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561. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA INDICE PAG. Comunicazioni ................................................. 3 Missioni valevoli nella seduta del 3 febbraio 2016 ............................................................... 3 Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ............. 3, 4 Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) . 4 Corte dei Conti (Trasmissione di un docu- mento) ........................................................... 6 Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri (Tra- smissione di un documento) ..................... 6 Progetti di atti dell’Unione europea (Annun- zio) ................................................................. 6 Regione autonoma della Sardegna (Trasmis- sione di un documento) ............................. 7 Atti di controllo e di indirizzo .................... 7 PAG. Proposta di legge S. 1556 (Approvata dal Senato) n. 3297 e abbinate proposte di legge nn. 1278-3354-3359............................. 8 Parere della V Commissione ......................... 8 Articolo 1 e relative proposte emendative . 8 Articolo 2 e relativa proposta emendativa . 12 Ordini del giorno ............................................ 12 Testo unificato delle proposte di legge nn. 698-1352-2205-2456-2578-2682-A .............. 15 Parere della I Commissione .......................... 15 Parere della V Commissione ......................... 15 Articolo 1 e relative proposte emendative . 16 Articolo 2 e relative proposte emendative . 20 Articolo 3 e relative proposte emendative . 22 Articolo 4 e relative proposte emendative . 24 Articolo 5 e relative proposte emendative . 28 Articolo 6 e relative proposte emendative . 28 Articolo 7 e relative proposte emendative . 40 Articolo 8 e relative proposte emendative . 41 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 2016 N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula.

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561. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta del 3 febbraio2016 ............................................................... 3

Progetti di legge (Annunzio; Adesione dideputati a proposte di legge; Assegnazionea Commissioni in sede referente) ............. 3, 4

Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) . 4

Corte dei Conti (Trasmissione di un docu-mento) ........................................................... 6

Dipartimento per le politiche europee dellaPresidenza del Consiglio dei ministri (Tra-smissione di un documento) ..................... 6

Progetti di atti dell’Unione europea (Annun-zio) ................................................................. 6

Regione autonoma della Sardegna (Trasmis-sione di un documento) ............................. 7

Atti di controllo e di indirizzo .................... 7

PAG.

Proposta di legge S. 1556 (Approvata dalSenato) n. 3297 e abbinate proposte dilegge nn. 1278-3354-3359............................. 8

Parere della V Commissione ......................... 8

Articolo 1 e relative proposte emendative . 8

Articolo 2 e relativa proposta emendativa . 12

Ordini del giorno ............................................ 12

Testo unificato delle proposte di legge nn.698-1352-2205-2456-2578-2682-A .............. 15

Parere della I Commissione .......................... 15

Parere della V Commissione ......................... 15

Articolo 1 e relative proposte emendative . 16

Articolo 2 e relative proposte emendative . 20

Articolo 3 e relative proposte emendative . 22

Articolo 4 e relative proposte emendative . 24

Articolo 5 e relative proposte emendative . 28

Articolo 6 e relative proposte emendative . 28

Articolo 7 e relative proposte emendative . 40

Articolo 8 e relative proposte emendative . 41

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 2016

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assembleanon lette in aula.

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PAG.

Articolo 9 e relative proposte emendative . 41

Articolo 10 ....................................................... 42

Ordini del giorno ............................................ 42

Interrogazioni a risposta immediata ............ 52

Iniziative in relazione ad illeciti compiuti dadipendenti pubblici – 3-01974 .................. 52

Problematiche relative al decreto ministe-riale n. 850 del 2015 recante disposizioniper le attività di formazione e dell’anno diprova dei docenti neo assunti, con riferi-mento ai docenti che hanno ottenuto ilpassaggio ad altro ruolo o ad altro inse-gnamento – 3-01975 ................................... 53

Iniziative per prevenire e contrastare ogniforma di violenza nei confronti dei bam-bini all’interno delle strutture scolastiche– 3-01976 ..................................................... 54

Problematiche relative alla tassazione dellesupplenze brevi e saltuarie dei docentiprecari relative ai mesi di ottobre, novem-bre e dicembre 2015 – 3-01977 .............. 54

Iniziative per favorire lo scambio culturale trastudenti di Italia e Giappone – 3-01978 ....... 55

PAG.

Iniziative in ordine alla riforma dei Conser-vatori e degli Istituti superiori di studimusicali – 3-01979 ..................................... 56

Iniziative di competenza volte ad « accor-pare » il voto referendario in materia ditrivellazioni con il primo turno delle ele-zioni amministrative previste per giugno2016 – 3-01980 ........................................... 57

Intendimenti del Governo in merito all’inse-diamento di una commissione di accessopresso il comune di Reggio Emilia, ai sensidell’articolo 143 del decreto legislativon. 267 del 2000 – 3-01981 ....................... 58

Iniziative per tutelare gli amministratori lo-cali e le imprese calabresi, in presenza diuna escalation di attentati e intimidazioni,garantendo una maggiore presenza delloStato in Calabria – 3-01982 ..................... 61

Chiarimenti ed iniziative in merito all’utilizzodi veicoli della Croce rossa italiana per iltrasporto di profughi da una struttura diBresso, in provincia di Milano, a Forlì,presso la commissione per la concessionedello status di rifugiato – 3-01983 .............. 62

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

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COMUNICAZIONI

Missioni valevolinella seduta del 3 febbraio 2016.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini,Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Do-rina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba,Bocci, Boccia, Bonifazi, Borletti Dell’Ac-qua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa,Brunetta, Bueno, Calabria, Capelli, Casero,Castiglione, Catania, Causin, Centemero,Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli,Costa, Crippa, D’Alia, Dadone, Dambruoso,Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro,Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga,Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, GregorioFontana, Fontanelli, Fraccaro, France-schini, Giampaolo Galli, Garofani, Genti-loni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Gior-getti, Gozi, Guerra, La Russa, Locatelli,Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia,Manciulli, Marazziti, Marotta, Mazziotti DiCelso, Merlo, Meta, Migliore, Monchiero,Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, GianlucaPini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto,Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Ru-ghetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu,Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Ta-bacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo,Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Adornato, Angelino Alfano, GioacchinoAlfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini,Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Do-rina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba,Bocci, Boccia, Bonifazi, Borletti Dell’Ac-

qua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa,Brunetta, Bueno, Calabria, Capelli, Casero,Castiglione, Catania, Causin, Centemero,Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli,Costa, Crippa, D’Alia, Dadone, Dambruoso,Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro,Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani,Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico,Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli,Fraccaro, Franceschini, Giampaolo Galli,Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli,Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, LaRussa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti,Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Ma-rotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta,Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli,Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli,Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi,Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu,Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Ta-bacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo,Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 febbraio 2016 sono statepresentate alla Presidenza le seguenti pro-poste di legge d’iniziativa dei deputati:

NASTRI: « Modifiche all’articolo 4 deldecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98, nonché proroga ditermini relativi all’avvio delle procedure digara per l’affidamento del servizio di di-stribuzione del gas naturale » (3572);

D’INCECCO: « Norme per la tuteladella gravidanza e la promozione del partofisiologico » (3573);

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TONINELLI ed altri: « Modifiche allalegge 25 maggio 1970, n. 352, in materia disvolgimento contemporaneo di referendumpromossi ai sensi degli articoli 75 e 138della Costituzione » (3574).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge ARGENTIN edaltri: « Disposizioni in materia di assi-stenza in favore delle persone affette dadisabilità grave prive del sostegno fami-liare » (1352) è stata successivamente sot-toscritta dalla deputata Coccia.

La proposta di legge CATANIA ed altri:« Modifiche al codice penale e altre dispo-sizioni per il contrasto della contraffa-zione » (3502) è stata successivamente sot-toscritta dal deputato Molea.

Assegnazione di progetti di leggea Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72del Regolamento, i seguenti progetti dilegge sono assegnati, in sede referente, allesottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ZAMPA: « Disposizioni in materia dipersonalità giuridica e statuto dei partitipolitici, modifica al decreto-legge 28 di-cembre 2013, n. 149, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,n. 13, e delega al Governo per la disciplinadello svolgimento delle elezioni primarieper la designazione dei candidati nei col-legi plurinominali » (3494) Parere delleCommissioni II, V e della Commissioneparlamentare per le questioni regionali;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-NALE BIANCONI ed altri: « Modifiche agli

articoli 76 e 77 della Costituzione concer-nenti il divieto di delegazione legislativa alGoverno » (3531).

XII Commissione (Affari sociali):

MIOTTO ed altri: « Disposizioni in ma-teria di alleanza terapeutica e di dichia-razioni anticipate di trattamento » (3561)Parere delle Commissioni I e II (ex articolo73, comma 1-bis, del Regolamento).

Annunzio di sentenze dellaCorte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato incancelleria le seguenti sentenze che, aisensi dell’articolo 108, comma 1, del Re-golamento, sono inviate alla II Commis-sione (Giustizia), nonché alla I Commis-sione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 12 del 12-29 gennaio2016 (Doc. VII, n. 572), con la quale:

dichiara non fondata la questionedi legittimità costituzionale dell’articolo538 del codice di procedura penale, sol-levata, in riferimento agli articoli 3, 24 e111 della Costituzione, dal tribunale ordi-nario di Firenze;

Sentenza n. 13 del 13-29 gennaio2016 (Doc. VII, n. 573), con la quale:

dichiara non fondate le questioni dilegittimità costituzionale dell’articolo 1,comma 607, della legge 27 dicembre 2013,n. 147 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato– Legge di stabilità 2014), e dell’articolo106-bis del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testounico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di spese di giustizia– Testo A), come introdotto dall’articolo 1,comma 606, lettera b), della legge n. 147del 2013, sollevate, in riferimento agliarticolo 3, 35 e 36 della Costituzione, daltribunale ordinario di Lecce, in composi-zione monocratica.

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Il Presidente della Corte costituzionale,con lettera in data 2 febbraio 2016, hatrasmesso, ai sensi dell’articolo 33, quintocomma, della legge 25 maggio 1970,n. 352, copia delle seguenti sentenze che,ai sensi dell’articolo 108, comma 1, delRegolamento, sono inviate alle Commis-sioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attivitàproduttive), nonché alla I Commissione(Affari costituzionali):

Sentenza n. 16 del 19 gennaio-2 feb-braio 2016 (Doc. VII, n. 574), con la quale:

dichiara estinto il giudizio di am-missibilità delle richieste di referendumpopolare per l’abrogazione dell’articolo 38,commi 1, 1-bis e 5, del decreto-legge 12settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti perl’apertura dei cantieri, la realizzazionedelle opere pubbliche, la digitalizzazionedel Paese, la semplificazione burocratica,l’emergenza del dissesto idrogeologico eper la ripresa delle attività produttive),convertito, con modificazioni, dall’articolo1, comma 1, della legge 11 novembre 2014,n. 164; dell’articolo 57, comma 3-bis, deldecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Di-sposizioni urgenti in materia di semplifi-cazione e di sviluppo), convertito, conmodificazioni, dall’articolo 1, comma 1,della legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell’ar-ticolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto2004, n. 239 (Riordino del settore energe-tico, nonché delega al Governo per ilriassetto delle disposizioni vigenti in ma-teria di energia);

Sentenza n. 17 del 19 gennaio-2 feb-braio 2016 (Doc. VII, n. 575), con la quale:

dichiara ammissibile la richiesta direferendum popolare dichiarata legittimacon ordinanza del 26 novembre 2015 del-l’Ufficio centrale per il referendum, costi-tuito presso la Corte di cassazione, e cometrasferita con ordinanza del 7 gennaio2016 dello stesso Ufficio centrale per ilreferendum, per l’abrogazione del comma17, terzo periodo, dell’articolo 6 del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(Norme in materia ambientale), come so-stituito dal comma 239 dell’articolo 1 della

legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposi-zioni per la formazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato – Legge distabilità 2016) limitatamente alle seguentiparole: « per la durata di vita utile delgiacimento, nel rispetto degli standard disicurezza e di salvaguardia ambientale ».

La Corte costituzionale, con lettera indata 29 gennaio 2016, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 30, secondo comma,della legge 11 marzo 1953, n. 87, copiadelle seguenti sentenze che, ai sensi del-l’articolo 108, comma 1, del Regolamento,sono inviate alle sottoindicate Commis-sioni competenti per materia, nonché allaI Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 10 del 12-29 gennaio2016 (Doc. VII, n. 570), con la quale:

1) dichiara l’illegittimità costituzio-nale dell’articolo 1, comma 1, della leggedella regione Piemonte 5 febbraio 2014,n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), incombinato disposto con l’Allegato A dellamedesima legge regionale, relativamenteall’unità previsionale di base UPBDB05011, capitolo 149827, nella parte incui non consente di attribuire adeguaterisorse per l’esercizio delle funzioni con-ferite dalla legge della regione Piemonte 20novembre 1998, n. 34 (Riordino delle fun-zioni e dei compiti amministrativi dellaregione e degli Enti locali) e dalle altreleggi regionali che ad essa si richiamano;

2) dichiara l’illegittimità costituzio-nale degli articoli 2, commi 1 e 2, e 3 dellalegge della regione Piemonte 5 febbraio2014, n. 2 (Bilancio di previsione perl’anno finanziario 2014 e bilancio plurien-nale per gli anni finanziari 2014-2016), incombinato disposto con l’Allegato A dellamedesima legge regionale, relativamenteall’unità previsionale di base UPBDB05011, capitolo 149827, nella parte incui non consentono di attribuire adeguaterisorse per l’esercizio delle funzioni con-

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ferite dalla legge della regione Piemonten. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionaliche ad essa si richiamano;

3) dichiara l’illegittimità costituzio-nale dell’articolo 1 della legge della regionePiemonte 1o dicembre 2014, n. 19 (Asse-stamento al bilancio di previsione perl’anno finanziario 2014 e disposizioni fi-nanziarie), in combinato disposto con l’Al-legato A della medesima legge regionale,relativamente all’unità previsionale di baseUPB DB05011, capitolo 149827, nella partein cui non consente di attribuire adeguaterisorse per l’esercizio delle funzioni con-ferite dalla legge della regione Piemonten. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionaliche ad essa si richiamano;

4) dichiara l’inammissibilità dellequestioni di legittimità costituzionale del-l’articolo 1 della legge della regione Pie-monte 1o agosto 2014, n. 6 (Variazione albilancio di previsione per l’anno finanzia-rio 2014 e pluriennale per gli anni finan-ziari 2014-2016), promosse dalle provincedi Novara e di Asti:

alla V Commissione (Bilancio);

Sentenza n. 11 del 13-29 gennaio2016 (Doc. VII, n. 571), con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-nale dell’articolo 6 della legge della regioneCampania 28 novembre 2000, n. 15(Norme per il recupero abitativo di sotto-tetti esistenti), nella parte in cui prevedeche il recupero abitativo dei sottotettiesistenti alla data del 17 ottobre 2000possa essere realizzato in deroga alle pre-scrizioni dei piani paesaggistici e alle pre-scrizioni a contenuto paesaggistico deipiani urbanistico-territoriali con specificaconsiderazione dei valori paesaggistici:

alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione centrale dicontrollo sulla gestione delle Amministra-zioni dello Stato della Corte dei conti, con

lettera in data 28 gennaio 2016, ha tra-smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ladeliberazione n. 17/2015 del 17-30 dicem-bre 2015, con la quale la Sezione stessa haapprovato la relazione concernente « Gliarchivi di deposito delle amministrazionistatali e la spending review ».

Questo documento è trasmesso alla ICommissione (Affari costituzionali) e allaV Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le po-litiche europee della Presidenza delConsiglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europeedella Presidenza del Consiglio dei ministri,in data 2 febbraio 2016, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-zione in merito alla proposta di regola-mento del Parlamento europeo e del Con-siglio recante regole comuni nel settoredell’aviazione civile, che istituisce un’Agen-zia dell’Unione europea per la sicurezzaaerea e che abroga il regolamento (CE)n. 216/2008 del Parlamento europeo e delConsiglio (COM(2015) 613 final).

Questa relazione è trasmessa alla IXCommissione (Trasporti) e alla XIV Com-missione (Politiche dell’Unione europea).

Annunzio di progetti di attidell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 2febbraio 2016, ha trasmesso, in attuazionedel Protocollo sul ruolo dei Parlamentiallegato al Trattato sull’Unione europea, iseguenti progetti di atti dell’Unione stessa,nonché atti preordinati alla formulazionedegli stessi, che sono assegnati, ai sensidell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-

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toindicate Commissioni, con il parere dellaXIV Commissione (Politiche dell’Unioneeuropea):

Proposte di direttiva del Consigliorecanti rispettivamente modifica della di-rettiva 2011/16/UE per quanto riguarda loscambio automatico obbligatorio di infor-mazioni nel settore fiscale (COM(2016) 25final), corredata dal relativo allegato(COM(2016) 25 final – Annex 1), e normecontro le pratiche di elusione fiscale cheincidono direttamente sul funzionamentodel mercato interno (COM(2016) 26 final),che sono assegnate in sede primaria allaVI Commissione (Finanze). Tali propostesono altresì assegnate alla XIV Commis-sione (Politiche dell’Unione europea) aifini della verifica della conformità al prin-cipio di sussidiarietà; il termine di ottosettimane per la verifica di conformità, aisensi del Protocollo sull’applicazione deiprincìpi di sussidiarietà e di proporziona-lità allegato al Trattato sull’Unione euro-pea, decorre, per entrambe le proposte,dal 3 febbraio 2016.

Proposta di regolamento del Parla-mento europeo e del Consiglio sul mercu-rio che abroga il regolamento (CE)n. 1102/2008 (COM(2016) 39 final), corre-data dai relativi allegati (COM(2016) 39final – Annexes 1 to 5) e documento diaccompagnamento – Documento di lavorodei servizi della Commissione – Sintesidella valutazione d’impatto – Ratifica eattuazione della Convenzione di Minamatasul mercurio (SWD(2016) 14 final), nonchéproposta di decisione del Consiglio relativaalla conclusione della convenzione di Mi-namata sul mercurio (COM(2016) 42 fi-nal), corredata dal relativo allegato(COM(2016) 42 final – Annex 1), che sonoassegnate in sede primaria alle Commis-sioni riunite III (Affari esteri) e XII (Affarisociali). La predetta proposta di regola-mento COM(2016) 39 final è altresì asse-gnata alla XIV Commissione (Politiche del-l’Unione europea) ai fini della verificadella conformità al principio di sussidia-

rietà; il termine di otto settimane per laverifica di conformità, ai sensi del Proto-collo sull’applicazione dei princìpi di sus-sidiarietà e di proporzionalità allegato alTrattato sull’Unione europea, decorre dal3 febbraio 2016.

Proposta di decisione del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativa all’usodella banda di frequenza 470-790 MHznell’Unione (COM(2016) 43 final), corre-data dal relativo documento di accompa-gnamento – Documento di lavoro deiservizi della Commissione – Sintesi dellavalutazione d’impatto (SWD(2016) 19 fi-nal), che è assegnata in sede primaria allaIX Commissione (Trasporti). Tale propostaè altresì assegnata alla XIV Commissione(Politiche dell’Unione europea) ai fini dellaverifica della conformità al principio disussidiarietà; il termine di otto settimaneper la verifica di conformità, ai sensi delProtocollo sull’applicazione dei princìpi disussidiarietà e di proporzionalità allegatoal Trattato sull’Unione europea, decorredal 3 febbraio 2016.

Trasmissione dalla regione autonomadella Sardegna.

La Presidenza della regione autonomadella Sardegna, con lettera in data 26gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi del-l’articolo 2, comma 5, della legge regionale7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Pre-sidente della regione di scioglimento delconsiglio comunale di Domusnovas (Car-bonia-Iglesias).

Questa documentazione è depositatapresso il Servizio per i Testi normativi adisposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzopresentati sono pubblicati nell’Allegato Bal resoconto della seduta odierna.

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PROPOSTA DI LEGGE: S. 1556 – D’INIZIATIVA DEI SENA-TORI: MATURANI ED ALTRI: MODIFICA ALL’ARTICOLO 4DELLA LEGGE 2 LUGLIO 2004, N. 165, RECANTE DISPOSI-ZIONI VOLTE A GARANTIRE L’EQUILIBRIO NELLA RAPPRE-SENTANZA TRA DONNE E UOMINI NEI CONSIGLI REGIO-NALI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3297) E ABBINATEPROPOSTE DI LEGGE: MARCO MELONI ED ALTRI; CENTE-

MERO; MUCCI ED ALTRI (A.C. 1278-3354-3359)

A.C. 3297 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONESULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRE-

SENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nelfascicolo n. 2.

A.C. 3297 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-

VATO DAL SENATO

ART. 1.

(Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio2004, n. 165, in materia di accesso allecandidature per le elezioni dei consigli

regionali).

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge2 luglio 2004, n. 165, la lettera c-bis) èsostituita dalla seguente:

« c-bis) promozione delle pari oppor-tunità tra donne e uomini nell’accesso allecariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale pre-veda l’espressione di preferenze, in cia-scuna lista i candidati siano presenti inmodo tale che quelli dello stesso sesso noneccedano il 60 per cento del totale e siaconsentita l’espressione di almeno duepreferenze, di cui una riservata a uncandidato di sesso diverso, pena l’annul-lamento delle preferenze successive allaprima;

2) qualora siano previste liste senzaespressione di preferenze, la legge eletto-rale disponga l’alternanza tra candidati disesso diverso, in modo tale che i candidatidi un sesso non eccedano il 60 per centodel totale;

3) qualora siano previsti collegiuninominali, la legge elettorale dispongal’equilibrio tra candidature presentate colmedesimo simbolo in modo tale che icandidati di un sesso non eccedano il 60per cento del totale ».

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI

LEGGE

ART. 1.

(Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio2004, n. 165, in materia di accesso allecandidature per le elezioni dei consigli

regionali).

Al comma 1, sostituire il capoversolettera c-bis) con il seguente:

« c-bis) garanzia dell’equilibrio nellarappresentanza tra donne e uomini, di-sponendo che:

1) nelle liste elettorali nessuno deidue generi possa essere rappresentato inmisura superiore a due terzi;

2) nelle liste elettorali si prevedal’obbligo dell’alternanza dei due generi,pena l’inammissibilità delle stesse;

3) l’elettore possa esprimere, nelleapposite righe della scheda, uno o due votidi preferenza, scrivendo il cognome, ov-vero il nome ed il cognome, dei duecandidati compresi nella lista stessa. Nelcaso di espressione di due preferenze, unadeve riguardare un candidato di generemaschile e l’altra un candidato di generefemminile della stessa lista, pena l’annul-lamento della seconda preferenza ».

