DIRITTO SOCIETARIO · 2020. 9. 9. · ii) deroghe al diritto societario per favorire la continuità...
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Guida pratica per le imprese alla legislazione di emergenza Covid-19
3 AGOSTO 2020
DIRITTO SOCIETARIO
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INDICE
Introduzione p. 3
1. Le fonti normative p. 4
1.1 I provvedimenti emergenziali p. 4
1.2 L’articolo 2086 c.c. sulla gestione dell’impresa p. 7
1.3 La legge fallimentare e il Codice della crisi e dell’insolvenza p. 9
2. Le azioni in tempo di Covid-19 p. 9
2.1 Analisi della situazione dell’impresa e del mercato in cui opera p. 9
2.2. La pianificazione dei rimedi per la gestione dell’emergenza p.11
2.3 L’organizzazione aziendale e la gestione dei rischi p.12
2.4 Il finanziamento dell’impresa p.17
2.5 La rinegoziazione dei contratti pendenti p.25
2.6 La perdita del capitale e il rafforzamento patrimoniale dell’impresa p.27
2.7 L’accesso alle procedure concorsuali p.35
2.8 Le procedure pendenti p.37
BIBLIOGRAFIA p.40
TABELLA NORMATIVA p.42
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Introduzione
La diffusione del virus Covid-19 ha generato una crisi economica che riguarda le
imprese di quasi tutti i settori, di ogni dimensione e area geografica, i cui effetti, non
ancora pienamente prevedibili, sono destinati a protrarsi per lungo tempo.
La prima fase di emergenza e i provvedimenti varati dal Governo per il contenimento
del virus hanno comportato il blocco di molte attività produttive e la limitazione di
alcune libertà individuali, determinando l’assunzione di misure sull’organizzazione
aziendale (lavoro da remoto e regole di prevenzione per la tutela della salute), nonché
una drastica spinta alla digitalizzazione di tutti i processi. L’attenuazione delle
restrizioni alle attività e alla circolazione delle persone ha dato avvio ad una seconda
fase della crisi, che impegna ancora individui e aziende al monitoraggio della
situazione sanitaria, ma che consente di riprendere le attività pur in condizioni
straordinarie.
In questa fase gli amministratori di società sono tenuti a svolgere valutazioni sul
business, l’organizzazione e le regole societarie che favoriscano la ripresa e siano
attente alle regole emergenziali ancora in atto. Gli strumenti per far fronte
all’emergenza messi a disposizione dai diversi provvedimenti normativi adottati dal
Governo sono adattabili alla specifica situazione di crisi in cui versa l’impresa, nonché
alle dimensioni della stessa. Si tratta di misure che mirano a sostenere il tessuto
produttivo e l’occupazione, neutralizzando temporaneamente gli effetti negativi diretti
della pandemia su imprese che, in precedenza, fossero sane oppure in situazione di
difficoltà acuita dalla crisi pandemica.
Nel nuovo contesto i doveri organizzativi per la prevenzione e gestione del rischio di
crisi e insolvenza assumono un ruolo centrale per garantire la corretta gestione
dell’impresa, volta a bilanciare le esigenze aziendali immediate con l’impatto a lungo
termine delle decisioni assunte. L’incertezza sulla durata degli effetti della pandemia
rende, tuttavia, estremamente complesse le scelte gestorie.
Scopo del presente lavoro è quello di fornire, in un formato di agevole consultazione,
alcune indicazioni utili per programmare e gestire la reazione, ricostruendo tra i tasselli
della decretazione di urgenza e le norme ordinarie, le opzioni a disposizione delle
imprese per affrontare questa straordinaria situazione di difficoltà. Le opzioni indicate
nel documento tengono conto della legislazione d’emergenza e dei primi contributi
dottrinali e giurisprudenziali, nonché delle ordinarie indicazioni di dottrina e delle prassi
che riportano indicazioni utili a fronteggiare eventi critici nell’esercizio dell’attività.
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1. Le fonti normative
1.1 I provvedimenti emergenziali
Il 31 gennaio 2020 segna il momento a partire dal quale il Governo italiano riconosce la
diffusione pandemica del virus e dichiara lo stato di emergenza nazionale. A partire da
questo momento si susseguono numerosi provvedimenti normativi a carattere
straordinario ed emergenziale diretti a tutelare la salute pubblica, l’occupazione, il
tessuto economico-sociale generale.
Tra questi provvedimenti, quattro decreti-legge (c.d. decreti Cura Italia, Liquidità,
Rilancio; Semplificazioni), adottati in una linea di progressione connessa all’andamento
della situazione sanitaria, introducono misure che hanno un impatto diretto sulle
imprese e sulle scelte gestorie degli amministratori.
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con lo scopo di contenere i primi effetti negativi del
blocco delle attività, è intervenuto prevedendo a favore delle imprese:
i) misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per aiutare a sostenere il costo
del lavoro per le imprese che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività
produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19
(Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, Cassa integrazione ordinaria
per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria, Cassa
integrazione in deroga, v. articoli 19-22 del decreto);
ii) divieti di revoca degli affidamenti bancari goduti dalle imprese e moratorie sui
rimborsi dei prestiti in essere per mantenere le linee di credito necessarie al
sostegno finanziario dell’impresa ed evitare le conseguenze derivanti da
eventuali inadempimenti (v. articolo 56 del decreto);
iii) agevolazioni per l’accesso al credito per le PMI attraverso la previsione di
deroghe alla disciplina ordinaria del Fondo centrale di Garanzia di cui alla legge
n. 662/1996 (gratuità della garanzia, aumento dell’importo massimo garantito per
impresa, valutazione semplificata dei criteri di accesso all’incentivo pubblico, v.
articolo 49 del decreto);
iv) esonero dalla responsabilità per inadempimento contrattuale o per il ritardo
nell’adempimento del debitore, in deroga alle previsioni dell’articolo 1218 del
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Codice civile, quando l’inadempimento o il ritardo siano conseguenza
dell’attuazione delle misure di contenimento del virus (articolo 91 del decreto).
v) deroghe alla disciplina delle assemblee societarie volte a favorirne lo svolgimento
secondo modalità compatibili con le misure di contenimento della diffusione del
contagio adottate dal Governo (articolo 106 del decreto)
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Liquidità), convertito con modificazioni dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, in continuità con il decreto Cura Italia, per sostenere le
imprese in crisi di liquidità derivante dall’emergenza sanitaria ha introdotto:
i) misure di sostegno per l’accesso al credito in favore di tutte le imprese, a
prescindere dalla dimensione. A tal fine, in particolare, per le PMI è stato
ulteriormente agevolato l’accesso al Fondo centrale di Garanzia attraverso nuove
deroghe alla disciplina ordinaria prevista dalla legge n. 662/1996 (garanzia
automatica e fino al 100% dell’importo per finanziamenti fino a 25.000€; garanzia
fino al 90% per tutti i prestiti fino a 5 milioni €; approvazione delle domande
senza valutazione del merito del credito dell’impresa; ecc.). L’accesso alla
garanzia del Fondo è stato esteso alle imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 499 (v. articolo 13 del decreto). Per le imprese di grandi dimensioni è
stato previsto l’intervento di SACE ai fini della concessione di garanzia pubblica
per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese (articolo 1 del decreto);
ii) deroghe al diritto societario per favorire la continuità operativa delle imprese in
crisi di liquidità. Tali misure, in particolare riguardano: i) la sospensione fino al 31
dicembre 2020 della disciplina della riduzione del capitale per perdite rilevante e
della causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociale (articolo
6 del decreto); ii) la deroga agli ordinari criteri di redazione del bilancio per
consentire la valutazione delle relative voci secondo la prospettiva di continuità
aziendale, seppur compromessa (articolo 7 del decreto sostituito
successivamente dall’articolo 38 quater del decreto Rilancio); iii) la sospensione
della regola della postergazione dei finanziamenti dei soci effettuati in favore
della società tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 (articolo 8 del decreto);
iii) deroghe al diritto concorsuale volte ad evitare la crescita esponenziale del
numero dei fallimenti, a causa della situazione di crisi straordinaria ed
eccezionale in atto. Tali deroghe riguardano: i) il blocco dei fallimenti fino al 30
giugno 2020 per tutte le imprese insolventi, salvo alcune eccezioni (articolo 10
del decreto); ii) la rimodulazione dei termini di esecuzione delle procedure
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Liquidità
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negoziali della crisi già pendenti e l’introduzione di una nuova procedura per
beneficiare del blocco delle azioni esecutive e della sospensione dei pagamenti
(articolo 9 del decreto); iii) il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi
(articolo 5 del decreto).
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Rilancio), convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, con lo scopo di sostenere il rilancio del sistema produttivo
dopo l’emergenza, prevede a favore delle imprese:
i) proroghe ad alcune delle misure introdotte nei mesi precedenti, in ragione del
protrarsi della situazione di difficoltà delle imprese (es. ammortizzatori sociali,
articoli 68-70 del decreto)
ii) il rifinanziamento di Fondi già esistenti (articolo 31 del decreto) e l’istituzione di
nuovi Fondi per sostenere il rilancio del sistema produttivo. Tra questi, si segnala
in particolare l’istituzione del Fondo patrimonio PMI per la sottoscrizione di
obbligazioni o titoli di debito emesse da imprese di piccole e medie dimensioni
(articolo 26, comma 12 del decreto)
iii) strumenti per favorire la raccolta di capitali e il rafforzamento patrimoniale delle
imprese. A tal fine: i) è autorizzata l’istituzione da parte di Cassa Depositi e
Prestiti di un Patrimonio destinato per sostenere le imprese di grandi dimensioni,
anche quotate, attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, la
partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato
secondario in caso di operazioni strategiche, ecc. (articolo 27 del decreto); ii)
sono previsti incentivi fiscali per gli aumenti di capitale (articolo 26 del decreto).
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Semplificazioni), non ancora convertito, con il
quale sono state introdotte alcune importanti misure per favorire gli investimenti
pubblici e la ripartenza dell’economia nella fase successiva all’emergenza sanitaria.
Tra le varie misure il decreto, in particolare, prevede di rilevo per le imprese:
i) semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, dirette ad agevolare e
accelerare l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture
(articoli 1-9 del decreto);
ii) semplificazioni dei procedimenti amministrativi (articoli 12 e ss. del decreto) e
alcune disposizioni temporanee sulla responsabilità della pubblica
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amministrazione per danno erariale, nonché la rimodulazione del reato di abuso
di ufficio (articoli 21-23 del decreto);
iii) misure per agevolare la diffusione e la semplificazione dell’accesso dei cittadini ai
servizi digitali della pubblica amministrazione (articoli 24-37);
iv) la semplificazione delle procedure per gli aumenti di capitale delle società per
azioni quotate e non quotate volte a favorire l’afflusso di nuove risorse alle
imprese agevolando e rendendo più celeri le deliberazioni e le esecuzioni degli
aumenti di capitale (articolo 44 del decreto)
1.2 L’articolo 2086 c.c. sulla gestione dell’impresa
L’articolo 2086, secondo comma del Codice civile, modificato dal decreto legislativo n.
14/2019 e in vigore dal 16 aprile 2019, stabilisce che: “l'imprenditore, che operi in
forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in
funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della
continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di
uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero
della continuità aziendale”.
Questa disposizione continua ad operare anche nell’attuale contesto di straordinaria
emergenza determinato dalla diffusione del virus. Sebbene la questione sia stata
oggetto di dibattito anche parlamentare, nessuno dei provvedimenti normativi approvati
ha disposto la sospensione temporanea dell’applicazione dell’articolo 2086 c.c. Si tratta
di una chiara scelta di politica legislativa che mira a conservare anche in una fase
delicata per la gestione di imprese in situazioni di perdita straordinaria, gli obblighi che
ordinariamente gravano sugli amministratori all’approssimarsi ed evolversi di una
situazione di crisi dell’impresa. Viene confermata in tal modo l’importanza
dell’organizzazione e del costante monitoraggio del rischio, quale strumento
fondamentale per la gestione efficiente delle situazioni di crisi, a prescindere dalle
origini della stessa.
