Ddl Buona Scuola in discussione al Parlamento

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DISEGNO DI LEGGE __ CAPO I FINALITÀ ART. 1. (Oggetto e finalità). 1. La presente legge disciplina l’auto- nomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria, allo scopo di garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie in- novative e al coordinamento con il conte- sto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il po- tenziamento della conoscenza e delle com- petenze degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio. CAPO II AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZ- ZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA ART. 2. (Autonomia scolastica e offerta formativa). 1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, nelle more della revisione del quadro normativo di attuazione dell’arti- colo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per ga- rantire un’efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e mate- riali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo stu- Atti Parlamentari 89 Camera dei Deputati 2994 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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DISEGNO DI LEGGE__

CAPO I

FINALITÀ

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge disciplina l’auto-nomia delle istituzioni scolastiche, anchein relazione alla dotazione finanziaria, alloscopo di garantire la massima flessibilità,diversificazione, efficienza ed efficacia delservizio scolastico, nonché all’integrazionee al miglior utilizzo delle risorse e dellestrutture, all’introduzione di tecnologie in-novative e al coordinamento con il conte-sto territoriale. In tale ambito, l’istituzionescolastica effettua la programmazionetriennale dell’offerta formativa per il po-tenziamento della conoscenza e delle com-petenze degli studenti e per l’aperturadella comunità scolastica al territorio.

CAPO II

AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZ-ZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

ART. 2.

(Autonomia scolastica e offerta formativa).

1. Al fine di dare piena attuazione alprocesso di realizzazione dell’autonomia edi riorganizzazione dell’intero sistema diistruzione, nelle more della revisione delquadro normativo di attuazione dell’arti-colo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,e successive modificazioni, è rafforzata lafunzione del dirigente scolastico per ga-rantire un’efficiente gestione delle risorseumane, finanziarie, tecnologiche e mate-riali, fermi restando i livelli unitari enazionali di fruizione del diritto allo stu-

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dio nonché gli elementi comuni dell’interosistema scolastico pubblico. È istituito l’or-ganico dell’autonomia, funzionale alle esi-genze didattiche, organizzative e proget-tuali delle istituzioni scolastiche comeemergenti dal piano triennale di cui alpresente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, perinnalzare il livello generale delle compe-tenze e per assicurare la migliore offertaformativa e didattica agli alunni e aglistudenti, le istituzioni scolastiche effet-tuano le proprie scelte in merito agliinsegnamenti e alle attività curricolari,extracurricolari, educative e organizzativee individuano il proprio fabbisogno diattrezzature e di infrastrutture materiali,nonché di posti dell’organico dell’autono-mia di cui all’articolo 6.

3. Le istituzioni scolastiche individuanoil fabbisogno di posti dell’organico dell’au-tonomia, in relazione all’offerta formativache intendono realizzare, nel rispetto delmonte orario degli insegnamenti e tenutoconto della quota di autonomia dei cur-ricoli e degli spazi di flessibilità, nonché inriferimento a iniziative di potenziamentodell’offerta formativa e delle attività pro-gettuali, per il raggiungimento dei seguentiobiettivi:

a) valorizzazione e potenziamentodelle competenze linguistiche, con partico-lare riferimento all’italiano, nonché alla lin-gua inglese, mediante utilizzo della metodo-logia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenzematematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenzenella musica e nell’arte;

d) potenziamento delle conoscenze edelle competenze in materia di diritto e dieconomia, inclusa la conoscenza dei prin-cìpi e delle azioni di cittadinanza attiva;

e) sviluppo di comportamenti respon-sabili ispirati alla conoscenza e al rispettodella legalità, della sostenibilità ambien-tale, dei beni e delle attività culturali e deibeni paesaggistici;

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f) alfabetizzazione all’arte, alle tecni-che e ai media di produzione e diffusionedelle immagini;

g) potenziamento delle discipline mo-torie e sviluppo di comportamenti ispiratia uno stile di vita sano, con particolareriferimento all’alimentazione, all’educa-zione fisica e allo sport;

h) sviluppo delle competenze digitalidegli studenti, con particolare riguardo alpensiero computazionale, all’utilizzo cri-tico e consapevole dei social network e deimedia nonché alla produzione e ai legamicon il mondo del lavoro;

i) iniziative per il contrasto dei fe-nomeni della dispersione scolastica e delladiscriminazione e garanzia della più am-pia inclusione scolastica;

l) valorizzazione della scuola intesacome comunità attiva, aperta al territorioe in grado di sviluppare e aumentarel’interazione con le famiglie e con lacomunità locale, comprese le organizza-zioni del terzo settore e le imprese;

m) apertura pomeridiana delle scuolee riduzione del numero di alunni e distudenti per classe;

n) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

o) valorizzazione di percorsi forma-tivi individualizzati e coinvolgimento deglialunni e degli studenti;

p) individuazione di percorsi e disistemi funzionali alla premialità e allavalorizzazione del merito degli alunni edegli studenti;

q) alfabetizzazione e perfeziona-mento della lingua italiana per gli alunnistranieri, anche mediante l’attivazione dicorsi opzionali di lingua e la dotazione dilaboratori linguistici anche in rete.

4. Per l’attuazione degli obiettivi di cuial comma 3, le istituzioni scolastiche pre-dispongono, entro il mese di ottobre del-l’anno scolastico precedente al triennio diriferimento, il piano triennale dell’offerta

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formativa che contiene anche la program-mazione delle attività formative rivolte alpersonale docente e la quantificazionedelle risorse per la realizzazione dell’of-ferta formativa di cui al comma 2.

5. L’ufficio scolastico regionale valutala proposta di piano triennale dell’offertaformativa presentata dai dirigenti scola-stici in termini di compatibilità economi-co-finanziaria e di coerenza con gli obiet-tivi di cui al comma 3, sulla base dellerisorse disponibili a legislazione vigente.

6. Il piano triennale dell’offerta forma-tiva, all’esito della valutazione di cui alcomma 5, è comunicato al Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,che verifica il rispetto degli obiettivi di cuial comma 3 e conferma le risorse desti-nabili alle infrastrutture materiali e ilnumero di posti dell’organico dell’autono-mia effettivamente attivabili, nel limitedelle risorse disponibili. Le istituzioni sco-lastiche, entro il mese di febbraio, aggior-nano conseguentemente il piano triennale,che diviene efficace.

7. Il Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, con proprio decreto,provvede al finanziamento delle istituzioniscolastiche per la realizzazione degli obiet-tivi con riferimento ai diversi ordini egradi di istruzione, nei limiti delle risorsedisponibili a legislazione vigente.

8. Il piano triennale dell’offerta forma-tiva, in aggiunta a quanto previsto per ilpiano dell’offerta formativa ai sensi del-l’articolo 3 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8marzo 1999, n. 275, indica:

a) il fabbisogno dei posti comuni e disostegno dell’organico dell’autonomia,sulla base del monte orario degli insegna-menti, anche utilizzando la quota di au-tonomia dei curricoli e gli spazi di flessi-bilità, nonché del numero di alunni condisabilità, ferma restando la possibilità diistituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il po-tenziamento dell’offerta formativa;

c) il fabbisogno di infrastrutture e diattrezzature materiali.

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9. Il piano triennale dell’offerta forma-tiva è elaborato dal dirigente scolastico,sentiti il collegio dei docenti e il consigliod’istituto nonché con l’eventuale coinvol-gimento dei principali soggetti economici,sociali e culturali del territorio.

10. Le istituzioni scolastiche assicuranola piena trasparenza e pubblicità dei pianitriennali dell’offerta formativa, anche alfine di permettere una valutazione com-parativa da parte degli studenti e dellefamiglie, che sono pubblicati nel Portale dicui all’articolo 14, comma 1. Sono altresìivi pubblicate tempestivamente eventualirevisioni del piano triennale.

11. I dirigenti scolastici, definito il pianotriennale dell’offerta formativa ai sensi delcomma 6, scelgono il personale da asse-gnare ai posti dell’organico dell’autonomia,con le modalità di cui all’articolo 7.

12. Le istituzioni scolastiche, nel limitedelle risorse disponibili, realizzano i pro-getti inseriti nei piani triennali dell’offertaformativa, anche utilizzando le risorse dicui all’articolo 5, comma 6, e all’articolo 6.

13. Per l’anno scolastico 2015/2016, ildirigente scolastico individua i docenti dadestinare all’organico dell’autonomia dicui all’articolo 6 dell’istituzione scolasticadi riferimento, scegliendoli dal ruolo di cuiall’articolo 7, a seguito dell’immediata pre-disposizione di una stima del fabbisognonecessario, redatta sentiti il collegio deidocenti e il consiglio d’istituto. Tale stimaconfluisce nel successivo piano triennaledell’offerta formativa.

14. L’insegnamento della lingua inglesenella scuola primaria è assicurato utiliz-zando, nell’ambito delle risorse finanziarieo di organico disponibili, docenti di madrelingua o abilitati all’insegnamento nellarelativa classe di concorso in qualità dispecialisti, ovvero mediante il ricorso allafornitura di appositi servizi.

15. L’insegnamento della musica e del-l’educazione fisica nella scuola primaria èassicurato, nel limite dell’organico dispo-nibile, avvalendosi di docenti abilitati nellerelative classi di concorso, anche in ruoloin altri gradi di istruzione, in qualità dispecialisti.

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16. Il Fondo per il funzionamento delleistituzioni scolastiche statali, di cui all’arti-colo 1, comma 601, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e successive modificazioni, èincrementato di euro 126 milioni annui dal-l’anno 2016 fino all’anno 2021.

ART. 3.

(Percorso formativo degli studenti).

1. Al fine di soddisfare pienamente leesigenze didattiche e formative persona-lizzate degli studenti, le scuole secondariedi secondo grado, nell’ambito del pianotriennale di cui all’articolo 2, introduconoinsegnamenti opzionali, ulteriori rispetto aquelli già previsti dai quadri orari per lospecifico grado, ordine e opzione di istru-zione. Tali insegnamenti, attivati dalle isti-tuzioni scolastiche nell’ambito delle risorsefinanziarie disponibili a legislazione vi-gente e dei posti di organico dell’autono-mia assegnati sulla base dei piani triennalidi cui all’articolo 2, sono parte del per-corso dello studente e sono inseriti nelcurriculum dello studente che ne indivi-dua il profilo associandolo a un’identitàdigitale e raccoglie tutti i dati utili ancheai fini dell’orientamento e dell’accesso almondo del lavoro, relativi al percorso deglistudi, alle competenze acquisite, alle even-tuali scelte degli insegnamenti opzionali,alle esperienze formative anche in alter-nanza scuola-lavoro e alle attività cultu-rali, sportive e di volontariato, svolte inambito extrascolastico.

