Essere donne nell’Italia repubblicana 16 17... · «La donna è in uno stadio intermedio tra il...
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ESSERE DONNE NELL’ITALIA REPUBBLICANA
IL LAVORO FEMMINILE
STORIA DI UN PERCORSO IMPERVIO: L’ACCESSO
ALLA MAGISTRATURA
TESTO UTILIZZATO
Anna Maria Isastia
Donne in magistratura: l'Associazione donne magistrato italiane
Debatte, Livorno 2013
AUTORIZZAZIONE MARITALE
Codice civile 1865:
introduce questo istituto, che sottopone la donna alla tutela del
marito per l’esercizio di diritti civili
LIDIA POËT
Torino, 1881 / E’ la prima donna italiana che si laurea in giurisprudenza
Chiede iscrizione all’albo degli avvocati; le viene negata
Fa ricorso.
La Corte d’Appello rigetta (v. prossima slide)
La Corte di Cassazione pure rigetta: alla nubile Poët viene detto che la mancanza di una autorizzazione
maritale è ostacolo insuperabile.
LIDIA POËT
La Corte d’Appello rigetta a motivo della
«fisica cagionevolezza di lei, la diuturna indivisibilità della
sua persona dall’eventuale portato delle sue viscere, ed in
generale parlando, la deficienza in essa di adeguate forze
intellettuali e morali, fermezza, costanza, serietà».
LEGGE 17 LUGLIO 1919, N. 1176
«Disposizioni sulla capacità giuridica della donna»:
- aboliva l’autorizzazione maritale
- ammetteva le donne, «a pari titolo degli uomini», all’esercizio delle professioni e degli impieghi pubblici,
esclusi quelli «che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o
che attengono alla difesa militare dello Stato».
- rinviava per una disciplina dettagliata a successivo regolamento
Il REGOLAMENTO (r.d. 4 gennaio 1920 n. 39) portava un lungo elenco di esclusioni e conferiva alle
amministrazioni statali la facoltà di prevedere ulteriori eccezioni.
Negli anni Venti si incontrano le prime notaie
LAUREA
Periodo 1921-1930: 1166 donne laureate in Italia (116 all’anno)
LEGISLAZIONE FASCISTA
tetto del 5% di assunzioni femminili nell’amministrazione pubblica
divieto di accesso alle cattedre di discipline umanistiche nei licei
(1926)
Ordinamento giudiziario 1941: ribadisce esclusione delle donne
dalla funzione giudiziaria
DOCENZA E PROFESSIONI GIURIDICHE
1938: 13 docenti universitarie in discipline giuridiche
1939: 132 donne avvocato e procuratore (1% del totale)
DONNE E UNIVERSITA’
Iscritte:
1937 18% degli iscritti totali
1947 25%
Anni Cinquanta: diminuisce
Laureate:
- 1937 2155
- 1947 6135
…
- 1960 circa 6000
SBOCCHI LAVORATIVI PER LE DONNE LAUREATE
insegnamento
ASSEMBLEA COSTITUENTE
Si dibatte sul tema dell’accesso delle donne alla magistratura
Calamandrei prevede la possibilità nel suo progetto di ordinamento del potere giudiziario (Relazione)
La maggioranza dei deputati propende per inserire un rinvio alla legge ordinaria
Le deputate Nilde Iotti e Maria Federici insistono perché si adotti il solo criterio del MERITO, senza
discriminazione pregiudiziale di genere
13 deputati, donne e uomini, presentano un ordine del giorno in cui chiedono che non si preveda alcuna
norma costituzionale specifica, ritenendo che il diritto di accesso delle donne alla magistratura sia
tutelato dagli articoli 3 e 48 (poi 51?).
L’Assemblea approva l’odg e decide di non includere in costituzione alcuna disposizione in merito
Maria Federici (DC) in adunanza plenaria, 31 gennaio 1947
[Isastia 2013, p. 26]
COSTITUZIONE, ART. 51
OPINIONE DI UN GIURISTA, DOCENTE ALL’UNIVERSITÀ DI MILANO,
1948
«La donna è in uno stadio intermedio tra il bambino e l’uomo, come si rileva anche dalla fisionomia,
dalla mancanza di peli sul viso, dal tono della voce, dalla debolezza organica e dalla psicologia a base
istintiva, sentimentale e, spesso, capricciosa. Guarda troppo alle apparenze e troppo poco alla sostanza.
Vede chiare le cose vicine e oscurissime le cose lontane. Non ha il senso logico».
