incentivare il
risparmio includono:
La definizione e la quantificazione, da
parte di ognuno degli Stati Membri, degli obiettivi di efficienza energetica ed il
conseguente obbligo di raggiungimento
di risparmi energetici annuali.
Maggiori risparmi energetici negli usi finali
Obbligo di audit energetici
Maggiori obblighi per il settore pubblico
Istituzione di un fondo per incentivi volti all’efficientamento energetico
DIRETTIVA 2012/27/UE (EED)
Impone un risparmio energetico pari al 20% dei consumi di energia primaria rispetto alle
proiezioni del 2020. Tale riduzione di consumi di energia significa che l’Italia dovrà
ottenere un risparmio energetico di 20 Milioni di tep di energia primaria e 15.5 Milioni di tep
in energia finale.
DIRETTIVA 2012/27/UE (EED)
Nell’ambito edifici, la Direttiva 27 riconosce nella PA il settore trainante atto a stimolare la
trasformazione dell’esistente conducendo a strutture nZEB. Ciò dovrebbe guidare verso il
BEHAVIOURAL CHANGE del cittadino e delle imprese relativamente ai consumi energetici,
al risparmio energetico e all’efficienza energetica.
DIRETTIVA 2012/27/UE (EED)
QUADRO NORMATIVO ITALIANO
Legge 373/76 Prima legge sul risparmio energetico
Legge 10/91
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia.
DPR 412/93 e DPR 551/99
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,
comma 4, della legge 10/91
D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06 Efficienza energetica edifici e certificazione
D.Lgs. 115/2008
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE
DPR 59/09 Attuazione del D. Lgs. 192/2005 (modifiche Allegato I)
DM 26/06/2009 Linee Guida Nazionale per la certificazione energetica
DL 63/2013 (conversione in legge L.
90/2013)
Recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia
E’ bene evidenziare che spesso l’attenzione dei progettisti è maggiormente rivolta alle
nuove edificazioni rispetto alla riqualificazione ed al recupero degli edifici esistenti. Una
delle motivazioni risiede nel fatto che la progettazione del nuovo consente una gamma
praticamente infinita di soluzioni tecniche percorribili, laddove gli interventi di recupero
hanno di contro un campo ben più ristretto di soluzioni in grado di conciliare prestazioni
energetiche soddisfacenti e vincoli preesistenti.
Se dunque molti sono i vincoli posti sugli edifici esistenti, altrettanti sono i criteri che
possono guidare le scelte progettuali della riqualificazione energetica.
Ne consegue, perciò, un approccio di tipo multidisciplinare e globale con il quale
vengono prese in esame le esigenze da soddisfare ed i requisiti che le soluzioni di
risparmio energetico dovranno offrire.
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
CONVENIENZA ECONOMICA
Se si privilegia il criterio della fattibilità economica, un intervento può essere
progettato in funzione del budget disponibile seguendo un schema di questo
tipo:
1. fissare un tempo di ritorno massimo
2. scegliere, tra le soluzioni applicabili quella che consente il maggior valore
attuale netto (VAN) o il maggiore indice di profitto (IP)
3. stabilire la priorità degli interventi che possono essere eseguiti sull’edificio
privilegiando le azioni che riguardano le tecnologie con una obsolescenza
maggiore e che rientrano nel più ampio programma di manutenzione
dell’edificio.
