Disciplinare di Produzione DOP "Collina di Brindisi"
-
Upload
oleificio-cooperativo-coltivatori-diretti-produttori -
Category
Documents
-
view
216 -
download
3
description
Transcript of Disciplinare di Produzione DOP "Collina di Brindisi"
Oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti Produttori di Ostuni (Br)
Il marchio
DOP
Collina di Brindisi
Oleifi cio Cooperativo Coltivatori Diretti Produttori Corso Mazzini, 210 - 72017 Ostuni (Br)
tel. +39 0831.301698 fax +39 0831.340070 www.oliodiostuni.it - [email protected]
Disciplinaredi
produzione
Disciplinaredi
produzione
Articolo 1 Normative Comunitarie
Articolo 2 Zona geografi ca
Articolo 3 Specifi cazioni geografi che
Articolo 4 Le varietà
Articolo 5 Generalità sull’allevamento dell’oliveto
Articolo 6 Parametri pedoclimatiche e tecniche colturali
Articolo 7 Indicazioni sulla gestione dell’oliveto
Articolo 8 Verifi che e controlli a cura del Consorzio
Articolo 9 Produzioni consentite
Articolo 10 Raccolta, trasporto e molitura
Articolo 11 La frangitura
Articolo 12 Gramolatura ed estrazione
Articolo 13 La separazione
Articolo 14 Il confezionamento
Articolo 15 L’oleifi cazione
Articolo 16 Conservazione dell’olio ed imbottigliamento
Articolo 17 Caratteristiche chimico-fi siche ed organolettiche
Articolo 18 Le analisi
Articolo 19 Controlli a cura del Consorzio e campioni rappresentativi di olio
Articolo 20 Le indicazioni in etichetta
Articolo 21 Norme sull’etichettatura dell’olio extravergine di oliva a marchio DOP
INDICE
Disciplinare di produzione
Premessa
I soci dell’Oleifi cio Cooperativo Coltivatori Diretti Produttori di Ostuni (Br) che parte-cipano alla produzione di olio extravergine di oliva con la certifi cazione “DOP Collina di Brindisi“, danno vita ad un prodotto certi-fi cato dall’Unione Europea, allo scopo di salvaguardare ed esaltare le caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche della zona di origine.
La certifi cazione “DOP Collina di Brindisi“ è controllata dalla Bioagri cert srl di Bologna, che si occupa del controllo del prodotto in tutte le sue fasi.
Articolo 1
La Denominazione d’Origine Protetta “Collina di Brindisi” è riservata all’olio extravergine
d’oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. CEE n°2081/92, dalla
Legge n° 169/92 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
La zona di produzione delle olive, ottenute dalle aziende iscritte nei corrispondenti Albi
degli Oliveti, destinate alla produzione dell’olio di cui al presente disciplinare, comprende il
territorio dei seguenti Comuni:
Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei
Normanni, Villa Castelli.
In particolare, la zona è così delimitata:
- ad EST della Costa Adriatica;
- ad OVEST della Provincia di Taranto;
- a NORD dalla Provincia di Bari;
- A SUD dalla restante parte della Provincia di Brindisi;
Art. 3
La Denominazione d’Origine Protetta, “Collina di Brindisi”, può essere accompagnata da una
delle seguenti sottospecifi cazioni geografi che:
Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei
Normanni, Villa Castelli.
Art. 4
La Denominazione d’Origine Protetta, “Collina di Brindisi”, è riservata all’olio extravergine
d’oliva ottenuto da olive, prodotte nelle aziende della zona delimitata dall’Art. 2, apparte-
Il marchio DOP Collina di Brindisi
nenti alle seguenti varietà:
- “Ogliarola” per almeno il 70%;
- “Cellina di Nardò”, “Coratina”, “Frantoio”, “Leccino”, “Piccoline” ed altre varietà diff use sul ter-
ritorio, fi no ad un massimo del 30%;
Art. 5
Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla produzione di olii a
Denominazione d’Origine Protetta, di cui all’Art. 1, sono quelle specifi che della zona di
produzione di cui all’Art. 2, e comunque, atte a conferire alle olive ed agli olii, le tradizionali
caratteristiche qualitative. I sesti d’impianto, le forme d’allevamento ed i sistemi di potatura
degli oliveti destinati alla produzione degli olii della DOP di cui all’Art. 1, devono essere
quelli generalmente usati e comunque atti a non modifi care le caratteristiche delle olive e
degli olii.
