Diritto d'autore – FIEG e Repertorio Promopress · 2016-05-15 · USPI) e tutti gli editori....

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1 Diritto d'autore – FIEG e Repertorio Promopress Il comunicato FIEG del 26 settembre u.s. è fuorviante Per ben due volte la FIEG ha tentato di far approvare una Legge che in entrambi i casi il Parlamento ha respinto !! Chiediamo un tavolo con tutte le parti interessate per una Legge condivisa Questa storia, tipicamente italiana (ma non dell’Italia felice del 1950 o 1960, bensì di quella dei tempi correnti) deve finire. Un intervento governativo o parlamentare non è più procrastinabile. Serve una legge o un regolamento e, in vista di questo obiettivo, l’immediata convocazione di un tavolo di studio con tutte le parti interessate, non con la sola FIEG. Del resto, la stessa FIEG, già nella sua “Lettera aperta al futuro Governo” dello scorso febbraio, lamentava il troppo lungo protrarsi di un insufficiente interesse sulla materia da parte delle politi- che pubbliche (allegato 1). Non è civilmente ammissibile che lo Stato, per la sua incapacità di disciplinare la materia, possa costringere gli operatori del settore a subire le imposizioni di un singolo soggetto privato rappre- sentativo dei soli interessi dei maggiori editori, e del tutto dimentico degli editori minori e delle lo- ro diverse esigenze. Vogliamo ricordare a tutti che la FIEG, per quanto in posizione assolutamente dominante avendo a disposizione il "mezzo mediatico", rimane pur sempre un'associazione privata, che si sta servendo di una società commerciale della quale detiene il 97% delle quote, e della quale è Amministratore Unico lo stesso suo Direttore Generale, che in assenza di una Legge dello Stato non ha alcun titolo per imporre l'adesione ad una “Licenza” da essa stessa autonomamente creata e il pagamento di quote autonomamente determinate e a sua discrezione ripartite. Per dovere di cronaca, va ricordato che in passato sono stati fatti molti tentativi per introdurre in via legislativa il principio della remunerazione del diritto d'autore nelle rassegne stampa, ma sem- pre senza esito: restando al passato più recente, il penultimo tentativo risale al 1999/2000 e l'ul- timo al 2006 (allegato 2). In particolare, nel 2006 il tentativo di introdurre il principio fu portato avanti dalla FIEG, con gli stessi vertici operativi odierni, in occasione del decreto legge n. 262, ma – se non ricordiamo male – le istanze di partecipazione ai proventi della “tassazione” avanzate dalla FNSI, interpretate e di- fese dalla senatrice Ersilia Salvato, ma sgradite alla FIEG, indussero poi quest’ultima a pressare perché, nella legge di conversione, non fosse recepito l'emendamento che prevedeva: “I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi fra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le Amministrazioni Pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (allegato 3).

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Diritto d'autore – FIEG e Repertorio Promopress Il comunicato FIEG del 26 settembre u.s. è fuorviante

Per ben due volte la FIEG ha tentato di far approvare una Legge che in entrambi i casi il Parlamento ha respinto !!

Chiediamo un tavolo con tutte le parti interessate per una Legge condivisa

Questa storia, tipicamente italiana (ma non dell’Italia felice del 1950 o 1960, bensì di quella dei tempi correnti) deve finire. Un intervento governativo o parlamentare non è più procrastinabile. Serve una legge o un regolamento e, in vista di questo obiettivo, l’immediata convocazione di un tavolo di studio con tutte le parti interessate, non con la sola FIEG.

Del resto, la stessa FIEG, già nella sua “Lettera aperta al futuro Governo” dello scorso febbraio, lamentava il troppo lungo protrarsi di un insufficiente interesse sulla materia da parte delle politi-che pubbliche (allegato 1).

Non è civilmente ammissibile che lo Stato, per la sua incapacità di disciplinare la materia, possa costringere gli operatori del settore a subire le imposizioni di un singolo soggetto privato rappre-sentativo dei soli interessi dei maggiori editori, e del tutto dimentico degli editori minori e delle lo-ro diverse esigenze.

Vogliamo ricordare a tutti che la FIEG, per quanto in posizione assolutamente dominante avendo a disposizione il "mezzo mediatico", rimane pur sempre un'associazione privata, che si sta servendo di una società commerciale della quale detiene il 97% delle quote, e della quale è Amministratore Unico lo stesso suo Direttore Generale, che in assenza di una Legge dello Stato non ha alcun titolo per imporre l'adesione ad una “Licenza” da essa stessa autonomamente creata e il pagamento di quote autonomamente determinate e a sua discrezione ripartite.

