D.Lgs. n. 81 e s.m.i.
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D.Lgs. n. 81 e s.m.i.del 9 aprile 2008(pubblicato in G.U. n. 101
del 30 aprile 2008
Suppl. Ord. 108/L)
Le novità del DLgs 81
PSC e Costi della Sicurezza
arch daniela giuliano
t.3402200948
Testo coordinato con :
• Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
• Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008)
• Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008)
• Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008)
• Legge del 7 luglio 2009, n. 88
• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008(pubblicato in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 Suppl. Ord. 108/L)
(nel suo complesso in vigore dal 15 maggio 2008)
Titolo I artt. da 1 a 61 Allegati da I a III principi comuni a tutti i settori di attività rientranti
nel campo di applicazione del TU.
Titolo II artt. da 62 a 68 Allegato IV Luoghi di lavoro
Titolo III artt. da 69 a 87 Allegati da V a IX Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione
individuale
(compresi impianti e apparecchiature elettriche)
Titolo IV artt. da 88 a 160 Allegati da X a XXIII Cantieri temporanei o mobili
Titolo V artt. da 161 a 166 Allegati da XXIV a XXXII Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Titolo VI artt. da 167 a 171 Allegato XXXIII Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII artt. da 172 a 179 Allegato XXXIV Attrezzature munite di videoterminali
Titolo VIII artt. da 180 a 220 Allegati da XXXV a XXXVII Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)
Titolo IX artt. da 221 a 265 Allegati da XXXVIII a XLIII Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti
cancerogeni e mutageni, amianto)
Titolo X artt. da 266 a 286 Allegati (da XLIV a XLVIII) Agenti biologici
Titolo XI artt. da 287 a 297 Allegati (da XLIX a LI) Atmosfere esplosive
Titolo XII artt. da 298 a 303 Disposizioni sanzionatorie
Capi finali dei Titoli da I a XI
Titolo XIII artt. da 304 a 306 Norme transitorie e finali
Titolo IVAllegato X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89
comma 1, lettera a)
494 ALL I
Allegato XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza
e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
494 ALL II
Allegato XII Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99 494 ALL III
Allegato XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere 494 ALL IV
Allegato XIV Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori 494
Allegato XV Contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri
temporanei
o mobili
Art 12/494
DPR 222
Allegato XVI fascicolo con le caratteristiche dell'opera 494
Allegato XVII Idoneità tecnico professionale Nuovo
PIANO DI SICUREZZA
E
COORDINAMENTO
ai sensi del DLgs 81/08 e smi
partendo dai
contenuti minimi dell’all. XV
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2. - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
2.1. - Contenuti minimi
• 2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli
specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi :
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Le “novità”extra all.to xv
utili alla redazione del PSC ed alla valutazione
e stima dei costi della sicurezza
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Art. 90.Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
2. Il committente
o il responsabile dei lavori,
nella fase della progettazione
dell’opera,
valuta
prende in considerazione
i documenti di cui all’articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).
[PSC e FASC]
Valutazione
PSC e
FASCin fase
progettuale
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Art. 96.Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
2. L'ACCETTAZIONE
da parte di ciascun datore di lavoro
delle imprese esecutrici
del PSC
e la redazione del POS
costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui :
all'articolo 17 comma 1, lettera a)
all'articolo 29, comma 3),
e all‘ articolo 26, commi 1, lettera b), comma 2
e al comma 3.
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Art. 96.Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
2. (…) adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
a) la VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
all'articolo 29, comma 3) La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata, …in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del
lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A
seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle
ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere
rielaborato, …nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
e all'articolo 26, commi 1, lettera b)Fornisce (il dat lav comm) agli stessi
soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
Comma 2
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione
b) coordinano gli interventi
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Art. 96.Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
2. (…) adempimento alle disposizioni di cui (…)
e al comma 3. [3. Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze.
Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al
precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attività' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi]
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e
successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del
contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dello specifico appalto.
