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DIRITTO SINDACALE:
RAPPRESENTANZA E
RAPPRESENTATIVITÀ
16 aprile 2014
Prof. Francesco Rotondi
Avv. Sara Tiraboschi
© Riproduzione riservata
PREMESSA (v. lezione 1):
ART. 39 COSTITUZIONE “L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
Mentre la previsione di cui al primo comma, relativa alla libertà sindacale, ha trovato immediata
applicazione e, quindi, tutela nello Statuto dei lavoratori, gli altri tre commi di natura programmatica
non sono mai stati attuati.
Il nostro legislatore, infatti, non ha mai emanato una legge ordinaria di attuazione dell’art. 39 Cost.
Conseguentemente, il sindacato non ha acquisito personalità giuridica e ad esso risulta applicabile
la scarna disciplina prevista dal codice civile per le associazioni non riconosciute (artt. 36, 37, 38,
c.c.)
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PREMESSA:
L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE
I sindacati in Italia hanno una struttura confederale, sono cioè confederazioni
es. CGIL, CISL, UIL, UGL
ossia associazioni intercategoriali che riuniscono a livello nazionale i rispettivi sindacati nazionali
delle diverse categorie merceologiche
es. per i Metalmeccanici FIOM, FIM, UILM, UGL METALMECCANICI
I sindacati nazionali delle diverse categorie, a loro volta, sono associazioni di associazioni, e cioè
riuniscono al proprio interno i sindacati regionali e questi, a loro volta, riuniscono i sindacati
provinciali di una stessa categoria.
Esiste anche una struttura intercategoriale territoriale: ad esempio per la CGIL è la Camera del
lavoro, per la CISL è l’Unione sindacale territoriale, per la UIL è la camera sindacale.
Tali strutture riuniscono i sindacati provinciali delle diverse categorie merceologiche in ambito
provinciale.
Nell’ambito della singola azienda come possono operare i sindacati?
…segue
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IL RUOLO DEL SINDACATO IN
AZIENDA:
DALLA RSA ALLA RSU
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ATTIVITÀ SINDACALE IN AZIENDA
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a) delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 312 A SEGUITO DI
REFERENDUM POPOLARE.
b) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro
applicati nell'unita' produttiva.*
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono
istituire organi di coordinamento.
*sulla presente lettera è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con
sentenza n. 231/2013
ART. 19, L. 20 MAGGIO 1970, n. 300
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
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Base normativa a sostegno dell’attività sindacale è rappresentata da
ART. 19, St. lav., LETTERA A): L’ESITO DEL REFERENDUM
ABROGATIVO
All’esito del referendum del 1995, l’unico indice di riconoscimento della
rappresentatività ai fini dell’art. 19 St. lav. è indicato dal legislatore nella
stipulazione del contratto collettivo di lavoro
In concreto l’esercizio dei diritti sindacali dipende dalla stipulazione del contratto
collettivo e non è un diritto che deriva direttamente dalla legge.
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LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL TESTO
DELL’ART. 19 DOPO IL REFERENDUM
È stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 l. 20 maggio 1970 n. 300, nel testo
risultante dall'abrogazione parziale disposta dal D.P.R. 28 luglio 1995 n. 312, con riferimento agli art. 3 e
39 Cost.
La Corte Costituzionale ha ritenuto perfettamente ragionevole il criterio di sottoscrizione del
contratto collettivo quando lo stesso non si risolva nella semplice adesione, ma sia indicativo
della capacità del sindacato di imporsi come controparte contrattuale.
Secondo l'art. 19 l. 20 maggio 1970 n. 300, pur nella sua versione risultante dalla prova referendaria, la
rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro, espresso in forma
pattizia, ma è una qualità attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato contratti
collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva. L'esigenza di oggettività del criterio
legale di selezione comporta un'interpretazione rigorosa della fattispecie dell'art. 19, tale da far
coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso
la sua associazione, come controparte contrattuale. Non è perciò sufficiente la mera adesione formale
ad un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di
formazione di un contratto che abbia carattere normativo, regolando in modo organico i rapporti di
lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a
livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva.
