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COMUNE DI LONGARE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Resp. Area Dott.ssa Laura Chinaglia Area Lavori Pubblici – Gestione Patrimonio/Ambiente Via G. Marconi, 26 - 36023 Longare (VI) Tel. 0444 555444 – int. 2 e 3 Fax. 0444 953441 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Pagina 1 di 50 COMUNE DI LONGARE Provincia di Vicenza Area Lavori Pubblici – Gestione e Manutenzione Patrimonio Ambiente Via G. Marconi 26 36023 Longare(VI) cod. fisc. 00415090240 tel. 0444/555444 fax 0444/953441 C C A A P P I I T T O O L L A A T T O O S S P P E E C C I I A A L L E E D D A A P P P P A A L L T T O O Servizio energia impianti pubblica illuminazione e impianti semaforici (manutenzione ordinaria, programmata, straordinaria, adeguamento normativo, con riduzione dell’inquinamento luminoso in applicazione della l.r. 17/09 e fornitura energia elettrica) compresi gli interventi di efficienza energetica con l’opzione del finanziamento tramite terzi (D.lgs n. 115/2008).

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Area Lavori Pubblici – Gestione e Manutenzione Patrimonio Ambiente

Via G. Marconi 26 36023 Longare(VI)

cod. fisc. 00415090240

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CCAAPPIITTOOLLAATTOO SSPPEECCIIAALLEE DD’’AAPPPPAALLTTOO

Servizio energia impianti pubblica illuminazione e impianti semaforici (manutenzione ordinaria, programmata, straordinaria, adeguamento normativo, con riduzione dell’inquinamento luminoso in applicazione della l.r. 17/09 e fornitura energia elettrica) compresi gli interventi di efficienza energetica con l’opzione del finanziamento tramite terzi (D.lgs n. 115/2008).

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PARTE I

OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO – MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente capitolato, ove non meglio precisato, si devono considerare le definizioni sottoriportate.

Adeguamento normativo di un impianto. L’insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l’impianto,

rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo

rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali.

Esso si può ulteriormente suddividere in:

- messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti e indiretti e le

sovracorrenti (C.E.I. 64-8) e il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 11-17), nonché la verifica della stabilità dei

sostegni e di qualsiasi altro componente d’impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei

veicoli e delle persone sul territorio comunale;

- adeguamento degli impianti alla normativa in materia di inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto

delle direttive comunitarie, statali e regionali (L.R. n. 17/09), ottenuto mediante la sostituzione degli apparecchi di

illuminazione esistenti con apparecchi di illuminazione conformi alla riduzione dell’inquinamento luminoso, anche

prevedendo l’utilizzo di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa e l’impiego di idonei dispositivi in

grado di ridurre l’emissione di luce.

Alimentatore. Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica ovvero per

adeguare l’alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.

Amministrazione. Amministrazione aggiudicatrice del presente appalto di servizi, definita dall’art. 3 del D.lgs 163/2006.

Appaltatore. Soggetto identificabile tra quelli elencati all’art. 34 del D.lgs 163/2006 aggiudicatario del presente appalto

di servizi.

Apparecchiatura di comando. Complesso dei dispositivi atti all’inserzione e alla disinserzione dei circuiti di

alimentazione.

Apparecchiatura di regolazione della tensione. Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di

tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere anche funzione di regolazione

del flusso luminoso emesso dalle lampade dell’impianto.

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Apparecchiatura (riduttori di potenza). Complesso dei dispositivi, brevettati, per il controllo della potenza erogata e

che consentono un notevole risparmio di energia senza penalizzare la funzionalità degli impianti e la resa illuminante

delle lampade.

Apparecchiatura di telecontrollo e telegestione. Complesso dei dispositivi informatici che permettono di raccogliere

ed archiviare informazioni, anche con funzioni diagnostiche e di dare comandi a distanza per l’esercizio degli impianti.

Apparecchiatura di protezione. Complesso dei dispositivi atti alla rilevazione delle grandezze elettriche in gioco e/o

all’intervento in caso di funzionamento anomalo.

Apparecchio di illuminazione. Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e

che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade

stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

Ausiliario elettrico. Apparecchiatura inserita fra la linea di alimentazione e le sorgenti luminose al fine di consentire il

corretto funzionamento.

Aree esterne. E’ qualsiasi area pubblica (strade, piazze, aree verdi). Ai sensi della norma CEI 64-7 “impianti elettrici

illuminazione pubblica”, i portici e i sottopassi si considerano aree esterne. Nell’appalto rientra altresì l’illuminazione

esterna delle facciate di edifici ed immobili pubblici (scuole, municipio, ex caselli FTV, piazze, canne stradali, ecc..) e di

quelli ad uso pubblico (chiese ecc..).

Assistenza tecnico-amministrativa. Attività volta ad ottenere la documentazione richiesta dalle vigenti norme in

materia di sicurezza, uso razionale dell’energia, salvaguardia ambientale ecc.., al fine di mettere gli impianti nella

condizione di essere eserciti conformemente alle leggi vigenti.

Braccio. Parte del sostegno al quale è fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio può essere fissato

ad un palo o ad una parete verticale.

Centro luminoso. Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli

eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza

variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno.

Controllo. Attività di verifica della funzionalità di un impianto o parte di esso.

Diagnosi. Individuazione del guasto o dell’anomalia.

Economie gestionali. Riduzione dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione

delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento sugli impianti.

Efficienza luminosa di una lampada. Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla

sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa è una caratteristica importante

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delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l'unità di

misura è il lumen per Watt (lm/W).

E.S.Co. – (Energy Service Company). Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e che investe, senza

costi per l’amministrazione, al fine di creare e mantenere sistemi di efficienza energetica per tutta la durata contrattuale.

Finanziamento Tramite Terzi. Investimento, senza costi per l’amministrazione, che l’appaltatore sostiene per

realizzare gli interventi di adeguamento normativo, riduzione inquinamento luminoso, nonché di efficienza energetica.

Flusso luminoso. Quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unità di misura è il lumen (1 W =

683 lm).

Gestione o esercizio degli impianti. L’insieme delle operazioni di conduzione dell’impianto e del controllo di tutti i

suoi parametri funzionali nei termini previsti dalle leggi e regolamenti vigenti e dal presente capitolato.

Illuminamento. Quantità di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (è il rapporto tra la quantità di flusso

luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento è la condizione minima

per consentire la visibilità dell'oggetto; l'unità di misura è il lux (lux = lm/mq).

Impianto di gruppo A. Impianto alimentato a bassissima tensione di sicurezza e rispondente alle prescrizioni di cui al

punto 411.1 della Norma CEI 64-8.

Impianto di gruppo B. Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata e a

1500 V corrente continua.

Impianto di illuminazione pubblica. Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi

e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal

punto di consegna dell'energia elettrica.

Impianto in derivazione. Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in

parallelo tra loro.

Impianto in serie. Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.

Impianto indipendente. Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita

soltanto ad un impianto medesimo.

Impianto promiscuo. Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di

alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall'illuminazione pubblica.

Impianto semaforico. Impianto luminoso per la regolazione del traffico attraverso segnali ottici costituiti dai colori:

rosso, giallo e verde.

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Modulo ottico semaforico. Elemento o corpo di emissione di ogni segnale ottico luminoso (punto luce). Ogni lanterna

semaforica, costituita da tre colori, contiene pertanto n. 3 moduli ottici semaforici.

Inquinamento luminoso. Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente

dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

Intensità luminosa. Quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unità di misura è la candela (cd =

1 lm/sr).

Interdistanza. Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto misurata parallelamente all'asse longitudinale

della strada.

Lampada. Sorgente artificiale avente lo scopo di produrre luce mediante energia elettrica.

Lampada a scarica. Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica

attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

Linea di alimentazione. Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire

dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

Luminanza. Intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza

dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unità di misura è il nit (nit =

cd/mq).

Manutenzione ordinaria. L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di

un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento

conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di

attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo

le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi

specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc.

Manutenzione programmata-preventiva. L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un

adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la

massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto,

nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita,

compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

Manutenzione straordinaria. Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi

gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente,

mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di

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apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di

sostituzione e rifacimento e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi.

Opere accessorie connesse. Opere complementari necessarie per il completo ripristino funzionale di un impianto o

parte di esso.

Organico minimo. Il personale garantito dall’appaltatore presente nei giorni, orari e modalità previsti dal presente

capitolato per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.

Pulizia. Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti

dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

Punto di consegna. E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore. Esso è

normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e

controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e

reattiva.

Punto luce. Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento

dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada.

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione. Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio

illuminante e quello emesso dalla sorgente.

Rete nuova. Costruzione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica derivante anche da estensione su aree esterne

sprovviste non servite.

Rete in sostituzione. Parte di impianto funzionante e inizialmente adeguato dall’appaltatore che nel corso dell’appalto,

per espressa previsione dell’amministrazione, vada sostituito per conseguire un più consono risultato o grado di

illuminamento o anche per finalità estetiche.

Riparazione. Ripristino delle condizioni precedenti ad un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Risparmio energetico. Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a

parità di flusso luminoso emesso.

Servizio di reperibilità e pronto intervento. Pronta disponibilità, in caso di bisogno, di un opportuno numero di

addetti dell’appaltatore, secondo i tempi e le modalità previste dal presente capitolato, per garantire l’immediata e

tempestiva gestione di un’emergenza verificatasi sugli impianti.

Servizio energetico pubblica illuminazione e impianti semaforici. Erogazione di un insieme di servizi e

forniture di beni, quali la manutenzione ordinaria, programmata, straordinaria, adeguamento normativo, fornitura di

energia elettrica; sono altresì compresi interventi di efficienza energetica e riduzione inquinamento luminoso, il tutto a

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fronte della corresponsione di un canone.

Sostegno. Supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da uno o più componenti: il

palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

Tensione di riferimento per la classificazione dei gruppi di impianto. La classificazione degli impianti deve

essere effettuata con riferimento alla tensione nominale del sistema elettrico di alimentazione, secondo Norma CEI 64-

8.

Pertanto un impianto di illuminazione pubblica che comprende sistemi elettrici diversi può essere costituito da

impianti di gruppo diverso. La tensione quindi fornita da eventuali ausiliari elettrici, incorporati negli apparecchi di

illuminazione o presenti nei singoli centri luminosi, non è rilevante ai fini della classificazione del gruppo di impianto.

Tesata. Fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione e i conduttori di

alimentazione elettrica.

Verifica. Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti o all'individuazione

di anomalie occulte.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato regola le modalità di svolgimento del servizio energia, inteso come l’esercizio, la

manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli

impianti semaforici del Comune di Longare, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività tese

all’adeguamento normativo, riduzione dell’inquinamento luminoso e al conseguimento del risparmio energetico

(interventi di efficienza energetica) con l'opzione del finanziamento tramite terzi (F.T.T.).

Esso disciplina l'erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni

dell'amministrazione comunale in materia di servizio di pubblica illuminazione e segnaletica semaforica relativi agli

impianti di proprietà comunale, in ottemperanza delle norme tecniche CEI ed UNI, nonché la progettazione e

l'esecuzione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, da intendersi come correlati all'erogazione del

servizio richiesto, tesi a migliorare l'efficienza energetica, luminosa e gestionale del servizio medesimo. Scopo

primario dell'appalto è infatti il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento della qualità del servizio di

pubblica illuminazione, favorendo altresì il conseguimento di un risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti

tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.