2. Il dirigente scolastico può indivi-duare percorsi formativi e iniziative direttia garantire un maggiore coinvolgimentodegli studenti nonché una valorizzazionedel merito scolastico e dei talenti, utiliz-zando anche finanziamenti esterni, com-presi quelli derivanti da sponsorizzazioni,fermi restando gli obblighi di trasparenzadelle procedure.

3. Le istituzioni scolastiche inserisconoil curriculum di ciascuno studente nel Por-tale unico di cui all’articolo 14, comma 1.

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ART. 4.

(Scuola, lavoro e territorio).

1. Al fine di incrementare le opportu-nità di lavoro degli studenti, i percorsi dialternanza scuola-lavoro di cui al decretolegislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono at-tuati negli istituti tecnici e professionaliper una durata complessiva nel secondobiennio e nell’ultimo anno del percorso distudi di almeno 400 ore e nei percorsiliceali per una durata complessiva di al-meno 200 ore nel triennio. Le disposizionidel periodo precedente si applicano apartire dalle classi terze attivate nell’annoscolastico successivo alla data di entrata invigore della presente legge. I percorsi dialternanza sono inseriti nei piani triennalidi cui all’articolo 2.

2. All’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo leparole: « ivi inclusi quelli del terzo set-tore, » sono inserite le seguenti: « o con gliordini professionali, ovvero con enti chesvolgono attività afferenti al patrimonioartistico, culturale e ambientale, ».

3. L’alternanza può essere svolta du-rante la sospensione delle attività didatti-che nonché con la modalità dell’impresaformativa simulata.

4. All’articolo 5, comma 4-ter, del de-creto-legge 12 settembre 2013, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2013, n. 128, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Ai fini dell’attua-zione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio edi didattica in laboratorio, con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, di concerto con il Ministrodel lavoro e delle politiche sociali e con ilMinistro per la semplificazione e la pub-blica amministrazione nel caso di coinvol-gimento di enti pubblici, sentito il Forumnazionale delle associazioni studenteschedi cui all’articolo 5-bis del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 10 ottobre 1996, n. 567, è adottatoun regolamento, ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,

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n. 400, con cui è definita la Carta deidiritti e dei doveri degli studenti in alter-nanza scuola-lavoro, concernente i diritti ei doveri degli studenti della scuola secon-daria di secondo grado impegnati nei per-corsi di formazione di cui all’articolo 4della legge 28 marzo 2003, n. 53, comedefiniti dal decreto legislativo 15 aprile2005, n. 77 ».

5. Le scuole secondarie di secondogrado svolgono attività di formazione inmateria di tutela della salute e della si-curezza nei luoghi di lavoro, nei limitidelle risorse disponibili, mediante l’orga-nizzazione di corsi rivolti agli studentiinseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto dispo-sto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81.

6. A decorrere dall’anno scolastico suc-cessivo alla data di entrata in vigore dellapresente legge, gli studenti, a partire dalsecondo anno dei percorsi di istruzionesecondaria di secondo grado, possono svol-gere periodi di formazione in aziendaattraverso la stipulazione di contratti diapprendistato per la qualifica e per ildiploma professionale, anche tenuto contodi quanto previsto dal decreto legislativoadottato ai sensi dell’articolo 1, comma 7,della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Atale fine, è abrogato il comma 2 dell’ar-ticolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre2013, n. 104, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,e successive modificazioni. Sono fatti salvi,fino alla loro conclusione, i programmisperimentali per lo svolgimento di periodidi formazione in azienda già attivati.

7. Per le finalità di cui al presentearticolo nonché per l’assistenza tecnica eper il monitoraggio dell’attuazione delleattività ivi previste, è autorizzata la spesadi euro 100 milioni a decorrere dall’anno2016. Le risorse sono ripartite tra leistituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo2, comma 7.

8. Il dirigente scolastico individua leimprese e gli enti pubblici e privati dispo-nibili all’attivazione dei percorsi di cui alpresente articolo e stipula apposite con-venzioni anche finalizzate a favorire

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l’orientamento scolastico e universitariodello studente. Analoghe convenzioni pos-sono essere stipulate con musei, istituti eluoghi della cultura nonché con gli ufficicentrali e periferici del Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo.

ART. 5.

(Innovazione digitale edidattica laboratoriale).

1. Al fine di sviluppare e di migliorarele competenze digitali degli studenti, ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca adotta il Piano nazionalescuola digitale, in sinergia con la program-mazione europea e regionale e con ilProgetto strategico nazionale per la bandaultra larga.

2. A decorrere dall’anno scolastico suc-cessivo alla data di entrata in vigore dellapresente legge, le istituzioni scolastichepromuovono, all’interno dei piani triennalidi cui all’articolo 2 e in collaborazione conil Ministero dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca, azioni coerenti con lefinalità, i princìpi e gli strumenti previstinel Piano nazionale scuola digitale di cuial comma 1.

3. Il Piano nazionale scuola digitalepersegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allosviluppo delle competenze digitali deglistudenti, anche attraverso la collabora-zione con università, associazioni, organi-smi del terzo settore e imprese, nel ri-spetto dell’obiettivo di cui all’articolo 2,comma 3, lettera h);

b) potenziamento degli strumenti di-dattici e laboratoriali necessari a miglio-rare la formazione e i processi di inno-vazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativie tecnologici per favorire la governance, latrasparenza e la condivisione di dati, non-ché lo scambio di informazioni tra diri-genti, docenti e studenti e tra istituzioniscolastiche ed educative e articolazioni

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amministrative del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca;

d) formazione dei docenti per l’inno-vazione didattica;

e) formazione dei direttori dei servizigenerali e amministrativi, degli assistentiamministrativi e degli assistenti tecnici perl’innovazione digitale nell’amministra-zione;

f) potenziamento delle infrastrutturedi rete, sentita la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,con particolare riferimento alla connetti-vità nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori espe-rienze delle istituzioni scolastiche ancheattraverso la promozione di una rete na-zionale di centri di ricerca e di formazioneda collocare presso le scuole con più altolivello di innovatività.

4. Le istituzioni scolastiche possonoindividuare docenti nell’ambito dell’orga-nico dell’autonomia cui affidare il coordi-namento delle attività di cui al comma 2.

5. Per favorire lo sviluppo della didat-tica laboratoriale, le istituzioni scolastiche,anche in rete fra loro o attraverso i politecnico-professionali, possono dotarsi,dandone evidenza nei piani triennali di cuiall’articolo 2, di laboratori territoriali perl’occupabilità attraverso la partecipazione,anche in qualità di soggetti cofinanziatori,di enti locali, università, associazioni, fon-dazioni, enti di formazione professionale,istituti tecnici superiori e imprese private,per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica edella formazione ai settori strategici delMade in Italy, in base alla vocazioneproduttiva di ciascun territorio;

b) fruibilità di servizi propedeutici alcollocamento al lavoro o alla riqualifica-zione di giovani non occupati;

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c) apertura della scuola al territorioe possibilità di utilizzo degli spazi anche aldi fuori dell’orario scolastico.

6. Al fine di consentire alle istituzioniscolastiche di attuare le attività previstenel presente articolo, nell’anno finanziario2015 è utilizzata quota parte, pari a euro90 milioni, delle risorse già destinate nel-l’esercizio 2014 in favore delle istituzioniscolastiche ed educative statali sul Fondoper il funzionamento di cui all’articolo 1,comma 601, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni. A decor-rere dall’anno 2016, è autorizzata la spesadi euro 30 milioni. Le risorse sono ripartitetra le istituzioni scolastiche ai sensi dell’ar-ticolo 2, comma 7.

CAPO III

ORGANICO, ASSUNZIONI EASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

ART. 6.

(Organico dell’autonomia per l’attuazionedei piani triennali dell’offerta formativa).

1. L’organico dell’autonomia è finaliz-zato alle esigenze curricolari, extracurri-colari, educative e organizzative che leistituzioni scolastiche esprimono con ipiani triennali dell’offerta formativa di cuiall’articolo 2, incluse quelle relative almonte orario degli insegnamenti, ed ècomposto dai posti comuni, quelli di so-stegno e quelli per il potenziamento del-l’offerta formativa. Tiene conto del fabbi-sogno di posti indicato da ciascuna istitu-zione scolastica nel piano triennale, nellimite delle risorse finanziarie disponibili.

2. L’organico dell’autonomia è determi-nato su base regionale, con cadenza trien-nale, con decreti del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministra-zione, sentita la Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

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agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni, e comunque nel limite massimo dicui all’articolo 24, comma 1, della presentelegge. Il riparto della dotazione organicatra le regioni è effettuato sulla base delnumero di classi, nonché della presenza diaree interne, di aree a forte processoimmigratorio e di aree caratterizzate daelevati tassi di dispersione scolastica.

3. Con decreti dei dirigenti preposti agliuffici scolastici regionali, l’organico del-l’autonomia è ripartito tra i territori dicompetenza e assegnato ai ruoli territorialidi cui all’articolo 7 e, successivamente, allesingole istituzioni scolastiche, sulla basedel fabbisogno espresso dalle stesse neipiani triennali dell’offerta formativa di cuiall’articolo 2. I posti dell’organico sonocoperti dal dirigente scolastico con il per-sonale iscritto negli albi ai sensi dell’arti-colo 7. Il dirigente scolastico effettua lesostituzioni dei docenti assenti per la co-pertura delle supplenze temporanee fino adieci giorni con il personale della dota-zione organica dell’autonomia, con il trat-tamento stipendiale del grado d’istruzionedella scuola in cui è impegnato, qualorasuperiore a quello già in godimento. Ilmedesimo personale è tenuto ad assicu-rare prioritariamente la copertura dei po-sti vacanti e disponibili.

4. L’organico dei posti comuni e deiposti per il potenziamento dell’offerta for-mativa è determinato sulla base del fab-bisogno di posti individuato da ciascunaistituzione scolastica nel piano triennaledell’offerta formativa di cui all’articolo 2,confermato dal Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca ai sensi delmedesimo articolo 2, comma 6.

5. L’organico dei posti di sostegno èdeterminato nel limite previsto dall’arti-colo 2, comma 414, secondo periodo, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, e succes-sive modificazioni, e dall’articolo 15,comma 2-bis, del decreto-legge 12 settem-bre 2013, n. 104, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 8 novembre 2013,n. 128, ferma restando la possibilità diistituire posti in deroga ai sensi dell’arti-colo 35, comma 7, della legge 27 dicembre2002, n. 289, e dell’articolo 1, comma 605,

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lettera b), della legge 27 dicembre 2006,n. 296.