(Cort. Cost. 12 luglio 1996 n. 244)
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“SINDACATO COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVO”
Il criterio della maggiore rappresentatività espunto dall’art. 19 St. lav. continua ad essere utilizzato
nell’ordinamento sotto le vesti di una diversa nozione: sindacato comparativamente più rappresentativo.
La formula “sindacato comparativamente più rappresentativo” è usata per la prima volta nel 1995 per
l’individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il legislatore indica come base per il computo dei contributi previdenziali la retribuzione prevista dai contratti
collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Al fine di sconfiggere la c.d. prassi dei “contratti pirata” volti a fissare retribuzioni sensibilmente inferiori
rispetto a quello determinate dai contratti stipulati dai sindacati tradizionali
ART. 19, ST. LAV., LETTERA B): L’INTERVENTO DELLA CORTE
COSTITUZIONALE 23 LUGLIO 2013 N. 231
La Corte Costituzionale, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 19, primo comma, lettera b) della legge 20 maggio 1970, n. 300
nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale
possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che,
pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva,
abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi
contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".
Segue…
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SEGUE…
L’ANTEFATTO: IL CASO FIAT
Nel famoso caso Fiat, tramite una sofisticata operazione di “sganciamento dal
sistema confindustriale e dunque da tutti i contratti firmati da Confindustria alla
quale essa aderiva, i rapporti di lavoro sono stati regolati tramite contratti
“aziendali” non sottoscritti da FIOM- CGIL.
Tale sindacato, dunque, pur maggioritario nel settore metalmeccanico e nella
stessa Fiat, non avrebbe avuto diritto di costituire RSA ex art. 19 dello Statuto dei
lavoratori.
Da tale vicenda è scaturita la recente sentenza della Corte Costituzionale
che ha dichiarato incostituzionale l’art. 19 Stat. lav. lettera b: secondo i
giudici la sottoscrizione di un contratto collettivo, infatti, non può essere
considerata quale unico indice di rappresentatività del sindacato (segue…)
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SEGUE… PROFILI PROBLEMATICI
La sentenza della Corte Costituzionale, tuttavia, non risolve i problemi della
disciplina legale delle r.s.a. dopo il referendum abrogativo del 1995.
Da una parte, la ricorrenza del requisito della effettiva partecipazione alla
negoziazione, non sugellata dalla sottoscrizione, può essere di non facile
accertamento:
• È sufficiente la presentazione, da parte del sindacato, di una piattaforma
rivendicativa?
• Cosa succede se il datore di lavoro o l’associazione dei datori di lavoro non
ammette il sindacato alla trattativa?
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SEGUE…
D’altra parte, è la stessa Corte a rilevare l’insufficienza del suo intervento nel
caso di “mancanza di un contratto collettivo applicato all’unità produttiva per
carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo
aziendale”. Mentre manipola il testo della norma nell’unico senso ritenuto
possibile, essa rivolge un monito al legislatore affinchè determini nuovi criteri per
la costituzione di rappresentanze sindacali titolari della tutela privilegiata di cui al
titolo III, soffermandosi ad indicare al legislatore alcuni dei possibili criteri:
- rappresentatività misurata in base al numero degli iscritti
all’associazione sindacale
- investitura dei lavoratori mediante elezioni nei luoghi di lavoro
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UN PASSO INDIETRO…
IL PATTO FEDERATIVO TRA CGIL, CISL E UIL
Nel 1972, CGIL, CISL e UIL stipularono il cd. “patto federativo”, un accordo per
giungere ad una sostanziale unità di azione. Con esso gli stipulanti riconobbero
i consigli di fabbrica come proprie strutture organizzative di base all’interno dei
luoghi di lavoro. Considerata la genericità del requisito del collegamento con i
sindacati posto dall’art. 19 St. lav., il riconoscimento fu sufficiente a far
considerare tali organismi elettivi quali r.s.a. ai sensi della normativa statuaria.
