COMUNICATO BANCA D’ ITALIA DEL 21/03/07 (Disposizioni ... · - presso soci, dipendenti o società...
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RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI
DALLE BANCHE
COMUNICATO BANCA D’ ITALIA DEL 21/03/07
(Disposizioni Allegate) (G.U. N. 96 DEL 26/04/2007)
Ravenna, 25 giugno 2007 Relatore Dott. Giancarlo Gardella
Disposizioni di carattere generale
Raccolta del risparmio⇓
“acquisizione di fondi con obbligo di rimborso,sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma”
Raccolta del risparmio tra il pubblico⇓
vietata ai soggetti diversi dalle banche
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Eccezioni alla riserva dell’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico delle banche:
- la raccolta effettuata dalle società, ai sensi del codice civile, mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari, che, comunque denominati, contengono un obbligo di rimborso
- l’emissione di strumenti finanziari di raccolta, alle condizioni previste dalla deliberazione CICR e dalle istruzioni della Banca d’Italia
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Non costituisce raccolta di risparmiotra il pubblico quella effettuata:
⇓ - presso soci, dipendenti o società del gruppo
- sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, nell’ambito di una più ampia gamma di rapporti economici con gli stessi, mediante contratti, dai quali deve risultare con chiarezza la natura di finanziamento del rapporto
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Raccolta mediante emissione di strumenti finanziari
Strumenti finanziari di raccolta:obbligazioni titoli di debito cambiali finanziariealtri strumenti finanziari, comunque denominati, che contengano un obbligo di rimborso
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Limiti all’emissione⇓
importo complessivo delle emissioni non eccedente il doppio del patrimonio
“in linea con quanto previsto dall’art. 2412, primo comma, C.C.” ⇨ “il doppio del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato” *
* Nota: per le società cooperative: nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando siano
indivisibili tra i soci
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Cooperative, alle quali si applicanole norme sulle S.R.L.
Emissione di strumenti finanziari di raccolta consentita nel rispetto dell’art. 2526 C. C.
⇩Sottoscrizione da parte di investitori qualificati (artt.
2483 C.C. – 111-octies Disp. Att.) di strumenti privi di diritti amministrativi
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Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta
Strumenti diversi dalle obbligazioni: taglio minimounitario non inferiore a € 50.000,00
Non prevista una durata minima, ad eccezione delle cambiali finanziarie
Identità dell’eventuale garante ed ammontare della garanzia indicati sui titoli e sui registri
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Cambiali finanziarie(Legge n. 43/1994)
- Titoli di credito all’ordine emessi in serie - Durata compresa fra 3 e 12 mesi - Valore nominale unitario non inferiore a €
50.000,00 - Indicazioni: denominazione, sede, iscrizione reg.
imprese, capitale, ammontare emissione, proventi, garanzie e garante
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Emissione di obbligazioni⇩
Applicabilità art. 58 (“Obbligazioni delle società cooperative”) Legge n. 448/98 (“Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”)pubblicità della deliberazione (art. 2410 C.C.)
