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Ultimi chiarimenti su detrazioni del 36-50% e 55% 1 Temi on line agg. 5/2013 scheda n. 636.12 Aggiornato al 22.5.2013 © Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata Ultimi chiarimenti su detrazioni del 36-50% e 55% 1 di Arianna Zeni 2 Con la circ. 9.5.2013 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per quelli volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. indice 1 PREMESSA 2 CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEL 36-50% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 2.1 Soggetti beneficiari dell’agevolazione Coniuge assegnatario della casa coniugale beneficiario dell’agevolazione 2.2 Criteri di calcolo della detrazione 2.2.1 Aliquota della detrazione Aliquota e tetto di spesa agevolabile nel tempo 2.2.2 Ammontare massimo delle spese rilevante Rilevanza delle sole spese rimaste effettivamente a carico del contribuente 2.2.3 Interventi che si protraggono per più anni Esempio Potenziamento della detrazione (DL 83/2012) Rilevanza dell’unità immobiliare abitativa Esempio Suddivisione del tetto massimo di rilevanza tra i comproprietari (contitolari) Esempio Interventi che proseguono su più periodi d’imposta - Correlazione con l’intervento nella sua unitarietà Esempio Correlazione con il periodo d’imposta Esempio 2.2.4 Spese sostenute nel corso del 2012 Esempio n. 1 Esempio n. 2 Esempio n. 3 Precedente interpretazione dell’Amministrazione finanziaria Orientamento favorevole al contribuente 2.3 Trasferimento della detrazione in caso di decesso del conduttore 2.4 Trasmissione della dichiarazione per lavori superiori a 51.645,69 euro 3 CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEL 55% PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 3.1 Comunicazione di fine lavori all’ENEA Termine di trasmissione della comunicazione e rettifica di quella precedentemente inviata Esempio 3.2 Mancato invio della comunicazione all’ENEA - Sanatoria (remissione “in bonis”) Esempio Primo anno di applicazione 3.3 Comunicazioni all’ENEA erroneamente annullate 3.4 Comunicazioni all’ENEA compilate ma non inviate normativa DL 22.6.2012 n. 83, art. 11 DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, art. 2 co. 1 Provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2011 n. 149646 L. 27.12.2002 n. 289, art. 2 co. 5 L. 28.12.2001 n. 448, art. 9 co. 1 DM 18.2.98 n. 41 1 La presente aggiorna la scheda 636.11, in Schede di Aggiornamento, 7, 2012, p. 1135 ss. 2 [email protected]

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Ultimi chiarimenti su detrazioni del 36-50% e 55%1

di Arianna Zeni2

Con la circ. 9.5.2013 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle agevolazioni pergli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per quelli volti alla riqualificazione energetica degli edificiesistenti.

indice1 PREMESSA2 CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEL 36-50% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

2.1 Soggetti beneficiari dell’agevolazioneConiuge assegnatario della casa coniugale beneficiario dell’agevolazione

2.2 Criteri di calcolo della detrazione2.2.1 Aliquota della detrazione

Aliquota e tetto di spesa agevolabile nel tempo2.2.2 Ammontare massimo delle spese rilevante

Rilevanza delle sole spese rimaste effettivamente a carico del contribuente2.2.3 Interventi che si protraggono per più anni

EsempioPotenziamento della detrazione (DL 83/2012)Rilevanza dell’unità immobiliare abitativaEsempioSuddivisione del tetto massimo di rilevanza tra i comproprietari (contitolari)EsempioInterventi che proseguono su più periodi d’imposta - Correlazione con l’intervento nella sua unitarietàEsempioCorrelazione con il periodo d’impostaEsempio

2.2.4 Spese sostenute nel corso del 2012Esempio n. 1Esempio n. 2Esempio n. 3Precedente interpretazione dell’Amministrazione finanziariaOrientamento favorevole al contribuente

2.3 Trasferimento della detrazione in caso di decesso del conduttore2.4 Trasmissione della dichiarazione per lavori superiori a 51.645,69 euro

3 CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEL 55% PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA3.1 Comunicazione di fine lavori all’ENEA

Termine di trasmissione della comunicazione e rettifica di quella precedentemente inviataEsempio

3.2 Mancato invio della comunicazione all’ENEA - Sanatoria (remissione “in bonis”)EsempioPrimo anno di applicazione

3.3 Comunicazioni all’ENEA erroneamente annullate3.4 Comunicazioni all’ENEA compilate ma non inviate

normativaDL 22.6.2012 n. 83, art. 11DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, art. 2 co. 1Provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2011 n. 149646L. 27.12.2002 n. 289, art. 2 co. 5L. 28.12.2001 n. 448, art. 9 co. 1DM 18.2.98 n. 41 1 La presente aggiorna la scheda 636.11, in Schede di Aggiornamento, 7, 2012, p. 1135 ss.2 [email protected]

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L. 27.12.97 n. 449, art. 1DPR 22.12.86 n. 917, art. 16-bis (TUIR)chiarimenti ufficialiCirc. Agenzia delle Entrate 9.5.2013 n. 133

Circ. Agenzia delle Entrate 28.9.2012 n. 38Guida Fiscale Agenzia delle Entrate agosto 2012Risposta Agenzia delle Entrate all’interrogazione parlamentare 4.7.2012 n. 5-07249Circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2011 n. 20Circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21Ris. Agenzia delle Entrate 11.9.2007 n. 244Ris. Agenzia delle Entrate 4.6.2007 n. 124Circ. Agenzia delle Entrate 10.6.2004 n. 24Circ. Agenzia delle Entrate 5.3.2003 n. 15Circ. Agenzia delle Entrate 1.2.2002 n. 15Circ. Agenzia delle Entrate 30.1.2002 n. 9C.M. 12.5.2000 n. 95/EC.M. 29.12.99 n. 247/EC.M. 24.2.98 n. 57/EdottrinaCorradin C. “Potenziamento «pro tempore» della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi”, Schede di Aggiornamento, 7,2012, p. 1135De Stefani L. “Si estende lo sconto del 50%”, Il Sole - 24 Ore, 14.5.2013, p. 22Fasano N. “Bonus del 50% ad ampio raggio per le spese sostenute dal 26 giugno 2012”, Il Quotidiano del Commercialista,www.eutekne.info, 10.5.2013Spagnol E. “Ambito applicativo dell’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (c.d. «remissione in bonis»)”, Schede di Aggiornamento,11, 2012, p. 1737Spina S. “La detrazione del 55% non decade se non si comunicano i lavori «a cavallo»“, Il Quotidiano del Commercialista,www.eutekne.info, 24.4.2010Zeni A. “Arriva il vademecum sull’agevolazione del 50%”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 6.9.2012Zeni A. “Bonus del 55% anche senza invio della documentazione all’ENEA”, Il Quotidiano del Commercialista,www.eutekne.info, 26.6.2012Zeni A. “Comunicazione per il 55% entro il 2 aprile”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 15.2.2013Zeni A. “Dati catastali in dichiarazione per il 36%”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 10.2.2012Zeni A. “Fino a giugno, conviene comprare immobili ristrutturati”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,23.3.2013Zeni A. “Mini guida per la detrazione IRPEF del 36 o 50% nel modello 730”, Il Quotidiano del Commercialista,www.eutekne.info, 18.4.2013Zeni A. “Non cambiano gli importi massimi per il bonus del 55%”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,24.7.2012Zeni A. “Obbligo di conservazione della documentazione per la detrazione del 36%”, Il Quotidiano del Commercialista,www.eutekne.info, 4.11.2011Zeni A. “Per il bonus del 36%, vanno conservate le ricevute di pagamento dell’ICI”, Il Quotidiano del Commercialista,www.eutekne.info, 20.6.2012

1 PREMESSA

Tra le altre cose, con la circ. 9.5.2013 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché per quelli volti alla riqualificazione energetica degli edifici.

