condizioni assicurazione fabbricato cattolica

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Condomini&Fabbricati RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE (le garanzie acquistate sono contrassegnate dalla X) INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI (settore A) GARANZIA BASE GARANZIE AGGIUNTIVE Eventi atmosferici (AB1) Sovraccarico di neve (AB1) Rinuncia all'azione di surroga (AB4) ALTRI DANNI AI BENI (settore B) GARANZIA BASE GARANZIE AGGIUNTIVE Eventi sociopolitici (AB1) Danno elettrico a impianti elettrici fissi (AB1) Acqua condotta (AB2) Danni da gelo (AB2) Ricerca del guasto per acqua condotta (AB3) Occlusione condutture (AB3) Ricerca e riparazione in caso di dispersione gas (AB3) Rinuncia all'azione di surroga (AB4) RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO (settore C) GARANZIA BASE GARANZIE AGGIUNTIVE Danni a terzi da spargimento d'acqua (C1) RC Conduzione (C2) RC Amministratore condomino non professionista (C3) VETRI E CRISTALLI (ALTRI DANNI AI BENI) (settore D) GARANZIA BASE TUTELA GIUDIZIARIA FABBRICATO (settore E) GARANZIA BASE stampato in data MOD. CEF 2 - ED. 07/2007 1 / 37 COPIA PER IL CONTRAENTE 00200006700300000000062000000000000C

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00200006700300000000062000000000000C 1 01 Catt oli ca

RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE(le garanzie acquistate sono contrassegnate dalla X)

INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI(settore A)

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVEEventi atmosferici (AB1)

Sovraccarico di neve (AB1)

Rinuncia all'azione di surroga (AB4)

ALTRI DANNI AI BENI(settore B)

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVEEventi sociopolitici (AB1)

Danno elettrico a impianti elettrici fissi (AB1)

Acqua condotta (AB2)

Danni da gelo (AB2)

Ricerca del guasto per acqua condotta (AB3)

Occlusione condutture (AB3)

Ricerca e riparazione in caso di dispersione gas (AB3)

Rinuncia all'azione di surroga (AB4)

RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO (settore C)

GARANZIA BASE

GARANZIE AGGIUNTIVEDanni a terzi da spargimento d'acqua (C1)

RC Conduzione (C2)

RC Amministratore condomino non professionista (C3)

VETRI E CRISTALLI (ALTRI DANNI AI BENI) (settore D)

GARANZIA BASE

TUTELA GIUDIZIARIA FABBRICATO (settore E)

GARANZIA BASE

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DEFINIZIONI

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Nel testo si intende per:

AssicurazioneIl contratto di assicurazione.

AssicuratoLa persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Cattolica Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa brevemente denominata ancheCattolica Assicurazioni Soc. Coop..

ContraenteIl soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

FranchigiaLa parte di danno che rimane a carico dell'assicurato.

IndennizzoLa somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro.

PolizzaIl documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza.

PremioLa prestazione in denaro dovuta dal contraente a Cattolica per le garanzie prestate.

RischioLa possibilità che si verifichi il sinistro.

ScopertoLa percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato.

SinistroEvento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Definizioni valide per incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni

EsplosioneSviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che siautopropaga con elevata velocità.

FabbricatoL'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere difondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione;impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive,come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione.Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le

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dipendenze e pertinenze separate.

Fenomeni elettriciSono manifestazioni di fenomeno elettrico: corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto

normalmente funzionanti a potenziale diverso; variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori

nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica

rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissionenella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione

di alimentazione di rete.

IncendioCombustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Materiali incombustibiliSostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni difiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro StudiEsperienze del Ministero dell'Interno.

ScoppioRepentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto aesplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SupermercatoLocale di vendita di prodotti di largo consumo di superficie superiore a mq. 400, con vendita aself-service.

Tetto - Copertura - Solai tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti

atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene); copertura: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni,

soffittature e rivestimenti; solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del

fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Definizioni valide per responsabilità civile

CoseGli oggetti materiali e gli animali.

Definizioni valide per tutela giudiziaria

Sinistro o caso assicurativoIl verificarsi del fatto dannoso - ossia la controversia - per il quale è prestata la garanziaassicurativa.

Società GestionariaARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., la quale ha sede in Viale delleNazioni n. 9 - 37135 Verona - Tel. 045/8290411 - Fax 045/8290449, e di cui Cattolica si avvale,

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per la gestione dei sinistri. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con ARAG per tuttoquanto attiene alla gestione dei sinistri.

Unico sinistro o unico caso assicurativoIl fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più assicurati.

Forme di garanzia

Primo rischio assoluto (PRA)La garanzia è prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codicecivile.Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della partedi danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà aCattolica.

Valore intero (VI)La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'interovalore dei beni stessi. Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore,l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo1907 del codice civile.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contrattoCon il presente contratto Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato per i dannideterminati dagli eventi previsti nelle condizioni contrattuali relativi alle garanzie indicate nellascheda di polizza.

Art. 2 - Operatività del contrattoLe garanzie sono prestate esclusivamente per quelle partite per le quali risultano indicati nellascheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi e valgono perl'ubicazione e/o le persone indicate in polizza.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischioa) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rivelino inesatte o le reticenze resedal contraente che abbia agito con dolo o colpa grave possono comportarel'annullamento del contratto, nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 1892del codice civile, fermo restando il diritto di Cattolica a percepire i premi relativi alperiodo di assicurazione in corso al momento dell'eventuale richiesta di annullamentodel contratto.Tuttavia il contratto non può essere impugnato se Cattolica non dichiara al contraente la suavolontà di impugnazione entro tre mesi dal momento in cui è venuta a conoscenzadell'inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni.In ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei tre mesisuddetti, Cattolica non è tenuta a pagare la somma assicurata.

b) Dichiarazioni inesatte o reticenti senza dolo o colpa grave.Se il contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte oreticenti in merito alle circostanze di rischio, Cattolica può recedere dal contrattocomunicando tale sua decisione al contraente entro tre mesi dal giorno in cui haconosciuto l'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, nei casi e con lemodalità previsti dall'articolo 1893 del codice civile.Tuttavia, ai sensi della norma sopracitata, se il sinistro si verifica prima chel'inesattezza o la reticenza sia conosciuta da Cattolica, o prima che la stessa abbiadichiarato di recedere dal contratto, l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione delladifferenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosseconosciuto il vero stato delle cose.

