CONCORDATO CAUZIONI E CREDITO Sinistro Por 2000-2006 Senago, 16/03/2011.
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CONCORDATO CAUZIONI E CREDITO
Sinistro Por 2000-2006
Senago, 16/03/2011
FATA, dedicata agli agricoltori *
* Immagini tratte da Obiettivo Agricoltura, premio fotografico internazionale organizzato da Fata Assicurazioni sul mondo agricolo in tutte le sue espressioni
Ambito e normativa di riferimento
Le zone rurali occupano il 90% del territorio dell'UE allargata ed i regolamenti forniscono la possibilità di ricorso ai finanziamenti dello sviluppo rurale per promuovere la crescita e creare posti di lavoro nelle aree indicate.
Fata assicura principalmente gli aiuti previsti in dueregolamenti:
1) Reg. (CE) 1257/99 mis. A e B
Anticipi nell’ambito del piano di sviluppo rurale ed insediamento dei giovani in agricoltura;
2) Reg. (CE) 1493/99
Fideiussione per erogazioni di aiuti anticipati per la ristrutturazione, riconversione di vigneti ovvero loro espianto e reimpianto;
Reg. (CEE) 2220/85 e successive modificazioni. Un caso concreto: sinistro Por 2000 - 06
Ente Provinciale
SOGGETTI
Contraente Beneficiario
Fata Assicurazione Danni
Ente preposto alla concessione ed erogazione del contributo
Ditta individuale o impresa destinataria delle agevolazioni concesse dalla CE nella Misura ammessa a finanziamento
Misura 4.8 per l’ammodernamento strutturale delle aziende agricole del Reg. (CE) 1257/99
Caratteristiche oggettive
Importo Garantito
Durata
Modalità di escussione
Peculiarità
variabile rispetto al progetto approvato
€ 80.000,00
richiesta scritta
1. art. 1944 c.c. rinuncia al beneficio della preventiva escussione
2. art. 1957 c.c. senza espressa rinuncia
3. Diritto di rilievo art. 1953 c.c.
Racc. A.R. contenente:• Indicazione dei motivi di
decadenza dal contributo;• Allegato decreto di revoca
variabile %
18 mesi
autonomia contrattuale
Premessa in fatto
Decorrenza della Garanzia Dal 3/1/2005 al 03/07/2006
Escussione Ricevuta in data 11/1/2007
Archivio della posizionein data 12/1/2007 Fata respingeva il sinistro per decorrenza del termine previsto dall’art. 1957 c.c. non derogato
Decreto Ingiuntivoin data 5/7/2010 veniva notificato a Fata Decreto Ingiuntivo avverso il quale presentavamo opposizione
6 mesi e 8 gg.
3 anni e mezzo
In diritto: qualificazione giuridica
Natura giuridica del contratto
Art. 2 CGA la società si impegna ad effettuare il rimborso a prima richiesta scritta formulata con indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dell’amministrazione nell’allegato decreto di revoca
Dottrina e giurisprudenza (Cass. SS.UU. 3947/10)
1. Allegazione del decreto di revoca
c.d. polizze a prima richiesta documentata
Fideiussione tipica Contratto autonomo di garanzia
Effetti: obblighi del garante e prescrizione
la produzione della documentazione richiesta è condizione necessaria per l’esercizio del diritto in capo al creditore che non può esimersi dall’onere neanche in presenza di clausola a prima richiesta con la conseguenza di spostare il computo dei 15 gg. per l’adempimento degli obblighi del garante alla data di ricezione della richiesta di escussione che assolva la condizione apposta
E’ condizione produttiva di effetti ancorché non supportata dal decreto di revoca
2. Indicazione dell’inadempienza
Interruzione della prescrizione art. 2952 c.c.
Effetti: decadenza
Decadenza art. 1957 c.c. 1 co
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l’eccezione di decadenza in questione sia spendibile dal fideiussore a prescindere dalla natura automatica dell’impegno assunto, rivolgendo direttamente al fideiussore la richiesta di adempimento. (Cass. 21/5/2008 n. 3078 - Cass. 17/7/2009 n. 16807)
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate
La notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta a distanza di 3 anni e mezzo dalla prima richiesta
Decadenza ed eccezioni della Provincia
La Provincia, inoltre, alla luce di alcune pronunce della Suprema Corte (per tutte Cass. sez. III 28/2/2007 n. 4661) e della giurisprudenza di merito, contesta la validità del termine di efficacia del contratto che non può coincidere, a pena di nullità del termine stesso, con la scadenza fissata nel decreto di concessione per la realizzazione del progetto perché così facendo si renderebbe eccessivamente oneroso l’esercizio del diritto per il creditore
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi
Decadenza art. 1957 c.c. 2 e 3 co.
Conclusioni
sospensione temporanea dell’efficacia esecutiva del decreto
La Provincia chiedeva ed otteneva Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Fata ha proposto opposizione sulla base delle motivazioni precedente esposte ottenendo un parziale successo
Spunti di riflessione
2. esiste un orientamento che va progressivamente consolidandosi (per tutte Cass. 7/7/2009 n. 15904) che estende l’applicazione delle regole che disciplinano il rapporto di assicurazione ed in particolare l’art. 2952 c.c. 1 co. in materia di prescrizione breve, ai contratti di assicurazione fideiussoria nei quali la funzione di garanzia del credito sia prevalente rispetto a quella assicurativa ed il richiamo alle norme che regolano il contratto di assicurazione sia chiaro nelle intenzioni concrete delle parti e da una lettura combinata delle CGA, così derogando alla norma dell’art. 2946 c.c. riguardo la prescrizione ordinaria decennale
1. sent. SS.UU. della Cass. 9.9.2010 n. 19246 in materia di opposizione a decreto Ingiuntivo ed overruling.E’ il primo procedimento in cui Fata si è costituita entro il nuovo termine dimezzato di 5 gg. dalla notifica dell’atto di opposizione. La Provincia ha sollevato l’eccezione in merito al computo del dies a quo, ma per il momento il giudice non ha ritenuto di dover dichiarare l’inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell’atto di notificato.