Per dovere di cronaca, va ricordato che in passato sono stati fatti molti tentativi per introdurre in via legislativa il principio della remunerazione del diritto d'autore nelle rassegne stampa, ma sem-pre senza esito: restando al passato più recente, il penultimo tentativo risale al 1999/2000 e l'ul-timo al 2006 (allegato 2).

In particolare, nel 2006 il tentativo di introdurre il principio fu portato avanti dalla FIEG, con gli stessi vertici operativi odierni, in occasione del decreto legge n. 262, ma – se non ricordiamo male – le istanze di partecipazione ai proventi della “tassazione” avanzate dalla FNSI, interpretate e di-fese dalla senatrice Ersilia Salvato, ma sgradite alla FIEG, indussero poi quest’ultima a pressare perché, nella legge di conversione, non fosse recepito l'emendamento che prevedeva: “I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi fra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le Amministrazioni Pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (allegato 3).

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Niente più è seguito fino al 2010, quando il Dott. Brignone, allora D.G. della FIEG, volle riaprire un tavolo allo scopo di trovare un accordo con tutti gli operatori del settore, i quali diedero la propria disponibilità (allegato 4). Si tornò a casa in attesa di un’ipotesi di accordo che il Dott. Brignone si era impegnato a far avere entro breve, ma, in luogo di questo documento, pervenne invece la no-tizia che il Dott. Brignone si era dimesso.

Quasi nel contempo, si verificava che anche l'allora Presidente della FIEG, Cons. Carlo Malinconi-co, dovette dimettersi per diventare Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: tanto non com-portò però nessuna novità, anche perché di lì a poco il Cons. Malinconico si sarebbe dimesso pure da quella carica per altre ragioni, che non riteniamo opportuno ricordare in questa sede.

Inaspettatamente, però, nel 2011 si ebbe una radicale inversione di tendenza dei vertici della FIEG: dalla linea dell’accordo, si passò alla linea dell’imposizione unilaterale, non supportata da al-cuna norma di legge, ma sorretta dallo strapotere mediatico e lobbistico della stessa FIEG, onde imporre per questa via quanto non si era riusciti ad ottenere nell’unica sede deputata a regola-mentare la materia, quella legislativa.

Di questa linea, appunto, è l’ultima espressione del comunicato fatto pubblicare dalla FIEG il 26 e il 27 settembre sui maggiori quotidiani italiani (allegato 5).

In proposito, ci è doveroso evidenziare in modo molto sintetico alcuni punti, rimandando alla let-tura dell’Approfondimento che segue, chi volesse avere informazioni più dettagliate.

1. La FIEG potrà anche rappresentare l'85% delle copie di quotidiani vendute, ma rappresenta sol-tanto 118 editori sui totali 2.650 circa operanti in Italia. Non rappresenta, in particolare, i 1.700 editori circa associati all’USPI (maggiore associazione di categoria), le oltre 520 cooperative edito-riali associate alla Mediacoop, gli oltre 200 editori associati all’ANES, gli oltre 180 associati alla FISC, gli oltre 40 associati alla FILE. Il che significa che la FIEG rappresenta i soli grandi editori – e per questo può beneficiare di una posizione dominante – e non gli interessi degli editori minori, le cui esigenze sono ben diverse: ad esempio, questi ultimi sono loro a chiedere a noi di rassegna-re i propri articoli.

2. La Promopress rappresenta unicamente 41 editori o gruppi editoriali sui totali 2.650 circa ope-ranti – come si diceva – in Italia, per complessivi 60 quotidiani e 80 periodici (i restanti 127 quoti-diani e 63 periodici dichiarati sono, rispettivamente, semplici edizioni locali dei primi 60 e semplici inserti e collezioni, del tipo “Il cinema di Totò” o “La tombola di Hello Kitty”), su oltre 4.600 te-state pubblicate in Italia.

Non rappresenta neanche tutti gli editori associati alla FIEG, 70 circa dei quali non hanno inteso dare alla Promopress alcun mandato a rappresentarli.

Da notare che la massima parte di questi editori non rappresentati dalla Promopress concorre anch’essa, con gli articoli delle proprie testate, a formare le rassegne stampa che vengono prodot-te, le migliori delle quali sono realizzate sul monitoraggio di poco meno di 4.000 testate al giorno in media.

Ciò significa che la Licenza ARS fornisce al produttore di rassegne che la sottoscriva una “copertu-ra” unicamente per 41 editori o gruppi editoriali, mentre nessuna copertura fornisce per tutti gli altri editori, che ben potrebbero, autonomamente, esigere a loro volta royalty, o contestare la ri-produzione dei loro articoli.