Art. 4 - Assicurazioni per conto altruiSe la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contrattodevono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essereadempiuti da parte del solo assicurato.

Art. 5 - Altre assicurazioniL'assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza e la successivastipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di talecomunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando aciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del codice civile.

Art. 6 - Modifiche al contrattoLe eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

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Art. 7 - Pagamento del premioIl contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite.Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Cattolica o

all’agente in qualità di agente Cattolica; ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come

beneficiario Cattolica o l’agente in qualità di agente Cattolica. Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro500,00 (cinquecento/00).AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contrattidiversi, e quindi con un’unica operazione di importo complessivamente superiore a euro12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante.

Art. 8 - Decorrenza della garanziaL'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la primarata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamentoeffettivo.Se il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 delgiorno del pagamento, fermo il diritto di Cattolica al pagamento del premio scaduto,secondo quanto previsto dall'articolo 1901 del codice civile.

Art. 9 - DurataLa durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizionedel contratto stesso e viene indicata sulla scheda di polizza.

Art. 10 - Variazione del premio alla scadenza del contrattoQualora Cattolica intenda rinnovare il contratto a condizioni tariffarie diverse da quelleprecedentemente convenute deve darne comunicazione al contraente almeno 30 giorniprima della scadenza. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizionitariffarie o entro 30 giorni dalla comunicazione di Cattolica non dichiara di accettare, ilcontratto si intende risolto.In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza necomportano l'accettazione.

Art. 11 - Aggravamento del rischioIl contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso a Cattolica dei mutamenti cheaggravano il rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse esistito o fossestato conosciuto al momento della conclusione del contratto, Cattolica non avrebbestipulato il contratto o lo avrebbe stipulato per un premio più elevato.Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare laperdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazionedell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Art. 12 - Diminuzione del rischioIl contraente è tenuto a comunicare a Cattolica le eventuali diminuzioni del rischio. In taleevenienza Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla suddettacomunicazione, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile. Cattolica dichiara altresì di rinunciare allo specifico diritto di recesso riconosciutole dall'articolo1897 del codice civile.

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Art. 13 - Proroga del contratto e disdettaIl contratto si intende tacitamente prorogato per un anno alla sua scadenza e così per lescadenze annuali successive, salvo facoltà di entrambe le parti di esercitare il diritto didisdetta a mezzo di lettera raccomandata a. r. che dovrà essere spedita all'altra partealmeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.Qualora, sulla scheda, non sia richiamata la dicitura "tacito rinnovo SI" la polizza si intendeestinta alla sua naturale scadenza.

Art. 14 - Caratteristiche dei fabbricati e tipologia di utilizzoPer la validità della garanzia i fabbricati assicurati debbono avere le caratteristiche costruttivedichiarate dall'assicurato e indicate nella scheda di polizza.Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che le caratteristiche di utilizzo del fabbricatocorrispondano a quanto dichiarato dall'assicurato e indicato sulla scheda di polizza.

Art. 15 - Somme assicurateLe somme assicurate debbono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato,escluso il valore dell'area e, se assicurate, al valore di rimpiazzo delle lastre qualora la garanziasia prestata nella forma a valore intero.Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anchele relative quote di proprietà comune.

Art. 16 - Assicurazione parzialeQualora le somme previste dal presente contratto risultino inferiori, sulla base dellestime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 15 “Somme assicurate”, rispettoall'effettivo valore che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, Cattolicarisponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato equello risultante al momento del sinistro.

Art. 17 - Deroga alla proporzionaleA parziale deroga di quanto disposto dall'art. 16 “Assicurazione parziale”, si conviene tra le partiche non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cuisomma assicurata maggiorata del 10% sia superiore o uguale al valore risultante al momentodel sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore,Cattolica risponderà del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata cosìmaggiorata e il valore suddetto.

Art. 18 - Fabbricato unifamiliare o singolo appartamento Se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare o un solo appartamentoin condominio, le garanzie guasti causati dai ladri a fissi e infissi e rottura lastre di vetro - seprestate - riguardano la globalità di tali beni.

Art. 19 - Verifica dello stato delle cose assicurateA Cattolica è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con ilcontraente e l'assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, e potendosiavvalere della loro collaborazione.In caso di sinistro Cattolica ha inoltre diritto di prendere visione delle fatture al fine dipoter determinare l'ammontare del danno.

Art. 20 - Delimitazione territorialeLa garanzia prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione difabbricato che deve essere situato in Italia.

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Art. 21 - Adeguamento garanziaCon esplicita pattuizione (risposta SI alla relativa domanda di polizza) le somme assicurate, imassimali, le franchigie, gli altri limiti di indennizzo e i premi relativi alle garanzie incendio, altridanni ai beni, cristalli e responsabilità civile sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo perfamiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, con esclusione dellagaranzia tutela giudiziaria, in conformità a quanto segue:a) nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli

aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;b) alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli

altri limiti di indennizzo e i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione allavariazione dell'indice; non si effettueranno ulteriori adeguamenti qualora, per effettodella presente clausola, si raggiungessero rispettivamente i seguenti limiti massimi diesposizione di Cattolica: relativamente alla garanzia incendio per il fabbricato: euro 6.000.000,00; relativamente alla garanzia cristalli (forma a valore intero o primo rischio assoluto):

euro 30.000,00; relativamente alla garanzia R.C. Fabbricato: euro 2.000.000,00 unico per sinistro;

c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascioall'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata dainviare almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, semprechè le somme assicuratee i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguitodell'applicazione della presente clausola.In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premioquelli dell'ultimo adeguamento effettuato.In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, Cattolicaproporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzicorrenti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accettil'adeguamento, Cattolica ha facoltà o di mantenere in vigore il contratto in baseall'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 30giorni mediante lettera raccomandata.