6. Nella ripartizione dei posti dell’or-ganico dell’autonomia, si tiene conto delleesigenze delle scuole di minoranza lingui-stica slovena o bilingui.

7. Restano salve le diverse determina-zioni che la regione autonoma della Valled’Aosta e le province autonome di Trentoe di Bolzano possono adottare in materiadi assunzione del personale docente ededucativo in considerazione alle rispettivespecifiche esigenze riferite agli organiciregionali e provinciali.

ART. 7.

(Competenze del dirigente scolastico).

1. Nell’ambito dell’autonomia dell’isti-tuzione scolastica, il dirigente scolastico neassicura il buon andamento. A tale scopo,svolge compiti di gestione direzionale, or-ganizzativa e di coordinamento ed è re-sponsabile della gestione delle risorse fi-nanziarie e strumentali e dei risultati delservizio nonché delle scelte didattiche, for-mative e della valorizzazione delle risorseumane e del merito dei docenti.

2. Il dirigente scolastico propone gliincarichi di docenza per la copertura deiposti assegnati all’istituzione scolastica cuiè preposto, sulla base del piano triennaledi cui all’articolo 2, ai docenti iscritti neglialbi territoriali di cui al comma 4 nonchéal personale docente di ruolo già in ser-vizio presso altra istituzione scolastica.

3. L’attribuzione, da parte dei dirigentiscolastici, degli incarichi ai docenti, av-viene nel rispetto dei seguenti princìpi ecriteri:

a) attribuzione di incarichi di duratatriennale rinnovabili, coordinata con ilciclo triennale di definizione degli organicidi cui all’articolo 6;

b) pubblicità dei criteri che ciascundirigente scolastico adotta per selezionarei soggetti cui proporre un incarico, tenutoconto del curriculum del docente;

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c) pubblicità degli incarichi conferitie della relativa motivazione a fondamentodella proposta e pubblicità del curriculumnel sito internet istituzionale della scuola;

d) utilizzo del personale docente diruolo in classi di concorso diverse daquelle per la quale possiede l’abilitazione,purché possegga un titolo di studio validoall’insegnamento;

e) potere sostitutivo degli uffici sco-lastici regionali in caso di inerzia deidirigenti nella copertura dei posti.

4. I ruoli del personale docente sonoregionali, articolati in albi territoriali, sud-divisi in sezioni separate per gradi diistruzione, classi di concorso e tipologie diposto. Gli uffici scolastici regionali defini-scono l’ampiezza degli albi territoriali,anche in funzione della popolazione sco-lastica. Al personale docente già assunto atempo indeterminato alla data di entratain vigore della presente legge non si ap-plica la disciplina dell’iscrizione negli albiterritoriali e della proposta dell’incaricoda parte del dirigente scolastico di cui alcomma 2, salvo che in caso di mobilitàterritoriale e professionale, all’atto dellaquale anche i medesimi docenti sonoiscritti negli albi di cui al presente comma.

5. I dirigenti scolastici individuano finoa tre docenti tra quelli di ruolo che licoadiuvano nell’organizzazione dell’istitu-zione scolastica.

6. I dirigenti scolastici, nell’ambito del-l’organico dell’autonomia assegnato e dellerisorse, anche logistiche, disponibili, ridu-cono il numero di alunni e di studenti perclasse rispetto a quanto previsto dal de-creto del Presidente della Repubblica 20marzo 2009, n. 81, allo scopo di miglio-rare la qualità didattica.

7. In relazione alle nuove competenzeattribuite ai dirigenti scolastici, a decor-rere dall’anno scolastico 2015/2016 ilFondo unico nazionale per la retribuzionedella posizione, fissa e variabile, e dellaretribuzione di risultato dei medesimi di-rigenti è incrementato in misura pari aeuro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35

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milioni annui a decorrere dall’anno 2016, allordo degli oneri a carico dello Stato.

8. Nelle more della revisione del si-stema di valutazione dei dirigenti scola-stici, per l’effettuazione della stessa sitiene conto della disciplina stabilita dalregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 28 marzo 2013,n. 80, nonché dei criteri utilizzati per lascelta, la valorizzazione e la valutazionedei docenti e dei risultati dell’istituzionescolastica, con particolare riguardo alleazioni specifiche messe in campo dal di-rigente scolastico per migliorarli.

ART. 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per l’anno scolastico 2015/2016, ilMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca è autorizzato ad attuare unpiano straordinario di assunzioni a tempoindeterminato di personale docente per leistituzioni scolastiche statali di ogni ordinee grado, per la copertura dei posti vacantie disponibili nell’organico dell’autonomia.In sede di prima attuazione, ai fini delpresente articolo, l’organico dell’autono-mia è determinato, entro il 31 maggio2015, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5,per i posti comuni e di sostegno e i postiper il potenziamento sono istituiti solopresso la scuola primaria e secondaria diprimo e di secondo grado, tenuto contodelle esigenze di potenziamento dell’orga-nico funzionale calcolato in conformità aicriteri e agli obiettivi di cui all’articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminatoe iscritti negli albi di cui all’articolo 7, nellimite dei posti di cui al comma 1 delpresente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie del concorso pubblico per ti-toli ed esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,

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concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla datadi scadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie ad esaurimento del personaledocente di cui all’articolo 1, comma 605,lettera c), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni.

3. Al piano straordinario di assunzionipartecipano i soggetti di cui al comma 2che abbiano presentato apposita domandadi assunzione esclusivamente secondo lemodalità stabilite dal comma 8. I soggettiche appartengono a entrambe le categoriedi cui alle lettere a) e b) del comma 2scelgono, con la domanda, per quale ca-tegoria essere trattati.

4. In deroga all’articolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalità e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell’ambitodella regione nella cui graduatoria di me-rito sono iscritti, nel limite del 50 per centodei posti vacanti e disponibili dell’organicodell’autonomia, individuati a livello di alboterritoriale di cui all’articolo 7;

b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nell’ambito della provincia relativaalla graduatoria in cui sono iscritti, nellimite del restante 50 per cento dei postivacanti e disponibili dell’organico dell’au-tonomia, individuati a livello di albo ter-ritoriale, incrementati di quelli di cui allalettera a) rimasti eventualmente vacanti edisponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nellegraduatorie ad esaurimento, che residuanodalle fasi precedenti, sono assunti nellimite dei posti rimasti eventualmente va-

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canti e disponibili nell’organico dell’auto-nomia nazionale, individuati a livello dialbo territoriale. I vincitori hanno prece-denza rispetto agli iscritti nelle graduato-rie ad esaurimento.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cuial comma 4, lettere a), b) e c), possonoesprimere l’ordine di preferenza tra tuttigli albi territoriali e sono assunti priori-tariamente, nell’ambito degli albi indicati,sui posti di sostegno, se in possesso delrelativo titolo di specializzazione e, insubordine, a partire dalla classe di con-corso o dal grado di istruzione per cuiposseggono maggiore punteggio e, a paritàdi punteggio, dando priorità al grado diistruzione superiore. In caso di indisponi-bilità di posti per gli albi territoriali in-dicati, non si procede all’assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità delpersonale assunto e per limitare il ricorsoa contratti a tempo determinato, nella fasedi assegnazione degli incarichi si applical’articolo 7, comma 3, lettera d).

7. I soggetti di cui al comma 2 accet-tano espressamente la proposta di assun-zione entro dieci giorni dalla data dellasua ricezione per il tramite del sistema dicui al comma 8. In caso di mancataaccettazione nel termine e con le modalitàpredetti, i soggetti di cui al comma 2 nonpossono essere destinatari di ulteriori pro-poste di assunzione a tempo indeterminatoai sensi del piano straordinario di assun-zioni. Le disponibilità di posti sopravve-nute per effetto delle rinunce all’assun-zione non possono essere assegnate innessuna delle fasi di cui al comma 4. Iposti per il potenziamento dell’offerta for-mativa, che rimangono vacanti all’esito delpiano straordinario di assunzioni, nonsono disponibili per incarichi a tempodeterminato fino al successivo ciclo dideterminazione dei fabbisogni di cui al-l’articolo 2. I soggetti assunti sono desti-natari di proposte di incarico ai sensidell’articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pub-blicato un apposito avviso nella GazzettaUfficiale e tutte le comunicazioni con isoggetti di cui al comma 2, incluse la

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domanda di assunzione e l’espressionedelle preferenze, la proposta di assun-zione, l’accettazione o la rinuncia, avven-gono esclusivamente per il tramite dell’ap-posito sistema informativo, gestito dal Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, che cura ogni fase dellaprocedura in deroga all’articolo 45,comma 2, e all’articolo 65 del codicedell’amministrazione digitale, di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esuccessive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario diassunzioni il personale già assunto qualedocente a tempo indeterminato alle dipen-denze dello Stato, anche se presente nellegraduatorie di cui al comma 2, lettere a)e b), e indipendentemente dalla classe diconcorso, dal tipo di posto e dal grado diistruzione per i quali vi è iscritto o in cuiè assunto. Sono altresì esclusi i soggettiche non sciolgano la riserva per consegui-mento del titolo abilitante entro e nonoltre il 30 giugno 2015, fermo restandoquanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1o settembre 2015,le graduatorie di cui al comma 2, letterea) e b), perdono efficacia, per i gradi diistruzione della scuola primaria e secon-daria, ai fini dell’assunzione con contrattidi qualsiasi tipo e durata. Dalla data dientrata in vigore della presente legge sonosoppresse le graduatorie dei concorsi pub-blici per titoli ed esami banditi antece-dentemente all’anno 2012 per il recluta-mento di personale docente per le scuolestatali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie dicircolo e d’istituto del personale docenteed educativo previste dall’articolo 5 delregolamento di cui al decreto del Ministrodella pubblica istruzione 13 giugno 2007,n. 131, continua a esplicare la propriaefficacia, fino all’anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti giàiscritti alla data di entrata in vigore dellapresente legge, non assunti a seguito delpiano straordinario di assunzioni di cui alcomma 1.

12. Fermo restando quanto previsto dalpresente articolo, ad eccezione del perso-nale docente della scuola dell’infanzia e

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del personale educativo, l’accesso ai ruolidel personale docente della scuola stataleavviene esclusivamente mediante concorsipubblici nazionali su base regionale pertitoli ed esami, le cui graduatorie hannovalidità fino all’approvazione della succes-siva graduatoria concorsuale e comunquenon oltre tre anni.

ART. 9.

(Periodo di formazione e di prova delpersonale docente ed educativo).