Emblematico, a questo proposito, è il caso del quotidiano Dolomiten riferito nell’Approfondimento che segue, che dimostra come la Licenza ARS non garantisca copertura nemmeno per editori as-sociati alla FIEG (allegato 6).

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3. Non è vero, pertanto, che il Repertorio Promopress “è una realtà consolidata ed in rapidaespansione", e questo non solo dal lato dei produttori di rassegne stampa, ma anche e soprattutto dal lato degli editori.

A quest’ultimo riguardo, infatti, basta una scorsa all’Elenco dei Produttori che hanno richiesto la Licenza ARS (allegato 7) per riscontrare che, nella più parte dei casi, si tratta di realtà costituite molto recentemente (2010, 2012), operanti in sedi periferiche e quindi con ovvie problematiche funzionali, alcune delle quali non dichiarano né addetti né fatturato, mentre altre hanno addetti nell’ordine delle 2, o 4, o 7 unità, con fatturati di esiguissima consistenza; del resto, basti pensare che 11 realtà esprimono, messe assieme e calcolando anche le quote di fatturato per diversi servi-zi, poco più di un quarto del fatturato complessivo della Data Stampa e dell’Eco della Stampa; al-cune non hanno nemmeno in oggetto sociale il monitoraggio media, né tantomeno lo hanno nel codice Atecori, assolutamente indispensabile per partecipare alle gare; quasi tutte sono nate come "produzione e commercializzazione di hw e sw", e solo recentemente hanno modificato e/o am-pliato l'attività (almeno a livello “amministrativo”) presso l’Infocamere. È prevalentemente a que-sti che Istituzioni e grandi Aziende pubbliche e private, quotate nelle Borse di Roma, Milano, Lon-dra, Francoforte, New York, Honk Hong dovrebbero rivolgersi per avere una rassegna stampa? Al-cune di queste società, sembrerebbe che abbiano firmato l’accordo con la Fieg nella ingenua spe-ranza di accaparrarsi i contratti di fornitura di monitoraggio media, che Data Stampa ed Eco della Stampa avrebbero perso, per la disdetta che Istituzioni ed Aziende avrebbero inviato loro, per non aver aderito alla licenza Ars. L’illusione è durata poco (in effetti era uno “specchietto per le allodo-le”) perchè soltanto due tre clienti, che essendo anche editori hanno necessariamente dovuto ade-rire a Promopress, e quindi direttamente coinvolti, hanno disdettato il contratto di fornitura del monitoraggio media.

Non hanno aderito alla Licenza ARS le due realtà più importanti nel settore delle rassegne stampa, la Data Stampa e l'Eco della Stampa: 350 addetti in complesso, decenni e decenni (la prima 33 anni e la seconda oltre un secolo) di storia. Né hanno aderito altri non certo secondari esponenti del settore: Selpress, KantarMedia, WayPress, Sifa, Sandei.

4. Ciò nonostante la Promopress si erge a collettore unico di proventi, quelli derivanti dal rilasciodella Licenza ARS, che dovrebbero spettare a tutti gli editori, e non venire ripartiti solo fra i 41 editori suoi mandatari.

Tanto, come dicevamo, senza il supporto di alcuna norma di legge, ma unicamente in forza della posizione dominante della FIEG, che in sostanza, con la Promopress, agisce come fosse l’unico padrone del settore editoriale, volendo mantenere il controllo di tutto e pretendendo di assogget-tare alla propria politica tutte le altre associazioni di categoria (ANES, FILE, FISC, Mediacoop, USPI) e tutti gli editori. Pretendendo anche di prevaricare la SIAE: ricordiamo come le dichiarazio-ni del vertice FIEG di aver avuto specifici contatti con la SIAE, siano state pubblicamente smentite dal Direttore Generale di quest’ultima (allegato 8).

Questione sulla quale sarebbe interessante conoscere il parere dell’Antitrust.

5. La FIEG non può fingere di ignorare la totale incertezza in materia che oggi vige nel settoredegli appalti pubblici, con conseguente disparità di situazioni: ad esempio, mentre l'AGCOM, ri-chiedendo nel bando di gara della sua rassegna il possesso da parte dei partecipanti di una con-cessione della “piena titolarità dei diritti di riproduzione”, ha determinato ricorsi al Tar che di fat-to hanno congelato la gara, la Presidenza del Consiglio, grazie solo al cambio della parola “pie-na” in “effettiva”, ha avuto gioco facile nel portare avanti una gara poi aggiudicata ad un’azienda che insieme a noi combatte contro la Licenza ARS, e questo è accaduto appena il 24 settembre 2013, cioè pochissimi giorni fa. Non a caso il TAR Lazio – Roma, nel pronunciarsi sulla

