CONVENZIONE GENERALE TRA ANAS S.p.A [.] · promuovendo l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche...
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CONVENZIONE GENERALE
TRA
ANAS S.p.A., società con socio unico con sede in Roma, Via Monzambano n° 10,
capitale sociale Euro 2.269.892.000,00, Partita IVA 02133681003, Codice Fiscale ed
iscrizione al Registro Imprese di Roma al n° 80208450587 e presso la C.C.I.A.A. di
Roma al n° 1024951 del Repertorio Economico Amministrativo, in persona
dell’Ing. Gianni Vittorio Armani, munito degli opportuni poteri per quanto infra (di
seguito “ANAS”)
[.] , società con sede in [.], Via [.], capitale sociale [.], Partita IVA e Codice Fiscale [.]
ed iscrizione al Registro Imprese di [.] e presso la C.C.I.A.A. di [.] al n [.] del
Repertorio Economico Amministrativo, in persona di [.] munito degli opportuni
poteri per quanto infra (di seguito “OPERATORE”)
PREMESSO CHE:
a) ANAS provvede, tra le funzioni che le sono state attribuite, a gestire e
manutenere la rete stradale ed autostradale in gestione diretta di proprietà
dello Stato (d’ora innanzi, per brevità, indicata come “Rete ANAS”) e dispone,
tra l’altro, di beni mobili ed immobili destinati al servizio della predetta rete;
b) L’OPERATORE è una società costituita al fine di realizzare e gestire una rete di
telecomunicazioni a banda “ultra larga” ed è in possesso di autorizzazione
generale, ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259
(“Codice delle Comunicazioni Elettroniche” o “Codice TLC”), che l’autorizza
all’installazione ed alla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni (d’ora
innanzi, per brevità, indicata come “Rete TLC”);
c) il Decreto Legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33 (c.d. “Decreto Fibra Ottica”) -
emanato in attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in
applicazione dal 1° luglio 2016, - ha introdotto norme volte a facilitare
l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
promuovendo l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche già esistenti e
consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove;
d) ANAS e l’OPERATORE con la presente Convenzione Generale (d’ora innanzi per
brevità indicata come “Convenzione”) intendono, anche alla luce del mutato
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quadro normativo, definire una disciplina generale dei rapporti giuridici
scaturenti dalla realizzazione e dalla gestione della Rete TLC sulla Rete ANAS,
prevedendo che la realizzazione degli specifici interventi venga disciplinata in
appositi accordi di dettagli. Tutto ciò premesso l’ANAS e l’OPERATORE, di
seguito denominati anche “Parti”, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati, questi ultimi datati e sottoscritti dalle Parti,
sono parte integrante della Convenzione la quale, per tutto quanto non
espressamente quivi previsto rinvia, per quanto applicabile, al Codice TLC, al
Decreto Fibra Ottica, al D.M. 1 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo
Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“Decreto Scavi”) e
a quanto disposto dal Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e s.m.i.) e
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. .
Di seguito si riporta la lista degli allegati:
in allegato “A” è riportato lo schema di “Pianificazione”;
in allegato “A1” è riportato lo schema di “Richiesta di realizzazione
dell’impianto di TLC a cura di ANAS”;
in allegato “B” sono riportate le “Norme tecniche per la realizzazione di
impianti TLC in strutture viarie”;
In allegato “C” si riporta la lista dei servizi offerti da ANAS;
1.2 La presente Convenzione non conferisce l’esclusiva all’OPERATORE in
alcun modo e ANAS è libera di porre in essere analoghe iniziative con altri
soggetti a sua esclusiva discrezionalità.
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Articolo 2
DEFINIZIONI
Le Parti convengono di attribuire alle seguenti definizioni il significato qui
specificato:
“apparati attivi” si intendono sistemi di telecomunicazione alimentati
elettricamente;
“comunicazione via pec” si intende lo strumento “posta elettronica
certificata” che ANAS e l’OPERATORE potranno utilizzare per le loro
comunicazioni;
“impianti di TLC” si intendono cavi, polifore, pozzetti, palificate,
infrastrutture di alloggiamento per apparati attivi e quanto altro
necessario alla realizzazione completa di un impianto passivo (cioè non
alimentato elettricamente) di telecomunicazione fissa a banda larga
(>=30 Mbps);
“interferenze” si intende la regolamentazione dei rapporti con impianti TLC
di qualunque genere attraversanti od occupanti strutture viarie, sia
preesistenti che di nuova costruzione, ovvero modifiche o nuove
realizzazioni di strutture viarie dalle quali detti rapporti sorgano;
“strutture viarie” si intendono i corpi stradali, le loro pertinenze, i
manufatti ed i reliquati delle strade ed autostrade statali di competenza
di ANAS.
Articolo 3
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Con la presente Convenzione le Parti intendono definire termini e condizioni per:
(i) il rilascio, da parte di ANAS in favore dell’OPERATORE, secondo quanto previsto
dal Codice della Strada, della concessione all’installazione di impianti di TLC e
apparati attivi per la successiva fornitura di reti di telecomunicazione aperte al
pubblico da effettuarsi su tutta la rete ANAS e (ii) la fornitura di servizi di
progettazione, realizzazione, facility management che ANAS può proporre
all’OPERATORE, a fronte del pagamento di un corrispettivo da concordare.
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Articolo 4
MODALITA’ DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DI ESECUZIONE DEI LAVORI -
PRESCRIZIONI
4.1 L’OPERATORE si impegna a fornire ad ANAS, inviando il modello in
allegato A compilato via pec all’indirizzo [email protected]:
a) con periodicità almeno annuale entro il primo ottobre di ogni anno solare, il
piano previsto di realizzazioni degli impianti di TLC sulle strutture viarie di ANAS
relativo all’anno successivo;
b) con un anticipo di almeno 90 giorni sulla data auspicata di inizio lavori, l’elenco
delle realizzazioni puntuali non previste nella pianificazione di cui al punto
precedente.
Ciò allo scopo di permettere alle parti di coordinare le opere di genio civile
(Decreto fibra art. 5) e ad ANAS di ottimizzare i propri interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, eventualmente afferenti agli stessi tratti di struttura
viaria interessati dal piano previsto dall’OPERATORE, e ridurre così il rischio di
incrementare la minaccia all’integrità delle strutture e alla sicurezza pubblica a
causa delle duplicate realizzazione di interventi e presenza di cantieri. A seguito
del ricevimento della suddetta pianificazione ANAS definirà le tratte sulle quali
potrà direttamente realizzare gli impianti da fornire all’OPERATORE e le
comunicherà all’OPERATORE.
4.2 Per ogni nuovo impianto di TLC l’OPERATORE potrà, quindi, chiedere ad
ANAS, compilando ed inviando il modello in allegato A1:
a) di realizzare l’impianto di TLC;
b) di rilasciare la concessione.
Nell’ipotesi di cui alla lettera a), ANAS e l’OPERATORE, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta da parte di ANAS, si potranno accordare in relazione a
modi, tempi e costi per la realizzazione e l’uso dell’impianto di TLC,
sottoscrivendo un apposito atto che ne sancisca i termini. L’impianto sarà
progettato, realizzato, collaudato e mantenuto a completa cura di ANAS. A fronte
della realizzazione e messa a disposizione dell’impianto, l’OPERATORE
corrisponderà ad ANAS il riconoscimento concordato, così da lasciare indenne
ANAS dagli oneri sostenuti connessi alla realizzazione delle opere necessarie
all’accesso all’impianto, ovvero del corrispettivo concordato per il diritto d’uso di
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tutto o parte dell’impianto. Qualora l’accordo di cui sopra non potesse essere
raggiunto, si attiveranno i termini e i modi di cui alla lettera b) precedente, cui il
resto della presente Convenzione fa riferimento, senza che ANAS e l’OPERATORE
abbiano nulla a pretendere.