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3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
l’obbligo di cui al comma 3
non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali
o attrezzature
nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che
essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il
datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto
redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione
che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto
presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione,
integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per
accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Art. 96.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
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Art. 97. Obblighi del datore di lavoro
dell'impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria
verifica le condizioni
di sicurezza dei lavori affidati
e l’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)
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Art. 97. Obblighi del datore di lavoro
dell'impresa affidataria
.. b) verificare
la congruenza dei POS
delle imprese esecutrici
rispetto al proprio,
prima della trasmissione
dei suddetti POS
al
CSE.
Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa
affidataria
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3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto,
ove gli apprestamenti,
gli impianti e le altre attività
di cui al punto 4 dell’allegato XV
siano effettuati dalle imprese esecutrici,
l’impresa affidataria
corrisponde ad esse
senza alcun ribasso
i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore
di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in
possesso di adeguata formazione.
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IMPRESA A
D.Lgs. 81/2008
IMPRESAaffidataria
D.Lgs. 81/2008
LAVORATORE AUTONOMO
LAVORATORE AUTONOMO
LAVORATORE AUTONOMO
COMMITTENTE oRESPONSABILE DEI LAVORI
COORDINATOREESECUZIONE LAVORI
IMPRESA CD.Lgs.81/2008
LAVORATORE AUTONOMO
SISTEMA CANTIERE e direttiva cantieri D.Lgs. 81/2008 (titolo IV)
COORDINATOREPROGETTAZIONE
P.S.C.
P.O.S.
IMPRESA B
D.Lgs. 81/2008
P.O.S.
P.O.S.
P.O.S.
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IMPRESA A
D.Lgs. 81/2008
IMPRESAaffidataria
D.Lgs. 81/2008
LAVORATORE AUTONOMO
LAVORATORE AUTONOMO
LAVORATORE AUTONOMO
COMMITTENTE oRESPONSABILE DEI LAVORI
COORDINATOREESECUZIONE LAVORI
IMPRESA CD.Lgs.81/2008
LAVORATORE AUTONOMO
SISTEMA CANTIERE e direttiva cantieri D.Lgs. 81/2008 (titolo IV)
COORDINATOREPROGETTAZIONE
P.S.C.
P.O.S.
IMPRESA B
D.Lgs. 81/2008
P.O.S.
P.O.S.
P.O.S.
Art. 100 Piano di sicurezza e di coordinamento
1.Il piano e' (..) e' corredato da
tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno
una planimetria
sull'organizzazione del cantiere
e, ove la particolarità dell'opera lo richieda,
una
tavola tecnica sugli scavi.
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Struttura del PSC Il PSC potrebbe essere articolato in 10 macroaree
1 DATI GENERALI – analisi dell’opera (indirizzo,contesto da all.XV2,elementi progettuali)
2 SOGGETTI RESPONSABILI – (e aggiornamento con nomi datori di lavoro/lav autonomi)
3 VAL RISCHI (analisi elementi all. XI !!!)
Area (analisi elementi all.XV.2 dell’all.XV del dlgs 81)
4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (layout con elementi del p.to222 dell’all. XV del dlgs 81)
5 CRONOPROGRAMMA e LAVORAZIONI INTERFERENTI con ANALISI RISCHI AGGIUNTIVI
- analisi dei rischi ai sensi del p.to 223 dell’all.XV del dlgs 81; - analisi integrata con all. XI- Rischi aggiuntivi anche con elementi all. XV.26 MISURE DI PREVENZIONE (misure preventive protettive, misure progettuali, organizzative,procedure, ecc. su: area, organizzazione, lavorazioni, all. XI )
7 PRESCRIZIONI OPERATIVE (solo su lav interferenti)
8 PROCEDURE DI COORDINAMENTO (uso comune di attrezzature, infrastrutt
e modalità di COORDINAMENTO (riunioni, sopralluoghi, ecc)9 MISURE DI EMERGENZA (procedure)
10 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
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ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative:
insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione,
al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro.
Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare;
le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
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Articolo 22 - Obblighi dei progettisti
1. I progettisti
dei luoghi
e dei posti di lavoro
e degli impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
al momento delle scelte progettuali e tecniche
e scelgono attrezzature, componenti
e dispositivi di protezione
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
(Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
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e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 90;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 79, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 90, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e smi