Tali obblighi, tuttavia, dovranno necessariamente essere rimodulati alla luce degli
strumenti previsti dalla legislazione emergenziale e della straordinaria situazione di
incertezza sui tempi di ripresa del sistema economico generale, finalizzandoli, ad
esempio, a:
La
rimodulazio-
ne degli
obblighi ex
art. 2086 c.c.
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i) verificare la tenuta degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e se essi
siano adeguati anche nel contesto di crisi da Covid-19, o se richiedano un
ripensamento, anche alla luce del rischio che nuove misure di contenimento
possano essere previste se il numero di contagi aumentasse nuovamente;
ii) monitorare la sostenibilità dell’attività d’impresa nel periodo di emergenza,
analizzando le cause della specifica situazione di difficoltà in atto e valutando le
concrete prospettive di riequilibrio economico finanziario;
iii) pianificare e attuare i rimedi più idonei per ripristinare tale equilibrio ed evitare
l’interruzione dell’attività.
L’analisi della situazione di difficoltà dell’impresa potrebbe evidenziare diversi scenari:
da una situazione di crisi di liquidità temporanea e reversibile sino alle più gravi
situazioni di perdita della continuità aziendale stessa, nonché di crisi/insolvenza
dell’impresa.
Sulla base di tali valutazioni andranno calibrati i diversi rimedi previsti dall’ordinamento,
da un lato quelli diretti a favorire l’afflusso di nuove risorse alla società in crisi per
effetto del Covid-19 e, più in generale, a contenere gli effetti della crisi sulla continuità
operativa delle imprese; dall’altro, tutte le operazioni cui l’impresa ricorre in situazioni di
difficoltà: ridefinizione dell’azione industriale (riposizionamento strategico sul mercato,
riorganizzazione dei canali di vendita, ecc.), pianificazione strategica della struttura
finanziaria dell’impresa (conversione di debito in azioni, emissione di strumenti
finanziari partecipativi, finanziamenti soci, agevolati dalla deroga alla regola della
postergazione) operazioni straordinarie dirette a un rafforzamento patrimoniale, ecc.
Qualora, tuttavia, alla luce della diagnosi della situazione dell’impresa dovesse già
emergere che i flussi di cassa prospettici non consentano il superamento della
situazione di difficoltà in atto e si manifesti una situazione di crisi, gli amministratori
dovrebbero valutare l’opportunità di ricorrere agli strumenti della legge fallimentare,
individuando quello più aderente alla situazione dell’impresa. Anche in tal caso nella
scelta degli strumenti per il risanamento dovranno considerarsi le nuove opportunità
introdotte in via transitoria dal decreto liquidità (v. par 2.7).
In via generale, l’articolo 2086 c.c. impone anche nell’attuale contesto economico un
dovere di monitorare costantemente l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale
dell’impresa e di agire tempestivamente per il recupero dello stesso quando sia
compromesso. A tal fine, potrebbe essere utile la definizione di un programma
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operativo, nel quale documentare i processi decisionali, indicare i possibili scenari
futuri e i relativi rimedi.
1.3 La legge fallimentare e il Codice della crisi e dell’insolvenza
Il 15 agosto 2020 sarebbe dovuto entrare in vigore il d.lgs n. 14/2019 che ha introdotto
nel nostro ordinamento il Codice della crisi e dell’insolvenza. L’entrata in vigore del
Codice avrebbe determinato l’abrogazione dell’attuale legge fallimentare, con la
conseguenza che un numero elevatissimo di casi di crisi d’impresa, di cui una gran
parte conseguenza del Covid-19, sarebbero stati regolati da un corpo normativo del
tutto nuovo. Per evitare che incertezze applicative della disciplina o il funzionamento di
istituti discussi, quali le misure di allerta, potessero aggravare ulteriormente la
situazione di difficoltà delle imprese, l’articolo 5 del decreto Liquidità ha
opportunamente rinviato il termine di entrata in vigore dell’intero complesso normativo,
al 1° settembre 2021.
Per effetto di tale rinvio, la crisi e l’insolvenza delle imprese continuerà ad essere
regolata dalla legge fallimentare attualmente in vigore e gli amministratori dovranno
confrontarsi con gli istituti da questa previsti, adattandoli alle esigenze del caso
concreto. Nel caso, tuttavia, l’impresa sia già in procedura, gli amministratori potranno
avvalersi delle facoltà concesse dal decreto Liquidità per la rimodulazione dei termini di
esecuzione e delle condizioni di adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti
dei creditori con i relativi piani di ristrutturazione.
2. Le azioni in tempo di Covid-19
2.1 Analisi della situazione dell’impresa e del mercato in cui opera
La prima azione utile per fronteggiare la situazione di emergenza consiste nell’analisi
delle cause e dello stato di difficoltà in cui si trova l’impresa, che può presentare diversi
scenari:
1) l’impresa si trovava in buona salute prima dello stato di emergenza sanitaria. I
provvedimenti di lockdown hanno determinato un’incapacità di generare
adeguati flussi finanziari a servizio del debito generando una temporanea crisi
di liquidità. La contrazione o l’azzeramento dei ricavi, può aver comportato
anche perdite rilevanti del capitale sociale e una conseguente crisi
patrimoniale dell’impresa;
Il rinvio
dell’entrata
in vigore
del Codice
della crisi
L’analisi
della
situazione
di
difficoltà
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2) alla crisi di liquidità e/o patrimoniale, si è affiancata una situazione di perdita di
continuità aziendale, intesa come capacità dell’impresa di continuare a
operare nei prossimi dodici mesi come entità in funzionamento; oppure la più
grave situazione di crisi, quale situazione di difficoltà economico finanziaria
che rende probabile insolvenza, in ragione della incapacità dei flussi reddituali
attuali e prospettici a fronteggiare l’adempimento delle obbligazioni pianificate,
in un arco temporale più breve generalmente identificato in sei mesi. Il
verificarsi di tali situazioni può essere effetto diretto della diffusione del virus,
oppure conseguenza di una situazione di difficoltà pregressa, acuita dalla
pandemia, e dovuta a cause non riconducibili ad essa (obsolescenza del
prodotto, inefficienze gestionali, squilibri nelle fonti di finanziamento, perdita di
fornitori o clienti strategici, ecc.).
3) l’impresa aveva già avviato una procedura concorsuale per evitare che una
crisi conclamata prima dell’avvento del Covid-19, degenerasse in insolvenza;
4) l’impresa si trova in una situazione di insolvenza irreversibile.
Il secondo passaggio riguarda l’analisi del mercato di riferimento.
L’impatto del Covid-19 sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria
dell’impresa varia in base al settore di provenienza della stessa. Così, ad esempio, le
imprese operanti nei settori del turismo, della ristorazione, dell’intrattenimento e dei
trasporti sono state particolarmente colpite. Quelle afferenti ai beni di consumo non
alimentari hanno registrato un forte calo della domanda. Anche il settore industriale ha
subito pesanti effetti connessi ai cambiamenti della domanda globale e alla fluttuazione
dei prezzi delle materie prime. I provvedimenti di contenimento del virus hanno, inoltre,
prodotto per molte imprese dei settori della chimica, del tessile, dell’hi-tech e della
meccanica, interruzioni o forti ripercussioni sulle proprie supply chain, con particolare
riguardo ai profili della logistica e delle capacità di approvviggionamento.
La pandemia in generale, cambiando radicalmente abitudini e stili di vita delle persone,
è destinata a incidere nel futuro prossimo sui comportamenti e sulle scelte dei
consumatori. Tutto ciò induce a ritenere che per pianificare i rimedi per il superamento
della situazione di difficoltà dell’impresa e per la potenziale ripresa della sua capacità
produttiva occorrerà analizzare l’impatto nel breve e nel lungo termine del Covid-19 sul
mercato di riferimento dell’azienda, al fine di comprendere per tempo le evoluzioni dello
stesso, l’orientamento dei consumi e, in generale, i mutamenti nella domanda di beni e
servizi.
L’analisi
del
mercato
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Appare opportuno, inoltre, mappare i fornitori strategici dell’impresa per valutare la
possibilità di riconvertire i sistemi di produzione e distribuzione, attivare forme di
approvvigionamento alternative e prepararsi a potenziali cambiamenti nei canali di
vendita.
2.2 La pianificazione dei rimedi per la gestione dell’emergenza
All’analisi delle cause della crisi e del mercato in cui opera l’impresa, dovrebbe seguire
la pianificazione dei rimedi per il superamento dell’emergenza e la ridefinizione delle
linee di indirizzo strategico che dovranno guidare l’agire dell’impresa nel medio
periodo. Un accurato action plan potrebbe consentire di documentare le valutazioni, i
processi e le strategie da attuare nei mesi a seguire, anche al fine di corroborarne la
ragionevolezza, e potrebbe, ad esempio:
• dare evidenza degli effetti dell’emergenza sull’impresa e delle prospettive di
riequilibrio economico-finanziario e patrimoniale allo stato attuale delle
conoscenze e nei limiti delle informazioni disponibili, individuando diversi
scenari ragionevolmente plausibili prospettabili nel breve- medio termine;
• quantificare il valore dell’indebitamento complessivo dell’impresa e rivedere le
previsioni di budget per il 2020 con particolare attenzione all’aspetto finanziario
e alla capacità dell’impresa a far fronte alle scadenze di pagamento relative al
2020;
• rivalutare il compimento di operazioni gestorie deliberate prima dell’emergenza
Covid-19 e rivedere eventuali piani di investimento, al fine di valutare quali
possano essere posticipati e quali adottare per un adeguato riposizionamento
sul mercato al superamento della pandemia;
• valutare l’opportunità di proseguire e/o completare le commesse in corso,
anche al fine di avere una consistenza del magazzino che non impatti sulla
continuità;
• identificare e descrivere le azioni di natura strategica e operativa che possono
consentire alla società di risolvere e affrontare l’attuale situazione di difficoltà;
• stimare i flussi di cassa derivanti dalle operazioni pianificate e sviluppare un
piano finanziario per la gestione della liquidità;
Action plan
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• prevedere i tempi necessari al ripristino delle marginalità necessarie alla
copertura dei costi ordinari di gestione e al pagamento dei crediti;
• pianificare operazioni di rafforzamento patrimoniale dell’impresa, anche
attraverso il coinvolgimento dei soci;
• pianificare degli stress test che consentano di verificare quanto i risultati
auspicati si mantengano stabili pur nella variazione degli elementi da cui
dipendono;
• esplicitare obiettivi intermedi per favorire una verifica periodica sull’andamento
del piano e prevedere misure alternative in caso di scostamento da questi;
• in caso di crisi già in atto o prossima, valutare quale tra le procedure
concorsuali risulti più adatta per risanare la situazione dell’impresa.
2.3 L’organizzazione aziendale e la gestione dei rischi
L’esigenza di rispettare i provvedimenti governativi per il contenimento della diffusione
del contagio ha prodotto un impatto rilevante sull’organizzazione aziendale sotto
quattro profili: i) l’attività degli organi sociali; ii) la tutela della sicurezza dei lavoratori; iii)
la valutazione e la gestione dei rischi; iv) la responsabilità amministrativa dell’impresa
ex d.lgs. 231/2001.
Lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali
Per assicurare la continuità dell’attività societaria compatibilmente con le restrizioni alla
presenza di più persone in un unico luogo imposte dal DPCM 9 marzo 2020, l’articolo
106 del decreto Cura Italia ha previsto due misure, destinate a trovare applicazione alle
assemblee “convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino
alla quale è in vigore lo stato di emergenza” (termine che si dovrebbe ritenere
prorogato al 15 ottobre 2020 in virtù della delibera del Consiglio dei Ministri del 29
luglio 2020 che proroga a tale data lo stato di emergenza):
i) la facoltà per le società di convocare le assemblee ordinarie annuali di
approvazione dei bilanci entro il termine di 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale (anziché di 120 giorni) anche in assenza di previsione
statutaria;
Rinvio delle
assemblee e
partecipazione
a distanza
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ii) la possibilità di utilizzare – anche in deroga allo statuto – le modalità di voto a
distanza (per corrispondenza e in via elettronica) e le modalità di partecipazione
all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché la possibilità di
nominare un “rappresentante designato” e prevedere che l’intervento in
assemblea si svolga esclusivamente tramite tale soggetto.
In virtù dell’invito previsto dal DPCM 8 marzo 2020 ad adottare modalità di
collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni, si è ritenuto in via interpretativa
che i criteri di svolgimento delle assemblee previste dal decreto Cura Italia, potessero
applicarsi anche alle riunioni di tutti gli organi sociali pur in assenza di una espressa
previsione statuaria in tal senso.
A seguito della riduzione dei casi di contagio i DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020
sono stati abrogati e con il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) è stata riconosciuta la possibilità di
svolgere riunioni con la presenza di più persone nello stesso luogo purché nel rispetto
della regola del distanziamento fisico di almeno un metro (v. art. 1, comma 10 del
decreto). Rimane ferma, tuttavia, fino al 15 ottobre 2020, la facoltà di svolgere le
sedute degli organi collegiali in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata
preventivamente regolamentata (articolo 73 del decreto Cura Italia, prorogato dal d. n.
83/2020).
Il complesso di queste misure, se da un lato ha comportato la necessità di adeguare lo
svolgimento delle riunioni degli organi sociali alle disposizioni dell’Autorità; dall’altro ha
condotto una spinta verso nuove modalità di gestione delle riunioni che potrebbero
permanere oltre la crisi sanitaria.
(Per un esame approfondito di tali misure si rinvia a Assonime, news del 18 marzo
2020)
La tutela della sicurezza dei lavoratori
Per coniugare la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali con la
garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, l’articolo 2 del
DPCM 11 giugno 2020 e l’articolo 29 bis del decreto Liquidità impongono all’impresa
l’obbligo di rispettare le misure prescritte dal “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro”, sottoscritto da sindacati e imprese in accordo col Governo il 14
Le
riunioni
degli altri
organi
sociali
Il
Protocollo
anti-
contagio
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marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020, nonché dagli altri protocolli settoriali imposti
dalla normativa di riferimento.
Per adeguare l’organizzazione aziendale alle esigenze di tutela dei lavoratori nel
rispetto di tali prescrizioni, tra le varie misure, si segnalano in particolare:
• dare adeguata informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda sulle
disposizioni delle Autorità (es. rimanere al proprio domicilio con febbre
superiore a 37,5°; comunicare condizioni di pericolo, ecc.), consegnando e/o
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi depliant;
• ove possibile, continuare a favorire modalità di lavoro agile (smart working ex l.
81/2017), in quanto utile strumento di prevenzione. Al riguardo va segnalato
che fino al 31 dicembre 2020 l’impresa ha la facoltà di ricorrere allo smart
working per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi
individuali e con la facoltà di assolvere in via telematica gli obblighi informativi
prescritti dalla legge 81/2017 (v. art. 90, comma 4 del decreto Rilancio). Si
deve, infine, ricordare che fino al 14 settembre lo smart working costituisce, a
determinate condizioni, un diritto per il genitori lavoratori con figli minori di
quattordici anni. Lo stesso diritto è riconosciuto fino al 15 ottobre ai lavoratori
maggiormente esposti al rischio di contagio (art. 90 decreto Rilancio prorogato
dal d.l. 83/2020);
• regolare l’accesso in azienda dei dipendenti, fornitori e visitatori, anche
prevedendo la possibilità di sottoporre il lavoratore al controllo della
temperatura corporea (nel rispetto della disciplina privacy sul trattamento dei
dati personali)
• regolare l’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori,
distributori di bevande o snack, ecc.);
• garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni di svago;
• disporre ove non sia possibile mantenere la distanza di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative, l’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale;
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• regolare il trattamento di casi sintomatici in azienda e collaborare con le Autorità
sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona positiva
al Covid-19
• assicurare la prosecuzione della sorveglianza sanitaria rafforzando la
collaborazione tra medico competente, datore di lavoro e le RLS la
collaborazione tra il medico;
Per il controllo sul rispetto dei presidi sanitari dovrebbe essere istituito in azienda un
apposito comitato con partecipazione delle rappresentanze sindacali e delle RLS. Ove
ciò non sia possibile per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle
relazioni sindacali potrà essere costituito un comitato territoriale composto dagli
organismi paritetici per la salute e sicurezza con il coinvolgimento delle RLST e dei
rappresentanti delle parti sociali.
Sempre in merito alla necessità di assicurare adeguati livelli di protezione dei lavoratori
va, da ultimo, segnalato come l’articolo 42 del decreto Cura Italia abbia qualificato
l’infezione da Covid-19 contratta «in occasione di lavoro» come infortunio, in modo da
assicurare al lavoratore stesso la tutela dell’infortunato e le relative prestazioni erogate
dall’INAIL.
La valutazione e la gestione del rischio da infezione pandemica
L’incertezza che perdura in merito all’andamento del virus Covid-19 induce a ritenere
opportuno mantenere il monitoraggio del rischio da contagio da Covid-19 e, più in
generale, da infezione pandemica.
Alcune indicazioni utili a tal fine possono essere rinvenute nel documento INAIL il quale
indica tre variabili utili per classificare il rischio di contagio da Covid-19:
i) esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello
svolgimento delle specifiche attività lavorative;
ii) prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non
permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. catene di montaggio);
iii) aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti
oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, alberghiero, istruzione, ecc.)
La qualifica
dell’infezio-
ne Covid-
19 come
infortunio
sul lavoro
Documento
INAIL sulla
valutazione
del rischio
Covid-19
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Sulla base di tali variabili sono individuate le rispettive classi di rischio per alcuni dei
principali settori lavorativi e viene suggerito un modello di analisi del rischio che
evidenzia tre aspetti valutativi: i) l’analisi di processo lavorativo nell’ottica del
distanziamento sociale fra i lavoratori; ii) il rischio di contagio connesso con la tipologia
di attività specifica; iii) il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di
aggregazione sociale.
Questo processo di valutazione del rischio da Covid-19 dovrebbe inserirsi nel
complesso dei sistemi di prevenzione e gestione dei rischi già istituiti all’interno
dell’azienda, con particolare riguardo alle disposizioni del Testo unico della sicurezza
sul lavoro (d.lgs 81/2008).
L’ottica di un approccio integrato dovrebbe indurre in primo luogo all’adozione di
misure e protocolli atti a integrare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui
agli articoli 17 e 28 del d.lgs 81/2008 in funzione della prevenzione del rischio di
contagio da COvid-19, nonché a favorire il coinvolgimento di tutte le figure della
prevenzione aziendale (datore di lavoro, medico competente RLS, RSPP) nel
monitoraggio dell’attuazione delle relative misure di prevenzione.
La responsabilità amministrativa dell’impresa ex d.lgs 231/2001
La qualificazione dell’infezione da Covid-19 quale infortunio sul lavoro ai sensi
dell’articolo 42 del decreto Cura Italia e la necessità per l’impresa di rispettare le regole
del protocollo anti contagio del 24 aprile 2020 determinano riflessi importanti anche
sulla responsabilità penale/amministrativa d’impresa, potendo ad essa essere imputato
il reato di omicidio, lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25 septies d.lgs 231/2001).
Al riguardo occorre ricordare che secondo l’articolo 6 del d.lgs 231/2001, l’impresa
risponde se: i) non ha adottato un modello idoneo a prevenire questo specifico rischio;
ii) l’Organismo di vigilanza (OdV) non si è adoperato per verificare che i modelli
organizzativi fossero adottati, aggiornati e rispettati; iii) vi è stato un interesse o
vantaggio dell’impresa, che nel caso dei reati colposi può anche consistere in un solo
risparmio di spesa.
Per evitare di incorrere in responsabilità conseguente alla diffusione del contagio da
Covid-19 nell’ambiente di lavoro e prevenire il rischio della commissione del reato di
omicidio colposo e lesioni di cui all’articolo 25 septies del d.lgs 231/2001, gli
amministratori dovrebbero valutare se è necessario:
Covid-19 e
prevenzione
del reato ex
art. 25-
septies
d.lgs.
231/2001
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• adeguare i protocolli e le procedure aziendali per contenere il rischio da
contagio Covid-19, implementando in particolare le disposizioni del Protocollo
anticontagio sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali;
• intensificare i flussi informativi da e verso l’ODV con le funzioni aziendali
preposte al contenimento della diffusione del virus, con gli organi deputati alla
gestione del rischio, nonché con il comitato eventualmente istituito per
l’applicazione e verifica delle regole del protocollo aziendale;
• aggiornare i modelli organizzativi alla luce del rischio di diffusione pandemica di
malattie e ai riflessi che esso può produrre su altre tipologie di reato che danno
luogo alla responsabilità dell’impresa. La nuova organizzazione dell’attività
d’impresa che si rende necessaria per adottare le misure di contenimento del
contagio, può infatti costituire l’occasione per la commissione di altri reati. Lo
smart working, ad esempio, se non opportunamente presidiato, potrebbe
costituire l’occasione di delitti informatici o di violazione della privacy. Ciò
dovrebbe indurre l’impresa a rafforzare l’investimento in cybersecurity, al fine di
garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza in caso di accesso da remoto.
2.4 Il finanziamento dell’impresa
Le misure previste dai provvedimenti normativi emergenziali per far fronte alla crisi di
liquidità delle imprese incidono sia sui finanziamenti in corso, sia sull’erogazione di
nuova finanza e sono previste a favore di imprese di diverse dimensioni. Le principali
misure riguardano, in particolare: i) la sospensione della facoltà di revoca degli
affidamenti e le moratorie sui prestiti in scadenza; ii) i finanziamenti con garanzia di
Cassa depositi e prestiti; iii) i finanziamenti del Fondo centrale di Garanzia; iii)
l’istituzione del Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni e titoli di
debito delle PMI; iv) i finanziamenti con garanzia SACE;
Rispetto al complesso di tali misure occorre verificare, in primo luogo, se l’impresa è in
possesso dei requisiti per accedervi (dimensioni, sede legale, esposizione debitoria nei
confronti del sistema bancario, condizioni del finanziamento, ecc.). La maggior parte di
tali misure, peraltro, presuppone che l’impresa abbia subito una carenza di liquidità
quale conseguenza diretta della diffusione del Covid- 19, da attestare con
autocertificazione.
Covid-19 e
prevenzione
di altri reati
La
valutazione
sul livello di
indebitamen-
to e sui flussi
di cassa
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In secondo luogo, occorrerà valutare attentamente la sostenibilità del nuovo
indebitamento, con particolare riguardo alla capacità del suo rimborso in prospettiva.
Se, infatti, le nuove misure possono contribuire al recupero o al mantenimento
dell’equilibrio finanziario dell’impresa, esse accrescono l’indebitamento complessivo
della società. Il costo del finanziamento produce, inoltre, effetti diretti sul conto
economico, con rilevanti riflessi negativi sul piano patrimoniale. Il ricorso a tali
strumenti, dunque, va attentamente ponderato in base all’intensità dello squilibrio
economico-patrimoniale dell’impresa e alla funzionalità degli stessi rispetto alla
capacità di garantirne il recupero, senza ulteriormente aggravare la condizione di
difficoltà dell’impresa.