1. 1. Costantino, Quaranta, D’Attorre,Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Du-ranti, Daniele Farina, Fassina, Fava,Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli,Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbi-chler, Marcon, Melilla, Paglia, Palaz-zotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Pla-cido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto,Zaccagnini, Zaratti.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),alinea, sostituire le parole: delle pari op-portunità tra donne e uomini nell’accesso

alle cariche elettive con le seguenti: del-l’equilibrio tra donne e uomini nella rap-presentanza.

1. 3. Mucci, Centemero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),numero 1), dopo le parole: in ciascuna listaaggiungere le seguenti:, a pena di inam-missibilità,.

1. 6. Mucci, Centemero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),numero 1), sostituire le parole da: 60 percento fino alla fine del numero, con leseguenti: 50 per cento del totale e siaconsentita l’espressione di una sola prefe-renza, pena l’annullamento di tutte lepreferenze espresse.

1. 50. Lauricella.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),numero 1), sostituire le parole: 60 percento con le seguenti: 50 per cento.

1. 9. Galgano, Capua, Catalano, Matar-rese, Pinna, Vargiu, Vezzali, Locatelli,Fitzgerald Nissoli, Pastorelli, Cente-mero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),numero 2), sostituire le parole da: in modotale fino alla fine del numero con leseguenti:, a pena di inammissibilità delleliste;.

1. 15. Mucci, Centemero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),numero 2), sostituire le parole: 60 percento con le seguenti: 50 per cento.

1. 16. Galgano, Capua, Catalano, Matar-rese, Pinna, Vargiu, Vezzali, Locatelli,Fitzgerald Nissoli, Pastorelli, Cente-mero.

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Al comma 1, capoverso lettera c-bis), nu-mero 2), aggiungere in fine, le seguenti pa-role:, a pena di inammissibilità delle liste;.

1. 17. Mucci, Centemero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),numero 3), sostituire le parole da: la leggeelettorale disponga fino alla fine dellalettera con le seguenti: è obbligatoria lapresentazione di liste di candidati contrad-distinte dal medesimo simbolo e composteda un uguale numero di candidati dei duegeneri, a pena di inammissibilità della listastessa;.

1. 18. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto,Locatelli, Centemero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),numero 3), sostituire le parole: 60 percento con le seguenti: 50 per cento.

1. 21. Galgano, Capua, Catalano, Matar-rese, Pinna, Vargiu, Vezzali, Locatelli,Fitzgerald Nissoli, Pastorelli, Cente-mero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),numero 3), aggiungere, in fine, le parole:, apena di inammissibilità delle candidature.

1. 22. Mucci, Centemero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) in caso di riparto delle eventualirisorse spettanti ai gruppi consiliari, pre-visione di forme di incentivazione in fa-vore dei gruppi in cui la percentuale dicomponenti del genere sottorappresentatorisulti pari o superiore al 40 per cento,secondo modalità stabilite dall’organo rap-presentativo.

1. 24. Mucci, Centemero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) presenza paritaria di candidati deidue generi quale condizione di accesso deisoggetti politici ai mezzi di informazionenei programmi di comunicazione politicadurante le campagne elettorali.

1. 25. Mucci, Centemero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) in caso di inosservanza delle dispo-sizioni volte a garantire l’equilibrio nellarappresentanza di genere nella composi-zione nei consigli regionali, questi venganoimmediatamente sciolti.

1. 26. Costantino, D’Attorre, Quaranta,Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Du-ranti, Daniele Farina, Fassina, Fava,Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli,Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbi-chler, Marcon, Melilla, Paglia, Palaz-zotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Pla-cido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto,Zaccagnini, Zaratti.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) la normativa in materia di equilibriodi genere nella composizione dei consigliregionali sia rispettata anche attraversol’introduzione di un sistema di monitorag-gio e vigilanza e di un adeguato regimesanzionatorio.

1. 27. Costantino, D’Attorre, Quaranta,Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Du-ranti, Daniele Farina, Fassina, Fava,Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli,Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbi-chler, Marcon, Melilla, Paglia, Palaz-zotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Pla-cido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto,Zaccagnini, Zaratti.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) nel caso di sistemi elettorali cheadottino meccanismi diversi da quelli pre-

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visti dai numeri 1), 2) e 3), è prevista, inogni caso, l’applicazione dei principi con-tenuti nei medesimi numeri.

1. 28. Mucci, Centemero.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis),aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) dichiarazione di illegittimità dellacandidatura contemporanea in più circo-scrizioni. La presentazione di candidaturedella medesima persona in più liste, collegio circoscrizione comporta la decadenzadel candidato e la sua ineleggibilità.

1. 29. Mucci, Centemero.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – (Modifiche alla legge 24aprile 1998, n. 128, e alla legge 8 aprile2010, n. 61, per garantire la parità tra isessi nei consigli di amministrazione deiconsorzi di tutela delle denominazioni diorigine protetta, delle indicazioni geografi-che protette e delle attestazioni di specifi-cità). – 1. All’articolo 53, della legge 24aprile 1998, n. 128 e successive modifica-zioni, dopo il comma 17, è inserito ilseguente:

« 17-bis. Lo statuto dei predetti con-sorzi prevede ad ogni modo, che il ripartodegli amministratori da eleggere sia effet-tuato in base a un criterio che assicuril’equilibrio tra i generi. Il genere menorappresentato deve ottenere almeno unterzo degli amministratori eletti. Tale cri-terio di riparto si applica per tre mandaticonsecutivi. Qualora la composizione delconsiglio di amministrazione risultantedall’elezione non rispetti il criterio diriparto previsto dal presente comma, ilMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali diffida il consorzio inte-ressato affinché si adegui a tale criterioentro il termine massimo di quattro mesidalla diffida. In caso di inottemperanzaalla diffida, il predetto Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestalifissa un nuovo termine di tre mesi ad

adempiere. In caso di ulteriore inottem-peranza rispetto a tale nuova diffida, icomponenti eletti decadono dalla carica.Lo statuto dei consorzi provvede a di-sciplinare le modalità di formazione delleliste ed i casi di sostituzione in corso dimandato al fine di garantire il rispettodel criterio di riparto previsto dal pre-sente comma ».

2. All’articolo 17, comma 3, del decretolegislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo lalettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) Lo statuto prevede, inoltre,che il riparto degli amministratori daeleggere sia effettuato in base a un criterioche assicuri l’equilibrio tra i generi. Ilgenere meno rappresentato deve ottenerealmeno un terzo degli amministratorieletti. Tale criterio di riparto si applica pertre mandati consecutivi. Qualora la com-posizione del consiglio di amministrazionerisultante dall’elezione non rispetti il cri-terio di riparto previsto dai precedentiperiodi, il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali diffida il consorziointeressato affinché si adegui a tale crite-rio entro il termine massimo di quattromesi dalla diffida. In caso di inottempe-ranza alla diffida, il predetto Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali fissa un nuovo termine di tre mesi adadempiere. In caso di ulteriore inottem-peranza rispetto a tale nuova diffida, icomponenti eletti decadono dalla carica.Lo statuto provvede a disciplinare le mo-dalità di formazione delle liste ed i casi disostituzione in corso di mandato al fine digarantire il rispetto del criterio di ripartoprevisto dalla presente lettera »;

3. I consorzi previsti dalle disposizionidi cui ai commi 1 e 2 provvedono adadeguarsi alle medesime disposizioni entro6 mesi dalla data di entrata in vigore delpresente articolo.

1. 050. Mongiello, Capozzolo, Iacono,Marchi, Amato, Tidei, Sgambato, Ter-rosi, Gribaudo, Iori, Antezza, Carloni,D’Incecco, Cimbro, Piccione, Rotta, Ca-pone, Valeria Valente, Romanini.

(Inammissibile)

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Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Equilibrio di genere nella composizionedella Giunta regionale).

1. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165,dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis. – Equilibrio di generenella composizione delle Giunte regionali. –1. Le regioni disciplinano le modalità dielezione o nomina dei componenti dellaGiunta regionale, in armonia con l’articolo51, primo comma, della Costituzione, as-sicurando una presenza dei componenti diciascun genere non inferiore al 40 percento.

1. 01. Mucci, Centemero.

A.C. 3297 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DILEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-

VATO DAL SENATO

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-L’ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI

LEGGE

ART. 2.

(Entrata in vigore).

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 3.

(Disposizioni di attuazione).

1. Le disposizioni di cui alla presentelegge costituiscono principi generali del-

l’ordinamento giuridico della Repubblicadi diretta attuazione dell’articolo 51,primo comma, della Costituzione.

2. Le regioni a statuto ordinario prov-vedono all’attuazione delle disposizioni dicui alla presente legge entro sei mesi dallasua data di entrata in vigore. La mancataattuazione costituisce grave violazione dilegge e si applicano le disposizioni conte-nute nell’articolo 126 della Costituzione.

3. Le regioni a statuto speciale adeguano ipropri ordinamenti alle disposizioni di cuialla presente legge entro sei mesi dalla suadata di entrata in vigore, in conformità airispettivi statuti e alle relative norme di at-tuazione.

2. 01. Mucci, Centemero.

A.C. 3297 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all’esame prevedela promozione delle pari opportunità tradonne e uomini nell’accesso alle caricheelettive dei Consigli regionali;

i princìpi dettati dalla proposta dilegge non risultano direttamente applica-bili nelle Regioni a statuto speciale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di considerare taliprincìpi come princìpi generali dell’ordi-namento giuridico della Repubblica di di-retta attuazione dell’articolo 51, primocomma, della Costituzione, a cui le regionia statuto speciale, nel rispetto dei rispettivistatuti e delle relative norme di attuazione,adeguano i propri ordinamenti.

9/3297/1. Gregorio Fontana.

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La Camera,

premesso che:

la proposta di legge di iniziativaparlamentare approvata in prima letturadal Senato, introduce, tra i principi fon-damentali in base ai quali le regioni sonotenute a disciplinare con legge il sistemaelettorale regionale, l’adozione di specifi-che misure per la promozione delle pariopportunità tra donne e uomini nell’ac-cesso alle cariche elettive;

il provvedimento in oggetto modi-fica la legge n. 165 del 2004, che – inattuazione dell’articolo 122, primo comma,della Costituzione – reca per l’appunto iprincipi fondamentali concernenti il si-stema di elezione e i casi di ineleggibilitàe di incompatibilità del presidente e deglialtri componenti della giunta regionale,nonché dei consiglieri regionali;

la presenza media delle donne neiconsigli regionali è molto bassa, attestan-dosi intorno al 18 per cento, sensibilmenteal di sotto del dato delle elezioni nazionali(pari al 30,1 per cento nel 2013), nonchédella media UE-28, che risulta pari al 32per cento (dai tratti dal database dellaCommissione europea: Women and men indecision making);

nessun sistema elettorale adottatoin Italia prevede allo stato collegi unino-minali e il provvedimento in oggetto nonprevede una « clausola residuale », chedetti i principi nel caso in cui la leggeelettorale preveda un sistema che nonrientri in quella disciplina principi dettatidalla proposta di legge, inoltre, non indi-cano le sanzioni applicabili in caso diinosservanza delle disposizioni volte a ga-rantire la rappresentanza di genere; lesanzioni possono infatti configurarsi di-versamente, potendosi prevedere l’inam-missibilità della lista o una mera sanzionepecuniaria;

le disposizioni vigenti per il nuovosistema elettorale della Camera, per leelezioni europee e per le elezioni comunali(ad eccezione dei comuni con popolazione

inferiore ai 15.000 abitanti) prevedonocome sanzione l’inammissibilità delle liste;

i principi dettati dalla legge nonrisultano inoltre applicabili nelle regioni astatuto speciale, per le quali vale quantostabilito dalla legge costituzionale 31 gen-naio 2001, n. 2, che ha modificato glistatuti speciali della Regione siciliana,della Valle d’Aosta, della Sardegna, delFriuli-Venezia Giulia e del Trentino-AltoAdige, attribuendo a ciascuna regione lacompetenza legislativa sul proprio sistemadi elezione dei consiglieri, del presidente edegli altri componenti della giunta, nonchéla disciplina dei casi di ineleggibilità eincompatibilità, senza il limite dei principistabiliti con legge statale (come previstoper le regioni a statuto ordinario). La leggeelettorale regionale deve – tra l’altro –« promuovere condizioni di parità per l’ac-cesso alle consultazioni elettorali »,

impegna il Governo:

a prevedere una « clausola resi-duale », che detti i principi nel caso in cuila legge elettorale preveda un sistema chenon rientri in quelli dettati dalla propostadi legge, indicando le sanzioni applicabiliin caso di inosservanza delle disposizionivolte a garantire la rappresentanza digenere;

a provvedere all’eliminazione delladisparità di trattamento rispetto al sistemaelettorale dei consiglieri previsto per leregioni a statuto speciale.

9/3297/2. Matarrelli.

La Camera,

premesso che:

nel 1995 la Piattaforma di Beijingha individuato e stabilito gli obiettivi stra-tegici per promuovere una immagine nonstereotipata della donna nei media. Daallora un largo numero di risoluzioni eraccomandazioni sono state indirizzateagli Stati membri dalle organizzazioni in-ternazionali con uno scarso impatto;

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è stata riscontrata una inferiorerappresentanza delle donne nei media euno spazio limitato nelle notizie o neiprogrammi politici. Le donne impegnatenell’attività politica, sia a livello istituzio-nale che di partito, risultano inoltre an-cora scarsamente menzionate in relazionealla loro attività politica o ai risultatiottenuti in essa e vengono menzionate soloin alcuni ambiti. In particolare nel nostroPaese è stato calcolato che lo spazio de-dicato all’attività politica delle donne èpari al 20 per cento e questo in particolaredurante le campagne elettorali;

questi dati sono stati riscontrati daorganismi internazionali come l’Osce e il

Consiglio d’Europa e l’ECPRD. Si segnalainoltre una percentuale superiore di di-scorsi di odio e di violenza verbale controle donne attive in politica rispetto agliuomini,

impegna il Governo

a mettere in atto dispositivi e regolamentiche garantiscano una presenza paritaria dicandidati donne e uomini, appartenenti adiversi soggetti politici, nei mezzi di in-formazione e nei programmi di comuni-cazione politica, in particolare durante lecampagne elettorali.

9/3297/3. Centemero.

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TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: GRASSIED ALTRI; ARGENTIN ED ALTRI; MIOTTO ED ALTRI;VARGIU ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; RONDINI EDALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA INFAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVEDEL SOSTEGNO FAMILIARE (A.C. 698-1352-2205-2456-2578-

2682-A)

A.C. 698-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolon. 2.

A.C. 698-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULTESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a ga-rantire il rispetto dell’articolo 81 della Co-stituzione:

All’articolo 3, comma 1, sostituire ilsecondo periodo con il seguente: La dota-zione del Fondo di cui al presente commaè determinata in 90 milioni di euro per

l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro perl’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annuia decorrere dal 2018.

All’articolo 5, comma 1, sostituire laparola: 2015 con la seguente: 2016.

Conseguentemente al comma 2 del me-desimo articolo sostituire le parole: valutatein 35,7 milioni di euro per l’anno 2016 ein 20,4 milioni di euro annui a decorreredal 2017 con le seguenti: valutate in 35,7milioni di euro per l’anno 2017 e in 20,4milioni di euro annui a decorrere dal2018.

All’articolo 6 sostituire il comma 8 conil seguente: 8. Le agevolazioni di cui aicommi 1, 4 e 5 si applicano a decorreredal 1o gennaio 2017, mentre le agevola-zioni di cui al comma 7 si applicano adecorrere dal periodo di imposta 2016.

Conseguentemente sostituire il comma10 del medesimo articolo con il seguente:10. Alle minori entrate derivanti daicommi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2017, edal comma 7, valutate in 6 milioni di europer l’anno 2017 e in 3,5 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2018, si prov-vede ai sensi dell’articolo 9.

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Conseguentemente all’articolo 9 sosti-tuire i commi 1 e 2 con il seguente: 1. Aglioneri derivanti dall’articolo 3, comma 1,pari a 90 milioni di euro per l’anno 2016,a 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e a56,1 milioni di euro annui a decorrere dal2018, e alle minori entrate derivanti dagliarticoli 5 e 6, valutate complessivamente in51,7 milioni di euro per l’anno 2017 e in33,9 milioni di euro annui a decorrere dal2018, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 400, della legge 28 dicembre 2015,n. 208.

All’articolo 7 dopo la parola: avvia ag-giungere le seguenti: nell’ambito delle ri-sorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e, comun-que,

e con la seguente osservazione;

All’articolo 8, aggiungere, in fine, il se-guente periodo: La relazione illustra altresìl’effettivo andamento delle minori entratederivanti dalle medesime disposizioni, an-che al fine di evidenziare gli eventualiscostamenti rispetto alle previsioni.

sugli emendamenti trasmessi dall’Assem-blea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.10, 2.56, 2.58, 3.1,3.50, 3.58, 4.50, 4.63, 5.51, 6.2, 6.4, 6.5,6.13, 6.26, 6.27, 7.50 e 9.50 e sugli articoliaggiuntivi 4.02 e 7.050, in quanto suscet-tibili di determinare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica privi diidonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull’emendamento 8.200 della Commis-sione e sulle restanti proposte emendative.

A.C. 698-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, in attuazione deiprincipi stabiliti dagli articoli 2, 30, 32 e 38della Costituzione, dagli articoli 24 e 26della Carta dei diritti fondamentali del-l’Unione europea e dagli articoli 3 e 19,con particolare riferimento al comma 1,lettera a), della Convenzione delle NazioniUnite sui diritti delle persone con disabi-lità, fatta a New York il 13 dicembre 2006e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3marzo 2009, n. 18, è volta a favorire ilbenessere, l’inclusione sociale e l’autono-mia delle persone con disabilità.

2. La presente legge disciplina misuredi assistenza, cura e protezione in favoredelle persone con disabilità grave, nondeterminata dal naturale invecchiamentoo da patologie connesse alla senilità, privedi sostegno familiare in quanto mancantidi entrambi i genitori o perché gli stessinon sono in grado di sostenere le respon-sabilità della loro assistenza. Tali misuresono adottate previa predisposizione oaggiornamento del progetto individuale dicui all’articolo 14 della legge 8 novembre2000, n. 328, e sono assicurate anche invista del venir meno del sostegno familiareattraverso la progressiva presa in caricodella persona interessata già durante l’esi-stenza in vita dei genitori. Lo stato didisabilità grave, di cui all’articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104, è accertato con le modalità indi-cate all’articolo 4 della medesima legge.Restano comunque salvi i livelli essenzialidi assistenza e gli altri benefici previstidalla legislazione vigente in favore dellepersone disabili.

3. La presente legge è volta, altresì, adagevolare le erogazioni da parte di soggettiprivati e la costituzione di trust in favore

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di persone con disabilità, secondo le mo-dalità e alle condizioni previste dagli ar-ticoli 5 e 6.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Finalità).

Al comma 1, sostituire le parole: 2, 30,32 e 38 della Costituzione con le seguenti:2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione.

1. 50. Baroni, Mantero, Di Vita, Lorefice,Grillo, Silvia Giordano.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 3 e 19,con particolare riferimento al comma 1,lettera a), con le seguenti: 3, 4, 10, 12, 14,15, 16, 17 e 19, con particolare riferimentoal comma 1, lettera a), nonché 22, 25 e 28.

1. 51. Di Vita, Silvia Giordano, Mantero,Baroni, Grillo, Lorefice.

Al comma 1, dopo le parole: favorire ilbenessere, aggiungere le seguenti: la deisti-tuzionalizzazione,.

1. 52. Nicchi, Gregori, Fratoianni.

Al comma 1, sostituire le parole: l’in-clusione con le seguenti: la piena inclu-sione.

1. 53. Grillo, Di Vita, Mantero, SilviaGiordano, Baroni, Lorefice.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole da: disciplina misure di assistenza,fino a: all’articolo 4 della medesima legge.con le seguenti: in applicazione dell’arti-

colo 19 della Convenzione delle NazioniUnite sui diritti delle persone con disabi-lità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009,n. 18 e ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 4 ottobre 2013 « Ado-zione del programma di azione biennaleper la promozione dei diritti e l’integra-zione delle persone con disabilità » linea diintervento 3, disciplina misure volte agarantire il diritto alla vita indipendente eautodeterminata alle persone con disabi-lità grave. La presente legge regola inoltreche alle medesime sia garantita l’assi-stenza personale necessaria per consentireloro la personalizzazione degli interventi,l’integrazione sociale e la permanenza nelproprio ambiente di vita in particolarefinalizzata a contrastare l’isolamento o lasegregazione. Tali interventi sono direttialle persone con disabilità grave prive diadeguato sostegno familiare in quantomancanti di entrambi i genitori o perchégli stessi non sono in grado di sostenere laresponsabilità della loro assistenza.

1. 11. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole: misure di assistenza, cura e pro-tezione con le seguenti: misure per la vitaindipendente e l’inclusione nella società.

Conseguentemente, all’articolo 3:

comma 2, primo periodo, sostituire leparole: misure di assistenza, cura e pro-tezione con le seguenti: misure per la vitaindipendente e l’inclusione nella società.

sostituire la rubrica con la seguente:Incremento del Fondo per la vita indipen-dente, l’inclusione sociale e l’assistenzaalle persone con disabilità grave prive delsostegno familiare.

1. 54. Nicchi, Gregori, Fratoianni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole: cura e protezione con le seguenti:e cura.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

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Conseguentemente, all’articolo 3, comma2, primo periodo, sostituire le parole: curae protezione con le seguenti: e cura.

1. 55. Di Vita, Lorefice, Grillo, Mantero,Baroni, Silvia Giordano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire laparola: protezione con le seguenti: a tuteladei diritti umani.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma2, primo periodo, sostituire la parola: pro-tezione con le seguenti: a tutela dei dirittiumani.

1. 56. Baroni, Grillo, Mantero, Di Vita,Lorefice, Silvia Giordano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire laparola: protezione con le seguenti: a tuteladella salute.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma2, primo periodo, sostituire la parola: prote-zione con le seguenti: a tutela della salute.

1. 57. Silvia Giordano, Grillo, Mantero,Di Vita, Baroni, Lorefice.

Al comma 2, primo periodo, sostituire laparola: protezione con la seguente: tutela.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma2, primo periodo, sostituire la parola: pro-tezione con la seguente: tutela.

1. 58. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo,Mantero, Baroni, Di Vita.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere,infine, le parole: , in conformità con quantoprevisto dal « Programma di azione bien-nale per la promozione dei diritti e l’inte-grazione delle persone con disabilità », inparticolare linee di interventi 3 e 6.

