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Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n.
45-11967
Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell'edilizia". Di-
sposizioni attuative in materia di impianti solari ter-
mici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai
sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p).
A relazione degli Assessori Bairati, De Ruggiero:
La legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, recante “Di-sposizioni in materia di rendimento energetico nell'edili-
zia”, sulla base della clausola di cedevolezza espressa-
mente richiamata dall’articolo 17 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., dà attuazione alla diretti-
va 2002/91/CE dettando, tra le altre, norme in materia di
calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie e di im-
pianti solari.
Con riferimento agli impianti solari termici, l’articolo 18,
comma 1 della precitata legge regionale, prevede che per
gli edifici di nuova costruzione o in occasione degli in-
terventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), d), ed e),
il proprietario o chi ne ha titolo installi impianti solari
termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in
modo tale da soddisfare almeno il 60 per cento del fabbi-
sogno annuale di energia primaria richiesto per la produ-
zione di acqua calda sanitaria dell'edificio.
Per quanto riguarda l’obbligo di installare impianti foto-
voltaici, va evidenziato che la legge regionale 14 luglio
2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di
edilizia e urbanistica), successivamente intervenuta, ha
introdotto modifiche ai commi 5 e 6 dell’articolo 18 (Di-
sposizioni in materia di impianti solari) e al comma 1,
lettera p) dell’articolo 21 (Disposizioni di attuazione) del-
la l.r. 13/2007, sostituendo la previsione dell’obbligo di
installare impianti fotovoltaici negli edifici di nuova co-
struzione e in quelli esistenti, oggetto di ristrutturazione
edilizia, di superficie utile superiore a 1.000 metri qua-
drati con l’obbligo più generico di installare impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili.
Per quanto attiene, poi, le norme in materia di calcolo
convenzionale delle volumetrie edilizie, l’articolo 8,
comma 2 della l.r. 13/2007 stabilisce che le serre solari e
altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta
dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livel-
li di isolamento termico sono esclusi dai computi di cui al
comma 1 dello stesso articolo secondo i limiti fissati con
deliberazione della Giunta regionale.
Conseguentemente, la legge regionale 13/2007 e s.m.i.,
all’articolo 21, comma 1, lettere g) e p), stabilisce che la
Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari deli-
beri:
- i limiti di esclusione dal calcolo convenzionale delle vo-
lumetrie edilizie per le serre solari e altri elementi costrut-
tivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare
ed all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento
termico di cui all'articolo 8, comma 2;
- i criteri per determinare il fabbisogno di acqua calda sa-
nitaria nel settore residenziale, le modalità operative per
l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e
il loro allacciamento alla rete di distribuzione, nonché i
casi di deroga dalle disposizioni della legge regionale ai
sensi dell'articolo 18, commi 2, 3 e 6.
Considerato che le disposizioni attuative in materia di
impianti solari termici, impianti alimentati da fonti rinno-
vabili e serre solari, allegate alla presente deliberazione
per farne parte integrante, con nota della Direzione Am-
biente del 16 giugno 2009 prot. n. 12644 sono state invia-
te al Ministero dello Sviluppo Economico per la notifica-
zione alla Commissione europea ai sensi della Direttiva
1998/34/CE e s.m.i. che prevede una procedura di infor-
mazione nel settore delle norme e regolamentazioni tec-
niche; rilevato che l’entrata in vigore della disposizioni allega-
te deve essere quindi differita ad una data successiva alla
conclusione della procedura di notifica, prevista – come
da comunicazione della Commissione europea – per il 25
settembre 2009;
valutata peraltro l’opportunità di approvare sin da ora le
disposizioni allegate al fine di renderle conoscibili con
adeguato anticipo, in considerazione dell’impatto che le
stesse avranno sui cittadini;
acquisito il parere della Conferenza permanente Regione
– Autonomie locali in data 3 luglio 2009;
acquisito il parere delle Commissioni Consiliari compe-
tenti in data 24 luglio 2009;
visto il d.p.r. 412/1993 e s.m.i.;
visto il d. lgs. 192/2005 e s.m.i.;
vista la l.r. 13/2007 e s.m.i.;
visto l’articolo 16 della l.r. 23/2008.