Per lungo tempo i consigli di fabbrica hanno costituito, di fatto, l’unica
forma di rappresentanza sindacale all’interno della azienda.
La situazione si è modificata nel 1984 con la rottura dell’unità tra i sindacati
tradizionali. Ciò ha determinato fratture nell’unità dei consigli di fabbrica e,
talora, ha comportato la costituzione di separate r.s.a. ai sensi dell’art. 19 St. lav.
Ne è conseguita una frammentazione della rappresentanza sindacale anche a
livello aziendale.
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PROTOCOLLO
STIPULATO TRA PARTI SOCIALI E GOVERNO 23 LUGLIO 1993
- ART. 2 RAPPRESENTANZE SINDACALI -
“Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue:
a) le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente protocollo riconoscono come
rappresentanza sindacale aziendale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall’intesa quadro tra Cgil-Cisl-Uil sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sottoscritta in data 1 marzo 1991. Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizzazioni stipulanti i contratti nazionali e le rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la composizione delle rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il Ccnl, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti;
b) il passaggio dalla disciplina delle Rsa a quello delle Rsu deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l’azienda in riferimento a tutti gli istituti;
c) la comunicazione all’azienda e all’organizzazione imprenditoriale di appartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le Rsu ai sensi del punto a) sarà effettuata per iscritto a cura delle organizzazioni sindacali;
d) (omissis); e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del
Ccnl è riconosciuta alle rappresentanze sindacali unitarie e alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo Ccnl, secondo le modalità determinate dal CCNL.” 14
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COMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
DIRITTO NORMA COMPOSIZIONE OGGETTO
Rappresentanze
sindacali unitarie
Art. 2 Protocollo
tra Parti sociali
e Governo del
23 luglio 1993
2/3
1/3
Elezione da parte di tutti i lavoratori
Designazione o elezione da parte
delle organizzazioni stipulanti il
CCNL, che hanno presentato liste,
in proporzione ai voti ricevuti
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ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1° DICEMBRE 1993
Ambito e iniziativa per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali
l'azienda occupi più di 15 dipendenti, a iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del
Protocollo 23 luglio 1993.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie il CCNL applicato
nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste
elettorali a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del
presente accordo.
L'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle
associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente
accordo.
In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra,
l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla Rsu e dovrà
essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
Segue…
L’accordo interconfederale del 1° dicembre 1993 riassume la disciplina
generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel
Protocollo stipulato fra governo e parti sociali il 23 luglio 1993.
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ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1 DICEMBRE 1993
Composizione
Alla costituzione della Rsu si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto
tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o
designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le
associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'articolo 2095 c.c., nei casi di
incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione
della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione
delle norme anti discriminatorie
Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto
B (vincolo della parità di costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il
numero dei componenti le Rsu sarà pari almeno a:
a. 3 componenti per la Rsu costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b. 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c. 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero
di cui la precedente lettera b).
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle Rsu subentrano ai dirigenti delle Rsa nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già
loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della Legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dal
Ccnl o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della Rsa, diritti, permessi e libertà sindacali.
Segue..
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ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1 DICEMBRE 1993
Compiti e funzioni
Le Rsu subentrano alle Rsa e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle
funzioni a essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La Rsu e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di
lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo
nazionale applicato nell'unità produttiva.
Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della Rsu restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono
automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito
dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni
sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva,
sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rsu non possono concernere
un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della Rsu con conseguente
obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Segue..
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ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1 DICEMBRE 1993
La seconda parte dell’accordo disciplina le elezioni della Rsu
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della Rsu le associazioni sindacali di cui al
punto 1 dell'accordo per la costituzione della Rsu, congiuntamente o disgiuntamente, o la
Rsu uscente, provvederanno a indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere
nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della Rsu e da inviare alla Direzione
aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza s'intende fissata alla mezzanotte del
quindicesimo giorno.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi
diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale
e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della
consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.
Segue..
