Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica) Prof. Avv. Marco Mancarella
description
Transcript of Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica) Prof. Avv. Marco Mancarella
Diritto dell’informatica 2Diritto dell’informatica 2
(Informatica giuridica)(Informatica giuridica)
Prof. Avv. Marco Mancarella
Professore Aggregato di Informatica giuridica
Vice Direttore Laboratorio di eGovernment – UniSalento
Direttivo AIGA Lecce
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
L’evoluzione tecnologica da sempre influenza ed
orienta quella giuridica
(Pascuzzi)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Argomenti di Corso:
•Le politiche di eGovernment in Europa e Italia•Cosa si intende per “Amministrazione digitale”•Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)•I nuovi diritti nel CAD•Il Sistema Pubblico di Connettività•Il documento informatico•Le firme elettroniche•Il Certificatore•Rilevanza giuridica e probatoria del documento informatico•La trasmissione informatica dei documenti •La Posta Elettronica Certificata (PEC)•I dati della Pubblica Amministrazione: sicurezza e accesso •I siti della Pubblica Amministrazione•L’eProcurement e i contratti online della P.A.•Le Carte elettroniche•Il riuso del software•Il telelavoro•Gli appalti elettronici•Il processo telematico: civile, penale, amministrativo•L’atto amministrativo elettronico•I vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico•La tutela giurisdizionale avverso l’atto amministrativo elettronico illegittimo
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Testi di riferimento:
• Wanda D’Avanzo, L’e-government, Movimedia, Lecce, 2007
• Dispense a cura del docente inviate tramite mailing list
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Norme su:
http://leg.unisalento.it/
“normative”
Ma inviate anche tramite mailing..
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Siti di approfondimento su:
http://leg.unisalento.it
“Links”
In particolare:www.funzionepubblica.itwww.riformabrunetta.it
www.cnipa.it
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Recapiti docente:
Studio c/o stanza 11/A, primo piano, Palazzo Parlangeli
Tel. 0832-294716
E-mail: [email protected]
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
eGovernment
“e” = electronic +
“government” = governo
“governo elettronico”
Ma troppo superficiale e letterale
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
ROMANO – MARASSO - MARINAZZO
“L’ottimizzazione continua nell’erogazione dei servizi, nella partecipazione dei cittadini, nella governance, attraverso la trasformazione delle relazioni interne ed esterne per mezzo delle tecnologie, di Internet e dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, combinati con i cambiamenti organizzativi e le nuove professionalità richieste per migliorare i servizi pubblici e i processi democratici, il tutto finalizzato a supportare le politiche pubbliche”
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
QUATTRO MODELLI:
G2C (Government to Citizen) riguarda lo sviluppo di servizi con destinatario il singolo individuo in quanto cittadino
G2B (Government to Business) riguarda invece lo sviluppo dei servizi governativi con destinatari le imprese e gli attori economici
G2E (Government to Employee) riguardante lo sviluppo dei servizi in seno alla stessa Amministrazione con destinatari gli impiegati ed i funzionari
G2G (Government to Government) riguardante, infine, lo sviluppo di servizi e applicazioni volti ad instaurare o migliorare la collaborazione e la cooperazione tra i servizi delle diverse istituzioni governative
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
In Europa:
• Libro Bianco del 1993 (“Rapporto Delors”): prima attenzione alla società dell’informazione
• Piano di azione “eEurope 2002” (trienno 2000-2002)– Lisbona
• Piano di azione “eEurope 2005” (triennio 2003-2005)– Siviglia
• Programma “i2010” (2006 – 2010)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Obiettivi “i2010”:
1.internal market
2.investment in Ict research and innovation
3.inclusion
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
In Italia tre fasi:
1. dal 2001 al 2003 (primi progetti per 120 mln)
2. fino al 2005 (ampliamento)
3. ad oggi ancora in corso, avviatasi con l’approvazione nel 2005 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (DLgs n. 82/2005)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
L. COST. N. 3/2001
Riforma del titolo V
Art. 117, comma 2, lett. r)
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
r) ..coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale..
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Problemi interpretativi:
Ma il “coordinamento informatico” copre l’intera
informatizzazione della PA?
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
C. Cost. nn. 31/2005 – 240/2007
La potestà esclusiva statale non deve sconfinare in altre potestà
legislative regionali, come l’organizzazione
amministrativa, tranne se non indispensabile e previo accordo
con le autonomie
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Non si può vietare alle regioni di dotarsi di
proprie infrastrutture o organizzare
autonomamente i propri servizi informatici
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
CONCLUSIONE:
La lett. r) non copre tutto il settore
dell’informatizzazione amministrativa!