4.3 Per ogni nuovo impianto TLC, o attrezzatura accessoria da ubicarsi di
norma al di fuori della piattaforma stradale (così come definito dall’art. 3.3 del
D.M. 05.11.2001, n° 6792), interferenti con strutture viarie di competenza ANAS,
l’OPERATORE presenterà all’Ufficio territoriale ANAS competente e alla Direzione
Generale, i seguenti documenti
a) via pec o in formato cartaceo:
domanda in cui sia contenuto l’impegno a osservare la Convenzione
Generale, nonché una relazione tecnica descrittiva nella quale si dichiari
che la realizzazione dell’interferenza è in tutto rispondente alle vigenti
disposizioni di legge;
copia della ricevuta di versamento del rimborso dei costi sostenuti per la
gestione della pratica ammnistrativa e per le attività di sopralluogo
secondo le tabelle vigenti pubblicate sul sito Internet dell’ANAS (solo
all’ufficio territoriale competente);
b) eventualmente via pec e in formato cartaceo in 2 esemplari, ciascuno
debitamente sottoscritto dall’OPERATORE e dal progettista regolarmente iscritto
all’Albo professionale di appartenenza:
corografia (scala 1:25.000) e planimetria (scala 1:1000 o inferiore) del
tratto di struttura viaria interessato con l’esatta indicazione degli impianti
interferenti e delle relative progressive chilometriche di inizio e termine
della posa e le indicazioni chilometriche degli eventuali attraversamenti
sotterranei ed aerei;
sezioni trasversali quotate ortogonali all’asse stradale (scala 1:100) del
tratto di struttura viaria interessato con l’esatta indicazione degli impianti
interferenti previsti, ivi compresa la relativa chilometrica della struttura
viaria; se l'impianto di TLC è realizzato longitudinalmente all'asse della
sede viaria, dette sezioni saranno realizzate in corrispondenza di punti
singolari del tracciato, quali:
- variazione del lato di posa;
- variazione della sezione stradale (rilevato, trincea, mezza costa,
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dimensioni del piano viabile);
- variazione dell'ubicazione della zona di posa (piano viabile, banchina,
marciapiede, etc.);
- capisaldi di inizio e termine della posa;
- presenza di eventuali manufatti dell'impianto di telecomunicazioni
oggetto della posa (pozzetti, camerette, tubazioni di protezione, etc.);
- in corrispondenza di attraversamenti in sotterraneo od in linea aerea,
da integrare con opportuna pianta in scala idonea (1:500/200/100)
riportante l’esatta situazione dei luoghi e la linea di telecomunicazioni
oggetto dello attraversamento e/o della posa longitudinale.
sezioni tipo degli scavi in scala 1:10, in formato cartaceo con riportata la
profondità di posa dei cavi e/o manufatti TLC;
computo metrico estimativo, in formato cartaceo del tratto di impianto
TLC interferente con la struttura viaria in genere;
relazione tecnica descrittiva, in formato cartaceo con specificate le
caratteristiche dei materiali da impiegare, le modalità di esecuzione, la
tabella riepilogativa della percorrenza del cavo o cavi dell'impianto TLC
oggetto della posa e il programma dei lavori.
I documenti cartacei di cui al presente punto b) dovranno essere consegnati
contestualmente all’invio dei documenti via pec, sarà considerata quale data di
avvio dell’istruttoria quella di avvenuta consegna della documentazione cartacea
completa.
L’OPERATORE potrà attestare l’avvenuto pagamento del bollo anche in modalità
virtuale attraverso presentazione di documento allegato.
Sarà comunicata dall’OPERATORE ad ANAS la data di inizio e di fine lavori, il
nominativo dell’impresa che eseguirà i lavori stessi ed il nominativo del
responsabile diretto dell’OPERATORE quale unico interlocutore di ANAS sia per la
condotta dei lavori che per la sicurezza del loro svolgimento. ANAS potrà
richiedere, in sede istruttoria, ogni variante di dettaglio dell’impianto che, senza
alterare le caratteristiche essenziali delle opere, siano ritenute opportune
nell’interesse della proprietà delle strutture viarie e della sicurezza della
circolazione.
4.4 Se la valutazione relativa alla ubicazione della interferenza (in relazione
alle esigenze di esercizio della struttura viaria) e alla rispondenza del progetto
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alle norme vigenti daranno esito positivo, ANAS provvederà a sottoscrivere
l’autorizzazione, corredata delle eventuali prescrizioni tecniche predisposte da
ANAS, entro i termini di cui al Decreto Fibra Ottica, e ad inviarlo via pec
all’indirizzo indicato in segno di piena accettazione e concessione. L’OPERATORE,
ai fini della tutela della sicurezza della circolazione, non potrà accedere alla
struttura viaria per iniziare i lavori senza preventiva emissione della relativa
ordinanza di traffico da parte di ANAS.
4.5 In particolare, fermo restando quanto previsto in genere per tutte le
strutture viarie, per quanto attiene ai siti esterni su aree di pertinenza ANAS,
l’OPERATORE provvederà ad individuare i siti su cui installare i propri apparati
attivi, o comunque necessari all’esercizio della attività di TLC, che verranno
comunque di volta in volta concordati con gli Uffici periferici dell’ANAS. In sede di
individuazione e definizione dei singoli siti su cui installare gli impianti necessari
e connessi all’esercizio delle reti TLC, verrà stipulato l’apposita autorizzazione per
la disciplina, diversificata dal disciplinare della posa della sottocondotta, che
regolerà, nel rispetto dei criteri e principi previsti dalla presente Convenzione, i
rapporti relativi alla utilizzazione dei singoli siti. I siti avranno una ampiezza
variabile in funzione del tipo di impianto da installare e saranno, comunque,
autorizzati in funzione della loro effettiva disponibilità, della sicurezza del traffico
stradale, nonché della sicurezza e salute delle persone, ad insindacabile giudizio
di ANAS.
Gli impianti TLC saranno realizzati in conformità con le tecnologie e le
prescrizioni indicate nel Decreto Scavi e nelle presenti Norme Tecniche di cui
all’allegato B, nonché loro successive modifiche ed aggiornamenti:
ANAS si riserva in qualunque momento di accedere ai siti ed agli impianti TLC
concessi procedendo a sopralluoghi e operando interventi legati ad esigenze di
servizio e/o di sicurezza stradale.
4.6 Il mancato rispetto dei termini previsti dalla specifica autorizzazione, e la
verifica delle condizioni di cui all’art. 28, comma 1 del Codice della Strada,
autorizza ANAS a fissare un termine perentorio - comunicato all’OPERATORE a
mezzo pec - entro il quale le condizioni e le prescrizioni necessarie per la
conservazione della strada e la sicurezza della circolazione debbano essere
eseguite e i relativi lavori effettuati ai sensi dell’art. 69, comma 1, del
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada.
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Nella ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei
termini previsti, ANAS ha facoltà di procedere alla esecuzione diretta,
comunicando all’OPERATORE tramite pec, la data di inizio dei lavori e -
successivamente ai lavori - le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e
gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo, ai sensi dell’art. 69, comma
1, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada.
4.7 Anche durante l’esecuzione dei lavori ANAS ha facoltà di interrompere gli
stessi senza impegno ed oneri di alcun tipo nei confronti dell’OPERATORE, nel
caso in cui si manifestino esigenze di servizio e/o di sicurezza stradale, nonché di
sicurezza e salute delle persone, attivandosi per la più rapida soluzione delle
problematiche sopravvenute.
4.8 La procedura sopra indicata sarà applicata ogni qualvolta si dovessero
verificare inadempienze da parte dell’OPERATORE alla Convenzione ovvero a
quanto previsto dalle singole autorizzazioni. Il verificarsi di gravi inadempimenti
potrà determinare la risoluzione di diritto della presente Convenzione in
conformità con quanto nella stessa stabilito. Si considera grave inadempimento,
il mancato rispetto delle prescrizioni imposte, oltre a tutto quanto previsto nella
presente Convenzione.
4.9 Eventuali opere di protezione ai siti concessi ed agli impianti TLC, che si
rendessero necessarie anche successivamente alla installazione degli impianti
stessi, restano comunque a carico dell’OPERATORE, il quale si assume la
responsabilità di tali interventi e del loro impatto sul territorio, nonché per i
danni causati dagli stessi a cose e persone, restando sollevata l’ANAS e il suo
personale da ogni e qualsiasi responsabilità. L’OPERATORE esonera ANAS anche
dalla responsabilità per danni da evento naturale.
4.10 L’OPERATORE garantisce, a proprio totale carico, le condizioni di sicurezza
degli impianti e degli apparati installati per quanto concerne ogni tipo di
emissione, radioelettrica, elettrostatica, elettromagnetica o qualsiasi altro tipo di
irradiazione, sottoponendo gli impianti stessi alle verifiche e certificazioni
previste dalle vigenti normative anche in materia di protezione sanitaria.
L’OPERATORE si assume, a tal riguardo, ogni responsabilità per danno derivante
dalle dette emissioni.