certificazione ex art. 15 L. n. 59/92, ricorrendoi presupposti
obblighi di comunicazione al pubblico e a Consob per emittenti strumenti finanziari quotati o diffusi [artt. 114 – 115 D. Lgs. N. 58/98 (T.U.F.)],compatibilmente con la legislazione cooperativa
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“EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI IN MISURA RILEVANTE”
Strumenti finanziari ⇨titoli negoziabili (azioni - s.f. C.C. –obbligazioni)soci sovventori – a.p.c. (Consob) competenza emissione
Emittenti azioni diffuse⇨ oltre 200 azionisti + oltre 5% capitale
Emittenti obbligazioni diffuse ⇨ oltre 200 obbl. + € 5 mio patrimonio netto
Sollecitazione all’investimento ⇨ offerta in qualsiasi forma rivolta al pubblico x la sottoscrizione di prodotti finanziari Normativa inapplicabile x sollecitazioni: numero soggetti inferiore a 100 – ammontare complessivo inferiore a € 2.500.000,00 su 12 mesi – prezzo di almeno € 50.000,00 x investitore – valore nominale unitario minimo prodotti € 50.000,00 – in occasione di fusione – x assegnazione gratuita ai soci
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Raccolta presso soci, dipendenti e nell’ambito di gruppi
Raccolta presso sociLe società (tutte) possono raccogliere
risparmio presso soci (anche con modalità diverse dall’emissione di
strumenti finanziari)
Condizione: facoltà prevista da statuto
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Preclusioni: raccolta di fondi a vista: quella che può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con preavviso inferiore a 24 ore
ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento: attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata
(escluse le carte pre-pagate utilizzabili presso il fornitore emittente)
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“Soci” :persone fisiche / diversi da persone fisiche / persone giuridiche
cooperatori: titolari del rapporto mutualistico
sovventori ⇨ Nota Ministero del Lavoro 26/04/01 – Risoluzione Agenzia Entrate n. 62/E del 10/05/01 (relativamente al trattamento fiscale)
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Società diverse dalle cooperative:
soci con almeno il 2 % del capitale sociale risultante da ultimo bilancio approvato
soci iscritti nel libro da almeno tre mesi
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Le Società Cooperative
Cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50:
⇓
raccolta senza limiti quantitativiCooperative con più di 50 soci:
⇓
ammontare complessivo dei prestiti sociali non eccedente il limite del:triplo del patrimonio quintuplo, qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30%, da
garanzia rilasciata da soggetti vigilati [fermo restando quanto previsto dall’art. 2545-quinques C.C. in materia di rapporto tra indebitamento e patrimonio netto (nota)]
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PRECISAZIONI: iscrizione dei soci prestatori nel libro da almeno tre
mesi solo per le società diverse dalle cooperative “patrimonio”: capitale sociale, riserva legale e riserve
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvatocapitale anche solo sottoscrittocomputato nel patrimonio il 50% della differenza tra il
valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale e/o residenziale ai fini I.C.I. e il valore di carico in bilancio (nota)
segue
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riserve disponibili anche quelle indivisibili tra i soci (nota)
modalità di raccolta ed eventuale adesione ad un schema di garanzia indicate nei regolamenti delle cooperative
ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, l’entità del rapporto tra prestiti e patrimonio evidenziati nella nota integrativa al bilancio
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Raccolta presso dipendenti
Condizione : facoltà prevista in statuto
Preclusioni: raccolta non con strumenti “avista” o collegati all’emissione o gestione di mezzi di pagamento
Limiti: raccolta non superiore, unitamente alla raccolta presso soci, ai limiti per questa stabiliti
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Raccolta nell’ambito di gruppi
Le società possono raccogliere risparmio, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C. e presso controllate da una stessa controllante
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Nozione di gruppo, al quale partecipano soggetti di natura cooperativa
⇓
Qualora più soggetti di natura cooperativa partecipino al capitale di una società che svolge attività di concessione di finanziamenti, la raccolta di risparmio da parte di tale società presso le cooperative e/o le società da queste
controllate non è sottoposta ad alcun vincolo, a condizione che i finanziamenti siano rivolti in via
esclusiva alle cooperative partecipanti e/o loro controllate e la complessiva operatività della stessa
società sia rivolta, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative