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Primi passi dell’amministrazione
digitale in Italia
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Legge n. 241/1990
Art. 22
Documento amministrativo è ogni rappresentazione grafica,
cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni, formati dalle PPAA o comunque
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
DLgs. n. 39/1993
Nasce l’Autorità informatica per la PA (AIPA)
DLgs. n. 196/2003
Centro Nazionale per l’Informatica nella PA (CNIPA)
DLgs. n. 177/2009
Oggi DigitPA
www.cnipa.it
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Legge n. 59/1997
Art. 15,comma 2
Gli atti, dati e documenti formati dalla PA e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati con le medesime forme, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
DPR attuativo n. 513/1997
(prof. D. A. Limone)
Varie altre normative sino al 2005
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Legge delega n. 229/2003
Art. 10
- CAD (D.Lgs. n. 82/2005)
- SPC (Sistema Pubblico di Connettività) e RIPA (Rete Internazionale della PA)
(DLgs. n. 42/2005)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Parere CdS – sez. cons.
n. 11995 su schema CAD
• CAD non esaustivo (manca giustizia telematica, procedimento amm. elettr., ecc.)
• Niente sanzioni
• Nessuna attenzione al cd. digital divide
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Il CAD entra in vigore il 1 gennaio 2006
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
D.Lgs. n. 159/2006
Disposizioni integrative e correttive al CAD
Parere CdS – sez. cons.
n. 31/2006
Medesime critiche del precedente
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 1 CAD: definizioni
Art. 2 CAD: ambito di applicabilità
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 2 – comma 2 CAD
Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
D.Lgs. n. 165/2001 – art. 1 – comma 2
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 2 – comma 2-bis CAD
Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 2 – comma 3 CAD
Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firmeelettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capoIII, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni di cuial capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche aiprivati
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 2 – comma 4 CAD
Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e lafruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
“concessione di servizi” (art. 3 Codice dei Contratti Pubblici):
è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico diservizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto digestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO (art. 2 Codice Contratti):
qualsiasi organismo, anche in forma societaria:- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale ocommerciale;- dotato di personalità giuridica;- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismidi diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al
controllo di questi ultimi oppure il cui organod'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da
membri dei quali più della metà è designata dalloStato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di
diritto pubblico
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Addentriamoci nel CAD..
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Artt. 3 – 11
Diritti dei cittadini e delle imprese
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
3. Diritto all'uso delle tecnologie
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice
1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
espressione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 Cost., e pertanto si può
ritenere che sia costituzionalmente protetto
allora difficile comprendere comma 1-bis che subordina l’applicazione di quello che definisce non più un diritto
ma un principio nei confronti delle Amministrazioni regionali e locali alla disponibilità di adeguate risorse tecnologiche ed organizzative, e prevede anche che venga rispettata, nell’applicazione di tale principio, la
loro autonomia normativa
UN DIRITTO SOGGETTIVO PER LE AMMINISTRAZIONI STATALI SI TRASFORMA IN INTERESSE LEGITTIMO
PER GLI EELL
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Sezione Consultiva CdS n. 11995/2005
la posizione tutelata dall’art. 3 debba configurarsi, sia nei confronti delle Amministrazioni statali che riguardo le Amministrazioni regionali e locali, come un puro interesse legittimo, in
quanto la potestà organizzatoria della PA, nel caso in questione esercitata nel decidere i mezzi tecnici utili a garantire il colloquio
telematico, è da ritenersi esercizio di potestà autoritativa, a fronte del quale non può che sussistere una mera situazione di interesse
legittimo in capo al cittadino
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Dal comma 1 sono esclusi i “gestori di pubblici servizi
locali”!
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Diversa tutela giudiziaria:
1. Diritto soggettivo:
- ricorso nei termini di prescrizione
- contenuto risarcitorio e ordinatorio
2. Interesse legittimo:
- termini decadenziali
- solo annullamento atto e risarcimento, l’adeguamento della PA al “principio” è
rimesso all’ente inadempiente
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
È giuridicamente logico?
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Sentenza TAR Lecce
n. 1153/2009
“Click Day”
lesione interesse pretensivo alla valutazione della domanda secondo criteri correttamente applicati
www.giustizia-amministrativa.it
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 5. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche
1.A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
es. libretto assegni elettronico o moneta elettronica (smartcard)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
DIRETTIVA 2009/110/CE
«qualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ... e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente»
sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio didocumenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito
2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 77 Codice dei Contratti (DLgs. n. 163/2006)
Nelle procedure concorsuali comunicazioni con operatore economico via mail se, obbligatoriamente:
1.Inserito nel bando2.PEC per le PA obbligate
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza
1. Le PPAA centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti…
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni
9. Partecipazione democratica elettronica1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
10. Sportelli per le attività produttive
1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni….
