EMENDAMENTI ALLA MANOVRA CORRETTIVAdel 21% in caso di opzione e la ritenuta da parte degli...

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1 anno 58 n. 6 del 20-06-2017 Sono stati definiti gli emendamenti alla manovra correttiva che prevedono: - nuovi indici sintetici che misureranno l’affidabilità fiscale del contribuente, da approvare con un decreto del Mef entro il 31.12 del periodo d’imposta per il quale sono applicati; - l’estensione della rottamazione delle liti pendenti ai tributi locali; - modifiche al bonus alberghi, che prevedono l’estensione a 8 anni del divieto di cessione dei beni oggetto del credito d’imposta a soggetti terzi; - sanzioni più leggere per favorire l’utilizzo della voluntary disclosure, distinguendo chi versa sbagliando i calcoli o con ritardo da chi non decide di utilizzare la procedura; - il rilascio del certificato di regolarità fiscale anche alle imprese che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle di Equitalia; - il taglio da 90 a 65 giorni per l’erogazione dei rimborsi Iva, per attenuare gli effetti dello split payment; - la possibilità per i contribuenti incapienti di cedere l’ecobonus per i lavori condominiali, oltre che a fornitori e altri soggetti privati, anche a istituti di credito e intermediari. REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI Dal 1.06.2017 ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, stipulati da tale data, si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca, con l’aliquota del 21% in caso di opzione e la ritenuta da parte degli intermediari. INTERESSI DI MORA PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE Con decorrenza dal 15.05.2017 scende, dal 4,13% al 3,50%, il tasso annuale di interesse previsto per il pagamento delle cartelle. Il presente testo individua le modalità per l’applicazione del divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, nonché per la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, nel territorio regionale ai sensi dell’art. 6 della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016. Definizione di sale gioco e di sale scommesse Le sale gioco e le sale scommesse sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono quelli previsti dal comma 6 dell’articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del citato TULPS. Ambito oggettivo di applicazione. Il divieto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS. Per “nuova installazione” si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 2 ter equipara alla nuova installazione dell’apparecchio: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività. I luoghi sensibili. Il comma 2 bis dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 (come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016) individua i seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Il comma 2 quater del medesimo articolo autorizza i Comuni ad individuare ulteriori luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis e fornisce un criterio per la loro individuazione basato su una valutazione dell’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Si tratta dunque di valutazioni che ciascun Comune svolge sulla base di un’adeguata istruttoria. (segue a pagina 2) EMENDAMENTI ALLA MANOVRA CORRETTIVA NUOVA LEGGE REGIONALE A CONTRASTO DELLA LUDOPATIA N. 831 DEL 12/06/17 MODALITA’ APPLICATIVE DEL DIVIETO ALLE SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO

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Page 1: EMENDAMENTI ALLA MANOVRA CORRETTIVAdel 21% in caso di opzione e la ritenuta da parte degli intermediari. INTERESSI DI MORA PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE Con decorrenza dal 15.05.2017

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anno 58 n. 6 del 20-06-2017

Sono stati definiti gli emendamenti alla manovra correttiva che prevedono:- nuovi indici sintetici che misureranno l’affidabilità fiscale del contribuente, da approvare con un decreto del Mef entro il 31.12 del periodo d’imposta per il quale sono applicati;- l’estensione della rottamazione delle liti pendenti ai tributi locali;- modifiche al bonus alberghi, che prevedono l’estensione a 8 anni del divieto di cessione dei beni oggetto del credito d’imposta a soggetti terzi;- sanzioni più leggere per favorire l’utilizzo della voluntary

disclosure, distinguendo chi versa sbagliando i calcoli o con ritardo da chi non decide di utilizzare la procedura;- il rilascio del certificato di regolarità fiscale anche alle imprese che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle di Equitalia;- il taglio da 90 a 65 giorni per l’erogazione dei rimborsi Iva, per attenuare gli effetti dello split payment;- la possibilità per i contribuenti incapienti di cedere l’ecobonus per i lavori condominiali, oltre che a fornitori e altri soggetti privati, anche a istituti di credito e intermediari.

REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVIDal 1.06.2017 ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, stipulati da tale data, si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca, con l’aliquota del 21% in caso di opzione e la ritenuta da parte degli intermediari.

INTERESSI DI MORA PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE

Con decorrenza dal 15.05.2017 scende, dal 4,13% al 3,50%, il tasso annuale di interesse previsto per il pagamento delle cartelle.