Art. 22 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizzaLe azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalcontraente e da Cattolica. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessariall'accertamento e alla liquidazione dei danni.L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche pereventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà diimpugnativa.L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti ocol consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 23 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie a P.R.A.In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza nella forma digaranzia a primo rischio assoluto e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, coneffetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importouguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigiee/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistrostesso Cattolica decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso delpremio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.Sarà tuttavia in facoltà del contraente o dell'assicurato di chiedere il reintegro della sommaassicurata, che potrà avvenire - previo esplicito consenso di Cattolica - mediante apposito attoscritto e con la corresponsione del relativo premio.

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Art. 24 - Recesso in caso di sinistroDopo ogni denuncia di sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto tramitelettera raccomandata a.r. spedita entro 60 giorni dal momento del pagamento o delrifiuto dell'indennizzo.Il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento dellacomunicazione. In ogni caso di recesso Cattolica rimborsa al contraente, entro 15 giorni dalla data delrecesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.

Art. 25 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

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INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI - SETTORE A

Garanzia base

Art. 26 - Oggetto della garanzia incendio ed elementi naturaliCon il presente contratto Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i dannimateriali e diretti al fabbricato assicurato in conseguenza di: incendio; fulmine, escluso fenomeno elettrico; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Art. 27 - Estensioni di garanziaI. Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione SETTORE A - incendio ed elementi naturali -cagionati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, nonché da dolo e colpa gravedelle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;

b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori,da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica,da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti diriscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purchéconseguenti agli eventi di cui all' art. 26 “Oggetto della garanzia incendio ed elementinaturali”, che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 m daesse. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata lafranchigia scelta dall'assicurato ed indicata sulla scheda di polizza;

c) i danni causati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;d) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto

improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte delfabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, adappropriati camini. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verràapplicata la franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza.

II. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti dalla perdita delle pigioni o mancatogodimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'assicurato proprietario e rimastodanneggiato, sino a un massimo del 10% del valore delle singole unità immobiliaricolpite da sinistro, per il periodo necessario al suo ripristino con il massimo di unanno. I locali abitati dall'assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigionepresumibile ad essi relativa.

III. Cattolica garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15%dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza col massimo di euro 50.000,00,necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuidel sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini dipolizza.

Art. 28 - EsclusioniNon sono compresi in garanzia i danni: a) cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato;b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni

provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione diradiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvionie da allagamenti;

d) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura,corrosione o difetti di materiale;

e) subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;

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f ) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;g) non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui

del sinistro oltre quelle previste dall'art. 27 “Estensioni di garanzia”, punto III.

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ALTRI DANNI AI BENI - SETTORE B

Garanzie base

Art. 29 - Oggetto della garanzia altri danni ai beniCon il presente contratto Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i dannimateriali e diretti al fabbricato assicurato in conseguenza di caduta di aeromobili, loro parti ocose trasportate.

Art. 30 - Estensioni di garanziaI. Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione SETTORE B - altri danni ai beni - cagionaticon colpa grave del contraente o dell'assicurato, nonché da dolo e colpa grave dellepersone delle quali l'assicurato deve rispondere;

b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli, in transito sullapubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'assicurato e/o contraente;

c) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da onda sonica determinata daaeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

d) i danni materiali e diretti derivanti da rovina di ascensori e montacarichi a seguito dirottura di congegni.

II. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti dalla perdita delle pigioni o mancatogodimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'assicurato proprietario e rimastodanneggiato, sino a un massimo del 10% del valore delle singole unità immobiliaricolpite da sinistro, per il periodo necessario al suo ripristino con il massimo di unanno. I locali abitati dall'assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigionepresumibile ad essi relativa.

III. Cattolica garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15%dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza col massimo di euro 50.000,00,necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuidel sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini dipolizza.

Art. 31 - EsclusioniNon sono compresi in garanzia i danni: a) cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato;b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato e

agli elettrodomestici, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici;c) causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentale di

impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati;d) causati da gelo, rigurgiti di fogna, da infiltrazioni in genere e quelli conseguenti a

umidità o stillicidio;e) ai vetri e ai cristallif ) di scritte e imbrattamento;g) subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;h) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;i ) non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui

del sinistro oltre quelle previste dall'art. 30 “Estensioni di garanzia”, punto III.

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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTROINCENDIO ED ELEMENTI NATURALI E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 32 - Denuncia del sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistroa) Obblighi dell'assicurato L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino altermine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmentenecessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non ètenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

b) Denuncia di sinistro a Cattolica L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913del codice civile dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizzaoppure a Cattolica entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ol'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completaoltrechè esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si èverificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze chehanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti edisciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile determinano leconseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile, e cioè la perdita del dirittoall'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o lariduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso diomissione colposa di tali obblighi.Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico di Cattolica inproporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento delsinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera lasomma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che lespese sono state fatte inconsideratamente.

c) Denuncia all'autorità giudiziaria L'assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una

dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, inparticolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmentein suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativadel danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica.

Art. 33 - Procedura per la valutazione del dannoL'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno vengademandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 34“Determinazione del danno da parte dei periti”, del presente contratto.