Ai fini di tale valutazione può essere utile verificare, sulla base di valutazioni
prognostiche, se l’impresa nei prossimi mesi e nel corso del 2021 sarà in grado di
ripristinare flussi a servizio del debito, quantomeno ai livelli del 2019, che
consentiranno di ripagare l’indebitamento. Se l’incertezza circa la possibilità di
recuperare quei flussi e il rischio di determinare un aggravamento della situazione
debitoria, che non possa essere ripianata, appaia eccessivamente elevato, andrebbero
percorse altre strade (ad esempio, accedere a una soluzione negoziale della crisi,
attraverso la quale stralciare le posizioni creditorie e ridurre l’indebitamento, oppure
all’interno della quale richiedere il finanziamento nel rispetto sia delle condizioni
previste dalla legislazione di emergenza, beneficiando in tal modo di un percorso
protetto).
Nella valutazione sul ricorso ad un finanziamento occorre tener conto anche dei vincoli
che derivano dal ricorso a talune soluzioni di finanziamento (ad esempio, limiti alla
distribuzione di dividendi, impegni ad accordi sindacali, ecc.) e avviare un dialogo con i
soci, per valutare l’alternativa di un loro coinvolgimento nel rafforzamento della
struttura finanziaria dell’impresa, anche alla luce delle regole straordinarie connesse al
rimborso del finanziamento dei soci. A tal fine, infatti, il decreto Liquidità ha introdotto
una sospensione della regola della postergazione del rimborso per i finanziamenti
effettuati dai soci nei confronti della società dal 9 aprile al 31 dicembre 2020. (Per un
esame specifico della misura si rinvia a Assonime, Le regole societarie per
salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti Liquidità e Rilancio,
Circ. n 16/2020).
Di seguito si riepilogano sinteticamente le principali misure emergenziali disposte per il
finanziamento delle imprese
Sospensione della revoca degli affidamenti e moratoria sui prestiti
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Con riguardo ai finanziamenti in corso, l’articolo 56 del d.l. 18/2020 prevede la
possibilità di richiedere ai soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari): i) di
non esercitare fino al 3 settembre 2020 la revoca delle aperture di credito e dei prestiti
per anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020; ii) la proroga fino al 30 settembre
2020 degli affidamenti non rateali con scadenza anteriore a tale data; iii) la
sospensione fino al 30 settembre 2020 di rate di finanziamenti e canoni di leasing con
scadenza anteriore a tale data. Questa misura si applica alle microimprese e alle PMI,
come definite dalla Raccomandazione europea n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia.
Per ottenere il beneficio l’impresa deve presentare unitamente alla comunicazione con
cui richiede di avvalersene, una autocertificazione con la quale dichiara di aver subito
carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-
19. Sono escluse dalla misura le imprese che alla data del 17 marzo 2020
presentavano esposizioni debitorie classificate come deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi, ossia con rate/crediti non scaduti da più
di 90 giorni.
I finanziamenti con garanzia di Cassa Depositi e prestiti
L'articolo 57 del d.l. n. 18/2020 prevede un meccanismo a sostegno della liquidità delle
imprese di grandi dimensioni colpite dall'emergenza COVID-19, che opera attraverso
Cassa Depositi e Prestiti. In particolare, è prevista la possibilità della garanzia dello
Stato per le esposizioni assunte dalla Cassa, anche in forma di garanzie di prima
perdita su portafogli di finanziamenti, in favore di banche e altri soggetti che concedono
finanziamenti a imprese che hanno subito una riduzione di fatturato a causa
dell'emergenza. Deve trattarsi di imprese che operano in specifici settori, da
individuare con decreto ministeriale, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo
PMI. La garanzia dello Stato in favore della Cassa è rilasciata fino a un massimo
dell'80% dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di
mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile, nel rispetto della normativa europea
sugli aiuti di Stato. La dotazione iniziale prevista per il 2020 è pari a 500 milioni di euro.
I finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia PMI
Il decreto Cura Italia (art. 49) e il decreto Liquidità (art. 13) hanno introdotto alcune
importanti deroghe temporanee alla disciplina del Fondo Centrale di Garanzia per le
PMI previsto dalla legge n. 662/1996, per agevolare l’assunzione di finanziamenti da
parte delle PMI colpite dagli effetti della crisi Covid-19.
In particolare, fino al 31 dicembre 2020:
La revoca
degli
affidamenti
e la
moratoria
sui prestiti
La garanzia
dello Stato
sulle
esposizioni
di CDP
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• la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e l’importo massimo garantito
per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
• possono accedere alla garanzia oltre alle PMI, le imprese con meno di 499
dipendenti;
• è consentito rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione di finanziamenti
esistenti, a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo ai
beneficiari;
• sono previste diverse percentuali (80, 90, 100%) di copertura della garanzia in
base alle caratteristiche dell’operazione e, a condizione, in taluni casi, che
l’impresa autodichiari che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19;
• in particolare, la garanzia è al 100% per i finanziamenti fino a 30.000 euro, per i
quali è previsto l’inizio del rimborso non prima di 24 mesi, la durata è fino a 120
mesi (l’importo massimo e la durata sono stati innalzati in sede di conversione
del decreto liquidità, con la previsione della possibilità di un adeguamento per i
finanziamenti già concessi prima dell’entrata in vigore della legge di
conversione), purché il finanziamento non superi il 25% dei ricavi del beneficiario
risultanti dall’ultimo bilancio depositato, o il doppio della spesa salariale del 2019.
In tal caso, il richiedente applica un tasso di interesse, nel caso di garanzia
diretta, o un premio di garanzia nel caso della riassicurazione, che copre i soli
costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria. In queste ipotesi
l’intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza
valutazione e il finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia dei
Fondo, previa verifica formale del rispetto dei requisiti, senza attendere l’esito
dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo;
• per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con
la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
• è rafforzato il regime di garanzia su portafogli di finanziamenti, anche senza
piano di ammortamento, concessi a imprese che dichiarino di essere state
danneggiate dall’emergenza da Covid-19;
• è sospeso il pagamento di commissioni in caso di mancato perfezionamento
delle operazioni finanziarie deliberate;
Le
deroghe
alla
disciplina
del Fondo
di
Garanzia
PMI
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• per beneficiari con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro la cui attività è stata
danneggiata dall’emergenza la garanzia può essere cumulata con ulteriore
garanzia concessa da Confidi o altri soggetti sino alla copertura del 100% del
finanziamento, sino al 25% dei ricavi del beneficiario (che sono al massimo pari a
800 000 euro).
Per un esame più approfondito delle deroghe previste dall’articolo 13 del decreto
Liquidità alla disciplina del Fondo si rinvia alla news Assonime del 15 aprile 2020.
È importante segnalare che il ricorso alla garanzia del Fondo è ammesso non solo per
le imprese che prima della diffusione della pandemia erano sane, ma anche per le
imprese che già versavano in una situazione di difficoltà, presentando esposizioni
verso il sistema bancario classificate prima del 31 gennaio 2020 come inadempienze
probabili e/o sconfinanti deteriorate, oggetto di misure di concessione.
La garanzia è altresì concessa alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre
2019, siano state ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale o
abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione dei debiti o predisposto un piano di
risanamento. In tal caso, tuttavia, è necessario che alla data di entrata in vigore del
decreto liquidità (9 aprile 2020) le loro esposizioni non siano classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione
delle misure di concessione e il soggetto finanziatore possa ragionevolmente
presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Va osservato, tuttavia,
che difficilmente tali condizioni possano essere soddisfatte da imprese in procedura.
Sono in ogni caso sempre escluse dalla garanzia le imprese che presentano
esposizioni classificate come sofferenze.
Il Fondo patrimonio PMI per le imprese con fatturato tra 10 e 50 milioni
Per agevolare l’immissione di liquidità nelle PMI, l'articolo 26 del decreto Rilancio
istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo patrimonio PMI". Il
Fondo, gestito da Invitalia, può sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito emessi dalle
imprese aventi sede legale in Italia con ricavi tra 10 e 50 milioni di euro nel 2019, che
abbiano subito una riduzione di fatturato di oltre un terzo a causa della crisi ed
effettuino aumenti di capitale non inferiori a 250.000 euro entro il 31 dicembre 2020.
L'impresa beneficiaria, inoltre, deve inoltre presentare una situazione di regolarità
fiscale e contributiva e di assenza di altre cause ostative (impresa in difficoltà,
condanna degli amministratori, recupero di aiuti di Stato illegali, ecc.).
L’intervento
del Fondo di
Garanzia
PMI per le
imprese in
procedura
concorsuale
Il Fondo
patrimonio
PMI per la
sottoscrizio-
ne di
obbligazioni o
titoli di debito
nelle PMI
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Il Fondo sottoscrive le obbligazioni o i titoli, entro i limiti della sua dotazione, per un
ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di
capitale dell'impresa e il 12,5% dell'ammontare di ricavi della stessa nel 2019. Qualora
l'impresa abbia ricevuto aiuti di Stato nella forma di finanziamenti assistiti da garanzia
pubblica (ai sensi della sezione 3.2 del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato
della Commissione europea) o nella forma di tassi di interesse agevolati (ai sensi della
sezione 3.3 del Quadro), la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e
dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non deve essere superiore al
maggiore tra il 25% dell'ammontare dei ricavi dell'impresa nel 2019, il doppio dei costi
del personale della società relativi al 2019 e il fabbisogno di liquidità della società per i
diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto (come risultante da
autocertificazione del rappresentante legale). Gli strumenti finanziari possono essere
emessi in deroga ai limiti di cui all'art. 2412, primo comma, del Codice civile.
I titoli devono essere rimborsati entro sei anni dalla sottoscrizione, ma la società
emittente può rimborsarli in via anticipata dopo tre anni.
Fino al rimborso dei titoli, l'emittente è soggetto a una serie di vincoli: non può
deliberare distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie e non può procedere al
rimborso dei finanziamenti dei soci; deve destinare il finanziamento a sostenere costi
del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; deve fornire al gestore un
rendiconto periodico e rendere possibile il monitoraggio degli impegni assunti.
La disciplina attuativa è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che indicherà le
caratteristiche, le condizioni e le modalità del finanziamento e dei titoli.
L'istanza deve essere trasmessa a Invitalia utilizzando il modello uniforme disponibile
sul sito internet. Il gestore procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
istanze.
I finanziamenti garantiti da SACE
Allo stesso fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’emergenza
Covid-19, l’articolo 1 del decreto Liquidità, prevede la concessione da parte di SACE di
garanzie per finanziamenti concessi alle imprese dal sistema bancario e creditizio.
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La concessione delle garanzie è prevista fino al 31 dicembre 2020. L’ammontare
complessivo di prestiti garantiti è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono
riservati alle PMI che abbiano pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo di
garanzia per le PMI.
Per accedere al beneficio l’impresa deve rispettare le seguenti condizioni:
• deve avere sede in Italia;
• al 31 dicembre 2019 non doveva trovarsi in “situazione di difficoltà” come definita
dai regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 702/2014 e 1388/2014 e al 29 febbraio
2020 non doveva essere classificata tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario ai sensi della normativa europea;
• deve assumere l’impegno per sé e per le altre imprese del gruppo con sede in
Italia di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso del 2020 (se i dividendi sono stati già distribuiti o le azioni riacquistate al
momento della richiesta del finanziamento, l’impegno è assunto per i 12 mesi
successivi alla data della richiesta);
• deve assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi
sindacali;
• deve assumere l’impegno a non delocalizzare la produzione fuori dall’Italia;
Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le società che controllano direttamente o
indirettamente ai sensi dell’articolo 2359 c.c., una società residente in un Paese o
territorio non cooperativo a fini fiscali secondo l’elenco dell’Unione Europea (Samoa
americane, isole Cayman, Figi, Guam, Oman, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e
Tobago, isole Vergini, Vanuatu e Seychelles).