Il presente testo individua le modalità per l’applicazione del divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, nonché per la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, nel territorio regionale ai sensi dell’art. 6 della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016. Definizione di sale gioco e di sale scommesse Le sale gioco e le sale scommesse sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono quelli previsti dal comma 6 dell’articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del citato TULPS.Ambito oggettivo di applicazione. Il divieto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art.

86 e 88 del TULPS. Per “nuova installazione” si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 2 ter equipara alla nuova installazione dell’apparecchio: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede

dell’attività.I luoghi sensibili. Il comma 2 bis dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 (come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016) individua i seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Il comma 2 quater del medesimo articolo autorizza i Comuni ad individuare ulteriori luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis e fornisce un criterio per la loro individuazione basato su una valutazione dell’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Si tratta dunque di valutazioni che ciascun Comune svolge sulla base di un’adeguata istruttoria. (segue a pagina 2)

EMENDAMENTI ALLA MANOVRA CORRETTIVA

NUOVA LEGGE REGIONALE A CONTRASTO DELLA LUDOPATIA N. 831 DEL 12/06/17MODALITA’ APPLICATIVE DEL DIVIETO ALLE SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO

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(segue dalla prima pagina )Ogni Comune dovrà svolgere tale valutazione tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione di riferimento nonché delle particolari o specifiche utenze dei propri luoghi. Questa valutazione può pertanto portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono. Per questo si ritiene non utile esemplificare tali ulteriori luoghi, oltre a quelli già normativamente elencati e come tali “sensibili per definizione”.

Modalità di calcolo dei 500 metri. La legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il criterio è dunque quello della distanza pedonale. La misurazione va effettuata dall’ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell’esercizio in cui l’apparecchio è installato e quello del luogo sensibile. Si precisa altresì che, in occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima va tenuto conto anche dei luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale.

Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso. Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l’individuazione di: -sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili; -esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili. Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l’acquisizione delle relative mappature. Il Comune esegue l’operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale.Sulla base della mappatura, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio (locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili) l’adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d’azzardo di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, ricadenti anch’essi nell’area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza. Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell’esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi. Il suindicato periodo di sei mesi intercorrente dalla fine della mappatura all’adozione dei conseguenti provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute - a cui il divieto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013 è finalizzato - con l’esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura. Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di chiusura. Per beneficiare di detta proroga, i titolari delle attività soggette a chiusura devono presentare nel periodo intercorrente tra la fine

della mappatura e l’adozione del provvedimento di chiusura (cioè entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura) al Comune competente la domanda per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e dell’articolo 6, comma 3 bis, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), oppure l’istanza di avvio delle attività secondo le modalità previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa.

Nuove autorizzazioni. L’autorizzazione per l’esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato. Analogamente non sarà autorizzata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS negli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS.

Autorizzazioni in corso Per le autorizzazioni già richieste, e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale, l’iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura prevista, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l’installazione dell’apparecchio sono ubicati a più di 500 metri dai luoghi sensibili. Sanzioni Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza del divieto sono esercitate, in applicazione della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dal Comune mediante gli operatori della Polizia locale. Ferma restando la chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse, i Comuni nei rispettivi regolamenti possono prevedere, in caso di accertamento della violazione del divieto di prosecuzione dell’attività, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). L’accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei contratti di utilizzo degli stessi - e delle situazioni ad essa equiparate, come sopra definite - in violazione della prevista distanza dai luoghi sensibili comporta la chiusura dell’apparecchio mediante sigilli, oltre che l’applicazione di sanzione amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 7 bis del TUEL per ogni singolo apparecchio, qualora ciò sia previsto nei rispettivi regolamenti comunali.

Obblighi di comunicazione I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale, devono trasmettere all’Osservatorio regionale sul Gioco d’azzardo patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto e il numero degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sigillati.

NUOVA LEGGE REGIONALE A CONTRASTO DELLA LUDOPATIA

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ARTIGIANE E COMMERCIANTI: Tutelata la maternita’ delle esercenti anche nel regime agevolatoL’Inps, con il messaggio n. 1947 del 2017, ha chiarito che anche le lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato hanno diritto alla prestazione della maternità delle lavoratrici autonome anche se il versamento contributivo IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) non copre tutte le mensilità di contribuzione. Pertanto l’indennità di maternità spetta anche a coloro che hanno aderito al regime previdenziale agevolato, di cui alla legge 190/2014, come modificato dalla legge 208/2015, a patto che risultino versati i contributi previsti, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto a quello del regime ordinario.