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Obblighi di trasparenza(già previsto per le cooperative
con più di 50 soci)Fonte normativa: D.M. Min. Tesoro 07/10/94 ⇨ revocato
dall’art. 11 della Deliberazione C.I.C.R. del 19/07/05
fogli informativi analitici, contenenti dettagliate informazioni su tassi, prezzi, spese e altre condizioni economiche
contratti in forma scritta, a pena di nullità, indicanti tassi di interesse, prezzi ed ogni altra condizione
comunicazioni ai soci, periodiche, sullo svolgimento del rapporto, sulle variazioni contrattuali sfavorevoli al soci
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DISCIPLINA FISCALE
Raccolta finalizzata al conseguimento dell’oggetto sociale (art. 13 DPR n. 601/73)
Limiti di raccolta individuali Dall’ 01/01/07:- € 63.552,04 x cooperative P.L. – agricole di trasformazione - € 31.776,02 x altre cooperative
Limiti di remunerazione
Ravenna, 25 giugno 2007 Relatore Dott. Giancarlo Gardella
LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE DI LEGACOOP
(Direzione nazionale 27/10/04)
Le linee guida definite dalle Associazioni nazionali di settore contengono indirizzi per le cooperative circa: la piena coerenza della disciplina della raccolta di risparmio presso i soci contenuta nei regolamenti interni delle cooperative con le finalità delle norme di legge edi quelle regolamentari contenute nei provvedimenti attuativi; le modalità di impiego del risparmio raccolto presso i soci, prendendo a riferimento la rischiosità degli impieghi in relazione alle caratteristiche del settore di attività delle cooperative;
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LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE DI LEGACOOP
l’individuazione di una percentuale minima di impieghi di facile liquidabilità, destinata a dare tempestiva risposta alle eventuali richieste di rientro da parte dei soci; l’istituzione di forme di specifico controllo interno in merito alle procedure di raccolta e agli impieghi dei prestiti, con responsabilità affidata a comitati di amministratori o di soci prestatori o al Collegio Sindacale; lo svolgimento di una adeguata informazione ai soci, anche in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente.
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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Federcoop Nullo BaldiniRavenna 25 giugno 2007
NOZIONE PENALISTICA DI RICICLAGGIO:
Art. 648 bis C.P.:“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza …..”
Art. 648 ter C.P.:“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi
previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto …..”
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L’autore del delitto di riciclaggio non può essere la stessa persona dell’evasore o del
concorrente nel reato fiscale⇩
il riciclatore deve essere estraneo al reato presupposto
(rapina, sequestro di persona, estorsione, traffico sostanze stupefacenti, corruzione, bancarotta, reati societari e tributari, truffe …)
L. 05/07/1991 n. 197: “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”
ART. 1 – Limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore
E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500,00 euro
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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO:in vigore dal 22/04/2006
Direttiva Comunitaria 2001/97/CE (“seconda direttiva), recepita dal D. Lgs. n. 56/2004;
Regolamenti attuativi: D.M. 03/02/2006 n. 141– n. 142 – n. 143
D.M. 141: x professionisti (avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del
lavoro, ragionieri) D.M. n. 142: x intermediari finanziari D.M. n. 143: operatori non finanziari
La lettera s-bis) (introdotta dall’art. 21 Legge Comunitaria 2005) dell’ art. 2 D. Lgs. n. 56/2004, indicante l’elenco dei soggetti tenuti all’applicazione della normativa estende gli obblighi antiriciclaggio
“ad ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi”
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La stessa Legge Comunitaria ha delegato al Ministero circa l’ estensione dell’efficacia del Reg. n. 141 anche ai nuovi soggetti
⇓Decreto 10 aprile 2007 n. 60
in vigore dal 25 maggio 2007⇩
Art. 2, comma 1, D. M. n. 141, lettera b-bis (destinatari) :(Il regolamento si applica) “ a ogni altro soggetto che rende
i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.”
OBBLIGHIANTIRICICLAGGIO
Le norme antiriciclaggio sono applicabili (ai professionisti e agli altri soggetti) solo in relazione al compimento di prestazioni professionali eseguite in forza di apposito mandato
1) identificazione cliente 2) conservazione dati 3) segnalazione operazioni sospette
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Identificazione: qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi
di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12.500,00 euro
tutte le volte che l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile
⇓la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti …..