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto una-
nime espresso nelle forme di legge,
delibera a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa,
le disposizioni attuative dell’articolo 21, comma 1, lettere
g) e p) della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, recan-
te “Disposizioni in materia di rendimento energetico nel-
l'edilizia”, come da allegato alla presente deliberazione
costituente parte integrante e sostanziale della stessa;
b) di stabilire che l’entrata in vigore della presente deli-
berazione decorre dal 1° ottobre 2009, trascorso senza
rilievi il termine previsto per la conclusione della proce-
dura di notifica attivata ai sensi della Direttiva
1998/34/CE e s.m.i..
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 del-lo Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
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Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia)
articolo 21, comma 1, lettere g) e p)
DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI SOLARI TERMICI, IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
E SERRE SOLARI
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INDICE
PARAGRAFI
1. Oggetto
2. Definizioni
3. Sistemi solari termici
3.1. Campo di applicazione
3.2. Determinazione del fabbisogno di energia per acqua calda sanitaria
3.3. Casi di esclusione dall’obbligo dell’utilizzo prioritario del solare
termico
3.4. Deroghe
3.5. Criteri di installazione e integrazione architettonica
3.6. Livelli minimi di integrazione architettonica
3.7. Prescrizioni e raccomandazioni generali
3.8. Alimentazione con acqua calda sanitaria di apparecchi che utilizzano
acqua calda
4. Schermature solari
5. Impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica
6. Serre
7. Elementi costruttivi finalizzati all’utilizzo dell’energia solare
ALLEGATI
A. Estratto norma UNI-TS 11300-2
B. Schede tipologiche
- Solare termico
- Solare fotovoltaico
- Serre
- Schermature
- Matrice indicativa per la valutazione dei livelli di integrazione
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1. Oggetto
Il presente atto, in attuazione della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 e s.m.i.
(Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) ed in armonia con il
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia) disciplina:
a) i criteri per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria, le modalità operative per
l’installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione,
nonchè i casi di deroga ai sensi dell’articolo 18, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2007.
b) i limiti di esclusione dal calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie per le serre
solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare ed
all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, di cui al comma 1
dell’articolo 81 della l.r. 13/2007.
2. Definizioni
Ai fini del presente atto si applicano le seguenti definizioni:
a) aree ombreggiate: aree che non risultano irraggiate alle ore nove, alle ore dodici e alle
ore quindici (ora solare) del giorno 21 settembre a causa di ostruzioni esistenti o in progetto
esterne al caso in esame;2
b) cascame termico: quantità di energia termica, prodotta nell’ambito di impianti o
processi e normalmente destinata alla dissipazione in ambiente, che, mediante
l’introduzione di opportuni accorgimenti impiantistici, può essere utilmente impiegata al
fine di soddisfare, anche parzialmente, i fabbisogni termici dell’edificio. Sono esempi di
cascame termico l’energia termica recuperabile da processi industriali a valle dei possibili
riutilizzi interni al processo stesso, il calore di raffreddamento di centri di calcolo, il calore
di condensazione o di desurriscaldamento di gruppi frigoriferi o di sistemi di
raffrescamento;
c) doppia pelle vetrata: chiusura verticale costituita da due superfici di frontiera
trasparenti con interposta schermatura solare. L’intercapedine può essere ventilata in modo
naturale o meccanico con aria esterna o aria interna così da consentire la variazione delle
prestazioni termiche ed energetiche in funzione delle sollecitazioni del clima esterno;
d) edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire
o denuncia di inizio attività, comunque denominata, è presentata successivamente alla data
di pubblicazione del presente provvedimento;
e) elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare: parti
dell’edificio unicamente destinate alla captazione della radiazione solare, allo stoccaggio
dell’energia termica che ne deriva e al suo utilizzo ai fini della soddisfazione di una quota
1Il comma 1 dell’articolo 8 (Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie) della l.r. 13/2007 così recita:
Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove
costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo
miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte
eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di
copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.2 Alla data del 21 settembre (equinozio d’autunno) il sole è ad un’altezza intermedia tra la massima e la
minima e le durate del giorno e della notte sono esattamente pari a 12 ore in tutto il globo. In tale situazione si
può prevedere un’energia solare completamente disponibile nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto,
settembre ed indicativamente pari al 50% nei mesi di marzo e di ottobre.