1. 59. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Gior-dano, Mantero, Lorefice.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: , nel rispetto delle compe-tenze, dell’amministratore di sostegno, senominato.

1. 60. Miotto.

Al comma 2, secondo periodo, dopo leparole: Tali misure aggiungere le seguenti:sono volte a evitare l’istituzionalizzazionedelle suddette persone e.

1. 61. Nicchi, Gregori, Fratoianni.

Al comma 2, secondo periodo, dopo leparole: Tali misure aggiungere le seguenti:, volte anche ad evitare l’istituzionalizza-zione,.

1. 61. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Nicchi, Gregori, Fratoianni.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere,infine, le parole: , in conformità con quantoprevisto dal « Programma di azione bien-nale per la promozione dei diritti e l’inte-grazione delle persone con disabilità », inparticolare linee di interventi 3 e 6.

1. 70. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Gior-dano, Mantero, Lorefice.

Al comma 2, dopo il secondo periodo,aggiungere i seguenti: Nel caso in cui siagià in atto un’amministrazione di sostegno,oppure venga, con l’attenuarsi o con ilvenir meno del supporto familiare, datocorso all’apertura della medesima, spettaal giudice tutelare, sentita ove possibile lapersona interessata, i genitori o il genitoreeventualmente ancora in vita, con l’ap-porto dei vari esperti di settore, sulla basedelle indicazioni dell’amministratore di so-stegno, definire o aggiornare i termini delprogetto individuale di vita del beneficia-rio, con le necessarie determinazioni sulterreno esistenziale e familiare, su quellosanitario, su quello patrimoniale.

1. 63. Iori.

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 2016 — N. 561

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Al comma 2, dopo il secondo periodo,aggiungere il seguente: Nel caso in cuivenga nominato un amministratore disostegno, questi, tenuto conto, ove pos-sibile della volontà della persona interes-sata e dei genitori o del genitore even-tualmente in vita, definisce o aggiorna itermini del progetto individuale di vitadel beneficiario.

1. 63. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Iori.

(Approvato)

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere,in fine, le parole: , tenuto conto dellaClassificazione Internazionale del Funzio-namento, Disabilità e Salute (ICF) per laparte di funzioni e strutture corporee,come previsto dalla Linea di intervento 1del decreto del Presidente della Repub-blica 4 ottobre 2013 « Adozione del pro-gramma di azione biennale per la promo-zione dei diritti e l’integrazione delle per-sone con disabilità ».

1. 14. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 2, quarto periodo, sostituirela parola: benefici con le seguenti: inter-venti di cura e di sostegno.

1. 65. Lenzi.

(Approvato)

Al comma 2, quarto periodo, sostituire leparole: persone disabili con le seguenti:persone con disabilità.

Conseguentemente:

all’articolo 4, comma 2, sostituire leparole: persone disabili con le seguenti:persone con disabilità;

all’articolo 6:

al comma 2, sostituire le parole:persone disabili con le seguenti: personecon disabilità;

al comma 3, lettera b), sostituire,ovunque ricorrano, le parole: persone di-sabili con le seguenti: persone con disabi-lità.

1. 66. Murer, Sbrollini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, leparole: che risultano conseguentemente in-tegrati dalle risorse e dagli interventi dicui alla presente legge.

1. 67. Nicchi, Gregori.

Sopprimere il comma 3.

1. 12. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 3, sostituire le parole: è volta,altresì, ad agevolare erogazioni da parte disoggetti privati e con le seguenti: fornisceprecise indicazioni e agevolazioni fiscaliper.

1. 68. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita,Lorefice, Grillo, Mantero.

Al comma 3 sostituire le parole: , altresì,ad agevolare con le seguenti: a disciplinare.

1. 13. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 3, sostituire le parole: leerogazioni da parte di soggetti privati conle seguenti: stipula di polizze di assicura-zione.

1. 69. Miotto.

Al comma 3, dopo la parola: privatiaggiungere le seguenti: , la stipula di po-lizze di assicurazione.

1. 69. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Miotto.

(Approvato)

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 2016 — N. 561

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A.C. 698-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Definizione delle prestazioni assistenzialida garantire in tutto il territorio nazionale).

1. Nell’ambito del procedimento di de-terminazione dei livelli essenziali delleprestazioni (LEP) e degli obiettivi di ser-vizio di cui all’articolo 13 del decretolegislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono de-finiti i livelli essenziali delle prestazioninel campo sociale da garantire ai soggettidi cui all’articolo 1 della presente legge intutto il territorio nazionale, ai sensi del-l’articolo 117, secondo comma, lettera m),della Costituzione.

2. Nelle more del completamento delprocedimento di definizione dei livelli es-senziali delle prestazioni di cui all’articolo13 del decreto legislativo 6 maggio 2011,n. 68, il Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, previa intesa in sededi Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, definisce con proprio decreto, daemanare entro sei mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, gliobiettivi di servizio per le prestazioni daerogare ai soggetti di cui all’articolo 1, neilimiti delle risorse disponibili a valere sulFondo di cui all’articolo 3.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Definizione delle prestazioni assistenzialida garantire in tutto il territorio nazionale).

Sopprimere il comma 1.

2. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita,Grillo, Lorefice, Mantero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge con decretodel Ministro della salute, di concerto conil Ministro del lavoro e delle politichesociali, sono definiti i livelli delle presta-zioni sociali, ai sensi della legge 8 novem-bre 2000, n. 328.

2. 7. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitii livelli essenziali delle prestazioni socialiai sensi dell’articolo 22, comma 2, dellalegge 8 novembre 2000, n. 328.

2. 5. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo,Silvia Giordano, Mantero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge con decretodel Ministro della salute, di concerto conil Ministro del lavoro e delle politichesociali, sono definiti i livelli delle presta-zioni sociali, ai sensi della legge 8 novem-bre 2000, n. 328, e dell’articolo 117, se-condo comma, lettera m), della Costitu-zione.

2. 51. Di Vita, Lorefice, Mantero, Grillo,Baroni, Silvia Giordano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitii livelli essenziali delle prestazioni socialiai sensi dell’articolo 22, comma 2, dellalegge 8 novembre 2000, n. 328, e dell’ar-ticolo 117, secondo comma, lettera m),della Costituzione.

2. 53. Mantero, Grillo, Di Vita, Lorefice,Silvia Giordano, Baroni.

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 2016 — N. 561

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge con decretodel Ministro della salute, di concerto conil Ministro del lavoro e delle politichesociali, sono definiti i livelli delle presta-zioni sociali, ai sensi della 8 novembre2000, n. 328.

2. 8. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitii livelli essenziali delle prestazioni socialiai sensi dell’articolo 22, comma 2, dellalegge 8 novembre 2000, n. 328.

2. 6. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo,Silvia Giordano, Lorefice.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dall’approvazione dellapresente legge con decreto del Ministrodella salute, di concerto con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali e sentito ilDipartimento per le pari opportunitàpresso la Presidenza del Consiglio dei mini-stri, sono definiti i livelli delle prestazionisociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000,n. 328, e dell’articolo 117, secondo comma,lettera m), della Costituzione.

2. 50. Grillo, Mantero, Lorefice, SilviaGiordano, Di Vita, Baroni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge con decretodel Ministro della salute, di concerto conil Ministro del lavoro e delle politichesociali, sono definiti i livelli delle presta-zioni sociali, ai sensi della legge 8 novem-bre 2000, n. 328, e dell’articolo 117, se-

condo comma, lettera m), della Costitu-zione.

2. 52. Baroni, Silvia Giordano, Lorefice,Grillo, Mantero, Di Vita.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitii livelli essenziali delle prestazioni socialiai sensi dell’articolo 22, comma 2, dellalegge 8 novembre 2000, n. 328, e dell’ar-ticolo 117, lettera m), della Costituzione.

2. 54. Grillo, Baroni, Mantero, Lorefice,Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 1, dopo le parole: di cuiall’articolo 1 aggiungere le seguenti: ,comma 2.

2. 55. Miotto.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

2. 9. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 2, dopo le parole: definiscecon proprio decreto aggiungere le seguenti:previo parere delle competenti Commis-sioni parlamentari.

2. 12. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo,Silvia Giordano, Lorefice.

Al comma 2, dopo le parole: di cuiall’articolo 1 aggiungere le seguenti: ,comma 2.

2. 57. Miotto.

(Approvato)

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

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Page 22: DOCUMENTIESAMINATINELCORSODELLASEDUTA …

Al comma 2, sopprimere le parole: neilimiti delle risorse disponibili a valere sulFondo di cui all’articolo 3.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 3 e 4;

all’articolo 9, sopprimere il comma 1.

2. 58. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 2, sopprimere le parole: neilimiti delle risorse disponibili.

2. 10. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita,Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 2, sostituire le parole: avalere sul Fondo di cui all’articolo 3 conle seguenti: come integrato dalle risorse dicui all’articolo 1, comma 400, della legge28 dicembre 2015, n. 208.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma1, aggiungere, in fine, le parole: comeintegrato dalle risorse di cui all’articolo 1,comma 400, della legge 28 dicembre 2015,n. 208.

2. 56. Nicchi, Gregori.

A.C. 698-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Istituzione del Fondo per l’assistenza allepersone con disabilità grave prive del so-

stegno familiare).

1. Per le finalità di cui all’articolo 1,commi 1 e 2, e all’articolo 2, comma 2, èistituito nello stato di previsione del Mi-nistero del lavoro e delle politiche socialiil Fondo per l’assistenza alle persone condisabilità grave prive del sostegno fami-

liare, di seguito denominato « Fondo ». Ladotazione del Fondo è determinata ai sensidell’articolo 9.

2. L’accesso alle misure di assistenza,cura e protezione a carico del Fondo èsubordinato alla sussistenza di requisiti daindividuare con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, da emanareentro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze econ il Ministro della salute, previa intesain sede di Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni. Con le medesime modalità il Mi-nistro del lavoro e delle politiche socialiprovvede annualmente alla ripartizionedelle risorse del Fondo.

3. Le regioni adottano indirizzi di pro-grammazione e definiscono i criteri e lemodalità per la concessione e l’erogazionedei finanziamenti, le modalità per la pub-blicità dei finanziamenti erogati e per laverifica dell’attuazione delle attività svoltee le ipotesi di revoca dei finanziamenticoncessi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Istituzione del Fondo per l’assistenza allepersone con disabilità grave prive del so-

stegno familiare).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Fondo per la non autosufficienzadi cui all’articolo 1, comma 1264, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-sive modificazioni, è incrementato di 200milioni di euro a decorrere dal 2016. Talisomme sono vincolate al finanziamentoesclusivo di progetti per la vita indipen-dente e l’inclusione nella società, secondole finalità disposte dalla presente legge.

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 2016 — N. 561

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Conseguentemente:

sostituire la rubrica con la seguente:Incremento del Fondo per la non auto-sufficienza finalizzato al finanziamento diprogetti per la vita indipendente e l’inclu-sione nella società;

all’articolo 9:

al comma 1, sostituire le parole da:56,9 milioni fino alla fine del comma conle seguenti: 200 milioni di euro a decorreredal 2016;

al comma 2,

sostituire le parole: 56,9 milioni dieuro per l’anno 2016 e a 66,8 milioni dieuro annui a decorrere dal 2017 con leseguenti: 200 milioni di euro a decorreredal 2016;

aggiungere, in fine, la seguente let-tera:

c) quanto a 125 milioni di europer il 2016, 92 milioni di euro per il 2017e 95 milioni di euro a decorrere dal 2018,mediante corrispondente riduzione ditutte le dotazioni di parte corrente delbilancio dello Stato iscritte nell’ambitodelle spese rimodulabili di cui all’articolo21, comma 5, lettera b), della legge 31dicembre 2009, n. 196, ad eccezione dellespese relative alle missioni: diritti sociali;politiche sociali e famiglia; politiche per illavoro; tutela della salute.

sopprimere il comma 3.

3. 50. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita,Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: all’articolo 2 con le seguenti: perl’attuazione dell’articolo 2.

3. 51. Miotto.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: comma 2, aggiungere le seguenti: al

fine di potenziare il sistema integrato degliinterventi e dei servizi sociali.

3. 52. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, sostituire il secondo pe-riodo con il seguente: La dotazione delFondo di cui al presente comma è deter-minata in 90 milioni di euro per l’anno2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno2017 e in 56,1 milioni di euro annui adecorrere dal 2018.

3. 100. (da votare ai sensi dell’articolo 86,comma 4-bis del Regolamento)

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

3. 1. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Sopprimere il comma 3.

3. 2. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita,Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 3, sopprimere le parole: con-cessione e.

3. 57. Lenzi.

Al comma 3, sopprimere le parole: laconcessione e.

3. 57. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Lenzi.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: modalitàper la pubblicità aggiungere le seguenti: ela tracciabilità.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Il Governo definisce al-tresì il sistema di controllo telematicodelle suddette attività di verifica e trac-

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 2016 — N. 561

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ciabilità dei finanziamenti concessi e ero-gati dalle regioni.

3. 58. Silvia Giordano, Grillo, Baroni, DiVita, Lorefice, Mantero.

Al comma 3, dopo le parole: modalitàper la pubblicità aggiungere le seguenti: ela tracciabilità.

3. 6. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo,Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 3, aggiungere, in fine, leparole: , nel rispetto delle linee guidaemanate, entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,dal Ministero del lavoro e delle politichesociali di concerto con il Ministero dellasalute, volte a definire trasparenza epubblicità delle procedure, anche di ve-rifica, nonché criteri e requisiti qualitativie quantitativi minimi che devono esseregarantiti dalle strutture, dagli interventi edai programmi, anche alla luce dellefinalità e degli obiettivi di cui all’articolo4, comma 1.

3. 59. Nicchi, Gregori, Fratoianni.

A.C. 698-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Finalità del Fondo).

1. Il Fondo è destinato all’attuazionedegli obiettivi di servizio di cui all’articolo2, comma 2, e, in particolare, alle seguentifinalità:

a) attivare programmi di interventovolti a favorire percorsi di deistituziona-lizzazione, di supporto alla domiciliaritàin residenze o gruppi-appartamento cheriproducano le condizioni abitative e re-lazionali della casa familiare e che ten-gano conto anche delle migliori opportu-nità offerte dalle nuove tecnologie, al fine

di impedire l’isolamento delle persone condisabilità;

b) realizzare interventi per la perma-nenza temporanea in una soluzione abi-tativa extrafamiliare per far fronte adeventuali situazioni di emergenza;

c) realizzare interventi innovativi diresidenzialità per le persone di cui all’ar-ticolo 1, comma 2, volti alla creazione distrutture alloggiative di tipo familiare o dianaloghe soluzioni residenziali previstedalle normative regionali, che possonocomprendere il pagamento degli oneri diacquisto, di locazione, di ristrutturazione edi messa in opera degli impianti e delleattrezzature necessari per il funziona-mento degli alloggi e delle strutture me-desimi;

d) sviluppare, ai fini di cui alle letterea) e c), programmi di accrescimento dellaconsapevolezza, di abilitazione e di svi-luppo delle competenze per la gestionedella vita quotidiana e per il raggiungi-mento del maggior livello di autonomiapossibile delle persone di cui all’articolo 1,comma 2.

2. Al finanziamento dei programmi eall’attuazione degli interventi di cui alcomma 1, nel rispetto del principio disussidiarietà e delle rispettive competenze,possono compartecipare le regioni, gli entilocali, gli enti del terzo settore, nonchéaltri soggetti di diritto privato con com-provata esperienza nel settore dell’assi-stenza alle persone disabili e le famiglieche si associano per le finalità di cuiall’articolo 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Finalità del Fondo).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Le risorse del Fondo di cui all’arti-colo 3, comma 1, sono destinate all’attua-

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

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zione delle seguenti finalità, in relazione aquanto previsto dalla linea di intervento 3del decreto del Presidente della Repub-blica 4 ottobre 2013 « Adozione del pro-gramma di azione biennale per la promo-zione dei diritti e l’integrazione delle per-sone con disabilità »:

a) incrementare l’autonomia, l’indi-pendenza e la soddisfazione del disabile,perseguendo come obiettivo primario l’ef-ficacia degli interventi assistenziali di cuialla presente legge;

b) realizzare progetti individuali divita indipendente, percorsi di supportoalla domiciliarità favorendo l’autogestionedei servizi assistenziali al fine di contra-stare il ricorso all’istituzionalizzazione;

c) solo in via residuale, ove gli inter-venti di cui alle lettere a) e b) non fosseroattuabili, realizzare programmi di inter-vento in residenze che riproducano lecondizioni abitative e relazionali della casafamiliare, con la previsione di eventualemessa in opera di impianti e attrezzaturenecessari per il funzionamento di taliresidenze;

d) sviluppare, ai fini di cui alle letterea) e b), programmi di apprendimento, diaccrescimento della consapevolezza e direcupero di capacità, acquisizione dinuove competenze necessarie alla gestionedella vita quotidiana per il raggiungimentodel massimo livello di autonomia perso-nale possibile da parte delle persone di cuiall’articolo 1.

4. 14. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:Il Fondo è destinato con le seguenti: Lerisorse del Fondo, come integrate dallerisorse di cui all’articolo 1, comma 400,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sonodestinate.

4. 50. Nicchi, Gregori, Fratoianni.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: alleseguenti finalità aggiungere le seguenti: ,con priorità per gli interventi per la dei-stituzionalizzazione, di cui alla lettera a),e per gli interventi di cui alla lettera d).

4. 51. Nicchi, Gregori, Fratoianni.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: alleseguenti finalità aggiungere le seguenti:, inordine di priorità.

4. 13. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola:attivare aggiungere le seguenti: e potenziare.

4. 52. Nicchi, Gregori.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:di supporto aggiungere le seguenti: domi-ciliare, laddove possibile, o.

4. 53. Nicchi, Gregori, Fratoianni.

Al comma 1, lettera a), sostituire leparole: residenze o gruppi-appartamentocon le seguenti: abitazioni, possibilmentescelte dalla persona disabile direttamenteinteressata.

4. 54. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera a), sostituire laparola: residenze con la seguente: abita-zioni.

4. 55. Grillo, Silvia Giordano, Lorefice,Baroni, Di Vita, Mantero.

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

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Al comma 1, lettera a), sostituire leparole da: , di supporto fino a: residenzecon le seguenti: e di supporto alla domi-ciliarità in abitazioni.

4. 55. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Grillo, Silvia Giordano, Lore-fice, Baroni, Di Vita, Mantero.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole:interventi innovativi aggiungere le seguenti:di co-housing, anche su base contrattualeprivata assistita, e.

Conseguentemente, al comma 2, dopo leparole: di diritto privato aggiungere leseguenti: senza scopo di lucro e non eser-citanti attività di impresa,.

4. 64. Marazziti.

Al comma 1, lettera c), sostituire leparole da: strutture fino a: familiare con leseguenti: soluzioni alloggiative di tipo fa-miliare e di co-housing.

4. 64. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Marazziti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole:di tipo familiare o aggiungere le seguenti:, solo laddove non possibile,.

4. 56. Nicchi, Gregori, Fratoianni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere leparole: o di analoghe soluzioni residenzialipreviste dalle normative regionali.

*4. 8. Nicchi, Gregori, Fratoianni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere leparole: o di analoghe soluzioni residenzialipreviste dalle normative regionali.

*4. 15. Grillo, Baroni, Di Vita, SilviaGiordano, Lorefice, Mantero.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole:analoghe soluzioni residenziali aggiungerele seguenti: che riproducano le condizioniabitative e relazionali della casa familiare.

4. 57. Nicchi, Gregori.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole:previste dalla normativa regionale aggiun-gere le seguenti: e comunque con unacapienza massima di accoglienza non su-periore a otto persone.

4. 58. Nicchi, Gregori.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le parole: Ove possibile, tali pro-grammi sono svolti, almeno parzialmente,da altre persone con disabilità, ancheattraverso agenzie o centri per la vitaindipendente, e anche in forma di auto-mutuo aiuto.

4. 59. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano,Lorefice, Mantero, Grillo, Nicchi, Ma-razziti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le parole: , anche sostenendo forme dimutuo aiuto tra persone con disabilità.

4. 59. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Baroni, Di Vita, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero, Grillo, Nicchi,Marazziti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

4. 16. Grillo, Di Vita, Baroni, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

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Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al finanziamento dei programmi edegli interventi di cui al comma 1, conpriorità per gli interventi di cui alla letteraa) del medesimo comma, nel rispetto delprincipio di sussidiarietà e delle rispettivecompetenze, possono concorrere le regionie gli enti locali a cui compete l’attuazione,nonché eventuali soggetti di diritto privato,nel rispetto di criteri di trasparenza e ga-rantendo l’assenza di conflitto di interessi.

3. Alla gestione dei suddetti programmi einterventi, in capo alle regioni e agli enti lo-cali, possono partecipare organismi delterzo settore e altri soggetti di diritto privato,con comprovata esperienza nel settore del-l’assistenza alle persone con disabilità, ivicomprese le famiglie che si associano per lefinalità di cui all’articolo 1. Gli organismi e isoggetti di diritto privato di cui al precedenteperiodo sono individuati mediante proce-dure di bando pubblico e nel rispetto dellanormativa vigente in materia.

4. 60. Nicchi, Gregori, Fratoianni.

Al comma 2, sopprimere le parole: , nelrispetto del principio di sussidiarietà edelle rispettive competenze,

4. 17. Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni,Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 2, sopprimere le parole da: glienti del terzo settore fino alla fine del comma.

4. 18. Silvia Giordano, Grillo, Di Vita,Baroni, Lorefice, Mantero.

Al comma 2, sostituire le parole: gli entidel terzo settore fino alla fine del commacon le seguenti nonché le famiglie.

4. 19. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Tutte le attività di pro-grammazione, realizzazione e monitorag-gio del funzionamento dei servizi residen-

ziali e degli interventi di cui al comma 1devono prevedere il pieno coinvolgimentodelle organizzazioni rappresentative dellepersone con disabilità.

4. 62. Nicchi, Gregori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Le attività di program-mazione degli interventi di cui al comma1 prevedono il coinvolgimento delle orga-nizzazioni di rappresentanza delle personecon disabilità.

4. 62. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Nicchi, Gregori.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le Regioni e gli enti locali, anchetramite le aziende sanitarie e i centririabilitativi che hanno in carico il disabile,sono tenuti a monitorare i progetti tera-peutici, verificare i percorsi di inserimentoe il corretto funzionamento delle strutture,nonché gli standard qualitativi e quantita-tivi delle medesime, nel rispetto delle fi-nalità di cui al comma 1.

4. 63. Nicchi, Gregori.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Oneri deducibili).

