DIRITTO DEL LAVORO P IA F ONDAZIONE DI C ULTO E R ELIGIONE C ARD. G. P ANICO Azienda Ospedaliera...
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DIRITTO DEL LAVORODIRITTO DEL LAVORO
PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE CARD. G.
PANICO
Azienda Ospedaliera
MASTER I LIVELLO MANAGEMENT INFERMIERISTICO IN FUNZIONE DI COORDINAMENTO
Sr. Margherita BramatoSr. Margherita Bramato
Sr. Margherita Bramato 2
DIRITTO DEL LAVORO
Lavoro subordinato
Contratto
Diritto sindacale
Relazioni Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro
Sr. Margherita Bramato 3
DIRITTO DEL LAVORO
È il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore.
È costituito da :
Norme di diritto privato (contratto)
Norme di diritto pubblico (legislazione sociale)
Norme di diritto sindacale (associazioni rappresentative del lavoratori e del datore di lavoro).
Sr. Margherita Bramato 4
OGGETTO E FINALITÀ
L’OGGETTO specifico è la disciplina della giuridica relazione tra datore di lavoro e lavoratore che trova la sua fonte in un contratto
Il FINE del diritto del lavoro è quello di attenuare gli effetti deleteri della subordinazione ( garanzia ) specie quelli che minano la libertà, la dignità e la sicurezza del prestatore di lavoro.
Sr. Margherita Bramato 5
TENDENZE ATTUALI Anni 60/70, superata l’impostazione protettiva del lavoratore - contraente debole, il problema maggiore consisteva nell’affermare l’effettività introaziendale dei principi individuali e collettivi con conseguenti limitazioni dei poteri datoriali.
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TENDENZE ATTUALIOggi la forte innovazione tecnologica ha ridimensionato categorie professionali di bassa qualificazione
Creazione di vari tipi di lavoro: parasubordinato, cooperativo, associato, telelavoro mobile.
Flessibilità del lavoro ( part-time , contratti formazione lavoro, privatizzazione del pubblico impiego).
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FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Fonti internazionali (trattati internazionali)
Fonti statuali (Costituzione)
Fonti contrattuali e/o sindacali (contratto individuale e collettivo)
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LAVORO SUBORDINATO
L’art. 2094 del CC qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che
“ si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”
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COLLABORAZIONE
Partecipazione all’attività lavorativa
Continuità ideale della disponibilità delle energie lavorative messe a servizio del datore di lavoro
Inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva
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SUBORDINAZIONE
Sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro o di superiori gerarchici.
Assenza di ogni tipo di rischio per il lavoratore, che ricade sul datore di lavoro ( rischio economico, responsabilità verso terzi per danni causati dal lavoratore) o sugli istituti assicurativi
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Lavoro autonomoLavoro autonomo Lavoro subordinatoLavoro subordinato
PosizionePosizione autonomaautonoma SubordinatoSubordinato
PrestazionePrestazione Risultato finaleRisultato finale Energie lavorativeEnergie lavorative
Organizzaz.Organizzaz. Studio professionaleStudio professionale --------------------------------------------
Rischio Rischio A carico lav. autonomoA carico lav. autonomo esoneratoesonerato
Corrispett.Corrispett. In relazione al risultato In relazione al risultato finalefinale
retribuzioneretribuzione
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LAVORO SUBORDINATO:
INDICI
L’osservanza di un orario di lavoro
L’assenza del rischio
La natura della prestazione
La continuità della prestazione
La predeterminatezza della retribuzione
L’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva
LAVORO GRATUITO
La legge quadro sul volontariato n°266/91, definisce l’attività di volontariato come “prestata in modo personale spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza scopo di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
COSTITUZIONE RAPPORTO LAVORO
-Il rapporto di lavoro subordinato è costituito dall’incontro di volontà tra il datore di lavoro ed il prestatore di lavoro.
- Art. 2096 e ss. non dà indicazione sull’origine del rapporto di lavoro.
- Art. 2094 cc. dà la definizione di prestatore di lavoro subordinato ma tace sul contratto di assunzione.
- Art. 2222 cc. dà una definizione del contratto d’opera, riguardante il lavoro autonomo.
Sr. Margherita Bramato 15
CONTRATTO DI LAVOROIl contratto di lavoro è instaurato tra soggetti che devono presentare i seguenti requisiti:
1.1. Capacità giuridicaCapacità giuridica ( soggetti titolari di diritti e obblighi).
per il datore di lavoro: si acquista con la nascita per le persone fisiche, riconoscimento della personalità giuridica per gli Enti.
per il prestatore di lavoro : requisiti di età , che
rappresenta l’attitudine a prestare il proprio lavoro.
Sr. Margherita Bramato 16
CONTRATTO DI LAVORO
2.2. Capacità di agire:Capacità di agire:
- è l’attitudine a compiere atti di volontà che modificano
la situazione giuridica.
- nel diritto del lavoro è la capacità di stipulare contratto
di lavoro e di esercitare i diritti e le azioni che ne
discendono.
Sr. Margherita Bramato 17
REQUISITI DEL CONTRATTO
La volontà
La forma
La causa
L’oggetto
Il difetto di anche uno solo di questi elementi determina la nullità del contratto.
Sr. Margherita Bramato 18
LA VOLONTÀ
Il contratto di lavoro si costituisce mediante
l’accordo delle
volontà dei contraenti.
L’autonomia delle parti trova molteplici limiti
nella tutela del
contraente debole, per cui la proposta del datore
di lavoro deve
tener conto delle clausole previste nei contratti
collettivi di
categoria.
Altri vincoli sono imposti dalla disciplina del
collocamento.