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del fabbisogno termico invernale. Costituiscono esempi di tali elementi d'involucro o di
componenti attivati dal sole (Solar Activated Walls or Components) le pareti di Trombe,
muri radianti e i camini solari;
f) fabbisogno energetico per il riscaldamento: rappresenta il valore complessivo
risultante dalla sommatoria dell’energia dispersa per trasmissione e ventilazione e degli
apporti gratuiti (solari ed interni);
g) fabbisogno energetico annuale per la preparazione di acqua calda sanitaria:
quantità annua di energia utile necessaria per soddisfare la richiesta annua di acqua calda
per usi igienico sanitari, determinata sulla base di fabbisogni di acqua calda calcolati ai
sensi della normativa tecnica di riferimento UNI/TS 11300-2:2008;
h) fabbisogno standard: quota parte, pari al 60%, del fabbisogno energetico annuale per
la preparazione di acqua calda sanitaria che deve essere soddisfatta ai sensi dell’articolo 18,
comma 1 della l.r. 13/2007, mediante sistemi solari termici o altra fonte rinnovabile;
i) integrazione architettonica del sistema energetico: integrazione che si ottiene
disponendo il sistema in modo coerente con l’estetica della costruzione all'interno del
profilo della struttura edilizia che lo accoglie;
j) manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
k) manutenzione straordinaria degli edifici: opere e modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. costituisce
presupposto per un intervento di manutenzione straordinaria la preesistenza di un edificio
dotato delle caratteristiche strutturali e architettoniche che consentano di individuarlo come
organismo edilizio con una precisa destinazione d’uso;
l) pannello solare termico: componente che trasforma la radiazione solare incidente in
energia termica;
m) restauro e risanamento conservativo: interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso,
ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
n) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'involucro dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia
comprendono altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione
di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e
caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica;
o) ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la
modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano
in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti
termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o
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parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco
dall'impianto termico centralizzato;
p) schermatura solare: sistema sia fisso, sia mobile che, applicato ad una superficie
vetrata trasparente, permette una riduzione della radiazione solare;
q) serra: volume caratterizzato da un involucro prevalentemente trasparente, non
riscaldato artificialmente, adiacente ad un volume riscaldato con il quale comunica
mediante aperture. la serra può costituire un elemento filtro di ingresso, oppure essere
collocata su una copertura o costituire la chiusura di logge, balconi o terrazzi;
r) sistema solare termico: sistema che trasforma l’energia solare in energia termica, che
può essere utilizzata negli usi quotidiani, quali ad esempio il riscaldamento dell’acqua per i
servizi o il riscaldamento degli ambienti.
3. Sistemi solari termici
3.1. Campo di applicazione
Ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 13/2007, per soddisfare il fabbisogno energetico annuale
di acqua calda sanitaria il proprietario o chi ne ha titolo installa sistemi solari termici
integrati nella struttura edilizia dimensionati in modo tale da coprire il 60% del suddetto
fabbisogno (di seguito denominato fabbisogno standard).
A tal fine, in sede di progettazione di nuovi interventi edilizi, deve essere posta una
adeguata attenzione all’orientamento del fabbricato e, conseguentemente, devono essere
previste superfici idonee all’installazione dei sistemi solari.
Salvi i casi di deroga previsti dal paragrafo 3.4, devono essere installati sistemi solari
termici nei seguenti casi:
a) edifici di nuova costruzione in cui è prevista l’installazione dell’impianto idrico-
sanitario;
b) edifici sottoposti a ristrutturazione qualora questa sia accompagnata dalla
ristrutturazione dell’impianto termico;
c) ristrutturazione di impianti termici;
d) realizzazione di porzioni di volumetria conseguenti ad ampliamenti o sopraelevazioni
di edifici esistenti in cui sia previsto un fabbisogno di acqua calda sanitaria con
riferimento alla sola quota di fabbisogno derivante dall’ampliamento;
e) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti.
L’obbligo di installare sistemi solari termici sussiste per gli edifici con le seguenti
destinazioni d’uso3:
a) edifici adibiti a residenza o assimilabili utilizzati sia in via continuativa che saltuaria;
b) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
c) edifici pubblici o privati adibiti ad uffici e assimilabili;
d) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza
ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
e) edifici adibiti a bar, ristorante, self service e assimilabili;
f) edifici commerciali;
g) edifici adibiti ad attività sportive e palestre;
3 Come da definizioni di cui al d.p.r. 412/1993 e alla norma UNI/TS 11300-2.
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h) edifici adibiti ad attività scolastiche.