20
ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1 DICEMBRE 1993
SEGUE…
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla
data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva,
candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del
diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4. Presentazione delle liste
All'elezione della Rsu possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a. associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nell'unità produttiva;
b. associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo a condizione che:
1. accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2. la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli
aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i membri della Commissione
elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma,
un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse ai
sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la Rsu da
eleggere nel collegio.
Segue…
21
ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1 DICEMBRE 1993
L’accordo ha introdotto il principio della rappresentatività effettiva e cioè proporzionale al
numero dei voti conseguiti da ciascuna lista sindacale che partecipa alle elezioni delle
rappresentanze sindacali unitarie in azienda.
Si tratta di una rappresentatività misurabile a livello aziendale e non a livello nazionale,
proporzionale al numero dei voti conseguiti in azienda.
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LE FORME DI RAPPRESENTANZA
NELL’ACCORDO 28 GIUGNO 2011
23
IL PROBLEMA DELLA RAPPRESENTANZA
NEGLI ACCORDI DEL 2009
Per quanto riguarda il problema della rappresentanza, si rinvia ad uno
specifico accordo interconfederale per rivedere ed aggiornare le regole
pattizie che disciplinano la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro (punto 7 dell’Accordo Interconfederale)
Accordo Interconfederale 28 giugno 2011
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L’ACCORDO INTERCONFEDERALE 28 GIUGNO 2011
È siglato da tutte le OOSS quindi si pone l’obiettivo del superamento della “stagione” delle intese separate
Riafferma il ruolo del contratto collettivo nazionale ma attribuisce rilevanza, entro il quadro dei definiti criteri di rappresentatività, alla contrattazione di livello aziendale, anche derogatoria
Soggetti abilitati a sottoscrivere le deroghe: le rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA / RSU) “d’intesa” con i territoriali
In fase di ratifica la dichiarazione inserita il 21 settembre 2011, in calce all’Accordo Interconfederale segna la chiara volontà di mantenere una netta separazione tra l’autonomia collettiva delle parti e i possibili interventi del legislatore (giunge, infatti, dopo l’emanazione del D.L. n. 138/2011 datato 13 settembre)
La postilla:
“Confindustria, Cgil, Cisl e Uil concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all’autonoma determinazione delle parti.
Conseguentemente Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano ad attenersi all’Accordo Interconfederale del 28 giugno, applicandone compiutamente le norme, e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto concordato nel suddetto Accordo Interconfederale.”
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INTRODUZIONE DI UN CRITERIO MAGGIORITARIO
Contrattazione nazionale:
Numero delle deleghe certificato dall’INPS e trasmesso al CNEL da ponderare con i dati ottenuti nelle elezioni periodiche delle RSU.
rappresentatività non inferiore al 5% come media tra dato associativo e dato elettorale
Contrattazione aziendale:
Vincola tutte le associazioni sindacali espressione delle confederazioni firmatarie dell’AI operanti all’interno dell’azienda se approvata a maggioranza dei componenti delle RSU
Se presenti RSA costituite ai sensi dell’art. 19 L 300/70, gli accordi hanno efficacia se le RSA firmatarie sono costituite nell’ambito delle associazioni che da sole o insieme ad altre siano destinatarie delle deleghe relative ai contributi conferite nell’anno precedente
È sottoposta al voto dei lavoratori promosso dalle RSA a seguito di richiesta, avanzata entro 10 gg dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni firmatarie dell’AI o da almeno il 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti
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LA VINCOLATIVITÀ DEGLI ACCORDI AZIENDALI
I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci
per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali
espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo
interconfederale, operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla
maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie
elette secondo le regole interconfederali vigenti (punto 4 AI)
Efficacia nei confronti di tutto il personale degli accordi aziendali
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LE MATERIE OGGETTO DI DEROGA DA PARTE DELLA
CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Materie e istituti definite dal contratto collettivo nazionale relativi a:
Prestazione lavorativa
Orari
Organizzazione del lavoro
Presupposti
Gestire situazioni di crisi
Investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale
I CONTRATTI AZIENDALI SOTTOSCRITTI IN BASE ALL’ACCORDO
INTERCONFEDERALE 28.6.2011
La contrattazione AZIENDALE potrà quindi
a) attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle
esigenze degli specifici contesti produttivi;
b) definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le
procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) Nell’ipotesi non previste ed in attesa dei rinnovi contrattuali, al fine di gestire situazioni di crisi o
in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale
dell’impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto
collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del
lavoro.