Art. 6
La zona di produzione di cui all’Art. 2, è caratterizzata dalle seguenti condizioni pedoclimat-
iche e agronomiche:
1. Parametri pedoclimatici
L’areale di produzione corrisponde all’ultimo tratto orientale dell’altopiano calcareo delle
Murge, che degrada rapidamente a Nord-Ovest verso la fascia costiera, ed a Sud, discende
gradatamente verso la Pianura Messapica, fra le province di Brindisi e Lecce. L’altitudine
massima riscontrabile ò di 413 metri.
I terreni sono classifi cabili come calcarei, bianchi cristallini, del Cretaceo (Terre Rosse), ad
eccezione della fascia costiera, caratterizzata da tufo calcareo con argille intercalate, del
Pleistocene.
Il clima è caldo-arido, con regime di precipitazioni di tipo marittimo e piovosità concentrata
nel periodo autunno-invernale, superiore ai 500 mm annui.
Il marchio DOP Collina di Brindisi
2. Tecniche colturali
L’olivo rappresenta la principale coltura diff usa nella zona, con impianti prevalentemente di
tipo tradizionale, condotti, per lo più, in asciutto ed allevati a vaso tronco-conico, con sesti
compresi tra mt 5x5 e mt 14x14.
Nell’areale sono già in produzione ed in fase di sviluppo nuovi impianti intensivi irrigui, con
densità variabile fra le 300 e le 450 piante per ettaro.
La potatura ha periodicità poliennale (2-4 anni); negli impianti intensivi è praticato
l’intervento annuale.
Art. 7
Sono raccomandati apporti annui complessivi di fertilizzanti, che non superino le aspor-
tazioni al netto delle perdite e garantiscano il mantenimento della fertilità del terreno e la
stabilità dell’ecosistema ad esso collegato.
Gli apporti di azoto nel terreno, devono essere contenuti e ben distribuiti durante l’intero
ciclo produttivo; sono consigliate concimazioni fogliari a base d’urea.
E’ raccomandata la potatura annuale, al fi ne eliminare le parti ammalate ed equilibrare la
pianta con le risorse nutritive disponibili, nonché garantire una più costante produzione
annua.
La difesa antiparassitaria degli oliveti è eseguita nel rispetto dell’equilibrio dell’ecosistema,
evitando gli interventi inutili e dannosi all’entomofauma utile, attenendosi alle indicazioni
dei servizi di lotta guidata operanti nel territorio, nel rigoroso rispetto dei tempi di sicurezza
prescritti per i diversi prodotti utilizzati.
Sono vietati i trattamenti al terreno con prodotti diserbanti o disseccanti durante la matu-
razione delle olive.
E’ d’obbligo, la raccolta delle olive dalla pianta, manuale o tramite scuotitori meccanici, im-
pedendone il contatto diretto con il terreno.
Il marchio DOP Collina di Brindisi
E’ tassativamente vietato l’uso di prodotti cascolanti.
Il periodo ottimale di raccolta delle drupe è individuato nella fase fenologica di invaiatura.
La raccolta non può comunque protrarsi oltre il 31 gennaio dell’annata di produzione olear-
ia.
Le olive raccolte, devono presentarsi sane, indenni da attacchi di mosca olearia, o con esiti
d’infestazione inferiore al 10%, nonché prive di residui antiparassitari, come per legge.
Art. 8
Periodicamente ed a campione, il consorzio di Tutela DOP “Collina di Brindisi”, eff ettuerà
delle verifi che tecniche di conduzione nelle aziende i cui oliveti ricadano nella zona di cui
all’Art. 2 e che abbiano fatto richiesta di adozione della DOP, al fi ne di garantire il rispetto di
quanto prescritto dal disciplinare di produzione e per giungere in tempi suffi cientemente
rapidi alla defi nizione, anche a livello agronomico, degli standards di qualità della DOP,
come previsto nel successivo Art.18.
Art. 9
Le produzioni massime di olive per ettaro degli oliveti destinati alla produzione degli olii di
cui all’Art. 1, non devono superare i 150 quintali. Le rese massime in olio degli oliveti iscritti
agli Albi a DOP non devono superare il 25%.