1. All’articolo 10, comma 1, lettera b),del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-sive modificazioni, in materia di onerideducibili, sono aggiunte, in fine, le parole:« . Tra le spese di cui alla presente letterarientrano le spese documentate sostenutedal contribuente per gli addetti alla pro-pria assistenza personale nei casi di nonautosufficienza nel compimento degli attidella vita quotidiana; le medesime spesesono deducibili anche se sono state soste-nute nell’interesse delle persone indicatenell’articolo 433 del codice civile ».

4. 02. Rondini.

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 2016 — N. 561

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A.C. 698-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Detraibilità delle spese sostenute per lepolizze assicurative finalizzate alla tutela

delle persone con disabilità grave).

1. All’articolo 15, comma 1, lettera f),del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo leparole: « o di invalidità permanente. » èinserito il seguente periodo: « A decorreredal periodo d’imposta in corso al 31 di-cembre 2015, l’importo di euro 530 èelevato a euro 750 relativamente ai premiper assicurazioni aventi per oggetto ilrischio di morte finalizzate alla tuteladelle persone con disabilità grave accertatacon le modalità di cui all’articolo 4 dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104. ».

2. Alla copertura delle minori entratederivanti dal comma 1, valutate in 35,7milioni di euro per l’anno 2016 e in 20,4milioni di euro annui a decorrere dal2017, si provvede ai sensi dell’articolo 9.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Detraibilità delle spese sostenute per lepolizze assicurative finalizzate alla tutela

delle persone con disabilità grave).

Sopprimerlo.

5. 50. Nicchi, Gregori, Fratoianni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Fondo per la non autosufficienzadi cui all’articolo 1, comma 1264, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incre-mentato di 35,7 milioni di euro per l’anno2016 e di 20,4 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2017. Tali sommesono vincolate al finanziamento esclusivodi progetti per la vita indipendente el’inclusione nella società, secondo le fina-lità della presente legge e come previstodalla Linea di intervento 2 del decreto delPresidente della Repubblica 4 ottobre 2013« Adozione del programma di azione bien-nale per la promozione dei diritti e l’in-tegrazione delle persone con disabilità ».

5. 51. Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice,Mantero, Grillo, Baroni.

Al comma 1, sostituire la parola: 2015con la seguente: 2016.

Conseguentemente, al comma 2:

sostituire le parole: anno 2016 con leseguenti: anno 2017;

sostituire le parole: dal 2017 con leseguenti: dal 2018.

5. 100. (da votare ai sensi dell’articolo 86,comma 4-bis del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: 35,7milioni di euro per l’anno 2016 e di 20,4milioni di euro con le seguenti: 10 milionidi euro per l’anno 2016 e di 9,5 milioni dieuro.

5. 52. Miotto.

A.C. 698-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituitiin favore di persone con disabilità grave).

1. I trasferimenti di beni e di diritti percausa di morte, per donazione o a titolo

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gratuito e la costituzione di vincoli didestinazione a vantaggio di trust, all’attodella loro istituzione ovvero anche succes-sivamente, in favore delle persone condisabilità grave accertata con le modalitàdi cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio1992, n. 104, sono esenti dall’imposta sullesuccessioni e donazioni prevista dall’arti-colo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge3 ottobre 2006, n. 262, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L’esenzione di cui al comma 1 èammessa a condizione che il trust perse-gua come finalità esclusiva la cura el’assistenza delle persone disabili in favoredelle quali il trust è istituito. La suddettafinalità deve essere espressamente indicatanell’atto istitutivo del trust.

3. L’esenzione di cui al comma 1 èammessa se sussistono, congiuntamente,anche le seguenti condizioni:

a) l’istituzione del trust sia fatta peratto pubblico;

b) l’atto istitutivo identifichi in ma-niera chiara e univoca i soggetti coinvoltie i rispettivi ruoli; descriva le funzionalitàe i bisogni specifici delle persone disabiliin favore delle quali il trust è istituito;indichi le attività assistenziali necessarie agarantire la cura e la soddisfazione deibisogni delle persone disabili, comprese leattività finalizzate a ridurre il rischio dellaistituzionalizzazione delle persone disabilimedesime;

c) l’esclusivo beneficiario del trust siala persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferitinel trust siano destinati esclusivamentealla realizzazione delle finalità assisten-ziali del trust;

e) l’atto istitutivo individui il soggettopreposto al controllo delle obbligazioniimposte all’atto dell’istituzione del trust daparte del trustee;

f) l’atto istitutivo stabilisca il terminefinale di durata del trust nella data dellamorte della persona con disabilità grave;

g) l’atto istitutivo stabilisca la desti-nazione del patrimonio residuo.

4. Ai trasferimenti di beni e di diritti infavore dei trust istituiti in favore dellepersone con disabilità grave accertata conle modalità di cui all’articolo 4 della legge5 febbraio 1992, n. 104, le imposte diregistro, ipotecarie e catastali si applicanoin misura fissa.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, icontratti, nonché le copie dichiarate con-formi, gli estratti, le certificazioni, le di-chiarazioni e le attestazioni posti in essereo richiesti dal trust sono esenti dall’impo-sta di bollo prevista dal decreto del Pre-sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 642.

6. In caso di conferimento di immobilie di diritti reali sugli stessi nei trust di cuial comma 1, i comuni possono stabilire,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, aliquote ridotte, franchi-gie o esenzioni ai fini dell’imposta muni-cipale propria per i soggetti passivi di cuiall’articolo 9, comma 1, del decreto legi-slativo 14 marzo 2011, n. 23.

7. Alle erogazioni liberali, alle dona-zioni e agli altri atti a titolo gratuitoeffettuati dai privati nei confronti di trustistituiti ai sensi del comma 1 si applicanole agevolazioni di cui all’articolo 14,comma 1, del decreto-legge 14 marzo2005, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limitiivi indicati sono innalzati, rispettivamente,al 20 per cento del reddito imponibile e a100.000 euro.

8. Le agevolazioni di cui al presentearticolo si applicano a decorrere dal pe-riodo di imposta 2016.

9. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da emanare, di con-certo con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definite le modalità diattuazione del presente articolo.

10. Alle minori entrate derivanti daicommi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2016, edal comma 7, valutate in 6 milioni di euro

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

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per l’anno 2017 e in 3,5 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2018, si prov-vede ai sensi dell’articolo 9.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituitiin favore di persone con disabilità grave).

Al comma 1, sostituire le parole da: avantaggio di trust fino a: legge 5 febbraio1992, n. 104 con le seguenti: effettuatiattraverso trust istituiti in favore dellepersone con disabilità grave, il cui stato èaccertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto dellaClassificazione Internazionale del Funzio-namento, Disabilità e Salute (ICF) per laparte di funzioni e strutture corporee,come previsto dalla Linea di intervento 1del Decreto del Presidente della Repub-blica 4 ottobre 2013 « Adozione del pro-gramma di azione biennale per la promo-zione dei diritti e l’integrazione delle per-sone con disabilità ».

Conseguentemente:

sostituire i commi da 2 a 10 con iseguenti:

2. L’esenzione di cui al precedentecomma è ammessa a condizione che iltrust persegua come finalità esclusiva lacura e l’assistenza della persona disabilein cui favore il trust è istituito. La dettafinalità deve essere espressamente indicatanell’atto istitutivo del trust.

3. L’esenzione di cui al comma 1, èammessa altresì se sussistono, congiunta-mente, le seguenti condizioni:

a) l’istituzione del trust è fatta peratto pubblico;

b) l’atto istitutivo del trust identificain maniera chiara ed univoca i soggetti icoinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la

patologia della persona affetta da disabi-lità in cui favore il trust è istituito; indicale attività assistenziali necessarie a garan-tire la cura e l’assistenza alla personadisabile;

c) l’esclusivo beneficiario del trust èla persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferitinel trust sono destinati esclusivamente allarealizzazione delle finalità assistenziali deltrust;

e) l’atto istitutivo individua il soggettopreposto al controllo della gestione deltrust da parte del trustee.

4. Esaurite le finalità del trust, il pa-trimonio in trust che eventualmente resi-dua è esente da imposte di successione edonazione a condizione che lo stesso siatrasferito al beneficiario persona disabile.L’esenzione non trova applicazione se iltrustee effettui erogazioni, anticipazioni,distribuzioni di reddito o di capitale infavore di beneficiari diversi dalla personao dalle persone disabili in favore dellequali il trust è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio intrust sia pervenuto, per causa di morte, altrustee o ad ogni altra persona, fisica ogiuridica, diversa dal beneficiario personadisabile, sono dovute le imposte di suc-cessione secondo le aliquote e le franchigievigenti al momento dell’effettiva attribu-zione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggettidiversi dal beneficiario ai sensi dei prece-denti commi 4 e 5, il trustee è obbligato insolido con i beneficiari del residuo patri-monio a presentare dichiarazione di suc-cessione entro dodici mesi dall’effettivaattribuzione del fondo residuo nonché alpagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti infavore dei trust istituiti in favore dellepersone con disabilità di cui al comma 1non si applicano le imposte di registro,ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di benie di diritti in seno alla gestione del trustistituiti in favore delle persone con disa-

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bilità di cui al comma 1, ovvero al mo-mento di esaurimento delle finalità deltrust, resta ferma l’applicazione delle im-poste di registro, ipotecarie e catastalivigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, icontratti, nonché le copie anche se dichia-rate conformi, gli estratti, le certificazioni,le dichiarazioni e le attestazioni posti inessere o richiesti dal trust sono esentidall’imposta di bollo prevista dal decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, agli immobili e ai diritti realiimmobiliari conferiti nei trust di cui alcomma 1 aliquote ridotte, franchigie oesenzioni ai fini dell’imposta municipalesugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle dona-zioni e agli altri atti a titolo gratuitoeffettuati dai privati nei confronti di trustistituiti ai sensi del comma 1, qualoraricorrano i requisiti di cui al comma 12, siapplicano le agevolazioni di cui all’articolo14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo2005, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limitiivi indicati sono innalzati, rispettivamente,al 20 per cento del reddito imponibile e a100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni,alle donazioni e agli atti di cui al comma11 rimangono capitalizzati nel patrimoniodel trust e possono essere disinvestiti edutilizzati in favore del beneficiario deltrust decorsi 15 anni dal versamento ov-vero prima di tale scadenza nel caso disopravvenuto decesso o disabilità grave dientrambi i genitori, accertata ai sensidell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,n. 104. Qualora, alla data di costituzionedel trust, il beneficiario del medesimorisulti già privo dei genitori o abbia en-trambi i genitori affetti da disabilità grave,il termine di 15 anni di cui al primoperiodo del presente comma è ridotto a 5anni. Ai fini dell’agevolazione di cui alcomma 11 è necessario che il trusteerilasci un’apposita attestazione recante gliestremi del codice fiscale del donante, la

data e gli estremi del versamento, nonchéuna dichiarazione che gli importi ricevutisaranno destinati all’esclusivo persegui-mento delle finalità del trust alle condi-zioni di cui al presente comma. Ove ilpresupposto agevolativo venga meno perinadempienza, omissione, dolo o colpa,anche in concorso, del trustee o del guar-diano, le medesime erogazioni sono impo-nibili nell’anno di imposta in cui è rilevatala violazione. In questo caso le sanzionipreviste dall’articolo 1 del decreto legisla-tivo 18 dicembre 1997, n. 471, e successivemodificazioni, sono maggiorate del 200 percento.

13. Indipendentemente da ogni altrasanzione prevista dalle disposizioni vigenti,i trustee e i guardiani dei trust istituiti infavore di persone disabili sono personal-mente obbligati in solido con il soggettoche ha usufruito indebitamente delle age-volazioni previste dalla presente legge,delle maggiori imposte dovute, delle san-zioni e degli interessi, accertati dall’am-ministrazione finanziaria, nel caso in cuiimpieghino il patrimonio in trust e delrelativo reddito per finalità o secondomodalità diverse da quelle previste dal-l’atto istitutivo del trust.

14. Le agevolazioni di cui al presentearticolo si applicano a decorrere dal pe-riodo di imposta 2016. Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, daemanarsi, di concerto con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, entro ses-santa giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge, sono definite le modalità diattuazione del presente articolo.;

alla rubrica, sostituire la parola: concon le seguenti: affette da.

6. 26. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole da: avantaggio di trust fino a: legge 5 febbraio1992, n. 104 con le seguenti: effettuatiattraverso trust istituiti in favore dellepersone con disabilità grave, il cui stato èaccertato ai sensi dell’articolo 4 delle legge

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5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto dellaClassificazione Internazionale del Funzio-namento, Disabilità e Salute (ICF) per laparte di funzioni e strutture corporee,come previsto dalla Linea di intervento 1del Decreto del Presidente della Repub-blica 4 ottobre 2013 Adozione del pro-gramma di azione biennale per la promo-zione dei diritti e l’integrazione delle per-sone con disabilità.

Conseguentemente:

sostituire i commi da 2 a 10 con iseguenti:

2. L’esenzione di cui al precedentecomma è ammessa a condizione che iltrust persegua come finalità esclusiva lacura e l’assistenza della persona disabilein cui favore il trust è istituito. La dettafinalità deve essere espressamente indicatanell’atto istitutivo del trust.

3. L’esenzione di cui al comma 1, èammessa altresì a condizione che l’attoistitutivo del trust abbia, congiuntamente,i seguenti requisiti di forma e di conte-nuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara edunivoca i soggetti i coinvolti ed i rispettiviruoli; descrive le funzionalità e i bisognispecifici nonché la patologia della personaaffetta da disabilità in cui favore il trust èistituito; indica le attività assistenziali ne-cessarie a garantire la cura e l’assistenzaalla persona disabile;

c) individui l’esclusivo beneficiariodel trust nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura,conferiti nel trust alla realizzazione dellefinalità assistenziali del trust;

e) identifichi il soggetto preposto alcontrollo della gestione del trust da partedel trustee (cd. Guardiano);

f) individui i criteri di successione deltrustee e del guardiano;

g) preveda l’obbligo di rendiconta-zione annuale a carico del trustee;

h) costituisca l’effetto segregativo suibeni costituiti in trust.

4. Esaurite le finalità del trust, il pa-trimonio in trust che eventualmente resi-dua è esente da imposte di successione edonazione a condizione che lo stesso siatrasferito al beneficiario persona disabile.L’esenzione non trova applicazione se iltrustee effettui erogazioni, anticipazioni,distribuzioni di reddito o di capitale infavore di beneficiari diversi dalla personao dalle persone disabili in favore dellequali il trust è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio intrust sia pervenuto, per causa di morte, altrustee o ad ogni altra persona, fisica ogiuridica, diversa dal beneficiario personadisabile, sono dovute le imposte di suc-cessione secondo le aliquote e le franchigievigenti al momento dell’effettiva attribu-zione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggettidiversi dal beneficiario ai sensi dei prece-denti commi 4 e 5, il trustee è obbligato insolido con i beneficiari del residuo patri-monio a presentare dichiarazione di suc-cessione entro dodici mesi dall’effettivaattribuzione del fondo residuo nonché alpagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti infavore dei trust istituiti in favore dellepersone con disabilità di cui al comma 1non si applicano le imposte di registro,ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di benie di diritti in seno alla gestione del trustistituiti in favore delle persone con disa-bilità di cui al comma 1, ovvero al mo-mento di esaurimento delle finalità deltrust, resta ferma l’applicazione delle im-poste di registro, ipotecarie e catastalivigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, icontratti, nonché le copie anche se dichia-rate conformi, gli estratti, le certificazioni,le dichiarazioni e le attestazioni posti inessere o richiesti dal trust sono esentidall’imposta di bollo prevista dal decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 642.

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10. I comuni possono applicare, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, agli immobili e ai diritti realiimmobiliari conferiti nei trust di cui alcomma 1 aliquote ridotte, franchigie oesenzioni ai fini dell’imposta municipalesugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altrasanzione prevista dalle disposizioni vigenti,i trustee e i guardiani dei trust istituiti infavore di persone disabili sono personal-mente obbligati in solido con il soggettoche ha usufruito indebitamente delle age-volazioni previste dalla presente legge,delle maggiori imposte dovute, delle san-zioni e degli interessi, accertati dall’am-ministrazione finanziaria, nel caso in cuiimpieghino il patrimonio in trust e delrelativo reddito per finalità o secondomodalità diverse da quelle previste dal-l’atto istitutivo del trust.

12. Le agevolazioni di cui al presentearticolo si applicano a decorrere dal pe-riodo di imposta 2016. Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, daemanarsi, di concerto con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, entro ses-santa giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge, sono definite le modalità diattuazione del presente articolo.;

alla rubrica, sostituire la parola: concon le seguenti: affette da.

6. 27. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole da: avantaggio di trust fino a: modalità di cuiall’articolo con le seguenti: effettuati attra-verso trust istituiti in favore delle personecon disabilità grave, il cui stato è accertatoai sensi dell’articolo.

Conseguentemente:

sostituire i commi da 2 a 10 con iseguenti:

2. L’esenzione di cui al precedentecomma è ammessa a condizione che iltrust persegua come finalità esclusiva la

cura e l’assistenza della persona disabilein cui favore il trust è istituito. La dettafinalità deve essere espressamente indicatanell’atto istitutivo del trust.

3. L’esenzione di cui al comma 1, èammessa altresì se sussistono, congiunta-mente, le seguenti condizioni:

a) l’istituzione del trust è fatta peratto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara edunivoca i soggetti i coinvolti ed i rispettiviruoli; descrive le funzionalità e i bisognispecifici nonché la patologia della personaaffetta da disabilità in cui favore il trust èistituito; indica le attività assistenziali ne-cessarie a garantire la cura e l’assistenzaalla persona disabile;

c) l’esclusivo beneficiario del trust èla persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferitinel trust sono destinati esclusivamente allarealizzazione delle finalità assistenziali deltrust;

e) l’atto istitutivo individua il soggettopreposto al controllo della gestione deltrust da parte del trustee.

4. Esaurite le finalità del trust, il pa-trimonio in trust che eventualmente resi-dua è esente da imposte di successione edonazione a condizione che lo stesso siatrasferito al beneficiario persona disabile.L’esenzione non trova applicazione se iltrustee effettui erogazioni, anticipazioni,distribuzioni di reddito o di capitale infavore di beneficiari diversi dalla personao dalle persone disabili in favore dellequali il trust è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio intrust sia pervenuto, per causa di morte, altrustee o ad ogni altra persona, fisica ogiuridica, diversa dal beneficiario personadisabile, sono dovute le imposte di suc-cessione secondo le aliquote e le franchigievigenti al momento dell’effettiva attribu-zione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggettidiversi dal beneficiario ai sensi dei prece-denti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

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solido con i beneficiari del residuo patri-monio a presentare dichiarazione di suc-cessione entro dodici mesi dall’effettivaattribuzione del fondo residuo nonché alpagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti infavore dei trust istituiti in favore dellepersone con disabilità di cui al comma 1non si applicano le imposte di registro,ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di benie di diritti in seno alla gestione del trustistituiti in favore delle persone con disa-bilità di cui al comma 1, ovvero al mo-mento di esaurimento delle finalità deltrust, resta ferma l’applicazione delle im-poste di registro, ipotecarie e catastalivigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, icontratti, nonché le copie anche se dichia-rate conformi, gli estratti, le certificazioni,le dichiarazioni e le attestazioni posti inessere o richiesti dal trust sono esentidall’imposta di bollo prevista dal decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, agli immobili e ai diritti realiimmobiliari conferiti nei trust di cui alcomma 1 aliquote ridotte, franchigie oesenzioni ai fini dell’imposta municipalesugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle dona-zioni e agli altri atti a titolo gratuitoeffettuati dai privati nei confronti di trustistituiti ai sensi del comma 1, qualoraricorrano i requisiti di cui al comma 12, siapplicano le agevolazioni di cui all’articolo14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo2005, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limitiivi indicati sono innalzati, rispettivamente,al 20 per cento del reddito imponibile e a100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni,alle donazioni e agli atti di cui al comma11 rimangono capitalizzati nel patrimoniodel trust e possono essere disinvestiti edutilizzati in favore del beneficiario deltrust decorsi 15 anni dal versamento ov-vero prima di tale scadenza nel caso di

sopravvenuto decesso o disabilità grave dientrambi i genitori, accertata ai sensidell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,n. 104. Qualora, alla data di costituzionedel trust, il beneficiario del medesimorisulti già privo dei genitori o abbia en-trambi i genitori affetti da disabilità grave,il termine di 15 anni di cui al primoperiodo del presente comma è ridotto a 5anni. Ai fini dell’agevolazione di cui alcomma 11 è necessario che il trusteerilasci un’apposita attestazione recante gliestremi del codice fiscale del donante, ladata e gli estremi del versamento, nonchéuna dichiarazione che gli importi ricevutisaranno destinati all’esclusivo persegui-mento delle finalità del trust alle condi-zioni di cui al presente comma. Ove ilpresupposto agevolativo venga meno perinadempienza, omissione, dolo o colpa,anche in concorso, del trustee o del guar-diano, le medesime erogazioni sono impo-nibili nell’anno di imposta in cui è rilevatala violazione. In questo caso le sanzionipreviste dall’articolo 1 del decreto legisla-tivo 18 dicembre 1997, n. 471, e successivemodificazioni, sono maggiorate del 200 percento.

13. Indipendentemente da ogni altrasanzione prevista dalle disposizioni vigenti,i trustee e i guardiani dei trust istituiti infavore di persone disabili sono personal-mente obbligati in solido con il soggettoche ha usufruito indebitamente delle age-volazioni previste dalla presente legge,delle maggiori imposte dovute, delle san-zioni e degli interessi, accertati dall’am-ministrazione finanziaria, nel caso in cuiimpieghino il patrimonio in trust e delrelativo reddito per finalità o secondomodalità diverse da quelle previste dal-l’atto istitutivo del trust.

14. Le agevolazioni di cui al presentearticolo si applicano a decorrere dal pe-riodo di imposta 2016. Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, daemanarsi, di concerto con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, entro ses-santa giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge, sono definite le modalità diattuazione del presente articolo.;

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alla rubrica, sostituire la parola: concon le seguenti: affette da.

6. 4. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo,Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole da: avantaggio di trust fino a: modalità di cuiall’articolo con le seguenti: effettuati attra-verso trust istituiti in favore delle personecon disabilità grave, il cui stato è accertatoai sensi dell’articolo.

Conseguentemente:

sostituire i commi da 2 a 10 con iseguenti:

2. L’esenzione di cui al precedentecomma è ammessa a condizione che iltrust, persegua come finalità esclusiva lacura e l’assistenza della persona disabilein cui favore il trust è istituito. La dettafinalità deve essere espressamente indicatanell’atto istitutivo del trust.