4.11 Tutti i permessi che risultassero necessari per l’attuazione dei progetti
riguardanti le opere da porre in essere o altro, saranno ottenuti dall’OPERATORE,
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per i quali ANAS rilascerà gli assensi che fossero richiesti ai fini dell’ottenimento
di autorizzazioni e nulla osta.
4.12 Restano a carico dell’OPERATORE tutte le spese di allaccio ed uso per i
servizi accessori necessari al funzionamento dell’impianto TLC e degli apparati
attivi (energia elettrica, ecc.).
4.13 Al termine dell’esecuzione dei lavori di posa dell’impianto di TLC
l’OPERATORE consegnerà ad ANAS gli elaborati di progetto aggiornati anche in
modalità informatica con riportati i dati di georeferenziazione del tracciato
costituente l’impianto di TLC anche ai fini della costituzione del Sistema
Informativo Nazionale Federato sulle Infrastrutture “SINFI” (art. 3 Decreto Fibra
Ottica).
4.14 Nel caso in cui l’installazione degli impianti di TLC richiedesse la
realizzazione di scavi o comunque di opere civili, su apposita richiesta di ANAS
(effettuata in fase autorizzativa), l’OPERATORE predisporrà una o più strutture di
contenimento delle infrastrutture da utilizzare, in tempi successivi, anche da
parte di altri operatori, a fronte della corresponsione, da parte di ANAS, di un
corrispettivo da concordare.
4.15 Nessuna modifica potrà essere apportata ai beni immobili di ANAS senza
la preventiva autorizzazione scritta e l’OPERATORE rispetterà sempre le norme di
sicurezza e le prescrizioni impartite da ANAS.
4.16 Nel caso in cui fosse necessario lo spostamento dei siti per
l’alloggiamento degli apparati attivi per esigenze di ANAS, quest’ultima si impegna
a darne pronta notizia all’OPERATORE via pec e ad offrire alla stessa, entro 15
giorni da tale comunicazione, una soluzione tecnica alternativa funzionalmente
equivalente che mantenga inalterate le caratteristiche tecniche della rete.
L’OPERATORE verificherà che la soluzione alternativa proposta da ANAS sia
equivalente a quella originaria e in tal caso, entro il termine indicato da ANAS
nella lettera contenente la soluzione alternativa, comunicherà la relativa
accettazione.
4.17 L’OPERATORE ed il competente Ufficio periferico ANAS dovranno
concordare di volta in volta le disposizioni di ordine generale relative allo
svolgimento dei lavori nell’interesse delle relative proprietà, della tutela della
circolazione e dell’impianto stesso.
4.18 L’ OPERATORE non potrà apportare alcuna variante non autorizzata da
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ANAS al progetto di interferenza e di impianto.
4.19 ANAS, terminati i lavori e prima della messa in esercizio dell’impianto di
TLC da parte dell’OPERATORE, procederà all’emissione del “Certificato di regolare
esecuzione” delle opere in contraddittorio con l’OPERATORE (vedi anche art. 6.3
dell’allegato B) che dovrà verificare la rispondenza di quanto eseguito con le
prescrizioni indicate e gli adempimenti richiesti nell’autorizzazione (art. 67,
comma 6, Reg. Codice della Strada). Le opere potranno essere utilizzate solo
dopo l’emissione del predetto Certificato di regolare esecuzione.
4.20 Le caratteristiche tecniche per la realizzazione di impianti di TLC
all’interno delle strutture viarie faranno riferimento esclusivamente all’allegato B
della presente Convenzione nonché alle sue successive modifiche e
aggiornamenti effettuati a seguito di variazioni della normativa di legge in vigore
e alle eventuali prescrizioni aggiuntive previste nelle autorizzazioni.
4.21 Durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere o varianti di
interferenze esistenti, l’OPERATORE ed ANAS si impegnano ad attuare quanto
previsto, in materia di sicurezza, dalla normativa vigente. In ogni caso, non
saranno di norma consentiti lavori ed interventi che richiedano la limitazione del
traffico stradale nei periodi 15 dicembre ÷ 15 gennaio, 1 aprile ÷ 5 maggio, 15
luglio ÷ 30 agosto. Laddove la festività pasquale ricada nel mese di marzo, ferme
restando le altre limitazioni, quella compresa tra il 01 Aprile ed il 05 Maggio sarà
sostituita dai due periodi: 15 Marzo ÷ 5 Aprile e 20 Aprile ÷ 5 Maggio.
Articolo 5
OSTACOLI AL TRAFFICO E PRESCRIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA
SICUREZZA STRADALE
5.1 Durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere o varianti di
interferenze esistenti o per l’installazione/manutenzione di apparati attivi,
l’OPERATORE si impegna a non interrompere il transito lungo le strutture viarie,
salvo i casi di comprovata necessità e previo tempestivo accordo con ANAS, che è
organismo amministrativo cui spetta il potere della relativa ordinanza, nonché
l’imposizione di prescrizioni per la regolazione del traffico e la garanzia della
sicurezza stradale.
5.2 L’ OPERATORE si impegna ad evitare formazione di accumuli di depositi
di materiali ed altro che determini ostacolo al libero deflusso delle acque sul
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piano viabile e nei fossi di scolo e la libera circolazione dei veicoli.
5.3 L’OPERATORE si impegna, inoltre, a non creare depositi di materiali di
risulta o a qualunque titolo soggetti alla disciplina del decreto legislativo 22/1997,
tali da causare provvedimenti sanzionatori in genere.
5.4 L’OPERATORE si impegna al pagamento di ogni onere derivante dai lavori
e dall’esercizio dell’impianto di TLC e degli apparati attivi, ivi compresi i diritti
sanitari per lo scolo delle acque di cantiere, lo smaltimento dei rifiuti, etc.
5.5 ANAS si riserva la facoltà di sospendere i lavori sulla sede delle strutture
viarie in qualsiasi momento, qualora si verifichi una difficoltà imprevista e
importante per la scorrevolezza e la sicurezza del traffico e della circolazione
stradale in genere, senza che l’OPERATORE possa pretendere risarcimento
alcuno, indennizzo o rimborso di sorta.
5.6 Tutti i lavori che comportino soggezione alla circolazione stradale devono
essere eseguiti prioritariamente e nel rispetto dei tempi previsti e concordati nel
Programma dei Lavori, costituente elaborato essenziale del Progetto esecutivo.
Articolo 6
SEGNALAZIONI DI LAVORI IN CORSO
6.1 Durante l’esecuzione dei lavori di installazione e manutenzione
dell’impianto di TLC e degli apparati attivi, l’OPERATORE dovrà provvedere a sua
cura e spese ad apporre le segnalazioni prescritte dalla apposita normativa
vigente in materia; dovrà inoltre provvedere alla chiusura del cantiere di lavoro
entro la fine della giornata lavorativa in cui si è aperto, riaprendolo, nei casi più
limitati possibile in cui fosse assolutamente necessario, il giorno seguente.
6.2 Qualsiasi intervento, anche di emergenza, del personale ANAS, che
dovesse risultare necessario per difficoltà o inadempienze dell’OPERATORE in
ordine all'apposizione della segnaletica stradale e di cantiere, è posto a carico
dell’OPERATORE e rappresentato da un rimborso spese ad ANAS.
6.3 L’OPERATORE sarà comunque responsabile, a qualsiasi effetto, per
eventuali danni a terzi, in conseguenza della mancata osservanza delle
disposizioni concernenti la segnalazione dei lavori.
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Articolo 7
SERVIZI OFFERTI DA ANAS
7.1 L’OPERATORE ha la facoltà di usufruire dei servizi offerti da ANAS di cui
all’allegato C, per i quali corrisponderà ad ANAS il corrispettivo concordato, a
fronte di fatture, assoggettate ad IVA, emesse da ANAS ed inviate all’ OPERATORE
il quale provvederà al relativo pagamento su c/c 4758 intestato ad ANAS presso
Banca Nazionale del Lavoro - IBAN IT77P0100503200000000004758.
7.2 L’ OPERATORE si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la
disponibilità di ANAS all’erogazione di eventuali altri servizi non contemplati
nell’allegato C per i quali saranno concordati corrispettivi, patti e condizioni.
7.3 I corrispettivi per i servizi ANAS, laddove applicabile, saranno aggiornati
annualmente nella misura del 100% delle variazioni dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati come accertato dall’ISTAT.