Con la circ. 9.5.2013 n. 13, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente occupata:• della detrazione IRPEF del 36-50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio

edilizio;• della detrazione IRPEF/IRES del 55% delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici.

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2 CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEL 36-50% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

In materia di agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tra le altre cose, che è possibile scegliere quali spese pagate nel corso del 2012 possono essere detratte al 50%.

In materia di agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR,per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36 o del 50%, la circ. 13/E/2013 ha chiarito che:

• è possibile scegliere quali spese pagate nel corso del 2012 portare in detrazione;• nonostante il tetto di spesa detraibile sia passato da 48.000,00 a 96.000,00 euro, non deve essere effet-

tuata alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria;• fra i beneficiari della detrazione può rientrare anche il coniuge assegnatario che sostiene le spese edilizie

su un immobile (di proprietà dell’altro coniuge) in precedenza assegnatogli a seguito di separazione.

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONEPossono usufruire dell’agevolazione:

• i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia, ivi compresi:− le società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice

ed enti ad esse equiparati);− le imprese familiari;

• i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuoindividuale;

• i soci di cooperative a proprietà indivisa.Tali soggetti devono:

• possedere l’immobile residenziale sito in Italia, oggetto dell’intervento di recupero edilizio e in relazioneal quale hanno sostenuto le relative spese, in base ai seguenti titoli:− piena proprietà;− nuda proprietà;− altri diritti reali, quali l’uso (art. 1021 c.c.), l’usufrutto (art. 981 c.c.), l’abitazione (art. 1022 c.c.);

• ovvero detenerlo in base ai seguenti titoli:− locazione (art. 1571 c.c.);− comodato (art. 1803 c.c.);

• ovvero ancora versare in una delle seguenti condizioni:− essere familiare convivente con il possessore intestatario dell’immobile (ris. Agenzia delle Entrate

12.6.2002 n. 184);− essere futuro acquirente dell’immobile.

La C.M. 24.2.98 n. 57/E ha chiarito che la detrazione spetta:• al possessore;• o al detentore4.

È “possessore” colui che vanta sull’immobile un diritto di proprietà o un altro diritto reale diverso dalla proprietà(quale usufrutto, uso, abitazione); a titolo esemplificativo, sono possessori l’usufruttuario di un appartamento o,limitatamente alle parti comuni, il condominio.Sono “detentori” il familiare del possessore, il conduttore, il comodatario, il socio della cooperativa a proprie-tà indivisa, il socio di società di persone, il promissario acquirente.La detrazione spetta ai suddetti soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse sianoeffettivamente rimaste a loro carico5.

4 In merito all’ambito soggettivo della detrazione, la norma a regime (art. 16-bis del TUIR), facendo riferimento ai “contribuenti che

possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”, non fa registrare alcunanovità rispetto al passato.

5 La DRE Piemonte, in risposta al quesito 2.1 in “Risposte a quesiti su Finanziaria 2000, argomenti di attualità e temi di interessegenerale”, Schede di Aggiornamento, 3, 2000, p. 513 - 514, ha precisato che sono detraibili le spese “effettivamente rimaste a carico”del contribuente, indipendentemente dalla quota di diritto reale vantata sull’immobile oggetto di ristrutturazione. Nel caso oggetto

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Particolari condizioni sono poi poste per il riconoscimento della detrazione in favore di talune categorie disoggetti.

Coniuge assegnatario della casa coniugale beneficiario dell’agevolazioneLa circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2013 n. 13 ha precisato che fra i beneficiari della detrazione può rientrareanche il coniuge assegnatario che sostiene le spese edilizie su un immobile (di proprietà dell’altro coniuge) inprecedenza assegnatogli a seguito di sentenza di separazione.Conseguentemente ai chiarimenti contenuti nella sopracitata C.M. 57/E/98 secondo cui il diritto alla detrazionecompete al proprietario o al nudo proprietario dell’immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso,usufrutto, abitazione), ma anche all’inquilino e al comodatario che hanno sostenuto le spese in questione e chesono rimaste a loro carico, con il documento in oggetto, l’Agenzia ha precisato che la sentenza di separazionecon la quale viene attribuito il diritto di abitazione nella casa coniugale costituisce un titolo idoneo per fruiredella detrazione.La ex moglie (o l’ex marito), quindi, può detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile in cuirisiede, anche se la proprietà dell’unità immobiliare è dell’altro coniuge.

2.2 CRITERI DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE2.2.1 Aliquota della detrazione

L’agevolazione consiste nella detrazione dall’IRPEF lorda di una percentuale delle spese sostenute per il recupero(manutenzione, ristrutturazione, ecc.) degli immobili residenziali, in relazione al periodo in cui sono state sostenu-te.L’art. 11 del DL 83/2012, conv. L. 134/2012, ha stabilito che per le spese documentate, sostenute tra il 26.6.2012(data di entrata in vigore del DL 83/2012) e il 30.6.2013 in relazione ad interventi ricadenti nell’ambito applicativodell’agevolazione:

• la detrazione IRPEF del 36% di cui all’art. 16-bis del TUIR è elevata al 50%;• l’ammontare massimo delle spese rilevanti è incrementato da 48.000,00 euro a 96.000,00 euro6.

L’aliquota della detrazione applicabile è quella vigente alla data in cui le spese sono sostenute, in ossequio alcriterio di cassa7.

Aliquota e tetto di spesa agevolabile nel tempo

PERIODO ALIQUOTA TETTO SPESA(€) NORMA DI RIFERIMENTO/PROROGA

1998 e 1999 41% 77.468,53 Art. 1 della L. 27.12.97 n. 4492000 36% 77.468,53 Art. 6 co. 15 della L. 23.12.99 n. 4882001 36% 77.468,53 Art. 2 co. 2 lett. b) della L. 23.12.2000 n. 3882002 36% 77.468,53 Art. 9 co. 1 della L. 28.12.2001 n. 448

1.1.2003 -30.9.2003

36% 48.000,00 Art. 2 co. 5 della L. 27.12.2002 n. 289

1.10.2003 -31.12.2003

36% 48.000,00 Art. 1-bis del DL 24.6.2003 n. 147, conv. L. 1.8.2003n. 200

2004 e 2005 36% 48.000,00 Art. 23-bis co. 1 lett. a) del DL 24.12.2003 n. 355,conv. L. 27.2.2004 n. 47

1.1.2006 -30.9.2006

41% 48.000,00 Art. 1 co. 121 della L. 23.12.2005 n. 266

1.10.2006 -31.12.2006

36% 48.000,00 Art. 35 co. 35-quarter del DL 4.7.2006 n. 223,conv. L. 4.8.2006 n. 248

del quesito rivolto alla DRE, due coniugi in regime di comunione legale dei beni avevano sostenuto le spese di ristrutturazione di unappartamento posseduto al 50% in quote non paritetiche (l’uno tramite un bonifico pari al 90% della spesa totale, l’altro tramite unbonifico pari al restante 10% della spesa). La DRE Piemonte ha ritenuto che, a prescindere dalla circostanza che i bonifici sianoemessi utilizzando somme depositate sui conti personali dei coniugi ovvero su un conto cointestato ad entrambi, la detrazione spettaa ciascun coniuge in proporzione all’importo dei relativi bonifici effettuati in favore dell’appaltatore (90% e 10%), e non può essereripartita tra di essi a livello paritetico, non rilevando che l’immobile sia posseduto in regime di comproprietà pro indiviso al 50%.