Per quanto riguarda gli edifici destinati ad uso ufficio e ad uso commerciale, qualora non
diversamente previsto dalla normativa tecnica UNI/TS 11300-2, il fabbisogno deve essere
determinato sulla base delle effettive necessità identificate in sede di progettazione degli
impianti.
Il progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire o equivalente titolo edilizio deve
illustrare gli elementi tecnici ed architettonici, atti a dimostrare il soddisfacimento del
fabbisogno standard mediante l’installazione di impianto solare termico o la sussistenza di
eventuali condizioni di impossibilità tecnica di cui al paragrafo 3.4. L’installazione dei
suddetti sistemi deve avvenire contestualmente ai lavori di costruzione o ristrutturazione e
comunque prima del rilascio dell’agibilità nei casi in cui questa sia necessaria4.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera a) della l.r. 13/2007, le presenti disposizioni
attuative non si applicano agli edifici rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina
della Parte Seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i.5 e a quelli specificamente individuati come tali
negli strumenti urbanistici se il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione
inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o
artistici.
3.2. Determinazione del fabbisogno di energia per acqua calda sanitaria.
Qualora all’interno di un edificio siano svolte attività che richiedono differenti fabbisogni
energetici relativamente dell’acqua calda sanitaria, le stesse devono essere considerate
separatamente.
Qualora, all’interno del medesimo edificio, non siano individuabili separatamente le utenze
che svolgono attività distinte, il fabbisogno annuale di acqua calda sanitaria deve essere
calcolato tenendo conto dei valori indicati dalla norma tecnica UNI/TS 11300-2 per
l’attività che richiede il maggior fabbisogno di energia termica.
4 Ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del d.p.r. 380/2001: “Il certificato di agibilità viene rilasciato dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il
soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.”.5
Ai sensi dell’articolo 136 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. “ Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il
loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria
storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si
distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.”.
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Il fabbisogno annuale si calcola applicando la norma tecnica UNI/TS 11300-2 6 riportata
per estratto nell’Allegato A, tenendo conto dell’effettivo fattore di occupazione degli
immobili al fine di evitare sovradimensionamenti.
Il fabbisogno standard può essere ridotto della quota di calore utilmente impiegabile nella
produzione di acqua calda sanitaria nei casi in cui:
a) sia utilizzata energia proveniente da geotermia ad alta entalpia;
b) sia utilizzato calore proveniente dalla rete di teleriscaldamento7;
c) esista la possibilità di utilizzare cascami termici derivanti da processi anche esterni
all’edificio.
3.3. Casi di esclusione dall’obbligo dell’utilizzo prioritario del solare termico
In caso di impossibilità di soddisfare completamente il fabbisogno standard, l’impianto
solare è realizzato in modo tale da soddisfare la quota massima possibile, tenendo
comunque conto dei fattori di orientamento, inclinazione e ombreggiamento.
E’ ammesso l’utilizzo, in tutto o in parte, di un'altra fonte energetica rinnovabile quando i
fattori di orientamento, inclinazione e ombreggiamento costituiscono limite tecnologico e
ambientale al soddisfacimento del requisito mediante impianto solare termico. In questo
caso occorre tener conto delle peculiarità del sito e della necessità di minimizzare gli
impatti paesaggistici e ambientali.
In particolare, la combustione di biomasse è ammissibile nel rispetto delle condizioni
stabilite dalla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
a) Nel caso in cui non siano disponibili fonti rinnovabili devono essere utilizzate le
migliori tecnologie per la generazione del calore.
3.4. Deroghe
Non sussiste l’obbligo di soddisfare il fabbisogno standard di acqua calda sanitaria
mediante l’installazione di sistemi solari termici o facendo ricorso ad altra fonte
rinnovabile nel caso di installazione di impianto termico in edificio esistente o di
ristrutturazione di impianto termico qualora l’installazione comporti l’impossibilità tecnica
di collegarsi o integrarsi con la rete idrico-sanitaria già in opera8.