Le intese modificative così definite esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente
accordo.
NB: Tali contratti potranno quindi derogare solo alla contrattazione collettiva nazionale ma non alla
legge (a differenza dell’art. 8 D.L. n. 138/2011).
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29
L’ART. 8 DEL D.L. N.
138/2011
30 30
L’ART. 8 D.L. n. 138/2011
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da Associazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi
della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011,
possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere
sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla
maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla
emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e
occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività (1).
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro
e della produzione con riferimento (2):
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a
progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal
rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza
del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il
licenziamento in caso di adozione o affidamento (3).
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che
disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro (4).
LA GENESI DELL’ART. 8: LA LETTERA DELLA BCE.
IL RICHIAMO DELL’EUROPA
…
b) anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale
collettiva, permettendo accordi al livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e le
condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi
accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. L'accordo del 28 Giugno tra
le principali sigle sindacali e le associazioni industriali si muove in questa direzione.
c) Dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che regolano
l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione
dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in
grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più
competitivi.
31 Fonte: www.corriere.it
Con la nota lettera del 5 agosto 2011, la Banca Centrale Europea ha evidenziato allo Stato
Italiano, fra l’altro:
ART. 8, COMMA 1, D.L. 138/2011 CONVERTITO IN L.N. 148/2011
“I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale, o territoriale da associazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero
dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai sensi della normativa di legge e
degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno
2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori
interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo
alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità
dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione
del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi
aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”.
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ART. 8, COMMA 1, D.L. 138/2011 CONVERTITO IN L.N. 148/2011
“I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale, (ovvero territoriale) da
i) associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale (ovvero territoriale),
ovvero
ii) dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai sensi della normativa di
legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28
giugno 2011,
possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori
interessati,
a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette
rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di
lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro
irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e
occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”.
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34
I CRITERI DI RAPPRESENTATIVITÀ
DEFINITI DALLA NORMA
AZIENDALE TERRITORIALE
Contratti di livello aziendale o territoriale purché
espressione delle associazioni più rappresentative sul
piano nazionale o territoriale
OVVERO
Sottoscritti dalle loro rappresentanze sindacali
operanti in azienda
i) hanno efficacia per tutti i lavoratori interessati
ii) possono derogare alla legge e alle relative
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro
A condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali
Le intese così sottoscritte sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori interessati
EFFICACIA “ERGA OMNES” DELLE INTESE EX ART. 8
35
Le intese sottoscritte ai sensi dell’art. 8 trovano dei limiti ne:
Costituzione;
Normative comunitarie;
Convenzioni internazionali.
LIMITI ESTERNI ALLE INTESE SOTTOSCRITTE AI SENSI DELL’ART. 8
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LA FINALITÀ DELLA NORMA E DEGLI ACCORDI IN DEROGA
La contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) potrà intervenire - anche in
deroga alle previsioni del CCNL e della legge (fatto però sempre salvo il rispetto delle
norme Costituzionali nonché comunitarie / internazionali) - per realizzare specifiche intese
(cd. Contratti di prossimità) finalizzate a:
stimolare la maggior occupazione e la qualità dei contratti di lavoro;
adottare forme di partecipazione dei lavoratori;
far emergere il lavoro irregolare (es. lavoro sommerso);
incrementare la competitività ed il salario;
gestire le crisi aziendali e occupazionali;
promuovere gli investimenti e l’avvio di nuove attività.