6 Cfr. Zeni A. “Fino a giugno, conviene comprare immobili ristrutturati”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,23.3.2013.

7 Cfr. la C.M. 29.12.99 n. 247/E (§ 1.6).

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PERIODO ALIQUOTA TETTO SPESA(€) NORMA DI RIFERIMENTO/PROROGA

2007 36% 48.000,00 Art. 1 co. 387 della L. 27.12.2006 n. 2962008, 2009 e 2010 36% 48.000,00 Art. 1 co. 17 della L. 24.12.2007 n. 244

2011 36% 48.000,00 Art. 2 co. 15 della L. 22.12.2008 n. 2031

1.1.2012 -25.6.2012

36% 48.000,00 Art. 16-bis del TUIR

26.6.2012 -30.6.20132 50% 96.000,00 Art. 16-bis del TUIR e art. 11 del DL 22.6.2012

n. 83 (conv. L. 7.8.2012 n. 134)dall’1.7.2013 36% 48.000,00 Art. 16-bis del TUIR

1 Le disposizioni contenute nell’art. 1 co. 17 della L. 244/2007 erano state prorogate anche per il 2012 dall’art. 2 co. 10 lett. a) e b)della L. 23.12.2009 n. 191. Tuttavia, con la “messa a regime” dell’agevolazione, tale proroga è stata abrogata.

2 Ci si riferisce alle spese sostenute in tale periodo temporale.

2.2.2 Ammontare massimo delle spese rilevanteL’ammontare massimo entro il quale le spese sostenute8 per gli interventi agevolati e rimaste effettivamentea carico rilevano ai fini del computo della detrazione del 41-36-50% è stabilito in:

• 77.468,53 euro (150.000.000 di lire), per persona fisica e per unità immobiliare, per le spese sostenutenegli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002;

• 48.000,00 euro, per persona fisica e per unità immobiliare, per le spese sostenute negli anni 2003, 2004,2005 e nel periodo dall’1.1.2006 al 30.9.2006;

• 48.000,00 euro per unità immobiliare abitativa, per le spese relative al periodo dall’1.10.2006 al31.12.2006;

• 48.000,00 euro per unità immobiliare abitativa, per le spese sostenute negli anni 2007, 2008, 2009,2010 e 2011;

• 48.000,00 euro per unità immobiliare abitativa, per le spese sostenute a partire dall’1.1.2012 al25.6.2012;

• 96.000,00 euro per unità immobiliare abitativa, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013 (art.11 del DL 83/2012, conv. L. 134/2012).

Rilevanza delle sole spese rimaste effettivamente a carico del contribuenteL’aliquota della detrazione deve essere applicata all’ammontare delle spese rilevanti.Sotto un primo profilo, la detrazione compete soltanto in relazione alle spese rimaste effettivamente a caricodel contribuente, e quindi:

• non rimborsate da assicurazioni o altri enti;• né oggetto di contributi pubblici o privati.

Prima ancora di effettuare il calcolo della detrazione, quindi, tali contributi devono essere scomputati per illoro intero ammontare dalle spese sostenute9.

2.2.3 Interventi che si protraggono per più anniA partire dal periodo d’imposta 2002, se i lavori di recupero del patrimonio edilizio consistono nella meraprosecuzione di un intervento avviato in periodi d’imposta precedenti in cui l’agevolazione era già in vigore,scatta un meccanismo limitativo del tetto massimo entro il quale le spese assumono rilevanza ai fini delladetrazione. 8 Oltre alla C.M. 247/E/99 citata, anche nella risposta all’interrogazione parlamentare 4.7.2012 n. 5-07249 l’Agenzia delle Entrate fa

rilevare come “l’utilizzo dell’espressione «spese sostenute», senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della detra-zione in relazione alla data di avvio degli interventi, comporti che ai fini della imputazione delle stesse occorra far riferimento alcriterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamentisi riferiscono”.

9 Se i contributi sono percepiti in un periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale il contribuente fruisce della detrazione,si applica l’art. 17 co. 1 lett. n-bis) del TUIR, riguardante la tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri(C.M. 11.5.98 n. 121/E e C.M. 12.5.2000 n. 95/E). Si veda anche la circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21 e Spina S. “Ladetrazione del 55% non decade se non si comunicano i lavori “a cavallo””, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,24.4.2010.

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Quest’ultimo, infatti, si riduce di un importo pari alle spese già sostenute negli anni anteriori in relazione almedesimo intervento, purché non anteriori al 1998 (primo anno di applicazione dell’agevolazione).Tale criterio è stato sancito dall’art. 9 co. 1 della L. 28.12.2001 n. 448 e riproposto dall’art. 2 co. 5 dellaL. 27.12.2002 n. 289. Al riguardo, si vedano anche le circ. Agenzia delle Entrate 30.1.2002 n. 9 (§ 7.3) e1.2.2002 n. 15.

EsempioA titolo esemplificativo, si supponga che nel corso del 2011 venga proseguito un intervento agevolato avviato nel2010, con il seguente profilo temporale di spesa sostenuta dal contribuente e rimasta effettivamente a suo carico:

• nel 2010, 30.000,00 euro;• nel 2011, 25.000,00 euro.

In tal caso, le spese sostenute nel periodo 2011 (25.000,00 euro), rilevano solo entro l’importo di 18.000,00euro, determinato come differenza tra 48.000,00 euro (soglia normativa in vigore nel 2011) e 30.000,00 euro(spese sostenute in precedenti periodi d’imposta agevolati in relazione al medesimo intervento).

In tal modo, il limite di rilevanza delle spese di 48.000,00 euro, prima riferito alle spese sostenute in ciascunperiodo d’imposta, viene ora riferito alle spese sostenute su ciascun intervento (anche pluriennale).Per l’agevolazione a regime (dal 2012), il principio è sancito dall’art. 16-bis co. 4 del TUIR10.Per i lavori e/o pagamenti effettuati a cavallo tra due o più anni, può variare la misura dell’aliquota delladetrazione e del tetto massimo di rilevanza delle spese. In tal caso, diviene quanto mai rilevante la correttaimputazione delle spese ai diversi periodi d’imposta, da effettuarsi avendo riguardo alla data del bonificobancario (criterio di cassa)11.Per le ragioni suesposte non è possibile estendere i chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrare13/201312, di cui si dirà in seguito13, alle spese sostenute nel corso di più periodi d’imposta per il medesimointervento sulla stessa unità immobiliare.

Potenziamento della detrazione (DL 83/2012)Così come avvenuto in passato in relazione ai vari cambi di aliquota della detrazione (dal 41% al 36% e vi-ceversa), per individuare quali siano le spese che beneficiano dell’incremento della detrazione IRPEF dal 36%al 50%, e del correlato innalzamento del tetto massimo di rilevanza delle spese da 48.000,00 a 96.000,00 euro,il legislatore valorizza il momento del loro sostenimento: in ossequio al c.d. “principio di cassa”, lo si riba-disce, fa fede la data del bonifico.Beneficiano così dell’aliquota e del tetto di spesa “potenziati” le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.201314,a prescindere:

• dal periodo di effettuazione delle opere (che potrà essere in tutto o in parte anteriore alla data del26.6.2012 e/o successivo alla data del 30.6.2013);

• dalla data di emissione delle relative fatture (che potrà essere anche anteriore alla data del 26.6.2012);• dalla circostanza che, in relazione al medesimo intervento, siano stati già versati acconti anteriormente

al 26.6.2012 (che beneficeranno della detrazione nella misura del 36%).L’ammontare massimo di rilevanza delle spese agevolate deve essere riferito a ciascuna unità immobiliareresidenziale, incluse le relative pertinenze, ancorché posseduta o detenuta da più soggetti in regime di compro-prietà o contitolarità.Inoltre, detto limite va commisurato:

10 Il citato co. 4 dell’art. 16-bis del TUIR recita testualmente: “Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun

anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle speseammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.”.