Le tipologie di interventi più ricorrenti per la riqualificazione energetica degli
edifici possono essere raggruppate in tre differenti categorie:
a) riduzione dei fabbisogni di energia con interventi sull’involucro
b) incremento di efficienza degli impianti convenzionali
c) utilizzo di impianti a fonti rinnovabili
L’Italia ha recepito la Direttiva Europea sull’efficienza energetica
degli edifici con il Decreto Legge 19 agosto 2005 n. 192
“introducendo anche nuove modalità di calcolo della prestazione energetica
degli edifici, stabilendo una serie di misure atte a ridurre il consumo di energia e le
conseguenti emissioni in atmosfera e favorire l'uso di energia prodotta da fonti
rinnovabili”
ASPETTI PROBLEMATICI E CARENZE DEL DECRETO:
• Disciplina transitoria per la metodologia di calcolo e le ispezioni degli impianti termici
• Definizioni (impianto termico…)
• Entrata in vigore
• Certificazione energetica (prevista unicamente per alcuni edifici)
• Rinvio a successivi decreti
• Valori limite insufficienti per le prestazioni energetiche degli edifici
La principale novità introdotta è stata quella di esprimere
in modo integrato la prestazione termica dell'involucro
dell'edificio con quella della componente impiantistica
(metodo del fabbisogno di energia primaria)
D.LGS. 192/2005
Offre uno strumento giuridico che:
• preveda soluzioni in grado di sfruttare il potenziale di risparmio energetico
ancora inattuato
• contribuisca a migliorare le prestazioni energetiche deli edifici, tenendo conto del Protocollo di Kyoto
Il D.Lgs 311/06 corregge il
precedente
decreto 192/05
consente di recepire al meglio le normative UE e di innalzare
notevolmente l’efficienza energetica degli edifici
favorendo anche l’utilizzo di fonti
rinnovabili
spinge l’industria italiana delle costruzioni verso
l’innovazione tecnologica
e il risparmio energetico
D.LGS. 311/06
LE MODIFICHE APPORTATE
1. ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA AGLI EDIFICI ESISTENTI
2. STOP ALLE DISPERSIONI TERMICHE
3. SOLARE OBBLIGATORIO PER IL RISCALDAMENTO
DELL’ACQUA NEI NUOVI EDIFICI E FOTOVOLTAICO
4. AGEVOLAZIONI PER L’UTILIZZO DI CALDAIE AD ALTA
EFFICIENZA
5. OBBLIGO DI SCHERMANTI ESTERNI PER I NUOVI EDIFICI
6. INTRODUZIONE DEL PARAMETRO ENERGETICO NELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
• Ridurre i consumi di energia con vantaggi economici per l’intero
paese, per le imprese e le famiglie
• Ridurre le emissioni di anidride carbonica per facilitare il
raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto e quindi tutelare
l’ambiente
• Creare nuove opportunità di lavoro per le aziende esistenti e favorire
la creazione di nuove imprese
• Stimolare l’innovazione tecnologica per consentire al sistema Italia di
reggere la competitività internazionale
LE CONSEGUENZE
D. LGS. 115/2008
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici
D. LGS. 115/2008
D. LGS. 115/2008
DPR 59/2009
Il regolamento conferma, in linea generale, le disposizioni contenute nel D.Lgs.
115/2008 e nell'allegato I del decreto legislativo 192/2005.
Il provvedimento ribadisce (art. 3) l'adozione delle norme tecniche nazionali
della serie UNI/TS 11300 all’epoca disponibili, cioè:
UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione
del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed
invernale;
UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione
del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
All'articolo 4 il testo approvato fissa i requisiti minimi della prestazione energetica
degli impianti e degli edifici nuovi ed esistenti, confermando quelli già stabiliti
all'allegato I del decreto legislativo 192/2005, con l'aggiunta di alcune ulteriori
disposizioni, tra le quali spicca l'introduzione di un valore massimo ammissibile
della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio
(Epe,inv).
DPR 59/2009
Il regolamento, inoltre:
• prevede requisiti più restrittivi, nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni
di immobili pubblici o ad uso pubblico;
• introduce requisiti specifici minimi (rendimento energetico, emissione del
generatore e isolamento dell'involucro edilizio) per nuove costruzioni o
ristrutturazioni di edifici dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili;
• impone una valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici
esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate ai fini di
contenere l'oscillazione termica estiva negli ambienti.
All'articolo 7, infine, sono confermate le disposizioni del D.Lgs. 115/2008 che
hanno introdotto la certificazione dell'attendibilità dei risultati dei software
alle metodologie di calcolo definita dalle norme UNI TS 11300, attraverso una
verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o
dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI)".
LINEE GUIDA NAZIONALI DM 26/06/2009
Sancisce la piena attuazione della EPBD 2002/91/CE.
La certificazione energetica degli edifici ed entra ufficialmente in vigore il 25
luglio 2009.
Il decreto si compone di 8 articoli e di 2 allegati: le Linee Guida Nazionali per la
certificazione energetica sono contenute nell’Allegato A (e sono suddivise a
loro volta in 7 allegati), mentre nell’Allegato B sono elencate e aggiornate le
norme tecniche di riferimento (UNI TS 11300).