L'appalto, che dovrà essere espletato secondo le modalità meglio specificate negli articoli che seguono ed in

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ottemperanza alle leggi e le normative vigenti, comprende:

a) l'esercizio degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici di proprietà comunale esistenti alla data

odierna od integrati, ed installati nel corso della durata dell’appalto ai sensi del presente capitolato;

b) la manutenzione ordinaria, programmata - preventiva e straordinaria degli impianti oggetto di consegna

od integrati, ed installati nel corso della durata dell’appalto, ai sensi del presente capitolato e secondo le

modalità e le caratteristiche illustrate dall’appaltatore nel disciplinare manutentivo proposto in sede di offerta

tecnica, ad integrazione della traccia del servizio manutentivo richiesto, Allegato E, facente parte integrante

del presente capitolato;

c) l'approvvigionamento di energia elettrica per la pubblica illuminazione e impianti semaforici ovvero

la corresponsione degli oneri d'energia, previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura

dell'energia elettrica in capo all'appaltatore, che diverrà intestatario del medesimo contratto a partire dalla

data di consegna degli impianti;

d) la progettazione esecutiva, il finanziamento, la realizzazione degli interventi di adeguamento

normativo/messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici esistenti alla data odierna,

sviluppando il progetto definitivo offerto in sede di gara, a sua volta redatto tenendo conto degli interventi

minimali richiesti come da Allegato B;

e) la progettazione esecutiva, il finanziamento, la realizzazione degli interventi atti a generare una

maggiore efficienza energetica e riduzione dell’inquinamento luminoso degli impianti di pubblica

illuminazione e semaforici, sviluppando il progetto definitivo offerto in sede di gara, a sua volta redatto

tenendo conto degli interventi minimali richiesti come da Allegato B;

f) la reperibilità e il pronto intervento fissati nel presente capitolato ovvero offerti in sede di gara;

h) l’assistenza procedure tecnico-amministrative volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le

autorizzazioni richieste dalle vigenti norme;

i) la predisposizione di progetti preliminari di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione e impianti

semaforici, secondo le indicazioni e le richieste della stazione appaltante;

ii) la georeferenziazione degli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici e loro implementazione

nel SIT dell’amministrazione;

j) la progettazione e la realizzazione di un sistema di telecontrollo e telegestione degli impianti di

pubblica illuminazione e impianti semaforici georeferenziati da implementare nel SIT dell’amministrazione

(Sistema Informativo Territoriale realizzato su base CTR della Regione Veneto). Tale sistema deve poter

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garantire la supervisione in tempo reale dello stato di funzionalità dei componenti, ricevere segnalazioni

relative ad anomalie, eventi accidentali o manomissioni per comunicarle tempestivamente al personale

preposto. Il Sistema dovrà permettere il controllo degli orari di accensione e spegnimento degli impianti e la

gestione delle emissioni luminose in modo da poter limitare i consumi e l'inquinamento luminoso nelle ore

notturne. Il Sistema dovrà inoltre creare un data-base degli eventi per ottenere il controllo statistico nel

tempo, garantire la possibile ottimizzazione delle funzionalità e ridurre le anomalie, permettendo una

conoscenza certificata sia degli eventi che degli interventi tecnici (guasti, malfunzionamenti, consumi,

interventi manutentivi, e conseguenti tempistiche, ecc..), in modo da consentire all’amministrazione di

controllare efficacemente la quantità e la qualità delle prestazioni erogate dall’appaltatore.

Il sistema di telecontrollo e telegestione dovrà prevedere l’interazione dinamica con il Sistema Informativo

Territoriale comunale, permettendo la possibilità di interscambiare, con modalità automatiche, le informazioni

alfanumeriche, assicurandone il costante allineamento, al fine di rendere fruibili all’interno del SIT tutte le

informazioni contenute nel data – base del sistema di telecontrollo e telegestione. Tale interscambio deve

avvenire, ad esempio, tramite viste e/o webservices.

Il Sistema Informativo Territoriale dovrà quindi disporre dei dati del sistema di telecontrollo e telegestione, a

partire da una rappresentazione cartografica per stadi successivi di approfondimento. In altri termini,

selezionando uno specifico oggetto nel SIT si dovrà poter accedere all’interfaccia di gestione dell’impianto

direttamente ed eseguire le interrogazioni necessarie.

Il Sistema di telecontrollo e telegestione che sarà installato deve essere implementabile in modo da permettere

la gestione ed il controllo anche di altri servizi dell’amministrazione.

Tutte le prestazioni sopra elencate, erogate secondo le modalità meglio descritte negli articoli che seguono per gli

impianti oggetto del contratto, dovranno interessare tutte le apparecchiature/sottoimpianti presenti e da realizzare

riguardanti gli impianti elettrici di pubblica illuminazione e impianti semaforici, che comprendono:

• la rete di distribuzione dell'energia elettrica all'impianto;

• quadri elettrici di comando ed eventuali sottoquadri di zona;

• quadri elettrici con regolatore del flusso luminoso;

• i punti luce;

• eventuali apparecchiature di regolazione poste all’interno della plafoniera e/o morsettiera

• tubazioni per la protezione dei cavi elettrici;

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• cassette di derivazione;

• giunti in gel per le connessioni elettriche dentro pozzetto di ispezione e/o plinto;

• conduttori e minuterie;

• sostegni;

Tale elenco è da considerarsi solo descrittivo e non limitativo, con ciò intendendo che sono comunque oggetto

dell'appalto anche quegli impianti o loro parti che pur non citati costituiscono parte integrante degli impianti di

pubblica illuminazione e impianti semaforici.

Nell’Allegato A viene riportata la ricognizione e consistenza degli impianti mentre nell’Allegato D è riportata l’analisi dei

costi di gestione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter estendere l'appalto a nuovi impianti o apparecchiature che

dovessero entrare a far parte del suo patrimonio come pure di ridurre l'appalto in relazione ad alienazioni o

diminuzione di strutture attualmente utilizzate.

Per i nuovi impianti di illuminazione pubblica che venissero aggiunti per qualsiasi motivo agli impianti esistenti

avranno validità ai fini della quantificazione economica del maggiore servizio i parametri di contabilizzazione come

meglio descritti in seguito nel presente capitolato.

Analogamente si procederà in caso di riduzione degli impianti da gestire.

ART. 3 – FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi di cui al precedente art. 2 lett. d) ed e), intesi come progettazione, fornitura, esecuzione interventi,

direzione lavori e collaudo, di tutto quanto necessario a consentire il contenimento dei consumi energetici, la messa

in sicurezza, l'adeguamento alle norme vigenti, nonché l'adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso

saranno effettuati, sulla base di quanto proposto in sede gara, con il necessario finanziamento da parte

dell'appaltatore (Finanziamento tramite Terzi) quindi a titolo non oneroso per l’amministrazione.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di anni 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di consegna degli impianti.

Dalla data di consegna degli impianti, da effettuarsi mediante sottoscrizione di apposito verbale redatto in

contraddittorio, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal presente capitolato.

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Nell’ultimo mese di durata dell'appalto, l'amministrazione si riserva la facoltà, senza che ciò dia origine ad un diritto

di indennità verso l'appaltatore, di prendere tutte le misure utili per assicurare la continuità del servizio e per

preparare il passaggio progressivo degli impianti al nuovo appaltatore.

Tutti gli impianti oggetto del presente contratto dovranno essere restituiti, con certificazioni a norma di legge,

all'amministrazione in perfetta efficienza e sicurezza con le modalità previste al successivo art. 22.

ART. 5 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara ammonta ad € 99.864,00/annui IVA esclusa, oltre ad € 4.090,00/annui IVA

esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per la durata di anni 24.

L'appaltatore, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione degli

interventi proposti, otterrà la corresponsione di un canone come risultante dall’offerta formulata in sede di gara.

In definitiva il valore del presente appalto posto a base di gara è calcolato sulla base dell’analisi dei costi

di gestione riportati nell’allegato D:

a) costo annuo relativo ai consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici, pari ad €

63.050,00/annui IVA esclusa moltiplicato per il numero degli anni di durata dell'appalto;

b) costo annuo relativo al costo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e

impianti semaforici oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ovvero:

• € 36.814,00/annui IVA esclusa, per Manutenzione Ordinaria (MO) e per Manutenzione Straordinaria (MS)

oltre ad € 4.090,00/annui IVA esclusa per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto moltiplicato

per il numero degli anni di durata dell'appalto.

Ai fini della determinazione del canone annuo, costituente l'offerta economica, esso è composto:

A) Quota annua a compenso degli oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica (costo annuo dell’energia

elettrica posto a base di gara detratto del ribasso percentuale offerto);

B) Quota annua a compenso degli oneri di esercizio, di manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e

straordinaria (costo annuo per la manutenzione posto a base di gara detratto del ribasso percentuale

offerto oltre agli oneri annui della sicurezza non soggetti a ribasso).

Il canone annuo, costituente l’offerta economica, moltiplicato per il numero degli anni di durata dell’appalto, andrà a

ripagare altresì tutto l'investimento iniziale, da effettuarsi a cura dell'appaltatore per gli interventi di messa in

sicurezza e adeguamento normativo in genere, compreso l’adeguamento alle norme sull’inquinamento luminoso e per

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gli interventi di efficienza energetica proposti in sede di offerta dall’appaltatore stesso, anche con riguardo ad

eventuali proposte relative all’installazione di sorgenti ad alta efficienza energetica, di impianti di produzione di

energia da fonti rinnovabili ecc., che consentano di ottenere ulteriori risparmi sui consumi energetici e sull'emissione

evitata di CO2, quindi realizzino ulteriori ricavi provenienti dai TEE (titoli di efficienza energetica).

Ai fini della quantificazione del canone annuo di partenza (offerta economica), la somma delle voci A)+B), su base

annua, non dovrà eccedere l’importo annuo della base di gara.

A tale riguardo, si precisa che il valore del canone annuo, che s'intende costante per la durata del contratto,

sarà oggetto di indicizzazione annua sulla base della variazione del costo dell'energia elettrica, nonché del costo della

manodopera e dei materiali elettrici secondo le modalità previste al successivo art. 6.

Qualora, durante il periodo di validità del contratto, per intervenute e dichiarate esigenze dell'amministrazione si

manifestasse la necessità di corrispondere ad un incremento quantitativo del servizio (es. integrazione di nuovi punti

luce), il canone corrispondente alla quota eccedente la quantità di servizio erogato fino a quel momento sarà formato

moltiplicando le nuove quantità di punti luce per i valori del canone unitario, determinato in offerta e indicizzato come

sopra.

L’analisi dei costi elaborata dall’amministrazione, riportata nell’Allegato D vale come indicazione di massima, mentre le

lavorazioni previste nell’Allegato B costituiscono gli interventi minimali che dovranno essere realizzati e in base ai quali

viene sviluppata la proposta progettuale definitiva in sede di gara e la successiva progettazione esecutiva. Ogni

valutazione tecnica, economica e gestionale sullo stato di fatto degli impianti per la sostenibilità del servizio e

conseguente progettazione (per la quale nulla sarà dovuto a titolo di spese tecniche) si presume siano state ponderate

in fase di gara.

ART. 6 – AGGIORNAMENTO CANONE

L’appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico

previsti nel presente capitolato e nei suoi allegati, nessuno escluso o eccettuato.

L'offerta economica dell’appaltatore proposta in gara si intende valutata in base alla quotazione dell'energia

elettrica, della manodopera e del costo dei materiali. Essa comprende la manutenzione ordinaria, programmata e

preventiva, straordinaria, fornitura di energia elettrica, nonché i costi di ammortamento degli interventi proposti

di messa in sicurezza e adeguamento normativo in genere, di efficienza energetica e riduzione inquinamento

luminoso.

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L’offerta economica tiene inoltre conto dei costi per le attività di supporto e assistenza tecnico-amministrativa,

per le strutture tecniche, l’ingegnerizzazione e informatizzazione del servizio, il personale impiegato, la

reperibilità ed il pronto intervento.

L’adeguamento dell’offerta economica ovvero del canone annuale sarà operato secondo quanto previsto dall’art.

115 del D.lgs n. 163/2006, sulla base di un’istruttoria, condotta dal Responsabile dell’Area LL.PP. – Gestione

Patrimonio/Ambiente dell’amministrazione.