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sospensiva del noto Bando di gara dell’AGCOM che, in adesione alla linea interpretativa della FIEG in materia, imponeva ai concorrenti per l’aggiudicazione del suo servizio di rassegna stam-pa il possesso di una concessione de “la piena titolarità dei diritti di riproduzione e di sfrutta-mento delle opere giornalistiche oggetto della rassegna stampa”, sebbene non potendo ancora addentrarsi a fondo nel merito della problematica per via della natura sommaria del procedi-mento, ha espressamente affermato: “l’interpretazione fornita da parte della Autorità resistente in merito alla applicazione della disci-plina in tema di tutela del diritto d’autore non può costituire un vincolo per la formulazione dei bandi di gara ad opera di altre Amministrazioni” con ciò riconoscendo già in sede sommaria co-me quanto meno discutibile la linea interpretativa AGCOM/FIEG, grazie alla quale, peraltro, l'A-GCOM si ritrova oggi senza un fornitore del servizio e, da quanto risulta, costretta a cercare di farsi la rassegna in casa (allegato 9). Pertanto oggi, condizionare la partecipazione ad una ga-ra al possesso di “concessioni” del genere della licenza Ars, vorrebbe solo dire creare ulteriori incertezze e fatalmente ingenerare contenziosi.

Su questo tema sarebbe interessante conoscere il parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

6. Non possono peraltro sottacersi le problematiche di danno erariale che conseguirebbero ad unarecezione della Licenza ARS da parte di Istituzioni ed Enti Pubblici: se questi ultimi imponessero il possesso della Licenza ARS come condizione per la partecipazione alle loro gare, dovrebbero am-mettere a parteciparvi solo le poche, e per la maggioranza piccole imprese che – come sopra det-to – l’hanno sottoscritta, e quindi non potrebbero beneficiare dei vantaggi comportati dalla concor-renza tra un più vasto numero di imprese.

A tal proposito sarebbe interessante conoscere il parere della Corte dei Conti.

7. Da segnalare ancora tre aspetti:

a) La Licenza ARS non solo non può non comportare un aumento dei costi dei servizi di rassegnestampa, ma è destinata a non rimanere l’unico aggravio a carico delle aziende fruitrici di tali servi-zi, poiché la Promopress ha in corso di attivazione anche altre licenze, a carico diretto delle azien-de, per l’inserimento delle rassegne nelle proprie reti intranet (allegato 10).

b) Il corrispettivo della Licenza ARS non esaurisce gli oneri a carico dei produttori di rassegnestampa, poiché sono previsti oneri aggiuntivi per la fornitura dei pdf dei giornali, e per di più sol-tanto alle 5.30 del mattino, cioè in orario privo di ogni senso perché le comuni rassegne devono essere pronte già a partire dalle ore 6.00;

c) La Licenza ARS si spinge fino ad obbligare il produttore che la sottoscriva a cessare la riprodu-zione degli articoli degli editori che, dopo aver aderito al Repertorio Promopress, ne escano: è in-tuitivo come ciò significhi che essa non garantisce nemmeno per gli editori ad esso aderenti.

Se fosse vero, come sostiene la FIEG, che la Legge già tutela il diritto d’autore, perché ci vuole costringere a firmare un accordo, cercando di imporci un suo testo unilaterale, che non scaturisce da un tavolo con tutte le parti interessate ma dalla sola sua arroganza e prepotenza? Come già detto, la FIEG, facendo leva sulla sua potenza mediatica, vorrebbe decidere le regole, le percen-tuali di una fee, e le "contropartite", peraltro non reali (tipo pdf alle h. 5,30 del mattino), e tenta di assoggettare le altre associazioni di editori, creando i presupposti per essere lei, tramite la sua controllata in toto Promopress, quella che incassa il denaro per tutti e lo distribuisce con regole che non è dato di conoscere.

In ultimo il Presidente Anselmi sa che sul tema, l'iniziativa Fieg ha creato notevole ulteriore confu-sione nel settore pubblico? Mentre nel settore privato, infatti, il problema non viene minimamente

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sentito, nel pubblico ciascuna Amministrazione si comporta, come dimostrato nei casi Presidenza Consiglio Ministri ed AGCom, come conviene al momento, creando disparità di trattamento fra di-versi fornitori e di conseguenza ricorsi già depositati. Senza considerare inoltre che spesso le deci-sioni su come comportarsi sul tema del diritto d'autore sono più legate a come la pensa il dirigente addetto o l'ufficio legale, che non la Legge, visto che non esiste nulla al momento sul tema.

Ora basta: via al tavolo, e a seguire la Legge La FIEG non può sostituirsi alla SIAE

Per informazioni scrivi a Data Stampa

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