Art. 34 - Determinazione del danno da parte dei peritiI. Mandato

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata aun collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobileassicurato o la maggior parte dei beni assicurati.Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comuneaccordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, lanomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle

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spese del terzo.II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenticompiti: indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di

danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro; verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente

in sede di stipula del contratto; verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore

che le cose medesime avevano al momento del sinistro; procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e,

se assicurate, di demolizione e sgombero.III. Risultati della perizia I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in

apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia a ognuna delle

parti.I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai puntiprecedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stessonon sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essereindicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 35 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del dannoSia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cuiesse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svoltasecondo la valutazione del "valore a nuovo" del fabbricato, in base ai seguenti criteri:1) Ai fini del presente articolo, il termine "valore a nuovo" indicherà la spesa necessaria per

l'integrale ricostruzione del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area e le spese diurbanizzazione, o, in caso di danni limitati ad alcune parti del fabbricato stesso, la spesa perla sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.

2) In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procederecome segue:a) si determinerà il valore del fabbricato, stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso

un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato diconservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione,dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "Deprezzamento");

b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti a seguitodel sinistro dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);

c) qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo verràridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e ilvalore a nuovo;

d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gliscoperti e franchigie previsti dal contratto. Sulla somma risultante in seguito alla deduzionedegli scoperti e delle franchigie saranno applicati i limiti di indennizzo previsti dal contratto.

3) Qualora la ricostruzione del fabbricato e/o la riparazione o la sostituzione delle partidanneggiate avvenga entro dodici mesi dalla liquidazione dell'indennizzo di cui al punto 2,salvo comprovata forza maggiore, Cattolica si impegna a corrispondere un indennizzosupplementare corrispondente all'ammontare del deprezzamento. Tale indennizzosupplementare sarà corrisposto entro trenta giorni dalla presentazione da partedell'assicurato della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione.Qualora la somma assicurata sia risultata inferiore al valore a nuovo, l'indennizzosupplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra lasomma assicurata e il valore a nuovo.

4) Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, un

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importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui alprecedente punto 2) - paragrafo a).

5) La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristichecostruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per Cattolica.

Art. 36 - Limite di indennizzoCattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra leparti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente sulla scheda dipolizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile.

Art. 37 - Modalità di pagamento dell’indennizzoCattolica provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cuiviene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

Art. 38 - Erogazione di anticipi sull’indennizzoTrascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere daCattolica il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50%dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla basedelle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano statesollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in meritoall'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di Cattolica e che l'indennizzocomplessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro 100.000,00.L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta daparte dell'assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fattoche l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo, anche qualora tale condizioneparticolare sia stata richiamata. L'assicurato potrà in seguito richiedere un anticipo del supplemento d'indennità di cui all’art. 35punto 3. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori almomento della richiesta e dovrà essere erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta daparte dell'assicurato.L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a euro 250.000,00qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

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Combinazione AB1

(operante solo se richiamata in polizza)

Garanzie aggiuntive incendio ed elementi naturali

Art. 39 - Eventi atmosfericiCattolica si obbliga a indennizzare all'assicurato i danni materiali e diretti causati al fabbricatoassicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria,grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile daglieffetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.Cattolica non risponde dei danni:a) verificatisi all'interno dei fabbricati, escluso il contenuto, a meno che siano avvenuti a

seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dallaviolenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di

scarico; gelo, neve, valanghe, slavine; cedimento o franamento del terreno.

c) subiti da: alberi, cespugli e coltivazioni in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili

installazioni esterne; fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti

(anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro),tettoie , capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto inessi contenuto;

vetrate e lucernari in genere; lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia sceltadall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza.

Art. 40 - Sovraccarico di neveCattolica si obbliga a indennizzare all'assicurato i danni materiali e diretti causati al fabbricatoassicurato da sovraccarico di neve, col massimo indennizzo annuo di euro 15.000,00.Restano in ogni caso esclusi dall'indennizzo i danni: causati da valanghe e slavine; da gelo, ancorchè conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di

garanzia; a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al

momento della stipulazione della polizza.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10%col minimo pari all'importo della franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla schedadi polizza.

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Garanzie aggiuntive altri danni ai beni

Art. 41 - Eventi sociopoliticiCattolica risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato verificatisi in occasione ditumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosicompresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi, nonché quellidi terrorismo o di sabotaggio.Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furtotentato o consumato.Sono esclusi dall'assicurazione i danni: verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine

di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; derivanti da scritte o imbrattamento; avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni

consecutivi.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia sceltadall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza.

Art. 42 - Danno elettrico a impianti elettrici fissiCattolica indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettricied elettronici fissi a uso comune del fabbricato assicurato, per effetto di correnti, scariche e altrifenomeni elettrici, entro l'1% della somma assicurata col massimo di euro 3.000,00.La garanzia si estende alle antenne radio - televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettriciautomatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili.Cattolica non risponde dei danni: causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di

manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudoo prova;

dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quellidei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissidel fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componentirelativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi

durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia sceltadall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza.

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Combinazione AB2(operante solo se richiamata in polizza)

Garanzie aggiuntive altri danni ai beni

Art. 43 - Acqua condottaCattolica risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita diacqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricatoassicurato. Cattolica non risponde: dei danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione; dei danni causati da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature; dei danni causati da guasto o rottura di condutture completamente interrate; delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; dei danni alle cose poste in locali interrati o seminterrati.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10%col minimo pari all'importo della franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla schedadi polizza.

Art. 44 - Danni da geloCattolica risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato avvenuti a seguito dirottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, diriscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato entro l'1% della sommaassicurata col massimo di euro 3.000,00.Sono esclusi i danni conseguenti a rotture causate da gelo avvenute in locali sprovvistidi impianti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 oreconsecutive prima del sinistro.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia sceltadall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza.