3. L’esenzione di cui al comma 1, èammessa altresì a condizione che l’attoistitutivo del trust abbia, congiuntamente,i seguenti requisiti di forma e di conte-nuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara edunivoca i soggetti i coinvolti ed i rispettiviruoli; descrive le funzionalità e i bisognispecifici nonché la patologia della personaaffetta da disabilità in cui favore il trust èistituito; indica le attività assistenziali ne-cessarie a garantire la cura e l’assistenzaalla persona disabile;

c) individui l’esclusivo beneficiariodel trust nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura,conferiti nel trust alla realizzazione dellefinalità assistenziali del trust;

e) identifichi il soggetto preposto alcontrollo della gestione del trust da partedel trustee (cosiddetto Guardiano);

f) individui i criteri di successione deltrustee e del guardiano;

g) preveda l’obbligo di rendiconta-zione annuale a carico del trustee;

h) costituisca l’effetto segregativo suibeni costituiti in trust.

4. Esaurite le finalità del trust, il pa-trimonio in trust che eventualmente resi-dua è esente da imposte di successione edonazione a condizione che lo stesso siatrasferito al beneficiario persona disa-bile. L’esenzione non trova applicazione seil trustee effettui erogazioni, anticipazioni,distribuzioni di reddito o di capitale infavore di beneficiari diversi dalla personao dalle persone disabili in favore dellequali il trust è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio intrust sia pervenuto, per causa di morte, altrustee o ad ogni altra persona, fisica ogiuridica, diversa dal beneficiario personadisabile, sono dovute le imposte di suc-cessione secondo le aliquote e le franchigievigenti al momento dell’effettiva attribu-zione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggettidiversi dal beneficiario ai sensi dei prece-denti commi 4 e 5, il trustee è obbligato insolido con i beneficiari del residuo patri-monio a presentare dichiarazione di suc-cessione entro dodici mesi dall’effettivaattribuzione del fondo residuo nonché alpagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti infavore dei trust istituiti in favore dellepersone con disabilità di cui al comma 1non si applicano le imposte di registro,ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di benie di diritti in seno alla gestione del trustistituiti in favore delle persone con disa-bilità di cui al comma 1, ovvero al mo-mento di esaurimento delle finalità deltrust, resta ferma l’applicazione delle im-poste di registro, ipotecarie e catastalivigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, icontratti, nonché le copie anche se dichia-rate conformi, gli estratti, le certificazioni,le dichiarazioni e le attestazioni posti inessere o richiesti dal trust sono esentidall’imposta di bollo prevista dal decreto

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del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, agli immobili e ai diritti realiimmobiliari conferiti nei trust di cui alcomma 1 aliquote ridotte, franchigie oesenzioni ai fini dell’imposta municipalesugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altrasanzione prevista dalle disposizioni vigenti,i trustee e i guardiani dei trust istituiti infavore di persone disabili sono personal-mente obbligati in solido con il soggettoche ha usufruito indebitamente delle age-volazioni previste dalla presente legge,delle maggiori imposte dovute, delle san-zioni e degli interessi, accertati dall’am-ministrazione finanziaria, nel caso in cuiimpieghino il patrimonio in trust e delrelativo reddito per finalità o secondomodalità diverse da quelle previste dal-l’atto istitutivo del trust.

12. Le agevolazioni di cui al presentearticolo si applicano a decorrere dal pe-riodo di imposta 2016. Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, daemanarsi, di concerto con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, entro ses-santa giorni dall’entrata in vigore dellapresente legge, sono definite le modalità diattuazione del presente articolo.;

alla rubrica, sostituire la parola: concon le seguenti: affette da.

6. 5. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo,Silvia Giordano, Lorefice.

Al comma 1, sopprimere la parola:grave.

Conseguentemente, al medesimo comma,dopo le parole: legge 5 febbraio 1992,n. 104 aggiungere le seguenti: o comunqueaccertato da una Commissione pubblicapreposta all’accertamento degli stati inva-lidanti.

6. 2. Nicchi, Gregori, Fratoianni.

Al comma 1, dopo le parole: legge 5febbraio 1992, n. 104 aggiungere le se-guenti: tenuto conto della ClassificazioneInternazionale del Funzionamento, Disa-bilità e Salute (ICF) per la parte di fun-zioni e strutture corporee, come previstodalla Linea di intervento 1 del Decreto delPresidente della Repubblica 4 ottobre 2013« Adozione del programma di azione bien-nale per la promozione dei diritti e l’in-tegrazione delle persone con disabilità ».

6. 8. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole: L’esenzione di cui al comma 1 conle seguenti: Le esenzioni e le agevolazionidi cui al presente articolo sono ammesse.

Conseguentemente, al comma 3, alinea,sostituire le parole: L’esenzione di cui alcomma 1 con le seguenti: Le esenzioni e leagevolazioni di cui al presente articolosono ammesse.

6. 50. Patriarca.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: finalità esclusiva aggiungere le se-guenti: l’inclusione sociale.

6. 51. Marazziti.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), sostituire leparole da: comprese le attività fino allafine della lettera, con le seguenti: esclu-dendo forme di istituzionalizzazione, senon in specifici e certificati casi laddovenon sussistono le condizioni che consen-tono a tali persone di continuare a viverepresso la propria abitazione o in contestiche riproducono le condizioni abitative erelazionali della casa familiare;

6. 53. Nicchi, Gregori, Fratoianni.

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Al comma 3, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) l’atto istitutivo individui gliobblighi del trustee, con riguardo, in par-ticolare, al progetto di vita e agli obiettividi benessere che lo stesso deve promuo-vere in favore della persona con disabilitàgrave, nonché l’obbligo di amministrare,gestire o disporre dei beni nell’esclusivointeresse del beneficiario, adottando ognimisura idonea a salvaguardarne i diritti;l’atto istitutivo indichi inoltre gli obblighie le modalità di rendicontazione a caricodel trustee.

6. 54. Miotto.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) l’atto istitutivo individui gliobblighi del trustee, con riguardo al pro-getto di vita e agli obiettivi di benessereche lo stesso deve promuovere in favoredelle persone con disabilità grave, adot-tando ogni misura idonea a salvaguar-darne i diritti; l’atto istitutivo indichi inol-tre gli obblighi e le modalità di rendicon-tazione a carico del trustee.

6. 54. (Testo modificato nel corso dellaseduta) Miotto.

(Approvato)

Al comma 3, lettera c), sostituire leparole: l’esclusivo beneficiario del trust siala persona con le seguenti: gli esclusivibeneficiari del trust siano le persone.

6. 55. Miotto.

(Approvato)

Al comma 3, lettera e), sostituire leparole: da parte con le seguenti: a carico.

6. 57. Sbrollini.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiun-gere la seguente:

g-bis) l’atto istitutivo preveda l’ob-bligo di rendicontazione annuale a caricodel trustee.

6. 59. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita,Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiun-gere la seguente:

g-bis) l’atto istitutivo costituisca l’ef-fetto segregativo sui beni costituiti in trust.

6. 60. Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice,Silvia Giordano, Di Vita.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Esaurite le finalità del trust, ilpatrimonio in trust che eventualmenteresidua è esente da imposte di successionee donazione a condizione che lo stesso siatrasferito al beneficiario persona disabile.L’esenzione non trova applicazione se iltrustee effettui erogazioni, anticipazioni,distribuzioni di reddito o di capitale infavore di beneficiari diversi dalla personao dalle persone disabili in favore dellequali il trust è stato istituito.

6. 13. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora il residuo patrimonio intrust sia pervenuto, ai fini della destina-zione del patrimonio residuo di cui allalettera f) del presente articolo, per causadi morte, al trustee o ad ogni altra per-sona, fisica o giuridica, diversa dal bene-ficiario persona disabile, sono dovute leimposte di successione secondo le aliquotee le franchigie vigenti al momento dell’ef-fettiva attribuzione.

6. 17. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo,Silvia Giordano, Lorefice.

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di destinazione a sog-getti diversi dal beneficiario ai sensi delcomma 3, lettera f), del presente articolo,il trustee è obbligato in solido con ibeneficiari del residuo patrimonio a pre-sentare dichiarazione di successione entrododici mesi dall’effettiva attribuzione delfondo residuo, nonché al pagamento dellarelativa imposta.

6. 18. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle ipotesi di trasferimento, aisensi del comma 3, lettera f), del presentearticolo, di beni e di diritti in seno allagestione ovvero al momento di esauri-mento delle finalità del trust istituito infavore delle persone con disabilità di cui alcomma 1, resta ferma l’applicazione delleimposte di registro, ipotecarie e catastalivigenti al momento del trasferimento.

6. 20. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero.

Al comma 6, sostituire le parole: senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica con le seguenti: nel rispetto degliequilibri di bilancio.

6. 61. Monchiero.

Sopprimere i commi 7 e 8.

6. 62. Silvia Giordano, Lorefice, Mantero,Baroni, Grillo, Di Vita.

Al comma 7, dopo le parole: ai sensi delcomma 1 aggiungere le seguenti: qualoraricorrano i requisiti di cui al comma 7-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 7,aggiungere il seguente:

7-bis. Gli importi relativi alle eroga-zioni, alle donazioni e agli atti di cui al

comma 7 rimangono capitalizzati nel pa-trimonio del trust e possono essere disin-vestiti ed utilizzati in favore del benefi-ciario del trust decorsi 15 anni dal versa-mento ovvero prima di tale scadenza nelcaso di sopravvenuto decesso o disabilitàgrave di entrambi i genitori, accertata aisensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio1992, n. 104. Qualora, alla data di costi-tuzione del trust, il beneficiario del me-desimo risulti già privo dei genitori oabbia entrambi i genitori affetti da disa-bilità grave, il termine di 15 anni di cui alprimo periodo del presente comma è ri-dotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione dicui al comma 7 è necessario che il trusteerilasci un’apposita attestazione recante gliestremi del codice fiscale del donante, ladata e gli estremi del versamento, nonchéuna dichiarazione che gli importi ricevutisaranno destinati all’esclusivo persegui-mento delle finalità del trust alle condi-zioni di cui al presente comma. Ove ilpresupposto agevolativo venga meno perinadempienza, omissione, dolo o colpa,anche in concorso, del trustee o del guar-diano, le medesime erogazioni sono impo-nibili nell’anno di imposta in cui è rilevatala violazione. In questo caso le sanzionipreviste dall’articolo 1 del decreto legisla-tivo 18 dicembre 1997, n. 471, e successivemodificazioni, sono maggiorate del 200 percento.

6. 63. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo,Silvia Giordano, Mantero.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli importi relativi alle eroga-zioni, alle donazioni e agli atti di cui alcomma 7 rimangono capitalizzati nel pa-trimonio del trust e possono essere disin-vestiti ed utilizzati in favore del benefi-ciario del trust decorsi 15 anni dal versa-mento ovvero prima di tale scadenza nelcaso di sopravvenuto decesso o disabilitàgrave di entrambi i genitori, accertata aisensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio1992, n. 104. Qualora, alla data di costi-tuzione del trust, il beneficiario del me-desimo risulti già privo dei genitori o

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abbia entrambi i genitori affetti da disa-bilità grave, il termine di 15 anni di cui alprimo periodo del presente comma è ri-dotto a 5 anni. Ai fini dell’agevolazione dicui al comma 7 è necessario che il trusteerilasci un’apposita attestazione recante gliestremi del codice fiscale del donante, ladata e gli estremi del versamento, nonchéuna dichiarazione che gli importi ricevutisaranno destinati all’esclusivo persegui-mento delle finalità del trust alle condi-zioni di cui al presente comma. Ove ilpresupposto agevolativo venga meno perinadempienza, omissione, dolo o colpa,anche in concorso, del trustee o del guar-diano, le medesime erogazioni sono impo-nibili nell’anno di imposta in cui è rilevatala violazione. In questo caso le sanzionipreviste dall’articolo 1 del decreto legisla-tivo 18 dicembre 1997, n. 471, e successivemodificazioni, sono maggiorate del 200 percento.

6. 65. Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni,Di Vita, Silvia Giordano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli importi relativi alle eroga-zioni, alle donazioni e agli atti di cui alcomma 7 rimangono capitalizzati nel pa-trimonio del trust e possono essere disin-vestiti ed utilizzati in favore del benefi-ciario del trust decorsi 15 anni dal versa-mento ovvero prima di tale scadenza nelcaso di sopravvenuto decesso o disabilitàgrave di entrambi i genitori, accertata aisensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio1992, n. 104. Qualora, alla data di costi-tuzione del trust, il beneficiario del me-desimo risulti già privo dei genitori oabbia entrambi i genitori affetti da disa-bilità grave, il termine di 15 anni di cui alprimo periodo del presente comma è ri-dotto a 5 anni.

6. 66. Mantero, Grillo, Baroni, Di Vita,Silvia Giordano, Lorefice.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini dell’agevolazione di cui alcomma 7 è necessario che il trustee rilasciun’apposita attestazione recante gliestremi del codice fiscale del donante, ladata e gli estremi del versamento, nonchéuna dichiarazione che gli importi ricevutisaranno destinati all’esclusivo persegui-mento delle finalità del trust alle condi-zioni di cui al presente comma. Ove ilpresupposto agevolativo venga meno perinadempienza, omissione, dolo o colpa,anche in concorso, del trustee o del guar-diano, le medesime erogazioni sono impo-nibili nell’anno di imposta in cui è rilevatala violazione. In questo caso le sanzionipreviste dall’articolo 1 del decreto legisla-tivo 18 dicembre 1997, n. 471, e successivemodificazioni, sono maggiorate del 200 percento.

6. 67. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Gior-dano, Lorefice, Mantero

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4e 5 si applicano a decorrere dal 1o gennaio2017, mentre le agevolazioni di cui alcomma 7 si applicano a decorrere dalperiodo di imposta 2016.

Conseguentemente:

sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Alle minori entrate derivanti daicommi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2017, edal comma 7, valutate in 6 milioni di europer l’anno 2017 e in 3,5 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2018, si prov-vede ai sensi dell’articolo 9.

all’articolo 9 sostituire i commi 1 e 2con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 3,comma 1, pari a 90 milioni di euro perl’anno 2016, a 38,3 milioni di euro perl’anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annuia decorrere dal 2018, e alle minori entratederivanti dagli articoli 5 e 6, valutate

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complessivamente in 51,7 milioni di europer l’anno 2017 e in 33,9 milioni di euroannui a decorrere dal 2018, si provvedemediante corrispondente riduzione delFondo di cui all’articolo 1, comma 400,della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. 100. (da votare ai sensi dell’articolo 86,comma 4-bis del Regolamento)

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. È fatto obbligo di prevedere formedi pubblicità ai sensi della legge 5 luglio1982, n. 441, al decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33 e al decreto del Presi-dente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445 per i membri del Governo, per iparlamentari e per gli amministratori checostituiscano o partecipino a un trust.

6. 68. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni,Turco.

Sostituire la rubrica con la seguente:Istituzione di trust a favore di persone condisabilità grave e agevolazioni tributarie.

6. 69. Miotto.

(Approvato)

A.C. 698-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Campagne informative).

1. La Presidenza del Consiglio dei mi-nistri avvia, senza nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica, campagneinformative al fine di diffondere la cono-scenza delle disposizioni della presentelegge e delle altre forme di sostegno pub-blico previste per le persone con disabilitàgrave, in modo da consentire un più

diretto ed agevole ricorso agli strumenti ditutela previsti per l’assistenza delle per-sone con disabilità prive del sostegno fa-miliare, nonché di sensibilizzare l’opinionepubblica sulla finalità di favorire l’inclu-sione sociale delle persone con disabilità.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

(Campagne informative).

Al comma 1, dopo la parola: avviaaggiungere le seguenti: nell’ambito dellerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e, comun-que,.

7. 100. (da votare ai sensi dell’articolo 86,comma 4-bis del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: senzanuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica con le seguenti: nei limitidegli stanziamenti di bilancio destinati allacomunicazione.

7. 50. Monchiero.

Al comma 1, dopo le parole: disabilitàgrave aggiungere le seguenti: , prioritaria-mente della normativa richiamata all’arti-colo 1, comma 2 e all’articolo 2.

7. 51. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano,Lorefice, Mantero, Grillo.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – (Esclusione dell’ISEE). –1. Le pensioni di invalidità e le indennitàdi accompagnamento sono escluse dalcomputo dei redditi per la determinazionedell’indicatore della situazione economicaequivalente (ISEE), di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 5dicembre 2013, n. 159. Ai fini dell’attua-

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zione della disposizione di cui al periodoprecedente, entro 60 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilMinistro dell’economia e delle finanzeemana uno o più decreti.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalcomma precedente, valutati in 10 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2016, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione delle dotazioni finanziarie di partecorrente aventi la natura di spese rimodu-labili, ai sensi dell’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, nell’ambito dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze.

7. 050. Rondini.

(Inammissibile)

A.C. 698-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Relazione alle Camere).

1. Il Ministro del lavoro e delle politi-che sociali trasmette alle Camere, entro il30 giugno di ogni anno, una relazione sullostato di attuazione delle disposizioni dellapresente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Relazione alle Camere).

Al comma 1, aggiungere, in fine, leparole: e sull’utilizzo delle risorse di cuiall’articolo 9.

8. 50. Lenzi.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il se-guente periodo: La relazione illustra altresìl’effettivo andamento delle minori entratederivanti dalle medesime disposizioni, an-

che al fine di evidenziare gli eventuali sco-stamenti rispetto alle previsioni.

8. 200. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. 1. Le risorse di cui all’articolo1, comma 406, della legge 2015, n. 208 desti-nate ai progetti di vita indipendente di cuialla legge 21 maggio 1998, n. 162 vengonoripartite tra le regioni con decreto del Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali con-temporaneamente al riparto del fondo per lanon autosufficienza, nel rispetto della desti-nazione della quota del fondo per la nonautosufficienza già destinato a sostegnodella citata legge n. 162 del 1998. Dello statodi attuazione della legge n. 162 del 1998 si dàconto nella relazione al Parlamento previstadall’articolo 8 della presente legge.

8. 050. Lenzi.

A.C. 698-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Disposizioni finanziarie).

1. La dotazione del Fondo di cui all’arti-colo 3, comma 1, è determinata in 56,9milioni di euro per l’anno 2016 e in 66,8milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 delpresente articolo, pari a 56,9 milioni dieuro per l’anno 2016 e a 66,8 milioni dieuro annui a decorrere dal 2017, e alleminori entrate derivanti dagli articoli 5 e6, valutate complessivamente in 45,7 mi-lioni di euro per l’anno 2016, in 36,4milioni di euro per l’anno 2017 e in 33,9milioni di euro annui a decorrere dal2018, si provvede:

a) quanto a 81,4 milioni di euro perl’anno 2016 e a 60,8 milioni di euro annui

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a decorrere dal 2017, mediante corrispon-dente riduzione del Fondo per interventistrutturali di politica economica, di cuiall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge29 novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307;

b) quanto a 21,2 milioni di euro perl’anno 2016, a 42,4 milioni di euro perl’anno 2017 e a 39,9 milioni di euro annui adecorrere dal 2018, mediante corrispon-dente riduzione delle proiezioni dello stan-ziamento del Fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2015-2017, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-mente utilizzando, quanto a 10 milioni dieuro per l’anno 2016, a 24 milioni di europer l’anno 2017 e a 20 milioni di euro annuia decorrere dal 2018, l’accantonamento re-lativo al medesimo Ministero; quanto a 7milioni di euro annui a decorrere dal 2016,l’accantonamento relativo al Ministerodella giustizia; quanto a 4,4 milioni di europer l’anno 2017 e a 5,9 milioni di euroannui a decorrere dal 2018, l’accantona-mento relativo al Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare;quanto a 4,2 milioni di euro per l’anno 2016e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal2017, l’accantonamento relativo al Mini-stero della salute.

3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-L’ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

(Disposizioni finanziarie).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al Fondo confluiscono, altresì, lerisorse di cui al comma 400 dell’articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-ter. Il comma 400 dell’articolo 1 dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

9. 50. Nicchi, Gregori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A integrazione delle risorse di cuial presente articolo, possono essere previ-ste ulteriori risorse che il Fondo socialeeuropeo fornisce ai progetti che promuo-vono l’indipendenza delle persone disabilinei loro luoghi di residenza, anche in areerurali, e le iniziative di deistituzionalizza-zione attraverso l’assistenza domiciliare.

9. 1. Nicchi, Matarrelli.

A.C. 698-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 698-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge all’esame del-l’Assemblea disciplina misure di assi-stenza, cura e protezione in favore dellepersone con disabilità grave, non determi-nata dal naturale invecchiamento o dapatologie connesse alla senilità, prive delsostegno familiare in quanto mancanti dientrambi i genitori o perché gli stessi nonsono in grado di sostenere la responsabi-lità della loro assistenza;

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è da sottolineare come la centralitàdella famiglia nell’assistenza dei portatoridi handicap è un elemento ormai conso-lidato. Ci sono, infatti, leggi che ricono-scono il ruolo peculiare della famiglianella cura della persona, predisponendoun sistema di interventi e servizi proprioper tutelare le persone con disabilità;

è necessario, in ogni caso, tenereconto delle persone che assistono i disabiliquotidianamente che molte volte sono im-possibilitati a svolgere un’attività lavora-tiva continua e prolungata proprio perchéassistono ogni giorno, anche con difficoltàdi ordine economico i familiari portatoridi handicap;

è opportuno, altresì, tutelare lepersone portatrici di handicap con misureche possono garantire ai familiari assistitialcune agevolazioni che sono indispensa-bili anche sotto l’aspetto psicoaffettivo alfine di favorire l’assistenza e la cura dellepersone affette da handicap grave pressol’abitazione e non presso istituti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, con un successivoprovvedimento legislativo, di prolungare ladurata del congedo retribuito del coniugeconvivente che assiste il soggetto con han-dicap, nonché a prevedere per lo stesso dianticipare l’età pensionabile.

9/698-A/1. Minardo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all’esame, all’arti-colo 6, prevede agevolazioni tributarie peri trust costituiti in favore di persone condisabilità grave,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di aumentare, tra-mite opportune modifiche legislative, lapercentuale di deducibilità delle eroga-

zioni liberali effettuate dai privati neiconfronti dei trust di cui in premessa.

9/698-A/2. Gregorio Fontana.