6 In caso di eventuale sostituzione o aggiornamento della norma tecnica UNI/TS 11300-2, il criterio di
calcolo si intende adeguato di conseguenza. 7 Ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 13/2007, per gli edifici di cui all'articolo 2, comma 1, è
obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento ai
sensi dell'Allegato I, comma 14 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.. 8
Tra i casi in cui l’obbligo non sussiste si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti casi:
- condominio sprovvisto di impianto di riscaldamento ma dotato di rete idrico-sanitaria per acqua calda
sanitaria presso le singole utenze prodotta mediante scaldabagni individuali o boiler elettrici;
- condominio provvisto di impianto di riscaldamento centralizzato e dotato di rete idrico-sanitaria per acqua
calda sanitaria, presso le singole utenze, prodotta mediante scaldabagni individuali o boiler elettrici;
- condominio dotato di impianto centralizzato nel quale il sottotetto viene recuperato ai sensi dell’articolo 3
della l.r. 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti);- ristrutturazione di impianto termico in condomini dotati prevalentemente di impianti termici autonomi;
- edifici dotati di sistema di generazione centralizzata di acqua calda sanitaria già alimentato da fonti
rinnovabili.
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L’impossibilità tecnica deve essere dimostrata mediante apposita relazione sottoscritta dal
tecnico incaricato della progettazione impiantistica e depositata presso il Comune sede
dell’intervento.
L’obbligo di soddisfare il fabbisogno standard di acqua calda sanitaria mediante sistemi
solari o altra fonte rinnovabile non sussiste, inoltre, nei seguenti casi:
a) edifici in cui non sia prevista l’installazione di impianto idrico-sanitario;
b) strutture temporanee;
c) edifici adibiti ad attività sportive con periodi di utilizzo annuale inferiore ai tre mesi, ad
esclusione delle piscine;
d) edifici in cui il fabbisogno standard di acqua calda sanitaria risulti inferiore a 65
litri/giorno, nonché nei casi previsti dall’articolo 2, comma 5 della l.r. 13/2007.
3.5. Criteri di installazione e integrazione architettonica
Gli impianti solari devono conseguire il miglior livello di integrazione architettonica e
possono essere installati sulle coperture dei fabbricati (a falde o piane) o su strutture
apposite, come pergole e tettoie e sulle facciate degli edifici.
Nel caso di edifici in condominio i collettori devono essere collocati su superfici di
proprietà condominiali. Gli impianti devono, inoltre, essere accessibili per consentirne la
corretta manutenzione.
I collettori devono essere collocati in aree non ombreggiate e orientati verso il quadrante
Sud. Sono ammessi orientamenti ad Est e ad Ovest solo se non esistono altre opzioni di
orientamento dei collettori verso il quadrante Sud. Non sono ammessi orientamenti verso il
quadrante Nord.
Nel caso di installazioni su tetto a falda, non sono comunque ammesse installazioni di
collettori solari con orientamenti e inclinazioni diversi dall’inclinazione e orientamento
della falda.
Nel caso di installazioni su tetto a falda non sono, inoltre, ammessi bollitori o altri
componenti ad eccezione dei pannelli solari.
Nell’Allegato B sono riportate le schede rappresentative di alcune tipologie di inserimento
delle superfici captanti. Tali schede consentono una valutazione del livello di integrazione
architettonica e delle condizioni ottimali di orientamento e inclinazione.
3.6. Livelli minimi di integrazione architettonica
Al fine di minimizzare l’impatto visivo, ottimizzare la resa energetica e favorire
l’integrazione architettonica di tali sistemi, l’ente locale competente può indicare nei propri
regolamenti edilizi i livelli minimi per l’inserimento nel tessuto edilizio locale.
Tali indicazioni possono essere differenziate tenendo conto della zona urbanistica e della
natura dell’intervento edilizio proposto.
Al fine di individuare i livelli corretti di inserimento possono essere utilizzati i valori
indicati nelle schede tipologiche di integrazione architettonica riportate nell’Allegato B.
3.7. Prescrizioni e raccomandazioni generali
Nel caso di copertura piana, i pannelli solari e i loro componenti possono essere installati
su supporti idonei a raggiungere l’inclinazione ritenuta ottimale, purché l’impianto non
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risulti visibile, anche facendo ricorso a schermature rispetto a spazi pubblici limitrofi
all’edificio posti a quota altimetrica inferiore.
Nel caso di installazione di collettori solari su copertura piana, valgono, inoltre, le seguenti
raccomandazioni:
a) al fine di ottenere la migliore efficienza i collettori solari dovrebbero essere orientati a
Sud con una tolleranza massima pari a ± 10°;
b) nel caso in cui il carico sia costante durante i mesi dell’anno, l’inclinazione preferibile è
pari a 35-40°;
c) nel caso in cui il carico sia prevalentemente estivo, l’inclinazione preferibile è pari a
30-35°;
d) nel caso in cui il carico sia prevalentemente invernale l’inclinazione preferibile è quella
pari a 50-60°.