1. Il personale docente ed educativoassunto ai sensi dell’articolo 8, è sottopo-sto al periodo di formazione e di prova, ilcui positivo superamento determina l’ef-fettiva immissione in ruolo.

2. Il superamento dell’anno di forma-zione e di prova è subordinato allo svol-gimento del servizio effettivamente pre-stato per almeno 180 giorni, dei qualialmeno 120 per le attività didattiche.

3. Il personale docente ed educativo inperiodo di formazione e di prova è sot-toposto a valutazione da parte del diri-gente scolastico sulla base di un’istruttoriadi un docente al quale sono affidate daldirigente scolastico le funzioni di tutor,sentiti il collegio dei docenti e il consigliod’istituto.

4. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca sonoindividuati gli obiettivi, le modalità divalutazione del grado di raggiungimentodegli stessi, le attività formative e i criteriper la valutazione del personale docenteed educativo in periodo di formazione e diprova, anche prevedendo verifiche e ispe-zioni in classe.

5. In caso di valutazione negativa delperiodo di formazione e di prova, il diri-gente scolastico provvede alla dispensa dalservizio con effetto immediato, senza ob-bligo di preavviso. Se il personale provieneda un altro ruolo docente o della pubblicaamministrazione, il dirigente scolasticoprovvede alla restituzione al ruolo di pro-venienza, nel quale il personale interessatoassume la posizione giuridica ed econo-

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mica che avrebbe conseguito nel mede-simo ruolo.

6. Continuano ad applicarsi, in quantocompatibili con il presente articolo, gliarticoli da 437 a 440 del testo unico di cuial decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297.

ART. 10.

(Carta elettronica per l’aggiornamento e laformazione del docente).

1. Al fine di sostenere la formazionecontinua dei docenti e di valorizzarne lerelative competenze professionali, è isti-tuita la Carta elettronica per l’aggiorna-mento e la formazione del docente diruolo delle istituzioni scolastiche di ogniordine e grado. La Carta, dell’importonominale di euro 500 annui per ciascunanno scolastico, può essere utilizzata perl’acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di natura didattico-scien-tifica, di pubblicazioni e di riviste riferitealle materie di insegnamento e comunqueutili all’aggiornamento professionale, perl’acquisto di hardware e software, perl’iscrizione a corsi per attività di aggior-namento e di qualificazione delle compe-tenze professionali, per rappresentazioniteatrali e cinematografiche, per l’ingressoa musei, mostre ed eventi culturali, non-ché per iniziative coerenti con le attivitàindividuate nell’ambito del piano dell’of-ferta formativa delle scuole e del Pianonazionale di formazione di cui al comma4. La somma di cui alla Carta non costi-tuisce retribuzione accessoria né redditoimponibile.

2. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, di concerto con il Mi-nistro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca e con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definiti i criteri e lemodalità di assegnazione e utilizzo dellaCarta di cui al comma 1, nonché l’importoda assegnare nell’ambito delle risorse di-sponibili di cui al comma 3, tenendo conto

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del sistema pubblico per la gestione del-l’identità digitale, nonché le modalità perl’erogazione delle agevolazioni e dei bene-fìci collegati alla Carta medesima.

3. Per le finalità di cui al comma 1 èautorizzata la spesa di euro 381,137 mi-lioni a decorrere dall’esercizio 2015.

4. La formazione in servizio dei docentidi ruolo è obbligatoria, permanente estrutturale. Le attività di formazione sonodefinite dalle singole istituzioni scolastichein coerenza con il piano triennale dell’of-ferta formativa di cui all’articolo 2 e deirisultati emersi dai piani di miglioramentodelle istituzioni scolastiche previsti dalregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 28 marzo 2013,n. 80, sulla base delle priorità nazionaliindicate nel Piano nazionale di forma-zione, adottato ogni tre anni con decretodel Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca, sentite le organizzazionisindacali rappresentative di categoria.

5. Per l’attuazione del Piano nazionaledi formazione e per la realizzazione delleattività formative di cui al presente arti-colo è autorizzata la spesa di euro 40milioni annui a decorrere dall’anno 2016.

ART. 11.(Valorizzazione del merito del personale

docente).

1. Per la valorizzazione del merito delpersonale docente è istituito presso il Mi-nistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca un apposito fondo, con lostanziamento di euro 200 milioni annui adecorrere dall’anno 2016, ripartito a livelloterritoriale e tra le istituzioni scolastichein proporzione alla dotazione organica deidocenti con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca.

2. Il dirigente scolastico, sentito il con-siglio d’istituto, assegna annualmente unasomma del fondo di cui al comma 1 alpersonale docente, di cui al medesimocomma 1, sulla base della valutazionedell’attività didattica in ragione dei risul-tati ottenuti in termini di qualità dell’in-segnamento, di rendimento scolastico degli

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alunni e degli studenti, di progettualitànella metodologia didattica utilizzata, diinnovatività e di contributo al migliora-mento complessivo della scuola.

3. La somma di cui al comma 2,definita bonus, è destinata a valorizzare ilmerito del personale docente di ruolo delleistituzioni scolastiche di ogni ordine egrado e ha natura di retribuzione acces-soria.

ART. 12.

(Limite della durata dei contratti di lavoroa tempo determinato e fondo per il risar-

cimento).

1. I contratti di lavoro a tempo deter-minato stipulati con il personale docente,educativo, amministrativo, tecnico ed au-siliario presso le istituzioni scolastiche ededucative statali, per la copertura di postivacanti e disponibili, non possono supe-rare la durata complessiva di trentaseimesi, anche non continuativi.

2. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, è istituito un fondo per i paga-menti in esecuzione di provvedimenti giu-risdizionali aventi ad oggetto il risarci-mento dei danni conseguenti alla reitera-zione di contratti a termine per una du-rata complessiva superiore a trentaseimesi, anche non continuativi, su postivacanti e disponibili, con la dotazione dieuro 10 milioni per ciascuno degli anni2015 e 2016.

ART. 13.

(Personale scolastico in posizione di co-mando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione

presso altre amministrazioni pubbliche).

1. Il personale docente, educativo, am-ministrativo, tecnico o ausiliario in posi-zione di comando, distacco o fuori ruoloalla data di entrata in vigore della presentelegge, sulla base di un provvedimentoformale adottato ai sensi della normativavigente, può transitare, a seguito di una

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procedura comparativa, nei ruoli dell’am-ministrazione di destinazione, previa va-lutazione delle esigenze organizzative efunzionali dell’amministrazione medesimae nel limite delle facoltà assunzionali,fermo restando quanto disposto dall’arti-colo 1, comma 330, della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190.

CAPO IV

ISTITUZIONI SCOLASTICHEAUTONOME

ART. 14.

(Open data).

1. È istituito il Portale unico dei datidella scuola.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, in conformità conquanto disposto dall’articolo 68, comma 3,del codice di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, e successive modifica-zioni, e in applicazione del decreto legi-slativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantiscestabilmente l’accesso e la riutilizzabilitàdei dati pubblici del sistema nazionale diistruzione e formazione, pubblicando informato aperto i dati relativi ai bilancidelle scuole, i dati pubblici afferenti ilSistema nazionale di valutazione, l’Ana-grafe dell’edilizia scolastica, i provvedi-menti di incarico di docenza, i pianidell’offerta formativa, i dati dell’Osserva-torio tecnologico, i materiali e le opereautoprodotte dagli istituti scolastici e ri-lasciati in formato aperto secondo le mo-dalità di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, e successive modificazioni.Pubblica altresì i dati, i documenti e leinformazioni utili a valutare l’avanza-mento didattico, tecnologico e d’innova-zione del sistema scolastico.

3. Il Portale di cui al comma 1, gestitodal Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca, sentito il Garante perla protezione dei dati personali, rende

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accessibili i dati del curriculum dello stu-dente di cui all’articolo 3 e il curriculumdel docente di cui all’articolo 7, comma 3,lettera b).

4. Il Portale di cui al comma 1 pub-blica, inoltre, la normativa, gli atti e lecircolari in conformità alle disposizioni deldecreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200,convertito, con modificazioni, dalla legge18 febbraio 2009, n. 9, e del decretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Per l’anno 2015 è autorizzata laspesa di euro 1 milione per la predispo-sizione del Portale di cui al comma 1 e, adecorrere dall’anno 2016, è autorizzata laspesa di euro 100.000 per le spese digestione e di mantenimento del medesimoPortale.

6. Al fine di fornire un supporto tem-pestivo alle istituzioni scolastiche ed edu-cative nella risoluzione di problemi con-nessi alla gestione amministrativa e con-tabile, attraverso la creazione di un canalepermanente di comunicazione con gli uf-fici competenti del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca e va-lorizzando la condivisione di buone pra-tiche tra le istituzioni scolastiche mede-sime, a decorrere dall’anno scolasticosuccessivo alla data di entrata in vigoredella presente legge è avviato un progettosperimentale per la realizzazione di unservizio di assistenza, anche attraverso lacostruzione di un portale e di foruminformatici dedicati. Il servizio di assi-stenza è realizzato nell’ambito delle ri-sorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente e, comun-que, senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

CAPO V

AGEVOLAZIONI FISCALI

ART. 15.

(Cinque per mille).

1. All’articolo 2 del decreto-legge 25marzo 2010, n. 40, convertito, con modi-

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ficazioni, dalla legge 22 maggio 2010,n. 73, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-novies, dopo la letterae) è aggiunta la seguente:

« e-bis) istituzioni scolastiche delsistema nazionale di istruzione »;

b) al comma 4-duodecies è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Le istituzioniscolastiche di cui al comma 4-novies, let-tera e-bis), sono incluse di diritto tra isoggetti ammessi al riparto »;

c) dopo il comma 4-terdecies è inse-rito il seguente:

« 4-quaterdecies. In sede di dichiara-zione dei redditi, i contribuenti che inten-dono destinare la quota del cinque permille delle imposte ai soggetti di cui alcomma 4-novies, lettera e-bis), indicanol’istituzione scolastica del sistema nazio-nale di istruzione alla quale devolvere lasomma. La quota di risorse attribuita alleistituzioni scolastiche a seguito del ripartodelle somme di cui all’articolo 1, comma154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,è iscritta nel Fondo per il funzionamentodi cui all’articolo 1, comma 601, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-sive modificazioni, per essere destinataalle singole istituzioni beneficiarie in mi-sura proporzionale alle scelte espresse,ferma restando la destinazione di quotaparte della somma complessiva pari al 10per cento, alle istituzioni poste in zone abasso reddito secondo i criteri stabiliti conapposito decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1hanno effetto a decorrere dall’eserciziofinanziario 2016.