11 Così anche la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interrogazione parlamentare 4.7.2012 n. 5-07249.12 Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella circ. 13/2013 riguardano, infatti, le sole spese sostenute nel corso

dell’anno 2012.13 Si veda § 2.2.4.14 Nello studio del Consiglio nazionale del Notariato 129-2012/T si rileva che “la data di avvenuto pagamento assumerà rilevanza

anche se i lavori sono ancora in corso al 26 giugno 2012, cioè alla data di entrata in vigore dell’intervento normativo. Tutti ibonifici effettuati a partire da tale data per interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia di abitazioni, relative pertinenze eparti comuni condominiali, possono fruire della maggiore detrazione”.

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• a ciascun intervento agevolato, considerato unitariamente, ancorché svolto a cavallo di più periodid’imposta;

• nonché, nei termini oltre esplicitati, a ciascun periodo d’imposta15.

Rilevanza dell’unità immobiliare abitativaIl riferimento all’unità immobiliare come centro di imputazione del limite di 96.000,00 euro potrebbe far rite-nere che, per gli interventi svolti su abitazioni e relative pertinenze, il limite possa moltiplicarsi tante voltequante risultino le unità immobiliari distintamente censite in Catasto.Tuttavia, sebbene l’art. 11 co. 1 del DL 83/2012 faccia riferimento all’unità immobiliare tout court, non sussistonofondate ragioni per contravvenire alla consolidata interpretazione fatta propria dall’Agenzia delle Entrate, secondola quale per le pertinenze dell’abitazione non può essere computato un ulteriore, autonomo limite di spesa, ditalché il limite di spesa va riferito a ciascuna unità immobiliare abitativa oggetto di intervento agevolato16.Pertanto, ai fini del calcolo della detrazione, le spese agevolate rilevano entro il predetto ammontare di 96.000,00euro per ciascuna unità immobiliare residenziale (es. appartamento), avendo cura di considerare le pertinenze (es.autorimessa, cantina) quali meri “satelliti” delle abitazioni, ed evitando di riferire ad esse un autonomo ed ulteriorelimite di spesa di 96.000,00 euro.In altri termini, in presenza di una o più pertinenze oggetto dell’intervento unitamente all’abitazione, l’ammontaremassimo di 96.000,00 euro va riferito all’abitazione, comprese le pertinenze, e non può essere riferito – distinta-mente – anche alle pertinenze, in modo da “moltiplicare” l’ammontare delle spese rilevanti ai fini della detra-zione.

EsempioA titolo esemplificativo, se oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia, nel periodo di potenziamentodella detrazione, è una villetta composta da un appartamento di civile abitazione e da un’autorimessa pertinen-ziale, il limite è pari ad 96.000,00 euro.Qualora la villetta si componga di due appartamenti di civile abitazione e quattro autorimesse pertinenziali, illimite di rilevanza delle spese dovrebbe essere riferito, distintamente, a ciascuna unità immobiliare abitativa(risultando pari ad un massimo teorico di euro 96.000,00 × 2 = 192.000,00 euro).Se l’intervento agevolato interessa soltanto le pertinenze (es. il box auto) di un’unità immobiliare abitativa (es.appartamento), ancorché distintamente accatastate, il limite va riferito all’abitazione cui le stesse sono asser-vite, ed è pari ad 96.000,00 euro.

Suddivisione del tetto massimo di rilevanza tra i comproprietari (contitolari)Se più soggetti comproprietari o contitolari sostengono le spese dell’intervento agevolato, il riferimento unita-rio dell’ammontare massimo di rilevanza delle spese all’unità immobiliare residenziale (e/o relative pertinen-ze) comporta che esso non possa essere moltiplicato tante volte quante sono i singoli comproprietari (contito-lari), bensì debba essere suddiviso tra i diversi comproprietari/contitolari.

EsempioQuindi, se, nel mese di novembre 2012, due fratelli sostengono spese per l’esecuzione di un intervento agevo-lato su un appartamento da essi posseduto in regime di comproprietà al 50%, il limite di 96.000,00 euro deveessere suddiviso tra i due fratelli (48.000,00 euro ciascuno).

Interventi che proseguono su più periodi d’imposta - Correlazione con l’intervento nella sua unitarietàSotto altro profilo, il limite di spesa va riferito all’intervento, nella sua continuità.Se lo stesso intervento si protrae sulla medesima unità immobiliare residenziale e/o sulle relative pertinenze acavallo del 31.12.2012, le spese sostenute tra l’1.1.2013 ed il 30.6.2013 rileveranno fino a concorrenza delladifferenza positiva tra il tetto di 96.000,00 euro e quanto già speso nel 2012 per il medesimo intervento.

EsempioA titolo esemplificativo, si prospetta il seguente caso:

• spese sostenute nel periodo d’imposta 2012 per l’intervento agevolato A sull’appartamento X:65.000,00 euro, di cui:

15 Cfr. Corradin C. “Potenziamento «pro tempore» della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi”, Schede di Aggiornamento, 7, 2012,

p. 1135 ss.16 Cfr. la ris. Agenzia delle Entrate 4.6.2007 n. 124 e la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interrogazione parlamentare 4.7.2012

n. 5-07249.

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− 30.000,00 euro nel periodo 1.1.2012 - 25.6.2012 (detraibili in misura pari al 36%);− 35.000,00 euro nel periodo 26.6.2012 - 31.12.2012 (detraibili in misura pari al 50%);

• spese sostenute nel periodo 1.1.2013 - 30.6.2013 per l’intervento agevolato A sull’appartamento X:42.000,00 euro.

Le spese pari a 42.000,00 euro sono detraibili in misura pari al 50%, limitatamente all’ammontare di euro(96.000,00 – 65.000,00) = 31.000,00 euro. I restanti 11.000,00 euro non sono detraibili, in quanto eccedono lasoglia di 96.000,00 euro normativamente statuita per l’intervento inteso nella sua unitarietà.

Correlazione con il periodo d’impostaInfine, il limite di rilevanza delle spese (96.000,00 euro) va riferito al periodo d’imposta.Quindi, se viene proseguito un intervento già avviato nel 2012 ed il limite di 96.000,00 euro viene superato, ècomunque possibile fruire della detrazione in relazione ad un nuovo intervento agevolato svolto sullo stessoimmobile, per la quota delle relative spese che, sommate a quelle sostenute tra l’1.1.2013 ed il 30.6.2013 perla prosecuzione dell’intervento già in corso, non determini il superamento della soglia di 96.000,00 euro.

EsempioRiprendendo l’esempio di cui al paragrafo precedente, se tra l’1.1.2013 ed il 30.6.2013 sull’immobile X vieneavviato un nuovo intervento (intervento B), ugualmente agevolato ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, e vengonosostenute spese per 37.000,00 euro, il relativo ammontare è detraibile in misura pari al 50%.Infatti, l’intero ammontare della spesa sostenuta per il nuovo intervento trova capienza nei 96.000,00 euroriferibili al periodo d’imposta 2013, essendo già stato “coperto” il solo importo di 31.000,00 euro, relativo allaprosecuzione dell’intervento agevolato A.Con la risposta all’interrogazione parlamentare 4.7.2012 n. 5-07249, l’Agenzia delle Entrate ha affermato,inoltre, che in relazione alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio, peril periodo d’imposta 2013:

• spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute dall’inizio del periodo di imposta fino al 30.6.2013per un ammontare massimo di 96.000,00 euro. Se si tratta di lavori già iniziati in anni precedenti ènecessario tenere conto delle spese sostenute;

• se alla data del 30.6.2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48.000,00euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazionedel 36%.