Art. 10
Il trasporto delle olive deve avvenire in cassette o pallet, onde evitare danni al frutto.
Le olive raccolte devono essere conservate in frantoio fi no alla fase di molitura in recipienti
rigidi ed aerati, in strati sottili e in condizioni di bassa umidità relativa (50-60%) e basse
temperature.
Le olive devono essere molite entro, e non oltre le 48 ore successive alla raccolta, pertanto
la conservazione in frantoio non può protrarsi oltre tale termine.
Il marchio DOP Collina di Brindisi
La frangitura delle live va eseguita preferibilmente a mezzo di frantoi tradizionali a macine
(molazze), con fondo e ruote costituiti in granito levigato di prima scelta, senza imperfezi-
oni e stuccature di malta.
Nel caso d’impiego di altri frangitori, la lavorazione dovrà avvenire in modo tale che la tem-
peratura della pasta non superi quella ambientale.
I frantoi utilizzati dovranno fornire ampie garanzie di sicurezza, pulizia ed igienicità dei lo-
cali.
Apposito elenco dei frantoi ricadenti nella zona di cui all’Art. 2, sarà istituito presso il Con-
sorzio di Tutela della DOP “Collina di Brindisi” e sarà periodicamente aggiornato in base alla
corrispondenza dei requisiti di affi dabilità di detti frantoi a quanto previsto dalle normative
in vigore, dal presente disciplinare.
Art. 11
Dopo la frangitura, la pasta va delicatamente lavorata in gramolatori in acciaio inox, ad una
temperatura inferiore ai 28 °C.
In caso di aggiunta di acqua, questo dovrà essere microbiologicamente pura, potabile, pri-
va di cloro ed avere una temperatura non superiore a quella della pasta di olive.
Art. 12
Dopo la gramolatura, la pasta deve essere sottoposta a processi di estrazione a freddo ba-
sati su uno dei seguenti sistemi:
a percolazione (Sinolea);
A pressione con fi scoli puliti, tali ad ogni avvio di ciclo, e a pressioni non superiori alle 400
atm/cmq. Con unica estrazione;
Con estrattori centrifughi in acciaio inox.
Il marchio DOP Collina di Brindisi
Il marchio DOP Collina di Brindisi
Art. 13
L’olio ed il mosto estratto sono immediatamente allontanati dai residui di acqua di veg-
etazione, medianti separatori continui a scarico automatico in acciaio inox.
Art. 14
Le operazioni di oleifi cazione e confezionamento della DOP “Collina di Brindisi”, devono es-
sere eff ettuate entro in territorio di cui all’Art. 2.
Art. 15
Le operazioni di oleifi cazione della DOP, quando accompagnate dalle sottospecifi cazioni
comunali, devono essere eff ettuate nell’abito dei rispettivi Comuni di produzione.
Art. 16
Dopo l’estrazione, l’olio è conservato in recipienti di acciaio inox o in cisterne di cemento
rivestite in vetroresina ad acqua, perfettamente pulite e senza tracce di detergenti.
Prima del confezionamento, l’olio è sottoposto a fi ltrazione e/o decantazione.
Il confezionamento dovrà avvenire con mezzi perfettamente puliti ed in locali igienici ad
opera di personale dotato di apposita autorizzazione sanitaria e nel rispetto delle vigenti
norme igieniche e di quanto stabilirà in merito il Consorzio di Tutela della DOP “collina di
Brindisi”.
Sarà cura dello stesso Consorzio accertare con periodiche verifi che che detti requisiti siano
pienamente rispettati.
Art. 17
Gli oli di cui all’Art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle caratteris-
tiche fi sico-chimiche ed organolettiche specifi cate nel Reg. CEE 2568/91 e successive modi-
fi che ed integrazioni, con i parametri specifi ci di seguito indicati che il Consorzio di Tutela
s’impegna di caratterizzare ulteriormente in seguito a sperimentazione:
Il marchio DOP Collina di Brindisi
Caratteristiche organolettiche:
Intensità di “Fruttato”: almeno media;
Sensazione di foglia, erba e simili: almeno leggera;
Sensazione di amaro: leggera;
Sensazione di piccante: debole o leggera;
Valore minimo di Panel Test: 6,5.