LA FORMA
Generalmente è libera
Per legge è richiesta la forma scritta per particolari contratti
o per alcune clausole che modificano il contenuto contrattuale:
- Contratto formazione lavoro
- Contratto a tempo determinato
- Determinazione del periodo di prova
- Lettera di assunzione sottoscritta per accettazione del lavoratore
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LA CAUSA
E’ la funzione economica e sociale che il contratto deve realizzare
La causa del contratto di lavoro si identifica nello scambio tra lavoro e retribuzione.
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L’OGGETTO
※ E’ costituito tanto dalla prestazione di lavoro quanto dalla retribuzione.
※ La prestazione deve essere :
- lecita ( non contraria alla legge )
- possibile ( se impossibile il contratto è nullo )
- determinato o determinabile ( il contenuto delle
prestazioni è specificato nella lettera di assunzione)
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CONTRATTO A TERMINE
‣ E’ il contratto nel quale, contestualmente alla costituzione del rapporto, viene apposto un termine finale
‣ La durata del rapporto risulta prefissata dalla volontà delle parti, e ciò comporta che alla scadenza del termine il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di recesso unilaterale.
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PUBBLICO IMPIEGO
Il rapporto di pubblico impiego è una relazione che intercorre tra lo Stato o un Ente pubblico e un soggetto privato.
Privatizzazione ( D.lgs. N.29 /93 )
- la privatizzazione del P.I. consiste nella estensione delle norme di diritto privato al rapporto di P.I. e della diretta applicazione della disciplina della contrattazione collettiva.
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NORMATIVA
☞ L. 421/92☞ D. lgs 29/93 integrato da D.lgs 247/93, 470/93, 596/93 e dalla legge 273/95☞ Legge 59/97 ( Bassanini) ha conferito al Governo la delega di emanare entro il 31-12- 98 ulteriori disposizioni integrative e correttive del Dlgs 29/93 A tutt’oggi sono stati emanati:☞ Dlgs 396/97 ( contrattazione collettiva )☞ Dlgs 80 /98 ( riorganizzazione rapporto di lavoro e di giurisdizione nelle controversie di lavoro)☞ Dlgs.387/98☞ 165/2001
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DISCIPLINA PUBBLICO IMPIEGO
Assunzione
Contrattazione collettiva
Agenzia per la rappresentanza
negoziale
Dirigenti
Svolgimento del rapporto di lavoro
Tutela processuale
ASSUNZIONE
L’art. 36 del Dlgs. 29/93 come modificato dal Dlgs. 80/98
Stabilisce che l’assunzione nella P.A. avviene:
- mediante procedure selettive volte ad accertare la professionalità,
la garanzia all’accesso dall’esterno, l’uniformità ad alcuni principi:
pubblicità, imparzialità, economicità, trasparenza, oggettività e celerità di espletamento.
- mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ( per
i profili e le qualifiche il cui requisito è la scuola d’obbligo)
-mediante assunzione obbligatoria dei soggetti appartenenti a
categoria protette.
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CONTRATTAZIONE COLLETTIVALa nuova normativa sulla
contrattazione è il punto più qualificante della riforma nel P.I.
Si persegue l’obiettivo generale di armonizzare le regole sul P.I. con quelle del lavoro privato.
Legge quadro n° 93/83 prevedeva la recezione dell’accordo mediante apposito decreto presidenziale;
Il d.lgs 29/93 abolisce il sistema della recezione dei contratti ed attribuisce agli stessi il ruolo di fonte diretta e primaria di regolamentazione del rapporto di lavoro.
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LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
L’art. 45 del D.lgs 29/93 come modificato dall’art. 1 del D.lgs 396/97 stabilisce che la contrattazione collettiva si sviluppa su due livelli:
1. Contratti nazionali collettivi di comparto (ARAN- OOSS)
2. Contratti integrativi
Sr. Margherita Bramato 29
Aran (agenzia per la rappresentanza negoziale)
È un organismo dotato di personalità giuridica, nonché di autonomia organizzativa e contabile, che ha il compito di rappresentare le pubbliche amministrazioni in tutte le trattative sindacali a livello nazionale.
Sr. Margherita Bramato 30
IL DIRIGENTE
Il D.lgs 29/93 e 80/98 ha designato una nuova figura di
dirigente nella P.A., anch’essa completamente
privatizzata, con compiti di gestione finanziaria, tecnica e
Amministrativa, la cui funzione è quella di attuare
programmi, realizzare obiettivi prefissati con
responsabilità e autonomia tecnico-amministrativa.
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STRUTTURA E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO LAVORO
Il rapporto di lavoro è disciplinato dal Tit.V. del CC
( art. 2094-2129 ). La legge 300/70 (Statuto dei lavoratori)
si applica alla P.A., a prescindere dal numero dei dipendenti .
Obblighi:
- della diligenza : l’art.2104 cc recita “ il lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale”.
- dell’ obbedienza : il lavoratore deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro
- della fedeltà: divieto a carico del lavoratore di trattare in concorrenza con l’azienda e divulgare notizie organizzative e di produzione in modo da recare danno e pregiudizio.
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ECCEZIONI
1. Procedure concorsuali per le assunzioni
2. Mansioni: - per le quali è stato assunto
- equivalenti nell’ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi
- corrispondenti alla qualifica superiore acquisita
per effetto di sviluppo professionale o di
procedure concorsuali
3. Mobilità: - passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse ( consenso a tre )
- mobilità collettiva ( eccedenza di personale )
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TUTELA PROCESSUALE
Il D.lgs 29/93, 80/98 e 387/98 ha devoluto al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative al rapporto di lavoro, ai comportamenti antisindacali, alle procedure di contrattazione collettiva.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Scadenza del termine
2. Recesso volontario ( recesso ad nutum )
3. Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
4. Per risoluzione legale ( morte invalidità assoluta arresto o detenzione).