2.2.4 Spese sostenute nel corso del 2012L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 9.5.2013 n. 13, ha affermato che il contribuente può scegliere qualibonifici del 2012 portare in detrazione, tralasciando quelli detraibili al 36% (sostenuti prima del 26.6.2012) eprendendo in considerazione solo quelli pagati dopo, che consentono di detrarre il 50%.In sostanza, se il contribuente ha sostenuto spese agevolabili pari a 48.000,00 euro fino al 25.6.2012(esaurendo il plafond esistente prima della modifica normativa), e per 96.000,000 euro, dal 26.6.2012 al31.12.2012, questi può decidere di detrarre solo le spese sostenute successivamente al 26.6.2012, fruendo cosìdella detrazione del 50% fino all’importo di 96.000,00 euro.Nel documenti in oggetto è stato osservato che “Non sono previste disposizioni volte a limitarne l’applica-zione nell’ipotesi che un contribuente abbia già sostenuto spese agevolabili fino al 25 giugno 2012.”.Il chiarimento delle Entrate riguarda la sola scelta delle spese agevolabili al 36 o al 50% sostenute nel 2012.In generale, infatti, nel caso in cui lavori consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anniprecedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse, si dovrà tenere conto anche dellespese sostenute nei periodi d’imposta precedenti17.

Esempio n. 1Il Sig. Mario Bianchi ha sostenuto spese per interventi di ristrutturazione edilizia suddivisi nel modo che segue:

• 20.000,00 euro sono stati pagati tra l’1.1.2012 ed il 25.6.2012;• 100.000,00 euro sono stati pagati tra il 26.6.2012 ed il 31.12.2012.

Il contribuente potrà fruire della detrazione del 50% su 96.000,00 euro (limite massimo di spesa agevolabile).

17 Si veda § 2.2.3.

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Esempio n. 2Stante il chiarimento contenuto nella circ. 13/2013 dovrebbe potersi applicare la soluzione più favorevole alcontribuente anche in altri casi non specificatamente affrontati dall’Agenzia delle Entrate.Cosi, ipotizzando che il Sig. Mario Rossi abbia sostenuto spese per interventi di ristrutturazione edilizia per:

• 48.000,00 euro, pagati tra l’1.1.2012 ed il 25.6.2012;• 65.000,00 euro, pagati tra il 26.6.2012 ed il 31.12.2012.

si potrebbe ritenere che il contribuente possa usufruire della detrazione:• al 36% su 31.000,00 euro (96.000,00 euro - 65.000,00 euro);• al 50% su 65.000,00 euro18.

Esempio n. 3Un altro caso potrebbe essere quello per cui il Sig. Mario Rossi ha sostenuto spese per interventi di ristruttura-zione edilizia per:

• 60.000,00 euro, pagati tra l’1.1.2012 ed il 25.6.2012;• 20.000,00 euro, pagati tra il 26.6.2012 ed il 31.12.2012.

Di certo si potrà fruire della detrazione al 50% su 20.000,00 euro.Relativamente ai primi 60.000,00 euro, invece, secondo un’interpretazione letterale della norma secondo cui lespese sostenute a partire dall’1.1.2012 al 25.6.2012 rilevano entro il limite massimo di 48.000,00 euro,dovrebbero poter beneficiare della detrazione con l’aliquota del 36% nel limite anzidetto.I 12.000,00 euro eccedenti il vecchio plafond di 48.000,00 euro non dovrebbero essere recuperabili, ancorchésull’anno unitariamente inteso il nuovo plafond di 96.000,00 euro risulti capiente. Ciò in quanto il relativopagamento è avvenuto quando era vigente il vecchio plafond di 48.000,00 euro. Una diversa soluzione nonrisulterebbe coerente con la ratio della novità legislativa, che sembra sia quella di incentivare le nuove spese inrecuperi edilizi19.

Precedente interpretazione dell’Amministrazione finanziariaL’interpretazione fornita dalla circ. 13/E/2013 si discosta da quella data in precedenza dalla stessa Agenziadelle Entrate.Nella Guida Fiscale agosto 201220 si legge, infatti che “A seguito delle novità introdotte dal decreto leggen. 83 del 2012, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:per il periodo d’imposta 2012:

• detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di48.000 euro

• detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodod’imposta, per un ammontare massimo di 96.000 euro, al netto delle spese già sostenute alla predetta data,comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.”Inoltre, era evidenziato che “Se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontarepari o superiore a 48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d’imposta non consentiranno alcunaulteriore detrazione del 36%.”.Nello stesso senso le istruzioni per la compilazione del modello 730/2013 secondo cui “Per l’anno 2012, ladetrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 nel limite di96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno nel limite di 48.000 euro.”21.Anche nella risposta all’interrogazione parlamentare 4.7.2012 n. 5-0724922, l’Agenzia delle Entrate haprecisato che, in relazione alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio, 18 Si veda anche De Stefani L. “Si estende lo sconto del 50%”, Il Sole - 24 Ore, 14.5.2013, p. 22.19 Cfr. la risposta all’interrogazione parlamentare 4.7.2012 n. 5-07249. Si veda anche Corradin C. “Potenziamento «pro tempore» della

detrazione IRPEF sui recuperi edilizi”, Schede di Aggiornamento, 7, 2012, p. 1135 ss.20 Cfr. Zeni A. “Arriva il vademecum sull’agevolazione del 50%”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 6.9.2012.21 Cfr. Zeni A. “Mini guida per la detrazione IRPEF del 36 o 50% nel modello 730”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,

18.4.2013.22 La risposta all’interrogazione parlamentare 4.7.2012 n. 5-07249 ha precisato che “… per quanto concerne, segnatamente, la

rilevanza del limite di spesa di euro 96.000 e dell’aliquota di detrazione del 50 per cento – previsti per le spese sostenute dal 26

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per il periodo d’imposta 2012, spetta la detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25.6.2012 per unammontare massimo di 48.000,00 euro, e la detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al terminedel periodo di imposta per un ammontare massimo di 96.000,00 euro al netto delle spese già sostenute allapredetta data (comunque nei limiti di 48.000,00 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%).

Orientamento favorevole al contribuenteSecondo i chiarimenti dell’Agenzia precedenti alla circ. 13/2013, quindi, il calcolo della detrazione era certa-mente meno favorevole al contribuente.Infatti, nel caso in cui su una stessa abitazione un soggetto passivo IRPEF ha speso:

• 15.000,00 euro tra l’1.1.2012 ed il 25.6.2012,• 88.000,00 euro tra il 26.6.2012 ed il 31.12.2012,

i primi 15.000,00 euro spesi risultavano detraibili al 36%, mentre i secondi 88.000,00 euro spesi eranodetraibili al 50% per 81.000,00 (96.000,00 – 15.000,00) euro.La detrazione IRPEF totale sarebbe ammontata a 45.900,00 euro (5.400,00 euro + 40.500,00 euro).Dopo i chiarimenti della circ. 13/2013, invece, partendo dallo stesso esempio la detrazione IRPEF totaleammonta a 46.880,00 euro (2.880,00 euro + 44.000,00 euro), in quanto 88.000,00 euro sono detraibili al 50%,mentre i rimanenti 8.000,00 lo sono al 36%.La convenienza fiscale del recente orientamento dell’Amministrazione finanziaria aumenta ancora di piùall’aumentare delle spese sostenute dall’1.1.2012 al 25.6.2012.Così, nel caso prospettato dalla circ. in oggetto, nel caso in cui su una stessa abitazione un soggetto passivoIRPEF ha speso:

• 48.000,00 euro tra l’1.1.2012 ed il 25.6.2012,• 96.000,00 euro tra il 26.6.2012 ed il 31.12.2012,

la convenienza fiscale ammonta a 6.720,00 euro.Ciò in quanto, secondo gli ultimi chiarimenti sono detraibili al 50% 96.000,00 euro (per i quali la detrazionetotale ammonta a 48.000,00 euro), mentre stando alle “vecchie” precisazioni ai primi 48.000,00 euro si dovevaapplicare l’aliquota del 36% ed ai secondi 48.000,00 euro (96.000,00 – 48.000,00) quella del 50% (ladetrazione IRPEF totale ammontava a 41.280,00 euro).Nel caso in cui sia già stato presentato il modello 730/2013 senza tenere conto del nuovo chiarimento, piùfavorevole, dell’Agenzia delle Entrate, si ricorda che il contribuente può:

giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e fino al 30 giugno 2013 – occorre evidenziare che l’articolo 11, comma1, del decreto-legge n. 83 rinvia alle disposizioni dell’articolo 16-bis del TUIR, comportando che il computo dei suddetti limiti vadaeffettuato distintamente per periodo di imposta, facendo comunque salvo, tra l’altro, quanto previsto dal comma 4 del medesimoarticolo 16-bis in caso di prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti.In altri termini, è da ritenersi che al contribuente:• per il periodo d’imposta 2012, spetti la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 per un

ammontare massimo di 48.000 euro, e la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine delperiodo di imposta per un ammontare massimo di 96.000 euro al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunquenei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36 per cento;

• per il periodo d’imposta 2013, spetti la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute dall’inizio del periodo di imposta finoal 30 giugno 2013 per un ammontare massimo di 96.000 euro, tenendo conto – in caso di mera prosecuzione dei lavori – delle spese sostenute negli anni precedenti. Se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari osuperiore a 48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del36 per cento”.

Sostanzialmente allineato appare lo studio del Consiglio nazionale del Notariato 129-2012/T, ove si rileva che “In alcuni casi ilcontribuente potrebbe aver effettuato una parte dei pagamenti entro la data del 25 giugno ed aver corrisposto il saldo dopo taledata. Il calcolo della detrazione potrebbe quindi rivelarsi più complicato del previsto. Il conteggio dovrà essere effettuato utiliz-zando un duplice criterio. Infatti, per i pagamenti effettuati nel primo periodo la detrazione dovrà essere sempre applicata nellamisura del 36 per cento ed il limite di spesa è di 48.000 euro. Conseguentemente se l’importo complessivo dei bonifici effettuatidurante tale periodo fosse pari a 60.000 euro, il contribuente perderebbe il diritto a fruire della detrazione sugli ulteriori 12.000euro di spesa. Successivamente si dovrà procedere a verificare l’importo delle spese effettivamente pagate dopo l’entrata in vigoredel D.L. n. 83/2012. Su questa ulteriore quota si applicherà la detrazione del 50 per cento fino ad un importo massimo di 96.000euro. La somma massima su cui commisurare la detrazione, per i lavori iniziati prima e terminati dopo il 26 giugno 2012, non puòmai superare il limite di 96.000 euro. In pratica non sarebbe corretto sommare il precedente limite di 48.000 euro, con quello nuovo(temporaneo) di 96.000 euro”.

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• presentare entro il 25.10.2013 il modello 730 integrativo, con la relativa documentazione (indicando ilcodice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio)23;

• presentare, in alternativa, il modello UNICO PF entro il termine di presentazione della dichiarazionedei redditi relativa al periodo d’imposta successivo24.

2.3 TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE IN CASO DI DECESSO DEL CONDUTTOREL’Agenzia delle Entrate ha confermato che in caso di decesso del contribuente, la detrazione si trasmette perintero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene25.Con la circ. 13/2013 in oggetto, inoltre, è stato precisato che nell’ipotesi di decesso del conduttore di un immo-bile che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le rate residue della detrazione spettanoall’erede che subentra nel contratto di affitto e che conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.Soltanto l’erede del conduttore deceduto, che subentri nel contratto di locazione e prenda possesso materiale ediretto dell’immobile oggetto di intervento agevolato, quindi, ha il diritto di detrarre le rate residue della detra-zione de qua.Si ricorda a tal proposito che l’art. 2 co. 5 della L. 27.12.2002 n. 289, sostanzialmente replicato dall’art. 16-bisco. 8 del TUIR26, ha determinato il superamento delle indicazioni fornite dalla C.M. 12.5.2000 n. 95/E(§ 2.1.12), ove si affermava che il diritto alla detrazione fosse direttamente fruibile dagli eredi, pro quota, perl’intero importo, a partire dall’anno del decesso, senza che si rendesse necessario indicare la detrazione nelladichiarazione dei redditi presentata per il “de cuius”.La circ. Agenzia delle Entrate 10.6.2004 n. 24 (§ 1.1) ha poi precisato che tale modalità di subentro nel dirittoalla detrazione si verifica solo rispetto all’erede assegnatario che abbia l’immediata e libera disponibilità delbene, a prescindere dalla circostanza che l’immobile sia destinato o meno ad abitazione principale.In pratica, il diritto alla detrazione:

• si mantiene in capo all’erede anche se questi utilizza l’immobile come “seconda casa”;• viene meno qualora l’immobile sia concesso in locazione o in comodato27.

Si ricorda, inoltre, che:• se la detenzione dell’immobile viene esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione può essere

ripartita tra gli stessi in parti uguali (circ. Agenzia delle Entrate 5.3.2003 n. 15);• l’utilizzo della detrazione residua non è consentito al coniuge che abbia rinunciato all’eredità e

mantenga sull’immobile il solo diritto di abitazione, in quanto tale soggetto non può essere consideratoun “erede”, ma solo un “legatario ex lege” (circ. Agenzia delle Entrate 10.6.2004 n. 24).

2.4 TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LAVORI SUPERIORI A 51.645,69 EUROL’art. 1 co. 1 lett. d) del DM 18.2.98 n. 41 stabilisce che, per i lavori il cui importo complessivo sia superiorea 51.645,69 euro (100.000.000 di lire), per beneficiare della detrazione deve essere trasmessa all’Amministra-zione finanziaria una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato iscrittonell’albo degli ingegneri, architetti o geometri.L’art. 4 del citato DM prevede che la detrazione non sia riconosciuta in caso di violazione di quanto previstodall’art. 1 co. 1.

23 Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (CAF, professionista), anche se il modello precedente era stato

presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico.24 Si veda la Parte III dell’Annuario dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al 16.5.2013.25 Cfr. l’art. 2 co. 5 della L. 27.12.2002 n. 289 e, a regime, in senso del tutto analogo, l’art. 16-bis co. 8 del TUIR. Si vedano anche le circ.

Agenzia delle Entrate 5.3.2003 n. 15.26 Di conseguenza esplica efficacia anche per i periodi di imposta successivi al 31.12.2011. Il citato co. 8 dell’art. 16-bis del TUIR

recita testualmente: “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 ladetrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti,all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale sitrasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”.

27 Conforme la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2011 n. 20 (§ 2.2), ove si rileva che, con la concessione dell’immobile in comodato,l’erede comodante si spoglia della detenzione del bene a vantaggio del comodatario, giusta art. 1803 ss. c.c., con conseguente perditadel diritto alla detrazione in relazione alle spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.