ART. 16.

(School bonus).

1. Per le erogazioni liberali in denarodestinate agli investimenti in favore degliistituti del sistema nazionale di istruzione,

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per la realizzazione di nuove strutturescolastiche, la manutenzione e il potenzia-mento di quelle esistenti e per il sostegnoa interventi che migliorino l’occupabilitàdegli studenti, spetta un credito d’impostapari al 65 per cento delle erogazionieffettuate in ciascuno dei due periodid’imposta successivi a quello in corso al 31dicembre 2014 e pari al 50 per cento diquelle effettuate nel periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre2016.

2. Il credito d’imposta di cui al comma1 è riconosciuto alle persone fisiche non-ché agli enti non commerciali e ai soggettititolari di reddito d’impresa e non è cu-mulabile con altre agevolazioni per lemedesime spese.

3. Il credito d’imposta di cui al comma1 è ripartito in tre quote annuali di pariimporto. Per i soggetti titolari di redditod’impresa, il credito d’imposta, ferma re-stando la ripartizione in tre quote annualidi pari importo, è utilizzabile tramitecompensazione ai sensi dell’articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esuccessive modificazioni, e non rileva aifini delle imposte sui redditi e dell’impostaregionale sulle attività produttive.

4. I limiti di cui all’articolo 1, comma53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,e di cui all’articolo 34 della legge 23dicembre 2000, n. 388, e successive mo-dificazioni, non si applicano al creditod’imposta di cui al presente articolo.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioniliberali di cui al comma 1 comunicanomensilmente al Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca l’ammontaredelle erogazioni liberali ricevute nel mesedi riferimento; provvedono altresì a darepubblica comunicazione di tale ammon-tare, nonché della destinazione e dell’uti-lizzo delle erogazioni stesse tramite ilproprio sito web istituzionale, nell’ambitodi una pagina dedicata e facilmente indi-viduabile, e sul portale telematico delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, nel rispetto delle disposizionidel codice in materia di protezione deidati personali, di cui al decreto legislativo

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30 giugno 2003, n. 196. All’attuazione delpresente comma si provvede nell’ambitodelle risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente e,comunque, senza nuovi o maggiori oneriper il bilancio dello Stato.

6. Ai maggiori oneri derivanti dallaconcessione del credito d’imposta di cui alpresente articolo, valutati in euro 7,5 mi-lioni per l’anno 2016, in euro 15 milioniper l’anno 2017, in euro 20,8 milioni perl’anno 2018, in euro 13,3 milioni perl’anno 2019 e in euro 5,8 milioni perl’anno 2020, si provvede ai sensi di quantodisposto dall’articolo 24.

ART. 17.

(Detraibilità delle spese sostenute per lafrequenza scolastica).

1. All’articolo 15, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive mo-dificazioni in materia di detrazione peroneri, dopo la lettera e) è inserita laseguente:

« e-bis) le spese sostenute per la fre-quenza di scuole dell’infanzia e del primociclo di istruzione del sistema nazionale diistruzione di cui all’articolo 1 della legge10 marzo 2000, n. 62, e successive modi-ficazioni, per un importo annuo non su-periore a 400 euro per alunno o studente.Per le erogazioni liberali alle istituzioniscolastiche per l’ampliamento dell’offertaformativa rimane fermo il beneficio di cuialla lettera i-octies), che non è cumulabilecon quello di cui alla presente lettera; ».

CAPO VI

EDILIZIA SCOLASTICA

ART. 18.

(Scuole innovative).

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, entro sessanta

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giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, provvede a pubblicare unavviso pubblico per l’elaborazione di pro-poste progettuali da sottoporre a una com-missione di esperti, cui partecipa anche laStruttura di missione per l’edilizia scola-stica istituita presso la Presidenza delConsiglio dei ministri, che esamina e coor-dina le proposte pervenute al fine diindividuare soluzioni progettuali di scuolealtamente innovative dal punto di vistaarchitettonico, impiantistico, tecnologico,dell’incremento dell’efficenza energetica,della sicurezza strutturale e antisismica ecaratterizzate da nuovi ambienti di ap-prendimento anche per favorire l’uso con-tinuo e costante delle moderne tecnologienell’attività didattica.

2. Sulla base delle soluzioni progettualiindividuate, ai sensi del comma 1, gli entilocali interessati presentano un progettoper la realizzazione di una nuova scuolaalla rispettiva regione, che seleziona lamigliore proposta anche in termini diapertura della scuola al territorio e latrasmette al Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca ai fini dell’as-segnazione del finanziamento per la rea-lizzazione dell’edificio.

3. Per la realizzazione delle scuole èutilizzata quota parte delle risorse di cuiall’articolo 18, comma 8, del decreto-legge21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio2015-2017, rispetto alle quali i canoni dilocazione, da corrispondere all’Istituto na-zionale per l’assicurazione contro gli in-fortuni sul lavoro (INAIL) sono posti acarico dello Stato nella misura di euro 3milioni per l’anno 2016, di euro 6 milioniper l’anno 2017 e di euro 9 milioni adecorrere dall’anno 2018.

ART. 19.

(Misure per la sicurezza e la valorizzazionedegli edifici scolastici).

1. All’Osservatorio per l’edilizia scola-stica di cui all’articolo 6 della legge 11

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gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa laStruttura di missione per il coordinamentoe impulso nell’attuazione di interventi diriqualificazione dell’edilizia scolastica, isti-tuita con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 27 maggio 2014 pressola Presidenza del Consiglio dei ministri,sono attribuiti anche compiti di indirizzoe di programmazione degli interventi inmateria di edilizia scolastica.

2. Al fine di consentire lo svolgimentodel servizio scolastico in ambienti adeguatie sicuri, la programmazione nazionalepredisposta in attuazione dell’articolo 10del decreto-legge 12 settembre 2013,n. 104, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 novembre 2013, n. 128, e succes-sive modificazioni, rappresenta il piano delfabbisogno nazionale in materia di ediliziascolastica per il triennio 2015-2017, anchetenendo conto dei dati inseriti nell’Ana-grafe dell’edilizia scolastica, ed è utile perl’assegnazione di finanziamenti statali co-munque destinati alla messa in sicurezzadegli edifici scolastici, comprese le risorsedi cui all’articolo 18, comma 8, del decre-to-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 98, a beneficio degli enti localicon la possibilità che i canoni di investi-mento siano posti a carico delle regioni.La programmazione nazionale è altresìutile per l’assegnazione di tutte le risorsedestinate nel triennio di riferimento al-l’edilizia scolastica, comprese quelle rela-tive alla quota a gestione statale dell’ottoper mille di cui all’articolo 48 della legge20 maggio 1985, n. 222, come modificatodall’articolo 1, comma 206, della legge 27dicembre 2013, n. 147, nonché quelle dicui al Fondo previsto dall’articolo 32-bisdel decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, come daultimo incrementato dall’articolo 2,comma 276, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, i cui termini e modalità di indi-viduazione degli interventi di adeguamentostrutturale e antisismico sono definiti condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca.

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A tali fini i poteri derogatori per interventidi edilizia scolastica di cui all’articolo 18,comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e succes-sive modificazioni, sono estesi per tutta ladurata della programmazione nazionaletriennale 2015-2017.

3. Le risorse non utilizzate alla data dientrata in vigore della presente legge erelative ai finanziamenti attivati ai sensidell’articolo 11 del decreto-legge 1o luglio1986, n. 318, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,dell’articolo 1 della legge 23 dicembre1991, n. 430, e dell’articolo 2, comma 4,della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonchéai finanziamenti erogati ai sensi dell’arti-colo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,sono destinate all’attuazione, nell’anno2015, di ulteriori interventi urgenti per lasicurezza degli edifici scolastici. Entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, gli enti locali benefi-ciari dei predetti finanziamenti trasmet-tono al Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca e alla società Cassadepositi e prestiti Spa il monitoraggio degliinterventi realizzati, pena la revoca dellecitate risorse ancora da erogare. Le con-seguenti economie accertate, a seguito delcompletamento dell’intervento finanziatoovvero della sua mancata realizzazione,sono destinate, secondo criteri e modalitàdefiniti con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, a ulteriori interventi urgentidi edilizia scolastica individuati nell’am-bito della programmazione nazionale dicui al comma 2, fermi restando i piani diammortamento in corso e le correlateautorizzazioni di spesa, nonché agli inter-venti che si rendono necessari all’esitodelle indagini diagnostiche sugli edificiscolastici di cui all’articolo 20 e di quelliche si rendono necessari sulla base deidati risultanti dall’Anagrafe dell’ediliziascolastica.

4. Le regioni sono tenute, entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, a fornire al Ministero

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dell’istruzione, dell’università e della ri-cerca il monitoraggio completo dei piani diedilizia scolastica relativi alle annualità2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensidell’articolo 1, comma 625, della legge 27dicembre 2006, n. 296, pena la mancatasuccessiva assegnazione di ulteriori risorsestatali. Le relative economie accertate al-l’esito del monitoraggio restano nella di-sponibilità delle regioni per essere desti-nate a interventi urgenti di messa insicurezza degli edifici scolastici sulla basedi progetti esecutivi presenti nella propriaprogrammazione regionale predisposta aisensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre2013, n. 128, e successive modificazioni,nonché agli interventi che si rendono ne-cessari all’esito delle indagini diagnostichesugli edifici scolastici di cui all’articolo 20della presente legge e a quelli che sirendono necessari sulla base dei dati ri-sultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scola-stica. Gli interventi devono essere comu-nicati dalla regione competente al Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca che definisce tempi e modalità diattuazione degli stessi.

5. A valere sui rimborsi delle quotedell’Unione europea e di cofinanziamentonazionale della programmazione PONFESR 2007/2013, le risorse relative aiprogetti retrospettivi per interventi di edi-lizia scolastica, al netto delle eventualisomme ancora dovute ai beneficiari finalidegli stessi progetti, confluiscono nelFondo unico per l’edilizia scolastica peressere impiegate, sulla base della program-mazione regionale di cui al comma 2, nellostesso territorio ai quali erano destinate eper progetti con analoghe finalità di edi-lizia scolastica. Le risorse sono altresìdestinate agli interventi che si rendononecessari all’esito delle indagini diagnosti-che sugli edifici scolastici di cui all’articolo20 e a quelli che si rendono necessari sullabase dei dati risultanti dall’Anagrafe del-l’edilizia scolastica. Alle eventuali decur-tazioni di spesa successivamente decisedalla Commissione europea in esito adaudit riguardanti i progetti retrospettivi di

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cui al presente comma e alle conseguentirestituzioni delle risorse dell’Unione euro-pea e di cofinanziamento nazionale si fafronte mediante corrispondente riduzionedel Fondo unico per l’edilizia scolastica.