La Camera,

premesso che:

il testo unificato delle proposte inesame ha un contenuto che risulta ricon-ducibile alle materie « determinazione deilivelli essenziali delle prestazioni concer-nenti i diritti civili e sociali che devonoessere garantiti su tutto il territorio na-zionale », di competenza esclusiva delloStato (articolo 117, secondo comma, let-tera m), della Costituzione), e « politichesociali », di competenza delle regioni (ar-ticolo 117, quarto comma, della Costitu-zione);

condivisibile è la finalità del prov-vedimento di garantire assistenza alle per-sone affette da disabilità grave sprovvistedi un adeguato sostegno familiare e, nelrispetto del principio costituzionale dileale collaborazione, prevede un adeguatocoinvolgimento delle regioni, nella formadell’intesa in sede di Conferenza unificata,per la definizione dei livelli essenziali delleprestazioni da garantire alle persone condisabilità grave prive di sostegno familiare(articolo 2, comma 1, che richiama l’arti-colo 13 del decreto legislativo 6 maggio2011, n. 68), per la determinazione deirequisiti di accesso al Fondo per l’assi-stenza alle persone con disabilità grave eper la ripartizione annuale del Fondo(articolo 3, comma 2);

l’articolo 2, comma 2 – che, nellemore del completamento del procedimentodi definizione dei livelli essenziali delleprestazioni, rimette ad un decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, gli obiettivi di servizio daerogare alle persone con disabilità graveprive di sostegno familiare, nei limiti dellerisorse disponibili del Fondo – limitandosia prevedere un intervento consultivo dellaConferenza unificata, riconoscendo così

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un livello di coinvolgimento delle regioniingiustificatamente inferiore rispetto aquello previsto dalle altre disposizioni delprovvedimento nonché a quello previstodall’articolo 13, comma 5, del decretolegislativo n. 68 del 2011, che reca ladisciplina generale in materia di defini-zione degli obiettivi dei servizi da erogarenelle more della determinazione dei livelliessenziali delle prestazioni,

impegna il Governo

a prevedere un coinvolgimento dellaConferenza unificata, in luogo del parere,per l’emanazione del decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali per ladeterminazione degli obiettivi di servizioda erogare alle persone con disabilitàgrave prive di sostegno familiare, al fine digarantire il rispetto della competenza re-gionale costituzionalmente garantita inmateria di « politiche sociali » e del prin-cipio costituzionale di leale collaborazionee di assicurare altresì la coerenza con lealtre disposizioni del provvedimento e conla disciplina generale dettata dall’articolo13, comma 5, del decreto legislativo n. 68del 2011.

9/698-A/3. Matarrelli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame è direttoa favorire il benessere, l’inclusione e l’au-tonomia delle persone con disabilità, inlinea con i principi costituzionali, con laCarta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea e con la Convenzione delle Na-zioni Unite sui diritti delle persone condisabilità;

in particolare, l’articolo 4 del prov-vedimento in esame prevede che il Fondoistituito per l’assistenza alle persone condisabilità grave prive del sostegno fami-liare sia destinato, tra l’altro, a realizzareprogrammi ed interventi innovativi di re-sidenzialità diretti alla creazione di strut-ture residenziali di tipo familiare, nonché

a sviluppare programmi di accrescimentodella consapevolezza, di riabilitazione e disviluppo delle competenze per la gestionedella vita quotidiana e per il raggiungi-mento del maggior livello di autonomiapossibile da parte dei soggetti disabili;

i disturbi dello spettro autisticoafferiscono allo sviluppo neurologico esono clinicamente invalidanti ed evidentifin dalla prima infanzia. Il soggetto auti-stico grave ha bisogno per tutta la vita diuna presa in carico globale e continuativanei diversi ambienti coinvolti nel processodi crescita: familiare, scolastico e sanita-rio. Pertanto, sia per questa ragione cheper il preoccupante aumento dei casi intutto il mondo, la disabilità causata dal-l’autismo sta assumendo una ricaduta so-ciale sempre più pervasiva;

le recenti statistiche sull’incidenzadell’autismo elaborate dal Centers for Di-sease Control and Prevention (CDC) ripor-tano che negli Stati Uniti 1 bambino su 88ha un disturbo dello spettro autistico, conun incremento di 10 volte rispetto agliultimi 40 anni, arrivando ad interessarecirca 2 milioni di individui negli Stati Unitie decine di milioni in tutto il mondo;

secondo i dati forniti dal Ministerodella salute aggiornati al 2015, nel nostroPaese l’incidenza delle malattie dello spet-tro autistico è di circa il 3-4 per mille(negli Stati Uniti si sale al 12-13 per mille).Attualmente, nel nostro Paese gli autisticisono tra i 350 e i 500 mila. Le statistichemostrano che i tassi di incidenza sonoaumentati dal 10 al 17 per cento ognianno. L’incremento dei casi di autismonon dipende solo dalla crescita delle dia-gnosi, ma dall’aumento intrinseco dellapatologia stessa;

le malattie dello spettro autisticosono molto composite, vale a dire nonsono rappresentate da una tipologia unica,ma da tipologie diverse e di diversa gravitàe impatto familiare e sociale;

come riconosciuto dall’OMS, laprecocità del riconoscimento della patolo-gia riveste un’importanza centrale per

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consentire di avviare un tempestivo iniziodel percorso terapeutico, nonché per as-sicurare il migliore equilibrio esistenzialepossibile ai pazienti e alle famiglie;

la circostanza che il Servizio sani-tario nazionale non sia ancora adeguata-mente strutturato ed organizzato per con-sentire una diagnosi precoce ha comeconseguenza diretta un fatale ritardo neidifferenti percorsi assistenziali dei soggettiautistici e una loro esclusione sociale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di incrementaregli investimenti pubblici per l’identifica-zione precoce delle patologie dello spettroautistico, con l’obiettivo del reinserimentosociale degli individui affetti da tale con-dizione, anche attraverso la realizzazionedi presidi e percorsi sanitari adeguati alsupporto delle attività terapeutiche fina-lizzate al pieno recupero dei soggetti au-tistici che presentano problemi curabili eattraverso la previsione di percorsi diassistenza di tipo semiresidenziale e resi-denziale per i pazienti autistici che pre-sentano problematiche più gravi e strut-turate.

9/698-A/4. Vargiu, Matarrese.

La Camera,

considerato che:

l’ultima Legge di Stabilità, appro-vata in via definitiva dal Senato lo scorso22 dicembre, risulta essere maggiormenteattenta, rispetto al passato, a temi impor-tanti come quello del welfare. Particolareattenzione è stata riservata alla disabilità,a partire dallo stanziamento superiore a100 milioni di euro annui a decorrere dal2016, del Fondo per il cosiddetto « dopo dinoi »;

con l’espressione « dopo di noi », cisi riferisce al periodo di vita delle personecon disabilità successivo alla scomparsadei genitori o dei familiari e al desiderio

di assicurare al proprio figlio tutta l’assi-stenza di cui necessita dopo la loro morte;

l’obiettivo di « dopo di noi » è in-fatti invertire il dato che vede oltre l’80per cento di adulti disabili ricoverati inistituti dedicati;

per raggiungere questo obiettivo, lerisorse assegnate al fondo saranno desti-nate ad attivare programmi di intervento edi supporto che riproducano condizioni« familiari », attraverso la realizzazione dinuove strutture volte a sviluppare le com-petenze e l’autonomia della persona disa-bile;

la proposta di legge affronta iltema della destinazione del patrimoniofamiliare a soddisfare le esigenze del di-sabile;

le norme codicistiche, però, oggisanciscono l’assoluta parità delle quotedestinate ai figli (diritto oltretutto esteso aifigli nati fuori dal matrimonio, che otten-gono un riconoscimento successivo) e nonconsentono di modificare la quota legit-tima dell’eredità spettante, in favore delfiglio più debole e bisognoso di sostegni;

una maggiore elasticità in favoredei soggetti disabili consentirebbe anche diripartire più facilmente il patrimonio fa-miliare (in caso di beni indivisibili) edeviterebbe l’insorgere di contenziosi legalii cui effetti sarebbero particolarmente de-stabilizzanti per la precaria condizione delsoggetto più debole;

al fine di completare il quadrogiuridico sulla destinazione dei beni fami-liari,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di una ricogni-zione dell’intera disciplina in materia disuccessioni, al fine di renderla più com-patibile con la finalità di incentivare ilwelfare orizzontale e di rimarcare il ruolodell’intera famiglia nella assoluzione degliobblighi derivanti dalla presenza di unapersona con disabilità grave.

9/698-A/5. Binetti.

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La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede,tra l’altro, lo stanziamento di risorse fina-lizzate per l’assistenza alle persone con di-sabilità grave prive del sostegno familiare;

dette risorse, negli obiettivi dellalegge, sono destinate in particolare: a rea-lizzare programmi e percorsi di deistituzio-nalizzazione; a favorire la domiciliarità inresidenze o gruppi appartamento che ri-producono le condizioni abitative e relazio-nali della casa familiare; a interventi inno-vativi di residenzialità diretti alla creazionedi soluzioni alloggiative di tipo familiare; asviluppare programmi di recupero di capa-cità e di nuove competenze necessarie peruna maggiore autonomia nella vita quoti-diana da parte dei soggetti disabili;

si prevede inoltre che al finanzia-mento dei programmi e all’attuazione degliinterventi suindicati possono concorrere leregioni, gli enti locali, gli organismi delterzo settore, le stesse famiglie, nonchéaltri soggetti di diritto privato con espe-rienza in materia di assistenza alle per-sone disabili;

sotto quest’ultimo aspetto, il testonulla dice riguardo l’esigenza ineludibileche il coinvolgimento, sia nei finanziamentiche nell’attuazione di detti interventi, deiprivati e che degli enti del Terzo settore,avvenga secondo precise modalità e criteritrasparenti e che garantiscano l’assoluta as-senza di conflitti di interesse, anche al finedi evitare rischi di clientelismo e di unagestione opaca degli interventi,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziativenormative, che il coinvolgimento di sog-getti di diritto privato nel finanziamentodei programmi e nell’attuazione degli in-terventi di cui in premessa, avvenga se-condo modalità che garantiscano il ri-spetto di criteri di trasparenza e l’assenzadi conflitti di interesse, nonché, laddovepossibile, procedure di bando pubblico per

l’individuazione dei soggetti che possonopartecipare alla gestione dei suddetti pro-grammi e interventi.

9/698-A/6. Gregori, Nicchi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede,tra l’altro, lo stanziamento di risorse fina-lizzate per l’assistenza alle persone con di-sabilità grave prive del sostegno familiare;

dette risorse, negli obiettivi dellalegge, sono destinate in particolare: a rea-lizzare programmi e percorsi di deistituzio-nalizzazione; a favorire la domiciliarità inresidenze o gruppi appartamento che ri-producono le condizioni abitative e relazio-nali della casa familiare; a interventi inno-vativi di residenzialità diretti alla creazionedi soluzioni alloggiative di tipo familiare; asviluppare programmi di recupero di capa-cità e di nuove competenze necessarie peruna maggiore autonomia nella vita quoti-diana da parte dei soggetti disabili;

si prevede inoltre che al finanzia-mento dei programmi e all’attuazione degliinterventi suindicati possono concorrere leregioni, gli enti locali, gli organismi delterzo settore, le stesse famiglie, nonchéaltri soggetti di diritto privato con espe-rienza in materia di assistenza alle per-sone disabili;

sotto quest’ultimo aspetto, il testonulla dice riguardo l’esigenza ineludibileche il coinvolgimento, sia nei finanziamentiche nell’attuazione di detti interventi, deiprivati e che degli enti del Terzo settore,avvenga secondo precise modalità e criteritrasparenti e che garantiscano l’assoluta as-senza di conflitti di interesse, anche al finedi evitare rischi di clientelismo e di unagestione opaca degli interventi,

impegna il Governo

a valutare, attraverso ulteriori iniziativenormative, che il coinvolgimento di sog-getti di diritto privato nel finanziamento

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dei programmi e nell’attuazione degli in-terventi di cui in premessa, avvenga se-condo modalità che garantiscano il ri-spetto di criteri di trasparenza e l’assenzadi conflitti di interesse, nonché, laddovepossibile, procedure di bando pubblico perl’individuazione dei soggetti che possonopartecipare alla gestione dei suddetti pro-grammi e interventi.

9/698-A/6. (Testo modificato nel corsodella seduta) Gregori, Nicchi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame si ponel’obiettivo di fornire una risposta allefamiglie dove sono presenti figli con disa-bilità, e che vivono con evidente e legittimaansia il momento in cui non potranno piùgarantire loro l’indispensabile aiuto, anchealla luce del fatto che per il disabile, ilsostegno familiare rappresenta ancora oggila principale e più completa risposta aisuoi bisogni assistenziali e sociali;

seppure in presenza di diverse cri-ticità e di norme migliorabili, il testofornisce comunque un contributo all’im-plementazione delle politiche di welfare edi sostegno alle persone non autosuffi-cienti e alle loro famiglie. Un welfare chein questi anni ha visto ridurre complessi-vamente le risorse ad esso assegnate;

nell’ambito degli interventi norma-tivi che direttamente vedono coinvolte lepersone con disabilità o non autosuffi-cienti, non si può non evidenziare l’ini-quità e l’« ingiustizia » contenuta nel de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri n. 159 del 2013, concernente il « Re-golamento concernente la revisione dellemodalità di determinazione e i campi diapplicazione dell’Indicatore della situa-zione economica equivalente (ISEE), lad-dove vengono conteggiati come reddito aifini ISEE, provvidenze assistenziali riser-vate, agli invalidi civili, ciechi, sordi com-presa l’indennità di accompagnamento el’indennità di comunicazione, nonché in-

dennità percepite a titolo di risarcimento,come nel caso di inabilità per infortuniosul lavoro o per malattia professionale;

nell’aprile 2014, un cartello di or-ganizzazioni composto essenzialmente dagenitori di persone con disabilità intellet-tiva, riunite nell’Utim (Unione per la tuteladelle persone con disabilità intellettiva) enell’associazione « Promozione Sociale »,hanno presentato, nei confronti della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri, duericorsi al TAR del Lazio contro il decretodel Presidente del Consiglio dei ministrin. 159 del 2013, concernente il « Regola-mento concernente la revisione delle mo-dalità di determinazione e i campi diapplicazione dell’indicatore della situa-zione economica equivalente (ISEE) »;

l’11 febbraio 2015, la prima sezionedel TAR ha accolto, sia pure parzialmente,i suddetti ricorsi con le sentenze n. 2454/15-2458/15-2459/15, che di fatto modifi-cano parzialmente l’impianto di calcolodell’indicatore della Situazione Reddituale,cioè di una delle due componenti del-l’ISEE, previsto dall’articolo 4 del suddettodecreto del Presidente del Consiglio deiministri;

sostanzialmente i dispositivi dellesentenze del TAR, escludono dal computodell’Indicatore della Situazione Redditualei « trattamenti assistenziali, previdenziali eindennitari, incluse carte di debito, a qua-lunque titolo percepiti da amministrazionipubbliche » (articolo 4, comma 2 letteraf)), ossia in pratica le pensioni, assegni,indennità per minorazioni civili, assegnisociali, indennità per invalidità sul lavoro,assegni di cura, eccetera;

il Governo ha quindi deciso diricorrere contro la suddetta sentenza delTAR;

lo stesso Governo ha previsto dirivedere l’attuale legislazione in materia ditrattamenti, indennità, assegni di naturaassistenziale, eccetera;

la legge di stabilità 2016 (leggen. 208 del 2015) ha infatti stabilito espres-samente, nell’ambito della prevista intro-

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duzione di una misura nazionale di con-trasto alla povertà, di rivedere la norma-tiva vigente in termini di trattamenti, in-dennità, integrazioni di reddito, assegni dinatura assistenziale (anche l’indennità diaccompagnamento o l’invalidità civile? Sa-ranno soppresse o riformate?), accesso alleprestazioni sociali, eccetera;

riteniamo che sia questa l’occa-sione per rivedere i criteri di determina-zione dell’ISEE al fine di renderli coerentialla suddetta sentenza del TAR,

impegna il Governo

a provvedere – nell’ambito della previstarevisione della legislazione in materia ditrattamenti, indennità, assegni di naturaassistenziale – a una modifica dell’ISEE,al fine di escludere dal calcolo del redditole provvidenze assistenziali riservate agliinvalidi civili, ciechi, sordi compresa l’in-dennità di accompagnamento e l’indennitàdi comunicazione, nonché indennità per-cepite a titolo di risarcimento, come nelcaso di inabilità per infortunio sul lavoroo per malattia professionale.

9/698-A/7. Nicchi, Gregori, Paglia, Fas-sina, Scotto.

La Camera,

premesso che:

la Presidenza del Consiglio dei mi-nistri avvierà campagne informative al finedi diffondere la conoscenza delle disposi-zioni della presente legge e delle altreforme di sostegno pubblico previste per lepersone con disabilità grave, in modo daconsentire un più diretto ed agevole ri-corso agli strumenti di tutela previsti perl’assistenza delle persone con disabilitàprive del sostegno familiare, nonché disensibilizzare l’opinione pubblica sulla fi-nalità di favorire l’inclusione sociale dellepersone con disabilità;

la legge attribuisce alle regioni unruolo importante relativamente all’ado-zione di indirizzi di programmazione e

alla definizione dei criteri e delle modalitàper la concessione e l’erogazione dei fi-nanziamenti previsti dalla legge;

per consentire ed agevolare l’ac-cesso ai benefici di legge è fondamentaleun’ampia conoscenza degli strumenti e deiprocedimenti amministrativi che permet-tano di conseguirli;

che sia le regioni sia le Associazionidi volontariato, Fondazioni e ONLUS chesi occupano delle persone affette da disa-bilità possono svolgere un ruolo positivoed importante per ampliare la conoscenzadella legge;

è importante, a tal fine, un ampioraccordo di tutti i soggetti istituzionalisociali interessati per favorire la più ampiadiffusione delle campagne informativedella Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

a definire le campagne informative per ladiffusione della conoscenza delle disposi-zioni della presente legge, coinvolgendonelle forme e modi opportuni le regioni, leAssociazioni di volontariato, le Fondazionie le ONLUS più rappresentative che sioccupano delle persone affette da disabi-lità grave.

9/698-A/8. Carrescia.

La Camera,

premesso che:

la Presidenza del Consiglio dei mi-nistri avvierà campagne informative al finedi diffondere la conoscenza delle disposi-zioni della presente legge e delle altreforme di sostegno pubblico previste per lepersone con disabilità grave, in modo daconsentire un più diretto ed agevole ri-corso agli strumenti di tutela previsti perl’assistenza delle persone con disabilitàprive del sostegno familiare, nonché disensibilizzare l’opinione pubblica sulla fi-nalità di favorire l’inclusione sociale dellepersone con disabilità;

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la legge attribuisce alle regioni unruolo importante relativamente all’ado-zione di indirizzi di programmazione ealla definizione dei criteri e delle modalitàper la concessione e l’erogazione dei fi-nanziamenti previsti dalla legge;

per consentire ed agevolare l’ac-cesso ai benefici di legge è fondamentaleun’ampia conoscenza degli strumenti e deiprocedimenti amministrativi che permet-tano di conseguirli;

che sia le regioni sia le Associazionidi volontariato, Fondazioni e ONLUS chesi occupano delle persone affette da disa-bilità possono svolgere un ruolo positivoed importante per ampliare la conoscenzadella legge;

è importante, a tal fine, un ampioraccordo di tutti i soggetti istituzionalisociali interessati per favorire la più ampiadiffusione delle campagne informativedella Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

a valutare le campagne informative per ladiffusione della conoscenza delle disposi-zioni della presente legge, coinvolgendonelle forme e modi opportuni le regioni, leAssociazioni di volontariato, le Fondazionie le ONLUS più rappresentative che sioccupano delle persone affette da disabi-lità grave.

9/698-A/8. (Testo modificato nel corsodella seduta) Carrescia.

La Camera,

premesso che:

nell’ambito del presente provvedi-mento, all’articolo 7 è prevista da partedella Presidenza del Consiglio dei ministril’avvio di campagne informative al fine didiffondere la conoscenza delle disposizioniintrodotte e delle altre forme di sostegnopubblico previste per le persone con di-sabilità grave;

tale strumento dovrebbe consentirein modo maggiormente diretto il ricorsononché la possibilità di accedere agli stru-menti di tutela previsti per l’assistenzadelle persone con disabilità prive del so-stegno familiare;

tale previsione consente anche l’op-portunità di sensibilizzare l’opinione pub-blica nel favorire l’inclusione sociale dellepersone con disabilità e dei loro familiari;

il Mezzogiorno è l’area del Paesenella quale maggiori carenze si registranoin materia di servizi e presa in carico dellepersone con disabilità, compreso l’accessoai servizi in ambito scolastico;

suddette carenze sono spesso anchelegate ad una non conoscenza degli stru-menti di legge, previsti e anche alla pre-senza non trasparente di intermediazioniche alimentano illegalità a danno di chi èin difficoltà,

impegna il Governo

a prevedere nell’ambito delle campagneinformative una più attenta e capillarediffusione delle stesse nel Mezzogiornononché a monitorare nell’ambito dei livelliessenziali di assistenza per le prestazionisociali la qualità dei servizi territoriali delsud prevedendo un capitolo specifico per ilMezzogiorno nella relazione annuale sullostato di attuazione del presente provvedi-mento.

9/698-A/9. Covello.

La Camera,

premesso che:

nell’ambito del presente provvedi-mento, all’articolo 7 è prevista da partedella Presidenza del Consiglio dei ministril’avvio di campagne informative al fine didiffondere la conoscenza delle disposizioniintrodotte e delle altre forme di sostegnopubblico previste per le persone con di-sabilità grave;

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tale strumento dovrebbe consentirein modo maggiormente diretto il ricorsononché la possibilità di accedere agli stru-menti di tutela previsti per l’assistenzadelle persone con disabilità prive del so-stegno familiare;

tale previsione consente anche l’op-portunità di sensibilizzare l’opinione pub-blica nel favorire l’inclusione sociale dellepersone con disabilità e dei loro familiari;

il Mezzogiorno è l’area del Paesenella quale maggiori carenze si registranoin materia di servizi e presa in carico dellepersone con disabilità, compreso l’accessoai servizi in ambito scolastico;

suddette carenze sono spesso anchelegate ad una non conoscenza degli stru-menti di legge, previsti e anche alla pre-senza non trasparente di intermediazioniche alimentano illegalità a danno di chi èin difficoltà,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere nel-l’ambito delle campagne informative unapiù attenta e capillare diffusione dellestesse nel Mezzogiorno nonché a monito-rare nell’ambito dei livelli essenziali diassistenza per le prestazioni sociali laqualità dei servizi territoriali del sud pre-vedendo un capitolo specifico per il Mez-zogiorno nella relazione annuale sullostato di attuazione del presente provvedi-mento.