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Tuttavia, nonostante l’obbligo sia ancora previsto dall’art. 1 co. 1 lett. d) del DM 41/98, l’Agenzia delleEntrate, con la circ. 23.4.2010 n. 21 (§ 1.1) ha chiarito che il mancato invio della dichiarazione non comportapiù il disconoscimento del diritto alla detrazione.Ciò in quanto, dall’anno 2003, il plafond di spesa rilevante, ai fini del calcolo della detrazione, è passato da77.468,53 euro a 48.000,00 euro, e risulta quindi inferiore alla soglia dei 51.645,69 euro.Più specificatamente, la citata circ. 21/2010 ha precisato che l’omesso invio della comunicazione:

• comporta la decadenza dall’agevolazione, se la detrazione è fatta valere riguardo a spese sostenute finoal 2002;

• viceversa, lascia impregiudicato il diritto alla detrazione, se la detrazione era fatta valere riguardo aspese sostenute dal 200328.

Ciò premesso, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, in conseguenza dell’aumento, ad opera dell’art. 11del DL 83/2012, a 96.000,00 euro29 del limite di spesa detraibile per le spese sostenute dal 26.6.2012 al30.6.2013, torni ad essere obbligatorio l’adempimento in questione.La Direzione Centrale Normativa ha precisato che, nonostante il tetto di spesa detraibile sia temporaneamentepassato da 48.000,00 a 96.000,00 euro, non deve più essere effettuata alcuna comunicazione all’Am-ministrazione finanziaria in quanto il provvedimento Agenzia delle Entrate 2.11.2011 n. 14964630, tra idocumenti da conservare non richiede più la sopracitata dichiarazione31.L’Agenzia, inoltre, ha osservato che l’art. 7 co. 2 lett. q) del DL 70/2011, modificando il DM 41/98, ha abolitol’obbligo di trasmissione della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (COP)e l’ha sostituita con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell’immo-bile32 e, se i lavori sono effettuati dal detentore (e non il possessore), degli estremi di registrazione dell’attoche ne costituisce titolo.La disposizione demandava ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il n. 149646 appunto,l’individuazione dei documenti da conservare ed esibire su richiesta degli uffici per il controllo delladetrazione; provvedimento che, come si è detto, non menziona la dichiarazione di esecuzione dei lavori tra idocumenti da conservare ed esibire in seguito a controlli al fine di fruire dell’agevolazione.

28 Dallo stesso anno deve quindi ritenersi implicitamente superata la disposizione di cui all’art. 4 del DM 18.2.98 n. 41, nel punto in cui

prevede la decadenza dal diritto alla detrazione qualora, superato l’importo di euro 51.645,69 di spesa, non venga inviata la relativacomunicazione.

29 Il limite di spesa è stato nuovamente innalzato al di sopra della predetta soglia di 51.645,69 euro prevista per l’invio della co-municazione.

30 Si veda anche Zeni A. “Obbligo di conservazione della documentazione per la detrazione del 36%”, Il Quotidiano del Commer-cialista, www.eutekne.info, 4.11.2011.

31 Il provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2011 n. 149646 stabilisce che: “I soggetti che, ai fini dell’imposta sul reddito delle personefisiche, intendono avvalersi della detrazione di imposta di cui all’art. della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono tenuti a conservareed esibire, a richiesta degli Uffici, i sottoindicati documenti:1) Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare(Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo perla realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazionesostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essererientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa ediliziavigente.2) Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.3) Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta [n.d.r. cfr. Zeni A. “Per il bonus del 36%, vannoconservate le ricevute di pagamento dell’ICI”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 20.6.2012].4) Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edificiresidenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese.5) In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso delpossessore all’esecuzione dei lavori.6) Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoriasecondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.7) Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.8) Ricevute dei bonifici di pagamento.”.

32 Si veda anche Zeni A. “Dati catastali in dichiarazione per il 36%”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 10.2.2012.

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3 CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEL 55% PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONEENERGETICA

In materia di detrazione IRPEF/IRES del 55%, i chiarimenti contenuti nella circ. 13/2013 in oggetto, riguardano esclusivamente la comunicazione di ultimazione dei lavori da inviare all’ENEA.

L’art. 1 co. 344 - 349 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto una detrazione d’imposta(IRPEF/IRES), pari al 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007, in relazione a talune tipologie diinterventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.L’agevolazione è stata oggetto di ripetute proroghe da parte di successivi provvedimenti.Da ultimo, con il c.d. “decreto crescita e sviluppo” (art. 11 co. 2 e 3 del DL 22.6.2012 n. 83, conv. con modi-ficazioni dalla L. 7.8.2012 n. 134) è stata disposta:

• la proroga alle spese sostenute fino al 30.6.201333 della detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualifi-cazione energetica degli edifici (rimangono fermi i limiti massimi di spesa stabiliti dai co. 344, 345, 346 e347 dell’art. 1 della L. 296/2006 a seconda della tipologia dell’intervento34);

• l’applicabilità immediata (dall’1.1.2012) della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi agli interventi dicui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, vale a dire alle opere finalizzate al conseguimento di risparmienergetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnova-bili di energia, effettuate anche in assenza di lavori edilizi.

3.1 COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI ALL’ENEAIn materia di detrazione IRPEF/IRES del 55%, i chiarimenti contenuti nella circ. 13/2013 in oggetto, riguarda-no esclusivamente la comunicazione di ultimazione dei lavori da inviare all’ENEA.Il contribuente, infatti, deve trasmettere all’ENEA35:

• i dati contenuti nella certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, overichiesti, utilizzando il modello conforme all’Allegato A al DM 19.2.2007;

• per gli interventi di miglioramento dell’isolamento termico attuati mediante la sostituzione di finestrecomprensive di infissi, ovvero per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, lascheda informativa di cui all’Allegato F al DM 19.2.2007, introdotta dal DM 7.4.2008;

• per gli altri interventi realizzati, la scheda informativa di cui all’Allegato E al DM 19.2.2007.

Termine di trasmissione della comunicazione e rettifica di quella precedentemente inviataLa trasmissione all’ENEA deve avvenire:

• entro 90 giorni dalla fine dei lavori36,37; 33 Secondo indiscrezioni potrebbe essere al vaglio del Consiglio dei Ministri un ulteriore differimento dell’agevolazione del 55%.34Cfr. Zeni A. “Non cambiano gli importi massimi per il bonus del 55%”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,

24.7.2012.35 Si ricorda che la procedura di trasmissione dei documenti all’ENEA si effettua tramite il portale Internet:

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/edilizia/incentivi/detrazioni-fiscali-55.aspx.La procedura consiste in diverse fasi:• registrazione (solo per il primo accesso);• accesso al sistema;• inserimento dei dati del beneficiario della detrazione;• inserimento degli immobili oggetto dell’intervento;• creazione di nuove pratiche di detrazione;• compilazione degli allegati;• verifica dei dati inseriti;• invio on line della documentazione, con la possibilità di stamparla.

36 Al riguardo, dalla ris. Agenzia delle Entrate 11.9.2007 n. 244 (risposta al quesito n. 3) si desume che i 90 giorni di tempo necessariper l’invio della documentazione all’ENEA decorrono dalla data del c.d. “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento (o imomenti) di effettuazione dei pagamenti.La circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21 (§ 3.1) ha poi chiarito che, qualora il collaudo non sia necessario in considerazione deltipo d’intervento svolto (es. sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori può essere comprovata dalla docu-mentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori, mentre non è ritenuta valida una mera autocertificazione resa dalcontribuente.