6. La sanzione di cui all’articolo 31,comma 26, lettera a), della legge 12 no-vembre 2011, n. 183, da applicare nel-l’anno 2015 agli enti locali che non hannorispettato il patto di stabilità interno perl’anno 2014, è ridotta di un importo parialla spesa per edilizia scolastica sostenutanel corso dell’anno 2014, purché non giàoggetto di esclusione dal saldo valido aifini della verifica del rispetto del patto distabilità interno. A tale fine, gli enti localiche non hanno rispettato il patto di sta-bilità interno nell’anno 2014 comunicano,con le modalità individuate con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,entro il 31 maggio 2015, le spese sostenutenell’anno 2014 per l’edilizia scolastica.

7. Al fine di assicurare la prosecuzionee il completamento degli interventi dimessa in sicurezza degli edifici scolasticifinanziati ai sensi dell’articolo 80, comma21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,con delibere del Comitato interministerialeper la programmazione economica (CIPE)n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di appro-vazione del primo programma stralcio, en. 143/2006 del 17 novembre 2006, diapprovazione del secondo programmastralcio, come rimodulati dalla deliberaCIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, èconsentito agli enti beneficiari, previa ren-dicontazione dei lavori eseguiti da pro-durre al Ministero delle infrastrutture edei trasporti entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, l’utilizzo delle economie derivantidai ribassi d’asta per la realizzazione dialtri interventi finalizzati alla sicurezzadelle scuole anche sugli stessi edifici e nelrispetto del limite complessivo del finan-ziamento già autorizzato. Le modalitàdella rendicontazione sono rese note at-traverso il sito web istituzionale del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasportientro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge. La mancatarendicontazione nel termine indicato pre-

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clude l’utilizzo delle eventuali risorse re-sidue ancora nella disponibilità dell’ente,che sono versate all’entrata del bilanciodello Stato entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge. Lesomme relative a interventi non avviati eper i quali non siano stati assunti obblighigiuridicamente vincolanti, anche giacentipresso la società Cassa depositi e prestitiSpa, sono destinate dal CIPE alle mede-sime finalità di edilizia scolastica in favoredi interventi compresi nella programma-zione triennale nazionale 2015-2017 di cuial comma 2, secondo modalità individuatedallo stesso Comitato, nonché degli inter-venti che si rendono necessari all’esitodelle indagini diagnostiche sugli edificiscolastici di cui all’articolo 20 e di quelliche si rendono necessari sulla base deidati risultanti dall’Anagrafe dell’ediliziascolastica. Al fine di garantire la sollecitaattuazione dei programmi finanziati aisensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b),del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2, con deliberaCIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e deiprogrammi di intervento finanziati ai sensidell’articolo 33, comma 3, della legge 12novembre 2011, n. 183, con delibera CIPEn. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richie-sto ai provveditorati per le opere pubbli-che sui progetti definitivi presentati daglienti beneficiari si intende positivamentereso entro trenta giorni dalla richiesta, ov-vero entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge perquelli presentati precedentemente. Gli entibeneficiari trasmettono al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti le aggiudica-zioni provvisorie dei lavori entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, pena la revoca dei finanzia-menti. Le risorse oggetto di revoca sonodestinate dal CIPE alle medesime finalità diedilizia scolastica in favore di interventicompresi nella programmazione triennalenazionale 2015-2017, secondo modalità in-dividuate dal medesimo Comitato.

8. Il termine di utilizzo delle risorseprevisto dal Fondo rotativo per la proget-tualità per gli interventi di edilizia scola-

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stica, di cui all’articolo 1, comma 54,quarto periodo, della legge 28 dicembre1995, n. 549, come da ultimo modificatodal comma 9 del presente articolo, èprorogato fino al 31 dicembre 2018.

9. All’articolo 1, comma 54, della legge28 dicembre 1995, n. 549, e successivemodificazioni, le parole: « inseriti nelpiano straordinario di messa in sicurezzadegli edifici scolastici, con particolare ri-guardo a quelli che insistono sul territoriodelle zone soggette a rischio sismico » sonosostituite dalle seguenti: « di edilizia sco-lastica e può essere alimentato anche darisorse finanziarie di soggetti esterni ».

10. All’articolo 9 del decreto-legge 12settembre 2014, n. 133, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il se-guente comma:

« 2-octies. I pareri, i visti e i nulla ostarelativi agli interventi di cui al comma 1sono resi dalle amministrazioni compe-tenti entro quarantacinque giorni dallarichiesta, anche tramite conferenza di ser-vizi e, decorso inutilmente tale termine, siintendono acquisiti con esito positivo ».

11. All’articolo 23-ter, comma 1, del de-creto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 ago-sto 2014, n. 114, e successive modificazioni,le parole: « 1o settembre 2015 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 1o novembre 2015 ».

12. Le risorse di cui all’articolo 2,comma 239, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, e successive modificazioni, desti-nate alla realizzazione del piano straordi-nario di messa in sicurezza degli edificiscolastici individuati dalla risoluzione par-lamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011,delle Commissioni riunite V e VII dellaCamera dei deputati, in relazione allequali non siano state assunte obbligazionigiuridicamente vincolanti alla data di en-trata in vigore della presente legge sonodestinate alla programmazione nazionaledi cui all’articolo 10 del decreto-legge 12settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre2013, n. 128, e successive modificazioni,nonché agli interventi che si rendono ne-

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cessari all’esito delle indagini diagnostichesugli edifici scolastici di cui all’articolo 20della presente legge e a quelli che si ren-dono necessari sulla base dei dati risultantidall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.

13. Il monitoraggio degli interventi dicui al presente articolo è effettuato se-condo quanto disposto dal decreto legisla-tivo 29 dicembre 2011, n. 229.

ART. 20.

(Indagini diagnostiche sugli edificiscolastici).

1. Al fine di garantire la sicurezza degliedifici scolastici e di prevenire eventi dicrollo dei relativi solai e controsoffitti èautorizzata la spesa di euro 40 milioni perl’anno 2015 per finanziare indagini dia-gnostiche dei solai degli edifici scolastici,anche attraverso quote di cofinanziamentoda parte degli enti locali proprietari, avalere sul Fondo di cui all’articolo 24.

2. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge sonodefiniti i termini e le modalità per l’ero-gazione dei finanziamenti agli enti locali dicui al comma 1, tenendo conto anche dellavetustà degli edifici valutata anche in baseai dati contenuti nell’Anagrafe per l’edili-zia scolastica.

3. Gli interventi di messa in sicurezzadegli edifici scolastici che si rendono ne-cessari all’esito delle indagini diagnostichedi cui al comma 1 del presente articolopossono essere finanziati anche a valeresulle risorse di cui all’articolo 19, commi2, 3, 4, 5, 8 e 12.

CAPO VII

RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLI-FICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGI-SLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

ART. 21.

(Delega al Governo in materia di sistemanazionale di istruzione e formazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata in

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vigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi, al fine di provvedere alriordino, alla semplificazione e alla codi-ficazione delle disposizioni legislative inmateria di istruzione, anche in coordina-mento con le disposizioni di cui alla pre-sente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati nel rispetto dei princìpi ecriteri direttivi di cui all’articolo 20 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, e successivemodificazioni, nonché dei seguenti princìpie criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni norma-tive in materia di sistema nazionale diistruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unicodelle disposizioni in materia di istruzionegià contenute nel testo unico di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,nonché nelle altre fonti normative;

2) l’articolazione e la rubricazionedelle disposizioni di legge incluse nellacodificazione per materie omogenee, se-condo il contenuto precettivo di ciascunadi esse;

3) il riordino e il coordinamentoformale e sostanziale delle disposizioni dilegge incluse nella codificazione, ancheapportando integrazioni e modifiche inno-vative necessarie per garantirne la coe-renza giuridica, logica e sistematica, non-ché per adeguare le stesse all’intervenutaevoluzione del quadro giuridico nazionalee dell’Unione europea;

4) l’adeguamento della normativainclusa nella codificazione alla giurispru-denza costituzionale e dell’Unione euro-pea;

5) l’indicazione espressa delle di-sposizioni di legge abrogate;

b) rafforzamento dell’autonomia sco-lastica e ampliamento delle competenzegestionali, organizzative e amministrativedelle istituzioni scolastiche attraverso:

1) la valorizzazione del ruolo del-l’istituzione scolastica, anche nel contestoterritoriale, per il successo formativo e per

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l’innalzamento qualitativo e quantitativodell’offerta formativa;

2) la responsabilizzazione del diri-gente scolastico nella scelta e nella valo-rizzazione del merito del personale do-cente nonché nel conseguimento del mi-gliore utilizzo delle risorse umane, finan-ziarie e strumentali;

3) l’incremento dell’autonomia con-tabile delle istituzioni scolastiche ed edu-cative statali e la semplificazione degliadempimenti amministrativi e contabili,salvaguardando la revisione amministrati-vo-contabile di cui al decreto legislativo 30giugno 2011, n. 123, nonché l’armonizza-zione dei sistemi contabili ai sensi degliarticoli 1 e 12 del decreto legislativo 31maggio 2011, n. 91, e successive modifi-cazioni;

4) il riordino della disciplina degliorgani dei convitti e degli educandati, conparticolare riferimento all’attività di revi-sione amministrativo-contabile;

c) riordino, adeguamento e semplifi-cazione del sistema per il conseguimentodell’abilitazione all’insegnamento nellascuola secondaria per l’accesso alla pro-fessione di docente, in modo da renderlofunzionale alla valorizzazione del ruolosociale del docente, nonché delle modalitàdi assunzione a tempo indeterminato delpersonale docente ed educativo, per ren-derle omogenee alle modalità di accesso alpubblico impiego, attraverso:

1) il riordino complessivo, l’adegua-mento e la semplificazione del sistema peril conseguimento dell’abilitazione all’inse-gnamento nell’ambito dei corsi di laureamagistrale mediante l’inclusione del per-corso abilitativo all’interno di quello uni-versitario e il conseguente superamentodell’attuale percorso di tirocinio formativoattivo;

2) la definizione di nuovi percorsidi formazione iniziale che comprendanogli ambiti sia delle materie caratterizzantisia delle materie relative alla didatticadisciplinare;

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3) la previsione, all’interno del per-corso di laurea abilitante, di un periodo ditirocinio professionale;