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IL CONTENUTO DELLE INTESE (ART. 8, 2° COMMA)
Il Legislatore ha previsto che le intese potranno avere ad oggetto la regolazione delle
materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
ai contratti a termine;
ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile;
al regime della solidarietà negli appalti;
(…)
segue
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IL CONTENUTO DELLE INTESE (ART. 8, 2° COMMA)
Il Legislatore ha previsto che le intese potranno avere ad oggetto la regolazione delle
materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento :
ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
alla disciplina dell'orario di lavoro;
alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le
collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA;
alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del
recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il
licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; all’inizio del periodo
di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione, nonché fino ad un anno di età
del bambino; il licenzamento causato dalla domanda di fruizione del congedo
parentale e per la malattia del bambino; licenziamento in caso di adozione di
affidamento.
NB: Tali intese potranno quindi derogare sia alla legge che alla contrattazione
collettiva nazionale.
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IL CD. CASO FIAT (ART. 8, 3 COMMA)
Previsione di una norma di chiusura (che salvaguarda le intese FIAT)
Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e
sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti
sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il
contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a
maggioranza dei lavoratori (art. 8, 3 comma)
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Con il protocollo d’intesa ( c.d. accordo su rappresentanza e rappresentatività)
stipulato il 31 maggio 2013 da Confindustria e CGIL, CISL e UIL (poi sottoscritto
anche da UGL, CISAL e CONFSAL) a conclusione della lunga stagione di
accordi interconfederali:
• conferma la struttura della contrattazione collettiva a due livelli, già
delineata nell’accordo del 28 giugno 2011.
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IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31 MAGGIO 2013 E LE REGOLE
SULLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
• si occupa dei soggetti legittimati a partecipare alle trattative e delle condizioni
per l’attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi nazionali.
Le regole prefigurate sono simili a quelle delineate nel pubblico impiego
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IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31
MAGGIO 2013: LE REGOLE SULLA
RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
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IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31 MAGGIO 2013 E LE REGOLE
SULLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
Misurazione della rappresentatività.
1 Come definito al punto 1 dell'accordo 28 giugno 2011, la certificazione della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali, ai fini della contrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti
alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e i consensi ottenuti (voti
espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.
2 II numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall'INPS, tramite un'apposita sezione nelle
dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra Inps e Ie parti stipulanti il
presente accordo. L'INPS, una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni organizzazione
sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, lo
trasrnetterà al CNEL.
3 Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della
Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni
Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa. Lo stesso
criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata
la misurazione. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà
rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale.
Segue..
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IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31 MAGGIO 2013 E LE REGOLE
SULLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
4 I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle RSU, saranno raccolti, se
possibile, tramite i Comitati Provinciali dei Garanti di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, o
analogo organismo, e trasmessi al CNEL. II CNEL raccoqlierà i dati relativi ai voti per ambito contrattuale e
per organizzazione e, unitamente ai dati relativi agli iscritti ricevuti dall'INPS, ne effettuerà la ponderazione
al fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione sindacale aderente alle
Confederazioni firmatarie della presente intesa e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale aderente alle
Confederazioni firmatarie della presente intesa, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva
nazionale, così come definita nell'intesa del 28/6/2011 (ossia il 5%), sarà determinata come media semplice
fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
RSU (sui totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati.
6. Fermo restando quanto già sopra definite in materia di RSU, nonché quanto previsto dall'accordo del
28/6/2011, Ie parti convengono che:
•viene confermato il principio stabilito nell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, ossia che Ie
organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, che comunque ad
essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed
espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70;
•Ie organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, che comunque ad
essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite Ie RSU, si impegnano a non costituire
RSA;
Segue..
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IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31 MAGGIO 2013 E LE REGOLE
SULLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
•In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il
passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni
aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente accordo.
•Ie RSU scadute alla data di sottoscrizione dell'intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;
•Ie RSU saranno elette con voto proporzionale;
•il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza
dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
7. Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti Ie regole dell’accordo interconfederale del
dicembre 1993, con i suddetti principi, anche con riferimento all'esercizio dei diritti sindacali e,
segnatamente, con quelli n tema di diritto di assemblea in capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie della
presente intesa, titolarità della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per l'insieme dei lavoratori
dipendenti
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IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31 MAGGIO 2013 E LE REGOLE
SULLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
Titolarità ed efficacia della contrattazione
1. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale Ie Federazioni delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente accordo che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la
media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale
voti ottenuti su voti espressi).