costituisce in ogni caso un’operazione di valore non determinabile (art. 3, 4° comma DM n. 141)
Prestazione professionale rilevante per adempimenti antiriciclaggio
(art. 1, lettera g) DM n. 141):
a. diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente;
b. assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione, amministrazione di società, enti etc …
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Cosa si intende per identificazione:⇓
la verifica dell’identità del cliente e l’acquisizione dei relativi dati identificativi
L’ identificazione va eseguita:
al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente (secondo l’ art. 4 DM n. 141)
al momento dell’accettazione dell’incarico in relazione al generale mandato attribuito al professionista x operazioni, il cui valore non è determinato né determinabile
Registrazione e conservazione dei dati Si tratta di
dati da inserirsi nell’archivio entro 30 giorni dalla identificazione (art. 6, 1° c., DM n. 141)
e dovranno essere completati entro 30 giorni dalla esecuzione
della prestazione
(art. 6, 2° c., DM n. 141)
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Il provvedimento UIC 24/02/06 per i professionisti – Chiarimenti vari del 18/05/06 precisa:
qualora l’incarico preveda sin dall’inizio lo svolgimento di determinate prestazioni, queste saranno registrate singolarmente, in base alle indicazioni dell’allegato A del Provvedimento UIC 24/02/2006, al momento del conferimento dell’incarico (Punto 16)
per gli incarichi consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe, di contributi, nella revisione contabile, nella esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell’incarico e non i singoli movimenti contabili o le singole operazioni in cui essi si esplicano (Punto 16)
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PARERE U.I.C. 08/11/06
“… nel caso di un incarico a compenso fisso annuale, riconducibile ad una delle categorie indicate nell’allegato A2, ad essere registrato deve essere l’incarico e non anche le singole prestazioni … in cui si sostanzia il contratto”“… il provvedimento (UIC 24/02/06) prevede ... per le prestazioni consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, … nell’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza …, la registrazione del solo conferimento dell’incarico e non anche dei singoli movimenti contabili …
per soggetti diversi dalle persone fisicheoccorre acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale
è necessario verificare l’esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente (visure camerali, delibere consiliari o assembleari …) - Punto 19
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INCARICHI A COMPENSO FISSO ANNUALE
1. Incarico a tempo indeterminato: non richiede rinnovo di registrazione
2. Incarico a tempo determinato: è richiesta una nuova registrazione in caso di nuovo contratto d’opera
3. Incarico a tempo determinato con clausola di tacito rinnovo: il contratto che prosegue non richiede una nuova registrazione
Segnalazione operazioni sospette
ossia di operazioni di sospetto riciclaggio
Da sottolineare: fin dal 14/03/2004 obbligo di comunicare al
Ministero dell’Economia le infrazioni alle disposizioni art. 1 L. n. 197/1991, di cui si abbia anche solo notizia nello svolgimento dei propri compiti (art. 7, 1° comma, D. Lgs. n. 56/2004)
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E’ da segnalare all’UIC ogni operazione che per caratteristiche entità natura altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate
tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività del cliente
⇓
induca a ritenere che il denaro o i beni, oggetto di quella operazione, provengano dai delitti di riciclaggio previsti
dalla legge (art. 9 D.M. n. 141)( indicatori di anomalia - allegato C Provv. UIC )
Precisazione per Caf e Ced: Art. 2, comma 2-bis DM n. 141: “L’attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali * non costituisce prestazione professionale ….. e pertanto
non dà luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l’obbligo di segnalazione di operazioni
sospette di cui all’articolo 9.”
Parere Consiglio di Stato 05/02/07: * rielaborazione contabile consistente nella sola esposizione di elementi comunque noti alla stessa Amministrazione finanziaria, che non comporti consulenza sull’impiego dei beni del contribuente
sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio nello svolgimento di attività di consulenza fiscale
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ANTIRICICLAGGIO E “PRIVACY”
Art. 8 D.M. N. 141/06: raccomandazione per sottolineare quanto già evidente dal
coordinamento delle due normative⇓
obbligo di informativa idonea (art. 13 Codice Privacy) al momento dell’assunzione dell’incarico acquisizione del consenso scritto del clientel’adempimento degli obblighi di identificazione, conservazionee segnalazione costituisce “trattamento dei dati”tali operazioni di trattamento devono essere effettuate solo dagli “incaricati” appositamente nominati (art. 30 Codice Privacy) osservanza degli obblighi e delle misure di sicurezza (artt. 31-36 Codice Privacy) per la tenuta dell’archivio unico