Articolo 8
GARANZIE
8.1 A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente Convenzione
Generale, l’OPERATORE rilascia, contestualmente alla relativa stipula, idonea
fideiussione bancaria che dovrà essere emessa da primario istituto di credito di
gradimento di ANAS del valore di euro un milione che verrà restituito allo
scadere della presente Convenzione. L’OPERATORE, su richiesta di ANAS ovvero a
cadenza annuale, si obbliga ad incrementare il valore delle garanzie nel caso in
cui, in vigenza della presente Convenzione, l’importo della garanzie dovesse
risultare insufficiente rispetto ai complessivi obblighi assunti dall’OPERATORE nei
confronti di ANAS, come previsto dall’art. 67 comma 5 del Regolamento di
Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.
Detta fideiussione bancaria dovrà essere tempestivamente reintegrata degli
importi escussi da ANAS per far fronte ad interventi di ripristino della sede
stradale a seguito di lavori effettuati dall’Operatore non a perfetta regola d’arte.
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Articolo 9
DURATA DELLA CONVENZIONE
9.1 La presente Convenzione ha durata ventinovennale e la sua efficacia è,
comunque, subordinata al permanere, in capo ad ANAS, della posizione di
concessionario ed al rinnovo della convenzione, la cui scadenza è attualmente
fissata nel 2032. La presente Convenzione non può essere ceduta senza
preventivo assenso di ANAS. Le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici periferici
ANAS scadranno in corrispondenza della scadenza della presente Convenzione
indipendentemente dalla loro data di rilascio.
9.2 ANAS si riserva sempre la facoltà di negare la concessione per specifici
siti, sia sotterranei che in superficie, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto
fibra ottica, dal Decreto scavi, dal Codice TLC nonché dal Codice della Strada e
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
9.3 L’OPERATORE ha facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza della
presente Convenzione, per giusta causa, comunicandolo a ANAS con almeno tre
mesi di preavviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Analogamente ANAS ha potere di revoca della Convenzione in presenza di causa
idonea all’esercizio di tale facoltà.
9.4 L’ OPERATORE, nel caso di mancato rinnovo alla scadenza naturale,
ovvero nel caso di recesso anticipato, procederà come previsto per la
dismissione di cui al successivo articolo 11.
Articolo 10
RESPONSABILITA’
10.1 L’ispezione degli impianti TLC in attraversamento e/o posa longitudinale
delle strutture viarie sarà effettuata dall’OPERATORE in fase di esercizio delle
strutture viarie stesse, secondo i preventivi accordi che verranno presi con gli
Uffici periferici di ANAS.
10.2 I lavori di manutenzione, riparazione, modifica e dismissione degli
impianti TLC dovranno essere eseguiti dall’OPERATORE a proprie spese, ferma
restando l’autorizzazione preventiva da parte del competente Ufficio periferico
ANAS.
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10.3 Ove sussista l’urgenza di eseguire lavori di riparazione degli impianti di
TLC, i lavori stessi dovranno essere effettuati immediatamente dall’OPERATORE,
previo avviso a mezzo pec all’Ufficio periferico di ANAS ed esibizione della
qualifica al Capo Cantoniere ANAS competente per la struttura viaria interessata,
avendo cura di evitare potenziali ostacoli, ritardi e pericoli per la circolazione
stradale. Qualora i lavori da eseguire, di qualsiasi genere, interessino la
piattaforma stradale dovranno essere attuate tutte le norme contenute nel D.M.
10.07.2002 al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
10.4 Nell’esecuzione dei lavori di installazione e di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di TLC e degli apparati attivi, l’OPERATORE sarà unico
responsabile per eventuali danni cagionati agli impianti, alle opere, al personale
ANAS ed a terzi, nonché per gli eventuali danni economici che il rallentamento e
la sospensione anche parziale della circolazione potessero avere arrecato.
10.5 Nell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade eseguiti da ANAS o per conto di ANAS, quest’ultima sarà unica
responsabile per eventuali danni cagionati agli impianti di TLC dell’OPERATORE ivi
posati qualora gli stessi risultino installati nel rispetto di quanto contenuto nelle
Norme Tecniche (allegato B) e delle prescrizioni imposte al momento del rilascio
dell’autorizzazione da parte di ANAS.
Articolo11
DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI
In caso di dismissione degli impianti TLC che siano stati stabiliti di proprietà
dell’OPERATORE, per scadenza della Convenzione o per dismissione anche
parziale da parte dell’OPERATORE, ANAS avrà facoltà di scegliere se mantenere
gli impianti in proprietà ovvero richiedere all’OPERATORE la rimozione delle
opere ed il ripristino del corpo stradale, del piano viabile e delle pertinenze
stradali a cura e spese dell’OPERATORE, eseguendo i relativi lavori secondo le
prescrizioni fornite da ANAS.
Articolo12
DISMISSIONE DI TRATTE STRADALI ED AUTOSTRADALI ANAS
Nel caso in cui le funzioni già delegate a ANAS, sia in seguito alla entrata in vigore
di generali provvedimenti in ragione della L. 59/97, ovvero di altri provvedimenti
________________________________________________________________________________________
15
emessi ex art. 4 del D.L.vo 285/1992, vengano passate ad altri enti territoriali,
ANAS si impegna a trasferire, unitamente alle deleghe, gli impegni
convenzionalmente assunti, nonché notiziarne l’OPERATORE.
Art. 13
NUOVI TRACCIATI DI STRUTTURE VIARIE O MODIFICHE DI TRACCIATI
ESISTENTI
13.1 In caso di realizzazione di nuovi tracciati stradali o di modifiche da
apportare a tratti di strada interessati da impianti realizzati dall’OPERATORE che
comportino spostamenti o modifiche degli impianti medesimi, l’ANAS ne darà
tempestiva comunicazione inviando due copie dello stralcio degli elaborati del
progetto definitivo dell’opera stradale e richiedendo all’OPERATORE di indicare la
presenza di proprie reti interferenti. L’OPERATORE, entro 60 (sessanta) giorni,
dovrà restituire una copia dei suddetti elaborati con le informazioni richieste,
indicando le soluzioni tecniche che propone per lo spostamento o l’adeguamento
degli impianti, unitamente al cronoprogramma dei lavori necessari allo
spostamento dell’interferenza, anche prevedendo, su richiesta di ANAS o per
proprie esigenze, uno spostamento provvisorio degli impianti, ed al preventivo di
spesa sommario, comprendente le seguenti voci:
costo dei materiali in opera;
ammontare delle indennità per le nuove servitù eventualmente da
acquisire;
ammontare degli eventuali danni ai fondi da acquisire;
valore dei materiali recuperati (in detrazione), al netto delle spese di
recupero.
ANAS, nei successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta
dell’OPERATORE, comunicherà per iscritto il proprio parere in merito alle
soluzioni tecniche ed agli aspetti economici. La procedura per lo spostamento
effettivo dell’interferenza verrà attivato da ANAS con apposita richiesta.
13.2 Allo spostamento ed alla modifica degli impianti, così come definiti negli
elaborati tecnici di cui sopra, provvederà direttamente l’OPERATORE, a proprie
cura e spese e senza procedere ad alcun addebito nei confronti di ANAS, nel caso
in cui l’impianto interferente primitivo sia stato realizzato su terreni di proprietà
________________________________________________________________________________________
16
dell’ANAS stessa e la sua realizzazione sia stata effettuata a seguito di regolare
autorizzazione ANAS.
13.3 Negli altri casi, l’ANAS comunicherà il proprio benestare all’atto della
richiesta dell’avvio dei lavori di spostamento dell’interferenza e verserà, a titolo di
anticipo, il 35% dell’importo indicato nel preventivo di spesa sommario.
13.4 ANAS si riserva di mettere a disposizione le aree necessarie per la
realizzazione del nuovo impianto, prevedendone l’acquisizione o l’apposizione di
servitù, in sede progettuale.
13.5 I permessi che risultassero necessari per la localizzazione dei nuovi
impianti, saranno acquisiti in sede di “Conferenza dei servizi”; tutti gli altri
permessi e nulla osta, saranno ottenuti dall’OPERATORE.
13.6 L’OPERATORE, ricevuta la richiesta di ANAS ed il pagamento dell’acconto,
avvierà i lavori nel rispetto del cronoprogramma proposto dall’OPERATORE ed
approvato da ANAS. Qualora si verifichino differimenti nello spostamento delle
interferenze tali da determinare ritardi nella esecuzione dei lavori appaltati da
ANAS, tutti gli oneri da ciò derivanti nei confronti di ANAS e/o dell’impresa
appaltatrice dei lavori, saranno esclusivamente a carico dell’OPERATORE.