9/698-A/9. (Testo modificato nel corsodella seduta) Covello.

La Camera,

premesso che:

anche nell’annualità 2015, nella re-gione Sardegna, il Comitato dei familiariper l’attuazione della legge n. 162 del 1998ha dovuto sollecitare la continuità deipiani dal 1o luglio fino al 31 dicembre2015;

è stato fortemente richiesto un in-tervento teso a semplificare il procedi-mento per favorire la prosecuzione deiservizi per destinatari e per i Comuni,eventualmente con la proroga degli stessipiani in corso ciò a tutela anche di tutti glioperatori del settore;

è indispensabile che la sperimen-tazione scientifica del nuovo sistema, il cuiavvio era indicato da gennaio 2016, vengaeffettuata sui piani in corso, sempre incontinuità col lavoro e apporto dei rap-presentanti del comitato dei familiari etecnici in Commissione;

è indispensabile che non si faccianopassi indietro sulla personalizzazione ecoprogettazione nei piani personalizzati;

sono da tutelare e rafforzare isostegni e servizi essenziali per le personecon disabilità grave, e in linea con le piùavanzate prospettive dei sistemi sociali esociosanitari (Convenzione Onu sui dirittidelle persone con disabilità, Orientamentiprogrammati della Comunità europea(2015) sulla personalizzazione della salute,della cura e il benessere);

va rafforzata la valorizzazione deiprogetti di vita indipendente, già in atto inSardegna, grazie ai progetti di legge n. 162del 1998, e in linea con l’attuazione del-l’articolo 19 della Convenzione Onu suidiritti delle persone con disabilità (leggeitaliana legge n. 18 del 2009) che riconosceil diritto di tutte le persone con disabilitàa vivere nella società, con la stessa libertàdi scelta delle altre persone, e si adottinomisure efficaci ed adeguate al fine difacilitare il pieno godimento da parte dellepersone con disabilità di tale diritto e laloro piena integrazione e partecipazionenella società;

occorre migliorare il sistema, devemigliorare la coprogettazione fra persone/famiglie e istituzioni e operatori dei ser-vizi;

va auspicata la valutazione, verificafatta insieme, fra i diretti interessati e

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istituzioni e servizi, con rilevazione dellaqualità percepita, sperimentazione, flessi-bilità, analisi e riprogrammazione,

impegna il Governo:

a garantire le risorse effettivamentenecessarie per rafforzare i sostegni e ser-vizi essenziali per le persone con disabilitàgrave, e in linea con le più avanzateprospettive dei sistemi sociali e sociosani-tari;

a promuovere rafforzare la valoriz-zazione dei progetti di vita indipendente,già in atto in Sardegna, grazie ai progettidi legge n. 162 del 1998, e in linea conl’attuazione dell’articolo 19 della Conven-zione Onu sui diritti delle persone condisabilità;

a salvaguardare, nell’ambito delleproprie competenze e delle risorse nazio-nali necessarie, il cosiddetto « ModelloSardegna » sulla non autosufficienza;

a scongiurare gravissimi ritardi e itagli così come avvenuto nell’ultimo anno,in particolare nella regione Sardegna egarantire la continuità dei piani di assi-stenza e inclusione che non possono inalcun modo subire ritardi e/o tagli eco-nomici.

9/698-A/10. Pili.

La Camera,

premesso che:

i Livelli Essenziali di Assistenza(LEA) sono le prestazioni e i servizi che ilServizio sanitario nazionale è tenuto afornire a tutti i cittadini e non sonoaggiornati dal 2001. Ciò implica che tuttauna serie di nuovi ausili non sono adisposizione dei malati;

il Nomenclatore è il documentoemanato dal Ministero della salute chestabilisce la tipologia e le modalità difornitura di protesi e ausili a carico delServizio Sanitario Nazionale. Il Nomencla-tore Tariffario attualmente in vigore è

quello stabilito dal decreto ministerialen. 332 del 27 agosto 1999 pubblicato inGazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999(« Regolamento recante norme per le pre-stazioni di assistenza protesica erogabilinell’ambito del Servizio sanitario nazio-nale: modalità di erogazione e tariffe »);

è noto che da anni si attendel’adozione degli atti necessari per aggior-nare i Lea, i Livelli essenziali di assistenzae il Nomenclatore Tariffario, anni di rinvii,che hanno complicato ancor di più l’esi-stenza alle persone disabili, in modo par-ticolari quelle più gravi, negando il dirittodi accedere a molteplici servizi e presta-zioni;

con l’ultima Legge di stabilità, pub-blicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30dicembre, sono stati stanziati circa 800milioni di euro per provvedere all’aggior-namento dei Lea e del Nomenclatore ta-riffario « con un decreto del Presidente delConsiglio dei ministri (Dpcm), su propostadel Ministro della salute, di concerto conil Ministro dell’economia, d’intesa con laConferenza Stato-Regioni »;

è necessario procedere, dunque, al-l’adozione di tale provvedimento di aggior-namento in tempi brevi e in modo idoneo,includendo tecnologie di ultima genera-zione come, comunicatori a comando ocu-lare, finora erogati solo grazie a fondistanziati ad hoc;

dispositivi ed ausili tecnici comecarrozzine basculanti e verticalizzabili,scooter elettrici, protesi acustiche a tec-nologia digitale, attrezzature domotiche edi sicurezza per gli assistiti carrozzine eprotesi acustiche,

impegna il Governo

a procedere, nel breve ed idoneamente,all’aggiornamento dei Livelli essenziali diassistenza e del Nomenclatore Tariffario,provvedendo ad includere ausili e presidial passo con le attuali innovazioni tecno-logiche, con specifica attenzione a coloroaffetti da disabilità grave.

9/698-A/11. Rizzetto.

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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative in relazione ad illeciti compiutida dipendenti pubblici – 3-01974

SIMONETTI, FEDRIGA, ALLASIA, AT-TAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN,CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI,GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI,MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI eSALTAMARTINI. – Al Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministra-zione. — Per sapere – premesso che:

secondo quanto pubblicato su Il Cor-riere della Sera di lunedì 1o febbraio 2015,l’attività illecita di circa 7.000 dipendentipubblici infedeli e corrotti ha creato indieci mesi un danno record di quasi 4miliardi di euro (esattamente3.837.273.698 euro);

500 milioni di euro è la quota di« buco » accumulata in soli quattro mesi,da giugno ad ottobre 2015, per atti illeciti,omissioni e/o abusi d’ufficio, compiuti dadirigenti, funzionari ed impiegati pubblici;cifra inquietante che denuncia un trend dioltre 100 milioni di euro di danno erarialeogni trenta giorni;

le cause sono le più svariate: medicie funzionari assenteisti; truffe nel settoresanitario con falsificazioni di cartelle e ditabulati marcatempo, nonché indebiti rim-borsi di medicinali; appalti truccati e gon-

fiati; consulenze inutili; illegittime eroga-zioni di pensioni, prestazioni ed indennitàvarie;

a titolo di esempio si cita il caso delgeometra dipendente comunale di Potenza,che nell’orario di servizio svolgeva altroveattività libero-professionale, per unasomma « rubata » di 70 mila euro, maanche il caso dei 500 milioni di eurosottratti alle casse dell’Inps a Viterbo, dovecompiacenti impiegati modificavano i mo-duli di riscatto della laurea o di ricon-giunzione di periodi contributivi per« scontare » l’effettiva somma da versareall’Istituto previdenziale;

ciò dimostra, quindi, che la « piaga »della pubblica amministrazione va benoltre l’assenteismo e che, dunque, il tantodecantato licenziamento in 48 ore dell’as-senteista colto in flagrante non è altro che« una piccola goccia in un mare di neces-sità » –:

se ed in che termini il Governointenda urgentemente affrontare la com-plessa problematica di situazioni qualiquelle descritte in premessa che sostan-zialmente determinano un rilevante dannoerariale e quali misure intenda porre inessere per procedere al recupero di quantoindebitamente sottratto alle casse pubbli-che. (3-01974)

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Problematiche relative al decreto ministe-riale n. 850 del 2015 recante disposizioniper le attività di formazione e dell’anno diprova dei docenti neo assunti, con rife-rimento ai docenti che hanno ottenuto ilpassaggio ad altro ruolo o ad altro inse-

gnamento – 3-01975

SANTERINI. – Al Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca. — Persapere – premesso che:

con il decreto ministeriale n. 850 del2015 il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca ha emanato ledisposizioni per le attività di formazione edell’anno di prova dei docenti neo assunti;

i succitati docenti neo assunti inruolo sono tenuti a espletare tali attività aifini dell’immissione definitiva in ruolo;

si tratta di una scelta doverosa e chesottolinea l’importanza della formazionedei docenti neo assunti;

lo stesso vale, però, anche per idocenti che abbiano richiesto e ottenuto,con le operazioni di mobilità, un passaggiodi ruolo;

il decreto ministeriale è stato ema-nato in applicazione dei commi da 115 a120 della legge n. 107 del 2015, dettacomunemente « Buona Scuola »;

la stessa legge richiama gli articoli437, 438 e 439 del testo unico di cui aldecreto legislativo n. 297 del 1994 inquanto compatibili con le nuove normeapprovate a luglio 2015;

in base al decreto legislativo n. 297del 1994 il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca ha sempre datoindicazioni per l’anno di formazione e diprova dei docenti, distinguendo tra docentineo immessi in ruolo per la prima volta edocenti che già di ruolo avevano ottenutoil passaggio in altro ruolo o in altroinsegnamento;

per richiedere il passaggio sopra ri-cordato, il docente di ruolo doveva aversvolto la formazione iniziale nell’anno di

nomina ed era soggetto al giudizio diconferma da parte del dirigente, sentito ilcomitato di valutazione;

in caso di giudizio sfavorevole potevaessere restituito al ruolo di provenienza;

vi era, come detto, una chiara distin-zione tra docenti appena nominati e do-centi che avevano chiesto ed ottenuto ilpassaggio;

al contrario, le disposizioni del Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca obbligano oggi anche i do-centi, che hanno ottenuto il passaggio, allafrequenza e allo svolgimento di tutte leattività formative dei neo immessi inruolo;

tra queste attività è prevista anche laripetizione dell’anno di prova, già svolto,come detto sopra, al momento dell’assun-zione a tempo indeterminato, nonostante idocenti che hanno ottenuto il passaggioabbiano già effettuato l’anno di provanecessario e siano stati immessi in ruoloda tempo;

da sempre in caso di passaggio adaltro ruolo il docente ha avuto l’obbligo di180 giorni di servizio per superare l’annodi prova, ma non è stato mai obbligato,come invece si prevede ora, all’intera ri-petizione dell’anno di prova;

che il docente che per la prima voltaè nominato in ruolo sia tenuto alla for-mazione iniziale e al superamento del-l’anno di prova è indiscutibile ed è coe-rente con tutte le norme del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca e del pubblico impiego;

tuttavia, in questo caso i docenti chepassano da un ruolo all’altro sono assi-milati ai docenti neo nominati, obbligandoi primi a ripetere l’anno di prova;

il decreto ministeriale n. 850 del2015 citato in precedenza proprio perquesto è stato impugnato dai sindacatirappresentativi della scuola davanti al TarLazio, ma sembra necessario non atten-dere la risposta della magistratura peraffrontare concretamente la vicenda;

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si ricorda che la legge n. 107 del2015 non interviene nel merito, anzi ilMinistero stesso aveva escluso l’anno diformazione dalla replica per i docenti giàdi ruolo nel caso di passaggio ad altroordine di scuola –:

quali iniziative di competenza il Mini-stro interrogato intenda predisporre perevitare che docenti che già hanno effettuatotutte le attività formative necessarie deb-bano ripetere l’anno di prova. (3-01975)

Iniziative per prevenire e contrastare ogniforma di violenza nei confronti dei bam-bini all’interno delle strutture scolastiche

– 3-01976

GALATI, PARISI e ABRIGNANI. – AlMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca. — Per sapere – premessoche:

ha suscitato forte turbamento, negliscorsi giorni, la notizia di una maestracoordinatrice di una scuola statale perl’infanzia di Pavullo, in provincia di Mo-dena, arrestata a seguito di ordinanza dicustodia cautelare del giudice per le in-dagini preliminari del tribunale di Modenaperché ritenuta responsabile di maltratta-menti aggravati sui bambini a lei affidati,di età compresa tra i 3 ed i 5 anni. Sitratta di un fatto ancora in fase di accer-tamento il quale però si configura qualecampanello d’allarme rispetto alla que-stione della violenza nelle scuole e nellealtre strutture educative statali. Milioni dibambini trascorrono infatti più tempo acontatto con gli adulti nelle strutture sco-lastiche che in qualsiasi altro posto fuoridall’ambiente familiare, pertanto è indi-spensabile che lo Stato adotti tutte lemisure necessarie a garantire che la di-sciplina scolastica sia impartita in mododa assicurare l’integrità fisica e morale deibambini nel momento in cui sono affidatialle strutture scolastiche ed educative, isti-tuzionali e statali;

sul caso di Pavullo è dunque neces-sario che il Ministro interrogato faccia

chiarezza e che, in caso di accertamentodel reato, l’amministrazione pubblica as-sicuri, oltre che i profili di risarcimentoper i danni fisici e morali ai danni deibambini e delle famiglie coinvolte, cherestano da quantificare, anche un provve-dimento sanzionatorio esemplare e che ilMinistero adotti tutte le misure necessariea prevenire con opportuni provvedimentiil ricorso a metodi violenti da parte degliinsegnanti nei confronti dei bambini;

il contrasto alla violenza sui bambiniin ogni forma ed in ogni luogo, ed inspecial modo all’interno di strutture statalie pubbliche, è di una questione cruciale, alpari dei provvedimenti adottati per con-trastare la violenza sulle donne, che deveessere affrontata prioritariamente per tu-telare la società civile in un momentoessenziale come quello educativo e scola-stico –:

quali provvedimenti il Ministro inter-rogato ritenga di poter adottare per contra-stare ogni forma di violenza contro i bam-bini all’interno delle istituzioni scolastichee per prevenire con opportune forme dicontrollo e prevenzione la tutela dell’inte-grità fisica e morale dei bambini. (3-01976)

Problematiche relative alla tassazionedelle supplenze brevi e saltuarie dei do-centi precari relative ai mesi di ottobre,

novembre e dicembre 2015 – 3-01977

CAROCCI, COSCIA, ROCCHI, MAL-PEZZI, ASCANI, D’OTTAVIO, GHIZZONI,BOSSA, SGAMBATO, MALISANI, VEN-TRICELLI, PES, RAMPI, MANZI, BLA-ŽINA, COCCIA, CRIMÌ, DALLAI, NAR-DUOLO, MARTELLA, CINZIA MARIAFONTANA e BINI. – Al Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca. — Persapere – premesso che:

con le emissioni di gennaio 2016 ilMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, in accordo con il Ministerodell’economia e delle finanze, ha erogatogli stipendi per le supplenze brevi e sal-

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tuarie dei docenti precari relative ai mesidi ottobre, novembre e dicembre 2015.Tuttavia, la procedura e i criteri di tas-sazione applicati hanno penalizzato alcunidocenti;

le competenze, infatti, sono stateassoggettate a tassazione separata, ciòsignifica che è stato preso in considera-zione il solo reddito medio percepito neidue anni precedenti ed è stato escluso ilriconoscimento delle detrazioni fiscalispettanti, come, ad esempio, quelle rela-tive alla cosiddetta « produzione del red-dito », quelle spettanti per gli eventualicarichi familiari, o anche quelle concer-nenti l’applicazione di quanto previstodal decreto-legge n. 66 del 2014 circa ilbonus di 80 euro che è, peraltro, attri-buito dal sistema in automatico cosìcome previsto dalle linee guida « NoiPA »;

chi sembra essere maggiormente col-pito da tale meccanismo sono i supplentitemporanei con una retribuzione comples-siva annua non superiore a euro 8.000:costoro, infatti, con il riconoscimento delledetrazioni fiscali, sarebbero stati total-mente esenti dalla tassazione irpef;

per i redditi a tassazione separatal’Agenzia delle entrate procede autonoma-mente alla riliquidazione dell’imposta: incaso sia dovuta una imposta maggiore,provvede ad inviare apposito avviso dipagamento al contribuente; in caso leimposte dovute siano di ammontare infe-riore a quanto trattenuto dal datore dilavoro, provvede ad effettuare il rimborsodell’eccedenza pagata, ma solo se il creditorisulti superiore ad euro 100;

la riliquidazione di cui sopra è effet-tuata a seguito di dichiarazione dei redditi,che nel caso in esame, poiché le retribu-zioni sono state corrisposte nel 2016, potràessere presentata solo nel 2017 con laconseguenza che la corresponsione delrimborso avverrà ad anni di distanza ri-spetto alla trattenuta subita;

in tal senso il problema sembra ri-siedere nel fatto che « NoiPA » abbia li-quidato gli stipendi come se si trattasse di« arretrati » –:

come intenda intervenire, per quantodi propria competenza, per favorire unarapida soluzione del problema. (3-01977)

Iniziative per favorire lo scambio culturaletra studenti di Italia e Giappone – 3-01978

DAMBRUOSO. – Al Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca. — Persapere – premesso che:

nella visita in Giappone del mese diagosto 2015 il Presidente del Consiglio deiministri ha evidenziato l’importanza deirapporti tra Italia e Giappone e, come si leggeda fonti giornalistiche, ha assicurato l’ap-poggio del nostro Paese affinché « l’Unioneeuropea dia un’approvazione rapida sia del-l’accordo di libero scambio Ue-Giappone siaper il partenariato strategico »;

sulla base di queste premesse unprimo passo potrebbe essere fatto propriosul piano culturale rendendo più sempliceil soggiorno studio nei due Paesi e favo-rendo gli scambi tra università e scuole dispecializzazione;

la normativa attuale sui permessi pergli studenti che vogliono trascorrere periodidi studio o di studio/lavoro in Italia prevedeuna possibilità di soggiorno senza visto persoli 3 mesi e non consente di svolgere atti-vità retributive in quel periodo, per studiaree lavorare per periodi più lunghi, invece, leprocedure di ottenimento di un visto sonomolto più complesse;

diversamente avviene per altri Paesieuropei, tra cui Germania, Francia, GranBretagna, Danimarca e Irlanda, con i qualiil Giappone ha concluso un accordo sullevacanze di lavoro (working holiday agree-ment). Tale accordo prevede che gli stu-denti dai 18 ai 30 anni possano ottenereun permesso di soggiorno per un anno eincoraggia questi giovani a cercare unlavoro per coprire le spese;

sarebbe, pertanto, opportuno ade-guare la normativa nei rapporti bilateralitra Italia e Giappone anche in questocampo e la celebrazione – ormai prossima

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– dei 150 anni dalla firma del primotrattato diplomatico tra i due Paesi po-trebbe rappresentare l’occasione perfettaper un impulso significativo agli scambiculturali e umani (tra l’altro a costo zero)proprio nell’anno in cui si festeggia l’ami-cizia italo-nipponica –:

quali iniziative intenda adottare perfavorire lo scambio culturale tra studentidei due Paesi, avviando un’interlocuzionecon le autorità giapponesi su questi temi.

(3-01978)

Iniziative in ordine alla riforma dei Con-servatori e degli Istituti superiori di studi

musicali – 3-01979

VIGNALI. – Al Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca. — Per sapere– premesso che:

i Conservatori sono uno straordinariopatrimonio del Paese;

la legge 21 dicembre 1999, n. 508,finalizzata alla riforma del sistema di altaformazione e specializzazione artistica emusicale (AFAM), ha disciplinato in modoorganico la struttura, l’organizzazione e lefinalità delle Accademie di belle arti, del-l’Accademia nazionale di danza, dell’Ac-cademia nazionale di arte drammatica,degli Istituti superiori per le industrieartistiche, dei Conservatori di musica edegli Istituti musicali pareggiati;

al netto delle parti inattuate dellariforma del ’99, per quanto riguarda iConservatori, con riferimento al percorsoformativo si riscontrano diverse criticità. Ilpassaggio da scuola superiore sui generis alivello accademico, non sufficientementeapprofondito e monitorato, dimostra oggitutti i propri limiti. Il test più evidente diquesto giudizio è che gli studenti transitatidall’ordinamento precedente all’attuale co-stituiscono casi eccezionali. Allo stessomodo, il sistema dei crediti formativi,trasposto assai meccanicamente ai conser-vatori, condiziona significativamente il

percorso formativo, in particolare peggio-rando fortemente la preparazione dellostrumento principale;

pur se poco più della metà degliinsegnanti dei conservatori insegnano an-che nei corsi preaccademici, in molterealtà si è appaltato a soggetti esterniquesto livello di formazione senza alcuncontrollo didattico. Inoltre, non vi sonogaranzie per gli allievi per il passaggio daun preaccademico ad un altro;

le conferenze nazionali dei Conser-vatori statali e non statali dei presidenti,dei direttori e dei presidenti delle consultedegli studenti, riunite congiuntamente aRoma nella sede del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca il 27gennaio 2016, hanno espresso la piùgrande preoccupazione per la situazionedel sistema dei Conservatori statali e nonstatali italiani e più in generale per laformazione musicale nel nostro Paese;

in particolare le suddette conferenzehanno lamentato il blocco ormai da annidel processo di riforma del sistema avviatodalla legge n. 508 del 1999, cui si accom-pagna una grave carenza di risorse pub-bliche, nonché una problematicità costantenella interlocuzione con il livello politico-istituzionale. Le conferenze hanno denun-ciato il persistere di un’assenza di proget-tualità politica e culturale che riguarda ilsistema formativo in un contesto di unacostante sottovalutazione di fatto del va-lore della musica nell’intero contesto cul-turale e sociale complessivo del paese;

a distanza di sedici anni dall’entratain vigore della legge di riforma mancanoancora fondamentali passaggi normativi,come il decreto sul reclutamento del per-sonale docente, la messa a ordinamentodei bienni, la statizzazione degli Istitutisuperiori di studi musicali, l’organo con-sultivo di sistema scaduto e non rinnovatoda tre anni (CNAM). Le stesse conferenzeriunite hanno ribadito con determinazionela necessità di essere riconosciute e con-siderate come dai decreti ministeriali isti-tutivi quali organismi stabili di interlocu-zione tra l’amministrazione e i conserva-tori, statali e non statali;