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO:Implicazioni di legge per il lavoro e per le prestazioni assistenziali previdenziali La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo, tra l’altro, che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.A seguito delle citate disposizioni, l’INPS ha diramato chiarimenti operativi con le circolari n. 66 e 84 del 2017 inerenti i suddetti ambiti familiari, individuando il nucleo di riferimento per le unioni civili, la determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi (ANF) e i casi in cui spetta il diritto all’assegno per congedo matrimoniale.Di seguito la comparazione Inps tra Unioni Civili e convivenze di fatto (circ. Inps n. 66/2017)

1. Le Unioni civili.Le unioni civili sono definite “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” e sono costituite, in assenza di cause impeditive di cui all’art. 1, comma 4, da “due persone maggiorenni dello stesso sesso… (omissis) … mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”.Risultano di specifico interesse, nell’ambito dell’individuazione dell’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, il comma 13 ed il comma 20.Quest’ultimo prevede che, in materia di Unioni civili, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché’ alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184”.Pertanto, qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, oltreché tutte le disposizioni del codice civile espressamente richiamate dalla legge n. 76/16, che contengano la parola “coniuge”, devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell’Unione civile.Lo status di coniuge rileva ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di uno dei titolari.Infatti, nell’ambito della gestione previdenziale degli artigiani, l’art. 2, comma 2, n. 1) della legge n. 463/1959 e s.m.i., che estende l’assicurazione previdenziale per gli artigiani ai “familiari coadiuvanti”, indica “il coniuge”; di contenuto analogo, l’art. 2 comma 1 della legge n. 613/1966 e s.m.i., che annovera tra i soggetti obbligati all’iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali i “familiari coadiutori”, tra cui “il coniuge”.La suddetta equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell’Unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile, registrato ai sensi di legge e comprovato da una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 76/2016 e all’art. 7 del DPCM n. 144/2016.Ne deriva che, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto ad effettuare mediante il sistema ComUnica, introdotto dalla legge

n. 40/07 ed in vigore a partire dal 1/4/2010, egli potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.Per quanto attiene al regime patrimoniale applicabile alle Unioni civili, il comma 13 della legge in questione considera applicabili, tra le altre, anche le disposizioni di cui alla sezione VI, del capo VI, del titolo VI, del libro I del codice civile.In tale ambito rientra l’art. 230 bis c.c., che disciplina l’impresa familiare e i diritti ed obblighi dei relativi partecipanti.La disposizione precisa che tra i familiari di cui essa assicura la tutela rientra il coniuge.Pertanto, anche con riferimento al campo di applicazione dell’istituto dell’impresa familiare, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.2. Le convivenze di fatto.Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.La nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.Le sue prestazioni saranno quindi valutabili, in base alle disposizioni vigenti ed alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.E’ utile evidenziare, inoltre, che il comma 46, che aggiunge l’art. 230 ter al codice civile, attribuisce al convivente “che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente“ il diritto di “partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato”, a meno che non sussista già tra le parti un rapporto di subordinazione o di società.Tale innovazione, peraltro, non attribuisce ai conviventi di fatto i medesimi diritti di cui godono i familiari individuati dall’art. 230 bis, poiché a tal fine il legislatore avrebbe utilizzato locuzioni idonee ad includere il convivente nella formulazione del predetto articolo e non avrebbe al contrario introdotto un nuovo articolo, che disciplina separatamente i diritti del convivente che presti attività in un’impresa familiare.In ogni caso, ai fini che qui interessano, si ritiene che, alla luce del tenore letterale e dell’interpretazione delle disposizioni introdotte, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non abbia alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.

Disposizioni generaliIl richiedente le prestazioni in oggetto potrà inoltrare domanda all’INPS in via telematica, seguendo le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento.È precisato che, nella domanda per le suddette prestazioni familiari, il richiedente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” di cui al comma 50 dell’articolo 1 della legge 76 del 2016.Per quanto riguarda la qualificazione di “unito civilmente” ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 1, dovrà farsi riferimento agli atti dell’unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/unito civilmente/convivente di fatto ai sensi del comma 50 della legge n. 76 del 2016.Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.Tali disposizioni hanno effetto, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, a decorrere dal 5 giugno 2016.