Per l'adeguamento del canone annuale, a partire dal 2° anno contrattuale, si procederà convenzionalmente sulla

base della seguente suddivisione percentuale di incidenza costi:

a) 60% (sessanta per cento) consumi energetici;

b) 40% (quaranta per cento) costi di manutenzione, ulteriormente suddivisi in 8% costi di fornitura materiali e 32%

costi di manodopera;

La variazione annuale di detti costi, sarà operata al verificarsi e desunta come segue:

a) per i consumi energetici, si farà riferimento alla variazione media annuale dei prezzi di fornitura dell’energia

elettrica praticati nel mercato vincolato per usi illuminazione pubblica;

b1) per i costi di fornitura materiali, si farà riferimento al 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall’ISTAT;

b2) per i costi della manodopera, si farà riferimento all’aumento del costo medio del lavoro (aumento costo medio

operai – centro nord), così come desumibile dalle Tabelle del Ministero del Lavoro, arrotondato alla seconda cifra

decimale;

Complessivamente, la variazione del canone annuo sarà così calcolata:

Pr = (0,60*Pc*PKwhf/PKwhi) + (0,08*Pc*0,75 FOI annuale) + (0,32*Pc*Pmmf/Pmmi)

dove:

Pr = Prezzo risultante

0,60 = Quota incidenza energia

0,32 = Quota incidenza manodopera

0,08 = Quota incidenza fornitura materiali elettrici

Pc = Prezzo contratto (canone annuale escluso il costo della sicurezza)

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Pkwhi = Prezzo Kwh iniziale – costo medio dei quattro trimestri di 1 Kwh praticato dal mercato vincolato per usi

illuminazione pubblica nell’anno precedente a quello considerato e desunto dalla pubblicazione dei valori emanati

dall’AEEG arrotondato alla sesta cifra decimale

Pkwhf= Prezzo Kwh finale – costo medio dei quattro trimestri di 1 Kwh praticato dal mercato vincolato per usi

illuminazione pubblica nell’anno considerato e desunto dalla pubblicazione dei valori emanati dall’AEEG arrotondato alla

sesta cifra decimale

Pmmi = prezzo medio manodopera iniziale (tabella ministeriale dell’anno precedente a quello considerato) arrotondato

alla seconda cifra decimale

Pmmf = prezzo medio manodopera finale (tabella ministeriale dell’anno considerato) arrotondato alla seconda cifra

decimale

FOI annuale = indice nazionale ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI senza tabacchi)

L'adeguamento del canone annuale sarà praticato altresì nel caso di variazione del numero dei punti luce.

Si precisa che il numero dei punti luce stabilito per la formulazione dell’offerta è di n. 922 oltre a n. 127 moduli ottici

semaforici, che per la formulazione del corrispettivo, si intendono compensati come i punti luce, per un totale quindi di

n.1049.

Ogni eventuale futura modifica e/o ampliamento della consistenza degli impianti di pubblica illuminazione, dovrà

avvenire previa comunicazione scritta all'appaltatore con lettera raccomandata A.R., da inviarsi almeno 30 giorni

prima dell'assunzione in carico dei nuovi punti luce, in modo da consentirgli di provvedere agli adeguamenti tecnici

necessari, compresa l'eventuale sostituzione delle apparecchiature esistenti, divenute nel frattempo insufficienti a causa

dell'ampliamento, con altre tecnicamente idonee.

In tali casi, il canone da corrispondere per consumi energetici e costi di manutenzione sarà adeguato nel seguente

modo:

Pr = Pc*n plf/n pli

dove:

Pr = Prezzo risultante

Pc = Prezzo contratto (canone annuale escluso il costo della sicurezza)

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n pli = numero punti luce iniziale

n plf = numero punti luce finale

In questo caso, l’adeguamento del canone sarà operato per la sola frazione di anno (calcolata su base giornaliera) in cui è

intervenuta la variazione.

Si precisa inoltre:

- per eventuali nuove consegne successive alla data di stipula del contratto di punti luce e/o moduli ottici semaforici,

visualizzatori di velocità, indicatori e/o segnalatori luminosi di nuova concezione a LED o ad alta efficienza energetica

andranno contabilizzati, per tutta la durata rimanente del contratto, applicando una riduzione del 20% sul canone annuo

unitario (€/punto luce) di cui al successivo art. 7;

- per eventuali nuove consegne di punti luce a Led o altra sorgente luminosa, di potenzialità inferiore a 30 Watt,

successivamente alla data di stipula del contratto, sarà riconosciuto, per tutta la durata rimanente del contratto stesso,

un canone annuo unitario (€/punto luce), come sopra citato, ridotto dell’60%.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI FATTURAZIONE

A titolo riassuntivo, l’indicizzazione annua delle voci a) e b) del canone annuale, farà riferimento al prezzo dell’energia

elettrica, al costo della manodopera, ai prezzi di fornitura dei materiali elettrici, nonché al numero dei punti luce

eserciti, secondo le modalità indicate al precedente art. 6.

Il corrispettivo dell’appalto sarà liquidato come segue:

- primo anno: canone come risultante dall’offerta economica che l’appaltatore avrà formulato in sede di gara;

- secondo anno e successivi: canone come risultante dall’offerta economica adeguato con le citate modalità dell’art. 6;

- il costo della sicurezza: sarà anch’esso adeguato secondo le disposizioni contenute nel successivo art. 28 del

presente capitolato.

Come parametro di riferimento per la contabilizzazione del servizio e per la formulazione del corrispettivo si adotterà

quello del canone annuo unitario (€/punto luce), ottenuto dal canone annuo offerto/numero dei punti luce, rilevato in

contraddittorio al momento della consegna degli impianti e che sarà mantenuto aggiornato nel corso dell’appalto, in

quanto si potranno verificare integrazioni e/o dismissioni di punti luce.

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Durante ogni anno contrattuale, l’appaltatore provvederà ad emettere n. 12 fatture, corrispondenti a n. 12 rate mensili

posticipate del canone annuo.

Gli eventuali interventi extracanone effettuati dall’appaltatore saranno oggetto di contabilità separata e saranno liquidati

secondo accordi che verranno assunti di volta in volta.

La cessione dei crediti derivante dal presente appalto ed effettuata ai sensi della Legge n. 52 del 21.02.1991 è regolata

dall’art. 117 del D.lgs n. 163/2006.

ART. 8- ALLEGATI AL CAPITOLATO

Al presente capitolato sono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

Allegato A – Ricognizione degli impianti – Premessa – Schede tecniche – Elaborati grafici

Allegato B – Indicazione interventi minimali

Allegato C – Elenco prezzi

Allegato D – Analisi dei costi di gestione

Allegato E – Traccia delle operazioni di manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria

Allegato F – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

Allegato G – Schema di contratto

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, MODALITA’ DI ESPLETAMENTO

ART. 9 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

All’appaltatore spetta la gestione degli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici, ai sensi del presente

capitolato, a fronte della corresponsione di un canone da erogarsi da parte dell’amministrazione che si riserva altresì la

supervisione e il controllo della qualità del servizio reso.

Sarà perciò a cura dell'appaltatore:

• l'onere dell'approvvigionamento e fornitura dell'energia elettrica;

• l’onere tecnico del costante mantenimento della rispondenza degli impianti alle norme di legge fino al termine

del contratto;

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• l’onere tecnico dell’innovazione e del risparmio energetico;

• l’onere gestionale di tutto il servizio sia della parte esecutiva che amministrativa.

ART. 10 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tutto quanto previsto dal presente appalto, a titolo di competenze dell’appaltatore, riguarda gli impianti di pubblica

illuminazione e impianti semaforici a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica.

Tutte le operazioni che l'appaltatore dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al

presente capitolato, nel rispetto della vigente legislazione e delle migliori regole dell'arte.

Le operazioni dovranno essere condotte possibilmente senza interferenze con altri lavori in corso di esecuzione od altri

servizi dell’amministrazione o di altra ditta.

Per l'espletamento dei servizi l'appaltatore dovrà prestare:

• la manodopera necessaria per l'espletamento dell'appalto, che sarà costituita da personale

opportunamente qualificato e, ove necessario, dotato delle abilitazioni previste dalla legislazione vigente;

• il personale tecnico-direttivo per la sorveglianza degli operatori e per l'organizzazione del lavoro, nonché il

personale tecnico-amministrativo per l'evasione delle pratiche burocratiche e la predisposizione dei conteggi

contabili;

• l'attrezzatura per l'effettuazione degli interventi contemplati dal capitolato;

• gli strumenti per la misura dei parametri fisico-chimici ed elettrici che abbiano attinenza con l'appalto;

• l'assistenza per le visite e le prove di controllo degli Enti preposti, ovvero per quelle che l’amministrazione

intenderà effettuare per accertare la conformità del servizio appaltato;

• suo rappresentante nonché il responsabile tecnico;

• le figure responsabili in materia di sicurezza in ottemperanza al D. lgs. 81/O8.

E' da ritenersi altresì a carico dell'appaltatore l'adozione, durante l'effettuazione dei lavori o l'erogazione dei servizi,

dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e

dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando al riguardo le disposizioni contenute nelle

norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

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ART. 11 – PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà realizzare entro i primi dodici mesi di assunzione del servizio i lavori proposti di cui al

progetto definitivo reso in sede di gara, provvedendo a tutte le spese inerenti la progettazione esecutiva, la

direzione lavori, la sicurezza, la fornitura dei materiali, allestimento e autorizzazioni cantieri e la successiva posa in

opera con le conseguenti operazioni di collaudo.

In relazione a detti interventi sono da intendersi altresì a carico dell’appaltatore:

• spese per prove sui materiali ordinate dalla Direzione Lavori e conservazione dei campioni con le cautele che

saranno prescritte dalla Direzione Lavori stessa ovvero dall'Ufficio competente, quest’ultimi nominati

dall’amministrazione;

• spese per l'esecuzione delle prove di funzionamento e collaudi, incluse le competenze professionali per

l'ingegnere collaudatore, la cui nomina spetta all’amministrazione;

• realizzazione del censimento degli impianti della pubblica illuminazione e caricamento dati di ogni centro

luminoso, quadro elettrico e manufatto in genere nella banca dati del sistema di telecontrollo e telegestione di cui

al precedente art. 2 lett. j), entro due mesi dall’ultimazione dei suddetti lavori proposti, secondo le ulteriori

prescrizioni:

� il rilievo dell’impianto dovrà essere effettuato tramite ricevitore GPS per definire con precisione le coordinate

dei punti luce, semafori, quadri elettrici e di tutti i manufatti interessati gli impianti;

� il censimento dei centri luminosi, in particolare, dovrà prevedere l’individuazione tramite un codice

alfanumerico e targhetta di identificazione per favorire la corretta e puntuale segnalazione dei guasti;

� i dati risultanti dal censimento saranno altresì presentati su base cartografica informatizzata da aggiornarsi a

seguito di modifiche e integrazioni o diminuzioni, che saranno implementate anch’esse nel sistema di

telecontrollo e telegestione;

� a titolo esplicativo e non esaustivo, le informazioni da censire e caricare nel sistema di telecontrollo e

telegestione riguarderanno almeno:

� tipologia di impianto (illuminazione, semafori ecc..);

� data realizzazione;

� identificazione punto luce, semaforo;

� corpo illuminante;

� quadro elettrico di alimentazione;

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� via (codificata coerentemente alle specifiche del sistema informativo territoriale comunale);

� data rilevazione;

� tipologia materiali;

� forma;

� altezza;

� verniciatura;

� zincatura;

� stato di conservazione;

� supporto fotografico;

� ID e caratteristiche corpo illuminante;

� componente interno;

� tipologia luce/lampada;

� potenza;

� note;

Dalla data di assunzione del servizio l’appaltatore dovrà altresì erogare le altre prestazioni previste dal presente

capitolato, così come eventualmente integrate con quanto proposto in sede di gara.

Tutti i lavori e le prestazioni di cui sopra sono da intendersi compresi nel prezzo offerto in sede di gara; eventuali

maggiori oneri derivanti dai lavori o dalle prestazioni oggetto del presente capitolato sono a totale carico

dell’appaltatore.