ULTERIORI OSSERVAZIONI
• Spese sostenute per la certificazione
• Trasmissione del certificato entro 15 gg
• Nomina preventiva del certificatore (nuova costruzione, ristrutturazione S > 1000 mq,
ampliamento > 20%)
• Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1bis,
dell’articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione
dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica
dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua
dichiarazione in cui afferma che:
a) l’edificio è di classe energetica G
b) i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti
LINEE GUIDA NAZIONALI DM 26/06/2009
LINEE GUIDA NAZIONALI DM 26/06/2009
LINEE GUIDA NAZIONALI DM 26/06/2009
Si definisce tecnico abilitato alla certificazione energetica un tecnico
operante sia investe di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società
di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di
professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi
professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla
progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle
competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.
Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il
tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di
essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in
collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito
copra tutti gli ambiti professionali su cui e richiesta la competenza.
IL CERTIFICATORE ED IL SUO RUOLO
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i
soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito
territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette
amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione
energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed
esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati
dalle stesse amministrazioni.
IL CERTIFICATORE ED IL SUO RUOLO
Il 12 luglio è entrato in vigore il regolamento sui requisiti professionali dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici e quindi al rilascio del nuovo
attestato di prestazione energetica (APE).
La certificazione è competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare da
solo (libero professionista o associato) o alle dipendenze di:
- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia
e dell’edilizia;
- organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere
di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un
suo equivalente europeo;
- società di servizi energetici (Esco).
IL CERTIFICATORE: REQUISITI DPR 75/2013
Possono svolgere l'attività di certificatore i tecnici laureati in ingegneria,
architettura, agraria e scienze forestali oppure quelli con diploma industriale, di
geometra, o di perito agrario.
I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla
progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle
specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati può operare in
collaborazione con un altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito
copra tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza. Si
costituisce così un gruppo di certificatori energetici.
IL CERTIFICATORE: REQUISITI DPR 75/2013
IL CERTIFICATORE: REQUISITI DPR 75/2013
IL CERTIFICATORE: REQUISITI DPR 75/2013
DECRETO 63/2013 (convertito con Legge 90/2013)
Attestato di prestazione energetica
L’art. 2 del D.L. introduce l’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio, definito come “il
documento, redatto nel rispetto delle norme e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che
attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce
raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.
Sanzioni amministrative
Per il mancato rilascio dell’APE per un edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione
importante, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a
18.000 euro. In caso di mancata redazione di APE per edifici o unità immobiliari per un nuovo
contratto di locazione, il proprietario è punito con sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800
euro. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta
di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con sanzione amministrativa da 500
euro a 3000 euro.
DM 26/06/2015 – APE 2015
DM 26/06/2015 – APE 2015
DM 26/06/2015 – APE 2015
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MEDESIME CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE
REQUISITI MINIMI DIFFERENZIATI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
• Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione
Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto
dopo l’entrata in vigore del decreto.
Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione
gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, gli edifici esistenti sottoposti ad
ampliamento, i nuovi volumi edilizi, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo
climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m².
L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume preesistente o costituire, a sua
volta, una nuova unità immobiliare. In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve
essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito
mediante l’estensione di sistemi tecnici preesistenti (a titolo di esempio non esaustivo
l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il
calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti
comuni risultanti.
DM 26/06/2015 – APE 2015
• Ristrutturazioni importanti
Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti
integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata
dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli
elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata
dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro
terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).
DM 26/06/2015 – APE 2015
Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in:
a) ristrutturazioni importanti di primo livello
b) ristrutturazioni importanti di secondo livello
c) Ristrutturazioni importanti di primo livello
Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano più
del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico
invernale e/o estivo. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero
edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.
DM 26/06/2015 – APE 2015
Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in:
a) ristrutturazioni importanti di primo livello
b) ristrutturazioni importanti di secondo livello
Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano più
del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico
invernale e/o estivo. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero
edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.
Le ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano dal 25%
al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico
invernale e/o estivo.
DM 26/06/2015 – APE 2015
• Riqualificazioni energetiche
Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai
casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica
dell’edificio.
Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella
ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi
parziali, compresa la sostituzione del generatore.