13.7 Il pagamento del saldo all’OPERATORE sarà effettuato da ANAS entro 30
(trenta) giorni dalla ricezione della documentazione attestante le spese
sostenute, distinte nelle voci come indicato nel preventivo.
13.8 In caso di scostamenti significativi tra progetto definitivo e progetto
esecutivo nei riguardi delle interferenze, ANAS trasmetterà due copie del
progetto esecutivo e/o delle varianti in corso d’opera all’OPERATORE affinché
quest’ultimo possa definire, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione degli
elaborati, i nuovi dettagli tecnici, economici e temporali di competenza,
reiterando la procedura descritta in precedenza.
Art. 14
MODIFICHE RICHIESTE DALL’OPERATORE
Qualora l’OPERATORE intenda modificare l’assetto o l’allocazione dell’impianto di
TLC, sarà reiterata la procedura di cui all’articolo 4 della presente Convenzione,
identificando anche le insorgenti interferenze, sempre con particolare
riferimento agli altri impianti esistenti, oltre che allo stato della struttura viaria.
________________________________________________________________________________________
17
Art. 15
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
L’OPERATORE comunicherà ad ANAS ogni mutamento della propria ragione o
denominazione sociale, nonché in genere ogni fatto che possa influire sul
contenuto della presente Convenzione, entro 5 giorni dal verificarsi di una delle
predette condizioni.
Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all’altra, relativa al presente atto,
dovrà essere inviata nei modi e nei termini di legge ai seguenti indirizzi:
- per ANAS in tutti i casi in cui la comunicazione non riguardi un’attività
specificamente rimessa agli Uffici periferici ANAS competenti:
ANAS S.p.A.
Direzione Generale
Via Monzambano 10
00185 ROMA
Pec: [email protected]
nel caso in cui le comunicazioni fossero dirette agli Uffici periferici di ANAS:
Pec: anas.”nomeregione”@postacert.stradeanas.it
- per l’ OPERATORE:
Art. 16
ADEMPIMENTI FISCALI
16.1 Le spese di stipulazione, bollo, registrazione ed altri oneri fiscali relativi
alla presente Convenzione saranno a carico esclusivo dell’OPERATORE, ivi
comprese le spese indicate nella presente Convenzione a titolo di istruttoria,
bollo ed altro relativamente alle singole richieste di concessione.
16.2 Si dà atto che le prestazioni sono soggette ad I.V.A.
________________________________________________________________________________________
18
Art. 17
FORO COMPETENTE
Foro competente per ogni controversia insorgente è quello di Roma.
La presente Convenzione conclusa tra le parti senza alcuna intermediazione, è
composta da n. 46 pagine, inclusi gli allegati, e viene redatta in 3 originali di cui
uno per ANAS, uno per l’OPERATORE ed uno per la registrazione.
Roma, lì
ANAS S.p.A. ______________________________
OPERATORE ______________________________
________________________________________________________________________________________
19
Elenco degli allegati:
“A”: schema di “Pianificazione”
“A1”: schema di “Richiesta di realizzazione dell’impianto di TLC a cura di ANAS”
“B”: “Norme tecniche per la realizzazione di impianti TLC in strutture viarie”
“C”: lista dei servizi offerti da ANAS
ALLEGATO A
_________________________________________________________________________
PIANIFICAZIONE
L’OPERATORE ______________________________________________________________________
In conformità a quanto contenuto nella Convenzione Generale “ANAS –
__________”, stipulata in data ______________________ e registrata a
____________________________________ in data ___________________________ al Num.
____________ Volume _______________________, con la firma del presente atto, elenca le
tratte stradali di competenza Anas sulle quali intende installare impianti di TLC
nell’anno solare _________________
con auspicato inizio lavori a partire da 90 giorni dalla ricezione del
presente atto
interferenti alle progressive sottoelencate della Strada Statale- Autostrada
N°____________ denominata _______________________
1. dal Km. ___________ al Km. __________ ; estesa ml. __________________________ ;
2. dal Km. ___________ al Km. __________ ; estesa ml. __________________________ ;
3. dal Km. ___________ al Km. __________ ; estesa ml. __________________________ ;
ed all’occupazione dei siti:
situati in località ___________________ , Comune ___________________ , Prov. ______
per mq ______________
situati in località ___________________ , Comune ___________________ , Prov. ______
per mq ______________
Luogo e data _________________________
OPERATORE
ALLEGATO A1
_________________________________________________________________________
RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI TLC A CURA DI ANAS
L’OPERATORE
_______________________________________________________________________
con sede in
__________________________________________________________________________
In conformità a quanto contenuto nella Convenzione Generale “ANAS –
__________”, stipulata in data ______________________ e registrata a
____________________________________ in data ___________________________ al Num.
____________ Volume _______________________, con la firma del presente atto, chiede ad
Anas la realizzazione a sua cura e spese dell’impianto TLC interferente alle
progressive sottoelencate della Strada Statale - Autostrada
N°____________ denominata _______________________
1. dal Km. ___________ al Km. __________ ; estesa ml. __________________________ ;
4. dal Km. ___________ al Km. __________ ; estesa ml. __________________________ ;
5. dal Km. ___________ al Km. __________ ; estesa ml. __________________________ ;
ed all’occupazione dei siti:
situati in località ___________________ , Comune ___________________ , Prov. ______
per mq ______________
situati in località ___________________ , Comune ___________________ , Prov. ______
per mq ______________
Luogo e data _________________________
OPERATORE
ALLEGATO B
_________________________________________________________________________
NORME TECNICHE
PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TLC IN STRUTTURE VIARIE
_____________________________________________________________________________________________________________________
1
ALLEGATO B
_________________________________________________________________________
Art. 1
POSA TRASVERSALE SOTTERRANEA IN SEDE STRADALE
Gli attraversamenti sotterranei della sede stradale verranno effettuati nel rispetto delle
norme contenute negli arti. 64, 65, 66 e 67 del Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione del Nuovo Codice della Strada e del Decreto dell’1 ottobre 2013, cui si
rimanda per quanto non contenuto nel presente allegato, ed in particolare con le
seguenti modalità e caratteristiche tecniche:
l'attraversamento, di norma, verrà eseguito mediante trivellazione
suborizzontale guidata, con metodi noti o con l'utilizzo di eventuali nuove
tecnologie autorizzate da ANAS;
qualora la conformazione del corpo stradale, la natura del terreno e la
mancanza dello spazio necessario nelle pertinenze stradali o nelle zone
limitrofe per l'apertura delle buche, atte a contenere le macchine di
trivellazione, non lo permettano, ANAS potrà consentire, eccezionalmente, che
l'attraversamento venga eseguito a cielo aperto metà strada per volta, in modo
che l'altra metà resti libera al traffico in condizioni di agevole transitabilità,
secondo le modalità di seguito riportate;
l'attraversamento verrà sempre realizzato mediante idonea tubazione, in modo
da consentire che i cavi vengano agevolmente infilati o sfilati, in caso di guasto
od altro, al fine di evitare ulteriori manomissioni della piattaforma stradale;
l’estradosso del manufatto di attraversamento, qualunque siano le modalità di
posa (trivellazione suborizzontale guidata o scavo a cielo aperto), dovrà
trovarsi ad una quota non inferiore, di norma, a metri 1,00 dal punto più
depresso della piattaforma stradale:
l’attraversamento dovrà risultare di norma ortogonale all’asse stradale, salvo
specifica e motivata deroga rilasciata dall’Ufficio territoriale ANAS competente
territorialmente.
AI fine di accertare la possibilità di effettuare la trivellazione suborizzontale
guidata ed il corretto posizionamento del cavidotto di telecomunicazioni,
______________________________________________________________________________________________________
2
ALLEGATO B
_________________________________________________________________________
l’OPERATORE dovrà effettuare un’indagine preventiva mediante sistema
georadar, seguita da eventuali carotaggi per determinare le caratteristiche
litologiche del terreno. Tali carotaggi saranno eseguiti, salvo casi particolari, al
di fuori della piattaforma stradale e comunque il materiale estratto, dopo
l'esame sarà rimesso in loco, e nel caso vi sia presenza di pavimentazione, il
foro sarà sigillato con conglomerato bituminoso.
L’OPERATORE al fine di eseguire le suddette indagini e carotaggi, darà a
ANAS preventiva comunicazione via fax o pec indicando le presumibili date di
inizio e fine dei sondaggi, qualora gli stessi avvengano al di fuori della
piattaforma stradale.