Sono, invece ammessi alla garanzia nel rispetto delle condizioni previste dalla legge i
soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi
dalle imprese richiedenti a cui sia attribuito un rating almeno pari a BB+ (in caso di
rating inferiore a BBB-, i sottoscrittori si impegnano a mantenere una quota pari almeno
al 30% del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa.
Per accedere ai finanziamenti coperti dalla garanzia l’impresa deve presentare
un’autocertificazione nella quale il titolare o il legale rappresentante dichiari: i) che
l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da
Le
condizioni
per
l’accesso
alla
garanzia
SACE
Esclusioni
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COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una
situazione di continuità aziendale; ii) che i dati aziendali forniti su richiesta
dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi; iii) che il finanziamento coperto
dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale
circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono
localizzati in Italia; iv) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati
esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
v) l’assenza in capo al titolare o al legale rappresentante di condizioni ostative previste
dalla legislazione antimafia; vi) l’assenza per gli stessi soggetti di condanne per reati
commessi in violazione delle norme fiscali in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto.
Con riguardo ai finanziamenti che possono essere garantiti essi devono, invece:
• avere una durata non superiore a sei anni (con possibilità per l’impresa di
avvalersi di un preammortamento di durata massima di 36 mesi);
• avere un importo massimo non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato del
2019 e il doppio dei costi annuali del personale dell’impresa per il 2019;
• essere finalizzati a sostenere i costi del personale, per canoni di locazione o
affitto di rami d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti
produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
• essere destinati in misura non superiore al 20% dell’importo erogato al
pagamento di rate di finanziamenti scadute o in scadenza tra il 1° marzo e il 31
dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile dalla
diffusione del virus;
In merito alla garanzia, essa copre i finanziamenti concessi dopo il 9 aprile, per
capitale, interessi, oneri e accessori fino all’importo massimo garantito. La copertura
varia in base alla dimensione dell’impresa: 90% dell’importo del finanziamento per
imprese sino a 5000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato in Italia; 80% per imprese con
oltre 5000 dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi; 70% per imprese con fatturato
superiore a 5 miliardi.
(Per un esame più approfondito della misura si rinvia a news Assonime del 15 aprile
2020).
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2.5 La rinegoziazione dei contratti pendenti
L’interruzione dell’attività di impresa determinata dalla pandemia ha generato riflessi
importanti anche sul piano negoziale, rendendo talvolta impossibile e talvolta difficile
l’adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte pre-Covid-19.
La decretazione d’urgenza ha preso parzialmente atto del problema e ha previsto una
disciplina ad hoc per alcuni tipi contrattuali (locazioni, contratti turistici, eventi artistici),
con disposizioni specifiche che intervengono direttamente sul rapporto negoziale con
meccanismi di integrazione legale del contratto, ad esempio come nel caso della
previsione della riduzione temporanea dei canoni di locazione.
Sul piano generale, per contenere gli effetti di eventuali inadempimenti connessi
all’emergenza Covid-19, l’articolo 91 del decreto Cura Italia ha modificato l’articolo 3
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 prevedendo che il rispetto delle misure di
contenimento imposte dal decreto stesso è sempre valutato ai fini dell’esclusione ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del
debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi pagamenti. Tale disposizione esclude la responsabilità
del debitore inadempiente perché ha rispettato le misure di contenimento, trattandosi di
un’ipotesi di causa di forza maggiore che esonera il debitore. Si tratta di una norma
importante ma eccezionale, legata alla sussistenza dei presupposti previsti dal decreto
23 febbraio 2020, n. 6 (che ha stabilito appunto le prime misure di contenimento).
La stessa norma prevede, inoltre, che nelle controversie in materia di obbligazioni
contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento disposte durante
l’emergenza da Covid-19 può essere valutato ai fini dell’esonero di responsabilità,
costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale il preventivo
esperimento del tentativo di mediazione. In altri termini, le controversie che sorgano da
inadempimenti contrattuali legati agli effetti patologici del Covid-19, sono ascritte tra
quelle per le quale la legge impone il meccanismo della “mediazione obbligatoria”,
disciplinata dal d.Lgs. 28/2010, in modo da imporre alle parti, comunque, un tentativo
di mediazione prima di ricorrere al tribunale.
Il complesso di tali disposizioni non disciplina l’ipotesi generale, che si verifica quando
la prestazione da adempiere è difficile a causa delle mutate condizioni del mercato. Ciò
implica che, nel valutare la sorte dei contratti pendenti alla luce degli effetti provocati
Esclusione
della
responsabili-
tà da
inadempimen-
to
La
mediazione
obbligatoria
per le
controversie
da
inadempimen
-to per causa
Covid-19
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dalla pandemia, occorrerà innanzitutto far riferimento alle ordinarie regole civilistiche, e
in particolare alle disposizioni in tema di impossibilità sopravvenuta, definitiva e
temporanea (artt. 1256 c.c.), totale e parziale (artt. 1258, 1463 e 1464 c.c.), e alle
disposizioni relative all’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (art. 1467
c.c.). Come è noto si tratta di meccanismi che portano alla risoluzione del contratto,
con l’eccezione del caso in cui la parte contro la quale è domandata la risoluzione per
eccessiva onerosità, offra di modificare equamente le condizioni del contratto.
Tuttavia, occorre considerare come nell’attuale contesto di emergenza, in cui l’impresa
ha bisogno di mantenere in vita determinati contratti per garantire la sua continuità
operativa, potrebbe apparire più utile adottare una strategia di conservazione dei
contratti piuttosto che di demolizione degli stessi, anche in linea con il principio di
buona fede contrattuale e di conservazione del contratto che spinge, ove possibile, per
una revisione degli accordi esistenti in modo da salvaguardare al meglio l’interesse dei
contraenti ed evitare il conflitto giudiziale.
La rinegoziazione dei contratti appare, tra le varie misure a disposizione, uno
strumento utile a superare gli squilibri contrattuali che derivano dalla crisi pandemica e
ad adeguare i contratti alla situazione di fatto mutata. Trattandosi, infatti, di una crisi
che produce effetti non solo sul piano della domanda ma anche dell’offerta, è
fondamentale trovare un nuovo assetto nei rapporti contrattuali, avendo presente non
solo la singola relazione contrattuale ma anche l’incidenza dello shock pandemico sul
mercato in cui l’impresa opera.
Un’attenzione particolare andrebbe poi riservata ai contratti che risultano espressione
di filiere produttive: per questa tipologia di situazioni la rinegoziazione potrebbe essere
realmente efficace e avere oggetto più ampio, seguendo la stessa linea contrattuale di
formazione del prodotto. La rinegoziazione potrebbe coinvolgere più contraenti
interessati, configurandosi come accordi di «ristrutturazione della filiera produttiva».
In questa prospettiva gli amministratori dovrebbero considerare l’opportunità di
modificare i contratti conclusi pre-Covid 19, attraverso l’adozione di procedure mirate a
favorire il buon esito della negoziazione. Tutto ciò rende opportuno, ad esempio:
• procedere a una complessiva due diligence dei contratti pendenti per distinguere
quelli in cui si è in presenza di sopravvenienze collegate all’epidemia da quelli in
cui l’inadempimento non è ad essa collegato;
La
rinegoziazione
dei contratti
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• valutare l’incidenza di queste situazioni sull’attività dell’impresa, considerando gli
effetti connessi ai cambiamenti della domanda globale e alla fluttuazione dei
prezzi delle materie prime;
• procedere a un’analisi dei contratti pendenti nella prospettiva di evitare che
l’eventuale risoluzione di un contratto abbia conseguenze sulla sopravvivenza di
altri ad esso collegati. Si pensi, ad esempio, nell’ambito dei contratti dell’impresa
alla subfornitura;
• effettuare una valutazione del rischio del mercato di riferimento, al fine di
comprendere le evoluzioni dello stesso, l’orientamento dei consumi e, in
generale, i mutamenti nella domanda di beni e servizi e, sulla base di questo,
orientare la rinegoziazione, in modo da rendere l’adempimento non solo
possibile, ma anche utile in una prospettiva di continuità aziendale;
• nell’attività di rinegoziazione considerare una serie di elementi: ad esempio, il
valore economico del contratto, la durata della sospensione; la non utilizzabilità
totale o parziale del bene, i tempi di ripresa dell’attività;
• evitare comportamenti abusivi volti a trasferire il rischio economico del contratto
tutto sulle controparti con il rischio di pregiudicare l’equilibrio del mercato.
2.6 La perdita del capitale e il rafforzamento patrimoniale dell’impresa
Alla crisi di liquidità generata dagli effetti della pandemia può accompagnarsi una
situazione di crisi patrimoniale dell’impresa, dovuta al calo della domanda, alla
riduzione/azzeramento dei ricavi e all’aumento dei costi necessari per garantire
l’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza sanitaria. Tali condizioni possono
determinare perdite rilevanti del capitale sociale, a fronte delle quali gli amministratori e
i soci dovrebbero assumere i rimedi necessari previsti dagli articoli 2446 (riduzione
nominale del capitale se la perdita non risulti assorbita alla fine dell’esercizio
successivo) e 2447 c.c. (immediata ricapitalizzazione, trasformazione o liquidazione,
se la perdita riduce il capitale al di sotto del minimo legale) c.c., e dalle corrispondenti
disposizioni in tema di s.r.l.
L’art. 6 del decreto liquidità, tuttavia, ha sospeso dal 9 aprile al 31 dicembre
l’applicazione di tali disposizioni. Conseguentemente, per lo stesso periodo è sospesa
l’operatività della causa di scioglimento della società per perdita del capitale e l’obbligo
ad essa connesso di gestione conservativa dell’integrità del patrimonio sociale (ex
La
sospensione
degli
obblighi ex
artt. 2446 e
2447 c.c.
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articolo 2486 c.c.). Ciò comporta che la società può continuare ad operare pur in
presenza di un patrimonio netto negativo e gli amministratori potranno compiere tutti gli
atti che costituiscono fisiologicamente attuazione dell’oggetto sociale, valutando anche
nuove operazioni strumentali a reintegrare il valore del patrimonio netto. Considerando,
tuttavia, che la perdita di capitale si è verificata, essi dovranno ponderare attentamente
se da tali atti possano discendere conseguenze pregiudizievoli per i creditori ed evitare
quelle condotte che rischiano di aggravare ulteriormente la situazione di squilibrio
economico-patrimoniale dell’impresa.
Per un esame approfondito dell’ambito di applicazione della sospensione e degli effetti
v. Assonime, Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle
imprese nei decreti Liquidità e Rilancio, Circ. n. 16/2020.
In caso di perdite rilevanti del capitale sociale le azioni cui sono chiamati gli
amministratori variano in base alla situazione di difficoltà dell’impresa e alla genesi
della stessa. Di seguito si evidenziano tre situazioni possibili: a) la perdita di capitale
quale effetto temporaneo diretto o indiretto del Covid-19; b) la perdita di capitale
sintomo di perdita di continuità aziendale; c) la perdita di capitale sintomo della crisi
d’impresa. In ciascuna di queste situazioni, una volta rilevata e accertata la perdita gli
amministratori devono in ogni caso convocare senza indugio l’assemblea per informare
i soci e valutare con essi le diverse soluzioni da adottare entro il termine del periodo di
sospensione dei rimedi a tutela dell’integrità del capitale sociale.
a) Perdita del capitale per effetto del Covid-19
È preliminare capire se lo squilibrio patrimoniale dell’impresa sia episodico,
direttamente e temporaneamente legato al Covid-19, o se ad esso si associ
un’incapacità intrinseca di generare profitti o un livello di indebitamento insostenibile
generato da una pregressa struttura finanziaria squilibrata verso il debito.
Nel caso di un’impresa sana prima della diffusione del virus, che abbia subito perdite
per effetto diretto o indiretto delle misure di contenimento dello stesso potrebbe essere
sufficiente ridefinire il piano di business adattando l’operatività dell’impresa alla nuova
normalità imposta dalla Fase 2 (riposizionamento strategico sul mercato,
riorganizzazione dei canali di vendita, miglioramento della flessibilità dei costi di
struttura, ecc.).