www.impresa.gov.it
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
IL DOCUMENTO INFORMATICO E LE
FIRME ELETTRONICHE
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Legge n. 59/1997
Art. 15,comma 2
Gli atti, dati e documenti formati dalla PA e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati con le medesime forme, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
DPR attuativo n. 513/1997
(prof. D. A. Limone)
DPR n. 445/2000
(modificato da Direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Definizione di documento informatico – DPR n. 513/97
“La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti”
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
3 forme di firma elettronica (C.A.D., art. 1):
1) firma semplice
2) firma qualificata(certificato)
3) firma qualificata digitale(certificato e crittografia asimmetrica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 20 CAD
(comma 1) documento informatico valido e rilevante a tutti gli effetti di legge
(comma 1 bis) il requisito della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive del doc. inf. di qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita’ (doc. senza firma elet. o con firma elet. semplice)
(comma 2) Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta (art. 1350 c.c.)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Ergo:
Documento inf. non firmato o con firma elet. semplice rileva solo a fini probatori (art. 2712 c.c.)
Liberamente valutabile dal giudice
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Documento inf. con firma qualificata rileva a fini sostanziali (art. 2702 c.c.)
Piena prova sino a querela di falso
Se il certificato è scaduto è come se mancasse la sottoscrizione
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
23 CADCopie di atti e documenti informatici.
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
C.A.D., art. 34
1) atti aventi rilevanza interna: qualsiasi delle tre tipologie di firma
2) atti aventi rilevanza esterna: nessuna indicazione
ma dall’impianto del C.A.D., confermato dal Codice dei Contratti, si evince netta predilezione del
legislatore per la firma digitale e firma elettronica qualificata
(es. artt. 21 e 65)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Buona parte della giurisprudenza si discosta dal C.A.D.:
riconosce valore giuridico agli atti aventi rilevanza esterna non
sottoscritti con firma qualificata/digitale
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
T.R.G.A. Bolzano n. 63/2008T.A.R. Veneto n. 3920/2007
in una procedura concorsuale hanno pieno valore giuridico i chiarimenti forniti via e-mail (firma elettronica semplice) dalla stazione appaltante ad una ditta partecipante
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
T.A.R. Lecce n. 526/2008
l’invio all’appaltatrice di una semplice e-mail (firma elettronica semplice) con indicazioni in merito all’esecuzione dell’appalto è atto utile a comprovare il perfezionamento di un contratto di affidamento servizi
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
C.d.S., sez. IV, n. 296/2008
ammissibile l’azione proposta da un’associazione di comuni per l’annullamento della determinazione negativa, esternata attraverso un messaggio informatico prodotto automaticamente dal programma (assenza di firma digitale/qualificata) predisposto per la gestione elettronica dei procedimenti di iscrizione all’albo nazionale degli enti di servizio civile
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Altra giurisprudenza più vicina al dettato del C.A.D. in tema di firma digitale/qualificata
T.A.R. Lazio n. 1129/2008
non si può effettuare un’autodichiarazione attraverso una semplice e-mail (firma elett. semplice)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
T.A.R. Lazio n. 11404/2007
la mera copia di un bilancio societario trasmessa per e-mail (firma elettr. semplice) dalla Camera di Commercio non equivale a copia autentica del documento
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
T.A.R. Napoli n. 664/2008
se in una gara di appalto è prevista la produzione della documentazione su supporto informatico deve sempre esser apposta la firma digitale
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
T.A.R. Toscana n. 411/2008
una nota inviata via e-mail (firma elett. semplice) non detiene i requisiti formali di un parere ministeriale
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Riflessioni:
notevole discrasia tra valore della firma elettronica semplice in base al C.A.D. e valore riconosciuto da buona parte della giurisprudenza amministrativa
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
IL PROTOCOLLO INFORMATICO
Art. 1 DPR n. 428/1998
“L’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzate dalle amministrazioni per la gestione dei documenti”
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
In ogni PA si devono individuare una o più AOO (Aree Organizzative Omogenee)
• Ognuna con p.i. (impronta) e registro informatico
• Ognuna con un responsabile
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
41 CAD - Procedimento e fascicolo informatico
2-bis. Il fascicolo informatico direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel Procedimento
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:a) dell'amministrazione titolare del procedimento;b) delle altre amministrazioni partecipanti;c) del responsabile del procedimento;d) dell'oggetto del procedimento;e) dell'elenco dei documenti contenuti
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
42 CAD - Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni1. Valutazione costi e benefici delle PA per il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici
43 CAD - Riproduzione e conservazione dei documenti1. I documenti ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
I siti webI siti web
della PAdella PA
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Problema:
ad oggi comunicazione pubblica online non bidirezionale
Spontaneismo
Prevalenza siti vetrina
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
RUOLO URP:
• L. 150/2000
• Art. 59 DPR 445/2000
• Art. 11 D.Lgs. 165/2001
• Direttiva PCDM 9.12.2002
Realmente rispettati?