Per quanto concerne l'attività di gestione degli impianti, sono da considerarsi a carico dell'appaltatore le seguenti

prestazioni, elencate di seguito a titolo indicativo e non esaustivo:

• approvvigionamento di energia elettrica;

• accensione e spegnimento dei punti luce nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera dell’AEEG del 01.04.2004

– n. 52/04 e s.m.i.;

• interventi di manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria sugli impianti per il

mantenimento in normale stato di efficienza, compresa la sostituzione delle parti, cablaggi ed accessori

necessari per il corretto funzionamento;

• sostituzione delle sorgenti luminose esistenti, relative agli impianti di pubblica illuminazione, tali da assicurare i

valori minimi previsti dalle norme tecniche di settore per il tipo di strada da illuminare (l’illuminamento sarà

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misurato sul piano orizzontale alla quota di mt 1 dal piano di calpestio ed in asse con la sorgente stessa,

secondo i parametri stabiliti dalla classificazione delle strade);

• sostituzione delle sorgenti luminose guaste;

• servizio di rilevamento delle sorgenti luminose spente e delle apparecchiature inefficienti;

• misure periodiche ogni anno dei valori di illuminamento e della resa illuminotecnica;

• controllo periodico ogni 4 mesi, delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei cavi,

dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l’isolamento delle apparecchiature

elettriche, l’isolamento dei cavi e l’efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;

• verifica e mantenimento costante della condizione di sicurezza degli impianti, meccanica, elettrica e di

isolamento;

• verniciatura di sostegni e mensole, ad eccezione di quelli zincati, trattamento anti-corrosivo alla base e

numerazione dei sostegni come pali, paline, mensole, etc... La verniciatura dei sostegni e delle mensole sarà

eseguita secondo uno schema di divisione del territorio e sulla base di uno scadenziario predisposto

dall'appaltatore e approvato dall'amministrazione. Detto scadenziario dovrà prevedere la verniciatura di una

quantità di pali per coprire l'intero territorio in due anni;

• verifica periodica e la pulizia ogni 4 mesi di tutti i quadri elettrici;

• verifica ogni 4 mesi dello stato dei dispersori con ingrassaggio di tutti i bulloni e controllo della continuità

dell'impianto;

• controlli e verifiche finalizzati ad accertare lo stato di funzionalità;

• misure periodiche ogni 4 mesi sugli armadi di comando e protezione;

• misura dei valori di resistenza di terra dei singoli dispersori nonché dell'intero impianto di messa a terra di ogni

impianto di pubblica illuminazione (dove presente), con stesura di apposito verbale a firma del verificatore

(un verbale per ogni impianto), ogni anno;

• verifica e misura dell’impianto di messa a terra (dove presente) ed elettrico ogni 5 anni, di ogni singolo

impianto da parte di un organismo notificato dal ministero preposto per questo tipo di verifiche (un verbale

per ogni impianto), compresi gli eventuali lavori di adeguamento da effettuare in caso di note negative da

parte del verificatore;

• pulizia dei corpi illuminanti delle brillantature, delle parti ottiche e dei vetri e/o plexiglass (materiali plastici,

ecc.) di copertura, nonché delle guarnizioni per la tenuta stagna dell’apparecchio;

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• il ricambio programmato delle sorgenti luminose, per aree omogenee, con periodicità tale da assicurare il

grado di illuminamento previsto dalla norme vigenti;

• ricambio programmato delle sorgenti luminose che tenga conto dello scadere del termine di vita utile delle

stesse;

• ricambi delle minuterie, guarnizioni, gonnelle, coppe, reattori, condensatori, accenditori, morsetteria, relé;

• ricambio componentistica dei quadri elettrici, inclusi interruttori, fusibili etc. che per qualsiasi motivo dovessero

essere sostituiti;

• monitoraggio e mantenimento dello stato di conservazione degli impianti, delle condizioni di sicurezza e

dell’adeguamento alle norme vigenti e/o che saranno emanate nel corso dell’appalto;

• approvvigionamento, immagazzinamento e trasporto di tutti i materiali, pezzi di ricambio e apparecchiature

occorrenti per l'effettuazione della gestione, della manutenzione e degli interventi sugli impianti, al fine di

mantenere costante le condizioni di funzionalità e di funzionamento, nonché garantire le continuità del servizio;

• spese di trasporto, viaggio e trasferta per il personale addetto;

• allestimento dei ponteggi regolamentari e dei mezzi di tiro in alto (auto-gru e similari);

• pratiche amministrative per il rilascio di ordinanze di modifica viaria o di autorizzazione apertura cantiere;

• pratiche amministrative per le denuncie degli impianti di messa a terra (dove presenti) secondo DPR

462/01, una per ogni impianto;

• la disciplina del personale, per l’osservanza delle disposizioni in vigore e di quelle che potessero essere emanate

durante il corso dell'appalto dalle competenti Autorità;

• allontanamento e sostituzione degli operai per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione o altro,

l'amministrazione ne richiede l'allontanamento anche immediato;

• rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/08 e s.m.i.;

• nomina di un responsabile tecnico e referente dell’amministrazione;

• rapporti periodici degli interventi e rapporti di verifica;

• esecuzione degli adempimenti richiesti da enti preposti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi

genere;

• produzione di ogni elemento utile da cui rilevare i parametri idonei ai fini dell'adeguamento del canone,

sia per effetto di variazioni di costo che di ampliamento e/o diminuzione della consistenza degli impianti;

• tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione e per i diritti di segreteria, di documentazione

ed eventuali elaborati;

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• compilazione di progetti preliminari per l'esecuzione di eventuali interventi extra-canone;

• osservanza delle norme, leggi e regolamenti, nonché delle norme tecniche UNI EN CEI, applicabili agli

impianti di pubblica illuminazione ed impianti semaforici e al servizio in appalto in genere, che di seguito

sono elencati a titolo indicativo e non esaustivo:

- Dlgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- DPR n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs n. 163/2006;;

- Dlgs n. 115/2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali

dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

- Dlgs n. 81/2008 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- D.M. 20.07.2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza

energetica negli usi finali di energia….(decreto elettrico);

- Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 103/03 Linee guida per la preparazione,

esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e

per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica;

- D.lgs n. 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti

rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- Legge n. 10/1991 Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale

dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

- DM 21/03/1988 Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio

delle linee aeree esterne;

- Legge n. 339 del 28/06/1986 Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee

elettriche aeree esterne;

- Legge n. 186 del 01.03.1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

- L.R. n. 17/09 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico

nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.

Criteri e modalità della progettazione esecutiva degli impianti di illuminazione esterna;

- D.M. 37/08 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della

legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione

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degli impianti all'interno degli edifici. (solo per impianti di illuminazione esterna alimentati da fonti elettriche

poste all’interno di edifici)

- Dlgs n. 285/1992 Nuovo codice della strada;

- DPR n. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

- DPR n. 493/1996 Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la

segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro;

- CEI 64-7 Impianti elettrici di illuminazione pubblica;

- CEI 64-8 Criteri di applicabilità. Prescrizioni di progettazione ed esecuzione. Guida alle novità

contenute nella nuova edizione;

- UNI 10819:1999 Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione sterna – Requisiti per la limitazione

della dispersione verso l’alto del flusso luminoso;

- UNI 11248:2007 Illuminazione stradale – selezione delle categorie illuminotecniche;

- UNI EN 12665:2004 Luce e illuminazione - termini fondamentali e criteri per i requisiti

illuminotecnica;

- UNI EN 13201-2:2004 Illuminazione stradale – parte 2: requisiti prestazionali;

- UNI EN 13201-3:2004 Illuminazione stradale – parte 3: calcolo delle prestazioni;

- UNI EN 13201-4:2004 Illuminazione stradale – parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni

fotometriche;

- UNI EN 40-1:1992 Pali per illuminazione – termini e definizioni;

- UNI EN 40-2:2004 Pali per illuminazione pubblica – parte 2: requisiti generali e dimensioni;

- UNI EN 40-3-1:2001 Pali per illuminazione pubblica – progettazione e verifica - specifica dei carichi

caratteristici;

- UNI EN 40-3-2:2001 Pali per illuminazione pubblica – progettazione e verifica – verifica tramite

prova;

- UNI EN 40-3-3:2004 Pali per illuminazione pubblica – progettazione e verifica – verifica mediante

calcolo;

- UNI EN 40-4:2006 Pali per illuminazione pubblica – parte 4: requisiti per pali per illuminazione di

calcestruzzo armato e precompresso;

- UNI EN 40-5:2003 Pali per illuminazione pubblica – requisiti per pali per illuminazione pubblica di

acciaio;

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- UNI EN 40-6:2004 Pali per illuminazione pubblica – requisiti per pali per illuminazione pubblica di

alluminio;

- UNI EN 40-7:2008 Pali per illuminazione pubblica – parte 7 - requisiti per pali per illuminazione

pubblica di compositi polimerici fibrorinforzati;

- CEI EN 60598-1 Apparecchi di illuminazione – parte 1 – prescrizioni generali e prove;

- CEI EN 60598-2-3 Apparecchi di illuminazione – parte 2 – prescrizioni particolari – sez. 3 –

apparecchi per illuminazione stradale;

- CEI EN 61547 Apparecchiature per l’illuminazione generale – prescrizioni di immunità EMC

(compatibilità elettromagnetica);

- EN 61347-1:2008 Unità di alimentazione di lampada – parte 1: prescrizioni generali e di sicurezza;

- EN 61347-2-1:2001+A1 2006 Unità di alimentazione di lampada – parte 2-1: prescrizioni particolari

per dispositivi di innesco (escluso gli starter a bagliore);

- EN 60927:2007 Ausiliari per lampade – dispositivi di innesco (esclusi gli starter a bagliore) –

prescrizioni di prestazione;

- CEI EN 61048:2006 Ausiliari per lampade – condensatori da utilizzare nei circuiti di lampade tubolari

a fluorescenza e di altre lampade a scarica – Prescrizioni generali e di sicurezza;

- CEI EN 61049:1993 Ausiliari per lampade – condensatori da utilizzare nei circuiti di lampade tubolari

a fluorescenza e di altre lampade a scarica – prescrizioni di prestazione;

- EN 61347-1 Reattori, unità di alimentazione e alimentatori;

- EN 61048 - EN 61049 Condensatori di rifasamento;

- EN 61347-2-1 - EN 60927 Accenditori;

- CEI EN 60926 Ausiliari per lampade – Dispositivi di innesco (esclusi gli starter a bagliore);

- CEI EN 60922 e CEI EN 60923 Alimentatori;

- EN 60238 - EN 60400 - EN 60838-1 Portalampade;

- CEI EN 60439 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione;

- EN 62031 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi LED;

- EN 61347-2-13 Prescrizioni di sicurezza per schede di controllo apparecchi LED;

- EN 62384 Performance schede di controllo apparecchi LED;

- EN 60838-2-2 Prescrizioni sui connettori da utilizzare in apparecchi LED;

- CEI 214 V.1 Impianti semaforici;

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- CEI 214-9;V1 2007 Impianti semaforici;

- CEI 214-7;V1 2001 Impianti semaforici – requisiti dei dispositivi acustici per non vedenti;

- CEI CLC/TS 50509 (CEI 214-14) 2008 Utilizzo delle lanterne a diodi luminosi (LED) negli impianti

semaforici;

- UNI EN 12675-2001 Regolatori semaforici – requisiti di sicurezza funzionale;

- CEI EN 50293 Compatibilità elettromagnetica impianti semaforici;

- UNI EN 70031 Telematica per il traffico e il trasporto su strada;

- UNI EN 12368-2006 Attrezzatura per il controllo del traffico – lanterne semaforiche;

- UNI/TR 11275:2008 Attrezzatura per il controllo del traffico – Dispositivi luminosi di pericolo e

sicurezza – requisiti in funzione dell’ambito applicativo;

- CEI-UNEL 62620 Lampade ad incandescenza per semafori stradali a tensione di rete;

- CEI 214-1/1 Dispositivi per il rilevamento della presenza o passaggio dei veicoli stradali, con principio

di funzionamento a variazione di induzione elettromagnetica: spire. Parte 1: requisiti d’installazione;

- CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente

alternata e a 1500 V in corrente continua; In particolare la sezione 714 della stessa norma

riguardante gli impianti di illuminazione posti all’esterno;

- CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – linee in cavo;

- CEI 11-4 Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne;

- CEI UNI 70029 (CEI 11-46) Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete

diversi – progettazione, costruzione, gestione e utilizzo – criteri generali e di sicurezza;

- CEI UNI 70030 (CEI 11-47) Impianti tecnologici sotterranei – criteri generali di posa;

- CEI 34-1 Lampade ad incandescenza per applicazioni particolari;

- CEI 34-11 Portalampade a vite Edison;

- UNI EN ISO 2409:1996 Prodotti vernicianti – prova di quadrettatura.

L'appaltatore dovrà verificare almeno annualmente, per tutta la durata dell’appalto, il livello di illuminazione esistente

e adeguarlo ai valori consigliati dal CIE e norme UNI e/o norme di legge nazionale e regionale, incrementandolo se

inferiore o riducendolo ove eccessivo. L’eventuale adeguamento deve essere effettuato prima della verifica annuale

programmata. Delle verifiche effettuate dovrà dare attestazione all’amministrazione.

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ART. 12 – FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

E' compreso nel canone dell'appalto il costo dell'energia elettrica i cui pagamenti sono a carico dello stesso

appaltatore.