Per gli impianti a circolazione forzata, di superficie inferiore o uguale ai 20 m2 o di
superficie inferiore o uguale a 15 m2 se i pannelli sono a tubi sottovuoto, dovrà essere
presente uno strumento rilevatore, come contalitri, contabilizzatore di calore o contatore.
Per i sistemi di superficie superiore ai 20 m2 o a 15 m
2 se i pannelli sono a tubi sottovuoto,
dovranno essere montati sull’impianto due contabilizzatori di calore per misurare
rispettivamente l’energia estratta dai pannelli e quella fornita all’utilizzatore.
Al di fuori dei casi di installazione obbligatoria, il dimensionamento dei collettori solari è
ottimizzato sulla base dei seguenti criteri:
a) gli impianti solari termici destinati anche al riscaldamento degli ambienti devono essere
collegati a terminali di erogazione a bassa temperatura come pannelli radianti a
pavimento o a parete o a sistemi di riscaldamento ad aria;
b) nel caso di impianti dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria da
inserire su edifici esistenti, il calcolo dell’energia termica è stimato sulla base delle
bollette energetiche dei tre anni precedenti. I consumi energetici possono essere valutati
secondo le indicazioni relative alla determinazione del fabbisogno di acqua calda
sanitaria, qualora i dati specifici sul consumo di acqua calda sanitaria non siano
disponibili o sufficientemente rappresentativi. In ogni caso, per ragioni di carattere
economico, è consigliabile dimensionare gli impianti in modo tale da soddisfare circa il
60% del fabbisogno stimato;
c) nel caso di impianti dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria e al riscaldamento
dell’acqua delle piscine presso utenze ad uso continuativo, è consigliabile non superare
la superficie in grado di garantire nel mese di maggio l’intera copertura del fabbisogno
per mezzo della sola fonte solare;
d) nel caso di impianti dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria presso utenze ad
uso stagionale (aprile – ottobre) e al riscaldamento dell’acqua delle piscine estive, è
consigliabile non superare la superficie in grado di garantire nel mese a più alta
insolazione l’intera copertura del fabbisogno per mezzo della sola fonte solare;
e) gli impianti solari termici destinati alla produzione di acqua calda sanitaria devono
essere dotati di valvola miscelatrice termostatica per contenere la temperatura di
utilizzo al di sotto dei limiti prescritti dal d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento
recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10);
f) unitamente all’installazione degli impianti solari termici, è consigliabile adottare misure
di risparmio energetico, quali l’utilizzo di caldaie a condensazione, di sistemi solari
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passivi per la riduzione dell’energia necessaria per il riscaldamento e/o il
raffrescamento di ambienti, di dispositivi di copertura del pelo libero dell’acqua delle
piscine nei momenti di non utilizzo.
3.8. Alimentazione con acqua calda sanitaria di apparecchi che utilizzano acqua
calda
In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione dell’impianto idrico-sanitario, gli attacchi
di carico per le apparecchiature utilizzatrici, quali lavatrici e lavastoviglie, devono
comprendere sia il circuito dell’acqua fredda, sia quello dell’acqua calda sanitaria.
4. Schermature solari
Al fine di limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e di evitare il
surriscaldamento degli ambienti, nei casi di edifici di nuova costruzione o di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2 oggetto di ristrutturazione totale, tutti gli
elementi di involucro trasparente che ricevono radiazione solare diretta sono dotati di
opportune schermature esterne fisse o mobili in grado di ridurre del 70% l’irradiazione
solare massima estiva.
Al fine di non compromettere l’utilizzo degli apporti gratuiti, le schermature devono
consentire comunque l’utilizzo del 70% della radiazione solare nel periodo invernale.
Gli edifici dotati di doppia pelle vetrata possono adottare sistemi con schermature
intermedie o interne a condizione che l’insieme costituito da vetrata, tenda e schermatura
non superi un fattore solare massimo del 30% a schermatura abbassata.
Ai fini del dimensionamento e della verifica si osserva la normativa tecnica di riferimento
di cui all’Allegato M del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 (Disposizioni correttive ed
integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
5. Impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica
I Comuni, in sede di adeguamento dei loro regolamenti edilizi, tenendo conto dell’obbligo
previsto dall’articolo 18, comma 5 della l.r. 13/20079 e di altri obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa in materia, definiscono le caratteristiche degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, ponendo particolare attenzione alla loro fattibilità tecnica, al
loro inserimento architettonico e ai costi connessi.