Es. Comune Lecce
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
CAD (D.Lgs. 82/2005):
Art. 3: Diritto all’uso delle tecnologie
Art. 9: Partecipazione democratica elettronica
Art. 53: Caratteristiche necessarie portali istituzionali
Art. 54: Contenuto minimo portali istituzionali
Realmente rispettati?
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
ACCESSIBILITA’:
• Circolare Min. Funz. Pubb. 3/2001 (usabilità siti)
• L. 4/2004
• D.P.R. 75/2005
• D.M. 8 luglio 2005 (22 requisiti per i siti)
Realmente rispettati?
www.pubbliaccesso.it - www.w3c.it
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
ACCESSIBILITA’:
• Circolare Min. Funz. Pubb. 3/2001 (usabilità siti)
• L. 4/2004
• D.P.R. 75/2005
• D.M. 8 luglio 2005 (22 requisiti per i siti)
Realmente rispettati?
www.pubbliaccesso.it - www.w3c.it
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
ACCESSIBILITA’ DISABILI:
• L. 4/2004 (anche responsabilità dirigenziale)
• D.P.R. 75/2005
• D.M. 8 luglio 2005
• Art. 17 CAD
Diritto soggettivo ex art. 4 L. 4/2004
Realmente rispettati?
Possibile impugnazione acquisti beni informatici
Possibile nullità contratti appalto per siti web
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
VALUTATORI ACCESSIBILITA’:
• Delibera CNIPA 25/2005
10 in tutta Italia!
Quale reale funzione? Solo 55 PA con bollino!
Es. nel pubblico, sito web UniSalento
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Istanze, dichiarazioni, documenti trasmessi online o compilati dal cittadino sul sito
web pubblico :
• Art. 65 CAD occorre firma digitale o CEI o CNS
Realmente rispettato?
Mai, e prassi e giurisprudenza assecondano
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Pubblicità legale atti online:
• Art. 54, c. 4 bis, CAD solo nei casi “previsti dall’ordinamento”
Ancora non preso in considerazione
Ma a breve
articolo 32, comma 5, legge 2009, n. 69:
A decorrere dal 1º luglio 2010 le pubblicazioni PA effettuate in forma cartacea non hanno effetto
di pubblicità legale
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Conformità atti online agli originali cartacei:
• Art. 54, c. 4, CAD presunta garanzia P.A.
Realmente rispettato?
Risponde mai qualcuno per la non conformità?
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
..giurisprudenza confusionaria…
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
C.d.S. n. 1949/2007
la difformità tra il bando pubblicato sulla G.U.C.E. e quello apparso sul
sito web dell’Amministrazione, concretizzatesi nella previsione, in
seno alla sola versione web, di taluni requisiti a pena di esclusione,
comporta l’illegittimità della procedura
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Giurisprudenza che nega valore alla pubblicazione di atti in rete
T.A.R. Sardegna n. 2241/2007
la pubblicazione sul sito internet della Regione delle cartografie allegate al P.P.R. non è idonea a far decorrere i termini per
l’impugnazione, non essendo con tale mezzo garantita l’autenticità del documento
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Riflessioni:
incertezza in ordine al valore della
pubblicazione atti online
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Potenziali effetti mancato rispetto normativa siti:
• devalorizzazione dati
• illegittimità atti amm. elettr.
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Es. appalti informatici
(D.Lgs. 163/2006)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Legge 18 marzo 2008, n. 48:
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Budapest 23 novembre 2001)“
www.altalex.com
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Nuovi reati, connessi, in caso di siti web, alla scarsa sicurezza del
portale..
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Sicurezza dati e sistemi:
• Art. 51 e 71 CAD
• Obiettivo 24
Piano eGov 2012 (SPC)
Ma ad oggi?
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Es. art. 635 ter c.p.: “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o comunque di pubblica utilità”
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Es. art. 635 quinquies c.p.: “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità”
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
..delicatezza questione penale
nell’ottica del federalismo fiscale
digitale..
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 119 Cost. INATTUATO
autonomia e responsabilizzazione finanziaria EELL
Ausilio ICT (in base ai principi governativi):
1. accesso personale all’anagrafe tributaria
2. monitoraggio anti-evasione
3. trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata e di spesa
..e se alterazione dati o danneggiamento sist. inform.??
http://www.governo.it/governoinforma/dossier/federalismo_fiscale/index.html
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
..il futuro prossimo..
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Direttiva n. 8/2009 Brunetta
• eliminazione “sottobosco” siti pubblici, solo “.gov.it”
• Linee guida e Vademecum per siti pubblici entro 90 gg.
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
DPCM 6 maggio 2008:Modello Unico Digitale per l’Edilizia
• Piena applicazione art. 3 CAD?• Superamento principio del doppio invio?
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
..ai posteri l’ardua
sentenza!