In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e
impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche tecno-fisiche o di
efficienza.
DM 26/06/2015 – APE 2015
DEROGHE
Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di
finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o
rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
In caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano
l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente
dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze sono incrementati del 30%.
DM 26/06/2015 – APE 2015
ESCLUSIONI
DM 26/06/2015 – APE 2015
DM 26/06/2015 – APE 2015
DM 26/06/2015 – APE 2015
Requisiti
3.4 Edifici a energia quasi zero
1. Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova
costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:
a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo
3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli
edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei
principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
DM 26/06/2015 – APE 2015
Requisiti a)
– Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di
superficie disperdente (H’T)
– Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est/Asup,utile)
– Indici di prestazione termica utile per riscaldamento e raffrescamento (EPH,nd,
EPC,nd)
– Efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione invernale (ηH), di
climatizzazione estiva (ηC) e di produzione di acqua calda sanitaria (ηW)
– Indice di prestazione energetica globale dell’edificio (EPgl,tot)
b) Copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da
fonti rinnovabili:
– del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria
– del 50% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento
nZEB: STRUMENTI DI PROGETTAZIONE
DM 26/06/2015 – APE 2015
DM 26/06/2015 – APE 2015
DM 26/06/2015 – APE 2015
DM 26/06/2015 – APE 2015
OGGI IN ITALIA…
UNI TS 11300 – COME NASCE
UNI TS 11300 – Perchè TS?
La Specifica Tecnica (TS) definisce le modalità per l’applicazione
nazionale della UNI EN ISO 13790-2008 per il calcolo dei fabbisogni di
energia termica per riscaldamento e per raffrescamento.
La specifica tecnica è rivolta a tutte le possibili applicazioni previste
dalla UNI EN ISO 13790:2008:
calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici
attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in particolari
condizioni climatiche e d’esercizio (tailored rating).
UNI TS 11300
UNI TS 11300
UNI/TS 11300-1:2014: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale”: la specifica tecnica definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con
riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e raffrescamento. La specifica tecnica è rivolta a tutte le possibili applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008: calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in particolari condizioni climatiche e d’esercizio (tailored rating). La norma UNI EN ISO 13790:2008 presenta una serie di metodi di calcolo del fabbisogno di energia
per il riscaldamento ed il raffrescamento ambiente di un edificio e dell’influenza delle perdite degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, del recupero termico e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. Tale norma può essere utilizzata per le seguenti applicazioni: • valutare il rispetto di regolamenti espressi in termini di obiettivi energetici; • confrontare le prestazioni energetiche di varie alternative progettuali per un edificio in
progetto;
• indicare un livello convenzionale di prestazione energetica degli edifici esistenti; • stimare l’effetto di possibili misure di risparmio energetico su un edificio esistente, calcolando il
fabbisogno di energia con e senza ciascuna misura; • prevedere le esigenze future di risorse energetiche su scala nazionale o internazionale,
calcolando i fabbisogni di energia di tipici edifici rappresentativi del parco edilizio.
UNI TS 11300
UNI/TS 11300-2:2014: “Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per
la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali. La specifica tecnica fornisce dati e metodi di
calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione di
acqua calda sanitaria, nonché di energia fornita e di energia primaria per i servizi di climatizzazione
invernale e acqua calda sanitaria. Essa fornisce inoltre il metodo di calcolo per la determinazione del
fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione e le indicazioni e i dati nazionali per la
determinazione dei fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione in accordo con la UNI EN
15193. Fornisce dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione
alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi. Si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o
esistenti: per il solo riscaldamento, misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda
sanitaria, per sola
produzione acqua calda per usi igienico-sanitari, per i sistemi di sola ventilazione, per i sistemi di
ventilazione combinati alla climatizzazione invernale, per i sistemi di illuminazione negli edifici non
residenziali.
UNI/TS 11300-3:2014: “Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.“ La specifica tecnica fornisce dati e metodi per la
determinazione: dei rendimenti e dei fabbisogni di energia dei sistemi di climatizzazione estiva; dei
fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva. La specifica tecnica si applica
unicamente ad impianti fissi di climatizzazione estiva con macchine frigorifere azionate elettricamente o
ad assorbimento. La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti:
per il solo raffrescamento; per la climatizzazione estiva. La specifica tecnica non si applica ai
singoli componenti dei sistemi di climatizzazione estiva per i quali rimanda invece alle specifiche norme di
prodotto.