Art. 2
POSA LONGITUDINALE SOTTERRANEA IN SEDE STRADALE
Gli impianti di TLC saranno di norma collocati il più lontano possibile dalla carreggiata
bitumata e comunque in marciapiede, banchina non pavimentata, scarpata o al di sotto
del fosso di scolo delle acque ad una distanza, nel caso di banchina non pavimentata,
non minore di cm. 25 dal limite esterno della zona bitumata ed inoltre a distanza
sufficiente ad evitare ogni possibile interferenza con l’installazione di barriere laterali di
sicurezza e della segnaletica verticale ed orizzontale, nonché dalle eventuali
piantagioni esistenti per non provocarne l'essiccamento e quindi la distruzione.
Sarà consentita, ad esclusivo ed insindacabile giudizio di ANAS, la posa di impianti di
TLC in carreggiata solo nel caso di assoluta e comprovata mancanza dello spazio
necessario nelle pertinenze in precedenza citate a causa dell'esistenza di altri
sottoservizi, fabbricati o impossibilità di posa fuori piano viabile bitumato con ripristini
secondo le modalità appresso riportate all’art. 11 “RIPRISTINI”, al
paragrafo “RIPRISTINO DELLE ZONE PAVIMENTATE”. La posa longitudinale verrà sempre realizzata mediante idonea tubazione, in modo da
consentire che i cavi vengano agevolmente infilati o sfilati, in caso di guasto od altro, al
fine di evitare ulteriori manomissioni della piattaforma stradale. La profondità di posa
(piano d'appoggio) degli impianti di TLC sotterranei,
______________________________________________________________________________________________________
3
ALLEGATO B
_________________________________________________________________________
longitudinali alla carreggiata stradale ivi comprese le banchine pavimentate, dovrà
essere rispondente, di norma, a quanto previsto dal Codice della Strada (D. L.vo
30.04.1992.- n.285) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR
16.12.1992 n. 495) e successive modifiche ed integrazioni (estradosso del manufatto di
contenimento dell’impianto di TLC posto ad una profondità minima di 1 metro al disotto
del punto più depresso del piano viabile – art. 66, c. 3, Reg. C.d.S.). Qualora la posa
degli impianti di TLC sotterranei, longitudinali alla sede stradale, avvenga al di fuori
della carreggiata stradale e delle banchine pavimentate, la relativa profondità minima
all’estradosso del manufatto dovrà di norma essere non inferiore a m 0,25 quando:
a) gli impianti sono posati in corrispondenza della banchina stradale non
pavimentata o marciapiedi;
b) gli impianti sono posati in corrispondenza di pertinenze stradali di esercizio
quali fosso di guardia; terreni o relitti o reliquati; scarpate stradali sia in rilevato
che in scavo;
ed il relativo scavo potrà essere eseguito a discrezione dell’OPERATORE con metodo
tradizionale, trivellazione suborizzontale o con la tecnica della cosiddetta “minitrincea”
e/o “microtrincea”.
Qualora situazioni particolari, debitamente documentate dalla richiedente e validate
dall’Ufficio periferico ANAS competente per territorio, non consentano la posa
dell’infrastruttura TLC al di fuori della piattaforma stradale né l’utilizzo di modalità di
scavo con metodo tradizionale, potrà essere autorizzato l’uso della trivellazione
suborizzontale o, esclusivamente a seguito di insindacabile parere favorevole espresso
dalla competente Area Compartimentale ANAS, previa redazione di apposita Relazione
che giustifichi le motivazioni di natura tecnica di detta posa, della metodologia
denominata “minitrincea” e/o “microtrincea” con l’osservanza delle seguenti
prescrizioni:
l’estradosso del manufatto costituente l’infrastruttura TLC dovrà risultare ubicato
ad una profondità minima pari all’altezza della sovrastruttura stradale del tratto
interessato dallo scavo;
il ripristino dello scavo dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto
______________________________________________________________________________________________________
4
ALLEGATO B
_________________________________________________________________________
indicato al successivo punto 6.2.1 (RIPRISTINO DELLE ZONE PAVIMENTATE). Nei singoli tratti di strada ove dovrà essere installata una barriera di sicurezza, le parti
individueranno un percorso non interferente con il citato manufatto.
Si precisa che per carreggiata, banchina e marciapiede si intendono le definizioni
stradali di cui ai punti 7), 4) e 33) dell'art. 3 del D.L. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice
della Strada); per le altre definizioni stradali e di traffico si rimanda al predetto art. 3 del
CODICE DELLA STRADA ed al punto 3.3 delle NORME FUNZIONALI E
GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE allegate al D.M. 05.11.2001, n° 6792. In corrispondenza di ponti o viadotti, quando non esistono cunicoli e quando non sia
possibile posare detti impianti direttamente interrati nel piano di campagna, questi
saranno collocati esternamente ai manufatti costituenti l’impalcato dell’opera d’arte e
fissati direttamente al di sotto di esso, normalmente in corrispondenza della soletta a
sbalzo, mediante grappe, piccole mensole e canalette; in ogni caso non deve essere
arrecato alcun pregiudizio all'opera d’arte stradale, alla sua durabilità, staticità ed alla
viabilità.
Art. 3
COSTRUZIONE DI CAMERETTE E POZZETTI
La costruzione di camerette o pozzetti lungo il tracciato delle infrastrutture TLC, non
dovrà in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Dette
opere saranno realizzate in modo che sia i chiusini delle camerette e dei pozzetti che le
stesse camerette e pozzetti, nei tratti di strada ricadenti fuori dei centri abitati, siano
ubicati esternamente alla piattaforma stradale, al fine di non pregiudicare i lavori di
manutenzione sia ordinaria che straordinaria della pavimentazione stradale e di
garantire maggiormente la fluidità e sicurezza della circolazione veicolare in caso di
apertura degli stessi per interventi da parte dell’OPERATORE.
Sarà consentita, ad esclusivo ed insindacabile giudizio di ANAS, l'ubicazione dei
chiusini, delle camerette e dei pozzetti nella piattaforma stradale quando gli spazi
ristretti e la presenza in loco di altri sottoservizi e/o di fabbricati non permettano la
predetta ubicazione sotto le banchine non pavimentate o i marciapiedi e, inoltre,
______________________________________________________________________________________________________
5
ALLEGATO B
_________________________________________________________________________
in particolari condizioni quali terreni limitrofi rocciosi o paludosi.
Art. 4
CANTIERE PER LO SCAVO Lo scavo longitudinale sarà eseguito in tratti la cui lunghezza massima sarà
determinata di volta in volta d'intesa con il personale ANAS dell’Ufficio periferico
competente per territorio, in base alla natura del terreno, alle caratteristiche del traffico
nella zona interessata ed alle necessità organizzative di cantiere e di sicurezza dei
lavori.
Per quanto concerne le cantierizzazioni lungo le strade in presenza di traffico, per la
realizzazione degli impianti di TLC, sì dovrà operare nel rispetto delle norme del Codice
della Strada e del D.M. 10.07.2002; in particolare non potrà essere occupata, di norma,
una larghezza del piano viabile tale da non consentire il doppio senso di marcia e
comunque con un residuo della carreggiata inferiore a m 6,50 (sei virgola cinquanta).
Qualora particolari condizioni orografiche e di larghezza della struttura viaria non
consentano di garantire quanto sopra, con il conseguente senso unico alternato, i
cantieri non potranno avere lunghezza superiore a m 500 (cinquecento) e comunque
gli stessi, a fine giornata lavorativa, dovranno essere chiusi, ripristinando il doppio
senso di marcia, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
Art. 5
COSTRUZIONI DI PALIFICAZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI
ALLA SEDE STRADALE PER LINEE AEREE
Le palificazioni e le relative fondazioni dovranno essere collocate, possibilmente, ad
una distanza, misurata ortogonalmente all'asse della carreggiata stradale, maggiore
dell'altezza fuori terra dei sostegni stessi, dal filo esterno della banchina stradale (art.
25 del Codice della Strada e art. 66, comma 4, del Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione) e comunque nel rispetto di quanto previsto all’art. 2.1.07, comma d), del
D.M. 21.03.1988, n° 449 (Circolare ANAS n° 30/98 del 26.03.1998).