Contestualmente andranno valutate tutte le opportunità concesse dalla legislazione
ordinaria (aumenti di capitale a pagamento, apporti spontanei dei soci, emissione di
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strumenti finanziari, conversione del debito in azioni, ecc.) e dalla legislazione di
emergenza per reintegrare il patrimonio entro il 31 dicembre 2020.
b) Perdita del capitale e perdita di continuità aziendale
Se alla crisi patrimoniale si affianchi una situazione di perdita di continuità aziendale
(per effetto diretto del Covid-19, o quale aggravamento di una situazione di difficoltà
preesistente) le valutazioni degli amministratori vanno distinte sotto un duplice profilo:
quello contabile e quello operativo.
Sotto il profilo contabile, con la deroga agli ordinari criteri di redazione del bilancio
introdotta dall’articolo 7 del decreto Liquidità e rimodulata dall’articolo 38 quater del
decreto Rilancio, gli amministratori sono esonerati dalla necessità di effettuare – per i
bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 23 febbraio e non ancora approvati, fino a
quelli relativi a esercizi in corso al 31 dicembre 2020 – la valutazione prospettica sulla
sussistenza del presupposto della continuità aziendale, e cioè della capacità
dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato
alla produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento
del bilancio. L’articolo 38 quater del decreto Rilancio prevede, infatti, che nella
predisposizione del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione
delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis,
comma primo, n.1) del codice civile, può comunque essere effettuata sulla base delle
risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Nella
predisposizione dei bilanci relativi ad esercizi chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non
ancora approvati, la valutazione è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli
effetti derivanti dai fati successivi alla data di chiusura del bilancio. Tali presunzioni
consentono di valutare le voci di bilancio secondo i criteri di funzionamento, anziché di
liquidazione a prescindere da un’analisi specifica delle informazioni disponibili alla data
di preparazione del bilancio.
Per un esame approfondito della deroga prevista dalla norma si rinvia a Assonime, Le
regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti
Liquidità e Rilancio, Circ. n. 16/2020.
La deroga prevista dall’articolo 7 del decreto Liquidità, rimodulata nei termini indicati
dall’articolo 38 quater del decreto Rilancio, esaurisce i suoi effetti soltanto sul piano
contabile, ai fini della redazione del bilancio. Sul piano sostanziale, infatti, gli
amministratori non appaiono esonerati dal monitoraggio costante sulla sussistenza
della continuità aziendale e neppure dall’adozione dei rimedi necessari per il suo
La
presunzione
di
continuità
aziendale
nei bilanci
2020
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recupero qualora si verifichi una situazione di perdita della stessa. Tali obblighi
permangono, infatti, in capo agli amministratori in forza del principio di corretta
gestione imprenditoriale e dei più specifici doveri previsti dall’articolo 2086 c.c.
A questo proposito occorre precisare come la nozione di continuità aziendale in ambito
contabile sembra assumere un significato diverso da quello inerente alla gestione
dell’impresa. In ambito contabile, infatti, la mancanza di continuità aziendale si
identifica con quella situazione in cui la valutazione prospettica della capacità
dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante porti a
concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli
alternative alla cessazione dell’attività. Si tratta di una situazione di carattere definitivo.
La continuità aziendale di natura sostanziale, in assenza di uno stato di crisi, riguarda
invece una situazione in cui il pregiudizio alla capacità dell’impresa di continuare a
operare come entità in funzionamento è di natura potenzialmente reversibile. Questo è
ciò che giustifica l’obbligo per gli amministratori di attivarsi per il suo superamento.
Con riguardo ai rimedi per il recupero della continuità aziendale, anche in questo caso,
gli amministratori potranno riferirsi a istituti previsti dalla legislazione ordinaria ed
emergenziale. I piani adottati per affrontare tale circostanza dovranno, tuttavia, essere
potenzialmente idonei – sulla base delle informazioni disponibili allo stato attuale – a
recuperare la capacità dell’impresa di continuare ad operare nei dodici mesi successivi
come un’entità in funzionamento.
c) Perdita di capitale e crisi
In presenza di una situazione di crisi conclamata, in cui gli strumenti dell’emergenza
previsti dai diversi decreti non consentono di recuperare in un ragionevole futuro
l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’impresa, o persino rischiamo di
aggravarne la situazione, gli amministratori devono avviare un percorso di risanamento
concorsuale. Le valutazioni degli amministratori in questo caso riguarderanno la scelta
dello strumento concorsuale a cui accedere.
Va ricordato che si verifica una situazione di crisi quando l’impresa versa in una
situazione di sistematica incapacità dei flussi di cassa reddituali attuali e prospettici di
far fronte alle obbligazioni pianificate, e dunque quando l’impresa non è in grado di
generare prospetticamente cassa sufficiente per il pagamento dei debiti. Si tratta,
tuttavia, di una situazione reversibile che può essere superata con i rimedi ordinari ed
emergenziali, ivi compresi se ne ricorrono le condizioni i finanziamenti garantiti, purché
Il ricorso
alle
procedure
concorsuali
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tutti collocati all’interno di una procedura concorsuale, secondo le regole per esse
previsti (es. autorizzazione del Tribunale per nuovi finanziamenti).
Qualora, invece, gli amministratori accertino una situazione di insolvenza, in cui
l’incapacità di adempiere le obbligazioni pianificate è divenuta irreversibile, essi
dovranno tempestivamente attivarsi per la presentazione dell’istanza di fallimento,
essendo ormai terminato il periodo di improcedibilità dei relativi ricorsi previsto dal
decreto Liquidità (30 giugno 2020).
Gli strumenti per il rafforzamento patrimoniale previsti dal decreto Rilancio e dal
decreto Semplificazioni
Per favorire il rafforzamento patrimoniale di tutte le imprese, e in particolare di quelle
che si trovino nelle situazioni indicate nel paragrafo precedente, il decreto Rilancio
prevede due misure con presupposti di applicazione che variano in base alle
dimensioni dell’impresa: i) un credito d’imposta per soci e società di medie dimensioni
diretto a incentivare le ricapitalizzazioni; ii) l’istituzione di un Patrimonio Destinato
presso Cassa depositi e prestiti destinato ad affiancare temporaneamente le imprese di
grandi dimensioni attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili,
partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato
secondario in caso di operazioni strategiche, ecc. Allo stesso scopo di favorire
l’afflusso di nuovi capitali nelle imprese colpite direttamente o indirettamente dagli
effetti dell’emergenza sanitaria, da ultimo, il decreto Semplificazioni ha introdotto una
disciplina temporanea per le operazioni di aumento di capitale delle società per azioni
quotate e non quotate.
Anche in questo caso la prima azione degli amministratori è quella di valutare la
sussistenza delle condizioni per accedere alle varie misure.
Il credito d’imposta per le società di medie dimensioni
L’articolo 26 del decreto Rilancio istituisce un credito di imposta volto ad incentivare gli
interventi di ricapitalizzazione per le società di capitali - diverse dagli intermediari
finanziari e dalle società assicurative - che soddisfino i seguenti requisiti:
• volume di ricavi superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
• riduzione complessiva nei mesi di marzo e aprile 2020 dei ricavi in misura non
inferiore al 33% rispetto ai mesi corrispondenti dell'anno precedente;
Le
condizioni
del
beneficio
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• regolarità fiscale e contributiva e assenza di altre cause ostative (impresa in
difficoltà, condanna degli amministratori, recupero di aiuti di Stato illegali, ecc.).
Nel caso di società appartenenti a gruppi si fa riferimento al volume dei ricavi (e alle
riduzioni subite) desumibili dal bilancio consolidato senza tener conto delle transazioni
infragruppo.
Il presupposto dell'incentivo è che le società in questione abbiano deliberato ed
eseguito un aumento di capitale a pagamento dopo l'entrata in vigore del decreto ed
entro il 31 dicembre 2020.
Il credito di imposta ha una duplice valenza e viene riconosciuto sia in favore del socio
che nei confronti della società ricapitalizzata.
Al socio viene attribuito un credito di imposta pari al 20% del conferimento in denaro
fermo restando che non si tiene conto dei conferimenti eccedenti i 2 milioni di euro
(quindi un tetto complessivo di 400.00 euro). Il credito in questione viene riconosciuto
anche in assenza dei requisiti di regolarità contributiva e fiscale purché la società
beneficiaria rilasci una certificazione dalla quale risulti di non aver superato i limiti di
fruizione degli aiuti di stato previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" della
Commissione UE.
Il credito non spetta in favore delle società che controllano direttamente o
indirettamente la società conferitaria, che sono soggette a comune controllo o che
sono collegate con la stessa. In questo modo, nell'ambito di un gruppo societario,
rilevano solo i conferimenti provenienti dai soci di controllo in veste di enti non societari
o persone fisiche posti al vertice della catena societaria, nonché quelli effettuati da soci
terzi rispetto al gruppo di appartenenza.
Il socio può far valere il credito in questione nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta 2020 e utilizzarlo anche in compensazione senza limiti dopo il
decorso di dieci giorni dalla presentazione. La partecipazione rinveniente dal
conferimento deve essere detenuta fino al 31.12.2023 e vi è l'obbligo di non distribuire
riserve fino a tale data, pena la decadenza dall'agevolazione con effetto retroattivo.
Alla società beneficiaria del conferimento viene attribuito un credito di imposta pari al
50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto e, comunque, non oltre il 30%
dell'aumento di capitale effettuato. Il credito non dà luogo a proventi tassabili ai fini
Il credito
d’imposta
per il
socio…
…e per la
società
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dell'IRES e dell'IRAP ed è utilizzabile in compensazione senza limiti a partire dal
decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta 2020. Anche in questo caso, l'eventuale distribuzione di riserve
prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo.
(Per un esame più approfondito della misura e degli altri crediti d’imposta in favore
delle imprese v. news Assonime, del 22 maggio 2020)
Il Patrimonio destinato di Cassa depositi e Prestiti per imprese con fatturato superiore a
50 milioni
L'articolo 27 del decreto Rilancio prevede che Cassa Depositi e Prestiti istituisca un
Patrimonio destinato, denominato "Patrimonio Rilancio", con durata di dodici anni, per
interventi di sostegno delle imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro.
Le risorse del Patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del
sistema economico produttivo italiano a condizioni di mercato, oppure nelle forme e
alle condizioni previste dal quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato
nell'emergenza Covid-19 (da ultimo modificato l'8 maggio). Gli interventi, comunque di
carattere temporaneo, possono avere varie forme: in via preferenziale, sottoscrizione di
prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale e acquisto di
azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Gli interventi di sostegno del Patrimonio Rilancio sono destinati a società per azioni,
anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma
cooperativa, che abbiano un fatturato annuo superiore cinquanta milioni di euro, la
sede legale in Italia e non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Sono
ammessi interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate
prospettive di redditività. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Rilancio sono
subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
TFUE. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul
Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano
eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni
equipollenti che dovessero altrimenti operare.
Le modalità di intervento, le condizioni e i requisiti di accesso saranno definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico.
I beneficiari
dell’intervento
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(Per un esame approfondito degli strumenti del Patrimonio destinato e del Fondo
Patrimonio PMI v. news Assonime del 29 maggio 2020).
Le misure per favorire gli aumenti di capitale delle s.p.a. quotate e non quotate
L’articolo 44 del decreto Semplificazioni ha introdotto alcune deroghe temporanee alla
disciplina ordinaria degli aumenti di capitale previste dal codice civile, stabilendo in
primo luogo che fino al 30 aprile 2021 non si applica la regola della maggioranza
rafforzata dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea straordinaria. La
decisione potrà essere assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale
rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più
elevate, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.