UNI TS 11300
UNI/TS 11300-4:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”: la norma fa riferimento a sistemi di generazione alternativi ai metodi di combustione
tradizionale trattati dalla UNI/TS 11300-2. Nessuna novità eclatante. In effetti l’aggiornamento si è reso necessario per adeguare la nuova parte 4 al DM 26.06.2015 e armonizzarla con la UNI/TS 11300-5. Le uniche novità riguardano infatti: la gestione dell’energia elettrica prodotta dai cogeneratori mediante l’abrogazione della formula 128, che non sarà più sottratta all’energia in ingresso ai generatori, anche se termica; adeguamento del fattore correttivo del COP in base al fattore di carico CR, in coerenza con la
UNI EN 14825 UNI/TS 11300-5:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili”: Si tratta essenzialmente della raccomandazione CTI 14 convertita in UNI/TS per il bilancio energetico degli edifici considerando la produzione di quote rinnovabili. L’unica novità riguarda l’introduzione del calcolo per il computo delle quote rinnovabili da
attribuire ai cogeneratori tramite i fattori di allocazione definiti dal DM 26.06.2015, Allegato 1. UNI/TS 11300-6:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili”: Si tratta della vera novità dal punto di vista normativo. Rappresenta infatti quella parte delle UNI/TS deputata al calcolo dei fabbisogni di energia primaria dovuti alla movimentazione e al trasporto delle persone e delle cose, da valutare obbligatoriamente solo in caso di calcolo delle prestazioni energetiche degli
edifici non residenziali.
UNI TS 11300 - 5
UNI 10349:2016
UNI 10349-1:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata“: La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la verifica delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per: - ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa; - calcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientata. UNI/TR 10349-2:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 2: Dati di progetto”: Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo. UNI 10349-3:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici”: La UNI 10349-3 fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti.
BILANCIO ENERGETICO EDIFICIO
BILANCIO ENERGETICO EDIFICIO
Il calcolo dell’energia primaria ci consente di: • Definire la classe energetica
• Valutare le prestazioni degli impianti
• Determinare i requisiti da rispettare
UNI TS 11300 – Tipi di valutazione
I soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica
devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio attraverso l’assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprietà,
progettazione, costruzione, esercizio ed amministrazione
dell’edificio e degli impianti ad esso asserviti.
Le condizioni di indipendenza e imparzialità sopra descritte
debbono essere evidenziate in apposita dichiarazione
impegnativa resa ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P. Per gli Enti pubblici, gli Organismi di diritto pubblico, gli Organismi
pubblici di ispezione e certificazione, il requisito di indipendenza è
da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di
perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti
ed organismi.
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
Il soggetto certificatore è persona esercente un servizio di pubblica utilità
e al certificato energetico è conferita valenza di atto pubblico.
Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli
edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o
comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda
terza, in una delle seguenti attività:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso
presente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell’edificio;
d) fornitura di energia per l’edificio;
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
f) connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione
(RSPP) ai sensi del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (sicurezza
luoghi lavoro);
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
g) connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(coordinatore per la sicurezza)
h) connesse alla funzione di direzione lavori.
Il soggetto certificatore, a differenza del progettista, dei termotecnico e
del direttore dei lavori è figura terza che si inserisce tra questi e il
committente/proprietario, o tra affittuario e locatario con lo scopo di
instaurare un contraddittorio virtuoso.
Possiamo, quindi, affermare che il certificatore è un collaudatore
energetico dell’edificio.
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
Il proprietario dell’edificio (nuova costruzione) o chi ne ha titolo, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un certificatore energetico l’incarico di compilare l’attestato di certificazione energetica. L’obbligo è previsto anche nel caso in cui il proprietario sia un Ente pubblico.
Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l’asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e
alle sue eventuali varianti, l’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal certificatore energetico e la ricevuta generata dal catasto energetico. In assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace.
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale
massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad
ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o
dell’impianto.
Il soggetto accreditato entro 15 giorni dalla compilazione dell'attestato
di certificazione energetica deve trasmetterlo agli uffici preposti.
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
FAQ MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
FAQ MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
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