2. Nel rispetto della Iibertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, Ie Federazioni di categoria - per
ogni singolo CCNL - decideranno Ie modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e
Ie relative attribuzioni con proprio regolamento.
In tale ambito, e in coerenza con Ie regole definite nella presente intesa, Ie Organizzazioni Sindacali
favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in assenza di piattaforma unitaria, la parte
datoriale favorirà , in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma
presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività
nel settore pari almeno al 50% +1.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che
rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa
consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - Ie cui modalità
saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto - saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione
formale dell'accordo, come sopra descritta, costituirà l'atto vincolante per entrambe Ie Parti.
Segue…
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IL C.D. PROTOCOLLO D’INTESA 31 MAGGIO 2013 E LE REGOLE
SULLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
4. II rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre I'applicazione degli accordi
all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte Ie organizzazioni aderenti
alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente Ie Parti firmatarie e Ie rispettive
Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli
accordi così definiti.
5. I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno
definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte Ie parti,
l'esiqibilità degli impegni assunti e Ie conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei
principi stabiliti con la presente intesa.
6. Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare i principi qui concordati e si
impegnano, altresì affinchè Ie rispettive strutture ad esse aderenti e Ie rispettive articolazioni a livello
territoriale e aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo.
7. Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la puntuale attuazione dei principi
qui concordati, nonché a concordare rnodalità di definizione di eventuali controversie sorte come
conseguenza della loro concreta applicazione.
Si tratta di un accordo per così dire “programmatico”, che contiene solo i principi generali,
implicanti una successiva attività negoziale di specificazione, vuoi a livello interconfederale, vuoi a
livello dei singoli contratti nazionali di categoria.
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IL REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELL’ACCORDO DEL 31 MAGGIO
2013: TESTO UNICO SULLA
RAPPRESENTANZA DEL 10
GENNAIO 2014
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IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO DEL 31 MAGGIO
2013: TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA
Il testo unico regola sia la misurabilità e la certificazione della rappresentanza a livello
nazionale e aziendale, sia il delicato tema della efficacia dei contratti collettivi a entrambi i
livelli.
Per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, saranno presi a riferimento i dati
associativi rilevati annualmente (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai
lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle Rsu.
Pertanto, sarà possibile attribuire ad ogni organizzazione sindacale un indicatore numerico
che ne esprimerà la rappresentatività relativa.
Il TU prevede che sia efficace ed esigibile il contratto di categoria sottoscritto dai
sindacati che presentino un indice di rappresentatività di almeno il 50% +1, previa
consultazione a maggioranza dei lavoratori votanti.
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IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO DEL 31 MAGGIO
2013: TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA
Per quanto riguarda la contrattazione aziendale, il TU stabilisce che si eserciti per le
materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria o dalla legge.
Il TU lascia ampio spazio alla libertà negoziale a livello azienda laddove precisa che è
possibile definire specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro, nei limiti e con le procedure previste dagli stessi
contratti.
Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo
sviluppo economico e occupazionale dell’impresa, possono definire intese “in deroga”
con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale, riguardanti gli istituti del
contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e
l’organizzazione del lavoro.
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IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO DEL 31 MAGGIO
2013: TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA
Il testo del 10 gennaio si è preoccupato di dare una risposta ai problemi
applicativi lasciati irrisolti dalla sentenza del 23 luglio 2013, n. 231 che
ha vincolato la legittimazione delle Rsa alla effettiva partecipazione del
sindacato alle trattative del rinnovo contrattuale, senza chiarirne i
confini.
Il TU precisa che, ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti
dalla legge, si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazione
che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza e che abbiano partecipato
alla definizione della piattaforma prendendo parte alla delegazione che ha
trattato il rinnovo del CCNL.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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