La deroga si applica alle deliberazioni assunte in prima convocazione, in seconda e
nelle convocazioni successive alla seconda, aventi ad oggetto: i) aumenti del capitale
sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile; ii)
l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di
opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, c.c. per come modificato a regime
dalla medesima disposizione in esame; iii) l'attribuzione agli amministratori della facoltà
di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.
Un’altra deroga significativa di carattere temporaneo riguarda la disciplina dell'aumento
di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista per le società con azioni
quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2441, quarto comma del codice
civile. In particolare, il terzo comma dell'articolo 44 decreto prevede che fino al 30
aprile 2021 tali società possono deliberare un aumento di capitale con nuovi
conferimenti, con esclusione del diritto di opzione: i) anche in mancanza di espressa
previsione statutaria; ii) nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente
(anziché del 10%) ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti
del venti per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni come attestato da un revisore
legale o da una società di revisione; iii) con una riduzione alla metà dei termini per la
convocazione dell'assemblea chiamata a discutere e deliberare su tale argomento.
Per lo stesso periodo, alle medesime condizioni, tale facoltà è estesa anche alle
società con azioni quotate su sistemi multilaterali di negoziazione.
Accanto alle deroghe temporanee alla disciplina civilistica degli aumenti di capitale, lo
stesso articolo 44 del decreto Semplificazioni ha modificato in via definitiva la disciplina
La deroga
alla
maggioranza
rafforzata per
le delibere di
aumento di
capitale
L’aumento
di capitale
nelle
società
quotate
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del diritto di opzione prevista dall'art. 2441 del codice civile. (Per un esame delle
principali novità si rinvia a news Assonime del 21 luglio 2020).
2.7 L’accesso alle procedure concorsuali
Nel caso in cui – sia per effetto diretto del Covid-19, sia per l’aggravarsi di una
situazione di difficoltà precedente – gli amministratori accertino una situazione di crisi,
occorrerà accedere a una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.
Nella scelta della procedura, oltre ai criteri che prima della diffusione del virus
dovevano essere seguiti (ad. esempio, numero e tipologia dei creditori, cause e gravità
della crisi, necessità di nuova finanza, ecc.), è necessario tenere conto anche degli
effetti che la pandemia ha provocato sull’intero sistema della delle procedure
concorsuali stesse, generando una situazione di obiettiva incertezza sulla possibilità di
predisporre piani di risanamento/ristrutturazione che possano superare il vaglio di
fattibilità dell’autorità giudiziaria e ottenere l’attestazione positiva di un professionista a
ciò incaricato. Tutto ciò comporta che gli amministratori possono seguire due strade:
adattare i vecchi istituti al nuovo contesto, oppure prediligere i nuovi strumenti previsti
dalla legislazione d’emergenza.
Nel caso in cui gli amministratori scelgano di ricorrere agli istituti ordinari del piano di
risanamento attestato (art. 67, terzo comma, lett, d) l.f), dell’accordo di ristrutturazione
dei debiti (art. 182 bis l.f.) o del concordato preventivo (art. 160 l.f.), nella
predisposizione dei piani – soprattutto nel caso in cui questi prevedano la continuità
aziendale – essi dovrebbero:
• formulare soltanto ipotesi concretamente ancorate a soluzioni plausibili;
• prevedere più scenari con obiettivi intermedi, e soluzioni alternative in caso di
possibili scostamenti dalle previsioni originarie;
• sottoporre le assunzioni ipotetiche del piano ad analisi di sensitività che
tengano conto dei diversi scenari e presuppongano l’individuazione e la
misurazione dei fattori di rischio ai quali sono soggetti l’impresa e il piano;
• prevedere un orizzonte temporale di pianificazione più ampio. Su questo
aspetto in particolare si segnala come una prima giurisprudenza abbia ritenuto
opportuna una rimodulazione dell’arco temporale del piano di concordato,
(originariamente 5 anni), spostando di un anno in avanti le previsioni sui flussi
attesi (Tribunale Rovigo, 27 marzo 2020).
Il ricorso
agli
strumenti
della legge
fallimentare
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Nella scelta tra i diversi strumenti, se lo stato della crisi lo consente, appare
ragionevole preferire gli strumenti più flessibili dei piani attestati e degli accordi di
ristrutturazione dei debiti che consentono di attivare una tempestiva interlocuzione dei
creditori, senza le rigide sequenze procedimentali scandite dalla procedura giudiziaria
di concordato preventivo.
Con riguardo ai piani attestati va, peraltro, segnalata la possibilità di un più agevole
utilizzo dello strumento per le PMI se combinato: i) con la moratoria straordinaria dei
prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari prevista
dall’articolo 56 del decreto Cura Italia, ii) con la spinta alla rinegoziazione dei contratti
prevista dall’articolo 91 dello stesso decreto; iii) con il ricorso alla garanzia del Fondo
PMI per i nuovi finanziamenti. Gli amministratori potranno, infatti, predisporre un piano
di risanamento beneficiando: di linee di credito operative, della possibilità di prevenire –
attraverso le rinegoziazioni dei contratti – almeno in parte, le tipiche azioni che
possono ostacolare le trattative con i creditori (iscrizioni ipotecarie, sequestri, sfratti,
ecc.), nonché della possibilità di conseguire finanziamenti a garanzia pubblica (purché
ricorrano le condizioni relative alle esposizioni deteriorate verso il sistema bancario e le
altre condizioni previste dalla legge).
Nel caso di scelta dello strumento del concordato preventivo, gli amministratori
potranno, invece, optare per la presentazione di una domanda di concordato “in
bianco”, chiedendo al giudice un termine compreso tra sessanta e centoventi giorni,
prorogabile di altri sessanta giorni, per depositare successivamente il piano di
concordato e la relazione del professionista indipendente che ne attesti la fattibilità.
Attraverso la domanda incompleta il debitore può beneficiare tempestivamente del
blocco delle azioni esecutive dei creditori individuali nel tempo necessario per la
predisposizione del piano e della proposta ai creditori. Nel termine fissato dal giudice, il
debitore può presentare alternativamente un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Questo strumento si arricchisce oggi di una nuova opzione pensata per rendere più
flessibile la disciplina concorsuale nell’attuale contesto di crisi generato dalla
pandemia. Il decreto Liquidità ha introdotto, infatti, la possibilità di presentare una
domanda di concordato in bianco finalizzata alla predisposizione di un piano attestato
di risanamento (ex art. 67, terzo comma, lett. d), conciliando in tal modo i vantaggi del
concordato in bianco con quelli dello strumento stragiudiziale.
In particolare, in base alla previsione del comma 5 bis dell’articolo 9 del decreto
Liquidità, gli amministratori potranno presentare una domanda di concordato
incompleta chiedendo al giudice il consueto termine compreso tra sessanta centoventi
I piani
attestati di
risanamento
per le PMI
La rinuncia
al
concordato
in bianco
con piano
attestato
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giorni (prorogabile non oltre sessanta giorni). Entro tale termine, anziché presentare il
piano e la relativa documentazione al fine dell’apertura della procedura concordataria,
potranno rinunciare alla domanda in bianco dichiarando di aver predisposto un piano
attestato di risanamento, pubblicato nel registro delle imprese. In tal caso il Tribunale,
verificata la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l’improcedibilità
della domanda in bianco.
In questo modo vengono estesi al piano attestato gli effetti della domanda di
concordato, con particolare riguardo al blocco delle azioni esecutive e alla sospensione
dei pagamenti pregressi. Ciò può consentire agli amministratori:
• di beneficiare del tempo necessario per perfezionare gli accordi con i principali
creditori al riparo da quelle azioni che possono pregiudicare le trattative e il buon
esito del tentativo di risanamento;
• di evitare l’apertura di una procedura giudiziale onerosa e complessa, che
richiede un vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale, difficilmente superabile
alla luce delle incertezze e difficoltà dello scenario macroeconomico attuale.
Nella scelta di ricorrere a questa soluzione, andranno, tuttavia tenuti conto gli oneri che
ne derivano. In particolare, dalla data del deposito della domanda e sino alla
dichiarazione della sua improcedibilità, la gestione dell’impresa viene esercitata sotto il
controllo dell’autorità giudiziaria, essendo necessaria l’autorizzazione del Tribunale per
il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Può essere nominato un
commissario giudiziale che vigili sull’impresa e inoltre, dovranno essere adempiuti
rigorosi obblighi informativi periodici relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e
all’attività compiuta per il perfezionamento delle misure di ristrutturazione.
Va segnalato, infine, che il ricorso al concordato in bianco finalizzato all’adozione di un
piano di risanamento è possibile soltanto per le domande di concordato incomplete per
le quali il giudice abbia concesso i relativi termini entro il 31 dicembre 2021.
2.8 Le procedure pendenti
Gli effetti del Covid-19 si ripercuotono anche sulle imprese che avevano avviato una
procedura concorsuale negoziale prima della sua diffusione. Per evitare che tali
procedure possano essere compromesse da questo evento straordinario, il decreto
Liquidità ha introdotto alcune deroghe alla disciplina concorsuale ordinaria per
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consentire all’impresa di riallineare i piani di concordato preventivo e gli accordi di
ristrutturazione già pendenti o definiti al peculiare scenario macroeconomico attuale.
A tal fine, il decreto delinea diverse misure applicabili in base allo stato in cui si trova la
procedura.
Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione già omologati
Per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione già omologati opera una
proroga di sei mesi dei termini di adempimento degli obblighi derivanti dalla procedura
che scadono dopo il 23 febbraio. Tale misura si applica anche agli accordi di
composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati.
La proroga opera ex lege e non occorre nessuna istanza né provvedimento del
Tribunale al riguardo.
Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione pendenti al 23 febbraio 2020
Per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti non ancora
omologati alla data del 23 febbraio 2020 gli amministratori possono optare per due
soluzioni:
• depositare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato o un nuovo
accordo di ristrutturazione, che tenga conto dei fattori economici sopravvenuti per
effetto della crisi epidemiologica;
• modificare soltanto i termini di adempimento originariamente previsti nella
proposta o nell’accordo.
Nel primo caso, dovrà essere presentata un’istanza al Tribunale con la richiesta di un
termine non superiore a 90 giorni per la presentazione del nuovo piano o del nuovo
accordo. L’istanza può essere presentata fino all’udienza per l’omologa. Il termine non
è prorogabile e non può essere concesso – in caso di concordato preventivo – se è
stata già svolta la votazione dei creditori e non sono state raggiunte le maggioranze
richieste dalla legge per l’approvazione del piano.
Nel secondo caso andrà, invece, depositata in Tribunale – anche in questo caso fino
all’udienza per l’omologa – una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini e la
documentazione comprovante la necessità della proroga. Acquisito il parere del
commissario giudiziale, il tribunale può omologare il piano dando espressamente atto
La proroga
dei termini di
adempimento
La
modifica
e il
deposito
di un
nuovo
piano
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delle nuove scadenze se sussistono i requisiti normalmente richiesti dalla legge per
l’omologazione. La proroga dei termini originari non può essere superiore a sei mesi.
Concordato in bianco e pre-accordo di ristrutturazione dei debiti
Nei procedimenti di concordato in bianco o nei procedimenti volti a ottenere il blocco
delle azioni esecutive nella fase delle trattative per il perfezionamento di un accordo di
ristrutturazione dei debiti (cd. pre-accordo di ristrutturazione dei debiti) per i quali il
Tribunale ha già prorogato i termini di presentazione del piano o dell’accordo
originariamente concessi, gli amministratori possono presentare istanza per una
ulteriore proroga di 90 giorni.
L’istanza deve essere presentata prima della scadenza della proroga dei termini
originari ed è ammessa anche se risulta già pendente un ricorso per la dichiarazione di
fallimento. Essa deve indicare gli elementi che ne rendono necessaria la concessione
con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19.
Il tribunale, nel concordato in bianco, acquisito il parere del commissario giudiziale se
nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basi su concreti e
giustificati motivi.