Con l’assunzione del servizio, l’appaltatore deve provvedere nel più breve tempo possibile all'avviamento delle

pratiche per la domiciliazione delle fatture relative fornitura dell’energia elettrica presso la propria sede e,

altrettanto tempestivamente, alla volturazione, a proprio carico, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione, dei

contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'appalto.

In ogni caso, l’appaltatore è tenuto a scontare dalle prime fatture emesse un importo corrispondente a quanto

dovuto dall’amministrazione al fornitore di energia elettrica per il pagamento di fatture relative a consumi

energetici successivi alla data di avvio del servizio ovvero ad effettuare una nota di credito secondo la

modalità richiesta dall’amministrazione stessa.

La valutazione dei costi energetici, effettuata sulla base degli oneri sostenuti dall'amministrazione negli ultimi

tre anni, è riportata nell’Allegato D.

Sarà cura dell’appaltatore verificare che i consumi energetici siano in linea con la reale potenza installata e le ore

effettive di accensione dell'impianto, come pure attivare tutte le procedure o i meccanismi che consentano di

evitare accensioni non necessarie (ad es. durante le ore diurne per il ricambio sorgenti luminose).

L’appaltatore è tenuto altresì ad espletare le seguenti attività elencate:

- assicurare la continuità, l’affidabilità e la qualità della fornitura di energia elettrica agli impianti della pubblica

illuminazione e impianti semaforici;

- verificare la quantità di energia consegnata, assumendosi anche l’onere di gestione dell’eventuale contenzioso

su parametri di continuità, affidabilità e qualità non rispettati;

- registrazione dei consumi mensili, degli importi pagati per energia consumata, della potenza disponibile e delle

eventuali penali, suddivisi per punto di consegna; il riepilogo di detti dati, suddivisi per punto di consegna, sarà

implementato nel sistema di telecontrollo e di telegestione.

Per quanto attiene la fornitura di energia elettrica delle utenze della pubblica illuminazione e degli impianti

semaforici, si precisa che l’amministrazione ha in essere un contratto annuale (1 gennaio – 31 dicembre 2012)

con il Consorzio CEV ovvero con la sua controllata Global Power Energy Trading. Come conseguenza degli obblighi

scaturenti dal presente appalto, il recesso anticipato dal suddetto contratto di fornitura annuale, comporta

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l’applicazione di una penale pari ad € 10/MWh, che si intende a carico dell’appaltatore, applicata alla

differenza tra i prelievi annui attesi e quelli sostenuti all’atto del recesso.

In alternativa e solo per l’anno 2012, è data facoltà all’appaltatore di mantenere la situazione invariata fino alla

scadenza naturale del contratto in essere (31.12.2012), lasciando all’amministrazione l’onere del pagamento dei

costi fornitura, che saranno detratti sulle somme dovute a titolo di canone con la fattura del mese successivo a

quello di pagamento della fornitura di energia elettrica da parte dell’amministrazione stessa.

In ogni caso, il recesso dalla fornitura di che trattasi per il successivo anno 2013 sarà effettuato da parte

dell’amministrazione entro il 30.09.2012.

ART. 13 – INTERVENTI PROPOSTI

Come già anticipato al precedente art. 3, gli interventi di cui all’art. 2 lett. d) ed e) del presente capitolato, intesi

come progettazione, fornitura, esecuzione interventi, direzione lavori e collaudo, di tutto quanto necessario a

consentire il contenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme vigenti, nonché

l'adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso (degli impianti oggetto di affidamento) saranno effettuati con

finanziamento da parte dell'appaltatore (Finanziamento tramite Terzi) sulla base di quanto proposto in sede

gara, quindi a titolo non oneroso per l’amministrazione.

L’appaltatore provvederà alla loro realizzazione, sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e recuperando

tali spese (comprensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento del risparmio energetico e delle

economie gestionali generate. In particolare, l'investimento s'intenderà ripagato entro la scadenza del contratto

con tutti i risparmi attesi generati dagli interventi proposti (risparmio energetico ed economie gestionali). Pertanto,

l'ammortamento degli investimenti realizzati dall'appaltatore, comprensivo di tutti i relativi costi, sarà a

totale rischio del medesimo e non costituirà in alcun modo onere per l'amministrazione.

L'appaltatore pertanto, mediante la prestazione dei servizi richiesti sugli impianti affidati in gestione, garantirà il loro

funzionamento in condizioni di efficienza, massimizzando il risparmio energetico e le economie gestionali conseguibili

nell'ambito del servizio erogato.

La sostenibilità economica degli interventi e della conseguente gestione sono evidenziate nel Piano

Economico Finanziario predisposto dall'appaltatore in sede di offerta.

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Rispetto alle previsioni dell’appaltatore proposte in sede di offerta, i maggiori costi di gestione e dei consumi energetici

che possono influire sul risparmio conseguibile (a parità di punti luce) saranno sopportati esclusivamente

dall’appaltatore stesso. Analogamente, le maggiori economie dovute ad un minor consumo o minori costi di gestione

rispetto agli obiettivi dichiarati, saranno di competenza dell'appaltatore.

A titolo esemplificativo e per maggiore chiarezza, si evidenzia che l'ammontare totale del risparmio ottenibile, sia

esso di carattere energetico che gestionale, a seguito dell'effettuazione dei diversi interventi, potrà risultare così

composto:

1. Una prima quota di risparmio sarà prodotta dal minor consumo di energia elettrica a seguito degli interventi sugli

impianti, reti e in relazione alle modalità di gestione a mezzo di:

- installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza;

- verifica e contenimento delle dispersioni di energia nelle linee elettriche;

- installazione di sistemi elettronici in grado di gestire e personalizzare il flusso luminoso sia per le esigenze

ordinarie che nelle ore notturne, in modo da ottenere il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento

luminoso;

- installazione di sistemi centralizzati di telecontrollo e telegestione dell'impianto, in grado di controllare ogni

funzione od evento in tempo reale;

2. Una seconda quota di risparmio sarà prodotta dalla riduzione della potenza elettrica contrattualmente impegnata

a mezzo di:

- installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza;

- razionalizzazione dei punti di consegna;

- riduzione dei consumi di energia attiva e reattiva tramite regolatori di flusso e/o apparecchiature che svolgono la

stessa funzione (in conformità alle leggi e normative in vigore o che entreranno in vigore nel corso dell’appalto);

3. Una terza quota di risparmio sarà prodotta dalla stipula del miglior contratto di approvvigionamento elettrico a

mezzo di:

- negoziazione del prezzo di cessione del kWh sul mercato libero;

- eventuale auto-produzione dell'energia elettrica;

4. Una quarta quota di risparmio sarà prodotta dall'allungamento della vita media delle sorgenti luminose a seguito di

interventi sugli impianti a mezzo di:

- installazione di sistemi elettronici di telegestione e telecontrollo;

- installazione di sorgenti luminose caratterizzate da una maggiore efficienza e durata nel tempo;

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5. Una quinta quota di risparmio sarà prodotta dall'organizzazione della gestione del servizio di manutenzione che

l'appaltatore ha proposto in sede di offerta.

A consuntivo di ogni anno di gestione, le parti procederanno congiuntamente ad una verifica del risparmio energetico

effettivamente conseguito. In tale operazione si terrà debito conto delle particolari condizioni di riferimento che potranno

aver influito sui dati, quali le variazioni del numero di punti luce in esercizio.

ART. 14 – ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI – MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA-PREVENTIVA

Come già detto al precedente art. 11, l’appaltatore è tenuto a mantenere in esercizio tutti gli impianti consegnati,

secondo le modalità previste nel presente capitolato, nonché ad effettuare un continuo controllo di tutti i parametri

funzionali e della conformità alle leggi vigenti e/o che saranno tali nel corso dell'appalto; i medesimi impianti saranno

riconsegnati, alla fine dell'appalto, in perfetta efficienza e perfetto stato di adeguamento normativo, fatto salvo il

normale deterioramento d’uso.

Si precisa inoltre che qualora gli interventi proposti in gara prevedano l’installazione di sorgenti ad alta efficienza

energetica (ad esempio corpi illuminanti con tecnologia a led), è preciso obbligo dell’appaltatore mantenere, per

tutta la durata del contratto, il loro adeguamento all’avanzare dell’innovazione tecnologica per la fattispecie delle

sorgenti installate.

Il servizio d'illuminazione pubblica è garantito, per tutta la durata del contratto, alle condizioni già descritte in

precedenza e secondo la traccia del servizio manutentivo di cui all’Allegato E, ulteriormente sviluppato nel disciplinare

manutentivo proposto dall’appaltatore in sede di gara.

A tal proposito, si precisa che l'orario di accensione medio complessivo degli impianti di pubblica illuminazione è di ca.

4300 ore, fatta salva la verifica in sede di progetto definitivo reso in sede di gara.

L'appaltatore deve curare l'avviamento ed il regolare esercizio di tutti gli impianti attraverso il proprio personale

debitamente adibito all'appalto. Esso deve essere pertanto dotato di una struttura organizzativa, composta di

personale qualificato, automezzi, attrezzature, locali ad uso uffici e magazzini e quanto altro necessario a garantire il

funzionamento degli impianti con un ottimo livello di efficienza, impegnandosi a mantenerla continuativamente per il

servizio in oggetto. Viene inoltre prevista una giacenza minima di materiali a magazzino, tale da consentire sempre e in

ogni modo l'esecuzione delle riparazioni.

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E’ preciso obbligo dell’appaltatore provvedere alla costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della

sicurezza che della funzionalità, con l'obbligo di segnalare all'amministrazione ogni anomalia o stato di pericolo, nonché i

tempi necessari previsti per la riparazione.

Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica dovranno essere oggetto di richiesta scritta ed

essere autorizzate dall’amministrazione.

Indipendentemente dalle segnalazioni che possono provenire dall’amministrazione o da parte di cittadini, l'appaltatore

deve essere organizzato per il servizio di sostituzione delle sorgenti luminose spente o comunque non funzionanti e per la

riparazione di eventuali guasti secondo la tempistica prevista nel presente capitolato.

Tutte le riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere effettuate qualunque sia il guasto che le ha determinate.

Il servizio viene dunque svolto nel rispetto della normativa tecnica vigente, delle disposizioni legislative e dei

regolamenti; pertanto è obbligo dell’appaltatore predisporre gli impianti alle visite degli enti preposti ai controlli periodici

e prestare adeguata assistenza.

E’ altresì preciso obbligo dell’appaltatore provvedere alla stesura di una relazione annuale sullo stato degli impianti, che

sarà consegnata all’amministrazione entro 1 mese dalla scadenza di ogni anno contrattuale, per le opportune valutazioni

e presa d’atto. Tale documentazione deve essere comprensiva degli elaborati relativi alla consistenza degli impianti su

supporto cartaceo ed informatico, nonché di tutti gli interventi eseguiti nell’anno.

ART. 15 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'appaltatore ha l’obbligo di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasti

a qualsiasi causa dovuti, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,

revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso, secondo la traccia del servizio manutentivo

di cui all’Allegato E, ulteriormente sviluppato nel disciplinare manutentivo proposto dall’appaltatore in sede di gara.

Fatti salvi i danneggiamenti ed i guasti dovuti ad incidenti stradali, atti vandalici od eventi atmosferici, le cui

riparazioni dovranno essere autorizzate, anche verbalmente, dall’amministrazione che ne sosterrà i relativi costi

come lavori extracanone (art. 18), i rimanenti interventi rimangono interamente a carico dell’appaltatore.

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ART. 16 – RIPARAZIONE GUASTI E PENALITA’, SERVIZIO DI REPERIBILITA' E DI PRONTO INTERVENTO

L’appaltatore deve espletare il servizio secondo le modalità organizzative di cui all’offerta tecnica richiamata all’art. 2

lett. b) del presente capitolato, redatta tenendo conto dei contenuti del già citato Allegato E e dei requisiti minimi di

cui al presente articolo.