4) il riordino delle classi discipli-nari di concorso, con attribuzione degliinsegnamenti nell’ambito della classe di-sciplinare, secondo princìpi di semplifica-zione e di flessibilità, fermo restando l’ac-certamento della competenza nella disci-plina insegnata;

5) la ridefinizione della disciplina edelle modalità di assunzione a tempo in-determinato del personale docente ed edu-cativo, al fine di renderlo omogeneo allemodalità di accesso al pubblico impiego,mediante concorsi pubblici e con gradua-torie di durata triennale;

d) riordino delle modalità di assun-zione e formazione dei dirigenti scolastici,nonché del sistema di valutazione deglistessi in conseguenza del rafforzamentodelle loro funzioni, attraverso:

1) l’assunzione mediante concorsipubblici nazionali, per titoli ed esami, voltia selezionare candidati in possesso dicompetenze didattiche nonché gestionali eorganizzative adeguate alle nuove funzioniattribuite al dirigente scolastico ai sensidella presente legge;

2) l’aggiornamento continuo estrutturale, in relazione alle nuove fun-zioni di cui al numero 1);

3) la valutazione dei dirigenti e lavalorizzazione del merito, anche in ra-gione dei criteri e delle modalità adottatida ciascun dirigente per la scelta deidocenti ai sensi dell’articolo 7, nonché deimiglioramenti conseguiti dalla scuola conparticolare riferimento alla riduzione delladispersione scolastica e alla valutazionedegli apprendimenti;

e) adeguamento, semplificazione eriordino delle norme in materia di dirittoall’istruzione e alla formazione deglialunni e degli studenti con disabilità e conbisogni educativi speciali attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo delpersonale docente di sostegno al fine di

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favorire l’inclusione scolastica degli stu-denti con disabilità, anche attraverso l’isti-tuzione di appositi percorsi di formazioneuniversitaria;

2) la revisione dei criteri di asse-gnazione del personale docente di sostegnoalle istituzioni scolastiche ed educative, inmodo da tenere conto delle esigenze dicontinuità didattica ed educativa;

3) l’individuazione dei livelli essen-ziali delle prestazioni scolastiche, sanitariee sociali, tenuto conto dei diversi livelli dicompetenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori perl’autovalutazione e la valutazione dell’in-clusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e deicriteri relativi alla certificazione e all’iterdiagnostico per l’individuazione deglialunni con disabilità ai fini dell’attivazionedel percorso di inclusione scolastica;

6) la revisione e la razionalizza-zione degli organismi operanti a livelloterritoriale per il supporto all’inclusione;

f) adeguamento, semplificazione e rior-dino delle norme concernenti il governodella scuola e gli organi collegiali attra-verso:

1) l’adozione da parte di ciascunaistituzione scolastica statale di un propriostatuto, quale strumento di autogoverno,con definizione dei contenuti essenziali edelle modalità e dei termini di approva-zione e modificazione, in attuazione delledisposizioni della Costituzione e nel ri-spetto delle norme generali sull’istruzione;

2) la revisione dell’organizzazionedelle scuole, in modo da favorire la col-laborazione tra gli organi di governo etutte le componenti della comunità scola-stica e assicurando la distinzione tra fun-zioni di indirizzo generale, da riservare alconsiglio dell’istituzione scolastica auto-noma, funzioni di gestione, impulso eproposta del dirigente scolastico e funzionididattico-progettuali, da attribuire al col-legio dei docenti e alle sue articolazioni;

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3) la previsione di specifiche formedi regolazione riferite alla disciplina didettaglio della propria organizzazione in-terna da parte delle scuole e regolazionedelle modalità dell’esercizio di tale potestàda parte delle medesime;

4) la disciplina della composizionedegli organi dell’istituzione scolastica au-tonoma, in base a nuovi criteri che valo-rizzino la partecipazione delle diversecomponenti della comunità scolastica, inparticolare degli studenti e dei genitori,nonché della comunità territoriale;

5) la valorizzazione del direttoredei servizi generali e amministrativi qualefigura di supporto tecnico-amministrativoa servizio dell’autonomia scolastica;

6) la valorizzazione dell’autonomiascolastica anche attraverso la definizione ela costituzione di reti di scuole per l’otti-male utilizzo delle risorse umane e stru-mentali e l’attribuzione alle reti stesse dicapacità di rappresentanza;

7) la revisione degli organi colle-giali della scuola a livello nazionale eterritoriale, individuando le articolazionifunzionali all’esercizio dell’autonomia e lerelative competenze, anche in relazionealla competenza legislativa e amministra-tiva delle autonomie territoriali e degli entilocali, con conseguente soppressione diorgani non più funzionali all’organizza-zione generale del sistema scolastico;

8) la previsione di organi rappre-sentativi a livello nazionale, regionale eterritoriale con funzioni di supporto alleistituzioni scolastiche autonome e di mo-nitoraggio dell’azione delle scuole anche aseguito dell’attribuzione della potestà sta-tutaria;

g) revisione dei percorsi dell’istru-zione professionale, nel rispetto dell’arti-colo 117 della Costituzione, nonché rac-cordo con i percorsi dell’istruzione e for-mazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi,delle articolazioni e delle opzioni del-l’istruzione professionale;

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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) il potenziamento delle attivitàdidattiche laboratoriali anche attraversouna rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi, conparticolare riferimento al primo biennio;

h) semplificazione del sistema forma-tivo degli istituti tecnici superiori attra-verso:

1) la ridefinizione dei titoli di stu-dio per l’accesso agli istituti tecnici supe-riori, relativamente alla possibilità di ac-cesso anche per i soggetti in possesso didiploma professionale, al termine dei per-corsi quadriennali di istruzione e forma-zione professionale;

2) la previsione di una quota pre-miale da destinare all’attivazione di nuovipercorsi, nell’ambito dell’assegnazionedelle risorse finanziarie agli istituti tecnicisuperiori, in relazione al numero dei di-plomati e al tasso di occupabilità a dodicimesi rispetto ai percorsi attivati;

3) la semplificazione delle proce-dure per lo svolgimento delle prove con-clusive dei percorsi attivati dagli istitutitecnici superiori, anche riguardo alla com-posizione delle commissioni di esame ealla predisposizione e valutazione delleprove di verifica finali;

4) la previsione di un contributodovuto dagli studenti per gli esami con-clusivi dei percorsi e per il rilascio deldiploma;

5) la partecipazione dei soggettipubblici in qualità di soci fondatori dellefondazioni di partecipazione cui fannocapo gli istituti tecnici superiori e la loroattività senza determinare nuovi o mag-giori oneri a carico dei propri bilanci;

6) la previsione che le fondazioni dipartecipazione cui fanno capo gli istitutitecnici superiori, ai fini del riconoscimentodella personalità giuridica da parte delprefetto, siano dotate di un patrimonio,uniforme su tutto il territorio nazionale,tale da garantire la piena realizzazione diun ciclo completo di percorsi;

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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7) la previsione, per le fondazionidi partecipazione cui fanno capo gli istitutitecnici superiori, di un regime contabile edi uno schema di bilancio per la rendi-contazione dei percorsi uniforme in tuttoil territorio nazionale, prevedendo anchela revisione amministrativo-contabile dellagestione;

8) l’unificazione delle prove di ve-rifica finale dei percorsi degli istituti tec-nici superiori relativi all’area della mobi-lità sostenibile, ambiti « Mobilità delle per-sone e delle merci – conduzione delmezzo navale » e « Mobilità delle personee delle merci – gestione degli apparati eimpianti di bordo », con le prove di esamedi abilitazione allo svolgimento della pro-fessione di ufficiale della marina mercan-tile, di coperta e di macchina;

9) il riconoscimento dei crediti ac-quisiti dallo studente a conclusione deipercorsi degli istituti tecnici superiori aifini dell’accesso ai corsi di laurea ad essiaffini;

10) la disciplina dell’accesso agliesami di Stato per le professioni di agro-tecnico, geometra, perito agrario e peritoindustriale mediante diploma di tecnicosuperiore;

i) istituzione del sistema integrato dieducazione e di istruzione dalla nascitafino ai sei anni, costituito dai servizieducativi per l’infanzia e dalle scuole del-l’infanzia statali, al fine di garantire aibambini e alle bambine pari opportunitàdi educazione, istruzione, cura, relazione egioco, superando disuguaglianze e barriereterritoriali, economiche, etniche e cultu-rali, nonché ai fini della conciliazione tratempi di vita, di cura e di lavoro deigenitori, della promozione della qualitàdell’offerta educativa e della continuità trai vari servizi educativi e scolastici e lapartecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei livelli essen-ziali delle prestazioni della scuola dell’in-fanzia e dei servizi educativi per l’infanziaprevisti dal Nomenclatore interregionaledegli interventi e dei servizi sociali, sentita

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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, preve-dendo:

1.1) la generalizzazione dellascuola dell’infanzia;

1.2) la qualificazione universita-ria e la formazione continua del personaledei servizi educativi per l’infanzia e dellascuola dell’infanzia;

1.3) gli standard strutturali, or-ganizzativi e qualitativi dei servizi educa-tivi per l’infanzia e della scuola dell’infan-zia, diversificati in base alla tipologia,all’età dei bambini e agli orari di servizio,prevedendo tempi di compresenza del per-sonale dei servizi educativi per l’infanzia edei docenti di scuola dell’infanzia, nonchéil coordinamento pedagogico territoriale eil riferimento alle Indicazioni nazionaliper il curricolo della scuola dell’infanzia edel primo ciclo di istruzione, adottate conil regolamento di cui al decreto del Mini-stro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni edei compiti delle regioni e degli enti localial fine di potenziare la ricettività deiservizi educativi per l’infanzia e la quali-ficazione del sistema integrato di cui allapresente lettera;

3) l’esclusione dei servizi educativiper l’infanzia e delle scuole dell’infanziadai servizi a domanda individuale;

4) l’istituzione di una quota capi-taria per il raggiungimento dei livelli es-senziali, prevedendo il cofinanziamentodei costi di gestione, da parte dello Statocon trasferimenti diretti o con la gestionediretta delle scuole dell’infanzia e da partedelle regioni e degli enti locali al nettodelle entrate da compartecipazione dellefamiglie utenti del servizio;

5) l’approvazione e il finanzia-mento di un piano di azione nazionale perla promozione del sistema integrato di cuialla presente lettera, finalizzato al rag-

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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

giungimento dei livelli essenziali delle pre-stazioni;

6) la promozione della costituzionedi poli per l’infanzia per bambini di etàfino a sei anni, anche aggregati a scuoleprimarie e istituti comprensivi;