Nei procedimenti di pre-accordo, provvede in camera di consiglio e concede la proroga
quando, oltre ai concreti e giustificati motivi per la proroga, ritiene sussistenti i
presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori che
rappresentano almeno il 60% dei crediti.
(Per un primo esame delle altre novità in materia concorsuale introdotte dal Decreto
Liquidità si rinvia a Assonime, Decreto liquidità: Misure per la crisi d’impresa e la
continuità aziendale nell’emergenza Covid-19, Scheda del 10 aprile 2020).
La proroga
dei termini
del
concordato
in bianco
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BIBLIOGRAFIA:
LEGISLAZIONE D’EMERGENZA:
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Quaderni di RES, a cura di M.Irrera, Torino, 2020, consultabile sul sito
https://www.centrores.org/wordpress/i-quaderni-di-res-volume-3-2/; G. DI CECCO, Spunti
per una riflessione collettiva sulle misure adottate ed adottabili per il contrasto alla crisi
economica “da pandemia”, in www.ilcaso.it, 3 maggio 2020; D. GALLETTI, I doveri
reattivi dell’imprenditore, sotto l’impero Covid-19 e l’obbligo di non arrendersi, in
www.ilfallimentarista.it, 15 maggio 2020; M. IRRERA-E. FREGONARA La crisi d’impresa e
la continuità aziendale ai tempi del coronavirus, in www.ilcaso.it, 15 aprile 2020.
OBBLIGHI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLA CRISI EX ART. 2086 C.C.:
ASSONIME, Le nuove regole societarie sull’emersione anticipata della crisi d’impresa e
gli strumenti di allerta, Circ. n. 20 del 2019; v. CALANDRA BUONAURA, Amministratori e
gestione dell’impresa nel Codice della crisi, in Giur. Comm. 2020, I, 5 e ss.; G.
FAUCEGLIA, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2019, 227 e ss.;
M.IRRERA, La collocazione degli assetti organizzativi e l’intestazione del relativo obbligo
(tra codice della crisi e bozza di decreto correttivo), in NDS, 2, 2020, 115 e ss.
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E GESTIONE DEI RISCHI:
PROTOCOLLO CONDIVISO di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 24 aprile 2020 disponibile
sul sito: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-
condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf; INAIL, Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Co-2 nei
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, aprile 2020, disponibile sul sito:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-
rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html; INAIL, Circolare n. 22 del
20 maggio 2020 sulla Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da corona
virus, disponibile sul sito https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-
provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-22-del-20-05-2020.html; ASSONIME, Covid e
compliance al d.lgs 231/01 Prime indicazioni, Caso 4/2020.
CONTRATTI:
A.M. BENEDETTI - R. NATOLI, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti:
spunti per un dibattito, in dirittobancario.it, 25 marzo 2020; 4 e ss.; A.A.
DOLMETTA, «Misure di contenimento» della pandemia e disciplina
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dell'obbligazione, in Banca borsa tit. cred., 2020, I, 151 ss; ID Il problema della
rinegoziazione ai tempi del coronavirus, in Giustiziacivile.com, 4 giugno 2020; L.
PANZANI, Covid, crisi e rinegoziazione, in www.dirittobancario.it, 29 giugno 2020.
FINANZIAMENTI:
A.A. DOLMETTA, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia
statale, in Riv. Dir. Bancario, II, 2020; G. GARESIO, Alla ricerca della liquidità perduta.
Prime considerazioni sulle misure di sostegno alle imprese e sui loro possibili impatti
sui Ratios patrimoniali delle banche; in AA.VV., Il diritto dell’emergenza: profili societari,
concorsuali, bancari e contrattuali, in I Quaderni di RES, a cura di M.Irrera, Torino,
2020; M. IRRERA-G.A. POLICARO, Il sostegno alla liquidità delle PMI da parte del sistema
bancario ai tempi del coronavirus, in., Il diritto dell’emergenza: profili societari,
concorsuali, bancari e contrattuali, in AA.VV. Quaderni di RES, a cura di M.Irrera,
Torino, 2020;
CONTINUITÀ OPERATIVA DELL’IMPRESA:
ASSONIME, Decreto Liquidità: le misure societarie per la continuità operativa
dell’impresa, Circ. n. /2020 G. D’ATTORRE, Disposizioni temporanee in materia di
riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, in Fall. 2020,
601; M. MUSARDO, La gestione delle società di capitali con patrimonio netto negativo ai
tempi del Covid-19, in Il Caso.it, 19 maggio 2020, 15; G. STRAMPELLI, Il sostegno (?)
della continuità aziendale nella crisi da Covid-19: Capitale sociale e bilanci nel “Decreto
Liquidità”, cit.11 e ss.; M. VENTORUZZO, Continuità aziendale, perdite sul capitale e
finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19, in Le Società, 5, 2020.
PROCEDURE CONCORSUALI:
G. CORNO- L. PANZANI, La disciplina dell’insolvenza durante la pandemia da Covid-19.
Spunti di diritto comparato, con qualche riflessione sulla possibile evoluzione della
normativa italiana, in www.ilcaso.it, 27 aprile 2020; iD, Proposta di legge per una
moratoria straordinaria volta a gestire l’emergenza, tramite l’istituzione della procedura
di “amministrazione vigilata”, in www.ilcaso.it, 07 maggio 2020; G. COVINO, A.
AURICCHIO, L. JEANTET, P.VALLINO, La ristrutturazione al tempo del Covid, in
www.ilfallimentarista.it , 24 aprile 2020; F. LAMANNA, Le misure temporanee previste dal
decreto liquidità per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione, in
www.ilfallimentarista.it, 14 aprile 2020; P.RIVA, Redigere e attestare un piano in tempo
di Covid-19. Alcune proposte di rideclinazione dei principi, in www.ilfallimentarista.it, 8
giugno 2020; UNIVERSITÀ DI FIRENZE, ASSONIME, CNDCEC, Linee guida per il
finanziamento alle imprese in crisi, sec. ed. 2015; CNDCEC, Principi di redazione dei
piani di risanamento, 2017.
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TABELLA NORMATIVA
RIFERIMENTO
LEGISLATIVO
TIPO DI MISURA
DESTINATARI
DL Cura Italia
18/2020 artt. 19 -22 e
DL Rilancio artt.68-70
Ammortizzatori sociali per
sostenere il costo del lavoro delle
imprese che hanno dovuto
interrompere o ridurre l’attività
produttiva per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
Tutte le imprese
DL Cura Italia
18/2020 art. 49 e DL
Liquidità 23/2020 art.
13
Agevolazioni per l’accesso al
credito attraverso la previsione di
deroghe alla disciplina ordinaria
del Fondo centrale di Garanzia di
cui alla legge n. 662/1996.
Imprese con numero di
dipendenti non superiore
a 499
DL Cura Italia
18/2020 Art. 56
Divieti di revoca fino al 30
settembre 2020 degli affidamenti
bancari goduti dalle imprese e
moratorie sui rimborsi dei prestiti in
essere per mantenere le linee di
credito necessarie al sostegno
finanziario dell’impresa ed evitare
le conseguenze derivanti da
eventuali inadempimenti.
Microimprese e PMI
aventi sede in Italia
DL Cura Italia
18/2020 Art. 57
Meccanismi di sostegno alla
liquidità delle imprese attraverso
Cassa Depositi e Prestiti in favore
della quale può essere concessa
la garanzia di Stato sulle
esposizioni assunte nei confronti di
banche ed altri soggetti che
concedono finanziamenti alle
Imprese operanti nei
settori individuati con un
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo
economico individuate,
che non abbiano
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imprese
accesso alle garanzie
concesse dal Fondo PMI
DL Cura Italia
18/2020 art. 91 e art.
3 DL 6/2020
Esonero da responsabilità per
inadempimento contrattuale o per
il ritardo nell’adempimento del
debitore, in deroga alle previsioni
dell’articolo 1218 del codice civile,
quando l’inadempimento o il
ritardo siano conseguenza
dell’attuazione delle misure di
contenimento del virus, e
previsione della mediazione come
condizione di procedibilità nelle
controversie per inadempimento
contrattuale a causa Covid-19
Tutte le imprese
DL Cura Italia art. 106
Facoltà per le società fino al 31
luglio 2020 (salvo eventuali
proroghe dello stato di emergenza)
di: i) convocare le assemblee di
approvazione dei bilanci entro il
termine di 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale; ii) di
utilizzare – anche in deroga allo
statuto – le modalità di
partecipazione a distanza
Società per azioni,
società in accomandita
per azioni, società a
responsabilità limitata,
società cooperative e
mutue assicuratrici
DL Liquidità 23/2020
art. 1
Concessione di garanzie pubbliche
attraverso l’intervento di SACE sui
finanziamenti concessi dalle
banche alle imprese
Grandi imprese e PMI ce
abbiano già utilizzato la
capacità di accesso al
Fondo di Garanzia PMI
DL Liquidità 23/2020
art. 6
Sospensione fino al 31 dicembre
2020 della disciplina della
riduzione del capitale per perdite
rilevante e della causa di
scioglimento della società per
Tutte le imprese
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perdita del capitale sociale
DL Liquidità 23/2020
art. 7 e art. 38 quater
DL Rilancio 34/2020
Deroga agli ordinari criteri di
redazione del bilancio per
consentire la valutazione delle voci
secondo la prospettiva della
continuità aziendale
Tutte le imprese
DL Liquidità 23/2020
art. 8
Sospensione della regola della
postergazione dei finanziamenti
dei soci effettuati in favore della
società tra il 9 aprile e il 31
dicembre 2020
Società di capitali
DL Liquidità 23/2020
artt. 5, 9 e 10
Deroghe al diritto concorsuale: i)
blocco dei fallimenti fino al 30
giugno 2020 per tutte le imprese
insolventi, salvo alcune eccezioni;
ii) rimodulazione dei termini di
esecuzione delle procedure
negoziali della crisi già pendenti e
l’introduzione di una nuova
procedura per beneficiare del
blocco delle azioni esecutive e
della sospensione dei pagamenti
iii) rinvio dell’entrata in vigore del
Codice della crisi
Tutte le imprese
DL Liquidità 23/2020
art. 29 bis e art. 2
DPCM 11 giugno
2020
Obbligo di rispettare le misure
prescritte dal Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro del 24
aprile 2020
Tutte le imprese
DL Rilancio 34/2020
art. 26
Credito di imposta per gli aumenti
di capitale sottoscritti e
integralmente versati entro il 31
Società di capitali,
società cooperative,
società europee e
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dicembre 2020
società cooperative
europee aventi sede
legale in Italia, con ricavi
nel 2019 superiori a 5
mln di euro e fino a 50
mln di euro
DL Rilancio 34/2020
art. 26 comma 12
Istituzione del Fondo patrimonio
PMI per la sottoscrizione di
obbligazioni o titoli di debito
emessi dalle imprese
Società di capitali,
società cooperative,
società europee e
società cooperative
europee aventi sede
legale in Italia, con ricavi
2019 superiori a 10 mln
di euro e fino a 50 mln di
euro
DL Rilancio 34/2020
art. 27
Istituzione da parte di Cassa
Depositi e Prestiti di un Patrimonio
destinato per sostenere le imprese
attraverso la sottoscrizione di
prestiti obbligazionari, la
partecipazione ad aumenti di
capitale, l’acquisto di azioni
quotate sul mercato secondario in
caso di operazioni strategiche,
ecc.
Società per azioni e
società cooperative per
azioni, anche quotate,
con sede in Italia, non
operanti nel settore
finanziario e assicurativo
che presentino un
fatturato annuo superiore
a 50 mln di euro
DL Semplificazioni
76/2020 art. 44
Misure di semplificazione delle
operazioni di aumento di capitale
deliberate entro il 30 aprile 2021
Società per azioni
quotate e non quotate
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