Con riferimento al requisito previsto dalla normativa, si considera convenzionalmente un
kWp equivalente a 1000 kWh/anno.
9 Ai sensi del comma 5, dall’articolo 18, della legge regionale l.r. 13/2007 nel caso di edifici di nuova
costruzione e di edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
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Bollettino Ufficiale Regione Piemonte Parte I-II 4° supplemento al numero 31 – 7 agosto 2009
In particolare, nel definire le caratteristiche dei sistemi solari fotovoltaici, i Comuni
tengono conto dei seguenti indirizzi:
a) l’installazione di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria è da
considerarsi prioritaria rispetto alla realizzazione di impianti fotovoltaici;
b) nel caso in cui non risulti disponibile una superficie sufficiente di falda o di
ombreggiamento della stessa per cause naturali o in conseguenza di ostacoli preesistenti
esterni all’edificio, dovrà comunque essere installato un impianto della massima potenza
possibile, considerando come riferimento base l’equivalenza tra 1 kWp e 8 m2
di superficie
netta captante;
c) nel caso di impossibilità tecnica di soddisfare completamente l’obbligo di cui al primo
comma del presente articolo, l’impianto fotovoltaico è realizzato in modo tale da soddisfare
la quota massima possibile, tenendo comunque conto dei fattori di orientamento,
inclinazione e ombreggiamento.
Nell’Allegato B sono riportate le schede tipologiche rappresentative di alcuni esempi di
inserimento delle superfici captanti. Tali schede consentono una valutazione del livello di
integrazione architettonica e delle condizioni ottimali di orientamento e inclinazione.
6. Serre
Ai fini dell’esclusione delle serre dal computo della volumetria di cui all’articolo 8 della l.r.
13/2007 si applicano i seguenti criteri:
a) la superficie totale esterna, escluse le pareti che confinano con l’ambiente interno
riscaldato e il pavimento, deve essere delimitata da chiusure trasparenti per almeno il
60%;
b) la serra deve consentire un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio
mediante il rispetto dei seguenti parametri:
– la riduzione delle dispersioni termiche dell’ambiente con il quale confina (c.d. serra
tampone);
– la generazione di un apporto termico gratuito derivante da un’adeguata esposizione
alla radiazione solare10
(c.d. serra captante);
c) la serra non deve compromettere il rispetto del rapporto aero-illuminante degli ambienti
interni confinanti e non può essere adibita alla permanenza di persone;
d) la superficie vetrata apribile della serra deve essere pari o superiore alla superficie
finestrata che si affaccia sulla stessa, maggiorata di un ottavo della superficie del
pavimento della serra medesima;
e) il surriscaldamento deve essere controllato mediante sistemi di schermatura delle
superfici vetrate e con l’apertura degli elementi vetrati;
f) la presenza della serra non deve modificare le condizioni di sicurezza per quanto
concerne la ventilazione e l’aerazione delle cucine o locali in cui esistano impianti di
cottura cibi o di riscaldamento a fiamma libera, con essa comunicanti. In tal caso
devono essere previsti adeguati sistemi di aspirazione forzata con scarico diretto
all’esterno;
g) all’interno della serra non devono essere installati impianti o sistemi di riscaldamento.
10 In sede di progettazione il tecnico incaricato dovrà aver cura di orientare le superfici trasparenti al fine di
garantire il massimo guadagno solare invernale.
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Bollettino Ufficiale Regione Piemonte Parte I-II 4° supplemento al numero 31 – 7 agosto 2009
Le chiusure esterne della serra, ad esclusione dell'eventuale tetto, devono avere una
superficie trasparente maggiore o uguale al 60% e il materiale utilizzato deve avere un
coefficiente di trasmissione luminosa maggiore o uguale a 0,6.
Nell’ambito di ogni singolo intervento le serre devono essere realizzate con caratteristiche
tipologiche, materiali e finiture omogenee.
Le serre captanti, nel caso di edifici esistenti e di nuova costruzione, sono escluse dai
computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura a
condizione che il volume non sia superiore al 10% della volumetria esistente o approvata.
Per volumetria esistente o approvata si intende il volume lordo climatizzato dell’unità
immobiliare oggetto dell’intervento.
Nel caso di edifici esistenti, le serre tampone sono escluse dai computi per la
determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura fino ad una profondità
in pianta di due metri.