7) l’istituzione, senza nuovi o mag-giori oneri per il bilancio dello Stato, diun’apposita commissione con compiti con-sultivi e propositivi, composta da espertinominati dal Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, dalle regioni edagli enti locali;

l) garanzia dell’effettività del dirittoallo studio su tutto il territorio nazionale,nel rispetto delle competenze delle regioniin tale materia, attraverso la definizionedei livelli essenziali;

m) adeguamento, semplificazione eriordino della normativa concernente gliausili digitali per la didattica e i relativiambienti attraverso:

1) la definizione delle finalità edelle modalità di gestione dell’identità edel profilo digitale di studenti, docenti,dirigenti scolastici e personale tecnico-amministrativo;

2) la definizione dei criteri per latutela della riservatezza dei dati personalidegli studenti, con particolare riguardoagli studenti minori di età, in relazione altrattamento dei dati raccolti nell’ambitodelle attività didattiche, con particolareriferimento alla navigazione di piattaformedigitali dedicate all’apprendimento, o allafruizione o produzione di contenuti didat-tici digitali;

3) la definizione dei criteri e dellefinalità per l’adozione di testi didattici informato digitale e per la produzione e ladiffusione di opere e materiali per ladidattica, anche prodotti autonomamentedagli istituti scolastici;

n) revisione, riordino e adeguamentodella normativa in materia di istituzioni einiziative scolastiche italiane all’estero at-traverso:

1) la definizione dei criteri e dellemodalità di selezione, destinazione e per-

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manenza in sede del personale docente eamministrativo;

2) la revisione del trattamento eco-nomico del personale docente e ammini-strativo;

3) la previsione della disciplinadelle sezioni italiane all’interno di scuolestraniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina del-l’insegnamento di materie obbligatorie se-condo la legislazione locale o l’ordina-mento scolastico italiano da affidare ainsegnanti a contratto locale;

o) adeguamento della normativa inmateria di valutazione e certificazionedelle competenze degli studenti, nonchédegli esami di Stato, anche in raccordocon la normativa vigente in materia dicertificazione delle competenze, attra-verso:

1) la revisione delle modalità divalutazione e certificazione delle compe-tenze degli studenti;

2) la revisione delle modalità disvolgimento degli esami di Stato.

3. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati, su proposta del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, di concerto con il Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministra-zione e con il Ministro dell’economia edelle finanze nonché con gli altri Ministricompetenti, previo parere della Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano. Gli schemi di decretosono trasmessi alle Camere per l’espres-sione del parere da parte delle Commis-sioni parlamentari competenti per materiae per i profili finanziari, che si esprimononel termine di sessanta giorni dalla data ditrasmissione, decorso il quale i decretipossono comunque essere adottati. Se iltermine previsto per l’espressione del pa-rere da parte delle Commissioni parla-mentari scade nei trenta giorni che pre-cedono la scadenza del termine di delega

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previsto al comma 1, o successivamente,quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Con uno o più decreti adottati aisensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, e successivemodificazioni, sono raccolte per materieomogenee le norme regolamentari vigentinegli ambiti di cui alla presente legge, conle modificazioni necessarie al fine di sem-plificarle e adeguarle alla disciplina legi-slativa conseguente all’adozione dei decretilegislativi di cui al comma 1 del presentearticolo.

5. Entro due anni dalla data di entratain vigore di ciascuno dei decreti legislatividi cui al comma 1, con le modalità e nelrispetto dei princìpi e criteri direttivi sta-biliti dal presente articolo, il Governo puòadottare disposizioni integrative e corret-tive dei decreti medesimi.

6. Dall’attuazione delle deleghe recatedal presente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. A tal fine, per gli adem-pimenti dei decreti legislativi attuativi delpresente articolo le amministrazioni com-petenti provvedono attraverso una diversaallocazione delle ordinarie risorse umane,finanziarie e strumentali allo stato indotazione alle medesime amministrazioni.In conformità all’articolo 17, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qua-lora uno o più decreti legislativi determi-nino nuovi o maggiori oneri che nontrovino compensazione al proprio interno,essi sono emanati solo successivamente ocontestualmente all’entrata in vigore deiprovvedimenti legislativi, ivi compresa lalegge di stabilità, che stanzino le occor-renti risorse finanziarie.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E NORMEFINANZIARIE

ART. 22.

(Deroghe).

1. Per l’adozione dei regolamenti, deidecreti e degli atti attuativi della presente

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legge non è richiesto il parere dell’organocollegiale consultivo nazionale dellascuola.

2. Il regolamento di cui all’articolo 64,comma 4, lettera a), del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, non si applica per la procedura delpiano straordinario di assunzioni di cuiall’articolo 8 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione dellapresente legge e limitatamente all’annoscolastico 2015/2016, per la determina-zione dell’organico dell’autonomia non èrichiesto il parere di cui all’articolo 22,comma 2, della legge 28 dicembre 2001,n. 448.

4. Fermo restando il contingente di cuiall’articolo 639, comma 3, del testo unicodi cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, e successive modificazioni, le di-sposizioni della presente legge si applicanoalle scuole italiane all’estero in quantocompatibili e nell’ambito delle risorse di-sponibili a legislazione vigente.

5. Le norme della presente legge sonoinderogabili e le norme e le procedurecontenute nei contratti collettivi, contra-stanti con quanto previsto dalla presentelegge, sono inefficaci.

ART. 23.

(Abrogazione e soppressione di norme).

1. L’articolo 50 del decreto-legge 9febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,e i commi 8 e 9 dell’articolo 19 deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, sono abrogati a decor-rere dall’anno scolastico 2015/2016.

2. Al comma 7 dell’articolo 19 deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, la parola: « docente, » èsoppressa.

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ART. 24.

(Copertura finanziaria).

1. A decorrere dall’anno scolastico2015/2016, la dotazione organica comples-siva di personale docente delle istituzioniscolastiche statali è incrementata nel li-mite di euro 544,18 milioni nell’anno 2015,1.853,35 milioni nell’anno 2016, 1.865,70milioni nell’anno 2017, 1.909,60 milioninell’anno 2018, 1.951,20 milioni nell’anno2019, 2.012,93 milioni nell’anno 2020,2.058,50 milioni nell’anno 2021, 2.104,44milioni nell’anno 2022, 2.150,63 milioninell’anno 2023, 2.193,85 milioni nell’anno2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dal-l’anno 2025, rispetto a quelle determinateai sensi dell’articolo 19, comma 7, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, nel testo vigente primadella data di entrata in vigore della pre-sente legge nonché ai sensi dell’articolo 15,commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre2013, n. 128.

2. È iscritto nello stato di previsione delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca un fondo di parte corrente,denominato « Fondo “La Buona Scuola”per il miglioramento e la valorizzazionedell’istruzione scolastica », con uno stan-ziamento pari a 11.683.000 euro perl’anno 2015, a 97.713.000 euro per l’anno2016, a 134.663.000 euro per l’anno 2017,a 81.963.000 euro per l’anno 2018, a47.863.000 euro per l’anno 2019, a30.000.000 di euro per ciascuno degli anni2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l’anno2022. Al riparto del Fondo si provvede condecreto del Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze. Ildecreto di cui al presente comma puòdestinare un importo fino a un massimodel 10 per cento del Fondo ai serviziistituzionali e generali dell’amministra-zione per le attività di supporto al sistemadi istruzione scolastica.

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3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7,comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonchédai commi 1 e 2 del presente articolo, paricomplessivamente a 1.000 milioni di europer l’anno 2015, a 3.000 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,a 3.036,367 milioni di euro per l’anno2020, a 3.076,137 milioni di euro perl’anno 2021, a 3.000 milioni di euro perl’anno 2022, a 3.012,267 milioni di europer l’anno 2023, a 3.055,487 milioni dieuro per l’anno 2024 e a 3.095,237 milionidi euro a decorrere dall’anno 2025, siprovvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euroannui per l’anno 2015, a 3.000 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2016,mediante riduzione del Fondo « La buonascuola », di cui all’articolo 1, comma 4,della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro perl’anno 2020, a 76.137.000 euro per l’anno2021, a 12.267.000 euro per l’anno 2023, a55.487.000 euro per l’anno 2024 e a95.237.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente ri-duzione del Fondo per interventi struttu-rali di politica economica, di cui all’arti-colo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307;

c) quanto a 184.752.700 euro perl’anno 2015, a 362.650.250 euro per l’anno2016, a 376.160.500 euro per l’anno 2017,a 384.869.000 euro per l’anno 2018, a389.693.000 euro per l’anno 2019, a379.753.950 euro per l’anno 2020, a357.652.500 euro per l’anno 2021, a335.371.600 euro per l’anno 2022, a312.969.450 euro per l’anno 2023, a292.007.750 euro per l’anno 2024 e a272.729.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2025, mediante corrispondente uti-lizzo del Fondo per la compensazionedegli effetti finanziari non previsti a legi-slazione vigente conseguenti all’attualizza-zione di contributi pluriennali, di cui al-

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l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le competenze isti-tuzionali di controllo e verifica spettanti alMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca e al Ministero dell’economiae delle finanze, con decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, è costituito, adecorrere dall’anno scolastico 2015/2016 esenza maggiori oneri a carico del bilanciodello Stato, un comitato di verifica tecni-co-finanziaria composto da rappresentantidel Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca e del Ministero del-l’economia e delle finanze, con lo scopo dimonitorare la spesa concernente l’organicodell’autonomia in relazione all’attuazionedel piano straordinario di assunzioni, laprogressione economica dei docenti non-ché l’utilizzo del fondo per il risarcimento,di cui all’articolo 12.

5. Qualora, a seguito della procedura dimonitoraggio di cui al comma 4, dovesseemergere una spesa complessiva superiorea quella prevista dalla presente legge, sonoadottate idonee misure correttive ai sensidell’articolo 17, comma 13, della legge 31dicembre 2009, n. 196.

6. Ai componenti del comitato di cui alcomma 4 non spetta alcun compenso nérimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

7. Le domande per il riconoscimentodei servizi agli effetti della carriera delpersonale scolastico sono presentate aldirigente scolastico, nel periodo compresotra il 1o settembre e il 31 dicembre diciascun anno, ferma restando la disciplinavigente per l’esercizio del diritto al rico-noscimento dei servizi agli effetti di car-riera. Entro il successivo 28 febbraio, aifini di una corretta programmazione dellaspesa, il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca comunica al Mini-stero dell’economia e delle finanze – Di-partimento della Ragioneria generale delloStato le risultanze dei dati relativi alleistanze per il riconoscimento dei servizi

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agli effetti della carriera del personalescolastico.

8. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

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€ 7,80 *17PDL0029700**17PDL0029700*