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hanno inoltre espresso la ferma con-trarietà all’annuncio di norme che favori-rebbero le istituzioni private a discapitodelle istituzioni pubbliche;

a tal fine le conferenze nazionaliriunite hanno chiesto immediate risposte eazioni concrete alle istanze poste, nonoltre il mese di febbraio 2016, da realiz-zarsi in tempo utile per garantire l’effica-cia delle procedure per l’avvio del pros-simo anno accademico;

inoltre, il passaggio al sistema uni-versitario ha spinto molte province a di-sinteressarsi dell’edilizia dei Conservatori(manutenzione ordinaria e straordinaria eutenze) e la carenza di fondi dovuta allaloro soppressione ha costretto anchequelle ben disposte a non sostenere questicosti, senza una conseguente assunzionedegli stessi da parte dello Stato. Il recentecaso della chiusura dell’Accademia di Fi-renze per mancanza di riscaldamento èl’emblema di questa situazione;

pare dunque necessario effettuareuna ricognizione esaustiva della situazionee cercare soluzioni a brevissimo periodo,per non pregiudicare l’esistenza dei Con-servatori, ma nel quadro prospettico dellariforma e quindi di una sostenibilità nelmedio-lungo periodo –:

come intenda operare il Ministro in-terrogato per attuare, anche modifican-dola, la riforma dei Conservatori e degliIstituti superiori di studi musicali, consi-derando il percorso formativo, la strutturadel sistema, il reclutamento e la valuta-zione, per garantire loro la necessariaautonomia, la funzionalità nell’immediatoe la sostenibilità a regime. (3-01979)

Iniziative di competenza volte ad « accor-pare » il voto referendario in materia ditrivellazioni con il primo turno delle ele-zioni amministrative previste per giugno

2016 – 3-01980

SCOTTO, PELLEGRINO, ZARATTI, AI-RAUDO, FRANCO BORDO, COSTAN-TINO, D’ATTORRE, DURANTI, DANIELE

FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA,FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIAN-CARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBI-CHLER, MARCON, MELILLA, NICCHI,PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PI-RAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI,SANNICANDRO e ZACCAGNINI. — AlMinistro dell’interno. — Per sapere – pre-messo che:

in data 19 gennaio 2016, la Cortecostituzionale ha dichiarato ammissibile ilreferendum contro le trivellazioni in temadi durata delle concessioni;

a breve, in particolare sembrerebbetra il 10 e 15 febbraio 2016, dovrebbeessere adottata la decisione relativa allafissazione della data per lo svolgimento ditale referendum;

le elezioni amministrative, pure inprogramma per il corrente anno, si ter-ranno a giugno 2016;

è evidente che l’accorpamento delvoto referendario con le elezioni ammini-strative garantirebbe, oltre che un rispar-mio di circa 300 milioni di euro, anche lamassima partecipazione rispetto ad unaconsultazione referendaria attinente untema particolarmente delicato, quale èquello di un diverso futuro energetico delnostro Paese, che come noto, per la suavalidità, richiede il raggiungimento di unquorum;

l’accorpamento del voto referendariocon la tornata delle elezioni amministra-tive, meglio ancora se con il primo turnoprevisto per il 6 giugno 2016, è opportunodunque sia per ragioni economiche, so-prattutto in tempi di spending review –visto che si raddoppierebbero i costi, incaso di consultazioni in tempi diversi –nonché per la promozione della più ampiapartecipazione alle urne rispetto al votoreferendario, uno dei più importanti stru-menti di democrazia diretta –:

se non ritenga di assumere le inizia-tive di competenza volte ad « accorpare » ilvoto referendario sulle trivellazioni con ilprimo turno delle elezioni amministrative,onde garantire la più ampia partecipa-

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

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zione dei cittadini al voto, nonché unrisparmio di circa 300 milioni di euro, checertamente sarebbe impedito, invece, nelcaso tali consultazioni si svolgessero ingiorni diversi. (3-01980)

Intendimenti del Governo in merito all’in-sediamento di una commissione di ac-cesso presso il comune di Reggio Emilia,ai sensi dell’articolo 143 del decreto legi-

slativo n. 267 del 2000 – 3-01981

SARTI, SPADONI, DELL’ORCO, FER-RARESI, PAOLO BERNINI, DALL’OSSO,NUTI, CECCONI, COZZOLINO, DADONE,DIENI, D’AMBROSIO, TONINELLI, BO-NAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO,COLLETTI e D’UVA. — Al Ministro del-l’interno. — Per sapere – premesso che:

è tuttora in corso il processo Aemiliache riguarda la più grande operazionecontro la ’ndrangheta in Emilia Romagnae ha coinvolto anche altre regioni, tra cuiVeneto, Lombardia, Piemonte, Calabria eSicilia. Ad oggi gli imputati sono 219, novedei quali attualmente sottoposti al regimedi 41-bis e 189 i capi di imputazione. Sitratta di un avvenimento senza precedentiper la regione Emilia-Romagna, per i nu-meri e per le dimensioni dell’inchiesta.Un’indagine, condotta dalle forze dell’or-dine e dalla direzione distrettuale antima-fia di Bologna, segnata da due momentifondamentali: il primo, alla fine di gennaio2015, ha portato a 117 arresti. Il secondo,a metà luglio 2015, ha colpito la cosiddetta« ’ndrangheta imprenditrice ». Al centrodelle indagini, coordinate dall’ex procura-tore capo di Bologna, Roberto Alfonso, c’èil clan Grande Aracri, originario di Cutroche aveva costituito una vera e propriaorganizzazione a delinquere di stampomafioso autonoma dalla « casa madre »cutrese, con epicentro a Reggio Emilia;

il dibattimento inizierà il 23 marzo2016, ad oggi si stanno svolgendo le

udienze dei riti abbreviati. Fra gli imputatirinviati a giudizio per concorso esterno inassociazione mafiosa vi è, fra gli altri, ilconsigliere comunale di Reggio EmiliaGiuseppe Pagliani (Forza Italia), che nel2012, secondo quanto riportato dalle in-tercettazioni della richiesta di rinvio agiudizio, si mise completamente a dispo-sizione di alcuni associati alla coscaGrande Aracri, pur consapevole dei pre-cedenti penali di essi, prese parte, inoltre,a diverse riunioni in cui strinse un pattovolto ad allontanare i sospetti di apparte-nenza alla criminalità organizzata pen-dente su alcuni degli imprenditori colpitida provvedimenti interdittivi prefettizi epartecipò anche alla cena con imprendi-tori cutresi presso il ristorante « AntichiSapori » di Reggio Emilia, summit al qualeerano presenti anche vari esponenti dellasuddetta cosca Grande Aracri come adesempio Nicolino Sarcone. Pagliani oggi èimputato per concorso esterno in associa-zione mafiosa, in particolare « per averconcretamente contribuito, pur senzafarne formalmente parte, al rafforza-mento, alla conservazione ed alla realiz-zazione degli scopi dell’associazione ma-fiosa sfruttando il suo ruolo di vice-coor-dinatore vicario provinciale del PDL ecapogruppo PDL nel consiglio provincialedi Reggio Emilia che veniva messo alservizio della strategia pubblica dell’asso-ciazione (...) consentendo agli associati diaffrontare un momento di particolare dif-ficoltà incontrata da molti di loro e dal-l’associazione stessa, ottenendo anzi un« rilancio » delle possibilità e delle capacitàdi azione del sodalizio »;

un altro imputato del processo Ae-milia è Domenico Mesiano, ex assistentecapo della polizia presso la questura diReggio Emilia, autista del questore, arre-stato a fine gennaio 2015 e imputato perassociazione mafiosa ex articolo 416-bisc.p. Egli avrebbe partecipato alle riunionidel sodalizio, utilizzando costantemente ilrapporto con gli altri associati per allar-gare la propria influenza e capacità affa-ristica nonché di inserimento nel sistemaeconomico emiliano;

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Domenico Mesiano è anche colui che,durante le primarie del Partito Democra-tico per la scelta del candidato sindacoalle elezioni amministrative del 2014, fecetelefonate dalla questura sconsigliando adalcuni esponenti della comunità albanesedi votare Franco Corradini, ex assessorealla coesione sociale e sicurezza del co-mune reggiano. Alla fine, le primarie fu-rono vinte da Luca Vecchi, attuale sindacodi Reggio Emilia. Franco Corradini, ap-pena ebbe notizia delle telefonate e dellepressioni di Mesiano, denunciò l’accadutopresentando un esposto alla procura diReggio Emilia e dopo l’arresto di Mesianodel gennaio 2015 dichiarò: « A primariesvolte, la notizia trapelò, ma non ebbi lasolidarietà dei miei concorrenti e nem-meno del PD. Ora, anche alla luce di quelche sta accadendo i miei dubbi rimangopiù forti che mai: forse le primarie furonoinquinate dalla malavita organizzata? Avantaggio di chi? Chi traeva vantaggio dalpoliziotto Domenico Mesiano oggi arre-stato in occasione della maxi operazioneanti Mafia? ». Ancora, in un’intervista dipochi giorni fa, Corradini ribadisce lepresunte irregolarità di quelle votazionidichiarando che: « Più passa il tempo e piùvi è la consapevolezza che Mesiano chetelefona per sconsigliare di votarmi nonagiva isolatamente. Al netto dell’onestàpersonale di Vecchi è chiaro che tutto ilsistema di potere – dalle cooperative inprocinto di fallire a una Cgil in difficoltà,al Pd ridotto al lumicino, al sindacouscente Delrio e in questo contesto ancheil sistema illegale che esiste e si manifestacon la telefonata del poliziotto – fa scelteprecise »;

a quanto sopra esposto si aggiunganoi brogli elettorali che hanno toccato leelezioni amministrative del comune diReggio Emilia nel 2014, precisamente ilseggio numero 7 che aveva come presi-dente Pietro Drammis. Trentuno schedesarebbero state alterate da Drammis perfavorire due candidati poi diventati con-siglieri comunali nelle file del Pd attual-mente componenti della commissione con-trollo e garanzia del comune, SalvatoreScarpino e Teresa Rivetti, quest’ultima

moglie dell’ex consigliere Carmine De Lu-cia. Per il presunto broglio Drammis èstato l’unico indagato e la procura hachiesto che venga rinviato a giudizio. Leindagini sono state sollecitate dalle segna-lazioni del Movimento 5 Stelle, in parti-colare sia la consigliera comunale Ales-sandra Guatteri, rappresentante di listanel seggio presieduto da Pietro Drammis,e sia la deputata Maria Edera Spadoniavevano depositato interrogazioni ed espo-sti già in data 10 luglio 2014. Nel visionarele schede, i rappresentanti di lista nota-rono che la grafia di alcune di esse risul-tava apparentemente identica e ciò ora hatrovato conferma nell’esito delle indaginiportate avanti dal pubblico ministero Isa-bella Chiesi: « Secondo le analisi degliesperti di grafologia della polizia scienti-fica di Roma, la mano che ha vergato inomi di Scarpino e Rivetti sarebbe quelladi Drammis »;

in un’intervista del 3 ottobre 2012,l’ex consigliere comunale Antonio Olivo,imprenditore edile cutrese (a cui nel no-vembre 2005 era stato bruciato il tetto diun edificio di sua proprietà e ciò costitui-sce uno dei capi di accusa nei confronti diGaetano Blasco imputato per 416-bis nelprocesso Aemilia), dichiarò: « Vedrò di or-ganizzarmi con Salvatore Scarpino – at-tualmente consigliere comunale – per ve-dere se abbiamo un minimo margine dimanovra per aiutare Sarcone e gli amicicutresi. Siamo tutti in difficoltà, mica solol’amico paesano Sarcone »;

Gianluigi Sarcone, personaggio a cuisi riferisce l’ex consigliere comunale An-tonio Olivo nell’intervista di cui sopra, èimputato oggi nel processo Aemilia exarticolo 416-bis del codice penale e nel2012 figuravano già a suo carico dueprocedimenti penali: il primo per estor-sione, usura e appropriazione indebita, ilsecondo per impiego di denaro, beni outilità di provenienza illecita;

in data 23 gennaio 2016, ad un annodi distanza dall’arresto di Francesco Macrìnell’indagine Aemilia, è emerso che MariaSergio, moglie del sindaco Luca Vecchi di

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Reggio Emilia, dirigente all’urbanistica delcomune di Reggio Emilia tra il 2004 ed il2014, attualmente dirigente presso il co-mune di Modena, in data 12 maggio 2012aveva acquistato una casa al grezzo in-sieme a Luca Vecchi dalla M&F GeneralService Srl di proprietà del crotoneseFrancesco Macrì, imputato oggi nel pro-cesso Aemilia per ricettazione, riciclaggioed impiego di denaro, beni o utilità diprovenienza illecita, reati aggravati perchécommessi al fine di agevolare la coscaGrande Aracri. Nel 2013 la Sergio erastata ascoltata come persona informata suifatti dai magistrati della direzione distret-tuale antimafia di Bologna nell’inchiestaAemilia. Come risulta dai verbali delladeposizione, la Sergio, a seguito della do-manda dei pubblici ministeri, se cono-scesse imprese importanti di calabresi ocutresi, dichiarava: « Rispetto alle dittecutresi... io non... come dire non ne hoincrociate molte perché poi spesso ap-punto le ditte cutresi lavorano sugli inter-venti diretti, che io gestisco di meno... »;

Macrì risulta essere stato, secondol’accusa, il prestanome compiacente e con-sapevole degli ’ndranghetisti NicolinoGrande Aracri, Michele Bolognino, Palmoe Giuseppe Vertinelli, attraverso l’utilizzodella società « Il Cenacolo s.r.l. ».

il sindaco Vecchi e la moglie MariaSergio hanno dichiarato che non sapevanonulla su Francesco Macrì al momentodell’acquisto della loro casa (Luca Vecchiil 23 gennaio 2016 dichiarava: « mi cadeun muro addosso »). In data 25 gennaio2016, durante una seduta del consigliocomunale, il sindaco di Reggio Emilia hadichiarato: « Quando sono usciti i nomidegli arrestati di Aemilia li ho letti, e misono interrogato più come amministratoreche come un cittadino dal momento che,a tre anni di distanza, il tema della casaper me era derubricato ». Il consiglierecomunale del MoVimento 5 Stelle Nor-berto Vaccari, però, durante lo stessoconsiglio comunale gli rispondeva: « Nonpoteva non sapere e il fatto che nonricordasse chi gli ha venduto la casarisulta difficilmente credibile. Non fosse

altro per i dieci anni di garanzia chegravano per legge proprio sul costruttore »;

la figura di Francesco Macrì non ènuova agli occhi dell’amministrazione co-munale reggiana. Macrì, infatti, come ri-portato dagli organi di stampa locali, èstato prima socio amministratore e poiaccomandatario della società « F.lli Macrìs.a.s. di Macrì Mario », aggiudicataria dal2003 al 2012 di 12 appalti pubblici nelterritorio reggiano per un valore totale di339.756 euro e di svariati interventi nelsettore privato, tutto ciò quando MariaSergio era dirigente all’urbanistica del co-mune; tale società risulta inoltre esserestata invitata nel settembre 2014 ad unaprocedura negoziata indetta dal comune diReggio Emilia per l’assegnazione di lavoridi manutenzione stradale; inoltre il co-mune approvò alla stessa M&F GeneralService un piano particolareggiato nel2004;

il 18 ottobre 2014, Domenico Lerose,oggi rinviato a giudizio con l’aggravante diaver agito con metodo mafioso, al terminedi un comizio in piazza Martiri del 7 luglioa Reggio Emilia, si avvicinava con altredue persone alla deputata del Movimento5 Stelle Maria Edera Spadoni, dicendole:« Lei Grande Aracri non lo deve neanchenominare ». Poco prima, Spadoni avevaribadito le sue prese di posizione critichesulla videointervista in cui il sindaco diBrescello, Marcello Coffrini, parlava diFrancesco Grande Aracri, condannato invia definitiva per associazione mafiosa. Lacondotta di Lerose, per i pubblici mini-steri, è aggravata dal fatto di aver agito aidanni di un pubblico ufficiale e al fine dicostringerlo a modificare le proprie posi-zioni pubbliche. La deputata Spadoni,dopo essere stata minacciata, replicò fer-mamente e fece denuncia ai carabinieri;

in data odierna è emerso da notizie distampa che uno degli imputati ex articolo416-bis del codice penale nel processo Ae-milia, Pasquale Brescia, ha recapitato, tra-mite il suo legale, alla redazione de Il Restodel Carlino di Reggio Emilia una letteraindirizzata al sindaco Luca Vecchi;

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le giornaliste Sabrina Pignedoli e Be-nedetta Salsi scrivono che Brescia parla di« precedenti penali » ed esclusioni dallawhite list per la ricostruzione del dopoterremoto di parenti della Sergio, gli stessiche le avrebbero ultimato la casa. Ricordaanche il funerale del suocero del sindaco,dicendo di essere stato lui stesso presente« così come tanti altri imputati del pro-cesso Aemilia » e cita alcuni dei nomi deipresunti esponenti di vertice della cosca.Tornando a chiedere le dimissioni di Vec-chi, l’imputato cita a paragone il compor-tamento dell’ex sindaco di Reggio e attualeMinistro Graziano Delrio che, a suotempo, « andò dal prefetto De Miro pertutelare i cutresi dalla criminalizzazionemediatica ». Nella lettera c’è poi un rife-rimento alla campagna elettorale di Vecchidove in un circolo cittadino avrebbe fattopromesse e stretto mani. « A chi c’era inquei circoli – si chiede – sa quali mani hastretto? ». Alcune persone, ora esclusedalla white list, avrebbero fatto campagnaelettorale in suo favore, così come perDelrio –:

se in considerazione della gravità deifatti esposti, si intendano attivare le pro-cedure di insediamento di una commis-sione di accesso, ai sensi dell’articolo 143del testo unico degli enti locali, affinchépossa essere verificata e accertata l’estra-neità dell’operato dell’amministrazione co-munale di Reggio Emilia rispetto a con-dizionamenti da parte della criminalitàorganizzata. (3-01981)

Iniziative per tutelare gli amministratorilocali e le imprese calabresi, in presenzadi una escalation di attentati e intimida-zioni, garantendo una maggiore presenza

dello Stato in Calabria – 3-01982

SANTELLI e OCCHIUTO. – Al Ministrodell’interno. – Per sapere – premesso che:

di recente la regione Calabria èstata interessata da un’escalation di atten-tati e intimidazioni che ha raggiunto livellia dir poco allarmanti;

l’ennesimo episodio si è consumatonei giorni scorsi a Locri: all’interno deldeposito della società di autolinee « Fede-rico » un incendio ha distrutto 14 mezzi.Non sembrano esserci dubbi sulla naturadolosa del rogo, visto che sarebbe statatrovata una tanica con ancora tracce dibenzina;

si sta indagando per capire se,dietro l’intimidazione, c’è una richiestaestorsiva o soggetti legati alla criminalitàorganizzata. Le modalità, infatti, sonoquelle che adotta la ’ndrangheta per pie-gare imprenditori e commercianti. Lastessa società (che opera con oltre 200dipendenti e 40 automezzi con corse dilinea in tutta la Calabria) è stata tra l’altrooggetto di ben quattro attentati negli ul-timi tre anni;

a ciò si aggiungano i numerosiepisodi intimidatori perpetrati a dannodegli amministratori locali che operanonel territorio; sono i dati a confermareche il 60 per cento dei comuni calabresiha denunciato episodi di micro e macrocriminalità ai danni della pubblica am-ministrazione. Una percentuale che su-pera di gran lunga la soglia di soppor-tabilità per un Paese che si possa definirecivile;

lo stesso figlio del procuratore ag-giunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri,uno dei magistrati maggiormente espostinella lotta alla ’ndrangheta, è stato vittimadi un episodio non ancora pienamentechiarito, che ha visto lo stesso esserecontattato da falsi poliziotti;

è necessario altresì rilevare la nonpiù sopportabile carenza di organico degliuffici giudiziari calabresi: basta citare ladirezione distrettuale antimafia di Catan-zaro, che ha competenza su quattro dellecinque province della Calabria, e su settecircondari, rappresentando il terzo di-stretto italiano, e che registra la presenzadi soli sei magistrati. Un presidio, che

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dovrebbe vigilare su una situazione dicriminalità che ha assunto rilievo nazio-nale per la sua pericolosità, tanto di ra-dicamento nel territorio regionale quantodi collegamento ed estensione nell’interoterritorio nazionale e transnazionale, nonconsente neanche la copertura minimadell’assegnazione di un magistrato per cir-condario. A tal proposito, una presa diposizione appare non più rinviabile: èpertanto necessario che lo stesso Ministerodell’interno intervenga con una puntualesegnalazione per procedere ad un’integra-zione immediata dell’organico degli ufficigiudiziari calabresi, senza dover attenderenecessariamente la revisione delle pianteorganiche della magistratura –:

quali misure effettive intenda adot-tare per innalzare il livello di attenzionesulla regione Calabria, per tutelare mag-giormente gli amministratori locali e leimprese dopo gli attentati e le intimida-zioni subite, nonché per garantire unamaggiore presenza dello Stato in Calabria,e se, a tal proposito, il Governo intendaprevedere un’apposita riunione del Consi-glio dei ministri da tenersi in territoriocalabrese. (3-01982)

Chiarimenti ed iniziative in merito al-l’utilizzo di veicoli della Croce rossaitaliana per il trasporto di profughi dauna struttura di Bresso, in provincia diMilano, a Forlì, presso la commissioneper la concessione dello status di rifu-

giato – 3-01983

LA RUSSA, RAMPELLI, CIRIELLI,MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI,

TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Mini-stro dell’interno. — Per sapere – premessoche:

risulta che i profughi ospitati pressola struttura della Croce rossa italiana diBresso, in provincia di Milano, siano tra-sportati quasi quotidianamente da quellastruttura verso la città di Forlì al fine dicomparire davanti alla commissione per laconcessione dello status di rifugiato;

i mezzi di trasporto a tal fine utiliz-zati sono veicoli della Croce rossa italianache, a causa di questo servizio, percorronoquasi quotidianamente oltre seicento chi-lometri tra andata e ritorno;

il 20 novembre 2015 un mezzo dellaCroce rossa è incorso in un grave inci-dente in autostrada, nel quale gli occu-panti hanno subito gravi lesioni personalie a causa del quale il veicolo è andatodistrutto;

non appare chiaro chi sopporti i costidi tali trasferimenti e per quali motivi gliimmigrati non siano trasferiti in luogo piùvicino alla commissione incaricata di esa-minare le loro domande d’asilo, o, vice-versa, per quale motivo essi non sianoassegnati ad altra commissione, ubicata inluogo più vicino, per la valutazione;

nei trasferimenti è, inoltre, impro-priamente impiegato anche il personaledella Croce rossa, invece di svolgere leattività istituzionali dell’ente –:

se sia informato dei fatti di cui inpremessa e quali urgenti iniziative intendaassumere in merito. (3-01983)

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