AREA LAVORO E PREVIDENZA

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ACCORDO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENADeroga alla previsione del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi in materia di limiti numerici

alla stipulazione di contratti a tempo determinato (motivi stagionali)

Cartelli videosorveglianza, Parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Le associazioni datoriali CONFCOMMERCIO Comprensoriale di Cesena, CONFCOMMERCIO di Forlì, CONFESERCENTI Cesenate, CONFESERCENTI di Forlì e le OO.SS FILCAMS-CGIL di Cesena, FILCAMS-CGIL di Forlì, FISASCAT-CISL Romagna, UILTuCS-UIL di Cesena, UILTuCS-UIL di Forlì, recependo una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche introdotta nei rispettivi rinnovi dei CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, hanno previsto la possibilità di assumere con contratto a termine un numero di lavoratori superiore a quello fissato in maniera più stringente dal contratto collettivo nei territori caratterizzati da una forte valenza stagionale, di seguito specificati: Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesenatico, Gatteo (limitatamente alla frazione Gatteo Mare), San Mauro Pascoli (limitatamente alla frazione San Mauro a Mare), Santa Sofia, Savignano Sul Rubicone (limitatamente alla frazione Savignano a Mare), Verghereto.

Ambito di applicazioneL’accordo provinciale:-potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL TDS di cui in premessa, comprese quelle aziende che hanno periodi di inattività durante l’anno;-potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente i CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulati da Confcommercio, Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, ivi compresa l’adesione ai rispettivi Enti Bilaterali;-esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro i territori sopra individuati.Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione, 2 maggio 2017, e avrà vigore sino al 6 gennaio 2018.

Sempre più frequentemente le imprese alberghiere sono costrette ad installare al loro interno apparecchiature di videosorveglianza; ciò al fine di tutelare le persone alloggiate ed i loro beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, nonché per finalità di prevenzione incendi e di sicurezza del lavoro.Il provvedimento in materia di videosorveglianza, emanato dal Garante della protezione dei dati personali l’8 aprile 2010, stabilisce che in tali casi non è necessario acquisire il consenso degli interessati, che devono però essere adeguatamente informati ai sensi dell’articolo 13 del Codice della Privacy. Il provvedimento del Garante, all’articolo 3.1, consente anche di utilizzare un modello semplificato di informativa “minima”.Se l’informativa viene resa in forma semplificata, avvalendosi di un cartello con informazioni minime, deve comunque essere redatto un testo completo di informativa, facilmente accessibile agli interessati(eventualmente tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli, eccetera). In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto, è tenuto a fornire anche oralmente un’informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall’art. 13 del Codice.Deve inoltre essere resa nota agli interessati la circostanza che il sistema di videosorveglianza sia collegato direttamente con le forze di polizia.Si ricorda inoltre che, nel caso in cui la videosorveglianza comporti anche la possibilità di controllo a distanza

dell’attività lavorativa, vanno osservate le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori (articolo 4).Al fine di predisporre uno specifico fac-simile di informativa semplificata da mettere a disposizione degli alberghi associati, Federalberghi-Confcommercio ha inviato una richiesta di parere al Garante per la privacy inerente la possibilità di inserire nel fac-simile la dicitura sintetica “direzione aziendale” per indicare il soggetto titolare del trattamento, e per indicare le finalità perseguite l’espressione “protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale”.

Il Garante ha valutato positivamente le proposte, ritenendo conformi alla normativa i modelli di informativa redatti, utilizzabili dagli alberghi. Il Garante, inoltre, ha segnalato l’opportunità che i modelli di informativa riportino in calce il logo della Federazione e/o dell’Associazione, in modo da rendere evidente la riconduzione dell’attività di videosorveglianza all’albergo in questione.Sono a disposizione, per chi si è

avvalso del nostro servizio, due modelli di cartello realizzati da Federalberghi conformemente al parere fornito dal Garante, utilizzabili in alternativa a seconda che la videosorveglianza avvenga o meno in collegamento con le forze di polizia.I nuovi cartelli sono caratterizzati dal valore aggiunto tipico delle azioni di sistema, proponendo al cliente un’iniziativa garantita dal marchio “Federalberghi-Confcommercio”, che utilizza la medesima linea grafica già adottata per produrre strumenti analoghi.

Page 5: EMENDAMENTI ALLA MANOVRA CORRETTIVAdel 21% in caso di opzione e la ritenuta da parte degli intermediari. INTERESSI DI MORA PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE Con decorrenza dal 15.05.2017

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