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Combinazione AB3

(operante solo se richiamata in polizza)

Garanzie aggiuntive altri danni ai beni

Art. 45 - Ricerca del guasto per acqua condottaCattolica indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parte del fabbricato eimpianti fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimentodi acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia aggiuntiva "acqua condotta",con il massimo indennizzo pari al 3‰ della somma assicurata alla garanzia incendio delfabbricato, col massimo di euro 6.000,00.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia sceltadall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza.

Art. 46 - Occlusione conduttureCattolica risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da occlusione dicondutture, di impianti idrici, igienici, e di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e deflussodell'acqua piovana, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a euro 500,00.Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia sceltadall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza.

Art. 47 - Ricerca e riparazione in caso di dispersione di gasCattolica, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricatoassicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa ilblocco della erogazione, indennizza, con il massimo indennizzo per anno assicurativo parial 10% della somma assicurata e col massimo di euro 1.000,00 per ogni sinistro, le spesesostenute per: riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di

gas; demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata la franchigia sceltadall'assicurato e indicata sulla scheda di polizza.

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Combinazione AB4

(operante solo se richiamata in polizza)

Garanzia aggiuntiva incendio ed elementi naturali

Art. 48 - Rinuncia all'azione di surrogaCattolica rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 delcodice civile, verso: le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge; gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato; purché gli

assicurati, a loro volta, non esercitino l'azione verso il responsabile.

Garanzia aggiuntiva altri danni ai beni

Art. 49 - Rinuncia all'azione di surrogaCattolica rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 delcodice civile, verso: le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge; gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato; purché gli

assicurati, a loro volta, non esercitino l'azione verso il responsabile.

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RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO – SETTORE C

Garanzia base

Art. 50 - Oggetto della garanzia responsabilità civile fabbricatoCattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato nei limiti dei massimali indicati in polizza, diquanto questi sia tenuto a versare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (percapitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesionipersonali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentaleverificatosi nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato in polizza e relative particomuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione delmedesimo.

Art. 51 - Estensioni di garanziaI. La presente garanzia estende la copertura assicurativa ai risarcimenti per responsabilità

civile dell'assicurato, quale proprietario del fabbricato o di parte di esso - nelle seguentiipotesi:1) danni a terzi derivanti dalla conduzione delle parti comuni;2) danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze del fabbricato,

giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto (escluse le operazioni di potatura eabbattimento), le attrezzature sportive (escluse piscine) e per giochi e le recinzioni inmuratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso e ampiezzacomplemento del fabbricato;

3) danni a terzi cagionati da caduta di neve o ghiaccio non rimossi a tempo debito dai tetti edalle coperture in genere del fabbricato con esclusione dei danni direttamente provocatial fabbricato dalla caduta della neve;

4) danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attivitàindustriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguente a sinistroindennizzabile a termine di polizza. Questa estensione è prestata col massimo dieuro 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Per ogni sinistroindennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10% colminimo pari all'importo della franchigia scelta dall'assicurato e indicata sullascheda di polizza;

5) danni a terzi derivanti da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamenteo disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura, emesse o comunquefuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Questa estensione èprestata col massimo di euro 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scopertodel 10% col minimo pari all'importo della franchigia scelta dall'assicurato edindicata sulla scheda di polizza.

II. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante all'assicurato nella sua qualità dicommittente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento delfabbricato assicurato, a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base aregolare contratto.

III. Assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare(capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. Lgs. n° 38 del

23 febbraio 2000, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per infortuni (esclusemalattie professionali) da loro sofferti;

b) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina delD.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, cagionati aprestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali

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dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolatasulla base delle tabelle di cui agli allegati al del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'assicurato sia in regolacon gli obblighi per l'assicurazione di legge. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche le azioni di rivalsaesperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 222 del 12 giugno 1984. Questa estensione è prestata col limite del 25% del massimale indicato in polizza perciascuna persona col massimo di euro 250.000,00.

Art. 52 - Rischi esclusiI. Non sono considerati terzi:

a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché ilconiuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;

b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci aresponsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro neirapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano ildanno in occasione di lavoro o di servizio.

II. L'assicurazione non comprende i danni:a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o

demolizione;b) a cose da spargimento d'acqua, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o

insalubrità dei locali;c) da esercizio da parte dell'assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o

professioni; da attività personale dell'assicurato, degli inquilini o condomini o lorofamiliari;

d) da furto;e) da inquinamento in genere, tranne quanto previsto al precedente art. 51 "Estensioni

di garanzia" - sez. I - numero 5;f ) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;g) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;h) da detenzione o da impiego di esplosivi.

III. L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:a) derivanti da:

- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio diasbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;b) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o

religiosa;c) derivanti da insalubrità dei locali;d) provocati da campi elettromagnetici;e) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti

popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quellisuddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art. 53 - Fabbricati in condominioSe l'assicurazione è stipulata dal condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singolicondomini e i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità diciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.Se l'assicurazione è prestata al singolo condomino per la parte di sua proprietà, essacomprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio,quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onereeventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In entrambi i casi sonoesclusi i danni per i quali siano operanti le garanzie incendio, altri danni ai beni, cristalli.

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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRORESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO

Art. 54 - Denuncia del sinistroL'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913del codice civile dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizzaoppure a Cattolica entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicuratone ha avuto conoscenza.La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delleconseguenze del sinistro, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventualitestimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'assicurato.

Art. 55 - Gestione delle vertenze e spese legaliCattolica assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sedestragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, oveoccorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i dirittie di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa control'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualorala somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fraCattolica ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Cattolica non riconosceperaltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati daessa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

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Combinazione C1

(operante solo se richiamata in polizza)

Garanzia aggiuntiva responsabilità civile fabbricato

Art. 56 - Danni a terzi da spargimento d'acquaSi conviene che la garanzia vale altresì per la responsabilità per danni a terzi derivanti daspargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rottureaccidentali di tubazioni o condutture.Questa estensione è prestata nel limite del 10% del massimale per danni a cose ecomunque col massimo di euro 100.000,00 per ciascun sinistro. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10%col minimo pari all'importo della franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla schedadi polizza. Si intendono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali.