______________________________________________________________________________________________________
6
ALLEGATO B
_________________________________________________________________________
Nelle traverse di strade interne agli abitati formalmente delimitate, è consentito che i
pali ed i relativi accessori vengano a trovarsi in corrispondenza dei marciapiedi e
comunque ad una distanza non inferiore a cm 50 dal ciglio verso strada del
marciapiede stesso, salvo le diverse disposizioni più restrittive che eventualmente
dovessero essere impartite dai Comuni per quanto di loro competenza.
Per quanto altro riguarda la costruzione delle palificazioni lungo le strade statali e negli
attraversamenti aerei delle strade stesse, saranno osservate le relative prescrizioni
delle Norme CEI 103-2 e del vigente D.M. 21.03.1988, n° 449.
Art. 6
RIPRISTINI
6.1 RIPRISTINO DELLE ZONE NON PAVIMENTATE Tutti gli scavi, eseguiti al di fuori della piattaforma stradale (piano viabile bitumato o
pavimentato), comprese le banchine non pavimentate fino ad una distanza di cm 25
dal limite esterno del piano viabile bitumato, verranno di regola riempiti con il materiale
di risulta dello scavo, purché arido, opportunamente imbibito e compattato.
Nei casi di terreno vegetale inerbito (ciglio erboso, scarpate, ecc.), il ripristino dovrà
prevedere la ricostituzione delle zone a verde come precedentemente realizzate.
Il materiale di riempimento degli scavi, di qualunque tipo esso sia, dovrà essere posto
in opera a strati successivi di cm 20 compattati a perfetta regola d'arte.
In corrispondenza della banchina non pavimentata, delle scarpate e dei fossi di
raccolta delle acque che dovessero essere interessati dagli scavi, la relativa sagoma
sarà ripristinata come in origine, mediante eventuale riporto di terra in sufficiente
volume, soltanto qualora le predette opere non risultino rivestite.
6.2 RIPRISTINO DELLE ZONE PAVIMENTATE
6.2.1 RIPRISTINO SU SCAVO TRADIZIONALE Il ripristino dello scavo realizzato con tecnologia tradizionale deve essere effettuato
secondo modalità operative e temporali tali da evitare qualunque
______________________________________________________________________________________________________
7
ALLEGATO B
_________________________________________________________________________
cedimento della sovrastruttura stradale secondo i seguenti criteri:
nel posizionamento dell’impianto di TLC sotto la piattaforma deve essere
sempre garantito un ricoprimento di minimo 1 metro, e comunque non inferiore
allo spessore della sovrastruttura stradale, dall’estradosso del tubo di
contenimento della stessa;
nel caso di posizionamento longitudinale sotto piattaforma dell’impianto di TLC
lo scavo deve essere di larghezza tale da consentire un’adeguata
compattazione del materiale di riempimento di caratteristiche fisico
meccaniche equivalenti agli strati originali;
nel caso di posizionamento trasversale lo scavo deve essere eseguito
preferibilmente in posizione ortogonale all’asse della infrastruttura stradale e la
larghezza alla base dello scavo non deve risultare inferiore a 2 metri, al fine di
consentire un idoneo rullaggio e costipamento del materiale di riempimento;
qualora questo sia costituito da tubo o polifora, dovrà risultare ad una altezza
non inferiore a m 1,00 dal punto più depresso della carreggiata stradale;
qualora, invece, il manufatto di attraversamento sia costituito da un cunicolo in
c.a. o c.a.p., l’estradosso dello stesso dovrà risultare ad una altezza non
inferiore a m 1,50 dal punto più depresso della carreggiata stradale e
comunque tale da non alterare la sagoma stradale;
dovrà essere ricostituito l’intero pacchetto della sovrastruttura stradale con
materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli
strati originari (approvati da ANAS) fino alla quota di estradosso dello strato di
binder;
tra la quota dell’estradosso del riempimento, eseguito come da comma
precedente, e la quota finita della pavimentazione stradale dovrà essere
eseguito un riempimento temporaneo di conglomerato bituminoso che resterà
in opera per almeno 3 mesi, e comunque non oltre 5, per consentire
l’assestamento del ripristino temporaneo effettuato. Il ripristino definitivo degli
strati bituminosi di binder e usura sarà eseguito previa fresatura di una fascia
di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di 100 cm da
entrambi i lati dello scavo stesso;
______________________________________________________________________________________________________
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ALLEGATO B
_________________________________________________________________________
rimane all’OPERATORE l’onere di controllare, nella fase di assestamento del
ripristino temporaneo, che non si verifichino cedimenti al piano viario o
alterazioni alla sagoma della sovrastruttura stradale. In caso di riscontro
positivo l’OPERATORE è obbligato a intervenire tempestivamente per
ripristinare le condizioni idonee alla sicurezza stradale.
6.2.2 RIPRISTINO SU SCAVO CON MINITRINCEA Il ripristino dello scavo effettuato con tecnologia minitrincea deve essere effettuato
secondo modalità operative e temporali tali da evitare qualunque cedimento della
sovrastruttura stradale secondo i seguenti criteri:
nel caso di piattaforma pavimentata, l’estradosso della struttura di
contenimento deve essere al di sotto dello strato più profondo che
compone la sovrastruttura stradale al fine di non creare vincoli alle
necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura
stradale;
quando lo scavo con minitrincea è ubicato esternamente alla carreggiata
ovvero in banchina o nelle aree di sosta, il riempimento dello scavo può
essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di usura, con
malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante per
garantire un immediato riconoscimento dell’infrastruttura digitale, mentre
lo strato di usura dovrà essere ripristinato con materiali aventi
caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato
originario al fine di garantire la continuità delle prestazioni della
sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità;
quando lo scavo con minitrincea è ubicato in carreggiata, il riempimento
dello scavo può essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello
strato di binder, con malta cementizia eventualmente additivata con
opportuno colorante per garantire un immediato riconoscimento
dell’impianto di TLC, mentre lo strato di usura e binder dovranno essere
ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche
equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità
delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza,
elasticità e permeabilità; ______________________________________________________________________________________________________
9
ALLEGATO B
_________________________________________________________________________
tra la quota dell’estradosso del riempimento, eseguito come da comma
precedente, e la quota finita della pavimentazione stradale dovrà essere
eseguito un riempimento temporaneo di conglomerato bituminoso che
resterà in opera per almeno 3 mesi, e comunque non oltre 5, per
consentire l’assestamento del ripristino temporaneo effettuato. Il
ripristino definitivo degli strati bituminosi di binder e usura, nel caso di
posa in carreggiata, sarà eseguito previa fresatura di una fascia di
larghezza pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso e
comunque, in tutti i casi, non inferiore a 50 cm. Il ripristino definitivo dello
strato bituminoso di usura, nel caso di posa in banchina pavimentata,
sarà eseguito previa fresatura di una fascia di larghezza pari a cinque
volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non
inferiore a 50 cm;
rimane all’OPERATORE l’onere di controllare, nella fase di
assestamento del ripristino temporaneo, che non si verifichino cedimenti
al piano viario o alterazioni alla sagoma della sovrastruttura stradale. In
caso di riscontro positivo l’OPERATORE è obbligato a intervenire
tempestivamente per ripristinare le condizioni idonee alla sicurezza
stradale. 6.3 NORME COMUNI SUI RIPRISTINI Inoltre saranno ripristinate, a cura e spese dell’OPERATORE, la segnaletica
orizzontale e verticale che dovesse essere stata manomessa nel corso dei lavori. Gli
Uffici periferici ANAS competenti per territorio richiederanno, specie sui ripristini di
maggiore importanza, verifiche degli spessori e prove di accettazione sui materiali usati
per accertare che le modalità prescritte siano state osservate. Tali verifiche dovranno
essere effettuate nel corso dei lavori presso laboratori ufficiali a cura e spese
dell’OPERATORE su indicazione di ANAS.
A lavori ultimati l’OPERATORE chiederà ad ANAS il rilascio del ”Certificato di Regolare
Esecuzione” dei lavori eseguiti, a firma di Tecnico abilitato, che dovrà avvenire a
seguito di specifica visita di sopralluogo effettuata da personale ANAS in contraddittorio
con personale dell’OPERATORE; ANAS darà benestare o rifiuto entro 45
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta da parte
______________________________________________________________________________________________________ 10
ALLEGATO B
_________________________________________________________________________
dell’OPERATORE. Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, dovessero essere rilevate da
parte di ANAS, entro sei mesi dalla firma del ”Certificato di Regolare Esecuzione”,
avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale, gli oneri relativi alle prove ed ai
conseguenti ripristini eventualmente necessari, saranno a totale carico
dell’OPERATORE.