Caratteristiche chimico-fi siche:
Acidità massima: uguale o minore ai valori di 0,80%;
Numero di perossidi: uguale o minore la valore 14 Meq/Kg;
K232: uguale o minore al valore 2,40;
K270: uguale o minore al valore 0,16;
Percentuale massima di acido linolenico: 0,8%;
Percentuale massima di acido linoleico: 11%;
Intervallo di valori del rapporto oleico/linoleico: 6-7.
Art. 18
Gli esami chimico-fi sici ed organolettici devono essere eff ettuati secondo le metodiche di
cui al Reg. CEE n° 2568/91 e successive modifi che ed integrazioni. Per le determinazioni non
previste dal detto Regolamento CEE, le metodiche ed i relativi indici, saranno indicati dal
Consorzio di Tutela per la disciplina della DOP.
A tale scopo, dovranno essere costituiti degli standards tipici di riferimento da utilizzare
in sede di controllo per l’eff ettuazione di prove di confronto, del tipo di quella prevista al
punto 9.3, comma 5 dell’allegato XII del Reg. CEE 2568/91, facendo uso dei campioni pre-
visti nel successivo Art. 19.
Il marchio DOP Collina di Brindisi
Art. 19
Sarà cura del Consorzio di Tutela della DOP “Collina di Brindisi” formare, all’inizio, a metà e
alla fi ne della campagna olearia, campioni rappresentativi della produzione della zona di
cui all’Art. 2, e di controllare l’effi cienza degli impianti d’estrazione e confezionamento, ac-
certandone i requisiti di affi dabilità indicai dal Consorzio stesso.
Art. 20
Alla DOP di cui all’Art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da
quelle previste dall’Art. 3 del presente disciplinare.
È, tuttavia, consentito l’uso di indicazioni facenti riferimento ad aziende, nomi, ragioni so-
ciali, o marchi privati, purché non traggano in inganno il consumatore e, comunque, i cui
caratteri tipografi ci non abbiamo dimensioni superiori alla metà di quelli della DOP stessa.
Art. 21
L’olio extravergine di oliva DOP, prodotto nella zona di cui all’Art. 2, può essere commercial-
izzato in contenitori ermeticamente sigillati di capacità non superiore a 5 litri.
Sui contenitori di oli a DOP “Collina di Brindisi”, con etichettature e/o serigrafi e, saranno
riportate le seguenti indicazioni:
• Tipologia dell’olio contenuto (Extravergine di oliva), la dicitura della DOP “Collina di
Brindisi”, seguita immediatamente sotto, senza che altra scritta o simbolo grafi co sia frap-
posto “Denominazione di Origine Protetta”;Il nome e cognome dei produttore o ragione
sociale e sede dello stabilimento di confezionamento o imbottigliamento;
• La quantità del prodotto eff ettivamente contenuto nel recipiente, espressa in con-
formità alle norme vigenti;
• La dicitura “olio imbottigliato dal produttore all’origine” o “olio imbottigliato nella
zona di produzione” a seconda che l’imbottigliamento si eff ettuato dal produttore o da
terzi;
Il marchio DOP Collina di Brindisi
• La campagna olearia di produzione;
• Ogni altra indicazione o menzione obbligatoria per legge.
Una fase molto importante della certifi cazione dell’olio “DOP Collina di Brindisi”, prima che
esso venga commercializzato, riguarda l’analisi chimica ed organolettica del prodotto.
L’ente certifi catore Bioagri co·op, dopo aver garantito l’applicazione del disciplinare ed aver
registrato l’eff ettiva genuinità del prodotto, predispone una serie di analisi chimiche, al fi ne
di evidenziare tutte le caratteristiche del prodotto, nel pieno rispetto delle normative eu-
ropee in merito a tale certifi cazione.
Nel periodo trascorso in azienda ho avuto la possibilità di visionare dei rapporti stilati da
laboratori accreditati, circa le caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto.
Dalle ultime analisi realizzate, i valori presi in considerazione risultano:
Acidità: l’aumento di tale parametro è sempre accompagnato da una serie di modifi cazio-
ni che portano alla formazione di componenti che determinano un peggioramento delle
caratteristiche organolettiche dell’olio.
Numero di perossidi: misura la stabilità all’irrancidimento;
Analisi spettrofotometrica nell’U.V.;
K 232;
K 270;
Delta K;
Analisi organolettica: Panel Test;