16.1 Riparazione guasti

Qualsiasi guasto su sorgenti luminose, dovuto a qualsiasi causa, rilevato o segnalato in qualsiasi modo, dovrà essere

oggetto di ripristino entro i termini seguenti:

Tipo di guasto Termine

Punto luminoso isolato 48 ore

Due punti luminosi consecutivi 24 ore

Guasto locale/generalizzato che compromette l'illuminazione di una o più vie 24 ore

L'appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire

che, qualsiasi sia la causa che ha determinato il guasto, i tempi di ripristino non siano in alcun caso superiori a

quelli appena indicati. Diversamente, saranno automaticamente applicate le seguenti penali:

Tipo di guasto Penale

Punto luminoso isolato spento per un periodo superiore alle 48 ore € 80,00 (euro ottanta/00) per ogni

giorno o frazione di giorno di

ritardo

Due punti luminosi consecutivi spenti per un periodo superiore alle 24 ore € 90,00 (euro novanta/00) per

ogni giorno o frazione di giorno di

ritardo

Guasto locale/generalizzato che compromette l'illuminazione di una o più vie per

un periodo superiore alle 24 ore

€ 95,00 (euro novantacinque/00)

per ogni giorno o frazione di giorno

di ritardo

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16.2 Servizio accensione e spegnimento impianti

L'appaltatore ha l'obbligo di garantire l'accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione secondo gli

orari stabiliti d'intesa con l'amministrazione. Qualora tali operazioni venissero anticipate e/o ritardate di oltre venti

minuti rispetto all'orario prestabilito, verrà applicata una penale pari ad € 3,00 (euro tre) per ogni punto luce e per

ogni giorno per il quale si verifica tale inosservanza.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute

dall'amministrazione a titolo di canone. Tali detrazioni saranno operate sulla fattura del mese successivo a quello di

verifica.

Qualora l'appaltatore accumuli annualmente penali per un importo superiore al 10% del valore annuale

dell’importo contrattuale sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'amministrazione potrà

risolvere il contratto conformemente alle previsioni dell’art. 298 del DPR n. 207/10.

16.3 Numero verde

Con l’assunzione del servizio, l'appaltatore deve attivare e pubblicizzare a propria cura e spese un numero verde attivo

24 ore su 24 per la segnalazione dei guasti da parte di chiunque.

Di ogni segnalazione, cui seguirà intervento e ripristino secondo la tempistica di cui al presente articolo, dovrà essere

consegnato un rapporto all'amministrazione, redatto secondo un modello concordato tra le parti.

16.4 Reperibilità e pronto intervento

Parimenti al numero verde, per l'esecuzione di interventi urgenti, l’appaltatore deve attivare un servizio di pronto

intervento, attivo 24 ore su 24 per 7 giorni su 7.

ART. 17 – ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA

L'appaltatore è tenuto alla predisposizione, compilazione e presentazione alle Autorità competenti, a propria cura e

spese, di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni/verifiche/denuncie previste a termini di

legge. In particolare, è altresì obbligato ad espletare le pratiche amministrative per le denuncie degli impianti di messa a

terra e loro verifiche periodiche, rispettandone i relativi termini.

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L'appaltatore dovrà concordare con gli organi amministrativi preposti le modalità ed i tempi di esecuzione delle visite

agli impianti, nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a controllo.

L'amministrazione sarà informata delle visite ed il verbale rilasciato dovrà esserle consegnato in copia.

Tutta la documentazione così prodotta e i conseguenti provvedimenti dovranno essere conservati ed aggiornati a cura e

spese dell’appaltatore, per tutta la durata dell’appalto, secondo le leggi vigenti e per tutti gli impianti oggetto di appalto.

Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi, qualora ricorrano i presupposti, agli adempimenti e nomine

previsti dalla Legge n. 10/1991 in materia di conservazione ed uso razionale dell’energia utilizzata per il

funzionamento degli impianti elettrici, nonché agli adempimenti di cui al D.lgs n. 115/2008.

L’assistenza alla sola predisposizione documentale dovrà riguardare inoltre le pratiche comunali, per nuovi impianti

elettrici o ristrutturazione degli stessi o denuncie/verifiche periodiche, con riguardo agli edifici comunali, quindi non

rientranti nell’oggetto dell’appalto.

All'appaltatore saranno sottoposti altresì per parere consultivo non vincolante i progetti riguardanti le nuove

lottizzazioni o altri immobili di interesse comunale, per i quali sarà obbligato a segnalare eventuali mancanze di

requisiti di sicurezza e di legge, al fine della successiva presa in consegna da parte sua.

Al momento della presa in consegna di detti nuovi impianti, l’appaltatore avrà facoltà di verificare con

documentazione as-built (ovvero con elaborati grafici riportanti l'eseguito), corredata da verifiche e prove sugli

impianti a firma di tecnico qualificato, la rispondenza alle norme vigenti e a quanto da egli evidenziato nel parere

consultivo. In mancanza di uno o più requisiti di sicurezza e di legge, l’appaltatore potrà condizionare la presa in

consegna degli impianti fino all’eliminazione delle inadeguatezze.

ART. 18 – LAVORI EXTRACANONE

Nel corso dell'appalto, l'amministrazione potrà chiedere all'appaltatore l'esecuzione di lavori extracanone, ad es.

realizzazione di nuovi impianti, estensioni di impianto, riparazioni e guasti dovuti ad incidenti stradali, atti vandalici

od eventi atmosferici o naturali in genere, ed altri interventi purché non rientranti tra quelli previsti ai precedenti

artt. 11 – 13 – 14 e 15.

Dopo aver concordato con l'amministrazione le linee generali dell'intervento, l'appaltatore sarà tenuto alla presentazione

della progettazione preliminare o, a seconda dei casi, del solo computo metrico estimativo, facendo riferimento,

comunque, all'elenco prezzi dell’Allegato C (con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara). Per gli anni successivi

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al primo, il suddetto elenco prezzi sarà opportunamente aggiornato in base al 75% della variazione annuale dell’indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall’ISTAT.

In mancanza di voci relative in detto prezziario si farà riferimento ai prezziari della C.C.I.A.A..

L'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà affidare o meno l'esecuzione degli interventi all'appaltatore; in caso

di affidamento, entro 30 giorni dalla data del relativo provvedimento di aggiudicazione, dovrà essere prodotto il

progetto esecutivo a cura ed onere dell'appaltatore. La liquidazione degli interventi extracanone avverrà entro 30

giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo quanto diversamente concordato.

Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi extracanone che dovessero essere affidati all'appaltatore,

saranno da quest'ultimo espletate tutte le già citate attività di assistenza tecnico-amministrativa tese

all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali, etc.

ART. 19 – MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Nel corso della durata dell’appalto è fatto divieto all'appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione negli impianti

dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell'amministrazione. Tale autorizzazione sarà di norma

concessa a tutte quelle modifiche proposte dall'appaltatore, nei limiti di legge, per le quali vengano riconosciuti

dall'amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per

l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici. Le modifiche autorizzate dovranno

essere eseguite a cura e spese dell'appaltatore, sotto il controllo dell'amministrazione.

ART. 20 – MATERIALI DI RISULTA

Trattandosi di attività affidata in appalto, per tutti i rifiuti che saranno prodotti a seguito dell’espletamento degli

obblighi previsti dal presente capitolato, nessuno escluso, l’appaltatore deve provvedere a propria cura e spese e

sotto la sua esclusiva responsabilità, in quanto produttore degli stessi rifiuti, all’adempimento degli obblighi previsti

dal D.lgs n. 152/2006 e s.m.i..

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PARTE III

CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

ART. 21 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

All'amministrazione compete il controllo e la sorveglianza di tutta l'attività dell'appaltatore e di tutti i rapporti inerenti

all'esecuzione del contratto.

Con l’assunzione del servizio è redatto in contraddittorio fra le parti un verbale di consegna degli impianti oggetto

del presente appalto, affidati all’appaltatore. Nello stesso verbale di consegna sono riportati lo stato degli impianti ed

altri elementi conoscitivi quali, ad esempio, la lettura dei contatori dell'energia elettrica.

Viene considerata parte integrante del predetto verbale di consegna:

- la documentazione disponibile, in possesso dell’amministrazione, degli impianti consegnati;

- documentazione inerente la fornitura di energia elettrica per ogni utenza.

Gli impianti sono consegnati dall'amministrazione nello stato di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti.

Dalla data del verbale di consegna, l’appaltatore si assume la completa responsabilità degli impianti sotto ogni profilo

civile e penale come segue:

A. immediata, per gli impianti che nello stato di fatto sono indicati come a norma;

B. entro il termine massimo di 12 mesi, per i rimanenti impianti, indipendentemente dall’ultimazione degli interventi di

cui all’art. 2 lett. d) ed e); detto termine potrà essere anticipato, qualora gli stessi interventi vengano ultimati prima dei

12 mesi e, solo in questo caso, esso decorrerà dalla data della dichiarazione di conformità degli impianti adeguati.

Decorso il termine di cui al precedente punto B, come precisato sopra, l’intero parco – impianti, oggetto del presente

capitolato, sarà assunto in carico dall’appaltatore sotto ogni profilo di responsabilità civile e penale, sollevando

l’amministrazione da qualsivoglia responsabilità derivante dagli impianti stessi.

Fatti salvi i termini di cui sopra, dalla data del verbale di consegna, l’appaltatore rimane comunque responsabile su

tutti gli impianti, per gli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione degli obblighi scaturenti dal

presente appalto.

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ART. 22 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Tutte le apparecchiature e gli impianti, compresi i loro accessori, manufatti e fabbricati che li contengono dovranno essere

riconsegnati, al termine del periodo contrattuale, in perfetta efficienza e rispondenza alle norme e nello stato di fatto,

di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano dopo l’esecuzione degli interventi proposti dall’appaltatore di cui

all’art. 13, salvo il normale deperimento d’uso.

Prima della scadenza del contratto l'amministrazione si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, con oneri a

carico del bilancio comunale, allo scopo di:

• accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza, rispondenza alle norme e di

manutenzione delle apparecchiature, impianti, accessori, manufatti, ecc., dati in consegna all'appaltatore;

• effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'amministrazione e l'appaltatore in merito alla

cessazione del rapporto contrattuale;

• verificare elementi o parti di impianto eventualmente danneggiati e/o usurati per incuria e/o mancata

manutenzione.

Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo di lavori pubblici.

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

• esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato e degli adempimenti conseguenti;

• effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare;

• visite e sopralluoghi di impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, elementi e/o parti d'impianto danneggiati e/o usurati per

incuria e/o mancata manutenzione, sarà cura ed onere dell'appaltatore provvedere immediatamente al ripristino

funzionale degli impianti o parti di essi interessati. In caso contrario, le mancanze rilevate dal collaudo saranno oggetto

di stima da parte dell'amministrazione in contraddittorio con l'appaltatore. Gli importi risultanti da dette stime saranno

detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito dell'appaltatore ovvero riscossi avvalendosi della cauzione

definitiva che, per tali motivi, dovrà garantire, alla scadenza del contratto, un ammontare residuo pari al 25%

dell’iniziale importo garantito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 113 del D.lgs n. 163/2006.

A conclusione del contratto, l’appaltatore consegnerà all'amministrazione la documentazione amministrativa rilasciata

dalle autorità competenti, documentazione che in base al presente capitolato, dovrà risultare completa e

perfettamente aggiornata.

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Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli

impianti oggetto dell'appalto.

La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra l'appaltatore e la ditta subentrante al servizio di gestione

degli impianti o, in sua assenza, con la stessa amministrazione. Le spese di voltura si intendono a carico della ditta

subentrante o, in sua assenza, a carico dello stesso appaltatore.

PARTE IV

INTERVENTI PROPOSTI

ART. 23 – PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Entro 40 giorni consecutivi dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto,

l’appaltatore dovrà presentare il progetto esecutivo degli interventi di cui all’art. 2 lett. d) ed e), relativi alla messa in

sicurezza, adeguamento normativo, riduzione dell’inquinamento luminoso ed efficienza energetica degli impianti

della pubblica illuminazione ed impianti semaforici. Il progetto esecutivo conterrà, rispetto al definitivo presentato in

sede di offerta tecnica, ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di

quanto già proposto; pertanto, la consistenza degli elaborati costituenti il progetto esecutivo sarà decisa

dall’amministrazione contestualmente al provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Come il progetto definitivo, reso in sede di offerta tecnica, ovviamente, anche l’esecutivo dovrà obbligatoriamente

prevedere tutti gli interventi minimali indicati dall’amministrazione e contenuti nell’Allegato B del presente capitolato

oltre a quelli aggiuntivi che l’appaltatore ha proposto autonomamente riguardanti eventualmente anche

l’installazione di sorgenti ad alta efficienza energetica, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ecc..