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Combinazione C2

(operante solo se richiamata in polizza)

Garanzia aggiuntiva responsabilità civile fabbricato

Art. 57 - RC ConduzioneCattolica si obbliga a tenere indenne i condomini e/o locatari del fabbricato assicurato di quantoquesti siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge a titolo dirisarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, permorte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose nella loro qualità di conduttori deisingoli appartamenti, uffici o studi professionali, per fatto proprio o delle persone delle qualidevono rispondere nonché di altre persone con loro conviventi.Tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dalla conduzionedell'appartamento ad uso di civile abitazione, ufficio, studio professionale, e quindiinerente l'uso del fabbricato, degli impianti fissi e degli apparecchi elettrodomestici,compresi i relativi allacciamenti, con l'esclusione dei danni che dovessero verificarsiall'appartamento del condomino e/o locatario cui è imputabile il sinistro.In caso di assicurazione stipulata dal condominio, la garanzia deve intendersi operanteper tutte le unità immobiliari costituenti il condominio che il contraente dichiara sullascheda di polizza.I conduttori delle singole unità immobiliari, anche se locatari, sono considerati terzi tra loro, cosìcome terzo rispetto ad ognuno di loro è il condominio. È comunque esclusa la responsabilitàdella conduzione delle parti comuni del fabbricato assicurato.La responsabilità per i danni prodotti da spargimento d'acqua è compresa soltanto se ildanno è conseguente a rotture accidentali degli apparecchi elettrodomestici e relativiallacciamenti.Questa estensione è prestata nel limite del 10% del massimale indicato in polizza ecomunque col massimo di euro 100.000,00 per ciascun sinistro. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10%col minimo pari all'importo della franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla schedadi polizzaIn caso di sinistro se il numero degli appartamenti, uffici e studi professionali noncorrisponde a quello indicato in polizza, Cattolica risponderà del danno in rapporto alnumero degli appartamenti dichiarati e quello risultante al momento del sinistro. In ognicaso nel limite dei massimali ridotti in eguale proporzione.

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Combinazione C3

(operante solo se richiamata in polizza)

Garanzia aggiuntiva responsabilità civile fabbricato

Art. 58 - RC Amministratore condominio non professionistaLa garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante al condomino, nominativamenteindicato nella scheda di polizza, che svolga la funzione di amministratore del condominioassicurato non in veste di professionista. Cattolica si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, qualecivilmente responsabile di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i condomini,nell'esercizio della funzione di amministratore.L'assicurazione è prestata per le perdite patrimoniali conseguenti a: smarrimento, distruzione, o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore; multe e ammende diverse dalle sanzioni tributarie, inflitte ai condomini del fabbricato per

errori imputabili all'assicurato stesso; mancata o inadeguata applicazione della Legge n° 675 del 1996 e successive modificazioni

o integrazioni.Sono esclusi i danni conseguenti a: fatti dolosi dell'assicurato; smarrimento, distruzione, deterioramento, di denaro, preziosi, titoli al portatore; furto, rapina, incendio; omissione nella stipula o modifica di contratti assicurativi o a ritardi nel pagamento

dei relativi premi.Questa estensione è prestata nel limite del 10% del massimale indicato in polizzacomunque col massimo di euro 100.000,00 per ciascun sinistro. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10%col minimo pari all'importo della franchigia scelta dall'assicurato e indicata sulla schedadi polizza.

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VETRI E CRISTALLI (ALTRI DANNI AI BENI) – SETTORE D

Garanzia base

Art. 59 - Oggetto della garanzia vetri e cristalliCattolica risponde dei danni materiali e diretti di rottura a causa accidentale o per fatto di terzi(escluse le semplici rigature, screpolature e scheggiature) delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, integre ed esenti da difetti all'atto della stipulazione della polizza, pertinenti agliingressi, scale e altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza.La garanzia vale anche per i danni di rottura:a) avvenuti in occasione di furti o tentati furti;b) verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari, ferma

l'esclusione prevista dall'articolo 1912 del codice civile, delle rotture verificatesi in occasionedi insurrezione;

c) causate da onda sonica, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocitàsupersonica.

Cattolica rinuncia all'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili del sinistro.

Art. 60 - EsclusioniCattolica non indennizza i danni:a) verificatisi in occasione di traslochi, di riparazioni o di lavori in genere qualora gli

stessi siano commissionati a terzi;b) alle lastre di valore artistico, verande e lucernari;c) avvenute in occasione di atti di guerra anche se civile, invasione, operazioni militari,

terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni,grandine, fulmine, gelo, incendio, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore eradiazioni atomiche;

d) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali,operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sullelastre od ai relativi supporti o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobilisu cui le stesse sono collocate;

e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato.

Art. 61 - Garanzie prestate e somme assicurateLe garanzie della presente sezione sono prestate nella forma di assicurazione e per le sommeassicurate, scelte dal contraente, specificate nella scheda di polizza.

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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTROVETRI E CRISTALLI

Art. 62 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistroa) Obblighi dell'assicurato L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del sinistro fino al

termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmentenecessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non ètenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;

b) denunciare il sinistro nel termine massimo di tre giorni dal sinistro;c) fornire tutte le informazioni, indizi e prove sulle cause e sulle circostanze del sinistro

onde contribuire all'accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.

Art. 63 - Procedura per la valutazione del dannoL'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno vengademandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 64“Determinazione del danno da parte dei periti”, del presente contratto.