37 Si veda anche Zeni A. “Comunicazione per il 55% entro il 2 aprile”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,15.2.2013.

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• di regola, in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it;• in alternativa (ma in subordine) alla trasmissione telematica, a mezzo raccomandata con ricevuta

semplice indirizzata ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, viaAnguillarese n. 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento “Detrazionifiscali – riqualificazione energetica”; la spedizione cartacea può essere utilizzata solo qualora lacomplessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili on linedall’ENEA.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 13/2013, ha precisato che:• per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta (2012 e 2013) e relativi al medesimo interven-

to, la trasmissione all’ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale vaeffettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere entro il30.6.2013 (termine entro cui, salvo ulteriori proroghe, deve essere sostenuta la spesa per poter goderedella detrazione38);

• per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013, la scheda informativa va inviataall’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momentodell’invio. In caso di ulteriori spese, relative allo stesso intervento, sostenute dopo l’invio della schedainformativa all’ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa non oltreil termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata indetrazione (ad esempio, se l’ulteriore spesa è sostenuta da una persona fisica nel 2013, la rettifica dellascheda informativa dovrà essere inviata entro settembre 2014)39.

EsempioAd esempio, nel caso in cui una persona fisica abbia sostenuto ulteriori spese nel 2013 relative ad un interven-to che si è concluso nel 2012 e per il quale è già stata trasmessa la documentazione all’ENEA, sarà possibileintegrare detta documentazione entro il 30.9.2014.

3.2 MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL’ENEA - SANATORIA (REMISSIONE “IN BONIS”)La sanatoria per l’omissione di comunicazioni e adempimenti indispensabili per fruire di benefici fiscali (c.d.“remissione in bonis”), introdotta dal decreto semplificazioni fiscali (art. 2 co. 1 del DL 16/201240), in vigore dal2.3.2012, è applicabile anche alla detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energeticadegli edifici esistenti, in relazione all’omesso invio della documentazione all’ENEA, entro il termine di 90 giornidalla fine dei lavori.

38 Come evidenziato dall’Agenzia entro il 30.6.2013, salvo proroghe, devono essere pagate le spese, ma i lavori non devono

necessariamente concludersi entro tale data.39 Si ricorda che già la circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21 aveva chiarito che gli errori od omissioni nella compilazione della

scheda informativa e dell’attestato di qualificazione energetica trasmessi all’ENEA possono essere corretti anche successivamente altermine previsto per l’invio (90 giorni dal collaudo) mediante l’inoltro telematico di una nuova comunicazione che annulli esostituisca quella precedentemente trasmessa. La comunicazione in rettifica deve essere inviata entro il termine di presentazionedella dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.Non occorre invece procedere ad alcuna rettifica della scheda informativa nell’ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso daquello dell’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti.In questo caso è sufficiente che ciascun soggetto che intende avvalersi della detrazione sia in possesso dei documenti attestanti ilsostenimento dell’onere e la misura in cui è stato effettivamente sostenuto. Cfr. Spina S. “La detrazione del 55% non decade se nonsi comunicano i lavori «a cavallo»“, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 24.4.2010.

40 Nello specifico, l’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 ha stabilito che non è preclusa la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso aregimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale nontempestivamente eseguiti, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altreattività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Per beneficiare delregime agevolato, inoltre, il contribuente deve:• avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;• effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione

utile;• versare contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 471,

mediante il modello F24.

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In tal senso si sono espresse l’ENEA, come si legge nella FAQ 7041 aggiornata al 2.4.2013, e l’Agenzia delleEntrate, nella circ. 9.5.2013 n. 13 (§ 2.1).L’ENEA, infatti, aveva già fatto proprio quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 28.9.2012 n. 38 aifini delle imposte dirette, questo anche a seguito di parere formale comunicato dall’Agenzia delle Entrate allastessa ENEA in data 15.3.2013.In altre parole, come confermato dall’ENEA prima e dall’Agenzia delle Entrate poi, il contribuente non perde ildiritto a fruire dell’agevolazione in discorso, sempreché le condizioni stabilite dalla norma siano soddisfatte.Per sanare l’omesso invio della documentazione, è necessario:

• che non siano iniziate attività di controllo;• che sussistano i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa vigente;• effettuare l’adempimento richiesto (invio della comunicazione all’ENEA) entro il termine di presenta-

zione della prima dichiarazione utile (deve intendersi tale la prima dichiarazione dei redditi il cuitermine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione);

• versare entro la suddetta data la sanzione di 258,00 euro, di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97 (in F24 conil codice tributo 8114, ma senza compensazione).

EsempioAd esempio, se il termine per inviare la scheda informativa all’ENEA scade il 30.6.2013 l’adempimento deveessere effettuato entro il 30.9.2013.Se il termine per inviare la scheda informativa all’ENEA, invece, scade il 3.10.2013 l’adempimento deveessere effettuato entro il 30.9.2014.

Primo anno di applicazioneRibadendo quanto precisato nella circ. 28.9.2012 n. 38, nella circ. 13/2013 l’Agenzia delle Entrate ha ricordatoche, in sede di prima applicazione della norma, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi era il31.12.2012 per:

• le irregolarità sanabili nel 2012;• gli adempimenti omessi nel 2011 dai contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:

“Si tratta, in particolare, delle irregolarità per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto leggen. 16 del 2012 (ossia il 2 marzo 2012), fosse scaduto il termine di presentazione della primadichiarazione utile … ma non fosse ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazioneriguardante il periodo d’imposta nel quale l’adempimento era stato omesso”42.

3.3 COMUNICAZIONI ALL’ENEA ERRONEAMENTE ANNULLATEIn relazione alle schede informative da inviare all’ENEA che sono state erroneamente annullate o daitecnici o dai beneficiari dell’agevolazione, l’Agenzia ha precisato che:

• le comunicazioni non possono essere ripristinate e non possono ritenersi valide;• l’invio della scheda può essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclu-

sione dei lavori;• l’eventuale nuovo invio oltre i 90 giorni può comunque essere effettuato sulla base della c.d. “remis-

sione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 di cui si è detto.

3.4 COMUNICAZIONI ALL’ENEA COMPILATE MA NON INVIATEPuò accadere, inoltre, che la scheda informativa all’ENEA sia stata correttamente compilata, ma che ilcontribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio della stessa.In tal caso la richiesta di detrazione è considerata valida se il mancato invio è riconducibile:

• a problemi tecnici del sistema informatico,• oppure, a cause imputabili all’ENEA.

41 Cfr. Zeni A. “Bonus del 55% anche senza invio della documentazione all’ENEA”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info,

26.6.2012.42 Si veda anche Spagnol E. “Ambito applicativo dell’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (c.d. «remissione in bonis»)”, Schede di Aggiornamen-

to, 11, 2012, p. 1737 ss.

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In caso contrario, ovverosia nel caso in cui il mancato invio non sia imputabile alle cause citate, è semprepossibile inviare la comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori oppure successivamente, se ancora neitermini, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis43.

43 Come rilevato dall’ENEA, in risposta alla FAQ 8.5.2012 n. 2, “effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da ENEA

una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale IDentificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio.Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o nonconforme”. L’ENEA ha ricordato che, nel caso in cui dal sito Internet www.enea.it non si riesca a trasmettere la pratica, è possibileinviare la documentazione tramite raccomandata all’indirizzo ENEA, U.T. Efficienza Energetica, Via Anguillarese 301, 00123Roma, iscrivendo sulla busta la dicitura “Detrazioni fiscali 55%. Anno ...”, inserendo l’anno in cui si è completato il lavoro.