Il progetto dovrà ottenere, ove previsto, pareri, autorizzazioni, verifiche e validazione, con oneri a carico

dell’appaltatore, preventivamente all’atto di approvazione da parte dell’amministrazione.

ART. 24 – ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI – PENALITA’

L’inizio dei lavori potrà avvenire immediatamente dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte

dell’amministrazione e gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine previsto al precedente art. 11. In caso di

ritardo rispetto a tale termine, per cause imputabili all’appaltatore nell’esecuzione dei lavori, sarà applicata una

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penale pari all’uno per mille dell’importo dei lavori per ogni giorno di ritardo, fatta salva comunque l’assunzione della

responsabilità completa, richiamata all’art. 21 del presente capitolato, da parte dell’appaltatore stesso e la riserva

dell’amministrazione del diritto di addebitare ogni importo relativo al maggiore danno che dovesse subire a causa di

tale ritardo.

L’applicazione della suddetta penale avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall’amministrazione a titolo di

canone.

Non sarà applicata alcuna penale per le sospensioni dei lavori non dipendenti dall’appaltatore, documentate ed

attestate dalla direzione lavori.

Il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione saranno nominati dall’amministrazione

con spese a carico dell’appaltatore.

Il direttore dei lavori assicurerà, in ambito tecnico, l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, il controllo

dell'osservanza delle condizioni generali e particolari dei lavori e degli eventuali subappalti autorizzati

dall'amministrazione e in particolare dovrà:

a) sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità

dei materiali siano in conformità al progetto esecutivo approvato ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove

del caso, all'appaltatore e all’amministrazione quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non

conforme a quanto stabilito;

b) collaborare con l'appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste;

c) redigere tutti i documenti contabili e controllare la contabilizzazione delle opere eseguite, emettendo i relativi

stati di avanzamento, pur ricadendo a carico dell'appaltatore l'onere finanziario per l’esecuzione delle stesse

opere;

d) trasmettere tutta la documentazione contabile all’amministrazione;

e) impartire eventuali disposizioni all'appaltatore con ordini di servizio. Per parte sua, l'appaltatore non potrà mai

ricusare di dare esecuzione ai predetti ordini di servizio, salvo il diritto di formulare le osservazioni o riserve;

f) approvare i disegni esecutivi e di cantiere per quanto riguarda la conformità degli stessi al progetto, ferme

restando tutte le responsabilità dell'appaltatore;

g) trasmettere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste dell'appaltatore, ulteriori elementi particolari del

progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori, dando le necessarie istruzioni;

h) chiedere l'allontanamento di dipendenti dell'appaltatore che ritenesse, a suo insindacabile giudizio, non idonei

all'esecuzione delle opere;

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i) redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve,

nonché il verbale di ultimazione lavori;

l) assistere al collaudo.

Al completamento dei lavori, sarà consegnata all’amministrazione tutta la documentazione tecnica di seguito

elencata:

• relazione tecnica particolareggiata attinente l’esecuzione dei lavori;

• documentazione as-built degli interventi realizzati (ovvero elaborati grafici riportanti l'eseguito);

• particolari costruttivi e d’installazione;

• schede tecniche di funzionamento;

• documentazione illustrativa dei materiali installati;

• elenco parti di ricambio più comuni degli impianti installati;

• certificazioni di conformità dei materiali impiegati;

• dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti;

A tal fine, l’appaltatore riconosce che gli interventi proposti, così realizzati, saranno acquisiti immediatamente al

patrimonio comunale; nessun diritto potrà vantare l’appaltatore nei confronti dell’amministrazione in relazione a detti

lavori e, in particolare, nessuna corresponsione di somme a qualunque titolo potrà essere pretesa.

ART. 25 – COLLAUDO LAVORI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Con l’inizio dei lavori (consegna dei lavori), l’amministrazione dovrà provvedere alla nomina del collaudatore,

con oneri a carico dell’appaltatore. Fatto salvo l’obbligo del collaudo in corso d’opera, ai sensi dell’art. 141 del D.lgs

n. 163/2006 e dell’art. 215 del DPR n. 207/10, le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro il termine

massimo di 30 giorni dalla data di fine lavori.

I nuovi impianti realizzati (estensioni rispetto l’esistente), derivanti dai lavori aggiuntivi proposti dall’appaltatore,

saranno inseriti nel numero complessivo dei punti luce, per l’adeguamento del canone, dalla data del certificato di

collaudo.

Entro ulteriori 30 giorni dalla data del certificato di collaudo, dovrà essere effettuata un’ulteriore verifica del

regolare funzionamento di tutti gli impianti, negli orari di accensione stabiliti, per la durata continua di mesi due.

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Durante questo periodo di possibile assestamento, gli eventuali inconvenienti e i malfunzionamenti o le discrepanze

d’orario risultanti dovranno essere eliminati, a cura e spese dell’appaltatore, entro il termine di 5 giorni dalla data in

cui si è verificato l’evento.

PARTE V

ALTRE CONDIZIONI DELL’APPALTO

ART. 26 – ELEZIONE DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore, qualora disponga di un proprio ufficio all’interno del territorio del Comune di Longare o intenda stabilirne

uno eleggerà domicilio in esso. Diversamente, eleggerà domicilio presso la sua sede legale.

ART. 27 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Con l’assunzione del servizio, l’appaltatore dovrà comunicare all’amministrazione il nominativo e il recapito telefonico:

- del suo rappresentante per le comunicazioni inerenti l’appalto;

- del responsabile tecnico del servizio in appalto;

- del personale impegnato nell’appalto e reperibile per il pronto intervento di cui all’art. 16 del presente capitolato.

Ogni variazione dell’elenco così formato dovrà essere comunicata tempestivamente all’amministrazione.

Tutto il personale addetto all’esecuzione del servizio e la sua organizzazione dovranno essere tali da garantire

costantemente il rispetto di tutti gli obblighi assunti e derivanti dal presente appalto, in particolare, il pieno

funzionamento degli impianti, il mantenimento della loro efficienza e adeguamento alle norme, il mantenimento degli

obiettivi prefissati di risparmio energetico, nonché il rispetto dei tempi per le verifiche di legge.

Il personale addetto, in possesso delle abilitazioni necessarie, dovrà essere idoneo a garantire i sopra citati standard

qualitativi richiesti per lo svolgimento del servizio. Per tale motivo, l’amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione

degli elementi ritenuti non idonei e l’appaltatore è obbligato ad uniformarsi a tale richiesta.

ART. 28 – OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI INERENTI LA

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO – COSTI DELLA SICUREZZA

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L’appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona vigenti, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In particolare, l’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori le condizioni normative e retributive

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del

servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell’attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche

ed integrazioni.

L’appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i lavoratori, a continuare ad

applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai

contratti di lavoro di cui sopra vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti

o receda da esse per tutta la durata del contratto.

Con l’assunzione del servizio, l’appaltatore dovrà trasmettere all’amministrazione l’elenco nominativo del personale

impiegato, nonché il numero di posizione INPS, INAIL e, se del caso, CASSA EDILE per le obbligatorie acquisizioni

d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva. L’obbligo di trasmissione in capo all’appaltatore permane altresì

per ogni variazione apportata ai suddetti dati.

In caso di inadempienza contributiva o retributiva, l’amministrazione applicherà quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del

DPR n. 207/10.

L’appaltatore si obbliga altresì al rispetto, verso i propri lavoratori, di tutti gli obblighi in materia di igiene, sicurezza,

infortunistica, assumendo, a proprio carico, tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l’appaltatore si impegna a

rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.lgs n. 81/2008 e

s.m.i..

Con riferimento all’art. 26 comma 3 del citato D.lgs n. 81/2008 e in relazione alle modalità di svolgimento dell’appalto,

sono stati riscontrati rischi da interferenza, pertanto si è provveduto a redigere il D.U.V.R.I., riportato nell’Allegato F al

presente capitolato. Nel citato documento è stato quantificato il costo della sicurezza, ritenuto congruo pari ad €

4.090,00/annui. Ai fini dell’adeguamento del canone, si precisa che il costo della sicurezza sarà anch’esso adeguato, a

partire dal secondo anno contrattuale, con la seguente formula:

Csr = (0,20*Cs*0,75 FOI annuale) + (0,80*Cs*Pmmf/Pmmi)

Dove:

Csr= costo sicurezza risultante

Cs= costo sicurezza iniziale

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Pmmi = prezzo medio manodopera iniziale (tabella ministeriale dell’anno precedente a quello considerato) arrotondato

alla seconda cifra decimale

Pmmf = prezzo medio manodopera finale (tabella ministeriale dell’anno considerato) arrotondato alla seconda cifra

decimale

FOI annuale = indice nazionale ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI senza tabacchi)

Con riguardo al medesimo decreto legislativo n. 81/2008 e allo specifico appalto, sono posti a carico dell’appaltatore gli

ulteriori seguenti obblighi in concomitanza all’assunzione del servizio:

- redazione del documento di valutazione dei rischi specifici propri dell’impresa ovvero il Piano Sicurezza, i cui costi

derivanti si intendono a suo esclusivo carico;

- consegna di copia del Piano Sicurezza all’amministrazione;

- comunicazione all’amministrazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- comunicazione all’amministrazione dell’elenco mezzi ed attrezzature che verranno impiegati;

- attestazione da trasmettere all’amministrazione circa l’avvenuta formazione dei propri lavoratori;

- comunicazione tempestiva all’amministrazione di qualsiasi variazione in ordine ai punti precedenti.

ART. 29 – ALTRI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, si intende altresì a carico dell’appaltatore quanto segue:

Spese contrattuali: spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione del contratto relativo al presente appalto.

Spese per atti vari: le spese sostenute dall’amministrazione per la ricognizione dello stato degli impianti e lo studio di

fattibilità per l’indicazione degli interventi minimali, pari ad € 9.256,50.

Spese per allestimento cantieri temporanei e mobili: responsabilità e spese per l’organizzazione dei cantieri, per

attrezzature, macchinari e mezzi d’opera necessari all’esecuzione degli interventi previsti dal presente appalto comprese

le spese necessarie per la segnaletica stradale e di sicurezza, in ottemperanza al codice della strada e del suo

regolamento di esecuzione e attuazione, nonché per la segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza alla

corrispondente normativa.

Le spese per l’ottenimento, laddove necessario, dei provvedimenti di modifica viaria presso gli enti proprietari delle

strade.

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Ripristini: spese per ripristini stradali a seguito di scavi resisi necessari per il rifacimento di linee interrate o per

l’interramento di linee aeree o per interventi di riparazione in genere sugli impianti della pubblica illuminazione ed

impianti semaforici.

Spese per ripristini in genere conseguenti a danneggiamenti di immobili pubblici o privati derivanti dall’esecuzione degli

interventi previsti dal presente capitolato.

Sorveglianza e custodia: responsabilità e spese per la buona conservazione di attrezzature, materiali e manufatti

alloggiati nei cantieri per la loro posa in opera; eventuali spese per la loro reintroduzione in caso di danneggiamenti e/o

furti anche nel caso di proprietà di terzi.

Rapporti con altri appaltatori: collaborazione con altri appaltatori comunali atta ad evitare, per quanto possibile,

fenomeni di interferenza, organizzando il lavoro, per quanto possibile, in modo tale da evitare commistioni o

sovrapposizioni e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.U.V.R.I..

Allaccio per manifestazioni, feste, luminarie: su richiesta dell’amministrazione, predisposizione gratuita di punti strategici

di prelievo dell’energia elettrica compresa esecuzione di allaccio e fornitura energia elettrica in occasione di feste e

manifestazioni; installazione di luminarie e fornitura di energia elettrica con costi di montaggio e smontaggio a carico

dell’amministrazione.

Verifica periodica della resa illuminotecnica: da eseguirsi annualmente in contraddittorio su almeno il 20% dei punti luce

di ogni linea, scelti in comune accordo. La resa illuminotecnica sarà confrontata con i valori minimi previsti per il tipo di

strada; nel caso di valori misurati inferiori ai minimi di cui sopra, l’appaltatore ha l’obbligo di sostituire i punti luce in

questione e di verificare l’intero tratto di linea rimanente, provvedendo, se del caso, ad ulteriori sostituzioni e/o

modifiche.