Art. 64 - Determinazione del danno da parte dei peritiI. Mandato

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata adun collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobileassicurato o la maggior parte dei beni assicurati.Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comuneaccordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo, la nomina verrà fatta dal Presidentedel Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metàalle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritaleI periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenticompiti: indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di

danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro; verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente

in sede di stipula del contratto; verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore

che le cose medesime avevano al momento del sinistro; procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e,

se assicurate, di demolizione e sgombero.III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente inapposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia ad ognuna delleparti.I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai puntiprecedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stessonon sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essereindicato a verbale evidenziandone le motivazioni del disaccordo.

Art. 65 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del dannoSia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui

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esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svoltasecondo i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove oequivalenti, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità,funzionalità, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Art. 66 - Limite di indennizzoCattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra leparti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sulla scheda dipolizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile.

Art. 67 - Modalità di pagamento dell'indennizzoCattolica provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cuiviene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

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TUTELA GIUDIZIARIA FABBRICATO – SETTORE E

Garanzia base

Art. 68 - Oggetto dell'assicurazioneCon il presente contratto Cattolica assicura la tutela giudiziaria a difesa degli interessidell'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale.La garanzia di tutela giudiziaria consiste nel tenere indenne l'assicurato, entro i limiti deimassimale convenuto, dei seguenti oneri relativi ai casi assicurati: le spese per l'intervento del legale territorialmente competente a conoscere la

controversia ai sensi del successivo art. 77 “Denuncia del caso assicurato e liberascelta del legale”, e incaricato della gestione del caso assicurato, compresi gli eventualiprocedimenti esecutivi;

le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condannadell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla società gestionaria ai sensi delsuccessivo art. 79 “Gestione del caso assicurato”, lettera 4);

le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e diperiti in genere;

le spese processuali nel processo penale di cui al 1° comma dell'articolo 535 del codice diprocedura penale.

Art. 69 - Casi assicuratiLe garanzie vengono prestate a tutela dei diritti del condominio (articoli 1117 e segg. delcodice civile) o del proprietario del fabbricato indicato in polizza nei seguenti casiassicurati:a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante

anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia viene estesaall'amministratore ed ai condomini per le responsabilità connesse alle singole unitàimmobiliari adibite sia ad uso abitativo che ad altro uso;

b) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti diterzi. La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condomini per i casi che riguardano lerispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;

c) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte,relative al fabbricato indicato in polizza, di valore superiore a euro 250,00 e inferiore aeuro 50.000,00;

d) controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il condominio o il proprietario delfabbricato debbono sostenere con i propri dipendenti, regolarmente assunti, addetti allacustodia, manutenzione e/o gestione del condominio o del fabbricato;

e) controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosisempreché il valore della lite sia superiore a euro 250,00 e inferiore a euro 50.000,00, oper controversie nascenti da violazione da parte di condomini o conduttori delle disposizionidel regolamento condominiale o norme di legge;

f ) sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singolicondomini.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengonoprestate unicamente a favore del contraente/assicurato.

Art. 70 - MassimaleLa garanzia prevista dal presente contratto opera con riferimento ai casi assicurati sopraelencati e fino al massimale indicato in polizza per ogni caso assicurato, senza limite peranno assicurativo.

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Art. 71 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazioneI. Non sono comprese in garanzia:

le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, idocumenti necessari per la gestione del caso assicurato;

ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa; il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; le spese processuali liquidate in favore delle parti civili che, nell'ambito del

procedimento penale, si siano costituite nei confronti dell'assicurato (articolo 541del codice di procedura penale);

i procedimenti esecutivi che, a seguito di due esiti negativi vengano nuovamenteintentati.

II. Nell'ipotesi di un unico caso assicurato la garanzia prestata viene ripartita tra tutti isoggetti assicurati con il medesimo contratto e che siano coinvolti nel sinistro stesso,a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 72 - EsclusioniSono escluse dalla garanzia le spese relative a:1) controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;2) controversie in materia fiscale e amministrativa;3) controversie per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse

popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero eserrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;

4) controversie concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenzasleale, rapporti tra soci, e/o amministratori;

5) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;6) controversie relative a fatti dolosi delle persone assicurate;7) controversie per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;8) controversie nei confronti di Cattolica;;9) le controversie relative a contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di

trasformazioni, ristrutturazioni immobiliari per le quali sia necessaria la concessioneedilizia;

10) per controversie tra condomini;11) controversie relative alla locazione dell’immobile o di parte di esso.

Art. 73 - Insorgenza del caso assicuratoPer insorgenza del caso assicurato si intende: il momento del verificarsi del primo evento che ha dato origine al diritto di

risarcimento per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali; il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a

violare norme di legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi.

Art. 74 - Periodo di carenzaIl presente contratto prevede un periodo di carenza della garanzia pari a 3 mesi. Pertantola garanzia assicurativa viene prestata trascorsi 3 mesi dalla data di conclusione delcontratto stesso per tutti i casi assicurati ad eccezione dell'esercizio delle pretese voltead ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsiod opposizioni alle sanzioni amministrative.

Art. 75 - Estensione del periodo di garanziaLa garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo iniziati durante il periodo di validità delpresente contratto, siano stati denunciati alla società gestionaria e/o a Cattolica entro 12 mesidalla cessazione del contratto.

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Art. 76 - Estensione territorialeI. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi

oppure a procedimenti penali in cui l'assicurato rivesta la posizione di indagato oimputato, la garanzia comprende le controversie che insorgono in Europa nonché neiseguenti Stati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria,Egitto, Malta, Siria e Turchia.

II. In tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono in Italia,nella Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e sono sottoposte allegiurisdizioni di tali Stati.

Art. 77 - Denuncia del caso assicurato e libera scelta del legaleL'assicurato deve immediatamente denunciare alla società gestionaria o a Cattolica ilverificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avutoconoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla società gestionarianotizia di ogni atto giudiziale o stragiudiziale a lui notificato.L'assicurato deve inoltre indicare alla società gestionaria il nome di un avvocato difiducia che risiede nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per lacontroversia.Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione la società gestionaria, tramitelettera raccomandata r.r. rinnova all'assicurato l'invito a esercitare la facoltà di scelta dellegale.Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla società gestionaria il nome del legale dalui prescelto nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata,la società gstionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essereconferito mandato.L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflittodi interessi con Cattolica o con la società gestionaria.