[Orfeo Cecchi, La donna magistrato, in «Il mondo giudiziario», 1 agosto 1948]
MAGISTRATURA ONORARIA: PRIMI ACCESSI ALLE FUNZIONI
GIUDIZIARIE
Legge 27 dicembre 1956 n. 1441
Ammette le donne a partecipare come magistrati onorari nei collegi giudicanti dei tribunali per i minorenni
e come giudice popolare nelle corti d’assise
PRESSIONI, RICORSI
Nella seconda metà deli anni ’50:
ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI
Interventi favorevoli allo sblocco dell’accesso delle donne alla magistratura stipendiata
IL RICORSO DI ROSANNA OLIVA
Laureata in Scienze Politiche alla Università La Sapienza di Roma
Presenta domanda per partecipare a un concorso per consigliere di prefettura, nonostante nel bando sia
espressamente esclusa la partecipazione femminile
La domanda è rigettata in forza della legge 1176/1919
Oliva impugna il rigetto di fronte al Consiglio di Stato, facendosi assistere dal giurista costituzionalista e
ex deputato della Assemblea Costituente Costantino Mortati
Il Consiglio di Stato solleva eccezione di costituzionalità riguardo all’articolo 7 della legge 1176/1919 e
rimette gli atti alla Corte Costituzionale (novembre 1959)
La Corte Costituzionale accoglie il ricorso e nel maggio 1960 emette sentenza favorevole
LIBERO ACCESSO ALLE CARRIERE PUBBLICHE
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 33/1960:Dichiara illegittime le norme in base alle quali molte carriere pubbliche erano precluse alle donne
[http://www.giurcost.org/decisioni/1960/0033s-60.html]
SENTENZA N. 33/1960 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
«1. - Nel corso di un giudizio davanti al Consiglio di Stato su ricorso della dottoressa Rosa Oliva contro il
Ministero dell'interno, fu sollevata questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4
del R.D. 4 gennaio 1920, n. 39, nonché dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sul quale quella norma
si fonda.
«[…]
«Ora, non può essere dubbio che una norma che consiste nello escludere le donne in via generale da una
vasta categoria di impieghi pubblici, debba essere dichiarata incostituzionale per l'irrimediabile contrasto in
cui si pone con l'art. 51, il quale proclama l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli
appartenenti all'uno e all'altro sesso in condizioni di eguaglianza. Questo principio è stato già interpretato
dalla Corte nel senso che la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di
discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o
all'altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della
Costituzione, quello posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 è non soltanto una specificazione, ma
anche una conferma […]».
IL PARLAMENTO SI MUOVE (1960)
Progetto di legge di abrogazione della legge 1176/1919
[presentato da Maria Cocco, Maria de Unterrichter Jervolino, Angela Gotelli / tutte DC]
ITER
Proposta presa in esame dalla I Commissione Affari Costituzionali, che ottiene delega del Parlamento a
pronunciarsi in sede legislativa
Dibattito pubblico / spaccature nel mondo cattolico, nella magistratura
Governo Fanfani solleva riserve
Commissione giustizia del Senato cerca di bloccare
LA COMMISSIONE BICAMERALE APPROVA ALL’UNANIMITA’
LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N. 66
«Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni»
Art. 1 La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura,
nei vari ruoli, carriere, categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti
stabiliti dalla legge.
L’arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.
Art. 2 La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio
1920, n. 39 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.
I PRIMI CONCORSI IN MAGISTRATURA
Concorso d.m. 3/5/1963:
Domande: 2730, di cui: 200 di donne [7%]
Donne presenti allo scritto: 31
Ammesse all’orale: 8
Vincitrici: 8
3 concorsi 1965: 27 vincitrici
RIFORME ANNI SETTANTA
Statuto dei lavoratori (Legge 20/05/1970 n. 300)
Legge sul divorzio (Legge 01/12/1970 n° 898)
Riforma del diritto di famiglia (1975)
Legge sui consultori (1975)
Legge sulla interruzione volontaria di gravidanza (1978)
Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (1978)
Legge di soppressione dei manicomi (Basaglia)
Legge di riforma del sistema penitenziario (Gozzini)
REPRESSIONE DELLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE
Francia: legge Richard 1946
Prima proposta di abolizione della prostituzione legale: Lina Merlin (senatrice PSI, 1948)
Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)
Convenzione ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della
prostituzione (dic. 1949)
Legge 75/1958 («Merlin»)
http://www.altalex.com/documents/leggi/2013/10/24/legge-merlin
REATO DI ADULTERIO E DISPARITA’ DI GENERE
Codice penale, 19/10/1930
Art. 559 Adulterio
«La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.
«La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito».
Art. 560 Concubinato
«Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.
«La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie».
REATO DI ADULTERIO / 2
Depenalizzazione dell’infedeltà coniugale:
sentenze della Corte Costituzionale n.126/1968 e n.147/1969, che hanno dichiarato illegittimi gli
articoli 559 e 560 del Codice Penale (resta l’adulterio motivo di addebito se causa comprovata della crisi
coniugale).
DELITTO D’ONORE
Codice Penale, art. 587
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
Fattispecie del delitto d’onore abolita con legge n. 442 del 5 settembre 1981.
LEGGE SUL DIVORZIO (1970)
Situazione precedente: annullamento; separazione legale
Prima proposta: 1965, senatore PSI Loris Fortuna
Approvazione legge: dicembre 1970
Referendum: 1974
Fiamma Lussana, L’Italia del divorzio, Carocci, Roma 2014
www.raistoria.rai.it/articoli/il-referendum-sul-divorzio/12995/default.aspx