Art. 7
POSA IN GALLERIA
Nelle gallerie stradali occorre posare gli impianti di TLC all’interno dei cunicoli di
servizio, qualora presenti e disponibili, mediante apposite canalette per consentire una
razionale occupazione degli spazi ed una adeguata protezione dei cavi.
Nel caso di cunicoli di servizio destinati ad uso collettivo di pubblici servizi che
presentino particolari difficoltà di accesso è consentito posare, dentro le previste
canalette, dei monotubi/tritubi; su questi è necessario realizzare dei bloccaggi agli
estremi e nei punti discreti delle canalette.
Inoltre si deve scegliere la sede di ubicazione tenendo presenti le seguenti
raccomandazioni:
posizionare le canalette ad una distanza, dalle condutture dell'acqua, tale da
permettere un'agevole sostituzione e giunzione del tubi;
mantenere la massima distanza possibile dai cavi elettrici; la promiscuità degli
appoggi con questi ultimi è comunque vietata;
ridurre al minimo i passaggi da una parete all'altra del cunicolo di servizio. La
determinazione della sede di posa deve essere fatta in modo da ridurre al minimo
incroci e accavallamenti.
La posa delle canalette deve essere effettuata su mensole fissate a montanti
predisposti alle pareti del manufatto; il fissaggio delle canalette alle mensole deve
essere realizzato con fascette in plastica.
Se i cunicoli o gallerie presentano percorsi tortuosi, le canalette devono essere posate
in modo tale che si adattino alle curve del percorso.
Soltanto nel caso di mancata disponibilità di spazi nei cunicoli di servizio, o in
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ALLEGATO B
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assenza di questi, è consentito l’ancoraggio delle canalette sulle pareti della galleria
mediante mensole fissate a montanti predisposti sulle pareti della galleria stessa; il
fissaggio delle canalette alle mensole deve essere realizzato con fascette in plastica.
Art. 8
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TLC
Tutti gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, previa richiesta
scritta effettuata esclusivamente dall’OPERATORE, dovranno essere preventivamente
autorizzati da ANAS.
Per “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TLC” si intende esclusivamente la sostituzione di cavi esistenti con altri della medesima tipologia posati all’interno di
infrastrutture esistenti previo sfilaggio del vecchio cavo ed infilaggio del nuovo cavo
attraverso pozzetti esistenti muniti di chiusino di accesso, senza che le opere da
eseguire comportino alcuna manomissione della sede stradale.
Gli altri interventi di manutenzione, che comportino comunque la manomissione della
sede stradale, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle presenti NORME
TECNICHE. In particolare, gli interventi di manutenzione che comportino la sostituzione di cavi,
precedentemente posati direttamente in trincea senza opere di contenimento, dovrà
essere effettuata in apposite infrastrutture di contenimento degli stessi (tubi, polifore,
ecc.) al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale in caso di successivi
interventi di manutenzione.
Analogamente, qualora l’intervento di manutenzione comporti l’apertura di pozzetti
interrati, ossia sprovvisti di chiusino di accesso, l’intervento stesso dovrà prevedere la
modifica del pozzetto esistente mediante la realizzazione del passo d’uomo (chiusino
d’accesso) ubicato al di fuori della piattaforma stradale sempre al fine di evitare ulteriori
manomissioni della sede stradale in caso di successivi interventi di manutenzione.
Per le camerette e pozzetti esistenti ubicati al di sotto del piano viabile, senza accesso
diretto dalla strada attraverso apposito passo d’uomo, in caso di attività di
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ALLEGATO B
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manutenzione degli impianti di TLC, gli stessi dovranno essere ripristinati nella
condizione iniziale senza che venga effettuato l’affioramento della cameretta e/o
pozzetto stessi e in modo che non venga alterata in alcun modo la sagoma della
strada.
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ALLEGATO B
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ELABORATI GRAFICI
ELENCO ELABORATI:
TAV. 1 POSA FUORI SEDE STRADALE. TAV. 2 POSA IN SEDE STRADALE – SCAVO TRADIZIONALE TAV. 3 POSA IN SEDE STRADALE – MINITRINCEA BANCHINA TAV. 4 POSA IN SEDE STRADALE – MINITRINCEA CARREGGIATA TAV. 5 PARTICOLARE RIPRISTINO - SCAVO TRADIZIONALE TAV. 6 PARTICOLARE RIPRISTINO - MINITRINCEA BANCHINA TAV. 7 PARTICOLARE RIPRISTINO - MINITRINCEA CARREGGIATA TAV. 8 PARTICOLARE SOVRASTRUTTURA STRADALE
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ALLEGATO C - SERVIZI ANAS
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A) MONITORAGGIO PREMIUM
DESCRIZIONE
Il servizio prevede [•] verifiche/anno dell’impianto di TLC, operate da
dipendenti Anas o ditta incaricata, i quali, transitando con
un’automobile lato carreggiata videoregistrano lo stato
dell’infrastruttura.
Si procede ad una raccolta dati che rappresenti le caratteristiche
dell’impianto e che comprenda:
misurazioni con strumenti idonei;
registrazione fotografica;
archiviazione e catalogazione dei dati su supporto
informatico comprendenti:
- i dati identificativi della posizione/del sito
- le coordinate geografiche relative alle difformità rilevate
- le fotografie delle difformità
- altre eventuali informazioni su richiesta dell’OPERATORE.
Al termine delle verifiche viene redatto un report, che viene inviato
all’OPERATORE, contenente i dati raccolti. Nel caso in cui
l’OPERATORE debba eseguire interventi di manutenzione, verrà
assicurato da Anas l’accompagnamento in situ e la gestione della
messa in sicurezza (apposizione segnaletica, gestione viabilità, etc.).
CORRISPETTIVO Da concordare
ALLEGATO C - SERVIZI ANAS
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B) MANUTENZIONE INCIDENTALE PRIMO INTERVENTO
DESCRIZIONE
Il servizio prevede [•] verifiche/anno dell’impianto di TLC, operate da
dipendenti Anas o ditta incaricata, i quali, accedendo ai siti che
ospitano gli apparati attivi (sia nel caso di reti mobili che di reti
cablate) videoregistrano lo stato dell’infrastruttura.
Si procede ad una raccolta dati che ne rappresenti le caratteristiche
e che comprenda:
misurazioni con strumenti idonei;
registrazione fotografica;
archiviazione e catalogazione dei dati su supporto
informatico comprendenti:
- i dati identificativi della posizione/del sito
- le coordinate geografiche relative alle difformità rilevate
- le fotografie delle difformità
- altre eventuali informazioni su richiesta dell’OPERATORE.
Al termine delle verifiche viene redatto un report, che viene inviato
al cliente, contenente i dati. Nel caso in cui si l’OPERATORE debba
eseguire interventi di manutenzione, verrà assicurato da Anas
l’accompagnamento in situ e la gestione della messa in sicurezza
(apposizione segnaletica, gestione viabilità, etc.).
Il servizio prevede, inoltre, la verifica dell’esercizio degli apparati
attivi dal punto di vista dell’alimentazione elettrica e l’eventuale
riaccensione nel caso di black out/spegnimenti sia attraverso alert
che su segnalazione dell’OPERATORE presso la sala operativa Anas.
CORRISPETTIVO Da concordare
ALLEGATO C - SERVIZI ANAS
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3
C) PROGETTAZIONE IMPIANTI DI TLC
DESCRIZIONE
Il servizio prevede la realizzazione a cura di Anas della
progettazione esecutiva, inclusa permessistica, degli impianti di
TLC.
CORRISPETTIVO Da concordare
D) REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TLC
DESCRIZIONE
Il servizio prevede la realizzazione completa a cura di Anas
(comprese progettazione di cui al punto c) degli impianti di TLC e la
fornitura in uso degli impianti o parti di essi sia esistenti che da
realizzare.
CORRISPETTIVO Da concordare
LISTINO DA APPLICARE A RICHIESTE RELATIVE ALLA POSA DI
INFRASTRUTTURE PER RETI DI TELECOMUNICAZIONI APERTE AL PUBBLICO
SIA FISSE CHE MOBILI A PARTIRE DAL 1/1/2017 (esclusa IVA)
GESTIONE AMMINISTRATIVA € 292,90 (duecentonovantadue/90)
GESTIONE TECNICA -
SOPRALLUOGO
€ 1.292,65
(milleduecentonovantadue/65)