Art. 78 - Avviso di insorgenza del caso assicurato e mezzi di prova per l'erogazione della prestazione della garanziaAl verificarsi di un sinistro e comunque in ogni occasione di insorgenza di un casoassicurato l'assicurato deve: informare immediatamente la società gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i

particolari del caso assicurato, nonché indicare i mezzi di prova e documenti di cuidispone e, su richiesta, metterli a disposizione;

conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarloin modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui viene aconoscenza e fornire ogni possibile informazione utile alla risoluzione dellacontroversia, collaborando inoltre nella raccolta e preparazione dei documentinecessari.

Art. 79 - Gestione del caso assicurato1) Ricevuta la denuncia del caso assicurato, la società gestionaria si adopera per realizzare un

bonario componimento della controversia.2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in

ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa allegale scelto nei termini dell'art. 77 “Denuncia del caso assicurato e libera scelta dellegale”.

3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento siacivile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

4) L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcunatransazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza

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preventiva autorizzazione della società gestionaria.5) L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata

con la società gestionaria.6) La società gestionaria così come Cattolica, non è responsabile dell'operato di legali,

consulenti tecnici e periti in genere.7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi

assicurativi tra l'assicurato e Cattolica e/o la società gestionaria, la decisione puòvenire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, a un arbitro che decidesecondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo,dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esitodell'arbitrato. La società gestionaria avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi ditale procedura.

Art. 80 - Recupero somme1) Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate

o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.2) Spettano invece alla società gestionaria, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le

competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/ostragiudiziale.

Art. 81 - Risoluzione del contratto per fallimento, concordato preventivo,amministrazione controllata, inabilitazione o interdizione del contraente o dell’assicuratoIl presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui si verifichi uno dei seguentieventi: fallimento, inabilitazione o interdizione del contraente o dell'assicurato,sottoposizione a concordato preventivo o a procedura di amministrazione controllata.Nel caso di risoluzione del contratto, la società non sarà tenuta alla garanzia per i sinistriinsorti successivamente alla data di risoluzione stessa.

Art. 82 - Alienazione, liquidazione dell’azienda o cessazione dell’attività Il contraente è tenuto a comunicare a Cattolica l'alienazione o la liquidazione dell'aziendao la cessazione dell'attività indicata in polizza. Nel caso in cui il contraente non diacomunicazione a Cattolica degli eventi sopra indicati, egli rimane comunque obbligato alpagamento del premio sino alla scadenza del contratto.I diritti e gli obblighi del contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore sequesti, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dallascadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara aCattolica, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.Spettano, in tal caso, a Cattolica i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Art. 83 - Oneri fiscaliLe imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contrattoe agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il loro pagamentosia stato anticipato dalla società gestionaria.

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RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE

Art. 1117 cod. civ. - Parti comuni dell'edificioSono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di unedificio, se il contrario non risulta dal titolo:1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i

portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificionecessarie all'uso comune.

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamentocentrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimentocomune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canalidi scarico, gli impianti per l'acqua e per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento esimili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singolicondomini.

Art. 1892 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa graveLe dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali chel’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesimecondizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento delcontratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui haconosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voleresercitare l’impugnazione.L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cuiha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se ilsinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non ètenuto a pagare la somma assicurata.Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o perquelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa graveSe il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze nonsono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso,mediante dichiarazioni da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciutol’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciutadall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la sommadovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbestato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1897 cod. civ. - Diminuzione del rischioSe il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione delrischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbeportato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore a decorrere dalla scadenza delpremio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che ilminor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è statafatta la comunicazione.La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 cod. civ. - Aggravamento del rischioIl contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti cheaggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato

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conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore nonavrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicuratoentro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenzadell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato sel’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopoquindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe statorichiesto un premio maggiore.Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ècomunicata la dichiarazione di recesso.Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficaciadel recesso, l’assicuratore non risponde qualora l‘aggravamento del rischio sia tale che egli nonavrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento delcontratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilitonel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo delcontratto stesso.

Art. 1901 cod. civ. - Mancato pagamento del premioSe il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto,l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da luidovuto.Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione restasospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore,nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per lariscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo diassicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alleassicurazioni sulla vita.

Art. 1910 cod. civ. - Assicurazione presso diversi assicuratoriSe per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversiassicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagarel’indennità.Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratorel’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscossenon superino l’ammontare del danno.L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizioneproporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratoreè insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1912 cod. civ. - Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolariSalvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimentitellurici, da guerra, da insurrezioni o da tumulti popolari.

Art. 1913 cod. civ. - Avviso all’assicuratore in caso di sinistroL’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere ilcontratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avutoconoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusionedel contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazionedel sinistro.Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve esseredato entro 24 ore.

Polizza n° stampato in data MOD. CEF 2 - ED. 07/2007

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Page 37: condizioni assicurazione fabbricato cattolica

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Art. 1914 cod. civ. - Obbligo di salvataggioL’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione delvalore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loroammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si èraggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatteinconsideratamente.L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezziadoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che talimezzi sono stati adoperati inconsideratamente.L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazionenon pregiudica i suoi diritti.L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne lespese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 cod. civ. - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggioL’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il dirittoall’indennità.Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto diridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 cod. civ. - Diritto di surrogazione dell'assicuratoreL'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare diessa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati,dagli ascendenti, da altri parenti o affini dell'assicurato stabilmente conviventi con lui o dadomestici.L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto disurrogazione.Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sullavoro e contro le disgrazie accidentali.

Polizza n° stampato in data MOD. CEF 2 - ED. 07/2007

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