Procedura per l’ottenimento dei titoli di efficienza energetica (TEE), a seguito del risparmio energetico conseguito con gli

interventi proposti ed eseguiti; costi per l’ottenimento e conseguenti ricavi si intendono di esclusiva competenza

dell’appaltatore, così come saranno sue le responsabilità in caso di prestazioni inferiori alle aspettative o di mancata

concessione dei titoli.

Redazione del Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL): ai sensi dell’art. 5 c.1

della L.R. n. 17/09, da redigersi dopo l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 2 lett. d)ed e) del presente capitolato ed

entro il termine previsto del 7 agosto 2013. Per tale redazione si dovranno seguire le linee guida di cui alla D.G.R.V. n.

2410 del 29.12.2011, fatte salve ulteriori indicazioni e/o prescrizioni che nel frattempo potranno essere emanate.

ART. 30 – CAUZIONE DEFINITIVA ED ALTRE GARANZIE

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L’appaltatore dovrà prestare, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo

contrattuale ovvero superiore, in relazione al ribasso offerto in sede di gara, secondo le modalità previste dall’art. 113

del D.lgs n. 163/2006. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e

l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui all’art. 75 del richiamato D.lgs n. 163/2006, da parte dell’amministrazione.

L’importo della cauzione definitiva dovrà essere aggiornato ogni cinque anni secondo la variazione su base quinquennale

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall’ISTAT.

In relazione agli interventi proposti richiamati ai precedenti artt. 3-11-13-23-24 e 25, l’esecutore dei lavori è obbligato a

stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129 c.1 del D.lgs n. 163/2006, che tenga indenne

l’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a

terzi. In relazione a quanto disposto dall’art. 125 del DPR n. 207/10, la polizza assicurativa che copre i danni subiti a

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere anche preesistenti dovrà

prevedere una somma assicurata pari ad € 1.500.000,00 mentre il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità

civile verso terzi dovrà ammontare ad € 5.000.000,00 La polizza assicurativa stipulata ai sensi dei sopra richiamati articoli

decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Con l’assunzione del servizio e fino alla scadenza del contratto, l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza

assicurativa che tenga indenne l’amministrazione da tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio per una

somma assicurata pari ad €.2.000.000,00 e che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sempre

derivanti dall’esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 5.000.000,00.

L’ammontare dei massimali indicati di quest’ultima polizza assicurativa dovrà essere aggiornato ogni cinque anni secondo

la variazione su base quinquennale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

determinato dall’ISTAT.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l’appaltatore è comunque responsabile sotto il profilo civile e penale

per qualsiasi danno a cose e persone possa derivare in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, restando a

suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di compenso o rivalsa nei confronti dell’amministrazione.

Resta pertanto ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore per i danni a cose e persone, coperti o non coperti da

assicurazione e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui ai punti precedenti.

E’ di esclusiva competenza e spettanza dell’appaltatore l’adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare danni a cose e

persone; l’amministrazione viene pertanto esonerata da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che

possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento del presente servizio anche da parte degli eventuali subappaltatori.

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ART. 31 – PENALI

Nel rispetto del combinato disposto degli artt. 298 e 145 c.3 del DPR n. 207/10, oltre alle penali previste per il mancato

rispetto dei termini per la riparazione dei guasti e accensione e spegnimento impianti (art. 16 del presente

capitolato), e del mancato rispetto dei termini per l’ultimazione degli interventi proposti (art. 24 del presente

capitolato), viene prevista un’ulteriore penale per il mancato rispetto degli obiettivi di risparmio energetico

dichiarati dall’appaltatore in sede di offerta tecnica nel progetto di cui all’art. 2 lett. d) ed e).

Anche se, come già precisato in precedenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico ed

economico è a totale rischio dell’appaltatore, al verificarsi di detta condizione, sarà applicata altresì una penale pari ad €

1,50 per ogni Kwh/anno di risparmio in meno rispetto a quanto dichiarato, a prescindere dal risparmio energetico

riconosciuto dall’AEEG per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.

Fatta eccezione per i primi dodici mesi di servizio, la verifica sarà effettuata a consuntivo di ogni anno di gestione, entro

un mese dopo la sua scadenza (tramite letture dei consumi) e terrà conto della variazione del numero di punti luce.

Il ritardo del caricamento dati nel data-base del sistema di telecontrollo e telegestione, oltre il termine

previsto nell’art. 11 del presente capitolato (due mesi dalla fine lavori), comporterà l’applicazione di una penale

giornaliera di € 95,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine.

Tutte le penali previste saranno applicate mediante detrazione sulle somme dovute dall’amministrazione a titolo di

canone, detrazione che sarà operata sulla fattura del mese successivo a quello di verifica.

Il valore delle penali previste nel presente capitolato sarà aggiornato, in analogia al canone, a partire dal 2° anno

contrattuale, con riferimento alla variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati (FOI) determinato dall’ISTAT.

ART. 32 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006, il contratto oggetto del presente capitolato non può essere ceduto, a pena di

nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del medesimo decreto legislativo.

Il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato è consentito e autorizzato alle condizioni contenute nel

richiamato art. 118, a patto che l’appaltatore abbia precedentemente espresso tale volontà in fase di offerta, nel rispetto

di quanto ulteriormente indicato:

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- l’appaltatore rimane responsabile dei danni che dovessero derivare all’amministrazione o a terzi per fatti imputabili ai

subappaltatori;

- l’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe

imputabili al subappaltatore;

- i subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti per lo

svolgimento delle attività a loro affidate;

- il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri a carico dell’appaltatore, il quale è l’unico e

solo responsabile, nei confronti dell’amministrazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte

subappaltata;

- l’appaltatore si obbliga, ai sensi del richiamato art. 118 comma 3 del D.lgs n. 163/2006 a trasmettere

all’amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia

effettuate;

- l’amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC di appaltatore e

subappaltatori attestanti la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;

- l’esecuzione delle attività subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 33 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa secondo le modalità e nel rispetto dei

termini contemplati nell’art. 11 del D.lgs n. 163/2006.

Sono parte integrante del contratto di appalto:

- il presente capitolato e tutti i suoi allegati;

- l’offerta integrale compresi i progetti definitivi degli interventi proposti e il piano economico e finanziario comprendente

l’ammortamento investimenti;

- il piano sicurezza contenente i rischi specifici dell’appaltatore elaborato in funzione del D.U.V.R.I.;

- originale cauzione definitiva ed altre garanzie di cui all’art. 30 del presente capitolato.

ART. 34 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

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Per la risoluzione delle controversie sono previsti gli istituti contemplati dalla parte IV del D.lgs n. 163/2006 ad eccezione

dell’arbitrato.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 244 del D.lgs n. 163/2006 in materia di competenza del giudice amministrativo, le

controversie non risolte diversamente sono deferite al foro giudiziale di Vicenza.

ART. 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall’art. 135 del D.lgs n. 163/2006, il presente contratto è risolto di diritto ai sensi

dell’art. 1456 cod. civ., nonché dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore nei seguenti

ulteriori casi:

- qualora venga accertato il venir meno durante l’esecuzione dell’appalto anche di uno solo dei requisiti minimi richiesti

per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività oggetto del presente servizio;

- in tutti i casi di risoluzione espressa previsti dalla normativa applicabile al presente contratto.

Ai sensi dell’art. 136 del D.lgs n. 163/2006, nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo da parte

dell’appaltatore, nell’esecuzione del presente servizio, l’amministrazione delibera la risoluzione del contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considera come grave inadempimento:

- il mancato rispetto o violazione reiterata degli obblighi derivanti dal presente capitolato;

- il mancato rispetto degli obblighi in materia di subappalto;

- la mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal

ricevimento della richiesta dell’amministrazione di reintegrazione;

- la mancata prestazione delle garanzie durante tutta la validità del contratto, così come previste all’art. 30 del presente

capitolato;

- la mancata verifica a consuntivo, per fatto imputabile all’appaltatore, del rispetto degli obiettivi di risparmio energetico

dichiarati in sede di offerta, da effettuarsi entro i termini contenuti nell’art. 31 del presente capitolato;

- l’applicazione delle penali oltre la misura massima prevista dall’art. 298 c. 2 del DPR n. 207/10;

- il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza (art. 37), di risarcimento danni da esecuzione e danni a terzi (art. 30);

La risoluzione del contratto, a qualsiasi causa dovuta, comporta il pagamento all’appaltatore delle prestazioni del servizio

rese (principale e secondaria), purché regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento

del contratto, compreso il maggiore danno e gli oneri per il nuovo affidamento.

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In caso di risoluzione, l’appaltatore deve garantire la continuità del servizio per il tempo necessario all’amministrazione di

affidare la gestione ad altro soggetto.

ART. 36 – RECESSO

Fatto salvo l’esercizio della revoca del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente, l’amministrazione, per quanto di

proprio interesse, ha diritto di recedere dal presente contratto nei casi di giusta causa e di mutamenti di carattere

normativo ed organizzativo, interessanti l’amministrazione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa si intende: quando risulta depositato nei confronti

dell’appaltatore un ricorso per dichiarazione di fallimento o risulti depositata una richiesta di scioglimento, liquidazione, o

proposta di concordato preventivo o comunque ogni altra istanza proposta ai sensi della Legge Fallimentare che possa

rendere incerta l’esecuzione della prestazione da parte dell’appaltatore.

Il recesso da parte dell’amministrazione, da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, dovrà avvenire con un preavviso

di almeno 30 giorni.

Il recesso da parte dell’amministrazione dovrà riconoscere all’appaltatore le prestazioni del servizio rese (principale e

secondaria), purché regolarmente eseguite.

In tutti i casi di recesso, l’appaltatore deve garantire comunque la continuità del servizio per il tempo necessario

all’amministrazione di affidare la gestione ad altro soggetto.

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ART. 37 – RISERVATEZZA

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle contenute nei data-base

gestionali, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’espletamento del

servizio.

Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in sede di offerta e

non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La responsabilità dell’appaltatore in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio

personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest’ultimi.

In caso di inosservanza, si configura la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale così come

disciplinato al precedente art. 35.

ART. 38 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullità assoluta, l’appaltatore è obbligato al rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.,

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine:

- per il pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente contratto, in ottemperanza del comma 7 del citato art. 3, dovrà

comunicare, sotto la propria responsabilità, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro

accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al

presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- dovrà prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e

forniture, oggetto del presente appalto, in veste ad esempio di subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei

contratti stessi;

- dovrà informare l’amministrazione e la Prefettura di Vicenza, se ha notizia dell’inadempimento degli obblighi di

tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto;

- dovrà trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati

a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, al fine di permettere all’amministrazione di accertare il rispetto

delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità da parte di subappaltatori e/o subcontraenti.

Page 50: COMUNE DI LONGARE · cod. fisc. 00415090240 tel. 0444/555444 fax 0444/953441 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Servizio energia impianti pubblica illuminazione e impianti semaforici

COMUNE DI LONGARE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Resp. Area Dott.ssa Laura Chinaglia

Area Lavori Pubblici – Gestione Patrimonio/Ambiente Via G. Marconi, 26 - 36023 Longare (VI)

Tel. 0444 555444 – int. 2 e 3 Fax 0444 953441

e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

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ART. 39 – CONTROLLI

L’amministrazione ha facoltà di effettuare, durante l’esecuzione del presente contratto, controlli ed ispezioni, a suo

insindacabile giudizio, con o senza preavviso, sempre e comunque alla presenza dell’appaltatore o del suo

rappresentante o del responsabile tecnico.

L’amministrazione ha facoltà altresì di prendere visione, in qualsiasi momento, dei registri di manutenzione e di tutta la

documentazione in genere inerente l’appalto.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e a quanto proposto in

sede di gara saranno immediatamente notificate.

ART. 40 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e suoi allegati, si fa rinvio alla vigente normativa in

quanto applicabile, specialmente quella in materia di contratti pubblici, al contratto, al bando e disciplinare di gara.

ART. 41 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati derivanti dall’esecuzione del presente contratto dovrà uniformarsi ai principi di correttezza, liceità

e trasparenza nel pieno rispetto dei contenuti del D.lgs n. 196/2003, con particolare attenzione alle misure minime di

sicurezza da adottare.