La chiusura di vani scale e piani pilotis realizzati a seguito di titolo edilizio abilitativo
richiesto prima dell’entrata in vigore del d.lgs 192/2005 rientra nei casi di esclusione dal
calcolo delle volumetrie edilizie se effettuata con elementi prevalentemente vetrati e aventi
una trasmittanza massima Uw di 2,85 W/m2K.
Negli edifici esistenti composti da una pluralità di unità immobiliari, al fine
dell’applicazione del presente provvedimento, le serre devono avere caratteristiche
estetiche uniformi. A tal fine possono essere realizzate anche in tempi differenti a
condizione che sia approvato un progetto unitario.
Negli edifici di nuova costruzione composti da una pluralità di unità immobiliari, al fine
dell’applicazione del presente provvedimento, le serre devono avere caratteristiche
estetiche uniformi e devono essere realizzate sull’intero edificio.
Le eventuali superfici o volumetrie che eccedono i limiti di cui ai punti precedenti vengono
conteggiati applicando le regole urbanistiche vigenti.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano compatibilmente con la
salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico
ed artistico.
Nell’Allegato B sono riportate alcune schede tipologiche con esempi di realizzazione di
serre e indicazioni relative all’efficacia in funzione dell’orientamento.
7. Elementi costruttivi finalizzati all’utilizzo dell’energia solare.
Rientrano nei casi di esclusione dal calcolo delle volumetrie edilizie di cui all’articolo 8
della l.r. 13/2007, senza che ciò costituisca deroga alla distanza dai confini o da altri edifici,
gli elementi costruttivi e le parti di edificio finalizzati alla captazione diretta e all’utilizzo
della radiazione solare che consentono una riduzione di almeno il 20% del fabbisogno
energetico per il riscaldamento degli edifici.
Il 20% del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio è il rapporto tra
l’apporto stagionale del componente e il fabbisogno energetico complessivo per il
riscaldamento fissato dalla normativa in vigore per la climatizzazione invernale.
Tale esclusione si intende limitata al 10% della volumetria esistente o approvata.
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Allegato A
(Paragrafo 3.2)
Stralcio Norma UNI/TS 11300-2: 2008
NOTA: La riproduzione dei seguenti stralci della norma UNI/TS 11300-2:2008 è stata
autorizzata da UNI. L’unica versione legittima è quella originale reperibile in versione integrale
presso UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione.11
11 UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Via Sannio 2, 20137 Milano. Telefono: 02-70024200, Fax
02-5515256, e-mail: [email protected] , URL: www.uni.com
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Allegato B (Paragrafi 3.5, 3.6, 5 e 6)
Schede tipologiche
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Bollettino Ufficiale Regione Piemonte Parte I-II 4° supplemento al numero 31 – 7 agosto 2009
47
Bollettino Ufficiale Regione Piemonte Parte I-II 4° supplemento al numero 31 – 7 agosto 2009
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48
Bollettino Ufficiale Regione Piemonte Parte I-II 4° supplemento al numero 31 – 7 agosto 2009
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49
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53
Bollettino Ufficiale Regione Piemonte Parte I-II 4° supplemento al numero 31 – 7 agosto 2009
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Bollettino Ufficiale Regione Piemonte Parte I-II 4° supplemento al numero 31 – 7 agosto 2009
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55
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4
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63
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Bollettino Ufficiale Regione Piemonte Parte I-II 4° supplemento al numero 31 – 7 agosto 2009
Matrice indicativa per la valutazione dei livelli di integrazione.
EDIFICI ESISTENTI
Collocazione edificio Integrazione
architettonica
Orientamento e
inclinazione Tipologie ammesse
Centro storico Ottimale Ottimale Su falda esistente con
limitazioni
Aree urbane Buona Buono Su falda esistente
… … … …
Ambito urbano Buono Buono Su falda esistente o
nuove strutture
NUOVI EDIFICI
Collocazione edificio Integrazione
architettonica
Orientamento e
inclinazione Tipologie ammesse
Aree urbane Buona Buono
Su falda o su nuove
strutture (pergole,
coperture di percorsi
pedonali ecc.)
Aree urbane Buona Buono Su copertura piana
… … … …
Aree extraurbane Buona Buono Su falda o a terra
Zone Industriali Sufficiente Buono
Su falda o copertura
industriale (piana, shed
ecc)
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